cultura barocca

 
ESERCITO DELLA
REPUBBLICA DI GENOVA POI SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

"Instituti et Ordini Militari da osservarsi dalle Truppe della Serenissima Repubblica di Genova stabiliti et deliberati dall’Illustrissimo et Eccellentissimo Magistrato di Guerra et ancora approvati da Serenissimi Collegi per loro Decreto de 22 Genaro 1722 formati dal Colonello Lorenzo Maria Zignago, stampati l’anno 1710, e di nuovo ristampati l’anno 1722"
[ In Genova, per Gio. Battista Casamara, nella Piazza delle cinque Lampade]
.

[N.d.R. = * - Gli asterischi rimandano ad una trattazione specifica ed approfondita delle voci nel GLOSSARIO cui si può peraltro accedere direttamente dagli stessi * qui resi attivi)
APPROVAZIONE DE SERENISSIMI COLLEGI
Avendo l’Illustrissimo ed Eccellentissimo Magistrato di Guerra stabiliti tutti li ordini & Instituti Militari contenuti nel presente Volume con suo decreto de 11 Decembre 1721 e rappresentato a Serenissimi Collegi le pene imposte all’inosservanti de medesimi per ottenere la loro approvazione e confermazione unitamente con alcune aggiunte di nuovo prescritte, salve però sempre le disposizioni delle Leggi e Statuti e salva ancora la facoltà, che compete al prefato Eccellentissimo Magistrato di procedere manu Regia & more militari, secondo la propria sua instituzione, perciò da prefati Serenissimi Collegi con loro decreto de 22 Genaro 1722 sono stati approvati li Ordini ed Instituti Militari sudetti, in tutto come si leggerà in appresso ad effetto che vi sia regola certa per procedere in qualunque delitto, inobedienze ed altro che da che chi sia del Militare si commettessero come pure per l’osservanza e totale esecuzione de medesimi.
INTRODUZIONE
Desiderando il Magistrato Illustrissimo ed Eccellentissimo di Guerra che le Soldatesche, le quali vivono sotto il di lui Governo e Comando, mantenghino quella disciplina e militare ordinanza che si conviene a Truppe ben regolate ha deliberato di prescrivere alle medeme quegli Instituti e precetti che osservati pontualmente possono farle godere un’intento così giusto e così necessario a Pubblico beneficio. E accioche nessuno per l’avvenire, ne Ufficiale ne semplice Soldato, possa addurre ignoranza, che vaglia, si è compiacciuto di farli registrare nel presente volume, del quale ordina che si provvedano tutti e singoli Ufficiali tanto per Instruzione propria e de i Soldati alla cura loro affidati, quanto perche ne gli uni e gli altri non abbiano mai da sperare che si ascoltino a pro loro scuse o discolpe per esimerli dalle punizioni già stabilite contro de Trasgressori.
INDICE
DE GLI ARGOMENTI
DI CIASCUN CAPITOLO
PARTE PRIMA
I - DELL'ARROLLAMENTO DE SOLDATI
II - DELL’UFFICIALI DELLE COMPAGNIE SCIOLTE
III - DELL’ESERCIZIO E DISCIPLINA DELLA SOLDATESCA
IV - DEL MANEGGIO DEL FUCILE E BAJONETTA
V - DELLE EVOLUZIONI
VI - DELL'OBBLIGATIONI DELL'UFFICIALI PER IMPEDIRE CHE LI SOLDATI NON PASSINO DI NOTTE PER LA CITTA' E PRESIDII, DOVE SONO DI GUARNIGGIONE
VII - DELLA DISCIPLINA IN CUI DEVONSI CONTENERE LI SOLDATI A QUARTIERI COL CASTIGO PREFISSO ALL'UFFICIALI, CHE CUOPRIRANNO, O FARANNO FUGGIRE LI SOLDATI* COMPLICI DI QUALCHE DELITTO
VIII - DELLE BASSE DA DARSI A SOLDATI DISERTORI O MANCANTI DI QUARTIERE DI NOTTE
IX - DELL'ATTENZIONE CHE DEVONO AVERE GL'UFFICIALI NELLE MARCHIE ED IMBARCAZIONI DE SOLDATI, A FINE CHE SI CONTENGHINO CON LA DISCIPLINA DOVUTA
- RISTRETTO DELLE PENE IMPOSTE A SOLDATI REI O COMPLICI DEGL'INFRASCRITTI DELITTI, DA LEGGERSI AD OGNI SOLDATO ARROLLATO DI NUOVO, E AD OGNI COMPAGNIA* UNA VOLTA IL MESE
- [Estratto della Grida publicata concernente la facoltà conferita e confermata dall’uno e l’altro Consiglio della Repubblica Serenissima al Magistrato di Guerra, per punire coloro che assolderanno gente in questo Serenissimo Dominio per condurla fura Stato, & altri, che in qualonque modo dessero aiuti a questi tali]
PARTE SECONDA
DEL REGOLAMENTO E BUONA DISCIPLINA DELLE PIAZZE, FORTEZZE, FORTI, RIDOTTI DI QUESTO SERENISSIMO DIMINIO COMPRESO LA CORSICA
-(cap.1) Dell'Obbedienza dovuta a Governatori, Commissari e altri Comandanti delle Piazze e Fortezze e alli Ufficiali Maggiori delle Medesime
-(cap.2) Dell'attenzione che devono avere li Governatori o altri Comandanti per il buon Governo delle Piazze
(cap.3) Dell'obbligazione dei Colonnelli* destinati alla direzione delle Piazze e Fortezze
(cap.4) Dell'incombenze che devono avere li Sargenti Maggiori per la buona direzione delle Piazze
(cap.5) Della maniera di far aprire e serrare le Porte delle Piazze e Fortezze
-(cap.6) Dell'ora e precauzioni che dovranno prendersi per dispensare il Nome alla sera
(cap.7) Della disposizione ed Obligazione delle Sentinelle, Ronde e Pattuglie le quali devono servire alla custodia delle Piazze e Fortezze
-(cap.8) Istruzioni per gli Ufficiali di Guardia
-(cap.9) Ordini che dovranno distribuirsi per prevenire la confusione in caso di un all'Armi* o sia di Incendio* nelle Piazze e Fortezze
-(cap. 10) Ciò che dovranno praticare gli Ufficiali essendo di Parata
PARTE TERZA
DEGLI ONORI CHE DOVERANNO RENDERSI A SERENISSIMI COLLEGI, A PERSONAGGI DEL SERENISSIMO TRONO, AL GENERALE, GOVERNATORI,COMMISSARI, E ALTRI COMANDANTI
- CAP.1: DELL'ONORE DOVUTO AI SERENISSIMI COLLEGI
- CAP.2: PER LI ECCELLENTISSIMI SENATORI E ILLUSTRISSIMO SIGNOR GENERALE
- CAP.3: DEGLI ONORI CHE DOVRANNO RENDERSI AI COMMISSARI GENERALI, AI GOVERNATORI ED ALTRI GIUSDICENTI COL DETTO TITOLO NELLE PIAZZE DEI LORO GOVERNI
- CAP.4: CERIMONIALE STABILITO FRA LI GOVERNATORI DELLE CITTA' E I COMMISSARII DELLE FORTEZZE
-CAP.5: DEL TRATTAMENTO CHE DOVRA' FARSI DAI CORPI DI GUARDIA AI COMANDANTI DELLE PIAZZE E FORTEZZE CHE NON HANNO CARATTERE DI COMMISSARI GENERALI
- CAP.6: DISTINZIONI CHE DOVRANNO PRATICARSI DAI CORPI DI GUARDIA AGLI UFFICIALI TANTO IN GENOVA CHE NELLE PIAZZE E FORTEZZE DEL SERENISSIMO DOMINIO
- CAP.7: COME DOVRANNO REGOLARSI LE PRECEDENZE FRA GLI UFFICIALI DELLO STESSO GRADO
- REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGIMENTI
Presentato dal Colonnello
* Erchisia e approvato dal Magistrato Eccellentissimo di Guerra li 3 di Febraro 1710
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INSTITUTI MILITARI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA
PARTE PRIMA
I - DELL'ARROLLAMENTO DE SOLDATI
*
Cap. I Li Soldati* che si presenteranno al Generale* per farli arrolare doveranno essere di statura decente, di età non minore di anni 20, come per decreto del magistrato Illustrissimo & Eccellentissimo [magistrato di Guerra* = così, salvo altra indicazione, sarà sempre da intendere l’espressione], approvato da li 24 novembre 1717, e della nazione di cui sono capaci secondo gl'ordini prescritti e registrati nella Cancelleria del magistrato Eccellentissimo di Guerra*, sotto pena a Sergenti, o a chi li presenterà, o li averà fatti arrolare di restare sospesi dalla carica per due mesi, e la loro paga resti a beneficio dell' Eccellentissima Camera*.
Sarà a carico de Capitani* delle Compagnie di qualunque Nazione il provedere li Soldati* subito, che saranno arrolata nella propria Compagnia* di un Focile*, o della Camera Eccellentissima* o proprio del Capitano* che sia d'un istesso collibro [calibro], ed uniforme agli altri, e che sia bollato o sia marcato dall''Armarolo di Palazzo come fu ordinato l'anno 1719 a 17 Novembre dal magistrato Eccellentissimo* per la Compagnia* del Real Palazzo, quale averà obbligo di fare il Marco [marcare – contrassegnare] sopra di quei focili* che le saranno presentati da qualsivoglia Capitano* senza spesa alcuna, quali Soldati* arrolati, che saranno come sopra doveranno altresì essere proveduti dal loro Capitano* di Bajonetta*, spada uniforme col suo cinturone, di Cazalina* con tre pietre da focile*, dieci cariche di polvere, ed altrettante palle di collibro.
Ogni volta che saranno comandati soldati* in fazione, resterà a carico del Tenente* della Compagnia* il riconoscere l'accennate munizioni, e ciò rispetto alle Compagnie sciolte poiché per li Reggimenti* non s'intende innovare cos'alcuna di quanto nel Regolamento loro si trova determinato.
Sarà parimenti a carico del Capitano* il leggere o far leggere ad ogni Soldato* nuovamente arrolato le pene e castighi destinati a i Delinquenti secondo la qualità delle loro trasgressioni e mancanze nella forma descritta in appresso; rispetto poi al trattamento, e vestiario delle Milizie, doverà osservarsi ciò, che resterà risoluto dall’Eccellentissimo Magistrato*, quale intanto comanda à i Capitani*, ed alli altri Ufficiale l’invigilare al mantenimento della polizia* [vedi igiene*] de i Soldati*, specialmente i Capitani*, proveder loro il bisognevole, e invigilare che non consumino, se non in buon’uso le paghe [stipendio], che mensilmente riceveranno. E perché la facilità che trovano li Soldati* di licentiarsi, può frastornarne l’esecuzione, non si potrà per l’avvenire accettare Soldato* alcuno à questi Stipendii per minor tempo di tre anni come si vede espresso nel contratto stipulato col Provisionario de panni per il Vestiario de Soldati* l’anno 1711 à 26 Settembre, qual ordine sia, e s’intenda à cautela rinovato durante li quali sarà solamente permesso al Magistrato Eccellentissimo di Guerra il concederle la licenza, con che colui, che la dimanderà proveda del proprio una Velata usata di livrea del Regimento, ò Compagnia*, à sodisfazione del Generale*, à quello che prenderà la di lui piazza [la ferma viene fissata a 3 anni, salvo autorizzazioni al congedo del solo Magistrato di Guerra e con l’obbligo in pratica di vestire il soldato* destinato a surrogare chi lascia il servizio].
- DELL’UFFICIALI DELLE COMPAGNIE SCIOLTE
Cap. II
Quelli Ordini, che l’Eccellentissimo Magistrato di Guerra* ha prefisso, ò prefigesse per li Capitani*, Tenenti*, ed altri Ufficiali delle Compagnie, che saranno regimentate per ben dirigere, governare, e rendere in disciplina le medesime, e Soldati* loro, com’apparisce nel Regolamento de Regimenti, intende, vuole, e dichiara, che venghino ancora praticati, e osservati da i Capitani*, i Tenenti*, Ufficiali, e bassi Ufficiali [sottufficiali] delle Compagnie sciolte [scelte], intimando à trasgressori, e inosservanti le stesse pene, e castighi specificati nel Regolamento sudetto, al quale comanda che restino sottoposti tutti gl’Ufficiali in quella parte che potrà appropiarsi alle loro mancanze e disattenzioni, essendo sua voltà, che tutti gl’Ufficali e Soldati* di qualsiasi Nazione, stato e qualità, che servono nelle Truppe* della Serenissima Republica* osservino li stessi ordini ed abbiano un medemo instituto e Disciplina militare.
- DELL’ESERCIZIO E DISCIPLINA DELLA SOLDATESCA
Cap. III
Non si farà lecito alcun Ufficiale ndi qualsiasi grado ò condizione di cambiare in parte ò in tutto il seguente Esercizio stabilito ndall’Eccellentissimo Magistrato sotto le pene ad esso arbitrarie [arbitrio
*], e a tenore del medemo si instruiranno li Soldati*, li quali non essendo ben’ammaestrati, dopo il tempo loro prefisso, saranno puniti l’Ufficiali secondo le pene prescritte nello citato Regolamento de Regimenti.
- DEL MANEGGIO DEL FUCILE* E BAJONETTA*
Cap. IV
Fucilieri preparatevi per far l’Esercizio.
Questo comando si deve eseguire in tre tempi.
1 – Spianare il Fucile*, e portare la mano dritta sopra la batteria.
2 – Aprire il Focone.
3 – Rimettere il Fucile* al suo primo luogo portando la mano dritta alla sacoccia.
A dritta quattro volte.
A sinistra quattro volte.
Mezzo giro a dritta.
Rimettetevi.
Portate la mano dritta al Fucile*.
Ciò si fa spianando il Fucile*.
Alto il Fucile*.
Si porta al lato dritto tenendo il Fucile* di rimpetto alla Crovata.
Portere il Fucile* su la mano sinistra.
Si fa lasciando cadere il Fucile* su la mano sinistra, che è come presentar l’armi*.
Montate il Fucile*.
Si deve fare appoggiando il Fucile* alla coscia destra.
Impostatevi.
Questo si fa in due tempi.
1 – Solevando il Fucile* in avanti, venendo il piede dritto al sinistro.
2 – Portando alla spalla il calcio del Fucile*, ritirando nello stesso tempo il piede dritto in dietro.
Tirate.
Ricuperate l’armi*.
Si fa pure in due tempi.
1 – Solevando il Fucile* in avanti, venendo come sopra il piede dritto al sinistro.
2 – Ritirando il piede dritto in dietro, abassando il Fucile* in forma di presentarlo.
Mettete il Fucile* a mezzo ponto.
Si fa appoggiando il Fucile* come sopra.
Nettare il Focone.
Si fa senza muovere il Fucile*, avvertendo anche di nettare la pietra.
Pigliate il Polverino.
Ciò preso si porta a quattro dita distante dal Focone.
Mettete la polvere sopra il Focone.
Si deve fare tenendo il Fucile* piano.
Serrate il Focone.
Ciò eseguito, si mette il Fucile* in forma di presentarlo.
Passate il Fucile* dal lato della Spada.
Questo comando si eseguisce in due tempi.
1 – Solevando in avanti il Fucile*, unendo il piede dritto al sinistro.
2 – Girando il corpo a sinistra portando il piede dritto in avanti.
Pigliate il cartoccio.
Rompetelo co i denti.
Mettetelo in canna.
Tirate la bacchetta in tre tempi.
Alta la bacchetta.
Scortatela abbassando la mano alla cintura.
Mettetela in canna.
Battete tre volte.
Ritirate la bacchetta in tre tempi.
Alta la bacchetta.
Scortatela abbassando la mano alla cintura.
Rimettetela a suo luogo.
Portate la mano dritta al calcio del Fucile*.
Alto il Fucile*, cioè in avanti.
Fucile* in spalla.
Fucilieri preparatevi.
Questo comando si deve eseguire in quattro tempi.
1 – Spianare, e portare la mano dritta al Fucile*.
2 – Far alto il Fucile* al lato dritto.
3 – Portare il Fucile* su la mano sinistra.
4 – Montare il Fucile* appoggiandolo alla coscia destra.
In appresso si comanda.
A dritta/ a sinistra (quattro volte)
Mezzo giro a dritta/ Mezzo giro a sinistra (rimettetevi)
Presentando sempre l’armi*.
Impostatevi.
Tirate.
Ricuperate e caricate l’armi*.
Il tutto si deve eseguire come si è insegnato sopra.
Portate la mano dritta alla Bajonetta*.
Bajonetta* in canna.
In avanti presentare la Bajonetta*.
Questo si deve eseguire in due tempi.
1 – Solevando il Fucile* in avanti unendo il piede dritto al sinistro.
2 - Ritirando il piede dritto in dietro, lasciando cadere il Fucile* sopra il braccio sinistro.
A dritta/ a sinistra (quattro volte)
Mezzo giro a dritta/ Mezzo giro a sinistra (rimettetevi)
Presentando sempre la Bajonetta*.
Slongate la Bajonetta*.
Un passo avanti, slongate la Bajonetta*.
Un passo indietro, slongate la Bajonetta*.
Due passi avanti, slongate la Bajonetta*.
Due passi indietro, slongate la Bajonetta*.
Passate il Fucile* dal lato della Spada.
Ripigliate la Bajonetta*.
Mettetela a suo luogo.
Portate la mano dritta al calcio del Fucile*.
Alto il Fucile*, cioè in avanti.
Fucile* in spalla.
Dovendosi eseguire li seguenti comandi il tutto si deve fare in quattro tempi.
Riposatevi sopra l’armi*.
Posate l’armi* a terra.
Ripigliate l’armi*.
Portate l’armi*.
ESERCIZIO CORRENTE DE FUCILIERI CON LA BAJONETTA*.
A dritta/ a sinistra (quattro volte) Mezzo giro a dritta/ Mezzo giro a sinistra (rimettetevi) Portate la mano dritta al Fucile*.
Alto il Fucile*.
Portate il Fucile* su la mano sinistra.
Montate il Fucile*.
Impostatevi.
Tirate.
Ricuperate l’armi*.
Mettete il Fucile* a mezzo ponto.
Nettate il focone.
Pigliate il polverino.
Mettete la polvere sopra il focone.
Passate il Fucile* dal lato della Spada.
Pigliate il cartoccio.
Rompetelo co i denti.
Mettetelo in canna.
Tirate la bacchetta in tre tempi.
Alta la bacchetta.
Scortatela abbassando la mano alla cintura.
Mettetela in canna.
Battete tre volte.
Ritirate la bacchetta in tre tempi.
Alta la bacchetta.
Scortatela abbassando la mano alla cintura.
Rimettetela a suo luogo.
Portate la mano dritta al calcio del Fucile*.
Alto il Fucile*, cioè in avanti.
Fucile* in spalla.
Fucilieri preparatevi.
A dritta/ a sinistra (quattro volte) - Presentando sempre l’armi*.
Mezzo giro a dritta/ Mezzo giro a sinistra (rimettetevi)
Impostatevi.
Tirate.
Ricuperate e caricate l’armi*.
Portate la mano dritta alla Bajonetta*.
Bajonetta* in canna.
Fermate la Bajonetta*.
In avanti presentare la Bajonetta*.
A dritta/ a sinistra (quattro volte) – Presentando la Bajonetta*.
Mezzo giro a dritta/ Mezzo giro a sinistra (rimettetevi)
Slongate la Bajonetta*.
Un passo avanti, slongate la Bajonetta*.
Un passo indietro, slongate la Bajonetta*.
Due passi avanti, slongate la Bajonetta*.
Due passi indietro, slongate la Bajonetta*.
Passate il Fucile* dal lato della Spada.
Ripigliate la Bajonetta*.
Mettetela a suo luogo.
Portate la mano dritta al calcio del Fucile*.
Alto il Fucile*, cioè in avanti.
Fucile* in spalla.
Riposatevi sopra l’armi*.
Posate l’armi* a terra.
Ripigliate l’armi*.
Portate l’armi*.
- DELLE EVOLUZIONI
Cap. V Ancorche restino obolite in molte parti l’Evoluzioni, che si praticavano gl’anni passati, si considera esservene molte le quali sono essenziali ne nostri Territorii angusti e siti montuosi, per tanto s’incarica a’ Sergenti Maggiori, a’ Capitani*, e a’ tutti gl’altri Ufficiali, a’ quali spetta di disciplinare la Soldatesca, d’insegnarle le seguenti, come sono espresse nella presente Instruzione.
Si avverte in primo luogo che essendo il Battaglione* a sei di fondo (come lo supponiamo) il primo ordine si dimanda capofila, il terzo serra mezza fila, il quarto capo di mezza fila e l’ultimo serra fila.
In oltre che dimandiamo le righe per ordini per valersi del termine stilato da nostri Prtedecessori nell’Esercizii passati.
Si noti parimente che prima di principiare alcun movimento e dare comando veruno si devono avertire li Soldati* di stare attenti, d’osservare il silenzio, e di non eseguire cosa alcuna che il comando non sia terminato il che si prononcierà con l’infrascritti comandi: Osservate il silenzio.
Non eseguite cosa alcuna che il comando non sia finito.
Drizzatevi sopra li vostri ordini e fila.
Portate bene l’armi*.
Per far aprire le File su la dritta.
L’Ufficiale che comanda l’Esercizio deve avvertire la Fila dell’ala sinistra di non muoversi dicendo: La fila dell’ala sinistra non si muova.
A dritta aprite le File.
Tutto il battaglione* deve fare a dritta a risalva della Fila avvertita.
Marcia.
La Fila della dritta comincierà a marciare, partendo col piede sinistro, e le altre successivamente, lasciando ogni Fila che quella che gli è avanti la preceda d’un passo prima di muoversi e quando tutte saranno aperte a bastanza l’Ufficiale dirà:
Alto.
Allora si fermeranno fino a che habbino il comando.
A sinistra rimettetevi.
Faranno a sinistra, ed ogni Fila si drizzerà subito sopra la sua Dritta e sopra il suo Capo fila.
Se l’Ufficiale vuole farle aprire su la sinistra, comanderà che la Fila dell’ala dritta non si muovi e tutto il Battaglione* sarà a sinistra e marcierà come si è detto, sin che abbia il comando di fermarsi e poi si rimetterà facendo a dritta, secondo il comando che n’averà ed eseguirà ciò che si è detto sopra per ben allinearsi
PER SERRARE LE FILA
L’Ufficiale avvertirà la Fila dell’ala dritta overo sinistra secondo il lato per cui pensa di serrarle, di non muoversi, & in appresso darà il seguente comando: A dritta, o vero a sinistra serrate le File sino alla ponta della Spada.
Tutto il Battaglione* a risalva della Dila che sarà stata avvertita di non muoversi farà a Dritta o vero a Sinistra secondo il comando avuto.
Marcia.
Tutte le File marcieranno sino che siano vicine a toccar la ponta delle Spade delle File che le saranno avanti & ivi si fermeranno sino che l’Ufficiale le comandi.
A dritta o vero sinistra, Rimettetevi.
Faranno a Dritta, o vero a Sinistra, e si rimetteranno, osservando di dirizzarsi, come si è detto sopra.
PER APRIRE GL’ORDINI IN AVANTI.
Si deve avvertire li Serrafila o sia l’ultimo ordine di non muoversi col seguente comando.
Serrafila non vi movete
Tutti gl’ordini, a risalva dell’ultimo, devono star pronti per partire.
Marcia Partiranno col piede sinistro marciando lentamente, e quando averanno la distanza che si desidera l’Ufficiale dirà.
Alto Si fermeranno drizzandosi subito, come si è detto sopra.
PER APRIRE GL’ORDINI IN DIETRO.
Li Capifila o sia primo ordine non deve muoversi dicendo.
Capifila non vi movete.
Ordini apritevi indietro.
Tutti gl’ordini, eccetto il primo, faranno mezzo giro a Dritta.
Marcia Partiranno col pietro sinistro marciando con passi gravi verso la coda del Battaglione*, osservando che l’ultim’ ordine marci con qualche maggior prestezza, e li altri di mano in mano più lentamente, a fin che il secondo ordine non si ritrovi troppo distante dal primo, quando l’Ufficiale dirà
Alto.
