APPARATO GOVERNATIVO, AMMINISTRATIVO, SOCIO-ASSISTENZIALE E MILITARE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

INDICE TEMATICO ESPRESSO IN ORDINE ALFABETICO
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APPARATO GOVERNATIVO, AMMINISTRATIVO, GIUDIZIARIO, SOCIO-ECONOMICO-ASSISTENZIALE E MILITARE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
Fai "scorrere" e "clicca" sulle voci rese attive con la "sottolineatura"
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-APPARATO GOVERNATIVO, AMMINISTRATIVO
-APPARATO GIURIDICO DELLO STATO (SUE RELAZIONI COL COMPLESSO GIURIDICO DELLA CHIESA)
-APPARATO ECONOMICO/MERCANTILE E FISCALE
-APPARATO MILITARE
-APPARATO DI VALORI MONETALI E NUMERICI/ VARI TIPI DI MISURE LEGALI
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-APPARATO DEMICO E SOCIO-ASSISTENZIALE
-APPARATO MEDICO-ASSISTENZIALE
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-APPARATO GOVERNATIVO, AMMINISTRATIVO, GIURISDIZIONALE DELLO STATO E DEI POSSEDIMENTI
-ALBERGO/-GHI
-AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
-ANZIANI
-BANCO DI S.GIORGIO
-BANCO DI S.GIORGIO (PALAZZO DEL)
-BRACCIO REGIO
-CORSICA
-BRACCIO SECOLARE
-CAMERA (COLLEGIO DEI PROCURATORI)
-CINTRACO
-CONSIGLIETTO
-CONSIGLI SERENISSIMI
-CONSIGLIO MAGGIORE
-CONSIGLIO MINORE
-COSTITUZIONE GENOVESE DORIANA DEL 1528
-DECRETO
-DISTRETTO
-DOGE
-DOMINIO
-(IL) DOMINIO AI PRIMI DEL '600
-(IL) DOMINIO A FINE DEL '700
-GIUNTA ("Giunte" dei "Confini", "della Marina" e "di Giurisdizione"
-LEGGE
-MAGISTRATO
-MAGISTRATO CONTRO I BANDITI
-MAGISTRATO DELL'ABBONDANZA
-MAGISTRATO DEI CENSORI
-MAGISTRATO DEI COADIUTORI DELLA CAMERA ECCELLENTISSIMA
-MAGISTRATO DEI CONSERVATORI DELLE LEGGI
-MAGISTRATO DEI CONSERVATORI DEL MARE
-MAGISTRATO DEI CONSERVATORI DI SANITA'
-MAGISTRATO DEI POVERI
-MAGISTRATO DEI PROVVISORI DELL'OLIO
-MAGISTRATO DEI PROVVISORI DEL VINO
-MAGISTRATO DEI REGGENTI DELLA LANA
-MAGISTRATO DEI ROTTI
-MAGISTRATO DEI SUPREMI SINDICATORI
-MAGISTRATO DELLA CONSEGNA
-MAGISTRATO DI GUERRA
-MAGISTRATO DELLA MISERICORDIA
-MAGISTRATO DELLA SETA
-MAGISTRATO DELLE COMUNITA'
-MAGISTRATO DELLE FORTIFICAZIONI
-MAGISTRATO DELLE GALERE E DELL'ARSENALE
-MAGISTRATO DEGLI INQUISITORI DI STATO
-MAGISTRATO DELLI UFFIZIALI DI MONETA
-MAGISTRATO DEL MONTE DI PIETA'
-MAGISTRATO DEL RISCATTO DEGLI SCHIAVI
-MAGISTRATO DI OPERE ASSISTENZIALI
-MAGISTRATO DI TERRA FERMA
-MONTE DI PIETA' (ASSISTENZA ECONOMICA)
-PALAZZI PUBBLICI
-PODESTERIA/ -E
-PRECONE
-RIVIERA/ -E
-SEGRETARI DELLA REPUBBLICA
-SIGILLO DELLA SIGNORIA/ REPUBBLICA
-SIGNORIA
-SENATO (COLLEGIO DEI GOVERNATORI)
-UFFICIO DELLE MONETE
-UFFICIO (O MAGISTRATO) DI GUERRA
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APPARATO DEMICO/ SOCIO-ASSISTENZIALE/ IGIENICO-SANITARIO
-[ DEMOGRAFIA - FLUSSI DEMOGRAFICI NEL GENOVESATO ]
ALBERGO/-GHI
ALBERGO DEI POVERI (OPERA ASSISTENZIALE)
BASTARDELLI
BONAVOGLIA
(IL) BUON CITTADINO
ETA' (CONCETTI DI MAGGIORE E MINORE ETA')
[CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA DONNA NELL'ETA' INTERMEDIA]
EBREO/ EBRAISMO (LA CONDIZIONE DEGLI EBREI NEL DOMINIO DI GENOVA)
FAMIGLIA
FANCIULLI (TUTELA)
FAZIONE
GHETTO
IGIENE PUBBLICA E PRIVATA
INSEDIAMENTI DEMICI
[ LASCITO - TESTAMENTO - TESTAMENTI A FAVORE DI PUBBLICHE INIZIATIVE ]
LAZZARETTO
MAGGIORASCO-MAGGIORASCATO (PRINCIPIO GIURIDICO DI)
MAGISTRATO DEL MONTE DI PIETA'
MAGISTRATO DEL RISCATTO DEGLI SCHIAVI
MAGISTRATO DI OPERE ASSISTENZIALI
MONTE DI PIETA' (ASSISTENZA ECONOMICA)
NOBILTA' (LIBRO DELLA)
OPERA PIA/ OPERE PIE
OSPEDALE/ OSPEDALI
OSPEDALI DAL XVI SECOLO (EVOLUZIONE DEGLI "OSPEDALI MODERNI")
OSPEDALE DEGLI INCURABILI
OSPEDALE PER MALATI INFETTI (LAZZARETTO)
OSPEDALE (SPEDALE DI PAMMATONE)
PARENTELLA (ORGANIZZAZIONE INTERFAMILIARE NEL GENOVESATO)
POVERI
POVERTA' (PAUPERISMO)
SERVI/ SCHIAVI (STATO GIURIDICO DI SCHAVITU' E SERVITU')
VETTOVAGLIE (UFFICIO DELLE).
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APPARATO ECONOMICO/MERCANTILE E FISCALE
BANCHI (PIAZZA COMMERCIALE DI GENOVA)
BANNALITA'
BANCO DI S.GIORGIO (LEGGI DI S. GIORGIO)
BANCO DI S.GIORGIO (UFFICIO DEI PROTETTORI DI S. GIORGIO - PALAZZO DEL)
BONAVOGLIA
COLONNA
COMPERA
DAZIO
DENARO
CAMBIAVALUTE (CACCIA A FALSARI E ADULTERATORI)
FISCO
GABELLA
MAGISTRATO DELLI UFFIZIALI DI MONETA
MAGISTRATO DEL MONTE DI PIETA'
MARINERIA GENOVESE NEL XVI SEC.
NAVI GENOVESI COMMERCIALI (E NON)
MONETAZIONE GENOVESE (PROCESSO EVOLUTIVO)
UFFICIO DELLE MONETE
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APPARATO DI VALORI MONETALI E NUMERICI DEI VARI TIPI DI MISURE LEGALI
DENARO
CAMBIAVALUTE (CACCIA A FALSARI E ADULTERATORI)
GENOVINO D'ORO
LIRA GENOVESE
MAGISTRATO DELLI UFFIZIALI DI MONETA
MISURE DI CAPACITA'
MISURE DI LUNGHEZZA
MISURE DI PESO
MISURE DI SUPERFICIE
MISURE DI VOLUME
MONETAZIONE GENOVESE (PROCESSO EVOLUTIVO)
SALARIO
SCUDO
SOLDO
UFFICIO DELLE MONETE
ZECCA (CASA MONETIERA)
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APPARATO MILITARE
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VOCI SPECIFICHE
"L'ARRUOLAMENTO" (SECONDO GLI ORDINAMENTI DI XVII E XVIII SEC.)
(DAI) BALESTRIERI AI FANTACCINI DEL '700: LA VICENDA DEI SOLDATI DI GENOVA
LA MILIZIA NAZIONALE: ORDNARI, SCELTI E COMPAGNIE PAESELLE
BASSA
DISERTORE
GENERALE (DELLE ARMI) O "SERGENTE GENERALE"
GERARCHIE MILITARI NELL'ESERCITO GENOVESE
MAGISTRATO DI GUERRA
MAGISTRATO DELLE FORTIFICAZIONI
MAGISTRATO DELLE GALERE E DELL'ARSENALE
NAVI DA GUERRA GENOVESI
STATUTI MILITARI / ORDINAMENTI MILITARI DI FINE XVII E PRIMI XVII SECOLO
(INDICE DEGLI) ONORI MILITARI (FINE XVII E XVIII SEC.)
(IL) REGGIMENTO: ELEMENTO BASE DELL'ESERCITO GENOVESE TRA XVII E XVIII SECOLO
STRUTTURE MILITARI DIFENSIVE VARIE
SOLDATI E UFFICIALI GENOVESI DI META' '700: OBBLIGHI, GRADI E GERARCHIE.
STRUTTURE MILITARI DIFENSIVE VARIE
TRUPPE GENOVESI ATTRAVERSO I SECOLI: I "MILITI VILLANI"
REGOLAMENTO MILITARE: SALVAGUARDIA DI PIAZZE FORTI, FORTEZZE, AVAMPOSTI, LUOGHI FORTIFICATI DEL DOMINIO DI GENOVA
REGOLAMENTO MILITARE: PENE DA INFLIGGERSI AI SOLDATI COLPEVOLI DI QUALCHE CRIMINE
TORRE/-I: SISTEMA CINQUECENTESCI DI DIFESA E DI OFFESA CONTRO LA FLOTTA IMPERIALE TURCHESCA
UFFICIO (O MAGISTRATO) DI GUERRA



