DOPO SECOLI DI IMPROVVISAZIONE E GESTIONE ANARCHICA DELLE FORZE ARMATE (CON CONSISTENTI PROBLEMI LOGISTICI E DI SALVAGUARDIA DELL'ORDINE COSTITUITO) DAL 1700 SI VA PROPONENDO OVUNQUE L'ESIGENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE DELLE FORZE ARMATE, CHE PER QUANTO CONCERNE L'ECUMENE CRISTIANO HA ADDIRITTURA ANTESIGNANI ILLUSTRI, COME PER ESEMPIO IL CELEBRE VII LIBRO DEL CODICE DI TEODOSIO II (CODEX TEODOSIANUS).
QUI SOPRA, A TESTIMONIANZA DELLE NUOVE ESIGENZE, SI E' RITENUTO UTILE PER GLI STUDIOSI RIPRODURRE IL FRONTESPIZIO DEGLI STATUTI E/O ORDINAMENTI (DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPRODOTTI E LEGGIBILI IN TRASCRIZIONE ANCHE COMMENTATA) DELL'ESERCITO DI GENOVA ANALIZZATI NEL CONFRONTO CON LE FORZE MILITARI DI ALTRE NAZIONI E PURE DI ALTRE EPOCHE REDATTI NEL XVIII SEC. DAL COLONNELLO ZIGNAGO (BIBL. PRIVATA)
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L’analisi dei settecenteschi “ordinamenti militari di Genova”, a questo punto, risulta utile di per se stessa quale recupero di una documentazione importante quanto poco nota e, contestualmente, date le convergenze contenutistiche tra questi statuti (anche tra quelli italiani e stranieri) siffatta analisi può giovare a comprendere la portata di quella grande rivoluzione che, in forza di queste normative, determinò la costituzione anche giuridica degli eserciti moderni.
In merito a Genova, ferma restando la presumibile laboriosità del Governo in tutte le sue emanazioni dalla Camera, al Senato, ai Collegi ed ancora ai Consigli per giungere al basilare Magistrato di Guerra (se vogliamo una sorta di Ministero di Guerra), la finalizzazione degli “Ordinamenti Militari” si data dal 1710 con la stesura de gli Instituti e ordini militari da osservarsi dalle truppe della sereniss. Republica di Genova registrati per ordine dell'illustriss. sig. Pietro Maria Gentile, generale e commissionato dall'illustriss. et eccellentisii. magistrato di guerra dal colonnello Lorenzo Maria Zignago, Genova, Antonio Scionico, 1710.
Per effetto di una sequela di innovazioni, di decreti, grida e bandi scaturiti nel tempo, in rapida successioni, tali Ordinamenti ebbero in realtà vita breve e presto furono surrogati da una rinnovata proposizione a stampa titolata Instituti et Ordini Militari da osservarsi dalle Truppe della Serenissima repubblica di Genova stabiliti et deliberati dall’Illustrissimo et Eccellentissimo Magistrato di Guerra et ancora approvati da Serenissimi Collegi per loro Decreto de 22 Genaro 1722 formati dal Colonello Lorenzo Maria Zignago, stampati l’anno 1710, e di nuovo ristampati l’anno 1722, in Genova, per Gio. Battista Casamara, nella Piazza delle cinque Lampade.
CLICCA QUI SUI SOTTOSTANTI COLLEGAMENTI PER ACCEDERE ALLE DISTINTE VOCI DEGLI "STATUTI MILITARI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA" DETTI ANCHE DALL'ESTENSORE "STATUTI DEL COLONNELLO ZIGNAGO" E QUI PROPOSTI, PER VIA DI COMPARAZIONE TIPOLOGICA, COME EMBLEMATICI DEI PROVVEDIMENTI DI TUTTI GLI STATI, ITALIANI ED EUROPEI, PER REGOLAMENTARE LA DISCIPLINA DEI SOLDATI A PARTIRE DAL XVIII SEC.
