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cultura barocca

 
ESERCITO DELLA
REPUBBLICA DI GENOVA POI SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

"GLOSSARIO

* - [Leggi qui la nota e consulta anche la bibliografia generale del sito: fai scorrere il testo con i LEMMI elencati in ORDINE ALFABETICO]

- ALABARDIERI> SOLDATI ARMATI DI ALABARDA>l' ALABARDA è un'arma bianca a punta, tagliente da entrambi i lati, montata su un'asta e munita nel punto di inserzione sull'asta di una corta scure, da una parte, e di una o più punte, dall'altra. Si differenzia dalla picca perché quest'ultima è priva della scure. Usata in Cina (dove è chiamata Guan dao) da tempo immemorabile, fu introdotta in Europa intorno al 1300 dai Tedeschi e dagli Scandinavi. Si può dire la "fusione" fra l'ascia e la picca. È un arma versatile perché può uccidere per perforazione ma anche per taglio. Tuttavia è un arma pesante e difficile da manovrare. Per far fronte a questi problemi, ma anche a questioni estetiche, viene progettata con una scure dalla lama molto sottile o che presenta aperture per ridurne il peso. Durante tutto il medioevo sono presenti molti tipi di alabarde, da quelle semplici a quelle con martelli, tridenti, palle provviste di borchie, mazzefrusto, ma anche torce, bandiere, statuette raffiguranti persone o animali, vessilli, per via estetica> vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA.

- ALFIERE: vedi BATTAGLIA s. v.> il termine deriva dalla spagnolo alférez documentato dal 932 (in ambito portoghese l’esito alférez si data invece dal 1112) e deriva dall’arabo al-faris = “il cavaliere” (a sua volta da faras = “cavallo”); si veda anche il latino medievale “Alfarazes seu signiferi” = originariamente il significato era quello di “portabandiera” (l’insegna reale) ma successivamente il termine ALFIERE, nel contesto dell’evoluzione degli eserciti, divenne sinonimo di SOTTOTENENTE > vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA.

- AMMAZZARE : ASSASSINO nel Diritto Intermedio sin. di "SICARIO" (ha relazioni con "MICIDIARIO" e "CACCIATORE DI TAGLIE" figura ai limiti del lecito che si curava, dietro compenso, di catturare vivi o morti, i delinquenti contumaci o sfuggiti alla giustizia della "Repubblica"). Oggi si considera un quasi sinonimo di Omicidio>Omicida ma in letteratura giuridica e no dell'età intermedia valeva per Sicario (vedi peraltro il DIGESTO al TITOLO Dig.48.8.0. Ad legem Corneliam de siccariis et veneficis): il parallelismo semantico era suffragato sotto il profilo storico ed etimologico. Il termine deriva dall'arabo hassasin plurale di hassias (fumatore di hasis = ascisc) equivalente di "milite fanatico, sicario". La variante semantica entrò nella giurisprudenza europea per la storia della setta musulmana persiana (XII-XIII sec.) degli "Assassini", obbedienti a "Il Veglio della Montagna" capo politico-religioso e famosi per azioni in Siria, Palestina e Mesopotamia contro principati sia musulmani che cristiani. Molto utile risulta in merito la consultazione della VOCE = ASSASSINO nella "BIBLIOTHECA CANONICA..." di L. Ferraris laddove dopo esser stata proposta un'esaustiva interpretazione del concetto insito nel lessema ASSASSINO viene sottolineata l'EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DI QUESTO TERMINE nel diritto penale del mondo cristiano. OMICIDIO/ donde OMICIDA [prossimo ma ancora distinto nel diritto intermedio da ASSASSINO] = " Chi causa illecitamente la morte di un essere umano e fa ciò volontariamente: nel diritto intermedio qualche volta usato anche sotto il valore di chi induce a provocare la morte altrui, che spinge a uccidere ("BATTAGLIA", X, sotto voci).. Gli STATUTI GENOVESI DEL 1556 trattano di questo reato al LIBRO II, RUBRICA VIII dimostrando molto di risentire l'influenza del LIBRO XLVIII del DIGESTO GIUSTINIANEO [specificatamente del TITOLO 8.0. ("Ad legem Corneliam de siccariis et veneficis") assimilandone e sintetizzandone molte voci: significativa ad esempio nel contesto della citata RUBRICA VIII del LIBRO II DEGLI STATUTI GENOVESI l'equiparazione tra OMICIDIO e PARRICIDIO in conformità ai DETTAMI del TITOLO IX del citato LIBRO XLVIII del DIGESTO di GIUSTINIANO I IL GRANDE. Questo recupero del diritto romano, con tutte le sottigliezze ad esso intrinseche, non deve però far dimenticare che nel Medioevo si era invece affievolita la distinzione tra OMICIDIO DOLOSO e OMICIDO COLPOSO o addirittura OMICIDIO INCOLPEVOLE: in tale periodo di oscurantismo del diritto prevalse la consuetudine di colpire l'OMICIDIO DI QUALUNQUE FORMA tramite una PENA PRIVATA detta GUIDRIGILDO.Tuttavia già con Alberto Gandino, negli statuti comunali e nelle opere dei pratici si andò presto riproponendo la distinzione classica già riconosciuta tra OMICIDIO DOLOSO (seppur distinto in OMICIDIO SEMPLICE ed OMICIDIO QUALIFICATO in base al livello di gravità) e OMICIDIO COLPOSO mediamente punito, in nome del principio di risarcimento, con pene pecuniarie a volte anche piuttosto lievi. Molto utile risulta la "BIBLIOTHECA CANONICA, JURIDICA..". di Lucio Ferraris in cui viene profondamente trattata la voce HOMICIDA - HOMICIDIUM e dove non solo compare la definizione per eccellenza che la Chiesa Romana tra XVII e XVIII sec. formula in merito ai PERPETRATORI DI OMICIDI ma si propongono i tanti interventi pontifici (tra cui in dettaglio la COSTITUZIONE "IN SUPREMO JUSTITIAE SOLIO" DI CLEMENTE XII) miranti a perseguire la PRATICA DI OMICIDI. Ed in tale contesto spiccano le AGGIUNTE che recuperano ed approfondiscono il tema, in particolare, dei PATENTATI o più esattamente PRIVILEGIO DEL FORO "fatta eccezione per gli ufficiali e gli altri Privilegiati dalla Congregazione pro tempore dei Cardinali esistenti della medesima Santa Romana Chiesa, degli Inquisitori Generali preposti contro la malvagità degli eretici ed ancora per i funzionari necessari all'opera di Arcivescovi, Vescovi ed Ordinari e per le loro Curie. Il numero e la qualità di costoro tuttavia [a sanzione di Clemente XII] dovrà essere sempre prefissata dal Papa regnante..."

AMPUTAZIONE: pene di A. varie, quando non debba essere comminata la Pena di morte o l'A. non sia surrogata con pene diverse (specie relegazione come GALEOTTO) o ammende varie (dagli "Statuti Criminali" del '56, libro II "delle Pene"> si indica solo, tra parentesi, il numero del capitolo: in Italia si usava più la tipica MANNAIA con cui si colpiva l'arto da amputare):
posto legato sul ceppo, anche in Italia ma soprattutto nei paesi germanici donde si ha l'esemplare qui riprodotto era in uso anche la SPADA DA GIUSTIZIA: la SPADA DEL BOIA era lunga, larga, priva di punta -presente solo nei tipi più antichi- ed a sezione lenticolare per favorire l'amputazione o la decapitazione in un sol colpo (non si ha menzione di SPADE DA GIUSTIZIA della Repubblica di Genova anche se ne è supponibile l'uso. La maggior parte degli esemplari dell'arma conservata nai musei è tedesca: in Italia si hanno notizie precise della SCIABOLA DA CARNEFICE già presente nell'Armeria Estense di Modena).
Dagli Statuti Criminali di Genova del '56, libro II "delle Pene" si evincono le seguenti forme di amputazione:
>A. degli occhi> (termine forzato per accecamento tramite applicazione di un ferro incandescente o estirpazione traumatica degli occhi): a carico di Avvelenatori (10). > A. della lingua>: a carico di Bestemmiatori (1), Chi fornisce false generalità, Chi ha redatto un documento mendace (36).
> A. delle orecchie: a carico di Avvelenatori (10), Autori di Sacrilègi (25).
> A. del naso (varianti possibili: A. di una o entrambe le nari): a carico di Ruffiani e lenoni (6), Genitori che prostituiscono le figlie contro la loro volontà (6), Avvelenatori (10), Ladri (20), Autori di false testimonianze (35).
> A. di una o d'entrambe le mani: a carico di Bestemmiatori (1), Assassini (11), Percuotitori (12), Aggressori di pubblici funzionari (18), Quanti fanno fuggire una serva altrui (22), Autori di Sacrilègi (25), Pirati-Predoni di mare (27), Falsificatori di documenti (32)

- ANGARIA: BATTAGLIA sotto voce> il termine deriva dal angaria = “prestazione personale di trasporto” a sua volta derivato dal greco aggareia = “servizio coattivo di posta” (si veda anche il persiano angara-)> l’ANGARIA storicamente indicava una “prestazione forzata imposta dalla pubblica autorità (fornitura di navi e di altri mezzi di trasporto, vettovaglie e uomini) passata dalle legislazioni ellenistiche nel diritto romano e nel diritto medievale ove il termine indica genericamente oneri di lavoro e prestazioni coattive che assunsero spesso careattere vessatorio e oppressivo)

- ARBITRIO vedi RITO ORDINARIO e RITO STRAORDINARIO : i pericoli di totale Arbitrio del giudice tanto per quanto riguarda la GIUSTIZIA DELLO STATO quanto della GIUSTIZIA DELLA CHIESA fu sottolineato dal BECCARIA(cap.XXIX, Della cattura). Tale Arbitrio equivaleva, anche, all'uso o no di particolari procedure investigative, mediate sia dalla letteratura criminalistica che dal diritto canonico. Poichè alcuni giudici si valevano anche nel genovesato ancora nel XVIII, a loro "arbitrio insindacabile" di forme controverse di prova parecchi autori entrarono in contesa, essendo alcuni a favore dell'utilizzazione di ogni espediente pur di individuare un colpevole mentre altri, più saggiamente, pensavano di doversi attenere ai criteri dettati dalla scienza o comunque dal buonsenso, senza scadere nella superstizione.Di un tipo di prova, applicato pure nel genovesato, che cioè i cadaveri degli assassinati sanguinino se davanti a loro vengono esposti i colpevoli della loro morte, si occupò anche l'erudito intemelio ANGELICO APROSIO (1607 - 1681) nella sua "Grillaia" al cap. XII, pp. 143-144 intitolato " se alla presenza dei Micidiarij le ferite degli uccisi mandino fuori il sangue" [e peraltro l'agostiniano intemelio vi cita due casi delittuosi nel territorio di Ventimiglia, uno accaduto nel nel 1620 (PAGINA 143, PARAGRAFO 3) quando lui era fanciullo ed un secondo molto dopo, nel 1654 (PAGINE 143-144, DA PARAGRAFO 3): entrambi "svelati" tramite siffatto sistema probatorio). L'argomento introdotto da APROSIO con estrema prudenza non era però cosa da poco ma rimandava ad una discussione filosofica e medica, che contrapponeva la scuola ippocratico-galenica e la spagiria, e su cui la Chiesa romana, nonostante varie titubanze, giammai aveva preso una posizione definitiva: il tutto risulta per la precisione da ricondurre al dibattito sulla TEORIA DELLE ANTIPATIE E SIMPATIE TRA MACRO E MICROCOSMO dello scozzese SILVESTRO RATTRAY (vedi "THEATRUM SYMPATETICUM") che appunto elenca questa prova (e ne cita, tra molti altri, una sua SPIEGAZIONE [DA P. 62 IN ALTO]) che risulta astratta da ogni tipo di criminale vaghezza inquisitoriale per risultare piuttosto innestata in un CONTESTO ALCHEMICO e di MAGIA NATURALE, certamente controverso e comunque soprattutto connesso ai temi dell'UNGUENTO ARMARIO e della POLVERE SIMATETICA, ma certo non privo di supporti culturali. Questo straordinario sistema probatorio di colpa (in Italia massimamente studiato da PIETRO SERVIO) era stato però più volte applicato ad inchieste criminali non comportanti reati avverso la religione anche se parecchi giusdicenti ne avevano criticata l'oggettività: dalla lettura del GRILLO aprosiano, il saggio cioè di un uomo curiosissimo ma caratterialmente refrattario alla violenza fisica, si intravede una formidabile perplessità intellettuale entro cui la credenza nella realtà del magnetismo universale (cioè delle interazioni tra macrocosmo e microcosmo sull'asse di antipatia e simpatia: epocalmente innegabile stante anche il miracolo di San Gennaro) palesemente urta (come si legge sul FINE DI PAGINA 149, CAPOVERSO 13 e seguenti) con la possibilità di avvalersi lecitamente di tale sistema probatorio (che proprio queste sostanziali brutalità, connesse ad altre violenze investigative siano state alla base di quella rinuncia alla carica di Vicario inquisitoriale, parimenti fatta con molta cautela dall'agostiniano, senza mai parlarne -lui così logorroico- quasi per la paura di essere coinvolto in tematiche per lui sconvenienti se non rischiose?). Peraltri il penalista Francesco Casone (anche Casoni) di Oderzo, non mancando di suscitarsi critiche da più fronti, scrisse "non stimo che dal dar sangue i cadaveri possa derivare alcun indizio, se non al massimo un ben vago suggerimento ad aprire un'inchiesta. Tale effusione di sangue deriva infatti da ragioni tuttora ignote, che non debbono far trarre la benché minima conseguenza o conclusione. Qualsiasi magistrato resti quindi soddisfatto dal giudicare col buon senso e la prudenza che s'addicono all'uomo savio ed onesto, accantonando quei misteri che spettano unicamente alla Divina Provvidenza: del resto per il bene della legge non occorre sapere più di quanto occorra o serva": e poco dopo Nel XVII sec. il medico fiorentino GIOVANNI NARDI (precisando che la fuoriuscita di sangue dai cadaveri dopo un certo tempo dalla morte era fenomeno di studio per medici o scienziati ed in nessun modo, a pro dei giudici, prova di reità d'un accusato) inoltrò questa ammonizione a tutti i magistrati italiani: "Si guardino bene quanti presiedono all'applicazione del diritto di sottoporre alle torture alcun uomo, davanti al quale il cadavere d'un assassinato abbia versato sangue dalle ferite" [passi del Casone e del Nardi, in latino, ripresi e tradotti dal luogo cit. della Grillaia: vedi lo scritto del Nardium nel Theatrum Sympatheticum..., ed. Norimberga del 1662].

- ARMI - ARMI PROIBITE : vedi anche DUELLO: Nella vita quotidiana del seicento l’uso delle ARMI era alquanto diffuso come scrive Giusy Ingenito nel suo saggio, in merito ad una sfida a duello lanciata nella ventimiglia seicentesca tra miliziani genovesi in servizio, comparso su "Aprosiana 2007". Molti erano i soldati di stanza nel forte S. Paolo e nelle altre postazioni di guardia di Ventimiglia e tantissimi erano soldati appartenenti alle Compagnie Scelte: del resto la città intemelia che era un sito strategico aveva dovuto affrontare sul suo territorio una buona parte degli scontri con il Piemonte Sabaudo in piena espansione nelle due guerre del 1625 e poi del 1672 (importante nel caso di quest'ultima la battaglia della chiesa di S. Pietro di Camporosso). Le risse erano all’ordine del giorno e cosa più grave, considerando la frequenza con cui venivano emanate ed aggiornate le varie leggi sull’argomento, anche i reati più gravi come l’ omicidio non erano rari come si evince dalla Legge per gl’homicidii ferite, et altro del 1668 (in SASV, "Capitaneato di Ventimiglia" , filza, 191). La prevenzione e repressione di qualsivoglia forma di violenza era considerata una delle priorità per il mantenimento dell’ordine pubblico sì che moltissime risultavano le Gride , rinnovate ogni cinque o dieci anni , promulgate dal Doge, dai Governatori e Procuratori della Serenissima Repubblica di Genova in materia di proibizione di armi come si legge ad esempio nella Prohibitione delli Archibuggi da ruota e da focile 1658 (SASV, Capitaneato di Ventimiglia, filza 163): leggi comunque anche gli articoli dal numero 36 di ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA [approvato il 30 giugno 1587 in "Minor Consiglio"> nuovamente discusso e revisionato fino alla definita approvazione del "Maggior Consiglio al settembre del 1587"> 42 art. per 10 pp., "Dal Palazzo Ducale à 27 di Novembre 1587/ Nella Cancelleria del N. Gio. Giacomo Merello Cancelliere e Segretario/ pubblicati e banditi a suono di tromba in Banchi di Genova "da Gieronimo Bavastro cintraco publico" > in folio a stampa senza indicatori tipografici] ed ancora le RIFORME PER LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA (1605) in particolare da ultimo capoverso di pagina 8. Contestualmente vari erano anche i proclami e le gride emanati dalle autorità locali contenenti divieti e relative sanzioni per coloro che disubbidivano. Si veda per esempio del Capitano di Ventimiglia la promulgazione di questo Proclama Armorum et aliorum del 1652 (in SASV, "Capitanato di Ventimiglia", filza 156).
"Proclama Armorum, et aliorum
Antonio Maria Miccone Capitano di Vintimilia, e sua Giurisdizione per la Ser.ma Rep.ca di Genova.
Desiderando SS. M..to Ill.re provedere sì alla publica chè particolare, quiete de popoli, e che quella non sia perturbata dà coloro, che poco temono Iddio, e che indi sia conservata la publica salute, e non seguino disordini, né sijno bestemmiati il nome d’Iddio, né della B.V. né suoi Santi, e per por freno a coloro, che sono, mal’inclinati. Ha ordinato gli infrascritti ordini da doversi pubblicare nella presente città: e sua Giurisdizione da osservarsi inviolabilmente in tutto com’in appresso acciò non se ne possa pretendere ignoranza alcuna.
- 1° Che persona alcuna, di che stato, grado, e conditione si sia soggetta alla nostra Giurisdizione non ardisca bestemmiare il nome d’Iddio, e della B.V. Maria né dei suoi Santi, né giocare a dadi ne a carte ne a giuochi d’azardo, sotto pena, per la prima volta di scutti quatro d’oro, in oro, e per altre duplicate per la mettà all’Ill.ma camera, e per l’altra metà a SS.M.to Ill.re.
- 2° Che non sia lecito a persona alcuna comprare cos’alcuna, benché minima da figlioli minori, e di famiglia, meno da fantesche senza licenza de loro Patroni sotto pena de scutti quatro d’oro in oro d’applicarsi come sopra.
- 3° Che non sia lecito a persona alcuna, di che grado, stato e conditione si sia di gettare, né far gettare immondizie nelle strade publiche, né tam poco né carroggetti in quali si passa, anzi farli nettare, e levar le pietre, et immondizie, che impediscono sotto pena di scutti doi d’oro in oro applicati, come sopra.
- 4° Che tutte le persone, che hanno fondi apperti senza porte, come anche quintane ò sia fosse, da quali scaturisca fettore debbano fra giorni dece averli murati, o farli la sua porta, e chiuderli, acciò non possano mandar fettore, sotto pena di scutti doi d’oro in oro come sopra.
- 5° Che non sia persona alcuna, che ardisca, né presuma lasciar andar per la presente città bestie porcine, né di giorno né di notte, acciò non rendano fettore, e per esser cosa indecente per l’immonditia, che fanno per le strade e per i danni, che ci possono apportare alla comune salute sotto pena di scutti doi d’oro in oro come sopra. - 6° E perché dà Sig.ri ci vien incaricato, che dobbiam far acconciare le strade publiche, acciò li viandanti, et altri possano commodamente passare per esse per questo comandiamo a tutti coloro a quali spetta, et appresso le loro terre, e case debbano fra giorni quindici prossimi da venire dalla publicatione delle presenti haver accomodato, e fatto accomodare le strade, acciò ogn’uno possa per esse, con bestie comodamente passare sotto pena di scutti quatro d’oro in oro, come sopra.
- 7° E perché il portar l’armi è di molto danno, come si prova alla giornata, et è cosa perniciosa. Et abuso di molta consideratione; Perciò SS.M.to Ill.re comanda ad ogn’uno, e qualsivoglia persona di qualunque grado, e conditione, si sia tanto forestiera, come del paese, che non ardisca né presuma portar armi di sorte alcuna tanto nella presente città, come nelle Ville, si come ancora sopra li balli in giorno di fiera sotto pena di giorno scutti quatro d’oro in oro e di notte il doppio del giorno; oltre la perdita delle armi, applicate dette armi per una terza parte alli denunzianti, e per l’altra parte a SS. M.to Ill.re; et essendo denunziati da famegli con giuramento li sarà data fede, non intendendo però derogare l’altre grida di già fatte in materia d’armi, né meno a privileggi a quali fusse permesso poterle portare.
- 8° Di più avendo inteso SS. M.to Ill.re, esser in questa città, e sua giurisdizione abuso di sparar archibugiate si di giorno, come di notte, e dubitando che non segua qualche inconveniente ordina, e comanda, che persona alcuna, niuna esclusa ardisca, né presuma, sparar archibuggiate né di giorno, né di notte sotto pena di giorno di scutti quatro, e di notte il doppio per un terzo alla Ill.ma Camera e per il resto a SS.M.to Ill.re. - 9° Di più ordina, e comanda il prefatto M.to Ill.re Sig. Capitano, che niuna persona di che grado, stato e conditione si sia non debba lasciar andare, né permettere che vadino nel luogo vicino al Palazzo, ove si dice la colla, ò pure castello vecchio, peccore, asini, né altre bestie di qualsivoglia sorte per oviare il fettore, che caosano, e talli altri inconvenienti sotto pena di scutti doi d’oro in oro d’applicarsi come sopra. - 10° Di più intendendo, e prevedendo, che nella presente città, e sua Giurisdizione vi sij introdotto il ballare e che spesse volte in detti balli n’occorrono, e succedono inconveninenti, et questioni; al che volendo oviare per quanto sia possibile ordina et espressamente comanda, che niuno ardisca senza espressa licenza di SS.M.to Ill.re ballare, ne far ballare né luoghi publici, né meno alcuno sonatore ardisca sonare sotto pena di lire cinquanta per ognuno, che contrafarà, e questo per mantenimento della quiete come sopra.
- 11° Di più essendo questa città di transito, et introduzione de forestieri, et importanto al servitio publico, che s’habbia, notizia di quelli, che s’introducono, ordina come sopra e comanda, ch’ogniuno di qualsivoglia grado, e conditione, non introduchi, meno recetti ne allogi in casa loro forestieri alcuno, che prima non ne facci la dovuta denuncia a SS. M.to Ill.re, sotto pena di lire cinquanta, et ogn’altra arbitraria al Prest.mo Magistrato di Guerra.
- 12° Si proibisce ancora a tutti li hosti e tavernari, che passata uni hora di notte non possin o, né sij lecito recettare, né dar da mangiare, né bevere ad alcuno, meno per se, come per interposta persona sotto pena di scutti quatro per ogni volta, che contraffaranno.
- 13° In’oltre perché l’andare a cacchia (sic!) resta cosa di molto danno e pregiudicio col portare dell’armi sotto pretesto della cachia, se tal volta si fanno delli mancamenti e si fanno danni alle campagne d’altrui, sordina perciò , che niuno non possa né presuma andare a cachia con sorte alcuna d’archibuggi, come da ruota e focile, senza espressa licenza di SS.M.to Ill.re sotto pena di scutti quatro d’oro in oro per ogni volta, che si contrafarà. Dichiarando in’oltre SS. M.to Ill.re che tutte le citatte pene rispettivamente saranno siccome vole, che sieno in arbitrio di SS quale si risalva. Ogn’uno dunque avertisca a trasgredire perché sarà irremi…bilmente castigato e perché non se ne possa pretendere ignoranza, hà ordinato SS.M.to Ill.re si facci la presente publica grida da pubblicarsi ne’ luoghi soliti, e consueti della presente città, e ville.
Dato in Vintimiglia a primo luglio 1652.
Paolo batta Garib…. Cancelliere.
Il 10 luglio Agostino Pallanca, nunzio della Comunità, pubblica il suddetto proclama nella città di Ventimiglia e nelle ville di Campirubei, Sancti Blaxi, Vallicroxia, Soldani, Saxi, Vallisbona, Burgheti et Burdigheta ad alta ed intelegibile voce .
L’occasione alle risse, in primis, le offrivano le feste da ballo e quindi altre ricorrenze festose come, ad esempio, il carnevale: e sempre custodito presso l’Archivio di Stato di Ventimiglia (e trascritto da Giuseppa Ingenito in Una sfida a duello in un processo ventimigliese del 1600, saggio edito nella rivista "Aprosiana" 2007 in occasione delle celebrazioni per il quattrocentesimo anno della nascita di Angelico Aprosio) si legga questo:
"Proclama sui balli
Benedetto Risso Capitano nella Città di Vintimiglia e sua giurisdizione per la Ser.ma Repubblica di Genova.
Quanta sij l’ira verso di noi di Dio nostro Sig.re per li pecati nostri da ognuno può molto bene esser conosciuta. Poiché non è Provincia alcuna nell’afflitta Italia, che non provi il flagello della contagione con gran mortalità, siccome ad ogniuno in questa Città, e giurisdizione è noto, resta non dimeno per mera misericordia dell’istesso Dio nostro Sig.re, sin’a quest’ hora che tal morbo intata la felice Città di Genova con suo dominio, et a fin, che si venghino a levar via le caose le qualli possono spingere l’immensa misericordia divina a far giusta vendetta de nostri pecati, l’una de qualli stimiamo poter essere il ballo, che giornalmente si fà con poca modestia , e dal qualle non può nascere se non occasione di gran scandalo, et offesa verso S.D.M.tà, e volendo noi per quanto sia possibile provvedere per il carrico che teniamo, che per tal caosa non vogli Dio farci provare detto flagello. Per la presente ordiniamo, et espressamente comandiamo ad ogni singola persona di questa nostra giurisdizione, di qual grado, stato, e condizione si sia, si dell’uno, che dell’altro sesso, che in l’avenire sin’a novo ordine si debba astenere da ballare in qualunque modo si publico, che privato, e successivamente ordiniamo, et espressamente come sopra comandiamo a qualunque persona che tanto in logo privato, come publico non ardischa ne presuma di sonare con qualsivoglia sorte d’instromento ò, altra cosa atta al sono sopra la qualle altri possino ballare sotto la pena tanto a detti Sonatori, che ballarini, e, chi fusse authore, o protettore di detti balli, di scuti venticinque d’oro in oro, da pagarsi infalibilmente applicati per una terza parte alla Compagnia del Sac.mo Corpus Domini della presente Città di Vintimiglia l’altra terza parte all’Ill.ma Camera, e l’altra terza parte a detto Sig. Capitano dà doversi esigere per ogniuno che contrafara, et acciò che alcuno non possa di quanto sopra pretenderne ignoranza habbiamo ordinato la presente sij publicata in tutti i luoghi soliti, e consueti della presente Città, e soa giurisdizione. Guardonssi dunque ogniuno a non falire perché in cio labilmente saranno castigati.
Dato in Vintimiglia nel Palazzo Comune li 7 settembre 1630.
Giò Maria Morello, Cancelliere ".
Di frequente, anche per l'effetto inebriante del buon vino locale, abusando della loro carica di moschettieri, cavalieri, archibugieri, ecc., i miliziani, a gruppetti e magari ebbri, facevano scorribande notturne, armati di archibugi od altre armi in cerca di un qualsiasi pretesto per dissipare l'abituale noia con qualche rissa. In un proclama del 1619 si legge: “Presentendo noi da più persone quali ci hanno fatto lamenti che molti sotto pretesto di esser moschettierij vanno tutta la notte per la città armati con spada nuda e pugnali alcuni di archibuggio et altr’armi.......et a truppe di quatro ò cinque insieme fanno dell’incontri a chi li capita et incontro con pericolo di qualche scandalo notabile et vilipendio della Giustitia, al che volendo noi quanto possiamo procedere per le presenti note gride et proibitioni ordiniamo et comandiamo che nell’avvenire non sia persona alcuna di che stato conditione si sia ò moschettieri ò non moschettieri che passato le tre hore di notte non vadino atornio con armi di sorte alcuna ne in truppa o più di due ò tre insieme ma ciascheduno vadi per li fatti propri col suo lume come si conviene al viver pubblico et quanto altrimenti ritrovandosi armati come sopra senza lume incorrenano si come vogliamo incorrano nella pena di lire venticinque e perdita arma applicata per tre parti l’una al fisco et l’altra all’accusatore et l’altra a noi, et secondo la qualità dell’ armi in pena maggiore conforme alla prohibitione in dette armi et sott’ogni altra pena arbitraria al Ser.mo Senato et à finche alcuno non ne possi et voglia pretenderne ignoranza vogliamo le presenti nostre siano publicate conforme al solito et affisse al pallazo civico. Dato in Vintimiglia dal pallazo di nostra solita habitatione li 30 novembre . Gio Batta Simoni Notaio e Cancelliere" (vedi: SASV, "Capitaneato di Ventimiglia" , cart. 105). A risposta di ciò con una nota spedita dalla Signoria in Genova si invita il Capitano di Ventimiglia a proibire l’uso delle armi anche a coloro che ne hanno licenza: a tutti coloro che hanno licenza di portar armi per codesta città doppo le doe hore di notte, la qual prohibitione vogliamo che habbia a durare per tutto il giorno di Carnovale prossimo, e chi contrafara passate le dette doe hore li castigherete nonostante li privilegi e concessioni loro...../In Genova li 11 decembris 1619 (vedi in SASV, "Capitaneato di Ventimiglia" , cart. 105.). Interventi del potere centrale o delle autorità locali poco comunque valsero contro l’uso dei duelli e soprattutto il vezzo di girare per le città portando ARMI PROIBITE> in merito a cio’ si ebbero anche interventi della ROTA CRIMINALE. Il CAPITOLO 17 del repertorio delle PENE degli STATUTI MILITARI dello ZIGNAGO fa cenno alla PROIBIZIONE PER I SOLDATI DI PASSEGGIARE IN ARMI IN LUOGHI PROIBITI: si allude in qualche modo anche al trasporto di ARMI ILLECITE ma non con la chiarezza delle "RIFORME AGLI STATUTI CRIMINALI" genovesi del XVI Sec. [si citano in particolare al CAPITOLO N.36 ("PISTOLE CORTE") ED AL CAPITOLO N.37 ("ARCHIBUGI LUNGHI": QUINDI MAGGIORMENTE PRECISI E TALI DA GARANTIRE L'AGGUATO)] e delle RIFORME DELLA GIUSTIZIA del 1605 (ove si sancì sia contro l'uso di ARMI che si potessero, date le dimensioni, celare tra gli abiti sì da sorprendere avversari e/o viandanti ed ancora di FUCILI ed ARCHIBUGI che rendessero fattibile celarsi dietro qualche riparo onde colpire da lontano ignari passeggeri). In merito al PORTO DELLE ARMI e all'indicazione delle ARMI PROIBITE i dati più estesi si recuperano dall'opera monumentale e quasi coeva di quella dello Zignago del giurista meridionale FRANCESCO GIUSEPPE DE ANGELIS ("Tractatus Criminalis. De delictis in tres parte divisus", Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1705, parte I, cap. X - XV): costui nel CAPO XI indica, con rara ed utile minuzia, una sequela di ARMI PROIBITE DA VARI DECRETI che, benché proprie del Regno di Napoli, sono per tipologia prossime alle ARMI ILLECITE ovunque indicate. Al CAPITOLO XII l'autore specifica e delucida su tali ARMI PROIBITE citando anche le penne comminabili: qui è utile solo l'ELENCO DELLE ARMI ILLECITE estensibile anche al genovesato. Si menzionano ACCETTULI, SEU ACCETTE PICCOLE - ARCHIBUGIETTO, PISTOLA CORTA & TERZAROLA -BALESTRE PICCOLE A POZONE - BACCHETTE SEU VERGHE - BROCCHIERI, SCUDI O ROTELLE - CAPPELLI FORTI SEU ELMI O CIMIERI - CHIRUBINI PONTUTI, ET ALTRI FERRI ET CORTELLI ALLA GENUESE [era quest'ultimo un coltello micidiale dei tipi a foglia di salvia, veri pugnali larghi e a doppio taglio, o a foglia di olivo, strette e molto acuminate. Il COLTELLO ALLA GENOVESE (VEDI DA TESTO ANTIQUARIO CON COMMENTO MODERNO) ET [quei coltelli] CHE NON SONO PUNTUTI NON SI POSSANO PORTARE PIU' LUNGHI D'UN PALMO, ET CHE NON SIANO A DUE TAGLI NELLA CIMA, MA QUADRI DI SORTE CHE FACCIA CROCO, O ALTRO SEGNO DI PUNTA ASSAI NE POCO) - CORTELLI A FRONDE D'OLIVO [ "coltello paesano a fronda di ulivo", così definito per la forma longilinea della lama e del manico - arma tipica della Basilicata = T. CLAPS, A pie' del Carmine. Bozzetti e novelle basilicatesi, Potenza, CICS, 1995, in particolare la novella "Fanatica vendetta barbara"] - CORTELLE, & STORTE, MEZZE SPADE, & PISTOLESI (pistole) - DAGHE, & PUGNALI - GIACCHI, & SEU GIACCHE DI FERRO - LORICHA - PANTIERA, CASACCA DI MAGLIE, PETTO FORTE SEU CORAZZA, MANICHE, & GUANTI DI MAGLIE - PIETRE, BRECCIE, PIOMBATE - PONTAROLI - SMAGLIATORI - STILLETTI - SPADE LUNGHE PIU' DI QUATTRO PALMI DI CANNA LUNGA IN TUTTO LEVATO IL MANICO - SPADE COL FODERO TAGLIATO, & PENDENTI TAGLIATI CON LI STILETTI DI FERRO, & CON LI PINTILLI SOTTO LA GUARDIA, CHE VIENE A TENER LA SPADA DEL FODERO, DI MODO CHE SENZA VEDERSI CACCIARE, IN UN SUBITO SI VEDE ARRANCATA - SCOPPETTE A ROTA MINOR DI TRE PALMI, & A GRILLO MINOR DI QUATTRO PALMI con le giunte di p. 20, col. II: A [ NON SI POSSONO PORTARE, TENERE IN CASA PISTONI, CHERUBINI, PISTOLE MENO DI TRE PALMI LA CANNA SENZA IL TENIERE, & ARCHIBUGIETTI PICCOLI, &C....TUTTI LI ZOFFIONI, CHE SONO MENO DI TRE PALMI DI CANNA, OLTRE IL TENIERO...SCOPLI A GRILLO ( con l'annotazione di consentirli ai cacciatori PUR CHE LE CANNE NON SIANO MENO DI QUATTRO PALMI)] e B [...VERDUCHI DENTRO LI BASTONI..(spade sottili, di origine spagnola: spade da celare in un bastone da passeggio)]

- ARMI DA FUOCO INDIVIDUALI (A MICCIA - A RUOTA - SNAUPHAUNCE - A PIETRA FOCAIA - A PERCUSSIONE)> IL FUCILE: Lo sviluppo del fucile prese il via all'inizio del XIV secolo, quando si scoprì che la polvere nera poteva servire non soltanto per produrre fuochi d'artificio, ma anche per sparare presanti proiettili. Le prime armi da fuoco portatili, ideate per l'appunto durante questo secolo, venivano chiamate bombardelle, ossia piccoli cannoni; un'altra versione era l'hakbutt, o ARCHIBUGIO, un supporto di legno su cui era adagiato un corto cilindro di ferro: tale supporto disponeva d'un gancio verticale che fungeva da fermo per ridurre gli effetti del rinculo quando veniva sparato il colpo. La polvere da sparo veniva incendiata da schegge di legno ardenti, sistema sostituito attorno al 1415 da micce lente, che a loro volta lasciarono il posto ai fucili a miccia. FUCILE A MICCIA > Le prime testimonianze dei fucili a miccia si trovano in scritti, disegni e dipinti del 1470. Il fucile a miccia prevedeva un braccio di ferro curvo fissato all'arma, detto serpentina: questo braccio poteva girare su un perno centrale ed era collegato ad una leva di ferro sotto il supporto di legno dell'arma. Di fatto questa leva costituiva l'antenata del grilletto. La procedura di caricamento era la seguente: il tiratore posizionava il fucile verticalmente, inserendo una quantità determinata di polvere da sparo all'interno della canna, ovverosia il tubo metallico. La polvere veniva quindi spinta accuratamente verso il basso e pressata con una bacchetta; successivamente a questa operazione si infilava il proiettile, che a sua volta veiva calcato all'interno con la bacchetta. A quel punto l'arma era pronta per far fuoco: per incendiare la carica di polvere, una miccia accesa veniva portata verso il focone, ossia il forellino presente nell'arma. Una versione più tarda del fucile a miccia era dotata di uno scodellino d'innesco sul retro della canna. Il fuciliere collocava un pizzico di polvere da innesco nello scodellino, quindi, quando la leva veniva pressata contro il supporto, la serpentina girava attorno al proprio asse ed accostava la miccia incandescente allo scodellino d'innesco, vicino al quale si trovava una piccola apertura che permetteva al fuoco di raggiungere la carica vera e propria sul retro della canna. Questo fuoco incendiava la carica di polvere da sparo nella canna e generava una pressione tale da far fuoriuscire con forza il proiettile. Nei modelli successivi, la serpentina era provvista di una molla a balestra. Quando la serpentina era piegata all'indietro, era bloccata da un gancio: quando il gancio veniva lasciato andare, la molla faceva sì che la serpentina si spostasse in avanti. La leva per fare fuoco era talvolta sostituita da un pulsante che bloccava il gancio, in seguito rimpiazzato dal grilletto. La ricarica dei fucili a miccia era fortemente influenzata dalle condizioni atmosferiche: una forte raffica di vento, infatti, poteva far volar via la polvere da sparo dallo scodellino d'innesco, mentre la pioggia poteva impedire l'accensione dell'arma. Tale difetto ha portato ai modelli del XVII secolo con scodellino d'innesco munito di coperchio. Quando il fucile non era utilizzato, la polvere da sparo era protetta da un coperchio a perno; quando il fuciliere doveva fare uso dell'arma, faceva ruotare o piegare il coperchio dello scodellino d'innesco in modo che la miccia potesse raggiungere la polvere. Già all'inizio del 1600 i soldati, noti come moschettieri, indossavano bandoliere con contenitori che contenevano la giusta quantità per ogni carica: l'uso di corni di polvere e di fiaschi di dimensioni maggiori per ricaricare l'arma, infatti, venivano spesse volte feriti dalle ustioni causate dalla fuliggine che bruciava senza fiamma nelle canne dando fuoco anticipatamente alla polvere da sparo. La miscela esplosiva utilizzata in porzioni minori era assai più sicura. ACCIARINO A RUOTA>Il meccanismo con acciarino a ruota fu il passo successivo dell'evoluzione del fucile. Questo sistema d'accensione, che sostituì quello a miccia, in realtà era stato concepito da Leonardo da Vinci: questi redasse all'inizio del XVI secolo il Codex Atlanticus, nel quale compaiono schizzi di un acciarino a ruota. I primi modelli che montavano tale marchingegno apparvero alla fine del XV secolo. Il loro funzionamento può essere paragonato a quello di un accendino: una ruota zigrinata, comandata da una molla, sfregava una pietrina provocando delle scintille. Prima che l'arma potesse essere utilizzata, la molla doveva essere caricata, ovverosia avvitata girando una chiave e bloccata dal dente d'arresto; quando la molla era carica, il cane era piegato all'indietro. Premendo il grilletto, si sbloccava la ruota zigrinata ed il cane con la piastrina veniva a contatto con la ruota, che, girando assai velocemente grazie alla pressione della molla e sfregando la pietrina, produceva una pioggia di scintille che incendiavano la polvere d'innesco. L'acciarino a ruota era un meccanismo complesso e costoso e per di più era facilmente condizionabile dallo sporco, che poteva causare l'inceppamento del fucile: non sorprende, dunque, che alcune armi costruite nel XV secolo fossero dotate di due sistemi differenti per far fuoco. ACCIARINO SNAPHAUNCE> Nel corso del XVI e del XVII secolo vennero istituiti numerosi gruppi di moschettieri: dotarli di armi ed equipaggiamento adatti, tuttavia, costituiva una spesa alquanto elevata. La ricerca di una soluzione più economica dell'acciarino a ruota portò allo sviluppo del sistema d'accensione snaphaunce, prodotto a partire dal 1545. Il meccanismo consisteva in un cane che serrava un pezzo di pietra focaia: quando si premeva il grilletto, la pressione della molla spingeva di scatto il cane in avanti. Davanti allo scodellino d'innesco era montata una piastrina d'acciaio, sulla quale picchiava la pietra focaia del cane, provocando una scintilla che cadeva sullo scodellino, che a sua volta trasmetteva il fuoco alla carica di polvere all'interno della canna. Inizialmente lo scodellino d'innesco era chiuso da un coperchio manovrato manualmente, come nel caso degli ultimi modelli di armi da miccia; in seguito il coperchio si spostava meccanicamente quando il cane colpiva in avanti. Una variante di questo sistema fu lo snaplock svedese ("chiusura a scatto"), il quale disponeva di una piastrina d'acciaio montata sopra il coperchio dello scodellino: questo pezzo poteva essere spostato di lato e fungeva da meccanismo di sicurezza. Il fuciliere poteva dunque portare l'arma con il cane in tensione: siccome la piastrina non era in posizione, il fucile non poteva sparare, mentre il coperchio manteneva asciutto lo scodellino d'innesco. FUCILE A PIETRA FOCAIA> I fucili che presentavano l'acciarino snaphaunce furono sostituiti da quelli a pietra focaia, comparsi attorno al 1610. Questo sistema assomigliava molto a quello precedente: la differenza principale consisteva nel fatto che la piastra d'acciaio ed il coperchio dello scodellino d'innesco erano combinati in un solo elemento. Il coperchio dello scodellino del fucile a pietra focaia aveva una piastrina verticale. Quando il grilletto veniva premuto, il cane partiva in avanti, la pietra focaia colpiva l'acciaio, che si piegava assieme al coperchio, ad essa collegato. Ciò permetteva alle scintille provocate dallo sfregamento della pietra focaia sull'acciaio di cadere nell'innesco, rimasto scoperto. Il miquelet, altrimenti detto "acciarino spagnolo", è una variante del fucile a pietra focaia: le principali differenze rispetto a quel modello erano la piastrina d'acciaio zigrinata e la molla del cane che si trovava all'esterno, sulla piastra del congegno. FUCILE A PERCUSSIONE> Già nel XVII secolo gli scienziati erano alla ricerca di sistemi innovativi che potenziassero la polvere da sparo ed aumentassero la distanza raggiunta dai proiettili sparati. Furono svolti esperimenti con diverse sostanze, tra cui il mercurio e l'antimonio: a metà del XVIII secolo, il chimico francese Berthollet sviluppò l'esplosivo a base di fulminato d'argento; nel 1798 l'inglese Edward Howard scoprì un sistema più facile per produrre una sostanza alternativa, il fulminato di mercurio. Ma l'autentica rivoluzione nello sviluppo del fucile giunse solo col reverendo scozzese Alexander Forsythe di Belhelvie, nell'Aberdeenshire, che ideò il sistema a percussione, o più precisamente i suoi principi: nel 1799 egli pubblicò un trattato scientifico su un composto chimico, il fulminato, che poteva prender fuoco ricevendo un colpo secco. I meriti dello sviluppo del sistema a percussione furono rivendicati da diversi fabbricanti d'armi, tra cui gli ingegneri inglesi Joseph Egg, Joseph Manton e James Purdey nel 1816, i famosi armaioli francesi Prélat e Deboubert nel 1818 e l'americano Joshua Shaw nel 1822. Il principio su cui si basava era semplice: l'arma era caricata nella medesima maniera del fucile a miccia, poi il martelletto, il quale aveva sostituito il cane, veniva messo in tensione. Sul retro della canna era avvitato un cilindretto cavo, il luminello, sopra il quale, per sparare il colpo, veniva sistemata una piccola capsula di rame riempita di fulminato: premendo il grilletto, una molla faceva in modo che il martelletto colpisse la capsula d'innesco. Ciò provocava una detonazione che si trasmetteva attraverso il foro ed incendiava la carica principale all'interno della canna.

