INDICE DI VOCI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI DAL MATRIMONIO DEGLI ETNICI POI GENTILI E PAGANI AI CRISTIANI, CATTOLICI E RIFORMATI CLICCA QUI PER RITORNARE NELL' INDEX A SCORRIMENTO DI CULTURA-BAROCCA ALLE VOCI CONCUBINE, CORTIGIANE, LIBERTINE ECC. ECC.
- A - GIOVANNI BATTISTA CASALI, ANTIQUARIO E MUSEOGRAFO ROMANO
LE SUE VARIE CONSIDERAZIONI SULLA CIVILTA' DI ROMA = VEDI QUI IL CAPITOLO SU: DE RITU NUPTIARUM E QUELLO SU DE IURE CONNUBIALI INTER CIVES ROMANOS E A FINE DI QUESTO CAPITOLO LA CONSIDERATIO REDATTA DAL CASALI PERCHE' I MODERNI CRISTIANI POSSANO TRARRE INSEGNAMENTI DAL MATRIMONIO DEI PAGANI UTILI AD EVITARE ALCUNI ERRORI E A GOVERNARE OTTIMAMENTE LA CASA, SPECIE DA PARTE DEL MARITO CHE NON DIVENGA "SCHIAVO" DI UNA MOGLIE PADRONA = DATA LA SCARSA TRATTAZIONE DEI TESTI MODERNI ANALIZZA QUI - DA PAGINA SPECIFICATAMENTE EVIDENZIATA- LE VOCI CINGULUM, CESTUM, ZONA = "FASCIA VERGINALE" - "CINTURA VERGINALE" - "SUO SCIOGLIMENTO DOPO LA STIPULAZIONE DELLE NOZZE" (VEDI ANCHE ICONOGRAFIA E RELATIVI APPROFONDIMENTI)
( ALTRE CONSIDERAZIONI SU RITI E ASPETTI DEL MATRIMONIO = VEDI ANCHE I CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI FEDERICO LUBKER SULLE VOCI = MATRIMONIO - NOZZE - CONFARREATIO - COEMPTIO - USUS - DIFFARREATIO - DIVORTIUM
- B - L'ESASPERAZIONE DELL'ANTIFEMMINISMO E LA DUPLICE INTERPRETAZIONE DELLA DONNA DAL MEDIOEVO ALL' ETA' INTERMEDIA = "ANGELO O DEMONE?"
- C - FEMMINA ("FOEMINA") NELL'INTERPETAZIONE CRISTIANO-CATTOLICA -
MATRIMONIO CATTOLICO ROMANO - NOZZE - MARITO - MOGLIE - [SANZIONE DELLA SUBORDINAZIONE DI MOGLIE A MARITO = MOTIVAZIONI IN DIRITTO E IN LETTERATURA = PRESUNTA DEBOLEZZA E FRAGILITA' CARATTERIALE FEMMINILE] - CONCEPIMENTO - PARTO nel contesto della FAMIGLIA secondo CHIESA e DIRITTO =
VEDI QUI TRA I SECOLI XVI E XVIII LA COMPLESSITA' DI DIVENTAR MADRE E LE PERICOLOSE PROFESSIONI DI OSTETRICA, BALIA, NUTRICE [ IN QUESTO CONTESTO MEDICO RITENUTO IMPORTANTISSIMO, PER DISTINTE RAGIONI DA STATO E CHIESA, SI EVOLSE NEL MEDIOEVO LA VICENDA "MALEFICA" DELLE STREGHE OSTETRICHE DIPENDENTE, ANCHE SE NON PRIORITARIAMENTE, DA POSTULAZIONI PUBBLICISTICHE ANTIPAGANE GIA' PRODOTTE DAL CRISTIANESIMO ANACORETICO O DELLE ORIGINI IN MERITO
SIA ALLA SUPPOSTA CONTINUAZIONE A RIGUARDO DELLA DONNA ISLAMICA DI PRATICHE SESSUALI PAGANE E SPECIFICATAMENTE ROMANO-IMPERIALI
( ALTRE CONSIDERAZIONI SU RITI E ASPETTI DEL MATRIMONIO CATTOLICO ROMANO = CONDANNA MA ANCHE CONFUSIONE TERMINOLOGICA DI CONCUBINATO E CONVIVENZA MORE UXORIO E RIFLESSIONI ULTERIORI SU ASPETTI VARI -COMPRESE FANTASIE LETTERARIE- SUL MATRIMONIO NEI DETTAGLI)
********
- 1 -CONDANNA DEL CONCUBINATO PERPETRATO DA ECCLESIASTICI SECONDO I DETTAMI DEL CONCILIO DI BASILEA
- 2 -CONCUBINATO E SUA CONDANNA ECCLESIASTICA SECONDO I CANONI DELLA SESSIONE XIV DEL CONCILIO TRIDENTINO
- 3 - NEL CORSO DELL'IRRIGIDIMENTO MORALE CONTRORIFORMISTA LA DIFFICILE POSTAZIONE SOCIALE DELLA CONCUBINA POTENZIALMENTE ASCRITTA ALLA PRATICA DEL MERETRICIO MA ANCHE ALLA CONDIZIONE SOCIALE DELLE PERSONE INFAMI
- 4 - BIBLIOTHECA, CANONICA, JURIDICA, MORALIS NEC NON ASCETICA, POLEMICA, RUBRICISTICA, HISTORICA & DI LUCIO FERRARIS QUI INTIERAMENTE DIGITALIZZATA = CLICCA QUI DI SEGUITO PER CONSULTARE LE VOCI DIGITALIZZATE E VARIAMENTE INTEGRATE DISPOSTE IN INDICE ALFABETICO
