cultura barocca
Il volume Figliastri di Dio qui rivisto informaticamente, corretto da eventuali sviste del testo a stampa ed integrato con altri volumi e regolamenti posteriori dal solo Bartolomeo Durante = leggi qui una nota editoriale Vedi con altre integrazioni l'"incipit" della "dedicatoria" di questi "Libri Criminali" 1556 (1557) digitalizzati integralmente con commenti critici - Vedi anche documenti su normative bibliche, diritto romano, "leggi dei Barbari" (Ordalia), diritto medievale, feudale, comunale ecc.

1 - Criminalium iurium ciuitatis Genuensis libri duo, excudebantur Genuae cura: & diligentia Antonij Beloni Ducalis typographi, 1557 mense Septembri
Nota metodologia e bibliografica = I "Libri Criminali" della Repubblica di Genova del 1556 editi nel 1557 qui di seguito ai vari punti (indici, prefazione, procedure, pene) leggibili digitalizzati e con testo interattivo rientrano nella rivisitazione del sistema di governo della Repubblica di Genova dopo la Costituzione del 1528 con una contrastata, dai ceti egemonici, revisione costituita dalle "Leggi Nuove" del 1576 e in campo giuridico dall'introduzione del meccanismo della Rota Criminale
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CLICCA QUI PER ACCEDERE A VARI APPROFONDIMENTI SULLA STORIA DI GENOVA, SULLA COSTITUZIONE DEL 1528 E SULLE LEGGI NUOVE DEL 1576 CON LA REVISIONE DI QUESTI LIBRI CRIMINALI = CLICCA QUI PER APPROFONDIRE I RAPPORTI TRA STATO, CHIESA, SANT'UFFIZIO

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2 - IL TESTO, MULTIMEDIALIZZATO, IN TRADUZIONE DAL LATINO DEGLI STATUTI - SCORRI ANCHE L' INDICE DEI CAPITOLI CRIMINALI :

LEGGI QUI (CONTESTUALMENTE AD UN QUADRO DOCUMENTARIO: DAL DIRITTO ANTICO, ROMANO, MEDIEVALE, FEUDALE, COMUNALE) LE
REFERENZE DI ORDINE BIBLIOGRAFICO DI QUESTI LIBRI CRIMINALI DEL 1556 (1557)
"LIBRO I - PROCEDURE" (INDICE DEGLI ARTICOLI) E "LIBRO II - PENE" (INDICE DEGLI ARTICOLI)
Per una lettura alternativa e integrativa:

Sonetti encomiastici ed esaugurali preposti al testo dei Libri Criminali sul retro dell'Indice a Stampa successivo al Frontespizio
[ TESTO TRADOTTO DAL LATINO E MULTIMEDIALIZZATO = A - LIBRO IA - PREFAZIONE DEGLI ESTENSORI E DEDICA AL GOVERNO DI GENOVA]
[ TESTO TRADOTTO DAL LATINO E MULTIMEDIALIZZATO = B - LIBRO IB - LE NORME PROCEDURALI, L'INCHIESTA, LA TORTURA, IL SISTEMA DETENTIVO dall'art. 1 al 31]
Tempi legittimi e tempi non legittimi in cui si debba e possa amministrare la giustizia
[ TESTO TRADOTTO DAL LATINO E MULTIMEDIALIZZATO = C - LIBRO IIA - DELLE PENE (dall'art. 1 al 49)]
[ TESTO TRADOTTO DAL LATINO E MULTIMEDIALIZZATO = D - LIBRO IIB - DELLE PENE (dall'art 50 alla fine)]