Che si fermeranno.
Rimettetevi.
Faranno mezzo giro a sinistra.
PER SERRARE GL’ORDINI IN AVANTI.
Capifila non vi movete.
Il primo ordine non deve muoversi.
Ordini serratevi in avanti.
Tutti gl’ordini, eccetto il primo, devono tenersi pronti per marciare.
Marcia.
Devono partire col piede sinistro, e marciare verso la Fronte, sino che sentano il comando che li sarà dato dall’Ufficiale quando li stimerà serrati a bastanza.
Alto.
Si fermeranno drizzandosi come sopra.
PER SERRARE GL’ORDINI INDIETRO.
Serrafila non vi muovete.
L’ultimo ordine non deve muoversi.
Ordini serratevi in dietro.
Tutti gl’ordini faranno mezzo giro a Dritta e staranno pronti a marciare a risalva dell’ultimo.
Marcia.
Marcieranno verso li Serrafile, sino che l’Ufficiale, il quale comanda le dica.
Alto.
Si fermeranno.
Rimettetevi.
Faranno mezzo giro a sinistra e si drizzeranno come sopra.
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI.
Bisogna che le File abbiano una distanza proporzionata la quale non sia però eccessiva, ma tale che fra l’una e l’altra vi possa da spalla a spalla entrare ancora un Soldato* con restare a tutti libero il maneggio delle braccia.
Si deve pure osservare ch’il Soldato* porti bene il Fucile* in spalla, cioè che tenghi la mano sinistra, che lo regge, distante quattro dita dall’estremità del calcio; che la bocca del medesimo Fucile* resti alta, ed il calcio alquanto rivolto verso lo stomaco del Fuciliere, il quale deve sempre in ogni movimento marciare lentamente, e con passo grave, osservando di continuo la sua Dritta e Sinistra per tenersi in linea con gli altri.
Sarà altresì accertato far avvisare in ogni raddoppiamento dall’Ajutanti, o sia dalli Sergenti, gl’ordini, che devono star fermi, e quelli che devono marciare.
Per ultimo si noti che quando si raddoppia su la sinistra si fa a Dritta per rimettersi.
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI IN AVANTI.
Badate a voi per raddoppiare gl’ordini in avanti.
A Dritta Raddoppiate gl’ordini in avanti.
Al detto comando il secondo, il quarto e l’ultimo ordine devono tenersi pronti per marciare.
Marcia.
Li medesimi marcieranno partendo col piede sinistro, ed il secondo anderà a raddoppiare il primo, il quarto, il terzo, e l’ultimo il quinto, trovandosi ogn’uno con quattro passi ad imboccare la Dritta della Fila, che gl’è avanti.
PER RIMETTERSI
Ordini che avete raddoppiato badate a voi.
Gl’ordini che hanno raddoppiato devono stare attenti per eseguire il comando.
A Sinistra, Rimettetevi.
Li stessi faranno a Sinistra, girando su’l piede dritto.
Marcia.
Partiranno col piede sinistro tutti nello stesso tempo ed in quattro passi si troveranno col piede dritto innanzi per ripigliare il loro primo posto, quando haveranno il comando.
A Sinistra.
Gireranno a sinistra su’l medemo piede dritto.
Badate a voi per raddoppiare gl’ordini su la Sinistra.
Li stessi ordini che hanno raddoppiato su la dritta si prepareranno per raddoppiare su la sinistra.
A Sinistra Raddoppiate gl’ordini in avanti.
Li sudetti partiranno col piede sinistro, ed in quattro passi devono imboccare la sinistra della Fila o sia del Fuciliere che li sta avanti.
PER RIMETTERSI.
Ordini che avete raddoppiato badate a voi per rimettervi.
L’Ordini sudetti staranno pronti al comando.
A Dritta rimettetevi.
Faranno a Dritta su’l piede sinistro ed aspetteranno il comando.
Marcia.
Partiranno col piede dritto e si troveranno avanti al quarto passo col piede sinistro avanti.
A Dritta.
Gireranno a Dritta su’l piede sinistro e si troveranno rimessi.
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI INDIETRO.
Ordini che non avete raddoppiato badate a voi.
Gl’ordini che non hanno raddoppiato staranno attenti per eseguire il comando.
A Dritta raddoppiate gl’ordini indietro.
Il primo, terzo e quint’ordine faranno a Dritta, girando su’l piede sinistro ed aspettando il comando.
Marcia.
A questo comando marcieranno col piede dritto, e al quarto passo si troveranno col piede sinistro a lato del piede dritto del Soladto che li sarà inanti.
A Dritta Facendo a Dritta resteranno negl’ordini che devono raddoppiare osservando di drizzare subito le ponte de piedi e di cuoprirsi con la loro Dritta e con li loro Capifila.
PER RIMETTERSI.
Ordini che avete raddoppiato rimettetevi.
Gl’ordini ch’hanno raddoppiato devono tenersi pronti.
Marcia.
A questo comando partiranno col piede sinistro e facendo quattro passi anderanno ad occupare il primo posto.
Ordini che avete raddoppiato badate a voi per raddoppiare su la sinistra.
Li stessi ordini saranno pronti al comando.
A sinistra raddoppiate gl’ordini indietro.
Li medemi faranno a sinistra girando sul piede dritto ed aspetteranno ilo comando.
Marcia Partiranno col piede sinistro, e si porteranno al quarto passo col piede dritto a lato del piede sinistro del Soldato* che li sarà avanti.
A Sinistra Faranno a sinistra girando su’l piede dritto, e drizzando subito le ponte de piedi in linea de gl’ordini ch’hanno raddoppiato.
Ordini che avete raddoppiato rimettetevi.
Gli ordini sudetti devono tenersi pronti.
Marcia.
Si rimetteranno facendo quattro passi come sopra.
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI PER CAPO DI MEZZO FILA IN AVANTI.
Badate a voi per raddoppiare gl’ordini per Capi di mezzo fila.
A questo comando il quarto, quinto ed ultim’ordine devono tenersi pronti.
A Dritta per Capi di mezzo fila raddoppiate gl’ordini in avanti.
Li detti tre ordini non devono muoversi fino che non sentano il Comando.
Marcia.
All’hora partiranno tutti tre co’l piede sinistro marciando lentamente, ed entrando al duodecimo passo negl’ordini che raddoppieranno, cioè il quart’ordine entrerà nel primo, il quinto nel secondo, il sesto nel terzo, prendendo ognuno la Dritta del Soldato* che li medemi raddoppieranno.
PER RIMETTERSI
A Sinistra per Serrafila, Rimettetevi.
Gl’ordini ch’hanno raddoppiato faranno a sinistra, girando su’l calcagno dritto.
Marcia.
Partiranno tutti nello stesso tempo e facendo dodeci passi resteranno col piede dritto inanti per rimettersi a suo luogo avuto il comando.
A Sinistra.
Si gireranno a sinistra sul medemo piede dritto per ripigliare i loro posti.
PER RADDOPPIARE SU LA SINISTRA.
A Sinistra per capo di mezzofila raddoppiare gl’ordini in avanti.
Li medemi ch’hanno raddoppiato devono star pronti.
Marcia.
Marcieranno partendo col piede sinistro e contando dodeci passi si troveranno negl’ordini che devono raddoppiare imboccando li medemi su la sinistra.
PER RIMETTERSI
A Dritta per Serrafila, Rimettetevi.
Faranno a Dritta, girando sul calcagno sinistro.
Marcia.
Partiranno col Piede dritto e con l’accennati passi si troveranno col piede sinistro in avanti aspettando che si comandi.
A Dritta.
Gireranno a Dritta sul piede sinistro e si troveranno a loro primi Posti dove subito si drizzeranno.
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI PER SERRA MEZZA FILA INDIETRO
Ordini che non avete raddoppiato badate a voi.
Il primo, secondo e terzo ordine devono star attenti per eseguire il comando.
A Dritta per Serra mezzafila raddoppiate gl’ordini indietro.
Li detti tre primi ordini faranno a Dritta sul calcagno sinistro.
Marcia.
Principieranno a partire col piede sinistro e contando li soliti dodeci passi si fermeranno col mpiede sinistro a lato del piede dritto di quei Soldati* che doveranno raddoppiare cioè il terzo ordine a quelli del sesto, il secondo del quinto ed il primo del quarto ed ivi aspetteranno il comando.
A Dritta.
Gireranno a Dritta sul piede sinistro e gl’ordini si troveranno raddoppiati, drizzandosi subito come sopra.
PER RIMETTERSI.
Ordini che avete raddoppiato, Rimettetevi.
Li stessi ordini devono tenersi pronti.
Marcia.
A questo comando partiranno col piede sinistro e facendo li dodeci passi avvisati si troveranno nel loro primo posto, ove si drizzeranno com’erano prima.
PER RADDOPPIARE SU LA SINISTRA.
Ordini che avete raddoppiato badate a voi.
Li detti primi tre ordini devono tenersi pronti.
A Sinistra per serra mezzofila raddoppiate gl’ordini indietro.
Li stessi tre ordini faranno a sinistra girando sul calcagno dritto.
Marcia.
Col piede sinistro partiranno e doppo li dodeci passi si troveranno col piede dritto al lato del piede sinistro delli Soldati* che devono raddoppiare.
A Sinistra.
Gireranno a sinistra sul piede detto e resteranno negl’ordini da raddoppiarsi drizzando le punte de piedi come sopra.
PER RIMETTERSI.
Ordini che avete raddoppiato badate a voi per rimettervi.
Gl’ordini che hanno raddoppiato staranno attenti al comando.
Marcia.
Marcieranno partendo col piede sinistro e con li soliti passi si porteranno a loro primin posti alienandosi su la loro dritta e su il loro Capifila come già si è detto.
PER RADDOPPIARE LE FILE.
Sarà accertato far avvertire dalli Sargenti le File che devono raddoppiare e quelle che devono star ferme e supposto che si vogliono raddoppiare le File per il lato sinistro, si comanderà:
A Sinistra raddoppiate le File.
Tutte le File della Dritta faranno a sinistra.
Marcia.
Anderanno a postarsi dietro le File della loro Sinistra le quali saranno state fermate.
PER RIMETTERSI
File che avete raddoppiato Rimettetevi.
Le file che hanno raddoppiato faranno a Dritta.
Marcia.
Partiranno tutte col piede sinistro nello stesso tempo ritornando al loro luogo e facendo Fronte come prima.
PER RADDOPPIARE LE FILE SU LA DRITTA.
A Dritta raddoppiate le File.
Le File che hanno raddoppiato staranno ferme e quelle che non si sono mosse faranno a Dritta.
Marcia Si porteranno a raddoppiare le File della loro Dritta.
PER RIMETTERSI.
File che avete raddoppiato, rimettetevi.
Le medeme si volteranno a Sinistra.
Marcia.
Partiranno ad un tempo ritornando nella loro prima situazione e facendo Fronte come prima.
Si avverte che occorrendo far treplicare le File conviene quando le file sono raddoppiate farle di nuovo raddoppiare.
PER RADDOPPIARE LE FILE PER MEZZ’ORDINI.
Si comanderà: A dritta, o vero a sinistra per mezz’ordini raddoppiate le File.
Li mezz’ordini della Dritta overo della Sinistra che devono raddoppiare faranno a Dritta o sia a sinistra, secondo il comando avuto.
Marcia.
Si porteranno a raddoppiare le File delli mezz’ordini che sono stati fermi.
PER RIMETTERSI.
Mezz’ordini, ch’avete raddoppiato, Rimettetevi.
Li mezz’ordini che devono rimettersi si volteranno a Dritta o pure a Sinistra come si è specificato nelli raddoppiamenti delle File.
Marcia.
Ritorneranno ad occupare i loro primi posti, osservando di marciare lentamente e di tenersi dritte nella stessa maniera. Il simile si pratica per raddoppiare le File per quarti d’ordini, poiche se li quarti d’ordini dell’ali devono raddoppiare le File delli quarti d’ordini del mezzo, questi stanno fermi, e li quarti d’ordini dell’ali fanno a Dritta o a Sinstra e vanno a raddoppiare le File delli quarti d’ordini del mezzo, che sono stati fermi o veramente dovendo li quarti d’ordini di mezzo raddoppiare le File delli quarti d’ordini dell’ali, questi stanno fermi, e li quarti d’ordini di mezzo fanno a Dritta e Sinistra e vanno a raddoppiare le File delli quarti d’ordini dell’ali e li comandi si esprimono come siegue:
A Dritta e Sinistra per quarti d’ordini dell’ali raddoppiate le File delli quarti d’ordine di mezzo.
Marcia.
PER FARLI RIMETTERE
Si comanda: Quarti d’ordine che avete raddoppiato, Rimettetevi.
Marcia.
A Dritta e Sinistra per quarti d’ordini di mezzo raddoppiate le File delli quarti d’ordini dell’ali.
Per farli rimettere si dà lo stesso comando di A Dritta e Sinstra quarti d’ordini che avete raddoppiato, rimettetevi.
Marcia.
DELLA CONTROMARCIA PER ORDINE.
A Dritta, per ordini fate la contromarcia.
A questo comando tutto il Battaglione* fa a Dritta.
Marcia.
Li Capifila della Dritta avanzano tre passi, indi girando su la Dritta, marciano per l’Intervalli fra un ordine e l’altro per andare a postarsi su l’ala sinistra e tutte le File seguitano la Marcia delli loro Capifila della Dritta; nel qual modo il Capifila, ch’era su l’ala dritta, va a restare Capofila dell’ala sinistra, e quello dell’ala sinistra resta Capofila dell’ala Dritta.
Per eseguire questo movimento è sempre accertato di far condurre li Capifila da qualche Ufficiale pratico e lasciare li Sargenti postati con le loro Sargentine all’estremità dell’ali d’ogni ordine.
Li Capifila devono marciare addaggio e non solamente osservare la loro marcia ma anche quella delle File che li sieguono per dar campo che ogn’una arrivi a tempo a suo luogo.
PER RIMETTERSI
Si comanderà:
A Sinistra, fate la contromarcia.
A questo comando il Capofila della Sinistra, che deve andare ad occupare il suo primo posto su l’ala Dritta, farà a Sinistra & avvanzando tre passi di nuovo si girerà su la sinistra marciando per l’Intervalli fra un’ordine e l’altro, nella stessa conformità e con le medeme osservazioni che si sono espresse nel precedente comando.
DELLA CONTROMARCIA PER FILE
Per ben eseguire questo movimento conviene far aprire le File in modo che li Soldati* possono passare da spalla a spalla per l’intervalli delle medesime, senza urtarsi ne incontrarsi, con non darle però un’eccessiva distanza ma solamente quella che è necessaria per il passaggio predetto.
A Dritta overo a Sinistra per file, fate la contromarcia.
Al detto comando il primo ordine o sia li Capifila faranno mezzo giro a Dritta.
Marcia.
Li medemi marcieranno per l’Intervalli della Dritta o sinistra delle File verso la coda. Ed il restante del Battaglione* nello stesso tempo marcierà verso la Fronte, ed ogni ordine, gionto che sarà sul terreno che occupavano li Capifia farà mezzo giro a Dritta e continuerà a seguitare la marcia degl’ordini e File che lo precedono in maniera che tutti gli ordini devono arrivare sul terreno delli Capifila ed ivi fare il detto mezzo giro per rivolgersi e marciare verso la coda dove li Capifila occuperanno il terreno delli Serrafila, il secondo ordine quello del quinto, e così successivamente.
Se la contromarcia sudetta si è fatta per fare di Fronte Coda e di Coda Fronte, quando li Capifila giongono all’ordine delli Serrafila non cambiano di fronte, ma stanno voltati verso dove era la coda, lo stesso fanno tutti gl’altri ordini, ma se pure la detta contromarcia si è fatta per continuare un fuoco vivo alla Fronte, quando li Capifila saranno arrivati all’ordine delli Serrafila, faranno mezzo giro a Dritta, o vero a Sinistra, secondo il lato, per cui averanno fatto la contromarcia in esecuzione del comando che li sarà dato.
PER FAR SPARARE DI PIEDE FERMO
Si devono serrare gl’ordini, indi si fanno presentare le armi* a tutt’il Battaglione*, il quale essendo a sei di fondo, si può ridurre solamente a tre, con raddoppiare gli ordini, per avere un maggior fuoco. Pure facendo l’Esercizio per semplice ammaestramento de Soldati*, si potrà eseguire nel modo seguente:
Serrafila non vi movete.
Primi cinque ordini Ginocchio dritto a terra.
Li primi cinque ordini metterano il ginocchio dritto a terra.
Serrafila preparatevi
L’ultimo ordine si preparerà col montare il Fucile* tenendo però la bocca dello stesso alta.
Impostatevi.
Lo stesso ordine s’imposterà.
Tirate.
Osserveranno di tirare tutti unitamente.
Ricuperate l’armi*, e caricate.
Devono ricuperare li loro Fucili, e di nuovo caricarli con stare pronti alli comandi, che li verranno dati in appresso.
L’Ufficiale che comanderà l’Esercizio continuerà a dare li sopradetti comandi a tutti gl’altri ordini, proseguendo.
Quint’ordine in piedi - - Preparatevi - - Impostatevi - - Tirate - - Ricuperate l’armi*, e caricate, e così successivamente sino ch’arrivi alli Capifila.
DEL QUARTO DI CONVERSIONE
Per fare questo movimento resta sempre accertato far serrare gl’ordini, e le File, e mettere sopra le ali li più abili Sargenti, a finché stiano attenti, che li Soldati* mantenghino le loro distanze, e non confondino gli ordini, e le file.
Se il Quarto di Conversione si vuole fare a Dritta, l’Ufficiale comanderà:
A Dritta fate un quarto di Conversione.
A questo comando il Capofila della Dritta farà solamente a Dritta, ed il capo dell’ala dritta girerà lentamente intorno ad esso come suo centro; l’ala sinistra all’opposto raddoppierà il passo sino che faccia Fronte tutto il Battaglione* dove prima aveva la sua ala dritta.
Se il Quarto di Conversione si deve fare a sinistra l’Ufficiale dirà:
A sinistra fate un Quarto di Conversione.
Il Capofila della sinistra farà solamente a sinistra piegando l’ala sinistra insensibilmente, e l’ala dritta marcierà con altretanta celerità, fino a che tutto il Battaglione* faccia Fronte dove aveva la sua ala sinistra.
BREVI AVVERTIMENTI PER VALERSI OPPORTUNAMENTE DELLE PREDETTE EVOLUZIONI
Si raddoppiano gl’ordini all’hor che il Nemico attacca la Fronte, ò la coda del Battaglione*, perche in tal guisa si può combattere con più gran fronte, e maggior fuoco.
Si raddoppiano le file per accomodarsi alla necessità d’un terreno angusto o vero per rinforzar l’ali del Battaglione*, se il Nemico attacca li fianchi come altresì per passare sotto il calore di qualche Batteria nemica, a finche le palle del Cannone ritrovino maggior apertura fra una fila e l’altra e facciano minor danno.
Si serve della contromarcia per ordini per far passare un fianco del Battaglione* in luogo dell’altro, quando si stima che un’ala sia più forte e che perciò sia bene opponerla dall’altro fianco o sia ala del Nemico.
Si pratica la contromarcia per fila, quando si vuole far passare li Soldati* dalla fronte alla coda del Battaglione*, essendo per lo più li migliori. Vale parimente per mantenere un fuoco incessante ad una Trinciera o sia Parapetto.
Il quarto di conversione è il più usitato movimento per opponere la fronte, che è sempre la più forte del Battaglione*, quando il nemico vogli attaccare qualch’ala senza avere occasione di scomponere li Soldati*, tenendo sempre unito l’intiero corpo, il che riesce di maggior commodo e sicurezza quando la situazione lo permette.
COMANDI CORRENTI PER L’ESERCIZIO DELLE SPIEGATE EVOLUZIONI.
Soldati* badate a voi.
Osservate il silenzio.
Non eseguite cosd’alcuna, che il comando non sia finito.
Drizzatevi sopra li vostri ordini e file.
Portate bene l’armi*.
PER FAR APRIRE LE FILE SU LA DRITTA.
La fila dell’ala sinistra non si muova.
A Dritta, aprite le file.
Marcia.
Alto.
A Sinistra, rimettetevi.
PER SERRARE LE FILE
A Dritta, la fila della dritta non si muova, serrate le fila sino alla ponta della Spada.
Marcia.
A sinistra, rimettetevi.
PER APRIRE GL’ORDINI IN AVANTI Serrafile non vi movete.
Ordini apritevi in avanti.
Marcia.
Alto.
PER APRIRE GL’ORDINI IN DIETRO
Capifila non vi movete.
Ordini apritevi in dietro.
Marcia.
Alto.
Rimettetevi.
PER SERRARE GLI ORDINI IN AVANTI
Capifila non vi movete.
Ordini serratevi in avanti.
Marcia.
Alto.
PER SERRARE GLI ORDINI IN DIETRO
Serrafile non vi movete.
Ordini serratevi in dietro.
Marcia.
Alto.
Rimettetevi.
PER RADDOPPIARE GLI ORDINI IN AVANTI
Badate a voi per raddoppiare gl’ordini in avanti.
A Dritta, raddoppiate gli ordini in avanti.
Marcia.
PER RIMETTERSI
Ordini che avete raddoppiato badate a voi.
A sinistra, rimettetevi.
Marcia.
A Sinistra
Per raddoppiarli su la Sinistra sono li stessi comandi variando solamente il comando di Dritta, dove si è detto Sinistra, e di Sinistra dove si è detto Destra.
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI IN DIETRO.
Ordini che non avete raddoppiato, mbadate a voi.
A dritta raddoppiate gl’ordini in dietro.
Marcia.
A dritta.
PER RIMETTERSI
Ordini che avete radoppiato, rimettetevi.
Marcia
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI PER I CAPI DI MEZZAFILA IN AVANTI
Badate a voi per raddoppiare gl’ordini per capi di mezzafila.
A dritta per capi di mezzafila raddoppiate gl’ordini in avanti.
Marcia.
PER RIMETTERSI
A Sinistra per serrafila, rimettetevi.
Marcia.
A Sinistra.
PER RADDOPPIARE GL’ORDINI PER SERRA MEZZA FILA IN DIETRO
Ordini, che non avete raddoppiato badate a voi.
A dritta per serra mezza fila raddoppiate gl’ordini in dietro.
Marcia.
A dritta.
PER RIMETTERSI
Ordini, che avete raddoppiato rimettetevi.
Marcia.
PER RADDOPPIARE LE FILE.
A dritta o vero a sinistra raddoppiate le file.
Marcia.
PER RIMETTERSI.
File, che avete raddoppiato rimettetevi.
Marcia.
PER RADDOPPIARE LE FILE PER MEZZ’ORDINI.
A Dritta o vero a sinistra, per mezz’Ordini raddoppiate le file.
Marcia.
PER RIMETTERSI.
Mezz’ordini, che avete raddoppiato rimettetevi.
Marcia.
PER RADDOPPIARE LE FILE PER QUARTI D’ORDINI DI MEZZO.
A dritta e sinistra per quarti d’ordini di mezzo raddoppiate le file de quarti d’ordini dell’ali.
Marcia.
PER RIMETTERSI.
Quarti d’ordini, che avete raddoppiato rimettetevi.
Marcia.
PER RADDOPPIARE LE FILE PER QUARTI D’ORDINI DELL’ALI.
A dritta, e sinistra per quarti d’ordine dell’ali raddoppiate le file de quarti d’ordini di mezzo.
Marcia.
PER RIMETTERSI.
A dritta e sinistra quarti d’ordini che avete raddoppiato rimettetevi.
Marcia.
