INDICE
-Libro I - PROCEDURA ( CON INIZIALMENTE L' INTRODUZIONE DEGLI ESTENSORI)
LIBRO II - DELLE PENE
-SCOMUNICA - SCOMUNICARE - SCOMUNICATO - SCOMUNICATI
[a parte gli interventi specifici nei vari articoli leggi qui crimini/criminali ordinari e criminali sia secondo la giustizia dello Stato che della Chiesa con le pene e la quaestio o tortura ed altro ancora]
-Capitolo I - Sulla giurisdizione e l'arbitrio del Pretore e dei Giudici nelle cause criminali
-Capitolo II - Del modo in cui i Rettori di ville e luoghi debbano fare le denunce
-Capitolo III - Sulle notificazioni che dovranno fare i Chirurghi
-Capitolo IV - Del modo di farsi le visitazioni od investigazioni
-Capitolo V - Limiti di tempo entro cui si possano istituire accuse, denunce ed inquisizioni
-Capitolo VI - Sul modo di perseguire i malfattori
-Capitolo VII - Sui doveri dello scrivano preposto a redigere atti riguardanto i malefizi
-Capitolo VIII - Sul modo di formare un'inchiesta giudiziaria
-Capitolo IX - Cosa debba ben ponderare chi inoltra una denuncia od un'accusa
-Capitolo X - Sul modo di procedere contro accusati ed inquisiti contumaci
-Capitolo XI - Sulla maniera di procedere avverso rei non contumaci
-Capitolo XII - Sulla costituzione dei procuratori
-Capitolo XIII - Sulla maniera di procedersi avverso i minori e sul tipo di pene comminabili
-Capitolo XIV - Come si debba procedere facendosi allegazione d'assenza a ragion di qualche accusato od inquisito
-Capitolo XV - Delle torture
-Capitolo XVI - Sulle maniere di poter obbligare i testimoni
-Capitolo XVII - Sulla pubblicazione degli atti
-Capitolo XVIII - Sui processi da istituire e sulle sentenze da produrre
-Capitolo XIX- Limiti di tempo entro cui debba concludersi una causa criminale
-Capitolo XX - Sulle multe da infliggere a quanti non abbiano obbedito ai giudici
-Capitolo XXI - Che nessuno possa ricusare il diritto d'abolizione
-Capitolo XXII - Sull'arbitrio del Pretore contro gente di fuori e scapestrati d'ogni risma
-Capitolo XXIII - Negli ultimi quindici giorni del loro incarico Pretore e Giudice dei Malefici non abiano alcuna potestà di comminar condanne o lasciar chicchessia uscir di Curia assolto
-Capitolo XXIIII - Di quale entità possa risultare una cauzione
-Capitolo XXV - Non si possano gravar di pene cittadini o residenti di Genova per condanne patite nei luoghi del Dominio
-Capitolo XXVI - Nè a Pretore o Giudice, come del resto ad alcun altro ufficiale, sia concesso licenziar chicchessia dalla custodia delle carceri repubblicane senza intercessione di puntuali e chiare motivazioni
-Capitolo XXVII - Sulla custodia delle carceri
-Capitolo XXVIII - Che i custodi delle carceri nulla di più ricevano a ragion di custodia rispetto a quanto risulti stabilito per via delle norme statutarie
-Capitolo XXIX - I funzionari delle carceri sianno tassativamente obbligati al segreto d'ufficio sull'espletamento delle inquisizioni
-Capitolo XXX - Che le cause criminali non possano risultar vanificate dal mancato rispetto delle solennità
-Capitolo XXXI - Giammai, come qui si scrive, possano accettarsi appelli in occasione di cause criminali
[a parte gli interventi specifici nei vari articoli leggi qui crimini/criminali ordinari e criminali sia secondo la giustizia dello Stato che della Chiesa con le pene e la quaestio o tortura ed altro ancora]
-Capitolo I - Norme contro i bestemmiatori
-Capitolo II - Di quanti copulano o comunque hanno rapporti sessuali contro natura
-Capitolo III - Sugli adulteri e gli stupratori
-Capitolo IV - Dei Rapitori
-Capitolo V - Che né a donne di cattiva fama né a lenoni e ruffiani si conceda d'abitare sotto lo stesso tetto con onesti cittadini
-Capitolo VI - Che nessuno osi esercitare meretricio o lenocinio nella città di Genova