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2 - LE LEGGI DEL 1576 E LA RVISIONE DEL DIRITTO PENALE CON L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA ROTALE = IL GOVERNO GENOVESE INIZIA UN LAVORIO PER LIMARE IL POTERE DELLA ROTA E RIPRISTINARE L'ISTITUTO PENALE DEL 1556 (1557)
[ IL TESTO DI "ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA (1587)" ]
[ IL TESTO DELLE "RIFORME PER LA GIUSTIZIA CRIMINALE" DI GENOVA (1605) ]
[Esemplificazione = dai Capitoli Criminali della Magnifica Comunità degli Otto Luoghi la Curia Locale in un generale e pregresso processo di ridimensionamento rispetto alla Curia Centrale di Genova risultava preposta solo a trattare i crimini di minor portata con l'eccezione di rinviare a Genova la trattazione di casi di recidivi]

[ IMMUNITA' ECCLESIASTICA - ASILO - DIRITTO D'ASILO ECCLESIASTICO = SUOI LIMITI STRUTTURALI ]
CRIMINI E CRIMINALI IN AMBITO LAICO ED ECCLESIASTICO
1 - LA GRANDE CRIMINALITA' (REATI DI INTERESSE NAZIONALE)
VIOLENZA LOCALE - VIOLENZA POPOLANA - FAZIONE - PARENTELLA - PARENTELLE

1 - GIUSTIZIA CRIMINALE DELL'ETA' INTERMEDIA: L' EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL 1576
2 - LA POLIEDRICITA' DEL CONCETTO DI FORO
3 - LA ROTA CRIMINALE

1 - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE NEL DIRITTO INTERMEDIO
2 - CONFESSIONE GIA' ESSENZA DI OGNI PROCEDURA: ACQUISIZIONE DELLA CONFESSIONE IN MATERIA DI DIRITTO PENALE E INQUISITORIALE
3 - CARCERE - CARCERAZIONE NEL DOMINIO DI GENOVA E NELL'ETA' INTERMEDIA
4 - CARCERE / CARCERI A GENOVA: IL "CARCERE DI MALAPAGA" - IL "CARCERE DELLA GRIMALDINA"
5 - LA TORTURA

6 - PENE COMMINATE NEL DOMINIO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
7 - TERMINOLOGIA GIURIDICA PENALE PROPRIA DEL DIRITTO INTERMEDIO

GIUDICI, FUNZIONARI ED ALTRI DIPENDENTI DELLA GIUSTIZIA GENOVESE AL 1556
-1 - AVVOCATO FISCALE (PUBBLICO MINISTERO-ACCUSATORE DA PARTE DELLO STATO)
* - [ AVVOCATO DIFENSORE E CAUSIDICO ED UN GIUDIZIO APROSIANO SULLA LORO PROFESSIONE ]
** - [ NOTAIO ]
-2 - BARGELLO
-3 - BOIA/ CARNEFICE DI STATO
-4 - CANCELLIERE DELLA CURIA
-5 - DELATORE DI GIUSTIZIA
-6 - GIUDICE DEI MALEFICI
-7 - PRETORE URBANO O DI CITTA'

