cultura barocca
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I NOTA IMPORTANTE DA LEGGERE = SI PRECISA CHE LA LETTURA OTTIMALE DATA LA LUNGA STORIA DI CULTURA-BAROCCA AVVIENE TRAMITE INTERNET EXPLORER 11 (WINDOWS) PROPRIO DEI COMPUTER, FISSI O PORTATILI = CON I NUOVI BROWSER, OTTIMI PERALTRO, POSSONO VERIFICARSI, PER MODERNE SCELTE TECNOLOGICHE, PROBLEMI NELLA VISURA DI ALCUNI LINK PUR PROCEDENDOSI GRADUALMENTE AL LORO ADEGUAMENTO

II NOTA IMPORTANTE DA LEGGERE = IN COLOR BLUE (OD AZZURRO) IL TESTO DEL CODICE PENALE ALBERTINO INTEGRALMENTE DIGITALIZZATO ACCESSIBILE SCORRENDO LA PAGINA E CLICCANDO SULLA VOCE EVIDENZIATA (IN ALTRI COLORI LE SCRITTE RIMANDANO A DELUCIDAZIONI SULLA DIGITALIZZAZIONE DI ALTRI CODICI SABAUDI O AD INTEGRAZIONI MODERNE CON COLLEGAMENTI MULTIMEDIALI DA ATTIVARE, SE EVIDENZIATI TRAMITE SOTTOLINEATURA)

CODICE PENALE PER GLI STATI DI S. M. IL RE DI SARDEGNA, TORINO, MINERVA SUBALPINA, 1844 FATTO REDIGERE DAL SOVRANO SABAUDO CARLO ALBERTO
DI CUI QUI SI LEGGONO LE INIZIATIVE, ANCHE IN RAPPORTO ALLA PRIMA STESURA DI QUESTO CODICE PENALE (LEGGINE QUI ALCUNI APPROFONDIMENTI CRITICI.
QUI IL CODICE E' PROPOSTO PER I 3 LIBRI DI CUI E' COMPOSTO:
LIBRO I = "DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE"
LIBRO II = "DEI CRIMINI E DEI DELITTI E DELLE LORO PENE"
LIBRO III = DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE
CUI SEGUONO
INDICI VARI, REGIE PATENTE, ANNOTAZIONI SULLA REGIA CAMERA DEI CONTI E LE NOTIFICAZIONI DEI SENATI DI TORINO, NIZZA, GENOVA E CASALE
E SOPRATTUTTO
REGIE PATENTI COLLE QUALI S. M. DA' ALCUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA DEI MAGISTRATI SUPREMI, E TRIBUNALI INFERIORI, ED ALLE FORME DI PROCEDURE IN MATERIA PENALE
***********************************
DISPOSIZIONI PRELIMINARI (pag. 5 - art. 1 - 13)
LIBRO I OVVERO DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE
TITOLO I
Delle pene (p. 7) = C. I - Delle pene criminali (p. 7 - art. 13 - 25) - C. II - Delle pene correzionali (p. 9 - art. 26 - 34) - C. III - Delle pene di polizia (p. 10 - art. 35 - 37) - C. IV - Delle pene accessorie (p. 10 - art.38 - 57)
[ Oltre le PENE SEVERISSIME ( DEL LIBRO II) AVVERSO I COSPIRATORI CONTRO IL RE, LA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STATO, CHE RIMANDANO A PERSONAGGI ILLUSTRI DELLA POLITICA E DELLA LETTERATURA OSTILI ALLA RESTAURAZIONE DEL CONGRESSO DI VIENNA QUALI I FRATELLI RUFFINI, MAZZINI, VARI PATRIOTI QUI NOMINATI
ed anche nel clima di ritorno all'
ANTICO REGIME LE NON MENO SEVERE PENE AI "REI" A RIGUARDO DELLA CHIESA E DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA
che, come qui si vede, prescindendo dai doveri spirituali aveva una funzione basilare nel
REGGIMENTO AMMINISTRATIVO PER LO STATO COME, AD INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE ALBERTINO DEL 1837, DETTA QUESTA "REGIA PATENTE" DEL 20 GIUGNO 1837
di maniera che a a titolo integrativo
data l'importanza della tematica si propone qui la
DIGITALIZZAZIONE INTEGRALE DEL CODICE NAPOLEONICO E UNA SERIE DI CONSIDERAZIONI SUL CODICE CIVILE ALBERTINO PROMULGATO NEL 1837 MA QUI PROPOSTO DALL'EDIZIONE DEL 1838 (DI POCO PRECEDENTE IL CODICE PENALE ALBERTINO ED IL CODICE PENALE MILITARE PER GLI STATI DI S. M IL RE DI SARDEGNA DATI I TEMPI ORMAI INEVITABILE SPECIE PER LA SALVAGUARDIA DI PROPRIETA' E CIVILI OLTRE CHE PER IL PERIGLIOSO TEMA DEL SACCHEGGIO); DEL CODICE CIVILE SOTTO SI SON PROPOSTI DA TESTO ANTICO MOLTE SEQUENZE SPECIE IN MERITO AI PREGI RICONOSCIUTIGLI IN MERITO ALLE SERVITU' PREDIALI E CONSEGUENTEMENTE A QUELLA VITA AGRONOMICA CHE ERA ASSE PORTANTE DELL'ITALIA DELL'EPOCA (LEGGI QUI TESTI DI AGRONOMIA DEL TEMPO INTEGRALMENTE DIGITALIZZATI),
nel Codice penale albertino (cui seguirà il Codice di procedura criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1847) qui intieramente digitalizzato con appendici critiche moderne, vari sono i tipi di pene, oltre quelle criminali, come qui si legge ed anche con la possibilità di aggravi e diminuizioni ma data l'importanza del tema si sono qui particolarmente evidenziati gli argomenti connessi alla pena di morte ascritta come qui si vede nel testo antico digitalizzato al primo luogo dell'articolo concernente le pene criminali [L'importanza culturale del tema foscoliano del carme Dei Sepolcri (qui analizzato con altre opere tra cui primeggia la "lettera ortisiana da Ventimiglia") sviluppò una sua valenza, oltre che cimiteriale e contestualmente civile, anche sul dibattito pre e post postunitario in merito alla pena di morte di cui qui si leggono varie considerazioni = per esempio il patriota sabaudo Giorgio Briano fece interagire in questa sua Ode del 1833 la tematica della lirica cimiteriale, del tema della morte e dell'oblio delle generazioni con quella ancora della civile condanna della costumanza giuridica penale supplizio estremo sul Patibolo, indubbiamente suggerita da potenti influenze di stampo illuminista che rimandano a scritti del Verri e del Beccaria quanto da una qualche emotiva relazione con gli eventi politici che insanguinarono Piemonte e Liguria nel 1833 coi sanguinosi eventi connessi alla Repressione di quei moti del 1831 che costituirono comunque uno dei momenti basilari del doloroso ma vittorioso conflitto per l'Unità d'Italia] Per chiarezza si è pensato di esplicitare con altri colori rispetto all'azzurro che guida al testo antico vari articoli criticamente commentati dal titolo II "Dei reati contro la fede pubblica'" fino alla Sez. III del Titolo X sempre del II Libro data la diversa tipologia dei rei non evidenziata adeguatamente in questo indice. Si segnalano poi le Sezioni, i Capi e gli articoli connessi al buoncostume nel giudizio epocale e dal Libro II Dei reati contro le proprietà con particolare attenzione alla Sez. II - Dei furti semplici (p. 111 - art. 652) e ancora al Capo II (Dei reati contro le proprietà) , Sezione IV ( Dell'incendio ed altri modi di distruzione, guasto e deterioramento ) trattanti i molteplici danni, oltre l'incendio, che possono essere inflitti, con DANNI A STRADE, FIUMI, PONTI E CENTRI URBANI ED ANCHE ALLE PROPRIETA' RURALI, BASE PORTANTE DELL'ECONOMIA ITALIANA EPOCALE (l'argomento affronta anche la rimozione o distruzione, pubblica o privata, di cippi cruciformi -quelli che il Foscolo indentificò in Croci di viandanti assassinati per ampliare il territorio di pertinenza creando anche problemi gravi tra residenti, specie di Vallebona e Seborga nell'areale ventimigliese): interessanti sono anche le riflessioni in merito alle armi lecite e proibite tra cui temutissimo era il coltello alla genovese = ad integrazione utile di questo Codice è poi il già digitalizzato Codice Penale Militare parimenti fatto redigere da Carlo Alberto (da leggere per l'implicita severità gli articoli su vagabondi, oziosi, indovini, pronosticanti, interpreti di sogni, vagabondi di provenienza straniera e sorprendentemente ma non senza motivo i provvedimenti penali in relazione alle inumazioni nei cimiteri secondo i dettami dell'editto di Saint Cloud, contestato da Ugo Foscolo, pur preceduto da considerazioni medico sanitarie italiane qui digitalizzate mentre dal Libro I, Capo II - Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena ove importanti sono invero tutti gli articoli facilmente comprensibili, qui, ad attestare le novità dei tempi connesse anche in campo criminale, si segnalano gli articoli 97 e 98 concernenti i sordomuti (vedi qui l'opera della rivalutazione dei sordomuti patrocinata da Ottavio G. Batt. Assarotti delle Scuole Pie) e gli articoli 99 e 100 riguardanti gli affetti da "imbecillità, pazzia, morboso furore" sulla base degli scritti di F. Puccinotti il prestigioso medico che diede anche una peculiare interpretazione su Giacomo Leopardi suo amico e paziente ed ancora dal CAPO III - Dell' aborto (p. 93 - art. 543 - 547) vedi i Tempi Nuovi della sanità già partendo da Carlo Felice ma soprattutto in forza di Carlo Alberto con la normativa nuova per Chirurghi ostetricanti e pure levatrici (1 gennaio 1836)]
CAPO I - Delle pene criminali (p. 7 - art. 13 - 25)