1 - TESTO GENERALE DELLE VARIE PARTI DEGLI "ORDINAMENTI MILITARI"
2 -APPROVAZIONE DEI SERENISSIMI COLLEGI E INTRODUZIONE
3 - DELL'ARRUOLAMENTO DEI SOLDATI
4 -"DELL’ESERCIZIO E DISCIPLINA DELLA SOLDATESCA"
MANOVRE, EVOLUZIONI, PARATE, USO DELLE ARMI ECC. ECC.
5 - OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI
6 - DISCIPLINA MILITARE - NORME - REATI - PENE
7 -INDICE DEL GOVERNO DELLE PIAZZEFORTI E DELLE FORTEZZE
8 -INDICE DEGLI ONORI MILITARI DA ATTRIBUIRSI ALLE VARIE AUTORITA' IN VISITA A FORTEZZE E PIAZZE MILITARI
9 -IL REGGIMENTO GENOVESE: SUA DISCIPLINA E DIREZIONE TRA XVII -XVIII SECOLO SECONDO QUANTO REDASSE, CON APPROVAZIONE DEL MAGISTRATO DI GUERRA DEL 3-II-1719 IL COLONNELLO ERCHISIA NEL SUO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGIMENTI STAMPATO ASSIEME AGLI STATUTI MILITARI DELLO ZIGNAGO
10 -"LE GERARCHIE DELL'ESERCITO DI GENOVA"
* - DAL "SERGENTE GENERALE" (COMANDANTE SUPREMO DELL'ESERCITO) AI SOLDATI SEMPLICI = ELENCO RAGIONATO
Sull'opera si può tuttora leggere di Gianni Rapetti un saggio on line ( Una esatta disciplina. La giustizia militare al tempo del Re Sole: il caso dell’esercito genovese ): con diligenza e concisione l’autore analizza, dal volume del 1722 individuato presso la genovese civica Biblioteca Berio, la parte relativa all’apparato delle pene, che elenca con una certa minuteria le colpe dei soldati delinquenti e ne indica le pene. Questa è forse la parte più coinvolgente del testo ma ne costituisce soltanto un settore: al fine di analizzare compiutamente gli
“Ordinamenti” e di inquadrarne, in modo competente, la significanza e la valenza qui sopra per la prima voltane è stato riprodotto il testo integrale (da esemplare di biblioteca privata) dper via di un’edizione critica, che fonda la sua sostanza sulla stretta correlazione tra il testo stesso degli statuti (riprodotto salvo qualche aggiustamento in via grafica conservativa) ed il susseguente, glossario che non costituisce solo esplicazione dei contenuti testuali ma che, più esaustivamente, ne interpreta ed inquadra moltissimi punti, in linea diacronica quanto sincronica, in correlazione sia alla realtà guerresco-militare quanto al portato sociale ed economico della repubblica genovese.
E di più, Mutatis mutandis, assodata la convergenza contenutistica di siffatto genere di statuti (in maniera sorprendente gli Articles of War del Duca di Marlborough, hanno punti di convergenza con questi ordinamenti genovesi: per esempio in merito al trattamento dei “soldati rei di blasfemia” od a quelli “rei di stregherie” nonostante si trattasse di normative appartenenti a contesti religiosamente diversi) è innegabile che la decrittazione di siffatta normativa militare genovese può concorrere, a guisa di campionatura, nel vagliare come nel XVIII secolo pressoché ovunque, fatte salve distinzioni locali, in linea di massima interagissero analogamente esperienze militari, vita sociale, giurisprudenza, postazioni ecclesiali: e tra queste -a riprova di siffatte riflessioni- in merito al
RISPETTO, ASSAI CARENTE, ANCHE DELLA POPOLAZIONE CIVILE, NEMICA OD AMICA POCO IMPORTAVA ANCORA NEL '600, COME SI VEDE DA QUESTO INDICE.
Ed in merito a questa discussione vale la pena di menzionare
un articolo specifico dell'opera settecentesca dello Zignago, vale a dire l'
ARTICOLO 35 CONCERNENTE FRA L'ALTRO IL CRIMINE DI STUPRO
che costituisce un indubbio progresso in merito ai reati di
STUPRO (VIOLENZA SESSUALE) E SPECIFICATAMENTE IN RELAZIONE AL TERRIBILE STUPRO DI GUERRA E/O STUPRO ETNICO