INDICE
1 - FORO ECCLESIASTICO - FORO MISTO - L'UNO E L'ALTRO FORO - PRIVILEGIO DEL FORO
2 - PENA ECCLESIASTICA PER ANTONOMASIA: LA "SCOMUNICA"
3 - IL TRIBUNALE DELLA SANTA INQUISIZIONE: I SUOI CARATTERI E I SUOI RAPPORTI CON I TRIBUNALI PENALI DELLO STATO
4 - RELAZIONI IN GENOVA DAL XVI AL XVII SECOLO TRA STATO E SANTA INQUISIZIONE
5 - RICOSTRUZIONE DELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE DI GENOVA NEL XVII SECOLO
6 - LA CONDANNA ECCLESIASTICA "DOPO LA MORTE" DEI GRANDI DELINQUENTI: CONCESSIONE O MENO DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA
************VOCE "FORUM" / "FORUS" DALLA "BIBLIOTHECA CANONICA..." DEL FRANCESCANO L. FERRARIS************
***VOCI "GIUDICE" (LAICO E/O ECCLESIASTICO), "GIUDIZIO", "JUDICIUM TEMERARIUM, SUSPICIO, ET DUBITATIO" DALLA "BIBLIOTHECA CANONICA..." DI L. FERRARIS***
************VOCE "PENA / PENE" DALLA "BIBLIOTHECA CANONICA..." DEL FRANCESCANO L. FERRARIS************
[ IMMUNITA' ECCLESIASTICA - ASILO - DIRITTO D'ASILO ECCLESIASTICO ]
CRIMINI E CRIMINALI IN AMBITO LAICO ED ECCLESIASTICO
1 - LA GRANDE CRIMINALITA' (REATI DI INTERESSE NAZIONALE)
VIOLENZA LOCALE - VIOLENZA POLANA - FAZIONE - PARENTELLA - PARENTELLE
1 - GIUSTIZIA CRIMINALE DELL'ETA' INTERMEDIA: L' EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL 1576
1 - STATUTI CRIMINALI DI GENOVA E LIGURIA DEL 1556
1 - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE NEL DIRITTO INTERMEDIO
GIUDICI, FUNZIONARI ED ALTRI DIPENDENTI DELLA GIUSTIZIA GENOVESE AL 1556
-Libro I - PROCEDURA (INTRODUZIONE)
2 - LA POLIEDRICITA' DEL CONCETTO DI FORO
3 - LA ROTA CRIMINALE
2 - IL TESTO DEGLI STATUTI - (SCORRI L' INDICE :
"LIBRO I - PROCEDURE"
[A - LIBRO I - LE NORME PROCEDURALI, L'INCHIESTA, LA TORTURA, IL SISTEMA DETENTIVO]
[B - LIBRO II - DELLE PENE (dall'art. 1 al 49)]
[C - LIBRO II - DELLE PENE (dall'art 50 alla fine)]
2 - LE LEGGI CRIMINALI DEL 1576
[ IL TESTO DI "ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA (1587)" ]
[ IL TESTO DELLE "RIFORME PER LA GIUSTIZIA CRIMINALE" DI GENOVA (1605) ]
2 - CONFESSIONE-ESSENZA DI OGNI PROCEDURA: ACQUISIZIONE DELLA CONFESSIONE IN MATERIA DI DIRITTO PENALE E INQUISITORIALE
3 - CARCERE - CARCERAZIONE NEL DOMINIO DI GENOVA E NELL'ETA' INTERMEDIA
4 -
5 - LA TORTURA
6 - PENE COMMINATE NEL DOMINIO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
7 - TERMINOLOGIA GIURIDICA PENALE PROPRIA DEL DIRITTO INTERMEDIO
-1 - AVVOCATO FISCALE (PUBBLICO MINISTERO-ACCUSATORE DA PARTE DELLO STATO)
-2 - BARGELLO
-3 - BOIA/ CARNEFICE DI STATO
-4 - CANCELLIERE DELLA CURIA
-5 - DELATORE DI GIUSTIZIA
-6 - GIUDICE DEI MALEFICI
-7 - PRETORE URBANO O DI CITTA'
8 - [STRUTTURA DELLA "ROTA CRIMINALE" IN BASE ALLE "LEGES NOVAE" DEL 1576 ]
-9 - ["BIRRO" - "BIRRI"]
-10 - [GENDARME - GENDARMI]
-11 - BRACCIO DELLO STATO
-12 - TESTIMONE - TESTIMONI
-[ COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ]
-Capitolo I - Sulla giurisdizione e l'arbitrio del Pretore e dei Giudici nelle cause criminali
-Capitolo II - Del modo in cui i Rettori di ville e luoghi debbano fare le denunce
-Capitolo III - Sulle notificazioni che dovranno fare i Chirurghi
-Capitolo IV - Del modo di farsi le visitazioni od investigazioni
-Capitolo V - Limiti di tempo entro cui si possano istituire accuse, denunce ed inquisizioni
-Capitolo VI - Sul modo di perseguire i malfattori
-Capitolo VII - Sui doveri dello scrivano preposto a redigere atti riguardanto i malefizi
-Capitolo VIII - Sul modo di formare un'inchiesta giudiziaria
-Capitolo IX - Cosa debba ben ponderare chi inoltra una denuncia od un'accusa
