INFORM. DURANTE

INTERNO OTTOCENTESCO DELLA CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO

































PRIMO CONCILIO LATERANENSE
Dal 18 al 27 marzo (6 aprile?) 1123
Il concilio approvò tra l’altro leggi contro l’investitura dei laici e per una riforma del clero. Il suo carattere ecumenico è messo da molti in questione; ne mancano gli atti. Le leggi, trasmesse solo in raccolte di canoni, trattano soprattutto dell’investitura dei laici. In questo ambito il can. 4 (altri 8-9; 712) sostiene la libertà della chiesa.
INDICE TEMATICO
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CANONI
-Simonia, celibato, investitura

































710-712: CANONI, 27 marzo 1123
Simonia, celibato, investitura
Can.1. Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell’autorità della sede apostolica, che qualcuno nella chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel modo nella chiesa un’ordinazione o una promozione, sia senz’altro privato della dignità (1).
Can. 3 (al. 7). Proibiamo nel modo più assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli e di coabitare con donne diverse da quelle con cui il concilio di Nicea [can. 3] (2) ha permesso di vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto (3).
Can. 4 (al. 8). Inoltre, in conformità a quanto disposto dal beatissimo papa Stefano (4), stabiliamo che i laici, per quanto pii possano essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre delle cose ecclesiastiche; ma che, secondo i Canoni degli Apostoli [can. 38, al. 39 (5)] la cura di tutti gli affari ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l’amministri come se Dio lo vedesse (Al.can.9).
Quindi se qualcuno dei prìncipi o degli altri laici avrà rivendicato il diritto di disporre dei beni o dei possessi ecclesiastici o di conferirli, sia considerato sacrilego.
NOTE
(1) Sinodo di Tolosa, tenuto nel luglio 1119 sotto la Presidenza di Callisto II, can.1
(2) Can. 3 di Nicea (Turner l/I/II -1904- 116s; et. Sinodo di Elvira, can. 27).
(3) Questa disposizione si volge anche contro gli errori dottrinali dei nicolaiti, che di principio affermavano che non era possibile osservare il celibato e che esso nuocesse ai costumi.
(4) Pseudo-Isidoro: Seconda Lettera di Stefano, c. 12 (P. Hinschius, Decretules Pseudo-Isidorianae, Leipzig 1863 - 186).
(5) Canones Apostolorum 38 (39) (Turner 1/1/1 [1899] 26 / Bruns 1,6).

































SECONDO CONCILIO LATERANENSE
iniziato il 4 aprile 1139
Diede fine allo scisma di Anacleto II e condannò gli errori dei pietrobrusiani (seguaci del predicatore ambulante Pietro di Bruys) e di Arnaldo da Brescia.
È discusso il suo carattere ecumenico.
INDICE TEMATICO
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CANONI
-Simonia e usura
-Falsa confessione ed esistenza dei sacramenti

























[CANONI]
Simonia e usura
Can. 2. Se qualcuno, spinto dalla maledetta passione dell’avarizia, ha ottenuto col denaro una prebenda, un priorato, un decanato, una dignità, una promozione ecclesiastica, o un sacro segno della chiesa, come il santo crisma, l’olio santo, la consacrazione di altari o di chiese, costui sia privato della dignità male acquistata; il compratore, il venditore e il mediatore siano colpiti con la nota di infamia. Nessuno esiga o dia nulla, ne prima ne dopo, per il sostentamento o sotto pretesto di qualche consuetudine, poiché ciò è simoniaco. Ma liberamente e senza alcuna diminuzione goda della dignità e del beneficio a lui conferito (1).
Can. 13. Condanniamo, inoltre, l’insaziabile rapacità degli usurai, detestabile e vergognosa per le leggi divine e umane, condannata dalle Scritture sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento; inoltre la escludiamo da ogni conforto ecclesiastico e comandiamo che nessun arcivescovo, vescovo o abbate di qualsiasi ordine, o nessun appartenente a un ordine o al clero accolga gli usurai, se non con la massima cautela. Siano considerati infami per tutta la vita, e, se non si emenderanno, siano privati della cristiana sepoltura.(2).
Falsa confessione ed esistenza dei sacramenti
Can. 22. "Poiché una questione tra le altre turba profondamente la santa chiesa, e cioè quella della falsa confessione, ammoniamo i nostri confratelli vescovi e i presbiteri a non permettere che le anime dei laici siano ingannate a causa delle false confessioni e trascinate nell’inferno. La falsa penitenza consiste nel far penitenza di un solo peccato, trascurando gli altri, o anche nel far penitenza di un solo peccato senza tuttavia rinunciare agli altri.
Perciò sta scritto: "Chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto" [Gc 2,70], s’intende quanto alla vita eterna.
Come, infatti, non entrerebbe nella porta della vita eterna se fosse implicato in tutti i peccati, così non entrerà nemmeno se persevera in uno solo. Si tratta ancora di falsa penitenza quando il penitente non rinuncia ai compiti di funzionario o di commerciante, che non può assolutamente esercitare senza peccato; o se egli conserva l’odio nel cuore, o rifiuta di dare soddisfazione a chiunque egli abbia offeso, o essendo lui stesso l’offeso, non perdona all’offensore, o se qualcuno prende le armi contro la giustizia"(3).
Can. 23. "Noi scacciamo dalla chiesa di Dio come eretici e condanniamo quelli che, sotto la falsa pretesa di zelo religioso, condannano il sacramento del corpo e del sangue del Signore, il battesimo dei bambini, il sacerdozio e gli altri ordini ecclesiastici, nonché il vincolo delle legittime nozze, e ordiniamo che il potere secolare proceda contro di loro. Con la stessa condanna intendiamo colpire anche i loro difensori" (4).
NOTE
(1) Con ciò si vuole evitare che, per sfuggire al pericolo della simonia, al posto della vendita si esiga una provvisione.
(2) Molti sembrano aver compreso questa sanzione come una proibizione valida soltanto per gli usurai, cosi che colui che riceve invece il denaro dietro interessi ne sarebbe esente. Ciò però fu espressamente negato da Alessandro III (Gregorio IX, Decretales. 1. V. tit. 19. e. 4; Frdb 2, S12s) persino nel caso che lo si tacesse per riscattare fedeli tenuti in prigionia dai saraceni. Parimenti Alessandro III (c. 5) respinse la limitazione che si dovessero restituire solo gli interessi ricevuti dopo il decreto del concilio Lateranense e infine stabilì (e. 9) che persino gli eredi e gli estranei fossero obbligati alla restituzione. Cf. anche, nello stesso titolo 19, i decreti di Innocenzo III che fa pressione per l'osservanza di questi canoni. (3) Dal sinodo di Amalfi, tenuto sotto Urbano II nel 1089, can. 16 (MaC 20,724CD). Cosa sia "falsa confessione" viene descritto anche nel can. 5 del 5° sinodo di Roma, tenuto sotto Gregorio VII (MaC 20. 510AB / Graziano, Decretum, p. II, cs. 33, dist. 5, e. 6: Frdb 1, 1241).
(4) Quasi letteralmente dal sinodo di Tolosa tenuto sotto Callisto II nel 1119 (MaC 21, 234AB). Il canone è rivolto soprattutto contro Pietro di Bruys.

























TERZO CONCILIO LATERANENSE
Dal 5 al 19 marzo 1179.
Presieduto da Alessandro III
Presenti circa 300 prelati (la metà italiani).
27 canoni conservati.
Non esistono gli atti.
Canone I (Cost. Licet de evitanda)
Quantunque siano state emanate dai nostri predecessori non poche e chiare costituzioni per evitare la discordia nell’elezione del sommo Pontefice, tuttavia spesso, per una malvagia e ambiziosa audacia la chiesa ha sofferto scisma pericolosi. Noi per evitare questo male, col consiglio dei nostri fratelli e l’approvazione del concilio, abbiamo deciso di aggiungere qualche cosa.
Stabiliamo quindi che, poiché il nemico non cessa di seminare la zizzania (cfr. Mt 15, 25), che se non vi è l’unanimità tra i cardinali per la scelta del pontefice, e, pur concordando i due terzi, l’altro terzo non intende accordarsi, e elegge un altro, sia considerato Romano Pontefice quegli che è stato eletto e riconosciuto dai due terzi. Se qualcuno, basandosi sulla nomina del restante terzo, non potendo ottenere la cosa in sé si arrogasse il titolo di papa, sia lui che quelli che lo riconoscessero, siano scomunicati e puniti con l’esclusione dagli ordini sacri. Ad essi, quindi, sia negata anche la comunione, salvo il viatico se fossero agli estremi, e, se non si ravvedessero, abbiano la stessa sorte di Dathan e Abiron che furono inghiottiti vivi dalla terra (cfr. Dt 11, 6; Nm 16, 30-33).
Inoltre chi fosse stato eletto all’ufficio apostolico da un numero inferiore ai due terzi, non sia in nessun modo accettato a meno che non si verifichi una maggiore convergenza di voti; ed egli sia soggetto alla pena predetta, qualora non volesse umilmente ritirarsi. Ciò, senza alcun pregiudizio per le costituzioni canoniche e ecclesiastiche secondo le quali deve prevalere l’opinione della maggioranza e dei più anziani, poiché i dubbi che possono sorgere saranno sottoposti al giudizio dell’autorità superiore. Nella Chiesa Romana invece occorre una norma speciale, perché non è possibile ricorrere a un superiore.

























QUARTO CONCILIO LATERANENSE
Dall'11 al 30 novembre 1215
Papa Innocenzo III (1198-1216)
Tre sessioni. Settanta capitoli: confessione di fede contro i Catari; transustanziazione eucaristica; confessione e comunione annuale.
INDICE TEMATICO
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COSTITUZIONI
-I La fede cattolica
-II Gli errori dell'abate Gioacchino
-III Degli eretici
-IV L'orgoglio dei greci contro i latini
-V Della dignità dei patriarchi
-VI Dei concili provinciali
-VII Della correzione delle colpe
-VIII Delle inchieste
-IX Riti diversi nella stessa fede
-X La scelta di predicatori
-XI Dei maestri di scuola
-XII Dei capitoli generali dei monaci
-XIII Proibizione di nuovi ordini religiosi
-XIV Punizioni per i chierici incontinenti
-XV Contro l'ubriachezza dei chierici
-XVI Le vesti dei chierici
-XVII Dei festini dei prelati e della loro negligenza per gli uffici divini
-XVIII Sentenze di morte e duelli proibiti ai chierici
-XIX Divieto di ingombrare le chiese con oggetti profani
-XX Il Crisma e l'Eucarestia devono essere custoditi sotto chiave
-XXI Della confessione, dei segreto confessionale, del dovere di comunicarsi almeno a Pasqua
-XXII Gli infermi provvedano prima all'anima poi al corpo
-XXIII Una chiesa cattedrale o regolare non resti vacante oltre tre mesi
-XXIV L'elezione per scrutinio o per compromesso
-XXV L'elezione fatta dal potere secolare è invalida
-XXVI Pene contro chi conferma una elezione irregolare
-XXVII L'istruzione degli ordinandi
-XXVIII Chi ha chiesto di andarsene ne sia costretto
-XXIX Nessuno può avere due, benefici con cura d'anime
-XXX Circa l'idoneità per essere addetti alle chiese
-XXXI I figli dei canonici non devono essere eletti dove prestano servizio i loro padri
-XXXII I patroni lascino al clero una quota conveniente
-XXXIII Non si ricevano le prestazioni stabilite senza effettuare le visite
-XXXIV Non bisogna gravare i sudditi col pretesto di qualche prestazione
-XXXV Si deve esporre la causa per cui uno si appella
-XXXVI Il giudice può revocare una sentenza interlocutoria e comminatoria
-XXXVII Non si devono richiedere lettere per più di due giornate di cammino e senza uno speciale mandato
-XXXVIII Gli atti vanno scritti perché possano servire come prova
-XXXIX Bisogna restituire anche quei beni che il possessore non ha personalmente sottratto
-XL Del possesso legittimo
-XLI In ogni prescrizione la buona fede deve essere ininterrotta
-XLII Della giustizia secolare
-XLIII Nessun chierico presti fedeltà ad un laico, senza sufficiente motivo
-XLIV Le costituzioni dei Principi non devono portar pregiudizio alle chiese
-XLV Quel Patrono che uccide o mutila il chierico di una chiesa perde il diritto di Patronato
-XLVI Non si devono imporre tasse al clero
-XLVII La forma della scomunica
-XLVIII Del modo di ricusare il giudice
-XLIX La pena per chi infligge ingiustamente una scomunica
-L La restrizione degli impedimenti del matrimonio
-LI Pene per chi contrae matrimonio clandestino
-LII La testimonianza per sentito dire non è accettabile nelle cause matrimoniali
-LIII Di chi dà a coltivare ad altri le proprie terre per frodare le decime
-LIV Le decime devono esser pagate prima dei tributi
-LV Nonostante i privilegi, devono esser pagate le decime delle terre che si acquistano
-LVI Un parroco non deve perdere le decime a seguito di intese private
-LVII Come interpretare i privilegi
-LVIII Sullo stesso argomento a favore dei vescovi
-LIX Nessun religioso deve prestare garanzie senza il permesso dell'abate e della comunità
-LX Gli abati non devono usurpare l'ufficio dei vescovi
-LXI I religiosi non ricevano decime dalle mani dei laici
-LXII Le reliquie dei santi devono essere esposte in un reliquiario, le nuove non possono essere venerate senza autorizzazione della chiesa Romana
-LXIII La Simonia
-LXIV Della simonia riguardo ai monaci e alle monache
-LXV Sullo stesso argomento, circa le estorsioni illecite
-LXVI Circa la cupidigia del clero
-LXVII Circa l'usura dei Giudei
-LXVIII I Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di vestire
-LXIX I Giudei non devono rivestire pubblici uffici
-LXX I Giudei convertiti non devono tornare ai riti antichi
-LXXI Spedizione per la riconquista della Terra Santa (14 dic. 1215)





























