Dopo la nuova Costituzione genovese del 1576 cambiarono le cose della giustizia rispetto Gli Statuti genovesi, editi nel 1557, sono stati pubblicati tradotti e commentati da B.Durante e F.Zara, sotto il titolo di Figliastri di Dio/ "a coda d'una bestia tratto", pei tipi della CooperS di Ventimiglia (ed. dicembre, 1996).
La caratteristica di questi statuti [titolo per esteso Criminalium iurium ciuitatis Genuensis libri duo, excudebantur Genuae cura: & diligentia Antonij Beloni Ducalis typographi, 1557 mense Septembri 12, 90, 2 p. ; 2º (A cura di Nicola Senarega, Stefano Cattani e Pietro Giovanni Cibo Chiavica, i cui nomi appaiono nella prefazione - Iniziali xil. come quella proposta da cui prende corpo la prefazione - · Stemma di Genova stampato in rosso e nero sul frontespizio - Esemplare da Biblioteca privata)].
Il nuovo testo proponeva separazione e indipendenza fra potere giurisdizionale penale e di governo. In linea di massima i nuovi principi rispondevano a questo succinto quadro riepilogativo che si rifà all'analisi sia degli STATUTI CRIMINALI DI GENOVA editi dal Bartoli nel 1590 che dei CRIMINALIUM IURIUM CIVITATIS GENUAE..., stampati a Genova nel 1616 per i tipi del Pavoni:
ROTA CRIMINALE - secondo i dettami della COSTITUZIONE DEL 1576
1- L'amministrazione della giustizia criminale risultava assegnata solo al giudice ordinario che si esprimeva, in ambito cittadino, sotto la forma della ROTA CRIMINALE (per vari aspetti destinata ad accentrare in sè la gestione dei procedimenti avverso la GRANDE CRIMINALITA'
Il governo genovese, di fronte a tale innovazione costituzionale, intraprese "un lavorio continuo e pressante per arrivare a superare le disposizioni costituzionali, rimettendo in piedi il sistema penalistico ante quo". A riguardo di questo "lavorio", dapprima abbastanza delicato poi sempre più intenso, pare chiarificante la Relazione alla legge di riforma criminale approvata dal Maggior Consiglio il 27 novembre 1587 ove si legge:" Ognuno può manifestatamente conoscere che la giustizia criminale in questa città, almeno da alcuni anni in qua, è debilitata non poco, anzi se dir si può, lacerata grandemente; cosa degna più presto di commiserazione che di meraviglia poscia che le leggi ultimamente riformate (la Costituzione del 1576) abdicandovi ogni sopraintendenza da chi amministra la Repubblica e chi è membro suo, l'ha totalmente commessa in mano di tre Dottori che in essa non hanno alcuno interesse e verisimilmente non molto amore (in Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto - Propositionum, Mazzo q, n. 198).
Da questa sanzione derivò il testo qui integralmente riprodotto, già riduttivo,
di ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA