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DAL SARCOFAGO DI ETA' IMPERIALE SOPRA PROPOSTO IN IMMAGINE E DI PROVENIENZA IGNOTA SI APPRENDE LA TECNICA DEL "GREGGE MISTO" E DELLA MUNGITURA DELLE CAPRE DAL RETRO. UNO FRA I PRIMI STUDIOSI DELL'ALLEVAMENTO D' OVINI FU L'AGRONOMO COLUMELLA (VEDINE LE OPERE DIGITALIZZATE ASSIEME A VARIE CONSIDERAZIONI DI ALTRI AUTORI): COLUMELLA IN PARTICOLARE HA LASCIATO ALCUNE FONDAMENTALI CONSIDERAZIONI SULL'ALLEVAMENTO. IMMAGINE E TESTO DAL VOLUME "ALBINTIMILIUM..." = ANGELICO APROSIO, SI INTERESSO' DI ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO NELLA SUA TERRA DI ORIGINE (VEDI INDICE) ANCHE MA NON SOLO IN QUANTO STORICO, ERUDITO E FILOLOGO ANCHE INTERESSATO DI LETTERATURA ESCROLOGICA SVILUPPATASI SPECIE IN AMBITO RURALE MA ANCHE IN QUALITA' DI VICARIO DELL'INQUISIZIONE E DOVENDO AFFRONTARE TEMI GIURIDICO-TEOLOGICI IN MERITO NON SOLO RIGUARDO AD
ERETICI, A STREGHE O A LIBRI PROIBITI COME QUI SI EVINCE DALLA SUA CORRISPONDENZA CON I GRANDI INQUISITORI DI GENOVA MA PARIMENTI IN RAPPORTO A MOLTEPLICI FATTI DELLA VITA QUOTIDIANA (VEDI) SPECIE A PROPOSITO DEL PRINCIPIO DI RESTITUTIO
Un problema importante e costante della civiltà rustica fu sempre quello dell'ABIGEATO termine derivato dal latino tardo abigeatu(m), accusativo di abigeatus, -us, derivato di abigere = "spingere via" e quindi "furto di bestiame": furto che nel ponente ligustico non si limitava agli animali tipici come le capre o comunque gli ovini ma che poteva coinvolgere tanto le "bestie grosse" (bovini) che ancora suini, asini e persino cavalli.
Le tracce giuridiche per organizzare siffatta lotta all'ABIGEATO furono col tempo recuperate dal DIGESTO GIUSTINIANEO e specificatamente dalla RUBRICA 14 DEL LIBRO XLVII ove si minaccia per il rei la pena di morte, facendoli passare per filo di spada, di gladium per la precisione, una volta provatane la colpevolezza tramite regolare processo.
In epoca medievale non si mancò tuttavia di ricorrere alle ben più terribili norme delle leggi barbariche come si evince dalla lettura degli antichissimi STATUTI DI APRICALE.
Al riguardo basta leggerne la RUBRICA 13 che appunto affronta il caso del FURTO DI BESTIAME.
Con il tempo al fine di proteggere con la ZOOTECNIA tuuta quanta la SOCIETA' RURALE si andarono formulando dei REGOLAMENTI variamente collegati alle Norme basilari della giurisprudenza repubblicana genovese costituita, per i greati gravi o recidivi, dagli STATUTI CRIMINALI: nel contesto di questo sistema di salvaguardia territoriale una funzione sempre crescente andarono quindi assumendo i CAMPARI o GUARDIE CAMPESTRI.
E tuttavia ancora nel XIX secolo il problema non era arginato: al punto che insigni accademici si impeganorono nella stesura di varie dissertazioni sulla questione del FURTO CAMPESTRE nei suoi molteplici aspetti.