cultura barocca
GIUSTIZIA LEGGE CIVILE E PENALE

GIUSTIZIA LEGGE CIVILE E PENALE: ORGANISMI DELLA GIUSTIZIA NEL DIRITTO INTERMEDIO

INDICE
I PRESUPPOSTI
***LIBRI GIURIDICI DELLA BIBBIA: LEVITICO E DEUTORONOMIO***
***DAL DIRITTO ROMANO ALLE LEGGI DEI BARBARI: TRACCE DI PERSISTENZA NELLO JUS LIGURE***

CENNI AL DIRITTO BARBARICO E MEDIEVALE: GLI STATUTI DUECENTESCHI DI APRICALE
[Approfondisci qui = l' " Ordalia ": dagli Statuti di Apricale agli studi di Aprosio e Worms = vedi anche qui Procedure prossime all'Ordalia nell'investigazione su Stregoneria]

******TESTO DI DIRITTO CANONICO DI PADRE FELICE POTESTA' - SUA DIGITALIZZAZIONE******
************VOCE "FORUM / FORUS" DALLA BIBLIOTHECA CANONICA... DEL FRANCESCANO L. FERRARIS************
***VOCI "GIUDICE" (LAICO E/O ECCLESIASTICO), "GIUDIZIO", JUDICIUM TEMERARIUM, SUSPICIO, ET DUBITATIO DALLA BIBLIOTHECA CANONICA... DI L. FERRARIS***
[QUALI PERSONE POSSANO ACCUSARE E QUALI NON POSSANO -QUALI PERSONE POSSANO ESSERE ACCUSATE E QUALI NON POSSANO ESSERLO - UN ACCUSATORE A CHE COSA SIA TENUTO? - ACCUSATUS (UN ACCUSATO A CHE COSA SIA OBBLIGATO)]
************VOCE "RESTITUTIO (RISARCIMENTO)" DALLA BIBLIOTHECA CANONICA... DEL FRANCESCANO L. FERRARIS************
************VOCE "PENA / PENE" DALLA BIBLIOTHECA CANONICA... DEL FRANCESCANO L. FERRARIS************
************VOCE "IRREGULARITAS" DALLA BIBLIOTHECA CANONICA... DEL FRANCESCANO L. FERRARIS************
[ IMMUNITA' ECCLESIASTICA - ASILO - DIRITTO D'ASILO ECCLESIASTICO: VEDI ANCHE PROCESSUS CURIAE LAICI LAESIVI IMMUNITATIS - PROCESSUS CURIAE ECCLESIASTICAE ]

1 - FORO ECCLESIASTICO - FORO MISTO - L'UNO E L'ALTRO FORO - PRIVILEGIO DEL FORO
TRIBUNALE DELLA SEGNATURA - TRIBUNALE DELLA SACRA ROTA - AVVOCATI CONCISTORIALI
3 - CONSULTA TESTO ANTIQUARIO DI DIRITTO ECCLESIASTICO SUI VARI "TRIBUNALI DELLA CHIESA"
4 - PENA ECCLESIASTICA PER ANTONOMASIA: LA SCOMUNICA
5 - IL TRIBUNALE DELLA SANTA INQUISIZIONE: I SUOI CARATTERI E I SUOI RAPPORTI CON I TRIBUNALI PENALI DELLO STATO
6 - RELAZIONI IN GENOVA DAL XVI AL XVII SECOLO TRA STATO E SANTA INQUISIZIONE

7 - RICOSTRUZIONE DELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE DI GENOVA NEL XVII SECOLO
8 - EDITTI DEL TRIBUNALE DELLA SANTA INQUISIZIONE: GIURISDIZIONE DELLA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFICIO
9 - LA CONDANNA ECCLESIASTICA "DOPO LA MORTE" DEI GRANDI DELINQUENTI: CONCESSIONE O MENO DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA

10 - PROTONOTARI APOSTOLICI

ADDENDA
Differenza tra Inquisizione Romana e Inquisizione Spagnola (attiva anche in Sicilia e Sardegna) = persecuzione di eretici: il "Maglio degli Eretici" - stregoneria = I e II caccia alle streghe (Instructio e Congiura Centini) - chi debba inquisire le streghe fra Stato e Chiesa - alcune altre necessarie integrazioni sui molteplici aspetti della giustizia ecclesiastica (elenco di voci) - Diocesi di Frontiera o "Diocesi Usbergo" contro penetrazioni in ambito cattolico di Riformati e/o Pubblicazioni di Riformati - Libri Proibiti - Interdetti: vedi Censure di Stato e Censure Ecclesiastiche in materia di libri e pubblicazioni (meccanismi di difesa contro la censura) - il basilare Imprimatur od autorizzazione alla stampa ma anche analizzai sulla base del Syntagma del Porterus i contrasti fra varie autorità ecclesiastiche preposte alla concessione dell'Imprimatur - il rogo dei Libri Proibiti = talora assieme al loro autore, sia da vivo che da morto - difficoltà nei rapporti tra Stato ed Inquisizione nella Rupubblica di Genova analizzate pure su documenti di A. Aprosio - Scontro tra Chiesa e Repubblica di Venezia = dibattito sulla "legittimità del foro ecclesiastico" e Interdetto avverso Venezia nel dibattito letterario-giuridico-filosofico tra Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino (opere antiche digitalizzate)

CRIMINI E CRIMINALI IN AMBITO LAICO ED ECCLESIASTICO
1 - LA GRANDE CRIMINALITA' (REATI DI INTERESSE NAZIONALE)
2 - LA PICCOLA CRIMINALITA' (REATI DI INTERESSE LOCALE)

1 - GIUSTIZIA CRIMINALE DELL'ETA' INTERMEDIA: L' EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL 1576
2 - LA POLIEDRICITA' DEL CONCETTO DI FORO
3 - LA ROTA CRIMINALE

1 - LA "CURIA DI GENOVA"
2 - LA CURIA LOCALE
****************3 - LEGGI CRIMINALI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA****************
[Voce di primaria consultazione per l'inquadramento generale]
[STATUTI CIVILI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA ]

1 - STATUTI CRIMINALI DI GENOVA E LIGURIA DEL 1556
2 - IL TESTO DEGLI STATUTI - (SCORRI L' INDICE :
"LIBRO I - PROCEDURE" E "LIBRO II - PENE"
[A - LIBRO I - LE NORME PROCEDURALI, L'INCHIESTA, LA TORTURA, IL SISTEMA DETENTIVO]
[B - LIBRO II - DELLE PENE (dall'art. 1 al 49)]
[C - LIBRO II - DELLE PENE (dall'art 50 alla fine)]
DE RERUM CRIMINALIUM CELERRIMA ATQUE UTILIORA REFORMATIONE
*********La ROTA CRIMINALE - secondo i dettami della COSTITUZIONE DEL 1576*********
[La ROTA composta da tre Giureconsulti esteri, senza parentela con cittadini genovesi, eletti dai Camera e Senato e dal Minor Consiglio da una lista su cui avrebbero preso informazioni due Governatori.I GIUDICI ROTALI sarebbero rimasti in carica per un triennio e dei tre, uno a rotazione, avrebbe annualmente preso nome di Podestà (alla stessa stregua sarebbe poi stato eletto il Fiscale): la giurisdizione dei ROTALI si sarebbe estesa sulla città e sulle tre Curiae di Val Bisagno, Val Polcevera e Voltri. Nel restante Dominio l'amministrazione della giustizia sarebbe spettata ai Giusdicenti locali (leggi fatte l'anno 1576 - Parte II, art. 12) nel rispetto di STATUTI e LEGGI LOCALI, salvo l'obbligo di inviare alla ROTA di Genova tutte le cause comportanti pena di morte, mutilazioni o condanna all'incatenamento sulle galere]