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DISERTORE= che tradisce l'esercito cui appartiene.
Negli Statuti di Genova si leggono pene per quanti soccorrano i disertori al cap.61 del II libro o "delle Pene".
Tuttavia le norme prcise per i DISERTORI si leggono nello ZIGNAGO (parte I, cap.25):"Chi diserterà da stipendii della Serenissima Repubblica incorrerà nella pena di tre fino in dieci anni di Galera, in modo che la medesima pena non possa essere minore delli anni tre venendo stabilita per cattura agli esecutori o altri che si fossero, quali arresteranno e daranno nelle forze della Giustizia li stessi disertori la somma di lire 40 moneta di Genova corrente in premio per ogniuno degli arrestati o catturati e dati nelle forze della giustizia e ciò per deliberazione dei Serenissimi Collegi del 17 settembre 1717 pubblicata sotto il 26 dello stesso mese e rispetto agli Ufficiali, che disertassero da questo servigio, vien conferita facoltà da prefati Serenissimi Collegi con loro decreto de 14 dicembre 1718 al detto Ecxcellentissimo Magistrato di Guerra di poter processare e condannare Manu Regia e more militari qualunque Ufficiale niuno escluso che disertasse, come sopra, in quella pena, che più le parrà fino all'ultimo supplizio inclusivamente, avuta considerazione alla qualità e condizione della persona che disertasse, dei tempi e luoghi e ad ogni altra circostanza che concorresse nella loro rispettiva diserzione salvo e in suo vigore la pena di sopra prescritta contro di essi e salvo,, ed in suo vigore, tanto a riguardo degli Ufficiali che degli Soldati nella parte in cui agli esecutori o altri chi fossero che arresteranno e daranno nelle forze della Giustizia li medesimi disertori il premio o sia cattura di lire 40 moneta corrente per ogni uno degli arrestati o catturati e dati nelle forze della Giustizia, come così apparisce ancora da grida pubblicata a 22 Novembre detto anno 1718, per quali diserzioni e ad effetto di togliere ogni dubietà, a maggior cautela si fa intendere di essere stato dichiarato dal prefato Eccellentissimo Magistrato di Guerra sotto li 21 marzo 1720, che chi non averà avutalicenza dall'Illustrissimo Sergente Generale e sarò preso, cioè dalla parte di Bisagno, fuori dei limiti del Chiapazzo e per retta linea alle muraglie per la strada romana passato il Palazzo del Molto Illustre Giusdicente di Bisagno e quello del Magnifico Luca Giustiniano del fu eccellentissimo Alessandro per la strada di S.Francesco, e per linea retta verso la marina, e dalla parte di Polcevera e e sestri passato ilPonte di Cornigliano, e così alla marina per retta linea, come anche passato il Palazzo del Molto Illustre Giusdicente della Polcevera e per mare passato il Porto della presente Città s'intenda incorso nelle dette pene come disertori di questi stipendi, di modo che la detta pena non possa essere minore delli tre anni di Galera, oltre le lire 40 di premio o sia cattura agli esecutori o altri che arresteranno o cattureranno e daranno nella forza della Giustizia ogniuno di detti disertori ed in evento che si variassero, accrescessero o sminuissero le dette pene e se n'imponessero in l'avvenire altre in luogo delle suddette resta dichiarato che, pubblicatane la Grida di dette pene, che s'imponessero in l'avvenire, la Soldatesca che sarà presa fuori de i limiti sopra prescritti, doppo della detta pubblicazione s'intenderà incorsa nella pena o pene che saranno state allora imposte e pubblicate.
Restando altresì dichiarato che quelli che averanno avuta la bassa nella Cancelleria di Veditoria e che saranno arrestati fuori delle Porte Nuove della presente Città restino nè più nè meno compresi in detti ordini penali, come così viene espresso nella Grida pubblicata sotto li5 Giugno 1720, infilata nel fogliazzo dei Disertori.
26. Chi diserterà con scalo di muraglie o che per disertare scalerà o metterà corda alle stesse, sia della Città, che delle Fortezze e Presidi, sarà condannato con pena di Galea o di morte, ad arbitrio del Magistrato Eccellentissimo secondo le circostanze dei tempi e del delitto.
E chi consiglierà. inviterà, fomenterà alcun soldato a fuggire, ancorché non segua la diserzione, sarà condannato di cinque anni di Galea, senza pregiudizio della facoltà conferita all'Eccellentissimo Magistrato contro quelli che arroleranno gente per condurli fuori Stato, secondo la legge, che si estenderà in fine di questa prima parte.
27. Che per prova della diserzione basti la semplice fede della bassa avuta nel magistrato di Veditoria sottoscritta dal cancelliere di esso e rispetto a quelli che diserteranno dai Posti delle Riviere la bassa del sergente o di chi farà figura di Capo della squadra destinata al Posto o Posti di dove alcuno disertasse, né vaglia la scusa di non avere avuto animo di disertare, salvo però se fra lo spazio di ore 24 ritorneranno spontaneamente al loro quartiere ed addurranno scusa tale della assenza, che venga approvata dall'EccellentissimoMagistrato, ma sicome per decreto del 21 marzo 1720 restano, come si è detto sopra, prefissi li termini per la Soldatesca, quali passati s'intendano li contravvetori incorsi nella pena della diserzione, così a cautela ha dichiarato il prefato Eccellentissimo Magistrato che per prova di aver passato li termini suddetti basti la semplice denuncia giurata del Barigello e due famigli, quando dal reo non resti provato in contrario. dichiarando altresì a cautela, che la prescrizione di detti termini non pregiudichi le ragioni del Fisco contro quelli che avessero deliberato di disertare, e fossero trattenuti dall'attuale fuga, ancorché non avessero per anco passati li termini sudetti.Ed essendo venuto il caso che talvolta è stato catturato qualche disertore che ha preteso non potersi contro di esso procedere, alla pena della diserzione, allegando esser disertato per qualche delinquenza, anche men grave, e soggetta a leggerissima pena, perciò ad effetto di togliere ogni pretesto di fuga affettata ha dichiarato l'Eccellentissimo Magistrato a cautela che contro chi per qualunque delitto diserterà si possa procedere alla pena della diserzione, quando il titolo del delitto non importi pena corporale, almeno di carcere, relegazione, o di Galea..

ALBERGO: negli Statuti Criminali vige l'idea genovese della solidarietà di famiglia quale punto di riferimento. Ignorando in origine il principio della "famiglia nucleo" (più tipica del mondo artigiano) i componenti dell'organizzazione familiare aristocratico-mercantile di alto e medio livello costituirono una maglia di relazioni tra stirpe biologica (la "famiglia vera e propria") e stirpe convenzionale, costituita dalla realtà dell' "Albergo" che, dal XIV sec., costituì un organismo demo-topografico e socio-politico entro cui più famiglie, legate da interessi vari, si "governavano" in modo originale e con tale evidenza pubblica da vedere riconosciute dal pubblico potere le proprie modalità d'azione sociale: le aggregazioni risultarono distinte e complesse (per quanto principalmente caratterizzate da uno spirito di assoluta solidarietà) e si svilupparono tanto nella Capitale che nei centri del Dominio quali "congreghe di famiglie" riscontrabili a Varese, a Novi, a Voltaggio come a Sestri Levante ed a Savona.
Come scrive la AIRALDI (p.474): "Il passo finale (dell'evoluzione oligarchica di Genova e del sistema degli "Alberghi") è la riforma doriana del 1528, che consente l'esercizio di cariche politiche ai soli appartenenti agli "alberghi" ascritti al "Liber Civitatis", per costituire i quali è d'obbligo avere sei "case" aperte. Dei ventiquattro alberghi riconosciuti ventitrè sono di antica nobiltà (di origine consolare, viscontile, feudale): Calvi, Cattaneo, Centurione, Cibo, Cicala, Doria, Fieschi, Gentile, Grillo, Grimaldi, Imperiale, Interiano, Lercari, Lomellini, De Marini, Di Negro, Negrone, Pallavicino, Pinelli, Salvago, Spinola, Usodimare, Vivaldi. All'unico "Albergo popolare", il De Fornari, sono aggiunti Giustiniani, Promontorio, Sauli, De Franchi. Questi 'nuovi' nobili ogni anno possono aggregare sette membri, di cui quattro cittadini e tre appartenenti al territorio (con esclusione di appartenenti ad 'arti' manuali e meccaniche).
Ma tutti i finanzieri più importanti, tutti i partecipi del commercio internazionale, tutte le famiglie che contano, appaiono direttamente o per aggregazione coinvolti".

AMMINISTRAZIONE (DEL TERRITORIO - SUDDIVISIONE)>Dapprima il Dominio era diviso in VICARIATI frazionati entro un MOSAICO GIURISDIZIONALE: dal XV secolo, ferma restando la superiorità giurisdizionale della CITTA' e delle sue PODESTERIE STORICHE (ddi Voltri, Bisagno e Polcevera) il DOMINIO si riordinava nelle dipendenze di terraferma sotto la denominazione di RIVIERE (di ponente e di levante) con il territorio, secondo l'importanza, suddiviso in GOVERNATORATI, CAPITANATI o PODESTERIE, organismi giurisdizionali retti da ufficiali e giusdicenti di vario rango con poteri distinti in merito alle funzioni amministrative, giudiziarie e militari (al primo posto i GOVERNATORI, quindi i CAPITANI e per ultimi i PODESTA'): nel XVIII sec., in seguito a guerre e riforme, varie una nuova, finale riorganizzazione, prima della caduta della Repubblica e della sua trasformazione in Repubblica Ligure Rivoluzionaria, fissò definitivamente la suddivisione amministrativo-giurisdizionale del DOMINIO GENOVESE.

ANZIANI: vedi SENATO.

BANCO DI SAN GIORGIO (CASA DI = "Banco di": LEGGI DELLE COMPERE S. GIORGIO - UFFICIO DEI PROTETTORI DEL BANCO DI S. GIORGIO).
La Casa di S.Giorgio istituita per tutelare i creditori del Comune "consorziatisi senza distinzioni di ordini e sulla base di una pacifica spartizione del potere tra le fazioni dei nobili, dei mercanti e degli artigiani.
Lo Stato non solo aveva affidato alla Casa l'amministrazione del debito pubblico e delle gabelle ipotecate ai creditori, ma aveva rinunciato ad ogni ingerenza e controllo in materia.
Più tardi le aveva ceduto l'amministrazione delle colonie orientali, che restarono sotto San Giorgio finché non caddero in mano dei turchi, quella della Corsica, quella infine, di alcune terre e borghi sia del ponente (Ventimiglia) sia del levante ligure (Levanto) sia della Lunigiana (Sarzana e luoghi vicini).
"La Relazione sulla Repubblica, (del 1597, già attribuita al doge Matteo Senarega) al capitolo LXIX cercava di confutare il luogo comune (MACHIAVELLI, p.562) che la Casa di San Giorgio costituisse uno Stato nello Stato: l'Ufficio dei Protettori di San Giorgio era equiparato formalmente alle massime magistrature repubblicane e, gli stessi uomini si alternavano in quello e in queste> COSTANTINI, p. 26 e 29.

BANCO DI SAN GIORGIO (PALAZZO delle Compere di San Giorgio; ma vedi anche: (CASA DI = "Banco di": LEGGI DI S. GIORGIO - UFFICIO DEI PROTETTORI DEL BANCO DI S. GIORGIO).
Il "PALAZZO" è stato recentemente restaurato in occasione delle "Celebrazioni Colombiane"('92).
Il primo "Palazzo" venne eretto nel 1260 al centro del Vecchio Porto, dove era il cuore commerciale della città: Divenne quindi sede del "Banco di San Giorgio" dal 1407 al 1797. La vecchia costruzione fu ampliata coll'attuale corpo di fabbrica che proietta la facciata dipinta ( in origine da Lazzaro Tavarone tra 1606 e 1608) sul mare, donde il vecchio nome medievale di Palazzo del mare (l'iconografia che celebrava la potenza storica e marinara del ceto oligarchico egemone era sviluppata complessamente, passandosi da un riquadro centrale di natura religiosa e patronale -S. GIORGIO E IL DRAGO- a riquadri laterali profani di glorie cittadine, fra cui molti uomini illustri della città, non escluso Colombo).