-Capitolo VII - Su quanti si sposano clandestinamente
-Capitolo VIII - Degli omicidi
-Capitolo IX - A proposito dei cittadini di Genova o dei distrettuali rei d'omicidio fuor di città e distretto
-Capitolo X - Sugli avvelenamenti
-Capitolo XI - Degli assassini
[Il "Suicidio" non viene ascritto tra i reati veri e propri ma è colpa ed anche se dipendente dalla disperazione comporta una condanna sostanzialmente ecclesiastica con il diniego per quanti abbiano portato a termine il loro progetto sì da morire veniva negata la sepoltura in terra consacrata o poco ne parlano queste libri criminali se non al capo 23 = è comunque da rammentare che una vasta letteratura giuridica di matrice principalmente ecclesiastica ma non esente da postazioni statali convergenti si può invece leggere qui con dovizia di riferimenti bibliografici]
-Capitolo XII - Di quanti si levano a far percosse
-Capitolo XIII - Siano incarcerati quanti procurano percosse o ferite
-Capitolo XIV - Sulla scelta dei Medici legali
-Capitolo XV - Su chi percuote il proprio avversario
-Capitolo XVI - Su chi percuote o gravemente offende un Nunzio in occasione di qualsiasi citazione reale o verbale
-Capitolo XVII - Sulle spese che qualsivoglia feritore sarà obbligato a sostenere per il risarcimento delle sue vittime
-Capitolo XVIII - Su chi dà origine a risse , tafferugli e oltraggi a pubblici ufficiali
-Capitolo XIX - Sugli stranieri che fuori Genova e suoi distretti abbia fatto violenza a qualche cittadino della medesima città od a qualsivoglia suddito delle dipendenze
-Capitolo XX - Dei ladri
-Capitolo XXI - Di quanti abbiano rubato una serva od un servo
-Capitolo XXII - Su quanti inducano alla fuga servi altrui
-Capitolo XXIII - Come reprimere gli eccessi di qualsiasi servitù insofferente d'ordine e disciplina
-Capitolo XXIV - Sulle rapine
-Capitolo XXV - Sui sacrilègi
-Capitolo XXVI - Gli abitanti tutti dei luoghi soggetti a Genova debban sempre risarcire quei danni che scriteriati criminali abbian eventualmente cagionato a chi transiti pei territori soggetti alla loro giurisdizione
-Capitolo XXVII - Che nessuno eserciti la pirateria né sul litorale né si dia ad azioni da predone marinaresco
-Capitolo XXVIII - Di quanti offrono riparo a Pirati e Predoni
-Capitolo XXIX - Su quanti offrono assistenza e protezione ai Predoni
-Capitolo XXX - Di quanti dispongono del denaro o degli altrui beni in modo diverso da come ne stabilì il padrone e che, comunemente, si definiscono barattieri
-Capitolo XXXI - Sulle Monete
-Capitolo XXXII - Di chi redige falsi documenti
-Capitolo XXIII - Su chi produce atti o documenti falsi
-Capitolo XXXIIII - Su chi mette insieme e produce delle false scritture private
-Capitolo XXXV - Sulle false testimonianze
-Capitolo XXXVI - Di chi, fornite e trascritte sue false generalità, abbia fatto redigere un documento mendace
-Capitolo XXXVII - Su chi falsifica il sigillo o le lettere della Signoria
-Capitolo XXXVIII - Sul nunzio o messo che renda una falsa relazione
-Capitolo XXXIX - Sul notaio spergiuro
-Capitolo XL - A riguardo di quanti giurino che certe scritture fatte o scritte non furono giammai fatte o da lui sottoscritte
-Capitolo XLI - Su chi dà il reo consiglio di produrre falsi documenti o pubbliche scritture
-Capitolo XLII - Degli incendiari ( o piromani)
-Capitolo XLIII - Di quanti accusano o denunciano per far del male o per calunniare
-Capitolo XLIIII - Sull'obbligo di non istituire conventicole e congiure
-Capitolo XLV - Sul notaro che nasconde o cela le scritture
-Capitolo XLVI - Sui notari che, per negligenza o frode, non abbian fatto notifica di legati, istituzioni o costituzioni in pro dei luoghi ed istituti di carità