- DELL'OBBLIGATIONI DELL'UFFICIALI PER IMPEDIRE CHE LI SOLDATI* NON PASSINO DI NOTTE PER LA CITTA' E PRESIDII, DOVE SONO DI GUARNIGGIONE
CAP. VI
Restando proibito ai soldati* di passeggiare dopo la prima ora della notte per le strade o contrade delle città e presidi dove sono di guarnigione, sotto pena della galea ad arbitrio del magistrato Eccellentissimo di Guerra, si ordina ai Capitani* ed agli altri ufficiali delle compagnie l'invigilare che detta proibizione venghi pienamente osservata e di più s'incarica ai sergenti il riconoscere prima dell'ora suddetta se tutti li soldati* si trovano ai loro quartieri e mancandone alcuno essi saranno obbligati di portarne l'avviso al generale* o altro comandante delle piazze, al sergente* maggiore delle medesime sotto pena a detti sergenti di restare privi della carica e di due mesi di carcere senza paga e di qualunque altra più grave pena arbitraria al prefato magistrato eccellentissimo e quando il primo sergente* sarà di guardia spetterà al secondo la stessa obbligazione o veramente essendo una Compagnia* dispersa fra molti quartieri si destinerà ad ognuno delli medesimi un caporale* il quale avrà lo stesso incarico sempre però quando non sia possibile ai sergenti fare la suddetta ricognizione, intendendo il prefato magistrato eccellentissimo che dove si troveranno li sergenti siano sempre tenuti loro a rendere conto delli soldati* mancanti dai quartieri come sopra.
- DELLA DISCIPLINA IN CUI DEVONSI CONTENERE LI SOLDATI* A QUARTIERI COL CASTIGO PREFISSO ALL'UFFICIALI, CHE CUOPRIRANNO, O FARANNO FUGGIRE LI SOLDATI* COMPLICI DI QUALCHE DELITTO
CAP. VII
Per ovviare tutti gli scandali, ruberie ed altri inconvenienti facili ad introdursi nei quartieri dei soldati* ordina il magistrato eccellentissimo che in ognuno dei medesimi vi sia alloggiato almeno un ufficiale di ogni Compagnia* ivi acquartierata e all'istessi si incarica il non permettere che dai sergenti, soldati* o altra persona chi che sia si vendi vino*, si faccia taverna* o si tenghi gioco [d'azzardo*] nemmeno che i soldati* giochino fra di loro a giochi di zara*, derivando da questi vizi la loro miseria e l'incentivo ai furti per li quali volendo il magistrato eccellentissimo procedere con sommo rigore, particolarmente per quelli che si commetteranno nei quartieri fra l'istessi soldati*, pertanto ordina ai Capitani* e a tutti gli altri ufficiali delle compagnie che usino ogni maggiore diligenza per scoprire li delinquenti di simili furti e che subito li facciano arrestare e ne diano parte al Generale* o al Comandante della Piazza dove si troveranno affinché venghino puniti amisura del loro misfatto. E caso mai constasse che alcuno ufficiale avesse avuto una simile notizia e non avesse subito fatto arrestare il malfattore sarà egli stesso punito severamente fino ad esser privato della carica ad arbitrio del magistrato eccellentissimo il quale parimenti dichiara che lo stesso praticherà con tutti gli ufficiali che spalleggerano, copriranno o assisteranno per far fuggire o mettere in sicurezza direttamente o indirittamente li soldati* semplici di ogni benché picciolo reato e delinquenza tanto commessa nei detti quartieruùi che in qualunque altro luogo o parte fuori di essi ed ancora si procederà con maggior rigore fino alla morte inclusive secondo la qualità e circostanze del fatto. Comanda inoltre agli ufficiali suddetti, che alloggeranno nei quartieri, che non non permettino che nei medesimi vi alloggino o vi pratichino meretrici o femmine di cattiva vita sotto pena a loro e alli sergenti che lo sapranno e non l'impediaranno di restare sospesi per due mesi dalla carica senza paga.
- DELLE BASSE DA DARSI A SOLDATI* DISERTORI O MANCANTI DI QUARTIERE DI NOTTE
CAP. VIII
Mancando la notte un soldato* dal quartiere e non comparendo la mattina prima che si vada a prendere il pane al forno sarà debito del primo sergente* o di quel basso ufficiale che averà incombenza delle alte e basse della Compagnia* di darli la bassa* del pane la stessa mattina al forno e in veditoria* scondo lo stile che si pratica oggigiorno e gli ordini stabiliti gli anni addietro dal magistrato eccellentissimo a tenore dei quali resta intimata ai segenti che non danno la bassa prontamente ai soldati* mancanti dal quartiere la pena d'un anno sino in tredi galea ad arbitrio del magistrato eccellentissimo il quale volendo avere tutti li riguardi dovuti per li soldati* che potrebbero fuggire essendo di guardia e li sergenti non poterne avere subito notizia, pertanto per quelli soldati* che fuggiranno essendo di guardia proroga il termine della bassa fra ore ventiquattro, purchè consti al prefato eccellentissimo magistrato che il sergente*, o chi spetterà dare la bassa suddetta, non avesse notizia prima delle dette ore ventiquattro della mancanza o fuga del soldato*. Dichiarando parimenti che se gli consterà che qualche altro ufficiale della Compagnia* abbia tenuto mano o avuto consentimento per trattenere la bassa suddetta sì al forno che alla veditoria* sarà castigato con privazione della carica o d'altra pecuniaria ad arbitrio dello stesso eccellentissimo magistrato.
- DELL'ATTENZIONE CHE DEVONO AVERE GL'UFFICIALI NELLE MARCHIE ED IMBARCAZIONI DE SOLDATI*, A FINE CHE SI CONTENGHINO CON LA DISCIPLINA DOVUTA
CAP IX
Le compagnie, distaccamenti o altri corpi di soldati* destinati a passare da un presidio all'altro o vero portarsi in qualche parte per ogni altra spedizione dovranno contenersi nei luoghi del loro passaggio e dove faranno soggiorno con una perfetta disciplina senza commettere alcun disordine o superchieria agli abitanti, e a questo effetto gli ufficiali seguiteranno sempre la marcia dei soldati*, non facendosi lecito d'abbandonarli per passare avanti o fermarsi indietro, il che non osservando saranno essi debitori di tutti quelli inconvenienti che succederanno tanto per dover reintegrare il danno, che avranno sofferto li paesani dei villaggi e borghi come per subire ogni altro maggior castigo confacente alla loro negligenza ed ignoranza e incaricando agli stessi ufficiali di far sempre marciare la loro truppa un ordinanza e senza lasciare sbandare li soldati* per la campagna, conducendosi a passo lento e facendo di tempo in tempo qualche breve posa per ritenerli sempre uniti e in un solo corpo. Rispetto a quelli che s'imbarcheranno dovranno parimenti gli ufficiali delle compagnie imbarcate sopra gli stessi bastimenti, dove saranno li soldati*, osservando che non ve ne sia imbarcato maggior numero che può comportare il bastimento e che si portino sopra il medesimo con ubbidienza senza cagionare disordine e confusione ai marinari. Nelle imbarcazioni poi delle galee o altri bastimenti armati in guerra, praticheranno gli ufficiali ogni maggior diligenza perchè li soldati* vivino in buona disciplina ed eseguiscano puntualmente ciò che loro sarà imposto per servigio della galea o di quel bastimento sopra del quale saranno stati inviati per pubblico servizio.
RISTRETTO DELLE PENE IMPOSTE A SOLDATI* REI O COMPLICI DEGL'INFRASCRITTI DELITTI, DA LEGGERSI AD OGNI SOLDATO* ARROLLATO DI NUOVO, E AD OGNI COMPAGNIA* UNA VOLTA IL MESE
Avendo il Magistrato Eccellentissimo di Guerra osservato che molte volte restano impuniti, o leggiermente castigati alcuni delitti che si commettono da Soldati* più licenziosi e dissoluti per non esservi stabilito il castigo meritato per tantnto ha determinato di prescrivere le pene, con le quali intende, e vuole, che siano puniti li delinquenti di simili misfatti, e intima a Comandanti delle Piazze e a tutti gl'Ufficiali, a quali spetta o spetterà amministrare giustizia allaSoldatescha di non castigarli con minor pena di quella ch'egli vi ha imposto, ma bensì d'osservare ciò che resta prescritto nelle presenti ordinanze.
[ OBBLIGATORIETA' PER I SOLDATI* CATTOLICI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA DI ESSERE PRATICANTI E OSSERVANTI ]
1 - In primo luogo vuole [il magistrato di guerra*] che tutti li soldati* cattolici che serviranno nelle truppe* della Serenissima Repubblica compiscano una volta l'anno alla Parrocchia secondo il precetto di Santa Madre Chiesa e incarica ai Capitani* d'usare tutta l'attenzione per riconoscere li trasgressori e procurare di condurli con dolcezza se si può al loro debito e persistendo nella loro empietà si faranno metter a prigione col solo pane e dopo saranno scacciati dal servizio come indegni di servire sotto sotto gli stendardi d'un principe cattolico ad arbitrio* di quel comandante o giusdicente sotto il cui governo saranno.
[ NORME CONTRO I SOLDATI BESTEMMIATORI]
2 - Chi biastemerà* il nome di Dio, di Nostra Signora, dei Santi o le cose sacre sarà per la prima volta punito con otto giorni di ceppi col solo pane ed essendo recidivo sarà degradato da soldato e facendolo stare per quindici giorni in prigione* col solo pane e gli ultimi tre giorni s'attaccherà per due ore ogni giorno alla berlina [vedi infame/ infamia* e catarsi*] con un'iscrizione in petto* che manifesti il suo fallo e poi si scaccerà dal servizio.
NORME CONTRO SOLDATI* PRATICANTI DI MAGIA E STREGONERIA ]
3 - Chi porterà inciarmature [da inciarmare = affascinare, incantare = dal fr. charmer] o sarà convinto [provato colpevole] di sortilegi*, stregarie*, o abuso di cose sacre [sacrilegio*] sarà mandato in galea* per cinque anni.
[ NORME CONTRO SOLDATI* LADRI ENTRO IL QUARTIERE O PRESIDIO MILITARE ]
4 - Chi rubberà [ladro*] in quartiere si farà passare sotto le bacchette* a spalle nude e sarà sacciato dal servizio.
[ NORME CONTRO SOLDATI* LADRI E RAPITORI DI VESTI, STOFFE, OGGETTI VARI E ANIMALI]
5 - Chi strapperà a viva forza le robe* di dosso ai paesani o le porterà via dalle botteghe, ruberà fazzoletti o altre cose nelle scarselle, tenderà lacci ai gatti*, ruberà [ladro*] galline ed altri bestiami sarà condannato per tre anni in galea* tanto chi commetterà li sudetti furti* come chi vi terrà mano e li spalleggerà.
[ NORME CONTRO SOLDATI* LADRI IN CHIESA DI ARREDI SACRI ]
6 - Chi ruberà in chiesa cose sacre [sacrilegio*] sarà condannato di pena* corporale sino alla morte* inclusive secondo la qualità del furto*.
[ NORME CONTRO SOLDATI* RAPINATORI IN PROPRIETA' PRIVATE]
7 - Chi ruberà* nelle ville, case, giardini, orti e avrà scalato le muraglie* dei medesimi si manderà per tre anni in galea* ancorché il furto* fosse di niun prezzo e valore e se per simili furti* averà percosso li padroni di detti giardini, case e ville, messo mano alla spada o altra arma* se li darà la galea* in vita e se per dette ferite seguisse la morte sarà impiccato*.
[ NORME CONTRO SOLDATI* FATTISI BRIGANTI DI STRADA]
8 - Chi assalterà alla strada passeggeri* o altre persone per rubare*, rompirà porte o botteghe, vi metterà fuoco a bella posta per rubare* o farà oltraggio sarà impiccato*.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI FRODI VARIE E DI CONTRABBANDO]
9 - Chi ruberà* in campagna aperta frutti, uva, cavoli e cose simili, senza aver scalato muraglie* si farà stare ai ceppi col solo pane sino a che abbia risarcito al padrone il danno datole a giudizio del comandante, quando però non vi sia succeduta violenza o ostilità d'armi*, perché in detto caso si castigherà con le pene* enunciate al numero 7 e chi per proprio traffico o per scuotere mercede da altri farà professione e sarà trovato più di una volta in frode di rubare gabelle*, vendere tabacco*, pane e altre cose di contrabbando sarà castigato di pena* corporale ad arbitrio* del magistrato eccellentissimo [di guerra*] sino alla galea inclusive*.
E chi per commettere dette frodi si valerà del ministero pubblico come essendo in sentinella o di guardia o di quartiere ad una porta e posto o tirerà sopra le muraglie con corde di giorno o di nottetempo le suddette robbe e merci sarà condannato in galea per cinque anni.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI APPROPRIAZIONI INDEBITE DI BENI DELL'ESERCITO E DI LORO COMMERCIO]
10 - Chi venderà, impegnerà o cambierà armi*, vestimenti o munizioni per la prima volta si farà stare ai ceppi con il solo pane fino a che si possa del denaro del suo soccorso comperarli quello che avrà alienato e la seconda volta, oltre la pena suddetta, si farà stare per tre volte un'ora per giorno sul cavallo di legno* avendo appesa al collo una di quelle cose che averà venduto o impegnato.
Dichiara ancora il magistrato eccellentissimo che quelli che compreranno, cambieranno o prenderanno in pegno le robe suddette dei soldati* se saranno paesani perderanno il denaro che gli avranno dato e la roba e saranno castigati ad arbitrio dei Goverantori e Comandanti delle Piazze, massime se gli consterà che siano soliti a fare un simile traffico e se saranno soldati* subiranno la stessa pena* che si darà a quello che avrà venduto o barattato come sopra.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI GIOCO D'AZZARDO* E DI ESSERE BARI]
11 - Quelli che giocheranno a giochi di zara* in quartiere si manderanno per otto giorni ai ceppi col solo pane e chi avrà guadagnato restituirà al compagno il guadagno e avendo praticato trufferia o inganno restituirà parimenti il denaro e starà un'ora ogni giorno degli otto accennati sul cavallo di legno*.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI PARTECIPARE A FESTE NELLE CITTA' O PAESI]
12 - Chi sarà trovato di notte per le strade delle città o presidi sarà messo in galera* ad arbitrio* del magistrato eccellentissimo [di guerra*] e parimenti vi sarà condannato ad arbitrio* come sopra chi andrà a ballare sopra le feste che si danno nelle piazze e strade pubbliche o sia negli orti e giardini e chi non vi ballerà ma vi assisterà o si fermerà a vedere le dette feste e danze si farà stare un mese ai ceppi col solo pane e chi metterà mano ad alcuna sorte d'arme* vicino alle dette feste e balli sarà condannato di galera anche perpetua* ad arbitrio* del magistrato eccellentissimo come sopra*.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI AVER PARTECIPATO A DUELLI]
13 - Chi sfiderà, chiamerà a duello* sarà condannato per due anni in galera* e chi chiamato vi andrà vi sarà condannato per un anno e seguendo per cagione di detto duello qualche ferita saranno condannati alla galera in vita* tanto il ferito che il feritore e se succedesse la morte d'uno delli due quello che sopravviverà se caderà nelle forze della giustizia sarà archibugiato*.
[ NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI AVER FATTO USO DELLE ARMI* BIANCHE SENZA NECESSITA' DI LEGITTIMA DIFESA]
14 - Chi metterà mano alla spada o altre armi* in qualsiasi città o presidio di questo Serenissimo Dominio* quando non fosse per sua necessaria difesa o in servigio pubblico sarà condannato per due anni in galera* e se ciò succederà nelle fortezze*, quartieri o corpi di guardia o vero essendo qualche Compagnia* o altro corpo di soldatesca sotto l'armi* ivi vicina vi sarà condannato in vita.
Il simile castigo si darà a quelli soldati* li quali contendendo sia con parole che con armi* fra di loro ovvero con paesani o con altre persone e arrivando qualche ufficiale per dividerli non si fermeranno subito e gli ubbidiranno prontamente andando in arresto o ai ceppi senza ammetterli la scusa di non averli conosciuti per ufficiali, dovendo ogni soldato* fra 24 ore conoscere tutti gli ufficiali della guarnigione dove sarà di presidio.
E chi si rivoltasse contro li detti ufficiali tirandoli stoccate o voltandogli le armi* contro mentre vogliono dividere ed aquietare contese o altri disordini, sarà impiccato* ancorché provasse che era ubriaco*.
[ NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI AGGRESSIONI AD ALTRI SOLDATI* O CIVILI ]
15 - Chi ferirà, percuoterà con armi*, bastoni o altro alcun soldato* o paesano sarà condannato in galera* per tre anni quando non consti al giudice che sia per necessaria difesa, e commettendo omicidio*, quando parimente non sia per propria difesa (nel qual caso sarà ad arbitrio* del comandante di moderare la pena secondo le circostanze del fatto) sarà archibugiato*.
[ NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI AGGRESSIONI IN GENERALE]
16 - Chi darà schiaffi, pugni, dirà parole ingiuriose e oltraggerà [percuotitore] in qualche maniera qualcuno starà per un mese ai ceppi col solo pane.
[ NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI ESSER CIRCOLATI CON ARMI* IN LUOGHI IN CUI CIO' FOSSE VIETATO ]
17 - Chi porterà stili, coltelli o pistole [armi*] per la città o presidi sarà condannato per cinque anni in galera* e chi ritenerà le suddette armi* al quartiere e non le consegnerà ai suoi ufficiali starà due mesi in prigione* col solo pane. Dichiarando che gli ufficiali possano portare a cavallo le pistole all'arzone [armi – armi proibite*] purchè siano della lunghezza permessa [armi – armi proibite*].
[ NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI INGIURIE AGLI UFFICIALI] 18 - Chi perderà il rispetto con parole ingiuriose o in altra maniera a qualche ufficiale di qualsiasi grado o condizione e nazione purchè servi la Serenissima Repubblica* sarà condannato per due anni in galera*. E chi gli mettesse mano alla spada o altre armi*, ancorché non lo ferisse, sarà archibugiato* e, percuotendolo o ammazzandolo, sarà impiccato*.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI SEDIZIONE]
19 - Chi susciterà tra soldati* sedizioni con parole e discorsi tumultuosi contro il Serenissimo Governo* o suoi ufficiali, ancorché non succeda tumulto alcuno, sarà condannato in galera* in vita e se per motivo di detti discorsi seguisse qualche commozione fra i soldati*. benchè leggiera, saranno impiccati* tanto il seduttore quanti tutti gli altri che averanno parte nella sedizione o tumulto suddetto.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI PUBBLICO DISPREZZO E OLTRAGGIO PER I PROPRI UFFICIALI]
20 - Chi parlerà degli ufficiali tanto della propria Compagnia* come di tutti gli altri che sono al servigio con disprezzo, derisione o strapazzo nei quartieri o circoli srà fatto passare per le bacchette* e mandato via dal servizio.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI TRAFFICI ILLECITI IN QUARTIERE CON PROSTITUTE E MERETRICI]
21 - Chi condurrà meretrici* o donne di vita scandalosa o sospetta in quartiere starà un mese ai ceppi con il solo pane e le dette femmine saranno frustate [flagellazione*] e bandite* dallo stato.
[ NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI AVER LASCIATO IL QUARTIERE MILITARE SENZA AUTORIZZAZIONE O DI ESSER VENUTI MENO AL PROPRIO DOVERE ESSENDO DI GUARDIA]
22 - Chi partirà di guardia senza licenza si frà sostare un'ora sul cavallo di legno* e quando fosse di notte e avesse avuto il nome [cioè la parola d'ordine] sarà condannato di pena corporale* ad arbitrio* del magistrato eccellentissimo [di Guerra*] e se mai il detto nome [parola d’ordine - riconoscimento] lo confidasse ad altri sarà condannato a morte* come sopra sino alla morte* inclusive e se pernotterà fuori del corpo di guardia starà quindeci giorni ai ceppi col solo pane e li tre ultimi giorni un'ora per giorno su il cavallo di legno*.
E chi sarà trovato in guardia senza le munizioni prescritte starà ai ceppi [ai ferri] col solo pane fino a che del suo soccorso gli si possano comprare le dette munizioni. E chi pernotterà fuori del quartiere starà per tre giorni ai ceppi col solo pane.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI D'ESSERSI ADDORMENTATI FACENDO LE SENTINELLE]
23 - Chi sarà trovato in sentinella dormendo sarà condannato di pena* corporale fino alla morte* inclusive ad arbitrio* del comandante secondo le congiunture dei tempi [se in periodo di guerra o non].
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI CORRISPONDENZA O ALTRI RAPPORTI CON NEMICI DELLO STATO]
24 - Chi avesse corrispondenza con Nemici [cospirare*] della Serenissima Repubblica*, gli desse o mandasse notizie pregiudiziali a questo Serenissimo Dominio* sarà castigato ad arbitrio* del magistrato eccellentissimo [di Guerra*] sino alla morte inclusive.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI DISERZIONE]
25 - Chi diserterà* da stipendii della Serenissima Repubblica* incorrerà nella pena di tre fino in dieci anni di Galera*, in modo che la medesima pena non possa essere minore delli anni tre venendo stabilita per cattura agli esecutori o altri che si fossero, quali arresteranno e daranno nelle forze della Giustizia li stessi disertori la somma di lire 40 moneta di Genova corrente in premio per ogniuno degli arrestati o catturati e dati nelle forze della giustizia e ciò per deliberazione dei Serenissimi Collegi* del 17 settembre 1717 pubblicata sotto il 26 dello stesso mese e rispetto agli Ufficiali, che disertassero da questo servigio, vien conferita facoltà da prefati Serenissimi Collegi* con loro decreto de 14 dicembre 1718 al detto Ecxcellentissimo Magistrato di Guerra* di poter processare e condannare Manu Regia e more militari qualunque Ufficiale niuno escluso che disertasse, come sopra, in quella pena, che più le parrà fino all'ultimo supplizio* inclusivamente, avuta considerazione alla qualità e condizione della persona* che disertasse, dei tempi e luoghi e ad ogni altra circostanza che concorresse nella loro rispettiva diserzione salvo e in suo vigore la pena di sopra prescritta contro di essi e salvo,,ed in suo vigore, tanto a riguardo degli Ufficiali che degli Soldati* nella parte in cui agli esecutori o altri chi fossero che arresteranno e daranno nelle forze della Giustizia [cacciatori di taglie] li medesimi disertori il premio o sia cattura di lire 40 moneta corrente per ogni uno degli arrestati o catturati e dati nelle forze della Giustizia, come così apparisce ancora da grida pubblicata a 22 Novembre detto anno 1718, per quali diserzioni e ad effetto di togliere ogni dubietà, a maggior cautela si fa intendere di essere stato dichiarato dal prefato Eccellentissimo Magistrato di Guerra* sotto li 21 marzo 1720, che chi non averà avuta licenza dall'Illustrissimo Sergente* Generale* e sarò preso, cioè dalla parte di Bisagno, fuori dei limiti del Chiapazzo e per retta linea alle muraglie per la strada romana passato il Palazzo del Molto Illustre Giusdicente di Bisagno e quello del Magnifico Luca Giustiniano del fu eccellentissimo Alessandro per la strada di S.Francesco, e per linea retta verso la marina, e dalla parte di Polcevera e e sestri passato il Ponte di Cornigliano, e così alla marina per retta linea, come anche passato il Palazzo del Molto Illustre Giusdicente della Polcevera e per mare passato il Porto della presente Città s'intenda incorso nelle dette pene come disertori di questi stipendi, di modo che la detta pena non possa essere minore delli tre anni di Galera*, oltre le lire 40 di premio o sia cattura agli esecutori o altri che arresteranno o cattureranno e daranno nella forza della Giustizia ogniuno di detti disertori ed in evento che si variassero, accrescessero o sminuissero le dette pene e se n'imponessero in l'avvenire altre in luogo delle suddette resta dichiarato che, pubblicatane la Grida di dette pene, che s'imponessero in l'avvenire, la Soldatesca che sarà presa fuori de i limiti sopra prescritti, doppo della detta pubblicazione s'intenderà incorsa nella pena o pene* che saranno state allora imposte e pubblicate.
Restando altresì dichiarato che quelli che averanno avuta la bassa* nella Cancelleria di Veditoria* e che saranno arrestati fuori delle Porte Nuove della presente Città restino nè più nè meno compresi in detti ordini penali, come così viene espresso nella Grida pubblicata sotto li5 Giugno 1720, infilata nel fogliazzo dei Disertori*.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI DISERZIONE CON EVASIONE SCALANDO LE MURA DAL LORO PRESIDIO]
26 - Chi diserterà* con scalo di muraglie* o che per disertare scalerà o metterà corda alle stesse, sia della Città, che delle Fortezze* e Presidi, sarà condannato con pena di Galea* o di morte*, ad arbitrio* del Magistrato Eccellentissimo [di Guerra*] secondo le circostanze dei tempi e del delitto.