- ARMI DA FUOCO PESANTI> ARTIGLIERIA: Il XVIII secolo segnò peraltro una completa rivisitazione delle tecniche guerresche proprio in virtù della crescente affermazione delle armi da fuoco e dell'artiglieria: ed occorre per inciso rammentare che la rivoluzione delle ARMI DA FUOCO condizionò pure la "medicina legale" e l'opera dei vulnerarii o medici-chirurghi di guerra. L'astigiano Botallo, discepolo del Falloppio, fatta esperienza di Chirurgo militare dal 1544 presso le truppe francesi in Italia, in un'opera di medicina militare, seguendo il Paré, scrisse che le "ferite d'ARMA DA FUOCO non erano AVVELENATE e potevano trattarsi CON PIU' POSSIBILITA' DI SUCCESSO e in modo MENO TRAUMATICO rispetto a quelle delle ARMI BIANCHE (frecce, dardi o lame, che secondo un'usanza rinascimentale, si spalmavano con veleni. Un discorso a parte, molto complesso, riguarda poi le armi da fuoco collettive cioè l'ARTIGLIERIA in continua evoluzione come attesta la stessa distruzione del CASTELLO DI DOLCEACQUA: in effetti durante i primi assedi ai castelli con armi da sparo a polvere pirica si utilizzavano le BOMBARDE. Delle BOMBARDE si ha notizia già nel XIII sec. ed erano fatte di verghe di ferro disposte come le doghe delle botti e saldate e rinforzate esternamente da cerchi di ferro: in tempi successivi vennero fuse in ferro, bronzo od altre leghe metalliche (erano costituite di due parti: la "tromba" in cui si metteva la palla in pietra , od anche vario materiale contundente, e la posteriore -detta "gola" o "coda"- dove stava la carica di lancio.
Con il termine BOMBARDA si indicò generalmente l'"artiglieria" fino all'avvento del CANNONE a fine '400- e, tenendo conto che le BOMBARDE erano soprattutto in dotazione a truppe assedianti è fattibile che assai spesso corrispondessero alla tipologia del MORTARO o TRABOCCO tipica arma delle forze di terra impegnate nel tentativo di forzare la difesa di un castello o di una città fortificata.
L'Alto Medioevo, con l'esaltazione del combattimento episodico, centrato sulla figura del cavaliere, non fu certo favorevole allo sviluppo delle ARTIGLIERIE., proprie di un esercito organizzato.
Solamente la necessità imposta dagli assedi del gran numero di castelli che ostacolavano le operazioni militari, costrinse l'arte militare medievale a mantenere in vita macchine da guerra (come le BALISTAE o gli ONAGRI, molto simili a CATAPULTE perfezionate ed abbastanza mobili: armi comunque già molto sviluppate ai tempi degli eserciti di Roma ed estremamente efficienti sia negli assedi che in determinati combattimenti navali> naturalmente, col passar del tempo ed il miglioramento delle fortificazioni, queste armi, data anche la loro limitata manovrabilità, finirono per risultare insufficienti a grosse imprese di demolizione. Bisogna tuttavia rammentare che, per gli eserciti romani in cui esisteva, estremamente ben organizzata ed irregimentata, questa artiglieria nervobalistica messa in tiro e funzione da reparti specializzati, l'importanza di tali grosse armi -in grado anche di scagliare in un sol colpo un notevole numero di dardi pesanti e di proiettili demolitori- fu assai rilevante e permise di ottenere a forze imperiali abbastanza ridotte vittorie impreviste su soverchianti forze di barbari invasori) . La rivoluzione delle ARTIGLIERIE fu prodotta dalla polvere da sparo, ma per quanto le prime esperienze datino al 1200, le ARTIGLIERIE a polvere pirica (guanna, ballista mirabilis, igniferens tubus furono le prime denominazioni del pezzo di ARTIGLIERIA) impiegarono poi duecento anni ad affermarsi. Causarono il ritardo l'etica militare dell'epoca (l'uso di tali mezzi di guerra era ritenuto sleale tra cristiani), le buone prestazioni raggiunte dalle Artiglierie nervobalistiche (che anche permettevano di lanciare ostaggi o prigionieri "vivi" oltre le mura), la poca garanzia delle prime armi da fuoco. Queste (BOMBARDE) erano in 2 pezzi, detti mascolo e tromba, che talora si separavano all'atto della esplosione, facendo strage di serventi. Queste bocche da fuoco lanciavano un po' di tutto: massi di pietra, dardi, quadrelle. L'affermazione delle ARTIGLIERIE a polvere pirica si ebbe tra fine '400 e XV sec., quando la loro maggiore rapidità di tiro, la relativa semplicità di trasporto e l'economia di costruzione, le anteposero gradualmente alle macchine da guerra tradizionali. Contriburono inoltre al loro successo le evidenti qualità balistiche. La SPINGARDA (un esemplare al "Museo Poldi-Pezzoli" di Milano: altri simili esemplari si trovano a Torino -Museo Nazionale d'Artiglieria- ed a Firenze: altri esemplari sono a Copenaghen, "Tojhusmuseet") era una variante di cannone, tipica di artiglierie sottili e ad anima lunga. In seguito, nel tipo a mascolo, l'arma entrò nell'uso delle artiglieria mobile e da campagna ed era incavalcata su affusti a ruote trainati da muli o cavalli (si elaborarono anche accoppiamenti di SPINGARDE ed anche TERNE in modo da ottenere un fuoco più micidiale. La BOMBA che sparava era di ferro colato o piombo con una cavità destinata a contenere la CARICA (da un terzo alla metà in peso del proiettile) costituita di polvere più potente di quella usata per artiglierie ad anima corta o mezzana. La traiettoria tesa dei CANNONI (prescindendo dalla varia tipologia: da postazione, forte o castello, da campagna, da vascello ecc.) li rendeva efficacissimi contro opere murarie: gradualmente però se ne affermarono anche altre molteplici potenzialità di impiego. Spetta al Sovrano francese Carlo VIII durante la campagna d'Italia del 1494 lo sfruttamento ottimale della mobilità delle nuove ARTIGLIERIE (trainate da veloci cavalli), che devastarono le truppe fiorentine e napoletane.
Il cannone tipico di questo secolo era realizzato in unico pezzo, con fusione di leghe diverse e poi di bronzo, ad avancarica (esperienze di armi a retrocarica con chiusura a vite furono piuttosto frequenti nel 1400, ma gli ostacoli tecnico-costruttivi non permisero una chiusura affidabile), montato su un affusto di legno, senza possibilità di brandeggio ed elevazione, trainato da coppie di buoi prima, cavalli o muli in seguito. Nei secc. XIV e XV, si esperirnentò un'arma da fuoco più leggera, destinata ad essere impiegata da un uomo solo. Si trattava dei cannoni a mano, di non oltre 19 mm di calibro, che evolvendosi in due diverse direzioni, originarono l'archibugio, la colubrina , e più estesamente l' Artiglieria Leggera. I successi delle artiglierie di Carlo VIII e poi di Alfonso d'Este nelle battaglie di Ravenna (1512) e Marignano (1515), determinarono sia un'ulteriore diffusione di queste armi, sia il fervore sperimentale del sec. XVI. Soprattutto la tecnica costruttiva delle bocche da fuoco si arricchisce nel 1500 delle esperienze sulla fusione dei metalli del senese Vannoccio Biringuccio ( 1480- 1539), e raccolte nella sua Pirotecnia oltre che delle realizzazioni di Giulio Savorgnano (1516-1595) che, a fine secolo, realizzò Artiglierie lunghe fino a 40 calibri. Il pezzo di artiglieria, dopo queste esperienze (inizio sec. XVI), è di bronzo, monoblocco, ricavato per fusione e seguente alesatura, munito di orecchioni per il puntamento in I devazione, su affusto a ruote. II proietto è una palla di ferro fuso o di piombo con un dado di ferro incorporato: il suo calibro risulta diminuito rispetto alle vecchie bombarde, che lanciavano palle di pietra fino a 700-800 mm di diametro. Appaiono anche i primi proiettili esplosivi, sfere di ferro, vuote all'interno e riempite di polvere da sparo, la cui accensione avveniva per via di una miccia passante attraverso un foro o focone. La carica di lancio era di polvere da sparo serpentina, i cui componenti (zolfo, carbone e salnitro) erano trasportati in barili separati per ragioni di sicurezza: essi venivano mescolati in un truogolo prima del caricamento dell'arma, ancora ad avancarica.Un' evoluzione (la cui idea fu già di Leonardo da Vinci) consiste nella realizzazione di un cartoccio di carta, legato alle due estremità e contenente la carica di lancio preconfezionata.
Nel sec. XVII più che perfezionamenti tecnici si ebbero migliorie strutturali conseguenti ad una superiore comprensione del ruolo delle Artiglierie in battaglia: in tale quadro si diversificano così le Artiglierie da assedio e da fortezza (poi dette da piazza), le quali permangono di elevato calibro e peso, mentre si diffondono le Artiglierie da campagna, di piccolo calibro, leggere, maneggevoli e rapide nel tiro. Le bocche da fuoco di queste ultime erano fuse in metallo più sottile, per farle più leggere, e fasciate, spesso, di cuoio; impiegavano munizionamento preconfezionato con celerità di tiro superiore a quella del moschetto: le trainavano uno o due cavalli e le assistevano due serventi. Gustavo Adolfo di Svezia inserì scientificamente e con successo le Artiglierie leggere nel suo battaglione di fanteria impiegandole nella guerra dei Trent'anni ("periodo svedese" 1630-35). L'orientamento a realizzare le Artiglierie secondo le previsioni di impiego divenne fatto scientifico col francese Gribeauval nel sec. XVIII: le Artiglierie risultarono distinte nelle 4 categorie, da campagna, da assedio, da piazza e da costa, ogni arma fu quindistudiata e calcolata in relazione alle caratteristiche volute; si diversi ficano i materiali impiegati; la bocca da fuoco viene ricavata con trapanazione dei pezzi gettati in blocco di fusione, e verificata con uno strumento apposito, la stella mobile: si cominciano pure a calcolare le velocità iniziali del proietto.A Gribeauval spetta pure l'introduzione del traino a timone e l'irrobustimento degli affusti con assali di ferro, vari perfezionamenti nei sistemi di puntamento e nel munizionamento (la scatola a mitraglia). Nel Regno sabaudo contemporaneamente si costruirono e usarono (assedio di Torino del 1706) le prime efficaci artiglierie a retrocarica con un meccanismo di otturatore a blocco che scorreva verticalmente. Con tali cannoni leggeri si ottenne grande rapidità di tiro: in seguito, a metà secolo, sempre a Torino Ignazio Bertola realizzò il primo pezzo scomponibile e someggiabile da montagna, impiegato contro i franco-spagnoli nella campagna del 1744. Giuseppe Caforio, alla voce Artiglieria del Grande Dizionario Enciclopedico della Casa Editrice UTET di Torino, in merito alla grande importanza che la ricerca scientifica sabauda e piemontese ebbe dal '700 nell'evoluzione delle armi da fuoco di grosso calibro, ancora scrive: "La realizzazione e la diffusione delle Artiglierie a retrocarica si deve tuttavia alle esperienze condotte un secolo dopo dal piemontese Giovanni Cavalli (1808 - 1879), che realizzò anche la rigatura dell'anima della bocca da fuoco. Al pregio di una maggior precisione, dovuta alla stabilità del proietto lungo la traiettoria, le Artiglierie rigate aggiunsero una gittata quasi quadrupla rispetto alle bocche da fuoco tradizionali. Una curiosità storica: i primi ad adottare i cannoni rigati non furono i piemontesi, bensì i francesi, della cui Artiglieria rigata l'esercito sabaudo constatò con sorpresa le migliori prestazioni, quando li ebbe alleati nella seconda guerra di indipendenza (1859). Ancora al Cavalli debbono essere attribuite altre interessanti innovazioni ai diversi congegni costituenti il pezzo di Artiglieria, le quali, unite al miglioramento delle tecniche siderurgiche, alla realizzazione di affusti a deformazione, a studi ed esperienze di altri studiosi, come H.J. Paixhans portarono le Artiglierie ad assumere una importanza fondamentale nei conflitti del sec. XIX".

- ASILO – DIRITTO D’ASILO (IMMUNITA’ ECCLESIASTICA) : in seguito alle vicende del 1848-49, si assiste in quasi tutti gli stati italiani ad un generale ritorno a regimi assolutistici: il solo sovrano che mantiene fede allo Statuto è, Vittorio Emanuele II . Così superata la crisi del '49, il ministero d'Azeglio procede ad importanti riforme legislative con le leggi proposte dal guardasigilli Siccardi (1850), vengono aboliti il foro ecclesiastico, il diritto d'asilo e si limitano le proprietà del clero.
La Chiesa Romana tuttavia da tempo aveva percepito i pericoli insiti in particolare nel principio generale dell'IMMUNITA' ECCLESIASTICA e per diretta conseguenza nell' abuso del DIRITTO D'ASILO ECCLESIASTICO vera e propria via di scampo da giuste condanne per una marea di criminali e delinquenti pericolosissimi. La storia di questo lavorio intellettuale forgiato su principi di giusto revisionismo si legge in ampia parte nella cronistoria dell' ABUSO DEL DIRITTO D'ASILO sotto la VOCE = IMMUNITAS ECCLESIASTICA ET ECCLESIARUM nella BIBLIOTHECA CANONICA... di Lucio Ferraris anche se occorre in questa sede menzionare la Officii nostri di Benedetto XIV e la Pastoralis officii di Clemente XIII che rappresentarono ridimenionamenti importanti dei principi di immunità ecclesiastica e di diritto d'asilo.

- ASSASSINIO : vedi AMMAZZARE

- AVVANTAGGIATI - VANTAGGIATI: tra le truppe genovesi, come in quelle di altri stati italiani e non, esistevano i così detti SOLDATI VANTAGGIATI e/o SOLDATI AVVANTAGGIATI (in Inghilterra erano detti gentlemen rankers ed in Spagna si nominavano particulares,): si trattava di individui di una certa qualità sociale ed esperienza nel maneggio delle armi all’inizio della loro carriera militare od alternativamente di militi non in grado di concedersi uno stile di vita consono al rango di gentiluomini o d’ufficiali sì da dover ripiegare nel contesto di una sfera che potremmo definire di SOLDATI DI QUALITA' SUPERIORE (SOLDATI ESPERTI – SOLDATI SCELTI – SOLDATI SPECIALIZZATI) compensati con uno stipendio lievemente superiore a quello dei SOLDATI SEMPLICI> invero non sono tante le indicazioni su questi miliziani tanto che il BATTAGLIA non li registra sotto le voci VANTAGGIATI e AVVANTAGGIATI. Di loro si tratta in opere abbastanza datate come la "Storia generale della marina militare: corredata d'incisioni e carte" (1895) di Augusto Vittorio Vecchij ed ancora l'opera di Francesco Palmero, "Narrazioni e Documenti sulla Storia del Regno di Napoli dall'anno 1552 al 1667", Viesseux, Firenze, 1846, p.264 ove si legge di un giudice criminaleche procede di notte per i quartieri più malfamati di Napoli a perseguire i criminali con un contingente di militi particolarmente forte grazie ad esser tra costoro" soldati di Fiandra avvantaggiati, e anche alfieri. E così si sta e si cammina un poco più sicuri per la città: ché prima si rubava e cappeava, come imbruniva" [lettera di Fabrizio Barnaba ": Di Napoli, 20 Luglio 1606"]

- AZZARDO: Uno fra i divertimenti più praticati nell'età intermedia fu il GIOCO D'AZZARDO: e nel genovesato giunse a tale livello di popolarità che uno fra questi giochi, un'invenzione tipicamente genovese, il LOTTO, fu alla fine riconosciuto come legale dallo Stato che prese quindi a gestirne, direttamente o per appalto, l'esistenza. La pericolosità del GIOCO D'AZZARDO (specie quello caratterizzato dai GIOCHI DELLE CARTE E DEI DADI e dal GIOCE DELLA ZARA* non a torto ritenuti causa di perdizione economica e morale dall'ORATORIA ECCLESIASTICA) che poteva rovinare i patrimoni o scatenare gravi risse si riscontra ancora nei REGOLAMENTI MILITARI DI GENOVA DEL XVIII SECOLO allorché si scrissero severe NORME CONTRO SOLDATI CHE ERANO BARI O CHE GIOCAVANO D'AZZARDO. Comunque per i PROBLEMI SOCIALI ED ECONOMICI ARRECATI DAL GIUOCO D'AZZARDO ancora una volta è la CHIESA ROMANA ad offrire le documentazioni più approfondite su usi ed abusi del giuoco: in simile contesto un sunto basilare delle discussioni giuridiche in merito a tale tematica compare nella BIBLIOTHECA CANONICA, JURIDICA... di Padre Lucio Ferraris. La voce LUDUS - SPONSIO vi è trattata in modo eccezionalmente esaustivo e non solo in merito al LUDUS(GIUOCO) ma anche a riguardo dello SPONSIO (SCOMMESSA): il tutto viene fatto con un rigore estremo con una costante voglia di aggiornamento sì che ancora in fine della voce di propongono ulteriori postulazioni su LUDUS - SPONSIO. Nell'INDICE - SOMMARIO vengono analizzate tutte le variabili possibili tra gioco lecito e non, dicieti, considerazioni per i religiosi, valutazioni sui figli che dissipano i patrimoni di famiglia al gioco d'azzardo: nulla viene trascurato e, a titolo esemplificativo, vale la pena qui di segnalare un tema tuttora controverso quello che riguarda il RAPPORTO TRA UN GIOCATORE ESPERTO ED UN PRINCIPIANTE che dal Ferraris viene trattato al PUNTO 54. Oltre al LOTTO un gioco che godette dal XVII secolo grande successo fu quello del BIRIBISSI detto anche "BIRIBIS".Per giocare si utilizzava un tavoliere di 36 caselle ed ogni giocatore doveva estrarre tre numeri consecutivi.Qualora indovinasse uno dei 36 numeri guadagnava 32 volte la posta.I tre banchieri del BIRIBISSI erano chiamati BIRBANTI: uno di loro teneva il sacco dei numeri per l'estrazione, l'altro il denaro ed il terzo controllava il tavoliere.Le autorità sia civili che ecclesiastiche cercarono di proibire o comunque impedire il gioco e addirittura un vescovo di Ventimiglia in un suo "discorso prosinodale" lo condannò severamente, visto che la popolazione per seguirlo trascurava la frequentazione di Messa e Vespro. Lo Stato genovese intervenne poi estesamente contro ogni forma di GIOCO D'AZZARDO e con le leggi del 15 marzo 1692 e del 18 aprile 1697 cercò di colpire severamente quanti giocassero a "biribis, bassetta, venturella e faraona" come anche coloro i quali li favorissero od offrissero i loro locali per la pratica del gioco d'azzardo (e tra costoro erano davvero tanti gli osti, i locandieri, i caffettieri = vedi qui le relative voci e rimandi). Rimuovere la passione del gioco fu un'impresa impossibile: e del resto se si calcola che, verso la fine del '600, uno dei giocatori più incalliti nel territorio di Ventimiglia era quel Capitano Giusdicente della città, che al contrario avrebbe dovuto reprimere quell'usanza, è facile intendere quanto fosse irrealizzabile il proponimento delle autorità di Genova. La piaga risultò talmente radicata (in ogni contrada d'Italia ed Europa) che un anonimo autore di matrice ecclesiastica del XVIII secolo compose un'operetta TRATTATO DE' GIOCHI E DE' DIVERTIMENTI PERMESSI, O PROIBITI AI CRISTIANI (in Roma, presso Michel’Angelo Barbiellini alla Minerva, 1768), digitalizzato all'interno di questo sito, di cui i qui proposti INDICI TEMATICI già di per se stessi propongono "CELEBRAZIONE PROEMIALE DEI DIVERTIMENTI ONESTI" /"GIOCHI DI PAROLE E DI MOTTI ARGUTI"/ "SCHERZI E LIMITI ENTRO CUI MANTENERSI"/ "EVITARE DI PROFERIR PAROLE E MOTTI IMPROPRI NEGLI SCHERZI"/ "NON COINVOLGERE NEGLI SCHERZI E NELLE BATTUTE IL NOME DI DIO NE' DI SANTI E BEATI"/ "GIUDIZIO DEI SANTI PADRI SULL'OPPORTUNITA' DEGLI SCHERZI"/ "GIOCHI E DIVERTIMENTI CARATTERIZZATI DA AZIONI: GIOCHI ILLECITI"/ "DIVERTIMENTI CHE COMPORTANO ATTENTATI ALLA CASTITA': ABUSO DI PITTURE E STATUE DI ARGOMENTO OSCENO"/"IL PIACERE DELLA LETTURA: NON LEGGERE VOLUMI EMPII E LIBERTINI"/ "SPETTACOLI TEATRALI: I PERICOLI CHE QUASI SEMPRE COMPORTANO PER LA MORALE"/ DELLE COMMEDIE PRIVATE DE' COLLEGJ E DE' MONASTERJ/ DE' BALLI, DELLE MASCHERE, ED ALTRI DIVERTIMENTI CARNEVALESCHI/ DE' GIUOCHI DI FORTUNA, DETTI COMUNEMENTE GIOCHI DI RESTO.../ I GIUOCHI DI FORTUNA CONDANNATI DA SANTI PADRI.../ BREVE RIFLESSIONE SOPRA IL GIOCO DEL LOTTO/ DE' GIOCHI CHE DIPENDONO DALLA FORTUNA E DALL'INDUSTRIA INSIEME...GIOCO DELLE MINCHIATE, DE' TRE SETTI, DEL PICCHETTO ECC./ I GOCHI D'INDUSTRIA...PALLA, SCACCHI, DAMA, BIGLIARDO, TRUCCO ECC./ DE' DIVERTIMENTI...DELLA PESCA E DELLA CACCIA.../ DE' DIVERTIMENTI...DELLA MUSICA E DEL CANTO.../ DELLE CONVERSAZIONI, E DE' CONVITI/ DEL LUSSO E DELLE SPESE SUPERFLUE CHE SI FANNO PER I DIVERTIMENTI.../L'ECCESSIVO ATTACCAMENTO A GIOCHI E DIVERTIMENTIE’ COMUNQUE "CATTIVO E PECCAMINOSO".

- BACCHETTA / -E: forma di punizione per cui tramite le asticelle usate per caricare i fucili due file di soldati percuotevano il condannato costretto a passarvi in mezzo.

-BAIONETTA : Il Grassi nel "Dizionario Militare Italiano" del 1833 parlando della bionetta scrisse: “...una lama triangolare ed acuta, che innastata alla bocca del fucile serve al soldato d'arme da punta. La baionetta succedette verso il fine secolo XVII alle picche ed alle forchette dei moschettieri. Si crede adoperata in Fiandra dal sig. de Puysegur nel 1642: era essa lunga due piedi, compreso il manico di legno, si portava pendente al fianco sinistro in luogo di sciabola, o di spada, ed al bisogno si piantava entro la bocca del fucile..”. Normalmente si parla di invenzione della baionetta nella città di Baiona (secondo alcuni addirittura ai primi del '500), da cui il nome; probabilmente non esiste alcun fondamento storico, a parte la similitudine tra i due nomi. Basti pensare che quattro sono le Baiona, di cui due in Spagna. Quella citata normalmente è una città dei Pirenei nota a lungo per la sua produzione di armi bianche: stando alla tradizione pare che nel 1575 circa, i baschi avendo finito le munizioni, combatterono contro gli spagnoli piantando nelle canne delle armi ormai inservibili l'impugnatura di daghe, pugnali, coltelli ottenendo così armi d'asta di una certa efficacia. Non esistono prove per questo fatto d'arme, ma niente si oppone al fatto che la necessità abbia portato all'immediata attuazione di un'idea improvvisa e con felice esito. La BAIONETTA è una punta montata sulla canna di un fucile che, nelle guerre tra il XVII e XIX secolo, consentiva alle formazioni di fanteria di attaccare il nemico dopo aver scaricato le armi. Inizialmente la baionette erano lunghe 90cm circa e, sfruttando la lunghezza del fucile, servivano a respingere la cavalleria (il calcio del fucile veniva "piantato" a terra e l'intera arma piegata in avanti in modo da creare una barriera di "lance" in grado da fermare la carica nemica). Una seconda versione di baionetta, più corta, lunga circa 45-50 cm. serviva per il combattimento corpo a corpo. Dai primi modelli, datati XVII secolo, che erano inastati a pressione nella canna, si passò a quelli ad anello che, una volta montati, consentivano ai soldati di aprire il fuoco. Le baionette furono anche usate nella Prima guerra mondiale durante la guerra di posizione dove i soldati combattevano anche corpo a corpo. Oggi le baionette sono come dei normali coltelli; hanno un sistema di aggancio/sgancio rapido e una lunghezza di circa 15cm. La baionetta è un'arma ottima per uccidere silenziosamente e permette di avvicinarsi al nemico continuando a tenerlo sotto tiro (non si deve posare o smettere di mirare per prendere il coltello, perché già innestato). Dopo il “trionfo” nelle guerre napoleoniche, l'effetto della baionetta nei combattimenti prese a decrescere a fronte di armi da fuoco sempre più efficienti: Oggi le baionette sono in pratica dei pugnali e quelle “lunghe” risultano soltanto esser usate, , solo per ragioni estetiche, dalle guardie della regina di Inghilterra.

- BANDITISMO (BANDITO – BANDITI) vedi VIOLENZA

- BANDO - BANDIRE :"Mettere al bando, proscrivere con l'esilio e la confisca dei beni"> BATTAGLIA, "Grande dizionario della Lingua Italiana" II, s.v.,4: dal lat. medievale "bandum" (doc. nel 976), dal lat. got. "bandwa" "segno, insegna"; accanto all'alto tedesco "ban " "notifica, avviso": cfr. nel sec.IV "bannum" registrato da Gregorio di Tours. Si veda anche provenzale antico "bandir" "esiliare" e francese antico bannir: già nel lat. mediev. del VI sec. si ha traccia di "bannire" = "mettere al bando". Correlato al verbo è il suo part. pass. Bandito (Banditismo) usato come in antico quale aggettivo e sostantivo maschile per individuo "Messo al bando, condannato al bando, esiliato; chi vive fuori della patria, perché colpito da proscrizione" "> BATTAGLIA, "Grande Dizionario della Lingua Italiana...", Torino, UTET, II, s.v.,1.

- BARGELLO (dal lat. tardo barigildus - nel Capitolare di Lotario - 825 - dal longobardo e dal francone, nel significato di "capo della polizia")> BATTAGLIA, II, s.v., 1> "Funzionario a capo della polizia...capo di birri" (per estensione, gendarmi e militi della pubblica sicurezza).

- BASSA: indica un documento militare che attesta se un soldato è accolto all'ospedale o ne viene dimesso: il termine però, con significato più estensivo, indica anche altri casi, per esempio accompagna il soldato che passa da una guarnigione all'altra, colui che vien trasferito da un reparto all'altro, chi deve abbandonare per servizio e per un tempo determinato la propria compagnia onde prestare uno specifico servizio: il possesso del documento ai vari controlli ed il rispetto dei suoi parametri di tempo e spazio son da sempre condizioni basilari al fine che non si incorra nella colpa di essere dei disertori.

- BATTAGLIONE: vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA

- BESTEMMIA - BESTEMMIARE (Anche "Blasfema" - "Blasfemare, Biastima" - "Blastema" - "Biastimare") > Sost. e verbo derivano dal lat.eccl. "blasphemare" (lat.volg. "blastemare") deriv. dal greco "Blasfhmew": "pronuncio parole di cattivo augurio o che non si debbono pronunciare durante un sacrificio religioso" e da "Blasphemia" > "Blasfemia" "parola empia, da non dire in cerimonie religiose". "BATTAGLIA", IV, s.v.: "Parole impronunciabili e oltraggiose dette contro la Divinità o persone o cose sacre o simboli del culto religioso".Contro i "B." vedi la "Costitutio di Gregorio IX" ["CORPUS IURIS CANONICI"> 2, 826-827 = c.2, X, V, 26] ribadita da "Gregorio X" nel "II Concilio di Lione" (7-V / 17-VII 1274: ALBERIGO, p.288) per cui le autorità temporali dovevano comminare ai bestemmiatori solo pene nummarie esigibili dai "collettori" delle "decime" o "tasse" originariamente in natura> successivamente al "Concilio di Trento", i "bestemmiatori ereticali" -difficili comunque da riconoscere e causa di scontri tra "giudici laici" ed "ecclesiastici": p. es. "bestemmiatori contro Dio" o "Bestemmiatori contro l'ortodossia della Chiesa di Roma a favore di quella riformata?" - avrebbero dovuto esser sempre puniti dal "Santo Ufficio". La severità del "capo I" del "libro II" degli "Statuti di Genova del 1556", per evitare interferenze dell'"Inquisitore" nella "giustizia dello Stato", presuppone comunque "interventi penali" contro i "profanatori" per via di parole e gesti, ma anche di atti e pratiche blasfeme connesse con "ritualità magiche-stregonesche" (si veda a "Venezia", il "Proclama publicato de ordine de gl'Illustrissimi & Eccellentissimi Signori Essecutori contra la Biastima, adì 10 Febraro 1630., in Materia de Blastema in luoghi Sacri, & Giochi di Carte", Venezia, per il Pinelli, 1630, in 4°, pp. 4, con stemma di S.Marco ai titoli). Pur senza poter comminare "gravi ammende corporali", anche gli "Statuti municipali" di piccole comunità contemplavano "pene nummarie" od "umilianti" a carico dei "bestemmiatori": così si legge negli "STATUTI MINICIPALI DI TENDA":
-PRIMIERAMENTE chiamato il nome di GIESU CHRISTO Salvator nostro li predetti Signori Sapienti eletti & Capitulari & insieme li agionti con la facoltà, possanza, & consenso generale, Ch'hanno dal Conseglio di Tenda, così l'auttorità da luoro istessi sopra ciò concessa gli hanno statuito, & ordinato in forza di legge municipale, che niuna persona del luogo di Tenda, o ivi habitante ardisca, nè presuma di "biastemare", nè proferire alcune "biasteme", nè alcune altre "parole sporche", nè "dishoneste" di "Dio, Padre Onnipotente Figliuolo & Spirito Santo", nè della "Immacolata Vergine Maria", nè de' "Santi, o Sante" sotto la "pena" per qualsivoglia persona & per ogni volta di "grossi sei di moneta in esso luogo corrente" [monetazione dello Stato Sabaudo cui Tenda apparteneva] senza alcun processo, nè condennagioni applicata per la metà alla luminaria del Corpo di Christo [Confraternita locale per cui le ammende costituivano sovvenzioni ]",& l'altra metta alla Corte di Tenda, & nelle cose sudette se crederà allo accusatore degno di fede col giuramento, & sarà tenuto secreto "[la positività apparente del "teste degno di fede" diviene ambiguità sotto specie di "Delazione segreta"]. Et li audienti, & non accusanti incorreraranno in metà di detta pena come sopra applicata. Salvo però che "li biastematori per la prima volta se gitteranno a terra" ivi ove, haveranno biastemato, o fatto il delitto "bassiandola a nuda bocca domandandone perdono a Dio", & ciò fatto per tale prima volta non incorreranno in alcun'altra pena, che la predetta di basciare al predetto modo la terra. Se li "biastematori" che non ponno pagare nelli beni "paghino nel corpo, incarcerandoli nelle carceri della Casa Commune di esso luogo per un giorno", dal levar fino al tramontar del Sole col digiuno di pane, & aqua [pena che rafforza l'idea, nel "diritto intermedio", della diseguaglianza del reo di fronte alla giustizia locale o statale in dipendenza della sua condizione socio-economica]-.

- BIRRO : AGENTE DI POLIZIA dal tardo medioevo al settecento più comunemente con valore spregiativo SBIRRO: stando al BATTAGLIA, s.v. il termine deriva dal latino dell'età imperiale BIRRUS (nelle Glosse però BIRRUM) che indicava un "mantelletto con cappuccio": si ha un'equivalenza anche col termine greco BIRROS che pure indicava un tipo di "casacca" (come variante si propone invece la derivazione etimologica dal latino BIRRUS per BURRUS nel senso di rossiccio e quindi di grigio scuro ad indicare il colore di una eventuale sorta di DIVISA od UNIFORME)

- BRANDISTOCCO: arma molto antica simile alla picca formata da tre lame di cui una centrale più lunga e fissa mentre le due laterali potevano essere ritratte, a seconda delle necessità, per mezzo di molle entro il tubo di ferro che costituiva l'impugnatura dell'arma.

- CALUNNIATORE [vedi DIGESTO = III, 6]> "BECCARIA">: "Ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all'accusato": In "Stat. Crim. (lib. II, c. 43)" si indicano pene per C. ma non come quelle comminabili a chi, da loro ora ingiustamente accusato, fosse invece risultato reo> in modo ambiguo si concede invece "arbitrio" ai giudici di punire variamente a seconda di protezioni o rango del "Calunniatore".

- CAMERA (Collegio dei Procuratori): Composta di 8 membri la C. aveva iniziativa legislativa e co mpetenze finanziarie, giurisdizione penale e funzioni consultive su materie di governo trattate dal Senato. In origine ebbe poteri consultivi e poi deliberativi. Procuratori Perpetui, in numero di 4, erano i Dogi che, a fine mandato, si destinavano, a parere dei Supremi Sindicatori, al C. dei Procuratori influenzandone i compiti (COSTANTINI , p. 25> "Relazione della Repubblica di Genova" del 1575 di G. Lomellino).

- CAPITANO: Il CAPITANO (in antichità anche detto CATTANEO) è il terzo grado degli ufficiali inferiori superiore del tenente e del sottotenente, inferiore al maggiore. Deriva dal latino capitanu(m), da caput, capo. Con il solo termine "capitano" in marina si intende l'ufficiale al comando di una nave, qualunque sia il suo grado effettivo. Vedi anche qui dalla PARTE III del testo degli “ORDINAMENTI MILITARI DELLO ZIGNAGO” = REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGIMENTI Presentato dal Colonnello Erchisia e approvato dal Magistrato Eccellentissimo di Guerra li 3 di Febraro 1710. Vedi inoltre ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA.

- CAPORALE: grado militare comparso nei Paesi europei verso la metà del XVI secolo pur se risulta citato già nel 1348 dal Villani (verso l'anno mille in Corsica erano chiamati "Caporali" una sorta di Tribuni della plebe). Il termine deriva dal latino corpus -oris e dai relativi: in volgare ha assunto la valenza di "incorporare", "arruolare". Da tale accezione il compito di "arruolatore" di giovani disposti a intraprendere la carriera delle armi (gli ordinamenti militari di Genova del 1722 menzionano anche la figura di vicecaporale). In Inghilterra il grado è tutt'oggi "Corporal" di assoluta derivazione latina, mentre in Francia lo si ritiene penetrato verso il 1540 dall'Italia. Da questo grado furono quindi estrapolati quelli di "Caporal Maggiore" e di "Sottocaporale" che venne poi surrogato nel 1854 da quello di "Appuntato".

- CARCERE : La struttura carceraria quale luogo di espiazione, salvo eccezioni, data dal periodo illuminista > Nella Grecia classica il C. non esisteva, lo si trova in Roma antica: fu celebre il "Mamertino", in cui la parte inferiore, TULLIANUM, era riservata alle esecuzioni. Il "Mamertino" era costruito in 2 parti, una "più interna" per la segregazione dura, ed una "più esterna" i cui prigionieri ricevevano le visite: la sopravvivenza era dura, finché nel 320, con un'ordinanza, Costantino stabilì che i prigionieri fossero divisi per sesso, che si alleggerissero le catene, che a periodi i detenuti prendessero aria nei cortili: per acquisire un'idea della custodia nella romanità dei fuggiaschi catturati si può consultare del DIGESTO giustinianeo il libro XI alla rubrica 11.40. - De fugitivis. Nel Medioevo [proseguendo questo particolare stato dell'idea di Carcere] dopo un capitolare di Carlo Magno del 780, si ricorse alla segregazione in celle di conventi. Dal Medioevo al Rinascimento il Carcere costituì quasi sempre un fatto temporaneo in attesa di altre soluzioni punitive (ad esempio l'imprigionamento ai lavori forzati sulle Galee [Galeotto]: esisteva comunque sempre, anche nei casi di estrema gravità, una diversificazione tra le Pene in generale [Pene per i detenuti comuni] e le Pene inflitte agli esponenti dei ceti magnatizi e della nobiltà). Il CARCERE ECCLESIASTICO PERPETUO esisteva esplicitamente solo per gli eretici che il S. Ufficio avesse graziati dalla pena del rogo: S.A.I, 76), privo di regolamenti igienici e, nei pochi casi di veri edifici carcerari, realizzato secondo il meccanismo delle "segrete" costituite da due file di celle, dove quelle inferiori erano buie e tutte quante risultavano di dimensioni ridotte (come peraltro si poteva constatare anche nei "Piombi" e "Fossi" a Venezia, nei "Forni" a Monza, nel Carcere di Malapaga a Genova). Gli Statuti penali genovesi del 1556, proprio per frenare l'abuso dei carcerieri e dare un minimo di civiltà alla vita negli istituti di pena, dedicarono tre fondamentali capitoli del Libro I - Delle Procedure e del Libro II - delle Pene alla regolamentazione delle Carceri: si trattava dei capi del Libro I (vero e proprio schema di regolamento di vita carceraria) n. 26, 27, 28 e 29 e del Libro II (provvedimenti di tutela delle case carcerarie e provvedimenti avverso tentativi di evasione) n. 50 - 51 e 52. Per quanto riguarda i DETENUTI del Dominio di Genova (come peraltro di tutti gli Stati, italiani ed europei) e quindi le CARCERI, nella Città esistevano il CARCERE DI MALAPAGA, quindi CELLE DI PRIGIONIA nel "CARCERE DELLA GRIMALDINA" nell'omonima torre dello splendido PALAZZO DUCALE ed ancora il viciniore PALAZZETTO CRIMINALE che non servivano tanto per la PRIGIONIA quanto per la SEGREGAZIONE MOMENTANEA dei diversi DETENUTI sottoposti ad inquisizione laica: queste CARCERI funzionarono a lungo e divennero tristemente famose verso il 1833 quando in una delle celle si tolse la vita il patriota mazziniano Jacopo Ruffini probabilmente per non confessare sotto tortura i nomi dei compagni affiliati alla "Giovine Italia". Comunque prima delle riforme umanitarie del '700 su Carcere e più estesamente sul Diritto intermedio [riforme notoriamente patrocinate, in primis, dall'illuminista milanese Cesare Beccaria pur fra le resistenze di numerosi integralisti sostenitori della tortura e delle forme più dure di detenzione come l'avvocato catanese Vincenzo Malerba], il solo CARCERE basato sul sistema cellulare col progetto sia di segregare che di rieducare i detenuti fu il "Rasphuis" di Amsterdam (1595) ove le celle stavano intorno a cortili per l'attività lavorativa dei carcerati: in Italia i principi del "Rasphuis" giunsero tardi: nella casa correzionale (1667) ideata dall'architetto Croce, di Firenze e poi (1704) nel CARCERE romano di S.Michele, su progetto dell'architetto Fontana .

- CATARSI: vedi qui PENA PUBBLICA

- CAVALLETTO detto anche CAVALLO DI LEGNO: CAPRA od ECULEO> MACCHINA DI TORTURA ROMANA nel genovesato meno usata dei TRATTI DI CORDA e per vari aspetti da porre in relazione col temibile LETTO PER TORTURE. Il reo stava su un tavolo: gli si legavano, con funi, pesi gravosi a piedi e mani, lasciandolo in trazione per ore, fino a 32: chi non moriva (il C. era pure banco per altri tormenti: frustate, percosse, scottature) avrebbe spesso patito gravi e permanenti deformazioni muscolari e scheletriche. Nel contesto di questi Statuti Militari il CAVALLO DI LEGNO ha però connotati che si connetto tanto alla BERLINA quanto al CAVALLO DI LEGNO attesa la trazione ma anche la pubblica ostentazione della prova del proprio reato

- CAZALINA: E' da menzionare nei fucili del '700 ad avancarica la CAZALINA (CAZZA per i pezzi d'artiglieria) cioè uno strumento di rame (detto anche cucchiara o cucchiaia che serviva ad introdurre la carica.

- COLLEGI : Si tratta di nome alternativo e cumulativo dato ai consessi di -CAMERA (vedi) e di -SENATO (vedi) nel contesto dell'APPARATO GOVERNATIVO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA.

- COLONNELLATO : vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA

- COLONNELLO: massimo grado degli ufficiali superiori: il termine colonnello deriva da colonna (di soldati) della quale il colonnello era capo> vedi qui qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA

- CONFESSIONE NEL DIRITTO CIVILE E PENALE (Confessare)> la C. è il risultato massimo, di ogni inchiesta del diritto intermedio, per conseguire salda probatoria di colpevolezza e comminare condanne. Risultato "cercato" ed anche "estorto" con TORTURA (vedi qui sotto voce): naturalmente "estorto" secondo la morale odierna ma a quei tempi ritenuto lecito a patto che venissero rispettate le procedure degli Statuti Criminali di Genova del 1556 (v. cap.XV, Libro I): tutti i capi del lib. I e molti del II o "delle pene" riportano questa esigenza della magistratura e, a parte inviti generici alla moderazione, nel crepuscolo della Camera delle torture, era in pratica lasciato grande ARBITRIO (vedi) agli inquirenti per ottenere completa Confessione .

- CONFESSIONE IN AMBITO INQUISITORIALE ECCLESIASTICO: contestualmente anche nel campo della tortura inquisitoriale ecclesiastica (vedi), pur tenendo conto sia delle regolamentazioni statutarie delle reciproche sfere di influenza, sia dei frequenti contrasti, tanto in linea teorica quanto pratica [come nel celebre caso della procedura, dello Stato (nella fattispecie quello genovese e della Chiesa) contro le presunte Streghe di Triora la ragione principale dell'investigazione coi TORMENTI ( voce TORTURA IN AMBITO INQUISITORIALE ECCLESIASTICO) era rappresentata dall'esigenza della CONFESSIONE: come peraltro ben si apprende da un passo esplicativo delle DISSERTAZIONI SULLA MAGIA di M. Delrio, che non si può prescindere dal LEGGERE a riguardo delle finalità e metodiche della tortura ecclesiastica (tenendo altresì conto di tutti gli INDIZI PROBANTI e delle norme sulla COSTRIZIONE DEI TESTIMONI). CONFESSIONE RELIGIOSA IN CRIMINI DI ERESIA E STREGONERIA: M.DELRIO (lib.V, sez, XI) offre la sua interpretazione sulla procedura dell'Inquisizione ecclesiastica per le Confessioni: "Sulle Confessioni/ ...è necessario che l'inquirente ben sorvegli che la confessione sia chiara, certa, verisimile, logicamente delineata e proposta in modo costantemente corretto, che risulti altresì legittima nella forma, per nulla oscura nei contenuti, anche per il semplice motivo che una confessione piena d'ombre ed incertezze finisce nel corso del dibattimento per doversi interpretare quasi sempre ad esclusivo favore di chi l'ha prestata e alla maggior parte dei giudici e degli interpreti del diritto canonico risulta poco utile per giudicare in maniera esauriente. E' altresì fondamentale che abbia le caratteristiche della verisimiglianza poichè quando manca di tale requisito, qualsiasi confessione risulta precaria, nel corso di ogni processo, quale contributo per arrivare ad una sentenza di colpevolezza. Una confessione è certamente inverosimile quando cerca di far ritenere veri e concreti fatti del tutto impossibili a realizzarsi od incredibili nella sostanza: così pensano giuristi del livello di Ponzinbio e di Godelmann anche se, in materia di stregoneria eretica, possiamo almeno ipotizzare che questi interpreti del diritto canonico siano incorsi in errore, tenendo conto, come si è già dimostrato, che streghe e lamie paiono avere la capacità di rendere confessioni irragionevoli, in apparenza, su fatti realmente avvenuti o possibili ad accadere. La confessione deve altresì risultare legittima e non soltanto presunta o peggio ancora data per scontata in conformità del diritto in auge, perchè in tal modo potrebbero sorgere formidabili eccezioni: da questi limiti si possono tuttavia escludere casi come quelli d'un reo d'eresia o d'una strega che, fuggiti ed in contumacia, finiscono implicitamente per rendere una confessione implicita e quindi dare conferma alle accuse loro mosse....trattandosi di streghe e lamie, anche nel caso che non si sia trovato il corpo del delitto, ogni confessione dovrà venir presa per vera, pur se estorta colla tortura, con mezzi straordinari rispetto alla consueta giustizia, alla presenza di uno solo o di tutti i giudici richiesti solitamente, come pure nell'evenienza di una procedura sommaria. Si dirà che una confessione è stata prestata coll'ausilio dei tormenti non solo nel caso che un reo sia stato torturato a sangue, in modo pesantissimo, ma anche qualora si siano applicati lievi tormenti oppure l'inquisito abbia confessato una volta che sia stato semplicemente condotto nella camera inquisitoriale, posto davanti all'eculeo per la trazione degli arti e denudato: a maggior ragione lo stesso vale nel caso che certi individui , come spesso si verifica per i più paurosi, abbiano confessato ogni cosa, suggestionati da serie minacce d'esser tormentati. Perchè una confessione di questo genere sia legittima è pertanto necessario che non risulti estorta, in perticolare quando risultano nulli o fragili gli indizi preesistenti: ed in tal caso, anche qualora la persona tormentata avesse firmato una qualsiasi confessione, quest'ultima mancherebbe di ogni valore. Anche se, utilizzando la tortura inquisitoriale, si è arrivati al punto di ottenere la confessione firmata d'una qualche persona soggetta ad inchiesta sulla base lievissima della sua cattiva reputazione, la violenza non è giuridicamente condivisibile nè motivata sì che la confessione risulta inaccettabile. Identica nullità si verificherà nei riguardi di quei tipi di confessioni ottenute valendosi di mezzi spicci o sommari, non rispettando le norme di legge: questi sono i casi in cui non viene data al reo possibilità alcuna di difendersi nè gli si lasciano consultare gli atti in cui son registrati gli indizi o le accuse a suo carico. Anche ad una persona che è stata legittimamente torturata e che ha fornito, senza che si possa far eccezione alcuna, esauriente confessione si deve comunque concedere e fissare un termine di tempo entro il quale la stessa possa difendersi. Tutti questi espedienti ed il vigore dell'inchiesta, compreso il valore della confessione, vengono meno nei riguardi di quanti son muti o sordi per natura e che, pur sulla base d'una confessione magari data con cenni ed assensi alle domande del giudice, non sono mai da condannare come del resto non sono da tortuare vista l'impossibilità o di farsi comprendere o di riceverne delle risposte chiare: al limite costoro possono venir condannati solo nell'evenienza che la loro colpevolezza risulti confermata dal concorso di attendibili testimoni, chiamati a deporre dal giudice. Per caso limite ci si può anche chiedere in qual maniera sia da giudicare verisimile e legittima la confessione di un individuo che, pur avendo confessato un particolare malefizio, abbia subito precisato di aver agito, al momento del suo dichiarato crimine, in completa ignoranza delle pericolose conseguenze e soprattutto senza l'intensione di nuocere ad alcuno: secondo me, qualora il reo, su richiesta del giudice, adduca delle motivazioni concrete sulla propria iniziale buona fede, è da ritenere cosa fattibile che la confessione prestata venga ritenuta nulla. Nel caso però che le giustificazioni addotte, ad arbitrio del giudice, non risultino bastanti a far cancellare una confessione di colpevolezza, causa sicura d'una grave condanna, sarà fattibile, come anche sostengono giuristi quali Bossio ed interpreti come Simanco, sottoporre una seconda volta a tortura il reo in questione, onde finalmente giungere ad una attendibile risoluzione fra la confessione data in prima istanza e quindi l'affermazione d'aver agito convinto di non far del male ad alcuno...". [Le considerazione di M.DELRIO concordano con quelle dei giudici genovesi estensori degli "Statuti Criminali":nel suo testo si legge il dramma di un interprete, quale egli è, che agisce sì in buona fede ma deve gestire leggi ambigue dove l'interpretazione non prende sempre il sopravvento sulle convinzioni di infallibilità di troppi giudici e su una presunzione di zelo che è spesso espressione di superstizione e, in qualche caso, delirio di onnipotenza].

- CONFESSIONE RELIGIOSA: A.Prosperi ("Tribunali della coscienza...", Einaudi, Torino, 1996, cap.XXV e XXVI) tratta il problema di relazioni peccaminose tra preti e donne penitenti e dimostra che il problema delle Confessioni fu più complesso di quanto si creda> egli cita un’istruzione del cardinal Millino al vicario arcivescovile di Genova per cui, pur giudicandosi al solito le “donne mutevoli di carattere, ingannatrici, false ed imbroglione oltre che superficiali e corruttibili”, la loro testimonianza contro gli ormai troppi preti accusati di sollicitatio ad turpia (peccati carnali) doveva esser accolta dal tribunale. Un problema per le donne (al di là del semplice ma rigido invito a valersi solo di confessori morigerati ed anziani) era però quello di non esporsi in tribunale ed in ciò concorrevano ugualmente le leggi dello Stato e della Chiesa. Gli “Statuti Criminali genovesi del 1556” (lib.II, capo 68) ritenevano infamante per ogni donna di buona reputazione recarsi in Curia anche solo come testimone (si accettavano testimonianze segrete in casa a funzionari demandati dallo Stato). La cosa -per quanto oggi sembri strano- era piú complessa nel caso di lunghe confessioni in chiesa: la donna stuprata poteva sempre sperare, dai tribunali laici, una qualche compensazione e, per le donne umili, una forma accettabile era quella del Matrimonio riparatore. Ma la donna insidiata da un prete doveva temere pericoli sottili, dall’infamia pubblica -quasi inevitabile- all’ostilità del fronte compatto del clero mirante a salvaguardare la propria immagine, ai sospetti del regime patriarcale di cui ella costituiva un anello nello stesso tempo fragile ed importante. Non a caso il pensatore genovese di primo Seicento Andrea Spinola, negativamente impressionato da ripetute e interminabili confessioni di una “gentildonna” scrisse: “[importa] assaissimo al buon governo che le nostre donne qui della città siano pie e devote sì, ma non scrupolose a segno, che scordatesi della cura della casa perdino la lor libertà moderata e ragionevole, con pregiudicio de’ mariti e della Repubblica, della quale esse sono gran parte” (A.SPINOLA, Scritti scelti, a c. di C.Bitossi, Genova, 1981, p.245)> preoccupava lo Spinola, pur sempre uomo di uno stato oligarchico e patriarcale strutturato secondo alleanze di famiglie, l’influenzabilità delle donne e il pericolo, tramite esse, dell’incunearsi d’un potere alternativo e disgregante (non escluso quello di Pontefice e Chiesa> v. i contrasti tra Braccio civile e criminale, Braccio secolare ed Inquisizione) in questo sistema di alleanze. Il frate genovese Girolamo Trimarchi (...De confessario abutente sacramento poenitentiae tractatus unicus..., Genova, per il Calenzani ed il Farroni, 1636) proibì a donne nobili e fanciulle di denunziare personalmente la sollicitatio a commettere reati sessuali col confessore ma stabilì che si ascoltassero nella loro dimora affidando ad onesto confessore la denunzia (per iscritto, secondo altri trattati ed alcuni consigli inquisitoriali). Per le donne questi meccanismi confessionali rappresentarono un certo progresso che però urtò a lungo contro il corporativismo del clero e l’omertà (nonostante gli avvertimenti di Vescovi e S. Uffizio) oltre che contro la macchinosità dei procedimenti che pur qualche volta causarono al confessore reo severe punizioni, non esclusa l’“abiura”.

- CONSIGLI: (organi rappresentativi del corpo nobiliare: nella dicitura ufficiale SERENISSIMI CONSIGLI.
CONSIGLIO MAGGIORE anche MAGGIOR CONSIGLIO: di 400 membri sorteggiati dagli ascritti al "Libro della Nobiltà" che si radunavano, nel PALAZZO DUCALE, nella SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO (ricostruito dal 1778 ad opera dell'architetto ticinese Andrea Tagliafichi dopo l'incendio del 3-XI-1777).
CONSIGLIO MINORE o MINOR CONSIGLIO o CONSIGLIETTO: di 100 membri estratti fra i 400 del Maggior Consiglio,d'età non minore di 27 anni, cui competeva approvazione di leggi, elezione d' ufficiali, magistrati, Doge stesso> "Consiglietto (in Genova e Firenze) il titolo di certe giunte di governo che adesso diconsi commissioni"> TOMMASEO - RIGUTINI,474 e BOTTA(1) p.428: "Quest' organo del magistrato supremo rappresentava nella nuova costituzione l'antico piccolo consiglio, che i Genovesi chiamavano Consiglietto: in lui era tutto il nervo del governo".
CORSICA> L'isola, benché possesso genovese, con legge dell'8 - II - 1577 fu resa all'autorità di Governatore e Giusdicenti isolani (sulla specificità del diritto criminale isolano vedi gli Statuti ciuili et criminali dell'isola di Corsica, in Genoua, appresso Antonio Bellone, 1571: confronta anche Criminalium iurium - Pavoni, Genova, pp. 149-151). Si precisò ancora nelle Riforme del 1587 (capo 42- Che da questi ordini, capitoli, & riforme ne sieno escluse tutte le liti, cause, delitti & altri negotij, che son seguiti, seguono,ò seguiranno per l'avvenire nell'Isola di Corsica, poiché dett'Isola è governata con differenti statuti, & leggi) e ciò si ribadì nelle Riforme del 1605 (p.11, capoverso 4 - Che da questi ordini, capitoli e riforme ne siano escluse tutte le cause, delitti & altri negotij, che sono seguiti, seguono, e seguiranno per l'avenire nell'Isola di Corsica, poiché detta Isola è governata con differenti statuti, e leggi). Gli Statuti Militari dello ZIGNAGO ("Estratto di Grida del Magistrato di Guerra", 19-VI-1720, p.111) non riportano Corsica (come in Statuti Criminali del '500) ma Regno di Corsica vietando di arruolarvi, come sulle piazze del Dominio, soldati e marinai a pro di altri Stati e Sovrani.

- CORDA (giri di, tratti di): BATTAGLIA, "Grande Dizionario della Lingua Italiana", III,s.v.,17> Si legavano le mani di chi doveva essere sottoposto al tormento dietro alla schiena con una fune passante per una carrucola fissata al soffitto; tirando la fune si librava il torturato per un certo tempo sospeso a mezz'aria oppure veniva lasciato cadere giù di colpo più volte consecutive (infliggendogli i TRATTI DI CORDA o giri o dolorosissimi scossoni). Una espressione ancor più terribile, era la CULLA DI GIUDA (non espressamente citata in uso nel genovesato, ma comunque applicata più di quanto si crede ad arbitrio dei giudici> si trattava evidentemente di un supplizio ai limiti del supplizio capitale qualora si volesse estorcere una CONFESSIONE. Andrea Spinola nel "Ragionamento sopra il provedere agli abusi della giustitia criminale in Genova" - v. SAVELLI, pp. 150-152 (anche in COSTANTINI) - scriveva di non avere fiducia nella tortura della C. che metteva in soggezione i più deboli al solo sentirla nominare, mentre era quasi ricercata dai lestofanti di forte tempra (i delinquenti Corsi soprattutto, per lui insensibili a tale tormento) i quali, talora avvalendosi dell'inesperienza del "boia" o della involontaria complicità di un chirurgo pronto a certificare qualche sopraggiunta infermità, se la cavavano a poco prezzo.