CAMERA(Collegio dei Procuratori) Composta di 8 membri la C. aveva iniziativa legislativa e competenze finanziarie, giurisdizione penale e funzioni consultive su materie di governo trattate dal Senato. In origine ebbe poteri consultivi e poi deliberativi. Procuratori Perpetui, in numero di 4, erano i Dogi che, a fine mandato, si destinavano, a parere dei Supremi Sindicatori, al C. dei Procuratori influenzandone i compiti (COSTANTINI , p. 25> Relazione della Repubblica di Genova del 1575 di G. Lomellino).

CINTRACO:Cintraco (dal ligure Cèntrego deriv. dal greco bizantino KENTRAKOS composto dal latino centum e dal tema di arcw = comando)> Nel contesto delle giustizia della Repubblica di Genova a fine delle Riforme criminali del 1587 si legge " Il primo di Decembre 1587/ Si è publicato la presente grida a suono di tromba per me Gieronimo Bavastro/ cintraco publico in piazza de banchi al solito"; Riforme del 16 marzo 1605 si legge poi in fine "MDCV. a di XXIII de Marzo/ Se (sic) publicato li sudetti ordini, o siano Capitoli à suono de tromba, per me Scipione Bavastro Cintraco publico in piazza dè Banchi, come l'usanza./ Detto Scipione".
L'importante commerciale piazza dè Banchi era il sito istituzionale dove leggere siffatti documenti e all'uopo affiggerli per istituzionale pubblicazione cioè promulgazione e per quanti sapessero leggere, latino compreso = BATTAGLIA, III, s.v.,1> vedi PRECONE> MURATORI.II,p.437 scrisse :"ho addotto un documento del 1190, dal quale apparisce qual fusse l'uffizio del Cintraco, o sia Precone della città di Genova e quali onori e benefizi egli godesse"> Precone (dalla v. dotta di origine indoeuropea praeco, -onis) meglio indicava "Banditore d'asta o araldo" in pubbliche adunanze).

COLONNA (-E) del Banco di S.Giorgio: "Registri, detti cartolari, dell'amministrazione del debito pubblico o Compere" in numero di 9, si rinnovavano ogni anno, specificando la quota del loro credito=AA.VV.,Archivio di Stato di Genova in Guida generale degli Arch. di Stato Italiani, Roma, 1983, p.340: in Sicilia (i Banchi siciliani) e nella Repubblica di Genova indicava il capitale o credito di una banca ed il nome, come scrive il Boccardo (235), derivava dal fatto che " fu chiamato colonna...perchè in colonna facevansi le registrazioni" [sulla loro funzionalità, nel sistema del debito pubblico, vedi comunque qui il lascito Aprosio]

CONSIGLI (organi rappresentativi del corpo nobiliare: nella dicitura ufficiale SERENISSIMI CONSIGLI.
CONSIGLIO MAGGIORE anche MAGGIOR CONSIGLIO: di 400 membri sorteggiati dagli ascritti al "Libro della Nobiltà" che si radunavano, nel PALAZZO DUCALE, nella SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO (ricostruito dal 1778 ad opera dell'architetto ticinese Andrea Tagliafichi dopo l'incendio del 3-XI-1777).
CONSIGLIO MINORE o MINOR CONSIGLIO o CONSIGLIETTO: di 100 membri estratti fra i 400 del Maggior Consiglio,d'età non minore di 27 anni, cui competeva approvazione di leggi, elezione d' ufficiali, magistrati, Doge stesso> "Consiglietto (in Genova e Firenze) il titolo di certe giunte di governo che adesso diconsi commissioni"> TOMMASEO - RIGUTINI,474 e BOTTA(1) p.428: "Quest' organo del magistrato supremo rappresentava nella nuova costituzione l'antico piccolo consiglio, che i Genovesi chiamavano Consiglietto: in lui era tutto il nervo del governo".
CORSICA> L'isola, benché possesso genovese, con legge dell'8 - II - 1577 fu resa all'autorità di Governatore e Giusdicenti isolani (sulla specificità del diritto criminale isolano vedi gli Statuti ciuili et criminali dell'isola di Corsica, in Genoua, appresso Antonio Bellone, 1571: confronta anche Criminalium iurium - Pavoni, Genova, pp. 149-151). Si precisò ancora nelle Riforme del 1587 (capo 42- Che da questi ordini, capitoli, & riforme ne sieno escluse tutte le liti, cause, delitti & altri negotij, che son seguiti, seguono,ò seguiranno per l'avvenire nell'Isola di Corsica, poiché dett'Isola è governata con differenti statuti, & leggi) e ciò si ribadì nelle Riforme del 1605 (p.11, capoverso 4 - Che da questi ordini, capitoli e riforme ne siano escluse tutte le cause, delitti & altri negotij, che sono seguiti, seguono, e seguiranno per l'avenire nell'Isola di Corsica, poiché detta Isola è governata con differenti statuti, e leggi). Gli Statuti Militari dello ZIGNAGO ("Estratto di Grida del Magistrato di Guerra", 19-VI-1720, p.111) non riportano Corsica (come in Statuti Criminali del '500) ma Regno di Corsica vietando di arruolarvi, come sulle piazze del Dominio, soldati e marinai a pro di altri Stati e Sovrani.

DOGE> (Supremo magistrato, dal 1339, della Repubblica di Genova, dal latino dux -cis = capo, signore)> Dopo la Costituzione del 1528, per i principi nuovi di rotazione e temporaneità di cariche e collegialità, la magistratura da perpetua che era divenne biennale.
Da quest'epoca il DOGE, in base alla stessa riforma del 1528, ebbe l'obbligo di risiedere in modo continuativo nel PALAZZO DUCALE (alla sua dimora erano addibiti otto grandi vani, più uno di servizio, sui lati nord e ovest del piano nobile): per recarsi in CATTEDRALE e al PALAZZO CRIMINALE il DOGE doveva servirsi di percorsi obbligati, su cavlcavia coperti.
"Principale rettore e supremo giudice della Repubblica" il Doge presiedeva la Camera o Collegio dei Procuratori: Primus inter pares godeva di sottili poteri discrezionali (dall'accordare udienze al preordinare i lavori del Senato e la natura degli stessi) che gli permettevano di agire nello Stato (in discordanza coi principi della Costituzione del 1528 anche più del lecito) e soprattutto a tempo indeterminato vista la sua possibile ascrizione, a mandato scaduto, fra i Procuratori Perpetui.

ETA'(CONCETTO DI MAGGIORE E MINORE ETA')> Nel periodo intermedio il concetto di maggiore età era condizionato da diversi fattori, tra cui, in primo luogo, la stretta adesione sociale ed economica di ogni individuo al fondamentale nucleo socio-politico della FAMIGLIA e, per le donne il fatto era condizionato ulteriormente dalla loro posizione gregaria all'interno della struttura piramidale di famiglia ben rivonoscibile da una dettagliata analisi dela donna nelle varie stratificazioni sociali, nella sua diversa valenza sociale, negli estremi possibili della sua CONDIZIONE PUBBLICA E PRIVATA (ed al proposito le distinzioni, in questo campo, fra genovesato, altri stati italiani ed europei era minima).
Si raggiungeva comunque la maggiore età ai 25 ANNI come anche si evince dal libro I, cap.13 e dal libro II degli STATUTI CRIMINALI GENOVESI in merito al cap.7 ed al cap.38.

FISCO (dal lat. fiscus = canestro di giunchi o vimini entro cui gli esattori raccoglievano il gettito fiscale> ISIDORO DI SIVIGLIA, 20-9-7: a Roma imperiale si indicava con tal termine la Cassa dello Stato e più pertinentemente il patrimonio spettante all'imperatore non come privato cittadino ma quale suprema carica dello Stato, e perciò detto fisco di Cesare in contrapposizione al patrimonio pubblico dello Stato denominato al contrario erario del Popolo Romano o erario di Saturno: P. GIANNONE, p.382).
Nell'ambito degli Statuti Criminali di Genova per FISCO si intendeva però "l'organo o il complesso di organi amministrativi che avevano il compito di tutelare, davanti all'autorità giudiziaria, gli interessi dello Stato...tale compito consisteva sia nel controllare che fosse conservata e applicata la legge, specie quella penale o comunque di preminente interesse pubblico, sia nel curare gli interessi economici dello Stato...": ne facevano parte specifici ufficiali quali avvocato o procuratore o auditore o giudice fiscale se non semplicemente fiscale, il notaio fiscale, il medico fiscale> BATTAGLIA, VI, s. voci Fisco e Fiscale. [Con qualche eccesso polemico ma accortezza sulla sostanza dei problemi eminentemente economici il BECCARIA (capo XVII, "del fisco") scrisse: "Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi: Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora, gli effetti continuando sempre moltissimo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita, senz'essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice si impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l'uomo s'arroga in tutte le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché uno si provi innocente deve esser prima dischiarato reo: ciò chiamasi fare un 'processo offensivo', e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo, l' 'informatio', cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato labirinto di strani assurdi incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile verificazione di un tale sistema".

GIUNTA > "Dal corpo de' Senatori si formano varie Giunte, ognuna delle quali ha le sue particolari ispezioni, oltre le tre che si chiamano una di Giurisdizione, l'altra de' Confini [molto importante per la salvaguardia dei confini e la discussione delle vertenze confinarie: da questa "Giunta" si evolse la cartografia genovese per delineare limiti e comporre vertenze: nel '700 l'ingegnere di guerra M.Vinzoni sarà celebre esponente di questa cartografia "diplomatica"], e l'altra della Marina. Ogn'una di queste è composta di tre Senatori, cioè uno del corpo del Senato che ha il titolo di Presidente, e due Camerali, i quali assistiti dal Segretario e altri Minustri del dipartimento consultano le pratiche delle loro rispettive incumbenze, decidono, o ne riferiscono in iscritto il loro parere a' Serenissimi Collegi, da' quali viene deliberato. Il rimanente del Governo è distribuito in 30 Magistrati , oltre gli spettanti alla Casa di S.Giorgio, a' quali nessuno può essere ammesso minore d'anni 27, e per alcuni si richiede l'età d'anni 40, e per quello delle Monache d'anni 50".

SENATO> (anche Collegio dei Governatori) Evolutosi dall'antico Collegio degli Anziani in particolare dopo la Costituzione genovese del 1528 più correttamente si chiamava Collegio dei Governatori ed era composto da membri di durata biennale: 12 indicò il RATTI sotto voce "Del Serenissimo Senato". Originariamente preminente rispetto alla Camera, esso aveva iniziativa legislativa ed era presieduto dal Doge cui non risultava possibile prendere alcuna decisione senza il consenso dei "Senatori" (due Governatori - volgarmente detti i Due di Casa - si alternavano nella residenza entro il Reale Palazzo per collaborare col Doge alle possibili urgenze pubbliche).