INTEGRAZIONE IMPORTANTE SULA "PENA DI MORTE" = Tra le pene criminali le più gravi sono la pena di morte e i lavori forzati a vita= vale la pena di trascrivere qui i contenuti degli art 14 e 16 = l'artico 14 detta "La pena di morte si eseguisce nei modi sinor praticati senza nessuna esacerbazione. L'esecuzione si farà nel luogo a ciò destinato, od in quello del commesso crimine, ove pel pubblico esempio sia creduto dal Magistrato più oportuno (questa ultima sanzione rimanda alla pubblica esecuzione per ammonizione e catarsi in uso da secoli). Se una donna condannata a morte sarà riconosciuta incinta, si differirà l'esecuzione dell sentenza sino a tanto che sia seguito il parto". Articolo 15. "Se il condannato alla morte per sentenza divenuta irrevocabile fugge dalle mani della giustizia, o viene per morte procurata a mancare prima dell'esecuzione, l'esecutore di giustizia affiggerà ad una colonna nel luogo a ciò destinato un cartello, in cui siano scritti a grandi caratteri il nome, il cognome, il soprannome se ne ha, la professione, la patria, il domicilio del condannato, il crimine e le sue qualità, la pena pronunziata e la data della sentenza. il cartello rimarrà affisso per ore tre almeno". Articolo 16. "I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti" (Detta l'articolo 24 = Le condanne alla pena di morte e col laccio sulle forche (vedi anche qui un'ottocentesca sentenza di morte in ambito sabaudo), ai lavori forzati a vita ed a quelle pene cui va aggiunta le berlina sono le sole che la legge riguarda come infamanti. l'infamia che ne deriva non si estende oltre la persona del condannato.[l'infamia era un tipo di condanna antica che risulta sublimato tra '500 e '600 e di cui parlò anche Aprosio = in merito alla berlina leggi qui] - 25 - I condannati alle pene infamanti, oltre alla incapacità portate dall'art. 19 non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni, e saranno esclusi dalla facoltà del porto d'armi = l'elenco delle pene criminali comporta anchei lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione, l'interdizione dai pubblici uffizi elencate per la tipologia nei sottostanti articoli 17 - 18 - 19). Senza risalire al diritto penale antico o rifarsi ai cinquecenteschi "Libri Criminali di Genova" in merito alla pena di morte è da precisare che il Re Carlo Alberto, il cui dominio si identifica con il Regno di Sardegna senza che il "Codice Penale" quanto il "Codice Penale Militare" si estendessero al Regno d'Italia istituito sotto il successore Vittorio Emanuele II che si trovò a dover affrontare un problema importante assolutamente da leggere, cliccando sopra il link di seguito proposto, e vale a dire l' UNIFORMAZIONE DEI 4 CODICI DELL'ITALIA PREUNITARIA : DAL CODICE SARDO DEL 1859 ALLE UNIFORMAZIONI DEL 1861 (IL COMPLESSO ARGOMENTO DELLA "PENA DI MORTE"). Qui si specifica che per i reati gravissimi la pena di morte durò a lungo e che con l'Unità si creò un problema giuridico sulla soppressione della PENA DI MORTE (VEDI QUI DAL CODICE ALBERTINO ARTICOLI SU MODALITA', LUOGO D'ESECUZIONE, TECNICA DEL LACCIO, BERLINA, PERDITA DI DIRITTI, CONDIZIONE DI INFAME ECC.) sì che è utile risalire nella storia otto-novecentesca d'Italia in cui i GIUDIZI DI APPLICAZIONE E SOPPRESSIONE DELLA PENA DI MORTE SI ALTERNARONO FINO ALLA SUA TOTALE SOPPRESSIONE NEL 1948
CAPO II - Delle pene correzionali p. 9 - art. 26 - 34 (carcere - ergastolo - confino - esilio locale - sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi - multa)
[ in merito alle pene correzionali si cita in primo luogo fra altre la pena della reclusione in carcere (vedi) scrivendosi Se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i Tribunali possono ordinare che sia scontata nelle carceri della provincia = si rammenta qui che dopo la caduta di Napoleone Bonaparte il Regno Sardo fu ingrandito dal territorio della soppressa Repubblica di Genova congiunto con quello della già sabauda Nizza nella Grande Ligura delle Otto Province" dando anche rilievo all'agronomia, al commercio, all'industria, alla navigazione ecc. come scrisse in questo suo vasto volume qui integralmente digitalizzato Davide Bertolotti = Nizza, con la Savoia come scrisse con nostalgia Luigi Ricca di Civezza fu poi sotto Vittorio Emanuele II successore di Carlo Alberto ascritta all'Impero Francese di Napoleone III come compenso per l'alleanza francese al Regno di Savoia nella II Guerra di Indipendenza rimanendo per sempre legata alla Francia]
CAPO III Delle pene di polizia (p. 10 - art. 35 - 37 = arresto, ammenda)
CAPO IV - Delle pene accessorie (p. 10 - art.38 - 57 = pubblico cartello di sentenza di condanna - berlina - emenda - interdizione - sorveglianza speciale di polizia - sottomissione - ammonizione)
CAPO V - Delle graduazione e della commutazione delle pene (p. 13 - art. 58 - 74)
CAPO VI - Disposizioni comuni ai reati di pena criminale, correzionale e di polizia delle pene (p. 16 - art. 75 - 85)
TITOLO II - Regole generali per l'applicazione delle pene (p. 17 )
CAPO I - Del passaggio da una pena ad altra (p. 17 - art. 86 - 91)
CAPO II - Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena (p. 18 - art. 92 - 100)
Importanti sono invero tutti gli articoli facilmente comprensibili ma qui ad attestare le novità dei tempi connesse anche in campo criminale si segnalano gli articoli 97 e 98 concernenti i sordomuti (vedi qui l'opera della rivalutazione dei sordomuti patrocinata da Ottavio G. Batt. Assarotti delle Scuole Pie) e gli articoli 99 e 100 riguardanti gli affetti da "imbecillità, pazzia, morboso furore" sulla base degli scritti di F. Puccinotti il prestigioso medico che diede anche una peculiare interpretazione tra Leopardi, i suoi mali e le fatiche, irrinunciabili però, nei suoi studi
CAPO III - Del tentativo di crimine o di delitto (p. 20 - art. 101 - 106)
CAPO IV - Degli agenti principali e dei complici (p. 21 art. 107 - 110)
CAPO V - Dei rei di più reati e dei recidivi (p. 21 )
SEZ. I - Dei rei di più reati (p. 21 - art. 111 - 122)
SEZ. II - Dei recidivi (p. 23 art. 123 - 131)
Disposizioni comuni alle due precedenti sezioni (p. 24 - art. 132 - 134)
TITOLO III - Dell'estinzione dei reati e delle pene (p. 25 - art. 135 - 156)
Disposizioni transitorie (p. 28 - art. 157 - 158)

LIBRO II OVVERO DEI CRIMINI E DEI DELITTI E DELLE LORO PENE
TITOLO I - Dei reati contro il rispetto dovuto alla Religione dello Stato (p. 29 - art. 159 - 168 = varie sono le pene degli articoli: sancisce la sanzione della pena di morte il comma finale dell'articolo 159 ove leggesi Qualora segua omicidio del Ministro della Religione nell'esercizio delle sue funzioni, la pena sarà della morte = a scapito di quanti come scritto all'articolo 162 avverso chi "proferisse qualche bestemmia od ingiuria contro il SS. nome di Dio, contro la Beatissima Vergine, od i Santi" sono severissime al modo che che con qualche variabile li si può accostare alle terribili pene per i Bestemmiatori Blasfemi dei cinquecenteschi Libri Criminali della Repubblica genovese ma in ambito religioso stante il conservatorismo iniziale di di Carlo Alberto, colpiscono l'articolo 160 che sancisce "Chiunque in isprezzo della Religione conculchi, distrugga od infranga vasi sacri o sacre reliquie od immagini nelle Chiese o nei loro vestiboli o nelle sacrestie, ovvero anche fuori di detti luoghi ma in occasione di sacre pubbliche funzioni religiose, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo [da articolo 21], od anche dei lavori forzati a vita secondo le circostanze dei casi" e l'articolo 161 che detta "Se l'empietà giungesse a tal segno di conculcare le Ostie consacrate, o di commettere su di esse altri simili atti di disprezzo, il colpevole sarà punito colla morte": alla severità di questa sanzione si possono dare varie interpretazioni da quelle meramente teologiche dipendenti da Costituzioni Pontificie al persistente timore statale dell'uso di oggetti sacri come nel caso settecentesco d'ambito sabaudo del Processo criminale contro il prete Albanelli accusato di diversi sortilegii sulla scia di una persistente resistenza popolare di superstizione e magia (vedi anche nei settecenteschi Esercizi di Missione del Padre Fra Domenico Serio della Saracena dell' Ordine de' Predicatori, lettore nella Sagra Teologia per l'implicita importanza di quanto vi risulta trattato con ordine e discreta forma in merito ai "contenuti della sezione IV della parte II un'ampia sarcina, non digitalizzata dal testo antico ma trascritta per inserire necessari collegamenti multimediali concernenti vari temi di superstizione, idolatria, blasfemia ecc. in forza del seguente indice.
