cultura barocca
I nuovi eserciti del '700 con le molteplici nuove regolamentazioni, il superiore controllo della disciplina ed i Regolamenti Militari studiati sulla proposizione testuale e critica, in trascrizione, qui sotto degli "Ordinamenti Militari" di Genova del 1722 detti anche "dello Zignago", fra tanti altri argomenti, concernenti anche la disciplina ed i rapporti con i superiori ma pure un mutato rapporto con la popolazione civile, a cui vantaggio e tutela si presero provvedimenti importanti (Nota bene = l'integrale testo con relative note è attivo anche se, atteso che si tratta di un volume raro, il caricamento di alcuni vasti settori è indubbiamente lento per le varie protezioni connesse al copyright = per chi voglia accedere più sveltamente ai settori principali, che escludono le parti dedicate alla tattica e alle esercitazioni, può cliccare qui)
Informatizzazione a cura di Bartolomeo Durante (testo da biblioteca privata) = altro materiale è a disposizione ma per la rarità deve essere, motivatamente, richiesto a Cultura Barocca come detta la Home Page e come ulteriormente specificato in questa nota rimandante per sua parte ad altre precisazioni

DOPO SECOLI DI IMPROVVISAZIONE E GESTIONE ANARCHICA DELLE FORZE ARMATE (CON CONSISTENTI PROBLEMI LOGISTICI E DI SALVAGUARDIA DELL'ORDINE COSTITUITO) DAL 1700 SI VA PROPONENDO OVUNQUE L'ESIGENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE DELLE FORZE ARMATE, CHE PER QUANTO CONCERNE L'ECUMENE CRISTIANO HA ADDIRITTURA ANTESIGNANI ILLUSTRI, COME PER ESEMPIO IL CELEBRE VII LIBRO DEL CODICE DI TEODOSIO II (CODEX TEODOSIANUS).
QUI SOPRA, A TESTIMONIANZA DELLE NUOVE ESIGENZE, SI E' RITENUTO UTILE PER GLI STUDIOSI RIPRODURRE IL FRONTESPIZIO DEGLI STATUTI E/O ORDINAMENTI (DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPRODOTTI E LEGGIBILI IN TRASCRIZIONE ANCHE COMMENTATA) DELL'ESERCITO DI GENOVA ANALIZZATI NEL CONFRONTO CON LE FORZE MILITARI DI ALTRE NAZIONI E PURE DI ALTRE EPOCHE REDATTI NEL XVIII SEC. DAL COLONNELLO ZIGNAGO (BIBL. PRIVATA)
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L’analisi dei settecenteschi “ordinamenti militari di Genova”, a questo punto, risulta utile di per se stessa quale recupero di una documentazione importante quanto poco nota e, contestualmente, date le convergenze contenutistiche tra questi statuti (anche tra quelli italiani e stranieri) siffatta analisi può giovare a comprendere la portata di quella grande rivoluzione che, in forza di queste normative, determinò la costituzione anche giuridica degli eserciti moderni.
In merito a Genova, ferma restando la presumibile laboriosità del Governo in tutte le sue emanazioni dalla Camera, al Senato, ai Collegi ed ancora ai Consigli per giungere al basilare Magistrato di Guerra (se vogliamo una sorta di Ministero di Guerra), la finalizzazione degli “Ordinamenti Militari” si data dal 1710 con la stesura de gli Instituti e ordini militari da osservarsi dalle truppe della sereniss. Republica di Genova registrati per ordine dell'illustriss. sig. Pietro Maria Gentile, generale e commissionato dall'illustriss. et eccellentisii. magistrato di guerra dal colonnello Lorenzo Maria Zignago, Genova, Antonio Scionico, 1710.
Per effetto di una sequela di innovazioni, di decreti, grida e bandi scaturiti nel tempo, in rapida successioni, tali Ordinamenti ebbero in realtà vita breve e presto furono surrogati da una rinnovata proposizione a stampa titolata Instituti et Ordini Militari da osservarsi dalle Truppe della Serenissima repubblica di Genova stabiliti et deliberati dall’Illustrissimo et Eccellentissimo Magistrato di Guerra et ancora approvati da Serenissimi Collegi per loro Decreto de 22 Genaro 1722 formati dal Colonello Lorenzo Maria Zignago, stampati l’anno 1710, e di nuovo ristampati l’anno 1722, in Genova, per Gio. Battista Casamara, nella Piazza delle cinque Lampade.
CLICCA QUI SUI SOTTOSTANTI COLLEGAMENTI PER ACCEDERE ALLE DISTINTE VOCI DEGLI "STATUTI MILITARI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA" DETTI ANCHE DALL'ESTENSORE "STATUTI DEL COLONNELLO ZIGNAGO" E QUI PROPOSTI, PER VIA DI COMPARAZIONE TIPOLOGICA, COME EMBLEMATICI DEI PROVVEDIMENTI DI TUTTI GLI STATI, ITALIANI ED EUROPEI, PER REGOLAMENTARE LA DISCIPLINA DEI SOLDATI A PARTIRE DAL XVIII SEC.
1 -
TESTO GENERALE DELLE VARIE PARTI DEGLI "ORDINAMENTI MILITARI"
2 -APPROVAZIONE DEI SERENISSIMI COLLEGI E INTRODUZIONE
3 - DELL'ARRUOLAMENTO DEI SOLDATI
4 -"DELL’ESERCIZIO E DISCIPLINA DELLA SOLDATESCA"
MANOVRE, EVOLUZIONI, PARATE, USO DELLE ARMI ECC. ECC.