Il concubinato descriveva la situazione familiare in cui una donna, non legata da vincolo di coniugio, conviveva ed era economicamente mantenuta da un amante uomo coniugato con una donna = fatto che porta a rivedere l' opera dell'Aprosio in merito alla vicenda del poeta e nobile veneto Pietro Michiel che lui avrebbe salvato dal peccato di convivere con la "concubina" ferrarese Apollonia, trattandosi semmai nel loro caso di un rapporto di convivenza more uxorio. Nel diritto romano il concubinato ha ottenuto una prima rilevanza giuridica con la Lex Iulia de adulteriis. L'istituto ha subito notevoli modificazioni nel corso del tempo ed è stato disciplinato in modo differente nei differenti sistemi giuridici nazionali. Oggi è disciplinato positivamente solo in alcuni ordinamenti nazionali.
La donna coinvolta nel concubinato viene detta concubina. Il termine deriva dalla parola latina concùmbere composta da:
con cum) assieme
cùmbere (cubare): giacere a letto = il corrispondente maschile non è sostanzialmente mai entrato in uso, a causa dell'asimmetria della relazione; l'uomo era infatti nella stragrande maggioranza dei casi il partner dominante, sia socialmente che economicamente. Nelle società che permettevano la schiavitù, il concubinato poteva coinvolgere una schiava e il suo padrone. Tuttavia si trattava spesso di una relazione consensuale, dato che forniva un mezzo di sostentamento per la concubina. Normalmente la concubina viveva nella stessa residenza del suo "compagno" [per questo generalmente si pensa all'Harem ed alle Concubine del Serraglio presso la Sublime Porta dell'Impero Ottomano di cui parecchi scrissero tra cui citiamo qui
Bartolomeo Giorgievitz che nell'opera cinquecentesca qui digitalizzata con indici moderni (da Lodovico Domenichi, erudito ed editore, assemblata con l'opera di Giannantonio Menavino Genovese da Voltri intitolata Costumi et Vita dee Turchi qui parimenti digitalizzata) in cui si citano le concubine scelte tra le donne più belle, cosa che coinvolgeva in particolare una sorta di caccia
alle donne bianche -le Georgiane e le Circasse in particolare- celebri per la loro bellezza che una volta catturate e ridotte in schiavitù erano vendute al Bazar o mercato degli Schiavi e poi spesso elette quali concubine e non solo nell'Impero Ottomano (come di solito credesi) ma pure da molti ricchi personaggi del Mondo Occidentale e Cristiano come scrissero il Visconte di Marcellus e Baptistin Poujoulat: commercio indegno contro cui molto lottò una donna divenuta leggendaria, la coraggiosissima Bertha Pappenheim (Vienna, 27 febbraio 1859 – Neu-Isenburg, 28 maggio 1936) = sarebbe però assolutamente errato ritenere, già lo si è capito, questa costumanza retaggio dell'Impero Turco: a lungo la schiavitù fu un fenomeno socio-economico ed esistenziale sia dell'oriente che dell'Occidente come qui si vede scorrendo gli Indici predisposti (e purtroppo anche quando la Tratta degli Schiavi venne -tra mille difficoltà dati gli interessi che comportava per i mercanti di carne umana- abolita rimase la ancor peggiore e se possibile più crudele Tratta Illegale o Clandestina)].
