cultura barocca
MAGHI E ERETICI MANDATI AL SUPPLIZIO" ATTO DI FEDE: LEGGI LA RELAZIONE DI UN "ATTO DI FEDE" (1559)

VISUALIZZA QUI LA "RELAZIONE" DA "FOGLI VOLANTI" DI SVARIATI "SPETTACOLI DI GIUSTIZIA" DEL XVIII SECOLO

Il diritto dell'età intermedia era coronato da una scenografia finale terribile cioè la punizione pubblica del criminale o -più correttamente per l'epocale terminologia- "Reo" cosa che non era fine a se stessa ma rientrava in un meccanismo che noi abbiamo chiamato catarsi pubblica ma che nel tempo si diceva anche spettacolo di giustizia: sì un vero e terribile spettacolo in cui la punizione doveva esser un ammonimento per tutti, a non commettere più tal reato e quindi a non destabilizzare giammai il sistema dominante a rischio delle pene più terribili: e stupisce oggi - anche se non deve leggendone le ragioni- che, con altri criminali, tra i più pericolosi si ascrivessero bestemmiatori, sodomiti, omosessuali. E per maggiormente sottolineare la pubblica punizione tutto era curato nei minimi particolari: anzi al fine di risultare efficienti gli spettacoli di giustizia erano curati quali una lugubre rappresentazione persino nei percorsi da seguire e nei luoghi ove sostare onde esporsi agli scherni della folla prima di giungere al patibolo e puranco procedendo vestiti in una Maniera Vistosa ed Allusiva alle Proprie Colpe come nell'Immagine proposta oppure diversamente ma emblematicamente umiliati ancora come nel celeberrimo caso di Giordano Bruno reso invece spaventoso dall'applicazione di una "Modacchia di Ferro" anche macabro simbolo del silenzio che avrebbe dovuto piuttosto soffocare quella sua arroganza intellettuale enfatizzata da opere che scossero il Mondo ( su cui Angelico Aprosio cercò di raccogliere molto materiale attraverso l'erudito tedesco Kaspar Schoppe presente all'esecuzione e che ascoltò le ultime terribili parole del filosofo).
In effetti questa offesa estrema, questa terrificante umiliazione nel momento supremo della morte comportava tutte le ambiguità dell'epoca.
Esisteva di fatto una grave discriminazione (ascendente al complesso sistema del
Foro o meglio dei Fori nel Diritto Intermedio ed ascritta come Privilegio del Foro a vantaggio dei nobili: e parimenti godevano di giurisdizione diversa e privilgiata gli ecclesiastici [in merito al Foro Ecclesiastico si può approfondire leggendo qui la voce Giustizia Ecclesiastica - Foro Ecclesiastico e la tipologia delle Pene, intese anche nella distinzione tra Pene per Ecclesiastici e non (per una visione generale e ancor più completa si possono poi scorrere tutte le voci in tema ecclesiastico, anche interattivo con il tessuto socio-economico, secondo la settecentesca "Biblioteca Canonica" di L. Ferraris].
Tale discriminazione tra i ceti dominanti ed abbienti che potevano proprio perché tali evitare tale ultima vergogna a differenza dei ceti più infimi e dei poveri che sempre pagavano il fio nella maniera più atroce, assime ad altre grosse diseguaglianze, non dipendeva solo da privilegi di casta ma da molto meno auliche ragioni economiche atteso che, nel caso di crimini perpetrati, i ricchi od i nobili (ad eccezione di nobili spiantati e miserevoli senza risorse e potenti appoggi) potevano addirittura eludere la pena in funzione del diritto epocale sulla base del principio della Restitutio o "Risarcimento dei Danni Arrecati" se la controparte (danneggiato/danneggiati, collaterali della vittima se morta, minore o fanciulla violata) si riteneva soddisfatta da un risarcimento in denaro atto a soddisfare il danno subito (all'epoca tutto era quantificato su parametri economici prima che emotivi e affettivi) come in questo caso emblematico contemplante una violenza sessuale.