5 - OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI
6 - DISCIPLINA MILITARE - NORME - REATI - PENE
7 -INDICE DEL GOVERNO DELLE PIAZZEFORTI E DELLE FORTEZZE
8 -INDICE DEGLI ONORI MILITARI DA ATTRIBUIRSI ALLE VARIE AUTORITA' IN VISITA A FORTEZZE E PIAZZE MILITARI
9 -IL REGGIMENTO GENOVESE: SUA DISCIPLINA E DIREZIONE TRA XVII -XVIII SECOLO SECONDO QUANTO REDASSE, CON APPROVAZIONE DEL MAGISTRATO DI GUERRA DEL 3-II-1719 IL COLONNELLO ERCHISIA NEL SUO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGIMENTI STAMPATO ASSIEME AGLI STATUTI MILITARI DELLO ZIGNAGO
10 -"LE GERARCHIE DELL'ESERCITO DI GENOVA"
* - DAL "SERGENTE GENERALE" (COMANDANTE SUPREMO DELL'ESERCITO) AI SOLDATI SEMPLICI = ELENCO RAGIONATO

Sull'opera si può tuttora leggere di Gianni Rapetti un saggio on line ( Una esatta disciplina. La giustizia militare al tempo del Re Sole: il caso dell’esercito genovese ): con diligenza e concisione l’autore analizza, dal volume del 1722 individuato presso la genovese civica Biblioteca Berio, la parte relativa all’apparato delle pene, che elenca con una certa minuteria le colpe dei soldati delinquenti e ne indica le pene. Questa è forse la parte più coinvolgente del testo ma ne costituisce soltanto un settore: al fine di analizzare compiutamente gli
“Ordinamenti” e di inquadrarne, in modo competente, la significanza e la valenza qui sopra per la prima voltane è stato riprodotto il testo integrale (da esemplare di biblioteca privata) dper via di un’edizione critica, che fonda la sua sostanza sulla stretta correlazione tra il testo stesso degli statuti (riprodotto salvo qualche aggiustamento in via grafica conservativa) ed il susseguente, glossario che non costituisce solo esplicazione dei contenuti testuali ma che, più esaustivamente, ne interpreta ed inquadra moltissimi punti, in linea diacronica quanto sincronica, in correlazione sia alla realtà guerresco-militare quanto al portato sociale ed economico della repubblica genovese.
E di più, Mutatis mutandis, assodata la convergenza contenutistica di siffatto genere di statuti (in maniera sorprendente gli Articles of War del Duca di Marlborough, hanno punti di convergenza con questi ordinamenti genovesi: per esempio in merito al trattamento dei “soldati rei di blasfemia” od a quelli “rei di stregherie” nonostante si trattasse di normative appartenenti a contesti religiosamente diversi) è innegabile che la decrittazione di siffatta normativa militare genovese può concorrere, a guisa di campionatura, nel vagliare come nel XVIII secolo pressoché ovunque, fatte salve distinzioni locali, in linea di massima interagissero analogamente esperienze militari, vita sociale, giurisprudenza, postazioni ecclesiali: e tra queste -a riprova di siffatte riflessioni- in merito al
RISPETTO, ASSAI CARENTE, ANCHE DELLA POPOLAZIONE CIVILE, NEMICA OD AMICA POCO IMPORTAVA ANCORA NEL '600, COME SI VEDE DA QUESTO INDICE.
Ed in merito a questa discussione vale la pena di menzionare un articolo specifico dell'opera settecentesca dello Zignago, vale a dire l'
ARTICOLO 35 CONCERNENTE FRA L'ALTRO IL CRIMINE DI STUPRO
che costituisce un indubbio progresso in merito ai reati di
STUPRO (VIOLENZA SESSUALE) E SPECIFICATAMENTE IN RELAZIONE AL TERRIBILE STUPRO DI GUERRA E/O STUPRO ETNICO

anche se occorre sempre rammentare come la radicata conservazione della valenza giuridica propria del diritto intermedio del principio di
**********RESTITUTIO O RISARCIMENTO**********
(COMUNQUE APPLICABILE COME QUI SI LEGGE PER OGNI GENERE DI REATO)

NE ATTUTISSE LA VALENZA E POTESSE MITIGARE LA GRAVITA' DELLA PENA SPECIE SE COME QUI SI PUO LEGGERE LA
VIOLENZA CARNALE O LA MOLESTIA FOSSE STATA PERPETRATA DA UFFICIALI O COMUNQUE DA PERSONALE MILITARE DI VALENZA SOCIO ECONOMICA SUPERIORE
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Di conseguenza risulta evidente che molto si sarebbe dovuto ancora fare anche se la strada era oramai stata indicata.
Dopo l'ILLUMINISMO, la RIVOLUZIONE FRANCESE (che per strano che sembri ha nella GHIGLIOTTINA O "MORTE DEMOCRATICA" UNA DELLE SUE ICONE IN MERITO ALL'UGUAGLIANZA DEL CITTADINO DI FRONTE ALLA LEGGE) e dopo, è giusto dirlo, le POSTULAZIONI AVVERSO LA VECCHIA LEGGE E LE SUE FORME INQUISITORIALI DI CELEBRI ILLUMINISTI ITALIANI Una via di svolta definitiva sul tema si sarebbe avuta solo solo con l' AVVENTO DI NAPOLEONE I e grazie al fatto che, per quanto rallentati, tali progressi non si arrestarono che parzialmente dopo LA "RESTAURAZIONE DI VIENNA" CHE PURE UMILIO' LA REPUBBLICA DI GENOVA SANCENDONE LA CANCELLAZIONE E L'ASSIMILAZIONE ENTRO LO "STATO SABAUDO".
Tra i vari ORDINAMENTI MILITARI FATTI REDIGERE DAL RE DI SARDEGNA CARLO FELICE (QUI TRASCRITTI INTEGRALMENTE) merita nel dettaglio del tema qui esser citato il REGIO EDITTO PENALE MILITARE DEL 1822 e in particolare quanto sancito dagli articoli concernenti i DELITTI CONTRO LE PERSONE E LE PROPRIETA' PUBBLICHE O PRIVATE (CAPITOLI 178 - 191)
E nonostante questo ancora MOLTO SI SAREBBE DOVUTO FARE CONTRO L'OSCURANTISMO sin oltre la RAGGIUNTA UNITA' D'TALIA passando anche attraverso la revisione ed uniformazione dei CODICI PENALI CON CONSEGUENTE REVISONE ANCHE DEI CODICI MILITARI.
Che lo Zignago
abbia redatto il suo lavoro occhieggiando verso consimili scritti di altri Stati lo si intuisce proprio dalla sua registrazione e sottolineatura di alcune divergenze tipicamente “genovesi” come quando nella prima parte del lavoro, in merito al Cap. V o Delle Evoluzioni, l’ufficiale genovese annota “Ancorche restino obolite in molte parti l’Evoluzioni, che si praticavano gl’anni passati, si considera esservene molte le quali sono essenziali ne nostri Territorii angusti e siti montuosi, per tanto s’incarica a’ Sergenti Maggiori, a’ Capitani, e a’ tutti gl’altri Ufficiali, a’ quali spetta di disciplinare la Soldatesca, d’insegnarle le seguenti, come sono espresse nella presente Instruzione…”.
Gli Instituti et Ordini Militari del 1722 sono un volume in 8° di 14 e 272 pagine. Le prime 14 pagine (non numerate) sono occupate dal frontespizio (cui segue una pagina bianca), dalla Approvazione De Serenissimi Collegi (p.3 - 6), dall’ Introduzione (pp.7 – 8), dall’ Indice De Gli Argomenti di ciascun capitolo (pp. 9 – 14). Il testo vero e proprio inizia dalla pagina numerata 1 e si conclude alla pagina numerata 272: esso risulta distinto in III parti.
La
I parte che tratta dell’arruolamento dei soldati, del governo delle truppe ha particolare significanza in merito al capitolo III (Dell’Esercizio e Disciplina della Soldatesca), capitolo IV (Del maneggio del Fucile e Bajonetta), capitolo V (Delle Evoluzioni): dopo la fine del capitolo IX segue un Ristretto delle pene imposte a Soldati rei o complici degl’infrascritti delitti da leggersi ad ogni Soldato arrollato di nuovo e ad ogni Compagnia una volta il mese (pp. 71 - 108) cui succede (pp. 109 - 115) un Estratto della Grida publicata concernente la facoltà conferita e confermata dall’uno e l’altro Consiglio della Repubblica Serenissima al Magistrato di Guerra, per punire coloro che assolderanno gente in questo Serenissimo Dominio per condurla fura Stato, & altri, che in qualonque modo dessero aiuti a questi tali.
La II parte del volume (pp. 117 – 210) detta invece esplicitamente "Del Regolamento e buona Disciplina delle Piazze, Fortezze, Forti, Ridotti di questo Serenissimo Dominio compreso la Corsica".
La III parte (pp. 211 – 272) sostanzialmente è deputata a precisare i rapporti sussistenti fra i vari gradi dei componenti dell’esercito (comprese le attestazioni d’onore da farsi reciprocamente e/o a pro di varie cariche dello Stato): a conclusione risulta trascritto il Regolamento per la Disciplina e buona Direzione de regimenti presentato dal Colonnello Erchisia e approvato dal Magistrato Eccellentissimo di Guerra li 3 di Febraro 1710 (pp. 232 – 272).