E chi consiglierà. inviterà, fomenterà alcun soldato* a fuggire, ancorché non segua la diserzione, sarà condannato di cinque anni di Galea*, senza pregiudizio della facoltà conferita all'Eccellentissimo Magistrato [di Guerra*] contro quelli che arroleranno gente per condurli fuori Stato, secondo la legge, che si estenderà in fine di questa prima parte.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI DISERZIONE (APPROFONDIMENTO DEL CONCETTO DI DISERZIONE)]
27 - Che per prova della diserzione* basti la semplice fede della bassa* avuta nel magistrato di Veditoria* sottoscritta dal cancelliere di esso e rispetto a quelli che diserteranno dai Posti delle Riviere la bassa del sergente* o di chi farà figura di Capo della squadra destinata al Posto o Posti di dove alcuno disertasse, né vaglia la scusa di non avere avuto animo di disertare, salvo però se fra lo spazio di ore 24 ritorneranno spontaneamente al loro quartiere ed addurranno scusa tale della assenza, che venga approvata dall'EccellentissimoMagistrato, ma sicome per decreto del 21 marzo 1720 restano, come si è detto sopra, prefissi li termini per la Soldatesca, quali passati s'intendano li contravvetori incorsi nella pena della diserzione, così a cautela ha dichiarato il prefato Eccellentissimo Magistrato [di Guerra*] che per prova di aver passato li termini suddetti basti la semplice denuncia giurata del Barigello* e due famigli*, quando dal reo non resti provato in contrario. dichiarando altresì a cautela, che la prescrizione di detti termini non pregiudichi le ragioni del Fisco contro quelli che avessero deliberato di disertare, e fossero trattenuti dall'attuale fuga, ancorché non avessero per anco passati li termini sudetti. Ed essendo venuto il caso che talvolta è stato catturato qualche disertore* che ha preteso non potersi contro di esso procedere, alla pena della diserzione, allegando esser disertato per qualche delinquenza, anche men grave, e soggetta a leggerissima pena, perciò ad effetto di togliere ogni pretesto di fuga affettata ha dichiarato l'Eccellentissimo Magistrato* a cautela che contro chi per qualunque delitto diserterà si possa procedere alla pena della diserzione, quando il titolo del delitto non importi pena corporale*, almeno di carcere*, relegazione*, o di Galea*.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI DISORDINI SULLE NAVI DELLA REPUBBLICA]
28 - Chi dei soldati* che si pongono di guarnigione sulle Galere*, quando navigano alcuno si partirà o essendo in qualche porto pernotterà fuori della galera*, in cui sarà destinato, se le debba dar la bassa* da quel sergente*, ufficiale o capo che sarà destinato al servigio di detta galera e resti incorso nelle pene comminate* ai disertori salvo però se spontaneamente sarà ritornato il giorno seguente in galera*, nel qual caso possa essere punito per la sola mancanza senza licenza dalla galera in arbitrio* dell'eccellentissimo magistrato [di guerra*].
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI DISORDINI E IPOTESI DI LORO RIAMMISSIONE DOPO ACCLARAZIONE DELLA PIAZZA] 29 - Chi sarà disertato* da questi stipendi ed instasse di nuovamente essere rimesso ai medesimi con la solita acclarazione della piazza, per essa ne farà fare le dibite istanze all'illustrissimo Sergente* Generale*, sarà tenuto presentare memoriale in cui dovrà esprimere la causa della diserzione*, in qual caso sarà in arbitrio* di detto illustrissimo Sergente* Generale* di accordarli la grazia con la condizione però di doverne ottenere dentro d'un mese dal giorno di tale acclarazione l'approvazione dal magistrato eccellentissimo [di guerra*], altrimenti sia, e s'intenda nulla, e per non fatto, in qual caso dovrà restare soggetto alle pene* prescritte a soldati* disertori, come così resta dichiarato e quando fra detto termine non segua detta approvazione che sia obbligo del Cancelliere pro tempore & ex officio di far di nuovo dar di bassa* in Veditoria* a quel tale o tali che fosse o fossero rimessi a stipendi con l'acclarazione della piazza per la diserzione* commessa dall'illustrissimo Generale* e non approvata dal magistrato* come sopra.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI TRASGRESSIONE AGLI ORDINI DEI SUPERIORI]
30 - Chi sarà inobbediente agli ordini degli Ufficiali nelle materie che riguardano il servizio pubblico possa essere condannato in pena di carcere*, relegazione o galera* secondo la qualità dell'ordine e della persona* e chi oserà trasgredire gli ordini dati mediatamente o immediatamente dall'illustrissimo Sergente* Generale* possa essere condannato fino alla morte inclusive, avuto però riguardo delle conseguenze dell'ordine trasgredito, alle circostanze del fatto e qualità delle persone.
[NORME PER LE SENTINELLE (ANCHE NORME A SALVAGUARDIA DEL SERVIZIO DELLA SENTINELLA)]
31 - Chi abbandonerà la sentinella possa essere condannato sino all'ultimo supplizio [pena di morte*] inclusive avuta però considerazione alle circostanze del fatto, del luogo e dei tempi e chi facesse qualche violenza o percuotesse od in altro qualunque modo offendesse la sentinella possa essere condannato fino all'ultimo supplizio* inclusive secondo la qualità dell'offesa.
[NORME CONTRO UFFICIALI E SOTTUFFICIALI REI DI AVER ABBANDONATO IL LORO POSTO IN OCCASIONE DI TUMULTI POPOLARI]
32 - Chi delli ufficiali o sia sergente* o caporali destinato alla guardia di qualche posto abbandonerà il medesimo per qualsiasi caosa, sia per occasione di rumore o di tumulto, sia per qualunque altra resterà soggetto a qualsivoglia grave pena anche di galera* in arbitrio* del magistrato eccellentissimo [di guerra*], sarà però tenuto per la caosa suddetta staccare e far avanzare quel numero di soldati* che stimerà sufficienti per sedare il rumore, con destinare uno di essi per capo e mai partirsi esso ufficiale, sergente* o capo dal detto posto ove fosse destinato.
[NORME CONTRO SOLDATI* REI D'ESSERSI FATTO SFUGGIRE UN SOLDATO* PRIGIONIERO PER REATI VARI]
33 - Che venendo il caso di condursi da altri soldati* qualche soldato* prigioniero o nella stanza dei ceppi o per strada o altrove commettesse fuga possano essere condannata li soldati* che fossero deputati per scorta o custodia di detto prigioniero fino in anni cinque di galera* secondo il dolo o colpa avuta da essi nella fuga e avuto riguardo alla delinquenza commessa dal detto prigioniero.
[ NORME CONTRO SOLDATI REI DI CALUNNIE CONTRO I SUPERIORI]
34 - Chi calunnierà [calunniatore*] in voce o in scritto qualche ufficiale e resti provata la calunnia sarà condannato in pena di galera anche perpetua ad arbitrio del magistrato eccellentissimo [di guerra*].
[NORME CONTRO SOLDATI* REI DI STUPRO*, ATTI DI LIBIDINE VIOLENTA, PECCATI SESSUALI CONTRO NATURA]
35 - Chi leverà l'onore a viva forza a figlie, donne maritate o vedove sarà condannato di morte* e chi la bacerà o le farà atti disonesti o parimenti per forza e con violenza [molestie sessuali*] sarà condannato due anni di galera* e chi sarà convinto [dimostrato colpevole] di sodomia* sarà condannato a morte*.
[NORME CONTRO SOLDATI* REI DI COSPIRAZIONE CONTRO I SUPERIORI]
36 - Chi cospirerà* contro qualche ministro pubblico o contro li paesi, città o piazze di questo Serenissimo Dominio*, come ancora contro qualche governatore, comandante o suoi ufficiali, come anche quelli che vi averanno acconsentito o dato mano o quelli che essendone avvertiti non ne averanno prontamente avvisati i loro ufficiali saranno impiccati* irremisibilmente.
[NORME CONTRO SOLDATI* REI D' AVER ABBANDONATO LA BANDIERA DEL REGGIMENTO* DURANTE LE MARCE IN TEMPO DI GUERRA]
37 - Chi abbandonerà marciando truppe* in tempo di guerra la sua bandiera sarà punito con tre anni di galera* quando anche constasse che non volesse disertare*, il simile si praticherà contro quelli che senza licenza si allontaneranno fuori del tiro del cannone* del loro presidio, luogo munito o quartiere dove saranno destinati. E questo senza pregiudizio della legge e pene contro i disertori quando per suddetta alienazione o lontananza vi fosse fondamento o indizio di diserzione.
[NORME CONTRO SOLDATI* REI D'AVER FATTO RUMORI O SPARATO COI FUCILI IN ZONE STRATEGICHE DURANTE LA NOTTE]
38 - Niuno darà falsi allarmi*, tirerà di notte né farà rumori insoliti che siano capaci di cagionar tumulti in una piazza di guerra, posto avanzato o luogo di frontiera sotto pena corporale* ad arbitrio* del comandante.
[NORME CONTRO LE ASSEMBLEE E I TUMULTI DEI SOLDATI* PER CHIEDERE AI COMANDANTI AUMENTO DI PAGA]
39 - Si proibisce sotto pena della galera* a vita o della morte*, secondo le circostanze del caso, ai soldati* di fare assemblee per dimandare denari o altre cose tumultuariamente ai comandanti di piazze o di truppe* o altri ufficiali.
[NORME CONTRO SOLDATI* COLPEVOLI DI OMICIDIO A SANGUE FREDDO]
40 - Chiunque essendo in questione o battendosi chiamerà i suoi nazionali o altro camerata, sarà condannato in galea* in vita e parimenti vi saranno condannati quelli che vi andranno e prenderanno il loro partito e chi ammazzerà* o ferirà* a sangue freddo e proditoriamente sarà impiccato [morte – pene di morte*].
[NORME DA RISPETTARE PER PARTE DI UN SOLDATO* OFFESO A PAROLE O FATTI]
41 - Ogni soldato* che sarà stato offeso di parole o di fatti doverà farne parte all'ufficiale comandante il quale gli farà riparare dall'offensore l'ingiuria, anco publicamente quando il caso lo richieda.
[NORME CONTRO UN SOLDATO* FATTOSI NON TROVARE PRONTO IN CASO DI UN "ALL'ARMI*"]
42 - In caso di all'armi* ogni soldato* si porterà prontamente al suo quartiere e bandiera e chiunque non vi si troverà e anderà altrove sarà condannato ad arbitrio* del comandante, sino alla morte* inclusive, e chi essendo in battaglia o in ordinanza si leverà dal suo posto o riga senza permissione sarà punito di pena corporale* ad arbitrio* del comandante.
[NORME CONTRO UN SOLDATO* REO* DI FUGA DURANTE IL CONFLITTO]
43 - Chiunque in un combattimento o assalto prenderà la fuga per il primo si potrà impunemente uccidere all'istante e salvandosi lo si dichiarerà infame e indegno dell'armi* e se mai cadesse in mano della giustizia sarà condannato di morte* ancorché fosse ufficiale.
[NORME CONTRO SOLDATI* SORPRESI UBRIACHI* DURANTE I LORO TURNI DI GUARDIA]
44 - Chi si ubriacherà* il giorno di guardia o essendo in distaccamento o altra fazione sarà punito* corporalmente e se alcuno solito ad ubriacarsi commetterà qualche delitto, essendo ubriaco*, non si intende che l'ubriachezza lo scusi dal castigo [pena*], anzi debba esser più rigorosamente degli altri castigato.
[NORME CONTRO SOLDATI* CHE FALSIFICHERANNO LE PROPRIE GENERALITA' O USERANNO ARMI* E DIVISE D'ALTRI]
45 - Chi passerà mostra sotto nome falso sarà condannato due anni in galera* e chi passerà con armi* o vestimenti imprestati sarà disarmato alla testa della Compagnia* e messo in prigione* a pane e acqua fino a che col danaro del suo soccorso se gli comprino l'armi* o vestimenti che li mancano e parimenti sarà castigato di prigione* chi glieli averà imprestati.
[NORME CONTRO SOLDATI* CHE CERCHERANNO DI LIBERARE COMMILITONI ARRESTATI DALLA POLIZIA]
46 -Ogni volta che gli sbirri [bargello – birro*] o altri ministri di giustizia* arresteranno uno o più soldati* non potranno gli altri usarli violenza per levarglielo e facendolo incorreranno nella pena di galera* ad arbitrio del magistrato eccellentissimo [di guerra*].
[NORME CONTRO CHI DERIDERA' IN PUBBLICO I SOLDATI*]
47 - Chi burlerà o beffeggerà i soldati* che saranno stati castigati per qualche fallo incorrerà nella stessa pena* che averanno subito gli altri e chi essendo passato per le bacchette* si farà passar sotto la bandiera non resterà infamato*.
[AGGIUNTA SULL'INTERPRETAZIONE DELLE SUDDETTE NORME]
48 - Tutti li delitti e mancamenti che non sono compresi e specificati nelle presenti Ordinanze saranno puniti dal magistrato eccellentissimo [di guerra*] e dai suoi ufficiali comandanti secondo le disposizioni e riti minori o pene statutarie. Dichiara per ultimo il prefato magistrato eccellentissimo [di guerra*] che le pene* sopra ingionte ai soldati* saranno con proporzione a riguardo alla loro condizione, date a quelli ufficiali che fossero capaci di commettere alcuno delli delitti sopra enunciati.
[GIUNTA ALLA PARTE PRIMA]
Estratto della Grida publicata concernente la facoltà conferita e confermata dall’uno e l’altro Consiglio della Repubblica Serenissima al Magistrato di Guerra*, per punire coloro che assolderanno gente in questo Serenissimo Dominio* per condurla fura Stato, & altri, che in qualonque modo dessero aiuti a questi tali.
Magistrato di Guerra* per la Serenissima Repubblica di Genova*.
Avendo il gravissimo pregiudicio publico riconosciuto risultare dall’animosità con cui si facevano lecito alcuni di far leve di Genti per Prencipi Forastieri in questa Città e Dominio Serenissimo, dato motivo a Consigli della Repubblica Serenissima* di fare in diversi tempi varie Leggi nelle quali resta conferta a Noi facoltà di poter processare, e condannare manu regia, & more militari in quella pena o pene che più ci fosse parso sino all’ultimo supplicio inclusivamente qualonque Persona o Suddita o Forastiera assoldata o no a pubblci stipendii che sollecitasse o tentasse di sollecitare, sviare o arrolare per altri Prencipi, come anco per Marinari per Navi* e Vascelli* di Guerra e che col pretesto di servire per Vascelli di mercanzia vogliono poi valersene all’uso di Guerra a giudicio nostro, così li Soldati*, che fossero a questi stipendii, come li Sudditi e Forastieri in questa Città e Dominio compreso il Regno di Corsica, con facoltà ancora di punire e castigare nelle pene sudette tutti coloro, siano Forastieri o Sudditi di quale condizione si sia, compresi li Osti*, Tavernari*, Locandieri* e simili, i quali dessero favore, aiuto, assistenza, overo alloggio o ricetto a coloro che facessero sudetti assoldamenti di gente, come anco alla gente che fosse assoldata come sopra, la quale facoltà fu ancora ampliata contro de Barcaroli ed altri Marinari che traghettassero & imbarcassero o in qualsivoglia altra maniera cooperassero alla fuga de Soldati*, tanto Sudditi quanto Forestieri, che erano o fossero stati a questi stipendii a giudicio nostro, con essere stata ultimamente fatta la renovazione o sia proroga di detta Legge o Leggi in Maggio 1718 da durare per anni dieci. Et avendo ultimamente i prefati Consigli* della Repubblica Serenissima* a 15 Aprile e 16 Maggio scaduti affine di facilitare la punizione di dette delinquenze, e la forma di riparare ad un tanto disordine, senza punto derogare alla detta Legge prorogata o sia rinovata in ultimo luogo a 14 Maggio 1718 & alle pene in essa contenute, conceduta a Noi con altra Legge nuova facoltà di poter condannare sommariamente brevi manu & ex informata conscientia concorrendovi però almeno cinque voti di detto Magistrato nostro [di guerra*], li Rei*, complici & in qualsivoglia modo fautori e cooperatori de i detti delitti di leve di gente espressi nella Legge sopradetta, purche procedendo in tal forma non possa eccedere la pena di anni due di Galea*, Carcere o Relegazione*, avuto riguardo alla qualità delle persone e circostanze del delitto [arbitrio*] e quando i delinquenti fossero Forastieri sia in arbitrio* nostro o di condannarli in dette pene, concorrendovi però in questo caso li detti cinque voti almeno o pure in luogo di esse dar loro lo sfratto [bando*] da questa Città e tutto il Dominio Serenissimo* e dichiarato espressamente che ne caso o casi che fossimo di sentimento di eccedere, secondo l’autorità confertaci dalla Legge sopra riferita, prorogata o sia rinovata come sopra, la quantità o qualità delle pene* sudette, siamo tenuti procedere alla forma della Legge medesima, alla quale non s’intenda per questa nuova addizione in parte alcuna derogato, da durare la presente per il tempo che durerà la sudetta Legge prorogata o sia rinovata a 14 Maggio 1718 con derogare &c.
Et affinche il contenuto, tanto in detta Legge, la di cui rinovazione o sia proroga fu fatta come si è detto a 14 Maggio 1718, quanto in quella di detta addizione de 15 Aprile e 16 Maggio scaduto, pervenga a notizia di ogn’uno e non vi sia chi ne possa pretender l’ignoranza, Noi commissionati da Serenissimi Colleggi* con loro decreto de 24 Maggio scorso abbiamo deliberato il presente pubblico proclama da pubblicarsi in Banchi [piazza commerciale prestigiosa di Genova] e luoghi soliti e consueti della presente Città, & in altri luoghi ne quali è stato dichiarato doversi pubblicare come dalli atti della nostra Cancelleria.
Dato nella nostra Cancelleria questo dì 19 Giugno 1720.
Qual proclama fu pubblicato tanto in Genova, ne luoghi sudetti, quanto ne luoghi soliti e consueti dell’una e l’altra Riviera ove dimora Soldatescha, come anche nel Regno di Corsica, cioè ne Presidii e Città della Bastia, ne rispettivi luoghi soliti e consueti di essi respettivamente, come apparisce dalle loro respettive relazioni autentiche, che si conservano nel fogliasso delle Gride per li Disertori*, che comincia dall’anno 1708 & in appresso.
FINE DELLA PRIMA PARTE
INSTITUTI MILITARI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA DEL REGOLAMENTO E BUONA DISCIPLINA DELLE PIAZZE, FORTEZZE, FORTI, RIDOTTI DI QUESTO SERENISSIMO DIMINIO COMPRESO LA CORSICA
PARTE SECONDA
-(cap.1) Dell'Obbedienza dovuta a Governatori, Commissari e altri Comandanti delle Piazze e Fortezze e alli Ufficiali Maggiori delle Medesime
L'eccellentissimo magistrato di guerra
* comanda agli ufficiali d'ogni sfera e condizione che riconoschino per loro capi e prontamente obbedischino a Governatori e Commissari o altri Comandanti delle Piazze dove si troveranno di presidio in tutte quelle cose che riguardano il pubblico servizio sotto pena di subire quelle pene* che meriterà la loro disobbedienza fino alla morte* inclusive. Nelle piazze dove il magistrato eccellentissimo manda Colonnelli* con espressa incombenza di servire alla direzione militare delle medesime sotto gli ordini de Governatori o Commissari intende e vuole che li medesimi Colonnelli* per le funzioni militari siano considerati come luoghiTenenti* de sudetti Governatori o Commissari, come tali siano abbediti e riconosciuti e dopo li detti Colonnelli*, li segenti maggiori delle stesse piazze e in caso di malattia o altro accidente vuole che eserciti la carica di sergente* maggiore il Capitano* più anziano di patente, che si troverà nella detta piazza, con riguardo però che quando il detto Capitano* fosse d'età così avanzata che non potesse, se non con grave suo incommodo, o con discapito del servigio pubblico, esercitare la carica predetta, resti sostituito l'altro Capitano* più anziano che segue dopo di lui, e questa costituzione sia a giudizio dei Governatori e Comandanti delle piazze di farla quando la giudicheranno di vantaggio pubblico. Dichiarando allora che tale è la sua intenzione e che veruno non debba stimarsene pregiudicato né impugnarla sotto qualsivoglia pretesto che possa addurre. Tutti gli ordini che verranno dispensati da sergenti maggiori e aiutanti maggiori saranno puntualmente eseguiti da ogni ufficiale e soldato*; avvertendo però li detti sergenti maggiori e aiutanti maggiori di non distribuire ordine alcuno che non sia a notizia e con consentimento dei Governatori o Comandanti delle piazze e quando l'urgenza del pubblico servizio portasse di doversi distribuire improvvisamente gliene daranno o manderanno immediatamente l'avviso.
-(cap.2) Dell'attenzione che devono avere li Governatori o altri Comandanti per il buon Governo delle Piazze
Li Governatori o altri Comandanti delle piazze avranno una somma vigilanza per tutto quello che concerne la sicurezza della piazze date loro in custodia, riconoscendo frequentemente li magazzini dei viveri, le armi* e particolarmente li fucili li quali saranno sovente pulite e nettate dall'armaioli destinati alle Fortezze* espressamente per detto motivo, le munizioni sì da bocca [cibo, vettovaglie, alimenti] che da guerra [armi*] e daranno ragguaglio distinto ai Serenissimi Collegi* [cioè di Camera* e Senato*] e al magistrato eccellentissimo [di guerra*] di tutti quelli disordini e mancanze che scorgeranno.
Saranno attenti alla condotta dell'ufficiali e se per avventura ve ne fosse alcuno che traviasse dal suo dovere, oltre il castigo, che gli daranno, secondo l'autorità, che loro compete, parteciperanno ai Serenissimi Collegi* e al magistrato eccellentissimo* la di lui mala condotta affinchè ne restino informati. Non permetterano che alcuno ufficiale o sodato pernotti fuori delle piazze o Fortezze* e quando ve ne fosse alcuno ch'avesse urgente motivo a loro giudicio non glielo permetteranno per più di quindici giorni il qual tempo non potrà esserle prorogato che dal magistrato eccellentissimo, osservando però di non concedere mai una tale permissione a due ufficiali della stessa Compagnia* nello stesso tempo e che li soldati* che averanno una tale licenza nel tempo che staranno assenti dalla loro guarnigione non scuotano né pane né paga. Non concederanno l'ingresso a forastieri nelle Fortezze* e staranno con l'attenzione dovuta perchè tanto gli ufficiali che li soldati* compischino sempre le loro parti, ma singolarmente essendo di guardia e affinchè abbiano li Governatori e Comandanti suddetti meglio impressa e avanti gli occhi l'obbligazione di ciascheduno leggeranno sovente al principio del loro governo le presenti Ordinanze e Istituti. Faranno di giorno restare sempre in fortezza* due terze parte degli ufficiali d'ogni sfera, compresi quelli di guardia e non daranno licenza pure di giorno che possano uscire più di venti soldati* per ogni centinaio di quelli che saranno franchi di guardia fuora delle stesse Fortezze*, con che non oltre passino li limiti prescritti della diserzione.
Accuderanno col zelo loro proprio e dovuto che tanto gli abitanti come gli ufficiali non aggravino li soldati*, li primi nel prezzo dei commestibili e gli altri nell'aggiustamento dei loro conti e paghe.
Insisteranno che il pane sia loro dispensato della quialità e peso stabilito dall'eccellentissima Camera* e viceversa vigileranno che li soldati* non commettino furti o soperchiarie agli abitanti, castigandoli severamente se incorrerano in qualche eccesso a tenore delle pene* prescritte.
-(cap.3) Dell'obbligazione dei Colonnelli* destinati alla direzione delle Piazze e Fortezze*
Li Colonnelli* suddetti attenderanno indefessamente alla buona disciplina della soldatesca, assisteranno agli esercizi militari, li quali promuoveranno con ogni sollecitudine affinchè li soldati* venghino disciplinati ed esercitati dall sergenti maggiori e dalli loro ufficiali.