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Un caso di stupro che non contemplò risarcimento e/o compensazioni (la compensazione poteva avvenire sia per stupro che per stupro seguito da omicidio che a sua volta da tempi barbarici -laddove ci si sarebbe potuti scagionare tramite la temibile ordalia o giudizio di Dio- risultava però anche compensabile per via del così detto "guidrigildo") viene menzionato in una Distinta Relazione che da ragguaglio della Giustizia seguita in Urbino il Giorno 5 Novembre 1768 (Pesaro, per il Gavelli, 1768).
Vi si parla di due scelleratissimi giovani che avevano con enorme brutalità fatto scempio di una tenera Donzella, e dopo avere soddisfatte le loro inique voglie averla barbaramente uccisa, e sepolta in una Fossa poco lungi della detta Città i quali furono poi condannati ad esser frustati per le principali strade di Urbino, indi appiccati, ed esposti i loro Cadaveri fino alla loro consumazione fuori della Porta, che conduce a Urbino.
Non si trattava di nobili ma di squattrinati figuri: non era facile compensare (ammesso che lo accettasse, cosa che mediamente accadeva: ma valutato in modo maniacale il ceto, censo e stato della controparte colpevole) una famiglia (ramificata come qui si vede bene) specie se la Donzella era una Vergine [ossessione maniacale dell'età intermedia ma non per idee di onore quanto quale condizione essenziale per la contrattualità matrimoniale della stessa (ed anche quello che oggi si può ancora definire matrimonio riparatore doveva sempre esser monetizzato quale forma di compensazione/risarcimento per una famiglia)].
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E, quando come in questo caso, mancava qualsiasi disponibilità non sussiteva scampo alcuno ad una forma di giustizia senza appelli come questa: la pena comminata ed eseguita, alla luce del presentismo, può peraltro trovare anche i suoi moderni sostenitori ma, ed ecco l'estrema incongruenza: prescindendo dalla citata discriminazione connessa al sistema del Foro o meglio dei Fori nel Diritto Intermedio ed ascritta come Privilegio del Foro a vantaggio dei nobili e ecclesiastici eventualmente giudicati, la "terribile fine capitata a feroci stupratori/assassini economicamente inetti a dare soddisfazione economica" poteva benissimo "non venir applicata a carico di pari feroci stupratori se abbienti e capaci di soddisfare economicamente (certo con ingente esborso) le pretese della famiglia così offesa" [tra i tanti "previlegi" dei Nobili come si vede in questa stampa antica di una decapitazione si ascriveva anche il pur tragico diritto -quando assolutamente impossibile eludere la morte capitale- che la sentenza fosse eseguita senza pubblico, in luogo segreto e riservato e nel modo più celere e quindi indolore possibile: fatto di non poco conto dati i tormenti e le umiliazioni altrimenti patibili ma anche fatto giovevole alla famiglia il cui nome importante non sarebbe stato deturpato dall'orribile "pubblicità" di un spettacolo di giustizia = nel Dei Delitti e delle Pene (vedi qui indice di tutti i capitoli: l'opera è integralmente digitalizzata) il grande illuminista Cesare Beccaria (capostipite anche all'interno di una famiglia e di un sodalizio lombardo che sarebbe culminata con la figura somma e romantica di Alessandro Manzoni) fu tra i primi a condannare con gli Spettacoli di Giustizia anche l'uso della Tortura per estorcere una Confessione e contestualmente recuperare il tema dell'Uguaglianza di tutti, nobili e poveri di rimpetto alla legge]
Solo con la Rivoluzione di Francia, per quanto possa sembrare incredibile dato il periodo di sangue, queste aberrazioni decaddero almeno ufficialemnete) e per quanto non venne meno il teorema squallido dell' "esecuzione in pubblico" si potè parlare di una forma di esecuzione capitale uguale per tutti, poveri e ricchi.