-Capitolo XLVII - Sul divieto di vendere od acquistar pubbliche scritture
-Capitolo XLVIII - Sul modo di sequestrare i beni dei delinquenti
-Capitolo XLIX - Sulle pene che possono essere imposte od esatte senza processo
-Capitolo L - Su chiunque, di qualsiasi condizione sociale, danneggi o tenti di frantumare dall'esterno le carceri
-Capitolo LI - Di quanti attentano all'incolumità delle case carcerarie sì da infrangerne muraglie e difese
-Capitolo LII - Sui carcerati che abbiano ferito una guardia di custodia
-Capitolo LIII - Su chi rompe la pace o le tregue
-Capitolo LIIII - Qualora accada che un fra quanti abbian fatto accordo di pacificazione sia venuto meno ai patti da rispettare per il buon vivere di tutti
-Capitolo LV - Dei duelli
-Capitolo LVI - Su chi entri furtivamente in case altrui, osterie ed altri pubblici locali onde presumibilmente perpetrare dei misfatti
-Capitolo LVII - Su chi penetra in casa altrui dopo aver scardinata la porta od infranto una finestra od un muro
-Capitolo LVIII - Di quanti scagliano pietre contro un'altrui casa o dimora
-Capitolo LIX - Di quelli che trasformano in carceri le proprie dimore
-Capitolo LX - Che giammai si liberi qualcuno se non dopo che sia stato sottoposto a giudizio della Curia
-Capitolo LXI - Di quanti tentano di fuorviare i soldati allo stipendio dell'Illustrissimo Senato
-Capitolo LXII - Che colui, il quale manda a perpetrare un maleficio, debba venir colpito dalla stessa pena comminata avverso chi di fatto ha commesso il crimine
-Capitolo LXIII - Di quanti abbracciano e baciano in pubblico delle donne non consenzienti
-Capitolo LXIV - Sulle nutrici o balie
-Capitolo LXV - Di quelli che ingravidano serve o schiave d'altri
-Capitolo LXVI - Nessun servitore abbia rapporti carnali nella casa padronale con domestiche lì residenti od altre femmine fattevi entrare di soppiatto e furtivamente
-Capitolo LXVII - Nessuno possa avere rapporti carnali con qualche carcerata
-Capitolo LXVIII - Non si possa costringere alcuna donna a recarsi entro il Palazzo curiale per rendere deposizione o testimonianza
-Capitolo LXIX - I beni di un condannato vengano assegnati al fisco solo per la parte eccedente quanto d'essi si sia dovuto versare per saldo al creditore
-Capitolo LXX - Sul crimine di lesa maestà
-Capitolo LXXI - Resti interdetto a chiunque di dar ospitalità a Ribelli messi al pubblico bando
-Capitolo LXXII - Giammai si conceda il ritorno in patria a persone messe al bando in ragion di debiti
-Capitolo LXXIII - Del ferire od uccidere impunemente gli esuli
-Capitolo LXXIV - Sul premio che dovrà assegnarsi a chi abbia ucciso o comunque catturato un ribelle od un esule, se non addirittura un condannato a morte in stato di contumacia
-Capitolo LXXV - Chi abbia catturato un bandito, o proscritto che dir si voglia, sia comandato di consegnarlo senza far eccezioni alle autorità della Curia criminale
-Capitolo LXXVI - Non si debba mai concedere diritto di foro ad esiliati o banditi
-Capitolo LXXVII - Sulla procedura da seguire allorché si debba riabilitare gente proscritta, o resa foresta al Dominio per delitti che non comportano pene terminali
-Capitolo LXXVIII - Sull'esecuzione della sentenza od editto avverso gli esuli
-Capitolo LXXIX - A riguardo dell'esule inadempiente avverso gli editti
-Capitolo LXXX - In qual modo si debba procedere contro quei cittadini o distrettuali che nei loro castelli o villaggi diano ospitalità ad uno o più esuli
-Capitolo LXXXI - A chiunque resti sempre interdetta la facoltà d'accedere in luoghi tenuti dai ribelli
-Capitolo LXXXII - Giammai si possa incaricare di pubblici uffici e titolature, come della custodia dei fortilizi od ancora dell'ascrizione nei ruoli a stipendio dello Stato tutti coloro che sian stati esiliati per delitti o debiti