ove si cita l'"adorazione superstiziosa" e il "superfluo culto" fatto avvalendosi anche di ostie consacrate )
E' inoltre da precisare che la salvaguardia della Chiesa era altresì dettata dalle funzioni di collabrazione amministrativo-sociale con lo Stato come si vede nel Codice Civile sabaudo del 1837 e come evidenziato dalla Regia Lettera Patente con cui S. M. approva l'annesso regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile in data 30 giugno 1837 ove si leggono le seguenti voci = Regolamento per la tenuta de' Registri destinati ad accertare lo Stato Civile distinto in Capo I - Dei registri tenuti dai Paroci (in merito a nascite, battesimi, matrimoni e morti: cioè nel contesto della valutazione dello Stato Civile) quindi in Capo II - Degli atti di nascita, matrimonio e morte non compresi nei registri tenuti dai paroci.
ed ancora in Capo III - Disposizioni generali.
Ad utile integrazione dal Codice Civile sabaudo del 1837 si sono riprodotte qui le seguenti voci sotto specie di "Titoli" distinti poi in "Capi" e relativi "articoli": - 1 - Titolo Preliminare - 2 - Libro Primo / delle persone / Titolo I: Del godimento, e della privazione dei diritti civili - 3 - Titolo II: Del modo di accertare lo stato civile - 4 - Titolo III: Del domicilio - 5 - Titolo IV: Degli assenti - 6 - Titolo V: Degli sponsali, e del matrimonio [importante è nel Codice Civile sabaudo del 1837 il Capo II Del matrimonio dettante all'articolo 108 = Il matrimonio si celebra giuste le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei (in merito a costoro vedi : Capo III, Disposizioni particolari). Interessante risulta, per notare l' arcaica sostanza patriarcale del matrimonio nel Codice Civile in particolare l'articolo 126 della sezione III Dei rispettivi diritti e doveri dei coniugi. E a dimostrazione che il Codice Civile non manca di connessioni con il passato e con l'epoca barocca, secondo un costumanza ecclesiale ma anche letteraria come si legge dal Manzoni a riguardo del fallito matrimonio a sorpresa di Renzo e Lucia, si consulti poi l'articolo 113 del Capo II Del Matrimonio - Sezione I Della celebrazione del matrimonio] - 7 - Titolo VI: Della paternità e della figliazione - 8 - Titolo VII: Dell' adozione - 9 - Titolo VIII: Della patria potestà, e dell'emancipazione - 10 - Titolo IX: Della minore età, della tutela e dell'abilitazione del minore - 11 - Titolo X: Della maggiore età, dell'interdizione e del consulente giudiziario
Disposizione particolare (p. 31 - art. 169)
TITOLO II - Dei reati di lesa Maestà (p. 31)
CAPO I - Dei reati contro la sicurezza esterna dello Stato (p. 31 - art. 170 - 182 = quasi tutti gli gli articoli sanciscono la sanzione della pena di morte )
CAPO II - Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato (p. 33 - )
SEZ. I - Degli attentati e delle cospirazioni contro la sacra persona del Re e la Reale famiglia (p. 33 - art. 183 - 188 = gli articoli 183 - 184 -185 sanciscono la sanzione della pena di morte )
SEZ. II - Dei reati tendenti a turbare lo Stato colle guerre civili, colla devastazione e col pubblico saccheggio (p. 34 - art. 189 - 198 = gli articoli 189 - 190 - 191 sanciscono la sanzione della pena di morte )
SEZ. III - Degli scritti o discorsi o fatti ingiuriosi contro il Re, la sua Real Famiglia ed il suo Governo (p. 36 - art. 199 - 200)
Disposizioni particolari (p. 36 - art. 201 - 203)
CAPO III - Dell'obbligo di rivelare i crimini che compromettono la sicurezza esterna od interna dello Stato (p. 37 - art. 204 - 200)
Disposizione comune alli tre precedenti capi (p. 38 - art. 210)
INTEGRAZIONE IMPORTANTE = Oltre ai capi storici della "Giovine Italia" da Mazzini ai fratelli Ruffini il Ponente ligure ha risentito dell'operato di vari patrioti e membri della "Giovine Italia" che svolsero un ruolo di rilievo nell'attività cospiratoria e poi nell'impegno risorgimentale: alcuni di essi rivestirono poi un ruolo di importanza anche nella realizzazione dell'Unità.
Senza il contributo di quello straordinario studioso dell'argomento che fu il compianto ALDO SARCHI molti di questi personaggi sarebbero rimasti nomi senza più un vero e proprio significato: per questo per non usurpare alcunché e dare piuttosto al SARCHI i giustissimi meriti per trattare dei PATRIOTI MAZZINIANI E NON DEL PONENTE LIGURE è parso doveroso amaggio per lo studioso registrare stralci qui numerati di quanto egli scrisse in un suo importante VOLUME cui si rimanda il lettore "avido" di ulteriori approfondimenti scientifici = - 1 - Dall'età post napoleonica quella postnapoleonica: il Congresso di Vienna e la restaurazione - 2 - Gli sviluppi delle idee risorgimentali e patriottiche : dalle sette segrete e la carboneria all'opera del Mazzini - 3 - Giuseppe Mazzini e la "Giovine Italia" (la pubblicistica patriottica) - 4 - Principali patrioti del Ponente Ligure che collaborarono con Mazzini e i fratelli Ruffini alla "Giovine Italia" - 5 - Le delazioni coatte : la drammatica propalazione o confessione del Pianavia Vivaldi di Taggia - 6 - Giuseppe Garibaldi e la fallita insurrezione mazziniana di Genova del febbraio 1834 - 7 - Jacopo Ruffini: il drammatico e misterioso suicidio in carcere a Genova di un "mazziniano eccellente" - 8 - Giovanni Ruffini: la fuga disperata da Genova a Ventimiglia sino alla salvezza in Marsiglia - 9 - Giovanni Ruffini e il fondamentale aiuto ricevuto dal patriota ventimigliese Andrea Biancheri
TITOLO III - Dei reati contro l'amministrazione della giustizia ed altre pubbliche amministrazioni (p. 38 )
CAPO I - Della ribellione alla giustizia, della disobbedienza e di altre mancanze verso la pubblica autorità (p. 38 )
SEZ. I - Della ribellione alla giustizia (p. 38 - art. 211 - 222)
SEZ. II - Degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica (p. 40 - art. 223 - 232)
SEZ. III - Del rifiuto di servizio legalmente dovuto (p. 42 - art. 233 - 236)
SEZ. IV - Dell'arresto, della detenzione e del sequestro illegali delle persone, e degli ostacoli opposti al libero esercizio degli altrui diritti (p. 42 - art. 237 - 244)
SEZ. V - Della fuga dei detenuti e dell'occultamento de' rei (p. 44 - art. 245 - 260)
SEZ. VI - Delle usurpazioni di titoli e funzioni (p. 46 - art. 261 - 262)
SEZ. VII - Della usurpazione dei diritti della giustizia coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di titoli e funzioni (p. 46 - art. 263 - 265)
SEZ. VIII - Della rottura di sigilli, delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito e dei guasti fatti ai pubblici monumenti (p. 47 - art. 266 - 277 = interessante l'articolo 277 con cenno alla devastazione di beni monumentali e culturali)
CAPO II - Della prevaricazione e di altri reati degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni (p. 49)
Disposizioni generali (p. 49 - art. 278 - 280)
SEZ. I - Delle sottrazioni commesse dagli uffiziali o depositari pubblici (p. 49 - art. 281 - 285)
SEZ. II - Dei reati dei pubblici uffiziali che s'ingeriscono in negozi o traffici incompatibili colla loro qualità (p. 50 - art. 286 - 289)
SEZ. III - Delle concussioni commesse dai pubblici uffiziali o da altri impiegati (p. 51 - art. 290 - 291)
SEZ. IV - Della corruzione dei pubblici uffiziali (p. 51 - art. 292 - 303)
SEZ. V - Degli abusi di autorità (p. 53 )
$ I - Dell'esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico (p. 54 - art. 304 - 309)
$ II - Dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati (p. 54 - art. 310 - 315)
$ III - Delle omissioni e degli abusi di potere rispetto ai detenuti (p. 55 - art. 316 - 320)
Disposizioni comuni alle sezioni del presente capo (p. 56 - art. 321 - 322)
CAPO III - Degli abusi che si commettessero dagli avvocati o dai causidici nell'esercizio del loro ministero, o da ogni altro che si intromettesse negli affari come sollecitatore o difensore (p. 56 - - art. 323 - 330)
TITOLO IV - Dei reati contro la fede pubblica (p. 58)
CAPO I - Della falsificazione di monete, di sigilli, di bolli, d'impronti, di cedole od obbligazioni dello Stato (p. 58)
SEZ. I - Della falsa moneta (p. 58 - art. 331 - 344 = vedi l'articolo 337 comportante la pena di morte)
SEZ. II - Della falsificazione di sigilli, di atti Sovrani, di cedole, od obbligazioni dello Stato, di punzoni, di bolli e di impronti (p. 60 - art. 345 - 354)
CAPO II - Della falsità in atti pubblici e nelle scritture di commercio e private (p. 62)
SEZ. I - Del falso in atti pubblici e nelle scritture di commercio (p. 62 - art. 355 - 363)