MAGISTRATO >come i successivi termini nell'accezione estesa di Magistratura o "apparato burocratico presieduto da un M. di varia estrazione"(meno frequente Ufficio).

MAGISTRATO CONTRO I BANDITI: "Un Senatore Presidente, e cinque altri Soggetti formano questo Magistrato con l'incarico di far arrestar banditi e far loro subire la pena in cui sono stati condannati" (RATTI, s.v. : v. interventi di legge sia nel I che II libro "Statuti Criminali").

MAGISTRATO DELL'ABBONDANZA: "Cinque Soggetti col Senatore Presidente compongono questo Magistrato, tre Nobili, ed un Cittadino. Secondo le leggi non possono questi avere interessi nelle vettovaglie. Ha l'incarico di far provviste di grano per la Città. Mantiene a tal effetto grandiosi Edifizj, e Magazzini. Provvede la Città di Pane venale (cioè a prezzo calmierato): ha autorità sovra i fornari, e sovra i venditori di farina"(RATTI,s.v.:il M. era pure nel Dominio: come per "Ventimiglia e sua Giurisdizione" fatto di 6 membri fra cui "4 della città delli migliori" - cioè del patriziato locale - e "2 di ville" rurali: DURANTE-POGGI, pp.275-280:"Capitoli dell'Ufficio di Abbondanza").

MAGISTRATO DEI CENSORI>"Questo M. al presente ('700) si forma di quattro Nobili, ed un cittadino. Ha autorità di stabilire il prezzo alli commestibili, e invigila che siano di perfetta qualità.Procede contro le frodi, che si commettono ne pesi, e nelle misure, e contro le manifatture adulterate">RATTI,s.v.

MAGISTRATO DEI COADIUTORI DELLA CAMERA ECCELLENTISSIMA:" Questo M. ha autorità sovra la scrittura della Camera, e sovra l' esigenza de redditi, e ne vigila all'indennità">RATTI,s.v.

MAGISTRATO DEI CONSERVATORI DELLE LEGGI>"Essendo che dall' osservanza delle leggi dipende il buon ordine delle cose, a questo M. si eleggono cinque soggetti del Minor Consiglio. Acciò le leggi siano esattamente osservate, assistono col loro Cancelliere all'elezione del Doge, e di tutti li M., all' elezione de' 30 Elettori, che hanno autorità di ammettere i Soggetti al Maggiore, e Minore Consiglio. Trattandosi di qualche elezione vigilano, perchè ciò segua a tenore delle leggi, e che i Soggetti detti prestino il giuramento, ove si richiede, nelle forme consuete "(RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DEI CONSERVATORI DEL MARE> "Questo Magistrato [tra l'altro provvisto di un proprio VESSILLO custodito nel PALAZZO DI S:GIORGIO], che è composto di cinque Soggetti, decide le cause de' Marinari, Capitani, Piloti, ed altri Ufficiali di Marina, ed è Giudice dei naufragi, e delle rappresaglie" (RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DEI CONSERVATORI DI SANITA' = "Qualunque cosa che possa essere nociva alla Sanità, cade sotto questo M. Entrano in questo 4 Nobili, ed un Cittadino con un Senatore Presidente .E'appoggiata ad essi la cura del Lazzaretto, ed hanno autorità di fissare i giorni delle quarantene" (RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DEI POVERI> v.Albergo dei Poveri, Magistrato della Misericordia e pauperismo. In Arch. di St. di Genova [Arch. Segreto, Politicorum, B. 1650/4, 14-I-1678] si conserva una stampa di questa Magistratura (da affiggersi alle porte delle chiese) ove si legge:"Le notizie pervenute ultimamente a' Palazzo dell'urgenze de' Poveri delle Riviere diedero motivo al paterno zelo del Serenissimo Senato, di procurare limosine in loro soccorso, e ci deputorono per il riparto d'esse. Onde desiderando noi ora, che quello, che per il pubblico comandamento si è raccolto dalla carità de' Cittadini a sì pio uso, sia dato a' poveri, che versano nell'angustie, d'un'estrema povertà, quindi è che fra gli altri abbiamo consegnato a' Massari [coadiuvanti all'amministrazione delle chiese locali] l'infrascritta robba ["fave, sale, danari, castagne" le voci, in proporzioni diverse per le località bisognose], acciò, con l'intervento del suo Parroco la dividano e ripartino, posposta ogni passione, affezione, parzialità, con carità e prudenza tra' poveri più miserabili che sono nella loro Diocesi".
Tra metà '500 e fine '600 il PAUPERISMO era cresciuto vertiginosamente: l'intervento dello Stato risultava però solo assistenziale, anzi caritatevole e paternalistico, col coinvolgimento dei ceti egemoni visti come benefattori ma poco attivi per soluzioni pratiche: i Cittadini benevoli che soccorrono "i derelitti" sono ulteriore sanzione del sistema oligarchico su cui poggiava la Repubblica.

MAGISTRATO DEI PROVVISORI DELL'OLIO = "Cinque Soggetti, che formano questo M. hanno incumbenza di provvedere di Olio i Fondachi pubblici distribuiti in ogni quartiere della Città" (RATTI,s.v.: nei Distretti il M. aveva locali emanazioni).

MAGISTRATO DEI PROVVISORI DEL VINO: "Questo M. è composto di cinque Soggetti. Ha ispezione di provedere il Vino ne' Fondachi della Città, con proibizione agli osti, tavernari, ed altri particolari di venderne" (Il M. aveva emanazioni locali, preposte allo scopo di controllare la vendita giornaliera di vino fiscale o calmierato, il cui prezzo,come per olio e pane,si indicava in "tavola pubblica").

MAGISTRATO DEI REGGENTI DELLA LANA: "Era nel secolo passato (sino al '600) assai ragguardevole il traffico dei panni, che si mandavano da Genova ne' paesi stranieri, e specialmente in Levante. Verso la metà di detto secolo si contavano 15 mila Tessitori di Panni. Fu pertanto istituito questo M. di tre Nobili, ed un Cittadino, per invigilare, acciò non siano adulterate le manifatture, e far giustizia a' Tessitori, e provvedere in ogni occorrenza al buon regolamento di tal professione" (RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DEI ROTTI: "Ne' tempi scorsi era Giudice questo M. delle cause in materie di fallimenti"( RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DEI SUPREMI SINDICATORI od anche solo SUPREMI)> Massimo organo di controllo su ogni atto governativo e di giudizio su tutti i magistrati, Doge compreso, a conclusione deimandati ("Questo antichissimo Magistrato nel 1528 [forse a ragione, stando ai documenti, il COSTANTINI (p.509) non concordando col RATTI nè con V. Piergiovanni ritiene tale M. di più antica origine] fu stabilito di cinque gravi Soggetti. Invigila all'esatta osservanza delle Leggi, le quali ad esso hanno conferita un'autorità sommamente estesa. Sono soggetti alla censura di questo tutti gli altri M."(RATTI, s.v.).Vi era pure il M. dei Sindicatori Ordinarj ("Li cinque soggetti di questo Magistrato...hanno autorità di rivedere e sindicare tutte le sentenze Civili: questo Magistrato come gli altri è subordinato a' Supremi Sindicatori":RATTI,s.v.) ed il M. degli Straordinarj ("Questo magistrato consiste in otto Soggetti. Esso decide le cause delle Vedove, Orfani e Minori di età, assegnando ad essi i Tutori, e Consiglieri quando ad esso facciano ricorso. Si assume anche le cause della Rota civile, quando sia necessario ,e provvede di giustizia": RATTI,s.v.).

MAGISTRATO DELLA CONSEGNA: "Questo M. a cui presiede 1 Senatore, ed è composto di altri 5 Soggetti decide sovra le differenze de' facchini, invigila all'introduzione de' Forestieri in città;ed ogni oste, locandiero, ed altri che tengono alloggi sono tenuti fra un giorno portare la nota sincera degli Ospiti a questo M., da cui riportano in un Bullettino (Registro) il termine limitato dell'alloggio"( RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DI GUERRA ="5 nobili oltre un Senatore Presidente compongono un M., il quale ha l'incarico di tutti gli affari di guerra e di provvedere le Truppe delle necessarie munizioni. 4 di detti soggetti sono determinati a sostenere a vicenda per lo spazio di 3 mesi la carica di Generale delle armi"(RATTI,s.v.).

MAGISTRATO DELLA MISERICORDIA =" E' questo un uffizio di misto foro (in cui si alternano giustizia laica ed ecclesiastica). L'Arcivescovo Pileo de'Marini ne fu il promotore; e perciò l'Arcivescovo, o il di lui Vicario v'interviene, ed ha due voti nelle assemblee a differenza degli altri Soggetti, che lo compongono. Invigila a quest'Uffizio, acciò le pie dispense annuali siano fedelmente, e con buon ordine distribuite a' poveri dell'uno e dell'altro sesso pel loro sovvenimento" (RATTI, s.v.> v. Opera Pia, Povertà: D.PUNCUCH.

MAGISTRATO DELLA SETA: "Il MAGISTRATO DELLA SETA col Senatore Presidente...invigila ai lavori di simil genere, acciò non sian adulterati: ha esso un'ampia autorità sovra i delinquenti, e provvede di giustizia sovra le controversie, che possano insorgere tra gli Operaj, in materia di manifatture" (RATTI). Vedi anche M. del Monte della Pietà > v. Premessa : antica autonomia giudiziaria, cui si cercò di porre freno nel II '500, che spesso frenò l'organica gestione della giustizia civile e penale in Genova e Dominio)>Era una Magistratura cui, in area di competenza, toccava l'amministrazione della giustizia.

MAGISTRATO DELLE COMUNITA' = "Presiede a questo M. un Senatore, ed è composto di cinque altri Nobili: Viene appoggiata ad esso la cura di riscuotere dalle Riviere redditi della Repubblica, le imposte sovra le persone, e sovra gli stabili dette volgarmente le Taglie, farne descrizione, ossia registro, e procurarne l'esazione" (RATTI,s.v.>le carte di questo M. negli Archivi Stat. Liguri e specie in quello di Genova, permettono di ricucire la storia minore di tante località della regione).

MAGISTRATO DELLE FORTIFICAZIONI: "Un Senatore presiede a questo magistrato, di cui sono membri altri sei Nobili. Il suo titolo ne indica l'incarico e l'autorità" (RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DELLE GALERE E DELL'ARSENALE: "Questo M. è stabilito di 7 Soggetti col titolo di Provisori delle G. di tutto ciò ch'è necessario, e di assoldare volontari detti volgarmente buonavoglia con autorità criminale sopra le ciurme e ministri delle istesse G.:soppresso il M. dell' Arsenale fu appoggiata la cura di fabbricar nuove Galee a' detti Provisori, e le incumbenze, che lo stesso aveva" (RATTI, s.v.).