Riconosceranno la distribuzione della guardie e l'armamento delle piazze e Fortezze* dove saranno e, scorgendo qualche cosa la quale possa migliorarsi, la suggeriranno ai Governatori o Commissari, sollevandoli da tutte quelle incombenze che loro piacerà appoggiarli per il buon governo della piazza.
Visiteranno frequentemente, sì di giorno che di notte, li corpi di guardia riconoscendo se tanto gli ufficiali che li soldati* compiscono al loro debito e se troveranno qualche mancamento manderanno in arresto gli ufficiali e in prigione* o ai ceppi li soldati*, con darne però immediatamente parte a Governatori e Commissari, affinchè possano li medesimi castigarli a misura del trascorso commesso.
-(cap.4) Dell'incombenze che devono avere li Sargenti Maggiori per la buona direzione delle Piazze
Li Sergenti maggiori o chi eserciterà la loro carica averanno obbligazione di mettere in fazione tutti gli ufficiali e soldati* della guarnigione, distribuendone ogni giorno quella porzione che resterà stabilita dai Governatori e Comandanti per fare le guardie, sentinelle e ronde della piazza e daranno ogni primo del mese una pianta in scritto a detti Governatori e Commissari dell'armam,ento predetto con specificarvi ad ogni posto e corpo di guardia il numero delle sentinelle e ronde che vi avranno designato, e dove saranno Colonnelli*, per la direzione delle piazze, gli daranno ancora una simile pianta e nel corso di tutto il mese non potranno variare cosa alcuna che spetti al governo della piazza e della guardie senza parteciparla ai Governatori e Commissari. All'ora stabilita di far montare la guardia la quale, per degni rispetti, il magistrato eccellentissimo èdi guerra*] ha prefisso due ore dopo il levar del sole, li sergenti maggiori si troveranno alla piazza di radunanza dove riconosceranno se vi sarà tutta la gente che avranno comandata e resterà a loro carico che tanto gli ufficiali che li soldati* di guardia si trovino aeffettivi alla piazza suddetta e che non si facciano li distaccamenti delle guardie delle porte e posti che tutto il numero dei soldati* non sia compito e quale l'avranno notato nell'armamento e pianta data a Governatori e Commissari.
Nelle Fortezze, particolarmente, faranno tirare a sorte li caporali per mandarli di guardia a quel posto che gli toccherà casualmente, framischiando li soldati* in maniera che in ogni corpo di guardia ve ne siano di differente nazione o Compagnia*, con ordine agli ufficiali e caporali di non destinare soldati* in guardia di quei posti dove vi sono li medesimi aquartierati.
Prima di distaccare la guardia visiteranno qualche soldato* per vedere se resta provveduto delle munizioni necessarie, ciò che manterrà in timore tutti gli altri. Almeno tre volte al mese faranno far l'esercizio a tutto il battaglione* della guardia. Ogni notte andranno a vicenda coi loro aiutanti di ronda per osservare se il nome [parola d’ordine - riconoscimento] è stato bene distribuito e nello stesso tempo rivederanno se li soldati* che sono di guardia hanno i loro fucili e munizioni nello stato che si richiede e conteranno di nuovo li soldati* ad ogni posto per assicurarsi che vi siano tutti.
Sarà loro cura particolare che restino eseguiti tutti gli ordini prescritti nel presente Regolamento per la buona disciplina e custodia delle piazze. Rispetto agli aiutanti maggiori dovranno questi obbedire a detti sergenti maggiori delle piazze e assisterli con vigilanza e sollecitudine in tutto quello che sarà loro ordinato non muovendo mai cosa alcuna senza parteciparla a Colonnelli* e Sergenti* maggiori delle piazze ai quali resteranno subordinati.
Per quello concerne il Regolamento nel montare le guardie giornali vien prescritto dall'eccellentissimo magistrato di guerra con suo decreto del 9 giugno 1719 doversi osservare sotto pena di sospensione e di qualunque altro castigo ben visto quanto in appresso.
Primieramente che il sergente* maggiore della piazza di Genova si debba giornalmente trovare assieme coll'aiutante maggiore al montare della guardia in Sarzano ed in solo caso di pioggia o delli mesi del rigoroso inverno a giudizio di detto sergente* maggiore nel chiostro di Sant'Agostino o sotto la loggia di Banchi e riconoscerà se il numero dei soldati* comandati per la guardia giornale sia compito facendosi anche riferire dal sotto aiutante se le squadre siano ivi venute in quel numero che sono state comandate, si troverà parimenti detto sergente* maggiore alternativamente con l'aiutante maggiore al Ponte Reale, alle Porte del Molo e dell'Aquasola nell'atto dello smontare dalla guardia per invigilare che a detta guardia si monti e scenda con quell'ordine e regola che si deve.
La sera poi suddetti ufficiali maggiori si troveranno al serrare della Porta del Ponte Reale e ne porteranno indi la notizia all'illustrissimo signor Sergente* Generale* pro tempore, come anche di tutto ciò che sarà di seguito novità e se tutto il numero della guardia così delli ufficiali che delli soldati* si sia ritrovato alli posti assegnati. Li Capitani* ed altri ufficiali compresi li subalterni e riformati destinati di guardia alle porte della città ed altri posti dovranno trovarsi nel luogo ordinato per montare la guardia, indi ognuno di essi dopo che la sorte del dado avrà loro assegnato il posto della guardia, marciarvi alla testa della loro respettiva truppa con buona e militare osservanza per rilevare le guardie di tutti li posti e circa le sentinelle si dovrà esattamente osservare nel mutarle la forma seguente, cioè far uscire da tutta la truppa che sta presentata alla Porta o corpo di guardia tanti soldati* quante devono essere le sentinelle e detti soldati* posti in ordinanza col caporale* o vicecaporale* alla testa portarsi a rilevare ogniuna delle sentinelle ed in quell'atto di muta l'ufficiale starà attento se la vecchia sentinella lascia fedelmente tutti gli ordini che vi sono alla nuova e quando in tal guisa si saranno mutate tutte le sentinelle, l'ufficiale assieme con tutte le sentinelle mutate si restituirà al corpo di guardia e darà parte all'ufficiale comandante del posto di avere eseguita la propria incombenza e così si preseguirà a fare nello spazio che dureranno le 24 ore di guardia.
Gli ufficiali comandati giornalmente nel dare la muta alli altri del loro Rango si faranno dire minutamente tutti gli ordini che vi sono per eseguirsi e farli eseguire, mentre in caso d'inosservanza dovranno risponderne o gli ufficiali che restano di guardia per non averli fatti osservare oppure quegli ufficiali stati rilevati per non averli lasciati al successore.
S'incarica similmente a tutti gli ufficiali comandanti e comandati che nei loro corpi di guardia non lascino seguire tra sotto ufficiali e soldati* altercazioni e molto meno risse [piuttosto comuni specie tra soldati della Corsica e mercenari germanici], ma invigilino a che tutti stiano con la dovuta compostezza che si conviene e senza rumore, che se poi fra li suddetti seguisse contesa con percosse o simili dovranno questi tali immediatamente essere posti prigione* nel corpo di guardia con darne subito parte al sergente* maggiore della piazza per dover essere in appresso severamente castigati con quelle pene arbitrarie al magistrato eccellentissimo o all'illustrissimo signor Sergente* Generale* pro tempore, secondo la qualità dell'eccesso commesso.
Li Capitani* destinati di guardia al Ponte Reale, Molo Vecchio, Aquasola ed altri posti, come pure tutti gli altri ufficiali non debbano in conto alcuno senza superiore licenza del Sergente* Generale* partirne se non terminate le ore 24 della loro guardia, dopo che saranno stati rilevati e circa l'abbattersi delle catene, che sono al Ponte Reale, al Ponte de Spinoli e l'altra posta all'imboccatura della strada del posto di Locoli si osserveranno gli ordini che vi sono e quelli che venissero dati, il simile si intende per le Seggette* che si presentassero per passare le Porte con entro le persone Gli ufficiali di guardia in qual si sia posto non potranno in modo alcuno permettere a caporali, vicecaporali e soldati* l'assentarsi dalli medesimi nel tempo delle 24 ore che devono star di guardia a risalva però di quelli che fossero comnadati per pubbliche incombenze e di quelli altri che abbisognano di quel poco spazio di tempo per provvedersi di cibo in luogo poco discosto avuto però il riguardo che pochi per volta partino per tale effetto dal posto che però gli ufficiali comandanti a tutti li posti dovranno far visitare due volte il giorno, cioè un'ora avanti mezzogiorno e un'ora e mezza avanti le 24 ore della sera, per vedere se tutto il numero dei soldati* assegnato alla guardia sotto il loro comando si trova giusto, ed in caso contrario farne subito pervenire l'avviso al sergente* maggiore della piazza con la nota in iscritto, con li nomi di quelli che mancassero e di qual Compagnia*, quale avrà l'obbligo di farne pervenire secondo il solito la notizia all'illustrissimo signor Sergente* Generale*. Detti ufficiali comandanti prima dello scendere dalla guardia si informeranno bene dalli lor sottufficiali per sapere se nel tempo che sono stati di guardia abbiano tutti compito agli ordini prescritti come anco li sergenti, caporali e soldati* mentre in caso d'inosservanza si dovranno questi arrestare e darne subito l'avviso a chi spetta. Dopo che gli ufficiali saranno rilevati dalla guardia si raduneranno nel luogo consueto con tutti gli altri subalterni e soldati* stati con loro di guardia e dopo averli ringraziati di detta (come è il costume militare) li licenzieranno e ognuno partirà per andare ai rispettivi quartieri e i soldati* costumeranno, dopo esser licenziati, metter il fucile* con il ceppo al di fuori della spalla.
Quando li soldati* usciranno la mattina da loro rispettivi quartieri per andare sopra la piazza o luogo destinato per il radunamento della guardia giornale resta incaricato agli ufficiali con essi loro pure destinati di guardia di farli mettere tutti assieme in ordine nell'uscire dal quartiere con le loro armi*, indi farli marciare in buon ordine con le loro armi* cariche e con munizione di polvere e palle per sei tiri almeno e con il loro ufficiale o sotto ufficiale comandato alla testa di tutti li soldati* e non mai alla sfilata per la città e con avere il suddetto capo una lista delli nomi di quei soldati* che conduce per la guardia, dovendo poi presentare tal lista al sergente* maggiore della piazza o sotto aiutante il quale lo consegnerà all'ufficiale di guardia che averà al suo posto seco comandati detti soldati*, e terminata la guardia si riconsegnerà dall'ufficiale suddetta lista al maggiore della piazza per dover questi esaminare se tutti li soldati* delle compagnie a proporzione del numero in cui si trovano montano ogni 3 giorni la guardia eccettuati però quelli che hanno licenza di farla supplire da altri in loro vece.
Tutti gli ufficiali di guardia dovranno nei loro rispettivi posti al sonare delle ore 24 ordinare che i loro soldati*, o dentro o fuori dei tavolati stiano in ordinanza, fin che sia serrata la porta riposati sopra l'armi* ed in detto spazio di tempo incaricare alli caporali che osservino ed insistino acciò le sentinelle stiano col dovuto riguardo ed attenzione al loro ufficio.
-(cap.5) Della maniera di far aprire e serrare le Porte delle Piazze e Fortezze
Ordina il magistrato eccellentissimo ai Governatori e Comandanti delle piazze di far serrare le Porte delle città e terre cinte di mura*, nelle quali vi sia presidio, a quell'ora che giudicheranno più propria senza incomodare gravemente gli abitanti e il loro commercio avendo riguardo alle congionture dei tempi.
Impone però agli ufficiali che saranno di guardia alle dette porte che subito sarà notte facciano prendere l'armi* alli soldati* e tenghino li corpi di guardia armati con una parte delle rastelli serrata sino a che si chiudino le medesime assistendo loro stessi a vederle serrare con assicurarsi dell'essere ben chiuse.
La mattina poi quando le stesse dovranno aprirsi faranno parimente prendere l'armi* a tutti li soldati* di guardia e quando le Piazze suddette siano di Frontiera o si viva con qualche sospetto faranno uscire prima d'aprirle intieramente per il Portello un sergente* con alcuni fucilieri [fucile*] affinché vadano fuori a riconoscere tutte le venute e strade e fino al ritorno di questi non permetteranno che le porte e i rastelli restino aperti e quando fosse molta confusione di popolo di fuora per entrare dentro faranno trattenere li soldati* sotto l'armi* nel Corpo di Guardia sino che la medesima rimanga in tutto sgomberata.
Rispetto alle Fortezze* ordina il prefato magistrato eccellentissimo [di guerra*] che le Porte delle medesime non si aprino prima di un'ora di giorno chiaro e che si chiudino avanti che sia notte con le circospezioni sopra espresse agli ufficiali di guardia, intimando ai Governatori e Commissari di non farle più aprire per tutto lo spazio della notte e quando succeda qualche caso urgente che obblighi di far entrare o uscire qualche persona di Fortezza* si valeranno della Porta delle Sortite con fare ogni volta che accadrà un simile accidente cambiare il nome [parola d'ordine] a tutti li Corpi di Guardia, praticando ancora nell'aprire le dette Sortite tutta l'attenzione possibile e se mai per qualsiasi motivo convenisse fare aprire le Porte Principali delle Fortezze* saranno obbligati li Commissari stessi a scrivere immediatamente e partecipare ai serenissimi Collegi* la cagione per la quale le hanno fatte aprire.
-(cap.6) Dell'ora e precauzioni che dovranno prendersi per dispensare il Nome [parola d'ordine] alla sera
Li Governatori o Commissari e Comandanti della Piazze daranno il nome d'un Santo e per segno il nome d'una città ai sergenti maggiori delle Piazze con voce bassa e all'orecchio la sera tardi e nelle Fortezze*, dopo che si saranno serrate le Porte, e questi lo replicheranno di nuovo bassamente all'orecchio di detti Governatori e Comandanti.
Indi lo noteranno in un biglietto il quale dovranno in proprie mani ai medesimi Governatori e Comandanti.
Altro simile biglietto faranno gli aiutanti maggiori col detto nome e lo porteranno ai Colonnelli* delle Piazze ai quali il sergente* maggiore delle medesime lo darà lui stesso la prima volta che l'uno o l'altro dei due arriverà nella Piazza.
Dopo che saranno serrate le Porte i sergenti maggiori o vero aiuitanti maggiori distribuiranno il nome ai sergenti facendoli fare un cerchio secondo la precedenza delle loro compagnie, principiando dalla dritta e terminando alla sinistra, nella quale disposizione il sergente* maggiore o aiutante maggiore darà con voce bassa all'orecchie del sergente* che sarà alla sua dritta il Nome e Segno [complessi della parola d'ordine] e questo pure lo comunicherà al suo vicino come faranno successivamente tutti gli altri fino a che l'ultimo della sinistra lo ridica al sergente* maggiore o aiutante maggiore il quale riconoscerà in detto modo se tutti hanno capito il Nome che egli ha dato.
In appresso li sergenti maggiori lo porteranno immediatamente agli ufficiali e caporali di guardia li quali daranno alle ronde, che spediranno sopra li Ripari e Muraglie*, il detto Nome e Segno, con istruirle quando non fossero soldati* pratici da chi devono riscuotere il nome suddetto e a chi devono darlo per primi, con avvertirli ancora che, riscuotendo il Nome, devono dare il Segno, e dando il Nome devono riscuotere il Segno.
Dichiara il magistrato eccellentissimo [di guerra*] che intende e vuole che si continui a praticare in ogni Piazza quello che oggidì si stila concernente il Nome suddetto, cioè che nelle Piazze dove presentemente si dà solamente agli ufficiali di guardia e non a verun altro, che si proseguisca nella stessa forma, ed il simile somanda che si pratichi con le sentinelle, cioè nelle Piazze, dove oggigiorno si dispensa alle sentinelle, si continui nella stessa maniera a darglielo, ed in quelle dove si è introdotto che non se gli dà più parimenti si continui a praticare di non darglielo.
Avendo motivi e ragioni che lo muovo a proseguire in detto modo e comanda perciò a Governatori e Commissari di non innovare cosa alcuna sopra la disposizione presente, lasciando però all'arbitrio e giudizio dei medesimi Governatori e Commissari di fare dispensare il Nome predetto anche agli ufficiali che non saranno di guardia quando lo stimassero conveniente al buon servigio per qualche occorrenza straordinaria. Ordina parimenti che nessuno di quelli ai quali sarà dato il Nome possa confidarlo ad altri se non a chi sarà tenuto per proprio ministero e per servigio pubblico, sotto pena corporale, ad arbitrio del magistrato eccellentissimo, sino alla morte inclusive. Incarica ancora ai sergenti e caporali di guardia, quando daranno il Nome agli ufficiali e ronde, di darglielo con cautela e all'orecchio che non possa sentirsi da altri. Ordina pure agli ufficiali e caporali di guardia che non lascino mai per qualsivoglia urgenza partire dai Corpi di Guardia quelli soldati* ai quali nel fare la loro fazione, sia di ronda che di sentinella, li sarà stato confidato il Nome, sotto pena corporale, ad arbitrio del magistrato eccellentissimo, sotto la qual pena incorreranno li soldati* e molto più gli ufficiali li quali avendo il Nome suddetto, abbandonassero o partissero dalla loro Guardia.
-(cap.7) Della disposizione ed Obligazione delle Sentinelle, Ronde e Pattuglie le quali devono servire alla custodia delle Piazze e Fortezze
L'intenzione del magistrato eccellentissimo [di guerra*] è che nelle Piazze di Guerra e Fortezze* restino distribuite le sentinelle in modo che una possa sentire l'altra e che fra tutte scuoprino al di dentro tutte le venute che vanno sopra li Ripari e al difuora li Fossi, la strada coperta e tutto il recinto delle Mura in maniera che veruno non possa avvicinarsi alle medesime senza essere scoperto dalle dette sentinelle.
Vuole ancora che a tutti li rastelli* dei Ponti levatoi e avanti tutti li Corpi di Guardia vi sia una sentinella.
Parimenti a tutte le opere, o sia fortificazioni esteriori, intende che vi sia definito un Corpo di Guardia per armare le sentinelle più importanti ed una ronda che giri di notte tempo la strada coperta e quando mai succedesse che qualche Presidio restasse debole e diminuito a segno che non si potessero distribuire le sentinelle con la regola suddetta, comanda ai Governatori, Colonnelli* e sergenti maggiori delle Piazze di fare tutti assieme il giro della Fortezza* o piazza, dove arriverà la mancanza suddetta del Presidio concordemente stabilire li luoghi e Posto dove si doveranno portare le sentinelle di maggior premura, avendo riguardo alla forza del Presidio e all'importanza della Piazza, incaricando a detti Governatori e Commissari d'aggravare più tosto li soldati* di maggior fazione o di lasciarli meno giorni esenti dalla Guardia più presto che mancare alla vigilanza dovuta.
Nelli Fortini e Ridotti delle Riviere, dove si mandano picciole squadre di soldati*, nondimeno intende il magistrato eccellentissimo* che si armi* almeno una sentinella giorno e notte in quella parte che potrà essere di miglior servigio e questo a carico tanto dei Giusdicenti che delli capi delle squadre suddette, ai quali intima un severo castigo ad arbitrio* in caso di trasgressione.
Circa le Ronde comanda e vuole che oltre l'accennate della strada coperta ve ne siano per tutto il corso della notte sopra le Muraglie* e Ripari e delle ordinarie e delle straordinarie.
Le prime saranno spedite dai Corpi di Guardia stabiliti e saranno ufficiali riformati o soldati* delli migliori e più capaci.
Avranno con esso un altro soldato* dal quale si porterà un lampione acceso e gireranno tutto il tratto delle Muraglie e Ripari* loro prefisso osservando se le sentinelle fanno il loro debito e se stanno allerta e ritrovandosene una negligente o mancante ne faranno subito parte all'ufficiale di Guardia e la mattina ne porteranno la notizia al sergente* maggiore della Piazza dal quale anderanno tanto le ordinarie che le straordinarie a renderli conto di quello che sarà seguito la notte, quando però non si stili riferire alla Piazza d'Armi* o che il Governatore non vogli che vadino da lui o dal Colonnello* suo luogo Tenente*.
Devono ancora fra una sentinella e l'altra stare di tempo in tempo in agguato se sentono o vedono al di fuori della Piazza qualche cosa che meriti avvertirne il più vicino corpo di Guardia.
Avvertendo però di non dare delle false all'armi* senza proposito, però sarà sempre meglio che manchino per troppa cautela che per negligenza ciò che potranno eseguire senza gran strepito, poichè avvisando l'ufficiale di guardia del Posto più vicino di quello che avranno sentito o veduto lo stesso potrà assicurarsi meglio prima di dare un falso all'armi*.
Le dette Ronde ordinarie hanno obbligazione di girare continuamente quel tratto di Muraglie e Ripari che loro è stato assegnato sino a che abbiano terminata la loro fazione e se vogliono prendere qualche respiro devono portarsi sopra li stessi Ripari in qualche parte dove possano formare una sentinella non dimorandovi però più di un quarto d'ora.
Resta a medesime Ronde proibito di trattenersi a coversare con la sentinella o nelli Corpi di Guardia ed alli Ufficiali e caporali il permetterglielo e riceverle. Le suddette Ronde esigeranno il Nome [parola d’ordine - riconoscimento] da tutte le altre Ronde eccetto che dagli ufficiali maggiori cioè Governatore, Colonnello* e sergente* maggiore della Piazza e dagli ufficiali di guardia nel tratto della loro guardia come si spiegherà meglio in appresso.
Rispetto alle Ronde straordinarie vi saranno li Governatori e Colonnelli* delle Piazze li quali andranno a quelle ore e quando giudicheranno di miglior servigio. Li sergenti maggiori o aiutanti maggiori anderanno ogni notte dopo dispensato il nome per riconoscere se lo stesso resta bene distribuito e visiteranno li Corpi di Guardia per vedere se vi è tutta le gente comandata e se hanno le loro armi* in buono stato e le Ronde delli predetti ufficiali maggiori riscuoteranno il nome da tutte le altre Ronde sia ordinarie che straordinarie essendo ufficiali che devono esser conosciuti da tutti e incontrandosi due dei suddetti ufficiali maggiori di Ronda il meno graduato darà il nome al più qualificato.
Le altre Ronde straordinarie saranno ufficiali del presidio destinati dal Governatore il quale ne darà incombenza al sergente* maggiore affinché li comandi in quel numero che stimerà più conveniente avendo considerazione della quantità degli ufficiali che saranno nella Guarnigione e all'occorrenza dei tempi dovendo da questi prendere norma e regolarsi.
Li detti ufficiali devono portare un lume visibile e fare il giro dei Ripari loro prefisso osservando se le sentinelle fanno il loro dovere ed ancora visitare li Corpi di Guardia, contare li soldati* e rivedere le loro armi* e munizioni con riguardo però di non visitare quelli Corpi di Guardia dove vi saranno ufficiali di Guardia più graduati di loro eccetto che se non avessero un ordine in scritto del Governatore o altro Comandante della Piazza, nel qual caso il magistrato eccellentissimo vuole che le dette Ronde ancorchè inferiori di grado abbiano quell'autorità che il Governatore o altro Comandante gli averà conferita in scritto e che gli ufficiali, anco più graduati, li rendino conto delli loro Corpi di Guardia, come se fossero loro superiori.
Dichiarando parimenti che la Ronda delli Aiutanti maggiori della Piazza si debba considerare come quella dei sergenti maggiori, andando li medesimi in loro luogo ed avendo ancor essi inspezione particolare del servigio della Piazza.
Per togliere tutte le dispute e controversie circa il dare o il ricevere il Nome [parola d’ordine - riconoscimento], il magistrato eccellentissimo dichiara che le Ronde del Governatore, Colonnello* e sergente* maggiore della Piazza riscuotino il Nome da tutte le altre Ronde, Corpi di Guardia e sentinelle senza veruna distinzione. Che le Ronde ordinarie, a risalva, che dalli predetti ufficiali maggiori e dalli ufficiali della guardia, che saranno di Ronda sotto la giurisdizione dei loro Corpi di Guardia, lo ricevino da tutte le altre Ronde.
Che le Ronde straordinarie d'ufficiali diano il Nome a tutte le altre Ronde e che solamente incontrandosi fra di esse per non passare senza riconoscere l'una l'altra, quella che averà alla sua diritta la campagna riscuota il Nome da quella che averà la sua diritta verso la città o Ripari.
Che gli ufficiali di Guardia, facendo la Ronda nella giurisdizione dei loro Corpi di Guardia, riscuotino il nome da tutte le Ronde eccetto che da Governatori, Commissari o altri Comandanti, Colonnelli* e sergenti* maggiori della Piazza.
Che le sentinelle, le quali hanno il Nome, lo riscuotino da tutte le Ronde tanto ordinarie che straordinarie eccetto che da Governatori o altri Comandanti di Piazza, Colonnelli* e sergenti maggiori di Piazza.
Arrivando li predetti ufficiali maggioroi di Ronda alli Corpi di Guardia per visitarli saranno ricevuti nel modo seguente.
Per li Governatori e Commissari si faranno prendere le armi* a tutti li soldati* di Guardia e si metteranno in spalliera*.
In appresso l'ufficiale di guardia più graduato s'avanzerà fuori del rastello* con quattro fucilieri per darli il Nome [parola d’ordine - riconoscimento].
Per li Colonnelli* e Sergenti* maggiori della Piazza si metteranno li soldati* in spalliera* senza armi* ed il più graduato ufficiale di Guardia si porterà con due fucilieri sino al rastello* per darli il Nome[parola d’ordine - riconoscimento].
Il simile trattamento il magistrato eccellentissimo vuole che si faccia dalli Corpi di Guardia a tutti li Colonnelli* e sergenti maggiori che saranno comandati d'andare di Ronda ancorchè non fossero attualmente alla Piazza o fossero di qualche reggimento*.
Per quello risguarda l'obbligazione delle sentinelle, queste si porteranno con ogni vigilanza ed attenzione sì di giorno che di notte, passeggiando sempre con li loro fucili sul braccio, senza sedersi o stare con maniera indecente e trascurata in una funzione dalla quale dipende la sicurezza principale d'una Piazza.
Scuprendo qualche Ronda li grideranno con voce alta il Chivalà? E se saranno in Posti e Piazze dove debbano riscuotere il Nome [parola d’ordine - riconoscimento] lo riceveranno con avere la spada o Bajonetta* nuda, con la punta al petto di chi glielo darà, ma essendo in Posti o Piazze dove le sentinelle non riscuotono Nome[parola d’ordine - riconoscimento] faranno passare le Ronde discoste, con presentar l'armi* verso le medesime.
Le sentinelle però che saranno vicine ai Corpi di Guardia dopo avere gridato alla Ronda il Chivalà?
e inteso qual Ronda sia chiameranno il caporale* di Guardia perchè venga lui stesso a riconoscerle.
Nelle Fortezze* dove sono le Campanette alla Guardiole, la sentinella deputata a suonare per la prima deve ogni quarto d'ora dar segno e tutte le altre devono, secondo l'ordine prescritto, continuare a suonare e se alcuna non corrisponde al suono della Campanetta la sentinella più vicina deve darne l'avviso con chiamare il Caporale* di Guardia a fin che vada a riconoscere di dove procede il mancamento.
Le sentinelle non devono mai abbandonare il loro posto se non conoscendo di non poter resistere ad una forza superiore di molto, nel qual caso devono prima di ritirarsi sparare e poi ritirarsi al loro Corpo di Guardia, avvertendo però di non dare falsi all'armi* senza occasione.
Nelle città o Piazze presidiate comanda il magistrato eccellentissimo che si spediscano tutte le notti delle pattuglie e queste si distacchino dalla Piazza d'Armi* o dalle Porte secondo la comodità e la situazione della detta città e Piazze.
Le dette pattuglie averanno per capo un ufficiale stipendiato ovvero un ufficiale riformato e saranno più o meno numerose secondo l'occasioni.
Gireranno le contrade della città per impedire che non sieguano furti contese od altri disordini e sopraggiungendo a qualche inconveniente arresteranno li rei e li condurranno alla Piazza d'Armi*.
Il simile faranno se incontreranno soldati* per le strade o li troveranno alle taverne* e osterie* e tralasciando di farlo se verrà a notizia dei Governatori o altri Comandanti di Piazze, sarà castigato il capo di detta pattuglia di pena corporale ad arbitrio del comandante sudetto.
-(cap.8) Istruzioni per gli Ufficiali di Guardia
Gli ufficiali destinati alla Guardia di qualsiasi Posto, Porta, Fortificazione esteriore, Corpo di Guardia, luogo e situazione, sia cinta di Muraglie* che aperta in piena campagna, come li destinati a qualunque Parate per qualsiasi caosa e tutti ancora nelle uscite dei Serenissimi Collegi* o Serenissimo Semato* e in occasione di presentar mostra per prendere paga e in altra qualsivoglia funzione dovranno sempre essere vestiti a divisa secondo la rispettiva Nazione e delle loro Compagnie non solo per il maggior decoro ma altresì possano distinquere secondo l'intenzione che sempre ne ha avuto il Magistrato eccellentissimo di guerra* conforme apparisce da suo decreto del 17 novembre 1721.
Per l'osservanza di quel decreto resta incaricato il sergente* maggiore destinato alla piazza pro tempore quale avrà obbligo in evento che da chi che sia trascurasse nella di lui osservanza di parteciparne immediatamente l'illustrissimo Sergente* Generale* pro tempore e preso che avranno il possesso del Posto loro dato in custodia, facendosi ben esprimere dall'ufficiale che rileveranno gli ordini che saranno stati dati e ciò che dovranno eseguire riconosceranno il numero della gente loro stata assegnata per la Guardia suddetta, visitando l'armi* e munizioni dei soldati*.
In appresso anderanno a visitare dove s'armano le sentinelle per vedere se le medesime restano ben postate e quando a loro giudicio stimassero che si potessero postar meglio n'avvertiranno o ne faranno avvertire l'ufficiale maggior che comanderà a detto Posto affinché farli le dovute riflessioni e parteciparlo al Governatore o Comandante della Piazza se lo stimerà opportuno.
Ordineranno a Sergenti e Caporali che non diano licenza a verun soldato* di partirsi dalla Guardia senza la loro permissione la quale non concederanno che di giorno a qualched'uno d'essi usciti di sentinella, purchè non eccedano il numero delle sentinella che s'armeranno dallo stesso Posto, non ampliando però questa facoltà a più di un'ora per soldato* né mai dopo il tramontare del sole perchè in detto tempo e in tutta la notte doveranno essere tutti li soldati* effettivi alla loro Guardia e in difetto sarà castigato l'ufficiale superiore e più graduato che comanderà alla Guardia e Posto dove si troverà il mancamento predetto ad arbitrio* del Magistrato eccellentissimo *o dei Governatori e Comandanti delle Piazze.
Ogni volta che si anderà a rilevare le sentinelle dai loro posti debba l'ufficiale prima che quella partano dal Corpo di Guardia riconoscerle e vederle partire col caporale* che dovrà andare a postarle, osservando pure se lo stesso ricondurrà al Corpo di Guardia tutte quelle che usciranno di fazione.
All'aprire delle Porte faranno prendere l'armi* a tutti li soldati* e li faranno trattenere nel Copo di Guardia fino a che siano visitate al difuori tutte le venute, il che però si praticherà secondo le circostanze dei tempi e la situazione delle Piazze.
Parimenti essendovi confusione di popolo per entrar dentro non faranno posar l'armi* ai soldati* fin che non sia mancata la confusione e il Corpo di Guardia del tutto sbarazzato.
La sera al serrare delle medesime e prima ancora sarà notte, armeranno i Corpi di Guardia, facendo prendere l'armi* ai soldati*, quali si tratterranno nello stesso fino a che l'aiutante maggiore o altra persona abbia chiuse le porte suddette ed essi si accerteranno se veramente restano ben serrate toccando per maggior cautela il catenaccio.
Alla mattina faranno battere la Diana [tromba, propriamente l'adunata, sveglia] allo spontar del giorno chiaro, la sera la Ritirata ed all'aprire e serrare la Porta il solito segno del Tamburo.
Chiuse le Porte spediranno il caporale* a distribuire il Nome [parola d'ordine] alle sentinelle (se in quel Posto o Piazza si praticherà che le sentinelle lo abbiano) o veramente si faranno rinnovare quei ordini e avvertimenti che più precisamente doveranno osservare nella notte, avendo ancora li stessi ufficiali l'intenzione d'andare una o due volte fra la notte a riconoscere se le sentinelle stanno con la vigilanza dovuta.
Qualunque ufficiale non si farà lecito partire dalla sua Guardia se non quando sarà rilevato e chi sarà ritrovato mancante sia di giorno che di notte, sarà castigato ad arbitrio del Generale* o altri Comandanti di Piazza secondo le circostanze dell'inosservanza.
Tanto meno sarà permesso ad alcun ufficiale superiore di dare licenza ai suoi subalterni né a Sergenti né a Caporali d'abbandonare la Guardia particolarmente di notte e quando questo succedesse, non solamente sarà castigato l'ufficiale che averà data la licenza suddetta ma ancora quelli che se ne saranno valuti ad arbitrio come sopra e quando seguisse qualche accidente di malattia o altro sinistro, che meritasse una simile permissione, doverà subito l'ufficiale superiore del Posto spedirne l'avviso al Generale* o altro Comandante di Piazza ed al sergente* maggiore intendendo che niuno ufficiale possa lasciare un altro in suo luiogo di Guardia senza la permissione del Comandante della piazza e la notizia al sergente* maggiore.
Sarà obbligo di tutti li ufficiali che alla giornata saranno di guardia in qualsivoglia posto di invigilare ed accudire come anco di far stare in attenzione le sentinelle e soldati* che saranno di Guardia nei rispettivi Posti acciò non succedano disordini né incovenienti di qualsiasi quantità con ovviare ad ogni uno di essi ed a qualunque attentato che da chi sia indistintamente venisse fatto e rammemorarsi che i Posti o sian Corpi di Guardia sono Sacrosanti e che d'ogni cosa che succedesse sia per discordia d'opinione che d'omissione, negligenza od altro essi ufficiali ne restano debitori e saranno tenuti per tali quando prontamente non vi anderanno al riparo.
La permanenza dei suddetti ufficiali nei rispettivi posti ove fussero destinati di Guardia sarà di tutto il giorno, senza che possano partirsi, ne men per motivo di andare a pranzo ma doveranno fermarvisi fino alla sera al serrare delle respettive Porte ove fussero di Guardia.
Non sarà nemmeno permesso [stando a questo Capo 8 degli Ordinamenti militari del Colonnello* Zignago] agli ufficiali di Guardia delle Porte del Ponte Reale, del Ponte di Mercanzia, Darsina e Cava il potersi partire dalle loro Guardie ancorché per motivo di andare per cibarsi se non lasciare in loro vece altro ufficiale del rispettivo Rango e non più praticare quello che per avanti si faceva di lasciarvi nel caso suddetto il sergente* o sia agente di guardia.
Questo pure dovrà praticarsi sia da quelli ufficiali che si sono in ultimo luogo aggionti per subalterni che smontando di guardia dalla Cava doveranno andare ad assistere all'Aquasola sino al ritorno da pranzo del Capitano* di quelle Porte che le sarà permesso per il tempo di due ore.
Dal Subalterno del Molo alla Porta di S.Marco.
Da quella della Mercanzia al Portello di Strada Nuova.
Da quello del Ponte Reale alla Porta del Ponte di Spinola.
Da quello della Darsina alle Porte di carbonara dette di Santa Marta.
E quanto sopra per esecuzione di Decreto del Magistrato eccellentissimo di guerra del 5 dicembre 1721.
Similmente avranno attenzione gli Ufficiali di Guardia d'avvertire ossia di far avvertire li Sergenti Maggiori della Piazza d'ogni accidente che succeda tanto di contese che d'incendi* o altro emergente che venghi a loro a notizia, con osservazione però che non essendo eglino di Guardia alla Piazza d'Armi* o sia Posto Principale della città, basterà che ne mandino l'avviso al Capitano* di Guardia alla detta Piazza d'Armi*, osservando di mandarvi un Ufficiale riformato, Sergente* o soldato* che abbia capacità di riferire distintamente il fatto seguito non tralasciando però intanto d'andare al riparo di tutti l'incovenienti che potessero insorgere nel caso suddetto, con mira sempre di sprovvedere notabilmente il Corpo di Guardia dei Soldati* per spingeli fuora dello stesso, facendo chiudere li Rasyelli e Porte secondo che stimeranno esservene il bisogno avendo riguardo al Posto dove sono e all'importanza dell'emergente supposto.
Il Magistrato eccellentissimo* comanda e vuole che quandoli esattori delle Gabelle* venghino insultati o violentati da qualsivoglia persona li Ufficiali di Guardia [essendone richiesti dai medesimi] gli facciano portare aiuto e assistenza dalli Corpi di Guardia e le sentinelle dei quali serreranno li Rastelli* e Porte per trattenere li Complici i quali però non rimetteranno nella mani di alcun altro Tribunale o Magistrato senza l'ordine espresso del Generale* o d'altro Comandante di Piazza, il che si intende ancora per tutti li altri delitti e trascorsi che si commetteranno vicino tutti li Corpi di Guardia quando da soldati* de medesimi saranno arrestati li malfattori.
Accadendo che nei Posti che riguardano il mare qualche Bastimento* venchi insultato o inseguito da altro sotto il tiro e portata del cannone* l'Ufficiale di Guardia li faranno fare prima una Fumata, e perseverando nell'attentato, gli faranno tirare sopra in esecuzione dell'Instruzioni che sono a tutti li Corpi di Guardia suddetti le quali le leggeranno e osserveranno con ogni esattezza, invitando però sempre a notificare prontamente ogni cosa che accade alla Piazza d'Armi* come già si è accennato.
Resta incaricato ai Capitani* e a tutti gli Ufficiali che saranno di Guardia alle Porte, Posti avanzati ed entrate delle Fortezze del Serenissimo Dominio* di farli condurre innanzi tutti quelli che entrano dentro le medesime ancorché abbiano passato parola[parola d'ordine] e abbiano ottenuto licenza di essere introdotti e questo per esaminare quali persone siano e di quale nazione ed essendo forastieri o cadendo sopra di loro qualche sospetto li faranno trattenere fino a che abbiano partecipato la loro condizione e qualità ai Commissari o Governatori per riceverne dai medesimi gli ordini più precisi.
Li sergenti e Caporali che non averanno Ufficiali superiori sopra di loro al comando dei Corpi di Guardia dovranno osservare li stessi ordini e avere li medesimi riguardi che si sono incaricati a gli ufficiali, sotto quelle pene che il Magistrato eccellentissimo* stimerà più dovute alla loro trasgressione e carica e singolarmente mancandoli qualche soldato* di notte dal numero che loro sarà stato consegnato per la Guardia del Posto e Corpo di Guardia, dove si troveranno, saranno puniti con un mese di carcere col solo pane per la prima volta e per la seconda volta con due mesi di carcere come sopra e privati della carica.
Nella stessa pena* incorreranno li Capi pattuglia se si troveranno con minor numero di soldati* di quelli che li saranno stati consignati.
Dichiara parimenti il prefato Magistrato illustrissimo di guerra* che la pena* ingionta di sopra a Sergenti e Caporali per la mancanza di soldati* di notte dai Corpi di Guardia si praticherà ancora con essi loro quando si trovasse che di giorno ne mancassero in maggior numero delle sentinelle che s'armeranno a quel posto dove sraà trovato il mancamento siddetto, rimettendo ai Governatori e Comandanti della Piazza di poter restringere o annullare che gli Ufficiali e Caporali di Guardia non possano concedere anco di giorno la sudetta licenza quando e come loro parerà.
Li sergenti di Guardia assisteranno di continuo alla Guardia e non ne partiranno che all'ora che dovranno andare a prendere il Nome [parola d’ordine - riconoscimento] lo quale lo porteranno agli Ufficiali di Guardia ed in appresso l'andranno a comunicare a tutti li caporali che saranno di Guardia agli altri Posti più inferiori soggetti alla giurisdizione del loro Corpo di Guardia se saràPosto principale.
Quando si faranno prendere le armi* la sera e la mattina alli soldati*, per serrare ed aprire le Porte, li Sergenti conteranno se vi sono tutti li soldati* di guardia, il simile praticheranno quando le Porte saranno chiuse e con la permissione delli loro Ufficiali spediranno ancora le pattuglie e staranno bene attenti affinché li caporali facciano il loro dovere e particolarmente che non defraudino li soldati* della Legna e Carbone che l'eccellentissima Camera* passa d'inverno ad ogni Corpo di Guardia e seguendo una tal frode sia per malizia dei sergenti che de caporali il Magistrato eccellentissimo* si risalva di castigarli con la privazione della carica o altra maggiore pena a suo arbitrio*.
Li caporali di Guardia dovranno accompagnare le sentinelle personalmente ed essere presenti alla consegna che si daranno l'une e l'altre degli ordini che avranno da osservare quali specificheranno loro stessi con chiarezza e distinzione, avvertendole ancora di arrestare tutte quelle persone che vorranno entrare dentro le Piazze e città con armi* corte da fuoco le quali armi* sarà cura dei caporali di mandarle al Palazzo dei Governatori e Comandanti delle Piazze facendo pure accompagnare alla Piazza d'Armi* tutti li Forastieri ch'entreranno entro le dette dette Città, sino a piedi che a cavallo, tanto armati che disarmati.
Sarà debito delli detti caporali di Guardia l'andare a riconoscere tutte le Ronde che passeranno dai loro Corpi di Guardia e di ricevere o dare il Nome [parole d'ordine] se gli toccherà ovvero avvertire gli Ufficiali di Guardia se ad essi spetterà di darlo.
Venendo destinati da Magistrato di Guerra con suoi decreti de 17 e 20 novembre alcuni ufficiali riformati per Capi delle pattuglie, che girano di notte tempo la Coittà di Genova, per ovviare a tutti quei disordini che per avventura potessero succedere per la Città medesima, si ordina perciò ad ognuno di detti Capi delle Pattuglie, tanto di prima quanto di seconda, essere obbligo d'ognuno di loro il dover formare Rollo dei soldati* che ad esse saranno rispettivamente assegnati dall'Ufficio del Ponte Reale e da quello della Darsina a ciò destinati per sapere quando qualcuno di essi si assentasse dalla sua Pattuglia, quale fosse il mancante o mancanti ad effetto di far loro dare il dovuto castigo.
Indi si instraderà per il Quartiere che gli sarà stato assegnato e incontrando il Bargello* o sia Luogotenente con la Spada dei Famigli nel detto Quartiere si farà dare, secondo il solito, un Famiglio [sibirro] per valersene in qualonque occorrenza.
Marceranno uniti tutti i soldati* delle loro rispettive Pattuglie nei Quartieri loro prefissi, cioè quelli di prima fino alla mezzanotte, in qual ponto poi si ritireranno nel Corpo di Guardia, da dove saranno partiti e immediatamente si darà la marcia a quelli di seconda per girare come sopra li Quartieri respettivamente assegnati e al spuntar dell'alba parimenti si ritirerà ogni Pattuglia ne i rispettivi Corpi di Guardia da dove saranno usciti.
Tanto gli uni quanto gli altri nel tempo che scorreranno li rispettivi Quartieri invigileranno alle risse o litigi che potessero insorgere e anderanno al riparo di ogni disordine e dei mali che da essi ne potessero succedere, arrestando gli autori dei medesimi e particolarmente gli offensori e condurli al Ponte Reale ove il capo dovrà consegnare questo o questi tali prigione o sia nella stanza dei ceppi di quel Corpo di Guardia.
Invigileranno altresì ai ladronecci [ladro*], che di nottetempo potessero seguire per la Città medesima, e ritrovando qualche persona o persone in simil misfatto li condurranno cautamente prigionieri al Ponte Reale come sopra per subire quel castigo che potrebbero meritare.
Faranno annotare diligentemente tutto quello che sarà occorso e avranno ritrovato nel decorso del loro giro in modo di relazione nella solita stampa come anche il luogo e ora ove alcuna di dette Pattuglie averà incontrato il Bargello* o sia Luogotenente con la propria squadra de famegli nel rispettivo Quartiere per vedere da ciò se ognuno compisse al proprio debito.
Accudiranno parimenti a qualunque incendio* che di nottetempo potesse succedere sia in case private che altrove e quando l'incendio* seguisse nelle ore improprie e che li padroni delle case ove fosse non se ne avvedessero ne daranno prontamente ai medesimi l'avviso in quella miglior maniera che le potrà riuscire con prestar loro quell'aiuto che si convenisse per estinguere il fuoco medesimo e nell'istesso tempo non ometterà il Capo di non mandarne subito l'avviso al Capitano* di guardia del Ponte Reale, come pure del luogo, ove fosse l'incendio*, perchè con tutta celerità ne possa far avvertito l'illustrissimo sergente* generale* e il sergente* maggiore della piazza.
Se per sorte insorgessero disordini nei quali avessero parte persone forestiere o che meritassero qualche riguardo o altercati traloro o con altri, procurerà il capo della pattuglia, che s'incontrasse in tale inconveniente, di ovviare il male che potesse succedere nelle maniere più convenienti ma quando vi fosse motivo giusto di arrestarli per condurli al Ponte Reale dovranno questo praticare con maniere civili e senza strapazzi ma in modo militare facendone immediatamente pervenire l'avviso al sergente* maggiore della Piazza.
-(cap.9) Ordini che dovranno distribuirsi per prevenire la confusione in caso di un all'Armi* o sia di Incendio* nelle Piazze e Fortezze
Benché non succedano le all'Armi* perlopiù che in tempi di guerra, ad ogni modo il Magistrato Eccellentissimo* vuole per regola di Buon Governo che in tutte le Piazze di questo Serenissimo Dominio* restino avvisati li Ufficiali di quello che doveranno eseguire in un simil caso e a questo effetto ordina a Sergenti Maggiori delle Piazze di fare una distribuzione e riparto delle compagnie e corpi di soldatesca che saranno di guarnigione nelle medesime e con l'approvazione dei Governatori o altri Comandanti di assegnare ad ognuna il Posto e Luogo dove doverà in tale emergente postarsi, ordinando ancora a tutti gli Ufficiali e soldati* che sentendo qualche segno di all'Armi*, sia col suono delle Campane a Martello che con li Tamburi [vedi in Glossario = Tamburini*], sia di giorno che di notte, ciasceduno si porti immediatamente al suo Quartiere e gli ufficiali facciano preparare li Soldati* e li conducano quanto più presto sarà possibile al Posto loro stato prescritto dal signor Sergente* Maggiore della Piazza, il quale dovrà nella distribuzione suddetta destinare rinforzo a tutti li Corpi di Guardia, munire li Ripari di sentinelle e Ronde più frequenti, inviare Pattuglie d'Ufficiali, tanto per la Città che sopra li detti Ripari e Muraglie, disegnare un Corpo di Granatieri con qualche Ufficiale il quale debba accorrere prontamente verso la parte di dove procederà il detto all'Armi*, avvertendo ancora d'ordinare un buon Corpo di Gente per la Piazza d'Armi* affinché da quella si possa spingere rinforzo di Gente dove maggiore fosse il bisogno.
E come che queste disposizioni se non sono state regolate prima dell'occorrenza, è difficile che possano improvvisamente effettuarsi con buon ordine, pertanto si incarica ai Governatori e Comandanti della Piazze di fare distribuire anticipatamente gli ordini per la disposizione che si è accennata affinché in un caso improvviso ciascheduno sappia il proprio debito e si schivi la confusione e disordine solito a nascere in simili occasioni.
Rispetto all'Incendi* subito che gli Ufficiali e soldati* sentiranno il solito segno della Campana, se sarà di giorno si porteranno ai loro Quartieri dove si fermeranno per attendere gli ordini che li saranno dati, inviando però ogni Compagnia* un Sergente* al Ponte Reale perché stia in pronto per riceverli.
Si è detto di portarsi ai loro Quartieri se sarà di giorno poichè di notte tempo s'intende che i soldati* debbano sempre stare ai loro Quartieri come è loro obbligo.
Il Sergente* Maggiore della Piazza spedirà prontamente dove sarà appicciato il fuoco gli Ufficiali con la Gente che stimerà per stimerà più propria per impedire che non sieguano disordini e rapine, facendo occupare tutte le Venute delle strade e non accostare al detto Incendio* se non le persone atte a smorzarlo e quando di queste non ve ne fossero sufficientemente spedirà due o tre Ufficiali ad ognuno dei quali darà cinque o sei soldati* finché vadano per la Città in contrade diverese per trovare Muratori, Facchini e simil Gente la quale possa travagliare ad estinguere il detto fuoco, e sarà cura dei Governatori e Comandanti della Piazza di far pagare li detti Operari da chi averà goduto il beneficio del loro travaglio.
Oltreché sarebbe più espediente che li stessi Governatori e Comandanti delle Piazze ordinassero un numero di Muratori, Facchini e altri Manuali li quali fossero obbligati di accorrere in tutte le occasioni d'Incendio*, facendoli pagare e castigandoli se non si trovassero a fare il loro debito.
Nelle Fortezze* l'Incendi* sono di maggior conseguenza per molte ragioni di sommo peso, pertanto sarà degna applicazione dei Governatori e Commissari di fare preparare un Magazzeno in sito comodo con tutti gli attrezzi bisognevoli a un pronto ripari come sono le Secchie, Scale, Picconi, Piccozzi e simili strumenti ordinando che li Muratori, Falegnami e Fabbri, che servono nelle medesime Fortezze, vadano subito a provvedersi e che corrano dove è appicciato il fuoco, per smorzarlo sul suo principio e perchè talvolta non saranno detti Artigiani sufficienti al bisogno si comanderanno tanti soldati* per Compagnia* li quali abbiano la stessa obbligazione.
Gli Ufficiali ed il restante dei soldati* staranno ai loro Quartieri pronti a ricevere gli ordini che li saranno dati e se sarà di notte si spediranno Pattuglie e Ronde d'Ufficiali sopra le Mura* e Ripari e alli Corpi di Guardia, tanto nell'esteriore che nell'interiore della Piazza.
Gli Ufficiali di Guardia faranno prendere l'Armi* ai Soldati* e teniranno armati li Corpi di Guardia.
Se sarà di giorno, oltre tutto ciò che si è detto, li Capitani* o altri Ufficiali che saranno di Guardia alla Porta Principale e prima entrata delle FORTEZZE suddette faranno alzare li Ponti levatoi e serrare li Rastelli* si a che il fuoco resti del tutto estinto.
-(cap. 10) Ciò che dovranno praticare gli Ufficiali essendo di Parata
Gli ufficiali comandati ad essere di Parata con qualche Corpo di Soldatesca nei giorni solenni e di qualche Funzione si troveranno all'ora prefissa con la loro Gente sopra la Piazza assegnatagli conducendo li stessi Capitani* o altri Ufficiali che saranno comandati la Compagnia* o Distaccamento che doverà armare la Piazza suddetta procurando che li Soldati* sino ben all'ordine e muniti di armi* e munizioni e tanto gli stessi Ufficiali che li Sergenti saranno vestiti decentemente della livrea e colore dei Soldati* e dopo aver disposto la loro Compagnia* o Distaccamento in battaglia con occupare tutta la Piazza e le Venute per le quali il transito del Popolo può incomodare il passaggio dei Serenissimi Collegi* o altri Personaggi, faranno posare l'armi* a terra ai soldati*, lasciando una sentinella alla Bandiera ed una sopra l'ala dritta e l'altra sulla sinistra per guardia dell'armi* tanto più se la Piazza sarà grande.
Ordineranno ancora ai soldati* che non si partano e non vadano tanto lontano che non possano sentire il segno della Cassa o Tamburo al di cui battere, se non vi saranno tutti, l'Ufficiale manderà ai ceppi li mancanti e ne darà avviso al Sergente* Maggiore della Piazza, dovendo pure assistervi sempre gli Ufficiali e non partire dalla detta Piazza sino a che non siano licenziati dal Sergente* Maggiore, dal quale manderanno per riceverne l'ordine quando sarà terminata la Funzione.
Ogni qualvolta si prenderanno l'armi*, ancorché sia per rendere l'onore dovuto ai Serenissimi Collegi, come si dirà sa suo luogo il Capitano* starà sempre piantato alla Fronte sull'Ala dritta della sua Compagnia* o Distaccamento fra la seconda e terza fila.
Il Tenente* sull'ala sinistra pure fra la seconda e terza fila e l'Alfiere* nel centro, con osservazione che il Capitano* farà un passo più avanzato alla fronte del Tenente* e l'Alfiere* e se l'angustia della strada difficultasse il piantarsi, come si è detto, si faranno stringere li soldati* da petto e schiena verso la coda del battaglione*, piuttosto che mancare alla predetta disposizione.
Passando il Venerabile si faranno prendere le armi* alli soldati* e gli ufficiali saluteranno con lo spontone* e Bandiera.
Li Tamburi [vedi in Glossario = Tamburini*] batteranno la marcia e tanto li Ufficiali che li Soldati* metteranno ginocchio a terra con l'armi* basse ed il capo scoperto fino a che sia passato.
Per deliberazione del Magistrato di Guerra* del 9 giugno 1719 resta stabilito che li Capitani* e altri Ufficiali Comandanti nell'uscire dai Quartieri con le loro Compagnie o Truppe* per andare all'armamento dei Posti nei giorni che escono li Serenissimi Collegi* o Serenissimo Senato* oppure quando si portano per passare la Mostra o in altra qualsivoglia occasione dovranno marciare alla testa delle loro truppe* o compagnie e ricondurre poi le medesime sino ai loro rispettivi quartieri battendo la marcia né potranno esimersi da tale funzione.
Tutti li Sergenti, Caporali e altri Ufficiali riformati dovranno sempre andar vestiti secondo la divisa degli abiti delle loro Compagnie e non con paramano ossia mostre finte alle maniche e con calzette del colore di dette mostre, non solo nelle Parate e funzioni suddette, ma bensì giornalmente, come devono praticare li soldati* tutti, per quali soldati* dovranno li Capitani* delle proprie Compagnie invigilare che siano, subito seguito il loro assento, provveduti di panni, secondo gli ordini e contratti che vi sono per li vestiari.
E quando l'Impresari dei panni non adempissero al loro obbligo ne doveranno dare pronto avviso all'illustrissimi Sergenti Generali pro tempore acciò possano provvedere secondo gli ordini che vi fossero per tale inosservanza.
Per le scarpe che dai Capitani* ossia Ufficiali si provvedono ai Soldati*, queste si prenderanno nella quantità firmata dai Capitani* e dall'illustrissimo Sergente* Generale* in biglietto dall'Ufficio dei Poveri con dichiarazione che per il pagamento di esse si dovrà diferire per tempo congruo di cinque o sei mesi dopo dei quali saranno i Capitani* tenuti a sodisfarlo con ritirare il biglietto firmato oppure esigere la quitanza e per quello concerne il Capello, Crovata, Calzette e Porta Spada s'incarica alli Capitani* l'uguaglianza nel provvederli acciò il Magistrato possa avere alle occasioni di avanzamento, titolo onorifico, od altro arbitrale vantaggio il dovuto riguardo per quei Ufficiali che saranno stati in ciò più diligenti ed avranno osservata maggior esattezza.
FINE DELLA SECONDA PARTE
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DEGLI ONORI CHE DOVERANNO RENDERSI A SERENISSIMI COLLEGI, A PERSONAGGI DEL SERENISSIMO TRONO, AL GENERALE, GOVERNATORI,COMMISSARI, E ALTRI COMANDANTI
PARTE TERZA
- CAP.1:DELL'ONORE DOVUTO AI SERENISSIMI COLLEGI
Passando li Serenissimi Collegi
* [Camera* e Senato*] da qualche Corpo di di Guardia o da qualche Piazza o Posto dove sia Corpo di Soldati*, gli Ufficiali faranno mettere in ordinanza la detta soldatesca col fare presentare l'armi* alli soldati* e battere la Marcia dai Tamburi [vedi in Glossario = Tamburini*] ed essi si metteranno alla Testa della Soldatesca nel modo che si è specificato trattando della PARATE e li faranno il saluto dello spontone* e l'Alfiere* quello della Bandiera con l'ossequio dovuto al Serenissimo Principe [Doge*].
- CAP.2: PER LI ECCELLENTISSIMI SENATORI E ILLUSTRISSIMO SIGNOR GENERALE
Quando qualche Senatore* passerà da un Corpo di Guardia le sentinelle presenteranno l'armi* e avvertiranno li Caporali di Guardia affinchè li medesimi diano il solito segno col battere del Bastone acciò li soldati* escano fuori del Corpo di Guardia alla Testa loro e si mettano in spalliera* e gli Ufficiali di Guardia alla Testa loro per inchinare il Personaggio.
Se una Compagnia* si troverà di Parata sovra una Piazza dalla quale sia di passaggio uno dei Senatori, le sentinelle della bandiera e dell'armi*, presenteranno i Fucili e li soldati* faranno spalliera* in atto appunto come se si volesse far loro prendere le armi* da terra, stando gli Ufficiali a proprii Posti senza spontone*.
E caso che il detto Senatore* passasse in tempo che li soldati* si trovassero sotto l'armi* si faranno porre ai medesimi i Fucili* in spalla e gli Ufficiali prenderanno i soliti Spontoni* alla mano.
Resta intimato ai Capitani* di Guardia al Ponte Reale per Decreto dei Serenissimi Collegi del 1709 a 4 luglio che ogni qual volta vorrà passare qualche Senatore con Lettiga o Seggetta* tanto per entrare che per uscire dal detto Ponte gli facciano abbattere la Catena [per bloccare il passo a veicoli e viandanti e fare il controllo d'uso].
Li sopradetti trattamenti si doveranno praticare in questa città con li Personaggi del Serenissimo Trono [Doge*] e con l'Illustrissimi Sargenti Generali pro tempore ai quali pure si presenteranno le armi* e faranno gli ufficiali il saluto dello spontone* e Bandiera quando saranno le Compagnie o altri Copi di Soldatesca piantati in battaglia e che li detti Generali vorranno darli la mostra o farli fare l'Esercizio [esercitazioni militari] ed incontrandoli per le strade se li medesimi si fermeranno per vedere passare la Soldatesca, li Ufficiali li saluteranno similmente con lo spontone* e Bandiera, marciando quando la situazione delle strade e vicoli lo permettano.
Nelle Piazze poi e Città del Dominio*, quando vi arriverà un Senatore*, li Governatori o altri Comandanti manderanno al di lui sbarco il Sergente* Maggiore della Piazza per complimentarlo ed offrirgli una Squadra di quindici soldati* con un Sergente* e quella si troverà ivi pronta per scortarlo tenendo una sentinella alla Porta della di lui abitazione se l'acconsente.
Li Governatori suddetti anderanno a visitarlo e la sera manderanno il Segente Maggiore a prendere da lui il Nome [parola d'ordine per i posti di guardia] e a presentargli le chiavi della città e sarà ad arbitrio dello stesso Personaggio d'accettare tutti o parte delli detti convenevoli secondo li piacerà.
Passando dalli Corpi di Guardia delle dette Città e Piazze l'Ufficiali prenderanno lo spontone* in mano e si metteranno alla Testa della loro Guardia facendo mettere Fucile* in spalla ai soldati* e battere l'Appello col Tamburo.
Ogni qual volta un Senatore* si troverà in qualche parte del Dominio* dove siano Fortezze* e vorrà entrarvi dentro, li Commissari o altri Comandanti manderanno per la prima volta il Sergente* Maggiore con otto Alabardieri* ad incontrarlo fino al primo Rastello*.
Faranno piantare sopra le Piazze delle stesse Fortezze* la Soldatesca in Battaglia [assetto di combattimento] con li Capitani*, Tenenti* e Bandiere alla Testa, senza però farli il saluto dello spontone* nè delle Bandiere.
Li Tamburi [vedi in Glossario = Tamburini*] batteranno però la Marcia e li soldati* presenteranno le Armi*.
Li Governatori o altri Comandanti anderanno ad incontrarlo alla Piazza delle Cittadelle e nell'andarsene l'accompagneranno sino all'ultimo Rastello*.
Entrando dentro del Maschio [propr. “mastio” = il mastio, l'elemento più forte e più elevato di un castello, generalmente di forma rotonda> compare spesso nell'araldica] di dette Fortezze* si saluterà con dieci Mortaretti a tenore dell'Instruzioni de saluti che sono prescritte a Commissari e Governatori delle suddette.
Se entrerà alcune volte nelle medesime, li Corpi di Guardia prenderanno l'armi*, l'Ufficiali di Guardia staranno alla Testa della loro Guardia col spontone* in mano e quando sia visita premeditata anderà il Sergente* Maggiore con otto Alabardieri* a riceverlo fino al primo Rastello* dell'entrata.
- CAP.3: DEGLI ONORI CHE DOVRANNO RENDERSI AI COMMISSARI GENERALI, AI GOVERNATORI ED ALTRI GIUSDICENTI COL DETTO TITOLO NELLE PIAZZE DEI LORO GOVERNI
Nelle Piazze di Governo de i Commissari Generali, de i Governatori ed altri Giusdicenti con carattere di Commissari generali, monterà di Guardia alla loro abitazione un Capitano*, un Subalterno e quel numero di soldati* che comporterà la forza del Presidio.
Intendendo però che ovunque alloggeranno li predetti Governatori e Commissari Generali si stabilisca la Piazza d'Armi* di quella Città od altro luogo presidiato e che nelle Fortezze* si continui a praticare quello che resta introdotto, cioè che dal più vicino Corpo di Guardia si spedisca una sentinella innanzi la casa ed abitazione di detti Commissari Generali o altri Comandanti della Fortezza.
Quando passeranno li detti Commissari Generali dalli Corpi di Guardia delle dette Città o Piazze si faranno prendere le Armi* ai soldati* e gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia col spontone* in mano e li Tamburi [vedi in Glossario = Tamburini*] batteranno l'Appello.
Nelle Fortezze* dove si mandano Commissari generali, la prima volta che li medesimi anderanno a prendere il possesso del loro governo, saranno incontrati al primo Rastello* dell'entrata dal Sergente* Maggiore della detta Fortezza* con otto Alabardieri*.
Li Corpi di Guardia li presenteranno l'Armi*, gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia col spontone* in mano e li Tamburi [vedi in Glossario = Tamburini*] batteranno la marcia.
Lo stesso onore riceveranno dalle Compagnie o Distaccamenti che si saranno fatti piantare sopra le Piazze della Cittadella e del maschio [propr. “mastio” = il mastio, l'elemento più forte e più elevato di un castello, generalmente di forma rotonda> compare spesso nell'araldica] essendovi un Capitano* con un Tenente* alla Testa e l'Alfiere* con la Bandiera spiegata.
Non faranno pertanto gli Ufficiali alcun saluto dello spontone* nè della Bandiera. Li Commissari che si ritroveranno nella stessa Fortezza* e che doveranno cederli il Governo anderanno a riceverli sopra la Piazza della Cittadella e li condurranno, cedendoli la destra, nell'abitazione destinata per detti Commissari dove li daranno il possesso del loro Governo, riconoscendo prima la loro Patente e Scontro e facendo riconoscere ancora l'uno e l'altro dagli Ufficiali che devono essere presenti alla detta Funzione. In appresso si faranno salutare con li soliti tiri de li Mortaretti. Quando partirà il Commissario che avrà rimesso il Governo nelle mani del suo Successore, da questo verrà accompagnato fino all'ultimo Rastello* della Fortezza*, dandoli la dritta e facendoli precedere li otto Alabardieri* come sopra. Li Corpi di Guardia con gli Ufficiali di Parata sopra le Piazze li renderanno li stessi onori praticati nell'ingresso del Primo, salutandolo nell'uscire col sparo de soliti Mortaretti. Nella dimora e soggiorno che faranno li Commissari nelle Fortezze, delle quali averanno l'attuale comando, li soldati* prenderanno solamente l'armi* in asta o sia Brandistocchi*, le sentinelle presenteranno l'armi* e gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia senza spontone*, quando li suddetti passeranno dai Corpi di Guardia della medesima Fortezza.
- CAP.4: CERIMONIALE STABILITO FRA LI GOVERNATORI DELLE CITTA' E I COMMISSARII DELLE FORTEZZE
Nella prima visita che li COMMISSARI DELLE FORTEZZE faranno ai GOVERNATORI DELLE CITTA' il Corpo di Guardia dell'abitazione di detti Governatori farà a quelli lo stesso trattamento e onore solito a fare alli medesimi Governatori.
L'altre volte poi li soldati* di tutti i Corpi di Guardia della Città gli faranno spalliera* senza armi*, gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia e le sentinelle gli presenteranno le armi*.
Quando li Governatori delle Città li anderanno in Fortezza* per restituire ai Commissari la detta visita si faranno piantare li Battaglioni* sopra le Piazze del Maschio [propr. “mastio” = il mastio, l'elemento più forte e più elevato di un castello, generalmente di forma rotonda> compare spesso nell'araldica] e della Cittadella cogli Ufficiali alla Testa col spontone* in mano, le Bandiere spiegate e li Tamburi [vedi in Glossario = Tamburini*] batteranno.
Il Sergente* Maggiore anderà al primo Rastello* dell'Ingressi con otto Alabardieri* a riceverli.
Li Commissari delle Fortezze anderanno ad incontrarli alla Piazza della Cittadella ed entrando nel Maschio saranno salutati col solito sparo de Mortaretti, uscendo di Fortezza li Commissari li accompagneranno sino all'ultimo Rastello*.
Nelle altre Visite che faranno li Governatori ai Commissari li Corpi di Guardia prenderanno il brandistocco*, le sentinelle presenteranno le armi*, gli Ufficiali di Guardia staranno senza spontone* alla Testa della loro Guardia e se la Visita seguirà con essere passata prima Imbasciata, li Commissari manderanno otto Alabardieri* al primo ingresso de Rastelli* col Sergente* Maggiore.
- CAP.5: DEL TRATTAMENTO CHE DOVRA' FARSI DAI CORPI DI GUARDIA AI COMANDANTI DELLE PIAZZE E FORTEZZE CHE NON HANNO CARATTERE DI COMMISSARI GENERALI
Li Comandanti delle Piazze e Fortezze* che non hanno il predetto carattere, averanno alla Porta delle loro abitazioni nella Giurisdizione dei loro Governi e nelle Piazze dove comanderanno un Corpo di Guardia d'una Squadra di Soldati* con un caporale* e tanto il detto Corpo di Guardia come tutti li altri che saranno sotto il loro comando, passando li suddetti Comandanti faranno loro spalliera* senza armi* e gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia senza Spontoni e le Sentinelle li presenteranno le armi*.
Quando però il Corpo di Guardia delle loro abitazioni servisse per Piazza d'Armi* della detta Piazza o Fortezza allora vi monteranno di Guardia li Ufficiali soliti a montare la Guardia alla detta Piazza d'Armi* e passando li Comandanti suddetti li faranno fare la spalliera* secondo quello si è specificato prima.
- CAP.6: DISTINZIONI CHE DOVRANNO PRATICARSI DAI CORPI DI GUARDIA AGLI UFFICIALI TANTO IN GENOVA CHE NELLE PIAZZE E FORTEZZE DEL SERENISSIMO DOMINIO
Passando in Genova qualche Colonnello* ad un Corpo di Guardia la Sentinella presenterà l'armi* e chiamerà o il caporale* di guardia il quale senza battere del bastone avviserà l'Ufficiale di Guardia e questo uscirà fuora per farsi vedere dal detto Colonnello* e se vi saranno soldati* fuori del detto Corpo di Guardia, il Caporale* li farà stare in piedi senza però farli fare spalliera*.
Lo stesso si praticherà in Genova al Sergente* Maggiore della Piazza.
Nelle Piazze e Fortezze del Serenissimo Dominio ai Colonnelli* suddetti e ai Sergenti* maggiori della Piazza le sentinelle presenteranno le armi*, li Caporali faranno mettere in spalliera* li soldati* senza armi* e gli Ufficiali di Guardia staranno alla Testa della loro Guardia sino a che li detti Colonnelli* e Sergenti* Maggiori siano usciti dal detto Corpo di Guardia.
A tutti gli ufficiali, principiando dall'Alfiere*, quando passeranno da qualche sentinella, le medesime metteranno il loro fucile* in spalla come oggi si stila.
- CAP.7: COME DOVRANNO REGOLARSI LE PRECEDENZE FRA GLI UFFICIALI DELLO STESSO GRADO
Gli Ufficiali della medesima sfera e carattere avranno la precedenza fra di loro secondo l'anzianità delle loro Patenti ottenute a questo Servizio principiando dagli Ufficiali di maggior sfera sino al grado e compresi li Capitani* le di cui Compagnie seguiteranno la graduazione dei Capitani* che le copriranno a tenore del decreto dei Serenissimi Collegi* [cioè di Camera* e Senato*] del 1698 al 28 di Dicembre.
Gli Ufficiali Subalterni goderanno parimenti l'anzianità e grado che avranno li loro Capitani* quando saranno sotto di essi incorporati nelle medesime Compagnie ma se saranno distaccati due Subalterni senza che vi siano li loro Capitani* si regoleranno pure le precedenze fra i medesimi secondo l'anzianità delle loro Patenti, quando saranno dello stesso grado, in maniera che ritrovandosi un distaccamento di più Tenenti* con qualche Ufficiale Superiore che li comandi e restando questo impedito per cagione di malattia o altro, prenderà il comando del detto Distaccamento il Tenente* che sarà più anziano di Patente degli altri a questo Servizio.
Nelle Guardie ordinarie delle Piazze o Fortezze* li Sergenti Maggiori regoleranno il giro dei Subalterni secondo l'anzianità che averanno li loro Capitani*, dichiarando che l'Alfieri possano darsi muta vicendevolmente con li Tenenti*.
Si dichiara parimenti che in occasione di passare Mostre per prendere la paga o per altre simili sonzioni ogni Compagnia* debba avere la precedenza che le spetta per ragione di anzianità ancorché non sia coperta dal proprio Capitano*, Tenente*, Alfiere* o Sergente* stanteche mai devesi perdere la stessa anzianità della Compagnia* secondo la quale si regola la detta precedenza nonostante l'assenza o altro impedimento degli Ufficiali.
All'opposto formando un Battaglione* di varie Compagnie sciolte queste si metteranno in ordinanza secondo l'anzianità dei loro Capitani* ancorché li medesimi fossero assenti purchè la loro assenza non proceda per motivo di sospensione o per pretesa delinquenza essendo prigione o in arresto come ancora se li detti Capitani* avessero conseguito graduazione d'Ufficiali maggiori per la quale non potessero coprire le loro Compagnie, nei quali casi precederanno le Compagnie che avranno presenti li loro Capitani*.
Li Capitani* delle Compagnie Colonnelle ancorché siano stati Capitani* in piedi saranno considerati gli ultimi Capitani* del Reggimento* e di tutti gli altri Capitani* che averanno Compagnie in piedi.
E' però vero che quando conseguiranno una Compagnia* ripiglieranno il grado che li darà la loro prima Patente di Capitano*.
Li Capitani* riformati si muteranno con li Capitani* in piedi quando abbiano stipendio distinto e che non siano arrolati nelle Compagnie, averanno però l'ultimo luogo e solamente valerà fra essi Capitani* Riformati l'anzianità delle loro patenti avute a questo servizio e loro ancora ottenendo una Compagnia* ripiglieranno il grado che li competerà per la prima Patente avuta di Capitani* in piedi a questo servizio.
Gli Ufficiali stipendiati che averanno avuto la graduazione di Tenenti* o di Alfieri* a questo servizio si muteranno con li Tenenti* e Alfieri* in piedi ma teneranno l'ultimo luogo, precederanno bensì a quegli Ufficiali stipendiati che non averanno mai avuto alcuna graduazione a questo servizio, benchè questi ancora potranno darsi la muta con tutti li altro tanto Stipendiati che Ufficiali subalterni in piedi.