SEZ. II - Del falso nelle scritture private (p. 62 - art. 364 - 365)
SEZ. III - Delle falsità commesse in passaporti, in fogli di via ed in certificati (p. 64 - art. 366 - 375)
art. 306 - 369 = carcere per falsificatori di passaporti e fogli di via, ma anche per albergatori che sui loro registri -art. 371- avranno registrato volutamente gli ospiti sotto generalità false. Art. 372 - 373 = Multa o carcere fino a 6 mesi per medici o chirurghi od ufficiali di sanità che avranno redatto falsi cerificati di malattie per esimere altri da pubblici servizi dovuti. Art. 374 sospensione dal servizio e multa per publici ufficiali rei di aver redatto falsi certificati di buona condotta, indigenza o altro per agevolare altri a godere di aiuti statali. Per il privato -art. 375- reo di tale falso la pena sarà maggiore, sino a due anni di carcere
Disposizioni perticolari relative alle tre sezioni del presente capo (p. 65 - art. 376 - 377)
CAPO III - Della falsa testimonianza (p. 66 - art. 378 - 388 = da leggere l'articolo 379 per cui, a date condizioni, un fallace testimone può condannari a morte)
CAPO IV - Della calunnia (p. 67 - art. 389 - 393 = da leggere l'articolo 390 per cui, a date condizioni, un fallace calunniatore può condannarsi a morte)
TITOLO V - Dei reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenza pubbliche ed ai pubblici incanti (p. 68)
CAPO I - Delle bancherotte (p. 68 - art. 394 - 396)
CAPO II - Delle violazione dei regolamenti relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti (p. 69 - art. 397 - 409 = son citati: violatori di regolamenti di manifatture pubbliche, concerto per ridurre illecitamente il salario agli operai, concerto di operai volto a impedire o rincarare i lavori, proprietari o fittavoli volti a ridurre agli operai il compenso pattuito, quanti illecitamente si saranno concordati per alzare od abbassare il prezzo di una mercanzia, chi allettato da concorrenza straniera avrà indotto a trasferirsi in altro Stato e direttori, commessi, opera di uno stabilimento, che riveli i segreti delle fabbriche o manifatture" in cui lavorava, chiunque ingannerà il compratore sul valore di oro, argento o pitra falsa venduta per fina", come su altra mercanzia, venditori o compratori usanti misure e pesi falsi, i contraffatori di marchi della mercanzia, chi fabbrica mercanzie frodando le norme dello Stato, stampatori e venditori di scritti vari contro la normativa, adulteratori di mercanzie)
CAPO III - Dei reati relativi alle sussistenze pubbliche ed ai pubblici incanti (p. 72)
$ I - Sussistenze pubbliche (p. 72 - art. 410 - 414)
$ II - Pubblici incanti (p. 72 - art. 415 - 418)
TITOLO VI - Dei reati contro la pubblica sanità (p. 73 - art. 419 - 431 = quanti contro le concessioni governative detengono e vendono spezie, droghe, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi saranno puniti: eccetto chi possa farlo sotto concessione come speziali, artisti, artigiani che dovranno comunque registrare quanto e a chi venduto. Fondachieri, droghieri, venditori di spezie che venderanno droghe a "persone incognite" saranno puniti [non si allude solo alle droghe alimentari o spezie ma anche a sostanze allucinogene locali e droghe provenienti dal "Nuovo Mondo" o Americhe] : così pure i fabbricatori non autorizzati di veleni. Ma anche gli speziali o farmacisti che per frode medicinale o non nelle quantità prescritte venderanno prodotti ritenuti nocivi dal Protomedicato. Saranno puniti anche i vetturali, i barcaioli e loro dipendenti se nel trasporto abbiano alterato vini o liquori con sostanze giudicate nocive = dalla Guida d'Italia... (e Stati Limitrofi) del 1840 qui digitalizzata vedi il viaggiare in Italia con "diligenza e velocifero" oltre che con "battelli" = qui si possono visualizzare i regolamenti dei viaggi tra le varie stazioni (poste) e il viaggio da "Da Genova a Nizza / per la Riviera": è da rammentare che la "strada litoranea per la Riviera" destinata a diventare la "Via della Cornice" iniziata da Napoleone I ma non finalizzata dai Savoia, che assimilarono la Liguria, dopo la caduta dell'imperatore era in certi luoghi pericolosa per la mancanza di lavori e manutenzione e per la carenza di ponti compresi i fiumi/torrenti importanti dell'Argentina e del Nervia sì che, guadandosi con le vetture, torrenti non sempre poco percorsi da acque, si ebbero incidenti anche gravissimi come qui si legge. E merita al proposito di esser menzionato qual reiterato propugnatore dell'adegumento ottimale della strada litoranea un giurista di Camporosso Fruttuoso Biancheri di cui, qual deputato del Regno Sabaudo, si riporta qui l'appassionato intervento per la risoluzione con questo di altri gravi problemi in merito alla viabilità nel Ponente di Liguria = e per tale ragione Cultura-Barocca ha ritenuto doveroso riprodurre qui digitalizzata e commentata brevemente la fondamentale "Interpellanza del deputato Biancheri [si tratta di Fruttuoso Biancheri di Camporosso (come leggesi nel Calendario Generale per' Regii Stati nel 1838 ascritto entro il Reale Senato di Nizza - l'importante città era ancora sabauda - nel novero degli Avvocati, Procuratori, Liquidatori presso il Real Senato di Nizza come leggesi al nome XI della I colonna))
TITOLO VII - Dei reati contro il costume pubblico (p. 75 - art. 433 - 440
Il ventimigliese Angelico Aprosio oltre che una sua Storia dell'Adulterio redasse del pari una Storia della Prostituzione non mancando di affrontare il tema della omosessualità sia maschile che femminile biasimando l'effeminatezza del suo secolo e facendo cenno dalla drammatica vicenda di un possibile transessuale certo Ventura di Portogruaro = gli intrecci, le modifiche, le attenuazioni (come in qualche caso gli iasprimenti, permettono di intendere come la Civiltà e Cultura del periodo barocco costituiscano una sorta di volano che permette di interlacciare a riguardo degli omosessuali una sequenza di situazioni pur sempre drammatiche che, senza risalire ai testi antichissimi, procedono dalle terribili pene dei Libri Criminali del 1500 (ancora ripresi dal caso esemplificativo della Repubblica di Genova) per giungere alla maggior relativa mitezza, pur non escludendosi pene severe dell'ottocentesco Codice Penale albertino sia a riguardo di quanti vivano esperienze negate dal buoncostume sia a scapito di quanti come scritto all'articolo 439 avverso quanti "commettano atti di libidine contro natura" ( la cui pena è più grave, procedendo dalla reclusione per sette anni ai lavori forzati per dieci anni) sia come scritto nel finale articolo 40 a danno di quanti bastemmiano, cantano o scrivono argomenti osceni cosa che con qualche variabile li accosta alle terribili pene per i Bestemmiatori Blasfemi dei menzionati cinquecenteschi Libri Criminali della Repubblica genovese
TITOLO VIII - Dei reati contro la pubblica tranquillità (p. 77 )
CAPO I - Dell'associazione dei malfattori (p. 77 - art. 441 - 445)
CAPO II - Delle minaccie (p. 78 - art 446 - 469)
CAPO III - Degli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette (p. 78)
SEZ. I - Degli oziosi e dei vagabondi (p. 78 - art. 450 - 455)
Da leggere in particolare gli articoli 450 - 453 = "Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi ad altro lavoro. Si avranno per vagabondi coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione. 451 - Sono egualmente reputati per vagabondi: Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; Coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare [le voci evidenziate in rosso sono attive e multimediali] o spiegare sogni [vedi qui il testo del Serio] per ritrarre guadagno dall'altrui credulità. 452 - I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi. - Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avrenno contravvenuto ad una precedente sottomissione passati avanti una autorità legittima, giusta i provvedimenti che li riguardano. 543 - Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regii Stati, ed in caso vi rientrassero saranno puniti col carcere estensibile ad un anno"
SEZ. II - Dei mendicanti (p. 79 - art. 456 - 459)
SEZ. III - Delle persone sospette (p. 80 - art. 460)