8 - [STRUTTURA DELLA "ROTA CRIMINALE" IN BASE ALLE "LEGES NOVAE" DEL 1576 ]
-9 - ["BIRRO" - "BIRRI"]
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10 - [GENDARME - GENDARMI]
-
11 - BRACCIO DELLO STATO
-"SBIRRI O ZAFFI O AGOZINI" SECONDO LA PIAZZA UNIVERSALE DI TUTTE LE PROFESSIONI DEL MONDO OPERA DI TOMASO GARZONI
-13 - TESTIMONE - TESTIMONI
-14 - [ COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ]
-15 - CACCIATORE DI TAGLIE
- 16 - ASSASSINO COME "MICIDIARIO" E/O CACCIATORE DI TAGLIE
- 17 - PATENTATI - PRIVILEGIATI - PRIVILEGIO DEL FORO
18 - ADDENDA
* - PACIFICAZIONE = le ambiguità del diritto intermedio e i privilegi di ceti egemoni a fronte di ceti umili o medo-bassi = la PACIFICAZIONE come forma per evitare, tramite accordo fra le parti, punizioni grave sin al supplizio capitale analizzata nello specifico attraverso la casistica di un ceimine di violenza sessuale - stupro
** - Spettacoli di Giustizia = pubblica punizione e/o esecuzione per catarsi ed ammonimento ad uso degli astanti
*** - Ambiguità del Diritto Intermedio: "dalla Delazione Segreta (Cassa di Delazione) al Banno"
**** - Carcere e pene nel diritto intermedio: l'istituzionalizzazione della diversità quale ragione di privilegi o non: differenziazione di condanne per criminali di ceti privilegiati e/o di classi sociali inferiori
***** - "RISARCIMENTO" O RESTITUTIO = Forma estrema di discriminazione nel diritto intermedio tra "criminali poveri" e "criminali ricchi"
****** - Sostanze allucinogene e stupefacenti somministrate a condannati a morte
****** - Nell'inevitabilità del supplizio estremo morte non pubblica -evitando gli "spettacoli di giustizia"- dietro accordo coi giudici e soprattutto rapida dietro compenso al Boia per i criminali dei ceti egemoni
******** - La Rivoluzione Francese e la revisione del diritto penale = la "Ghigliottina" ovvero la "Morte Democratica" o "Pena Capitale Senza Privilegi di Casta"

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-Libro I - PROCEDURA (INTRODUZIONE)
-Capitolo I - Sulla giurisdizione e l'arbitrio del Pretore e dei Giudici nelle cause criminali
-Capitolo II - Del modo in cui i Rettori di ville e luoghi debbano fare le denunce
-Capitolo III - Sulle notificazioni che dovranno fare i Chirurghi
-Capitolo IV - Del modo di farsi le visitazioni od investigazioni
-Capitolo V - Limiti di tempo entro cui si possano istituire accuse, denunce ed inquisizioni
-Capitolo VI - Sul modo di perseguire i malfattori
-Capitolo VII - Sui doveri dello scrivano preposto a redigere atti riguardanto i malefizi
-Capitolo VIII - Sul modo di formare un'inchiesta giudiziaria
-Capitolo IX - Cosa debba ben ponderare chi inoltra una denuncia od un'accusa
-Capitolo X - Sul modo di procedere contro accusati ed inquisiti contumaci
-Capitolo XI - Sulla maniera di procedere avverso rei non contumaci
-Capitolo XII - Sulla costituzione dei procuratori
-Capitolo XIII - Sulla maniera di procedersi avverso i minori e sul tipo di pene comminabili
-Capitolo XIV - Come si debba procedere facendosi allegazione d'assenza a ragion di qualche accusato od inquisito
-Capitolo XV - Delle torture
-Capitolo XVI - Sulle maniere di poter obbligare i testimoni
-Capitolo XVII - Sulla pubblicazione degli atti
-Capitolo XVIII - Sui processi da istituire e sulle sentenze da produrre
-Capitolo XIX- Limiti di tempo entro cui debba concludersi una causa criminale
-Capitolo XX - Sulle multe da infliggere a quanti non abbiano obbedito ai giudici
-Capitolo XXI - Che nessuno possa ricusare il diritto d'abolizione
-Capitolo XXII - Sull'arbitrio del Pretore contro gente di fuori e scapestrati d'ogni risma
-Capitolo XXIII - Negli ultimi quindici giorni del loro incarico Pretore e Giudice dei Malefici non abiano alcuna potestà di comminar condanne o lasciar chicchessia uscir di Curia assolto
-Capitolo XXIIII - Di quale entità possa risultare una cauzione
-Capitolo XXV - Non si possano gravar di pene cittadini o residenti di Genova per condanne patite nei luoghi del Dominio
-Capitolo XXVI - Nè a Pretore o Giudice, come del resto ad alcun altro ufficiale, sia concesso licenziar chicchessia dalla custodia delle carceri repubblicane senza intercessione di puntuali e chiare motivazioni
-Capitolo XXVII - Sulla custodia delle carceri
-Capitolo XXVIII - Che i custodi delle carceri nulla di più ricevano a ragion di custodia rispetto a quanto risulti stabilito per via delle norme statutarie
-Capitolo XXIX - I funzionari delle carceri sianno tassativamente obbligati al segreto d'ufficio sull'espletamento delle inquisizioni
-Capitolo XXX - Che le cause criminali non possano risultar vanificate dal mancato rispetto delle solennità
-Capitolo XXXI - Giammai, come qui si scrive, possano accettarsi appelli in occasione di cause criminali



