COSTITUZIONI
I La fede cattolica
Crediamo fermamente e confessiamo semplicemente che uno solo è il vero Dio, eterno e immenso, onnipotente, immutabile, incomprensibile e ineffabile, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone, ma una sola essenza, sostanza o natura semplicissima. Il Padre (non deriva) da alcuno, il Figlio dal solo Padre, lo Spirito Santo dall'uno e dall'altro, ugualmente, sempre senza inizio e senza fine. Il Padre genera, il Figlio nasce, lo Spirito Santo procede. Sono consostanziali e coeguali, coonnipotenti e coeterni, principio unico di tutto, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, spirituali e materiali. Con la sua onnipotente potenza fin dal principio del tempo creò dal nulla l'uno e l'altro ordine di creature: quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo, e poi l'uomo, quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo. Il diavolo infatti, e gli altri demoni, da Dio sono stati creati buoni per natura, ma sono diventati malvagi da sé stessi. E l'uomo ha peccato per suggestione del demonio. Questa santa Trinità, una, secondo la comune essenza, distinta secondo le proprietà delle persone, ha rivelato al genere umano, per mezzo di Mosè, dei santi profeti e degli altri suoi servi la dottrina di salvezza, secondo una sapientissima disposizione dei tempi. E finalmente il Figlio unigenito di Dio, Gesù Cristo, incarnatosi per opera comune della Trinità, concepito da Maria sempre vergine con la cooperazione dello Spirito Santo, divenuto vero uomo, composto di anima razionale e di carne umana, una sola persona in due nature, manifestò più chiaramente la via della vita. Immortale e impassibile secondo la divinità, Egli si fece passibile e mortale secondo l'umanità; anzi, dopo aver sofferto sul legno della croce ed esser morto per la salvezza del genere umano, discese negli inferi, risorse dai morti e salì al cielo; ma discese con l'anima, risorse con la carne, salì con l'uno e l'altro; e verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le sue opere, i cattivi come i buoni. Tutti risorgeranno coi propri corpi di cui ora sono rivestiti, per ricevere un compenso secondo i meriti, buoni o cattivi che siano stati: quelli con il diavolo riceveranno la pena eterna, questi col Cristo la gloria eterna.
Una, inoltre, è la chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno assolutamente si salva. In essa lo stesso Gesù Cristo è sacerdote e vittima, il suo corpo e il suo sangue sono contenuti realmente nel sacramento dell'altare, sotto le specie del pane e del vino, transustanziati il pane nel corpo, il sangue nel vino per divino potere; cosicché per adempiere il mistero dell'unità, noi riceviamo da lui ciò che egli ha ricevuto da noi.
Questo sacramento non può compierlo nessuno, se non il sacerdote, che sia stato regolarmente ordinato, secondo i poteri della chiesa che lo stesso Gesù Cristo concesse agli apostoli e ai loro successori.
Il sacramento del battesimo, poi, che si compie nell'acqua, invocando la indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, da chiunque conferito secondo le norme e la forma usata dalla chiesa, giova alla salvezza sia dei bambini che degli adulti. Se uno, dopo aver ricevuto il battesimo, è nuovamente caduto nel peccato, può sempre riparare attraverso una vera penitenza. Non solo le vergini e i continenti, ma anche i coniugi, che cercano di piacere a Dio con la retta fede e la vita onesta, meritano di giungere all'eterna beatitudine.
II Gli errori dell'abate Gioacchino
Condanniamo, quindi, e riproviamo l'opuscolo o trattato(1), che l'abate Gioacchino ha pubblicato contro il maestro Pietro Lombardo sulla unità o essenza della Trinità, dove lo chiama eretico e stolto, per aver detto nelle sue Sentenze: "Poiché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una realtà suprema, che né genera, né è generata, né procede" (2). Da ciò egli conclude che il Lombardo ammette in Dio non una Trinità, ma una Quaternità: ossia tre persone più la comune essenza, come un quarto elemento, affermando chiaramente che non vi è cosa alcuna che sia Padre, Figlio e Spirito Santo, né essenza, né sostanza, né natura, quantunque conceda che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una sola essenza, una sola sostanza, una sola natura. Ma egli ritiene che questa unità non è vera e propria, bensì quasi collettiva e analogica come quando si dice che molti uomini sono un popolo, e che molti fedeli sono una chiesa, come nell'espressione: La moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e un'anima sola (3); e Chi aderisce a Dio forma un solo spirito (4)con lui. Similmente: Chi pianta e chi irriga sono tutt'uno (5); e tutti siano un solo cuore in Cristo (6). Ancora nel libro dei Re: Il mio Popolo e il tuo sono una cosa sola (7).
A provare questa sua opinione, egli adduce soprattutto quella espressione che Cristo dice dei suoi seguaci nel Vangelo: Voglio, Padre, che essi siano una cosa sola in noi, come noi siamo uno, Perché essi siano perfettamente uniti (8). In realtà, dice, i fedeli del Cristo non sono una cosa sola, cioè una realtà comune a tutti; essi sono un'unità, perché formano una sola chiesa a causa dell'unità della fede e, finalmente, un solo regno per l'unità indissolubile dell'amore, proprio come si legge nella lettera canonica di S. Giovanni: Perché tre rendono testimonianza in cielo, il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo. E questi tre sono una cosa sola (9), e aggiunge subito: e tre sono quelli che rendono testimonianza in terra: lo spirito, l'acqua, e il sangue e questi tre sono una cosa sola, come si legge in alcuni codici.
Noi, con l'approvazione del sacro concilio universale, crediamo e confessiamo, con Pietro Lombardo, che esiste una somma sostanza, incomprensibile e ineffabile, la quale è veramente Padre, Figlio e Spirito Santo, le tre persone insieme, e ciascuna di esse singolarmente. In Dio, quindi, vi è solo una Trinità, non una quaternità, poiché ognuna delle tre persone è quella sostanza, essenza o natura divina, la quale è, essa sola, principio di tutte le cose, e fuori della quale non se ne può trovare altra. Essa non genera, non è generata, non procede, ma è il Padre che genera, il Figlio che è generato, lo Spirito Santo che procede; in tale modo vi è distinzione nelle persone e unità nella natura.
Quindi, se altro è il Padre, altro il Figlio, altro lo Spirito Santo, non sono tuttavia altra cosa, ma ciò che è il Padre è il Figlio e lo Spirito Santo; la stessa identica cosa, così da doversi credere, conforme alla retta fede cattolica, che essi sono consostanziali.
Il Padre, infatti, generando il Figlio eternamente, gli diede la sua sostanza, secondo quanto lui stesso attesta: Ciò che il Padre mi ha dato è la più grande di tutte le cose (10); e non si può certo dire che gli abbia dato una parte della sua sostanza, e che una parte l'abbia ritenuta per sé: perché la sostanza del Padre è indivisibile, in quanto del tutto semplice. E neppure si può dire che il Padre, generando, abbia trasfuso nel Figlio la sua sostanza, quasi che comunicandola al Figlio non l'abbia conservata per sé; in questo caso avrebbe cessato di essere sostanza. E’ chiaro, quindi, che il Figlio, nascendo, ha ricevuto la sostanza del Padre senza alcuna diminuzione, e quindi il Padre e il Figlio hanno la medesima sostanza; in tal modo il Padre e il Figlio sono la stessa cosa; e così lo Spirito Santo che procede dall'uno e dall'altro.
Quando, allora, la Verità prega il Padre per i suoi fedeli, dicendo: "Voglio, Padre, che essi siano una cosa sola in noi, come noi siamo una cosa sola" (11), il termine una cosa sola quando si tratta dei fedeli si deve prendere nel senso di unione della carità nella grazia; per le persone divine, invece, deve intendersi come unità di identità nella natura, come altrove dice la Verità: Siate Perfetti com'è perfetto il vostro Padre celeste (12). E’ come se dicesse, più chiaramente: "Siate perfetti della perfezione della grazia, come il vostro Padre celeste è perfetto della perfezione che gli è naturale", cioè ciascuno a suo modo, perché tra il creatore e la creatura per quanto la somiglianza sia grande, maggiore è la differenza.
Se qualcuno, quindi, intendesse su questo argomento difendere o approvare l'opinione, cioè la dottrina del suddetto Gioacchino, sia ritenuto da tutti eretico. Con ciò, però, non vogliamo gettare un'ombra sul monastero di Fiore, in cui lo stesso Gioacchino è stato maestro, poiché ivi l'insegnamento è regolare e la disciplina salutare. Tanto più che lo stesso Gioacchino ci ha inviato tutti i suoi scritti perché fossero approvati o corretti secondo il giudizio della Sede apostolica. Ciò egli fece con una lettera, da lui dettata e sottoscritta di proprio pugno, nella quale egli confessa senza tentennamenti di tenere quella fede che ritiene la chiesa di Roma, madre e maestra, per volontà di Dio, di tutti i fedeli.
Riproviamo e condanniamo anche la stravagante opinione dell'empio Amalrico (13); la cui mente è stata così accecata dal padre della menzogna, che la sua dottrina non tanto deve giudicarsi eretica, quanto insensata.
III Degli eretici
Scomunichiamo e anatematizziamo ogni eresia che si erge contro la santa, ortodossa e cattolica fede, come l'abbiamo esposta sopra. Condanniamo tutti gli eretici, sotto qualunque nome; essi hanno facce diverse, male loro code sono strettamente unite l'una all'altra (14), perché convergono tutti in un punto: sulla vanità. Gli eretici condannati siano abbandonati alle potestà secolari o ai loro balivi per essere puniti con pene adeguate. I chierici siano prima degradati della loro dignità; i beni di questi condannati, se si tratta di laici, siano confiscati; se fossero chierici, siano attribuiti alla chiesa, dalla quale ricevono lo stipendio.
Quelli che fossero solo sospetti, a meno che non abbiano dimostrato la propria innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano colpiti con la scomunica, e siano evitati da tutti fino a che non abbiano degnamente soddisfatto. Se perseverano per un anno nella scomunica, dopo quel tempo siano condannati come eretici. Siano poi ammonite e, se necessario, costrette con censura le autorità civili, di qualsiasi grado, perché, se desiderano essere stimati e creduti fedeli, prestino giuramento di difendere pubblicamente la fede: che essi, cioè, cercheranno coscienziosamente, nei limiti delle loro possibilità, di sterminare dalle loro terre tutti quegli eretici che siano stati dichiarati tali dalla chiesa. D'ora innanzi, chi sia assunto ad un ufficio spirituale o temporale, sia tenuto a confermare con giuramento, il contenuto di questo capitolo.
Se poi un principe temporale, richiesto e ammonito dalla. chiesa, trascurasse di liberare la sua terra da questa eretica infezione, sia colpito dal metropolita e dagli altri vescovi della stessa provincia con la scomunica; se poi entro un anno trascurasse di fare il suo dovere, sia informato di ciò il sommo pontefice, perché sciolga i suoi vassalli dall'obbligo di fedeltà e lasci che la sua terra sia occupata dai cattolici, i quali, sterminati gli eretici, possano averne il possesso senza alcuna opposizione e conservarla nella purezza della fede, salvo, naturalmente il diritto del signore principale, purché questi, non ponga ostacoli in ciò, né impedimenti.
Lo stesso procedimento si dovrà osservare con quelli che non abbiano dei signori sopra di sé.
I cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici, godano delle indulgenze e dei santi privilegi, che sono concessi a quelli che vanno in aiuto della Terra Santa. Decretiamo, inoltre, che quelli che prestano fede agli eretici, li ricevono, li difendono, li aiutano, siano soggetti alla scomunica; e stabiliamo con ogni fermezza che chi fosse stato colpito dalla scomunica, e avesse trascurato di dare soddisfazione entro un anno, da allora in poi sia ipso facto colpito da infamia, e non sia ammesso né ai pubblici uffici o consigli, né ad eleggere altri a queste stesse cariche, né a far da testimone. Sia anche "intestabile", cioè privato della facoltà di fare testamento e della capacità di succedere nell'eredità. Nessuno, inoltre, sia obbligato a rispondergli su qualsiasi argomento; egli, invece, sia obbligato a rispondere agli altri. Se egli fosse un giudice, la sua sentenza non abbia alcun valore, e nessuna causa gli venga sottoposta. Se fosse un avvocato, non gli venga affidata la difesa; se fosse un notaio, i documenti da lui compilati, siano senza valore, anzi siano condannati col loro condannato autore. Lo stesso comandiamo che venga osservato in casi simili a questi.
Se poi si tratta di un chierico, sia deposto dall’ufficio e dal beneficio: infatti chi ha una colpa maggiore, sia punito con una pena più grave. Chi trascurasse di evitarli, dopo la dichiarazione di scomunica da parte della chiesa, sia colpito dalla scomunica fino a che non abbia dato la debita soddisfazione.
I chierici non amministrino a questi uomini pestilenziali i sacramenti della chiesa; né osino dare ad essi sepoltura cristiana; non accettino le loro elemosine o le loro offerte. Diversamente, siano privati del loro ufficio, e non tornino mai più in suo possesso, senza un indulto speciale della sede apostolica. La stessa disposizione va applicata a qualsiasi religioso, senza tener conto dei loro privilegi in quella diocesi, in cui avessero avuto l'ardire di provocare tali eccessi.
Ma poiché alcuni, sotto l'apparenza della pietà, negano però (come dice l'Apostolo) la sua essenza (15), e si attribuiscono la facoltà di predicare, mentre lo stesso Apostolo dice: Come potranno predicare, se non sono mandati? (16), tutti quelli cui sia stato proibito, o che senza essere stati mandati dalla sede apostolica o dal vescovo cattolico del luogo, presumessero di usurpare in pubblico o in privato l'ufficio di predicare, siano scomunicati, e, qualora non si ravvedessero al più presto, siano puniti con altra pena proporzionata.
Inoltre ciascun arcivescovo o vescovo deve personalmente o per mezzo dell'arcidiacono o di persone capaci e oneste, visitare due o almeno una volta all'anno, la sua diocesi se vi è notizia della presenza di eretici, ed ivi costringa tre o anche più uomini di buona fama, o addirittura, se sembrerà opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni, a giurare se vi sono degli eretici, o gente che tiene riunioni segrete, o che si al- lontana nella vita e nei costumi dal comune modo di comportarsi dei fedeli. Il vescovo convochi gli accusati alla sua presenza; e se questi non si saranno giustificati dalla colpa loro imputata, o, se dopo l'espiazione ricadranno nella loro primitiva perfidia, siano puniti secondo i canoni. Chi rifiutasse il carattere sacro del giuramento e con riprovevole ostinazione non volesse giurare, per questo stesso motivo sia considerato eretico.
Vogliamo, dunque, e ordiniamo, e comandiamo rigorosa- mente in virtù di santa obbedienza, che i vescovi vigilino diligentemente nelle loro diocesi all'efficace esecuzione di queste norme, se vogliono evitare le pene canoniche. Se qualche vescovo, infatti, si mostrerà negligente o troppo lento nel liberare la sua diocesi dai fermenti ereticali quando la loro presenza fosse certa, sia deposto dall'ufficio episcopale e sia sostituito da un uomo adatto, il quale voglia e sappia confondere la malvagità degli eretici.
IV L'orgoglio dei greci contro i latini
Quantunque sia nostra intenzione favorire e onorare i Greci che in questi nostri tempi sono ritornati all'obbedienza della sede apostolica, rispettando i loro costumi e i loro riti per quanto possiamo farlo nel Signore, non vogliamo tuttavia e non possiamo essere remissivi di fronte a usi che importano un pericolo per le anime e detraggono all'onore della chiesa. Da quando, la chiesa Greca con alcuni suoi complici e fautori si è sottratta all'obbedienza della sede apostolica, i Greci hanno cominciato a disprezzare talmente i Latini che, tra le altre cose che compivano ampiamente per offenderli, quando i sacerdoti Latini celebravano sui loro altari essi si rifiutavano di celebrare su di essi il santo sacrificio, se prima non erano stati lavati, quasi fossero stati contaminati. Inoltre osavano ribattezzare temerariamente quelli che erano già stati battezzati dai Latini, cosa che alcuni, a quanto abbiamo sentito dire, fanno ancora oggi senza alcun riguardo.
Volendo, quindi, toglier dalla chiesa di Dio così grave scandalo, secondo il parere del sacro concilio comandiamo loro severamente che cessino di agire in tal modo, confermandosi come figli obbedienti della sacrosanta Romana chiesa, loro madre, perché vi sia un solo ovile ed un solo pastore (17).
Se qualcuno osasse fare ancora qualche cosa di simile, colpito dalla scomunica, sia deposto da ogni ufficio e beneficio ecclesiastico.
V Della dignità dei patriarchi
Rinnovando gli antichi privilegi delle sedi patriarcali, decretiamo, con l'approvazione del santo e universale concilio, che, dopo la chiesa Romana, la quale per volontà del Signore ha il primato della potestà ordinaria su tutte le altre chiese, come madre e maestra di tutti i fedeli cristiani, la chiesa di Costantinopoli abbia il primo posto, l'Alessandrina il secondo, quella di Antiochia il terzo, quella di Gerusalemme il quarto, ciascuna col proprio rango; così che, dopo che i loro prelati hanno ricevuto dal Romano pontefice il pallio, simbolo della pienezza della loro dignità pontificale, possano lecitamente dare a loro volta, quando sia stato prestato loro il giuramento di fedeltà e di obbedienza, il pallio ai loro suffraganei, ricevendo per sé la professione canonica, e per la chiesa Romana la promessa di obbedienza.
Facciano anche portare dinanzi a sé, dappertutto, la croce del Signore, meno che in Roma, e dovunque fosse presente il Romano pontefice o un suo legato, che faccia uso delle insegne della dignità apostolica. In tutte le province soggette alla loro giurisdizione, quando è necessario, si faccia ricorso ad essi, salvi gli appelli interposti alla sede apostolica, a cui bisogna che tutti si attengano umilmente.
VI Dei concili provinciali
Come è stato stabilito dai santi padri, ì metropoliti non omettano di celebrare ogni anno con i loro suffraganei i concili provinciali; in essi si tratti diligentemente, nel timore di Dio, della correzione dei peccati e della riforma dei costumi, specialmente nel clero; sì rileggano le norme canoniche, e specialmente quanto è stato stabilito in questo concilio generale, perché vengano osservate, infliggendo le pene dovute ai trasgressori.
Per conseguire efficacemente tale scopo, i metropoliti, stabiliscano in ogni diocesi delle persone previdenti e oneste, le quali per tutto l'anno, senza alcuna giurisdizione, investighino con zelo quello che sia degno di correzione e di riforma e riferiscano fedelmente al metropolita, ai suffraganei e ad altri nel successivo concilio, perché su questi ed altri punti, secondo quanto è richiesto dall'utilità e dall'onestà, possano prendere adeguate deliberazioni. Quanto è stabilito, sia osservato, e lo si pubblichi nei sinodi vescovili, da celebrarsi ogni anno nelle singole diocesi.
Chi, poi, si mostrerà negligente nel curare l'adempimento di questa norma salutare, sia sospeso dai suoi benefici e dal suo ufficio, fino a che non gli sia tolta la sanzione dal suo superiore.
VII Della correzione delle colpe
Con ferma disposizione stabiliamo che i prelati attendano con prudente diligenza a correggere le mancanze dei loro sudditi, specie dei chierici, e alla riforma dei costumi, altrimenti dovranno rendere conto del loro sangue (18).