Disposizioni comuni ai vagabondi, ai mendicanti, agli oziosi e ad altre perone sospette (p. 80) = gli articoli vanno dal 461 al 466 ma risultano tuttora importanti,cosa che suggerisce un'attenta lettura coi relativi link di quanto segue, = gli articoli 465 - 466 Sostanzialmente il tema si rifà a quello della Corte dei Miracoli e al fatto che per la povertà (ma anche per personale egoismo) non mancarono dal '500/'660 ed oltre genitori che vendettero per liberarsene, con un modesto guadagno dalla compera, non potendoli mantenere e far sfruttare i loro figli a dei veri e propri "comprabambini" che dalla loro tana nella "Corte dei Miracoli" conducevano fanciulle e fanciulli ad esibirsi nelle fiere, a mendicare, a rubare, a lavorare fino allo sfinimento fisico. E ciò su scala paneuropea ancora ai tempi del Codice Penale albertino allorquando il grande scrittore inglese Charles Dickens fu tra i primi e i più decisi a denunciare lo sfruttamento dei bambini e delle bambine nel contesto di un'infanza violata
CAPO IV - Dei reati commessi per mezzo di stampe, di scritti, di immagini e di incisioni (p. 81 - art. 467 - 482)
Anche per approfondire nel testo pure sui temi della censura sia laica che ecclesiastica vedi con immagini una stamperia del 500 - 600 con l'attività degli incisori (di cui qui una specifica officina con accenno del Garzoni anche all'opera dei librai
CAPO V - Delle adunanze illecite (p. 84 - art. 483 - 493)
CAPO VI - Delle armi e della loro fabbricazione, porto e ritenzione (p. 85 - art. 494 - 508)
Dall'articolo 496 (a fondo pagina 85) all'articolo 508 sia a livello di armi da fuoco che armi bianche o da taglio si registra la ripresa di una normativa panitaliana in materia di armi proibite qui anche definite insidiose spesso usate per commettere crimini o partecipare a duelli. Per quanto concerne la Repubblica di Genova si leggono molti interventi tra '500 e '600 = ma come detto gli interventi legislativi si estendevano a tutta Italia e basta citare il Tractatus Criminalis del De Angelis per avere un altro e più preciso elenco di armi proibite tra cui sono ricordati i temibili coltelli genovesi o alla genovese = contestualmente si parla del porto delle armi partendo dall'articolo 504 di p. 87: la caccia era un'attività antica praticata sia per procurarsi carne sia per difendersi dalla aggressioni di animali pericolosi tra cui soprattutto i documenti, come quello qui riportato, parlano di lupi e di orsi
CAPO VII - Dei giuochi proibiti, delle case di prestito con pegno e dell'usura e di altri contratti illeciti (p. 87 - art. 509 - 515)
SEZ. I - Dei giuochi proibiti (p. 87)
Angelico Aprosio si espresse contro il gioco d'azzardo sulla linea di altri predicatori come il Segneri e il Casalicchio = oggettivamente era una piaga da cui non si astennero nemmeno i religiosi. Il GIOCO DEL LOTTO = sulla genesi del lotto in Italia non ci sono elementi certi e molti sono i "progenitori" di questo gioco, tuttavia senza dubbio esso deriva dalla pratica delle lotterie. Si ha notizia che a Milano nel 1448 esistevano le cosiddette "borse di ventura", che in sostanza possono ritenersi un primo abbozzo delle scommesse caratterizzanti il vero lotto. Il primo banco del Lotto risalirebbe al 1528 nella città di Firenze secondo quanto scrisse Alan Wykes, L'azzardo (traduzione di Vittorio Di Giuro dall'originale in lingua inglese: Gambling), Milano, Rizzoli Editore, 1966, pp. 234 - 235. Di certo l'abitudine a scommettere si diffuse largamente in ogni angolo del Paese ed ogni avvenimento pubblico diede vita a grande attività di gioco. Il GIOCO DEL LOTTO Si affermò tuttavia principalmente a Genova nel XVI secolo probabilmente per ideazione di un patrizio della città, tale Benedetto Gentile, che applicò questo gioco d'azzardo alle scommesse che venivano fatte sulle elezioni del Senato della Repubblica. Non passò molto tempo che si sostituirono i nomi dei senatori con quelli dei numeri sì che il gioco divenne quello che di fatto è oggi. Il consenso ricevuto dalla popolazione (tra la quale era comunque altissima la pratica del GIOCO D'AZZARDO) fu altissimo e permise agli organizzatori privati del LOTTO di gestire enormi guadagni. Questo fatto attirò l'attenzione dello Stato che si sostituì ai privati istituendo nel 1643 una tassa. Gli altri governi italiani, vedendo che anche molti loro sudditi si adopravano per giocare al LOTTO GENOVESE, emanarono severissimi bandi con cui si impediva ai non genovesi la partecipazione alla lotteria. Le leggi non ottennero tuttavia grossi risultati e la partecipazione al gioco genovese di cittadini di altri Stati non venne meno. I vari sovrani anzi, valutando l'impossibilità di proibirne la frequentazione e valutando i consistenti guadagni che esso garantiva al Governo che lo avesse autorizzato, lo liberalizzarono ed anzi ne assunsero l'esclusiva. Fu questo il caso di Carlo Emanuele di Savoia che nel 1674 lo cedette in appalto a gestori privati lucrando sull'operazione. Seguendo un suo piano moralizzatore il successore Vittorio Amedeo lo proibì nel 1713 ma ancora una volta i governanti sabaudi si trovarono a fare i conti con le giocate clandestine. Per questo motivo, oltre che per trarne un guadagno fiscale, Carlo Alberto, che pure personalmente si dichiarava contrario al "Gioco del Lotto", lo fece ripristinare. Il Sovrano non poteva infatti rinunciare ad un importante cespite di guadagno, che vigorosamente sosteneva l'erario statale: l'unica concessione al moralismo albertino fu l'imposizione di un limite massimo di giocata, sin al valore di una lira (1835). Un discorso a parte vale per il GIOCO DEL LOTTO che ebbe origine a Genova nel XVI secolo probabilmente per ideazione di un patrizio della città, tale Benedetto Gentile, che applicò questo gioco d'azzardo alle scommesse che venivano fatte sulle elezioni del Senato della Repubblica
Oltre al LOTTO un gioco che godette dal XVII secolo grande successo fu quello del BIRIBISSI detto anche "BIRIBIS". Per giocare si utilizzava un tavoliere di 36 caselle ed ogni giocatore doveva estrarre tre numeri consecutivi. Qualora indovinasse uno dei 36 numeri guadagnava 32 volte la posta. I tre banchieri del BIRIBISSI erano chiamati BIRBANTI: uno di loro teneva il sacco dei numeri per l'estrazione, l'altro il denaro ed il terzo controllava il tavoliere. Le autorità sia civili che ecclesiastiche cercarono di proibire o comunque impedire il gioco e addirittura un vescovo di Ventimiglia in un suo "discorso prosinodale" lo condannò severamente, visto che la popolazione per seguirlo trascurava la frequentazione di Messa e Vespro. Lo Stato genovese intervenne poi estesamente contro forme illecite di GIOCO D'AZZARDO e con le leggi del 15 marzo 1692 e del 18 aprile 1697 cercò di colpire severamente quanti giocassero a "biribis, bassetta, venturella e faraona" come anche coloro i quali li favorissero od offrissero i loro locali per la pratica del gioco d'azzardo (e tra costoro erano davvero tanti gli osti, i locandieri, i caffettieri). Rimuovere la passione del gioco fu un'impresa impossibile: e del resto se si calcola che, verso la fine del '600, uno dei giocatori più incalliti nel territorio di Ventimiglia era quel Capitano Giusdicente della città, che al contrario avrebbe dovuto reprimere quell'usanza, è facile intendere quanto fosse irrealizzabile il proponimento delle autorità di Genova.
SEZ. II - Delle case di prestito con pegno, dell'usura e di altri contratti ileciti (p. 88 - art. 516 - 521)
TITOLO IX - Dei reati contro l'ordine delle famiglie (p. 90)
CAPO I - Dell'incesto, dell'adulterio e della bigamia (p. 90 - art. 522 - 529 = Per quanto relativamente più miti che nei Libri Criminali di Genova del 1556 ( vedi adulterio - incesto - bigamia) qui presi ad esempio panitalaino e paneuropeo i tre tipi di "colpe" non sono esenti nel Codice albertino da pene severe potendo comportare carcerazione e lavori forzati a vita)
CAPO II - Dello stupro e del ratto (p. 91 = gli art. 534 - 535 possono comportare la pena di morte)
CAPO III - Dell' aborto (p. 93 - art. 543 - 547)
I Tempi Nuovi della sanità già partendo da Carlo Felice ma soprattutto in forza di Carlo Alberto = vedi anche la normativa nuova per Chirurghi ostetricanti e pure levatrici (1 gennaio 1836) (i provvedimenti assunti ebbero una loro efficacia ma specie tra i ceti più umili fu a lunga e ancora percorsa nei secoli la via onde evitare il ricorso specie, oltre che a Medici non scrupolosi, a Mammane ed Ostetriche illegali oltre che a Procuratrici di Aborti
CAPO IV - Dei reati tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato di un infante e del reato di esposizione od abbandono dell'infante (p. 94 = l'articolo 554 riporta le condizioni per cui un reo può essere accusato di infanticidio e punito con la morte com sotto si vede alla voce omicidi ecc.)
