cultura barocca
 
 
 
 

Carceri Ecclesiastici e di Stato

CARCERI ECCLESIASTICI E DI STATO NEL PASSATO

-CARCERE > La struttura carceraria quale luogo di espiazione, salvo eccezioni, data dal periodo illuminista > Nella Grecia classica il C. non esisteva, lo si trova in Roma antica: fu celebre il "Mamertino", in cui la parte inferiore, TULLIANUM, era riservata alle esecuzioni. Il "Mamertino" era costruito in 2 parti, una "più interna" per la segregazione dura, ed una "più esterna" i cui prigionieri ricevevano le visite: la sopravvivenza era dura, finché nel 320, con un'ordinanza, Costantino stabilì che i prigionieri fossero divisi per sesso, che si alleggerissero le catene, che a periodi i detenuti prendessero aria nei cortili: per acquisire un'idea della custodia nella romanità dei fuggiaschi catturati si può consultare del DIGESTO giustinianeo il libro XI alla rubrica 11.4.0. - De fugitivis.
Nel Medioevo [proseguendo questo particolare stato dell'idea di Carcere] dopo un capitolare di Carlo Magno del 780, si ricorse alla segregazione in celle di conventi.
Dal Medioevo al Rinascimento il Carcere costituì quasi sempre un fatto temporaneo in attesa di altre soluzioni punitive (ad esempio l'imprigionamento ai lavori forzati sulle Galee [Galeotto]: esisteva comunque sempre, anche nei casi di estrema gravità, una diversificazione tra le Pene in generale [Pene per i detenuti comuni] e le Pene inflitte agli esponenti dei ceti magnatizi e della nobiltà).
Il CARCERE ECCLESIASTICO PERPETUO
esisteva esplicitamente solo per gli eretici che il S. Ufficio avesse graziati dalla pena del rogo: S.A.I, 76), privo di regolamenti igienici e, nei pochi casi di veri edifici carcerari, realizzato secondo il meccanismo delle "segrete" costituite da due file di celle, dove quelle inferiori erano buie e tutte quante risultavano di dimensioni ridotte (come peraltro si poteva constatare anche nei "Piombi" e "Fossi" a Venezia, nei "Forni" a Monza, nel Carcere di Malapaga a Genova).
Gli Statuti penali genovesi del 1556, proprio per frenare l'abuso dei carcerieri e dare un minimo di civiltà alla vita negli istituti di pena, dedicarono tre fondamentali capitoli del Libro I - Delle Procedure e del Libro II - delle Pene alla regolamentazione delle Carceri: si trattava dei capi del Libro I (vero e proprio schema di regolamento di vita carceraria) n. 26, 27, 28 e 29 e del Libro II (provvedimenti di tutela delle case carcerarie e provvedimenti avverso tentativi di evasione) n. 50 - 51 e 52.
Per quanto riguarda i DETENUTI del Dominio di Genova (come peraltro di tutti gli Stati, italiani ed europei) e quindi le CARCERI nella Città esistevano il CARCERE DI MALAPAGA, quindi CELLE DI PRIGIONIA nel "CARCERE DELLA GRIMALDINA" nell'omonima torre dello splendido PALAZZO DUCALE ed ancora il viciniore PALAZZETTO CRIMINALE che non servivano tanto per la PRIGIONIA quanto per la SEGREGAZIONE MOMENTANEA dei diversi DETENUTI sottoposti ad inquisizione laica: queste CARCERI funzionarono a lungo e divennero tristemente famose verso il 1833 quando in una delle celle si tolse la vita il patriota mazziniano Jacopo Ruffini probabilmente per non confessare sotto Tortura i nomi dei compagni affiliati alla "Giovine Italia".
Comunque prima delle riforme umanitarie del '700 su Carcere e più estesamente sul Diritto intermedio [riforme notoriamente patrocinate, in primis, dall'illuminista milanese Cesare Beccaria pur fra le resistenze di numerosi integralisti sostenitori della Tortura e delle forme più dure di detenzione come l'avvocato catanese Vincenzo Malerba], il solo CARCERE basato sul sistema cellulare col progetto sia di segregare che di rieducare i detenuti fu il "Rasphuis" di Amsterdam (1595) ove le celle stavano intorno a cortili per l'attività lavorativa dei carcerati: in Italia i principi del "Rasphuis" giunsero tardi: nella casa correzionale (1667) ideata dall'architetto Croce, di Firenze e poi (1704) nel CARCERE romano di S.Michele, su progetto dell'architetto Fontana .
CARCERE quale METAFORA STORICA di CONVENTO DI CLAUSURA.