-Capitolo LXXXIII - Sui soldati od agenti della Repubblica che abbiano disertato una volta ricevuto lo stipendio
-Capitolo LXXXIIII - Giammai si possa comprare alcun villaggio, nessun castello e tantomeno una rocca fortificata nel Dominio compreso fra Corvo e Monaco
-Capitolo LXXXV - Sugli avvocati e causidici che fan patti di quota
-Capitolo LXXXVI - Ai colpevoli si comminino sempre e solo tipi di pene fra quelle ascritte in questi Statuti
-Capitolo LXXXVII - Su quanti occupino le pubbliche vie o comunque ne interdicano variamente il libero transito
-Capitolo LXXXVIII - Su quanti gettano immondizie davanti alle porte di case altrui e su coloro che nei pressi di quest'ultime fan schiamazzi, levando ingiurie ed offese
-Capitolo LXXXIX - Sulla necessità di perseguitare tutti gli eretici
-Capitolo XC - Di quanti scavalcano le muraglie urbane od alle stesse accedono per compiere fraudolenze
-Capitolo XCI - Sull'esazione dai condannati delle pene nummarie
-Capitolo XCII - Non si debba giammai tener conto di raccomandazioni o di quanti si prestano a farne
-Capitolo XCIII - Su quelli che sposano serve altrui all'insaputa o contro il volere dei lor padroni
-Capitolo XCIIII - Su quanti sostituiscono i neonati all'atto del parto
-Capitolo XCV - Sui prevaricatori
-Capitolo XCVI - Sui cittadini e sudditi di Genova perpetratori di crimini oltre le frontiere della Signoria
-Capitolo XCVII - Sui magistrati corrotti
-Capitolo XCVIII - Sulla bigamia
-Capitolo XCIX - Si tormentino con pari pene tanto il mandante d'un delitto quanto il sicario assoldato ed anzi quest'ultimo venga premiato nel caso che, disobbedendo agli ordini, abbia poi vanificato tal crimine
SCOMUNICA DI TUTTI GLI ERETICI OD APOSTATI SECONDO IL CONCILIO LATERANENSE QUARTO
-SCOMUNICARE IN EPOCA RINASCIMENTALE: LA BULLA COENAE DOMINI DI PAOLO III E LE SCOMUNICHE DI PERTINENZA PAPALE
-SCOMUNICARE NEL XVII SECOLO: OPERATO DI GREGORIO XV - TIPI DI SCOMUNICA - ELENCO COMPLETO DELLE SCOMUNICHE
-[ SCOMUNICHE MERCEOLOGICHE - SCOMUNICHE PAPALI DI TIPO PROTEZIONISTICO PER ESTRAZIONE E COMMERCIO DELL'ALLUME ]
-DIRITTO ROMANO : LEGGI DELLE XII TAVOLE (TESTO PROPOSTO IN LATINO, TRADOTTO E COMMENTATO)
-DIRITTO ROMANO: SULLE DIVERSE REGOLE DEL DIRITTO ANTICO (VEDI DIG.50.17.0.)
-DIRITTO ROMANO: SUL SIGNIFICATO DEI TERMINI (VEDI DIG.50.16.0.)
-DIRITTO ROMANO: ISTITUZIONI DI GAIO (INSTITUTIONES GAII)
[
-DIRITTO ROMANO : RUBRICHE DALLA COLLEZIONE DI ULPIANO (TITULI EX CORPORE ULPIANI: TESTO INTEGRALE LATINO)
-[ DIRITTO ROMANO: EDITTO DI MILANO DEL 313 (EDITTO DI TOLLERANZA) ]
-[ DIRITTO ROMANO: EDITTO DI TESSALONICA DI TEODOSIO I ]
-[ DIRITTO ROMANO: COSTITUTUM COSTANTINI O "DONAZIONE DI COSTANTINO" ]
-DIRITTO ROMANO: CODICE DI TEODOSIO II - CODICE TEODOSIANO - CODEX TEODOSIANUS (TESTO COMPLETO)
-[ NOTITIA DIGNITATUM]
-DIRITTO ROMANO: CORPUS JURIS CIVILIS DI GIUSTINIANO IL GRANDE
-DIRITTO ROMANO: CODICE DI GIUSTINIANO I IL GRANDE - CODICE GIUSTINIANEO - CODEX JUSTINIANEUS (TESTO INTEGRALE CON INDICE)
-DIRITTO ROMANO: ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO I IL GRANDE (TESTO INTEGRALE CON INDICE)
- DIRITTO ROMANO: DIGESTO - PANDETTE DI GIUSTINIANO I IL GRANDE (TESTO INTEGRALE CON INDICE)
-[CORPUS JURIS CANONICI]
-DIRITTO DI ASILO
-DIRITTO ROMANO E LEGGI DEI BARBARI: EDITTO DI TEODORICO (TESTO COMPLETO)
-DIRITTO ROMANO E LEGGI DEI BARBARI: LEGGE ROMANA DEI BURGUNDI (TESTO COMPLETO)
-DIRITTO MEDIEVALE E LEGGI BARBARICHE: JUS DEI LONGOBARDI - L'EDITTO DI ROTARI - TESTO PARZIALMENTE RIPORTATO IN ORIGINALE
-DIRITTO MEDIEVALE - DIRITTO COMUNALE IN LIGURIA (XIII SECOLO : ELEMENTI SUPERSTITI DI DIRITTO FEUDALE = GLI STATUTI CRIMINALI DUECENTESCHI DI APRICALE)
-[ DIRITTO DELLA PRIMA NOTTE - IUS PRIMAE NOCTIS ]