LIBRO II - DELLE PENE
-Capitolo I - Norme contro i bestemmiatori
-Capitolo II - Di quanti copulano o comunque hanno rapporti sessuali contro natura
-Capitolo III - Sugli adulteri e gli stupratori
-Capitolo IV - Dei Rapitori
-Capitolo V - Che né a donne di cattiva fama né a lenoni e ruffiani si conceda d'abitare sotto lo stesso tetto con onesti cittadini
-Capitolo VI - Che nessuno osi esercitare meretricio o lenocinio nella città di Genova
-Capitolo VII - Su quanti si sposano clandestinamente
-Capitolo VIII - Degli omicidi
-Capitolo IX - A proposito dei cittadini di Genova o dei distrettuali rei d'omicidio fuor di città e distretto
-Capitolo X - Sugli avvelenamenti
-Capitolo XI - Degli assassini
-Capitolo XII - Di quanti si levano a far percosse
-Capitolo XIII - Siano incarcerati quanti procurano percosse o ferite
-Capitolo XIV - Sulla scelta dei Medici legali
-Capitolo XV - Su chi percuote il proprio avversario
-Capitolo XVI - Su chi percuote o gravemente offende un Nunzio in occasione di qualsiasi citazione reale o verbale
-Capitolo XVII - Sulle spese che qualsivoglia feritore sarà obbligato a sostenere per il risarcimento delle sue vittime
-Capitolo XVIII - Su chi dà origine a risse , tafferugli e oltraggi a pubblici ufficiali
-Capitolo XIX - Sugli stranieri che fuori Genova e suoi distretti abbia fatto violenza a qualche cittadino della medesima città od a qualsivoglia suddito delle dipendenze
-Capitolo XX - Dei ladri
-Capitolo XXI - Di quanti abbiano rubato una serva od un servo
-Capitolo XXII - Su quanti inducano alla fuga servi altrui
-Capitolo XXIII - Come reprimere gli eccessi di qualsiasi servitù insofferente d'ordine e disciplina
-Capitolo XXIV - Sulle rapine
-Capitolo XXV - Sui sacrilègi
-Capitolo XXVI - Gli abitanti tutti dei luoghi soggetti a Genova debban sempre risarcire quei danni che scriteriati criminali abbian eventualmente cagionato a chi transiti pei territori soggetti alla loro giurisdizione
-Capitolo XXVII - Che nessuno eserciti la pirateria né sul litorale né si dia ad azioni da predone marinaresco
-Capitolo XXVIII - Di quanti offrono riparo a Pirati e Predoni
-Capitolo XXIX - Su quanti offrono assistenza e protezione ai Predoni
-Capitolo XXX - Di quanti dispongono del denaro o degli altrui beni in modo diverso da come ne stabilì il padrone e che, comunemente, si definiscono barattieri
-Capitolo XXXI - Sulle Monete
-Capitolo XXXII - Di chi redige falsi documenti
-Capitolo XXIII - Su chi produce atti o documenti falsi
-Capitolo XXXIIII - Su chi mette insieme e produce delle false scritture private
-Capitolo XXXV - Sulle false testimonianze
-Capitolo XXXVI - Di chi, fornite e trascritte sue false generalità, abbia fatto redigere un documento mendace
-Capitolo XXXVII - Su chi falsifica il sigillo o le lettere della Signoria
-Capitolo XXXVIII - Sul nunzio o messo che renda una falsa relazione
-Capitolo XXXIX - Sul notaio spergiuro
-Capitolo XL - A riguardo di quanti giurino che certe scritture fatte o scritte non furono giammai fatte o da lui sottoscritte
-Capitolo XLI - Su chi dà il reo consiglio di produrre falsi documenti o pubbliche scritture
-Capitolo XLII - Degli incendiari ( o piromani)
-Capitolo XLIII - Di quanti accusano o denunciano per far del male o per calunniare
-Capitolo XLIIII - Sull'obbligo di non istituire conventicole e congiure
-Capitolo XLV - Sul notaro che nasconde o cela le scritture
-Capitolo XLVI - Sui notari che, per negligenza o frode, non abbian fatto notifica di legati, istituzioni o costituzioni in pro dei luoghi ed istituti di carità
-Capitolo XLVII - Sul divieto di vendere od acquistar pubbliche scritture
-Capitolo XLVIII - Sul modo di sequestrare i beni dei delinquenti
-Capitolo XLIX - Sulle pene che possono essere imposte od esatte senza processo
-Capitolo L - Su chiunque, di qualsiasi condizione sociale, danneggi o tenti di frantumare dall'esterno le carceri
-Capitolo LI - Di quanti attentano all'incolumità delle case carcerarie sì da infrangerne muraglie e difese
-Capitolo LII - Sui carcerati che abbiano ferito una guardia di custodia
-Capitolo LIII - Su chi rompe la pace o le tregue
-Capitolo LIIII - Qualora accada che un fra quanti abbian fatto accordo di pacificazione sia venuto meno ai patti da rispettare per il buon vivere di tutti
-Capitolo LV - Dei duelli
-Capitolo LVI - Su chi entri furtivamente in case altrui, osterie ed altri pubblici locali onde presumibilmente perpetrare dei misfatti
-Capitolo LVII - Su chi penetra in casa altrui dopo aver scardinata la porta od infranto una finestra od un muro