- MALAPAGA (s.f., stor., comp. da "malo" e "paga")> CARCERE genovese per ROTTI, debitori insolventi, bancarottieri e falliti [Le mura della Malapaga furono erette nel XII secolo e quindi perfezionate nel XVI e mutuarono il toponimo dalla prigione che vi fu edificata nel 1269 per esser appunto destinata ai colpevoli di fallimenti dolosi ed altri simili delitti in commercio].
REZASCO (p.592) scrive: "Malapaga: in Genova, prigioni dei detenuti per debiti" e (p.592 e 647), registra le seguenti citazioni:"Quelli che sono al presente carcerati, o vero fora cum la grazia de la Malapaga, debian renovare le lor sigurtà."( da Proclama degli otto deputati sopra ai rotti ed agli ordini della Malapaga di Genova ); "Feci una pregion che si domanda / la Malapaga dove li serrai."( da Cantare di storia genovese )> PETROCCHI (s.voce) scrive : "Malapaga: nel medio evo e fino al principio del secolo presente così si chiamò la prigione speciale dei falliti: 'Via della Malapaga in Genova'".
Dai capitoli del libro I degli Statuti Criminali di Genova si intende che non era questo l' UNICO CARCERE non solo del Dominio della Città stessa, che, specie presso le Curie e i Palazzi della Signoria (come nei sotterranei delle "Case Pubbliche" di ville e luoghi nei distretti) vi erano posti di custodia per criminali catturati in cui si trovava anche la CAMERA DELLE TORTURE (v. Tortura inquisitoriale laica : registrazione di interrogatorio sotto tortura)> si trattava di siti terribili, fatti per la "segregazione" a tempo determinato (come nel caso delle Streghe di Triora, peraltro verisimilmente custodite entro le "segrete" o " abasso in pregione " del C. del Palazzo dell'Inquisizione) in attesa che si concludessero le investigazioni ed i processi o che si trovassero le pene da comminare agli incarcerati o si provvedesse alla loro scarcerazione se non al confino o ad una sistemazione "segreta ed anonima" (cosa non rara pei malefici) in aree del Dominio,ove gli ex carcerati fossero sconosciuti.
Sempre a GENOVA un ruolo specifico e polivalente (di luogo per trattenere le persone investigate onde esaminarle, giudicarle e eventulamente trattenerle fino a determinate condizioni) era il CARCERE DELLA GRIMALDINA che merita qui una RIFLESSIONE A PARTE.

-CARCERE dell'Inquisizione ecclesiastica (condizioni della carcerazione)>il C. del Santo Uffizio sorgeva nei Palazzi dell'Inquisizione, dell'Arcivescovo o dei Vescovi> C. minori erano in tutti i centri, ora presso edifici religiosi ora in comune colle C. di Stato [cosa distinta e specifica per Religiosi erano i Carceri nei monasteri femminili o maschili.