VEDI QUI DI SEGUITO:
* - TESTO ANTICO DELLI STATUTI CRIMINALI DI GENOVA LIBRI DUI, AGGIUNTOVI LE LEGGI CRIMINALI FATTE L'ANNO 1576 & I DECRETI, E DELIBERATIONI FATTE PRIMA & IN SIMILI MATERIE ET NELLA FINE IL BANDO O PROIBITIONE DELLE ARMI CON LA TAVOLA DELLI CAPITOLI, GENOVA, APPRESSO GIROLAMO BARTOLI, 1590 (VOLUME IN FOLIO DI PP. 16-176-25)
** - IL DILAGARE DELLA CRIMINALITA' TRA '500 E '600 IN UN'EPOCA DI SPLENDORI E MISERIE = DAL PERICOLO DEI NOTTURNI MANTICULARII ALLA TEMIBILE CRIMINALITA' ORGANIZZATA SIN ALLA CRESCENTE DIFFUSIONE DI PIRATI E CORSARI.
*** - LA LOTTA CONTRO IL CONTINUO RICORSO ALLE ARMI E SOPRATTUTTO ALLE ARMI PROIBITE (VEDI RIFORME IN MERITO) NEL CONTESTO DELLA VITA PUBBLICA E DI RELAZIONE (VEDINE VARIE ESEMPLIFICAZIONI) E LA SOLUZIONE DI PERSONALI CONTRASTI IN MANIERA SANGUINOSA ANCHE CON LA PERSEGUITA COSTUMANZA DEL RICORSO AL DUELLO (VISUALIZZA QUI PROPOSTO UN ESEMPIO DI DUELLO CON RITUALE DI GUANTO E CARTELLO DI SFIDA)
**** - RAPPORTI TRA SOLDATI E POPOLAZIONE CIVILE = NECESSITA' PER LA LEGGE CRIMINALE E PER LA LEGGE MILITARE DI REGOLAMENTARE IL COMPORTAMENTO DI TRUPPE E SOLDATESCHE TROPPO DISPOSTE A SACCHEGGI, VIOLENZE E RIBELLIONI
***** - VEDI ANCORA QUI IL TESTO DI ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA (1587)
****** - VEDI FINALMENTE QUI IL TESTO DELLE RIFORME PER LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA (1605) ]

1 - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE NEL DIRITTO INTERMEDIO
2 - CONFESSIONE-ESSENZA DI OGNI PROCEDURA: ACQUISIZIONE DELLA CONFESSIONE IN MATERIA DI DIRITTO PENALE E INQUISITORIALE
3 - CARCERE - CARCERAZIONE NEL DOMINIO DI GENOVA E NELL'ETA' INTERMEDIA
4 - CARCERE / CARCERI A GENOVA: IL CARCERE DI MALAPAGA - IL CARCERE DELLA GRIMALDINA
5 - LA TORTURA: LA PRINCIPALE "CAMERA DI TORTURA" QUELLA DELLA GRIMALDINA IN GENOVA
6 - PENE COMMINATE NEL DOMINIO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
7 - TERMINOLOGIA GIURIDICA PENALE PROPRIA DEL DIRITTO INTERMEDIO
8 - [L'IMPORTANZA DESTINATA AD ASSUMERE IN MERITO AL DIRITTO PENALE DALLA "MEDICINA LEGALE"]

* - BRACCIO SECOLARE
GIUDICI, FUNZIONARI ED ALTRI DIPENDENTI DELLA GIUSTIZIA GENOVESE AL 1556
-1 - AVVOCATO FISCALE (PUBBLICO MINISTERO-ACCUSATORE DA PARTE DELLO STATO)
- 2 - BARGELLO
-3 - BOIA/ CARNEFICE DI STATO
-4 - CANCELLIERE DELLA CURIA
-5 - DELATORE DI GIUSTIZIA
-6 - GIUDICE DEI MALEFICI
-7 - PRETORE URBANO O DI CITTA'

8 - [STRUTTURA DELLA ROTA CRIMINALE IN BASE ALLE LEGES NOVAE DEL 1576 ]
-9 - [BIRRO - BIRRI]
-
10 - [GENDARME - GENDARMI]
-
11 - BRACCIO DELLO STATO
-12 - TESTIMONE - TESTIMONI
-[ COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ]



