MAGISTRATO DELLE MONACHE: "Per mantenere illesi i diritti dei Monasteri, fu stabilito questo Magistrato di tre Soggetti. Presiede alle controversie,che hanno col Foro secolare, e invigila acciò non siano pregiudicati". Il M. fu creato non tanto per tutelare le chiese dai furti sacrileghi o le religiose da atti vari di libidine e violenza (cui provvedevano in vari punti gli "Stat. Crim.") ma per istituire un certo ordine entro le relazioni non facili nel genovesato tra foro ecclesiastico e statale: cosa evidenziata per le Streghe ed i fatti dei processi di Stregoneria a Triora.

MAGISTRATO DELLI INQUISITORI DI STATO: "Presiede a questo M. un Senatore di Camera, e per lo più un Exdoge, ed è composto di altri 6 Nobili. Ha ispezione d'indagare ogni cosa, che possa disturbare lo Stato, e la quiete dei privati. Procede contro i furti, e le violenze"(RATTI,s.v.)>v.: Inquisizione.

MAGISTRATO DELLI UFFIZIALI DI MONETA: "Sono questi in numero di cinque, ed hanno autorità di far imprimere monete d'oro, d'argento e di rame secondo il bisogno del Pubblico. Ad essi appartiene determinare il valore di qualunque moneta forrastiera, e far segnare col marchio tutti gli argenti lavorati, che hanno l'intrinseca bontà dello scuto d'argento coronato di Genova" (RATTI,s.v.,che vi accosta nelle funzioni il M. delli Cambj: "Formano questo M. tre Soggetti, i quali sono Giudici delle cause di simil natura; vedi cap. 31 del libro II degli "Statuti Criminali"; DURANTE-POGGI, passim: nel Ponente ligure, per il commercio col Piemonte e la diffusione delle sue monete (parpagliole) questo M. concesse autonomie nei cambi e nella diffusione della monetazione sabauda.

MAGISTRATO DEL MONTE DI PIETA': "Otto Soggetti, i quali compongono questo M., presiedono all'imprestito, che si fa ai bisognosi sovra i pegni; ricavandone, attese le spese, a cui è soggetto, per particolare previlegio il sei per cento fino alla restituzione del denaro imprestato">RATTI,s.v.[simili organismi per soccorrere la piaga del pauperismo sorsero anche nei centri delle Riviere, come il MONTE DI PIETA' DI SANREMO: vedi l'opera di G.B. GROSSI in "Bibliografia"> vedi anche Usura (condanna laica.)].

MAGISTRATO DEL RISCATTO DEGLI SCHIAVI = "Per liberare i poveri schiavi nazionali caduti in mano dei Turchi fu stabilito questo M. di quattro Soggetti, i quali hanno la cura d'impiegare a tal fine le accumulate limosine (RATTI, s.v.
Bisogna però ricordare che, ancor più di questo magistratura, al RISCATTO DEGLI SCHIAVI concorsero le CONFRATERNITE RELIGIOSE DEI TRINITARI: dalla seicentesca CRONACA DEL CALVI si legge comunque che anche vari istituti religiosi -come in questo caso il CONVENTO DOMENICANO DI TAGGIA- provvidero a versare la SOMMA necessaria per il RISCATTO DI SCHIAVI. Nella traduzione (p.295) ) curata da Nilo Calvini si legge appunto che : "...In questo stesso 1542 i frati di questo convento (appunto i DOMENICANI DI TAGGIA) riscattarono dalla schiavitù dei barbari il frate Tomaso da Nizza: pagarono L.142 e soldi 11..."

MAGISTRATO DI OPERE ASSISTENZIALI> vedi Opera Pia, Ospedale/i, Spedali di Pammatone e degli Incurabili, M.della Misericordia, Ufficio o M.dei Poveri ecc.

MAGISTRATO DI TERRA FERMA: "Come Giudice di Appello presiede (1700) questo M. di Sette Soggetti alle controversie de' particolari (sudditi) della Repubblica, ed a tutti i processi de' Tribunali delle stesse Riviere">RATTI,s.v.

COMPERA: Termine storico genovese per indicare il "Prestito pubblico genovese, in cambio e a garanzia del quale lo Stato concedeva al sottoscrittore (Comperista) la riscossione di alcune gabelle".
Anche se le Compere più note furono quelle del Banco di S.Giorgio, come scrive il Boccardo (p.525): "Molte furono le compere che si susseguirono dal secolo XII al XV.".



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BANCHI> "BANCHI è una nota piazza genovese, a lungo centro degli scambi commerciali">BRUNI ,p. 60,n.28 = l'importanza di questo luogo di contrattazione e scambi fece sì che nei suoi riguardi la giustizia fosse vigile e severa, visto il timore della Signoria che operatori forestieri (oltre che di città) venissero o aggrediti o derubati, volgendo altrove le loro operazioni, con danno di commercio ed economia genovesi.

BANNALITA': diritto di monopolio dei feudatari per macinazione di grano o altre derrate alimentari

BASTARDELLI: ricovero dei B. per fanciulli/-e abbandonati; col concorso dello Stato e di privati il più grosso intervento della Repubblica (senza trascurare iniziative di Confraternite locali e assistenzialismo della Chiesa) per bimbi abbandonati si ebbe con questo ricovero presso lo Spedale di Pammatone.

BONAVOGLIA(BUONAVOGLIA)> BATTAGLIA, s. v.:"Chi, pur non avendo subito condanne, serviva sulle galere al remo, per pagare un debito": un atto,in Civ.Bibl.Apros. di Ventimiglia-Fondo Bono, Ms.1,cc.18-19, permette di ricostruire la paga mensile di un B. nel 1587, di "lire 6 e soldi sedici" cioè 1632 Denari.

BRACCIO REGIO: autorità dello Stato, potere civile (Braccio pubblico> il governo; Braccio criminale e civile o Braccio della giustizia> il potere giudiziario)>BATTAGLIA s. voci.

BRACCIO SECOLARE: Potere civile che, nell'età intermedia, eseguiva sentenze e provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica. BATTAGLIA, s.v. "braccio", n.8.

BUON CITTADINO (IL) = Gli "Stat.Crim." sono ispirati al culto del "buon cittadino" affermato nel 1617 da A.Cebà ne "Il cittadino della Repubblica", in cui, come indica la AIRALDI (p.475),"il buon cittadino è identificato con il cittadino di quella particolare Repubblica: pur nella serrata oligarchia, vecchia ormai quasi di cent'anni, il ceto dirigente non vuole cancellare l'immagine d'una forma politica in cui da secoli s'era identificata e s'identificava, ancora, sia pur in diverse sfumature, la gente genovese e la storia della città". Documento di questo sistema si scopre nella favola dedicata nel Capodanno del 1468 dal savonese Frate Lorenzo Guglielmo Traversagni al Signore di Finale Giovanni del Carretto, fiaba che narra le vicende di Antioco il buon figlio che, obbedendo ai desideri del padre, si reca nella grande Genova in cerca di fortuna, riuscendovi, dopo aspre vicende, sin a conseguire un avvenire principesco, sposando una fanciulla di nobile provenzale casato e meritandosi un celebre elogio del vecchio padre. La AIRALDI (pp.476-479) riprende la favola, tradotta da G. Farris e ne riassume la filosofia:" il 'De varia fortuna Antiochi' è un codice sociale per una civiltà mercantile all'apice della sua parabola; ingegno e prudenza non vanno disgiunti da un bagaglio di virtù, cui non manca il concorso degli studi e per cui la figura paterna, in gran rilievo, è colta nel suo storico rapporto con l'erede maschio, duttile qual creta in mano dell'anziano, e quindi saggio, genitore".

COMPERA Termine storico genovese per indicare il "Prestito pubblico genovese, in cambio e a garanzia del quale lo Stato concedeva al sottoscrittore (Comperista) la riscossione di alcune gabelle. Anche se le Compere più note furono quelle del Banco di S.Giorgio, come scrive il Boccardo (p.525): "Molte furono le compere che si susseguirono dal secolo XII al XV.".

CORSICA> L'isola, benché possesso genovese, con legge dell'8- II - 1577 fu resa all'autorità di Governatore e Giusdicenti isolani (Criminalium iurium - Pavoni, Genova, pp. 149-151). Si precisò nelle Riforme del 1587 (capo 42- Che da questi ordini, capitoli, & riforme ne sieno escluse tutte le liti, cause, delitti & altri negotij, che son seguiti, seguono,ò seguiranno per l'avvenire nell'Isola di Corsica, poiché dett'Isola è governata con differenti statuti, & leggi) e ciò si ribadì nelle Riforme del 1605 (p.11, capoverso 4 - Che da questi ordini, capitoli e riforme ne siano escluse tutte le cause, delitti & altri negotij, che sono seguiti, seguono, e seguiranno per l'avenire nell'Isola di Corsica, poiché detta Isola è governata con differenti statuti, e leggi). Gli "Statuti Militari" dello ZIGNAGO ("Estratto di Grida del Magistrato di Guerra", 19-VI-1720, p.111) non riportano Corsica (come in "Statuti Criminali" del '500) ma Regno di Corsica vietando di arruolarvi, come sulle piazze del Dominio, soldati e marinai a pro di altri Stati e Sovrani.

DAZIO Imposta indiretta sui consumi di riscossione mediata che colpisce la circolazione dei beni da uno Stato all'altro (Dazio esterno) o anche da un comune all'altro (Dazio interno). V. Gabella.

DECRETO termine conferito alle delibere di Camera e Senato (vedi anche Legge)

DENARO> dal latino (nummus) denarius cioè "(moneta) del valore di 10 assi". Parola trasmessa con assimilazione di e ad a ("danaro") e col singolare rifatto sul plurale -ri : il singolare toscano originario dei testi arcaici era denaio, danaio (DEVOTO, s.v.). Il Denaro in rame fu l'unità monetale di base della Repubblica di Genova, la cui sommatoria (per convenzione e praticità, visto anche lo scarso valore del D.) andava sotto nome di Soldo (moneta fantasma di "20 D.") e di Lira (altra moneta multiplo fantasma, di ben "240 D."). Già in antico erano detti Minuti i D. che servivano per il commercio spicciolo (appunto "al minuto"), con il loro quarto (Quartari detti anche Clapucini dal nome dei lavoratori del rame).

DISTRETTO> Circoscrizione territoriale di vario tipo, facente parte dell'organizzazione dello Stato> Distrettuale = che appartiene alla popolazione del distretto nel significato di territorio soggetto ad un Comune o Repubblica di origine medievale (BATTAGLIA,IV, sotto voci).

DOMINIO> v. Amministrazione-suddivisione del territorio.>leggi anche BATTAGLIA,IV, s. v, n.4: "Territorio costituente un'entità politica o su cui si esercita un determinato potere politico; Stato considerato dal punto di vista del territorio su cui si estende e su cui è organizzato". Il D. genovese di terraferma era indicato colla formula "da Corvo a Monaco, dai Gioghi (talora "Oltregiogo" - con parte dell'alessandrino) al Mare (o "le Riviere")": limiti estremi di levante e ponente, di settentrione e meridione della giurisdizione repubblicana (escluse le colonie e la Corsica)> per longitudine è facile l'identificazione del limite di Monaco mentre Corvo è il sito a ponente del Magra, rappresentato in una carta di VRINTS.