Perché possano compiere liberamente questo loro dovere di correzione e di riforma, decretiamo che nessuna consuetudine o appello impedisca l'esecuzione delle loro decisioni a meno che non abbiano ecceduto nei modi. Le infrazioni dei canonici della chiesa cattedrale, tuttavia, in cui è solito intervenire il capitolo, saranno corrette da esso nelle chiese che finora hanno avuto tale consuetudine, dietro ammonizione e ingiunzione del vescovo ed entro un tempo conveniente, che questi stabilirà. Altrimenti il vescovo, da quel momento, tenendo Dio solo dinanzi agli occhi, e superando ogni opposizione, non tardi a correggerli con la censura ecclesiastica, come richiederà la cura delle anime. Non ometta neppure di emendare anche altre eventuali trasgressioni, secondo che richiederà il bene delle anime, osservando naturalmente il debito modo in ogni cosa.
Se poi i canonici, senza un motivo vero e plausibile, ma per disprezzo del vescovo, sospendessero gli uffici divini, egli, se lo crede, celebri nella chiesa cattedrale; e il metropolita, dietro le sue rimostranze, considerandosi in ciò da noi delegato, dopo esser venuto a conoscenza del vero stato delle cose, li punisca talmente con la censura ecclesiastica, da indurli in seguito a non commettere più tali eccessi, almeno per timore della pena.
I responsabili delle chiese evitino di trasformare questo salutare decreto in un mezzo di guadagno o in altro peso, ma lo eseguano con zelo e fedeltà, se vorranno sfuggire alle pene canoniche, perché su questo punto la sede apostolica, con l'aiuto del Signore, sarà particolarmente vigilante.
VIII Delle inchieste
"Come e in qual modo il superiore debba procedere nell'informarsi sulle colpe dei sudditi e nel punirle, si deduce facilmente dagli esempi dell’antico e del nuovo Testamento, da cui derivano le norme canoniche" (19); ciò, secondo quanto avevamo già stabilito e che ora confermiamo con l'approvazione del sacro concilio.
Si legge infatti nel Vangelo, che quel fattore che fu accusato presso il suo signore di aver dissipato i suoi beni, si sentì dire da lui: Cosa sento dire di le? Rendimi conto della tua gestione, infatti non potrai più tenere tale ufficio (20). E nella Genesi il Signore dice: Discenderò e vedrò se davvero hanno operato conforme al grido che è giunto fino a me (21).
Queste autorità dimostrano chiaramente che non solo quando manca un suddito, ma anche quando sbaglia un superiore, se le voci e le lamentele giungono alle orecchie del superiore non da parte di malevoli o di maldicenti, ma da persone prudenti e oneste, e non una sola volta ma spesso (come sottolineano le lamentele e le voci), tocca al superiore portare il caso davanti agli anziani della chiesa per cercare con maggior diligenza la verità. E se il caso lo richiede, la pena canonica punisca l'errore del colpevole, di modo che il superiore non sia nello stesso tempo accusatore e giudice, ma adempia il suo dovere, mosso dalle lamentele o dalle voci che denunciano. Tali norme devono essere applicate ai sudditi, e tanto più ai superiori posti come bersaglio alle saette (22). E poiché questi non possono soddisfare tutti, dovendo a causa del loro ufficio non solo convincere, ma anche rimproverare, qualche volta addirittura sospendere, e talora vincolare con pene, frequentemente incorrono nell'odio di molti e sono oggetto di insidie. Per questo i santi padri stabilirono prudentemente che non si sia facile nell'ammettere accuse contro i prelati, perché non avvenga che, scosse le colonne, cada l'edificio (23); si usi invece molta cautela, sbarrando la porta alle accuse false e alle malignità.
Essi vollero proteggere i prelati da accuse ingiuste, ma anche inculcare loro il timore di peccare d'arroganza. Essi hanno trovato un rimedio adatto per l'uno e per l'altro male: ogni accusa di un delitto che implica diminutio capitis, ossia la degradazione, non sia ammessa in nessun modo senza che prima vi sia stata l'iscrizione (24). E tuttavia qualora uno fosse stato diffamato in tal modo, per le sue colpe, che le voci prendono consistenza e non si possano più dissimulare senza scandalo né tollerare senza pericolo, allora senza dubbi né scrupoli si proceda alla ricerca e alla punizione delle colpe, non certo mossi dall'odio, ma dall'amore. Se la colpa fosse grave, ma non tale da implicare la degradazione, il colpevole sia però allontanato da ogni ufficio, essendo conforme all'insegnamento del Vangelo, che l'amministratore venga allontanato dall'amministrazione di cui non è in grado di rendere conto (25).
Deve essere presente colui contro il quale si fa l'inchiesta, a meno che non sia in contumacia; gli si espongano i capi di accusa sui quali verte l'inchiesta, perché possa difendersi; gli si devono far conoscere le accuse portate contro di lui, e anche i nomi dei testimoni, perché sappia di che è accusato e da chi; siano permesso anche le eccezioni e le repliche legittime, affinché col tacere i nomi non si favorisca l'audacia di infamare e con l'esclusione delle eccezioni, quella di deporre il falso.
Il prelato deve correggere diligentemente le colpe dei sudditi, piuttosto che lasciare colpevolmente impuniti i loro errori. Contro questi - per tacere di colpe notorie - si può procedere in tre modi: accusa, denuncia, inchiesta, affinché però si usi sempre una diligente cautela, e non avvenga che per un guadagno insignificante si giunga ad una perdita grave, come l'accusa deve essere preceduta dalla legittima iscrizione, così anche la denuncia dev'essere preceduta da un caritatevole ammonimento, e l'inchiesta giudiziaria dalla presentazione dell'accusa; anche la forma della sentenza rispetti le regole della procedura giudiziaria.
Quest'ordine, tuttavia, non deve essere sempre osservato con i regolari i quali, quando un giusto motivo lo richieda, possono più facilmente e con maggior libertà essere allontanati dal loro ufficio dai propri superiori.
IX Riti diversi nella stessa fede
Poiché in più parti, entro l'ambito della stessa città e diocesi sono raccolti popoli di diverse lingue, che nell'ambito dell'unica fede hanno riti e costumi diversi, comandiamo severamente che i vescovi di queste città o diocesi nominino persone adatte, che possano celebrare nei diversi riti e lingue gli uffici divini e amministrare loro i sacramenti, istruendoli con la parola e con l'esempio.
Proibiamo, però, assolutamente che una stessa città o diocesi abbia più vescovi, perché un corpo con più teste è come mostro. Se, quindi, per le ragioni accennate, una urgente necessità lo richieda, il vescovo del luogo con matura decisione nomini suo vicario, per questo ambito, un prelato cattolico di quella nazione che gli sia soggetto e obbediente in ogni cosa. Chi si comportasse diversamente sarà passibile di scomunica, e, se non si pente sarà deposto da ogni ministero con l'aiuto, se necessario, del braccio secolare per reprimere tanta insolenza.
X La scelta di predicatori
Tra le altre cose che riguardano la salvezza del popolo cristiano, si sa che il nutrimento della parola di Dio, è tra i più necessari, poiché come il corpo si nutre di cibo materiale, così l'anima di quello spirituale. Non di solo Pane, infatti, vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (26).
Avviene spesso che i vescovi per le molteplici occupazioni, per la cattiva salute, per gli attacchi dei nemici, o per altri motivi - per tacere dell'ignoranza, cosa assolutamente riprovevole in essi, e da non tollerarsi più in nessun modo - non riescono da sé a predicare al popolo la parola di Dio, specie quando le diocesi sono ampie ed estese. Stabiliamo che i vescovi scelgano persone adatte ad attendere perciò saltuariamente all'ufficio della santa predicazione, potenti nella parola e nelle opere (27), le quali, visitino, in loro vece, le popolazioni loro affidate, le edifichino con la parola e con l'esempio. Se ne hanno bisogno, procurino loro quanto è necessario perché le privazioni non li obblighino ad abbandonare l'impresa.
Comandiamo, quindi, che, sia nelle cattedrali che nelle altre chiese collegiate vengano scelte persone capaci, di cui i vescovi possano servirsi come coadiutori e cooperatori, non solo per la predicazione, ma anche per ascoltare le confessioni e imporre le penitenze, e per gli altri problemi che riguardano la salvezza delle anime. Chiunque manchi di assolvere a questo dovere, sarà punito severamente.
XI Dei maestri di scuola
Alcuni per mancanza di mezzi non hanno possibilità di imparare a leggere, né opportunità di miglioramento; nel concilio Lateranense (28) si provvide, con pia disposizione che in ogni chiesa cattedrale si assegnasse un beneficio conveniente ad un maestro, che istruisse gratuitamente i chierici della stessa chiesa e altri scolari poveri, venendo così incontro alle necessità del maestro e aprendo la via alla scienza agli scolari.
Poiché in molte chiese ciò non si osserva affatto, volendo ridare vigoria tale prescrizione, aggiungiamo che non solo in ogni chiesa cattedrale, ma anche nelle altre in cui vi siano mezzi sufficienti, venga scelto dal prelato un maestro adatto; esso sia scelto insieme col capitolo, o con la maggioranza di esso e la parte più prudente; questi istruirà i chierici di quelle chiese e delle altre, gratuitamente, nella grammatica e nelle altre discipline come meglio potrà.
La chiesa metropolitana abbia tuttavia un teologo che possa istruire i sacerdoti e gli altri nella sacra scrittura, e li formi specialmente in quanto riguarda la cura delle anime. A ciascun maestro sia assegnata dal capitolo la rendita di una sola prebenda, e altrettanto dal metropolita per il teologo; con ciò, però, egli non entra a far parte del capitolo, ma percepisce il beneficio solo finché dura l'insegnamento. Se poi la chiesa metropolitana si trova gravata da due insegnanti, allora essa provveda al teologo nel modo che abbiamo detto, e al maestro di grammatica faccia in modo che provveda sufficientemente un'altra chiesa della città o della diocesi.
XII Dei capitoli generali dei monaci
In ogni regno o provincia si tenga ogni tre anni, salvo il diritto dei vescovi diocesani, un capitolo generale degli abati e di quei priori senza abati propri, che sinora non si celebravano. Ad esso prendano parte tutti, a meno che non abbiano un impedimento canonico. Si raccolgano presso uno dei monasteri adatto a riceverli con questo limite, però, che nessuno di essi porti più di sei cavalcature né più di otto persone. Invitino, con carità, a inaugurare questo sistema due abati vicini dell'ordine Cistercense, perché possano assisterli col loro consiglio e l'aiuto opportuno, dato che essi hanno una lunga consuetudine e maggior esperienza nel celebrare questi capitoli. Questi, senza che qualcuno possa opporsi, portino con sé due dei loro, che possano essere utili; questi quattro presiedano al capitolo generale in modo però che nessuno di essi abbia l'autorità di superiore e possano, con matura decisione, essere cambiati all'occorrenza.
Questo capitolo sia celebrato per alcuni giorni continui, fissi, secondo l'uso dei Cistercensi; in esso si tratti diligentemente della riforma dell'ordine e dell'osservanza della regola; e quello che sarà stato stabilito con l'approvazione di quei quattro, sia osservato da tutti inviolabilmente, senza alcuna scusa, contraddizione o appello. Si stabilisca tuttavia dove, alla prossima scadenza, sarà celebrato il prossimo capitolo.
I partecipanti vivano in comune, e sostengano in proporzione tutte le spese comuni; se non possono essere alloggiati tutti insieme, siano sistemati almeno in diversi nelle stesse case.
Siano stabiliti anche, in questo capitolo, dei religiosi prudenti che, secondo criteri stabiliti, visitino in vece nostra le singole abbazie del regno o della provincia, non solo dei monaci, ma anche delle monache per correggere e riformare ciò che ha bisogno di correzione e di riforma. Se essi riterranno che il superiore di un luogo dev'essere assolutamente deposto, lo denunceranno al vescovo, perché questi lo allontani. Se questi non lo fa, gli stessi visitatori sottoporranno la questione alla sede apostolica.
Intendiamo e comandiamo che questa disposizione venga osservata anche dai Canonici regolari, secondo la loro regola.
Se nell'esecuzione di queste nuove norme sorgesse qualche difficoltà, che non potesse essere risolta dalle persone designate, si riferisca, senza provocare scandalo, alla sede apostolica perché esprima il suo giudizio, osservando, naturalmente, ogni altra norma che sia stata decisa all'unanimità.
I vescovi diocesani, però, si studino di riformare in tal modo i monasteri soggetti alla loro giurisdizione, che quando i suddetti visitatori giungono presso di essi, vi trovino più cose da lodare che da riformare. Si guardino bene, ad ogni modo, di non aggravare questi monasteri con oneri indebiti, perché noi teniamo al rispetto dei diritti dei superiori altrettanto quanto al rispetto della giustizia verso gli inferiori.
Ancora, comandiamo severamente sia ai vescovi diocesani, che ai presidenti dei capitoli, che vietino con la censura ecclesiastica, e senza appello gli avvocati, i patroni, i vicesignori, i reggenti e i consoli, i grandi, i cavalieri e chiunque altro, perché non si azzardino a danneggiare i monasteri nelle persone e nei beni. E non manchino di costringere alla riparazione quelli che l'avessero fatto, perché Dio onnipotente sia servito nella pace e nella libertà.
XIII Proibizione di nuovi ordini religiosi
Perché l'eccessiva varietà degli ordini religiosi non sia causa di grave confusione nella chiesa di Dio, proibiamo rigorosamente che in futuro si fondino nuovi ordini.
Chi quindi volesse abbracciare una forma religiosa di vita, scelga una di quelle già approvate. Ugualmente chi volesse fondare una nuova casa religiosa faccia sua la regola e le istituzioni degli ordini religiosi già approvati.
Proibiamo anche che uno sia monaco in diversi monasteri, e che un solo abate possa presiedere a più monasteri.
XIV Punizioni per i chierici incontinenti
Perché i costumi e il comportamento del clero siano riformati in meglio, tutti cerchino di vivere una vita pura e casta, specialmente quelli che hanno ricevuto gli ordini sacri: si guardino, quindi, da ogni vizio di impurità, specie da quello per cui l'ira di Dio scese dal cielo sui figli dalla ribellione (29), affinché possano servire Dio onnipotente con cuore puro e corpo casto.
E perché un facile perdono non sia incentivo alla trasgressione, stabiliamo che chi sia preso in flagrante delitto di incontinenza, sia punito secondo le sanzioni canoniche, in proporzione del suo peccato: e vogliamo che queste norme canoniche vengano più efficacemente e più strettamente osservate, in modo che quelli che il timore di Dio non trattiene dal male, siano almeno frenati dalla pena temporale dal cadere nel peccato.
Se, quindi, qualcuno, sospeso per questo motivo, presumesse di celebrare i divini misteri, non solo sia spogliato dei benefici ecclesiastici, ma sia anche deposto per questa duplice colpa, e per sempre. I prelati che sostenessero tali peccatori nella loro iniquità, specialmente se per denaro o per qualche altro utile temporale, siano soggetti alla stessa pena. Quelli che, secondo l'uso della loro regione, non hanno rinunziato all'unione coniugale, se cadessero in peccato, siano puniti più gravemente, dato che hanno la possibilità di godere del legittimo matrimonio.
XV Contro l'ubriachezza dei chierici
Tutti i chierici si guardino bene dall'ingordigia e dall'ubriachezza; se essi non abusano del vino, il vino non abuserà di loro e nessuno sia incitato a bere perché l'ubriachezza oscura l'intelletto e suscita le passioni carnali.
Stabiliamo, quindi, che si sradichi l'abuso, per cui in alcune regioni i bevitori si incitano a vicenda a bere ed è più degno di lode chi riesce a farne ubriacare di più e a bere più bicchieri.
Se, perciò, qualcuno si rende colpevole su questo punto, e, ammonito dal superiore, non si corregge come si deve, sia sospeso dal beneficio e dall'ufficio. La caccia degli animali e degli uccelli è proibita a tutti quelli che appartengono al clero. E non osino, quindi, avere cani o uccelli da caccia.
XVI Le vesti dei chierici
I chierici non esercitino mestieri propri dei secolari e non si diano agli affari, specie se poco onesti. Non assistano a giochi di mimi, di giocolieri e di commedianti. Evitino assolutamente le osterie, a meno che non si tratti di un caso di necessità, quando si trovano in viaggio. Non giochino d'azzardo o ai dadi, e non assistano a simili giochi. Portino una corona (di capelli) e una tonsura conveniente, e si applichino diligentemente agli uffici divini e agli studi onesti. Indossino soprabiti chiusi, che non siano troppo corti o troppo lunghi. Non usino stoffe rosse o verdi, guanti e scarpe troppo eleganti o a punta, freni, selle, fasce e sproni dorati o con altri ornamenti superflui. Non portino cappe con maniche nella chiesa e neppure fuori - almeno quelli che sono sacerdoti o dignitari - a meno che un giustificato motivo non consigli di mutare il vestito. Non portino in nessun modo fibbie né legacci con ornamenti d'oro e d'argento e neppure l'anello, eccetto quelli cui spetta a motivo della loro dignità.
I vescovi, in pubblico e in chiesa usino tutti abiti di lino, a meno che siano monaci, che devono portare l'abito monastico. Non usino in pubblico, mantelli aperti, ma ben chiusi dietro il collo e sul petto.
XVII Dei festini dei prelati e della loro negligenza per gli uffici divini
Deploriamo che non solo alcuni chierici minori, ma anche certi prelati passano una metà della notte in baldorie superflue e in chiacchiere illecite, per non dire altro; questi dormono il resto della notte, si svegliano appena al canto degli uccelli, a giorno tardo e restano assonnati il resto del mattino.
Vi sono altri che celebrano la messa appena quattro volte l'anno; e, ciò che è peggio, non vogliono neppure assistervi; e se per caso qualche volta sono presenti quando è celebrata, fuggendo il silenzio del coro, vanno fuori a parlare con i laici; e così seguono discorsi inopportuni e non prestano invece alcuna attenzione alle cose divine.
Proibiamo, quindi, assolutamente queste ed altre cose simili sotto pena della sospensione, e comandiamo severamente in virtù di santa obbedienza, che essi recitino il divino ufficio sia diurno che notturno, come Dio concederà loro, con zelo pari alla devozione.
XVIII Sentenze di morte e duelli proibiti ai chierici
Nessun chierico sottoscriva o pronunci una sentenza di morte, né esegua una pena capitale né vi assista. Chi contro questa prescrizione, intendesse recar danno alle chiese o alle persone ecclesiastiche, sia colpito con la censura ecclesiastica. Nessun chierico scriva o detti lettere implicanti una pena di morte; e quindi nelle corti dei principi questo incarico venga affidato non a chierici, ma a laici.
Similmente nessun chierico venga messo a capo di predoni o di balestrieri, o, in genere, di uomini che spargono sangue; i suddiaconi, i diaconi, i sacerdoti non esercitino neppure l'arte della chirurgia che comporta ustioni e incisioni; nessuno, finalmente, accompagni con benedizioni le pene inflitte con acqua bollente o gelata, o col ferro ardente, salve, naturalmente le proibizioni che riguardano le monomachie, cioè i duelli, già promulgate.
XIX Divieto di ingombrare le chiese con oggetti profani
Non vogliamo tollerare che alcuni chierici si servano delle chiese per depositare le suppellettili loro e di altri di modo che esse assomigliano più a case di laici che a delle basiliche di Dio. Essi dimenticano che il Signore non permetteva che un vaso venisse portato per il tempio (30).
Altri non hanno per le loro chiese alcuna cura, permettono che i vasi sacri, i paramenti liturgici, le nappe dell'altare, e perfino i corporali, siano così sporchi che ad alcuni fanno ribrezzo.
Poiché, dunque, lo zelo della casa di Dio ci divora (31), proibiamo con ogni fermezza di depositare queste suppellettili nelle chiese, salvo che, in caso di incursioni nemiche, di incendi improvvisi, o di altre urgenti necessità, non si debba cercar rifugio in esse a condizione che passato il pericolo gli oggetti siano riportati al loro posto. Comandiamo anche che i luoghi di culto, i vasi sacri, i corporali, le vesti cui abbiamo accennato, siano conservati puliti. E’ infatti assurdo che si tolleri negli oggetti sacri tale sporcizia, che sarebbe vergognosa anche nelle cose profane.
XX Il Crisma e l'Eucarestia devono essere custoditi sotto chiave
Ordiniamo che in tutte le chiese il crisma e l'Eucarestia debbano esser conservati scrupolosamente sotto chiave, perché nessuna mano temeraria possa impadronirsi di essi profanandoli con usi innominabili. Se il custode li abbandona, sia sospeso dall'ufficio per tre mesi; e se per la sua negligenza accadesse qualche cosa di abominevole, sia assoggettato ad una pena più grave.
XXI Della confessione, dei segreto confessionale, del dovere di comunicarsi almeno a Pasqua
Qualsiasi fedele dell'uno o dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi fedelmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l'anno, ed esegua la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità; riceva anche con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell'Eucarestia, a meno che per consiglio del proprio parroco non creda opportuno per un motivo ragionevole di doversene astenere per un certo tempo. Altrimenti finché vive gli sia proibito l'ingresso in chiesa, e - alla sua morte - la sepoltura cristiana. Questa salutare disposizione sia pubblicata frequentemente nelle chiese, perché nessuno nasconda la propria cecità con la scusa dell'ignoranza.
Se poi qualcuno per un giusto motivo volesse confessare i suoi peccati ad un altro sacerdote, prima chieda e ottenga la licenza dal proprio parroco, poiché diversamente l'altro non avrebbe il potere di assolverlo o di legarlo (32).
Il sacerdote, poi, sia discreto e prudente; come un esperto medico versi vino e olio (33) sulle piaghe del ferito, informandosi diligentemente sulle circostanze del peccatore e del peccato, da cui prudentemente possa capire quale consiglio dare e quale rimedio apprestare, diversi essendo i mezzi per sanare l'ammalato.
Si guardi, poi, assolutamente dal rivelare con parole, segni o in qualsiasi modo l'identità del peccatore; se avesse bisogno del consiglio di persona più prudente, glielo chieda con cautela senza alcun accenno alla persona: poiché chi osasse rivelare un peccato a lui manifestato nel tribunale della penitenza, decretiamo che non solo venga deposto dall'ufficio sacerdotale, ma che sia rinchiuso sotto rigida custodia in un monastero, a fare penitenza per sempre.
XXII Gli infermi provvedano prima all'anima poi al corpo
L'infermità del corpo dipende talora dal peccato, come disse il Signore all'ammalato che aveva sanato: Va e non voler più peccare, perché non debba accaderti di peggio (34), col presente decreto pertanto stabiliamo e comandiamo severamente ai medici dei corpi che quando sono chiamati presso gli infermi, prima di tutto li ammoniscano e li inducano a chiamare i medici delle anime, cosicché dopo che è stato provvisto alla salute spirituale degli infermi, si proceda al rimedio della medicina corporale con maggior efficacia: cessando infatti la causa, cessa anche l'effetto.
Questo decreto è motivato dal fatto che alcuni, quando soffrono, e i medici cercano di persuaderli a provvedere alla salute della loro anima, cadono in una estrema disperazione, da cui segue più facilmente il pericolo di morte.
I medici che trasgredissero, dopo la sua pubblicazione da parte dei prelati locali, questa nostra costituzione, siano esclusi dall'ingresso in chiesa fino a quando non abbiano soddisfatto nel debito modo per questa trasgressione.
Del resto, poiché l'anima è molto più preziosa del corpo, proibiamo ai medici sotto minaccia di anatema di consigliare all'ammalato per la salute del corpo qualche cosa che si risolva in danno per l'anima.
XXIII Una chiesa cattedrale o regolare non resti vacante oltre tre mesi
Perché il lupo rapace non si impadronisca del gregge del Signore (35) per mancanza del pastore, o non avvenga che una chiesa, priva del suo capo, vada incontro a qualche grave danno nei suoi beni, volendo ovviare ai pericoli delle anime e provvedere alla sicurezza delle chiese, stabiliamo che una chiesa cattedrale o regolare non debba restar vacante oltre i tre mesi; dopo tale termine se, pur cessando il giusto impedimento, non è stata fatta l'elezione, quelli che avrebbero dovuto farla siano privati del potere di eleggere, e questo sia devoluto al superiore immediato.
Quegli cui è passato il potere, avendo Dio dinanzi agli occhi, provveda canonicamente entro tre mesi, col consiglio del capitolo e di altre persone prudenti, alla chiesa rimasta vedova, con persona adatta della stessa chiesa, o, se non se ne trovasse, di un'altra, sotto pena di sanzione canonica.
XXIV L'elezione per scrutinio o per compromesso
A causa delle diverse forme di elezione, che si cerca sempre di escogitare, sorgono molti impedimenti e grandi pericoli per le chiese vacanti. Stabiliamo che in caso di elezione, alla presenza di tutti quelli che devono, vogliono e possono intervenire, siano scelte nel collegio tre persone che godono la comune fiducia, le quali in segreto raccolgano diligentemente ad uno ad uno il voto di tutti; poi messa ogni cosa in scritto, la pubblichino davanti a tutti. Respinta ogni possibilità di appello, fatto lo spoglio sia proclamato eletto quello che ha ottenuto l'unanimità o il voto della maggioranza, o della parte più qualificata del capitolo. Si potrebbe anche affidare il compito dell'elezione ad un certo numero di persone idonee, che a nome di tutti provvedano alla chiesa vacante il pastore. Ogni altra procedura non sia valida a meno che non sia fatta all'unanimità da tutti, come per ispirazione divina, senza alcuna irregolarità.
Chi tentasse fare una elezione contro le forme prescritte, sia privato, per questa volta, del diritto di elezione.
Proibiamo infine assolutamente che nell'elezione uno possa dare procure, a meno che sia assente, trattenuto da giusto impedimento e non possa venire. Su ciò, se necessario, dia garanzia con giuramento, allora, se vorrà, affidi ad uno dello stesso collegio di fare le sue veci.
Riproviamo anche le elezioni clandestine e stabiliamo che non appena fatta l'elezione, sia pubblicata solennemente.
XXV L'elezione fatta dal potere secolare è invalida
Chiunque acconsentisse alla propria elezione fatta abusivamente dal potere secolare, contro la libertà canonica, perda l'elezione e diventi ineleggibile; egli non potrà essere eletto a qualche dignità senza la dispensa.
Chi poi osasse fare una elezione di tal genere - che noi dichiariamo invalida ipso jure - sia senz'altro sospeso dagli uffici e dai benefici per un triennio, privo, per quel tempo, del potere di eleggere.
XXVI Pene contro chi conferma una elezione irregolare
Nulla nuoce maggiormente alla chiesa di Dio, quanto che indegni prelati siano assunti al governo delle anime.
Volendo rimediare a questo male, stabiliamo con un decreto irrevocabile che, quando uno è eletto al governo delle anime, quegli a cui compete la sua conferma esamini con diligenza il procedimento dell'elezione e la persona dell'eletto e se tutto si è svolto secondo le norme, conceda la conferma. Se invece si fosse proceduto con poca prudenza, non soltanto dovrà essere rifiutato chi è stato indegnamente promosso, ma dovrà essere punito anche chi l'ha promosso irregolarmente. Stabiliamo anche che questi, quando consti la sua negligenza, specie se ha approvato un uomo di scienza insufficiente, di vita disonesta, o di età insufficiente non solo sia privato del potere di confermare l'elezione del successore, ma, perché non possa in nessun caso sfuggire alla pena, sia anche sospeso dal percepire i frutti del proprio beneficio, fino a che, se sarà creduto opportuno, non meriti il perdono. Che se poi venisse convinto di aver mancato intenzionalmente, sia sottoposto ad una pena maggiore.
Anche i vescovi, se vogliono sfuggire alla pena canonica, cerchino di promuovere agli ordini sacri e alle dignità ecclesiastiche soggetti che diano affidamento di adempiere degnamente l'ufficio loro affidato.
Quelli che sono immediatamente soggetti al Romano Pontefice, per ricevere la conferma del loro ufficio, se possono si presentino personalmente alla sua presenza, altrimenti inviino persone adatte, capaci di rispondere all'inchiesta sul procedimento dell'elezione e sugli eletti stessi. Finalmente dopo attenta considerazione del complesso della cosa, con, segua la pienezza del suo ufficio, avendo soddisfatto le leggi canoniche. Quelli però le cui sedi sono molto distanti, cioè fuori d'Italia, se sono stati eletti senza opposizione, abbiano provvisoriamente l'amministrazione spirituale e temporale in considerazione della necessità e dell'utilità delle chiese, a patto però che non alienino assolutamente nulla dei beni ecclesiastici. Saranno consacrati o benedetti come si è usato finora.
XXVII L'istruzione degli ordinandi
Il governo delle anime è l'arte delle arti. Comandiamo, perciò, severamente che i vescovi istruiscano diligentemente quelli che devono essere promossi al sacerdozio, e li formino, o loro direttamente o per mezzo di persone capaci alla celebrazione dei divini uffici e all'amministrazione dei sacramenti. Se in avvenire osassero ordinare degli ignoranti e degli inetti cosa facile da constatare - decretiamo che sia quelli che li ordinano, che gli ordinati stessi debbano sottostare ad una pena grave. E’ meglio, infatti, specie nell'ordinazione dei sacerdoti, avere pochi e buoni ministri, che molti e cattivi, poiché se un cieco fa da guida ad un altro cieco, cadono tutti e due in una fossa (36).
XXVIII Chi ha chiesto di andarsene ne sia costretto
Qualcuno, dopo aver chiesto insistentemente l'autorizzazione di resignare, una volta ottenutala non intende più andarsene. Ma poiché nella domanda di ritirarsi essi avevano riguardo all'utilità delle chiese o alla propria salute, noi volendo sottrarli agli argomenti di quelli che non cercano che i propri interessi (37) o anche da qualsiasi forma di leggerezza, decretiamo che costoro siano costretti a ritirarsi.
XXIX Nessuno può avere due, benefici con cura d'anime
Con molta prudenza nel concilio Lateranense (38) fu proibito che nessuno ricevesse, contro le prescrizioni dei sacri canoni, diverse dignità ecclesiastiche e più chiese parrocchiali sotto pena per il beneficiario di perdere il beneficio stesso e per chi l'avesse conferito di essere privato del diritto di collazione. Ma poiché l'audacia e l'avidità di taluno ha privato di effetti tale decreto, noi volendo rimediare in modo più chiaro e più deciso, stabiliamo, col presente decreto, che chiunque riceve un beneficio che abbia annessa la cura delle anime, se prima ne aveva uno simile lo perda isso jure e se tentasse di tenerli entrambi, sia privato anche del secondo.
Inoltre, chi ha diritto di conferire il primo beneficio, dopo che il beneficiato ha ricevuto il secondo, può tranquillamente assegnarlo a chi crederà degno e se tarderà più di tre mesi ad assegnarlo, non solo secondo la prescrizione del concilio Lateranense (39), l'assegnazione del beneficio passa ad altri, ma egli sarà costretto a devolvere a beneficio della chiesa, cui appartiene quel beneficio, una parte dei suoi proventi pari a quanto ha ricavato da esso durante la vacanza.
Stabiliamo che la stessa prescrizione debba osservarsi anche per i personali, aggiungendo che nella stessa chiesa nessuno possa avere più dignità o personali, anche se non importino cura d'anime. Tuttavia, se si tratta di persone nobili o versate nelle lettere, degne di essere onorate con maggiori benefici, quando le circostanze lo richiedono, la sede apostolica potrà dispensare.
XXX Circa l'idoneità per essere addetti alle chiese
E' assai grave e addirittura assurdo che i prelati delle chiese, potendo promuovere ai benefici ecclesiastici soggetti idonei, non abbiano ritegno ad assumere degli indegni, che non si raccomandano né per onestà di costumi, né per istruzione. In ciò essi seguono la voce della carne, non la ragione. Ora, nessuno, che sia sano di mente, ignora quanti danni ne derivino.
Volendo, quindi, rimediare a questo stato di cose, stabiliamo che, deposti gli indegni, siano nominate al loro posto persone adatte, che vogliano e possano prestare a Dio e alle chiese un grato servizio, e che si faccia ogni anno, su questo argomento, un esame diligente al concilio provinciale; chi, dopo un primo ed un secondo ammonimento fosse trovato colpevole, venga sospeso dallo stesso concilio dal conferire i benefici, e nel medesimo concilio sia eletta una persona prudente ed onesta, che nel conferimento dei benefici possa supplire chi è stato sospeso. Lo stesso si osservi per quanto riguarda i capitoli che avessero mancato su questo punto. Se poi fosse il metropolita a mancare, la sua trasgressione sia lasciata al giudizio del superiore, su denunzia del concilio.
Perché questo salutare provvedimento possa conseguire efficacemente il suo effetto, questa sentenza di sospensione non sia sciolta assolutamente da nessuno, fuorché dall'autorità del Romano pontefice o dal patriarca perché, anche in ciò, le quattro sedi patriarcali siano particolarmente onorate.
XXXI I figli dei canonici non devono essere eletti dove prestano servizio i loro padri
Per far cessare la pessima corruzione invalsa nella maggior parte delle chiese, proibiamo con ogni fermezza che figli di canonici, specie se illegittimi, siano eletti canonici nelle chiese secolari, nelle quali servono i loro padri. E se si osasse fare il contrario, ciò sia nullo; chi, poi, presumesse di nominar canonici questi tali, sia sospeso dai suoi benefici.
XXXII I patroni lascino al clero una quota conveniente
Bisogna estirpare un costume abusivo che ha preso piede in alcune regioni: chi ha diritto di patronato sulle chiese parrocchiali ed altre persone, rivendicando a sé, completamente, i proventi delle stesse chiese, lasciano ai sacerdoti addetti ad esse una quota cosi misera, che essi non possono mantenersi con sufficiente dignità. Infatti, come abbiamo potuto sapere con certezza i sacerdoti addetti alle parrocchie non hanno assegnata, per il loro sostentamento, se non la quarta parte del quarto, cioè, un sedicesimo delle decime. Avviene, di conseguenza, che in queste regioni non si trovi quasi un parroco che abbia una pur minima conoscenza delle lettere.
E poiché non si deve legar la bocca al bue che tritura (il fieno) (40), e chi serve all'altare deve vivere dell'altare (41), stabiliamo che, nonostante qualsiasi consuetudine in contrario del vescovo, del patrono o di qualsiasi altro, venga assegnata ai sacerdoti una quota ad essi sufficiente.
Chi ha una chiesa parrocchiale non deve soddisfare al suo servizio per mezzo di un vicario, ma personalmente, secondo che la cura della stessa chiesa richiede, a meno che la chiesa parrocchiale sia annessa ad una prebenda o ad una dignità. In questo caso permettiamo che colui che ha tale prebenda o dignità, essendo necessario che egli presti il suo servizio presso la chiesa maggiore, abbia nella stessa chiesa parrocchiale un vicario adatto e permanente, canonicamente eletto, il quale, come si è detto, abbia una quota conveniente dei proventi stessi della chiesa. Diversamente, il parroco deve considerarsi privato di essa, che può quindi essere liberamente assegnata ad altri, che voglia e possa adempiere quanto stabilito.
Proibiamo, poi, assolutamente che qualcuno, con frode delle rendite ecclesiastiche, possa dare ad altri una pensione sui redditi di una chiesa che debba provvedere ad un proprio sacerdote.
XXXIII Non si ricevano le prestazioni stabilite senza effettuare le visite
Le prestazioni dovute ai vescovi, agli arcidiaconi e a; chiunque altro, anche ai legati e ai nunzi della sede apostolica, in occasione della visita (pastorale), non devono essere esigite senza un motivo evidente e necessario se non quando essi compiono personalmente la visita. Le cavalcature e il seguito siano regolati nella misura prescritta dal concilio Lateranense (42). Quando i legati o i nunzi della sede apostolica dovessero fermarsi necessariamente in un luogo, perché questo non sia troppo aggravato per causa loro, essi ricevano contributi moderati da altre chiese e persone che non siano state ancora sottoposte a queste prestazioni, e la loro entità non superi la durata del soggiorno. E quando una, da sé, non fosse sufficiente, si uniscano in due o anche in più.
Inoltre, i visitatori non cerchino il proprio utile, ma la gloria di Cristo (43) predicando, esortando, correggendo e riformando, in vista di frutti imperituri.
Chi, poi, avesse agito contro questa prescrizione, restituisca ciò che ha ricevuto, e altrettanto dia alla chiesa che ha così aggravato.
XXXIV Non bisogna gravare i sudditi col pretesto di qualche prestazione
Poiché la maggior parte dei prelati per dare ad un legato o ad altri quanto stabilito per una missione o un servizio, esigono dai loro sudditi più di quanto essi in realtà pagano, e volgendo a loro profitto i loro danni considerano i propri soggetti come una preda più che come un aiuto, proibiamo che in seguito si continui a fare cosi. Chi osasse agire in tal modo restituisca quanto ha estorto, e sia costretto a dare altrettanto ai poveri.
XXXV Si deve esporre la causa per cui uno si appella
Perché sia reso ai giudici l'onore dovuto e ai contendenti le pene e le spese stabiliamo che quando uno cita un avversario dinanzi ad un legittimo giudice, non può appellare, prima della sentenza, ad un giudice superiore senza un motivo ragionevole, ma cerchi di ottenere giustizia dinanzi al primo giudice senza che possa invocare di aver inviato un messaggio al giudice superiore, o anche di aver ottenuto da lui delle lettere, prima che queste siano state rimesse al giudice delegato.
Se poi egli crederà, per motivi ragionevoli, di appellarsi, esposte dinanzi allo stesso giudice le prove che motivano il suo appello (motivo sufficiente è quello che, se fosse approvato, dovrebbe esser ritenuto legittimo), il superiore sia messo a conoscenza dell'appello. Se riconoscerà che l'appello è infondato, rimetta la causa al giudice inferiore, e condanni l'appellante a pagare le spese all'altra parte, altrimenti proceda lui stesso, salva la riserva alla sede apostolica delle cause maggiori.
XXXVI Il giudice può revocare una sentenza interlocutoria e comminatoria
Poiché col cessare della causa cessa anche l'effetto, stabiliamo che qualora un giudice, sia ordinario che delegato, avesse emesso una sentenza comminatoria o interlocutoria, la cui esecuzione pregiudicherebbe uno dei contendenti, e con saggia decisione avesse rinunziato ad eseguirla, proceda pure liberamente all'istruttoria della causa, nonostante ogni appello interposto contro tale sentenza comminatoria o interlocutoria - purché non sorga qualche motivo di legittima suspicione - perché il procedimento della causa non venga ritardato con frivoli pretesti.
XXXVII Non si devono richiedere lettere per più di due giornate di cammino e senza uno speciale mandato
Alcuni, abusando del favore della sede apostolica, cercano di ottenere le lettere che rinviino a giudici lontani, di modo che il convenuto, stanco delle noie e delle spese, o rinunzi alla lite, o sia costretto a trovare un accordo con chi gli ha intentato la causa.
Ma poiché la giustizia non deve aprire la via all'ingiustizia, che l'osservanza del diritto proibisce, stabiliamo che nessuno per oltre due giornate di cammino possa esser tratto in giudizio fuori della sua diocesi con lettere apostoliche, a meno che non siano state ottenute di comune accordo dalle parti, e con espresso riferimento a questa costituzione.
Vi sono altri che, con mercimonio di nuovo genere, affinché possano risuscitare liti ormai sopite, o causare nuove questioni, inventano delle cause per le quali chiedono lettere alla sede apostolica senza il mandato dei loro signori. Queste lettere, poi, le vendono al convenuto che teme le noie e le spese che possono derivargliene; o all'attore, perché possa infastidire l'avversario con pressioni indebite. Poiché le liti sono piuttosto da limitarsi che da ingrandirsi, con questo generale decreto stabiliamo che se qualcuno, in seguito, osasse chiedere lettere apostoliche su qualche questione senza uno speciale mandato, queste lettere non abbiano alcun valore, ed egli sia punito come falsario, a meno che non si tratti di quelle persone, dalle quali non si deve esigere, a norma del diritto, alcun mandato.
XXXVIII Gli atti vanno scritti perché possano servire come prova
Poiché contro l'asserzione falsa di un giudice malvagio un litigante innocente non può, qualche volta, provare di aver veramente negato una cosa - poiché la negazione per sé non può esser considerata, per la natura stessa delle cose, una prova diretta - affinché la falsità non porti pregiudizio alla verità, o l'iniquità prevalga sull'equità, disponiamo che tanto nel giudizio ordinario, quanto in quello straordinario, il giudice si serva sempre, se lo può, di una persona pubblica, o di due persone adatte le quali scrivano fedelmente tutti gli atti del giudizio, e cioè: le citazioni, le dilazioni, le rinunzie e le accettazioni, le domande e le risposte, gli interrogatori, le confessioni, le deposizioni dei testimoni, le presentazioni di documenti, le interlocuzioni, gli appelli, le rinunzie, le conclusioni e tutto ciò che occorre dover scrivere nel dovuto ordine. Si indichino, inoltre, i luoghi, i tempi, le persone; e dopo aver scritto cosi ogni cosa, sia comunicata alle parti, ma gli originali rimangano presso gli scrittori, cosicché, se dovesse sorgere intorno al procedimento del giudice qualche contestazione, con questi atti possa esser dimostrata la verità. Si usi, poi, questa precauzione, di affidare, cioè, (la causa) a giudici talmente onesti e discreti, che la giustizia degli in- nocenti non sia lesa da (giudici) imprudenti e parziali.
I giudici che trascurassero di osservare questa disposizione, se per la loro negligenza dovesse sorgere qualche difficoltà, siano puniti dal giudice superiore con pena adeguata, e la loro procedura non sia ammessa, se non in quanto risulti da legittimi documenti.
XXXIX Bisogna restituire anche quei beni che il possessore non ha personalmente sottratto
Avviene spesso che qualcuno venga spogliato ingiusta- mente e che questo bene passi dallo spogliatore ad un altro, così che la restituzione non può avvenire mediante un'azione contro il possessore, e perduto il possesso, per la difficoltà di provarlo, si perde anche il diritto di proprietà.
Quindi, nonostante il rigore della legge civile, stabiliamo che se qualcuno viene scientemente in possesso di tale cosa, succede nella colpa a chi ha spogliato - non c'è molta differenza, infatti, specie per il pericolo dell'anima, fra il possedere ingiustamente e l'impossessarsi di ciò che è di altri - contro un tale possessore si venga in soccorso di colui che è stato spogliato con la restituzione.
XL Del possesso legittimo
Avviene, qualche volta, che, per la contumacia della parte avversa si conceda all'attore il possesso di un bene perché lo conservi. Questo attore, però, per la resistenza del detentore, o per inganno, non riesce ad avere entro un anno quanto deve custodire; o, dopo averlo avuto, lo perde. In tal modo, secondo molti, trascorso un anno, questi non diventa legittimo possessore e il reo trae vantaggio dalla sua scaltra malizia. Perché, dunque, non avvenga che chi è contumace non si trovi in migliore condizione di chi è ossequiente alla legge, stabiliamo conforme all'equità canonica che, nel caso predetto, l'attore venga ad esser possessore legittimo anche dopo un anno.
Inoltre, proibiamo, in genere, che nelle questioni spirituali si rimetta la decisione ad un laico: non è bene, infatti, che un laico debba risolvere tali problemi.
XLI In ogni prescrizione la buona fede deve essere ininterrotta
Poiché ciò che non è secondo la fede è peccato (44), con giudizio sinodale definiamo che nessuna prescrizione, sia canonica che civile, abbia valore senza la buona fede dovendosi generalmente derogare a qualsiasi costituzione e consuetudine che non possa essere osservata senza peccato mortale. E’ necessario quindi, che chi invoca la prescrizione in nessun momento abbia la consapevolezza di possedere una cosa d'altri.
XLII Della giustizia secolare
Come noi vogliamo che i laici non usurpino i diritti dei chierici, così dobbiamo impedire che questi si approprino dei diritti dei laici.
Proibiamo, quindi, assolutamente a tutti i chierici di estendere, col pretesto della libertà ecclesiastica, la loro giurisdizione a scapito della giustizia secolare. Ciascuno si accontenti delle norme scritte e delle consuetudini finora approvate, in modo che sia reso a Cesare ciò che è di Cesare, e sia reso a Dio, con giusta attribuzione, quello che è di Dio (45).
XLIII Nessun chierico presti fedeltà ad un laico, senza sufficiente motivo
I laici cercano di usurpare troppo frequentemente il diritto divino, quando costringono gli ecclesiastici a prestare loro giuramento di fedeltà, anche se questi non hanno ricevuto da parte loro alcun bene temporale.
Ma poiché secondo l'apostolo un servo sta in piedi o cade secondo il Signore (46), proibiamo, con l'autorità del sacro concilio, che tali chierici siano costretti a prestare giuramento a persone secolari.
XLIV Le costituzioni dei Principi non devono portar pregiudizio alle chiese.
Ai laici, anche se pii, non è stato dato alcun potere di disporre dei beni ecclesiastici: essi sono tenuti a obbedire e non a comandare. Deploriamo, quindi, in alcuni di essi l'intiepidimento della carità al punto che non hanno alcun ritegno ad impugnare con le loro costituzioni, o piuttosto con le loro invenzioni, la libertà ecclesiastica che anche i principi secolari, per non dire dei santi padri, hanno voluto garantita con molti privilegi. Ciò fanno, illecitamente, non solo con l'alienazione dei feudi e di altri beni ecclesiastici e usurpazione delle giurisdizioni, ma anche le fondazioni mortuarie ed altri diritti connessi con lo spirituale.
Volendo, perciò, salvaguardare in queste cose gli interessi delle chiese e provvedere contro l'imposizione di così gravi pesi, con la approvazione del santo concilio, noi decretiamo che tali costituzioni e approvazioni di feudi o di altri beni ecclesiastici, prese, senza il consenso legittimo delle persone ecclesiastiche, dal laico potere, non hanno alcun valore - non possono infatti chiamarsi costituzione, ma destituzione o distruzione e addirittura usurpazione delle giurisdizioni - e che si ha il dovere di reprimere quelli che osassero perpetrare queste cose con la censura ecclesiastica.
XLV Quel Patrono che uccide o mutila il chierico di una chiesa perde il diritto di Patronato
In alcune province i patroni delle chiese, i loro vicari e gli avvocati sono diventati così insolenti che, non solo, quando si tratta di provvedere alle chiese vacanti idonei pastori, frappongono difficoltà ed inganni, ma presumono anche di disporre a loro arbitrio dei possessi e degli altri beni ecclesiastici, e (cosa orribile a dirsi) non temono di giungere a uccidere dei prelati.
Ma poiché ciò che è destinato alla difesa non deve essere ritorto a danno ed oppressione, proibiamo espressamente che i patroni, vicari o avvocati, possano trasformarsi in usurpatori, più di quanto non permetta il diritto. Se poi credessero di poter fare il contrario, siano severissimamente puniti col rigore delle pene canoniche.
Stabiliamo, tuttavia, con l'approvazione del santo concilio, che, se i patroni, gli avvocati, i feudatari, i vicari o altri beneficiati osassero, con empia audacia, uccidere o mutilare, sia essi direttamente, sia per mezzo di altri, il rettore di una chiesa o altro chierico di essa, perdano senz'altro: i patroni, il loro diritto di patronato; gli avvocati, la loro avvocatura; i feudatari, il loro feudo; i vicari, il loro vicariato; i beneficiati, il loro beneficio. E perché il ricordo della pena non sia tramandato meno a lungo del delitto commesso, niente dei succitati passi agli eredi, ma i loro discendenti non potranno essere ammessi fra i chierici fino alla quarta generazione, né potranno conseguire qualsiasi onore di prelazione nelle case religiose, a meno che non abbiano ottenuto benevolmente la dispensa.
XLVI Non si devono imporre tasse al clero
Contro i consoli e i governatori delle città, ed altri, che cercano di gravare le chiese e le persone ecclesiastiche con imposte o collette ed altre tasse, il concilio Lateranense (47), volendo salvaguardare l'immunità ecclesiastica, ha proibito questo gravame sotto pena di anatema e ha comandato che i trasgressori e i loro fautori fossero sottoposti ad esso, fino a che avessero compiuto la dovuta riparazione. Se qualche volta il vescovo ed il clero ammettono, in caso di grande necessità o utilità e senza alcuna costrizione, di contribuire alle comuni necessità quando le possibilità dei laici non fossero sufficienti, questi accettino il loro contributo con umiltà, devozione, e riconoscenza. Ma poiché alcuni sono imprudenti si dovrà prima consultare il Romano pontefice, il cui compito è di provvedere alle comuni necessità.
Ma poiché neppure così la malvagità di alcuni contro la chiesa di Dio si è calmata, aggiungiamo che le disposizioni e le sentenze promulgate da questi scomunicati o per loro mandato si devono ritenere vane e inutili, e senza alcun valore per sempre.
Del resto, poiché la frode e l'inganno non devono tornare a vantaggio di alcuno, nessuno sia tratto in inganno da questo inutile errore, che, cioè, egli debba sottostare alla scomunica (solo) durante il tempo del suo governo, quasi che dopo di esso non possa essere obbligato alla dovuta soddisfazione. Decretiamo, infatti, che sia chi ha ricusato la soddisfazione, il suo successore, se non avrà riparato entro un mese, siano irretiti nella censura ecclesiastica, finché questi abbia convenientemente riparato; chi, infatti, succede nell'onore, succede anche negli oneri.
XLVII La forma della scomunica
Con l'approvazione del santo concilio, proibiamo che uno possa promulgare una sentenza di scomunica contro qualcuno, senza aver fatto precedere la dovuta ammonizione alla presenza di persone qualificate, le quali, se necessario, possano provare che l'ammonizione è stata fatta. Se invece egli intendesse agire diversamente, sappia che, se anche la sentenza di scomunica fosse giusta, gli sarà proibito l'ingresso nella chiesa per un mese, senza pregiudizio di un'altra pena, eventualmente giudicata opportuna. Si guardi bene anche, con molta diligenza, dall'infliggere a chiunque la scomunica senza un motivo chiaro e plausibile. Se per caso ciò fosse avvenuto, e, richiesto umilmente, non si curasse di revocare la sentenza senza imporre pene, quegli che ne è stato colpito sporga querela per l'ingiusta scomunica presso il superiore. E se questi può farlo senza che il ritardo porti alcun pericolo, lo rimandi da chi l'ha scomunicato con un suo mandato perché venga assolto entro un tempo conveniente; se no, egli, o direttamente, o per mezzo di altri, come meglio gli sarà sembrato, l'assolva, naturalmente con la debita garanzia.
Quando poi risultasse chiaramente a carico dello scomunicante che la scomunica è stata ingiusta, egli venga condannato a pagar i danni a chi è stato scomunicato; e anzi potrà esser punito anche diversamente ad arbitrio del superiore, se la qualità della colpa lo richiedesse: non è, infatti, lieve colpa infliggere una pena così grave ad un innocente (a meno che l'errore non dipenda da un ragionevole motivo) specie se persona di buon nome.
Se, però, chi ha presentato ricorso non porta alcun argomento degno di considerazione, anche lui per questa ingiusta noia che ha causato col suo ricorso sia condannato a rifondere i danni e ad altre pene ad arbitrio del giudice d'appello, a meno che anch'egli non sia scusato da un comprensibile errore. Quanto all'errore oggetto della giusta scomunica egli sarà tenuto a soddisfare con la cauzione ricevuta, oppure sia riportato alla prima sentenza fino alla dovuta soddisfazione: cosa da osservarsi assolutamente.
Se poi il giudice, riconoscendo il proprio errore, è pronto a revocare tale sentenza, e quegli, per cui è stata emanata, si appelli nel timore che essa venga revocata senza soddisfazione, non si tenga conto dell'appello, a meno che l'errore sia di tale natura, per cui giustamente si debba dubitare. In questo caso, avuta sufficiente garanzia dì presentarsi all'istanza d'appello o ad un suo delegato, il giudice si conformerà alle norme del diritto, assolverà chi è stato scomunicato, evitando cosi la pena, guardandosi bene dall'addurre, con perversa intenzione, un errore fittizio a danno dell'altro, se vuole sfuggire la pena delle norme canoniche.
XLVIII Del modo di ricusare il giudice
Essendosi provveduto con una speciale proibizione che nessuno osi promulgare una sentenza di scomunica contro qualcuno senza la prescritta ammonizione, volendo anche provvedere che chi è ammonito, con la scusa di una ricusazione o di un appello non possa evitare l'esame di chi lo ammonisce, stabiliamo che se egli adducesse la suspicione del giudice sospetto, dovrà specificare dinanzi a lui la causa del suo giusto sospetto. Poi con l'avversario, o, se non abbia un avversario, col giudice stesso elegga di comune accordo gli arbitri, o, qualora non sia possibile accordarsi, ne eleggano, senza intenzioni di ingannare, uno lui e uno l'altro, perché possano esaminare il motivo del sospetto. Nel caso che non riescano ad accordarsi sulla sentenza, chiamino un terzo, di modo che quello che decideranno due di essi abbia forza di sentenza.
Sappiano anche, costoro, che sono tenuti ad eseguire ciò scrupolosamente in forza del precetto loro imposto da noi in virtù di santa obbedienza con la minaccia del divino giudizio.
Qualora la causa di sospetto non fosse trovata legittima dinanzi ad essi nei termini di tempo stabiliti, il giudice usi pure della sua giurisdizione. Ma una volta che essa sia stata legittimamente provata, colui il cui giudizio è stato ricusato, con il consenso di chi l'ha ricusato affidi tutta la faccenda a persona idonea, o la trasmetta al superiore, perché egli proceda alla sua risoluzione, nel modo prescritto.
Tuttavia, se, pur interponendo appello colui che è stato ammonito, la sua colpa si rendesse legittimamente manifesta o per l'evidenza della cosa in sé, o per la confessione del reo, o in altro modo, in questo caso, poiché il diritto di appello è stato istituito a difesa dell'innocenza e non dell'iniquità, non si deve dar corso all'appello. E se anche la colpa fosse solo dubbia, perché chi si appella non possa col diversivo di un appello inconsistente impedire il processo del giudice, egli esponga dinanzi a lui la causa del suo appello, purché degna di approvazione, tale, cioè, che se fosse approvata dovrebbe esser considerata legittima. E allora, se vi è un avversario entro un termine che lo stesso giudice dovrà determinare, tenendo conto, naturalmente, della distanza dei luoghi, della qualità del tempo e della natura della cosa, prosegua la causa di appello; se poi l'interessato non si curasse di proseguirla, il giudice, nonostante l'appello, proceda.
Non presentandosi alcun avversario, poiché il giudice procede ex officio, una volta approvata dinanzi al superiore la causa di appello, il superiore faccia il suo dovere come gli viene indicato dalla sua giurisdizione. Ma se colui che si è appellato non riuscirà a provare (il motivo del suo appello), sia rinviato a colui, da cui è chiaro che ha appellato in cattiva fede.
Non vogliamo, ad ogni modo, che le due precedenti costituzioni siano estese ai religiosi, che hanno le loro norme speciali.
XLIX La pena per chi infligge ingiustamente una scomunica
Sotto minaccia del giudizio divino, comandiamo assolutamente che nessuno, per cupidigia, osi legare qualcuno col vincolo della scomunica, o assolvere chi è legato, specie in quelle regioni nelle quali per consuetudine chi viene assolto dalla scomunica è unito con una pena pecuniaria. Stabiliamo, quindi, che quando sia certo che la sentenza di scomunica sia stata ingiusta, colui che l'ha inflitta sia costretto, sotto minaccia di censura ecclesiastica, a restituire il denaro cosi estorto, e, a meno che non sia stato ingannato da un comprensibile errore, paghi una ugual somma a chi è stato danneggiato, e, se non fosse in grado di pagare, sia punito con altra pena.
L La restrizione degli impedimenti del matrimonio
Non si deve ritenere negativo che, a seconda del mutare dei tempi, le prescrizioni umane possano mutare, specialmente se ciò sia determinato da grave necessità o da evidente utilità. Anche Dio, infatti, nel Nuovo testamento ha mutato qualche cosa di quanto aveva stabilito nell'Antico. Poiché, dunque, la proibizione di contrarre il matrimonio nel secondo e terzo grado di affinità, e di attribuire la prole nata dalle seconde nozze alla parentela del primo marito, importa talvolta delle difficoltà e anche pericolo per le anime, affinché cessando la proibizione cessi l'effetto, con l'approvazione del santo concilio revochiamo le costituzioni promulgate a questo riguardo e stabiliamo, con la presente la libertà di contrarre in avvenire tali matrimoni.
Anche la proibizione del matrimonio in seguito non ecceda il quarto grado di consanguineità e di affinità: oltre questi gradi, infatti, è difficile, generalmente, che si possa osservare questa proibizione senza grave incomodo. Il numero di quattro, infatti, si addice bene alla proibizione dell'unione del corpo, di cui l'apostolo dice che l'uomo non ha la potestà del proprio corpo, ma la donna e neppure la donna ha la Potestà del sito corpo, ma l'uomo (48), perché quattro sono gli umori nel corpo, che è formato dai quattro elementi.
Essendo, dunque, ormai, la proibizione dell'unione matrimoniale ristretta al quarto grado, intendiamo che essa abbia valore per sempre, nonostante le costituzioni emanate su questo argomento già da lungo tempo sia da altri che da noi stessi. Cosicché se qualcuno osasse unirsi in matrimonio contro questa proibizione, non sia scusato dai molti anni trascorsi, poiché la lunghezza del tempo non diminuisce il peccato, ma lo aggrava, e poiché i delitti sono tanto più gravi, quanto più a lungo tengono incatenata l'anima infelice.
LI Pene per chi contrae matrimonio clandestino
Revocato l'impedimento al matrimonio nei tre ultimi gradi, vogliamo però che esso venga scrupolosamente osservato negli altri. Seguendo, perciò, i nostri predecessori proibiamo assolutamente i matrimoni clandestini e proibiamo anche che qualsiasi sacerdote vi assista.
Estendiamo, perciò, in generale la consuetudine vigente in alcuni luoghi e stabiliamo che, quando si deve contrarre matrimonio, i sacerdoti li pubblichino nelle chiese e si stabilisca un termine entro il quale chi volesse e potesse dimostrarlo opponga legittimo impedimento. I sacerdoti, poi, cerchino di investigare anch'essi se vi sia qualche impedimento. E se si presenta qualche sospetto degno di considerazione contro questa unione, il contratto sia senz'altro sospeso, finché appaia chiaramente il da farsi.
Se questi matrimoni clandestini o impediti nel grado proibito, anche senza saperlo, fossero stati contratti, i figli nati da tale unione siano considerati senz'altro legittimi, e non gioverà l'ignoranza dei genitori, poiché essi, contraendo il matrimonio in tal modo, sembrano non ignorare la legge quanto piuttosto affettarne l'ignoranza. Ugualmente illegittima sia considerata la prole, quando i genitori, pur sapendo esservi un impedimento legale, contro ogni proibizione contraessero il matrimonio al cospetto della chiesa. E il parroco che avesse trascurato di impedire tali unioni, o anche qualsiasi religioso che avesse osato assistere ad esse, sia sospeso dal suo ufficio per tre anni e sia punito anche più gravemente, se la natura della colpa lo richiedesse.
Anche a chi contraesse matrimonio segreto, entro i limiti di un grado permesso, sia imposta una penitenza proporzionata.
Se poi qualcuno adducesse con malignità qualche impedimento per impedire una legittima unione, costui non sfuggirà la punizione della chiesa.
LII La testimonianza per sentito dire non è accettabile nelle cause matrimoniali
Anche se altre volte, per necessità, fu stabilito, al di fuori della forma consueta, che nel computare i gradi di consanguineità e di affinità potesse valere la testimonianza per sentito dire, tuttavia per la brevità della vita umana è impossibile che testimoni de visu possano testimoniare per il computo fino al settirno grado. Molti esempi e l'esperienza hanno insegnato che da ciò sono derivati molti pericoli per i matrimoni legittimi, pertanto stabiliamo che, su questo argomento, non siano più ammesse testimonianze per sentito ,dire, dal momento che ormai la proibizione non supera il quarto grado, a meno che si tratti di persone serie, alle quali giustamente si debba prestar fede, e che abbiano appreso quanto testificano prima che iniziasse la lite, dai loro ascendenti; non da uno, si badi bene, poiché uno non sarebbe sufficiente neppure se vivesse, ma almeno da due; e non da persone sospette, ma da gente degna di fede e superiore ad ogni sospetto: sarebbe, infatti, assurdo ammettere persone di cui sarebbero riprovate le azioni. Anche se uno avesse appreso da molti quello che attesta, o quelli di reputazione incerta l'avessero sentito dire da persone di buona fama, non per questo devono esser considerati come più testi, e idonei, poiché anche secondo il consueto modo di procedere dei giudizi, non è sufficiente l'attestazione di un teste solo, anche se rivestito di una funzione di responsabilità e gli atti legittimi sono interdetti agli infami.
Questi testimoni, dopo aver confermato con giuramento che essi non sono stati spinti a deporre da motivi di odio, di timore, di amore, o di utilità, indichino espressamente le persone col loro proprio nome, o in modo da lasciarlo capire, cioè con una circonlocuzione sufficientemente chiara; distinguano con chiaro computo i singoli gradi dell'una e dell'altra linea di parentela; e concludano, nel loro giuramento, che essi hanno appreso ciò che depongono dai loro antenati, e che credono che in realtà le cose stiano così.
Ma neppure testimoni così sono sufficienti se non giurano di aver conosciuto persone appartenenti almeno ad uno dei gradi predetti, le quali si ritenevano consanguinei. E’ preferibile, infatti, lasciar qualcuno unito in matrimonio contro le prescrizioni degli uomini, che separare chi è legittimamente unito, contro le prescrizioni del Signore.
LIII Di chi dà a coltivare ad altri le proprie terre per frodare le decime
In alcune regioni convivono popolazioni che, secondo i loro riti, non usano pagare le decime, pur essendo cristiane. A questa gente alcuni padroni affidano i loro fondi, perché li coltivino; e così, defraudando le chiese delle decime, aumentano i loro proventi.
Volendo preservare i diritti delle chiese, stabiliamo che i padroni che affittano i loro campi a tali persone paghino integralmente le decime alle chiese e, se fosse necessario, vi siano costretti con le censure ecclesiastiche poiché le decime sono dovute per legge divina o per una consuetudine locale consolidata.
LIV Le decime devono esser pagate prima dei tributi
Non essendo in potere dell'uomo che il seme risponda alle attese di chi semina - secondo la parola dell'Apostolo, infatti, né chi pianta è qualcosa, né chi irriga, ma Dio che fa crescere (49) potendo solo lui dal seme marcito produrre molti frutti (50) - con avarizia alcuni cercano di defraudare le decime, detraendo dalle messi e dalle primizie i censi e i tributi, che così sfuggono alle decime.
Poiché il Signore, come segno del suo dominio universale, e come a titolo speciale, si è riservato le decime, noi, volendo ovviare al danni derivanti alle chiese e ai pericoli per le anime, stabiliamo che, in forza del dominio generale, l'esazione dei tributi e dei censi sia preceduta dal pagamento delle decime, o che, almeno, quelli a cui fossero stati pagati i censi e i tributi senza che su questi siano state detratte le decime, poiché i beni passano con gli oneri inerenti, siano costretti a pagare le decime a favore delle chiese, cui spettano di diritto, sotto pena di censura ecclesiastica.
LV Nonostante i privilegi, devono esser pagate le decime delle terre che si acquistano
Recentemente, gli abati dell'ordine Cistercense, riuniti in capitolo generale, in seguito a nostro ammonimento hanno stabilito opportunamente che per l'avvenire i fratelli del loro ordine non acquistino beni soggetti a decime per le Chiese, se non per la fondazione di nuovi monasteri. Se poi tali beni fossero loro offerti dalla pia devozione dei fedeli, o acquistati per la fondazione di nuovi monasteri li affidino, per farli lavorare, ad altri, da cui siano pagate le decime, perché non avvenga che a causa dei loro privilegi le chiese siano ulteriormente aggravate.
Decretiamo, quindi, che per le terre concesse ad altri o da acquistare in futuro, anche se le lavoreranno con le proprie mani o a proprie spese, paghino le decime alle chiese, alle quali per tali fondi si pagavano prima, a meno che non si componga la cosa con le chiese in altro modo.
Noi certi della bontà di questa disposizione vogliamo che sia estesa agli altri religiosi che godono di simili privilegi, e comandino che i prelati delle chiese siano più zelanti nel far loro rendere giustizia per i danni che ricevono e nel far rispettare i loro privilegi.
LVI Un parroco non deve perdere le decime a seguito di intese private
La maggior parte dei regolari, come abbiamo appreso, e dei chierici secolari, qualche volta, quando affittano le case o concedono i feudi, aggiungono con pregiudizio delle chiese parrocchiali la clausola che i conduttori e i feudatari paghino ad essi le decime e scelgano di esser sepolti presso di loro.
Poiché ciò procede dall'avarizia, riproviamo assolutamente tale genere di patti e stabiliamo che quello che fosse stato percepito in occasione di questo accordo, sia restituito alla chiesa parrocchiale.
LVII Come interpretare i privilegi
Perché i privilegi che la chiesa Romana ha concesso ad alcuni religiosi rimangano intatti, crediamo opportuno alcune precisazioni su punti che non compresi bene danno luogo ad abusi, e quindi potrebbero imporre la loro revoca; chi, in- fatti, abusa di un potere concessogli merita di esserne privato.
Così, per esempio, la sede apostolica ha concesso ad alcuni religiosi un indulto per cui i membri della loro fraternità possano ottenere la sepoltura ecclesiastica anche se la loro parrocchia fosse stata interdetta, sempre che non siano scomunicati o nominatamente interdetti; ed inoltre che possano seppellire nelle proprie chiese, quei loro fratelli che i prelati delle chiese non permettessero che siano sepolti nelle loro chiese sempreché non siano scomunicati o interdetti personalmente. Per confratelli si devono intendere coloro che rimanendo nel mondo si sono consacrati al loro ordine e hanno deposto l'abito secolare, o chi da vivo con donazione ha ceduto ad essi i propri beni, riservandosi solo l'usufrutto vita natural durante. Questi soltanto potranno esser sepolti presso le chiese non interdette dei regolari o di altri, nelle quali avessero scelto di essere sepolti; sono esclusi invece quelli che entrano nella fraternità, versando due o tre denari all'anno col rischio di avvilire la disciplina ecclesiastica. Costoro tuttavia, possono ottenere la remissione dalla sede apostolica.
Un altro privilegio concede a dei religiosi che se qualcuno dei loro frati, mandati per fondare delle fraternità o per raccogliere delle collette, giunge in una città, castello o villaggio, colpito da interdetto ai divini uffici, in occasione di questa loro gioiosa venuta, una volta all'anno vengano aperte le chiese e, esclusi gli scomunicati, si celebrino in esse le sacre funzioni. Vogliamo che si intenda tale privilegio in modo che in quella città, o castello o villaggio una sola chiesa venga aperta ai frati dello stesso ordine, come è stato detto, una volta all'anno. Se anche, infatti, è detto al plurale di aprire le chiese per la loro lieta venuta, non tuttavia è da riferirsi alle chiese dello stesso luogo singolarmente prese, ma, con giusta interpretazione, alle chiese dei predetti luoghi prese nel loro insieme; poiché, se in tal modo essi visitassero le singole chiese dello stesso luogo, avverrebbe che la disposizione dell'interdetto perderebbe il suo peso.
Chi intendesse agire contro le prescritte disposizioni sia sottoposto ad una pena grave.
LVIII Sullo stesso argomento a favore dei vescovi
Volendo estendere anche ai vescovi a favore dell'ufficio pontificale, ciò che è stato accordato ad alcuni religiosi, concediamo che, quando è stata posta sotto interdetto una terra, possano, qualche volta, esclusi gli scomunicati e gli interdetti, a porte chiuse e a voce bassa, senza suono delle campane, celebrare i divini uffici, a meno che ciò sia stato loro espressamente proibito.
Tuttavia concediamo ciò solo a quelli che non abbiano dato motivo alcuno all'interdetto né abbiano usato inganno o frode, trasformando il vantaggio in iniquità.
LIX Nessun religioso deve prestare garanzie senza il permesso dell'abate e della comunità
Ciò che la sede apostolica ha proibito ad alcuni religiosi, vogliamo e comandiamo che sia esteso a tutti: che, cioè, nessun religioso, senza previa licenza dell'abate e della maggioranza del proprio capitolo si renda mallevadore di qualcuno o prenda in prestito denaro da altri, per una somma superiore a quella stabilita con comune provvedimento. Diversamente, la comunità non sia tenuta a rispondere in qualche modo per questi, a meno che non risulti chiaramente che ciò sia ridondato a beneficio della casa stessa.
Chi oserà agire contro questa norma, sia sottoposto a una più grave punizione.
LX Gli abati non devono usurpare l'ufficio dei vescovi
Dalle lagnanze dei vescovi, giunteci da ogni parte del mondo, abbiamo constatato le gravi e grandi inframmettenze di alcuni abati, i quali non contenti dei propri poteri, invadono le prerogative proprie della dignità vescovile, istruiscono cause matrimoniali, ingiungono pubbliche penitenze, concedono persino lettere di indulgenze, commettono infrazioni analoghe. Da ciò deriva uno svilimento dell'autorità vescovile presso molti.
Volendo, dunque, su questo argomento provvedere alla dignità dei vescovi e alla salvezza degli abati, col presente decreto proibiamo severamente che qualche abate si immischi in queste cose, se vuole evitare pericoli; salvo speciali concessioni o legittimi motivi.
LXI I religiosi non ricevano decime dalle mani dei laici
E’ noto che il concilio Lateranense (51) ha proibito a qualsiasi religioso di ricevere chiese o decime dai laici senza l'approvazione dei vescovi, e di ammettere in qualche modo agli uffici divini gli scomunicati o gli interdetti nominatamente.
Noi, per rinforzare tali proibizioni, puniremo i trasgressori con sanzioni adeguate e stabiliamo che nelle chiese che non appartengono ad essi di pieno diritto, secondo le norme dello stesso concilio presentino ai vescovi i sacerdoti che essi intendono assumere, perché rispondano ad essi della cura del popolo, e ai religiosi degli affari temporali. Non osino poi allontanare quelli che hanno assunto senza aver consultato i vescovi né presentino preti di dubbia condotta o suscettibili di giudizio sfavorevole da parte dei prelati.
LXII Le reliquie dei santi devono essere esposte in un reliquiario, le nuove non possono essere venerate senza autorizzazione della chiesa Romana
Poiché dal fatto che alcuni espongono le reliquie dei santi per venderle, si è spesso presa occasione per detrarre la religione cristiana, perché ciò non avvenga in futuro, col presente decreto stabiliamo che le reliquie antiche da ora in poi non siano messe in mostra fuori del reliquiario, né siano poste in vendita. Quelle nuove nessuno si azzardi a venerarle, prima che siano state approvate dall'autorità del Romano pontefice. Per l'avvenire i prelati non permettano che chi va nelle loro chiese per venerare le reliquie sia ingannato con discorsi fantastici o falsi documenti, come si usa fare in moltissimi luoghi per lucro.
Quanto ai questuanti di elemosine, di cui alcuni mentono agli altri diffondendo errori nella loro predicazione, proibiamo che essi siano ammessi se non presentano lettere autentiche de a sede apostolica o del vescovo diocesano. E in questo caso non si permetta loro di proporre altro che quello che è contenuto in quelle stesse lettere. Abbiamo creduto di dover aggiungere qui la formula che comunemente la sede apostolica usa, perché i vescovi diocesani possano adeguarvi le loro lettere.
"Poiché, secondo l'apostolo, tutti dovremo comparire dinanzi al tribunale di Cristo (52), per ricevere a seconda di quanto abbiamo operato finché eravamo nel corpo, sia nel bene, sia nel male (53), è necessario che noi preveniamo con opere di misericordia il giorno dell'ultima mietitura, e, pensando ai beni eterni, seminiamo in terra quello che il Signore ci renderà con frutto abbondante, e che raccoglieremo nei cieli, avendo nel cuore la ferma speranza e la fiducia che chi semina poco, raccoglierà anche poco, e che chi semina nella benedizione, raccoglierà anche nella benedizione (54), per la vita eterna. Poiché, dunque, i mezzi a disposizione per mantenere i frati e i bisognosi che sono ricoverati nel tale ospedale non sono sufficienti, ammoniamo ed esortiamo nel Signore questa vostra comunità, e vi comandiamo in remissione dei vostri peccati, che con i beni che Dio vi ha largito vogliate fare pie elemosine ed erogare gli aiuti della vostra carità, affinché per questa vostra sovvenzione si possa provvedere alla loro povertà, e voi, per queste ed altre opere di bene che con l'ispirazione di Dio avete fatto, possiate giungere alla gioia eterna".
Quelli che chiedono le elemosine siano modesti e riservati; non prendano alloggio nelle osterie o in altri luoghi poco adatti; non facciano spese inutili e costose; e si guardino assolutamente dal portare invano l'abito religioso. Si aggiunga che concedendo le indulgenze senza alcun discernimento troppo abbondanti, come alcuni prelati fanno senza ritegno si getta il disprezzo sul potere delle chiavi, e viene a perdere ogni efficacia la soddisfazione penitenziale.
Decretiamo, perciò, che, quando si dedica una basilica, non si conceda un'indulgenza di più di un anno, sia che la dedicazione sia fatta da uno che da più vescovi; e che, inoltre, nell'anniversario della dedicazione la remissione concessa con l'ingiunzione della penitenza non superi i quaranta giorni. Vogliamo anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta misura delle lettere di indulgenze che talvolta vengono concesse, poiché il Romano pontefice, che ha la pienezza della potestà, usa attenersi a questi limiti.
LXIII La Simonia
Sappiamo con certezza che quasi dappertutto moltissime persone - quasi venditori di colombe nel tempio (55) - esigono e estorcono turpemente e malamente denaro per le consacrazioni di vescovi, per le benedizioni di abati e l'ordinazione di chierici. E vi sono tariffe per quanto deve andare a questi, quanto a quello, e quanto bisogna pagare ad altri; a maggior dannazione, vi è chi cerca di difendere questa vergognosa e malvagia condotta adducendo una consuetudine stabilita da molto tempo. Volendo abolire un così grave abuso, riproviarno assolutamente questa consuetudine, seppure non si debba chiamar piuttosto corruzione, e stabiliamo fermamente che per conferire o ricevere ordini sacri nessuno si azzardi ad esigere e a estorcere alcunché sotto qualsiasi pretesto. Diversamente, sia chi ha ricevuto sia chi ha pagato questo prezzo dannato sia condannato come Giezi (56) e come Simone (57).
LXIV Della simonia riguardo ai monaci e alle monache
Poiché il peccato di simonia ha talmente contaminato la maggior parte delle monache che ne ammettono solo qualcuna senza pagamento, e cercano di nascondere questo vizio col pretesto della loro povertà, proibiamo assolutamente che ciò si ripeta in avvenire e stabiliamo che chiunque in seguito commettesse tale malvagità, sia chi riceve che chi è ricevuta, suddita o costituita in autorità, venga espulsa dal suo monastero senza speranza di tornarvi mai più, e sia mandata in luogo dove la regola sia più severa, perché faccia penitenza per sempre.
Quanto a quelle, poi, che sono state ricevute in tale modo prima di questa disposizione sinodale, stabiliamo che, allontanate dai monasteri, dove ingiustamente sono entrate, siano collocate in altre case dello stesso ordine. Che se per il gran numero non potessero essere convenientemente sistemate altrove, per evitare che vadano vagando qua e là per il mondo con pericolo di dannazione, siano riprese nello stesso monastero eccezionalmente, cambiando le priore e le altre autorità inferiori.
Questa disposizione sia osservata anche dai monaci e dagli altri che vivono secondo una regola. E perché non possano addurre a loro scusa la loro semplicità ed ignoranza, comandiamo che i vescovi diocesani la facciano pubblicare ogni anno nelle loro diocesi.
LXV Sullo stesso argomento, circa le estorsioni illecite
Abbiamo saputo che alcuni vescovi quando muoiono i rettori di chiese, sottopongono queste chiese a interdetto, e non permettono che alcuno venga costituito rettore, se prima non hanno riscosso una certa somma di denaro. Inoltre, quando un soldato o un chierico entra in una casa religiosa, o sceglie di essere sepolto presso i religiosi, anche se non ha lasciato nulla ai religiosi, frappongono difficoltà e astuzie, fino a che non ottengono qualche regalo.
E poiché non solo dobbiamo astenerci dal male, ma anche da ogni apparenza di male, secondo quando dice l'apostolo (58), proibiamo assolutamente queste esazioni; e se qualcuno trasgredisse, restituisca il doppio di quanto ha percepito, che verrà scrupolosamente devoluto ad utilità di quei luoghi, a danno dei quali è stato ottenuto.
LXVI Circa la cupidigia del clero
A questa sede apostolica è stato frequentemente riferito che alcuni chierici esigono ed estorcono denaro per le esequie dei morti, per le benedizioni degli sposi, e per simili prestazioni; se non viene soddisfatta la loro pretesa, oppongono con inganno degli impedimenti fittizi.
Al contrario, vi sono laici che, mossi dal fermento ereticale, e col pretesto della pietà ecclesiale, tentano infrangere lodevoli consuetudini verso la santa chiesa introdotte dalla pietà dei fedeli.
Quindi, mentre proibiamo le indegne esazioni a questo riguardo, comandiamo che vengano mantenute le pie consuetudini e stabiliamo che i sacramenti della chiesa siano conferiti senza alcuna imposizione; ma, nello stesso tempo, che il vescovo del luogo, conosciuta la verità, proceda contro chi tenta maliziosamente di cambiare lodevoli consuetudini.
LXVII Circa l'usura dei Giudei
Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura, tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo, pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estorcessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato.
Così pure i cristiani, se fosse necessario, siano obbligati, senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad astenersi dal commercio con essi.
Ingiungiamo poi ai principi di risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi.
Sotto minaccia della stessa pena, stabiliamo che i Giudei siano costretti a fare il loro dovere verso le chiese per quanto riguarda le decime e le offerte dovute, che erano solite ricevere dai cristiani per le case ed altri possessi, prima che a qualsiasi titolo passassero ai Giudei, in modo che le chiese non ne abbiano alcun danno.
LXVIII I Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di vestire
In alcune province i Giudei o Saraceni si distinguono dai cristiani per il diverso modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede una tale confusione per cui nulla li distingue. Perciò succede talvolta che per errore dei cristiani si uniscano a donne giudee o saracene, o questi a donne cristiane.
Perché unioni tanto riprovevoli non possano invocare la scusa dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente dell'uno e dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per sempre debbano distinguersi in pubblico per il loro modo di vestire dal resto della popolazione, come fu disposto d'altronde anche da Mosè (59).
Nei giorni delle lamentazioni e nella domenica di Passione essi non osino comparire in pubblico, dato che alcuni di loro in questi giorni non si vergognano di girare più ornati del solito e si prendono gioco dei cristiani, che a ricordo della passione santissima del Signore mostrano i segni del loro lutto. Questo, poi, proibiamo severissimamente che essi osino danzare di gioia per oltraggio al Redentore.
E poiché non dobbiamo tacere di fronte all'insulto verso chi ha cancellato i nostri peccati, comandiamo che questi presuntuosi siano repressi dai principi secolari con una giusta punizione, perché non credano di poter bestemmiare colui che è stato crocifisso per noi.
LXIX I Giudei non devono rivestire pubblici uffici
Poiché è cosa assurda che chi bestemmia Cristo debba esercitare un potere sui cristiani, quello che su questo argomento il concilio Toletano (60) ha provvidamente stabilito, noi, per rintuzzare l'audacia dei trasgressori, lo rinnovano ora e proibiamo, quindi, che i Giudei rivestano pubblici uffici, poiché proprio per questo riescono assai molesti ai cristiani.
Se qualcuno perciò affida ad essi un tale ufficio sia punito come merita - premessa naturalmente l'ammonizione - dal concilio provinciale che comandiamo debba celebrarsi ogni anno. L'officiale ebreo sia separato dai cristiani nei commerci e nelle altre relazioni sociali; e ciò, fino a che tutto quello che egli ha percepito dai cristiani, in occasione di tale ufficio, non sia devoluto a beneficio dei poveri cristiani, a giudizio del vescovo diocesano. Rinunzi, inoltre, con sua vergogna, alla carica che ha assunto così insolentemente. Estendiamo questa stessa disposizione anche ai pagani.
LXX I Giudei convertiti non devono tornare ai riti antichi
Abbiamo saputo che alcuni, ricevuta spontaneamente l'acqua del santo battesimo, non depongono del tutto l'uomo vecchio, per rivestire perfettamente l'uomo nuovo (61), ma, conservando vestigia del giudaismo offuscano, con tale confusione, la bellezza della religione cristiana.
Ma poiché sta scritto: maledetto l'uomo che s'inoltra nel cammino per due vie (62), e non deve indossarsi una veste fatta di lino e di lana (63), stabiliamo che i superiori delle chiese li allontanino in ogni modo dall'osservanza delle loro vecchie pratiche, affinché quelli che la scelta della loro libera volontà ha portato alla religione cristiana, siano poi indotti ad osservarla. E’ infatti minor male non conoscere la via del Signore, che abbandonarla dopo averla conosciuta (64).
LXXI Spedizione per la riconquista della Terra Santa (14 dic. 1215)
Desiderando ardentemente liberare la Terra Santa dalle mani degli empi, col consiglio di uomini prudenti, che conoscono perfettamente le circostanze di tempo e di luogo, e con l'approvazione del santo concilio, stabiliamo che i crociati si preparino in modo che quelli che intendono fare il viaggio per mare, il primo giugno dell'anno prossimo si radunino nel regno di Sicilia: alcuni, a seconda della necessità e della opportunità, a Brindisi, altri a Messina, e dintorni. Qui abbiamo pensato di venire personalmente, allora, anche noi, se Dio vorrà, perché col nostro consiglio e col nostro aiuto l'esercito cristiano venga salutarmente ordinato e possa partire con la benedizione divina ed apostolica.
Per quella data, cerchino di prepararsi anche quelli che hanno stabilito di partire per terra; ma intanto ce ne vogliano informare, perché possiamo conceder loro un legato a latere, che li consigli e li aiuti.
I sacerdoti e gli altri chierici che faranno parte dell'esercito cristiano, sia inferiori che prelati, attendano con diligenza alla preghiera e alla predicazione, insegnando con la parola e con l'esempio, affinché i crociati abbiano sempre dinanzi agli occhi il timore e l'amore di Dio e non dicano e facciano cosa alcuna che offenda la divina maestà. Se qualche volta cadessero nel peccato, risorgano subito con la vera penitenza; siano umili nel cuore e nel corpo; sia nel modo di vivere che nel vestirsi conservino la giusta moderazione; evitino assolutamente i dissensi e le invidie; allontanino da sé ogni rancore e ogni livore di modo che, muniti delle armi spirituali e materiali, più sicuramente possano lottare contro i nemici della fede, senza far affidamento sulla propria forza ma sperando nell'aiuto di Dio.
A questi stessi chierici concediamo che per un triennio possano percepire completamente il frutto dei loro benefici, come se risiedessero nelle loro chiese, e, se fosse necessario, che per tutto quel tempo possano ipotecarli con un pegno.
Perché non succeda che questo santo proposito venga impedito o ritardato, ordiniamo severamente a tutti i superiori delle chiese che, ciascuno nella propria giurisdizione, ammoniscano con diligenza e inducano quelli che hanno deposto il segno della Croce a riprenderlo e, sia loro che gli altri che possano in seguito fregiarsi di questo se-no, ad adempiere il loro voto al Signore. Se sarà necessario, li costringano con sentenze di scomunica contro le persone e di interdetto contro le loro terre, senza tergiversare in nessun modo; siano eccettuati soltanto quelli che hanno un impedimento tale, per cui, secondo le concessioni della sede apostolica, il loro voto possa essere giustamente commutato o differito.
E perché in questa causa che riguarda Gesù Cristo non sia trascurato nulla di ciò che si può fare, desideriamo e comandiamo che i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e gli altri che sono in cura d'anime, con grande zelo propongano a quelli che sono loro affidati la parola della Croce, scongiurando re, duchi, principi, marchesi, conti e baroni, e gli altri nobili, e le comunità cittadine, dei villaggi e dei paesi per amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo un solo, vero, eterno Dio, che quelli che non si recano personalmente in aiuto della Terra Santa, forniscano un conveniente numero di soldati e le spese per tre anni secondo le loro possibilità, in remissione dei loro peccati, come è stato già detto espressamente nelle lettere encicliche, e come, per maggior cautela, verrà detto più oltre.
Di questa remissione vogliamo che siano partecipi non solo quelli che offrono le proprie navi, ma anche quelli che ne fabbricheranno a questo scopo.
Quanto a quelli che si rifiutano - se vi sarà qualcuno, per caso, cosi ingrato verso il Signore Dio nostro - protestiamo vivamente in virtù del nostro ufficio apostolico, perché sappiano che essi dovranno risponderne nell'ultimo giorno nel- l'esame dinanzi al tremendo giudice; prima però vogliamo che considerino con quale coscienza o con quale sicurezza potranno comparire dinanzi all'unigenito Figlio di Dio Gesù Cristo, a cui Dio ha dato in mano ogni cosa (65), se avranno rifiutato di servirlo in questa causa, sua nel vero senso della parola, lui che è stato crocifisso per i peccatori, per la cui benevolenza essi vivono, per il cui beneficio si sostengono, e dal cui sangue, soprattutto, sono stati redenti (66).
E perché non sembri che poniamo sulle spalle degli altri pesi gravi e insopportabili, che noi, però, non vogliamo toccare neppure con un dito, proprio come quelli che dicono, ma non fanno (67), noi da quanto abbiamo potuto sottrarre alle nostre necessità e alle modeste spese, destiniamo a questo scopo e doniamo trentamila lire, oltre al naviglio che raduniamo da Roma e dintorni per i crociati, pronti, tuttavia, ad assegnare a questo stesso scopo tremila marche d'argento, rimaste presso di noi dalle elemosine di alcuni fedeli, dopo aver distribuito scrupolosamente le altre per i bisogni e l'utilità della Terra Santa, per mezzo dell'abate patriarca di Gerusalemme, di felice memoria, e dei maestri del Tempio e dell'Ospedale.
Volendo poi che anche gli altri prelati e tutti i chierici siano partecipi e associati alla nostra sorte nel merito e nel premio, stabiliamo con l'approvazione unanime del concilio, che assolutamente tutti i chierici, inferiori e superiori, versino per un triennio la ventesima parte delle rendite ecclesiastiche in aiuto della Terra Santa, attraverso le persone che saranno deputate della sede apostolica, eccetto solo pochi religiosi, da ritenersi giustamente esenti da questa tassa, e quelli che o hanno assunto o assumeranno il santo segno della Croce e che prenderanno parte personalmente all'impresa.
Quanto a noi e ai nostri fratelli cardinali della santa chiesa Romana adempiremo alla decima. E sappiano tutti di essere obbligati ad osservare fedelmente questa disposizione sotto pena di scomunica: cosicché quelli che commettessero una frode a questo riguardo incorrerebbero nella sentenza di scomunica.
Inoltre, poiché è giusto che quelli che saggiamente attendono all'onore dovuto al re celeste, debbano godere di speciali prerogative, dato che la partenza è fissata tra poco più di un anno, i crociati siano immuni da imposte, tasse e da altri aggravi, una volta assunta la Croce, mentre assumiamo sotto la protezione del beato Pietro e nostra le loro persone e i loro beni.
Stabiliamo perciò, che siano presi sotto la difesa degli arcivescovi dei vescovi e di tutti i prelati della chiesa, senza che si manchi per questo di assegnare ad essi dei propri protettori addetti particolarmente a questo scopo, di modo che, fino a quando non si sappia con certezza del loro ritorno o della loro morte, i loro beni rimangano intatti e tranquilli. Chi poi intendesse agire in contrario, sia punito con la censura ecclesiastica.
Se qualcuno di quelli che partono si fosse obbligato a pagare degli interessi, comandiamo che i loro creditori siano costretti sotto la stessa minaccia di scomunica a scioglierli dal giuramento prestato e ad astenersi dal riscuotere gli interessi. Che se qualcuno dei ereditari li costringesse a pagarli, comandiamo che vengano costretti alla loro restituzione con una simile pena. Quanto ai Giudei in particolare, ordiniamo che vengano obbligati dal potere secolare a condonare gli interessi, e che, fino a quando non li abbiano condonati, sia negata ad essi da tutti i fedeli cristiani in qualsiasi modo ogni comunanza di vita sotto pena di scomunica. Quanto a quelli che non potessero, al presente, pagare i debiti ai Giudei, i principi secolari con opportuna dilazione provvedano in modo tale, che intrapreso il viaggio in Terra Santa non debbano risentire del peso degli interessi fino a che non si sappia con certezza del loro ritorno o della loro morte; e i Giudei siano costretti ad aggiungere al capitale i proventi dei pegni che intanto avessero percepito, detratte, naturalmente, le spese necessarie. Questa agevolazione, infatti, non sembra comportare molta perdita, per il fatto che rimanda il pagamento in modo da non annullare il debito.
Sappiano, inoltre, quei superiori di chiese che si mostrassero negligenti nel procurare la giustizia dei crociati e delle loro famiglie, che saranno gravemente puniti.
D'altra parte, poiché i corsari e i pirati ostacolano gli aiuti alla Terra Santa, catturando e spogliando quanti vanno o vengono da essa, noi colpiamo con speciale scomunica i loro complici e fautori, proibendo sotto minaccia di anatema, che nessuno scientemente faccia con essi un contratto di compra- vendita, e imponendo ai reggitori delle città e dei territori dove essi vivono, che vogliano richiamarli da questa iniquità e reprimerli. Diversamente, poiché non perseguire i malvagi equivale a favorirli, e non può fuggire il sospetto di occulta connivenza, chi non si cura di rimediare ad una manifesta azione delittuosa, vogliamo e comandiamo che i capi delle chiese usino contro le loro persone e le loro terre il peso della severità ecclesiastica.
Scomunichiamo, inoltre, e anatematizziamo quei falsi ed empi cristiani che contro Cristo stesso e il suo popolo forniscono ai Saraceni armi, ferro, e legname per le galere. E disponiamo anche che chi vende loro galere e navi, chi pilota le navi pirate dei Saraceni, o lavora alle macchine, o in qualsiasi altra cosa presta consiglio o aiuto che torni a danno della Terra Santa, sia punito con la privazione dei beni e diventi schiavo di chi lo cattura. E comandiamo che nei giorni di domenica e nei giorni festivi venga ripubblicata questa disposizione, in tutte le città marittime e che chi si comporta Così non sia riammesso nella chiesa, se prima non ha erogato a favore della Terra Santa tutto quello che ha percepito da una attività così dannata, e altrettanto dai propri beni, perché, con giusto giudizio, siano puniti proprio in ciò, in cui hanno mancato. Che se per caso essi non fossero in grado di pagare, la loro colpa sia punita in tal modo che la loro pena impedisca agli altri di osare audacemente simili azioni.
Proibiamo, inoltre, e vietiamo espressamente a tutti i cristiani, sotto pena di scomunica, di mandare o condurre navi, per quattro anni, nelle terre dei Saraceni d'oriente; così mentre vi sarà una maggior quantità di navi a disposizione di quelli che volessero passare il mare in aiuto della Terra Santa, sarà sottratto ai Saraceni l'aiuto che proveniva loro da ciò.
Quantunque i tornei siano stati proibiti in generale in diversi concili con pene determinate, poiché, tuttavia, in questa circostanza l'impresa della Crociata verrebbe ad avere in essi un impedimento non trascurabile, proibiamo assolutamente, sotto pena di scomunica, che essi possano aver luogo durante tre anni.
E poiché al felice compimento dell'impresa è somma- mente necessario che i principi cristiani mantengano scambievolmente la pace, col consiglio del santo concilio universale stabiliamo che almeno per quattro anni si conservi una pace generale in tutto il mondo cristiano; i capi delle chiese inducano quanti sono in discordia ad una piena pace o ad una tregua da osservarsi ad ogni costo. Quelli poi che non volessero sottostare a queste prescrizioni siano energicamente costretti con la scomunica alle persone e l'interdetto alle loro terre, a meno che la gravità delle offese sia tale che gli offensori non debbano godere della pace. Se costoro non temessero la censura ecclesiastica, dovranno temere che l'autorità della chiesa metta in moto contro di essi, come perturbatori di questa crociata il braccio secolare.
Noi, quindi, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell'autorità dei beati apostoli Pietro e Paolo, in forza di quella potestà di legare e di sciogliere che Dio, benché indegni, ci ha concesso (68), concediamo pienamente a tutti quelli che personalmente e a proprie spese affronteranno il disagio dell'impresa il perdono dei loro peccati, dei quali siano sinceramente pentiti col cuore e confessati con la bocca, e promettiamo o nella retribuzione dei giusti la pienezza della vita eterna; concediamo il perdono plenario dei loro peccati a quelli che invece, non parteciperanno personalmente, ma manderanno a loro spese solo persone adatte, a seconda delle loro possibilità e del loro stato, ed a quelli che, anche se a spese di altri, andranno personalmente.
Vogliamo e concediamo che di questa remissione in proporzione dell'aiuto prestato e dell'intensità della loro devozione siano partecipi anche tutti quelli che sovvenzioneranno la Terra Santa con i loro beni, o abbiano contribuito con utili consigli e con aiuti. A tutti quelli finalmente, che piamente prenderanno parte a questa comune impresa il concilio universale accorda i suoi suffragi, perché giovi alla loro salvezza.
Note
(1) Opera persa, cfr. F. RUSSO, bibliografia gioachimita, Firenze 1954, p. 23
(2) PETRI LOMBARDI, Libri IV sententiarum, I dist, 5, I, Ad claras Aquas, 1916, pp. 42-51
(3) At 4, 32
(4) I Cor 6, 17
(5) I Cor 3, 8
(6) Rm 12, 5
(7) IV Re 22, 5; Rt 1, 16
(8) Gv 17, 22-23
(9) I Gv 5, 7-8
(10) Gv 10, 29
(11) Gv 17, 22
(12) Mt 5, 48
(13) Amalrico da Bena (+1204), H. GRUNDMANN, movimenti religiosi nel Medioevo, Bologna, 1974, 310-312 e 346-348
(14) Gdc 15, 4
(15) II Tm 3, 5
(16) Rm 10, 15
(17) Gv 10, 16
(18) Ez 3, 18; 33, 8
(19) Innocenzo III, in c. 17, X, V, 1 (Friedburg, 2, 738-739)
(20) Lc, 16, 2
(21) Gn 18, 21
(22) Lam 3, 12
(23) Gdc 16, 30
(24) Cioè la notificazione del nome dell'accusatore e il suo impegno ad accettare una pena equivalente a quella richiesta per l'accusato nel caso in cui l'accusa risultasse calunniosa.
(25) Lc 16, 2
(26) Mt 4, 4; Dt 8, 3; Lc 4, 4
(27) Lc 24, 19
(28) Lateranense III (1179), c. 18 (COD, 220)
(29) Ef 5, 6
(30) Mc 11, 16
(31) Sal 68, 10 e Gv 2, 17
(32) Mt 16, 19; 18, 19
(33) Lc 10, 34
(34) Gv 8, 11; 5, 14
(35) Gv 10, 12
(36) Lc 6, 39; Mt 15, 14
(37) Fil 2, 21
(38) Concilio Lateranense III (1179) c. 13 (COD. 218)
(39) Concilio Lateranense III (1179) c. 8 (COD. 215)
(40) Dt 25, 4; I Cor 9, 9; I Tm 5, 18
(41) I Cor 9, 13
(42) Concilio Lateranense III (1179) c. 4 (COD 213-214)
(43) Fil 2, 21
(44) Rm 14, 23
(45) Mt 22, 21; Mr 12, 17; Lc 20, 25
(46) Rm 14, 4
(47) Concilio Lateranense III (1179), c. 19 (COD. 221)
(48) I Cor 7, 4
(49) I Cor 7, 3
(50) cfr. Gv 12, 24
(51) Concilio Lateranense III (1179) c. 10 (COD. 217)
(52) Rm 14, 10
(53) II Cor 5 ,10
(54) II Cor 9, 6
(55) Mt 21, 12; Mr 11, 15; Gv 2, 14
(56) IV Re 5, 20-27
(57) At 8, 9-24
(58) I Tess.5, 22
(59) Lv 19, 19; Dt 22, 5 e 11
(60) Concilio di Toledo (589) c. 10
(61) Col 3, 9
(62) sir 2, 14
(63) Dt 22, 11
(64) II Pt 2, 21
(65) Gv 13, 3; Gv 3, 35
(66) I Pt 1, 18-19
(67) Mt 23, 3-4
(68) Mt 16, 19; 18, 18





























QUINTO CONCILIO LATERANENSE
Dal 3 maggio 1512 al 16 marzo 1517
Questo concilio cercò principalmente di placare le contese gallicane. Dopo che nel 1513 Luigi XII, re di Francia, si era riconciliato con la sede apostolica e dalla sessione 8° la sua nazione era presente al concilio, si riuscì a sostituire la Sanzione Pragmatica di Bourges con un concordato. Il concilio inoltre emise decreti nell’ambito della fede e della morale.
INDICE TEMATICO

Bolla Apostolici regiminis

Dottrina sull’anima umana, contro i neo-aristotelici

Bolla Inter multiplices

Usura e i "Monti di pietà"

Bolla Pastor aeternus gregem

La relazione tra papa e concilio



























Sessione 8a, 19 dic. 1513: Bolla Apostolici regiminis
Con questa bolla viene respinta la dottrina, imbevuta di averroismo, che non si possa dimostrare l’immortalità dell’anima umana con la ragione, ma debba essere creduta. Questa dottrina era sostenuta soprattutto da Pietro Pomponazzi nel trattato (terminato nel sett. 1516) De immortalitate animae.
Dottrina sull’anima umana, contro i neo-aristotelici
Ora, ... il seminatore di zizzania, l’antico nemico del genere umano [cf. Mt 13,25], ha osato seminare e moltiplicare nel campo del Signore alcuni errori estremamente perniciosi, che i fedeli hanno sempre respinto, soprattutto sulla natura dell’anima razionale, secondo cui essa sarebbe mortale o unica in tutti gli uomini. Poiché alcuni, che si dedicano alla filosofia con leggerezza, sostengono che questa proposizione è vera, almeno secondo la filosofia, desiderando prendere gli opportuni provvedimenti contro questo flagello, con il consenso di questo santo concilio, condanniamo e riproviamo tutti quelli che affermano che l’anima intellettiva è mortale o che è unica in tutti gli uomini, o quelli che avanzano dei dubbi a questo proposito: essa infatti, non solo è veramente, per sé ed essenzialmente, la forma del corpo umano, come si legge in un canone del nostro predecessore papa Clemente V, di felice memoria, pubblicato nel concilio generale di Vienne [DS 902], ma è anche immortale, e, data la moltitudine dei corpi nei quali è infusa individualmente, essa può essere, deve essere ed è moltiplicata. ...
Poiché il vero non può contraddire il vero, definiamo falsa ogni asserzione contraria alla verità della fede illuminata dall’alto [cf. DS 3017] e proibiamo rigorosamente di insegnare una diversa dottrina. Stabiliamo che tutti i seguaci di tali errori sono da evitarsi e da punirsi come seminatori di dannosissime eresie, come odiosi e abominevoli eretici e infedeli e gente che cerca di scalzare la fede cattolica.
Sessione 10a, 4 maggio 1515: Bolla Inter multiplices
Erano già stati emanati numerosi decreti papali a favore del "montes pietatis" ("monti di pietà"). C'erano però ripensamenti contro il modo con cui questi monti dei pegni si mantenevano senza danni.
Usura e i "Monti di pietà"
Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei Monti di pietà nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatari del prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, secondo la testimonianza dell’evangelista Luca [Lc 6,34s], ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito. Si dà infatti usura in senso proprio quando dell’uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto. Ma altri maestri e dottori... si pronunciano di conseguenza ... a favore di un bene così grande, così necessario alla comunità, purché non si chieda e non si speri nessun compenso per il prestito. Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più del capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso (Regulae iuris, in: Bonifacio VIII, Liber sestus Decretalium, V Appendix, regula 55 (Frdb, 1123), soprattutto se vi è l’approvazione dell’autorità apostolica. E questi maestri dimostrano che questa seconda opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro IV e Giulio II, di felice memoria ...
Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente ... a questo problema, apprezzando lo zelo per la giustizia che mostra la prima parte, che vuole evitare la minaccia dell’usura, e apprezzando l’amore per la pietà e la verità che manifesta la seconda parte, che vuole venire in aiuto dei poveri, lodando in ogni caso l’impegno di entrambe, ... con l’approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti Monti di pietà costituiti dalle pubbliche autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, nei quali si esiga, oltre il deposito un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per il loro mantenimento, senza un guadagno per gli stessi Monti, non presentano nessun male specifico, né costituiscono incentivo al peccato. Essi non possono in alcun modo essere condannati, ma al contrario un tale tipo di prestito è meritorio e deve essere lodato e approvato, né deve essere assolutamente considerato come una usura ...
Tutti ... coloro che in futuro osassero predicare o discutere sia a voce che per iscritto contro il testo di questa decisione, incorreranno nella scomunica di pronunciata sentenza ...
Sessione 11a, 19 Dic. 1516: Bolla Pastor aeternus gregem
Dietro la spinta di re Carlo VII di Francia l'Assemblea del clero, riunita nel maggio/giugno 1438 a Bourges, aveva redatto 23 articoli ispirati al concilio di Basilea e nei quali in particolare si sosteneva il conciliarismo. Il 7 giugno 1438 il re sottoscrisse questa cosiddetta "Sanzione Pragmatica di Bourges" che era precipuamente a favore degli interessi del senato regio e dell'università di Parigi. Dopo che la contesa tra i papi - che non riconobbero mai la Sanzione - e la Francia sotto Luigi XII fu chiusa, il successore di questi, Francesco I, riconobbe la bolla di Leone X qui sotto riportata. In essa la "Sanzione Pragmatica" viene dichiarata invalida e viene confermata la bolla Unam sanctam di Bonifacio VIII (DS 870-875), tuttavia senza pregiudicare la dichiarazione Meruit di Clemente , che la mitigava.
La relazione tra papa e concilio
... Noi riteniamo di non potere o dovere ritirarci o desistere, con tranquilla coscienza... dalla revoca di una Sanzione [pragmatica di Bourges] così empia e dalle disposizioni ivi contenute. Né ci deve impressionare il fatto che la Prammatica Sanzione sia stata pubblicata nel concilio di Basilea, e sia stata accolta e accettata sotto la pressione dello stesso concilio dall’assemblea di Bourges, dal momento che tutto ciò che è stato fatto dal conciliabolo di Basilea ... dopo il trasferimento dello stesso concilio a opera del nostro predecessore, papa Eugenio IV di felice memoria ... [a Ferrara il 18 set. 1437], non può avere nessun valore. Del resto è noto che solo il romano pontefice regnante, in quanto ha una autorità superiore a tutti i concili, ha pieno diritto e potestà di convocare, trasferire, sciogliere i concili, come testimoniano chiaramente non solo la sacra Scrittura, le sentenze dei santi padri e degli altri pontefici romani nostri predecessori, i sacri canoni, ma anche le ammissioni degli stessi concili ...