Nell'acuto saggio (di cui si consiglia la lettura integrale e di cui qui si recupera virgolettandola, una sarcina) UNO SGUARDO AI CODICI PREUNITARI PER REINTERPRETARE LA TUTELA PENALE DEI MINORI di Floriano Polito, Avvocato del Foro di Roma, in "Rivista di Diritto e Storia Costituzionale del Risorgimento", n. 1/2017 ISSN 2464 compaiono importanti osservazioni sul Codice Penale del Regno d'Italia e quindi, dopo la Restaurazione, sul Codice Penale fatto redigere da Carlo Alberto Sovrano Sabaudo ove leggesi che
"...un Codice Penale per il Regno Italico [fu] realizzato in Milano nel 1806,ad opera di insigni studiosi quali Beccaria, De Simoni,Raffaelli, Romagnosi ed altri; tuttavia il progetto non andò a buon fine per l’intervento di Napoleone che impose agli Italiani il Code Pénal del 1810. E’ interessante rilevare la diretta influenza del Codice Penale per il Regno Italico del 1806 sul Codice Parmense del 1820 e di quest’ultimo sul Codice Albertino del 1839. Il successivo Codice Sardo (poi Sardo-Italiano) del 1859 ricalca successivamente con i dovuti aggiornamenti le codificazioni precedentemente ricordate ...Il Codice del 1839, più noto come Codice Penale Albertino, deve la sua denominazione al Re Carlo Alberto che non solo fu il propulsore della compilazione, ma ne fu anche parte attiva indirizzando la Regia Commissione nominata per la redazione del Codice. Questo Codice confluì poi nel Codice Penale Sardo del 1859, divenendo la legge penale dell’Italia Unita (ad eccezione della Toscana dove restò in vigore il Codice del 1853) fino all’entrata in vigore del Codice Zanardelli nel 1890. Alcuni spunti di modernità del Codice possono rinvenirsi nella funzione della pena che non svolge più soltanto una funzione retributiva, ma è vista come strumento di prevenzione speciale a cui si affianca il sistema penitenziario, quale complemento del diritto penale. Ulteriore rilievo si deve dare alla diversa visione, nell’ambito delle pene previste, della sanzione del lavoro come strumento emendativo; solo recentemente, siffatta punizione ha trovato accoglimento nel nostro ordinamento. L’influenza del Codice Francese si rinviene innanzitutto nella tripartizione dei reati in Crimini, Delitti e Contravvenzioni e nella definizione formale di essi determinata dal tipo di pena per ciascuno comminata; in secondo luogo nelle modalità di tutela quasi rapportabile all’odierno principio di offensività
...Si rileva come nella parte generale ampia disciplina è riservata alla imputabilità quale necessario presupposto per l’esistenza del reato: non vi ha reato se l’imputato trovasi in stato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l’azione, ovvero se vi futratto da una forza alla quale non potè resistere (art.99).Il suddetto articolo è inserito nel Capo II Dell’influenza dell’età e dello stato di mente del reo sulla applicazione e durata della pena. Infatti gli articoli che lo precedono modulano l’imputabilità del minore nella ricorrente fascia degli anni quattordici, diciotto e ventuno: in particolare al di sopra dei ventuno anno il soggetto soggiace alla pena ordinaria; per il minore di anni quattordici distingue la punibilità dello stesso a seconda che abbia agito con discernimento ( pena ordinaria diminuita) o senza discernimento, nel qual caso i Magistrati o i Tribunali ordineranno che l’imputato sia consegnato a’ suoi parenti, facendo loro passare sottomissione di beneeducarlo e d’invigilare sulla sua condotta sotto pena dei danni”;per il reo maggiore di anni quattordici e minore dei diciotto le pene ordinarie sono diminuite; per il reo maggiore di anni diciotto e minore degli anni 21, sarà sottoposto alle pene ordinarie con la diminuzione di un solo grado. Non può tacersi il rilievo assegnato al ruolo della famiglia nel recupero del minore deviato,nella consolidata concezione del tempo sulle possibilità educative del contesto familiare, piuttosto che l’intervento statuale con l’irrogazione della pena. Il binomio inscindibile ‘famiglia e minori’ ha avuto, come noto, riconoscimento nella nostra Costituzione (v. ad es l’art.30 “Dovere e diritto dei genitori” di “mantenere istruire ed educare i figli...”), ma certamente il principio costituzionale deve oggi relazionarsi all’attuale evoluzione del concetto di famiglia. Si ricordano, sommariamente, al riguardo, le riforme in ambito civile, dalla legge n.151/1975 (nota come riforma del Diritto di Famiglia) alla legge n.219/2012 (riforma della Filiazione), fino ad arrivare al recentissimo d.lgs. n 6/2017 che modifica il Codice Penale in relazione alle norme emanate sulle Unioni Civili di cui alla legge n.76/2016. Nella parte speciale, nel Titolo IX Dei reati contro l’ordine delle famiglie, nel Capo II ampio spazio viene dedicato ai fatti di stupro, con la consueta rafforzata
tutela quando i fatti sono commessi contro il minore. Dicontro, nel Capo V Disposizioni relative ad alcune speciali violazioni dell’ordine interno delle famiglie, è sanzionata l’insubordinazione dei figliuoli (art. 557). Tuttavia, malgrado quest’ultima previsione presupponga una obbedienza assoluta all’ordine familiare, nell’art.560 si puniscono gli eccessi nella correzione che potessero commettersi dai padri verso i figli; norma che ricorda il nostro art. 571 c.p. intitolato Abuso dei mezzi di correzione"
Inf. B. Durante (testo da raccolta privata)
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