- COSPIRARE : contro lo Stato - rimanda al CRIMINE DI LESA MAESTA' ampiamente trattato negli "Statuti Criminali del 1556" = Libro II - Capitolo LXX (70) "Sul crimine di lesa maestà/ Commette crimine di lesa maestà [su questa RUBRICA degli STATUTI GENOVESI DEL 1556 é evidente l'influenza del TITOLO IV del LIBRO XLVIII del DIGESTO GIUSTINIANEO] chi, a danno dello Stato e della sua sicurezza, abbia fornito pareri e suggerimenti al segno che uomini armati di frecce e pietre contundenti, tanto nella capitale quanto nel restante Dominio repubblicano, assalissero le terre genovesi od occupassero i luoghi di sacri edifici. La medesima accusa poi valga sia per il consigliere fraudolento di faziose conventicole e tumulti come contro chi operi perché convengano molti uomini in piazza onde dissentire pubblicamente avverso le istituzioni. Ancor più si rende responsabile di lesa maestà colui che abbia tramato affinché si assassinasse il Doge, qualcuno fra i Magnifici Governatori o Procuratori o qualsivoglia altro Magistrato della Repubblica con diritto di potestà od imperio. Parimenti lo stesso si applichi a chi abbia agito come soprascritto pur senza che si perpetrasse alcun omicidio o fin al punto che la vittima restasse solo ferita: e sian pure rei di lesa maestà coloro che abbian congiurato contro lo Stato, quanti si sian dati cura di inviare messi o lettere onde fornire segrete indicazioni ai nemici della Repubblica, chi abbia altresì sollecitato i militi al soldo dello Stato perché, sediziosi, passassero a forze ostili o, soltanto, perché generassero colla loro diserzione, pericolosi pubblici scompigli. Colpevole del crimine trattato in questo capitolo resta ancora da giudicare chiunque si adoperi al fine d'indurre qualsivoglia nemico a muovere guerre contro Genova; sian altresì rei della stessa colpa quanti, per via d'oscure trame o d'ingannevoli artifici, abbiano cospirato perché la città di Genova, le rocche, i porti, castelli o municipi e più in generale qualsiasi luogo del Dominio repubblicano venissero meno alla fedeltà e all'obbedienza verso lo Stato. Valga il medesimo per quanti abbian fatto congrega con qualsiasi nemico invasore giunto sin a porre assedio contro Genova o le varie località del suo Dominio: identica colpa venga inoltre ascritta sia a quanti, con rifornimento di viveri, cavalli, armi, dardi, danaro o per esteso ausili di qualsiasi genere, abbiano favorito dei nemici invasori, sia a quanti ricoveratisi, da alleati o fuggiaschi se non ad altro titolo ancora, entro i territori nemici si siano quindi posti sotto protezione forestiera, rivelando senza esitare importanti segreti di Stato allo scopo malvagio di procurar nocumento alla Patria.
Può spesso accadere, inoltre, che a qualcuno venga proprosto con subdole lusinghe, scritte se non comunicate direttamente o quantomeno fatte pervenire tramite spie e messaggeri, di partecipare a congiure, cospirazioni, accordi, colloqui od artifizi sì da offendere, in qualsivoglia modo, la Repubblica, la sua sicurezza, l'imperio e il Dominio intero. Resti obbligato colui che abbia ricevuto tal perniciose proposte a farne quanto prima possibile delazione all'Illustrissimo Doge ed a tutti i Magnifici Governatori od almeno, in subordine, all' Illustrissimo e ai due Magnifici in tal occasione residenti al Palazzo di Genova: nel caso fosse vacante il Dogato risulti comunque necessario riferire quanto appreso ai due Magnifici Governatori di cui sopra. Avvenendo invece il fatto fuori Genova, entro comunque il territorio repubblicano, si debba subito farne opportuna delazione al giusdicente del municipio e luogo più vicino o ai tre Pretori delle Curie: nel caso che la persona spinta alla cospirazione si sia trovata lontano dal dominio genovese debba procurar di farne comunicazione, alle precitate autorità, colla maggior sveltezza possibile, tanto per via epistolare che valendosi di messaggeri. Giammai alcuno s'esenti da denuncia o delazione da quanto sopradetto, pur nell'eventualità che le oscure proposte gli fossero giunte ad opera del padre, del figlio o di parenti di qualsiasi grado. E la stessa cosa valga avverso chi, per semplice via di frasi o parole, inducesse altri a perpetrare tal crimine, approfittando dell'insorgenza di tumulti o comunque di qualche grave disordine statale: e tutto ciò abbia vigore sia che ci si serva di scritti e libelli come di qualsivoglia affettata, ambigua dichiarazione. Pur nel caso che non fosse, fortunatamente, occorso alcun danno per la Repubblica, sia da giudicarsi reo di questo nefando crimine, da denunciare subito e comunque per tempo, pure chi abbia abbandonato, lasciandoli incustoditi, i castelli, le rocche, le piazzeforti od altri luoghi della Repubblica, quelli cioè che, in altri tempi, aveva ricevuto in custodia: nessuna differenza al riguardo s'applichi poi a quei vili che abbiano lasciato in mano dei nemici, senza alcuna difesa, i territori di loro competenza e similmente a quanti, contro gli ordini ed i divieti del Senato, si siano consegnati ad eventuali forze d'invasione ed al contrario, avendone la possibilità, non si siano piuttosto defilati. Chiunque, di per sé od affidando a sicari e correi tal vergognoso compito, si sia dato da fare al fine di perpetrare un di quei reati, di cui s'è detto e che son connessi al crimine di lesa maestà, ma altresì ogni fraudolento consigliere e qualsiasi correo, debba venir accusato d'alto tradimento avverso lo Stato ed abbia da pagare il fio al capestro sul patibolo. Peraltro, ognun fra questi delinquenti debba quindi devolvere per intero tutti i suoi beni poco importa se esenti o meno da obblighi verso lo Stato, al fisco repubblicano: e vi rientrino quindi quelle proprietà allodiali al reo pervenute per il diritto ordinario dal giorno stesso in cui egli si macchiò dell'infame delitto. In particolare tutti i suoi possedimenti immobili, come case, ville, poderi od altro ancora, naturalmente nel rispetto dei diritti sanciti secondo l'asse ereditaria, debbano essere rasi al suolo perché se ne perda persin la memoria. Neppure venga risparmiato l'estremo supplizio a chi, per quanto estraneo ma pur sempre al corrente dei fatti, non si sia, prestamente e nei modi prestabiliti, eletto delatore, verso la persona illustrissima del Doge o quelle magnificentissime dei Governatori, di qualche calamità meditata od approntata a danno dello Stato: a tal riguardo si tratta in questo capitolo statutario di chi abbia avuto cognizione d'una "fazione" o, come oggi si dice, di cospirazione, congiura, malefico accordo o sedizione, delitti che, pur attraverso i distinti significati dei loro nomi, rimandano al significato globale che si attribuisce all'idea di tutto quanto si può organizzare per procurar danni alla Repubblica, alla sua sicurezza, al suo stesso dominio. La stessa pena capitale colpisca altresì chiunque, di persona od in via di subdoli aiuti e suggerimenti, sia riuscito, a far evadere di mano degli stessi esecutori capitali o d'altri ministri della giustizia criminale, un reo confesso, già condannato per crimini di lesa maestà: la stessa pena si commini altresì a quanti abbiano consapevolemente ospitato e ricovrato un di questi rei confessi e poi, senza rispettare gli arbitrati della Signoria, non si sia preso cura alcuna di rimetterlo subito in potestà della Curia. Sia invece condannato all'esilio perpetuo da Genova e Dominio, e ad un'ammenda nummaria, se non addirittura torturato in maniera punitiva oppure inviato alla forca nei casi più gravi (sempre che non si ricorra eccezionalmente ad altro genere di pena su espressa, speciale volontà di Doge e Governatori), colui che per tempo non abbia esternato all'autorità i sospetti maturati a proposito di qualche secessione o dannosa congiura avverso la Repubblica, specialmente dopo aver udito i discorsi oscuri di qualcuno (senza che necessariamente siano del tutto trapelate specifiche intenzioni di mal agire) o dopo aver dedotto ulteriori considerazioni a proposito di qualche altro genere di danneggiamento da apportare allo Stato in virtù di segnali ed indizi vari. Occorrendo poi che qualcuno, appena agli inizi di qualche malazione condotta contro la Serenissima, si sia adoprato a farne delazione, si debba sempre soccorrerlo con un giusto premio che potrà andare da cinquecento a cinquemila scudi secondo naturalmente l'indiscutibile parere dell'Illustrissimo e dei Magnifici; nel caso che costui sia risultato consapevole a priori della sedizione ed abbia fornito le sue informazioni trovandosi ancora in stato di colpevolezza, gli si conceda il perdono e, sempre ad arbitrio di Doge e Governatori, possa fruire di una taglia corrente da duecento a duemila scudi: succedendo invece che il delatore, originariamente partecipe alla congiura antistatale, si sia deciso a parlare non subito ma lasciando passare un po' di tempo per quanto sempre prima dell'espletamento di tal crimine di lesa maestà, non possa godere d'alcuna taglia ma almeno gli si conceda perdono ed immunità. Riteniamo però opportuno sancire, per evitare contrasti di opinione, che solo all'arbitrio insindacabile di Doge e Governatori possa spettare se la delazione sia realmente avvenuta in modo subitaneo o dopo un poco di tempo od ancora quando già stavano sbocciando i perniciosi frutti delle rivolte. Comunque, a proposito di un crimine tanto grave come è quello di lesa maestà della repubblica, qui riteniamo opportuno che si debba procedere nelle indagini anche dopo la morte dei colpevoli, al punto che, dimostrate irrefutabilmente vere le colpe del defunto lo si possa consegnare alla memoria pubblica come esempio di scelleratezza mentre risulti lecito esigere dagli eredi (sempre che lo richieda la qualità della colpa) la consegna allo stato di tutte le sue proprietà.
I figli maschi di condannati a morte per crimine di lesa maestà, sulla base del primo comma di questo capo criminale, perdano istantaneamente la cittadinanza genovese e l'eventuale condizione di nobili: si debbano inoltre allontanare da Genova e distretto e risultino per sempre banditi e raminghi e non si riaccettino nel corpo sano dello Stato se non per espresso giudizio o parere del Senato genovese, preso atto di qualche particolare azione da loro fatta a vantaggio della Serenissima. Presiedano ad investigare e giudicare su questo genere di reati il Pretore della Città di Genova, il Giudice dei Malefici, tanto direttamente che per via d'aiutanti o coll'ausilio di tre giurisperiti stranieri domiciliati in Genova e non nel distretto, che dovranno essere delegati ad esclusivo loro arbitrio dal Doge e dai Magnifici Governatori ed altresì a costoro si affiancheranno inoltre due fra i Magnifici Procuratori parimenti scelti da Doge e Governatori: istituiscano quindi il processo e dettino il diritto per sommi capi, semplicemente, senza far trapelare cose segrete né far eccessivo strepito e sempre nel totale rispetto della configurazione del giudizio fino a quando non siano giunti ad una definitiva pronuncia della sentenza in merito. Per quanto poi concerne i rei neghittosi a far di sè comparizione davanti ai magistrati nel giorno da questi fissato (per quanto, in conformità dei dettami d'ogni capitolo criminale di questa costituzione, sian stati convocati tramite messi o per lettera od ancora in via d'editto letto in pubblico e quindi affisso ai soliti luoghi) il summenzionato collegio giudiziale abbia facoltà di procedere come se quegli stessi rei avessero in realtà fatta comparizione, fossero stati davvero presenti ad ogni discussione e la lite contro di loro fosse stata legittimamente contestata. Bastino peraltro ben pochi indizi per sottoporre a tortura gli inquisiti e per quanto qualcuni sia già stato soggetto ai tormenti corporali, abbia sempre il giudice facoltà di comminargli ulteriori torture sì da addivenire sveltamente alla conoscenza della realtà e della verità. Risulti altresì ben chiaro che, per siffatti crimini e prima dell'applicazione di qualsiasi pena corporale a titolo di ricognizione del vero, non si dovrà mai far pervenire al reo, sotto forma di copie di atti, nessuno fra gli indizi per cui lo stesso venga inquisito: trattandosi invece non di rei ma di semplici testimoni si debba invece dar loro copia degli indizi e della ragione dell'inchiesta al cui riguardo siano essi da esaminare e sentire. Si fissi inoltre per l'Avvocato del fisco e per il medesimo reo un tempo comune entro cui essi abbiano da allegare le reciproche prove. Poi i Giudici interroghino i testimoni e li esaminino, alla presenza di due fra i Magnifici Procuratori, sugli argomenti addotti sia dal reo che dal Fiscale. Trascorso il tempo concesso dalla legge e fatta pubblicazione delle testimonianze, abbia allora il reo piena licenza di farsi rilasciare copia degli atti processuali, per quanto, s'intende, sia di sua competenza. Ascoltate quindi le sue difese e finalmente esaminata a fondo la causa ad opera dell'Illustrissimo Duce e dei Magnifici Governatori, una volta fatta la votazione, si proceda alla decisione della causa in modo conforme alle normative del diritto, sì che per ultimo venga sancito e ratificato quanto abbia avuto il sostegno della maggioranza dei voti. Rigettate quindi le possibili appellazioni e contraddizioni, il Pretore debba far eseguire la sentenza, sempre nel totale rispetto dell'autorità di Doge e Governatori ( purchè non contravvenga su ciò qualche specifico ordine di queste nostre criminali costituzioni) di investigare, agire, giudicare ed eseguire nel modo che ad essi parrà migliore od opportuno. Peraltro riteniamo inevitabile che, dopo la pubblicazione del processo, intercorrendo nuovi indizi contro il reo, lo si possa nuovamente sottoporre a tortura secondo le modalità che saranno parse convenienti secondo l'insindacabile parere dell'Illustrissimo Doge e dei Magnifici Governatori. Ne consegue altresì l'ordine che nessuno, prescindendo dalla sua condizione sociale, abbia poi l'ardimento, a meno che non sia intercorsa autorizzazione di Doge e Governatori, di eleggersi patrocinatore d'alcuno fra questi rei o comunque prendere le parti d'un fra essi od anche essergli in qualche modo d'aiuto e sostegno, dicendo magari di far ciò non tanto per tutela dell'individuo ma della giustizia in generale, od ancora, per concludere la rassegna delle possibilità, rendersi in quasivoglia modo utile a chiunque si sia reso colpovole di siffatti crimini di lesa maestà dello Stato. Il temerario che avrà sfidato questo nostro divieto dovrà essere ogni volta, e senza remissione alcuna, colpito da una pena nummaria di cento scudi d'oro da trasmettere sempre e soltanto entro le casse del fisco repubblicano. I predetti giusdicenti abbiano peratro l'obbligo di trasmettere ai due Magnifici Procuratori preposti alla supervisione della causa qualsiasi tipo di lettere di raccomandazione o di biglietti di favore che ognuno di loro, da chicchessia, possano aver ricevuto a vantaggio e garanzia del reo. Debbano altresì i medesimi giudici dar pubblica ragione dei nomi di quanti, personalmente o per via d'interposte persone, si siano adoprati nei loro riguardi per soccorrere in qualche maniera questa schiatta di rei o comunque far raccomandazione d'uno o più fra essi. Mancando a questi nostri comandamenti, i suddetti magistrati debbano considerarsi ipso facto immantinentemente decaduti dalle loro rispettive cariche, con in più il dovere di saldare quella pena nummaria che all'Illustrissimo Doge ed ai Magnifici Governatori sarà parso utile comminare. Identica punizione toccherà a quel giurisperito che, in qualsivoglia modo avuta notizia su questo genere di reati, non ne abbia data immediata comunicazione a Doge e Governatori, ora valendosi di delazioni scritte in caso di sua assenza dalla Città ora recandosi, al contrario, di persona a denunziare quanto egli sia venuto a sapere. In definitiva qualunque altra persona che abbia raccolto informazioni sui misfatti avverso lo Stato e non se ne sia resa delatrice in tempo utile per legge debba sempre venir punita secondo l'insindacabile giudizio del Doge e dei Governatori: si tenga però presente che, su tal materia, varrà sempre eccezione per gli avvocati, i procuratori ed ancora per tutti quelli che, su augusta concessione dell'Illustrissimo e dei Magnifici, abbiano avuta la concessione di patrocinare e difendere la causa del reo di lesa maestà".

- CURIA CENTRALE: GIUSTIZIA – GIUSTIZIA CRIMINALE: EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE A GENOVA:

- CURIA LOCALE – CURIE LOCALI: tribunale, retto da Giudici locali [INQUISITORE (LAICO)] era il magistrato preposto a fare le INVESTIGAZIONE, ispezionando il luogo del delitto, ascoltando i testimoni, esaminando il reo secondo LA NORMATIVA CRIMINALE E CIVILE APPLICATA ALLE GIURISDIZIONI: INQUISITORI e GIUSDICENTI che ancora in base agli CAPITOLI CRIMINALI DEL 1556 potevano comminare, come si recupera da più documenti, le PENE PIU' SEVERE, COMPRESO IL SUPPLIZIO CAPITALE.
Una evoluzione non gradita alle COMUNITA' LOCALI si ebbe invece nell'estate-autunno del 1576 con l'entrata in vigore delle LEGES NOVAE di Genova. In esse i CAPITOLI concernenti l'erezione della ROTA CRIMINALE sancirono come ai giusdicenti locali fosse lecito istruire processi e sentenziare tranne che in occasione di sentenze che comportassero PENE CORPORALI od ULTIMO SUPPLIZIO (ubi agatur de crimine quod habeat poenam mortis naturalis, mutilationis membri et triremium etiam temporalium, non prius manum ad decisionem causae admovebunt, quam Rotae fideliter et adamussim statum causae et processus, cum eorum voto, retulerint, ac responsum decisivum habuerint; quod ad unguem servari et exequi teneantur = Leges novae Reipublicae Genuensis, Milano, Presso Antonio de Antoniis 1576, p. 42). Tale sanzione finiva con il centralizzare nella ROTA CRIMINALE DI GENOVA una funzione di controllo sull'attività giudiziaria locale, per tutte quelle forme di reato penale che potevano essere classificate quali CRIMINI DI RILEVANZA NAZIONALE.

- DENUNCIA SEGRETA> - DELATORE - DELAZIONE - DELAZIONE SEGRETA> Agg. e sost.m. (femm. "-trice")> voce dal latino "delator -oris" da "delatus", part.pass. da "deferre"> v. francese "délateur" (1538). "Chi per lucro, per spirito di vendetta, per servilismo, per paura fornisce, per lo più segretamente, all'autorità giuridica o politica informazioni compromettenti a carico di altri e denuncia il nome di chi ha commesso o intende commettere azioni punite dalla legge"> "BATTAGLIA", IV, s.v.- vedi> "Delazione" : la Delazione negli "Stat. Crim. genovesi" (libro II, cap. I, "contro i bestemmiatori") di metà '500 èrisulta agevolata dalle istituzioni con la ufficializzazione di una cassa delatoria nei principali edifici religiosi dello Stato, per micidiali "accuse anonime": "....In sovrappiù, onde concorrere nel miglior modo possibile ad estirpare questi perniciosi bubboni, ordiniamo che a Genova [gli STATUTI del XVI secolo sono emblematici di una costumanza accusatoria paneuropea del diritto intermedio ed il BESTEMMIATORE -anche nell'accezione più vasta di contestatore, critico dell'ordine costituito, aderente di credo religioso giudicato illecito ecc.- era inteso eversore dell'ordine naturale e profanatore di quello soprannaturale, quindi nemico estremo di Stato e Chiesa] entro la Cattedrale di S.Lorenzo o chiesa metropolitana, e nelle Parrocchie di castelli o cittadelle fortificate, sia deposta un'urna lignea in cui ognuno possa introdurre, annotate su un foglietto, tanto le generalità di qualsivoglia bestemmiatore o degli eventuali testimoni, come le coordinate spazio-temporali del delitto perpetrato. Le chiavi di tale cassa verranno conservate, in Genova, dai soli Procuratori mentre nei centri minori del Dominio le custodiranno i Deputati locali eletti dall'Università o Comunità degli abitanti. Solo una volta alla settimana sarà lecito aprire la cassa ed investigare le delazioni segrete onde vedere se vi sia da intervenire tempestivamente avverso qualche malfattore".

- DIRITTO INTERMEDIO o DELL'ETA' INTERMEDIA: "Diritto vigente in Italia nel periodo tra fine Impero Romano d'Occidente (V sec.) e Rivoluzione francese (fine '700): BATTAGLIA, s.v. intermedio, 4. La sostanziale Contraddizione del D.intermedio (prescindendo dal più noto e consequenziale teorema che "si fosse sempre REI in caso d'accusa, querela o denuncia non provandosi il contrario") si può ascrivere alla coesistenza conflittuale in esso di due distinte tradizioni giuridiche: quella del Diritto consuetudinario dei popoli germanici che abbatterono l'Impero romano (D. consuetudinario ispirato ad una Giustizia restitutiva ispirata alla composizione fra le parti, tramite un risarcimento: ma vedi qui anche voci pacificazione e soddisfazione) e quella del Diritto di Stato che si sviluppava invece nel contesto del sistema giuridico dell'Impero romano e quindi nell'ambito pubblico (Diritto di Stato ispirato cioè sempre ai principi della pena come risposta ad uno stato di reità provata, sino agli estremi della pena di morte e della mutilazione). Come per gran parte degli Stati europei, con la parziale eccezione inglese, il limite strutturale del Diritto penale genovese (e in generale del Diritto dell'età intermedia) si può riassumere nel costante urto fra queste due consuetudini giuridiche e nel lungo perdurare, sino alle riforme dei Lumi, del principio della composizione sì che, a fronte di pene sancite negli Statuti Criminali, si leggono apertamente (negli infiniti distinguo dei giudici se sia nel frattempo intercorsa o meno composizione o pacificazione) le disparità strutturali intercorrenti nel caso che il REO appartenesse ad uno STRATO SOCIALE ELEVATO con la facoltà di comporre il proprio crimine tramite un opportuno risarcimento alla vittima od ai suoi eredi) o nel caso che il REO, di UMILE CONDIZIONE, non fosse in grado di portare avanti alcuna composizione e quindi, in assenza di risarcimento, finisse per diventare vittima senza scampo dei tormenti di Stato (forma di un principio aritmetico della Giustizia che previlegiò sempre quanti godevano di una superiore condizione sociale: questo sistema giuridico, come detto, lo si riscontra a Genova come nella quasi totalità dei Paesi europei, fino all'estremo - anche per longevità - del "caso della Polonia" studiato da C.H.TALBOT, "Relation of the State of Polonia and the United Provinces of That Crown", Anno 1598, in "Elementa ad fontium editiones", t.XIII, Roma, 1965).

- DIRITTO (FORME DI): oltre al D. civile, penale, misto (di combinazione fra tribunale laico e religioso) ed ecclesiastico (sancito dai "Canoni" e soggetto ad esegesi degli "Interpreti" ed all'applicazione degli Inquisitori> celebre commentatore fu M.BONACINA) bisogna ricordare che nel Dominio di Genova aveva grande importanza il D. Municipale> termine (anche Legge municipale) con cui si davano le norme che regolavano, per fatti di ordinaria amministrazione (e coll'implicita referenza al D. penale o civile dello Stato nei casi gravi), la vita delle comunità: v. "Capitoli Criminali" della "Magnifica Comunità degli Otto Luoghi" (S.Biagio, Sasso, Bordighera, Borghetto S.Nicolò, Camporosso, Vallecrosia, Soldano, Vallebona): DURANTE-POGGI, pp. 327-339 e "Regolamento Campestre per la Comunità degli Otto Luoghi" da p.349 a p.353.

- DIRITTO (RAPPORTO FRA DIRITTO DELLO STATO E DIRITTO ECCLESIASTICO): Nonostante la considerazione per Bronislaw Geremek ("Crimine, Criminalità, Criminali nell'Europa dell'Ancien Régime", in "La Scienza e la Colpa...", Electa, Milano, 1985, pp.19-32 [notevole la sua osservazione che il crimine massimo è nel Diritto intermedio l'aggressione alla proprietà (come nel caso del furto, e -aggiungiamo - in quello delle adulterazioni di metalli preziosi e monete)] non si ravvede nei Paesi latini (da lui piuttosto trascurati a pieno vantaggio di quelli centroeuropei, nordici e di matrice religiosa non cattolica) lo squilibrio a tutto favore della giustizia laica. In Italia e Spagna, ma anche in altri Stati e Paesi mediterranei e cattolici, la forza dell'Inquisizione, dopo i dettami del Concilio di Trento, fu tale da incidere pesantemente su molti procedimenti criminali che facilmente potevano ora essere collegati (effettivamente a differenza che nel passato antecedente alla Controriforma), per i grandi crimini (incesto, sodomia, omicidio, assassinio, parricidio, incendio volontario) alla colpa d'eresia o che addirittura venivano esasperati nella severità proprio in funzione della loro postazione antireligiosa e blasfema (bestemmiatori, eretici ed apostati, libertini, sacrìlegi, streghe e maghi, facitori di pozioni velenifere, violatori di conventi e della vita claustrale, ecc.)> scorrendo gli "Statuti Criminali" genovesi si individua un rinnovato vigore del diritto ecclesiastico sancito non tanto dai capitoli che intimano collaborazione coll'autorità ecclesiastica ed inquisitoriale (libro II, cap.89) ma da varie, sparse osservazioni sui procedimenti penali di foro misto o comunque di interazione tra foro dello Stato e foro della Chiesa ed ancor più dall'aumentata severità dei capitoli penali relativi alla salvaguardia della morale cattolica e della religione. D'altro canto se è reale la resistenza dello Stato alle intromissioni ecclesiastiche nella sua giustizia è altrettanto concreto il rinnovato potere della Chiesa di interferire sul diritto penale, magari e purtroppo sino al punto che, per risolvere contrasti di autorità, nessuno riusciva vincitore, sino ad una sorta di paralisi dell'apparato giudiziario come nel caso del Procedimento di stregoneria di Triora di fine '500 ove i confini tra giudici laici ed ecclesiastici paiono a volte minimi e dove, a fronte delle leggi dello Stato, si ebbe sempre cura di salvaguardare le leggi della Chiesa: sin al punto che la Repubblica, per giustificare il suo operato giuridico a fronte di alcune proteste dell'Inquisitore, dovette garantirsi i favori di potenti cardinali del Palazzo dei Papi.

- DIRITTO D’ASILO: vedi qui ASILO.

- DISERTORE : che tradisce l'esercito cui appartiene. Già Gli "Statuti genovesi", editi nel 1557 [ora pubblicati tradotti e commentati da B.Durante e F.Zara, sotto il titolo di "Figliastri di Dio/ a coda d'una bestia tratto", pei tipi della cooperS di Ventimiglia (ed. dicembre, 1996)] indicavano norme in merito alle diserzioni.La caratteristica di questi statuti (titolo per esteso "Criminalium Iurium Civitatis Genuensis Libri Duo", come quelli di tutti i consimili ordinamenti del diritto intermedio, era quello che "ognuno fosse da ritenersi reo una volta accusato....non provandosi la sua innocenza". Notevoli, ma sempre difficili per la difesa dei rispettivi interessi, le relazioni tra "tribunale laico" (foro dello Stato) e "tribunale ecclesiastico" (foro dell'Inquisizione) in merito a processi contro accusati di eresia e stregoneria (il braccio dello Stato, cioè la forza pubblica ordinaria, in teoria avrebbe dovuto eseguire le sentenze proposte dal tribunale dell'Inquisizione in occasione di siffatti procedimenti in base anche alle "Sanzioni dell'art.89 del Lib.II o delle Pene". L'uso del condizionale si deve però alla titubanza dello Stato a soggiacere, in casi di giustizia interna per qualsiasi genere di reato, agli ordinamenti dell'Arcivescovo e dell'Inquisitore di Genova.Per un piccolo refuso il tipografo, autore dell'edizione originale, nella recente citata pubblicazione della "cooperS ed." a p.2 viene indicato come Antonio Belloni anziché Antonio Bellone. Marco Antonio Bellone (questo il nome per esteso), "tipografo dogale", apparteneva ad una società di stampa cui concorrevano il nobile Antonio Roccatagliata e Luigi Portelli. Ottimo artigiano, non privo di interesse per gli sperimentalismi poetici ed i motti arguti, il Bellone lasciò Genova nel 1579, allo scioglimento del consorzio editoriale che pure aveva prodotto opere di pregio ed ora di estrema rarità: si sistemò quindi in Carmagnola ove eresse una nuova stamperia in società con Giacomo Novarese mentre la vecchia tipografia genovese -in base a precedenti accordi societari- fu retta dal 1579 al 1585 da Luigi Portelli [N.GIULIANI, Notizie sulla tipografia ligure sino a tutto il secolo XVI con primo e secondo supplemento, Bologna, Forni, 1980 (ristampa anastatica dell'edizione del 1869 apparsa negli "Atti della Soc.Ligure di Storia Patria")]. In merito alle defezioni dall'esercito si legga il Capitolo LXI (61) del II Libro: "Di quanti tentano di fuorviare i soldati allo stipendio dell'Illustrissimo Senato/ Siano incatenati come galeotti sulle navi, da uno a tre anni, quei sudditi genovesi o quegli stranieri che, con lettere, di persona od in via d'interposti messaggeri, abbiano tentato di corrompere i militanti al soldo dell'Illustrissimo Doge e dei Magnifici Governatori, sin al punto di indurli, in qualche circostanza, anche a disertare o tradire lo Stato. La medesima pena colpisca il soldato che non abbia deferito il tentativo di corruzione al medesimo Doge ed ai Magnifici nel caso che sia di stanza in Genova, od al giusdicente del luogo del Dominio ove egli si trovi di servizio. Il giudice od inquisitore cerchi quanto prima d'assicurare alle prigioni dello Stato chi fece quel tentativo di corruzione e giammai rilasci costui, se finalmente catturato, anche solo perchè lo si conduca in Curia, a meno che non siano intercorsi in tal senso espliciti mandati dogali o dei Magnifici. Nel caso che il giusdicente sia invece contravvenuto a questa norma, risulti per legge nostra obbligato a pagare da venticinque lire genovesi sin a trecento. Tutte queste pene vengano comminate ad arbitrio dell'Illustrissima Signoria e non esistano eccezioni o deroghe a riguardo delle sanzioni fissate pei crimini attentanti alle istituzioni della Repubblica: per quello che anzi compete a tali punizioni, esse sussistano anche nel caso che tutte queste azioni malavitose non siano poi state portate a compimento".

- DOGE: Supremo magistrato, dal 1339, della Repubblica di Genova, dal latino dux -cis = capo, signore: dopo la Costituzione del 1528, per i principi nuovi di rotazione e temporaneità di cariche e collegialità, la magistratura da perpetua che era divenne biennale.
Da quest'epoca il DOGE, in base alla stessa riforma del 1528, ebbe l'obbligo di risiedere in modo continuativo nel PALAZZO DUCALE (alla sua dimora erano addibiti otto grandi vani, più uno di servizio, sui lati nord e ovest del piano nobile): per recarsi in CATTEDRALE e al PALAZZO CRIMINALE il DOGE doveva servirsi di percorsi obbligati, su cavlcavia coperti.
"Principale rettore e supremo giudice della Repubblica" il Doge presiedeva la Camera o Collegio dei Procuratori: Primus inter pares godeva di sottili poteri discrezionali (dall'accordare udienze al preordinare i lavori del Senato e la natura degli stessi) che gli permettevano di agire nello Stato (in discordanza coi principi della Costituzione del 1528 anche più del lecito) e soprattutto a tempo indeterminato vista la sua possibile ascrizione, a mandato scaduto, fra i Procuratori Perpetui.

- DOMINIO> v. coimplica AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO = vedi qui REPUBBLICA DI GENOVA>leggi anche BATTAGLIA,IV, s. v, n.4: "Territorio costituente un'entità politica o su cui si esercita un determinato potere politico; Stato considerato dal punto di vista del territorio su cui si estende e su cui è organizzato". Il D. genovese di terraferma era indicato colla formula "da Corvo a Monaco, dai Gioghi (talora "Oltregiogo" - con parte dell'alessandrino) al Mare (o "le Riviere")": limiti estremi di levante e ponente, di settentrione e meridione della giurisdizione repubblicana (escluse le colonie e la Corsica)> per longitudine è facile l'identificazione del limite di Monaco mentre Corvo è il sito a ponente del Magra, rappresentato in una carta di VRINTS.

- DUELLO /-I : il capo sui "Duelli" ("LV, libro II") degli "Statuti genovesi", del 1556 editi però nel 1557 ha molti punti in comune colla condanna dei "Duelli pubblici" registrata nel G. Alberigo, "Decisioni dei Concili Ecumenici", ed. UTET, Torino, 1978, pp.745-746) dei "Deliberati del Concilio di Trento" , pur se in ambito ecclesiastico si insiste sull' origine demoniaca della pratica e la pena pei duellanti non comporta la morte sul patibolo ma scomunica, proscrizione e confisca dei beni mentre in chiave criminalistica, oltre al suppizio estremo dei rei e la menzione critica avverso le vendette private mascherate sotto forma di duelli, si allude ancor più apertamente all'esasperazione della criminale usanza, ricorrendo in sovrappiù da metà Cinquecento non solo l'abuso di messaggeri di morte, padrini e consiglieri di vario tipo (funzione condannata colla scomunica, la proscrizione e l'infamia perpetua nel capitolo conciliare) ma anche l'innovazione di SFIDE LANCIATE PER VIA DI LETTERE se non addirittura con CARTELLI ed ISCRIZIONI OFFENSIVE DI SFIDA disposte in mostra per le pubbliche vie all'attenzione non solo dei contendenti ma anche della morbosità popolare. Atteso che non è oggi usuale comprendere come potevano esser queste LETTERE e/o CARTELLI DI SFIDA se ne riproduce qui un esemplare tratto dalla Sezione dell’Archivio di Stato di Ventimiglia ( SASV, Capitanato di Ventimiglia, filza 128, "Lettera di sfida, 1624" ) e studiato da Giusy Ingenito per il suo menzionato studio. A Ventimiglia nella notte tra il primo e il due settembre 1624 Tobia Pallavicino, Capitano della città di Ventimiglia per la Repubblica di Genova, a notitia formò un procedimento di inquisizione contro Gio Batta Bacigalupo di Domenico del luogo di Chiavari, in servizio a Ventimiglia nella Compagnia scelta del Capitano Michelangelo Cella. L’accusa è quella di aver sfidato a duello con poco timor di Iddio e della giustizia l’alfiere Gio Batta Bacigalupo, suo cugino, dopo una rissa avvenuta nella notte e di cui son risultati partecipi anche i fratelli dell'inquisito, tali Gio Carlo e Nicolao Bacigalupo. Sunteggiando la vicenda si evince che, dopo aver perpetrato varie violenze, i fratelli Bacigalupo avevano attraversata la città ostentando minacciosi archibugi da ruota da usare a scapito del nominato alfiere. Non avendo individuato il rivale, Gio Batta Bacigalupo, spedi’ quindi all' alfiere una LETTERA DI SFIDA A DUELLO, accompagnata da un guanto, dandogli facoltà di scegliere luogo e tipo di arma. Nella lettera o cartello di sfida così si legge:
”Al sig. Alfiere Gio: Batta Bacigalupo/ Essendome hier sera stato battuto alla porta da V. S. ritrovandomi di gia in letto subito mi levai, e inteso che era d’essa che pretendeva sodisfatione di non so che da me, venni in piassa credendome ivi trovarla, mi trasferi sino à casa sua per darle iustificatione di me secondo conveniva all’honor mio onde mi fu risposto da un non sò chi che era in letto e dormeva, non sapendo questa mattina dove trovarla mi è parso bene scrivergli questi quattro righe con farle intendere che io sono pronto à dar sodisfatione a lei, e a qualsivoglia persona che la pertenda da me, lasciando l’eletione tanto de l’armi come del loco dove haverà à seguire et con questa le mando la capparra che come persona che non vorra far torto all’honor suo crederò sara ritenuta è in fede/ Io Gio:Batta Bacigalupo quondam Dominico”.
Il processo si svolse alla presenza del Capitano, di un notaio con funzioni di cancelliere e di uno scrivano e il tutto si conclude nell’arco di quasi due mesi all'uso celere sancito dalla normativa giudiziale seicentesca genovese: per approfondimenti sulla vicenda si rimanda qui all’articolo in merito redatto da Giusy Ingenito per la rivista di studi barocchi “Aprosiana” 2007. Il duello , di cui esistevano tra l'altro molte codificazioni letterarie, anche per gesuitico accondiscendimento, non venne estirpato mai del tutto nel genovesato: visto anche quanto ancora detta 150 anni dopo questo capitolo criminale, il "capo 13" della "Parte I" degli "Istituti Militari" dello Zignago: "Chi sfiderà, chiamerà a duello sarà condannato per due anni in Galera, e chi chiamato vi anderà, vi sarà condannato per un anno e seguendo per cagione di detto duello qualche ferita, saranno condannati alla Galera in vita, tanto il Ferito che il Feritore, e se succedesse la morte d'uno di quelli due, quello che sopravviverà, se cadrà nelle forze della Giustizia, sarà archibugiato" (fucilato) = L. M. Zignago, Instituti et Ordini militari da osservarsi dalle truppe della Serenissima Repubblica di Genova approvati da' Seren. Collegi per loro Decreto de' 22 Genaro 1722 , in Genova, per G.B.Casamara, Nella Piazza delle cinque lampade, 1722). Peraltro la Chiesa di Roma si trovò quasi subito nella condizione di vanificare un espediente escogitato per aggirare la proibizione contro i duelli del Concilio di Trento , ricorrendo i contendenti al Duello privato cioè svolto fuori della codificazione storica (per esempio senza la pubblica dichiarazione di sfida o l'uso di padrini) attraverso la Bolla pontificia di Gregorio XIII, Ad tollendum detestabilem del Dicembre 1582 [Gregorius XIII, "Ad tollendum", in "Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio"scomunica, della proscrizione e della confisca dei beni venivano estese a quanti ricorrevano a tal forma di Duello , come ad eventuali complici ed a quanti concedessero uno spazio di loro proprietà per duellare . Il grande teologo Martin Del Rio al Lib. IV, Cap.IV, Quest. IV, Sez. II della sua opera "Sei libri di dispute sulla magia" (I ed. del 1593) definita miracol del secol nostro per la completezza, la profondità e la varia erudizione riteneva però che i Principi o comunque lo Stato non fossero tenuti a reprimere od impedire i Duelli tra Pagani visto che i dettati del Concilio di Trento condannano questa forma di contesa solo nel caso che avvenga tra Cristiani: argomento comunque sottile e controverso per ogni Stato, che non poteva sul suo territorio far simili distinzioni, come si intuisce leggendo il "capitolo sui Duelli" degli "Statuti Criminali Genovesi"che giova qui riprodurre: "apitolo LV (55)/ Dei duelli/ Duello è espressione d'origine latina ed equivale grossomodo, pei significati, al concetto espresso dall'etimo bellum, sempre latino, corrispondente del nostro bellare, che vale guerreggiare. A tal punto prevalse e tuttora predomina l'uso di chiamar "duello" l'azione, più propriamente definibile "monomachia" in greco e "singolar tenzone" in italiano, che noi, estensori di questi capitoli criminali, stabiliamo, perché non sovvengano controversie sul nome e quindi su ciò che esso rappresenta e significa, d'usar sempre e soltanto, nei succitati ordinamenti, la parola "duello". E' malauguratamente fin troppo nota, e ben oltre quanto occorra rammentare, la rovina che l'abuso di duelli va suscitando nelle città e fra le genti. Volendo estirpare dal tessuto sociale dello Stato questa autentica peste apportatrice di note sciagure, sentenziamo che nessun suddito della Repubblica né alcun straniero possano provocare a duello chicchessia entro i confini del dominio genovese, valendosi, come oggi è divenuto usuale, di lettere di sfida, di padrini e messi o di qualche altro espediente ancora: resti di conseguenza ben chiaro il divieto di sfidare qualsivoglia individuo col mezzo nuovo d'appiccare o far affiggere manifesti in piazza o per le pubbliche vie, senza esplicita concessione dell'Illustrissimo Doge o dei Magnifici Procuratori. Chiunque abbia infranto questo capitolo o norma paghi colla morte per impiccagione ed abbia a patire la confisca dei beni. Allo stesso modo, qualora abbia fatta tenzone con un suddito genovese o con un forestiero pur dimorante nel nostro Dominio, resti sempre condannato chi si sia recato da altro Principe o Senato per ottenere con suppliche luogo e grazia di duellare, a prescindere dall'eventualità che il colpevole abbia o meno in seguito ottenuta quella particolare facoltà o concessione. Così di seguito si proceda alla punizione di chi abbia controbattuto alle provocazioni, di cui sopra si è scritto, o comunque abbia comunicato alla controparte la propria accettazione del duello e non si risparmi chi, per la stessa motivazione, si sia valso, firmandoli o presentandoli di persona se non addirittura affiggendoli in pubblico, di lettere e manifesti di sfida e lo stesso valga avverso quanti ad altrui titolo abbiano sfidato chicchessia a duello o tenzone oppure abbiano prestato aiuto e fornito pareri su cose pertinenti l'arte vietata del singolar certame: detengano inoltre pari responsabilità di fronte alla legge criminale tutti quelli che, sfidato a tal vergogna e delitto qualcuno, senza far conto se sia Genovese, suddito o forestiero residente nella capitale od in terre del suo Dominio, abbiano da sé o con altrui complicità, affisso qualsiasi immagine, generalmente dipinta su quadro o tela che possa alludere con offese alla sfida ed al duello. Nel caso poi che qualcuno di questi delinquenti non sia stato assicurato alla giustizia resti sempre condannato a morte in qualità di contumace, risultando altresì bandito come esule dallo Stato". Alla ventimigliese Biblioteca Aprosiana si conserva : Marozzo, Achille, "Opera noua de Achille Marozzo bolognese, mastro generale de l'arte de l'armi" , Stampata in Venetia : per Gioanne Padouano : ad instantia de Marchior Sessa, 1550 - Descrizione fisica: [8], 148 c. : ill. ; 4° - Note Generali: Rom. - Segn.: [croce]8 A-S8 T4 - Iniziali e cornice xil. - Numeri: Impronta - pol- o.s- e,la inin (3) 1550 (R) - Altre localizzazioni: Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - Biblioteca Provinciale Nicola Bernardini - Lecce - Biblioteca universitaria - Pisa - Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma. A prescindere dalla ragione puramente biblioteconomica la presenza di questo famoso libro sull'arte del duellare "cavallerescamente" con armi bianche nella biblioteca allestita da un frate dipendeva dal fatto che il fondatore della biblioteca, l'erudito intemelio Angelico Aprosio, quale Vicario della Santa Inquisizione per la Diocesi intemelia, non poteva non tenersi aggiornato sull'usanza del Duello che attraverso gli anni, ed a causa della presenza di tanti armigeri ed avventurieri, era divenuta, nonostante i provvedimenti delle autorità (formulati sulla base di PROFONDE INTERPRETAZIONI GIURIDICHE OBBLIGATE PERO' A SOPPESARE MOLTEPLICI ECCEZIONI) una piaga storica peraltro, come detto, da tempo già condannata oltre che dallo Stato anche dalla Chiesa di Roma. Il portare ed usare armi (ed ormai non solo armi bianche ma anche armi da fuoco) al di là della specificità del duello, comportava problematiche giurisdizionali tra Stato e Chiesa di non poco conto. Da un lato con ripetute integrazioni degli "STATUTI CRIMINALI " del 1556 (in particolare relativamente alla piaga dei predoni da strada espressione di rapinatori catalogati fra i ladri) la Signoria in merito alla gestione della giustizia era intervenuta via via con varie "RIFORME ED AGGIUNTE" [basti qui rammentare "ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA" del 30 giugno 1587 -in cui si dissertava anche di armi proibite- e poco dopo con le "RIFORME PER LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA" del 1605 parimenti comprendenti norme ben precise sulla messa al bando di alcuni tipi di armi]: contestualmente però, a Genova come altrove, il potere statale mirava a salvaguardare la propria autonomia dalle intromissioni dei GRANDI INQUISITORI ECCLESIASTICI che anziché seguire la prassi della richiesta del BRACCIO SECOLARE (sancita già dagli STATUTI del 1556 = LIBRO II - "DELLE PENE" = Capitolo LXXXIX - "Sulla necessità di perseguitare tutti gli eretici") per espletare le loro funzioni od anche al fine di salvaguardare la propria incolumità talora si avvalevano autonomamente di PROPRIE ARMI E DI SERVITORI ARMATI. La situazione fu spesso alla radice di rotture diplomatiche tra stati e Chiesa Romana e lo stesso Aprosio come Vicario dell'Inquisizione per la diocesi intemelia dovette esperimentare la complessità di tal conflitto di competenza. Ma la VIOLENZA LOCALE e la VIOLENZA POPOLANA costituivano un fenomeno gravissimo che, pur sotto forme diverse, coinvolgeva con GENOVA tutti gli STATI ITALIANI: per i religiosi, specie per i PREDICATORI DI QUARESIMALI, ritenuti muoversi spesso coi compensi ricevuti per le loro prestazioni, i viaggi lungo strade deserte e mai facili era spesso un PERIGLIOSO AZZARDO: e, in contestazione con le norme statali seppur in forza di sottili giustificazioni, la CHIESA ROMANA come si legge alla VOCE = ARMA (e in dettaglio ai punti 9 - 10 - 11 - 12 del Sommario che rimandano alla trattazione testuale) della "BIBLIOTHECA CANONICA... "del francescano L. Ferraris allestì un sistema di motivazioni sul fatto che gli uomini di chiesa potessero portare o non delle armi [dalla stessa opera vedi la VOCE = CLERICUS all'ARTICOLO VI]. Naturalmente accanto alle motivazioni morali e spirituali nel caso del duello o monomachia risiedevano ragioni pratiche: per esempio lo sconfitto specie se era un militare costituiva un carico per lo Stato e comunque abbisognava di un intervento assistenziale che parimenti finiva per essere a carico dello Stato atteso che il medico che lo avrebbe curato quasi sempre avrebbe dovuto essere un medico vulnerario cioè un medico militare, che finiva per essere sottratto seppur momentaneamente ai suoi obblighi con le guarnigioni. Gli interventi chirurgici, però, in assenza di forme efficienti di anestesia [sempre che - anche al fine di evitare problemi con autorità varie e giustizia - non si ricorresse segretamente a piante allucinogene o soporifere col rischio però di cadere, assieme a chi ne faceva uso come parecchi ciarlatani o mercanti di meraviglie (più esattamente il medico empirico Fioravanti per i ciarlatani dediti alle terapie, da lui non sempre ritenuti incompetenti, usa il termine canta in banco) o ad altrettante medichesse e/o curatrici esperte d'erbe nell'accusa di stregoneria] erano dolorosissimi e demolitori e, ricorrendosi di frequente all'amputazione, si poneva la necessità di avvalersi di protesi che lasciavano il paziente in condizioni miserrime e certamente lo escludevano da qualsiasi impiego di ordine militare. A priscendere da queste ultime valutazioni resta comunque il fatto che le dissertazioni sull'argomento dei "Duelli" da parte di teologi, ecclesiastici ed inquisitori del Sant'Ufficio continuarono a lungo e che il duello, benché in ogni contrada d'Italia e comunque dell'ecumene cattolico fosse sempre inteso quale un malum; ebbe resistenza tenacissima> ad integrazione si legga l' "xamen Ecclesiasticum di Felice Potestà, canonista e giurista palermitano, nella sezione Examen Confessariorum", tomo I, parte II, n. 2130, alla voce Duellum = argomento poi sublimato in pieno XVIII sec. da Sant’Alfonso Maria de Liguori nel suo celeberrimo "omo Apostolicus", specificatamente nel "Tractatus VIII. De quinto praecepto decalogi, Caput III. De duello et bello"laddove leggesi: "PUNCTUM I. De Duello./27. Duellum est pugna inter duos aut plures ex condicto praecedenti de loco, die et armis. Duellum non est licitum nec ad veritatem indagandam, nec ad lites finiendas, nec ad obiecti criminis purgationem, et tanto minus ad timiditatis notam (ut permittebat propos. 2. damnata ab Alex. 7.), aut ignominiae vitandam, licet tantum apparenter fieret; ita tenendum cum communi contra alios. Et advertendae hic sunt 5, propositiones novissime damnatae a Benedicto XIV. 10. nov. anni 1752. in Bulla Detestabilem, et sunt sequentes: I. Vir militaris qui nisi offerat et acceptet duellum tanquam formidolosus, timidus, abiectus, et ad officia militaria ineptus haberetur, indeque officio quo se suosque sustentat privaretur, vel promotionis alias sibi debitae ac promeritae spe perpetuo carere deberet, culpa et poena vacaret, sive offerat, sive acceptet duellum. II. Excusari possunt etiam honoris tuendi vel humanae vilipensionis vitandae gratia, duellum acceptantes, vel ad illud provocantes, quando certo sciunt pugnam non esse sequuturam, utpote ab aliis impediendam. III. Non incurrit ecclesiasticas poenas contra duellantes latas dux vel officialis militiae acceptans duellum ex gravi metu amissionis famae, vel officii. IV. Licitum est in statu hominis naturali acceptare et offerre duellum ad servandus cum honore fortunas, quando [176 ]alio remedio eorum iactura propulsari nequit. V. Asserta licentia pro statu naturali applicari etiam potest statui civitatis male ordinatae, in qua nimirum vel negligentia, vel malitia magistratus, iustitia aperte denegatur./ 28. In duobus casibus tantum duellum erit licitum. I. Ad finiendum bellum commune, et iustum cum minori damno, aut, ut aliqui dicunt, ad servandum honorem exercitus ab inimicis oppressi. II. Si inimicus determinatus est ad te occidendum, et ex sua petulantia tibi arma concedit ad te defendendum; nam tunc pugnatio tua est vera defensio, modo pugnam aufugere non valeas. Tres vero sunt poenae quas Trident. (Sess. 25. c. 19. de ref.) imposuit duellatoribus: 1. Infamia cum bonorum confiscatione. 2. Privatio sepulturae ecclesiasticae quoad eos qui in conflictu decedunt, licet Sacramentis ante mortem praemuniti fuerint, ut ex cit. Bulla Detestabilem. 3. Excommunicatio papalis ipso facto incurrenda tam ab ipsis duellatoribus, quam a patrinis, consilium dantibus (modo consilium fuerit efficax, ut notat Elbel), et insuper a praebentibus favorem aut locum, et etiam a spectatoribus, non quidem ab illis qui per transitum ibi reperiuntur, sed ab iis qui data opera assistunt, ut explicavit Gregorius XIII, in Bulla Ad tollendum, sic dicens, ex composito spectantes; imo addunt communiter Tourn. Salmant. Elbel, et alii, comprehendi proprie solos socios duellatorum, aut eos qui sua praesentia illos ad pugnam acuunt. Quocirca advertenda sunt 1. praedictas poenas, et excommunicationem non incurri, nisi ob duellum stricte acceptum, nempe praemeditatum (ut dictum est) cum designatione loci, temporis, et armorum (licet caeteroquin sine patrinis conficeretur, ut declaravit Gregorius XIII. in cit. Bulla); secus vero si pugna ex inopinato accideret, licet gladiatores ex rixae impetu ad locum magis aptum se reciperent, uti communiter dd. 2. Quamquam ex verbis Concilii videatur requiri, ut duellum sit secutum, tamen ex Bulla Clementis VIII. Illius vice, etiamsi duellum non sequitur, tam principales quam omnes alii cooperantes excommunicationem incurrere. Notandum 3. si duellum non est notorium nec ad forum deductum, Episcopos posse absolvere a praefata excommunicatione ex cap. 6. Liceat, Trident. sess. 24.; sed non iam Regulares, nisi Romae, et extra Italiam" .

- ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA: sino al 1528 Genova utilizzò forze militari mercenarie dislocate solo nel Palazzo del Doge e nei castelli strategici: dal 1529 la Repubblica procedette all'arruolamento di soldati corsi e tedeschi. Nello stesso tempo Genova, come altri Stati italiani, organizzò una milizia nazionale che affiancasse, completasse o sostituisse le non sempre fidate truppe mercenarie che pur controllavano i punti nevralgici e spesso con scontento delle popolazioni anche angariate e dannificate con razzie. Il 31-X-1551 fu creato l'Ufficio di Milizia (dal 13-XII-1625 Magistrato di Guerra) di 5 cittadini nobili eletti per 2 anni dai Serenissimi Collegi e dal Minor Consiglio, sotto la Presidenza (1590) di uno degli 8 Procuratori. "Conoscendosi per esperienza quanto ogni stato sia più sicuro et diffeso dall'armi proprie che dalle esterne e mercenarie" con decreto del 28-VI-1566 si armarono le genti del Dominio e il 10-VII-1572 si pubblicarono gli "Ordini e Previlegi delle Compagnie scelte et ordinarie dello Stato di Terraferma" (editI a Genova nel 1641): dagli "STATUTI CRIMINALI"genovesi di metà '500, e poi dalle aggiunte o "RIFORME" di tempi diversi (comunque fin a tutto il '600) si ricava che, oltre le armi bianche (dai pugnali alle spade di varia foggia alle picche) un peso enorme per l'efficienza dell'armamento risiedeva nelle ARMI DA GETTO, sia da fuoco che non, sia individuali che collettive, intendendosi con ciò le ARTIGLIERIE. Tra queste erano menzionati ARCHIBUGGI, PISTOLE DA RUOTA, PISTOLE DA MIECHIA, BALESTRIGLIE (indicando però in quest'ultimo caso la ormai variegata serie delle balestre: non tanto più quelle a STAFFA che resero famosi i BALESTRIERI GENOVESI ANTICHI quanto balestre moderne, più maneggevoli, nelle varietà che si sarebbero conservate, negli eserciti ma anche nell'utenza civile (per difesa ma pure per atti criminali) della BALESTRA A MARTINETTO e della ancor più comoda, sebbene meno potente, BALESTRA A PALLOTTOLE. Nel 1598 secondo la "relazione Senarega" a parte la MILIZIA URBANA di Genova, il Dominio di Terraferma (escluse quindi la Corsica e le colonie) era diviso in 10 COLONNELLATI agli ordini di un Colonnello o Sergente Maggiore, e 126 COMPAGNIE, per 35.184 fanti (A.S.G., Ms. Bibliot. n. 117), di "gente tutta colletitia delle Terre e Ville". Il COLONNELLATO di Ventimiglia nel 1598 era dotato di 32 COMPAGNIE: con 11.295 fanti: esso controllava il territorio sino al COLONNELLATO di Porto Maurizio (di 10 COMPAGNIE per 2300 fanti). Dal COLONNELLATO intemelio (1601) furono poi staccate le 16 COMPAGNIE e i 3800 fanti che ricostituirono il COLONNELLATO di Albenga e Pieve di Teco (esistente dal 1586 ma aggregato a quello ventimigliese nel 1598). I fanti erano di 2 classi: SCELTI e ORDINARI. Gli SCELTI, selezionati prima dai Commissari delle Armi e poi dai giusdicenti locali come il Commissario di Sanremo, si reclutavano nel luogo natio tra i "più habili e disoccupati non minori d'Anni 20 ne' maggiori di 60 da descriversi con ordine d'uno per casa". Andavano a formare COMPAGNIE con non oltre 150 fanti, di cui un sesto armati di picca ed il resto moschettieri: erano comandati da un capitano e altri ufficiali nativi del luogo eletti ogni 2 anni dal "agistrato della Guerra": godevano di immunità perché non salariati e preposti alla cura dei confini (collaboravano pure ai servizi di polizia, cui ufficialmente eran preposti i miliziani di Corsica).Qualche volta abusarono delle immunità ma mai tanto come i soldati a paga dei castelli e delle guarnigioni usi a far danni e razzie. Gli SCELTI potevano girare armati di spada e pugnale, avevano diritto alla dilazione di un mese per saldare i debiti, se non nei casi capitali evitavano la tortura, per delitti lievi avevano la pena ridotta di un terzo, i "picchieri non erano obbligati all'ANGARIA (vedi); essi ("se non per furto, assassinio, bestemmia, falsa testimonianza e altri simili delitti") evitavano la tortura mutilante sotto forma di amputazione del naso, delle orecchie o d'altre parti del corpo ed erano esenti dalle pene vergognose della mitria (berretto conico di carta posto sul capo al reo, poi condotto per dileggio in groppa ad un asino) e della scopa (il condannato legato ad una colonna o sul dorso di un asino era flagellato a colpi di scopa). Gli SCELTI esenti dalle guardie ordinarie per li Corsari, banditi, Sanità e simili godevano franchigia d'alloggio di soldatesca nelle loro case a e per ottenere queste, come le precedenti immunita, bastava dimostrassero il possesso delle armi stabilite e segnate col loro nome. I fanti iscritti nei ruoli ordinari erano scelti tra uomini dai 18 ai 70 anni habili al maneggio dell'armi, inquadrati in COMPAGNIE di circa 200 uomini con un capitano, un alfiere, un luogotenente, un sergente e quattro caporali ogni cento uomini, eletti per un biennio tra i locali dal Magistrato di Guerra: si dovevano provvedere delle armi (a differenza degli SCELTI che le avevano a spese della comunità) secondo gli ordini dello Stipendiato (detto anche spagnolescamente Trattenido o soldato esperto, fermato e pagato con 40 lire mensili che doveva istruirli); gli ORDINARI avevano il compito di guardare contro li Corsari, banditi, Sanità e simili, tranne il capitano non potevano girare armati, godevano solo della dilazione di un mese per i debiti e dell'esenzione dal taglio di naso od orecchie e dell’ infamante mitria o scopa per i relativi reati. Dagli inizi del 1600, il 24 Aprile (S. Giorgio) e il 12 Settembre (Festa dell'Unione) si teneva per ogni COLONNELLATO la MOSTRA ("RASSEGNA"), con sfilate ed esercitazioni delle compagnie di SCELTI ed ORDINARI alla presenza di un Deputato del Magistrato della Guerra, del Colonnello o o del Sergente Maggiore (eletto per due anni dai Collegi e dal Minor Consiglio, con uno stipendio mensile di 80 lire, una casa onorevole ed un servitore a carico della comunita, assistito da un Sergente mensilmente pagato con 15 lire e da un Tamburo dalla paga di 10 lire: i Colonnelli dovevano avere piu di 30 anni, con due di anzianità nel grado di capitano, luogotenente, alfiere o sergente in terra o mare, per Genova o altro Principe). Nonostante i giudizi poco lusinghieri della relazione Senarega sull'addestramento di queste forze nazionali, nel 1631 Gio. Vincenzo Imperiale visitando le milizie del Ponente quale Commissario, pur riconoscendone la povertà d'armamento, giudicò gli SCELTI ottima gente e ottimamente disciplinata (A. G. Barrili, "Gio. Vincenzo Imperiale, ragguaglio del commissariato per la Serenissima Repubblica tenuto in Riviera l'anno 1631" in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", XXIX, Genova, 1848). Galeazzo Gualdo Priorato ("Relatione della Citta di Genova e suo Dominio", Colonia, 1668, pp. 84-85) valutò in senso positivo gli SCELTI: ed in effetti durante gli eventi bellici di Genova del 1625, del 1672 e poi del 1745-49 risulta inoppugnabile che gli SCELTI si batterono assai meglio dei mercenari tedeschi e svizzeri (per esempio finirono con essere per lo più Scelti, in particolare dell'alta Valle Arroscia, i soldati che andavano a costituire le compagnie paeselle, arruolate in servizio permanente con una paga, nel 1691, di lire 17.7.6 il mese, con la detrazione di 6 lire per il pane, 1.10 per l'uniforme e 7 soldi per la "strapunta" (giaciglio): le tre COMPAGNIE PAESELLE del 1691, erano composte quasi integralmente da SCELTI, ammontanti a 582 soldati, impiegati con altri stipendiati nelle fortezze del Dominio). In Ventimiglia, al tempo della guerra del 1625 gli 800 Fanti Villani e Plebei , evidentemente SCELTI ed ORDINARI e per la maggioranza di Vallebona e Camporosso, benché coscritti e quindi in servizio né permanente né retribuito ben si comportarono di rimpetto all'aggressione sabauda, mentre la "Soldatesca pagata, che in tutto erano 240 Fanti... a gran furia s'andarono ad imbarcare su le due Galee..." (del generale genovese Giustiniani in ritirata: "I Graffiti", p. 162-63, relazione del Vescovo intemelio Gandolfo). Gli ORDINARI si meritano un cenno postumo, ed in particolare quelli di Vallebona che validamente sempre si opposero agli assalti dei Pirati, Turcheschi e non, per XVI e XVII secolo. Questa abitudine alla disciplina militare valse parecchio ai Villani in diverse occasioni, e certamente a far superare all'interno delle COMPAGNIE di ORDINARI o SCELTI, in cui furono inquadrati, antichi campanilismi: gli Ordinamenti Militari di Genova più volte rivisti subirono qualche modifica più tarda (vedi R. MUSSO, "Compagnie Scelte e Ordinarie dello Stato di Terraferma" in " Liguria ", 53, 1986, I-II) ma alla sua fine (1797) la Repubblica di Genova contava in tali ruoli ancora 30.000 SCELTI e forse 50.000 ORDINARI, poi entrati nella "rivoluzionaria Guardia Nazionale" . La realtà di queste milizie, cioé di una tradizione militare nazionale con reclutamento temporaneo nei luoghi di nascita, giustifica la gran quantità tra i Villani di individui col titolo di "capitani": da intendersi "comandanti temporanei, non stipendiati di compagnie di Scelti od Ordinari, che conservarono nell'onomastica la qualificazione del grado ricoperto" (con terminologia recente: riservisti od ufficiali della Riserva). Paolo Giacomone Piana in un saggio esemplare edito sulla rivista "La Casana" (4/1999) dal titolo "1743-1748 l'esercito della 'Repubblica' e la rievocazione del Reggimento Bembo" porta un contributo non indifferente alla conoscenza dell'operato dell'esercito di Genova durante la GUERRA DI SUCCESSIONE AL TRONO IMPERIALE D'AUSTRIA di metà XVIII secolo che coinvolse tutto il Dominio ligure trasformando in particolare l'estremo ponente e in dettaglio l'agro ventimigliese in un contrastato campo di battaglia. Alla morte senza eredi dell'imperatore Carlo VI (20-X-1740) l'elettore e duca di Baviera Carlo Alberto e l'elettore e duca di Sassonia Federico III di Polonia non riconobbero valida la Prammatica Sanzione (1713) con cui il defunto imperatore aveva designata sua erede la figlia primogenita Maria Teresa. Si formò quindi una forte coalizione antiaustriaca appoggiata da Francia, Spagna e Prussia mentre Maria Teresa ottenne l'aiuto di Inghilterra e Piemonte. La REPUBBLICA DI GENOVA, circondata da queste forze titaniche cercò inizialmente di conservare una neutralità che di fatto fu ripetutamente violata dal passaggio di eserciti nemici. A ben leggere però l' ELOGIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA pronunciato il 19 luglio 1744 nella CATTEDRALE DI S. LORENZO per l'elezione del nuovo Doge il gesuita Giovanni Granelli lasciava seppur confusamente intendere, fra i panegirici di rito, la preoccupazione per le nubi minacciose che si addensavano sull'Europa, compreso il territorio repubblicano, geopoliticamente al centro di un conflitto destinato ad assumere connotati prima continentali e poi addirittura planetari. Il conflitto, iniziato con l'invasione della Slesia, provincia imperiale, si protrasse sino al 1748 quando, col trattato di AQUISGRANA, chiudendosi le ostilità, il trono imperiale (peraltro moralmente danneggiato più di quanto si creda dall'INSURREZIONE DI GENOVA [EPISODIO DEL "BALILLA"]) fu definitivamente riconosciuto a Maria Teresa mentre la Prussia ottenne l'ambita Slesia ed, al contrario, la Francia non godette di alcun particolare vantaggio od ingrandimento territoriale: in quest'epoca, in cui si fecero le "prove generali" per i futuri conflitti su scala europea ed in cui fu esperimentata l'efficienza delle MODERNE E ADDESTRATE TRUPPE, si rinforzò notevolmente il Piemonte, spesso VITTORIOSO SUL FRONTE LIGURE (cosa poco nota, in virtù di un'EVOLUTA ARTIGLIERIA) sui Franco-Spagnoli (fondamentale sul fronte occidentale, la vittoria del 1747 all'Assietta compenso di peso ben più notevole che la momentanea conquista franco-spagnole del Ponente ligure e della distruzione del Castello di Dolceacqua tenuto dalle forze sabaude.) fu compensato col guadagno di territori in Lombardia [v.: R. CAPACCIO -B. DURANTE, "Marciando per le Alpi....", Gribaudo (Paravia), Cavallermaggiore, 1993]. Genova intervenne nel conflitto solo dopo molte valutazioni e preoccupazioni: la ratifica dell'entrata in guerra avvenne con il trattato di Aranjuez del primo maggio 1745 allorquando la Repubblica assunse l'impegno di spedire in Lombardia un contingente di diecimila uomini destinato ad integrare le forze alleate di Napoli, Francia e Spagna. Dal citato e meritevole lavoro di Paolo Giacomone Piana si apprende come la situazione militare genovese poco prima del conflitto non fosse certo brillante: l'esercito contava appena 8000 soldati (in massima parte impegnati a controllare la malsicura Corsica) divisi ora in 10 BATTAGLIONI che prendevano nome dai rispettivi comandanti: di questi 6 BATTAGLIONI erano "italiani", due composti di soldati reclutati in Corsica e altrettanti formati con truppe mercenarie dette "oltremontane" (precisamente un battaglione tedesco ed un battaglione svizzero del Canton dei Grigioni). Le forze risultavano poi integrate da 3 COMPAGNIE OLTREMONTANE che operavano per servizi specifici: una, quella delle "Guardie del Real Palzzo" garantiva la protezione del Palazzo Ducale ed era costituita da 50 ALABARDIERI che fungevano da scorta per i membri della SIGNORIA. Delle altre due COMPAGNIE una era TEDESCA ed un'altra ancora composta di mercenari SVIZZERI (del Cantone di Friburgo) che biennalmente si sostituivano nella custodia delle PORTE DELL'ARCO A S. TOMMASO. Le FORZE REGOLARI risultavano poi integrate dalle truppe a reclutazione locale, quelle dei MILITI SCELTI che, come scritto, avevano dato prove diverse del loro valore anche in dipendenza dell'efficienza dell'armamento messo a disposizione. Esisteva poi -come annota sempre con estrema precisione il Piana- il CORPO DEI BOMBARDIERI cui spettava tanto la gestione delle GRANATE quanto delle ARTIGLIERIE: i BOMBARDIERI sostanzialmente andavano a costituire una COMPAGNIA ma venendo reputati degli ARTIGIANI non erano sottoposti alle leggi militari. Viste le esigenze della GUERRA la Repubblica compì lo sforzo di una militarizzazione accelerata sì da ampliare l'esercito nel 1745 fin ad un numero globale di 15.000 soldati. I vecchi BATTAGLIONI vennero peraltro ristrutturati ufficialmente in forma di REGGIMENTI anche se quest'ultima terminologia non era certo sconosciuta tra le forze armate. Furono peraltro creati due nuovi REGGIMENTI che presero nome di "LIGURIA" e di "REAL STATO" che non erano ascritti fra le FORZE GENOVESI DEL 1745 mentre compaiono in quelle dell'ESERCITO RIORGANIZZATO DEL 1746 : essi erano composti da soldati liguri e comandati esclusivamente da ufficiali che provenivano dal patriziato di Genova.

- ESILIO-ESILIARE: Esilio (antic. "essìlio, exìlio," disus. "esiglio": dal latino "exilium">l'ESILIO PERPETUO, DEFINITIVO E PERENNE può anche essere detto ESPULSIONE PERPETUA. In merito all'ESILIO, specificatamente inteso, ISIDORO DI SIVIGLIA, 5-27-28 scrive "Exilium dictum quasi extra solum. Nam exul dicitur qui extra solum est") da intendersi "Sanzione particolarmente diffusa nel mondo antico, ove spesso sostituiva la pena di morte, e in quello medievale e moderno e praticamente scomparsa nel mondo contemporaneo consistente nell'allontanamento obbligatorio [CACCIARE IN ESILIO o METTERE AL BANDO (spesso sotto pena di morte)] dalla propria patria del colpevole di un delitto (comune o politico e in ultimo connesso alla stregheria) reputato particolarmente grave": appena si era così colpiti dalla legge ci si doveva affidare ad una vita miserevole ed errabonda per sfuggire ai cacciatori di taglie che inseguivano fin in territori stranieri [tentando di stanarli con mille espedienti per indurli a rientrare nel Dominio] i proscritti onde poter senza troppe remore far uso delle armi ed ucciderli per chiedere subito i compensi stabiliti dalle norme statutarie del diritto penale> BATTAGLIA,V,s. v.,1> Correlato al verbo è il part. Esiliato:"Condannato all'esilio, mandato in esilio, bandito proscritto, confinato, deportato"> nel GENOVESATO la pena venne applicata sin all'epoca di Napoleone e in una settecentesca ANTOLOGIA DI POETI LIGURI di Ambrogio Balbi ("Versi Scelti de' Poeti Liguri viventi nell'anno 1789...", Genova, per il Franchelli, 1789) possiamo tuttora leggere l'accorato MEMORIALE (p. 181 sgg.) col quale si rivolse al SERENISSIMO SENATO DI GENOVA il cittadino di Sarzana GIACOMO COSTA il quale denunciava la sua disperata condizione e chiedeva il perdono dell'Assemblea suprema di Genova sia adducendo il fatto che il DELITTO DI LESA MAESTA' che l'aveva portato a tale condanna era dipeso da PERSONALE IMPREVIDENZA E CALUNNIOSE INIMICIZIE [il fatto che per invocare il perdono l'autore abbia citato il caso del più volte supplicante Cinto Comante (vv. 13-15, pp.182) nome in Arcadia del lirico CARLO INNOCENZO FRUGONI induce a credere che il COSTA sia stato giudicato REO per qualche attività sovversiva, verisimilmente legata a SCRITTI SATIRICI paragonabili per tipologia alle antipapali PASQUINATE].

- FAMIGLIO (del BARGELLO): vedi BIRRO

- FLAGELLAZIONE: "Serie di sferzate inflitte col flagello (in Roma antica pena corporale inflitta agli schiavi ed ai liberi di bassa condizione) deriva da Flagello (dal latino flagellum cioè "flagello, sferza, frusta") o "Sferza composta da un certo numero di piccole funi con nodi o di strisce di cuoio o di fili metallici con palline di piombo all'estremità, usata anticamente come strumento di supplizio ed anche di penitenza > BATTAGLIA, sotto voci> in Genova gli "Statuti" riportano però più frequentemente il quasi sinonimo etimo di BACCHETTATE (punizione tipicamente militare negli eserciti antichi: “Passare per le bacchette: punire un soldato facendolo passare fra due file di commilitoni armati di bacchette che lo colpiscono mentre passa”: così per Genova si legge nello ZIGNAGO, passim ma le Bacchette erano usate anche contro i condannati civili in marcia verso il patibolo): risultano menzionate pure FUSTIGAZIONE (inflitte con sferza o con frusta) e meglio ancora VERGATE (pena simile a quella delle bacchettate, applicata però dal boia nell'accompagnare i condannati al supplizio)> nell'uso del flagello o della frusta per "torture" o "punizioni corporali" ad arbitrio del giudice si tingevano d'aceto i fili di canapa del flagello determinando una reazione chimica che produceva lacerazioni di pelle e carne> nella massima espressione (segreta e spesso biasimata) di questa pena si spargevano di sale le ferite delle vittime per acuire il dolore o si ponevano nelle stesse dei vermi carnivori. E' comunque da precisare che i termini flagello e/o flagelli in senso esteso stanno ad indicare piaghe, tormenti, punizioni> flagelli d'Egitto = piaghe inflitte da Dio all'Egitto che teneva in schiavitù il popolo ebreo.

- FORO: in senso lato il complesso delle persone (giudici, avvocati ed anche cancellieri ed ufficiali giudiziari) che, in una determinata circoscrizione giudiziaria, esercitano o concorrono ad esercitare il potere giurisdizionale. In senso stretto il complesso degli avvocati e dei procuratori legali che esercitano la loro attività davanti ad una determinata autorità giudiziaria.
- FORO CIVILE (o SECOLARE): il potere giurisdizionale, la competenza giurisdizionale spettante all'autorità civile, in contrapposizione a foro ecclesiastico.
- FORO ECCLESIASTICO (Tribunale ecclesiastico): tribunale della Chiesa competente in determinate materie civili (p.es. reati di un ecclesiastico, controversie di diritto matrimoniale o in cui una delle parti fosse un ecclesiastico),e le cui decisioni avevano efficacia anche nell'ordinamento dello Stato.
- FORO (L'UNO E L'ALTRO FORO): cioè quello civile e quello ecclesiastico> espressione analoga a quella latina utrumque jus; vedi DANTE, Paradiso, canto X, verso 103.
- FORO MISTO : doppia competenza, in linea di principio, sia del potere giurisdizionale civile che di quello ecclesiastico per determinate materie> in tal campo i contrasti erano frequenti e si tentò un rimedio con esplicazioni, "Indici e prontuari".
- FORO PREVILEGIATO – SPECIALE: giudice speciale (perlopiù ecclesiastico) competente a conoscere, in deroga alla competenza dei giudici ordinari, tutte le cause o certe categorie di cause quando esse riguardavano determinate categorie (specie ecclesiastici e religiosi ed anche nobili).
- FORO (previlegio del F.) : uno dei previlegi che il diritto canonico dell'età intermedia riconosceva agli ecclesiastici, cioè quello di essere giudicati (nella maggior parte delle materie) dalle autorità giudiziarie ecclesiastiche, anche per questioni civili e penali di natura profana. Il Previlegio del foro indicava analoghe prerogative per determinati ceti sociali, come i nobili, di essere cioè giudicati da magistrati speciali, diversi da quelli ordinariamente competenti.

- FORTEZZA / -E: Fortezze, Castelli, Rocche, Torri (vedi) ed altre strutture militari difensive e dislocate in luoghi tattici, a guardia dei monti e del mare, dei passi e delle giogaie come dei luoghi di transito furono tutelate con norme severe dalla giustizia penale genovese contro eventuali violazioni, rese al nemico per tradimento, rifugio arbitrario concesso a ribelli, predoni, individui sgraditi alla Signoria> vedi Stat.Crim. lib.II, cap. 84 >per un approfondimento si consulti l'opera stampata per i tipi della SAGEP di Genova di Paola Costa Calcagno intitolata "I Castelli della Liguria". Un discorso a parte comportano le CINTE MURARIE che proteggevano molti luoghi storici del Dominio genovese (ma anche le MURAGLIE che tutelavano PROPRIETA’ PRIVATE in pratica fortificate contro PREDONI e BANDITI). La salvaguardia dell'accesso alla CINTA MURARIA era ritenuta vitale per la sicurezza: data la vastità dell'argomento e per il fatto che gli "Statuti Criminali" del '56 trattano specificatamente del solo complesso della cinta muraria di Genova è opportuno fare qualche osservazione in merito. Vista la carenza di documentazione su uno schermo difensivo d'epoca romana si è soliti ascrivere la realizzazione del I circuito murario al IX sec.: la "cinta" doveva racchiudere e proteggere il complesso urbano avendo come cardini le colline di Castello e di S.Andrea, con quattro porte dette Castello, Soprana (prossima all'attuale), di Serravalle (vino all'odierna via Scurreria), di S.Pietro (accanto alla sponda del mare e detta "Ripa"). Nel 1163 fu eretta una seconda cortina di mura di cui a Sarzano e in via del Colle si scoprono alcune tracce mentre i baluardi oggi scomparsi, di Castelletto e Torre di Luccoli, conferivano maggior robustezza all'insieme. Lo sviluppo urbano determinò poi un'integrazione del complesso delle mura nel XIV sec. per racchiudere nuovi insediamenti come a ponente il borgo di Pré fino a S.Tommaso (1345-'47) ed a est il complesso di Carignano (1320-'27: vedi Stat.Crim. lib.II, 90). Dopo ulteriori ampliamenti, con l'erezione di baluardi nel 1536, la cinta muraria raggiunse la sua definitiva conformazione con l'erezione delle possenti MURA NUOVE del 1626-'32 strutturate ad arco, seguendo un ampio percorso ad arco collinare in modo da difendere la città anche alle spalle contro la crescente pressione sabauda>U. CARDARELLI in FEDELE, s.v. "Genova".

- FUCILE: vedi qui ARMI DA FUOCO INDIVIDUALI

- FURTO: vedi qui LADRO

- GABELLA: imposta su vari tipi di prodotti e di prestazioni il cui ricavato, spesso diviso per "parti" (spettanti a diverse autorità od uffici), doveva contribuire alla realizzazione di "opere pubbliche": ad es. per "Gabella della Marina" si intendeva l'esborso di una somma per ancoraggio o sfruttamento degli approdi nelle acque territoriali o nelle darsene e nei porti delle varie comunità (gli esattori delle gabelle erano vincitori di gara d'appalto secondo la pubblica procedura detta all'"incanto" ["a quanto?" chiedeva il pubblico banditore ed assegnava il "compito di riscossione" -fissate le condizioni- al miglior offerente] ed eran detti Gabellotti o Gabellieri. Nel genovese PALAZZO DI S.GIORGIO si può tuttora ammirare la GRANDE LAPIDE col tariffario delle gabelle relative alle merci che passavano in dogana: a fondo della lapide si notano 5 CASSETTE in cui venivano imbucate le lettere anonime indirizzate sotto forma di consigli ma più spesso di protesta in materia di GABELLE ai magistrati preposti alle 5 più importanti GABELLE.

- GALEA = "GALEA SOTTILE" mossa principalmente a remi, bassa di bordo e ben manovrabile, lunga circa 50 m. e larga 6, con dislocamento sulle 300 t.; sul ponte di coperta ai lati stavano i banchi pei vogatori, al centro era una passerella o corsia; ai due lati estremi dello scafo essa aveva delle mensole o baccalari, per sostenere a una certa distanza dallo scafo i correnti o travi lignee su cui erano gli scalmi pei remi. Alle estremità di prua e di poppa due correnti trasversali o gioghi si univano ai correnti longitudinali, sì da formare un telaio rettangolare in legno o posticcio che stava sopra la coperta e sporgeva dallo scafo. Sul giogo di prora si elevava la parte prodiera del castello o rembata. Ad un terzo della larghezza dello scafo, dalla prora, la galea sottile aveva un albero con antenna cui era inserita una vela triangolare: quella che gli arabi chiamarono alla trina e che fu poi detta latina. Poi gli alberi divennero due, quello di trinchetto a prora e quello di maestra al centro, cui in seguito s'aggiunse, per la galea grossa (alta di bordo, più lenta e di finalità mercantili) l'albero di mezzana a poppa. I banchi dei vogatori o GALEOTTI erano 25 per banda con 3 remi (donde la definizione di Triremi ) con 3 uomini a banco -uno ad ogni remo- secondo un sistema di voga detto alla sensile o a terzarolo: era un vascello che si dimostrò alquanto efficiente, specie nella sua versione più grande e più potentemente dotata di artiglieria detta GALEAZZA, ad affrontare le temute NAVI DA GUERRA dell'Impero Turco poi sbaragliate nel 1570 nella battaglia di Lepanto> v. v. Nave in FEDELE, XIV, 315 b, c. La CARACCA si accostò poi alla galea come nave grossa, a vela ed a due o tre alberi, da guerra ma anche da carico, con 2 castelli a pria e poppa, armata di cannoni ed ideale per viaggi transoceanici: il CARACCONE era una nave di dimensioni ancora superiori e più potentemente armata, ideale per le missioni oceaniche, ed in qualche modo accostabile sia al GALEONE SPAGNOLO che al GALEONE INGLESE dominatori degli oceani nel XVI secolo.

- GALEA = CONDANNA ALLA GALEA = GALEOTTO: BATTAGLIA,VI,s.v.,1,1:"...chi era condannato alla pena del remo sulle galee".> La richiesta di uomini pei banchi delle navi divenne alta nel XVI secolo per la rivoluzione economica connessa alle scoperte geografiche e per la ripresa di guerre di mare, soprattutto fra Cristiani e Musulmani nel Mediterraneo.La condanna alla galera era come una sentenza capitale, la quale, più dei grandi criminali contro lo Stato, colpiva una maglia di vagabondi, piccoli malfattori e ladri, disertori ed eretici, contrabbandieri, prigionieri di guerra, contravventori all'ordine familiare, religioso e sessuale, falsari ecc. Sulle navi costoro, sotto il feroce controllo dell'aguzzino che dalla corsia li guidava a nerbate, erano ridotti come veri SCHIAVI: per quanto gli Statuti citino oltre quella a vita anche pene di ben minor durata i galeotti non erano rilasciati allo scadere esatto della punizione ma a discrezione delle esigenze di servizio> LEVRA, p. 108 (la caratteristica giuridica del Galeotto era panitaliana, fatte minime distinzioni formali: vedi a titolo d'esempio il "Bando et Deliberatione di Gratie in favore dé Forzati, Scambi & buonevoglie, fuggitivi, & inobedienti delle Galee di loro Altezze Serenissime" - Publicato in Fiorenza il 16 di gennaio 1572, Firenze, per G.Marescotti, 1573> in 4°, cartonato, pp. 4 con Stemma mediceo ai titoli ed in fine dicitura "bandito per me Matteo di Domenico Berlacchi").

- GALEA DI CATENA: Usuale dal XV secolo. Tipo di Galea con equipaggi composti da ciurme di forzati (galeotti) e Schiavi (abili al remo). Erano imbarcazioni molto costose da armare e mantenere, specie per il vettovagliamento ed il rifornimento delle ciurme: crescendo col tempo la dimensione dei vascelli ed abbisognando di equipaggi sempre più numerosi, il costo di queste navi per lo Stato divenne altissimo anche ricorrendo sia alla permuta sempre più frequente di molte pene contemplate negli "Statuti Criminali "Genovesi del 1556 in pene temporanee od a vita dei rei quali galeotti sia all'assunzione di buonavoglia o bonavoglia.

- GALEA DI LIBERTA': Cadute in disuso da tempo le G. di libertà erano invece composte di equipaggi salariati a tempo determinato ("gente di remo" di Città e Riviere principalmente dedite alla pesca o alla navigazione di cabotaggio) e quindi meno costosi degli equipaggi permanenti di galeotti e schiavi che si dovevano spesso mantenere a vita. Lo Stato genovese ed i grandi armatori non avevano molta fiducia nella Galee di libertà e, anche per l'onere di censire e retribuire tutti i remieri (bonavoglia) del Dominio. L'apparato burocratico genovese collaborò quindi assai poco quando si ipotizzò un ritorno a questa tecnica di navigazione. Si ebbe un esperimento nella prima metà del '600 con due Galee di libertà che andarono a costituire la "Compagnia di Nostra Signora di Libertà".
Contro lo scetticismo di tutti e l'opposizione degli "assenteisti" di Spagna (forse fiancheggiati dal Magistrato delle Galee) una Galea di libertà fu finalmente approvata dal Senato e contro la generale aspettativa (il Principe di Melfi Gio. Andrea Doria aveva presagito un autentico disastro) questa nave, nel viaggio inaugurale, umiliò la veloce Capitana della flotta della Repubblica (con equipaggio di forzati e schiavi) che era stata deputata a scortarla ma con il recondito scopo di un confronto che, a giudizio di tutti, avrebbe dovuto vincere largamente e non al contrario perdere in maniera tanto vistosa. L'anno successivo a questo esperimento, che ebbe anche buon successo economico nel commercio di sete in Sicilia, furono armate due Galee di libertà ma la crescente opposizione dei conservatori, le difficoltà frapposte dal Vicerè di Napoli e Sicilia (sui cui porti si doveva commerciare) ed il contrasto sorto tra i due capitani delle navi (G. Giustiniani e Gio. B. Veneroso) determinarono un fallimento economico e la fine della Compagnia anche se, nella consapevolezza generale, si era fatta strada l'idea di una nuova politica navale di riarmo volta a sfruttare la dimostrata efficienza delle Galee di libertà.

- GALEOTTO : vedi "GALEA"

- GATTO - GATTI (FURTO DI GATTI): nel suo bel saggio on line Gianni Repetti cita con stupore la severità dell'articolo 5 delle "Pene da comminare a soldati rei di danni al patrimonio" laddove il "tendere lacci a’ gatti" avrebbe comportato la pena di una anno di vita qual galeotto incatenato ai remi sui vascelli repubblicani. La rilevanza della citazione (nulla si dice dei cani, teoricamente di maggior valore) induce a propendere per un'interpretazione particolare; pur risultando per forma e sostanza un modo di reprimere uno fra i danni arrecato ai beni altrui (tra cui poteva rientrare anche questo piccolo felino, fatta salva la grande quantità di randagi) la norma maschera in maniera anche comprensibile per un uomo dell'epoca (alquanto meno per un odierno lettore) le finalità del furto: da quella più banale e volgare (di cibarsi dell'animale, dalla carne commestibile e dal gusto prossimo a quella del coniglio) a quelle più sofisticate (avvalersi dell'animale per rituali magici e confezione di sortilegi: in relazione con l'enunciato dell'articolo 3 e dell'articolo 6 stante la poliedrica valutazione del gatto quale animale benefico o malefico evolutasi attraverso i secoli). La prima e fondamentale addomesticazione del GATTO si deve agli antichi EGIZI (2500-2000 a. C.): alcuni studiosi ritengono addirittura che il GATTO EGIZIO DOMESTICO (proveniente dal GATTO NORDAFRICANO o "FELIS LIBICA") sia il progenitore (attraverso qualche modesto contributo genetico del GATTO DELLA GIUNGLA o "FELIS CHATUS") di tutte le moderne razze di GATTO DOMESTICO. Si è giunti a queste conclusioni (benché non universalmente condivise) per via dell'analisi delle numerose rappresentazioni pittoriche e scultoree del GATTO EGIZIO. Il GATTO EGIZIO è però conoscibile anche attraverso altri mezzi, in particolare studiando le numerose MUMMIE DI GATTO rinvenute in varie necropoli dell'antico Egitto. Il particolare riguardo verso i GATTI in Egitto era dovuto al fatto che a questo animale fu attribuita un'ORIGINE DIVINA e partendo da II mileenio a.C. addirittura un CULTO, quello della DEA BAST o PASHT sombolo di virtù femminili come la maternità e la fertilità. Con l'espandersi dei commerci navali su ampie rotte il GATTO divenne una specie di "membro aggregato" dell'equipaggio in quanto costituiva l'unica efficace difesa contro i roditori che infestavano le navi (ovunque queste approdassero il GATTO EGIZIANO si incrociava rapidamente con la specie -o razza?- locale e per esempio in Europa si incrociò con il GATTO SILVESTRE LOCALE o FELIS SILVESTRIS). Nonostante ciò, e a differenza che in altre terre e continenti, il GATTO si affermò con superiore lentezza in ambiente romano e greco. Infatti sia i Romani che i Greci avevano già imparato ad addomesticare altri piccoli carnivori per combattere i topi: come la DONNOLA, la MARTORA e in particolare la GENETTA). Nell'Europa del Nord la presenza del GATTO non è addirittura segnalata prima del X secolo. Nel medioevo però quando l'avvento di orde di RATTI prese a portare mali pestilenziali e a infestare le città il GATTO (decisamente più adatto ed efficiente degli altri piccoli carnivori nella caccia al temuto roditore) godette un periodo di larga popolarità, divenendo animale ricercato sia in ambito greco che in tutta l'Europa sia del Nord che di tradizione romana: anche in questa circostanza le opere d'arte (capitelli scolpiti, banchi di chiesa e soprattutto codici miniati) che riportano l'effigie del GATTO costituiscono una prova della sua fortuna. Però verso il XIII secolo la fortuna del GATTO improvvisamente decadde e l'animale venne anche perseguitato quasi certamente a causa di una riscoperta del culto della "DEA PAGANA FREYA" indubbiamente derivato da quelli per BAST, ARTEMIDE e DIANA. L'area di diffusione del CULTO PER FREIA fu nella VALLE DEL RENO e la persecuzione ecclesiastica coinvolse con gli adepti della setta anche i gatti. Dopo un breve periodo di rinascita l'ultima drammatica epoca per il GATTO EUROPEO fu quella della contrapposizione tra RIFORMA PROTESTANTE e CONTRORIFORMA CATTOLICA. Entrambe le Confessioni religiose videro spesso nell'animale una PERSONIFICAZIONE DELL'ERESIA e soprattutto del MALE visto che il piccolo felino era spesso identificato col diabolico GATTO MAMMONE. Il GATTO MAMMONE era considerato peraltro un famiglio delle STREGHE abili a trasformarsi in GATTI per nascondersi alle persecuzioni dei CACCIATORI DI STREGHE. Dal '700 in poi, grazie all'esplorazione del mondo e alla scoperta di altre splendide razze di gatti, il piccolo felino ottenne una nuova fortuna in Europa come animale domestico, a salvaguardia della casa contro i roditori, ed ancor più come animale di compagnia.

- GENERALE = GENERALE DELLE ARMI = vedi qui SERGENTE (SERGENTE MAGGIORE GENERALE): carica trimestrale di supremo comandante delle forze armate genovesi, ancora nel '700 scelta fra 4 dei 6 membri del Magistrato di Guerra: in subordine, fra le forze di terra, si annoveravano i colonnelli ed i sergenti maggiori al comando dei singoli battaglioni: vedi lo ZIGNAGO, passim.

- GERARCHIE DEL REGGIMENTO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA vedi dalla PARTE III del testo degli “ORDINAMENTI MILITARI DELLO ZIGNAGO” = "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGIMENTI Presentato dal Colonnello Erchisia e approvato dal Magistrato Eccellentissimo di Guerra li 3 di Febraro 1710".

- GIUSTIZIA – GIUSTIZIA CRIMINALE: EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE A GENOVA: è opinione diffusa, quanto innegabile sotto molti aspetti, che paura e superstizione abbiano interagito a lungo, da parte d'ogni componente di qualsiasi consorzio sociale, con l'applicazione del diritto criminale nell'età intermedia, quello "jus" che risultava sancito, dopo l' iter legislativo, entro le pagine degli Statuti Criminali dell'Antico Regime. E' attribuito alla polemica e alla rivoluzione socio-politica e culturale condotta dai pensatori illuministi d'aver rovesciato in molti punti un corpo giuridico che, sia sotto l'aspetto civile ma ancor più sotto quello penale, risultava inadatto alla moderna giustizia e spesso ancorato a tradizioni investigative e processuali, strutturate sul troncone del diritto medievale, e che, non di rado, si richiamavano, per distinguere tra reità ed innocenza, ad inquisizioni che rimandavano a prove sanguinarie. Su ciò "troneggiava", accanto ad un disprezzo per i diritti naturali dell'individuo, l'uso della tortura punitiva o letale, della pena pubblica ed infamante, del castigo applicato in maniera scenografica e spettacolare quale monito, dello Stato e della Chiesa, contro l'istinto di ribellione, individuale o collettivo, di MASSE PROLETARIE sempre più immiserite, numerose ed indifese sia rispetto alla severità crescente di ammende e pene fisiche sia a fronte del GARANTISMO invece offerto ai RELIGIOSI ( anche per l'istituzione del PRIVILEGIO DEL FORO tuttavia già perseguita da molti despoti illuminati ) e soprattutto alla NOBILTA', senza escludere gli aderenti a quella emergente borghesia che, per quanto avvilita dalla mancanza d'un autonomo vigore politico in seno alle massime cariche istituzionali, poteva pur sempre avvalersi del denaro al fine d' ottenere, secondo uno fra i tanti aspetti discriminanti del vecchio diritto criminale, una commutazione delle pene più abominevoli [senza escludere l'estremo supplizio: sulla forca per impiccagione lenta (per i condannati dei ceti meno abbienti), per decapitazione (contro i colpevoli dei ceti elevati e nobili), al rogo (per gli Eretici] in FORTI MA SOLVIBILI AMMENDE da pagarsi a vantaggio dello Stato. Gli Statuti Criminali della Serenissima Repubblica di Genova vennero editi per la I volta nel 1557, dopo sanzione governativa del 15-IX- 1556, ad opera di Antonio Bellone "Bibliopola" e "Tipografo dogale": si legge sul frontespizio: "CRIMINALIUM IURIUM/CIVITATIS GENUENSIS/ LIBRI DUO - EXUDEBANTUR GENUAE CURA & DILIGENTIA ANTONIJ BELONI DUCALIS TYPOGRAPHI, ANNO A CHRI/STO NATO SEPTIMO & QUINQUAGESIMO SUPRA/ SESQUIMILESIMUM MENSE SEPTEMBRI" [opera dei giurisperiti Nicolò Gentile Senarega, Stefano Cattaneo e Pietro Giovanni Chiavica]: si tratta di un codice di pagine [X] 90 [I]: -da p. I a p.V corre l'"Index titulorum criminalium" (indice dei libri criminali) [diviso nelle sezioni "libri primi/ de modo procedendi" >"del libro primo - sulle procedure" e "libri secundi/ de poenis">"del libro secondo - delle pene"]; -a p. VI si trovano tre carmi latini, adespoti, sulla salvaguardia della giustizia nel genovesato; -da p. VII a p.X segue l'introduzione filosofico-giuridica degli autori; -da p. 1 a p.23 - prime 7 righe dall'alto - corrono i 31 capitoli "sulle procedure"; -da p. 23 (sotto intestazione "Criminalium liber secundus/ de poenis") a p.90 si succedono i 99 capitoli "sulle pene"; -p.91 contiene 7 linee di "captatio benevolentiae" o ricerca di benevolenza da parte del lettore, per eventuali mende tipografiche, dello stampatore che si firma, in testa di pagina, "Antonius Belonus Bibliopola" [seguono, nella stessa, 5 linee di errata corrige] Questi "Ordinamenti Criminali" stampati nel 1557 in numero limitato di copie furono poi utilmente riproposti, per le esigenze dei giurisperiti, nel 1616 dallo stampatore genovese G. Pavone (-i) sotto titolo quasi identico di "Criminalium Iurium Civitatis Genuae Libri": per ulteriori dati sulle stesse "leggi criminali genovesi del 1556" si può consultare la "Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della Raccolta di Statuti", a cura di C. Chelazzi, vol. III, Firenze, 1955, pp. 284-285. Siffatte leggi criminali del 1556 che, per intrinseca sostanza, consentivano una vistosa interferenza nel corso della giustizia delle alte cariche dello Stato, peraltro accompagnate ad una notevole frammentazione fra i magistrati veri e propri delle Curie o tribunali e le numerose magistrature ed uffici che avevano storicamente facoltà di giudicare su crimini di loro peculiare competenza. A testimoniare la grave insoddisfazione del popolo e dei ceti nobiliari subalterni per una forma di giustizia che, vista l'ambiguità di particolari capitoli e le ampie licenze di intromissione concesse al Senato repubblicano, poteva facilmente contravvenire alle regole più elementari dell'equità, a indubbio discapito dei più deboli, basta riportare, in grafia modernizzata, questa anonima relazione scritta nei primi mesi del 1575 e che si trova in appendice alla "Relatione fatta per Daniello e Giovan Battista Spinola" (conservata in Civica Biblioteca Berio, mr.I 34, cc.83v.- 84r.): "La giustizia quale deve essere fatta dal Podestà e Giudice forestieri non più si fa se non con la volontà del Senato e molte mostruosità si sono viste, perché non potendo l'uno di coloro senza l'altro provvedere, s'è visto in tutti i casi ed eccessi "[che son]" stati commessi dai popolari esser stati diligentissimamente inquiriti e se le leggi non bastavano "[s'è visto]" di dar braccio forte al Giudice di eccederle e poi "[i popolani sono stati] "rigorosamente puniti e se qualcuno ne veniva giustificato e che " [qualora invece] " il Senato lo giudicasse colpevole volevano che il Podestà, contro le leggi e la sua coscienza, lo castigasse di quella pena che loro "[i Senatori]" deliberarono. Lo color Nobile, il quale è stato licenziosissimo, libidinosissimo, crudelissimo, non è mai stato castigato se non quanto la facoltà del Podestà s'estendeva. Se la pubblica voce e fama cagionava "[accusava] " qualcuno di libidine ed omicidio, se il Podestà non aveva prove chiare da poter far da lui" [abbisognando quindi del concorso senatoriale: cosa assai frequente] "dal Senato non veniva mai alcuna provigione "[provvedimento] "se alcuno si presentava alla giustizia e non avesse" [senza avere]" prove sufficienti per metterlo "[il nobile]" alla tortura e "[anche qualora] "richiedesse "[evidentemente con buone ragioni!] " il braccio forte gli era risposto che si doveva stare sopra alle leggi" [entro il rispetto delle leggi]". Giusta animosità di protesta avverso la cattiva gestione della giustizia, civile ma soprattutto criminale, che più sinteticamente ma con non minor rabbia venne espressa da un altro anonimo autore in una petizione ai Supremi Sindicatori della Repubblica: "Non posso se non rammaricarmi sommamente vedendo li doi collegij "[Camera e Senato]" far così poca stima di servire la legge et cure a loro imposte et ogni ora transgredirle, il medesimo di non avere la giustitia egualmente a tutti, in tener la bilancia diritta, gastigando alcuni, altri lasciando impuniti, per prieghi" [suppliche]" o per beneficij et commodi ricevuti "[a vantaggio dell'alta nobiltà]", altri "[popolani e subalterni]" condannando più di quello "[che]" dispongano gli Statuti" [ordinamenti criminali del 1556]". Dopo la NUOVA COSTITUZIONE GENOVESE DEL 1576 cambiarono le cose della giustizia: il nuovo testo proponeva separazione e indipendenza fra potere giurisdizionale penale e di governo; in linea di massima i nuovi principi rispondevano a questo succinto quadro riepilogativo che si rifà all'analisi sia degli STATUTI CRIMINALI DI GENOVA editi dal Bartoli nel 1590 che dei CRIMINALIUM IURIUM CIVITATIS GENUAE..., stampati a Genova nel 1616 per i tipi del Pavoni:
ROTA CRIMINALE - secondo i dettami della COSTITUZIONE DEL 1576 1- L'amministrazione della giustizia criminale risultava assegnata solo al giudice ordinario che si esprimeva, in ambito cittadino, sotto la forma della ROTA CRIMINALE (per vari aspetti destinata ad accentrare in sè la gestione dei procedimenti avverso la GRANDE CRIMINALITA' a scapito delle CURIE LOCALI).
La ROTA doveva esser composta da tre Giureconsulti esteri (Auditori criminali), senza parentela con cittadini genovesi, eletti dai Collegi (Camera e Senato) e dal Minor Consiglio all'interno di una lista su cui avrebbero preso informazioni due Governatori. I GIUDICI ROTALI (secondo la nuova normativa) sarebbero rimasti in carica per un triennio e dei tre, uno a rotazione, avrebbe annualmente preso nome di Podestà (alla stessa stregua sarebbe poi stato eletto il Fiscale): la giurisdizione dei ROTALI si sarebbe quindi estesa sulla città e sulle tre Curiae di Val Bisagno, Val Polcevera e Voltri. Nel restante Dominio l'amministrazione della giustizia sarebbe spettata ai Giusdicenti locali (leggi fatte l'anno 1576 - Parte II, art. 12) nel rispetto di STATUTI e LEGGI LOCALI, salvo l'obbligo di inviare alla ROTA di Genova tutte le cause comportanti pena di morte, mutilazioni od anche condanna temporanea all'incatenamento sulle galere.
2-ROTA e Giusdicenti avrebbero dovuto procedere sempre secondo la forma del diritto senza più poter ricorrere al rito straordinario o sommario (Ibidem - art. 13) 3- Gli organi amministrativi e di governo non avrebbero più avuta facoltà di interferire negli affari dei giudici e per evitare contenziosi possibili l'art. 14 di queste "Nuove Leggi" abrogava quelle vecchie disposizioni da cui era sempre derivata larga competenza al Governo e specialmente al Collegio dei Procuratori (queste potenzialità di interferenza, nonostante le raccomandazioni degli Statuti Criminali del 1556, erano indubbie ed in verità si era fatto avviso, inutilmente, contro le intromissioni governative in materia penale piuttosto entro le vecchie costituzioni del 1363 e del 1413 sotto la rubrica "De prohibita intromissione iustitiae").
4- Secondo il citato art. 14 delle "Leggi Nuove" del 1576, meglio noto dalle sue parole iniziali come Lex Curabit, era sancito, fra Senato e giudici, un rapporto esclusivamente amministrativo, connesso ad un controllo esterno dei Senatori sul corretto operare della magistratura (Ibidem, art. 14 - "Declaratio").
5- Unica eccezione ai dettami dell'articolo 14 era data dall'art.44 della "Prima parte del testo costituzionale" : infatti, verificandosi delitti di Lesa Maestà, quelli cioè avverso lo Stato (per esempio sotto forma di attentati all'integrità dello stesso, di sommosse ed insurrezioni) i due Collegi governativi, riuniti, avrebbero dovuto convocare il Presidente e i due Uditori della Rota onde prendere dei provvedimenti comunque eccezionali : due Governatori avrebbero quindi potuto esser nominati per assistere in questi casi ai lavori dei giudici rotali.
6- Il capo della polizia o Bargello, secondo le Leggi del 1576, sarebbe poi stato nominato dalla Rota e non più dal governo: così pure gli alabardieri di scorta, i notai giudiziari, due denuntiatores nominati per parrocchia, col compito di avvisare la Rota dei delitti ivi perpetrati.
7- Le sentenze (trattate in particolare ai capi 16, 17 e 18 delle "Leggi Nuove") dovevano essere fatte da almeno due giudici, ed erano valide anche contraddicendole il Podestà. Erano inappellabili ma i condannati in contumacia entro due anni, costituendosi nel giro di dieci giorni, avevano facoltà di interporre appello. L'esecuzione delle pene capitali o corporali non doveva essere immediata ma sospesa per un certo periodo (tre giorni per la Città, 15 per il Dominio, 20 per la Corsica) onde favorire la presentazione di domande di Grazia (secondo il cap.45 delle "Leggi Nuove" le domande di Grazia si rivolgevano al Doge ed ai Collegi (Camera e Senato): si concedevano con due terzi dei voti essendo intercorsa pacificazione tra reo e parte lesa; pei crimini meno gravi erano approvate coi due terzi dei voti del "Minor Consiglio"; pei delitti di "Lesa Maestà" occorreva invece l'unanimità dei voti di "Collegi [Camera e Senato] e Consiglietto" sempre che ciò avvenisse ex magna causa & ob bonum publicum). 8- Fra le altre novità delle "Leggi Nuove del 1576" merita d'essere menzionata l'istituzione dei Protettori dei poveri carcerati (cap.21), l'obbligo per due "Governatori" (o "Procuratori") di far visita alle carceri almeno con cadenza mensile (cap.22). Un certo peso hanno inoltre le abrogazioni di alcuni titoli degli Statuti Criminali che limitavano la libertà di matrimonio e l'immunità ecclesiastica (cap.23). Il governo genovese, di fronte a tale innovazione costituzionale, intraprese "un lavorio continuo e pressante per arrivare a superare le disposizioni costituzionali, rimettendo in piedi il sistema penalistico ante quo". A riguardo di questo "lavorio", dapprima abbastanza delicato poi sempre più intenso, pare chiarificante la Relazione alla legge di riforma criminale approvata dal Maggior Consiglio il 27 novembre 1587 ove si legge:" Ognuno può manifestatamente conoscere che la giustizia criminale in questa città, almeno da alcuni anni in qua, è debilitata non poco, anzi se dir si può, lacerata grandemente; cosa degna più presto di commiserazione che di meraviglia poscia che le leggi ultimamente riformate (la Costituzione del 1576) abdicandovi ogni sopraintendenza da chi amministra la Repubblica e chi è membro suo, l'ha totalmente commessa in mano di tre Dottori che in essa non hanno alcuno interesse e verisimilmente non molto amore" (in Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto - Propositionum, Mazzo q, n. 198). Da questa sanzione derivò il testo già riduttivo, di "ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA " (approvato il 30 giugno 1587 in "Minor Consiglio"> nuovamente discusso e revisionato fino alla definita approvazione del "Maggior Consiglio al settembre del 1587"> 42 art. per 10 pp., "Dal Palazzo Ducale à 27 di Novembre 1587/ Nella Cancelleria del N. Gio. Giacomo Merello Cancelliere e Segretario/ "[pubblicati e banditi a suono di tromba in Banchi di Genova] "da Gieronimo Bavastro cintraco publico" > in folio a stampa senza indicatori tipografici): "Essendo la giustitia la vera base, e fondamento di tutti li stati, come che castiga i rei, salva i buoni, & conserva il suo ad ogn'uno; & vedendo il Serenissimo Sig. Duce, gli Eccellentissimi Gevernatori, & Illustrissimi Procuratori della nostra Repubblica, che essa giustitia almen criminale in questa città di Genova è da anni in quà molto debilitata, e sconquassata, e che perciò assai delitti se ne vanno quasi impuniti à gloria de tristi, e scelerati, & a danno e pregiuditio dell'universale; Et desiderando lor Signorie Serenissime di andarla fortificando in maniera, che un giorno consegua il vero, e la città insieme riceva quel frutto, che dalla buona amministratione della giustitia si deve aspettare, hanno per ora coll'intervento del minore, e maggior consiglio, e per li dovuti termini fatte le seguenti riforme, ò capitoli, e deliberato, statuito, & decretato in conformità di essi da durare per un saggio tre anni prossimi d'avvenire. E prima che la giustitia criminale resti appoggiata alla Rota, come è al presente senza però pregiudicio d'ogni facoltà, & balia che per le leggi compete al Serenissimo Senato, & à gl'Illustrissimi Procuratori, & ad ambi li Serenissimi Collegi, & parimente senza derrogare à quell'auttorità che hanno li altri Magistrati della città".