Il termine veniva usato con una sorta di generalizzazione giuridica anche per indicare lo stato di un uomo e una donna non sposati che convivevano come amanti senza obblighi permanenti (caratteristici del matrimonio).
In Europa, le concubine dei nobili erano dette "cortigiane". Dato che i matrimoni tra nobili (ma anche nei ceti abbienti) erano combinati e quindi spesso senza amore spesso i nobili avevano una relazione sentimentale con una cortigiana; questa era detta "la favorita" = più complicata era naturalmente la condizione delle donne: certo non mancarono -specie a livello dei ceti meno altolocati- eventi efferati caratterizzati da delitti passionali ma per lo più tutto si risolveva in un formalismo esaperato passato sotto il nome di Cicisbeismo: contraddistinto dalla figura del "Cavalier Servente", naturalmente parlando di donne di condizione elevata anche se non mancarono da parte dei gruppi più conservatori per le donne che avevano frequentazione di Cicisbei: tra cui quelle liguri e di Genova erano le maggiormente criticate.
Oggi tale relazione, alquanto diffusa e senza problematiche d'alcun genere in assenza di un coniuge, viene comunemente indicata dall'espressione "convivenza more uxorio", o semplicemente "convivenza". Da notare che in paesi come la Francia il termine "concubinage" esprime precisamente il concetto di "convivenza more uxorio" o di unione civile.
Nella Svizzera italiana il termine concubinato corrisponde giuridicamente alla convivenza more uxorio italiana.
More uxorio è una locuzione latina, il cui significato è: "secondo il costume matrimoniale": la componente linguistica è data dall'accostamento dei lessemi
Mos - Moris: costume, uso, consuetudine, stile di vita, abito, usanza (radice del termine italiano morale);
Uxor - Uxoris: coniuge, consorte, moglie.
In italiano tale locuzione vale a riguardo di
di due persone che, pur non essendo sposate, convivono.
Ad esempio: "vivere (o convivere) more uxorio" cioè "vivere (o convivere) come sposi".
Come brocardo ( sintetica massima giuridica, concisa e chiara, prevalentemente di tradizione latina come ad esempio dura lex, sed lex = nell'interpretazione più accreditata brocardo deriverebbe dal giurista Burchardus detto Brocard vescovo di Worms che scrisse 20 volumi di Regulae Ecclesiasticae, includendo una collezione di locuzioni latine di carattere giuridico ordinate alfabeticamente dette Brocardica o Regulae Burchardicae: locuzioni che entrarono nell'uso comune della scuola dei glossatori di Bologna dei secoli XII - XIII) l'espressione More Uxorio è entrata nel linguaggio del diritto per identificare una famiglia di fatto. Con l'espressione "famiglia di fatto" si intende: l'unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate. A tal riguardo nel 2012 la Corte d'Appello di Milano ha sancito che nella nozione legale di ‘conviventi more uxorio rientrano anche le coppie omosessuali, per le quali vale "il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”. Recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto al convivente more uxorio una tutela possessoria sull’abitazione dove si svolge la vita familiare comune. Il convivente, infatti, non può essere estromesso dalla casa familiare del compagno/-a (anche se proprietario dell'immobile) senza un congruo termine di preavviso (Cassazione civile n. 7214 del 21.03.2013)
.
In Italia il concubinato, definito come il reato del marito che tenesse una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, era punito dall’art. 560 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 1969.
La condizione della donna (anche in forza dell'irrigidimento controriformista) era sospesa, oltre che sulla subordinazione al sistema patriarcale, sul limite di un pericoloso antifemminismo alle cui radici risiedevano postulazioni artificiosamente e volutamente elaborate -per mantenerne la subordinazione istituzionale- sia sulla sua inaffidabilità umorale che sulle sue capacità di seduzione cui si ritenevano per nulla esenti gli stessi religiosi (per quanto fosse stato introdotto il reato reciproco di sollicitatio ad turpia comportante la Riforma del Confessionale:
Aprosio pubblicò nel Capitolo X intitolato Pericolo della Conversazione con le Donne" dell' allora inedito Scudo di Rinaldo parte II la vicenda, tratta da un' inedita canzone salvata dalla distruzione da Giano Nicio Eritreo scritta dl personaggio coinvolto cioè un religioso colpevole e condannato dall'Inquisizione per un matrimonio clandestino: nella lunga narrazione, dopo aver elencato per autodifesa il suo tentativo di resistere alla passione carnale, il religioso confessa l'avvenuto matrimonio, i piaceri ricavati dall'amore ma alla fine anche la condanna patita
non senza però concludere la Canzone con un ammonimento per tutti i religiosi che è tentativo di autogiustificazione e soprattutto slancio misogino =
" ...CANZON, ovunque andrai,/ Avvisa i più prudenti / Che fan le Donne apostatare i Savi " .
**********
In questo contesto di ipermoralismo almeno formale la
vicenda sopra descritta di Aprosio che avrebbe risolto la vicenda peccaminosa di Pietro Michiel (vedine qui il ritratto) del rapporto con una bella concubina si dovrebbe proporre diversamente = il Michiel non era sposato e di conseguenza avrebbe dovuto parlarsi di convivenza more uxorio atteso che il suo intervento "salvifico"(da Aprosio retoricamente enfatizzato sostenendo di averlo riportato sulla retta via cavandolo dalle mani del Diavolo, nelle quali si ritrovava per il concubinato di quella che nelle sue Poesie chiama Donna, il cui vero nome era Apollonia, ferrarese di nascita , con l'unione in matrimonio dei due conviventi sì da chiudersi la vicenda, col plauso di tutti e specie di quelli di famiglia,
.
Ma la distinzione, per quanto valore possa avere alla luce dell'oggi, non si percepiva e non si sarebbe percepita ancora per decenni e secoli: oltrepassando il '600, e quelle riforme settecentesche di cui sotto si parla rimandandole per convenzione a Napoleone I, ancora nell'800 lo stato della concubina sarebbe proceduto di pari passi con quella della meretrice e delle frequentatrici di infami se non infami loro stesse.