-Capitolo X - Sul modo di procedere contro accusati ed inquisiti contumaci
-Capitolo XI - Sulla maniera di procedere avverso rei non contumaci
-Capitolo XII - Sulla costituzione dei procuratori
-Capitolo XIII
-Capitolo XIV - Come si debba procedere facendosi allegazione d'assenza a ragion di qualche accusato od inquisito
-Capitolo XV - Delle torture
-Capitolo XVI - Sulle maniere di poter obbligare i testimoni
-Capitolo XVII - Sulla pubblicazione degli atti
-Capitolo XVIII - Sui processi da istituire e sulle sentenze da produrre
-Capitolo XIX- Limiti di tempo entro cui debba concludersi una causa criminale
-Capitolo XX - Sulle multe da infliggere a quanti non abbiano obbedito ai giudici
-Capitolo XXI - Che nessuno possa ricusare il diritto d'abolizione
-Capitolo XXII - Sull'arbitrio del Pretore contro gente di fuori e scapestrati d'ogni risma
-Capitolo XXIII - Negli ultimi quindici giorni del loro incarico Pretore e Giudice dei Malefici non abiano alcuna potestà di comminar condanne o lasciar chicchessia uscir di Curia assolto
-Capitolo XXIIII - Di quale entità possa risultare una cauzione
-Capitolo XXV - Non si possano gravar di pene cittadini o residenti di Genova per condanne patite nei luoghi del Dominio
-Capitolo XXVI - Nè a Pretore o Giudice, come del resto ad alcun altro ufficiale, sia concesso licenziar chicchessia dalla custodia delle carceri repubblicane senza intercessione di puntuali e chiare motivazioni
-Capitolo XXVII - Sulla custodia delle carceri
-Capitolo XXVIII - Che i custodi delle carceri nulla di più ricevano a ragion di custodia rispetto a quanto risulti stabilito per via delle norme statutarie
-Capitolo XXIX - I funzionari delle carceri sianno tassativamente obbligati al segreto d'ufficio sull'espletamento delle inquisizioni
-Capitolo XXX - Che le cause criminali non possano risultar vanificate dal mancato rispetto delle solennità
-Capitolo XXXI - Giammai, come qui si scrive, possano accettarsi appelli in occasione di cause criminali
*********************************************************************************************************************
LIBRO II - DELLE PENE
-Capitolo I - Norme contro i bestemmiatori
-Capitolo II - Di quanti copulano o comunque hanno rapporti sessuali contro natura
-Capitolo III - Sugli adulteri e gli stupratori
-Capitolo IV - Dei Rapitori
-Capitolo V - Che né a donne di cattiva fama né a lenoni e ruffiani si conceda d'abitare sotto lo stesso tetto con onesti cittadini
-Capitolo VI - Che nessuno osi esercitare meretricio o lenocinio nella città di Genova
-Capitolo VII - Su quanti si sposano clandestinamente
-Capitolo VIII - Degli omicidi
-Capitolo IX - A proposito dei cittadini di Genova o dei distrettuali rei d'omicidio fuor di città e distretto
-Capitolo X - Sugli avvelenamenti
-Capitolo XI - Degli assassini
-Capitolo XII - Di quanti si levano a far percosse
-Capitolo XIII - Siano incarcerati quanti procurano percosse o ferite
-Capitolo XIV - Sulla scelta dei Medici legali
-Capitolo XV - Su chi percuote il proprio avversario
-Capitolo XVI - Su chi percuote o gravemente offende un Nunzio in occasione di qualsiasi citazione reale o verbale
-Capitolo XVII - Sulle spese che qualsivoglia feritore sarà obbligato a sostenere per il risarcimento delle sue vittime
-Capitolo XVIII - Su chi dà origine a risse , tafferugli e oltraggi a pubblici ufficiali
-Capitolo XIX - Sugli stranieri che fuori Genova e suoi distretti abbia fatto violenza a qualche cittadino della medesima città od a qualsivoglia suddito delle dipendenze
-Capitolo XX - Dei ladri
-Capitolo XXI - Di quanti abbiano rubato una serva od un servo
-Capitolo XXII - Su quanti inducano alla fuga servi altrui
-Capitolo XXIII - Come reprimere gli eccessi di qualsiasi servitù insofferente d'ordine e disciplina
-Capitolo XXIV - Sulle rapine
-Capitolo XXV - Sui sacrilègi
-Capitolo XXVI - Gli abitanti tutti dei luoghi soggetti a Genova debban sempre risarcire quei danni che scriteriati criminali abbian eventualmente cagionato a chi transiti pei territori soggetti alla loro giurisdizione
-Capitolo XXVII - Che nessuno eserciti la pirateria né sul litorale né si dia ad azioni da predone marinaresco
-Capitolo XXVIII - Di quanti offrono riparo a Pirati e Predoni
-Capitolo XXIX - Su quanti offrono assistenza e protezione ai Predoni
-Capitolo XXX - Di quanti dispongono del denaro o degli altrui beni in modo diverso da come ne stabilì il padrone e che, comunemente, si definiscono barattieri
-Capitolo XXXI - Sulle Monete
-Capitolo XXXII - Di chi redige falsi documenti
-Capitolo XXIII - Su chi produce atti o documenti falsi
-Capitolo XXXIIII - Su chi mette insieme e produce delle false scritture private
-Capitolo XXXV - Sulle false testimonianze
-Capitolo XXXVI - Di chi, fornite e trascritte sue false generalità, abbia fatto redigere un documento mendace
-Capitolo XXXVII - Su chi falsifica il sigillo o le lettere della Signoria
-Capitolo XXXVIII - Sul nunzio o messo che renda una falsa relazione
-Capitolo XXXIX - Sul notaio spergiuro
-Capitolo XL - A riguardo di quanti giurino che certe scritture fatte o scritte non furono giammai fatte o da lui sottoscritte
-Capitolo XLI - Su chi dà il reo consiglio di produrre falsi documenti o pubbliche scritture
-Capitolo XLII - Degli incendiari ( o piromani)
-Capitolo XLIII - Di quanti accusano o denunciano per far del male o per calunniare
-Capitolo XLIIII - Sull'obbligo di non istituire conventicole e congiure
-Capitolo XLV - Sul notaro che nasconde o cela le scritture
-Capitolo XLVI - Sui notari che, per negligenza o frode, non abbian fatto notifica di legati, istituzioni o costituzioni in pro dei luoghi ed istituti di carità
-Capitolo XLVII - Sul divieto di vendere od acquistar pubbliche scritture
-Capitolo XLVIII - Sul modo di sequestrare i beni dei delinquenti
-Capitolo XLIX - Sulle pene che possono essere imposte od esatte senza processo
-Capitolo L - Su chiunque, di qualsiasi condizione sociale, danneggi o tenti di frantumare dall'esterno le carceri
-Capitolo LI - Di quanti attentano all'incolumità delle case carcerarie sì da infrangerne muraglie e difese
-Capitolo LII - Sui carcerati che abbiano ferito una guardia di custodia
-Capitolo LIII - Su chi rompe la pace o le tregue
-Capitolo LIIII - Qualora accada che un fra quanti abbian fatto accordo di pacificazione sia venuto meno ai patti da rispettare per il buon vivere di tutti
-Capitolo LV - Dei duelli
-Capitolo LVI - Su chi entri furtivamente in case altrui, osterie ed altri pubblici locali onde presumibilmente perpetrare dei misfatti
-Capitolo LVII - Su chi penetra in casa altrui dopo aver scardinata la porta od infranto una finestra od un muro
-Capitolo LVIII - Di quanti scagliano pietre contro un'altrui casa o dimora
-Capitolo LIX - Di quelli che trasformano in carceri le proprie dimore
-Capitolo LX - Che giammai si liberi qualcuno se non dopo che sia stato sottoposto a giudizio della Curia
-Capitolo LXI - Di quanti tentano di fuorviare i soldati allo stipendio dell'Illustrissimo Senato
-Capitolo LXII - Che colui, il quale manda a perpetrare un maleficio, debba venir colpito dalla stessa pena comminata avverso chi di fatto ha commesso il crimine
-Capitolo LXIII - Di quanti abbracciano e baciano in pubblico delle donne non consenzienti
-Capitolo LXIV - Sulle nutrici o balie
-Capitolo LXV - Di quelli che ingravidano serve o schiave d'altri
-Capitolo LXVI - Nessun servitore abbia rapporti carnali nella casa padronale con domestiche lì residenti od altre femmine fattevi entrare di soppiatto e furtivamente
-Capitolo LXVII - Nessuno possa avere rapporti carnali con qualche carcerata
-Capitolo LXVIII - Non si possa costringere alcuna donna a recarsi entro il Palazzo curiale per rendere deposizione o testimonianza
-Capitolo LXIX - I beni di un condannato vengano assegnati al fisco solo per la parte eccedente quanto d'essi si sia dovuto versare per saldo al creditore
-Capitolo LXX - Sul crimine di lesa maestà
-Capitolo LXXI - Resti interdetto a chiunque di dar ospitalità a Ribelli messi al pubblico bando
-Capitolo LXXII - Giammai si conceda il ritorno in patria a persone messe al bando in ragion di debiti
-Capitolo LXXIII - Del ferire od uccidere impunemente gli esuli
-Capitolo LXXIV - Sul premio che dovrà assegnarsi a chi abbia ucciso o comunque catturato un ribelle od un esule, se non addirittura un condannato a morte in stato di contumacia
-Capitolo LXXV - Chi abbia catturato un bandito, o proscritto che dir si voglia, sia comandato di consegnarlo senza far eccezioni alle autorità della Curia criminale
-Capitolo LXXVI - Non si debba mai concedere diritto di foro ad esiliati o banditi
-Capitolo LXXVII - Sulla procedura da seguire allorché si debba riabilitare gente proscritta, o resa foresta al Dominio per delitti che non comportano pene terminali
-Capitolo LXXVIII - Sull'esecuzione della sentenza od editto avverso gli esuli
-Capitolo LXXIX - A riguardo dell'esule inadempiente avverso gli editti
-Capitolo LXXX - In qual modo si debba procedere contro quei cittadini o distrettuali che nei loro castelli o villaggi diano ospitalità ad uno o più esuli
-Capitolo LXXXI - A chiunque resti sempre interdetta la facoltà d'accedere in luoghi tenuti dai ribelli
-Capitolo LXXXII - Giammai si possa incaricare di pubblici uffici e titolature, come della custodia dei fortilizi od ancora dell'ascrizione nei ruoli a stipendio dello Stato tutti coloro che sian stati esiliati per delitti o debiti
-Capitolo LXXXIII - Sui soldati od agenti della Repubblica che abbiano disertato una volta ricevuto lo stipendio
-Capitolo LXXXIIII - Giammai si possa comprare alcun villaggio, nessun castello e tantomeno una rocca fortificata nel Dominio compreso fra Corvo e Monaco
-Capitolo LXXXV - Sugli avvocati e causidici che fan patti di quota
-Capitolo LXXXVI - Ai colpevoli si comminino sempre e solo tipi di pene fra quelle ascritte in questi Statuti
-Capitolo LXXXVII - Su quanti occupino le pubbliche vie o comunque ne interdicano variamente il libero transito
-Capitolo LXXXVIII - Su quanti gettano immondizie davanti alle porte di case altrui e su coloro che nei pressi di quest'ultime fan schiamazzi, levando ingiurie ed offese
-Capitolo LXXXIX - Sulla necessità di perseguitare tutti gli eretici
-Capitolo XC - Di quanti scavalcano le muraglie urbane od alle stesse accedono per compiere fraudolenze
-Capitolo XCI - Sull'esazione dai condannati delle pene nummarie
-Capitolo XCII - Non si debba giammai tener conto di raccomandazioni o di quanti si prestano a farne
-Capitolo XCIII - Su quelli che sposano serve altrui all'insaputa o contro il volere dei lor padroni
