Nell'acuto saggio (di cui si consiglia la lettura integrale e di cui qui si recupera virgolettandola, una sarcina) UNO SGUARDO AI CODICI PREUNITARI PER REINTERPRETARE LA TUTELA PENALE DEI MINORI di Floriano Polito, Avvocato del Foro di Roma, in "Rivista di Diritto e Storia Costituzionale del Risorgimento", n. 1/2017 ISSN 2464 compaiono importanti osservazioni sul Codice Penale del Regno d'Italia e quindi, dopo la Restaurazione, sul Codice Penale fatto redigere da Carlo Alberto Sovrano Sabaudo ove leggesi che
"...un Codice Penale per il Regno Italico [fu] realizzato in Milano nel 1806,ad opera di insigni studiosi quali Beccaria, De Simoni,Raffaelli, Romagnosi ed altri; tuttavia il  progetto  non  andò  a  buon fine per l’intervento di Napoleone che impose agli Italiani il Code Pénal del 1810. E’ interessante  rilevare  la  diretta  influenza  del  Codice  Penale  per  il  Regno Italico  del  1806 sul Codice Parmense del 1820 e di quest’ultimo  sul  Codice Albertino  del  1839. Il  successivo  Codice  Sardo  (poi Sardo-Italiano)  del  1859 ricalca successivamente con    i    dovuti    aggiornamenti le    codificazioni precedentemente  ricordate ...Il  Codice  del  1839, più  noto  come  Codice  Penale  Albertino, deve  la  sua denominazione   al   Re   Carlo   Alberto   che   non   solo   fu   il   propulsore   della compilazione, ma  ne  fu  anche  parte  attiva indirizzando  la  Regia  Commissione nominata per la redazione del Codice. Questo Codice  confluì  poi  nel  Codice  Penale  Sardo  del  1859, divenendo  la legge penale dell’Italia Unita (ad eccezione della Toscana dove restò in vigore il Codice del 1853) fino all’entrata in vigore del Codice Zanardelli nel 1890. Alcuni  spunti  di  modernità  del  Codice  possono  rinvenirsi  nella  funzione  della pena  che  non svolge più soltanto  una  funzione  retributiva, ma  è  vista  come strumento  di  prevenzione  speciale  a  cui  si  affianca  il  sistema  penitenziario, quale complemento del diritto penale. Ulteriore rilievo si deve dare alla diversa visione,  nell’ambito  delle  pene   previste, della   sanzione   del lavoro   come strumento   emendativo; solo   recentemente, siffatta   punizione ha   trovato accoglimento nel nostro ordinamento. L’influenza  del  Codice  Francese  si  rinviene innanzitutto  nella  tripartizione  dei reati  in Crimini,  Delitti  e  Contravvenzioni e  nella  definizione  formale  di  essi determinata  dal  tipo  di  pena  per  ciascuno  comminata;  in  secondo  luogo nelle modalità   di   tutela quasi  rapportabile  all’odierno  principio  di offensività
...Si rileva come nella parte generale ampia disciplina è riservata alla imputabilità quale  necessario  presupposto  per  l’esistenza  del  reato: non  vi  ha  reato  se l’imputato  trovasi  in  stato  di  assoluta  imbecillità,  di  pazzia  o  di  morboso  furore quando  commise  l’azione,  ovvero  se  vi  futratto  da  una  forza  alla  quale  non potè resistere (art.99).Il suddetto articolo è inserito nel Capo II Dell’influenza dell’età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena. Infatti  gli  articoli  che  lo  precedono  modulano  l’imputabilità  del  minore  nella ricorrente  fascia  degli  anni  quattordici, diciotto  e  ventuno:    in  particolare  al  di sopra dei ventuno anno il soggetto soggiace alla pena ordinaria; per il minore di anni  quattordici  distingue  la  punibilità  dello  stesso  a  seconda  che  abbia  agito con  discernimento ( pena ordinaria diminuita)  o senza  discernimento, nel qual caso i Magistrati o i Tribunali ordineranno che l’imputato sia consegnato a’ suoi parenti, facendo loro passare sottomissione di beneeducarlo e d’invigilare sulla sua condotta sotto pena dei danni”;per il reo maggiore di anni quattordici e  minore dei  diciotto le  pene  ordinarie  sono  diminuite;  per  il  reo  maggiore  di anni  diciotto e minore degli  anni  21,  sarà  sottoposto  alle  pene  ordinarie  con  la diminuzione di un solo grado. Non  può  tacersi  il  rilievo  assegnato  al  ruolo  della  famiglia  nel  recupero del minore   deviato,nella   consolidata   concezione   del   tempo   sulle   possibilità educative  del  contesto  familiare,  piuttosto  che  l’intervento  statuale con l’irrogazione della pena. Il binomio inscindibile ‘famiglia e minori’ ha avuto, come noto, riconoscimento  nella  nostra  Costituzione  (v.  ad  es  l’art.30  “Dovere  e diritto dei genitori” di “mantenere istruire ed educare i figli...”), ma certamente il principio costituzionale deve oggi relazionarsi all’attuale evoluzione del concetto di  famiglia. Si  ricordano,  sommariamente,  al  riguardo,  le  riforme  in  ambito civile,  dalla  legge  n.151/1975  (nota  come  riforma  del  Diritto  di  Famiglia) alla legge  n.219/2012  (riforma  della  Filiazione),  fino ad  arrivare  al  recentissimo d.lgs. n 6/2017 che modifica il Codice Penale in relazione alle norme emanate sulle Unioni Civili di cui alla legge n.76/2016. Nella  parte  speciale, nel Titolo IX Dei reati contro l’ordine delle famiglie, nel Capo II ampio spazio viene dedicato ai fatti di stupro, con la consueta rafforzata 
tutela  quando  i fatti  sono  commessi  contro  il minore.  Dicontro,  nel  Capo  V Disposizioni  relative  ad  alcune  speciali  violazioni  dell’ordine  interno  delle famiglie, è sanzionata l’insubordinazione dei figliuoli (art. 557). Tuttavia,  malgrado  quest’ultima previsione presupponga   una obbedienza assoluta all’ordine familiare, nell’art.560 si puniscono gli eccessi nella  correzione  che  potessero  commettersi dai padri verso i figli; norma che ricorda il nostro art. 571 c.p. intitolato Abuso dei mezzi di correzione"
Inf. B. Durante (testo da raccolta privata)
 
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