-Libro I - PROCEDURA ( CON INIZIALMENTE L' INTRODUZIONE DEGLI ESTENSORI)
[a parte gli interventi specifici nei vari articoli leggi qui crimini/criminali ordinari e criminali sia secondo la giustizia dello Stato che della Chiesa con le pene e la quaestio o tortura ed altro ancora]
-Capitolo I - Sulla giurisdizione e l'arbitrio del Pretore e dei Giudici nelle cause criminali
-Capitolo II - Del modo in cui i Rettori di ville e luoghi debbano fare le denunce
-Capitolo III - Sulle notificazioni che dovranno fare i Chirurghi
-Capitolo IV - Del modo di farsi le visitazioni od investigazioni
-Capitolo V - Limiti di tempo entro cui si possano istituire accuse, denunce ed inquisizioni
-Capitolo VI - Sul modo di perseguire i malfattori
-Capitolo VII - Sui doveri dello scrivano preposto a redigere atti riguardanto i malefizi
-Capitolo VIII - Sul modo di formare un'inchiesta giudiziaria
-Capitolo IX - Cosa debba ben ponderare chi inoltra una denuncia od un'accusa
-Capitolo X - Sul modo di procedere contro accusati ed inquisiti contumaci
-Capitolo XI - Sulla maniera di procedere avverso rei non contumaci
-Capitolo XII - Sulla costituzione dei procuratori
-Capitolo XIII - Sulla maniera di procedersi avverso i minori e sul tipo di pene comminabili
-Capitolo XIV - Come si debba procedere facendosi allegazione d'assenza a ragion di qualche accusato od inquisito
-Capitolo XV - Delle torture
-Capitolo XVI - Sulle maniere di poter obbligare i testimoni
-Capitolo XVII - Sulla pubblicazione degli atti
-Capitolo XVIII - Sui processi da istituire e sulle sentenze da produrre
-Capitolo XIX- Limiti di tempo entro cui debba concludersi una causa criminale
-Capitolo XX - Sulle multe da infliggere a quanti non abbiano obbedito ai giudici
-Capitolo XXI - Che nessuno possa ricusare il diritto d'abolizione
-Capitolo XXII - Sull'arbitrio del Pretore contro gente di fuori e scapestrati d'ogni risma
-Capitolo XXIII - Negli ultimi quindici giorni del loro incarico Pretore e Giudice dei Malefici non abiano alcuna potestà di comminar condanne o lasciar chicchessia uscir di Curia assolto
-Capitolo XXIIII - Di quale entità possa risultare una cauzione
-Capitolo XXV - Non si possano gravar di pene cittadini o residenti di Genova per condanne patite nei luoghi del Dominio
-Capitolo XXVI - Nè a Pretore o Giudice, come del resto ad alcun altro ufficiale, sia concesso licenziar chicchessia dalla custodia delle carceri repubblicane senza intercessione di puntuali e chiare motivazioni
-Capitolo XXVII - Sulla custodia delle carceri
-Capitolo XXVIII - Che i custodi delle carceri nulla di più ricevano a ragion di custodia rispetto a quanto risulti stabilito per via delle norme statutarie
-Capitolo XXIX - I funzionari delle carceri sianno tassativamente obbligati al segreto d'ufficio sull'espletamento delle inquisizioni
-Capitolo XXX - Che le cause criminali non possano risultar vanificate dal mancato rispetto delle solennità
-Capitolo XXXI - Giammai, come qui si scrive, possano accettarsi appelli in occasione di cause criminali



















LIBRO II - DELLE PENE
[a parte gli interventi specifici nei vari articoli leggi qui crimini/criminali ordinari e criminali sia secondo la giustizia dello Stato che della Chiesa con le pene e la quaestio o tortura ed altro ancora]