-Capitolo LVIII - Di quanti scagliano pietre contro un'altrui casa o dimora
-Capitolo LIX - Di quelli che trasformano in carceri le proprie dimore
-Capitolo LX - Che giammai si liberi qualcuno se non dopo che sia stato sottoposto a giudizio della Curia
-Capitolo LXI - Di quanti tentano di fuorviare i soldati allo stipendio dell'Illustrissimo Senato
-Capitolo LXII - Che colui, il quale manda a perpetrare un maleficio, debba venir colpito dalla stessa pena comminata avverso chi di fatto ha commesso il crimine
-Capitolo LXIII - Di quanti abbracciano e baciano in pubblico delle donne non consenzienti
-Capitolo LXIV - Sulle nutrici o balie
-Capitolo LXV - Di quelli che ingravidano serve o schiave d'altri
-Capitolo LXVI - Nessun servitore abbia rapporti carnali nella casa padronale con domestiche lì residenti od altre femmine fattevi entrare di soppiatto e furtivamente
-Capitolo LXVII - Nessuno possa avere rapporti carnali con qualche carcerata
-Capitolo LXVIII - Non si possa costringere alcuna donna a recarsi entro il Palazzo curiale per rendere deposizione o testimonianza
-Capitolo LXIX - I beni di un condannato vengano assegnati al fisco solo per la parte eccedente quanto d'essi si sia dovuto versare per saldo al creditore
-Capitolo LXX - Sul crimine di lesa maestà
-Capitolo LXXI - Resti interdetto a chiunque di dar ospitalità a Ribelli messi al pubblico bando
-Capitolo LXXII - Giammai si conceda il ritorno in patria a persone messe al bando in ragion di debiti
-Capitolo LXXIII - Del ferire od uccidere impunemente gli esuli
-Capitolo LXXIV - Sul premio che dovrà assegnarsi a chi abbia ucciso o comunque catturato un ribelle od un esule, se non addirittura un condannato a morte in stato di contumacia
-Capitolo LXXV - Chi abbia catturato un bandito, o proscritto che dir si voglia, sia comandato di consegnarlo senza far eccezioni alle autorità della Curia criminale
-Capitolo LXXVI - Non si debba mai concedere diritto di foro ad esiliati o banditi
-Capitolo LXXVII - Sulla procedura da seguire allorché si debba riabilitare gente proscritta, o resa foresta al Dominio per delitti che non comportano pene terminali
-Capitolo LXXVIII - Sull'esecuzione della sentenza od editto avverso gli esuli
-Capitolo LXXIX - A riguardo dell'esule inadempiente avverso gli editti
-Capitolo LXXX - In qual modo si debba procedere contro quei cittadini o distrettuali che nei loro castelli o villaggi diano ospitalità ad uno o più esuli
-Capitolo LXXXI - A chiunque resti sempre interdetta la facoltà d'accedere in luoghi tenuti dai ribelli
-Capitolo LXXXII - Giammai si possa incaricare di pubblici uffici e titolature, come della custodia dei fortilizi od ancora dell'ascrizione nei ruoli a stipendio dello Stato tutti coloro che sian stati esiliati per delitti o debiti
-Capitolo LXXXIII - Sui soldati od agenti della Repubblica che abbiano disertato una volta ricevuto lo stipendio
-Capitolo LXXXIIII - Giammai si possa comprare alcun villaggio, nessun castello e tantomeno una rocca fortificata nel Dominio compreso fra Corvo e Monaco
-Capitolo LXXXV - Sugli avvocati e causidici che fan patti di quota
-Capitolo LXXXVI - Ai colpevoli si comminino sempre e solo tipi di pene fra quelle ascritte in questi Statuti
-Capitolo LXXXVII - Su quanti occupino le pubbliche vie o comunque ne interdicano variamente il libero transito
-Capitolo LXXXVIII - Su quanti gettano immondizie davanti alle porte di case altrui e su coloro che nei pressi di quest'ultime fan schiamazzi, levando ingiurie ed offese
-Capitolo LXXXIX - Sulla necessità di perseguitare tutti gli eretici
-Capitolo XC - Di quanti scavalcano le muraglie urbane od alle stesse accedono per compiere fraudolenze
-Capitolo XCI - Sull'esazione dai condannati delle pene nummarie
-Capitolo XCII - Non si debba giammai tener conto di raccomandazioni o di quanti si prestano a farne
-Capitolo XCIII - Su quelli che sposano serve altrui all'insaputa o contro il volere dei lor padroni
-Capitolo XCIIII - Su quanti sostituiscono i neonati all'atto del parto
-Capitolo XCV - Sui prevaricatori
-Capitolo XCVI - Sui cittadini e sudditi di Genova perpetratori di crimini oltre le frontiere della Signoria
-Capitolo XCVII - Sui magistrati corrotti
-Capitolo XCVIII - Sulla bigamia
-Capitolo XCIX - Si tormentino con pari pene tanto il mandante d'un delitto quanto il sicario assoldato ed anzi quest'ultimo venga premiato nel caso che, disobbedendo agli ordini, abbia poi vanificato tal crimine










-SCOMUNICA - SCOMUNICARE - SCOMUNICATO - SCOMUNICATI
SCOMUNICA DI TUTTI GLI ERETICI OD APOSTATI SECONDO IL CONCILIO LATERANENSE QUARTO
-SCOMUNICARE IN EPOCA RINASCIMENTALE: LA "BULLA COENAE DOMINI" DI PAOLO III E LE SCOMUNICHE DI PERTINENZA PAPALE
-SCOMUNICARE NEL XVII SECOLO: OPERATO DI GREGORIO XV - TIPI DI SCOMUNICA - ELENCO COMPLETO DELLE SCOMUNICHE










La storiografia denomina Commentatori i giuristi dei secc. XIV-XV, poiché il genere letterario del «commento» fu alla base della loro attività scientifica, in prosecuzione e perfezionamento della precedente scuola dei Glossatori . Essi applicarono il metodo dialettico-scolastico, giovandosi del rifiorire della logica aristotelica. I Commentatori con tale metodo riuscirono ad organizzare un «sistema», detto del Diritto comune , in cui il "corpus iuris" giustinianeo fu armonizzato con la nuova normativa del diritto canonico e del diritto statutario, per regolare i rapporti della vita del tempo. La spinta rinnovatrice pare essere pervenuta dalla Francia, dalla cosiddetta scuola di Orléans, cioè da Jacques de Révigny e Pierre de Belleperche (Pietro da Bellapertica). Il metodo dei Commentatori fu in seguito criticato dalla scuola dei giuristi culti o umanisti, che al "mos italicus" volle sostituire il "mos gallicus", secondo l'insegnamento di Alciato e Cuiacio.
Il commentatore, giurista Gambiglioni, Angelo nato ad Arezzo nel 1400 e morto nel 1461. Nel 1418 divenne rettore dell'arte della lana gentile. A Perugia fu vicario (1422) e collaterale del podestà, poi fu egli stesso podestà a Volterra nel medesimo anno. Fu assessore a Città di Castello e a Roma, dove fu luogotenente del senatore di Roma. Morì nel 1461. Sulle varie edizioni il suo nome è latinizzato in varie forme: "Angelus de Aretio; Angelus a Gambilionibus Aretinus; Angelus Aretinus; Angelus Gambellio Aretinus; Angelus de Gambilionibus Aretinus; Angelus; Ang. Aretinus; Angelus a Gambilionibus; Ang. de Cambelionibus; Ang. de Cambellionibus" Vedi: " Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis" di Angelo Gambiglioni / Giorgio Zordan. - Padova : CEDAM, 1976. - IX, 435 p. ; 25 cm. in " Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova" Ad Angelo Gambiglioni autore di moltissime opere una fama particolare derivò dal trattato De Maleficiis più volte ristampato e che qui viene specificatamente usato per segnalare alcune glosse relative alle voci stupro - stupro sodomitico - adulterio conseguente a stupro - "adulterium, stuprum, nefarium coitum" - incesto - "lenocinium ".