Per le procedure di CARCERAZIONE, visti errori ed abusi, il CONCILIO DI VIENNE in effetti era già intervenuto affrontando in particolare il delicato tema della CUSTODIA IN CARCERI ECCLESIASTICHE ma data l'immensità dell'ecumene cattolica erano rimaste salve troppe libere se non personalissime interpretazioni ed in particolare eran stati trascurati tanti lati da interpretare invece con attenzione e che giuristi ed esegeti, arrovvellandosi sull'argomento, avrebbero analizzato sotto molteplici prospettive, producendo alla fine una vastissima letteratura specifica.
Sull'argomento la somma autorità intellettuale di MARTIN DELRIO (Lib.V,sez.VII,pp.30-34) ad esempio scrive: "[I colpevoli di malefici, stregonerie, eresie ecc.] possono venir catturati in qualsiasi luogo e tempo ed essere imprigionati in qualsiasi carcere poiché, vista l'atrocità del loro crimine, decadono da qualsiasi previlegio e, addirittura, si possono tener legati per le mani ed i piedi ed anche messi ai ceppi.
A titolo di pena iniziale è fattibile rinchiuderli nelle segrete d'un carcere orribile e senza luce alcuna, anche se corre il rischio che possano morire nell'arco di pochi giorni: attenzione però! tutto questo può avvenire solo dopo che sian stati condannati ed abbiano confessato le loro colpe sì da pagare giustamente il fio.
Giammai potranno venir reclusi in questo modo se non sia intervenuta alcuna prova od informazione a loro carico, sussistendo altresì legittimi indizi e seguendo una regolare sentenza di colpevolezza.
L'interprete Simancas addirittura esige che per un crimine d'eresia non si possa imprigionare alcuno: la ragione di questa cautela dipende dal motivo che in occasione d'un crimine d'eresia il solo fatto d'esser catturati costituisce una terrificante nota di infamia.
Personalmente non sono d'accordo con questa versione che giudico troppo permissiva e siffatta misericordia verso tal pericoloso tipo di criminali non mi pare offra sufficienti garanzie alla tutela del bene pubblico e dei privati cittadini.
A parere d'altri interpreti prove anche non del tutto sicure bastano invece a far torturare delinquenti responsabili di colpe ben minori.
Di conseguenza, secondo me, quanto il crimine è più atroce altrettanto debbono bastare indizi anche lievi perchè il giudice abbia piena facoltà di far imprigionare i sospetti o gli accusati.
Bisogna senza dubbio tenere in debita considerazione lo stato socio-economico dei delinquenti, in modo da procedere senza troppe cautele contro le persone vili, povere e comunque di estrazione plebea, avendo invece maggior riguardo dei nobili, dei ricchi e degli individui che godono di buona reputazione [seguono diverse ed anche contrastanti citazioni di interpreti del diritto canonico]. Si deve sempre lasciare al pieno arbitrio del giudice la scelta di far imprigionare il reo, sia in presenza o meno di indizi sicuri.
E' tuttavia implicito che il magistrato dovrà procedere nel rispetto delle leggi di stato e chiesa, della ragione e della giustizia, tenendo sempre debito conto della qualità del crimine commesso e della condizione dell'inquisito.
Comunque non basti mai, per procedere ad un fermo, una semplice querela od una delazione pur se fatte contro persone di bassa condizione: a meno che il delatore non provi, anche per sommi capi o con la garanzia di fideiussori, che il reo abbia tentato di fuggire...Il giudice potrà far arrestare un qualche sospetto purchè alla delazione concorra la segnalazione del criminale od un forte indizio avvallato da una vittima che si trovi in pericolo di morte (a titolo d'esempio diciamo qui come sia necessario in primo luogo che i medici certifichino al magistrato che Pietro - così in modo generico chiamiamo ora una qualsiasi ipotetica vittima - sia stato colpito da qualche maleficio: assodato ciò il giudice spedisca il notaio da Pietro per interrogarlo su chi egli ritenga responsabile del crimine a suo danno, Pietro allora fa il nome di Giovanni, da altri del resto già incolpato).