CAPO V - Disposizioni relative ad alcune speciali violazioni dell'ordine interno delle famiglie (p. 95 - art. 557 - 561)
In merito al Cap V del Titolo IX del Libro II Disposizioni relative ad alcune speciali violazione dell'ordine interno delle famiglie= si tratta dell'art. 560 e dell'articolo 561 concernenti eccessi di correzione dei figli e cattivi trattamenti tra coniugi. Mentre l'articolo 562 all''art. 113 del Codice Civile albertino dal Capo II (Del matrimonio) del (Titolo V degli sponsali e del matrimonio) Sez. I (Della celebrazione del matrimonio) così detta = "Coloro che, omesse le solennità prescritte dalla chiesa soprendessero o tentassero di soprendre il Parroco ad oggetto di celebrare in di lui presenza il matrimonio, come anche i loro genitori abbianvi avuto parte, non che ogni altro fautore o complice, incorreranno nelle pene determnate dalle Leggi Penali". Contro la normativa già registrata da Aprosio per vari aspetti trattasi del "matrimonio a sorpresa", letterariamente di manzoniana memoria. . Contro la normativa già registrata da Aprosio per vari aspetti trattasi del "matrimonio a sorpresa", letterariamente di manzoniana memoria, connesso a varie ragioni tra cui l'impedimento al matrimonio peraltro già analizzato da Giovanni Battista Bernardino Possevino nel suo seicentesco volume De officio curati, ad praxim, precipue circa repentina & generaliora... (prescindendo dalle dissertazioni illuministiche specie del Beccaria qui digitalizzate a queste condiderazioni di salvaguardia della pace coniugale e di rispetto da parte dei mariti maneschi per le spose non si può dimenticare quato scrisse u autore religioso Paolo Segneri -autore assai seguito- nella sua opera seicentesca Il Parroco Istruito)
CAPO VI - Violazioni delle leggi sulle inumazioni (p. 96 - art. 563 - 567)
La trattazione è importante sia per la lotta illuministica orima e poi napoleonica sia contro le superstizioni sia per inevitabili, oramai, ragioni igieniche = scolasticamente si parla sempre, sulla scia della reazione foscoliana, dell' editto di Saint Cloud (Décret Impérial sur les Sépultures), emanato da Napoleone a Saint-Cloud il 12 giugno 1804, che raccolse organicamente in due corpi legislativi tutte le precedenti e frammentarie norme sui cimiteri. L'editto stabilì che le tombe venissero poste al di fuori delle mura cittadine, in luoghi soleggiati e arieggiati, e che fossero tutte uguali. Si volevano così evitare discriminazioni tra i morti. Per i defunti illustri, invece, c'era una commissione di magistrati a decidere se far scolpire sulla tomba un epitaffio. Questo editto aveva quindi sotto le motivazioni igienico-sanitarie ed avverse alla superstizione una postazione ideologico-politica. Fu esteso al Regno d'Italia dall'editto Della Polizia Medica, promulgato sempre da Saint-Cloud, il 5 settembre 1806, scatenando per una parte della popolazione e ad opera dei conservatori un dibattito pubblico che ne condannava gli eccessi, soprattutto per quanto concerne le fosse comuni, auspicando un parziale recupero della religion des tombeaux. Ma per oggettività è da dire che tale progetto aveva sue motivate anticipazioni in molti interventi tra cui è basilare leggere qui il
PROGETTO SULLA COSTRUZIONE DEI CIMITERII DI GIUSEPPE GAUTIERI MEDICO DELEGATO DEL DIPARTIMENTO DELL'AGOGNA [bibliog.: "Memorie di Medicina", n. 13 febbraio 1802]
TITOLO X - Dei reati contro i privati (p. 97)
CAPO I - Dei reati contro le persone (p. 97)
SEZ. I - Degli omicidi volontari (p. 97 = secondo l'articolo 577 e 578 I colpevoli di crimini di parricidio e di venefizio, di infanticidio e di assassinio sono puniti con la morte. Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo in camicia, a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero. I colpevoli di parricidio e di venefizio quantunque mancati sono puniti colla morte. Parimenti con la morte in base agli articoli 579 - 580 i colpevoli di omicidio volontario = Art. 575 - 576 = L'agguato è equiparato all'assassinio e colpisce quanti tendono di nascosto aggressioni mortali: assassini sono pure i malfattori che per finalizare un crimine usano torture le loro vittime)
SEZ. II - Del suicidio (p. 99 - - art. 585)
SEZ. III - Delle ferite, delle percosse volontarie e di altre offese contro le persone (p. 99 = in merito al crimine di evirazione secondo l'art. 600 in caso di morte entro 40 giorni dell'evirato sarà punito con la morte. L' art. 590 concerne la pena per il reo che abbia ferito un individuo morto entro 40 giorni)
SEZ. IV - Dell' omicidio, delle ferite e delle percosse involontarie (p. 102 - art. 602 - 603)
SEZ. V - Della diminuizione di pena in certi casi di omicidio e di violenze personali omicidio, delle ferite e delle percosse involontarie (p. 102 - art. 604 - 612)
SEZ. VI - Degli omicidi, delle ferite e delle percosse non imputabili (p. 104 - art. 613 - 615)
SEZ. VII - Della diffamazione, dei libelli famosi, delle ingiurie e della rivelazione dei segreti (p. 104 - art. 616 - 631= Cosa si intende per "libelli famosi" ed ancora l'articolo 631 cita le pene per medici, chirurgi, speziali, levatrici ecc. che, contro i casi concessi per legge, sveleranno segreti di pazienti)
I Tempi Nuovi della sanità già partendo da Carlo Felice ma soprattutto in forza di Carlo Alberto = vedi anche la normativa nuova per Chirurghi ostetricanti e pure levatrici (1 gennaio 1836) (i provvedimenti assunti ebbero una loro efficacia ma specie tra i ceti più umili fu a lunga e ancora percorsa nei secoli la via onde evitare il ricorso specie, oltre che a Medici non scrupolosi, a Mammane ed Ostetriche illegali oltre che a Procuratrici di Aborti
SEZ. VIII - Del duello (p. 107 - art. 632 - 642)
CAPO II - Dei reati contro le proprietà (p. 109)
Ad utile integrazione del Codice Civile sabaudo del 1837 si sono riprodotte qui le seguenti voci sotto specie di "Titoli" distinti poi in "Capi" e relativi "articoli": Libro Secondo / Dei beni e delle diverse modificazioni della proprietà: - 1 - Titolo I: Della distinzione dei beni - 2 - Capo I: Dei beni immobili [tra i beni immobili oltre terreni ed edifizi (terra ad uso dell'agricoltura importanza delle acque nell'antico giudizio di Ferrante Imperato e della sua Historia Naturale) sono elencati: molini, bagni, fabbriche natanti, frutti della terra e degli alberi, tagli ordinari dei boschi cedui e degli alberi di alto fusto, sorgenti, serbatoi, corsi d'acqua, condotti idrici, animali addetti alla coltura, strumenti aratorii, fieno e sementi, paglia, strame, concime, piccioni delle colombaie, conigli delle conigliere, alveari (clicca poi qui per vedere una stampa antiquaria), pesci delle peschiere, torchi, caldaie, lambicchi, tini, botti (vedi qui una serie di stampe antiquarie con didascalie esplicative), tutte le cose dal proprietario, consegnate all'afittuario od al colono parziario per la coltivazione, quelli che il proprietario annette al fondo per rimanervi perpetuamente (L'AGRICOLTORE SPERIMENTATO, OVVERO REGOLE GENERALI SOPRA L'AGRICOLTURA" di Cosimo Trinci ma leggi qui digitalizzato anche il TRATTATO SOPRA LA COLTIVAZIONE DELLE VITI DESCRITTO DA M. BIDET UFFIZIALE DELLA CASA REALE DI FRANCIA AGGIUNTOVI UN TRATTATO SULLA STESSA MATERIA DI M. BUSSATO DA RAVENNA" e poi ancora l' AGGIUNTA DI ALCUNI TRATTATI NECESSARJ A SAPERSI DA UN BUON AGRICOLTORE..." -cap. XII - da p.341 a p. 354- e finalmente il MANUALE DE' GIARDINIERI DIVISO IN QUATTRO LIBRI DESCRITTO DA F. AGOSTINO MANDIROLA ): specchi, quadri ed altri ornamenti, statue, usufrutto delle cose immobili, servitù prediali, azioni che tendono a rivendicare un immobile, diritto del padrone diretto sui fondi in enfiteusi, diritto dell'enfiteuta sui fondi medesimi, Piazze di Causidici, Attuari, ed altre ancor esistenti di proprietà privata] - 3 - Capo II: Dei beni mobili [Art. 409: sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, sia che si muovano da se stessi, come gli animali, o sia che non possono cangiare di posto, se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formassero collezione, e servissero ad oggetto di commercio = vedi per approfondire i vari articoli] - 5 - Capo III: Dei beni relativamente a coloro che li posseggono [I beni sono della Corona (da art. 419) quindi della Chiesa, dei Comuni, delle Opere Pie e di altri Pubblici Stabilimenti (da articolo 433) e finalmente articolo 437: dei Privati] - 5 - Titolo II: Della proprietà - 6 - Capo I: Del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa - 7 - Capo II: Del diritto d'accessione su ciò. che si unisce, e s'incorpora alla cosa è prodotto dalla cosa - 8 - Sez. I: Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili [ Assai interessanti gli articoli dal 465 al 474 ove si parla, con molte altre cose, di alluvione, di tracimazioni e/o alterazione di corsi fluviali o torrentizi od ancora di "isole, isolette, unioni di terra, che si formano ne' letti dei fiumi" (fatta distinzione se corsi d'acqua navigabili o non navigabili)] - 9 - Sez. II: Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili
- 10 - Titolo III: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - 11 - Capo I: Dell'usufrutto - 12 - Sez. I: Dei diritti dell'usufruttario - 13 - Sez. I: Degli obblighi dell'usufruttario - 14 - Sez. II: Dei modi con cui finisce l'usufrutto - 15 - Sez. III: Dell'uso e dell'abitazione - 16 - Titolo IV: Delle servitù prediali [ Trova qui cliccando regole particolari per la locazione delle case, affittanze de' fondi rustici,contratti di locazione, affittanza, colonia o masserizio in merito ai fndi rurali, prestazione d'opere, soccida, appalto, cottimo o prezzo fisso, società, imprestito ad uso, comodato] - 17 - Capo I: Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi - 18 - Capo II: Delle servitù stabilite dalla legge - 19 - Sez. I: Del muro e dei fossi comuni [questa sezione è molto interessante e tutta da leggere: qui giova segnalare in merito a manutenzione e spese quanto scritto dall'articolo 582 ove leggesi "Nel caso in cui nelle città o sobborghi un muro sia divisorio di due fondi, l'uno superiore, l'altro inferiore, il proprietario del fondo superioredovrà sopportare per intiero le spese di costruzione e di riparazione del muro sino all'altezza del suolo; la parte del muro che si eleva dal suolo del fondo superiore sino all'altezza di cui nell'articolo precedente , sarà costrutta e riparata a spese comuni" = contestualmente una lettura attenta vale per quanto scritto nel lungo articolo 584 dettante a titolo di incipit quanto segue: "Quando i diversi piani di una casa appartengono a più propretari, se i titli di proprietà non determinanoil modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono questefarsi nel modo che segue (leggi l' importante continuazione)] - 20 - Sez. II: Della distanza e delle opere intermedie rischieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni - 21 - Sez. III: Del prospetto sul fondo del vicino - 22 - Sez. IV: Dello stillicidio - 23 - Sez. V: Del diritto di passaggio, e di acquedotto [da qui e in luoghi seguenti si tratta di varie voci pertinenti l'acqua e le struture funzionali per il rifornimento di tanto importante approvvigionamento] - 24 - Capo III: Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo - 25 - Sez. I: Delle diverse sorta di servitù, che possono stabilirsi sui beni - 26 - Sez. II: In qual modo si costituiscano le servitù - 27 - Sez. III: Dei diritti del proprietario del fondo, al quale è dovuta la servitù - 28 - Sez. IV: In qual maniera si estinguano le servitù = a questa sequenza si è aggiunto l'incipit del Libro Terzo dei varii modi coi quali si acquista la proprietà / Disposizioni generali ove ha significanza l'articolo 685 dai contenuti prossimi alla valenza attribuita al rinvenimento di antico materiale di valore già attestata tra '600 e '700 nel più ampio discorso della Restitutio voce base del diritto intermedio qui analizzata anche sulla base della "Bibliotheca Canonica di L. Ferraris in cui si denota quella mancanza di legislazione sui beni antiquari già in qualche modo denunciata nel '600 da Aprosio e che causò tanti problemi ancora all'ottocentesco G. Rossi in merito ai reperti di romanità
SEZ. I - Delle grassazioni, delle estorsioni violente e della rapina (p. 109 - art. 643- 651 = la depredazione sotto forma di grassazione sarà punita con la morte se nel caso col comma I del'art. 644 : l'estorsione -art. 650- potrà esser punita con la pena di morte)
SEZ II - Dei furti (p. 111 - art. 652)
$ I - Dei furti qualificati (p. 111 = il furto qualificato in base ai luoghi - art. 657 - [se compiuto di notte stante l'art. 662 ma vedi anche successivi ciò sarà un'aggravante] potrà esser punito con la morte e del pari il furto qualificato in base alla qualità delle cose secondo l'articolo 660 sarà punito con la morte, preceduta dalla "pubblica emenda", qualora perpetrato secondo il punto 2° scrivendosi Se però l'empietà delle cose... )
$ II - Dei furti semplici (p. 115 - art. 671 - 674)
gli articoli 673 - 674 comportano la carcerazione per quanti fanno danno alla civiltà rustica, alle sue proprietà ed attrezzature non esclusi i furti nelle peschiere e nei vivai e nel caso di alveari di api (ma anche a riguardo delle merci esposte alla venndita nelle campagne o sulle strade, sulle fiere, su mercati, ed altri luoghi pubblici). La carcerazione vale anche per furti danni a beni rurali, ai fondi, agli alberi, ai vitigni ecc. = il problema, panitaliano, viene affrontato qui indicando una serie di collegamenti connessi alla vita rurale e, per quanto redatto in un contesto (1839), non proprio dello Stato Sardo si ostenta qui digitalizzato un emblematico e ormai raro scritto di Francesco Baldassini, Discorso intorno al furto campestre.
SEZ III - Delle truffe e delle altre specie di frode (p. 115 - art. 675 - 683)
Disposizioni relative alle tre precedenti sezioni (p. 117 - art. 684 - 698)
SEZ IV - Dell'incendio ed altri modi di distruzione, guasto e deterioramento (p. 120 - art. 708 - 726 = secondo gli articoli 699, 700 e 705 - coi relativi rimandi - l'incendiario sarà punito colla morte = vedi anche ="colpevole di volontaria sommersione di bastimenti od altre navi, di un porto, di una barca, di un molino o di un battello variamente puniti anche con la pena di morte se nell'incendio si verificherà la morte di qualcuno : con la morte (art. 711) chi distruggerà volontariamente "argini, dighe, e simili ripari di fiumi e di torrenti" causando un'inondazione per cui sia perita qualche persona. "Per qualunque altro devastamento, rottura o guasto ad argini, a dighe, a ripari, a ponti, ad edifizi o ad altri manufatti anche di ragione privata, il colpevole sarà punito colla reclusione. Saranno variamente puniti (art. 714) quanti si saranno opposti a lavori autorizzati od avranno bruciato (art. 715) documenti di pubblica autorità. l'art. 716 concerne le pene per autori -in concorso con una banda- di saccheggi di generi, mercanzia e altre cose mobili: pena ai lavori forzati sarà per i capi dei sacheggiatori di granaglie,farine, vino. Pene (art. 717) colpiranno quanti sposteranno dolosamente termini od alberi di confine [L'argomento trattato all'articolo 717 (Libro II, Titolo X dei reati contro le proprietà - SEZ. IV - Dell'incendio ed altri modi di distruzione, guasto e deterioramento dettante Chiunque avrà traslocato o dolosamente amosso termini od alberi di confino, sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno non è banale: nella ristrutturazione del suo Regno Carlo Alberto si trovò nella necessità di formulare precise norme sulla demarcazione di confini ben precisi così come per i privati, ad opera dei Comuni, nella delineazione delle loro effettive proprietà per non cadere in contenziosi mai facili da risolvere specie in Liguria dove le strutture cruciformi erano spesso mutate col tempo e per la trascuratezza del potere centrale o delle amministrazioni: si veda, in ambito pubblico ma non senza interessi privati, il caso della demarcazione della Magnifica Comunità degli Otto Luoghi di cui ebbe contezza Ugo Foscolo nella sua Lettera da Ventimiglia dell'Jacopo Ortis protoromanticamente visualizzando le Croci dei viandanti assassinati che tali non erano ma semmai cippi cruciformi secondo un costume ligure anche altrove visualizzabile oltre che qui come per esempio nell'area di Carpasio. Di questo problema già la Repubblica di Genova aveva dovuto prendere consapevolezza e proporre soluzioni a metà settecento con l'opera del cartografo di guerra l'ingegnere Matteo Vinzoni. Napoleone abolì le varie strutture del rimificato areale ligure introducendo i Comuni ma il problema, specie dopo la sua caduta, si trascinò tra contrasti non da poco come nel caso della soppressione della Comunità degli Otto Luoghi l'esatta emarcazione dei territori delle rispettive pertinenze amministrative dei Comuni rimasti tali dopo la restaurazione con una serie di proposte e controproposte che dal 1817 trascinarono la sanzione della divisione ufficiale al 21 giugno 1848 specie per l'areale tra Vallecrosia e Camporosso in merito all'accesso al mare che quest'ultimo borgo alla fine ottenne, poi con la sanzione toponomastica di Camporosso Mare ]. Pene anche per quanti dolosamente taglieranno alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi come coloro che scorticandoli o mutilandoli avranno fatto morire alberi: sia "facendovi pascolare od abbandonandovi animali sia distruggendo siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricotura, parchi di bestie o capanne di custodi, appianando o colmando fossi o canali. L'art. 719 comporta le pene per quanti abbiano distrutto o dannificato alberi siti sulle pubbliche strade. Gli art. 720 - 722 concernono pene diverse per chi abbia deformto animali quadrupedi o avrà avvelenato cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre e porci o pesci nelle pescherie o vivai. [Nel qui digitalizzato settecentesco volume di Gio. Battista Trutta Il maniscalco istruito nel governo degli animali bovini, e nel modo di medicarli di cui qui l'indice moderno a testimonianza dell'importanza tra gli animali quadrupedi da allevamento e in particolare l'importanza del bue per la civiltà contadina, il suo allevamento, la gravidanza della vacca e le nel capitolo XVIII le punizioni degli antichi per chi ammazzasse tali animali preposti ai lavori agricoli]. Gli art. 723 - 726 comportano pene diverse per chi avrà danneggiato o alterato strutture per avvalersi dolosamente di acque non proprie = Questa Sezione V è molto elaborata come si vede sopra e affronta nel suo insieme in molti casi i danni a BENI E PROPRIETA' SIA MOBILI CHE IMMOBILI, CON UNA ATTENZIONE METICOLOSA ALLE PROPRIETA' RURALI, ALLA LORO STRUMENTAZIONE, A CAMPI ED ALLEVAMENTI, A FONDI, ALBERI VITIGNI ECC. ( SU CUI SI E' DISSERTATO RIPRENDENDO VARIE SARCINE DEL CODICE CIVILE SABAUDO DEL 1837 = VEDINE CLICCANDO QUI GLI ARTICOLI DIGITALIZZATI) = il problema, panitaliano, viene affrontato qui indicando una serie di collegamenti connessi alla vita rurale e, per quanto redatto in un contesto (1839), non proprio dello Stato Sardo si ostenta qui digitalizzato un emblematico e ormai raro scritto di Francesco Baldassini, Discorso intorno al furto campestre, Pesaro : Nobili, 1839 di cui oltre a questo digitalizzato da Cultura-Barocca qui a grandezza naturale è noto al momento un altro solo esemplare secondo il Servizio Bibliotecario Nazionale alla "Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino" )
Disposizioni generali (p. 126 - art. 727 - 730)

LIBRO III OVVERO DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE
TITOLO UNICO - Delle contravvenzioni e delle loro pene ( p. 127 - art. 732)
CAPO I - Delle contravvenzioni ragguardanti l'ordine pubblico (p. 127 - art. 733)
Il Capo I, art. 732 tratta di vari argomenti: da coloro che avendo fatto scavi nelle pubbliche vie non li indicano con i possibili ripari e lumi notturni. Quanti non hanno cura dei loro caseggiati se pericolanti. Coloro che dalle loro proprietà spareranno anche per gioco e scaglieranno pietre. Quanti lasciano liberi senza custodia i loro animali e non hanno cura dei malti di mente loro affidati. Quanti in caso di calamità non avreanno prestati i soccorsi dalle autorità richiesti. I commercianti che vendono merci guaste. Quanti ricusano di dare le loro generalità se richiesti dalla polizia. Quei commercianti che usano nelle botteghe o banchi dell fiere usano misure fallaci
CAPO II - Delle contravvenzioni contro le persone (p. 128 - art. 732)
Il Capo II, art. 733 tratta di vari argomenti: da coloro che gettando checchesia sulle pubbliche strade o in luoghi di passo offendendo e sporcando le persone. Quanti passano a vie di fatto contro altri e li minacciano, mostrando armi pur non arrivando a compiere un crimine come quelli di cui sopra si parla. Coloro che senza altrui provocazione minacciano o se provocati superano nella reazione i limiti della provocazione. Quanti trovando un bimbo abbandonato o smarrito non lo consegnano al Sindaco o alle autorità di polizia
CAPO III - Delle contravvenzioni contro le proprietà (p. 128)
Il Capo III, art. 734 tratta di vari argomenti: coloro che scagliano pietre e sporcizie entro case, pubbliche non, come anche nei giardini e deturpano variamente le mura degli edifici stessi
CAPO IV - Delle pene (p. 129 - art. 735 - 738)
Disposizione generale (p. 130 - art. 738 = col presente Codice son abrogate le precedenti leggi ed i regolamenti in materia penale, salvo ne' casi ne' quali il Codice vi si riferisce. In tutte le materie però non contemplate nel presente Codice e formanti il soggetto di leggi e regolamenti particolari, queste leggi e regolamenti particolari continueranno ad essere in pieno vigore)
1 - Il Senato di S. M. in Torino sedente (p. 131)
2 - La Regia Camera de' Conti (p. 132)
3 - Il Senato di S. M. sedente in Nizza (p. 133)
4 - Il Senato di S. M. in Genova sedente (p. 134)
5 - Il Senato di S. M. in Casale sedente (p. 135)

TAVOLA ALFABETICA DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO CODICE
1 - Da "abigeato" ad "azione" (pp. 137 - 142)
2 - Da "bajonette" a "buoncostume" (pp. 142 - 143)
3 - Da "cadavere" a "culto" (pp. 143 - 147)
4 - Da "danaro" a "duello" (pp. 147 - 149)
5 - Da "edifizi" a "evirazione" (pp. 149 - 150)
6 - Da "fabbriche" a "furto" (pp. 151 - 155)
7 - Da "genitori" a "guerra" (pp. 155 - 156)
8 - Da "imbecillità" a "inumazione" (pp. 156 - 158)
9 - Da "lavori forzati" a "libri" (pp. 158 - 159)
10 - Da "magistrati" a "mutilazione" (pp. 159 - 160)
11 - Da "nome" a "notajo" (p. 161)
12 - Da "obbligazioni false" a "oziosi e vagabondi" (pp. 161 - 162)
13 - Da "padre" a "pudore" (pp. 161 - 164)
14 - "qualità personali" (p. 164)
15 - Da "rapina" a "rottura" (pp. 164 - 166)
16 - Da "saccheggio" a "sussistenze" (pp. 166 - 169)
17 - Da "tentativo" a "tutela" (p. 170)
18 - Da "ubbriachezza" a "usurpazione" (pp. 170 - 171)
19 - Da "vagabondi" a "violenza" (p. 172)

TAVOLA COMPARATIVA DEGLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE PER GLI STATI DEL RE DI SARDEGNA COGLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE FRANCESE DEL 1810 (4 pagine non numerate)
REGIE PATENTI COLLE QUALI S. M. DA' ALCUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA DEI MAGISTRATI SUPREMI, E TRIBUNALI INFERIORI, ED ALLE FORME DI PROCEDERE IN MATERIA PENALE (pp. 1 - 6)
1 - Il Senato di S. M. in Torino sedente (p. 7)
2 - Le Regia Camera de' Conti (p. 8)
3 - Il Senato di S. M. sedente in Nizza (p. 9)
4 - Il Senato di S. M. in Genova sedente (p.10)
5 - Il Senato di S. M. in Casale sedente (p. 11)

INDICE DEL CODICE PENALE (5 pagine non numerate)

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TITOLO XI = Del contratto di locazione
CAPO I = Disposizioni generali
CAPO II = Della locazione delle cose
SEZIONE I = Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici
SEZIONE II = Regole particolari per la locazione delle case
SEZIONE III = Regole particolari alle affittanze de' fondi rustici
SEZIONE IV = Del massarizio ossia colonia parziari
CAPO III = Della locazione delle opere e dell'industria
SEZIONE I = Della locazione delle opere de' domestici e degli operai e de' beni rustici
SEZIONE II = Dei vetturali per terra e per acqua
SEZIONE III = Degli appalti e dei cottimi
font color="black">CAPO IV =
Della locazione a soccida
SEZIONE I = Disposizioni generali
SEZIONE II = Della soccida semplice
SEZIONE III = Della soccida semplice
SEZIONE IV = Della soccida data dal proprietario al suo affittuario o al colono parziario
§ I = Della soccida data all' affittuario
§ II = Della soccida contratta col colono parziario
SEZIONE IV = Della soccida impropriamente detta
TITOLO XII = Del contratto di società
CAPO I = Disposizioni generali
CAPO II = Delle diverse specie di società
SEZIONE I = Delle società universali
SEZIONE II = Della società particolare
CAPO III = Delle obbligazioni de' soci tra loro e relativamente a' terzi
SEZIONE I = Delle obbligazioni de' soci tra loro
SEZIONE II = Delle obbligazioni dei soci verso i terzi
CAPO IV = Delle diverse maniere con cui finisce la società
TITOLO XIII = Disposizione relativa alle società di commercio
TITOLO XIII = Dell' imprestito
CAPO I = Dell' imprestito ad uso, ossia comodato
SEZIONE I = Della natura dell' imprestito ad uso
SEZIONE II = Delle obbligazioni del comodatario
SEZIONE III = Delle obbligazioni del comodante
CAP II = Dell' imprestito di consumazione, ossia mutuo
SEZIONE I = Della natura del mutuo
SEZIONE II = Del mutuo fatto ai figliuoli di famiglia
SEZIONE III = Delle obbligazioni del mutuante
SEZIONE IV = Delle obbligazioni del mutuatario
CAPO III = Del mutuo ad interesse
INTEGRAZIONE
TITOLO XX = Dell'arresto personale in materia civile
VEDI = ARTICOLO 2108 = in merito a conduttori di fondi, coloni parziari ecc.

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