Non molti lo sanno ma il teorema moderno dello SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA era all'epoca intermedia enfatizzato, come scritto, con una SCENOGRAFIA ORRORIFICA CHE PER SVOLGERE IL SUO RUOLO AMMONITORE SULLA FOLLA UFFICIALMENTE CONVOCATA DA PUBBLICO BANDITORE OBBLIGAVA IL CONDANNATO A PROCEDERE RICOPERTO DEL SANGUE DELLE TORTURE SIN AL PATIBOLO.
Per quanto la
RELAZIONE PIU' ESAURIENTE SIA QUESTA -STAMPATA E FATTA CIROLARE TRA QUANTI NON AVESSERO PRESENZIATO- E DATATA VALLADOLID 1559 (CLICCA SULLE SOTTOSTANTI FRECCE PER LEGGERE TUTTO IL DOCUMENTO QUI DIGITALIZZATO)
la pubblica punizione non era affatto esclusiva -come oggi si tende non correttamente a dire- della
SANTA INQUISIZIONE MA ESTESA A TUTTO IL DIRITTO PENALE LAICO QUANTO ECCLESIASTICO, SIA IN AMBITO CATTOLICO CHE RIFORMATO.
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Ancora nel '700 la CONDANNA CAPITALE come indicano gli stessi documenti comportava l'idea che dello
SPETTACOLO DI GIUSTIZIA QUALE FORMA DI AMMONIMENTO ALLA RETTITUDINE
[ In merito basta leggere il caso dell'
esecuzione del ladro Rocco Gallo , condannato verso il 1730 (Torino, Archivio Storico Comunale)].
Tuttavia per superare i limiti del luogo dell'esecuzione (talora segnata da qualche lapide od obelisco "di infamia" come nel caso dei presunti Untori di Milano od ancora del congiurato genovese Giulio Cesare Vachero) e quindi far conoscere ad un pubblico sempre più vasto queste notizie da CRONACA NERA prese velocemente sviluppo presso ogni Stato una sorta di pubblicazione che è durata attraverso il XVIII e XIX secolo e che aveva nome di
"DISTINTA RELAZIONE", "RAGGUAGLIO", "NOTIZIA"
(anche poi detta "FOGLIO VOLANTE/FOGLI VOLANTI").
Era una sorta di PREGIORNALISMO DA CRONACA non solo NERA in effetti ma assai spesso mirante a dimostrare i successi del POTERE EGEMONE SIA DELLA CHIESA CHE DELLO STATO = a titolo esemplificativo si propone qui una "NOTIZIA" DI "FOGLIO VOLANTE" in merito alla
PUBBLICA ABIURA E CONVERSIONE AL CATTOLICESIMO DI UNA FAMIGLIA DI EBREI: RITENUTA SORTA DI TRIONFO SIA DELLA CHIESA CHE DELLO STATO IN MERITO ALLA SEMPRE VIVA "QUESTIONE EBRAICA".
Ma le "DISTINTE RELAZIONI", "RAGGUAGLI", "NOTIZIE" in merito all' ESPIAZIONE DI CRIMINI, CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL'ESECUZIONE CAPITALE è abbondante per quanto i documenti sian spesso dispesi, quasi introvabili data la loro fragilità (sorta di estratti, su 2 o 4 carte).
A titolo proemiale sembra emblematica questa RELAZIONE DELLA GIUSTIZIA in cui al condannato (all'impiccagione) risulta attribuita questa frase ammonitrice rivolta al pubblico astante come ai lettori e che dice O tu che mosso dalla curiosità di osservare la nostra morte, prendine esempio salutare, e cessa ormai più di imitarne la vita. La frase -suggerita o imposta nella ricostruzione degli eventi- tratta in relazione alla morte sul pubblico patibolo di tal Antonio Nicoletto condannato "Per aver privato di Vita un suo Zio e una sua Zia, e poi tagliate le Teste alli ambedue, e sepolte in mezzo a una campagna" (Vedi = Relazione della giustizia Seguita in Vicenza li 27 Agosto 1753 ad Antoniotto Nicoletto da Tressino d'Anni 32 circa ... Condannato ad essere impiccato..., , in Vicenza, 1753).