- GRANATA - GRANATIERE: la BOMBA e la sua storia comportano un discorso altrettanto vario.Le cronache originarie delle armi da fuoco citano bombe nel 1428, ma esse furono usate ampiamente solo a fine '500. Peraltro in un primo momento non si poteva parlare di bombe vere e proprie, essendo prive di esplosivo. Si trattava sfere, di metallo o più spesso ancora di pietra, di cui si sfruttava l'energia di impatto. Tra le le BOMBE più esattamente definite PALLE DA CANNONE vi erano le INCATENATE in uso specie contro gli SQUADRONI DI CAVALLERIA ed ancor più nei COMBATTIMENTI NAVALI per SQUARCIARE LE VELE E DISALBERARE I VASCELLI NEMICI. In seguito le PALLE DA CANNONE vennero sempre più sostituite da BOMBE ESPLOSIVE: dapprima erano grosse sfere cave di ferro fuso, o anche di rame, riempite di polvere, munite di due orecchiette con anelli di ferro per facilitarne il maneggio e l'introduzione nella bocca del mortaio [MORTAIO ALL'ORDINARIA quasi sempre, come nell' variante di cannone tipico della fanteria e caratterizzata da forte curvatura della traiettoria e normalmente dotata di bocca da fuoco corta, di affusto capace di far assumere alla bocca grandi angoli di inclinazione, di meccanismo di sparo a percussione per gravità o a molla], fornite di una lunga spoletta di ferro con lucignoli e stoppini. Vicine a queste erano le BOMBE CORRIERE in una cui cavità invece che esplosivo si mettevano notizie e documenti che gli assediati scambiavano con le truppe, all'esterno della piazza assediata, inviate in loro soccorso, per organizzare gli aiuti da prestare o le sortite da parte degli assediati. Poco dopo vennero le BOMBE A MANO o GRANATE usate da truppe di granatieri nel combattimento ravvicinato. Comparvero pare nel 1536 all'assedio di Arles e poi a quello di Stettino (1676) fecero la loro apparizione le GRANATE CON BACCHETTA. Col perfezionamento delle artiglierie e del fucile, all'epoca del del Paixhans, le BOMBE DA CANNONE furono sostituite da GRANATE strutturalmente simili a quelle odierne: viceversa le GRANATE A MANO caddero in disuso. Le BOMBE le GRANATE A MANO ricomparvero però in seguito forme diverse: le prime nel corso della prima guerra mondiale come BOMBE DA BOMBARDA; le seconde come BOMBE A MANO dapprima nella guerra russo-giapponese per iniziativa nipponica (1905-06), poi nella I guerra mondiale. Vedi anche C.D'EMBSER, "Disegni d'ogni sorta de cannoni et mortari...", MS., Torino, Scuola di Applicazione, 1732, tavole varie.

- IGIENE PUBBLICA E PERSONALE: IN EPOCA MEDIEVALE A DIFFERENZA CHE NELLA ROMANITA' E NELL' INCOMPRESO MONDO ARABO IN PRATICA, ANCHE PER UNA CONTROVERSA INTERPRETAZIONE DEI PASSI BIBLICI, SI IGNORAVANO MOLTI VETERO-CONCETTI DI IGIENE PUBBLICA E PRIVATA OLTRE CHE DEI SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DELLA CASA. OLTRE A CIO' PER IL RIFORNIMENTO IDRICO NON CI SI VALEVA PIU' DI ACQUEDOTTI E DEL COMPLESSO SISTEMA IN USO NELLA ROMANITA': AL MASSIMO E SOLTANTO NELLE CASE SIGNORILI ERANO DISPONIBILI UN CATINO, UNA BROCCA, DEL SAPONE ED UN ASCIUGAMANO CUSTODITI IN UNA APPOSITA CAMERA. COME SI DEDUCE DALLA NOVELLA DEL "DECAMERONE" DEL BOCCACCIO DEDICATA AD "ANDREUCCIO DA PERUGIA" (MA COME HA RILEVATO LO STORICO GEORGE MACAULY TREVELYAN ERA UN FENOMENO EUROPEO) LE LATRINE PRIVATE ERANO COSTITUITE DA UN GABBIOTTO IN LEGNO O IN MURATURA SPESSO RICAVATO ESTERNAMENTE ALLE CASE NEI CENTRI ABITATI E REALIZZATO UTILIZZANDO LE MURATERE ESTERNE DI CASE CONTIGUE [LA CURA DELL'IGIENE PERSONALE E AMBIENTALE COMINCERA' IN OCCIDENTE, AD ESSERE CONSIGLIATA, PARTENDO DAL XVI SECOLO COME UTILE DETERRENTE E PROFILASSI CONTRO EPIDEMIE E PESTILENZE]

- IMPICCAGIONE : vedi PENA DI MORTE

- INCENDIO: una vera calamità erano gli INCENDI in una società del legno come in gran parte era quella dell'età intermedia: ma che, ignorando le previdenze e l'organizzazione della romanità che aveva istituito una "MILITIA VIGILUM", ha continuato la sua lunga vitalità attraverso pure il XIX e XX SECOLO. Ad aggravare la situazione stava il fatto che, a fianco di INCENDI SPONTANEI a metà del '500 si intensificarono gli INCENDI DOLOSI di "comunaglie" e "boschi comuni" cioè ad uso delle Comunità che, col passar del tempo, divennero una temuta consuetudine criminale. Naturalmente gli INCENDI, SPONTANEI, CASUALI o DOLOSI, risultavano pericolosissimi ogni volta che investivano i centri urbani ove la grande quantità di legno utilizzato nelle strutture edili poteva causare vere e proprie calamità con gravi stragi: anche per questa ragione alcuni autori come GEORG ANDREAS BOEKLER (autore della celebre opera "Theatrum Machinarum Novum" [Nurberg, Paulus Fursten, 1661]) divenne famoso per le macchine da lui ideate per lo sfruttamento dell'acqua in ogni campo, da quello di sfruttarne l'energia motrice a quello di dotare gli inservienti pubblici dei vari Stati di una MACCHINA TRAINATA DA ANIMALI ED IN GRADO DI SCAGLIARE UN GETTO D'ACQUA al modo delle moderne AUTOCISTERNE DEI POMPIERI un GETTO COSTANTE D'ACQUA SULLE STRUTTURE AGGREDITE DAGLI EVENTUALI INCENDI.
IL PERICOLO degli INCENDI ed il COSTANTE SOSPETTO DELLA LORO ORIGINE CRIMINOSA condizionò comunque spesso gli estensori delle NORME STATUTARIE DEL DIRITTO PENALE ed a questo non sfuggirono gli autori degli STATUTI CRIMINALI DI GENOVA del 1556. Difatti al libro II degli stessi o "delle Pene" risulta trascritto: "Chiunque entro la città di Genova o nel distretto ma entro la cinta muraria, direttamente o prezzolando sicari, abbia incendiato, per far danno, qualsivoglia edificio, venga condannato a morte e, a guisa di risarcimento, i suoi beni vengano attribuiti al fisco repubblicano. Qualora non sia stato catturato, venga allora condannato in contumacia per tal crimine e risulti bandito, come esule, dal consesso dello Stato. Nei limiti territoriali sopra evidenziati e segnati può talora accadere che qualcuno abbia fatto scoppiare un incendio, anche se non al segno che ogni cosa venga combusta, all'interno di qualche casale rurale sito fuori mura fortificate. Il colpevole sia tenuto a risarcire i danni procurati ed a versare al fisco una somma variabile da cinquecento a mille lire. Nel caso che non abbia pagato il dovuto entro dieci giorni da quello della condanna, il reo venga perpetuamente esiliato dallo Stato o sia incatenato come galeotto per il resto della vita. Se al contrario l'incendio avrà distrutto il corpo intero dell'edificio od anche solo parte dello stesso, il responsabile condannato, salvo l'obbligo dei risarcimenti, sia condotto al supplizio estremo. Allo stesso modo venga punito chi da sé o per mezzo d'altri, in qualche spazio esterno ad abitazioni residenziali o edifici rustici, abbia appiccato fuoco, per dolo, a qualsivoglia cosa o manufatto, di modo che l'incendio si sia poi esteso al vicino edificio, sì da distruggerlo in tutto o in parte. Tenuto altresì conto se l'incendio si sia esteso per colpa o casualmente e comunque oltre la reale volontà di nuocere, il reo sia condannato e multato secondo la forma del diritto. Chi abbia devastato col fuoco un'altrui terra agricola coltivata, in cui si trovino piante da frutto, paghi la multa di cinquanta lire e risarcisca al proprietario il doppio del danno patito. Chi invece, senza volontà di dannificare ma per negligenza, abbia appiccato il fuoco ai coltivi altrui debba risarcire il semplice danno e versare al fisco l'ammenda di dieci lire. In ultimo chi, di persona o per via di complici, abbia incendiato per fini dolosi degli incolti, senza però impedire che il fuoco devasti dei coltivi vicini, venga ritenuto colpevole come se avesse incendiato le terre agricole poste a coltura. Chi abbia incendiato una terra silvestre o pratense od un qualsiasi incolto risarcisca il danno per il doppio di quanto stimato e paghi al fisco un'ammenda da dieci a cento lire, oppure venga portato in giro per la città, incatenato e battuto a colpi di verga. Qualora per colpa o negligenza ma ben oltre la volontà di far dolo il fuoco abbia invaso un terreno silvestre, pratense od incolto, il reo debba invece risarcire il danno semplice, versando al fisco un'ammenda di dieci lire. In senso più ampio si ribadisce che allorquando qualcuno sia morto per un incendio o sia rimasto ferito se non menomato oppure una casa sia andata distrutta interamente od in parte, spettino al fisco repubblicano tutti i ben di colui, per cui colpa, opera, incitamento o consiglio, sia stato appiccato il fuoco. Poiché tuttavia è arduo provare le responsabilità degli incendiari o piromani, in particolare perché fraudolentemente di per sé agiscono solo colla copertura della notte od ancor meglio si valgono di interposte persone come fanciulli, sempre giustificati dall'età, domestici o parenti nullatanenti, intendendo qui soccorrere a tutti questi problemi inquisitoriali e quanto più facilmente giovare alla ricostruzione della verità, si conferisce potestà, al Pretore di Genova come a tutti gli altri magistrati cui spetta indagare su questi crimini, di esercitare costrizione, ogni volta che parrà necessario, sul malfattore, procedendo anche per presunzione di colpa e per vie indiziarie ad arbitrio dell'uomo buono e giusto, colla facoltà d'obbligare, per la riparazione del danno, il padre al posto del figlio, il padrone per il servo oppure uno solo dei componenti di tutta quanta la famiglia cui appartiene colui che fu responsabile materiale dell'incendio..".

- INCENDIARIO: v.Stat.Crim., lib.II, c.42,"Degli Incendiari"> reato gravissimo in una società del legno come in gran parte era quella dell'età intermedia: a metà del '500 gli incendi dolosi di "comunaglie" e "boschi comuni" cioè ad uso delle Comunità, divennero temuta consuetudine criminale. Nel "Capitanato di Ventimiglia" nel 1572 si tenne, ad esempio, un processo contro certo Giovanni Maccario figlio di Nicolò reo d'aver dato fuoco ad un "bosco comune" (ora detto di Passal'orio ora di Passalovo ora di Passalupo) per inglobarne, acquistando poi dal fisco a prezzo ridottissimo i terreni arsi e inutili, gran parte nelle proprietà paterne. Dopo varie ricognizioni, sentiti testimoni ed estimatori (la commissione d'inchiesta presieduta da Pietro Cassini di Vallecrosia computò che dei 1710 alberi del bosco 200 erano andati irrimediabilmente distrutti e che buona parte del bosco, per i vari danni patiti, non sarebbe stata più usabile per le "comunaglie" per circa 30 anni) il Maccario venne condannato alla pesante multa di 100 scudi d'oro>doc. in Civica Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia-Fondo Bono-Ms.1, c.470-71, recto-verso e 482 verso: DURANTE-POGGI, pp.169-175> per supposte azioni stregonesche da cui Maleficio incendiario [MALEFICIO INCENDIARIO> DELRIO, Dissertazioni sulla magia (varie ed. fine XVI-XVII sec.) Lib.III, P.I, Q.V, Sez.X> " Non solo [demoni, streghe e maghi] infiammano gli animi suscitando odio e passioni ma danno anche fuoco a case, corpi, città, che paiono esser facili vittime delle fiamme...non son passati molti anni da quando alcuni incendiari tormentavano le terre del Reno: costoro solevano invadere le case altrui e deporre in esse spade, lance, elmi, scudi o qualsiasi altra cosa che racchiudesse l'idea d'alimentare la fiamma dell'odio e della devastazione. Ebbene, dopo alcune ore, esplodendo di colpo un mare di fiamme, quasi provenissero da quel tipo di proiettile incendiario che chiamiamo malleolo, tutte le case prendevano fuoco ed andavano distrutte". Tra il '600 ed il '700 una superiore normativa per la lotta alle Calamità naturali ed agli incendi venne poi fissata dagli "Ordinamenti Militari", in particolare quelli di primo '700 stesi dal colonnello Zignago dove le norme di pronto intervento furono fissate al CAPITOLO IX della PARTE II.

- INFAME-INFAMIA :dall'agg. latino "infamis" (voce dotta, comp. da in- con valore negativo e fama nel senso di "buona fama") e dalla voce dotta sostantivale lat. infamia = "buona reputazione"> v. BATTAGLIA, "Grande Dizionario della Lingua Italiana", VII,s.v. Infamia, 9> "Dir.Stor. Situazione sociale, giuridicamente rilevante, di una persona, caratterizzata da grave disistima, disonore, riprovazione, disprezzo, reputazione da parte della comunità, a causa del comportamento di tale persona gravemente lesivo delle regole sociali fondamentali che riguardano l'onestà, la lealtà e l'onorabilità, i buoni costumi, ecc., e il diritto romano chiamò tale situazione Infamia di fatto, e sulla sua base elaborò la qualifica giuridica dell'"Infamia di diritto o Ignominia"....nell'età intermedia...il diritto civile ha conosciuto la figura dell' Infamia come sanzione penale consistente, a seconda del ceto al quale apparteneva il colpevole, in una nota o qualifica irrogata dal giudice (Nota di infamia pei colpevoli in particolare appartenenti ai ceti superiori> v. negli Statuti genovesi i capi 1, 33, 97 del libro II) o come "Marchio, Bollo, Tatuaggio di Infamia", per cui si applicava con un ferro incandescente un segno permanente in parte visibile del corpo del (quasi sempre una mascella o la fronte perché il "Marchio" avrebbe potuto celarsi con una qualche "frangia" di capelli) in genere appartenente a ceti subalterni" (v. lib. II, capi 10, 20, 22, 95, 97> l' Infamia comportava anche la perdita della capacità di diritto pubblico e della pubblica stima). Nel genovesato ed in molti altri Stati ulteriore "note di Infamia" erano, in altro modo, quelle di "Esser a coda d'una bestia tratto" (mediamente al supplizio estremo) per le vie seguendo tragitti pubblici obbligati, portando sul petto un cartello con generalità, colpa e pena od ancora di "Procedere per le pubbliche vie sotto le frustate o le vergate del boia" (come nel caso di certi ladri: lib.II, cap.20), o "d'esser frustato in pubblica piazza" (come per ruffiani, lenoni e meretrici : vedi lib.II, cap.5) e pure "di venire esposti" al pubblico ludibrio sulla BERLINA (come certi bestemmiatori (lib.II, 1) anche in questi casi "indossando" una sorta di cartello coi dati di generalità, colpa e condanna. In certi casi per infamare i condannati si ricorreva alla GOGNA, con le mani e la testa imprigionate nell'elementare ma temibile apparecchio> si restava cos' esposti agli scherni ed alle offese del pubblico e l'Infamia era aggravata dal fatto che, se imposta per lungo tempo, la Gogna poteva produrre deformazioni permanenti dell'apparato scheletrico. Cosa più o meno simile, seppur più terribile, era la VIOLA DELLE COMARI, uno strumento a cerniera fatto per imprigionare (come si può dedurre dall'immagine) mani e testa in una posizione innaturale che obbligava la spina dorsale a sforzi pesanti che potevano essere acuiti con strappi ad opera dei "servienti della giustizia" sì da procurare gravi slogature e, spesso, fuoriuscita di giunture dalla loro sede naturale, con fratture e permanenti distorsioni. In caso di reato gravissimo come quello di Lesa Maestà (lib.II, 70) l'"Infamia" era estesa alle proprietà dei rei con la totale distruzione a livello del suolo dei loro beni immobili come case e poderi> in caso di Falsari di monete si procedeva invece alla radicale distruzione solo dell'edificio in cui fu perpetrato il crimine di falsificazione: in pratica questa nota di infamia fu quella che venne applicata nel caso del processo agli "untori" milanesi del XVII secolo con l'aggravante che sul posto della casa distrutta di uno di loro, lo sventurato Mora, fu eretta una Colonna di infamia o Colonna Infame contro cui appassionatamente scrisse Alessandro Manzoni.

- LADRO [talora anche nel senso di AUTORE DI FRODI E/O FURTI]:"Stat. Crimin., lib. II, cap. 20 "> Il diritto dell'età intermedia [molto risentendo della giurisprudenza romana, vedi = LIBRO XIII, del DIGESTO giustinianeo alla RUBRICA 1.0. (De condictione furtiva)], puniva i reati contro la proprietà con severità ancora maggiore che ai tempi attuali ed il F. era giudicato "reato per eccellenza": I TESTI DI DIRITTO CANONICO parimenti attribuivano al FURTO quale violazione del Decalogo una rilevante gravità. Per intendere il peso che, ovunque, nell'Antico regime si attribuiva al FURTO [in merito risulta drammaticamente curiosa la discussione sugli “ZINGARI ISTITUZIONALI PERPETRATORI DI FURTI”] si può riportare il bando di sentenza di morte a carico di tal "Rocco Gallo di Borgo Po", condannato verso il 1730 (Torino, Archivio Storico Comunale): "Altero et avulso ramus non deficit alter./ Quando un uomo spensierato si lascia sorprendere dal mostruoso vizio del Furto, resta da questi talmente avvelenato, ed infetto, che non giovano più l'amorevoli correzioni per risanarlo, non sono sufficienti i gastighi per contenerlo, non bastano i laccj, e le morti per intimorirlo, anzi che facendosi strada di grado in grado passa da uno all'altro, e producendo tutto di nuovo frutti di malizia, e di fraude, si fa sempre conoscer secondo di replicati germoglj, se del tutto non si recide la Pianta. / Rocco di Antonio Gallo nato al Borgo di Pò gustando il veleno di questo vizio nel nascere della sua gioventù incomincia a rubare alcuni denari al povero Genitore, e sacrificandosi indi per tema del paterno gastigo al Servizio della Truppa, avvertito, e militarmente corretto in essa sino ad essere discacciato, non si ravvede, gastigato con carcere, fustigato, e bandito per Sentenza Senatoria de' 7 Agosto 1728, diventa peggiore, e passando dai semplici Furti ai qualificati (con destrezza e scasso) quà ruba col mezzo di Grimaldelli, là s'introduce con chiavi adulterine, e false, fin tanto che colto il dì 19. Luglio prossimo scorso in Carignano con più fagotti di merci, e con i denari, che l'antecedente notte aveva rubato in Pinerolo, e posto nelle forze della Giustizia, si è trovato confesso, e convinto di cinque Furti qualificati, senza comprender quelli, per i quali era stato dolcemente corretto, e punito, e perciò ad effetto di dare un nuovo esempio a simili scelerati (idea di "catarsi" per il pubblico spettatore), è stato condannato nel più bel fiore dell'età per Sentenza de' 29, cadente Agosto a lasciar miseramente questo detestabil Vizio sopra un'infame Patibolo in grembo alla morte, giacchè abusandosi degli avvertimenti, e de' gastighi non ha voluto lasciarlo fra i respiri di sua vita".

- LENONE (femminile "LENONA" > da cui "LENOCINIO") : spesso anche ruffiano e/o paraninfo> (dal lat. dotto leno -onis = "mercante di schiave; lenone")>Mezzano di piaceri amorosi; persona che favorisce la "Prostituzione per lucro"; "sfruttatore" di P.", "Ruffiano": vedi la condanna sancita dal Codice teodosiano nella rubrica VIII del libro XV . Dal punto di vista linguistico vedi poi BATTAGLIA s.v., vol. VIII.> in base al "capo V, lib. II" degli "Stat. Crim. genovesi" nessun "Lenone (-a)" o "Ruffiano (-a)" poteva risiedere in casa abitata anche da persone oneste e, dopo denuncia, la doveva abbandonare nel giro di 3 giorni, pagando altrimenti con "pubbliche frustate" la mancanza a tale ordine. Secondo il "capo VI" dello stesso libro degli "Statuti" il "Lenone (-a)" o "Ruffiano (-a)" che avesse cercato di indurre alla "Prostituzione" una "fanciulla" o "donna onesta" dapprima sarebbe stato punito con la "pubblica Fustigazione" e col "marchio a fuoco" sulla fronte od in altra visibile parte del corpo a prova di "Infamia" :al recidivo "verrà amputato il naso" e sarà mandato in "esilio" con la "confisca di metà dei suoi beni".
I GENITORI LENONI che, macchiandosi del reato di LENOCINIO, avranno indotto alla "Prostituzione" una "figlia non consenziente" saranno condannati a "taglio del naso", "perpetuo esilio" e "confisca di metà beni". Ma può indurre al reato di LENOCINIO [vedi anche DIGESTO - LIBRO XLVIII - TITOLO 48.5.2.2] uno SPOSO fattosi LENONE. In tal caso uno SPOSO di "basso livello socio-economico", reo di aver indotto alla "Prostituzione" la propria "moglie" sarà "dannato a fustigazione, esilio decennale e confisca di metà beni": invece uno SPOSO LENONE, di "maggior stato sociale", reo di pari colpa pagherà "con esilio perpetuo" da Genova e "confisca di metà beni".

- LETTO PER TORTURE: era uno strumento per certi versi simile al CAVALLETTO od ECULEO ma di tipologia antropomorfica, sì che gli arti inferiori venivano bloccati su due sostegni lievemente divergenti. Questo espediente, per certi aspetti, rendeva la macchina, se possibile, ancora più spaventosa: il LETTO poteva essere sì usato per varie forme di trazione ma soprattutto era usato per applicare i ferri roventi, sulle mammelle (coi vari tipi di tenagile dette STRAZIATOI DI SENI) come sui genitali maschili o femminili: lo strumento, che concedeva al torturatore una maggior possibilità di movimento rispetto ad altri tipi di letti di contenizione era usato per due forme di sevizie spaventose, di cui non si ha notizia in Italia ma che, in ambito riformato o cattolico, furono applicate parimenti in Europa. Una forma di tortura era quella del cilicio di ferro: il ventre della vittima era stretto entro una gabbia di fili di ferro provvisti di uncini che straziavano le carni: sulle ferite, a discrezione del torturatore, veniva sparso sale od aceto od ancora, in casi limite, si disponevano dei vermi carnivori che, cibandosi delle carni martoriate, portavano quasi sempre il torturato alla follia. La seconda forma di tortura, in realtà una forma di supplizio capitale, consisteva nel SEGARE il corpo della vittima partendo dalla zona inguinale: per rendere piu terribile questa forma di tortura mortale il LETTO poteva essere sollevato sì da porre il condannato con la testa in basso ed i piedi in alto: con questo espediente, nonostante la spaventosa tortura inflitta dalla SEGA usata (a denti radi e distanziati per infliggere dolore più acuto, procedendo più lentamente), l'aumento d'afflusso al cervello compensava parzialmente la massiccia emorragica causata dalla SEGA nel suo procedere e il torturato, non perdendo subito i sensi per l'insorgere di una massiccia emorragia, conservava per superiori frazioni di tempo la lucidità sufficiente a rendersi conto delle spaventose menomazioni e principalmente a percepire al massimo i lancinanti dolori delle mortali ferite che "squarciavano" il suo corpo.

- LOCANDA - LOCANDIERE : vedi qui VINO

- MAESTA’ – LESA MAESTA’ : reato di L. M., vedi qui = COSPIRARE

- MAGISTRATO DELLE FORTIFICAZIONI: "Un Senatore presiede a questo magistrato, di cui sono membri altri sei Nobili. Il suo titolo ne indica l'incarico e l'autorità" (RATTI, s.v.).

- MAGISTRATO DELLE GALERE E DELL'ARSENALE: "Questo M. è stabilito di 7 Soggetti col titolo di Provisori delle G. di tutto ciò ch'è necessario, e di assoldare volontari detti volgarmente buonavoglia con autorità criminale sopra le ciurme e ministri delle istesse G.:soppresso il M. dell' Arsenale fu appoggiata la cura di fabbricar nuove Galee a' detti Provisori, e le incumbenze, che lo stesso aveva" (RATTI, s.v.).

- MAGISTRATO DI GUERRA :"5 nobili oltre un Senatore Presidente compongono un M., il quale ha l'incarico di tutti gli affari di guerra e di provvedere le Truppe delle necessarie munizioni. 4 di detti soggetti sono determinati a sostenere a vicenda per lo spazio di 3 mesi la carica di Generale delle armi"(RATTI, s.v.).

- MASCA termine regionalistico equivalente di STREGA (vedi)> dal lat. tardo masca per "strega, lamia">v. il piemontese e genovese Masca, il provenzale mod. Masco, il franc. Masque> "ragazza sfrontata" documentato nel 1642 ( BATTAGLIA, IX, s. v. Masca 1 e 2 ipotizza correlazione del termine col marinaresco Masca: "Ciascuna delle parti laterali della prua di un'imbarcazione"> GUGLIELMOTTI, (pp.522-523)="quella parte della faccia in ogni naviglio, che può ricevere brusca e violenta rivolta" e "disordinata contorsione di alcun filo, trefolo o legnuolo, che, nella filatura, salti fuori, produca ruffello, e non segua il corso in piano cogli altri". Il legame semantico fra la masca/donna e l'arte del tessere è conosciuto, basti pensare alle Parche, dee del destino la cui trama da tessere era la vita dei mortali. L'attività del filare fu sempre connessa con la femminilità, e in Roma antica il più grande elogio per una defunta si riassumeva nell'epitaffio "custodì la casa, filò la lana": coi secoli la donna non venne meno al suo ruolo di guardiana della vita, della salute, delle malattie e della morte, del filo conduttore della vita di chi era parte della sua comunità.

- MERETRICE -" v. dotta lat. meretricium "prostituzione" donde "Meretrice" donna che si vende per denaro (MERETRICIO): etimologicamente parlando tra le donne che vivono vendendo per DENARO nell'età classica erano le MERETRICI da strada, quelle di infimo grado [qelle che non si avvalevano di un BORDELLO o LUPANARE (donde il nome di LUPA - LUPAE che poi venne volgarizzato in BORDELLO e quindi CASINO] le più giovani erano dette ASELLAE = ASINELLE) per le loro prestazioni sessuali che i "clienti" commettevano il reato della "FORNICAZIONE" donde "FORNICARE" [FORNICAZIONE (FORNICARE)> Dal lat. Fornicatio da Fornicare a sua volta da fornix -icis = "volta, arco sotterraneo a volta" passato a significare "dimora di donne pubbliche, bordello": per l'usanza delle meretrici di prostituirsi in locali sotterranei coperti a volta> F.: sta per rapporto sessuale peccaminoso, adulterio, concubinato ma indica pure, con estensione del valore semantico, la colpa, il peccato commessi fornicando,i rapporti matrimoniali disonesti,la copula contro natura ("Sodomia") e l' "Omosessualità" pur senza distinzione tra quella maschile e femminile (BATTAGLIA,s.v.)]. Vedi poi "PROSTITUTA" od il francesisimo "PUTTANA" ("BALDRACCA" nell'accezione popolareggiante per indicare una "VECCHIA MERETRICE", spesso malridotta per l'età o qualche malattia: l'etimologia deriva dal medievale BALDACCO, derivato da BAGDAD nel significato LUOGO DI PERDIZIONE al posto di BABILONIA la città simbolo del male nella giovannea APOCALISSE).BAGASCIA è termine ulteriormente dispregiativo per MERETRICE: l'etimo è incerto anche se rimanda al latino medievale BAGASSA come si legge nelle voci specifiche del BATTAGLIA. Sulla DONNA MERETRICE o PUTTANA [ma di conseguenza sull'inesausto sforzo delle DONNE di mantenersi intatte e non essere neppure sfiorate da alcun sospetto: cosa estremamente facile in un contesto maschilista che colpiva il mondo femminile per mancanze anche minime se non immaginarie o di comodo] ha diffusamente scritto A.OMODEO ("Il ruolo sociale della donna nel seicento italiano attraverso le immagini" in AA.VV, "Il Gran Secolo di Angelico Aprosio", Sanremo, 1981, p.77):"La legge sociale vuole che le donne debbano per conquistare una vita matrimoniale (un posto nella società) conservare la verginità. La verginità si conserva in modo molto semplice, attraverso la segregazione e il non contatto con l'altro sesso. Nella realtà pratica questo significa escludere le donne vergini da qualsiasi tipo di lavoro che si svolga al di fuori della porta di casa [da questa esigenza di salvaguardare la verginità o la castità femminile l'orrore della cintura di castità - strumento reale, in ferro, con una sorta di lucchetto, causa di gravi infezioni ai genitali femminili anche quando "portato" per il tempo massimo possibile di 2/3 ore - fatta indossare, quale espressione di tortura ideologica, da padri padroni o da mariti padroni alle loro donne specie durante i viaggi per nave al tempo dell' "aria" sul ponte]. Basta [scrive la Omodeo] varcare materialmente il limite della soglia che si apre l'avvio alla "prostituzione". Se le bambine di dieci anni scendono in cortile a prendere l'acqua, vengono automaticamente escluse dalla dote: è stata intaccata la loro verginità. Al di là della soglia della casa, da ragazza si diventa puttana"["Statuti Criminali" di Genova del 1556, lib.II,capo 4 "Supplizio capitale per rapitori di vergini pur consenzienti di qualsiasi grado sociale - si concede però l'alternativa del matrimonio riparatore"; capo 63 "da 200 a 500 scudi d'oro d'ammenda per chi abbraccia e bacia in pubblico donne (vedove o da marito) non consenzienti, di buona fama, ed esilio triennale dallo Stato; da 50 a 300 scudi d'oro per chi compie simili reati avverso donne di modesta condizione e un biennio d'esilio"].

- MOLESTIE SESSUALI - PERPETRATORI DI MOLESTIE SESSUALI: a tutela di religiose, maritate e donne di buona reputazione (secondo i parametri di vari capi del II libro degli "Stat. Crim." che emarginano "Meretrici" e "donne di condizione umile", le "perdute", le "ragazze madri"); ancora a primi '700 lo "ZIGNAGO" (P.I,c.35) scrisse:" "Chi leverà l'onore a viva forza a Figlie, Donne maritate, o Vedove sarà condannato di morte, e chi le baccierà, o le farà atti disonesti parimenti per forza, e con violenza, sarà condannato due anni di "Galera", e chi sarà convinto di "Sodomia", sarà condannato a morte" = vedi però la voce STUPRO per intendere le possibili "scappatoie". Lo ZIGNAGO nell' interpretazione di BACI ed ABBRACCI COATTI, come di altri, sembra dipendere quasi integralmente dal penalista FRANCESCO GIUSEPPE DE ANGELIS ("Tractatus Criminalis. De delictis in tres parte divisus", Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1705, parte I, p. 155, 7 "Poena refertur contra osculantem per vim"). La discussione sulle MOLESTIE SESSUALI porta inevitabilmente ad affrontare un tema basilare per Chiesa e Stato quello riguardante le perniciose sfaccettature della LUSSURIA un argomento secolare su cui molti interpreti si sono affrontati e confrontati: tra questi un posto di rilievo tra XVII e XVIII secolo spetta certo a Felice Potestà autore di un importante ed esaustivo TESTO DI DIRITTO CANONICO anche se, per la scientificità della disposizione tematica e dell'apparato bibliografico, a districarsi compiutamente in questo sterminato campo di indagine più di tutti giova il teologo e giurista francescano (XVII - XVIII secolo) LUCIO FERRARIS che tra innumerevoli altri argomenti analizza con spessore critico nella sua monumentale BIBLIOTHECA CANONICA....il tema non solo della LUSSURIA in sé ma anche tutte le specificità connesse alle COLPE LAICHE E RELIGIOSE VARIAMENTE CONNESSE ALLA LUSSURA tra cui il concetto di DILECTATIO MOROSA ed in chiave assolutamente negativa il proliferare di PROSTITUZIONE E/O MERETRICIO. La LUXURIA già nel SOMMARIO - PUNTO 2 risulta organicamente trattata e, nell'analisi, suddivisa in SETTE PARTI SOSTANZIALI corrispondenti alle voci "Fornicatio, Adulterium, Incestus, Stuprum, Raptus, Sacrilegium & peccatum contra naturam: quest'ultimo viene poi a sua volta suddiviso in Mollitiem, Inordinatum concubitum, Sodomiam & Bestialitatem" cui, parallelamente ma stando a sè, viene accostata l' Impuditicitiam. Per quanto tutte queste colpe e depravazioni vengano poi rianalizzate alle loro specifiche voci la trattazione risulta alquanto esauriente: la discussione sulle sette specie di lussuria inizia propriamente dal PUNTO 5 mentre la discussione del Peccato contro natura e delle sue partizioni si estende dal PUNTO 33. L'Impudicitia risulta invece analizzata a sè, partendo dal PUNTO 71. L'argomento pare qui meno eclatante ma merita di esser sottilmente analizzato per le questioni particolari e spesso impercettibili, a confronto della morale odierna, che esso comporta. Il PUNTO 73 affronta quei baci, abbracci, contatti fisici che fatti secondo le costumanze dei luoghi non comportano alcuna condizione di peccato essendo fatto per espressione di amicizia, pace, benevolenza, dovuto ossequio ecc.; al contario il successivo PUNTO 74 disserta di quei baci e contatti fisici compiuti in parti intime comportano la perpetrazione di un peccato mortale.Addirittura il PUNTO 75 sottolinea come si cada in peccato mortale se i menzionati baci, abbracci, contatti fisici sono compiuti da quanti per età od altri impedimenti non possono concepire ma tendono comunque a raggiungere orgasmo sessuale e ad eccitare gli istinti sessuali. Dal PUNTO 76 inizia una discussione sul tema sempre attuale di PEDOFILIA E/O PEDERASTIA: in effetti al PUNTO 76 ci si limita ad affermare che non è peccato od al massimo è peccato veniale baciare od abbracciare, magari sentendo intima compiacenza fisica ma non avendo né attivando turpi intenzioni, l'abbracciare od abbracciare per affetto fanciulli d'infantile età. Al PUNTO 77 si tratta del caso di ancelle o serve che lavando, vestendo, guardando o toccando nelle intimità i fanciulli loro affidati provano una qualche emozione sessuale senza però che sussista o venga messa in atto qualsiasi turpe intenzione. Delicatissimo è poi il PUNTO 78 ove si esamina una casistica peculiare di relazioni tra esseri umani ed animali: per gli interpreti è peccato veniale contemplare gli animali nell'espletamento della loro attività sessuale in quanto ciò risulta suggerito solo da curiosità e superficialità senza voglia di coinvolgimenti libidinosi e parimenti è peccato veniale accarezzare, blandire, anche toccare nelle parti intime animali come cuccioli e cani a patto di far ciò solo per curiosità e morboso affetto ma giammai per impuro piacere. Si commette invece peccato mortale sollecitare in qualsiasi modo le parti genitali di qualsiasi animali al fine di portarlo - a scopo di impuro piacere personale - all'atto della eiaculazione. Il PUNTO 81 sostiene che non peccano gravemente quelle persone del medesimo sesso che, trovandosi nude in un bagno o lavacro, per curiosità e gioco si guardano e si toccano vicendevolente anche nelle parti intime magari provando qualche slancio di sensualità ma senza mai mirare alla finalizzazione di un progetto libidinoso o turpe. Il PUNTO 82 afferma invece che, se la medesima situazione intercorre tra persone di sesso diverso, anche se non si giunge ad alcun rapporto sessuale il peccato è da ritenersi ordinariamente grave comportando pericolo morale di qualche libidinoso consenso e trattandosi pur sempre di etrema indecenza. Al PUNTO 83 si sostiene che contemplare con una certa curiosità e compiacenza le proprie intimità è solo peccato veniale e che anzi nel caso che qualcuno si tocchi nelle pudenda, magari per porre fine ad un prurito di natura non sessuale, pur essendovi il rischio di una involontaria eiaculazione, non si possa in alcun caso parlare nemmeno di peccato veniale. Ai PUNTI 84 - 85 si sostiene che in relazione a chi legga argomenti osceni, canti canzoni triviali, assista a commedie di turpe argomento, scrive o legga lettere d'amore zeppe di lascive espressioni ecc. debba parlarsi di peccato mortale qualora chi faccia ciò lo faccia con intenzionale ricerca di turpi piaceri mentre sia da parlare peccato veniale, alimentato da eccessi di curiosità e di voglia di scherzare, nel caso che chi compia tutto ciò non miri a fini vergognosi capaci di portarlo alla rovina spirituale. Al PUNTO 86 viene esplicitata una severità assoluta verso quegli artisti che, peccando mortalmente, realizzano, divulgano e rappresentano canti e libri osceni, laide commedie ed ancora pitture scandalosamente volgari cose tutte quanti capaci di indurre gli spettatori a violare la morale e precipitare nella più grave libidine con estremo pregiudizio della loro anima. Le danze di cui tratta il PUNTO 87, per quanto non esenti da pericolo morali, di per se stesse non sono malvage a condizioni che comportino solo diletto e giammai gesti sessualmente provocanti: il Ferraris, di rimpetto ad una bibliografia di interpreti e canonisti non sempre in sintonia, precisa, con ulteriori fonti documentarie che allorquando i Sacri Padri hanno ripreso la costumanza delle danze si son sempre riferiti a balli lascivi e turpi oppure a danze sfrenate tenute in tempi interdetti e in luoghi sacri e che i divieti alla pratica delle danze chiaramente sanciti dai Sacri Canoni sono da intendersi rivolti esclusivamente ai Chierici tanto Regolari che Secolari (cosa peraltro insita nel diritto comune sia antico che postridentino). Al PUNTO 88 si parla di quei coniugi che si concedono a baci, contatti fisici, abbracci particolari, che si vestono in modo lascivamente provocatorio o che ancora ricorrono al turpiloquio onde eccitarsi senza mirare affatto ad un rapporto sessuale naturale finalizzato al concepimento o peggio ancora si lasciano andare al vizio della sodomia: per quanti prepetrano ciò secondo il Ferraris, che riassume interpreti e canonisti, necessariamente si deve parlare di peccato mortale. Sempre in merito alla vita sessuale dei coniugi viene registrato al PUNTO 89 il tema di quando e come sia lecita la ricerca del piacere sessuale: in rapporto a ciò il Ferraris non risponde nel luogo citato ma rimanda a quanto da lui discusso alla voce DILECTATIO MOROSA e specificatamente dal PUNTO 24 AL PUNTO 26. Il PUNTO 90 recupera l'argomento di baci, abbracci, tocchi lascivi, uso di turpiloquio tra coniugi interessati all'accoppiamento solo per raggiungere il massimo piacere sessuale senza rispetto delle leggi morali della loro terra e delle leggi divine, sì che tale comportamento viene reputato degno della sanzione di peccato mortale. Il PUNTO 91 in merito ai giochi amorosi, se peccaminosi o non, dei futuri coniugi prima di un regolare accoppiamento sessuale, viene affrontato dal Ferraris con un nuovo rimando alla voce DELECTATIO MOROSA: precisamente di siffatta voce ai PUNTI DAL 27 AL 29 ed ancora al PUNTO 32. Nel PUNTO 92 il Ferraris, onde affrontare il tema della vita sessuale delle vedove, ancora si appella alle conclusioni espresse nella voce DELECTATIO MOROSA e specificatamente ai PUNTI 30 - 32.

- MURA – MURAGLIA – MURAGLIE = vedi qui FORTEZZA - FORTEZZE

- OMICIDIO : vedi AMMAZZARE

- ORDINARI> SOLDATI: vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA

- OSTE - OSTERIA> vedi qui VINO

- PARENTELLA – PARENTELLE: vedi VIOLENZA

- PENA (DI MORTE) – PENE (DI MORTE): in età intermedia la pena di morte era data in vari modi ma, per quasi tutti gli stati anche per la Repubblica di Genova (come dettano gli Statuti erano eminenti i supplizi estremi per via di Forca ad impiccagione lenta, Decapitazione, Rogo.
L' IMPICCAGIONE (pena tipica dei delinquenti dei ceti meno abbienti) era spesso preceduta dall'amputazione per infamia di un arto o dalla pubblica flagellazione venendo il reo lungo le pubbliche vie "tratto a coda d'una bestia" al supplizio (l'impiccagione era lenta col viluppo dei corpi di boia e condannato, con la scenografia d'alterchi fra vittima e carnefice, collo squallore di agonie impressionanti: dal 1760 fu esperimentata in Inghilterra una macchina nuova per i. diversa dalla vecchia Forca: nel 1783 questo sistema di i. fu adottato in quel Paese mentre si abolivano i codazzi di folla dietro al condannato).
Si poteva evitare il pubblico disonore dell'IMPICCAGIONE tramite lo STRANGOLAMENTO perpetrato dal boia nelle segrete di un carcere come accadeva a Venezia nel "Cameroto dove soleano far strozzare per ordine del fu Consiglio di X, esistente nel mezzo delle Carceri giù dal ponte della Paglia" come si legge in una STAMPA del XVIII sec. del Museo Carrer di Venezia, in "Gabinetto di Stampe e Disegni".
La tecnica dello STRANGOLAMENTO, in certi casi era un "modo privato e non infamante" di esser giustiziati, ma aveva lati oscuri: tra l'altro era un modo da parte dei potenti, a Venezia da parte degli Ambiziosi membri del Consiglio dei Dieci ma anche in altri paesi ad opera di Sovrani e Gestori del potere, per eliminare dei prigionieri scomodi evitando le remore dei processi e i rischi di assoluzioni possibili, specie se la persona da eliminare era a sua volta un potente momentaneamente in disgrazia. Da questa antica tecnica di morte, già usata dai Romani nel Carcere Mamertino, si evolse una terribile macchina di morte: la garròtta (in spagnolo garrote). Questa macchina fu introdotta come pena di morte in Spagna ma fu usata in altri paesi, specie in dittature di paesi sudamericani di cultura spagnola. Al collo del condannato, posto in posizione seduta, si applicava un cerchio di ferro che a mezzo di una vite veniva sempre più stretto fino che sopraggiungesse morte per strangolamento. Questo strumento (che fondeva tortura e estremo supplizio, fu introdotto dalle esecuzioni a partire dal 1882: dapprima le esecuzioni erano pubbliche per il vecchio principio dell'Inquisizione spagnola della CATARSI, ma successivamente sino agli anni Sessanta di questo secolo (prima della sua soppressione, anche sotto una pubblica condanna morale e civile) venne praticata solo all'interno degli Istituti di pena.
Gli Statuti, riferendosi alla giustizia controriformista citano la pena nuova (per ERETICI, rei di lesa maestà, di stregoneria, azioni infami contro natura e Sodomia) del ROGO PURIFICATORE DI UN DELINQUENTE GIA' GIUSTIZIATO PER IMPICCAGIONE LENTA o nei casi estremi del ROGO COMMINATO A CRIMINALI CONDANNATI A MORTE ED ANCORA VIVI (come poteva accadere nel caso di un eretico o di un ALCHIMISTA giudicato REO DI ERESIA quasi sempre "coi libri eretici", quelli PROIBITI, MAGICI od ALCHEMICI legati sul petto e sulla schiena") con la DISPERSIONE DELLE CENERI IN TERRA NON CONSACRATA. Pena, peraltro, comminabile a tutti i grandi criminali contro le leggi di natura, compresi i falsari le cui proprietà ed in particolare gli ambienti in cui procedevano alla falsificazione delle monete dovevano venir distrutti e rasi al suolo di modo che "neppur la memoria si conservasse del lor nefando crimine".
Gli Statuti fanno quindi menzione della PENA PER DECAPITAZIONE applicata, a Genova come in tutti gli Stati italiani ed europei, ai condannati a morte provenienti dai ceti nobili: tal tipo di supplizio capitale (spesso svolto in segreto e lontano dalla folla curiosa) aveva il vantaggio" di esser più celere e quindi meno doloroso degli altri, specie se il BOIA (che per mantenere utile anonimato indossava un CAPPUCCIO od una vera e propria MASCHERA DA CARNEFICE), ben prezzolato dai parenti della vittima ed abbastanza esperto, uccideva con un sol colpo della MANNAIA, come si usava a Genova, o della SPADA DA CARNEFICE più utilizzata nei paesi germanici. Sorprendentemente dalla "Cronaca di Jean d'Anthon" (pubblicata nel 1835) si ricava che a Genova nel 1507 (esecuzione del patrizio Demetrio Giustiniani) era in uso una MACCHINA DI MORTE corrispondente alla GHIGLIOTTINA, ritenuta invenzione del rivoluzionario francese e professore di anatomia Joseph Ignace Guillotin (1738-1814) che solo propose, il 10 /X / 1789, all'Assemblea nazionale un progetto (convertito in legge il 3/ VI / 1791) di uniformità delle modalità di esecuzione capitale, usando una macchina capace di rendere la morte istantanea e meno dolorosa: macchina che in qualche modo fu resa celebre dall'evento, che più d'ogni altro colpì l'immaginario collettivo del tempo, cioè l'ESECUZIONE DELLA REGINA DI FRANCIA MARIA ANTONIETTA. Questo apparecchio di morte usato per tutti i ceti solo dopo l'iniziativa di Guillotin (identiche macchine di morte cinquecentesche in uso in Germania erano però divenute tanto note da meritare vari appellativi polareggianti come "Diele", "Hobel", "Dolabra"), risaliva al XIII secolo ed era usato in Europa per punire i soli NOBILI: v. gli esemplari cinque-seicenteschi italiani (di Roma, Lecce e Lucera) in "Museo Crim. Roma": PORTIGLIATTI - BORBOS, "La ghigliottina" in "La scienza e la colpa - Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento", Milano, Electa, 1985, pp.141-142: la GHIGLIOTTINA ("Guillotine" da una canzone satirica, che amareggiò l'"ideatore", pubblicata sul giornale realista "Les Actes des Apotres": ma s'era anche pensato di chiamarla "Mirabelle" da Mirabeau, "Luisette" o "Luison" dal dottor Louis) venne fatta non dal fornitore di forche Guédon ma dall' economico costruttore di clavicembali T. Schmidt: fu sperimentata su animali o cadaveri e quindi sulla prima vittima, il rapinatore N.J.Pellettier (25-4-1792). Una variante eccezionale di condanna a morte, applicata in Inghilterra contro i pirati ed in ambiente cattolico, italiano e spagnolo, soprattutto contro ERETICI [e da ritenersi quindi PENA MISTA cioè di STATO E CHIESA] era il CONTENIMENTO, SIN A MORTE, SENZA CIBO ED ACQUA (per LEGAMENTO AD UN PALO IN PUBBLICA VISTA o in una GABBIA FERRATA) dei colpevoli. Questi sventurati erano così esposti in pubblico all'orrore ed alla vergogna di una morte lenta per inedia [nel corso della quale i più ormai defedati e disidratati pronunciavano nell'estrema disperazione di una morte senza scampo o perdono (se non l'avevano fatto già sotto Tortura inquisitoriale) la CONFESSIONE PIU' AMPIA DI LORO REATI contro STATO e/o CHIESA]. In Inghilterra la sede pubblica naturale d'esposizione pubblica, trattandosi di pirati, era una qualche zona portuale>in ambito cattolico si esponevano i condannati davanti alle chiese ed anche al loro interno (ove il cadavere restava sin oltre l'angosciante attimo della morte e quindi il lungo travaglio della decomposizione) come TERRIBILE MONITO per i fedeli meno saldi: è il caso di questa vittima morta all'interno di una gabbia metallica e che fu rinvenuta a Milazzo nel 1806> ora in "Roma-Museo Altavista". Ai primi del XVIII secolo, tra le PENE DI MORTE, compare la PENA DELLA FUCILAZIONE (propriamente tramite l' ESSERE ARCHIBUGIATO): la sua menzione sembra però esser da applicarsi esclusivamente a criminali gravi appartenenti alle forze armate delle Repubblica di Genova.

- PENA PUBBLICA> FUNZIONE CATARTICA e/o di DETERRENZA ("AMMONIMENTO") della PENA PUBBLICAMENTE ESEGUITA: in primo luogo è opportuno precisare che le norme statutarie, in qualsiasi Paese europeo, non concedevano troppe licenze al boia od al giudice nell'applicazione del supplizio. Le norme criminali imponevano, salvo pesanti sanzioni avverso gli ufficiali inadempienti per eccesso o difetto, una quasi paranoica correlazione fra il grado di sofferenza imposta e l'entità della colpa da espiare. Per questa ragione in tutti gli Statuti Criminali si imponeva ai giusdicenti un'assoluta precisione nella stesura delle sentenze e delle sanzioni: non si poteva alterare il numero né la modalità delle frustate, era obbligatorio rispettare la tipologia dell'estrema condanna, procurando - quando richiesto di legge - morte lenta od istantanea, né in alcun modo era concesso di mutilare altra parte del corpo che quella sentenziata (ed alla applicazione della pena oltre che boia e magistrati presiedeva, per garanzia e reciprocità di controllo, lo scrivano della curia col compito di registrare con estrema precisione la regolarità o meno dell'applicazione del supplizio). Su questa prospettiva si vede bene che il PUBBLICO SUPPLIZIO rispondeva a due fondamentali esigenze o finalità. In prima istanza, apparentemente, sembrerebbe da doversi collocare la condanna capitale sul patibolo, la punizione, l'infamia, elevate a marchi terribili di una colpa commessa, ai limiti ben connotati del prezzo da pagarsi, alla fine di tutto, nei confronti della "società giusta che tutela gli onesti e reprime inesorabilmente i cattivi". Ma ciò non giustificherebbe l'eclatanza scenografica delle pene, le esplosioni folkloristiche dei Magnificat, delle "Abiure" o degli "Atti di fede" e del resto una morte procurata nel recesso di un carcere o la punizione corporale imposta al riparo di occhi stupefatti costituirebbero comunque e sempre il trionfo della legge sul delinquente e l' emarginazione di costui dal complesso sociale. Su un secondo piano, ma in realtà solo apparentemente su un secondo piano, è necessario proporre come il supplizio, attraverso le sofferenze del condannato per cui si cercava la più larga risonanza e pubblicizzazione possibile, doveva piuttosto testimoniare la difesa e la vittoria del sistema al potere. Da ciò soprattutto derivava la pubblica esecuzione, il reo condotto al patibolo tra ali di folla plaudente e terrorizzata, i supplizi addirittura continuati dopo la morte, i cadaveri fatti a pezzi e bruciati, le loro ossa disperse al vento (persino la pubblica e ben "pubblicizzata" distruzione, fin oltre le fondamenta, delle abitazioni sede di reato nel caso di falsari o di certi colpevoli avverso natura: libro II, cap. 2 degli Ordinamenti criminali genovesi). Il "potere" in questa lugubre scenografia cercava soprattutto d'esorcizzare l'orrore dai recessi dell'umana coscienza e non faceva ciò per mero godimento o indefessa volontà di potenza: di rimpetto alla precarietà delle istituzioni il pubblico supplizio davanti alle masse era fondamentalmente l'evocazione della "catarsi", della purificazione collettiva, dell'unico ammonimento possibile dato alle moltitudini (in assenza di qualsiasi "media" che getti, come tuttora non manca d'accadere, un "mostro in prima pagina") del crimine da non commettere, della destabilizzazione da evitare, dell'ingrigimento esistenziale da accettare quale unico sistema efficiente e funzionale per la sopravvivenza. E fuor di dubbio la tregenda collettiva funzionava quasi sempre: per secoli popoli tanto poveri quanto ignoranti continuarono così a riconoscere nell'orripilanza di certe violenze la legittimazione terrena e divina di cui abbisognavano le due Maestà del Mondo conosciuto, quella del Sovrano o della Signoria e quella della Chiesa, cattolica o riformata che fosse. Scendendo sul sempre utile campo delle esemplificazioni, in merito a tutto quanto è stato appena detto, giova rammentare che gli Statuti criminali genovesi mentre non mancano in più punti di far cenno alla FUNZIONE AMMONITRICE E CATARTICA della PUBBLICA PUNIZIONE (vedi fra tanti i capitoli del II libro n.2 e n.32 ) in altre loro parti fanno spesso cenno eclatante ed in qualche modo "magnificante" a quella massima espressione ligustica (e non) del supplizio capitale riassunta con la temuta espressione giudiziale, su cui già si è riflettuto, che il "reo condannato a morte sia tratto al capestro per coda d'una bestia" (variante delle consimili forme "a coda d'una bestia tratto" o "a coda d'una mula tratto") attraverso le pubbliche vie e sotto lo sguardo dei cittadini (si veda pei grandi criminali il libro II degli "Statuti criminali" , capitoli 8 e seguenti).

- PENE (COMBINAZIONE DI): J.A.Soulatges nel suo "Traité des crimes" (Parigi, 1762) scrisse: "La pena di morte naturale comprende tutti i tipi di morte: gli uni possono essere condannati a essere impiccati, altri ad avere la mano tagliata o la lingua tagliata o bucata e in seguito a essere impiccati; altri, per delitti più gravi, a essere rotti vivi e a morire sulla ruota, dopo aver avuto le membra rotte; altri a essere rotti fino a morte naturale, altri a essere strangolati e in seguito rotti, altri a essere bruciati vivi, altri a essere bruciati dopo essere stati preventivamente strangolati, altri ad avere la lingua tagliata o bucata e in seguito a essere bruciati vivi, altri a essere tirati da quattro cavalli, altri ad avere la testa tagliata, altri infine ad avere la testa spaccata".> Gli Statuti genovesi fanno cenno a tre tecniche di supplizio capitale (impiccagione , decapitazione e rogo), pur sottintendendo in più luoghi la saltuaria fruizione d'altri sistemi o modalità, molte di queste esecuzioni erano "combinate" con altre pene, mutilanti e/o infamanti, e venivano applicate entro uno scenario controriformistico e terrifico sì che il reo, sfinito dalle sevizie, alla forca fosse "a coda d'una bestia tratto" [v. lib. I e II, passim]. Era un supplizio panitaliano menzionato da Dante (Purg., XXIV, 83 nell'interpretazione del Buti) per cui si trascinava, legato ad un cavallo mulo (la bestia), sin al patibolo (fra pubblici luoghi minuziosamente indicati, tra ali di folla sgomenta per cui la pena era monito) un condannato, spesso già mutilato di naso o di orecchie, di lingua o di mano, immerso nel suo sangue: v.BANDELLO, nov. 55, vol.I, p.635 ("Tutti gli altri crudelmente furono morti, per ciò che alcuni vivi a coda di cavalli furono per sassi, per spine e fossi tirati, lasciando or qua or là le lacerate carni"); LEGGI DI TOSCANA, vol.IX, p.70 ("Viene esasperata la pena di morte a chi maneggia e si vale del denaro del pubblico, e fugge e non rende conto, con doversi strascicare a coda di mulo, senza tavole, al luogo del patibolo"); BOTTA(2) p.37 e p.1045.

- PENE CORPORALI - PENE NUMMARIE : 1 pene che ledono il fisico del condannato - 2 pene che ne intaccano le risorse economiche sotto forma di sanzioni in denaro.

- QUALITA’ DELLA PERSONA> QUALITA’ DELLA COLPA: vedi qui DIRITTO INTERMEDIO o DELL'ETA' INTERMEDIA

- RAPINA - RAPINATORE : vale la pena di leggere, come fonte dell'articolo dello Zignago, dagli "Statuti Criminali" del 1556 (libro II) il Capitolo XXIV (24) o "Sulle rapine/ Su tutto il Dominio, da Corvo a Monaco e dai gioghi al mare, oltre alla confisca di tutti i beni, vengano trascinati per coda d'un cavallo alla forca dell'ultimo supplizio quanti, armati o no, con destrezza o violenza, abbian perpetrato rapine a danno di viandanti o passeggeri delle pubbliche strade. Si comminino altresì identiche pene a predoni d'altrui dimore, briganti di via e a tutti quanti sian stati marchiati come nemici del pubblico bene. Da queste condanne nemmeno scampino quei malandrini che, pur non riuscendo a compierla, abbiano premeditata qualsivoglia rapina: ed in sovrappiù questo nostro capo criminale sancisce che la pena di morte per impiccagione debba pur toccare a quei delinquenti di strada i quali, poco conto se disarmati o meno, abbian rapinato, fuor di piazze e pubbliche strade, beni diversi d'un valore eccedente le venticinque lire di genovini. Tuttavia, occorrendo che la stima di tal refurtiva risulti inferiore a suddetta minimale, sia cassata in ogni caso l'estrema condanna, dovendo invece il giudice, secondo suo insindacabile arbitrio, optare per multe da cento a trecento lire, per l'esilio da città e suoi distretti od ancora per l'imprigionamento triennale qual galeotti in servizio sui vascelli della Serenissima. In ogni caso resti sempre intesa, comunque, la riparazione di ciò che sia stato rapinato od in utile alternativa l'esborso, alla persona lesa, d'una somma in denaro stimata equivalente al maltolto che, eventualmente, possa esser andato disperso". Può esser utile leggere anche su altre forme di furto con uso della violenza dall'articolo XX (LADRI) del libro II degli stessi "Statuti" laddove il testo dice: "I ladruncoli tagliaborse [come detta anche il capo XX del libro II cinquecenteschi Statuti Criminali di Genova: ci si riferisce a predoni da strada meglio noti come manticularii] che di notte a forza o con destrezza rubano ai passanti vesti, mantelli e copricapo oppure che di giorno, mescolatisi alla folla, taglieggiano o comunque sottraggono con destrezza ed artifizio le borse dei viandanti, siano condannati, per la prima volta, a fare i galeotti sulle triremi repubblicane: siano però mandati alla forca ogni volta in cui sia provato che si tratta di recidivi" [i "manticularii" erano retaggio, violento, d'una forma di furto contemplato sin dal tempo di Roma antica quello di indumenti e vesti, specie se di pregio: le erotiche ed enigmatiche spintriae secondo una moderna interpretazione, che ne rivisita la funzione tradizionalmente riconosciuta di surrogato di monete per fini di mercimonio sessuale, sono state anche ipotizzate, e non senza fondamento, quali contromarche per segnare i guardaroba (un modo tipicamente scherzoso e lubricamente romano ma equivalente al sistema delle moderne tessere di riscontro dei depositi in sale pubbliche d'oggetti personali) in cui erano custoditi gli abiti dei frequentatori delle terme, vestiti spesso di valore e notoriamente ambiti da ladruncoli prossimi nella tipologia ai manticularii, per quanto mai aggressivi. I "manticularii", per le oscure ed isolate strade di rinascimento e barocco, erano invece alquanto temuti perché assalivano di notte, sbucando da qualche agguato imprevisto, e colpivano i riottosi, fin anche ad ucciderli ma giammai con armi da fuoco o armi da taglio: la loro preda principale era infatti costituita dalle vesti pregiate dei viandanti, specie se nobili od agiati commercianti, sì che per vincere le resistenze, fino all'assassinio, si valevano di armi contundenti, specie di bastoni, in grado di uccidere senza rovinare gli abiti e senza far in modo che venissero macchiati da emorragie di sangue particolarmente violente, con la conseguenza in entrambi i casi di non poterli rivendere al massimo prezzo possibile]. "Sia impiccato [continua questo capo XX dei cinquecenteschi Statuti Criminali di Genova] chiunque abbia compiuto effrazione nei riguardi di un'abitazione, una dispensa od un magazzeno coll'intenzione presumibile, se non si provi il contrario, di rubarvi per un valore stimato superiore alle dieci lire: a riguardo di cifre minori di questa si ricorra piuttosto alla fustigazione oppur si leghi da galeotto il reo ai remi delle navi per un periodo di tempo giammai da meno dei due anni. Chi al contrario abbia sì scassinato un di quei locali di cui si disse ma non abbia alcunché rubato, sia perchè distolto da imprevista paura o da rumor di passi sia anche perchè colpito e fermato se non pur soltanto messo in fuga da qualcuno per caso lì sopraggiunto, venga frustato e quindi esiliato per un anno da Genova e distretto. Ma anche in questi ultimi casi sia giustiziato sulla forca, per impiccagione, il reo che, pur non avendo rubato nulla dopo l'effrazione, abbia fatto irruzione a mano armata, con intenzioni violente. I correi e favoreggiatori, per detta partecipazione o maliziosi consigli forniti, restino colpiti dalle stesse pene che tocchino all'esecutore materiale del crimine. In tutti i summenzionati casi si restituisca ogni volta il maltolto qualora se ne sia rientrati in possesso mentre, in caso contrario, il reo risarcisca del proprio il valore del furto secondo la stima fattane in lire genovesi. Non sussista differenza fra una soluzione della pena in denaro o col patimento di pene fisiche ed anzi, pur nel caso sia stato soddisfatto una punizione corporale, il ladro venga tenuto in sicura custodia dallo Stato presso il carcere di malapaga (in volgare nel testo) a libero arbitrio del derubato, finché appunto questo non abbia ottenuta soddisfazione del maltolto. Non si sospenda però, una volta che sia stata comminata, alcuna pena di morte, salva restando tuttavia, per chi soffrì un furto, l'azione legale contro i beni del giustiziato allo scopo di un opportuno risarcimento. A riguardo del concetto di pena capitale od estremo supplizio, dal momento che se ne fa menzione più volte in questi Statuti dei Crimini, è doveroso rammentare che per essa si intende sempre, nel Dominio di Genova, almeno in prima istanza l'impiccagione sulla forca. La condanna a morte può tuttavia eseguirsi legalmente anche sotto specie o forma del venir arsi vivi sul rogo anche se questo genere di pena, essendo stato escogitato in tempi più recenti e soprattutto contro sacrìlegi ed eretici, per la giurisprudenza criminale genovese noi riteniamo preferibile comminarlo soltanto per colpe e pene specificatamente indicate in quei capitoli ove si richieda l'opera purificatrice delle fiamme. In senso più esteso ma secondariamente all'esecuzione per via d'impiccagione sul patibolo la giustizia estrema può venir lecitamente applicata, in questo caso senza eccezion di sorta per le caratteristiche del reato, secondo le tecnche della decapitazione: aggiungiamo peraltro che secondo la nostra interpretazione la condanna perpetua d'incatenamento ai remi delle galere repubblicane debba ritenersi ulteriore forma d'estremo supplizio. Non sia però concesso punire chicchessia per un furto commesso oltre i confini del Dominio, anche nel caso che la refurtiva fosse poi stata ricettata in Genova o nei suoi distretti. Tuttavia il Pretore di città o qualsiasi magistrato distrettuale che, su espressa denunzia, abbiano avuto cognizione, anche per sommi capi, che una qualche refurtiva già condotta fuori Dominio si ritrovi, perché riportatavi in qualsiasi pur imprecisabile momento, presso un ricovero di qualsiasi ladro, in Genova o comunque nel Dominio, abbiano essi facoltà di incarcerare il colpevole ed obbligarlo a restituire il maltolto al lecito padrone, se non, in alternativa, risarcire questo secondo la stima nummaria dei beni rubati. Qualora il furto sia stato perpetrato a danno di qualsivoglia cittadino genovese o distrettuale sia naturalmente consequenziale l'azione criminale contro il reo catturato. Chi poi abbia fatta ricettazione di oggetti rubati paghi, alla prima condanna, un'ammenda sin al doppio del valore della refurtiva, alla seconda condanna versi al fisco tre volte tanto e qualora, nonostante ciò, persista nell'esser recidivo, debba il suddetto venir perseguito secondo i dettami della giustizia criminale oppure sia multato ancora, ma in modo nuovo, come se lui stesso avesso commesso tal furto [vedi DIGESTO DI GIUSTINIANO al TITOLO XVI del LIBRO XLVII]. Il servo che senza complici abbia rubato qualche cosa al suo padrone, o comunque a chi lo tenga al proprio servizio, venga multato secondo il libero arbitrio del danneggiato: nell'eventualità che via siano stati uno o più complici, non importa se servi o liberi per condizione, il reo resti punito sempre secondo la forma di questo capitolo criminale sui ladri ed in alcun modo si conceda al padrone di poterlo eventualemente sollevare dalle sue responsabilità e colpe".

- RASTELLO (RASTRELLO) : punti di controllo variamente fortificati e guardati da soldati in armi. I Rastrelli posti sulla via del Nervia [di cui restano solo POCHI RUDERI del RASTRELLO sulla via corriera, al confine, tra CAMPOROSSO e DOLCEACQUA] sin dalla PESTE del XVI sec., e potenziati nel XVII con l'impianto -in luoghi vicini e strategici- di Compagnie scelte di coscritti dei borghi per guardare il traffico, restano non solo esempio di un certo modo di gestire finanze, quarantene e Sanità ma provano, come si evince da lettere ufficiali dei governi di Genova, Francia, Piemonte e Marchesato, durante la peste del '600, che il male epidemico (come era accaduto nel 1348) se fosse entrato nell' estremo Ponente Ligure (cosa che per fortuna non avvenne) sarebbe giunto pei tragitti di val Nervia, risalendo dal mare o scendendo dal Piemonte: il contagio avrebbe però potuto giungere anche da diramazioni trasversali (alcuni malati, in marcia dal nizzardo, furon arrestati al RASTRELLO DEI BALZI ROSSI rinchiusi in annesse casermette o, più facilmente spediti per la "quarantena" al vicino LAZZARETTO: alcuni riuscirono a fuggire pei passi dello Strafforco e la via di Airole sin al "Convento di Dolceacqua" ove eran attesi dai fucili delle guardie dei Rastrelli mentre altri pervennero fin nei siti di Apricale e Perinaldo). Il RASTRELLO confinario fra Camporosso, appartenente alla Repubblica genovese, e Dolceacqua, capitale dell'omonimo marchesato stato vassallo prima di Genova e poi del Piemonte, costituisce, nonostante sia ridotto ad un rudere, l'ultimo reperto di questi baluardi militari che servivano sia come posti di frontiera che di controllo sul sistema viario in occasione sia di guerre che di operazioni di polizia, criminale e sanitaria. Nell'immagine si vede solo la parte in muratura destinata all'alloggiamento di un plotone armato e alla sede degli ufficiali comandanti (talora vi era collegato un piccolissimo carcere destinato ad ospitare per il tempo strettamente necessario le persone fermate in quanto sospette).Dal punto di vista strategico l'edificio era integrato da una serie di ostacoli, compresi "cavalli di frisia" e "palizzate mobili" alle quali i viandanti dovevano fermarsi per i controlli di rito.In casi estremi le forze militari di servizio al RASTRELLO potevano essere raddoppiate e dotate di qualche pezzo di artiglieria: e ciò specialmente in occasione di periodi di crisi, d'aperta lotta al banditismo organizzato e, naturalmente, nei tempi non rari di conflitti militari.

- REGGIMENTO: vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA; vedi anche qui GERARCHIE DEL REGGIMENTO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

- REO: vedi qui in DIRITTO INTERMEDIO o DELL'ETA' INTERMEDIA.

- REPUBBLICA DI GENOVA vedi qui SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

- ROTA CRIMINALE> vedi anche qui GIUSTIZIA – GIUSTIZIA CRIMINALE: EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE A GENOVA. Nella Repubblica di Genova subito dopo la massima autorità del Doge, che durava in carica due anni, agiva il Senato, o Collegio dei Governatori, di dodici membri, ed era al Senato che competeva l’esame dei processi svoltisi davanti alla Rota Criminale istituita nel 1576. La Rota Criminale era composta da tre giudici: un Presidente (Pretore o Podestà) e due Uditori, i quali restavano in carica tre anni e dovevano essere forestieri; a questi si affiancava un Fiscale, giudice istruttore che curava anche l’esecuzione dei verdetti e la riscossione delle ammende: con una delibera approvata dal Maggior Consiglio di Genova del 1660 si stabilì che gli stipendi pagati ai componenti della Rota Criminale (Podestà, Auditori e Avvocato Fiscale) fossero pagati da quanti commettevano i delitti anche se dal pagamento erano esonerati coloro che soddisfacevano la pena col subire la pena delle trazioni di corda. Nei confronti delle giurisdizioni locali la Rota aveva compiti di controllo e quasi sempre di ratifica del voto del Giusdicente Locale quando i reati prevedevano la condanna a morte, la mutilazione degli arti o la galera , cioè la condanna a remare incatenati sulle galee: in conseguenza di ciò il Giusdicente, prima di emettere la sentenza definitiva, doveva sempre attendere la risposta della Rota Criminale:
“Disposizioni della Rota Criminale* Signori. Continuandosi, etiamdio per mezzo di particolari deputazioni l’essame, e discussione sopra à raccordi dal zelo delle SS.VV.stati sudditi in ordine al sollievo delle spese camerali,e,venendo stimato molto conveniente,e giusto,che dell’annua spesa,che la Camera publica nel pagamento dè salarij del M. Podestà, & Auditori della Rota Criminale, Avvocato Fiscale, e Fiscale, ne venisse risarcita, e rimborsata da coloro, che commettono i delitti, e gl’eccessi; perciò doppo il conveniente riflesso alla pratica, siamo col più del necessario numero de’ voti venuti in deliberatione di proporre a’ Consegli della Repubblica, come facciamo hora alle SS.VV. in tutto come in appresso. Che per l’avenire i Rei, e delinquenti siano essi, & i loro rispettivamente beni obligati a pagare alla Camera, e cioè
Per i voti contumaciali del Dominio di Terraferma, e,sentenze contumaciali della M.Rota, quali rispettivamente contengono pene di vita, ò di galera, ò di relegatione, si paghino scuti due argento per ciascheduno di detti voti, e per ciascheduna di dette sentenze.
Per le sentenze contumaciali per quali si manda da’ detti Giusdicenti del Dominio di Terraferma il voto alla M.Rota, che non contengono suddette pene di vita, galera.ò relegatione, e similmente per le sentenze contumaciali della M.Rota, che non contengono suddette pene, ma però siano tali, che se fussero fatte da’ detti Giusdicenti se ne havrebbe à mandare il voto alla M.Rota, si paghi uno scudo d’argento per ciascheduna. All’istesso pagamento di due, ò di uno scuto d’argento rispettivamente come sopra, siano tenuti per tutte quelle sentenze contumaciali rispettivamente, che vengono fatte da qualunque altri Giusdicenti,Magistrati, e Commissarij della città, e Dominio di Terraferma, che non mandano voto alla M. Rota, comprese anche le sentenze del Serenissimo Senato, Serenissimi Collegi, & Eccellentiss. Procuratori, e contengono le pene rispettivamente de’ quali si fa mentione nelli precedenti due capi. Con dichiaratione, che comparendo i rei à purgare la loro contumacia non si habbi à pagare come sopra, mà solamente quello che in appresso si dice…….. per le sentenze diffinitive. Per le sentenze diffinitive da farsi da’ Giusdicenti del Dominio di Terraferma con voto della Mag.Rota, e similmente da essa M.Rota, dove se fussero fatte dà detti Giusdicenti del Dominio, sarebbe necessario il voto della M.Rota, si paghi scuto uno argento.
L’istesso delle sentenze definitive come sopra, s’intende doversi pagare per le sentenze definitive della medesima qualità,che si facessero da qualunque altri Giusdicenti,Commissarij,e Magistrati della Comunità, e Dominio di Terraferma, che non mandano voto in Rota, benché l’istesse sentenze fossero assolutorie,ò di presentarsi,totiens quoties & c.
Comprese anche le simili sentenze del Serenis.Senato,Serenissimi Collegi,& Eccellentiss. Procuratori.
Per le condanne d'armi, che si faranno nella Città, se saranno di pistole, fuselli, e simili armi proibite tenersi, si paghi scuti due argento, e se saranno l’altre armi fuori delle suddette si paghi scuto uno argento.
Dichiarando però essente da questo pagamento chi soddisfacesse alla pena col subire la pena di corda.
Ma perché in ordine a’ detti pagamenti sarebbe vana l’impostatione soletta quando non se ne conseguisse l’estrrattione; perciò per l’essecutione di quanto sopra stimasi convenire di provvedere come in appresso.
Che le sentenze contumaciali rispettivamente sopra specificate debbasi procurare l’essigenza suddetta dalli delinquenti, ò nelli loro beni nella conformità, che si sogliono scuotere le visite criminali, obligando perciò li Giusdicenti, e Magistrati tutti fare le loro parti per detta riscossione, & a dare conto, e sodisfattione in Camera Eccellentis. di tutto ciò che per detto conto haveranno scosso, e li Attuarij a dar nota distinta di tutto quello che per il medemo conto apparisse dalli atti delle loro rispettivamente Corti, ò Magist. essere dovuto, e non fose stato scosso. Cò dichiaratione però, che le Comunità, e luoghi non siano tenute ne habbino a sentir danno alcuno per il dovuto per causa di suddetta imposizione.
Che in quanto alle suddette rispettivamente sentenze contumaciali per quale non fosse stato fatto il pagamento come sopra prescritto non si possa concedere veruna proroga di tempo ad andar all’osservanza della relegatione , ò al bando, ò d’altro qualunque tempo, ne meno salvo condotto ne gratia, e fattane concessione senza che sia seguito detto pagamento, s’intenda nullamente fatta, ò dal Cancelliere di Camera Eccellentiss. ò dell’Atttuari de luoghi rispettivamente ove sarà seguita la condanna.
Rispetto poi alle sentenze definitive sopra dette, non si dij il rilasso de medemi Rei dalle carceri che gli istessi Rei sijno rilassati doppo di essere costituiti che non habbino fatto il pagamento come sopra dovuto per le pretese imposizione sotto pena a Giusdicenti, & Attuari di pagare del proprio; E sotto pena ancora del doppio di quello tralasciassero di notare nella nota, che doveranno, come sopra si detto dare, così del scosso, come del non scosso, per suddetto conto. Compreso in ciò l’Attuaro,ò Attuari della M.Rota criminale,& ad ogni modo siano detti Rei per dette sentenze diffinitive tenuti presentare le fedi del pagamento suddetto in qualunque caso di qualunque instanza, che facessero per haver proroga, salvacondotto,gratia, et altro come sopra. Et perche la riscossione de’ suddetti pagamenti si renda più facile,e più sicura doverà il Not. Attuaro della M. Rota Criminale tenere un libro in quale per alfabeto siano, e vengano alla giornata notate, scritte tutte quelle persone, che saranno come sopra state condannate annotandovi il loro rispettivamente nome, cognome, Padre, Patria, e qualità della condanna, e dar debito distintamente secondo suddetti ordini a Giusdicenti,e Magist. De’ luoghi ove saranno state fatte sudette sentenze, quando gli stessi Giusdicenti, e Magistrati haveranno scosso essi diritti, & imposizioni rispettivamente; altrimenti darne debito à Rei, sotto pena al detto Atttuario della M.Rota in caso di inosservanza di pagare di suo proprio, quello in che avesse mancato notare, e dar debito come sopra.
Et al detto effetto saranno tenuti pure gli Attuari de’ medemi Giusdicenti,e Magistr. Ogn’anno in fine della loro rispettivamente cura, consegnare al detto Attuaro della M.Rota Criminale nota autentica, ò sia fede di quelli de sudetti dritti, & imposizioni, che saranno da detti Giusdicenti, e Magistrati stati scossi.
Et altro libro di simile conformità si debba pure tenere in Camera Eccellentis., e deli quali dritti, & imposizioni non si possa fare à Rei gratia ne dedottione alcuna. Che li presenti ordini debbano haver principio ad eseguirsi subito di approvati da Consegli della Rep., e da durare in oltre per lo spatio di due Rote a venire, cioè anni sei, da cominciare dal 10 Marzo prossimo, che occorrendo circa le cose suddette, e qualsiasi di esse alcun dubietà, ò altro, che avesse bisogno di dichiaratione, ò interpretatione, che i Sereniss.Collegi habbino facoltà di fare le dichiarazioni, & interpretazioni che stimeranno più necessarie, & opportune.
Concorrendo dunque le SS.VV. in questo parere, nel quale è concorso con larghissimo numero de’ voti il Minor Consiglio, faranno contenti dimostrando con loro voti favorevoli, acciò che sortisca forza di legge.
1660, Die 19. Iunij.
Approbata à Maior Concilio.
1660 Die 23 Julij a hora una di notte ricevuta in Ventimiglia” [SASV, "Capitaneato di Ventimiglia" , filza 165].

-RUBARE: vedi qui LADRO

- SACRILEGIO : vedi SORTILEGIO

- SBIRRO vedi BIRRO

- SCELTI> SOLDATI: vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA

- SEGGETTA – SEGGETTE: col termine SEGGETTE si indicava una varia tipologia di portantine per il trasporto di persone, corredate da stanghe laterali: per SEGGETTAIO PRIMARIO si intendeva il portantino apristrada, che doveva in pratica guidare il veicolo, per PORTANTINO SECONDARIO si intendeva quello che sorreggeva le stanghe alla parte inferiore del veicolo, che poteva comunque essere anche di dimensioni maggiori e con più persone (la SEGGETTA strumento viario tipico dell'aristocrazia genovese, e poi anche della media borghesia, mentre fuori città era quasi sempre surrogata dalla CARROZZA continuò a furoreggiare in Genova per tutto il XVIII secolo grazie alla manegevolezza ed alla possibilità di addentrarsi facilmente nelle strettoie del centro storico: il suo uso naturalmente non si arrestò alla sola capitale ma, tra le classi economicamente abbienti, si affermò in tutto il Dominio della Repubblica).

- SENATO: (anche Collegio dei Governatori) Evolutosi dall'antico Collegio degli Anziani in particolare dopo la Costituzione genovese del 1528 più correttamente si chiamava Collegio dei Governatori ed era composto da membri di durata biennale: 12 indicò il RATTI sotto voce "Del Serenissimo Senato". Originariamente preminente rispetto alla Camera, esso aveva iniziativa legislativa ed era presieduto dal Doge cui non risultava possibile prendere alcuna decisione senza il consenso dei "Senatori" (due Governatori - volgarmente detti i Due di Casa - si alternavano nella residenza entro il Reale Palazzo per collaborare col Doge alle possibili urgenze pubbliche).

- SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA: Vito Vitale, "Breviario della Storia di Genova", Genova 1955, vol. I p. 252-253 opportunatamente scrive: "In un'età tenacemente formalista [come quella costituita dal XVI secolo, ndr] le distinzioni e le apparenze esteriori del potere assumevano un'importanza preminente ed erano gelosamente difese. Nel 1536 Carlo V concedeva un amplissimo privilegio che equiparava il Doge nel grado e nelle insegne a tutti i duchi d'Italia e del Romano Impero.In conseguenza, la Signoria stabiliva, il 27 dicembre 1538, che il berretto del Doge venisse ornato di cerchio d'oro, e che questo e la spada non mancassero nelle cerimonie ufficiali. Come le insegne del potere, così anche i titoli, il cerimoniale e il punto d'onore assumevano una funzione sostanziale come elemento di valutazione per gli individui e per gli Stati, perché ogni deroga poteva significare proposito di recare offesa o di dimostrare minore considerazione; perciò premessa di ogni azione diplomatica era di ottenere tutti i titoli e i segni di rispetto che si ritenevano dovuti all'ambasciatore e allo Stato rappresentato. Nel 1580 l'ambasciatore Giorgio Doria aveva ottenuto dall'Imperatore, Rodolfo II, (e nella richiesta era il riconoscimento del principio medievale che poneva nell'Impero la suprema fonte del diritto) la concessione del titolo di SERENISSIMO PER IL DOGE, PER IL SENATO E PER TUTTA LA REPUBBLICA ; e nel 1587 fu confermato, contro il parere di Gian Andrea Doria, che fosse attribuito al Doge (era allora Ambrogio Negrone) e ai Supremi Collegi il titolo già assunto da altri capi di Stato, ma con l'aggiunta che a questi non fosse dato se essi non lo attribuivano al Doge e alla Repubblica. Gli ambasciatori ebbero allora l'ordine di essere inflessibili nel pretendere l'uso di quella denominazione. Fiere le opposizioni, specialmente del Duca di Savoia, che alla fine fu costretto ad arrendersi: su ben altro terreno doveva portarsi tra non molto il conflitto. Anche più ostinato il Duca di Toscana. Interminabili vertenze in materia anche con l'Impero, che nei propri riguardi negava la reciprocità soltanto per mercanteggiarla con compensi in denaro, e con la Spagna per caparbia ostentazione di superiorità". Pur se per consuetudine si parla spesso solo di DOMINIO per Genova ed erroneamente si pensi da molti, anche e colpevolmente da eruditi ed intellettuali, che l'appellativo di SERENISSIMA REPUBBLICA sia stato vanto esclusivo della nemica storica di Genova cioè Venezia le cose non stanno in questi termini: una vasta cartografia è peraltro a disposizione per studiare la SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA: emblematica e splendida con siffatta dicitura ci soccorre la cartografia, come ad esempio una famosa"carta della Liguria" redatta dal belga G.B. Vrints nel 1608 e dedicata al gentiluomo genovese Antoniotto Sivori e per il XVIII secolo il tipo cartografico settecentesco redatto dall'ingegnere di guerra colonnello Matteo Vinzoni. Così per quanto LA SERENISSIMA per antonomasia e per abitudine culturale sia stato appellativo di Venezia ed a Genova parimenti per antonomasia ed abitudine culturale sia stato conferito anche più spesso l'appellativo di Superba e/o Dominante a tutti gli effetti giurisdizionali e polici, pariteticamente, è corretto parlare di una SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA spesso proprio in correlazione con l'altra Serenissima cioè Venezia.

- SERGENTE (la “ambiguità di un grado militare” = SERGENTE – SERGENTE MAGGIORE – SERGENTE MAGGIORE GENERALE): anche in merito alla genesi l’etimo è stato rimandato ad esiti diversi rispecchianti diverse funzioni: SERGENTE in epoca medievale, per i più, costituiva il COORDINATORE del gruppo di paggi e scudieri che seguivano un signore. Sulla base di un’altra documentata investigazione SERGENTE , qual termine derivato dal latino servire ed indicando persona preposta al servigio di un superiore, era connesso a quella specifica opera ausiliaria che si esaltò in epoca cavalleresca all’idea dei VALLETTI dei cavalieri. Nelle tante disquisizioni sull’etimo non manca quella che lo sdoppia nell’espressione volgare SERRA GENTE volendosi con tal esito alludere ad UOMINI D’ALA INCARICATI degli schieramenti di fanteria che dovevano impedire lo sbandamento delle fila sotto l'urto del nemico o del suo fuoco. Il termine, nelle più svariate accezioni, finì comunque per esser diversamente utilizzato sì, oggi, da causare non poche confusioni nell’interpretazione degli antichi ruoli: dal XVI secolo i SERGENTI (SARGENTI), senza alcuna specificazione e/o qualificazione erano da identificare in UFFICIALI SUBALTERNI. Esistevano poi (SFERA UFFICIALI) i SERGENTI MAGGIORI che potevano essere comandanti di Battaglione (ma che erano subordinati ai COLONNELLI) e finalmente il SERGENTE MAGGIORE GENERALE (anche SERGENTE GENERALE = vedi qui GENERALE DELLE ARMI)> vedi anche GERARCHIE DEL REGGIMENTO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA. Siffatta oscillazione di ruoli, gradi e funzioni sostanzialemente guidata sotto un solo lessema o termine cioè quello di SERGENTE per oltre duecentocinquanta anni (sino al XVIII secolo) in Italia comportò un procedere di GRADI GERARCHICI che degradava dai VERTICI SUPREMI DELLA GERARCHIA MILITARE sino a quello del SERGENTE da intendersi quale SOTTUFFICIALE . La moderna figura del SERGENTE quale SOTTUFFICIALE compare dal XIX secolo: siffatta figura affiancata dal 1814 da quella del SERGENTE MAGGIORE resta da tale epoca connessa al livello ordinativo del COMANDANTE DI SQUADRA sì che la sua storia si collega a quella del FURIERE, SERGENTE FURIERE dal 1841 integrato con la comparsa del FURIERE MAGGIORE. Successivamente il SERGENTE MAGGIORE tornerà nel 1903 con l'apparizione del grado di MARASCIALLO assimilando in parte sia i FURIERI che i FURIERI MAGGIORI.

- SIGNORIA: Vertice dello Stato: nome cumulativo del complesso di Doge, Governatori, Procuratori. La Signoria oltre che poteri esecutivi deteneva l'amministrazione della giustizia penale e ricopriva in pratica ogni prerogativa del Principe.

- SODOMIA [ DEVIANZE SESSUALI VARIE ] (maschile: Levitico, 20, 13)): nell'uso corrente ma improprio in antico talora detta SODOMIA (da "SODOMA" - "SODOMIA": Gen. 19, 5) con cui si intendono "rapporti etero e omosessuali per via ANALE" [la SODOMIA fu un PECCATO, in qualche modo epocale e che tra l'altro risultò alla radice della soppressione dell'Ordine Cavalleresco Monastico dei Cavalieri Templari, ma alla cui base, ed in costumanze tanto antiche quanto diffuse nella relazione eterosessuale, risiedeva tanto l'dea di un SODDISFACIMENTO SESSUALE ESENTE DAI RISCHI DI UNA GRAVIDANZA NON VOLUTA quanto un'elementare e discutibilissima PROFILASSI CONTRO LE SEMPRE PIU' TEMUTE INFEZIONI VENEREE]. L'"ANO" in stretta relazione biologica e semantica col "RETTO" ha peraltro costituito, in gran parte della tradizione medica antica, un ricettacolo di malattie e di fatture: il controllo corporale della zona "ANO-RETTALE" alla ricerca di oggetti illegali rientra tuttora nella moderna prassi carceraria: in antico si pensava però che oltre a strumenti illeciti ed oltre il "PIACERE PROIBITO DELLA SODOMIA" per tale via si potessero inoculare nel corpo medicamenti, oggetti magici, strumenti malefici e talismani> l'indagine di quelle zone intime e dei genitali acquisiva una forma quasi paranoica nel corso della quale i medici e i loro inservienti indugiavano ad esaminare anche il minimo segno sospetto, compresi i "nevi" della pelle e i possibili tatuaggi nella pelle circonvicina. Nei TESTI INTERPRETATIVI DEL DIRITTO CRIMINALE del XVII secolo non sussistono dubbi sulla necessità di comminare il SUPPLIZIO ESTREMO ai REI DI SODOMIA: un peccato graficamente riprovato per quanto RAPPRESENTATO nei suoi EMBLEMI da ANDREA ALCIATO. Per indicare chi praticava l'OMOSESSUALITA' MASCHILE quale forma di PROSTITUZIONE si usava spesso nei tesi il termine CINEDO (al plurale CINEDI) formatosi prima del 1498, derivante dal latino cinaedu(m) a sua volta formatosi dal greco kinaidos che nell'antica Grecia stava originariamente ad indicare ballerino dai tratti effeminati ma che poi per estensione divenne sinonimo di GIOVANE OMOSESSUALE. Nell'"età intermedia" l'"OMOSESSUALITA'" costituisce quanto va contro il "COITO SECONDO NATURA" o "COPULA SECONDO NATURA" che, sanciti dai "Sacramenti", indicano il "RAPPORTO ETEROSESSUALE" in chiave cristiano-cattolica volto primieramente al "concepimento di una nuova vita": specie secondo l'interpretazione dei dettami evangelici (contro la regola dell'accoppiamento sessuale tra un uomo ed una donna vincolati dal sacramento del matrimonio oltre l'"OMOSESSUALITA'" contravvengono altre forme di "tentazione sessuale" che corrono dallo "stupro", alle "molestie sessuali", alla "prostituzione", alla pratica di "Lenocinio" e "Ruffianeria" sin alla FORNICAZIONE, e all'"IMPURITA' SESSUALE ED INCESTO": contro queste devianze nel "diritto intermedio" intervenivano pesantemente sia la "Legge dello Stato" che della "Chiesa" = il BINSFELDIUS per la "SODOMIA" parlava di "interferenze demoniache". Negli Stat. Crim." genovesi (lib. II, cap.2") si detta "Copula contro natura" alludendo a "rapporti omosessuali": non vi sono espliciti riferimenti alla "Sodomia". Questa però risulta intesa da connessione del "cap. II" col "I (Bestemmiatori)" e da relazione coi dettami dell' "Inquisizione" (DELRIO, lib.V, "De officio iudicum contra maleficos..."). La condanna religiosa della "Sodomia" era legata a repressione di "pratiche magiche" proprie dei "SABBA"> "FLORO" [DELRIO, p.70, col. II] giudica la "Sodomia" momento di un' "ORGIA DEMONIACA" con "rapporti carnali fra uomini e Succubi" e "rapporti sessuali di tipo anale fra donne e Incubi". Da un PASSO dell'aprosiano Scudo di Rinaldo (ma nella stessa opera può citarsi anche il capitolo dedicato alla "Papessa Giovanna" come, anche entro la più tarda Grillaia, una dissertazione sulle modalità per far nascere figli maschi o femmine) nel contesto di queste devianze risultano temuti gli ERMAFRODITI o comunque gli individui capaci di sovvertire le leggi di natura alterando il loro sesso nel suo rovescio (uomo che si atteggia da donna = come nel '600, sulla linea comunque di una generale effeminatezza della moda maschile, tal Ventura originario di Portogruaro o donna che si atteggia da uomo come tal fanciulla olandese che avrebbe prestato servizio militare e si sarebbe sposata prima di esser scoperta e punita come cantato da VINCENTIUS FABRICIUS). Per i suoi Statuti Militari lo ZIGNAGO dipende però -fuori di queste divagazioni- quasi certamente dal penalista FRANCESCO GIUSEPPE DE ANGELIS> DONNA OMOSESSUALE: L'OMOSESSUALITA' FEMMINILE nell'età intermedia non sembrerebbe citata e parrebbe da accostare a "fornicazione", pur se la sua pratica ("tribadismo, amor saffico" e "lesbismo") era nota sia in letteratura (particolarmente in forza della notevole diffusione dell'opera di Aristeneto di Nicea) che ai "Canoni" ("Bolla": Vox in Rama del 13-VI-1233 di "Gregorio IX"): alle "devianze sessuali tra donne" sembrerebbe da ascriversi esclusivamente la pratica (comunque principalmente imputabile entro rapporti eterosessuali) del "COITO ORALE" come "fellazione" e "irrumazione", variante giuridica di "Stupro o rapporto sessuale orale coatto": pratica sessuale molto diffusa eppur tenuta celata o sottovalutata nella possibile violenza, fatto di costume che, più di una volta ancora oggi, costituisce gravissima "VIOLENZA MORALE E SESSUALE". Per quanto il LESBISMO non sia espressamente citato dalla legge dello Stato e dallo stesso jus dalla Chiesa, i dottori di quest'ultima, più attenti alle infinite varianti della sessualità, citano il LESBISMO sotto forma di SODOMIA o di SODOMIA FEMMINILE e specificatamente di SODOMIA IMPERFETTA come si legge in questo TESTO DI DIRITTO CANONICO e precisamente TOMO I, PARS II, SODOMIA, 2171: a riprova delle difficoltà di interpretazione in questa delicata materia tuttavia denota maggior severità di giudizio il più tardo teologo francescano Lucio Ferraris (1687-1763), forse agevolato da un sempre maggior discoprimento di certe "debolezze femminili", nella sua monumentale "Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica, &c. ... ab ad m.r.p. Lucio Ferraris ... Tomus primus [-undecimus (Additamenta)]. ..., Post plures Italicas editio postrema auctior et emendator ...", - Venetiis : typis Vincentii Radici, 1770-1794 ( 11 v. ; fol - L'indicazione di ed. precede quella di partizione - Cors. ; rom - Testo su due col - Fregio xil. sui front.) sia trattando di SODOMIA in generale sia trattando di "TACTUS IMPUDICI" e specificatamente, a certe condizioni, giudica l'OMOSSESSUALITA' FEMMINILE alla stregua di SODOMIA PERFECTA - PUNTO 45 laddove parla in particolare di "INSTRUMENTA DIABOLICA" (da identificare negli OLISBOI del TRIBADISMO che pure non cita) in grado di trasferire alle parti intime di una donna a quelle dell'altra il discusso LIQUIDO "SEMINALE". A dimostrazione delle sorprendenti competenze aprosiane (di quasi un secolo prima) sulle citate umane debolezze, ed alla sua epoca variamente perseguibili, giova qui ricordare come l'agostiniano intemelio abbia perfetta consapevolezza di questa "devianza comportamentale femminile" anche se non ricorre ai termini di SODOMIA IMPERFETTA o di SODOMIA PERFECTA né a quelli di LESBISMO o SAFFISMO [in effetti molto letterari e di origine abbastanza recente] ma a quello di TRIBADISMO come a riguardo di DUE DONNE OMOSESSUALI scrive nel "GRILLO XI" della sua "GRILLAIA".

- SOLDATO /-I> STIPENDIATI - MERCENARI: vedi qui ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA

- SORTILEGIO : ai primi '700 si "dava morte" a militi rei di Sacrilegio: pena contro i saccheggi di guerra nelle chiese (ZIGNAGO, P.I, cap.6). Il saccheggio poteva avvenire per dispregio quanto per mera smania di arricchimento, tuttavia il sacrilego furto di arredi sacri era connesso alla persistente pratica di sortilegi e stregherie. La perpetrazione di sortilegi strutturati sulla base di sacrilegi, nella cultura delinquenziale, è sopravvissuta per più tempo di altre forme di magia e si è tramandata sin ai giorni odierni, in forme, spesso pericolose, connesse spesso con un culto alternativo per Satana. Non solo a Genova ma in tutta Europa e quindi a livello planetario il sacrilegio ai fini del sortilegio ha avuto una sua storia articolata, non di rado connessa con momenti di esperienze pseudointellettuali di matrice anticristiana: fuori delle discussioni filosofiche non si deve comunque dimenticare che la credenza nei poteri occulti acquisibili dalla manipolazione in negativo, secondo particolari riti, di elementi sacri onde ottenere il male di una presunta vittima od intrecciare accordi colle forze del male: nell'Archivio di Stato di Torino, alla documentazione dell'anno 1721 -carte, materie criminali, m. 15, fasc. 10 si conservano tuttora i corpi di reato che vennero presentati dalla pubblica accusa nel "Processo criminale contro il prete Albanelli accusato di diversi sortilegi: tra i reperti del processo si riconoscono un breviario, uno scartafaccio manoscritto contenente alcune testimonianze sulle pratiche magiche esercitate dall'imputato, un sacchetto con capelli umani per praticare un sortilegio di magia nera ed un osso umano che come si legge fra le testimonianze serviva allo stesso sacerdote sia per praticare sacrilegi sia per fletterli ai fini di qualche maleficio. Tutto ciò partecipa, quale un retaggio, di molte religioni e, pur essendo ormai affermata la fede cristiana, si nota già nel libro IX, rubrica 16 del Codice Teodosiano una viva preoccupazione contro i praticanti di magia, usi esercitare presso le sepolture alcune pratiche rituali (ma nello stesso codice e libro alla successiva rubrica 17 la salvaguardia dei sepolcreti è ancor più connessa alla loro manomissione, come a quella di altri monumenti, ad opera di profanatori sì, ma esenti da interessi magici: sono i segnali della decadenza quelli che vengono in questo caso registrati, a testimonianza del tentativo di salvare la spoliazione degli edifici di marmi, decorazioni, colonne ed altro ancora da rivendere per nuove costruzioni da realizzarsi senza avere più a disposizione esperti lapicidi e rifornimenti di materiale ottimo). Tornando all'età intermedia e in senso più specifico al reato di SACRILEGIO è da far notare come le norme degli "Stat.Crim." contro perpetratori di Sacrilegi (lib.II, cap.25), di Bestemmie (lib.II,cap.1) e Avvelenamenti (v. Filtri d'amore e lib. II, capo X) non rientravano solo in accordi giurisdizionali fra braccio secolare ed inquisizione diocesana ma costituivano cautelativa giuridica, di ordine ammonitorio e catartico, contro il furto d'oggetti sacri per il 'culto' di Messe nere o sataniche e di Sabba orgiastici, sul cui tessuto culturale andava ad innestarsi un'umanità sempre più miserabile di disperati pronti a tutto pur di far soldi o perlomeno sbarcare il lunario a danno dei gonzi. Lo stesso DELRIO, riprendendo il parere d'un famoso inquisitore come il GRILLANDUS, ammonì i governanti d'Europa sul pericolo di sottovalutare i facitori di pozioni magiche, autentiche calamite di superstizioni ed imbrogli economici socialmente e moralmente, perniciosi: "I Sortilegi d'amore son di due generi, quelli che s'applicano esternamente al corpo od al contrario vi si fanno penetrare internamente.In quest'ultima evenienza l'incantamento viene fatto assorbire dall'organismo tramite l'ingestione di bevande o cibi. Al contrario di quanto accade per quelli che si dicono Malefici ostili o sonniferi [fatti per generare avversione o apatia] nelle magie d'amore si ricorre all'uso dei Sacramenti della Chiesa cattolica, come per esempio un'OSTIA, poco conta se consacrata o meno, su cui entro il cerchio completo della sua massima circonferenza furono scritte col sangue formule e lettere alquanto arcane. Dopo che su tal ostia son state recitate una, due, tre, cinque od anche più messe, i perfidi incantatori, ridottala in minuta polvere e scioltala entro una bevanda, nel cibo, in qualche minestra, la somministrano alle loro vittime. Seguono grossomodo lo stesso rituale [scrive ancora il DEL RIO] ed i medesimi inganni quando si servono dell'ERBA CALAMINTA, magari mescolata ad altre speci vegetali, cui si attribuiscono possenti influssi sul cuore e sulla volontà, sì da far contro voglia innamorare chiunque di qualche altra persona...[l'erba calaminta meglio nota come nepetella (scientificamente Calamintha nepeta o della fam. delle Labiate, pianta rizomatosa, poco pelosa, con foglie picciolate, cruciformi, infiorescenza a spicastro con 3-7 fiori per verticillo di colore roseo porporino che cresce nei prati incolti ed aridi) è pianta molto comune, usatissima in medicina popolare per il forte aroma delle foglie cui sarebbe facile mescolare essenze "magiche" all'insaputa della vittima: le foglie contengono infatti oli eterei come pulegone, mentolo, linalolo e vengono adoperate come eupeptiche, stomachiche e digestive]. Ho peraltro avuto esperienza, almeno due o tre volte, di persone che s'erano valse d'un'ostia per siffatto esecrabile sortilegio...ricordo in particolare un chierico davvero scellerato che, dopo aver pronunciato formule turpi e nefande, aveva assunto metà d'un'ostia consacrata, destinandone la restante parte, polverizzata e disciolta in bevande e cibo, alla donna da cui voleva essere ricambiato d'amore lascivo. Ebbi altresì precisa nozione d'un altro che, scritte col sangue dell'anulare frasi magiche sul bordo d'un'ostia sconsacrata, che aveva poi celato sulla nuda pietra d'un santissimo altare proprio sotto il sacro lenzuolo, sì che poi un ignaro ed onesto sacerdote vi celebrasse sopra il sacrosanto rito delle Messe: pronunciate in seguito delle parole oscure, onde compiere il gran sortilegio, quell'abbietto individuo, come nel caso appena menzionato, aveva assunto per bocca metà di quell'ostia, riservandone la parte restante, poi finemente sminuzzata, in qualche alimento da somministrare alla persona su cui intendeva fare incantamento d'amore. Per quanto entrambi affermassero che in tal modo si sarebbero uniti alle donne lor vittime con tenacissima passione non posso certo affermare d'aver individuato esplicite prove che i sortilegi siano andati ad effetto. Peraltro appena due anni or sono ho sentito parlare d'un caso pressoché simile accaduto in Roma a riguardo d'una malafemmina nei cui portagioie si rinvennero due ostie iscritte di parole vergate, sopra entrambi i lati, con del sangue umano. A suo dire le custodiva per richiesta d'un uomo, allo scopo di far innamorare di lui un'ignara dama. E neppure è trascorso un anno che ho visto e di persona ascoltato l'assai triste caso di due donne romane dal ben scandaloso comportamento, che per loro stessa confessione con l'olio battesimale s'erano unte le labbra (pronunciando di conserva parole proibite del tipo "per te rinuncio alla mia fede") sì poi da asservire coi loro baci immondi e profani quegli uomini che intendevano piegare alla loro perfida passione. Eppure, anche in questa circostanza, non ho avuto prova certa che l'espediente magico abbia quindi funzionato: son state invece le due blasfeme donnacce a rendere conto dei loro sbagli, pagando un giusto fio. Posso altresì rammentare un altro caso non dissimile, ancora una volta verificatosi in Roma non più di tre anni or sono, allorquando una femmina, sciagurata quanto infame, per compiere malie di nascosto da tutti aveva raccolto un pezzetto o lembo di quella camicia di cute che ricopre ogni infante appena viene alla luce, fuor dell'utero materno. In seguito la maga aveva nascosto tale pellicola sotto il lenzuolo santo d'un consacrato altare sì che ignari sacerdoti vi celebrassero sopra perlomeno cinque sante Messe. In seguito, valendosi d'acqua benedetta e del solito rito, lei stessa aveva battezzata quell'ostia col nome di colui sul quale intendeva fare incantesimo. A questo punto soltanto tritò in minima polvere quel frammento di pelle umana, onde farlo assumere, disciolto in bevande o cibi, alla sua vittima predestinata. Nonostante le perfide cautele, la malafemmina venne tuttavia sorpresa nell'atto di compiere questi riti arcani e, messa in catene prima di poter conchiudere la malia, finì per scontare le giuste punizioni della sua scelleratezza ...Il Grillandus, che in qualità di inquisitore registrò tutti questi casi, non manca di ricordarci d'averne riscontati parecchi altri, a volte così immondi che per creare filtri d'amore quelle donne perdute che praticano i sortilegi non mancano di servirsi del loro sangue mestruale mentre i maghi, fatto incredibilmente disgustoso, non rifuggono dal mescolare il loro sperma ad altre porcherie, accompagnando le gesta col rituale ancora indecifrato della pronuncia di frasi misteriose, da alcuni ritenute pregne di magica possanza. Lo Sprengerus [nel celebre “Maglio delle Streghe”] ha peraltro appreso, in virtù del segreto confessionale, che alcuni folli incantatori non mancano di far uso di sterco e consimili escrementi mentre ancora il Grillandus annota che: [alcuni maghi e streghe] fuori del corpo e quindi esternamente alla viscere intestine, son capaci d'applicare pozioni turpi e sozze fatte con misture d'erbe, foglie e radici, con metalli ed'organi interni o membra d'uccelli, pesci e d'altri animali ancora, senza escludere tutte le più svariate manifestazioni di vita cha la natura ci propone:...è inoltre da tener presente che alcuni fra questi incantatori, furtivamente, stregano per via di tali intrugli i capelli o gli interstizi entro le unghie delle varie vittime, che con questi son usi contaminare persin quel tipo di vesti che sono mediamente destinate a stare in stretto conttatto col nudo corpo di chi debba patir la loro magia. E se proprio falliscono in questi espedienti, non esitano ad ungere una lettera o qualche altro oggetto che la vittima prima o poi sia obbligata a toccare....e mediamente, confezionato il sortilegio entro un involtino di pezza, lo celano in una camicia od in una tunica della loro vittima od anche lo nascondono sotto la testa del letto o dentro le piume dei sacconi e materassi, se non addirittura dei cuscini, dove la loro ignara preda suol riposare: né invero mancano di celare i loro arcani sotto la soglia di casa oppure in un altro luogo della stessa, dove son certi che prima o poi, ma comunque a tempi brevi, l'uomo o la donna che li interessano dovranno di necessità andare o pei quali saranno tenuti a transitare" [questa forma di malia avversa alle leggi del vivere civile, eppur tuttora praticata in ambiti settari, stregoneschi e satanisti, era conosciuta dagli autori degli Statuti criminali genovesi che stesero importanti norme ammonitorie e di condanna, soprattutto nel capo sui "veneficii od avvelenamenti" in libro II, 10].

- SPALLIERA: "fila ordinata di persone, specie nel mondo militare o marinaresco, che fa ala ad un personaggio di rango molto importante"

- SPONTONE/SPUNTONE: arma medievale fatta da una robusta asta su cui era infissa una punta quadrangolare di ferro assai acuminata.
Nel '400 l'arma passò in dotazione della fanteria e degli ufficiali di minor rango come gli Alfieri: assunse le caratteristiche dellòa mezzapicca, del lanzistocco e dello spiedo. Tra XVIII e XIX secolo passò a tutti gli ufficiali come arma molto simile alle spiedo.

- STREGONERIA-ARTIFICIO DI MAGIA - ERESIA> MEDICINA POPOLARE/ MEDICINA MAGICA ("rapporti, complessità di chiarificazione canonica"): I rapporti fra STREGONERIA [anche nell'ACCEZIONE PIU' VASTA conferitale dalla moderna investigazione scientifica] ed Eresia furono sanciti dal giudizio ecclesiastico prima abbastanza tollerante dopo alcuni processi contro le "STREGHE" istruiti in quelle regioni ove, tra XII e XIII secolo, l'influenza dell'eresia catara era stata forte: come nei due processi del 1335 a Tolosa e Carcassonne. Trattandosi di materia ardua il problema dei rapporti divenne oggetto di dispute complesse che ora si cerca di riassumere:
>A: Bernard Gui, inquisitore domenicano nel Midi francese, verso il 1320 dedicava un capitolo della sua "Practica inquisitionis hareticae pravitatis" all'interrogatorio dei Sortilegi, dei divini, degli "invocatores daemonum". Riteneva che esistessero rapporti fra S. ed E. nelle confezioni di figure in cera o piombo, sortilegi e malefici (con uso di Sacramenti, dell'ostia consacrata e del crisma), evocazione di demoni e "omaggio" loro prestato (il Gui non riconosceva invece sussistenza di rapporti negli atti di S. tradizionale, compresa quella terapeutica o profilattica per l'uomo, il bestiame ed i campi. Tutto questo "scibile" lo bollava quale fantasia criticabile ma innocua).
>B: Contemporaneamente alla costituzione del 1326 "Super illius specula" di papa Giovanni XXII (con cui, pur non parificandosi S. ed E., si disponeva che i maghi fossero puniti "secondo le leggi valide per gli eretici") il canonista Oldrado da Ponte (rifacendosi a S.Agostino e S.Tommaso e al diritto romano) sostenne che la confezione di filtri amorosi ed effigi di cera apparteneva più alla "superstizione popolare" che all'E. difettando del connotato demoniaco. Secondo il giurista v'era semmai E. nella situazione "per cui, attribuendo al demonio una qualche giurisdizione sul futuro - anche la sola prescienza - si riconosceva alla creatura quanto spettava solo al Creatore": E. sussisteva altresì, per Oldrado, nell' invocazione del demonio, a meno che l'evocatore, colla sua scienza, non sapesse poi comandarlo" (ma ciò rinviava ad altro problema: quello dei poteri dei demoni e della presunta capacità di controllarli).
Nello stesso periodo il giurista senese Federico Petrucci emanava un consilium o parere per cui sussisteva rapporto fra S. ed E. "nell'evocazione esplicita od implicita del demonio ...collegandosi ad essa, quali sue specifiche forme illecite, il sortilegium ed il maleficium.
>C: Il giurista Zanchino Ugolini, coadiutore dell'Inquisizione francescana in Romagna nel primo qurantennio del secolo, forse anche perché operava in una regione dalla notevole pratica stregonesca, a livello sia popolare che signorile, come magia nera, dedicò il capitolo 22 del suo "Super materia haereticorum a Divinatores, incantatores et similes", in cui si legge che chiunque mostri disprezzo per la Chiesa e la sua disciplina si deve considerare eretico. Secondo il suo pensiero a eretici si dovevano assimilare streghe, maghi, scismatici, ebrei ed infedeli senza distinzione.
>D: Dopo il terrore superstizioso della Morte Nera del 1348-'49 si ebbe viva preoccupazione per il dilagare della S. e ne derivò l'opera sistematizzatrice dell'Inquisitore generale d'Aragona, il domenicano Nicola Eymerich, autore nel 1369 del trattato "Contra invocatores daemonum". Egli nell'opera del 1376 "Directorium inquisitorium" riassunse il proprio pensiero, arricchendolo con spunti tratti dal Gui e dal "Liber sextus decretalium": il giurista, pur riconoscendo forme non ereticali ma comunque peccaminose per superstizione di S., asserì che la maggior parte delle forme di S. , comportando atteggiamenti di latrìa o di dulìa nei riguardi dei demoni (forme di adorazione e venerazione), erano da giudicare espressioni di E. e di apostasia. E' importante notare la sua precisazione sul presunto patto col demonio che, non essendo paritetico ma comportando, tramite l'omaggio, i caratteri di una suggezione feudale propria del vassallo, sarebbe poi divenuta pilastro portante dell'immagine teologico-giuridica della stregoneria ereticale: adorando la creatura invece del Creatore, strega o mago violavano il I : "Non avrai altro Dio al di fuori che me".
>E: Contestualmente andavano riprendendo energia parecchie fonti altomedievali che attribuivano alle donne particolari poteri magici, come quello del VOLO. Peraltro, fra XII e XIII sec., nell'ambito delle eresie, dei movimenti religiosi e del catarismo le figure femminili avevano assunto postazioni tanto rilevanti quanto poi contestate dalla Chiesa. Oltre a ciò resta difficile stabilire quale influenza abbiano avuto nel contesto della S. la persistenza di culti pagani femminili come quello delle Matres celto-romane, una radicata misoginia conseguente a particolari evoluzioni sociologiche, il presunto isterismo costituzionale femminile, il fatto che l'"abilità" stregonesca fosse legata alle particolari attività femminili dell' ostetrica e della balia (lib. II, 64, degli Statuti) o ad una condizione femminea relegata a livelli d'emarginazione (la medichessa, l'erborista, la mendicante, la mezzana, la prostituta).
>F: Verso il '400, entro una vasta pubblicistica, comparve lo scritto "Formicarius" del domenicano Johann Nyder o Nider seguito dal "Praeceptorum divinae legis, sive ortodoxa et accurata Decalogi explicatio" in cui si parlava di streghe, di cavalcate notturne ed entro cui serpeggiavano atteggiamenti di estrema intransigenza contro le donne e gli effetti derivanti dai loro presunti malefici.
>G: A metà del secolo l'inquisitore domenicano di Carcassonne e teologo parigino Jean Vineti compose il "Tractatus contra daemonum invocatores" si affermava che "la S. era una nuova eresia a carattere demonolatrico, la quale tuttavia niente aveva a che fare con le vecchie superstizioni contadine (contemporaneamente si diffondevano gli anonimi Errores gazariorum dove si elencavano terribili racconti stregoneschi, non escluso il patto diabolico scritto col sangue, l'orgia sessuale, l'infanticidio rituale, l'unguento magico per volare, vari atti di sacrilegio).
>H: Nel 1451 Niccolò V raccomandò agli inquisitori d'occuparsi di S. comunque, anche qualora non ne fosse provata la connessione coll'Eresia: nel 1457, Callisto III (ispirandosi alle inquietitudini d' Eugenio IV per casi di "stregoneria") dispose severissime norme inquisitoriali, specie nel bresciano dove eran stati segnalati casi di malefiche e fattucchiere.
>I: Nel 1458 il domenicano Nicolas Jacquier, col "Flagellum haereticorum fascinariorum", individuò nella S. una Antichiesa demonolatrica concepita quale blasfema imitazione della Chiesa di Cristo. Jacquier negava che il tutto potesse ridursi a illusioni e citò il caso del teologo Guglielmo Edeline che, dopo aver abiurato sotto tortura alla sua negazione della realtà stregonesca, abiurò confessando d'esser seguace del demonio che gli aveva ordinato di perpetrare i suoi inganni fra gli uomini. Il Flagellum fu una pregiudiziale sulla realtà stregonesca, mettendo in discussione l'onestà intellettuale e religiosa oltre l'incolumità fisica di chiunque avesse da allora contestato l'esistenza della S. come fatto diabolico ed ereticale.
>L: Postazione più moderata fu quella dell'ebreo convertito e teologo in Salamanca Alfonso de Spina che, nell'opera (1464 o 1467) "Fortalicium fidei contra Iudeos Saracenos aliosque christianae fidei inimicos", ammonì i teologi da eccessi di crudeltà verso la S. (per oltre un ventennio comunque si intersecarono scritti vari e spesso contrastanti ma al cui centro stava sempre la costante tematica del rapporto fra S. ed Eresia).
>M: Il 5-XII-1484 sancisce la nascita di quella particolare pubblicistica da cui si prese ad usare consuetamente il termine di caccia alle streghe.
In tale data venne promulgata da Innocenzo VIII (preoccupato per eventi stregoneschi, processi e roghi in Germania) la Bolla intitolata "Summis desiderantes": in cui si denunziò che parecchie donne andavano macchiandosi di gravi colpe contro natura e fede, di coiti demoniaci, di danni magicamente procurati a persone, cose, animali, frutti e proprietà terriere.
>N: Poco dopo lo stesso pontefice affidò a due inquisitori tedeschi, i domenicani Jakob Sprenger ed Heinrich Kramer (detto Institor), la redazione di un trattato contro la S., ormai sottratta ad ogni dubbio d'esistenza, il Malleus Maleficarum o "Maglio delle Streghe" redatto tra 1486 e 1487 (ma destinato fino al XVII secolo a ristampe e ampliamenti) che stabilì con rigore stretto legame fra S. e sesso femminile sì che soprattutto le maleficae presero ad esser perseguite. Il "Maglio delle Streghe", da cui derivò una trattatistica più mirata alla codificazione ed alla raccolta di esempi che alla loro problematizzazione (trattatistica sublimata nel lavoro tardo cinquecentesco di M. DELRIO o Dissertazioni sulla magia), sanciva che "il demonio concorre sempre, direttamente o meno, al maleficium ; che il COITO con demoni succubi od incubi è possibile, e che il Maligno, pur non avendo un corpo fisico, può renderlo fecondo con uno stratagemma (i nati da esso non saranno però "figli del diavolo"; non secondo la carne, quanto meno); che le streghe hanno parecchi poteri, specie nella sfera dell'eros.
E' notevole che, toccando temi come pratiche contraccettive od abortive e attività illecite di streghe quali medichesse e ostetriche, lo Sprenger ed il Kramer ci pongano in contatto con il mondo della medicina popolare vivo allora soprattutto (ma non esclusivamente) tra i ceti subalterni. I due domenicani facevano propria la linea misogina e sessuofoba di Nyder, Visconti, Vignati" [CARDINI, pp. 86-87: di rimpetto al trionfo di quest'opera poterono poco le obiezioni e gli inviti alla prudenza del "Tractatus de lamiis et pythonicis mulieribus" edita non prima del 1489 da Ulrich Muller, il Molitor per cui nella maggioranza le Streghe erano delle sciagurate illuse o delle poveracce - di frequente già prostitute e poi magari ruffiane, ormai costrette dall'età a tirare avanti fra mille espedienti, dal piccolo commercio semilecito, all'accattonaggio, alla medicina empirica, all'ostetricia, alla chirurgia abortiva e plastica (con la reintegrazione dell'imene) alla cosmesi, alla chiromanzia - spesso in combutta con altri figli della miseria come mercanti di meraviglie, sicari, borseggiatori, falsari, mendicanti di professione, falsi ciechi o storpi, ghiottoni ed ubriaconi, saltimbanchi, vagabondi travestiti da pellegrini, frati questuanti o stranieri, se non anche trafficanti di reliquie, parassiti, meretrici e mezzani].

- STUPRO - STUPRATORE: VIOLENZA CARNALE : "Stat. Crim.", "lib." II, capi 3 e 4: si contemplavano, fatte eccezioni di rito e certe peculiarità interpretative per il cui studio si rimanda alla lettura del testo criminale, la confisca dei beni del reo e la sua esecuzione, mediamente sulla forca per impiccagione (il ricorso al supplizio estremo in caso di STUPRO (ritenuto assai meno grave nel DIRITTO MEDIEVALE E COMUNALE e comunque solvibile per via nummaria) era teoricamente comune nella legislazione dell'età intermedia, ferma però la probatoria dei fatti. Al proposito del reato di stupro o violenza carnale per quanto riguarda la Repubblica di Venezia, è utile leggere il "Bando et sentenza dell'Eccelso Cosiglio di X contra Alvise Paruta, & altri edito dal Pinelli, in Venezia, il 3 aprile 1641", in 4°, pp.1-20 dove si commina la confisca dei beni, si pone una taglia per il bandito (vivo o morto), si ratifica la sentenza (taglio della testa) avverso il Paruta reo d'aver violentata e rapita una ragazza di nome Lucietta il giorno della Pasqua: altri sono i "complici vari" del crimine). La severità della sentenza non deve ingannare la ragazza era una vergine il cui stato precedente alla violenza e la cui traumatica perdita della verginità era stata ratificata da tre ostetriche oneste e attendibili: la severità della pena non era infatti tanto in proporzioni ad una riscoperta dignità della condizione di donna ma da un danno cagionato, attraverso la fanciulla violata, alla sua famiglia che finiva per esser depauperata di un bene nel sofisticato protocollo dei matrimoni di interesse. Le stesse "cautelative" erano comunque applicate dagli interpreti, fatte salve minime distinzioni, per ogni Stato (quindi anche per la Repubblica di Genova): in merito risulta emplematica una pagina della più generale casistica riservata al reato di stupro della celebre seicentesca opera di diritto criminale di Antonio Concioli ("Resolutiones criminales...", Macerata, per gli Eredi di Agostino Grifo e Giuseppe Piccini, 1667) tutti gli interpreti di diritto criminale, in Italia e non, ritenevano che non sussistesse stupro nel caso di costrizione sessuale esercitata nei riguardi di una donna di incerta o cattiva reputazione [e spesso gli stupratori non mancavano di pagare "onesti testimoni" (sic!) che vanificassero le accuse delle donne stuprate sostenendo qualche loro intemperanza sessuale].

- TABACCO> Il TABACCO (altresì citato quale TABACO -TOBACO secondo la forma delle parlate di Haiti da cui ne deriva il fitonimo) fu termine che si prese ad utilizzare sin dal XVI secolo per indicare le foglie di origine sudamericana e caribica che introdusse in Europa per primo nel 1559 Gonçalo Hernàndez di Toledo per incarico del re di Spagna Filippo II. La diffusione della pianta avvenne però soprattutto ad opera di Jean Nicot de Villemai verso il 1560 nell'ambito della corte di Francesco II e di Caterina de' Medici. Verso il 1586 nell'"Historia generalis plantarum" di Jacques Dalechamps la pianta, già citata col fitonimo di herba prioris od herbe du gran Prieur in quanto coltivata a fini medicamentosi dal Gran Priore di Francia della Casa di Lorena, assunse la nuova nominazione di herba nicotiniana a titolo di commemorazione del suo principale divulgatore, appunto Nicot. Tuttavia le rimase come fitonimo principale quello più antico di TABACCO (peraltro destinato ad essere fissato scientificamente dalla classificazione del Linneo) che i commercianti spagnoli usavano abitualmente sin dai primi tempi e che trasmisero quindi ai mercanti olandesi e quindi ai produttori americani della Virginia. La diffusione del TABACCO in Italia (per fumo, fiuto ed uso medicamentose) procedette trionfalmente dall'Olanda verso i primi del '600 (1615): nella penisola il porto di arrivo del TABACCO era lo SCALO GRANDUCALE DI LIVORNO (alla stessa maniera di quanto accadeva per il CAFFE').
L'uso divenne tanto comune che l'illuminista Bernardino Ramazzini nella sua opera "De Morbis artificum" [Modena, 1700, ristampata più volte e di cui esiste una buona traduzione italiana dell'Abate Francesco Chiari, Venezia, Occhi, 1754] scrisse (si cita dalla traduzione): "E' un'invenzione di questo secolo (almeno nella nostra Italia) o un uso vizioso questa polvere dell'erba nicoziana e non v'è cosa più usata, s' dalle donne che dagli uomini e da' fanciulli altresì, in guisa che la compra di esso si ripone fra le spese quotidiane della famiglia" [all'epoca il TABACCO veniva fumato, masticato e fiutato dagli uomini, oltre che fiutato spesso anche fumato dalle donne come terapia contro il mal di denti ed inoltre era frequentemente impiegato contro la stitichezza dei bambini sotto forma di "clisteri di polvere di herba nicotiana": è peraltro poco noto che di siffatte proprietà terapeutiche del tabacco proprio un letterato ligure settecentesco Celestino Massucco compose uno specifico elogio entro un suo poemetto, appunto intitolato Il Tabacco, e tuttora leggibile entro l'antologia letteraria ligure dell'anno 1789 curata dall'erudito e letterato ligure Ambrogio Balbi]. Eppure, a molti parrà sorprendente, la discussione sul tabacco, oggi giustamente di moda per i pericoli cancerogeni che comporta, esisteva già all'epoca si da dar vita ad una fazione di colpevolisti e ad un di innocentisti: certamente non si trattava tanto di riflessioni profilattiche e di medicina avanzata, tutto era incentrato su un uso ed abuso che per alcuni aveva pochissimo se non nulla di pernicioso o sconvenevole mentre ad esempio per la Chiesa romana si era infine dovuti giungere ad una CONDANNA DELL'USO ED ABUSO DEL TABACCO QUALE FORMA DI SCOSTUMANZA COMPORTAMENTALE, MORALE E SOCIALE. Pier delle Ville (Pietro Loi) in un suo utile saggio ha affrontato il problema dell'uso, dell'abuso e delle presunte qualità terapeutiche del TABACCO sulla base del materiale custodito in Ventimiglia nella Biblioteca erettavi dall'erudito del '600 Angelico Aprosio. La lettura delle pagine di Pier delle Ville, che fu illustre veterinario e valente naturalista, permettono di vivere da vicino il dibattito appassionato che già nel Seicento si accese sulla valenza terapeutica o non del tabacco oltre che sulla moda del fumare, fiutare e masticare i vari preparati della lavorazione delle foglie del tabacco. Scrive quindi l'autore con la riconosciuta competenza scientifica: '(pp.1 - 5) Questa pianta, dotata di qualità ornamentali, aveva in origine due varietà: Nicotiana tabacum e Nicotiana rustica, secondo la nomenclatura botanica, distinguibili per il fiore tubolare allungato e dai petali rossicci della prima, e più piccolo e giallino dell' altra; anche le foglie diversificano per grandezza. La Nicotiana rustica contiene molto più nicotina ed altri veleni, tutti facilmente assorbibili applicando la foglia sulla cute: è peggio della socratica cicuta mortifera, peggio dello shespiriano giusquiamo corruttore, e gli animali evitano di brucarla. Per allontanare gli alcaloidi tossici, dopo il raccolto le foglie sono fatte appassire all' ombra, e lasciate fermentare prima di subire lavorazioni di vario tipo, per produrre i tabacchi d'uso. Perché questa pianta, dal 1500 in poi, è entrata nell'abitudine assurda e dannosa del fumo! Il commercio transoceanico portò molti vegetali, nuovi per l' Europa, dalla patata al pomodoro, e caffè, mais , cacao, tabacco: il meno utile si affermò rapidamente nell'uso, mentre la patata destinata a sfamare i popoli potè imporsi relativamente più tardi. Esistono testi del 1500 e del 1600 che trattano del tabacco, del cacao, e del tè: la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia conserva diverse opere su questi vegetali.Innanzi tutto numerosi testi di botanica, ad esempio uno Zenoni, "Historia Botanica" (Bologna, G. Lorghi, 1675) e un Montalbani, "Hortus Botanigrophicus" (Bologna, 1660). Ovidio Montalbani, "philosophus naturalis", rappresenta una classificazione dei vegetali non per caratteri, come nel 1700 farà il Linneo, ma per habitat delle piante, o per incerte somiglianze. Del melo sono elencati come affini, con descrizione, quattordici piante, compresi il melograno ed i limoni. I tassonomisti a cui si riferisce il Montalbani sono cospicui nomi del passato: Dioscoride, Teofrasto, Galeno, Dodona, Bauhinio, Lobelio. L'autore tratta anche di Nicotiana maior, di Hyoshiamus peruvianus, di Datura stramonium. Ma del tabacco specificatamente scrive il medico ravennate Massimo Zavona nell'"Abuso del Tabacco nei Nostri Tempi "(Bologna 1650) in lingua italiana. Dall'elenco "Nomi'de gl'autori citati nell'opera" si prevede una trattazione erudita piuttosto che strettamente scientifica (Agrippa, Avicenna, Cesalpino... Vucherio). In otto capitoli è considerata l'origine ed il nome del tabacco, della forma e figura... della preparazione. L'VIII capitolo è intestato: "L'uso d'oggidì del tabacco è un abuso". Nel testo in breve si scopre una contaminazione ascientifica, non sperimentale, con le confuse fantasie del secolo: "Ma se bene tuti che scrivono del tabacco concordano a constituirlo del temperamento caldo discordano nondimeno nel determinare il grado di calore, perché Monarale e Delecampio lo costituiscono caldo e secco nel secondo grado e temperato nelle altre qualità. Cesalpinio lo pone caldo nel primo grado e secco nel terzo... Altri... dicono essere di temperamento freddissimo". Spiegare oggi perché e percome il tabacco fosse caldo o freddo sarebbe sprecare carta, inchiostro e tempo. Gli autori, qual più qual meno, sono interessati all'uso terapeutico delle foglie, cui vengono attribuite disparate capacità curative, in parte secondo osservazione, in parte secondo la pseudoscienza del secolo fantasioso. Non mancano ricette che ci fanno pensare ad una prima introduzione farmaceutica del tabacco , con successivo sviluppo d'un uso "edonistico". Le ricette hanno l'obbiettivo di esercitare un'azione "calda" in un gran nurnero di malanni "freddi": "A dolori articolari cagionati da materia o causa fredda... giovano lefoglie applicate calde". A parte fantasiose chiacchiere, lo Zavona esprime pareri utili ancor oggi, contro il vizio del fumo: "Fui sempre e sono di parere che il tabacco (adoprato nel modo che oggi si costuma)... si debba piuttosto chiamare abuso... Di questo parere fu Pietro Francesco Frigio Autore Moderno... annovera tra i mezzi di abbreviarsi la vita lo smodato pigliare il tabacco, e dice: A questi tempi è accresciato un uso per il quale molti scioccamente si ammazzano". Zavona conclude: "Habbisi per ultimo quella considerazione che chi disegnasse trattenersi dal troppo uso, di farlo a poco a poco, non in un subito, perché conforme a Cornelio Celso... ogni mutazione subitanea è pericolosa ". Il buon dottor Zavona aveva individuato la patologia dell'assuefazione alle droghe. Anche più interessante è l' opera di Giovanni Crisostomo Magen (Magnenus), "Burgundi Luxoniensis Patrici philosophi medici", docente presso l'Università di Pavia, dove pubblicò nel 1648, quattordici "Exercitationes de Tabaco". Nella "Praefactio ad Lectorem" menziona gli autori che sull'argomento lo hanno preceduto:"Everartus Antverpianus (1587), Mathies Lobellius, Johannes Neander, Bremanus Vestfaliensis ( Tabacologiahoc est Tabaci seu Nicotianae eius descriptio, ecc.). Il testo è in lingua latina, con dedica a Filippo IV, ed al regio rappresentante in Italia "Heroi Othoni Caimo". L'autore si chiede: "...laudemne aut vero damnem tabaci usus?... Tum, mi lector, utere non abutere..." e sull'uso del fiutar tabacco: "...felicitatem possimus augurari, dum starnutabis". Segue un Sillabus, ovvero Indice delle Exercitationes, ovvero Capitoli, che conferiscono un'iniziale organicità scientifica e fanno sperare una metodicità illuministica. Sul nome ci informa: "Apud indigenos americanos vocabulo Pictalet vocatur ut ait Monardels... In Hispaniola Insula Petebecenuc dicitur teste Oviedo..: Ab Novae Franciae Pet nomine... ab Hispanis inditum ab suo natali solo insula scilicet Tabaco". Ovviamente ricorda il nome Nicotiana a Johan Nicotio regis Galliarum Legati in Lusitania anno 1559 ed altri nomi: Herba Reginae... Herba Medicea (da Caterina de' Medici). Descrive quattro varietà di piante, minutamente, e nel paragrafo 5 dell' Exercitatione Secunda distingue in uno schema le "infima tabaci folia deteriora", quelle sviluppate presso il terreno, le inferiori, e spiega che "...natura teneriora semper magis fovet ". Il Magen, evidentemente ben informato, colto e riflessivo, permeato di scientifica cautela, sulle virtù terapeutiche del tabacco si esprime negativamente: "Censeo primo tabacum non esse reponendum inter benigna medicamenta... vomitum enim facit... cerebrum turbat", e più avanti, Exercit IV,: "Dico primo usum familiarem tabaci pueris nullo modo convenire...". La metodicità del testo faceva presagire un criterio scientifico illuministico, da Enciclopedia, ma anche Crisostomo Magen, come Massimo Zavona, pensa che il tabacco per effetto del suo calore secco "somni conciliatione promovet", ed avrebbe una "Relatione et Analogia" di carattere zodiacale "cum Aquario et Marte"... Il professor Magen propone numerose ricette ed indicazioni con osservazioni critiche: per esempio ad Henricius, che consigliava: "in ore detento" un decotto di tabacco e camomilla per lenire il mal di denti, risponde: "Dentium dolor a causa frigida nullo modo tollitur tabacco". Ricorda l'avversione per il tabacco di due regnanti: uno è il Tyrannus Ammurathes IV, che per editto vietò "... ne quisquam fumo tabaci uteretur... quia prolis multiplicatione impediebat..."… La pericolosità della droga si manifestò specialmente con l'usanza sociale del fumare, del masticare e dell'annusare il tabacco, ed anche di più con la somministrazione di varie preparazioni per finalità farmacoterapiche. In sostanza la nicotina e gli altri alcaloidi della linfa vegetale sono talmente tossici, che tutti i tentativi del passato di introdurli in terapia sono falliti. Infine oggi un estratto nicotinico può essere utilizzato solo in agricoltura a fine parassiticida. Di Angelico Aprosio esiste un manoscritto, parzialmente pubblicato dal Durante nel I volume monografico di questa Nuova Serie dei Quaderni dell 'Aprosiana edito nel 1993, presso la Biblioteca Universitaria di Genova: si tratta della seconda parte "Dello Scudo di Rinaldo", opera moralistica. Il capitolo VIII, "Del Tabacco e dell 'abuso di esso" e dedicato "Al Signor Domenico Panarolo filosofo medico e pubblico professore di Medicina nel Romano Ateneo". Nella pagina segnata 254 del manoscritto l'Aprosio manifesta notevole disprezzo per l'uso del tabacco, che "Da Galeotti passò alle mani dei Birri e di simile canaglia... ridotto in sottilissima polvere cominciò a lasciarsi vedere tra quelle d'uomini dei piu' civili, in tanta moderazione che la quantità... di un fagiuolo indiano era soverchia a pascere i pruriti del naso per il corso di un anno lunare: ora è talmente cresciato l'abuso... che apparendo incapaci le scatolette, non mancano di quelli che se lo pongono nelle tasche a rinfuso... In tutte le città altro non si veggono che cartelli di tabacivendoli, ed in Londra in particolare come riferisce Barnaba de Riicke citato da Henrico de Engelgrave se ne veggono e se ne contano piu' di mille botteghe... ". A pagina 266 del manoscritto 1'Aprosio conclude con durezza: "II tabacco distrugge e malmena in tutto mentre egli fa arrugginire... i nervi immediatamente del cervello e gli rubba ogni argentino candore... Tabaci cerebro valde Inimici"...

- TAMBURINI MILITARI – SUONATORI DI TAMBURO MILTARE> in lingua volgare ancora nominati TAMBURI quasi assimilandoli allo strumento = “I primi tamburi militari vennero portati in Europa (in particolare nella Penisola Iberica) prima del X secolo (quando erano del tutto assenti nel Continente) dalle truppe musulmane ed erano, in questo ambito, suonati di norma da neri, giacché in effetti erano figli diretti della ricchissima cultura percussionistica africana - che comprendeva sia strumenti da suonare a mani nude, sia altri da suonare con bacchette. E’ il caso, ad esempio, dei tamburi dei Tuareg dell’Air (studiati da Schaeffner) o di quelli della cultura Buganda (Uganda). Secondo l’antropologo cubano Ortiz, i cavalieri cristiani cominciarono ad usare tamburi nel secolo XIII, modellandosi sull’esempio delle truppe islamiche nella Penisola Iberica ed in Medio Oriente; nel XIV secolo tamburi di grande misura giunsero nelle armate e nelle corti di Polonia ed Ungheria, mentre in Francia sono documentati solo dal 1457 e proprio in occasione di un’ambasceria del re di Polonia a Carlo VII”: così emblematicamente scrive esastivamente Silvio Marconi in Arcobaleni nascosti, L’origine degli strumenti musicali utilizzati nelle bande militari Tamburi & grancasse per il “Gruppo Solidarietà Come” (pubblicazione “on line”).

- TAVERNA (TABERNARIUS)> vedi qui VINO

- TENENTE: Il TENENTE è il secondo grado degli ufficiali inferiori, superiore al sottotenente ed inferiore al capitano. Il termine deriva dal francese lieutenant, luogotenente, ovvero colui che tiene il posto (luogo) di un altro. . Vedi anche qui dalla PARTE III del testo degli “ORDINAMENTI MILITARI DELLO ZIGNAGO” = "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGIMENTI Presentato dal Colonnello Erchisia e approvato dal Magistrato Eccellentissimo di Guerra li 3 di Febraro 1710". Vedi inoltre ESERCITO – ESERCITI> EVOLUZIONE DELLE FORZE ARMATE DI GENOVA.

- TORRE - TORRI CINQUECENTESCHE: Anche se alcuni studiosi attribuiscono parte delle FORTIFICAZIONI COSTIERE fatte erigere in Liguria, Corsica e nelle isole minori come Capraia ai tempi antichi dei contrasti fra i Catalani e la Repubblica, la maggior parte di fortilizi e torri, a guardia e difesa del mare, che caratterizzano tuttora il paesaggio ligure [assodato ormai che non risalgono al periodo delle invasioni dei Saraceni o musulmani del golfo sambracitano (VIII-X sec.)] furono in gran parte erette, o comunque ristrutturate, al tempo in cui (prima metà del '500) il re francese Francesco I contendeva alla potenza di Carlo V re di Spagna e Imperatore di Germania, il controllo dell'Europa. FRANCESCO I re di Francia, per colmare in parte la sua inferiorità militare nei confronti di CARLO V DI SPAGNA, con cui guerreggiava per la supremazia europea, chiese soccorso all'IMPERO TURCO che SOLIMANO IL MAGNIFICO aveva portato al suo momento di più fulgido splendore e di MASSIMA ESPANSIONE. Il sultano o meglio, come all'epoca si diceva il Gran Turco Signore della Sublime Porta, gli inviò in aiuto la sua forte FLOTTA "OCCIDENTALE" ORA DETTA "TURCHESCA" ORA "BARBARESCA" in quanto composta per la maggior parte da equipaggi non turchi ma da sudditi dell'impero (NORDAFRICANI in maggioranza) e da CRISTIANI RINNEGATI: per tradizione il soglio di Costantinopoli turca privilegiava la flotta orientale composta da efficientissime NAVI DA BATTAGLIA con equipaggi turchi e su cui prendevano posto le milizie scelte ed in particolare i GIANNIZZERI. I contingenti musulmani volti all'ASSEDIO DI NIZZA sbarcarono sulla rada di VILLAFRANCA senza trovare ostacoli: l'impresa suscitò tanto scalpore che il DUCA DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO decise di fortificare la località per rendere sicuro il suo porto di NIZZA. Le opere di fortificazioni, contemporaneamente all'inizio dei lavori genovesi per le TORRI ANTITURCHESCHE, iniziarono nel 1566 su progetto dell'architetto Andrea Provana di Leinì [contestualmente vennero fortificate le postazioni di Sainte-Elme e di Mont Alban e furono dotate di una migliore artiglieria]. Tra il 1533 ed il 1565 la flotta "turchesca", di oltre 200 navi da battaglia si unì alla più piccola squadra francese di galee nell' ASSEDIO DI NIZZA. La grande armata navale operò sotto il comando di vari ammiragli. Nel 1533 ne era comandante supremo KHAIR EL-DIN il cui nome venne europizzato in quello di Ariadeno ma che la gente, un pò per mitica apprensione sostenuta da vaghe consonanze culturali, soprannominò Barbarossa, valendosi dell'attributo di un altro mitico e più celebre devastatore, l'imperatore svevo Federico I. Per parte genovese contro costui in teoria avrebbe dovuto combattere il "padre della patria" ANDREA DORIA: le osservazioni storiografiche hanno però dimostrato che il Barbarossa e Andrea Doria cercarono rispettivamente di non nuocersi. E' inoltre da precisare che proprio il Barbarossa a sorpresa non intervenne contro la squadra navale del Doria nel 1543 mentre questa era ancora davanti a Villafranca. Secondo testimonianze attendibili avrebbe fatto ciò per ricambiare un simile favore ricevuto presso Ippona. I suoi stessi capitani derisero per questa decisione il Barbarossa affermando che trattava quel "nemico ufficiale" (in fondo legato alla Spagna e a guardia sia di Nizza che delle coste repubblicane) "come fratello ed amico, corsaro anche lui (vedi Vallecrosia i "graffiti della storia"...,, Pinerolo-Vallecrosia, 1984, p. 154, nota 28). Andrea Doria, che prioritariamente curò sempre i suoi interessi non garantì mai pubblica difesa contro il Barbarossa ma, ignorando gli impegni assunti a favore di Carlo V, cercò semmai di tenerselo amico e sodale, anche permettendogli di riscattare, al prezzo relativamente modico, dato il personaggio, di 1500 scudi, il famigerato pirata Dragut. Il Doria addirittura colmò di doni il Barbarossa: "quando nel 1543 la squadra franco-turca assediò Nizza, affluirono sulle galee del Barbarossa i vini preziosi, i delicati cibi, le frutta fresche della Liguria, portate di nascosto da certi brigantini, che battevano la bandiera di Andrea" (in Ibidem). Morto il Barbarossa nel 1546 il suo ruolo venne assunto dal rinnegato CHARO MUSTAFA', altresì noto come Lo Zoppo e soprattutto dal musulmano TAURGHUT che si è già citato col nome datogli dal popolo, quello di DRAGUT e che operò sulla costa ligure almeno sino al 1560 (perse poi la vita in un assalto ai Cavalieri dell'isola di Malta nel 1565). Divenne allora ammiraglio della "flotta barbaresca" ULUGH-ALI' che, col nome di CHIALI', portò le sue forze ad altri perniciosi saccheggi, sin almeno al 1566. Costui , con l'utile guida di RINNEGATI CRISTIANI, perpetrò diversi saccheggi sul litorale ligure, dall'agro intemelio a quelli di Sanremo e, drammaticamente, della vasta area tra Taggia e S.Stefano, luoghi tutti di grande importanza nel DOMINIO DI GENOVA e destinati a sopravvivere, con particolari forme giurisdizionali ed amministrative, sin quasi alla SCOMPARSA SETTECENTESCA DELLA REPUBBLICA, per procurarsi vettovaglie e SCHIAVI da vendere al "mercato degli schiavi" di Algeri o comunque da liberare dietro pagamento di un forte "riscatto". Pagina nota, per quanto concerne il rapporto delle ville intemelie coi turcheschi, è soprattutto quella di Vallebona quando a metà XVI sec.come detto, la flotta imperiale "turchesca" o "barbaresca", ritardata dall'accanita difesa che opponeva Nizza, per approvvigionarsi di vettovaglie inviava le sue galee a devastare la costa ligure, compreso il Capitanato di Ventimiglia e ville. Vallebona [assieme a Seborga, la Colla, Bordighera, e Ospedaletti] fu saccheggiata da marinai e miliziani "turcheschi" una prima volta il 5 settembre 1543. Il borgo corse tuttavia il suo massimo pericolo quando, nel contesto di nuove guerre e razzie, l'ammiraglio turchesco Ulugh-Alì -un rinnegato calabrese meglio noto come Chialì od Occhialì - lo fece assalire, con uno sbarco ai "Piani di Vallecrosia" di oltre mille soldati (provenienti da 7 "galeotte" ancoratesi sul braccio di mare antistante i luoghi circonvicini e che, nonstante le razzie perpetrate mel sito di Vallecrosia, avevano soprattutto come meta la fertile e popolosa terra di Vallebona. Un servo del capitano Giulio Doria, ad Antibo, era però riuscito ad apprendere i piani di quell'operazione da uno schiavo turchesco originario di Dolceacqua, a servizio sull'ammiraglia di Ulugh-Alì. Grazie a ciò i paesani di Vallebona, preavvertiti, mandarono le famiglie al sicuro nella più ritirata villa di Sasso ed un buon manipolo di capifamiglia, inquadrati come militi villani, attesero l'arrivo della colonna "turchesca" riparati entro la chiesa fortificata di S.Lorenzo. Un fuoco serrato accolse in Vallebona gli invasori che si ritirarono verso mare limitandosi a saccheggiare sparsi casolari o gruppi non organizzati di villani: i predoni se ne tornarono alle navi portando 19 prigionieri -tre originari di Vallebona e fra cui due soli uomini e 17 fra donne o bimbi destinati al "commercio degli schiavi". Il SISTEMA DIFENSIVO GENOVESE DELLE TORRI CONTRO I PIRATI ED I TURCHESCHI fu disseminato intelligentemente su tutto l'arco ligure era polivalente e ricco di varianti strategiche e militari (l'analisi topografica e cartografica permette tuttora di ricostruirne la competenza, ad esempio analizzando il TERRITORIO TRA ARMA E S.LORENZO AL MARE che fu tra gli obbiettivi di saccheggio prediletti dai "Turcheschi"). Le TORRI erano, mediamente, quadrangolari e circolari. Le TORRI QUADRANGOLARI erano organizzate con finalità di avvistamento e per dare ricetto alla popolazione nel caso di uno sbarco dei pirati "turcheschi". Queste torri (in parte realizzate con esenzioni fiscali approvate da Genova, in parte col sistema della "Sequella") erano in collegamento tra loro per via di fuochi segnaletici e si estendevano dalla costa fin ai borghi dell'entroterra in modo da formare un anello di comunicazioni luminose: i segnalatori si servivano di un doppio codice di comunicazione: con lume netto e chiaro, detto segnali di netto, si avvertiva la popolazione dell'arrivo di vascelli alleati ed amici mentre con luci intermittenti o fuoco di brutto si segnalavano navi nemiche operando in maniera che il numero delle intermittenze avvertisse sul numero dei vascelli all'orizzonte ed in modo che la direzione del fumo potesse indicare, se possibile, il luogo di provenienza. Le TORRI CIRCOLARI (vista la superiore resistenza della loro superficie corazzata da strutture in muratura più resistente al fuoco dell'artiglieria nemica: ma potevano essere anche STRUTTURE A PIU' ANGOLI, COME LA TORRE DI S. STEFANO tipologicamente e strutturalmente simili alle QUADRANGOLARI) sorgevano sul litorale o prossime alla costa (come il "TORRIONE" dei Piani di Vallecrosia) e sulla piazzola del tetto, fra la merlatura, erano provviste di artiglieria da opporre al nemico invasore: naturalmente svolgevano anche la FUNZIONE DI AVVISTAMENTO E SEGNALAZIONE TIPICA DELLE TORRI QUADRANGOLARI NON ARMATE. Questo sistema difensivo fu costruito con grande fatica da Genova, in crisi economica, gravando sulla popolazione con tasse o con la richiesta, per i meno abbienti, di opera prestata gratuitamente per la costruzione delle opere difensive. La grande impresa fu realizzata solo in parte e non potè opporre esauriente difesa contro i "Turcheschi": lo schermo delle torri sarebbe meglio servito qualche decennio dopo e poi ancora a metà del XVII secolo quale sistema di controllo ed isolamento (per via di quarantene dei luoghi) contro la peste ed i portatori di contagio, spesso allo sbando ed in fuga dispertata per via di mare. In effetti i pirati, non solo turcheschi o barbareschi, ed i corsari (spesso equipaggi al servizio di potenze in guerra, con licenza d'aggredire i vascelli di nazioni ostili: celebri i "corsari" inglesi operanti a danno della flotta della Spagna, storica nemica del regno d'Inghilterra) costituirono una lunga piaga per il Ponente di Liguria come per tutta la regione. Ancora nel XVII sec. si segnalava il pericolo di pirati e corsari: lo stesso Aprosio fu talora impedito a viaggiar per mare dalle scorribande di pirati. Un suo nobile amico genovese Gio.Nicolò Cavana in una lettera da Genova del 20-V-1673 [Ms.40 (carta 4 recto) della Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia] scrisse all'erudito ventimigliese: "...Quando Vostra Paternità Molto Reverenda è in viaggio sempre sto attendendo avviso del suo arrivo con quell'ottima salute che le viene da me desiderata: spero quanto prima sentire sia giunta in Ventimiglia vedendo dall'amabilissima sua come era in Savona e come li corsari si facevano sentire...".La Repubblica di Genova [come ovunque sul suo litorale (e si vedano anche i sofisticati meccanismi delle TORRI NELL'AGRO DI VALLECROSIA, della linea dalla FRONTIERA A VENTIMIGLIA od ancora del COMPLESSO DI BORDIGHERA)aveva provveduto a realizzare il SISTEMA DIFENSIVO DELLE TORRI CONTRO LE INCURSIONI DAL MARE]: nell'area fra il lido di Taggia e l'importante base di Porto Maurizio fece costruire due torri: una rotonda presso il torrente Prino detta di "Prarola" e l'altra chiamata dei "Marmi" a San Lorenzo, aumentando la tassa o gabella sul vino, per sostenere le spese, di un soldo al barile; nel 1564 le due opere furono compiute insieme a quelle delle torri quadrate della Gallinara a Cipressa, degli Aregai e di Arma all'inizio della valle di Taggia. Fra Bussana e Porto Maurizio i turcheschi avevano compiuto scorrerie ed altre ne minacciavano; poiché bisognava dotare il litorale di una adeguata protezione la Repubblica fece edificare a Santo Stefano, la più grande torre erroneamente definita a pianta ottagonale ma in effetti di 9 lati. La potente costruzione resta un esempio della tecnica militare del tempo a riguardo delle torri costiere di difesa ed offesa con struttura rotonda o perlomeno poligonale per offrire un ridotto angolo di impatto ai proiettili dell'artiglieria navale nemica: un pò alla stregua di quanto si riscontra nel Torrione di Vallecrosia. La Torre di S. Stefano iniziata nel 1564 fu terminata nel 1570: le mura, il cui spessore supera i 2 metri, eran fornite di troniere o feritoie (oggi trasformate in finestre) per uso degli archibugieri: alcune guardiole stavano attorno al terrazzo (la sopraelevazione di un piano con tetto di tegole avvenne in tempo posteriore) da cui gli assediati si difendevano gettando dall'alto olio e pece bollenti uniti ad altri corpi contundenti, in genere grossi sassi, che, con i viveri, erano sollevati tramite polegge. Si accedeva nella torre con scale mobili di corda issate all'inizio delle ostilità isolando completamente la piccola guarnigione di difesa. La struttura fu armata con bombarde del peso di 25 cantari (il cantaro genovese era di 6 rubbi ed il rubbo 8 Kg.: si trattava quindi di bombarde del peso di circa 1200 Kg.: la definizione di bombarda, visto il peso e l'impianto su una struttura fortificata, sembra un pò riduttivo: del resto alla fine del XV sec. -e già qui si era oltre la metà del XVI- avevano preso piede ovunque, sia sulle navi che nelle fortezze, le batterie di cannoni che scagliavano proiettili ben sagomati di metallo o di pietra). Nel fortilizio stanziavano 25 uomini, 4 bombardieri ed un caporale per la guardia. La Torre possedeva ancora nel 1799 due pezzi per la difesa della costa ma probabilmente fu smantellata sotto l'incalzare dei nuovi tempi rivoluzionari e dell'invasione napoleonica della Liguria.