-Capitolo I - Norme contro i bestemmiatori
-Capitolo II - Di quanti copulano o comunque hanno rapporti sessuali contro natura
-Capitolo III - Sugli adulteri e gli stupratori
-Capitolo IV - Dei Rapitori
-Capitolo V - Che né a donne di cattiva fama né a lenoni e ruffiani si conceda d'abitare sotto lo stesso tetto con onesti cittadini
-Capitolo VI - Che nessuno osi esercitare meretricio o lenocinio nella città di Genova
-Capitolo VII - Su quanti si sposano clandestinamente
-Capitolo VIII - Degli omicidi
-Capitolo IX - A proposito dei cittadini di Genova o dei distrettuali rei d'omicidio fuor di città e distretto
-Capitolo X - Sugli avvelenamenti
-Capitolo XI - Degli assassini
-Capitolo XII - Di quanti si levano a far percosse
-Capitolo XIII - Siano incarcerati quanti procurano percosse o ferite
-Capitolo XIV - Sulla scelta dei Medici legali
-Capitolo XV - Su chi percuote il proprio avversario
-Capitolo XVI - Su chi percuote o gravemente offende un Nunzio in occasione di qualsiasi citazione reale o verbale
-Capitolo XVII - Sulle spese che qualsivoglia feritore sarà obbligato a sostenere per il risarcimento delle sue vittime
-Capitolo XVIII - Su chi dà origine a risse , tafferugli e oltraggi a pubblici ufficiali
-Capitolo XIX - Sugli stranieri che fuori Genova e suoi distretti abbia fatto violenza a qualche cittadino della medesima città od a qualsivoglia suddito delle dipendenze
-Capitolo XX - Dei ladri
-Capitolo XXI - Di quanti abbiano rubato una serva od un servo
-Capitolo XXII - Su quanti inducano alla fuga servi altrui
-Capitolo XXIII - Come reprimere gli eccessi di qualsiasi servitù insofferente d'ordine e disciplina
-Capitolo XXIV - Sulle rapine
-Capitolo XXV - Sui sacrilègi
-Capitolo XXVI - Gli abitanti tutti dei luoghi soggetti a Genova debban sempre risarcire quei danni che scriteriati criminali abbian eventualmente cagionato a chi transiti pei territori soggetti alla loro giurisdizione
-Capitolo XXVII - Che nessuno eserciti la pirateria né sul litorale né si dia ad azioni da predone marinaresco
-Capitolo XXVIII - Di quanti offrono riparo a Pirati e Predoni
-Capitolo XXIX - Su quanti offrono assistenza e protezione ai Predoni
-Capitolo XXX - Di quanti dispongono del denaro o degli altrui beni in modo diverso da come ne stabilì il padrone e che, comunemente, si definiscono barattieri
-Capitolo XXXI - Sulle Monete
-Capitolo XXXII - Di chi redige falsi documenti
-Capitolo XXIII - Su chi produce atti o documenti falsi
-Capitolo XXXIIII - Su chi mette insieme e produce delle false scritture private
-Capitolo XXXV - Sulle false testimonianze
-Capitolo XXXVI - Di chi, fornite e trascritte sue false generalità, abbia fatto redigere un documento mendace
-Capitolo XXXVII - Su chi falsifica il sigillo o le lettere della Signoria
-Capitolo XXXVIII - Sul nunzio o messo che renda una falsa relazione
-Capitolo XXXIX - Sul notaio spergiuro
-Capitolo XL - A riguardo di quanti giurino che certe scritture fatte o scritte non furono giammai fatte o da lui sottoscritte
-Capitolo XLI - Su chi dà il reo consiglio di produrre falsi documenti o pubbliche scritture
-Capitolo XLII - Degli incendiari ( o piromani)
-Capitolo XLIII - Di quanti accusano o denunciano per far del male o per calunniare
-Capitolo XLIIII - Sull'obbligo di non istituire conventicole e congiure
-Capitolo XLV - Sul notaro che nasconde o cela le scritture
-Capitolo XLVI - Sui notari che, per negligenza o frode, non abbian fatto notifica di legati, istituzioni o costituzioni in pro dei luoghi ed istituti di carità
-Capitolo XLVII - Sul divieto di vendere od acquistar pubbliche scritture
-Capitolo XLVIII - Sul modo di sequestrare i beni dei delinquenti
-Capitolo XLIX - Sulle pene che possono essere imposte od esatte senza processo
-Capitolo L - Su chiunque, di qualsiasi condizione sociale, danneggi o tenti di frantumare dall'esterno le carceri
-Capitolo LI - Di quanti attentano all'incolumità delle case carcerarie sì da infrangerne muraglie e difese
-Capitolo LII - Sui carcerati che abbiano ferito una guardia di custodia
-Capitolo LIII - Su chi rompe la pace o le tregue
-Capitolo LIIII - Qualora accada che un fra quanti abbian fatto accordo di pacificazione sia venuto meno ai patti da rispettare per il buon vivere di tutti
-Capitolo LV - Dei duelli
-Capitolo LVI - Su chi entri furtivamente in case altrui, osterie ed altri pubblici locali onde presumibilmente perpetrare dei misfatti
-Capitolo LVII - Su chi penetra in casa altrui dopo aver scardinata la porta od infranto una finestra od un muro