FAMIGLIA> Nelle famiglie egemoni si riscontra dagli "Statuti Criminali", un modello piramidale realizzato per salvaguardare i legami tra vita familiare e aggregazione d'affari, magari utili allo Stato: anche i figli maschi, con diritto ad una paritetica divisione del patrimonio, erano subordinati all'emancipazione dall'autorità del padre di famiglia, data al limite dei 25 anni (v. negli "Statuti" l'alto - e non sempre uniforme - livello di età giudicato necessario ai giovani di entrambi i sessi per svariate scelte di vita): su questo sistema verticistico della famiglia si reggeva il complesso degli affari e varie "intelligenze" furono soffocate per anni, con inaridimento imprenditoriale (AIRALDI, p.467: "forse solo la premorienza del padre consente a personaggi destinati alla celebrità come i Pessagno o gli Zaccaria di emergere"). Nei centri minori si allentava il verticismo di famiglia, con meno ramificazione di parentele e maggior frequenza della "famiglia nucleare" e ruolo superiore per Donna e figli.

FANCIULLI (TUTELA)> gli Statuti genovesi si esprimono in più parti a difesa dei minori: traspare la volontà di proteggerli da un'infinita serie di violenze, non esclusa la cattiva cura (v. Balia) o atti di violenza che spesso l'opinione pubblica collegava con pratiche stregonesce (v. Aborto e Bastardelli).

FAZIONE: Risultanza del sistema delle PARENTELLE o alleanze tra gruppi di famiglie legate da vari tipi di rapporti di parentela.
La FAZIONE era potenza per alcuni e speranza per altri>SPINOLA sui "capifazione" in Dizionario Filosofico (B.U.G., ms.B.VIII. 25- 29,s.v."Fattioni") scrisse: "Ho conosciuto alcuni i quali professando di dar moto in questa bassezza e miseria di fattione, io non dirò amici fra loro, perché l'amicizia non è se non fra buoni, ma molto domestici, ridendosi della semplicità e balordaggine de lor partiggiani, attendevano d'aiutarsi l'un l'altro in tener ingannati quei meschini, et a spolparli di capretti, di ricotta e di formaggio, giocandone alla palla sotto manto di favorirli" ed aggiunse "...non è cosa che nel nostro Paese mantenga più la peste de' banditi di quel che fanno le fattioni. Imperoché i partigiani danno lor denari, portan lor provvigioni da vivere, li avisano delle diligenze che la giustizia fa contro di loro e li tengono nascosti nelle case, nelle cassine et in altre nascondaglie">Stat. Crimin.: Ribelli,lib.II,cap.71,74,81.

-GABELLA: Imposta o Dazio di consumo - in orig. genericamente "tributo"(BATTAGLIA, s.v. il termine deriva dal latino medievale gabella [Acta Imperii] dall'arabo qabala (imposta): le riscuotevano i GABELLIERI - GABELLOTTI che comunque dovevano attenersi agli accordi stipulati e soprattutto ai TRATTATI DELLE GABELLE (vedi) sanciti dalle massime autorità locali.

GENERALE DELLE ARMI carica trimestrale di supremo comandante delle forze armate genovesi, ancora nel '700 scelta fra 4 dei 6 membri del Magistrato di Guerra: in subordine, fra le forze di terra, si annoveravano i colonnelli ed i sergenti maggiori al comando dei singoli battaglioni: vedi lo ZIGNAGO, passim.

GENOVINO D'ORO> multiplo del Denaro (usato soprattutto per le transazioni internazionali, nelle vendite all'ingrosso e nell'alta finanza) in oro purissimo (3,5 grammi) che la Casa Monetiera di Genova prese a battere dal 1252 (contestualmente, di pari peso aureo la Zecca fiorentina prese a battere il Fiorino d'oro: Venezia coniò dal 1284 il Ducato d'oro detto poi Zecchino> CIPOLLA, pp. 36 - 37).

GHETTO: in genere quartiere cittadino chiuso per il domicilio coatto degli Ebrei ed in cui s'entrava per due porte che si chiudevano dal tramonto all'alba, custodite da guardie cristiane: in Italia comparvero dal XIV secolo. L'etimologia non è ancora chiara> si veda BATTAGLIA, s.v., che riprende A.Prati, dettando "Ghètto era il nome d'un'isoletta di Venezia [vedi qui GHETTO], dove furono cacciati gli Ebrei di quella città nel 1516, e gli altri ghètti ricavarono il nome da codesto...Il nome di ghètto, scritto pure getto, geto, secondo antico uso, ma da leggere ghèto, indicò nel sec.XIV un gètto cioè una fonderia per le bombarde, esistente in quell'isoletta veneziana, dicendosi un tempo ghetàr per gettare".

IGIENE (PUBBLICA)> termine d'uso moderno recepito dal XVI sec. , per opera di qualche scuola medica, come profilassi contro le epidemie che si ritennero causate dall'accumulo di sporcizia nelle pubbliche contrade con formazione di pestifere esalazioni (vista l'assenza di servizi pubblici, periodici di pulizia, il tasso di Inquinamento ambientale era considerevole e superiore al pensabile: nel '600 l'erudito intemelio A. Aprosio lamentò i danni procurati dalla carenza di igiene pubblica per l'abbandono alla decomposizione in campi aperti di carcasse d'animali e per discariche "selvagge" in aree impaludate come quella, in Ventimiglia, dei Paschei, bonificata poi nel XIX secolo. Lo stesso nome di Bordighera - derivato da Burdiga = area paludosa - alludeva ad un'area limosa e mefitica, che si estendeva sino alla vicina Vallecrosia, poi bonificata a metà del '700 per le esigenze di acquartieramento dei battaglioni austro-piemontesi durante la guerra du successione al trono imperiale>CAPACCIO- DURANTE, passim. Gli "Statuti Criminali" del '56 (capo 88, libro II), con zelo ma limitato successo, cercarono comunquedi salvaguardare l'I. pubblica, pur inserendo il discorso in un contesto criminologico di reciproci affronti fra casati.
La storia dell'IGIENE è comunque più complessa di quanto si pensi e l'intervento dei medici cinquecenteschi si colloca allo scopo di ripristinare certe usanze igieniche in uso per un certo periodo nei SECOLI DELL'ETA' MEDIEVALE.
INSEDIAMENTI DEMICI>Col nome di Città si indicava solo il complesso demico, entro la cinta muraria, di Genova> Suburbio era la zona alle porte della città, dove essa si espandeva in modo più o meno ordinato (dal lat. suburbium comp. da sub = sotto e da urbs = città).> Villa:in corografia tardo medievale genovese>piccolo centro rurale (p.es. villa di Sasso nel Capitanato di Ventimiglia).> Luogo:in corografia di medioevo tardo genovese = unità demica, mediamente rivierasca, maggiore di quella della Villa (p.es. Luogo di Loano o del Loano).

LAZZARETTO>(Dal nome dell'isola veneziana di "S.Maria di Nazareth" - così detta per l'omonimo monastero - dove nel 1423 fu istituito un luogo di quarantena per i reduci di Terrasanta affetti da malattie contagiose poi detto LAZZARETTO con sovrapposizione del nome di S.Lazzaro patrono degli appestati)> Luogo di isolamento per il ricovero di malati ritenuti incurabili e pericolosi per la contagiosità del loro male: con questa idea venne istituito nel XV sec. per opporsi al dilagare della peste, della lebbra e poi della lue o sifilide; era costruito in luoghi isolati, isole e siti elevati o isolati con mura e fossati, di norma fuori di città:a partire dal XVI sec., ai L. si affiancarono Ospedali per incurabili di Congregazioni religiose e Opere pie: pei L. in Liguria> ANTERO: v.v. Conservatori di Sanità.
Il LAZZARETTO DI GENOVA (qui in un dipinto ottocentesco di D.Del Pino e G.Piaggio) oltre a custodire gli ammalati, in periodo di epidemia doveva accogliere per la quarantena i passeggeri delle navi obbligate a sostare in porto: la sua massima, drammatica celebrità la raggiunse tuttavia durante la PESTE GENOVESE DEL 1656 - 1657, quando Fra Maria Antero dedicò alla PESTE E AL LAZZARETO pagine così drammatiche che quasi quasi paiono fare da lugubre sottofondo al tragico DIPINTO con cui il pittore Domenico Fiasella cercò di immortalare la titanica sciagura che colpì GENOVA e il suo DOMINIO a metà XVII secolo.
Tra i tanti anonimi che vi dovettero trascorrere ore drammatiche, è celebre un ospite del Lazzaretto genovese: era il filosofo francese Jean Jeacques Rousseau qui rifugiatosi dopo l'eplosione del contagio a Messina.
Egli lasciò scritto in un brano delle "Confessioni":"...fui condotto in un grande edificio a due piani. In esso non trovai finestre, letti, tavole, casse, neppure un panchetto per sedermi o un pugno di paglia per coricarmi...".

LEGGE: termine per le delibere dei Consigli (vedi Decreto).

LIBRO DELLA NOBILTA'(dopo la Costituzione del 1528)> ogni anno vi si ascrivevano 10 elementi, 7 di Città e 3 delle Riviere. Vi si concentrava tutta la classe dirigente del Dominio.

LIRA: nella sostanza il sistema monetario genovese , uscito dalle riforme carolingiche, si espresse sino alla Rivoluzione francese secondo lo schema di equivalenze (1 Lira = 20 Soldi = 240 Denari) in cui i multipli Lira e Soldo erano "monete fantasma" usate in contabilità e pratica commerciale visto il modestissimo valore del Denaro o "moneta reale".

MAGGIORASCO-MAGGIORASCATO>vedi BATTAGLIA, s.v.):Nell'età intermedia istituto di diritto di famiglia (forse di origine spagnola) per cui, in forza di specifico atto, il patrimonio di una famiglia, specie se nobile, era reso (maggiorasco universale, maggiorasco parziale) indisponibile e vincolato a favore delle generazioni future e si trasmetteva ereditariamente dall' ultimo beneficiario al parente più prossimo e, in caso di parenti di pari grado, al più anziano di età di essi (il nuovo beneficiario era tenuto, in certi limiti, a provvedere agli altri prossimi congiunti.> Concretamente era un fondamento del dominio della primogenitura maschile e della struttrazione piramidale della famiglia (e causa di monacazioni forzate di figlie, indirizzo in cariche religiose di figli maschi dal secondogenito od impiego degli stessi in carriere militari)> Il Diritto di maggiorasco indicava la preminenza giuridica, sociale ed economica del beneficiario del patrimonio di famiglia nei confronti dei parenti, specie dei fratelli cadetti: ne seguiva sempre forte aspirazione del parente più prossimo, in genere il figlio primogenito, di subentrare al beneficiario al momento della sua morte (da qui il timore di Sicari, Avvelenatori ed Avvelenamenti negli Stat.Crimin.).