Si dichiara che se fra gli Ufficiali Stipendiati vi fosse alcuno che fosse stato Capitano* in piedi al servizio di qualche Principe forestiero quando la sua Patente li venga ammessa e confirmata dal generale*, possa darsi la muta con tutti gli altri Capitani* e che preceda gli Ufficiali Subalterni tanto in piedi che Stpendiati, tenendo però l'ultimo luogo fra i Capitani* anco Riformati che hanno patente di questo servigio.
Nelle nuove leve della stessa creazione, ancorchè paia conveniente, che si dia la precedenza a quelli Ufficiali che hanno servitù e merito di Tenenti* o d'Alfieri sopra quelli che non hanno mai avuto un simile grado, ad ogni modo il Magistrato eccellentissimo [di guerra*] stima di Servigio Pubblico e dichiara che saranno preferiti e averanno l'anzianità di Capitani* quelli che saranno li primi ad albergare, facendoli spedire le loro Patenti dal giorno dell'albergazione suddetta.
Si riserva però a poter disponere diversamente secondo che giudicherà di miglior servigio pubblico, quando succederà un simil caso di nuove leve, ma non disponendo differentemente con espresso suo Decreto vuole che intanto vaglia e abbia vigore l'accennato ordine, cioè che preceda chi sarà il primo ad alberare, quando però fra li promossi non vi sia chi abbia già avuto Compagnia* in piedi e sia stato Capitano* a questo servizio perchè intende che il mededesimo goda l'anzianità della sua prima patente come già si è dichiarato.
- REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGIMENTI
Presentato dal Colonnello* Erchisia e approvato dal Magistrato Eccellentissimo di Guerra li 3 di Febraro 1710
Li Colonnelli* comanderanno a tutti li Ufficiali e sotto de Colonnelli* li Maggiori comanderanno a tutti li Capitani*, Ufficiali subalterni, Sargenti e soldati* del Regimento in tutto quello che stimeranno a proposito per il buon servigio e la buona disciplina governo e mantenimento delle Compagnie e tutti li Capitani* ed altri Ufficiali per le dette cose saranno obbligati ad obbedire e eseguire puntualmente tutto quello che sarà loro ordinato dal Colonnello* o dal [Sergente*] Maggiore o da quel Capitano* che in loro assenza comanderà tutto o parte del Reggimento* sotto pena d'esser sospesi per tre mesi dalla loro carica e dalla paga a beneficio della Camera* Eccellentissima ed a quest'effetto il Colonnello*, il Maggiore ed il Capitano* Comandante in assenza come sopra avranno autorità di mettere in arresto quelli Ufficiali che negassero d'ubbidire quando sarà loro comandato qualche cosa appartenente al buon servigio, disciplina, governo e mantenimento delle Compagnie o Reggimento* e di far mettere in Prigione li Sergenti li quali sotto qualsiasi pretesto negassero d'ubbidire e d'eseguire puntualmente ciò che sarà loro ordinato con dare immediata notizia e partecipare al Generale* ossia Comandante di Piazza di quei castighi che averanno ordinati e quando avranno mandato qualched'uno in arresto o Prigione non potranno più levarli d'arresto o Prigione senza ordine espresso del Generale* o Comandante di Piazza che per le cose suddette doverà indrizzar l'ordine al Colonnello*.
Il Capitano* dei Granatieri precederà nella marcia ed esercizio del Regimento a gli altri Capitani* e solamente comanderà in salta del Colonnello* e del [Sergente*] Maggiore il Reggimento* quando sia più anziano di Patente degli altri Capitani* dovendo per altro sempre comandare in assenza del Colonnello* e [Sergente*] Maggiore il Capitano* più anziano di Patente del Reggimento*.
Il Colonnello* farà fare due volte la settimana infallamente l'esercizio a tutti quelli Soldati* che non saranno di guardia o tutti insieme o in squadriglie come meglio stimerà ma quando vorrà far fare l'esercizio di tutto il reggimento* o quando vorrà condurli per quest'effetto fuori della Città ne dimanderà prima licenza al Generale* o Governatore, oltre di questo farà fare l'esercizio tre volte al mese a tutto il Reggimento* insieme, per lo che domanderà al Generale* o Governatore che dia ordine al [Sergente*] Maggiore della Piazza di far rilevare tutti i Soldati* del Reggimento* i quali però ritorneranno ai loro posti finito che sia l'esercizio.
Quando si farà fare l'esercizio o di tutto il Reggimento* o di quelli Soldati* che non saranno di guardia niun Ufficiale, sergente* o soldato* potrà esimersi dall'esercizion senza licenza del Colonnello*.
Gli Ufficiali saranno sempre presenti con l'armi* in mano in quel luogo che secondo la regola dell'esercizio sarà loro assegnato, aspettando gli ordini, che talvolta li fossero dati per comandare l'esercizio o a tutto il Reggimento* o a parte di esso, il che dovranno fare con le armi* in mano.
Il Colonnello* avrà cura che tutte le Compagnie del Reggimento* siano proviste di Fucili del medesimo colibro, di bajonette e Pattrone, che li soldati* abbiano buone Spade e uniformi e che siano proprii nei vestiti e particolarmente nelle calzette, scarpe, capello e biancheria dovendo avere ogni soldato* in ciasched'un anno due camiscie, due crovate per lo meno.
Quell'Ufficiale che comanderà in assenza del Colonnello* non potrà mutare né innovare coa benché minima nelle regole & ordini prescritti dal Colonnello* del governo e disciplina del reggimento*.
Il Maggiore [anche detto Sergente* Maggiore] del Reggimento* averà una cura esatta di far osservare rigorosamente e senza parzialità verso d'alcuno tutti gli Ordini e Capitoli del presente Regolamento.
Egli solo comanderà l'esercizio quando però il Colonnello* non voglia comandarlo lui o farlo comandare da altro Ufficiale averà pensiero che tutti li Ufficiali e Sargenti sappiano perfettamente l'esercizio acciò possano esercitare separatamente i lor Soldati*.
Averà somma cura di conoscere e invigilare su la condotta, buon portamento degli Ufficiali Subalterni, de Sargenti e Caporali, di sapere tutto ciò che succede ne Quartieri dei Soldati*, quali visiterà assai spesso e all'improvviso, dovendo poi render di tutto conto al Colonnello* e dell'inosservanza di tutti li sopraddetti Ordini e mancanze sudette ne resterà debitore il detto [Sergente*] Maggiore sotto pena arbitraria e sarà obbligo del Colonnello* oltre le provvigioni che le ponno competere darne parte al Generale* o altro Comandante di Piazza.
Quando non si dia il Nome [parola d'ordine] sigillato l'Aiutante Maggiore dovrà comunicarlo al Maggiore e esso stesso portarlo al Colonnello* prima di distribuirlo alli Sargenti delle Compagnie.
In Genova si dovrà praticare quello si usa al giorno presente di che il Nome [parola d’ordine - riconoscimento] sia dato sigillato dal Maggiore della Piazza all'Aiutante Maggiore del Reggimento* che dovrà portarlo al Colonnello* nelle occasioni da lui ben viste e di servigio pubblico, potrà comunicarlo a quelli Ufficiali che lui stimerà, per far tutte quelle operazioni, che giudicherà in servigio pubblico.
Il Maggiore o Aiutante Maggiore del Reggimento* si troverà ogni giorno presente alla visita che si doverà fare di quei Rami che saranno comandati o per la Guardia Ordinaria o per altre fonzioni, al quale effetto dovrà scegliere un luogo comodo dove dovranno trovarsi tutti gli Ufficiali e Soldati* che saranno comandati mezz'ora avanti di dover essere condotti alla Piazza d'Armi* o altro luogo del Comando.
Così il Maggiore o Aiutante Maggiore avrà tempo di esaminare li Fucili*, la Baionette*, le Spade e le Patrone dei Soldati* per vedere se le Squadre sono ben distribuite, se il Soldato* è bene in ordine e non li manca nulla per fare il servizio come conviene, dopo di che si faranno marciare al luogo del Comando o in Piazza d'Armi* a Tamburo battente e con gli Ufficiali alla Testa de loro rami e ai loro posti, dovendo il Maggiore o Aiutante Maggiore condurli e consegnarli al Maggiore della Piazza o a quell'Ufficiale secondo l'Ordine.
Il Colonnello* vedrà ogni mese regolarmente li libri e registri delli pagamenti che ciaschedun Capitano* averà fatto nella sua Compagnia*, e domanderà alli Sargenti e Soldati* se pretendono qualche cosa di più e farà fare ragione ad ognuno in maniera che il giorno della paga tutti i conti siano aggiustati e senza l'aggiustamento di detti conti li Capitani* non potranno pretendere paga alcuna.
L'Aiutante Maggiore porterà gli ordini attorno e gli spiegherà chiaramente e senza equivoco, si applicherà con tutta premura all'Esercizio ed invigilerà sulla condotta de Sargenti e Soldati* del Reggimento*, dovendone rendere esatto conto di quei disordini che succedessero al Colonnello* od al [Sergente*] Maggiore e questi al generale*.
L'Aiutante Maggiore sarà puntualmente ubbidito da tutti li Ufficiali e Soldati* del Reggimento* senza eccettuarne pur uno quando porterà qualche Ordine del Colonnello* o del Comandante in voce oin scritto intorno al servizio, governo o disciplina ma non potrà ordinare cosa benchè minima da sè, quando però non accadese in sua presenza tal cosa che richiedesse pronto rimedio nel qual caso potrà spender la parola del Colonnello* o Comandante del Reggimento*, mettere in arresto o mandare i soldati* prigione e ordinare quello stimerà opportuno.
Ogni altro Ufficiale averà ancora autorità di fare il medesimo in caso pari, ma subito doveranno tutti partecipare ogni cosa al Colonnello* ed egli al generale* nella conformità disposta sopra.
Li Capitani* viveranno in buona unione e corrispondenza con il loro Colonnello* e fra di loro e tutti d'accordo coopereranno al bene pubblico ed al buon servizio del Principe [Doge*] , averanno una cura esatta delle loro Compagnie e di tenere i Soldati* bene all'Ordine, bene armati e bene calzati ed eseguiranno pontualmente tutto ciò che sarà loro comandato dal Colonnello* o dal Maggiore rispetto al buon servizio e disciplina.
Li Capitani* faranno unire due volte il mese insieme le loro Compagnie in luogo comodo e proprio, vi si troveranno ancora tutti li Ufficiali subalterni e tutti insieme visiteranno l'armi* ed il resto dell'equipaggiamento dei soldati*, le scarpe, le calsette, capelli e biancheria e tutto ciò che concerne l'armamento e la polizia e se mancherà qualche cosa il Capitano* ordinerà subito che si accomodi o si proveda e se il Soldato*, per negligenza, pigrizia o per malizia, non terrà le sue armi* e se stesso bene in ordine il Capitano* lo farà mettere in Prigione a pane ed acqua fino a tanto che li soccorsi che dovrebbe avere nei giorni che sta Prigione siano sufficienti per pagare la spesa che si sarà fatta per accomodare le sue armi*, il suo vestito e tutto il suo equipaggio e provvedere ciò che mancasse.
Li Capitani* potranno scegliere nelle loro Compagnie o nell'altre del Reggimento* i Soldati* di più capacità ed esperienza per farli Sargenti ma tali soldati* doveranno aver perlomeno sei anni anni di servizio e che siano uomini di buona condotta e bravi, sappiano leggere e scrivere.
Saranno presentati al Colonnello* il quale doverà far fede della loro idoneità per presentarli poi dal Capitano* o altro Ufficiale al Generale* il che si praticherà per tutti li Soldati* di recluta.
Niun Ufficiale potrà vendere alcuna Carica nel suo Reggimento* o Compagnia* sotto pena d'esser cassato oltre la restituzione del denaro che sarà impiegato a beneficio della Camera* Eccellentissima o del Reggimento* e quello che averà dato denaro direttamente o indirettamente per la detta Carica sarà reintegrato dal Capitano* del suo proprio senza perdita della Carica quando sia abile ad esercitarla.
Li Tenenti*, Insegne e SottoTenenti* seguiranno il grado delle loro Compagnie e gireranno sempre con questo ordine, averanno una somma sollecitudine delle loro Compagnie, travagliandovi indefessamente e il medesimo farà il Capitan Tenente della Compagnia* Colonnella, le visiteranno ciascheduno due volte la settimana, informandosi diligentemente dei portamenti d'ogni soldato* in particolare e insisteranno alla buona condotta dei Sargenti e Capitani* affinché non sia fatto torto ad alcuno nelli comandi che si faranno per la guardia o per altre fonzioni e doppo ciascheduna visita renderanno un conto esatto e preciso ai loro Capitani* e li avvertiranno di ciò che manca, acciò li Capitani* possano provvederci.
Niuno Sergente*, Caporale* o Soldato* parlerà ad alcuno Ufficiale, qualunque egli sia, col cappello in testa, anzi useranno ogni rispetto sotto pena d'esser posti nei ceppi per tre giorni e al Sergente* d'esser posto in Prigione per quindici giorni, e l'Ufficiale che si lascerà perdere il rispetto con permettere che le parlino col cappello in testa perderà la prima volta un mese di paga a benefici della Camera* Eccellentissima o del Reggimento*, la seconda volta sarà cassato.
Che se tale Sargente, caporale* o Soldatto ardisse d'ingiuriare con parole od altro qualche Ufficiale sarà senza remissione mandato in Galea per due o quattro anni e se mettesse mano alla spada o tirasse moschetto, pistola o qualche altra arma contro un Ufficiale, ancorchè non lo fersisse, sarà impiccato sebbene l'Ufficiale avesse torto.
Li Sargenti si comporteranno in maniera con li Soldati* di farsi rispettare senza famigliarizzarsi con essi, non dovendo mai mischiarsi con li Soldati* o al giuoco o alla Taverna*, sotto pena la prima volta d'esser messo in prigione* per quindici giorni, la seconda di esser cassato.
Li Sargenti doveranno avvertire oltre i loro Capitani* l'Aiutante Maggiore di tutto ciò che succede nelle loro Compagnie contro il servizio, buon governo e disciplina, subito che ne avranno notizia, come ancora se mancassero armi* o altro in dette Compagnie il tutto sotto pena d'esser castigati o di prigionia per quindici giorni o d'esser cassati o di subire maggior pena secondo la circostanza del caso.
Eserciteranno li Soldati* nuovi e tutti gli altri della loro Compagnia* al maneggio delle armi* e dopo che un soldato* sarà stato sei settimane arruolato in una Compagnia* non sapendo il servigio e l'esercizio il Sergente* sarà castigato con giorni quindici di prigione.
Li Sergenti invigeleranno alla buona condotta dei caporali e Soldati* e li obbligheranno a far diligentemente il loro debito quando saranno di guardia o comandati altrove, visiteranno tutti i giorni l'armi* e li abiti dei Soldati* e avvertiranno li loro Capitani* di cuò che manca acciò possa provederci in tempo.
Li Capitani* destineranno nelle loro Compagnie due Vantaggiati* per assistere a Palazzo e far li fatti delle loro Compagnie sotto nome de Forieri quali però non saranno essenti dal fare la loro fazione bensì essendo uno delli due di guardia l'altro suplirà e li Sargenti doveranno intieramente assistere alla disciplina militare dei Soldati*.
Li Sargenti non permetteranno che li Soldati* giochino a dadi, alle carte [azzardo*] o a qualche altro gioco di zara* e castigheranno quelli che lo faranno e potranno appropriarsi tutto il danaro che troveranno sul gioco e il Sargente che particolarmente nei Quartieri e sulle muraglie permetterà questi giochi e non li impedirà sarà castigato con un mese di prigione.
Quando qualunque Ufficiale, sargente, Caporale* o Soldato* stimerà che li sia fatto torto, anderà a lamentarsene al Colonnello*, il quale le farà fare giustizia, essendo dovere che si facci giustizia e ragione ad ognuno, se fosse fatta ingiustizia a più Soldati* insieme si guarderanno di fare alcun ricorso tumultuariamente in corpo ma uno o due potranno dar conto al Colonnello* di tutto.
Ogni Caporale* visiterà mattina e sera la sua Squadra e renderà conto della medesima ogni mattina al Sergente*, il Sergente* al Tenente* ed ambidue questi ultimi si porteranno assieme a dare un conto esatto al loro Capitano* di tutto quello che giornalmente succede nella Compagnia*.
Resta altresì stabilito dal Magistrato di Guerra* per suo decreto del 9 giugno 1719 che gli Sentinelle stiano sempre con la loro arma* o sopra della spalla o del braccio o pure in bandoliera e che non partano dal Posto loro assegnato se non per quelli pochi passi che loro si permettino ne che soffrino persone estranee che facciano circolo presso loro ne che si perdino in discorsi con passeggeri per non dover necessariamente negligentare il buon servigio pubblico.
Quando qualche Soldato* mancasse o dai Quartieri nelle ore determinate oppure da qualche altro posto dovranno li Sargenti, Agenti o Forieri darne subito la dovuta notizia a chi loro resta incaticato dagli ordini del Magistrato Eccellentissimo*.
Per gli Ufficiali poi di qualsiasi Rango che si partono dalla Città o comandati in servizio pubblico oppure per qualche loro affare particolare con la licenza, nel ritornare che faranno nella medesima si debbano presentare oltre all'illustrissimo Signor Sergente* Generale* anco al [Sergente*] maggiore della Piazza perchè si possa sapere del loro ritorno, affine di essere impiegati nel servizio che loro spetta secondo il solito giro.
Per l'udienza giornale si fa intendere tanto agli Ufficiali che ai Soldati* il rappresentare le loro ragioni nel tempo dell'udienza oppure in altra ora giudicata più opportuna se loro fosse fatta qualche oppressione, con avvertenza però che se mai la querela fosse ingiusta e mendicato il pretesto in vece di ottenere proviggione saranno in tal caso puniti secondo verrà giudicato.
E quantosia per l'arrolare de Soldati* il Magistrato Eccellentissimo* ordina che questi debbano essere presentati dalli Ufficiali oppure dalli Agenti delle respettive Compagnie e nell'atto della presentazione debba consegnarsi all'Illustrissimo Sergente* generale* un biglietto firmato dal Capitano* o sia Ufficiale Comandante della Compagnia* nel qual biglietto resti descritto Nome, Cognome, Patria di detti Soldati* che si vogliono arrolare per il solito tempo delli tre anni.
Detti biglietti firmati si conserveranno nella Cancelleria per potersi sempre avere il debitore di certe presentazioni e tutto ciò per andare al riparo di quelli inconvenienti che sogliono seguire nell'arrolarsi Soldati* di Nazione che non capisce nelle respettive Compagnie.
Sarà cura del Sergente* Maggiore della Piazza pro tempore stabilire che vi siano sempre quattro Ufficiali Visitatori per visitare li Posti e Corpi di Guardia acciò ad ognuno di detti Visitatori venghi assegnato un Quartiere della Città per essere visitato ogni giorno, o tutti li Posti di detto Quartiere oppure parte delli medesimi in quelle ore e tempi che più converrà per pubblico servizio e riferiscano poi all'Illustrissimo Signor sargente Generale pro tempore le delinquenze che averanno ritrovate e non ritrovandone si presentino almeno una volta la settimana tanto avanti l'Illustrissimo Signor Sargente Generale quanto al Maggiore della Piazza per ratificare il buon servigio che hanno riconosciuto nei Posti della loro incombenza e giurisdizione e li medesimi Visitatori si cambieranno a vicenda ogni mese di Quartiere in modo tale che in quattro mesi ognuno di essi abbia compito il suo giro nelli quattro Quartieri della città.
Quanto alli Soldati* Artisti [oggi Genieri]che si trovano nelle Compagnie si deve osservare da tutti esattamente quanto è stato ordinato e prescritto nel Regolamento fatto dal Magistrato Eccellentissimo sotto li 22 Marzo 1719 cioè che essendo permesso nei Presidi ai Soldati* di far supplire alle loro fazioni ordinarie da altro loro intrinseco con pagare la fazione secondo che resta prescritto e stabilito, perciò inerendo a tali ordine vi è proibito agli Ufficiali di qualunque grado e sfera di potersi ingerire nel cambio di dette Guardie e nemmeno approfittarsi in modo alcuno sopra li Soldati* che fanno la fazione per altri nè tampoco sopra quelli che con sostituire il cambio ne restano esenti perchè in tale maniera li Soldati* ne sentono tutto il beneficio e il servizio pubblico non resta punto pregiudicato.
Mentre il Soldato* Artista veramente serve e si trova pronto a tutte le fonzioni militari a risalva dell'accennata Guardia ordinaria e doverà marciare per tutto, dove sarà comandato, e così non apportandosi verun vantaggio agli Ufficiali, questi non averanno a renderlo esente da ogni altro obbligo e fazione che appartenga allo Soldato* medesimo, oltre l'utile dall'avere nelle Compagnie varii lavoranti per le loro Camerate.
Nei detti termini non averanno gli Ufficiali l'arbitrio di provedere di propria autorità che sempre doverà dipendere dal Magistrato Eccellentissimo per per provedere alle fazioni dei Soldati* Artisti, e così non averanno da una tale incombenza inconsiderabile profitto, che per avanti vi solevano ricavare, introducendo nelle loro Compagnie buon numero di Artisti e Bottegari [addetti al vettovagliamento] quali mai esercitandosi nel militare, anzi continuando sempre nella professione di prima si rendono incapaci nell'esercizio da Soldato*, ma solamente con la mira di prendere la mensuale paga, senza nemmen lasciarsi vedere nel decorso di tutto il mese, e tanto meno si abilitano al maneggio delle armi*, procurandosi altresì la continua permanenza in Genova, non solo con mezzi d'Ufficiali ma con altri autorevoli come pure di ritornare, quando con la forza fossero costretti alla partenza per qualche luogo per addimandare il loro congedo da stipendi ed indi rimettersi in altra Compagnia* di permanenza in questa Città, onde per andare al riparo di tale disordine fu in obbligo il Magistrato di prescrivere con detto suo decreto del 22 Marzo 1719 il doversi destinare due Soldati* per ogni Artista che desiderasse provvedere alla propria Guardia col pagamento di soldi 12 al giorno e niente più nè meno quali due Soldati* dovessero supplire per l'Artista un giorno sì e l'altro no nel montare la guardia in quali termini supplirebbero per loro stessi e la loro Camerata lavorante, che volesse francarsi dalla Guardia che doverà spettarle nel terzo giorno ne quali termini rimarrebbero tutti li Posti sempre Proveduti del numero dei Soldati* destinati per custodia dei medesimi, con proibire in tal guisa a tutti gli Ufficiali di qualsivoglia grado sotto pena della Riforma, intendendosi Governatori di Compagnie Capitani*, Tenenti*, SottoTenenti*, Alfieri e Ufficiali Riformati e rispetto a Sargenti, Sottosargenti, Caporali, Agenti o semplicio Soldati* sotto pena anche di galea il potersi ingerire nel provedere le Guardie o fazioni ordinarie per simili Soldati* Artisti in differente modo di quello che come sopra vien prescritto e ordinato, e solamente fra Soldati* e Soldati* esservi l'intelligenza e interesse per una tale ordinanza ad effetto che l'Ufficiale non possa avervi verun profitto e che tutto il guadagno possa essere dei Soldati* ed altresì per togliere con tale regola l'abuso che per avanti si provava.
Quel Regolamento si vede affisso nella Cancellaria e nel Corpo di Guardia del Ponte Reale oltre la copia che è stata distribuita ad ogni Comandante delle Compagnie.
Se mai venisse dato qualche ordine straordinario dall'Illustrissimo Signor sargente Generale, questo sarà portato in voce o dal maggiore della Piazza o dall'Aiutante Maggiore della medesima o dall'Aiutante Campana o altro in suo luogo che siegue sempre il generale.
In tal caso tutti gli Ufficiali doveranno ubbidire con farlo eseguire, come non lo doveranno fare in modo alcuno se si presentasse qualche altro fuori delli tre sopra nominati alla riserva però se fosse presentato in iscritto e sottoscritto dal Sergente* Maggiore o Aiutante Maggiore il simile s'intenda, quando ne fosse presentato qualche altro sottoscritto dal cancelliere del Magistrato di Guerra*.
IL FINE












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Professor Bartolomeo Durante