In una dimensione diversamente riassuntiva rientra quanto recuperato da questa altra Relazione della Giustizia Seguita in Venezia il Giorno di Mercoledì 23 Settembre 1775 nella persona di Antonio Rossi Bresciano d'età d'anni 28. Condannato dall'Eccelso Consiglio di Dieci ad esser impiccato. Con la dichiarazione delle Colpe, e Misfatti da Lui Commessi (Venezia, G. B. Casali): il "FOGLIO VOLANTE" non casualmente registra un giudizio sulla gravità delle colpe del reo che dice Lento mi scorre nelle vene il sangue, e parmi quasi agghiacciare nel solo pensae non che nel dovere con mie parole descrivere l'inumano, e barbaro omicidio commesso dal Sopradetto, non solo contro Persona, con vincolo d'amicia astretta, ma bensì contro quella, che dopo Dio, gli diede, allimentò, e sostenne la Vita, che è il proprio suo Genitore. Come si legge Antonio Rossi fu poi condannato ad esser per mano del carnefice, sopra un paio di eminenti Forche, a vista di tanto Popolo, meritevolmente impiccato.
Vero TEOREMA COMUNICATIVO DI ESECUZIONE E SPETTACOLO DI GIUSTIZIA può poi reputarsi questa Relazione della Giustizia seguita nella città di Torino li 21 Settembre 1762. Contro le persone di Giuseppe Aquilino di Anni 50, Margarita sua Moglie di Anni 38. Paulo suo figlio di Anni 16. Angelo suo Figlio di Anni 22, e cecilia sua Figlia di Anni 17. Soliti abitare nel Piemonte sua Patria (Torino, 1762). La relazione concerne l'esecuzione dei membri di una famiglia di criminali: "Tutti cinque Assassini di strada, stati Giustiziati l'uno dopo l'altro, per le grandissime iniquità, Omicidi, Grassazioni, e crudeli fatti da' medesimi commessi". Dopo il procedimento penale vennero "Condannati a morte il Padre, e li due Figliuoli, a quali dopo essere stati tutti tre appiccati furono portati in Campagna né luoghi de' commessi delitti, e le Teste furono inchiodate sul Trave del Patibolo a vista, ed esempio de' Malfattori" (OSTENTAZIONE DEI RESTI NEI LUOGHI DEI CRIMINI PERPETRATI SEMPRE PER CATARSI E SPETTACOLO DI GIUSTIZIA).
Oltre alle prove ed ai testimoni nella vicenda tutto era stato accelerato dalla confessione di tali criminali verosimilmente ottenuta per via di tortura.
Il documento precisa però che le donne non vennero parimenti trattate essendosi dichiarate innocenti; per questo come si legge Furono messe alla Tortura che soffrirono, sempre negative (cioè senza dichiararsi colpevoli, cosa che impediva la condanna): finalmente furono messe sopra le lamine infuocate, acciò che con tale dolore confessassero le loro Reità, come in fatti poi confessarono, e furono sentenziate, e condannate ambedue ad esser
Ruotate fintanto che l'Anima esca dal Corpo
.
PARIMENTI TERRIBILE SPETTACOLO DI GIUSTIZIA fu quello registrato entro questa Nuova, e distinta relazione della Giustizia seguita nella città di Cremona nel giorno 18 Ottobre 1775 nella persona del professore di Scherma Domenico Romagnoli ...nativo d'Este, ed altri suoi Compagni (Cremona, 1775, senta tipografo con la scritta però dall'Oratorio di san Girolamo il 16 Ottobre 1775 Dottore Carlo Scotti priore, Giuseppe Scotti Cancelliere. vi si parla della condanna a morte per decapitazione di un maestro di scherma tal Domenico Romagnoli che con un' arma bianca, un coltello acuto aveva perpetrato un omicidio.