- TORTURA IN AMBITO LAICO: in gran parte dei Paesi europei la procedura penale era segreta fino alla sentenza e l'imputato non aveva diritto di conoscere l'accusa né le prove, d'accedere agli atti, di conoscere le testimonianze e l'identità di chi le avesse fatte: neppure poteva avere un suo avvocato.La legislazione criminale degli Statuti genovesi cinquecenteschi non ebbe questi eccessi, concedendo ai rei alcune prerogative fra cui l'accesso agli atti e in vari casi il diritto a scegliersi un difensore (cap.12, lib. I). Anche in seno alla giurisprudenza penale della Repubblica l'istruttoria spesso perveniva alla "verità facendo" evitando ogni intervento dell'imputato: anche nel Dominio si dava gran peso alla CONFESSIONE (vedi qui voci varie CONFESSIONE) del reo (comparsa fra le prove giudiziarie nel XIII-XIV sec.) sia per non demotivare i meccanismi dell'istruttoria in assenza dell'imputato sia perché con essa si conseguiva una ratifica indiscutibile dell'accusa, sanzionandone i fondamenti. Per ottenere la CONFESSIONE ovunque erano attivate tutte le coercizioni, compresa la Tortura o Quaestio sulla direttrice di una tradizione che risaliva al Diritto romano. Un'ambiguità procedurale imponeva da un lato che, per esser valida, la CONFESSIONE doveva avvenire davanti al tribunale competente, risultando verisimile, spontanea ed avallata da un giuramento. Ma, per tali risultati, nessun tribunale rifuggiva dalla tortura applicata al reo, a complici e testimoni reticenti, in un luogo isolato, spesso nella CAMERA DELLE TORTURE entro il carcere o le segrete del Palazzo Pubblico come pure accadde in occasione del caso delle STREGHE DI TRIORA. Era regolata in modo così preciso da avere i connotati di un duello, pur impari, fra inquisito e giudice, sì che il primo era perduto se confessava mentre nei rari casi contrari era il giudice a trovarsi nella posizione di dover liberare l'imputato o perlomeno a salvarlo dal supplizio estremo (per questa ragione gli Statuti genovesi comportavano, su richiesta degli inquirenti, un'eccezione nell'applicazione della tortura peraltro TIPICA DEL DOMINIO DI GENOVA dei "TRATTI DI CORDA" o anche dell'ECULEO avverso gli imputati della Corsica che sarebbero risultavano resistenti a tal coercizione = Statuti criminali, l. I, c.15) [La TORTURA MUTILANTE era invece un tipo di punizione corporale spesso menzionato dalla normativa penale europea di metà Cinquecento e del XVII sec.= un suo strumento abbastanza noto era lo SPACCAGINOCCHIA contribuiva al meccanismo della TORTURA MUTILANTE riducendo chiunque, se sopravviveva, ad un rudere umano, uno sciancato deforme; lo SCHIACCIAPOLLICI conveniva nel caso di inchieste svolte in luoghi scomodi, senza la necessità di portare i "sospetti" nella CAMERA DELLE TORTURE: l'attrezzo, specie se sofisticato, era provvisto di tacche appuntite che venivano poste in linea coi gangli nervosi più sensibili di mani e dita sì che, stando ai giudizi raccolti, ben pochi erano in grado di resistere al dolore, oltre i 5 min. questo era insopportabile, con la conseguenza che la CONFESSIONE era quasi consequenziale e spesso arricchita di particolari suggeriti dal giudice]. Comunque il sistema di torture era molto vario nelle applicazioni, a seconda delle giurisdizioni penali degli Stati: si legga comunque (in traduzione dal latino) il CAPITOLO XVI ("Delle torture") del libro II degli Statuti Criminali di Genova che nella sostanza replica quanto sancito dagli ordinamenti penali degli altri Stati Italiani e, con l'eccezione dell'Inghilterra, della totalità delle nazioni europee cattoliche e riformate: "Capitolo XV (15)/ Delle torture/ Nessun mortale, in Genova o nei suoi distretti, venga sottoposto ad alcun genere di tortura se il Pretore o qualsivoglia altro magistrato non abbiano inoltrato gli indizi necessari secondo il diritto perché qualcuno possa esser tormentato. A tal fine, senza eccezion alcuna, soccorra puranco che Pretore di Città o Giudice dei Malefici abbian dato assenso e fatto sì che sia stato ammesso agli atti della causa un magistrato della curia preposto alle questioni o torture: in sovrappiù si conceda sempre al reo, che l'abbia richiesta, una copia degli atti e gli venga fissato un termine preciso ed opportuno entro cui possa difendersi ed anche confutare l'accusa d'aver commesso il crimine. Di questo però non dovranno in alcun caso fruire le persone screditate ed infami di cui si dirà in seguito, e d'altre ancora delle quali, in virtù delle norme statutarie, sarà da disporre in maniera diversa e specifica. Essendovi tutte le condizioni richieste, secondo quanto predetto, qualora gli indizi non siano stati vanificati, si possa dar luogo alla tortura dell'accusato.. Questo potrà tuttavia essere tormentato una volta soltanto, a meno che non si adducano nuovi indizi od alcune referenze nel frattempo occorse non paiano di tale rilevanza ed urgenza da far ritenere al giudice che sia giusto e doveroso riprendere a torturare l'accusato. Si stabilisce comunque che nessun cittadino genovese possa venir sottoposto ai tormenti, se non nel caso sia egli stato accusato d'un crimine che comporti pene nummarie sempre superiori a cento lire repubblicane./ Non è altresì concesso torturare alcun minore di diciotto anni, salvo parere diverso del giudice per gravi ed urgenti motivi, né alcuna donna gravida: avverso questa i tormenti di legge si potranno applicare solo dopo che saranno trascorsi quaranta giorni dal parto. Il Pretore od il Giudice dei Malefici, possano invece lecitamente torturare, non osservando di necessità le norme di questo statuto, qualsivoglia infame o screditato come malefemmine e meretrici, imbroglioni e truffaldini d'ogni risma, pubblic ladri, violenti sediziosi già noti alle curie e in definitiva tutte le persone notoriamente vili ed infami. La stesa procedura si applichi contro qualsiasivoglia servitore, senza tener conto del sesso, allorquando il padrone o la padrona, ed in alternativa i genitori od i figli di questi, purché siano persone di buona reputazione, abbian giurato di ritenerlo responsabile d'aver loro propinato, direttamente o col concorso di complici, qualche filtro od un veleno o qualsivoglia sostanza tossica od altro ancora di pernicioso, non importa se sciolto in una bevanda od in qualche alimento solido, sì che uno o più fra loro di famiglia abbia poi perso il ben dell'intelletto, deviando dal solito costume di vita./ Cogli stessi tormenti, a Pretore e giudici, sia lecito procedere nei confronti di complici e correi e similmente avverso quanti, al corrente di simili misfatti, non ne abbian fatta per tempo puntuale delazione; e parimenti i suddetti magistrati possano torturare tutte quelle malefemmine che, secondo il comun giudizio, sian reputate fattucchiere o maestre d'ingannevoli e malefici artifizi./ Contro ognun di costoro il Pretore abbia quindi suo pieno e libero arbitrio d'inquisire e di punire: si precisa comunque, a complemento di quanto soprascritto, che è da ritenersi padrone od, ovviamente, padrona la persona al cui servizio sia stato il servo o la serva in causa. Per estensione sia dato al Pretore od al giudice, quando a ciascun di loro paia opportuno, facoltà di torturare qualsivoglia individuo che sia stato accusato d'aver ferito qualcuno o comuque si trovi sotto inchiesta per un di quei reati che che comportano punizioni corporali. Per la liceità di tal procedura sia tassativo che al momento dell'attentato il ferito godesse di buon nome e che, in pieno possesso delle sue facoltà mentali, abbia quindi fatto giuramento d'esser stato aggredito da quell'accusato e, soprattutto, sia stato in grado di fornir testimonianza irrefutabile di questo tipo di crimini, su cui non sempre è facile per gli inquirenti raccogliere prove sicure./ All'applicazione dei tormenti obbligatoriamente sovraintenda, nella città di Genova, uno dei notai collegiati dei malefici, mentre nei distretti tal onere spetti ad uno fra quanti fan parte della curia del magistrato davanti al quale si dibatta tale causa. Sul momento, senza mai frapporre indugio, i notai trascrivano fedelmente in volgare le parole e le confessioni del torturato, riportando in maniera puntuale anche modi, toni e forme sotto cui queste prorompano dalla bocca di questo mentre parla o grida. Il notaio apponga altresì sulla trascrizione precise notazioni del tempo e del luogo in cui si sia intrapreso a tormentare chicchessia ed in particolare registri tanto le modalità delle repulse come delle confessioni: badi sempre a segnare con estrema precisione se qualcuno abbia parlato o confessato quando gli si applicavano i tormenti od una volta che questi siano finiti e debba egli ancora far puntuale registrazione di quanto tempo sia intercorso dall'inzio delle torture agli attimi in cui, volte per volta, l'inquisito abbia profferito suoni intelleggibili o parole di qualunque significato si voglia./ Senza l'assistenza del notaro, Pretore e giudice non possano però tormentare alcuno: resti tuttavia concesso al Pretore di Città ed al Giudice dei Malefici facoltà d'alternarsi scambievolemente alla presidenza delle pratiche di tortura./Giammai il notaro manchi d'assistere, operoso e zelante, il Pretore od il giudice e sia sempre pronto ad intervenire in loro aiuto e soccorso. In qualche circostanza può in verità accadere che questi servitori dello Stato diano prova di gravi negligenze: si provveda in tali casi a punire per tempo tanto il Pretore che il giudice tramite pene nummarie detraibili dallo stipendio di loro pertinenza./ Al notaro inadempiente venga invece comminata la multa di cento lire: questo sia altresì tenuto a denunciare, nella persona dei Magnifici Signori Procuratori, quante volte, personalmente o tramite delatori, abbia appurato che Pretore o Magistrato non abbiano ben espletato quanto sia detto da farsi punto per punto: il notaio che si sia astenuto dal presentar denuncia debba al contrario pagare, per quante volte abbia disatteso a questi suoi compiti, la multa di cinquanta lire genovesi”.

- TORTURA IN AMBITO INQUISITORIALE ECCLESIASTICO: vedi qui voci varie CONFESSIONE

- TRIBUNALE – TRIBUNALI: vedi qui - GIUSTIZIA – GIUSTIZIA CRIMINALE: EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE A GENOVA

- UBRIACO - UBRIACHEZZA : vedi qui VINO

- UFFICIO (O MAGISTRATO) DI GUERRA: creato il 10 maggio 1575 per una legge del 1536. Col tempo divenne una sorta di organizzazione politica, parallela ma anche contrapposta al Senato, che oltre a curare le questioni militari era solita intervenire in tutti gli aspetti della vita cittadina> A.S.G., "Archivio Segreto 820" ("Manuali decreti del Senato, 1575") : la legge si trova registrata in "A.S.G, Fondo Manoscritti, 129".

- VANTAGGIATI: soldati> vedi qui AVVANTAGGIATI:

- VASCELLO – VASCELLI: utili osservazioni sul confronto strutturale tra GALEA e VASCELLO si desumono dall'importante lavoro sulla storia di Genova redatto da Claudio Costantini nella collana della "Storia d'Italia" della UTET di Torino. Nel XVII secolo a fronte del ruolo che si voleva assegnare alle navi da guerra genovesi si avanzarono consistenti perplessità sulla moderna funzionalità delle GALEE. A custodire il Mar Ligure contro pirati e contrabbandieri una memoria del 1639 dettava "sappiamo per moderno esempio non esser bastate le nostre galee". GALEE e VASCELLI rispondevano ad esigenze indubbiamente diverse, di modo che non è semplice rivelarne la reciproca ed epocale superiorità, tuttavia (come annota il Costantini) "mentre la GALEA era al termine della sua lunghissima evolazione, senza alcuna speranza di migliorare i livelli di efficienza già raggiunti, nella costruzione, nell'armamento e nel governo dei VASCELLI i progressi erano continui e rilevanti. L'evoluzione della GALEA, poi, s'era mossa negli ultimi secoli nel senso di una progressiva specializzazione: imbarcazione esclusivamente mediterranea, era veloce ma dotata di scarsa autonomia, era soggetta a lunghi periodi di inattività, aveva una limitata capacità di fuoco e, fuori degli usi bellici, era atta soltanto a trasportare passeggeri e merci sottili. I VASCELLI, al contrario, si prestavano ad una molteplicità di usi in pace e in guerra, d' estate e d ' inverno, sulle rotte mediterranee e su quelle atlantiche, il che, nonostante i maggiori investimenti richiesti, ne faceva appaRire più economico l'impiego". Alla FLOTTA DA GUERRA della Repubblica era demandata, poi, una funzione alternativa importante per la possibile rinascita della marina mercantile e su ciò, alla maniera in cui scrisse Ugo Fieschi, il sostenitore maggiormente tenace " le navi di guerra ponno stabilirci un ben sicuro commercio d'ogni genere di mercantie e di tutto quel dall'Oriente all'Occidente o in questo porto si porta, o da questo ordinariamente si trasmette e porger con questo un sicuro sostegno a nostri popoli per ripigliare l'essercitio della marinaria et il traffico delle navi che hora mai, a forza di tanti danni, di tante prese, necessariamente si dismette". Negli anni Quaranta del XVII secolo, stando alle osservazioni di Nicolò Imperiale, v'erano già a Genova i sostenitori della realizzazione di una FLOTTA NUOVA composta di VASCELLI nell'auspicio di organizzare sulle rotte commerciali genovese un a navigazione di CONVOGLI ARMATI (le GALEE non erano idonee a scortare i convogli ma semmai meglio servivano per pattugliare contro i pirati il mare genovese: ma questo non era sufficiente contro l'esteso fenomeno della pirateria). Sempre Nicolò Imperiale (il cui manoscritto Panacea Politica custodito alla "Biblioteca Civica Berio di Genova" è stato utilmente trascritto dal Costantini nel suo citato, importante volume) precisò:" passarono anni prima che si potesse venire a deliberare, e deliberato poi di armare sei vascelli di convoio, ne anche fu possibile esseguire . L'occasione per modernizzare la squadra navale genovese fu offerta dalla sfortunata cattura ad opera dei francesi delle navi Marabotto e Sansone. In particolare la prima, un grosso vascello realizzato nei cantieri liguri in linea con il rinato interesse per l'attività armatoriale, costituì a lungo motivo di vanto per i navalisti cioè i sostenitori di un celere ed organizzato ritorno alla pratica della marineria: la sua cattura finì con lo spingere il governo, piuttosto indolente sulla questione, a ratificare una serie di scelte. Infatti una nutrita delegazione di mercanti si portò a Palazzo onde chiedere immediati provvedimenti: "si rinovorno le altercationi e i dibatimenti . In conseguenza di ciò seppur " non senza gran fatica -come ci tramanda sempre l'Imperiale- " fu deliberato che si armassero quattro vascelli di convoio; ma circa l'essequire ut supra". Le governative tergiversazioni, per quanto riconducibili alla storica inefficienza dell'apparato statale genovese, furono parzialmente da assegnarsi alla non immotivata preoccupazione sull'effettiva possibilità di portare a compimento in Liguria di un programma di politica navale per la cui proficua finalizzazione mancava nel genovesato una tradizione di esperienze. Addirittura nell'armare le GALEE, imbarcazioni storiche della cantieristica navale repubblicana, si accusavano ormai grosse lacune, specie per la carenza di MANODOPERA COMPETENTE E SPECIALIZZATA. Pareva quasi consequenziale che nell'armamento di VASCELLI, e quindi per via della necessaria importazione di una tecnica realizzativa straniera e sconosciuta, i problemi pratici sarebbero cresciti a dismisura. Si trattava di trapiantare di sana pianta "Con rossore" - aveva dovuto ammettere Ugo Fieschi "bisogna confermare che manca la quantità de' marinari, bombardieri et ufficiali che è necessaria a quest'armamento, mancano l'istessi vascelli et il fabricarli ricerca tempo più longo del nostro hisogno". Data la situazione proprio il Fieschi consigliò di noleggiare in Inghilterra i quattro VASCELLI che il governo aveva stabilito di armare: lo stesso politico sostenne che "non risparmiando la spesa per haverli di ogni bontà e sopra tutto di quantità di buoni bombardieri et ufficiali" di cui avvalersi "per abozzo del l' armamento e "per scuola a nostri marinari". Inizialmente la realizzazione delle navi era stata tentata in Liguria, anche per rilanciare la cantieristica ormai languente, ma il solo costruttore all'altezza, quello della Marabotto, non era in grado di rispettare i tempi delle consegne e visto che la cittadinanza era "hormai stracca e scandalizzata di aspetare " si decise per l'acquisto dei VASCELLI in Olanda. Quella che in un primo tempo era parsa la scelta meno complicata si rivelò con il tempo anche piuttosto infelice visto che appena terminata la realizzazione delle navi scoppiò la guerra dell'Olanda con l'Inghilterra di modo che il governo olandese per le necessità belliche impedì il trasferimento a Genova dei VASCELLI e li requisì. I VASCELLI vennero poi consegnati nel 1654 sì che la Repubblica, stando all'opinione dei migliori commentatori, parve esser stata "assassinata" nel prezzo, "e nella qualità poco, ben trattata" (così scrisse Nicolò Imperiale ancora trascritto dal Costantini nel suo libro sul genovesato).

- VEDITORIA: ufficio del Magistrato che nella repubblica di Genova dal sec. XVII si occupava del mantenimento delle truppe = vedi BATTAGLIA, sotto voce VEDITORIA.

- VINO – VINI> Fu dal '500 che si replicò, nel superiore benessere, un collegamento spirituale ed esistenziale, anche tramite la cultura del vino di pregio con l'ammirata romanità, un collegamento che riprese la consuetudine di CLASSIFICARE I VINI TRAMITE DENOMINAZIONI UFFICIALI E COMMERCIALI. In tutto questo contesto di vini non si può tuttavia dimenticare mai il VINO ECCLESIASTICO cioè finalizzato ai sacri riti: in merito al quale nel tempo vennero sancite le specifiche norme religiose ma anche le doverose norme di regolamentazione per salvaguardarlo e tutelarne l'uso od abuso in senso anche spiccatamente profano: non per nulla la stessa Chiesa mirò, per altro verso rispetto alle pubbliche istituzioni, a regolamentare l'attività dei "luoghi" maggiormente deputati alla vendita del vino ad avventori abituali o di passaggio vale a dire le LOCANDE E TAVERNE (vedi la voce TABERNA, TABERNARII SEU CAUPONES nella BIBLIOTHECA CANONICA di L. FERRARIS). In questa stessa opera compaiono coniugate le voci VINO – SUO ABUSO – UBRIACHEZZA e luoghi istituzionali al CONSUMO DI VINO cioè LOCANDE, OSTERIE e TAVERNE: in particolare in tale libro entro la voce CLERICUS e specificatamente all' ARTICOLO V si legge: "NESSUN CHIERICO DEVE DARSI ALLA FREQUENTAZIONE DI BETTOLE E TAVERNE SI' DA EVITARE CRAPULA ED UBRIACHEZZA" [ che in modo dettagliato biasima CRAPULA - EBRIETAS che inevitabilmente associa alla colpa della GULA (GOLA): valutando che tal voce dell'opera del Ferraris colpevolizza ufficialmente la consuetudine di giudici ed inquirenti usi far INEBRIARE UN REO PER ESTORCERGLI UNA CONFESSIONE]. OSTI, TAVERNIERI e LOCANDIERI anche nell’interpretazione giuridica laica ebbero CATTIVA REPUTAZIONE in forza dei CRIMINI collegabili alla loro attività. Leggendo un testo celebre come quello del giureconsulto FRANCESCO DE ANGELIS ( "Franc. Josephi De Angelis ... Tractatus criminalis de delictis pars secunda, in qua agitur de delictis propriis diversorum, ad proprium esse spectanctibus, vel ratione personae, vel muneris, seu proprii officii. Cum novo indice titulorum, ac rerum notabilium", Venetiis : apud Paolum Balleonium, 1705) il CAPITOLO XVI detta "De Cauponarum, sei Stabulariorum, Hospitium tenentium delictis, &c." ed elenca una serie di crimini connessi a queste diverse attività d’ospitalità e ricreazione: ai commi 1-3 sono infatti premesse le varie possibilità di delinquere variamente ad opera di OSTI (“gestori di caupone”), TAVERNIERI, STABULARI (curatori di locande d’infimo livello con annesse stalle per animali: atteso che presso queste “osterie” soprattutto si concentravano prostitute e meretrici* il termine STABULUM* divenne sinonimo di BORDELLO e LUPANARE) e tenutari di LOCANDE ove pernottare. Quindi dai commi 3 – 18 si sussegue l’elencazione dei REATI ASCRIVIBILI A QUESTI PUBBLICI GESTORI DI LOCALI D’ACCOGLIENZA con l’indicazione delle possibili ammende e pene: “commettono reato quanti nei loro locali permettono a donne di malaffare di praticare il meretricio, coloro che consentono l’esercizio nei propri ritrovi di giochi d’azzardo o scientemente ospitano giocatori professionisti, quanti somministrano cibi avariati o vini adulterati o vini annacquati, coloro che vendono vino a persone essendo consapevoli che queste si ubriacheranno [pur se l’interprete concede qualche giustificazione citando il caso di osti che temano in caso di loro ricuse d’esser aggrediti], quanti per clienti od altri conservano oggetti di dubbia provenienza, coloro che non si curino di ben custodire i beni degli ospiti conservati nelle camere di questi sì che possano soggiacere a qualche furto o ruberia ecc.”. L’UBRIACHEZZA variamente agevolata, con tutte le conseguenze comportamentali che ne possono derivare (RISSE, AGGRESSIONI, CONTESE e DUELLI), era comunque una delle principali imputazioni per OSTI e TAVERNIERI: e non a torto in quanto poteva anche esser motivo di SPARGIMENTO DI SANGUE, di DISONORE PROCURATO A DONNE ONESTE e di GRAVE DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA (specie in occasione di FESTE e PUBBLICI BALLI)> vedi qui passim ed in particolare le voci ARMI – ARMI PROIBITE e MOLESTIE SESSUALI. Nel XVI secolo in Liguria comparve un vino dalla chiara denominazione, il MOSCATELLINO del Ponente, un vino di pregio non comune che nel 600 sarebbe stato esaltato addirittura da eruditi e poeti. L’erudito intemelio Angelico Aprosio (1607 – 1681) da buongustaio, ne era un estimatore al punto che ne compose un elogio letterario di una certa efficienza costruendo una attraente immagine della gastronomia intemelia incentrata sulla sinergia intercorrente tra le buone trote del fiume Roja e la classica nobiltà del Moscatellino. Nel repertorio biblioteconomico della sua "Biblioteca Aprosiana" il religioso agostiniano, seppur senza esplicitamente soffermarsi a parlare del MOSCATELLINO, aveva già dedicato delle osservazioni sulle varie funzioni del vino: da quella gastronomica, a quella terapeutica sin a quella euforizzante con una consequenziale valutazione morale strutturata su parametri religiosi e fideistici. Di quest'ultima aveva parlato in un capitolo o Grillo dello Grillaia laddove rivolgendosi all'erudito ed amico Pier Francesco Minozzi redasse il piacevole GRILLO V = "Se senza ber Vino si possa poetare con eccellenza" vero e proprio saggio di erudizione entro cui l'erudito intemelio assemblò con gusto e garbata ostentazione di cultura, ma altresì, con non irrilevante funzione documentaria, una significativa quantità d'autori, classici e moderni, italiani e stranieri, celebri e misconosciuti, che variamente si contesero letterariamente le discussioni sull'efficacia ispiratrice del "liquore sacro a Bacco". E tuttavia, mentre scriveva questo Aprosio non mancava di sottolineare i rischi del "tracannare" (vedi p. 35 in fondo ancora della "Biblioteca Aprosiana..."), cioè del bere smodatamente, che determinavano ubriachezza, con conseguenze innegabili a SCAPITO DELLA SALUTE , né generavano, stando all'esperienze e contro le postulazioni del suo vecchio "Grillo", spiriti poetici alla maniera peraltro che gli pareva stesse proprio accadendo nella sua Ventimiglia, dove appunto molti eran soliti "tracannare" e non "bere". Ciò che può sembrare moralismo fratesco dovuto a ripensamenti vari dipese forse da varie ragioni. Parimenti poterono influenzare le conclusive considerazioni aprosiane alcuni nuovi elementi quali le conoscenze maturate per la frequentazione dei nuovi medici e quelle dovute alla narrazione variamente raccolta dei tanti viaggiatori per il Mondo Nuovo. E molte delle classicheggianti certezze aprosiane decaddero con probabilità a fronte anche della lettura di libri nuovi in cui il "bene" del bere vino era messo in discussione al modo che scrisse Paolo Mini nel suo Discorso della natura del vino, delle sue differenze, e del suo uso retto... od alla maniera che relazionarono tanti autori di cronache che raccolsero la narrazione di marinari ed avventurieri che erano andati scoprendo l'effetto pernicioso che proprio il vino, l'antico "nettare degli dei", bevuto senza criterio andava esercitando sulle POPOLAZIONI AMERINDIANE DEL MONDO NUOVO in particolare. Queste considerazioni sul vino e sul vino ligure già di per se stesse sono interessanti ma non coniugano ancora abbastanza l'Aprosio buongustaio con l'Aprosio erudito e bibliotecario, l'uomo che trasmise questa sua curiosità alimentare e scientifica all'amato discepolo Domenico Antonio Gandolfo: in effetti trattando di siffatto argomento risulta doveroso menzionare i preziosissimi libri (ed un'autentica rarità) di enologia che si conservano tuttora alla "Libraria di Ventimiglia": 1 - Castore Durante, "Il tesoro della sanità di Castor Durante da Gualdo nel quale s'insegna il modo di conservar la sanità, et prolongar la vita, et si tratta della natura de' cibi, et de' rimedij de nocumenti loro ...", In Venetia, appresso Gio. Battista Cestaro, 1646 / 2 - Pietro Paolo Fuscone , "Trattato del bere caldo, e freddo di Pietro Paolo Fuscone ... dove si disputa, se conviene generalmente a tutti cosi sani, come ammalati, e in particolare a' podagrosi il bevere del continovo l'acqua col vino, tanto calda quanto si può sofferire, overo molto fredda con neve, opure come ci vien data dalla natura ...", In Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1605 / 3 - Paolo Mini, "Discorso della natura del vino, delle sue differenze, del suo uso retto...", in Firenze, presso G. Marescotti, 1596 / 4 - Paolo Aresi, "Pauli Aresii derthonensis Episcopi, De aquae transmutatione in sacrificio Missae, hoc est an in sacrificio Missae aqua mista vino in sua substantia permaneat, vel, in quid aliud, si non maneat, convertatur disputatio", Derthonae : typis Nicolai Violae (Derthonae : apud Nicolaum Violam, 1622). - [44], 250, [1] p. ; 8° / 5 - Gaspare Colombina, "Il bomprovifaccia per sani et ammalati", In Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1621. Ma alla Biblioteca Aprosiana si conserva un'autentica rarità (sia per il limitatissimo numero dei volumi noti sia per alcune postulazioni sorprendenti) e, precisamente, si tratta di "Francisci Scacchi fabrianensis, De salubri potu dissertatio", Romae : apud Alexandrum Zannettum, 1622. - [10], 235, [10] p. : 2 ill ; 4° [Capitolo I.Quale bevanda sia salutare se fredda,calda o tiepida. II.Se gli antichi bevessero la bevanda fresca o calda. III.Quale bevanda sia stata più comune presso gli antichi: se fredda o calda o tiepida. IV.Come debba essere fredda la bevanda salutare. V.In quali modi la bevanda non naturalmente fresca possa essere rinfrescata nella stagione estiva. VI.Quale modo di raffreddare sia più conveniente alla salute. VII.Come ci si possa difendere dal danno di una bevanda ghiacciata e quando questo genere di bevanda debba essere assolutamente evitato. VIII.Se sia meno nocivo rinfrescare l’acqua o il vino. IX.Se la bevanda eccessivamente fredda o calda o tiepida possa talvolta essere conveniente alle persone sane, e come alcuni si sforzino a torto di dimostrare che la bevanda ghiacciata ssia utile d’estate. X.Se d’estate convenga più moderare il calore dell’aria o rinfrescare la bevanda con qualche mezzo. XI.Se l’acqua o il vino debba essere detto bevanda fresca e naturale. XII.La bontà ed il difetto delle acque. XIII.La purificazione delle acque cattive. XIV.L’origine del vino e le differenze dei vini. XV.Come il vino debba essere diluito, dell’uso del vino secondo l’età, la costituzione, l’abitudine, l’occupazione, la stagione e la condizione fisica. XVI.Come il vino sia salutare o nocivo. XVII.Se il vino sia nutriente. XVIII.La sete vera e quella falsa nelle persone che stanno bene. XIX.Quale quantità della bevanda sia adatta a ciascuno nella cena e nel pranzo e se si debba bere in un’unica volta o in più volte. XX.L’ubriachezza deve essere evitata, conosciuta e respinta. XXI.Se il vino frizzante, comunemente detto piccante, sia utile alla salute. XXII. Se dopo la frutta si debba bere il vino o l’acqua]. Francesco Scacchi medico di Fabriano (AN), vissuto tra l'7/11/1577 e l' 11/3/1656 e nel 1622 certifica scientificamente la sinergia tra champagne e medicina: ai primi del ‘600 in Europa si contano sei trattati medici sull’acqua e sul vino; Scacchi interviene con questo suo volume sul “bere sano” nel contesto di una medicina tutta laica. E può permettersi simili considerazioni, atteso che nonostante l'odierno semioblio, Scacchi era e rimane figura di grande prestigio: in vita svolge le mansioni di medico del potente Cardinale Bandini legato pontificio vantando, come ulteriore credito, l'appartenenza ad una famiglia di clinici illustri, da generazioni sì da poter contare fra gli avi il medico personale di Carlo VI re di Francia ed il medico personale della regina Elisabetta d’Inghilterra. In merito a questa sua pubblicazione, connessa alla storia basilare dell’enologia, i promotori della Giornata di Studi su Francesco Scacchi, Fabriano, 5 giugno 2004 (Colabella M., Cruciani G.F., Garofoli C., Lunelli F., Manni A., Martinelli G., Sbaffi F., Valentini A.) hanno competentemente documentato come lo Scacchi diede le indicazioni complete de la méthode champenoise 46 anni prima di Dom Perignon. Questo suo libro (di cui a Fabriano il 27 novembre 2000 presso la Sede Centrale della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e della Fondazione omonima, è stata presentata una pregevolissima ristampa) risulta costituito da ventidue capitoli ricchi di considerazioni mediche in merito alla valenza igienico-sanitaria del bere (vino, acqua ed altro) o no , se caldo o freddo, se digiuni o dopo pranzo ecc.. L'opera contiene molti riferimenti ad autori classici tra cui citatissimi risultano Claudio Galeno (II - III secolo d. C.) Plinio il Vecchio (I secolo d. C.). Più ampio fra tutti risulta il terzo capitolo, di 31 pagine, dal titolo "Quale bevanda sia stata più comune presso gli antichi: se fredda o calda o tiepida". Nel capo sesto si possono poi osservare incisioni di recipienti metallici usati per scaldare le bevande che vennero osservati direttamente al tempo in cui la delegazione giapponese giunta presso Paolo V a Roma nel 1615 ne fece uso per ottenere il thè ed il sakè. E' all'interno del breve capitolo XIV (di 7 pagine), intitolato "De origine vini et vinorum differentiis" che l'autore affronta espressamente la storia dei vini: nel successivo poi analizza vini piceni (cioè marchigiani) scrivendo tra l'altro "...anche i vini piceni potrebbero risultare di primissimo ordine, visto che siffatte contrade provvedute dalla natura di colline non solo numerose ma altresì favorite dalla natura, aperte e fruttifere, permettono che tutte le vigne abbiano splendida positura, di maniera che per la fertilità dei luoghi non avrebbero affatto necessità di concime, per quanto poi sia usanza comunque di concimarle, sicché le uve diventino più abbondanti..." (trad. libera). Il capitolo XVI parla del rapporto fra donne e vino: e non si può negare che l'autore non indulga in qualche osservazione pruriginosa come quella che detta "Mulieres in Gallia, ac Neapolis donec viro non copulantur abstemiae sunt” o come ancora quando, in maniera ancora più stravagante, si fa cenno alle donne cinesi e giapponesi. Ad inizio del XVII capitolo finalmente l'autore afferma, alla maniera dei moderni dietologi, che il vino è un alimento vero e proprio. Odiernamente risulta assai interessante il capitolo XXI che si intitola "Se il vino frizzante, comunemente chiamato piccante, sia utile alla salute": la valenza basilare di questo capitolo è rappresentato dalla descrizione dei metodi con cui si rendevano frizzanti i vini a quel tempo. In poche parole vi si descrive come era realizzata la rifermentazione dello spumante in bottiglia, argomento che mina una sorta di assioma enologico che ha sempre sancito una sorta di primato francese in merito a tali vini. Dall'analisi ne deriverebbe, secondo alcuni interpreti, che simile procedimento sarebbe stato esportato dall'Italia presso i monaci benedettini di Hauteuil ove si suppone che in seguito sia stato appreso da Dom Perignon quasi mezzo secolo dopo le considerazioni scientifiche di Scacchi. Occorre comunque rammentare che osservazioni molto prossime a quelle dello Scacchi furono sviluppate già in tempi pregressi da Andrea Bacci [Bacci, Andrea [vissuto tra 1524 e 1600], "De naturali vinorum historia de vinis Italiae et de conuiuijs antiquorum libri septem Andreae Baccii ... Accessit de factitiis, ac ceruisiis, deque Rheni, Galliae....", Romae: Muzi, Niccolo, 1596]: sia Scacchi che Bacci non erano fautori di potenziali qualità terapeutiche dei vini frizzanti, che anzi consigliavano di gestire con prudenza, a differenza di quanto sostenuto da altri eruditi come Baldassarre Pisanelli ("Trattato della natura de' cibi, et del bere. Del signor Baldassare Pisanelli, medico bolognese. Nel quale non solo tutte le virtu, & i vitij di quelli minutamente si palesano; ma anco i rimedij per correggere loro difetti copiosamente s'insegnano: tanto nell'apparecchiarli per l'vso, quanto nell'ordinare il modo di riceuerli. ...", In Genova : appresso Gieronimo Bartoli, 1587).

- VIOLENZA – RAPINE (RAPINATORI): il timore di PIRATI, BRIGANTI, RAPINATORI e comunque di PERPETRATORI DI VIOLENZE PER APPROPRIAZIONI INDEBITE indicandosi con ciò vari tipi di DELINQUENTI composti da BANDITI, BARBARESCHI (pirati islamici, vulgo saraceni = vedi qui TORRE) ma anche RIBELLI e SBANDATI (compresi tra questi gruppi di SOLDATI DISERTORI organizzatisi in BANDE stazionanti ai limiti del DOMINIO GENOVESE) venne sancita dal Capitolo XXIV (24) degli STATUTI CRIMINALI DI GENOVA = vedi qui voce RAPINA - RAPINE

- VIOLENZA - VIOLENZA POPOLANA: Fenomeno tipico, non solo in Liguria, tra XVI -XVII sec. per il generale e mediterraneo "dramma della fame" che comportò rivolte popolari contro Genova e il potere dello Stato: A. SPINOLA, "Dizionario filosofico", ms. B.VIII, 25-29, s.v. "Fattioni" ( Banditismo, Fazioni, Magistrato contro Banditi, Parentelle = PARENTELLA> Consorterie di famiglie con stesso cognome e che si riconoscono discendenti da un nucleo originariamente investito> COSTANTINI, p. 534.: le Parentelle erano protagoniste, in senso non solo giuridico, delle controversie per uso o possesso di terre comuni, riparto di imposte, controllo di uffici e servitù. Esse si traducevano in svariati campi di vita sociale in strutture di solidarietà verticale dette Fazioni> BECCARIA, XXVI, Dello spirito di famiglia > vi si legge un' allusione ai difetti di molte Repubbliche dell'età intermedia, di cui Genova fu esempio, intese come associazioni di famiglie più che di uomini, con la prevalenza, su quelli di Stato ed individuo, degli interessi di quelle piccole monarchie che erano le famiglie). Evidenziano peraltro la storia autonomia delle CURIE LOCALI nell'affrontare anche la criminalità estrema le riflessioni fatte al Senato genovese da un giusdicente di Chiavari ("Arch. di Stato di Genova", Senato, Lettere, f.1010, 20/XI/1511) su una condanna a morte da lui comminata per un delitto efferato. Premesso che le genti del Levante davano prova di crudeltà e falsità, egli fece cenno al fatto di violenza contadina che aveva giudicato: "Ho processato doi fratelli di "parentella" di Fontanabona li quali al tre di ottobre di notte antigiorno amazzorno un loro cugino carnale de XVII o XVIII anni per VII leze di feno...Conosco che questo assassinamento traditore fra in el suo sangue...meriterebbe acerba et aspra morte, ma per salvamento delle anime e per non dare spesa a questa terra, ho promesso de farli impiccare". E' difficile dire a quale alternativa esecuzione lo "schifato" giudice avesse pensato visto che, secondo gli Statuti Criminali del '56, libro II, capo 20", le pene ufficiali di morte, al 1511, dovevano essere tre, le due storiche, all'impiccagione e alla decapitazione, e la "nuova per eretici" al rogo, dopo impiccagione: avrà forse pensato a quest'ultima, ma "da vivi" come intendevano gli assertori più intransigenti della condanna al rogo? ). Queste considerazioni non debbono però far ritenere che nel PONENTE LIGURE non si verificassero atti criminosi sia individuali che collettivi: per esempio il "Manoscritto Borea" cita un caso di omicidio nel XVII secolo a Sanremo e parimenti menzione una rivolta popolare duramente repressa ancora a Sanremo nel 1639 (non meno "celebri" furono comunque il misterioso assassinio di M. Striglioni, geniale incisore di Badalucco, ed ancor prima l'insurrezione antinobiliare a Ventimiglia nel 1625).

- VIOLENZA - VIOLENZA LOCALE: Difesa individuale dei diritti, sancita negli Statuti Criminali, per assenza o deficienza del sistema giudiziario: nel XVI - XVII secolo si prese tuttavia ad abusare di questa eccezionale concessione (COSTANTINI, p.190), magari proteggendosi, ben muniti, entro veri e propri FORTILIZI guardati da uomini fidati. Nelle controversie per le più disparate ragioni (controllo delle "terre comuni", "riparto delle imposte", "controllo degli uffici" ed altro ancora) per tutto il '500, e ben oltre, continuò a funzionare il sistema delle parentelle che si esprimeva nel meccanismo delle fazioni le quali finivano per diventare espressione di potere per alcuni e falsa ragione di speranze per i più. Appunto le fazioni stavano in un rapporto quasi osmotico col banditismo di cui si valevano per scontri di potere, specie nelle campagne, ormai superati dalla realtà storica: anche per questo gli Statuti Criminali (i quali per altro verso usavano a propri fini anche di una certa violenza locale) comminavano (e continueranno a comminare nelle successive Riforme periodiche) pesanti sanzioni avverso il banditismo (libro II capi 28, 29, 71, 72, 73, 74, 81 degli STATUTI CRIMINALI). Ma ciò dovette servire sempre poco se Andrea Spinola, nel luogo prima citato della sua opera, ancora nel Seicento scrisse: "Non è cosa che nel nostro Paese mantenga più la peste de' banditi di quel che fanno le fattioni. Imperoché i partigiani (delle diverse fazioni) danno lor denari, portan loro provvigione da vivere, li avisano delle diligenze che la giustizia fa contro di loro e li tengono nascosti nelle case, nelle cassine et in altre nascondaglie"> in termini solo più letterari, ma a distanza di anni, ciò che vanamente avevano tentato di combattere gli Statuti Criminali del '56. E d'altronde è singolare come a distanza di 50 anni dalla "Riforma doriana del 1528" (che aveva risolto storiche contrapposizioni faziose ) e neppure a venti anni dalle "Leggi Criminali del '56" nelle campagne o comunque fuori città l' aggressività delle fazioni, in un clima di violenza che sarebbe giusto indagare più approfonditamente, interagisse col banditismo al punto che la val Polcevera e la villa di Sestri Ponente, ed anche tutta la valle del Bisagno sino a Chiavari, per ragioni diverse, ma sempre connesse a rivalità faziose coniugate col banditismo, fossero praticamente avulse dal contesto del Dominio ed occupate, tra il '56 ed il '57, da bande armate di centinaia di ribelli che scorrazzavano a fronte di una tangibile incapacità d'intervento statale. E peraltro le cose, nonostante i tentativi delle autorità, non migliorarono affatto con il tempo: ed ancora nella prima metà del XVIII secolo, specie nel Ponente ligustico, i contrabbandieri del sale finivano per fare il bello ed il cattivo tempo, costituendosi in bande armate così forti da sconfiggere oltre che l' organizzazione di polizia le stesse forze governative.

- ZARA: il gioco della zara o "ludus azarj ": il termine zara indicava la combinazione sfavorevole come si evince dall'arcaico diceria popolare "zara a chi tocca") si svolgeva utilizzando tre dadi a 6 facce ed un tavolo piano; il giocatore di turno chiamava un numero conseguendo il successo qualora la somma dei tre dadi lanciati fosse pari al numero chiamato come scrisse Francesco Petrarca: suum numerum invocavit (Jacopo della Lana annotò invece in volgare: Io chiamavo cotal numero che era ragionevole a dover venir ). Per le puntate si posavano i denari sui numeri scritti sul tavolo comeaccade nell'attuale roulette; in dipendenza delle combinazioni uscite i giocatori pronunciavano le parole azar punctum partia od altre ancora elaborate per celare lo svolgersi del gioco, sempre proibito, alle orecchie dei "birri" (polizia): ogni "birro" era tenuto a procedere come dal '300 dettava, per esempio, uno statuto alessandrino si audierit aliquem ipsorum dicere azar vel punctum vel partia vel simil verbia. Visto che usando tre dadi le combinazioni che si potevano avere in un solo modo (e di conseguenza con minor frequenza) erano 3 , 4 , 17 e 18, queste venivano chiamate azari e non venivano considerate nel contesto del gioco: "In tre dadi si è tre lo minore numero che vi sia. E non può venire, se non in un modo, cioè quando ciascun dado viene in asso. Quattro non può venire in tre dadi, se non in uno modo, cioè: uno in due e due in asso. E però che questi numeri non possono venire, se non per uno modo per volta, per schifare fastidio, e per non aspettare troppo, non sono computati nel giocho e sono appellati azari. Lo simile di 17 e 18" (Jacopo della Lana).

Questo testo fa parte di un esteso processo di ricerca in essere sull'apparatato militare di Genova): esso, per evidenti ragioni, non è quindi scaricabile al pari di altre digitalizzazioni qui proposte = può tuttavia liberamente esser studiato e previo contatti con la redazione di www.culturabarocca.com -che ne deve dar rendiconto agli autori- se ne possono estrapolare (previa autorizzazione) sarcine ed in caso di loro stampa, oltre la citazione della fonte sarà obbligatorio inviare alla redazione stessa 2 (due) copie della pubblicazione, anche in forma di estratto: il tutto nella salvaguardia delle leggi del copyright


















Professor Bartolomeo Durante