-Capitolo XCIIII - Su quanti sostituiscono i neonati all'atto del parto
-Capitolo XCV - Sui prevaricatori
-Capitolo XCVI - Sui cittadini e sudditi di Genova perpetratori di crimini oltre le frontiere della Signoria
-Capitolo XCVII - Sui magistrati corrotti
-Capitolo XCVIII - Sulla bigamia
-Capitolo XCIX - Si tormentino con pari pene tanto il mandante d'un delitto quanto il sicario assoldato ed anzi quest'ultimo venga premiato nel caso che, disobbedendo agli ordini, abbia poi vanificato tal crimine
-SCOMUNICA - SCOMUNICARE - SCOMUNICATO - SCOMUNICATI
SCOMUNICA DI TUTTI GLI ERETICI OD APOSTATI SECONDO IL CONCILIO LATERANENSE QUARTO
-SCOMUNICARE IN EPOCA RINASCIMENTALE: LA "BULLA COENAE DOMINI" DI PAOLO III E LE SCOMUNICHE DI PERTINENZA PAPALE
-SCOMUNICARE NEL XVII SECOLO: OPERATO DI GREGORIO XV - TIPI DI SCOMUNICA - ELENCO COMPLETO DELLE SCOMUNICHE
La storiografia denomina Commentatori i giuristi dei secc. XIV-XV, poiché il genere letterario del «commento» fu alla base della loro attività scientifica, in prosecuzione e perfezionamento della precedente scuola dei Glossatori .
Essi applicarono il metodo dialettico-scolastico, giovandosi del rifiorire della logica aristotelica. I Commentatori con tale metodo riuscirono ad organizzare un «sistema», detto del Diritto comune , in cui il "corpus iuris" giustinianeo fu armonizzato con la nuova normativa del diritto canonico e del diritto statutario, per regolare i rapporti della vita del tempo. La spinta rinnovatrice pare essere pervenuta dalla Francia, dalla cosiddetta scuola di Orléans, cioè da Jacques de Révigny e Pierre de Belleperche (Pietro da Bellapertica). Il metodo dei Commentatori fu in seguito criticato dalla scuola dei giuristi culti o umanisti, che al "mos italicus" volle sostituire il "mos gallicus", secondo l'insegnamento di Alciato e Cuiaccio (il Puccinotti in merito a quanti furno in contrasto con l'antica vista medico egale con l'aiuto di tre Comari o Mammane cita inoltre italianizzandone il nome in Beiero" come del pari contrarissimo a siffatta forma di investigazione medica in caso di stupro condannata poi anche dalla "Sacra Rota Romana" il giurista tedesco Adrian Beier.
Data di nascita: 29 gennaio 1634 -
Decesso: 7 settembre 1698, Jena, Germania = le cui opere si reperiscono sul Servizio Bibliotecario Nazionale)
Il commentatore, giurista Gambiglioni, Angelo
nato ad Arezzo nel 1400 e morto nel 1461. Nel 1418 divenne rettore dell'arte della lana gentile. A Perugia fu vicario (1422) e collaterale del podestà, poi fu egli stesso podestà a Volterra nel medesimo anno. Fu assessore a Città di Castello e a Roma, dove fu luogotenente del senatore di Roma. Morì nel 1461. Sulle varie edizioni il suo nome è latinizzato in varie forme: "Angelus de Aretio; Angelus a Gambilionibus Aretinus; Angelus Aretinus; Angelus Gambellio Aretinus; Angelus de Gambilionibus Aretinus; Angelus; Ang. Aretinus; Angelus a Gambilionibus; Ang. de Cambelionibus; Ang. de Cambellionibus"
Vedi: "
Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis" di Angelo Gambiglioni / Giorgio Zordan. - Padova : CEDAM, 1976. - IX, 435 p. ; 25 cm. in " Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova"
Ad Angelo Gambiglioni autore di moltissime opere una fama particolare derivò dal trattato De Maleficiis più volte ristampato e che qui viene specificatamente usato per segnalare alcune glosse relative alle voci stupro - stupro sodomitico - adulterio conseguente a stupro - "adulterium, stuprum, nefarium coitum" - incesto - "lenocinium ".