MARINERIA GENOVESE NEL '500:(I) Nel 1509 Genova era una delle maggiori potenze navali del Mediterraneo con una flotta che, senza contare le imbarcazioni di cabotaggio, ammontava a circa 15.000 tonnellate, pressapoco come quella di Venezia (con navi di gran tonnellaggio, destinate poi ad un ridimensionamento cercando gli armatori costi minori di gestione).(II) A metà secolo la flotta raggiunse un tonnellaggio di circa 28.000 tonnellate, con navi di minor stazza e maggior numero che nel 1509: cifra che però, associata a quella della flotta veneta, non eguagliava quella della Repubblica di Ragusa, dagli inizi del XVI sec. in espansione commerciale. (III) Tra 1590-'95 la stazza della flotta scese a 10-12.000 tonnellate (la crisi della marineria data dal 1564 quando per la prima volta il traffico portuale di navi non nazionali superò quello genovese): dal 1568 al 1586 (colle eccezioni del 1576 e del 1582) i vascelli nazionali tornarono a prevalere nel traffico portuale ma il decadimento riprese dal 1593 quando la crisi della marineria fece sì che non oltre il 30% del traffico portuale fosse coperto da imbarcazioni di Genova.

MISURE DI CAPACITA'> (I) per Aridi> Mina di Genova di 4 stari (litri 116,5318);Staro di 2 quarte (litri 29,13295); Quarta di 12 gombette (litri 14,566476); Gombetta (litri (1,213873).(II) per Vino> Mezzarola di due barili (litri 159); Barile di 90 amole(litri 79,5);Terzaruolo di 60 amole(litri 53); Quartarolo di 45 amole (litri 39,75); Amola di 4 quarti (litri 0,883333). (III) per Olio> Barile di 128 quarteroni (litri 65,48).

MISURE DI LUNGHEZZA> Cannella di 12 palmi(metri 2,9777000); Palmo di 12 once (metri 0,2480083);Oncia di 12 punti (metri 0,020673);Punto di 12 atomi(metri 0,001723);Atomo (metri 0,000143);Canna di 10 palmi(misure per stoffe:metri 2,480833).

MISURE DI PESO>nello studio delle antiche contrattazioni bisogna sempre tener conto della differenza fra Peso grosso (unità ponderale nel sistema metrologico precedente quello decimale usato per le merci meno pregiate e di grande scambio) e Peso minuto, piccolo o sottile (in uso per le merci di pregio)> in Genova vigeva questa classificazione: Cantàro di 6 rubbi ossia 100 rotoli (peso grosso Kg. 47,6496); Rubbo di 25 libbre (peso grosso Kg. 7,9416 - peso sottile Kg. 7,91875); Rotolo (peso grosso Kg. 0,47649 - peso sottile Kg. 0,475125); Libbra di 12 once (peso grosso Kg. 0,317664 - peso sottile Kg. 0,31675); Oncia di 144 carati (peso grosso grammi 26,472 - peso sottile grammi 26,396). BOCCARDO, 309 fornisce invece questa tabella comparativa, con qualche divergenza ponderale, fra P. grossi e sottili di alcuni importanti potentati italiani: "Libbra di Milano, peso grosso, Kg. 0,762929; peso sottile, Kg.0,326971. Libbra di Venezia, peso grosso, Kg.0,477494; peso sottile, 0,302025...Libbra di Genova, peso grosso, 0,348456, peso piccolo 0,316778".

MISURE DI SUPERFICIE> Cannella quadrata di 144 palmi quadrati (metri quadrati 8,862529).

MISURE DI VOLUME>Cannella cubica di 1.728 palmi cubici (metri cubici 26,383748).

OPERA PIA = OPERE PIE>COSTANTINI , p.80: pure O. di bene, di carità> a Genova nel XVII sec. l'ufficio assistenziale pubblico, cui gli Stat. Crim. fanno cenno, era l'Opera del Suffragio dei poveri ("In occasione di una gran carestia fu istituito questo Magistrato di otto Soggetti, i quali hanno l'incarico di amministrare le larghe elemosine lasciate dalla pietà de' Cittadini a sovvenimento de' poveri. A molti di questi è distribuito il pane a proporzione del bisogno ogni settimana; e molti sono provveduti di vitto e vestito nel grande ALBERGO DI CARBONARA": RATTI, s.v.).
Col termine di ALBERGO DI CARBONARA si indicava l'ALBERGO DEI POVERI eretto appena fuori mura nella valle di Carbonara.
Per realizzarlo -a partire dagli anni '80 del XVI secolo dopo che la grande peste del 1579/'80 aveva decimato e impoverito la popolazione- si dovette spianare l'area scoscesa che era stata scelta.
La gigantesca opera richiese ingenti spese e un multiforme complesso di artigiani.
Alla fine l'edificio [a pianta quasi quadrata in cui si inserisce una croce greca che delinea quattro cortili indipendenti] ricopriva un'area di circa 19.600 mq.
Nel 1664 fu dichiarato agibile il quartiere meridionale, nel '67 quello a tramontana, fra il '66 ed il '69 fu eretta compiutamente la chiesa pur se non si realizzò del tutto il progetto originale.
Anche dopo l'apertura di porta Carbonara l'edificio dell'ALBERGO DEI POVERI resta tuttora un significativo monumento di Genova tra XVI e XVII secolo.
Altre Opere pie nel Dominio: erano istituzioni religioso-caritative con fini di beneficenza e/o previdenza per i ceti sociali bisognosi.

OSPEDALE-OSPEDALI>Spedali nei documenti genovesi ancora nel '700. Oltre a quelli della capitale esistevano nel Dominio altri O., retti da consigli d'amministrazione che gestivanio i beni degli istituti: nel "Capitanato di Ventimiglia", che andava dalla città ad Ospedaletti, il "Pubblico O. di S.Spirito", tra XV e XVII sec., era amministrato da "agenti" in gran parte di estrazione patrizia e spesso accusati di malversazioni dai popolani (DURANTE-POGGI, pp. 215 e sgg.).

PALAZZI PUBBLICI> l'originario, antico Palazzo Comunale (1291), sito in area abbastanza lontana dalla zona portuale e storica delle contrattazioni commerciali, fu poi incorporato nel PALAZZO DUCALE che, oltre ad essere residenza ufficiale del Doge, divenne "centro di vita"dello Stato: vi opravano pure i "giudici rotali". Invece il Palazzo prossimo al mare che si era fatto erigere il primo capitano del popolo (1260) Guglielmo Boccanegra divenne sede dell' Ufficio di Dogana e quindi dal 1405 della Casa di S.Giorgio ( la Dogana conservò il proprio spazio al piano inferiore mentre nelle sale superiori erano organizzati i vari uffici per le operazioni finanziarie e la varia attività del Banco di S.Giorgio).

PODESTERIE (LE TRE PODESTERIE)>da PODESTA'.
Le tre PODESTERIE storiche nella giurisdizione e negli Statuti repubblicani erano quelle di Voltri, Polcevera e Bisagno che, costituendo il più antico territorio della Repubblica di Genova, godevano di particolari previlegi> BATTAGLIA,XIII,s.v. Podesteria 1,2 = Instiutio Cabellarum Genuensium [in Rezasco 816].
Si intende estensivamente per PODESTERIA "un'area territoriale soggetta alla giurisdizione di un PODESTA' (ed anche la popolazione che vi abita)": per PODESTA' nell'età intermedia, relativamente al DOMINIO DI GENOVA, non si deve intendere il capo supremo di un'amministrazione comunale ma un funzionario, un esponente nominato dal potere centrale cui spettava l'amministrazione di una PODESTERIA, territorio relativamente poco importante per esempio rispetto ad un CAPITANATO.
Il PODESTA' godeva di notevoli poteri ma con limiti sanciti dai diritti statutari delle singole giurisdizioni e risultava periodicamente soggetto al controllo della SIGNORIA, del DOGE, dei CONSIGLI, della CAMERA e del SENATO grazie alla supervisione dei potentissimi SINDICATORI GENERALI DELLA REPUBBLICA che, in caso di inadempienze del PODESTA' -generalmente scelto tra il ceto magnatizio e nobiliare di Genova- potevano intraprendere sanzioni disciplinari molto gravi che non escludevano l'imposizione di DEPORRE LA CARICA DANDO RESOCONTO DELL'OPERATO ED IN CASO DI INADEMPIENZE GRAVI PAGANDO PENE IN DENARO PER GLI ERRORI COMMESSI.

POTERE D'ACQUISTO> per individuare il P. d'acquisto della Lira nell'età intermedia si procede in via approssimativa. E' noto che in Genova, a fine '400, la giornata di un maestro muratore (operaio specializzato) ammontava a Lire 0,50 mentre a fine XVII sec. si retribuiva con 1,80 Lire. Vi eran intanto stati, da II metà del '500,un lievitare dei salari e un'inflazione.

-POVERI: BATTAGLIA,XIII,s.v.,4: "Persona indigente - con valore collettivo...in senso sociale: plebeo".
Tra XVI e XVII secolo in Genova come in molte altre grandi città italiane si ebbe un incremento demografico di masse lavorative provenienti dalle Riviere del DOMINIO in cerca di un improbabile lavoro, ben presto si rese evidente la piaga del Pauperismo endemico.
L'Ufficio o Magistrato dei Poveri> dal 1539 (con successiva distinzione dei POVERI in Poveri e Miserabili) prese ad affiancare lo storico e più antico Magistrato di Misericordia esistente dal XIV sec. e soccorreva con elemosine e distribuzione di pani i "veri poveri".
Prese poi a curare il Lazzaretto dove si rinchiudevano i Poveri senza fissa dimora (BONFADIO, pp.59-60)> Ufficiali dei Poveri> Magistrati preposti all' assistenza: Leggi della Repubblica di Genova (29-XI-1621) [in Rezasco, 842]: "Gli ufficiali...dei poveri...debbono essere eletti da' Serenissimi Collegi e Minor Consiglio". V. Abbondanza, Vettovaglie.