Senza troppo disquisire in ambito giuridico e rimandando a quanto scritto sotto relativamente alla questione che lega il concubinato/concubinaggio ad altre soluzioni esistenziali magari all'intrruzione stessa per via giuridica, previa opportuna legislazione, dello stato del "coniugio" vale la pena di citare qui quanto scritto da un giurisperito qual fu Tommaso Maurizio Richeri, , in
Universa civilis et criminalis jurisprudentia juxta seriem istitutionum ex naturali et Romano jure deprompta et ad usum fori perpetuo accomodata / auctore Thom. Mauritio Richeri
Lodi : e typis Joann. Baptistae Orcesi, 1826-1829 laddove dall'Indice finale del XIII volume dalla voce "Concubina" (leggi e cnsulta scorrendo le pagine digitalizzate) si risale a vari e diversi articoli discorrenti secondo le varie scuole la condizione di tale stato esistenziale: non tutto risulta negativo e/o decettivo ma appare emblematico per esempio come una sanzione quanto scritto al Libro VI, 1452 - 1453 laddove le Meretrici e le Concubine risultano equiparate -secondo i tempi dell'autore, i costumi correnti, la legge della Chiesa e contro la tolleranza degli antichi giurisperiti di Roma- nella condizione di persone turpi affermazione che in qualche maniera risulta iterata o se vogliamo già sancita nel contesto del Libro V, 1535 laddove viene espresso -sottolineando una distinzione da una certa costumanza o tolleranza romana antica- che attualmente presso i Cristiani le Concubine non risultano distinte dalle meretrici.
**********
In Italia l'istituto del Matrimonio sacramentale e la negazione di ogni altra forma di Convivenza
erano sanciti in maniera formidabile dalla postazione controriformistica assunta della Chiesa Cattolico Romana (consulta qui l'Indice Tematico) =
l'introduzione del divorzio non solo sarebbe parso un cedimento alle scelte condannate dei Riformati ma nell'ottica di molti, naturalmente anche dei conservatori oltre che delle istituzioni ecclesiastiche, avrebbe assunta la cifra di un pericoloso relitto di una supposta licenza sessuale pagano-romana e quindi sostanzialmente di una resa o di un cedimento: del pari questa visione si estendeva
alla poco illuminata classe dirigente degli Stati Italiani, la negazione per cui l' istituto giuridico pure antichissimo
del Divorzio dopo qualche resistenza abolito dagli Imperatori Cristiani pareva una necessità su cui basare tutto l' ingessato istituto egemonico ed al contrario la sua introduzione avrebbe potuto comparire nell'ottica di molti come la revisione dell'antico regime e quindi dello stesso Statu Quo su cui esso tal regime si reggeva pur languendo negli spasimi di una fine oramai inevitable.
Solo verso la fine del XVIII secolo e i primi dell' '800 con l'avvento di Napoleone I il Grande si ebbe anche applicato all'Italia il celebre
Codice di Napoleone il Grande del Regno d'Italia (qui integralmente digitalizzato)
che appunto introduceva dopo il Titolo V "del Matrimonio" al Titolo VI la voce "Del Divorzio": e del resto Napoleone stesso, seppur per ragioni politico-dinastiche, diede prova di non sentirsi in alcun modo estraneo a tale novità sociale
divorziando da Giuseppina Tascher de la Pagerie, vedova del generale Alexandre Beauharnais onde sposare Maria Luisa figlia dell'imperatore d'Austria (cosa di cui fece dare grande risonanza in Italia stessa: per motivi celebrativi ma eminentemente propagandistici sia sulle sue scelte politiche che sulle nuove direttive da lui fatte codificare facendo coniare come qui si vede pregiate medaglie commemorative).
Come detto l'
Istituto del Divorzio venne introdotto in Italia ma ottenne fiere resistenze alimentate dai Conservatori e dalla Chiesa sin alla sua soppressione con la Restaurazione
e senza poi che venisse riproposto in occasione sia della
Realizzazione del Regno dell' Italia Unita sia quale effetto di quell'Anticlericalismo (donde provenne in particolare qualche proposta di reintroduzione)
che portò irreparabilmente alla
soppressione dello Stato della Chiesa peraltro parzialmente compensata in seguito anche sotto l'aspetto formale e giuridico dalla stesura sotto il Regime Fascista dagli accordi dei "Patti Lateranensi" =
di maniera che tale
Istituto sarebbe rientrato con vigore in Italia solo nel 1970 per effetto della Legge 1-XII-1970 n.898.