-Capitolo LVIII - Di quanti scagliano pietre contro un'altrui casa o dimora
-Capitolo LIX - Di quelli che trasformano in carceri le proprie dimore
-Capitolo LX - Che giammai si liberi qualcuno se non dopo che sia stato sottoposto a giudizio della Curia
-Capitolo LXI - Di quanti tentano di fuorviare i soldati allo stipendio dell'Illustrissimo Senato
-Capitolo LXII - Che colui, il quale manda a perpetrare un maleficio, debba venir colpito dalla stessa pena comminata avverso chi di fatto ha commesso il crimine
-Capitolo LXIII - Di quanti abbracciano e baciano in pubblico delle donne non consenzienti
-Capitolo LXIV - Sulle nutrici o balie
-Capitolo LXV - Di quelli che ingravidano serve o schiave d'altri
-Capitolo LXVI - Nessun servitore abbia rapporti carnali nella casa padronale con domestiche lì residenti od altre femmine fattevi entrare di soppiatto e furtivamente
-Capitolo LXVII - Nessuno possa avere rapporti carnali con qualche carcerata
-Capitolo LXVIII - Non si possa costringere alcuna donna a recarsi entro il Palazzo curiale per rendere deposizione o testimonianza
-Capitolo LXIX - I beni di un condannato vengano assegnati al fisco solo per la parte eccedente quanto d'essi si sia dovuto versare per saldo al creditore
-Capitolo LXX - Sul crimine di lesa maestà
-Capitolo LXXI - Resti interdetto a chiunque di dar ospitalità a Ribelli messi al pubblico bando
-Capitolo LXXII - Giammai si conceda il ritorno in patria a persone messe al bando in ragion di debiti
-Capitolo LXXIII - Del ferire od uccidere impunemente gli esuli
-Capitolo LXXIV - Sul premio che dovrà assegnarsi a chi abbia ucciso o comunque catturato un ribelle od un esule, se non addirittura un condannato a morte in stato di contumacia
-Capitolo LXXV - Chi abbia catturato un bandito, o proscritto che dir si voglia, sia comandato di consegnarlo senza far eccezioni alle autorità della Curia criminale
-Capitolo LXXVI - Non si debba mai concedere diritto di foro ad esiliati o banditi
-Capitolo LXXVII - Sulla procedura da seguire allorché si debba riabilitare gente proscritta, o resa foresta al Dominio per delitti che non comportano pene terminali
-Capitolo LXXVIII - Sull'esecuzione della sentenza od editto avverso gli esuli
-Capitolo LXXIX - A riguardo dell'esule inadempiente avverso gli editti
-Capitolo LXXX - In qual modo si debba procedere contro quei cittadini o distrettuali che nei loro castelli o villaggi diano ospitalità ad uno o più esuli
-Capitolo LXXXI - A chiunque resti sempre interdetta la facoltà d'accedere in luoghi tenuti dai ribelli
-Capitolo LXXXII - Giammai si possa incaricare di pubblici uffici e titolature, come della custodia dei fortilizi od ancora dell'ascrizione nei ruoli a stipendio dello Stato tutti coloro che sian stati esiliati per delitti o debiti
-Capitolo LXXXIII - Sui soldati od agenti della Repubblica che abbiano disertato una volta ricevuto lo stipendio
-Capitolo LXXXIIII - Giammai si possa comprare alcun villaggio, nessun castello e tantomeno una rocca fortificata nel Dominio compreso fra Corvo e Monaco
-Capitolo LXXXV - Sugli avvocati e causidici che fan patti di quota
-Capitolo LXXXVI - Ai colpevoli si comminino sempre e solo tipi di pene fra quelle ascritte in questi Statuti
-Capitolo LXXXVII - Su quanti occupino le pubbliche vie o comunque ne interdicano variamente il libero transito
-Capitolo LXXXVIII - Su quanti gettano immondizie davanti alle porte di case altrui e su coloro che nei pressi di quest'ultime fan schiamazzi, levando ingiurie ed offese
-Capitolo LXXXIX - Sulla necessità di perseguitare tutti gli eretici
-Capitolo XC - Di quanti scavalcano le muraglie urbane od alle stesse accedono per compiere fraudolenze
-Capitolo XCI - Sull'esazione dai condannati delle pene nummarie
-Capitolo XCII - Non si debba giammai tener conto di raccomandazioni o di quanti si prestano a farne
-Capitolo XCIII - Su quelli che sposano serve altrui all'insaputa o contro il volere dei lor padroni
-Capitolo XCIIII - Su quanti sostituiscono i neonati all'atto del parto
-Capitolo XCV - Sui prevaricatori
-Capitolo XCVI - Sui cittadini e sudditi di Genova perpetratori di crimini oltre le frontiere della Signoria
-Capitolo XCVII - Sui magistrati corrotti
-Capitolo XCVIII - Sulla bigamia
-Capitolo XCIX - Si tormentino con pari pene tanto il mandante d'un delitto quanto il sicario assoldato ed anzi quest'ultimo venga premiato nel caso che, disobbedendo agli ordini, abbia poi vanificato tal crimine





