E' doveroso seguire questa prassi in quanto l'infermo, per quanto sfibrato nel fisico ma integro nelle capacità di giudizio, da un lato vien ritenuto con giustezza memore della sua precedente condizione di uomo sano ma nel contempo si deve giudicare angustiato dall'attuale infermità quasi si tratti d' una sorta di tortura: pertanto bisogna prestar fede alle sue parole come si fa per le confessioni dei tormentati a norma di legge penale e neppure lo si può giudicare alla stregua di un delatore assolutamente sincero...Per mio conto penso che quando un ferito grave fa il nome d'un individuo da lui sospettato, si debba agire con circospezione, tenendo conto che la sua indicazione può esser stata arricchita o fuorviata dal precario stato di salute, da opinioni e sospetti in lui maturati fuor di logica, anche verso qualche nemico personale.
Addirittura sono convinto che non sia lecito procedere ad una cattura intercorrendo soltanto una informazione extragiudiziale non trascritta, che si conservi o meno negli atti dell'inchiesta.
Come sostengono alcuni interpreti può far eccezione a questo limite il fatto che il delitto perpetrato sia gravissimo, come nel caso di crimini connessi a >magia e malefici, e che sussista un oggettivo rischio di fuga da parte del reo mentre si vanno raccogliendo fra gli atti le doverose informazioni.
Peraltro il pericolo d'una fuga sussiste sempre quando si ha a che fare con delinquenti macchiatisi di malefici, visto che si tratta di vilissime persone, sempre pronte ad evadere.
Basti soltanto che il magistrato s'astenga di far incarcerare, come ho già detto, sulla base d'una informazione extragiudiziale o di una semplice querela.
Prospero Farinaccio in verità aggiunge a queste una terza condizione, che il giudice abbia raggiunto l' assoluto grado di certezza che, arrestato il reo, prontamente verranno da lui dei testimoni a suo carico....Qualche interprete di diritto canonico ha tenuto a precisare che si possa procedere ad un rilascio, sotto cauzione e garanzia, di persone nobili e ricche, di buon nome, ma altri giuristi dissentono da ciò, trattandosi nel nostro caso di crimini particolari e gravi.
Per me non è fattibile alcuna concessione quando si indaghi su per reati che comportano la pena di morte ma anche in occasione di altri crimini minori, specie se si ha a che fare con rei già evasi da qualche prigione oppure arrestati in flagranza di delitto od il cui crimine sia pubblico e notorio: lo stesso principio ritengo che debba valere nei confronti di quanti devono esser sottoposti a tortura.
Per arrivare ad una liberazione su garanzia è comunque necessario, in ogni caso, che l'inquirente trovi il reo innocente od almeno nutra dei seri dubbi sulla sua colpevolezza.
Peraltro l'arbitrio del magistrato, per quanto assoluto, deve esser sempre regolato con gran cura e non bisogna mai arrivare, con larghezza, ad una immotivata liberazione, perché in questi delitti, che sian pure di magia e stregheria senza far nome d'aderenze all'Idra protestante, sempre è da citare la gravissima colpa dell'eresia, in funzione della quale ogni persona decade subito da eventuali dignità e previlegi.
Personalmente non lascerei mai andar libero qualcuno sospettato d'eresia sotto la semplice garanzia d'un giuramento: e del resto come si può credere al giuramento, pur sempre fatto a degli uomini, di un individuo che si è rivelato spergiuro nei riguardi del suo Dio?: può esservi eccezione solo quando gli eventuali garanti di tale libertà provvisoria si impegnino a custodire con rigore estremo la persona per cui abbiano prestata fideiussione...Per vari autori è chiaro che non si deve concedere l'immunità ecclesiastica, cioè la protezione del luogo sacro sì da non potervi essere arrestati com'è antichissima costumanza, agli indovini come a maghi e streghe, visto che i loro crimini sono spaventosi: la stessa cosa deve aver vigore contro i sacrileghi, i bestemmiatori, gli avvelenatori, gli omicidi e gli apostati seguaci delle recenti eresie.