Sei suoi complici lo seguirono nella morte per volere della giustizia essendo responsabili di furti, assalti, e rubarie: costoro tuttavia non vennero decapitati ma furono condannati ad essere strascinati al luogo solito del Patibolo, a coda di cavallo, ed appiccati sopra le Forche
UN CRIMINE TERRIFICANTE DI FAMIGLIA (GIUDICATA BASE ESSENZIALE E INTOCCABILE DELLE ISTITUZIONI) CONCLUSO CON UN'ESECUZIONE CAPITALE SOTTOLINEATA DA "SPETTACOLO DI GIUSTIZIA" è invece quello registrato qui in una Nuova, e distinta relazione della terribil Giustizia seguita in Milano il giorno di Giovedì 17 Giugno 1762. nelle persone di Margherita Rotelli di Cordevado d'anni 18. Domenico Davanzi Bresciano d'anni 22. Caterina Rossoni Udinese d'anni 51 (in Milano, senza indicazione stampatore): vi si tratta dell'esecuzione di due amanti appunto Domenico Davanzi e la giovanissima moglie della vittima, tal Girolamo Rotelli di 48 anni . Questa, appunto Margherita Rotelli giudicandolo (il Girolamo Rotelli) qual marito d'età avanzata, diedesi in preda agli amori di Domenico Davanzi, ed avendogli segretamente nutriti per qualche tempo col concorso di Caterina (la terza condannata a morte), che seco loro in qualità di serva se la passava, non potendo più oltre tener celata l'infame tresca (l'adulterio aveva alimentata un'incredibile letteratura, giuridica e non di cui qui si propongono rari testi digitalizzati), unanimi stabilirono di recar morte al mentovato Gerolamo.
A costui venne tagliata la gola e quindi il suo corpo fu smembrato in modo da celarne le parti; che vennero comunque scoperte (per denunzia o delazione) sì che i criminali alla fine furono catturati e Fu prodotta sopra di essi la sentenza di morte, in guisa che fossero impiccati, fino che l'anime loro fossero separate da' Corpi, indi squartati col recare i quarti sulla strada di detto Luogo.
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Esulando da questo settore su cui altri documenti si potrebbero palesare -a dimostrazione che la CACCIA ALLE STREGHE ORA IDENTIFICATA ANCHE IN UNA POSSIBILE CACCIA AI VAMPIRI NON ERA AFFATTO VENUTA MENO- è citabile questo Distinto Ragguaglio del tremendo, e spaventevole Spettacolo di Giustizia successo in Baviera il 12 del scaduto Marzo, l'Anno presente, di Sei Scellerati Stregoni ... li quali hnno fatto morire con sue Fatture, ed Incanti molte Persone (Benezia, G. B. Occhi, 1762). Nel documento vengono elencati i malefici perpetrati da questi Stregoni di cui viene menzionata la condanna e descritta l'esecuzione in pubblico "vivi gli abbruciarono; onde appena restarono le abominevoli ceneri (senza quindi diritto a sepoltura in alcun luogo consacrato). Tra i crimini nefandi loro ascritti compare relazionato nella breve pubblicazione che tra le loro tante vittime sarebbero pure stati dei Fanciulli, a i quali hanno succhiato il Sangue (perchè l'evento sia avvenuto in area tedesca non si deve pensare che in Italia non avvenissero simili persecuzioni avverso Stregoni e Praticanti di Magia Nera: e a titolo esemplificativo si propone qui il caso tragico, proposto con corredo iconografico, del prete sabaudo Albanelli che venne arrestato e condannato per magia nera)
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