Contrariamente al costume di Cultura-Barocca questi cinquecenteschi "Libri Criminali" della Repubblica di Genova -pubblicazione peraltro rara e in questo caso di biblioteca privata- non sono digitalizzati nell'originale e quindi il testo latino, oltre che per le vie istituzionali interpellando il Sistema Bibliotecario Nazionale, si può richiedere a Cultura-Barocca motivandone però l'uso e le finalità. La ragione della mancata digitalizzazione oltre che dal fatto di non correre il rischio di dannificare un testo così antico, peraltro in ottime condizioni come si può notare dalle parti proposte, dipende dal fatto che il volume "vive" accorpato in una miscellanea sempre con altri documenti e volumi giuridici di varia tipologia e considerevole rarità, in piccola parte anche proposti nel corso del lavoro. Verosimilmente la miscellanea, legata in modo eccellente e robusto entro una copertina pergamenacea adespota e senza indicazioni di appartenenza, potrebbe esser stata realizzata da qualche causidico dell'epoca o esser stata utilizzata all'interno di qualche Curia per poi disperdersi come tanti altri documenti libreschi = risulta un peccato o se si vuole un rischio maneggiare più opere assemblate secoli e secoli or sono con il pericolo di danni, scompaginamenti od altro ancora: qualora vi sarà una richiesta del testo originale, vagliate le motivazioni ma anche le possibilità di Cultura-Barocca, si procederà con una adeguata, ed al momento non disponibile, macchina fotografica che sia in grado di offrire un'ottimale riproduzione.

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