Alcuni giuristi ecclesiastici ritengono che, quando l'iimmunità ecclesiastica non ha valore, il giudice dello Stato detiene la potestà di far trascinare via in catene, dal luogo sacro qual esso sia, il reo eretico, anche senza l'autorizzazione del Vescovo locale: altri autori di diritto canonico ritengono invece che al Vescovo spetti sempre la facoltà di poter concedere perdono o comunque accogliere una petizione di grazia da parte dei rei.
Personalmente credo che ci si debba attenere senza cavilli agli ordinamenti della Bolla dell'ottimo Pontefice Gegorio XIV laddove con cautela si dice:'non sia mai lecito ai giudici laici degli Stati portar via qualcuno che si sia rifugiato in una Chiesa qualora non sia stata concessa licenza dal Vescovo della Diocesi; non venendo data tale autorizzazione, i rei dovranno essere imprigionati nelle carceri ecclesiastiche, perchè il Vescovo stesso o un suo deputato abbiano il tempo necessario per investigare se si debba o meno concedere l'immunità ecclesiastica. Qualora non si riconoscesse a questa Bolla la potestà di obbligare i magistrati dello Stato, il reo potrebbe anche essere trascinato via dalla chiesa in cui avesse trovato rifugio ma usando sempre estrema cautela per non generar tumulto e mancare di rispetto ai religiosi: anzi, qualora si sia accertato che gli si doveva concedere immunità, i giudici laici saranno tenuti a restituirlo immediatamente all'autorità ecclesiastica...'.
Quando giustamente dei rei sian stati reclusi in carcere, saranno da prendere delle opportune precauzioni.
In primo luogo si dovranno ispezionare con estrema attenzione tutti gli angoli della cella di reclusione: sarà necessario guardar bene, trattandosi di questa particolare genia di criminali, che non vi siano nascoste fiale ed alambicchi, e che in nessun luogo si trovino celati unguenti o polveri fatate: e si badi bene che, prima d'esser imprigionato, il reo non riesca ad entrare per un attimo, con varie scuse, nella propria casa sì da prendervi di nascosto qualche intruglio che gli permetta d'ordire il Maleficio del silenzio, cioè la diabolica facoltà di poter restare zitto di fronte agli interrogatori ed anche alle torture....non giudico illecito nè tacciabile di superstizione che siffatti rei vengano fatti spogliare delle loro vesti abituali e siano obbligati ad indossarne altre, molto più semplici in cui non si possa celare alcun strumento utile a far magici artifici: penso invece che sia doveroso ispezionare con cura questa operazione perchè i malefici conoscono mille diabolici espedienti per ingannare i custodi.
A questo punto intervengono vari interrogativi su cui si discute molto. Alcuni autori di diritto consigliano ai giudici d'evitare che i malefici li tocchino alla giuntura delle braccia e delle mani.
In questo caso mi interrogo sul perchè di tale precauzione: si ha paura che in tal modo instillino del veleno nel corpo dei magistrati? beh! ma allora potrebbero far ciò toccando qualsiasi altra parte del corpo di quelli.
Per non ammaliare i giudici? si stia ben attenti a non permettere loro di trattare i filtri magici e non potrà avvenire alcuna malia! Altri esperti di diritto canonico suggeriscono che le malefiche o streghe devono volgere sempre le spalle agli inquirenti, temendo che, se questi le vedono in volto, possono esserne affascinati, diventare troppo benevoli e finire col mandarle assolte.
Questi mi sembrano ragionamenti da bambini! Qual terribile forza si riconosce allora all'aspetto fisico delle streghe? E del resto in che maniera potrebbero avvenire queste fascinazioni? Le streghe finalmente in potere dei giudici perdono ogni malefica energia, come riferiscono numerosi autori e non hanno più alcun potere di seduzione magica" [il DELRIO porta distinti contributi sulla questione, con molte citazioni, ma sostanzialmente sminuisce il pericolo da molti inquisitori attribuito al "fascino magico" delle streghe].

i testi di questo sito sono stati scritti dal Prof. Bartolomeo Durante
Si precisa inoltre in particolare che questo lavoro non è a scopo commerciale ma di divulgazione culturale e per uso documentario
- Professor Bartolomeo Durante