-SCOMUNICA - SCOMUNICARE - SCOMUNICATO - SCOMUNICATI
SCOMUNICA DI TUTTI GLI ERETICI OD APOSTATI SECONDO IL CONCILIO LATERANENSE QUARTO
-SCOMUNICARE IN EPOCA RINASCIMENTALE: LA BULLA COENAE DOMINI DI PAOLO III E LE SCOMUNICHE DI PERTINENZA PAPALE
-SCOMUNICARE NEL XVII SECOLO: OPERATO DI GREGORIO XV - TIPI DI SCOMUNICA - ELENCO COMPLETO DELLE SCOMUNICHE
-[ SCOMUNICHE MERCEOLOGICHE - SCOMUNICHE PAPALI DI TIPO PROTEZIONISTICO PER ESTRAZIONE E COMMERCIO DELL'ALLUME ]










-DIRITTO ROMANO : FONTI DI PRODUZIONE E FONTI DI COGNIZIONE
-DIRITTO ROMANO : LEGGI DELLE XII TAVOLE (TESTO PROPOSTO IN LATINO, TRADOTTO E COMMENTATO)
-DIRITTO ROMANO: SULLE DIVERSE REGOLE DEL DIRITTO ANTICO (VEDI DIG.50.17.0.)
-DIRITTO ROMANO: SUL SIGNIFICATO DEI TERMINI (VEDI DIG.50.16.0.)
-DIRITTO ROMANO: ISTITUZIONI DI GAIO (INSTITUTIONES GAII)
[ -DIRITTO ROMANO : RUBRICHE DALLA COLLEZIONE DI ULPIANO (TITULI EX CORPORE ULPIANI: TESTO INTEGRALE LATINO)
-[ DIRITTO ROMANO: EDITTO DI MILANO DEL 313 (EDITTO DI TOLLERANZA) ]
-[ DIRITTO ROMANO: EDITTO DI TESSALONICA DI TEODOSIO I ]
-[ DIRITTO ROMANO: COSTITUTUM COSTANTINI O "DONAZIONE DI COSTANTINO" ]
-DIRITTO ROMANO: CODICE DI TEODOSIO II - CODICE TEODOSIANO - CODEX TEODOSIANUS (TESTO COMPLETO)
-[ NOTITIA DIGNITATUM]
-DIRITTO ROMANO: CORPUS JURIS CIVILIS DI GIUSTINIANO IL GRANDE
-DIRITTO ROMANO: CODICE DI GIUSTINIANO I IL GRANDE - CODICE GIUSTINIANEO - CODEX JUSTINIANEUS (TESTO INTEGRALE CON INDICE)
-
DIRITTO ROMANO: ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO I IL GRANDE (TESTO INTEGRALE CON INDICE)
- DIRITTO ROMANO: DIGESTO - PANDETTE DI GIUSTINIANO I IL GRANDE (TESTO INTEGRALE CON INDICE)
-[CORPUS JURIS CANONICI]
-
DIRITTO DI ASILO
-DIRITTO ROMANO E LEGGI DEI BARBARI: EDITTO DI TEODORICO (TESTO COMPLETO)
-DIRITTO ROMANO E LEGGI DEI BARBARI: LEGGE ROMANA DEI BURGUNDI (TESTO COMPLETO)
-DIRITTO MEDIEVALE E LEGGI BARBARICHE: JUS DEI LONGOBARDI - L'EDITTO DI ROTARI - TESTO PARZIALMENTE RIPORTATO IN ORIGINALE
-DIRITTO MEDIEVALE - DIRITTO COMUNALE IN LIGURIA (XIII SECOLO : ELEMENTI SUPERSTITI DI DIRITTO FEUDALE = GLI STATUTI CRIMINALI DUECENTESCHI DI APRICALE)
-[ DIRITTO DELLA PRIMA NOTTE - IUS PRIMAE NOCTIS ]