POVERTA' (PAUPERISMO) >vedi Poveri: Da metà '500, sotto la pressione di grandi masse di P., dirompenti dell'assetto sociale, si registrarono radicali inversioni di tendenza rispetto ai diversi e si compì la trasformazione della figura del Povero funzionale od utile all'economia curtense in quella del Povero marginale o superfluo e oneroso per il sistema commerciale e mercantilistico dell'età intermedia.
COSTANTINI > pp.74-79: Genova, tra il 1531 ed il 1579 ebbe un notevole incremento demografico passando da 51.000 a 67.000 abitanti> i vantaggi della città marinara e dei commerci erano però spesso bilanciati in negativo dalle numerose carestie che si susseguirono tra il '31 ed il '70 specie per la crisi del rifornimento granario (lo Stato necessitava annualmente di trentamila tonnellate di cereali, di cui metà circa solo per la capitale), crisi dovuta sia alla mancata autosufficienza di produzione per le caratteristiche del territorio ligure (pletorica risultò un'ipotesi di colonizzazione ceraricola della Corsica) sia per la precaria ed ambigua neutralità genovese che, poggiando su fluttuanti alleanze ed ambiguità diplomatiche, poteva vedersi, alternativamente, precluso l'accesso a qualche tradizionale serbatoio di granaglie come la Lombardia, la Sicilia o la Provenza. Per questa ragione, con la conseguenza dell'abbandono, crebbe da metà '500 il flusso migratorio dall'entroterra sulla costa e Genova in particolare alla ricerca di un miglior tenore di vita: il fallimento, molto frequente di queste scelte, generava in maniera conseguente il pauperismo e la fame (in modo esasperato rispetto a quella patita nelle zone rurali di provenienza): pauperismo e fame divennero quindi i prodromi quasi naturali della delinquenza, piccola e grande, e poi ancora dell'instabilità dello Stato incapace di arginare e censire il flusso di tanti immigrati spesso destinati all'accattonaggio ed al vagabondaggio come passo iniziale verso l'emarginazione e la criminalità . Questa preoccupazione è ben individuabile nella Relazione tardocinquecentesca attribuita al Senarega ove tra l'altro si legge: "La Pasqua [proprio nei tempi tiepidi dell'Ebdomada Maggiore o Settimana di Passione, assai più che durante i rigori invernali del Natale, si affollavano in Genova tanti poveri a "far questua"] et ogni altra festa principale calano a Genova una gran quantità di montanari, uomini e donne, per cagione di dimandare elemosine, li quali, la maggior parte, o subito o al più lungo alle feste vi si annida...[per poi, in parecchi casi, non più tornare al luogo di provenienza celandosi nel sottobosco umano dei tanti poveri, in un crescendo di pericoli, compreso quello di rifugiarsi, per restare e sopravvivere, nei meandri della delinquenza, specie della prostituzione e del lenocinio].

PRECONE: ant. e letter. da praeco -onis: Cintraco , Banditore (in Firenze, vedi Galeotto in fine) e di "Araldo in pubblica piazza": in epoca di grande analfabetismo, oltre che ad affiggersi nei luoghi di legge, le norme pubbliche, per rispetto formale, si leggevano al pubblico convocato a suono di tromba,corno o tamburo, perché "ad alta ed intellegibile voce" si conoscessee questo o quel documento> da qui il nome di Grida per leggi o ordinanze così rese di pubblica ragione.

PROCESSO EVOLUTIVO DELLA MONETAZIONE GENOVESE (v. Denaro, Lira, Potere d'acquisto, Scudo, Soldo, Zecca)> si distinguono tre fasi della monetazione della Repubblica di Genova fino alla sua scomparsa nel 1797:
I : (1139-1339) coincidente coll'espansionismo commerciale, coloniale e militare di Genova: si calcola in questo periodo una grande coniazione (centinaia di varianti) di Denari in rame coi loro sottomultipli, di Grossi d'argento (colle rispettive frazioni: Sesini, Petachini ed un raro multi4plo detto Piéfort), di Genovini d'oro (coi relativi quarto ed ottavo: Quartarola e Ottavino o Soldo d'oro). Il simbolo di queste monete (e per 5 secoli ancora) è un "Castello" stilizzato: intorno corre la scritta "IANUA" o "CIVITAS IANUA" (nelle monete del governo guelfo si trova la legenda "IANUA QUAM DEUS PROTEGAT": sul rovescio si vede una "croce" con la scritta "CUNRADUS REX" per celebrare l'Imperatore che avrebbe concesso alla repubblica il Diritto di Zecca). Solo sui Quartari o quarta parte del Denaro il "Castello" è sostituito dal "Grifo" (animale dal corpo di leone e testa d'aquila che affianca lo stemma cittadino): in tali monetine al posto di "IANUA" sta "TOMAINUS" per alcuni nome dello Zecchiere.
II : (1339-1528). E' il periodo del Dogato a vita. Dal 1415 il Genovino assume nome di Ducato e si arricchisce della metà, del doppio e del triplo. In argento compare il Testone, del valore di una Lira, coi suoi multipli e frazioni.
III : (1528-1797) o periodo dei "Dogi biennali": la legenda sulle monete diviene generica "DUX ET GUBERNATORES REIPUBLICAE GENUENSIS". La monetazione si arricchisce sal 1541 della data , delle inziali degli "zecchieri", di nuovi tipi e valori. Compare il Cavallotto (20 Soldi d'argento: si conoscono 50 varianti e il tipo con effigie di S.Bernardo sul rovescio). Si battono i multipli di Scudo d'oro e d'argento: Doppie (2 Scudi aurei), 2 Doppie e Mezzo, 5 Doppie, 10 Doppie, 12 Doppie e mezzo, 25 Doppie (gr. 167,40); d'argento sono lo Scudo e mezzo, i 2 e 4 Scudi (gr. 152,35). A metà '500 la monetazione si ispira allo Zecchino veneto coi Testoni e i Ducatoni (col Salvatore benedicente il Doge). Dal 1637 la Zecca genovese sostituisce il "Castello" con la "Madonna con Bimbo in trono di nuvole e coronata di stelle" e la legenda "ET REGE EOS" ("guidali con saggezza"): sono monete di pregio e in alcuni esemplari il Bimbo è rappresentato con in mano un rosario.

RIVIERA/E: Riviera di Genova o R. genovese> il litorale ligure - anche per estensione> la Liguria, la Repubblica di Genova. R. di Levante, R. di Ponente> le 2 partizioni geografiche del Dominio nell'uso, da Buti a Giustiniani (BATTAGLIA. s.v.,3).

SALARIO: nei genovesi Statuti Criminali si indicano, spesso con dovizia di particolari ma talora facendo riferimento ad accordi diversi e sanciti in altri capitolati, i compensi dei vari funzionari e dipendenti dell'apparato della giustizia. Il problema salariale, in queste società precapitalistiche, assumeva rilievi crescenti nei settori del lavoro, compreso quello privato e l'attività tanto intellettuale che manuale ed operaia. Lanfranco Zacchia, nel XVII secolo scrisse due trattati per la "regolamentazione degli accordi economici di lavoro nei vari Paesi cattolici europei": a siffatti volumi, per tale materia, si prese l'abitudine di attenersi onde evitare contenziosi tra le parti. Il più celebre fu il De salario seu operariorum mercede...Tractatus in tres partes distinctus, Roma, per Nicolao Tinassi, 1658, in folio, di pp. 12-406-88 (Titoli in rosso e nero con grande xilografia, fregi e capilettera nel testo): è uno dei primi testi in cui si affrontò giuridicamente il problema salariale. Vi compaiono 110 Quaestiones, fra cui alcune curiose come la 59 (sul salario del carnefice), la 73 (se si debba o no un compenso ai ruffiani), la 75 (se e quando si debbano compensare le puttane con un salario) [a quest'opera seguì (in Venezia, apud I. Turrinum,1664) il volume in folio -pp.8 - 180 - 88 - Centuria decisionum ad materiam Tractatus de Salario et operariorum mercede, come il precedente ma con le sentenze sull'argomento, dal '500 al '600, e descrivendo parecchie controversie].

SCUDO vedi Processo evolutivo della monetazione genovese III.

SOLDO vedi LIRA

SEGRETARI DELLA REPUBBLICA> "Si eleggono alla forma delle leggi tre Segretarj della Repubblica, uno de' quali per lo più è Dottore di legge, e gli altri due Notai di Collegio. Durano nell'Uffizio 13 anni con delle proroghe successive. Uno di essi a vicenda è obbligato a fissare per anni 4, e mesi 3, la sua abitazione nel Pubblico Palazzo. Ognuno di questi ha la sua Segreteria separata, nella quale si conservano gli atti, le lettere, e le scritture tutte spettanti al suo uffizio, e dipartimento" (RATTI, s. v. "De' Segretarj").

SIGILLO DELLA SIGNORIA> anche DOGALE e poi per Governatori, Procuratori, Sindicatori allo scopo di vidimare atti di pubblica importanza: dai capi criminali sui "falsificatori" si apprende che per l'uso illecito vigevano pene assai gravi.

SIGNORIA> Vertice dello Stato: nome cumulativo del complesso di Doge, Governatori, Procuratori. La Signoria oltre che poteri esecutivi deteneva l'amministrazione della giustizia penale e ricopriva in pratica ogni prerogativa del Principe.

SPEDALE DEGLI INCURABILI = "Alcuni pii Cittadini instituirono questo Spedale per gl'infermi di malattia incurabile, e per li pazzi. Fu in appresso accresciuto, e stabilito un Magistrato formale, il quale ha tutta l'autorità di provvedere, e determinare qualunque affare spettante al medesimo. Dodici sono i Protettori, e questi sono perpetui. Eleggono essi tra di loro quattro Soggetti, che formano il Magistrato, ed hanno pure la facoltà di eleggere i suoi successori, qualora taluno di essi voglia appartarsi" (RATTI, s.v.).

SPEDALE DI PAMMATONE = "Dodici Protettori di questo grande Spedale presiedono a quattro per volta agli affari, ed amministrazione del medesimo, e formano un Magistrato, che ha piena autorità in tuttociò che concerna quest'Opera Pia e suoi Ministri. Si stende la loro cura non solo sull'assistenza, e provvedimento degli ammalati; ma anche al mantenimento, ed allievo de' Bastardelli dell'uno e l'altro sesso, i quali vengono accolti in un ridotto particolare annesso al suddetto Ospedale" (RATTI, s.v.).
Tra 1420 e 1440 Bartolomeo Bosco e Domenico Bozolo posero le basi per la realizzazione dell'OSPEDALE DI PAMMATONE che doveva sostituire i tanti ospizi minori sparsi per la città.
Cornelius de Wael, nel complesso di un ciclo pittorico di sette tele dedicate alle "sette opere di misericordia", ciclo chiaramente incentrato sulla realtà genovese, realizzo questa tela intitolata "Visitare gli infermi" e databile al 1626-'27.
Il dipinto è interessante dal lato documentaristico in quanto permette di farsi un'idea della vita interna all'OSPEDALE.
La FOLLA è particolarmente numerosa in quanto il quadro si riferisce alla celebrazione della "festa del Perdono" o "Lunedì Santo" quando i "Protettori dell'Ospedale" raccoglievano le offerte per i MALATI.

STRUTTURE MILITARI DIFENSIVE VARIE> Castelli, Rocche, Torri ed altre strutture militari difensive e dislocate in luoghi tattici, a guardia dei monti e del mare, dei passi e delle giogaie come dei luoghi di transito furono tutelate con norme severe dalla giustizia penale genovese contro eventuali violazioni, rese al nemico per tradimento, rifugio arbitrario concesso a ribelli, predoni, individui sgraditi alla Signoria> vedi Stat.Crim. lib.II, cap. 84 >per un approfondimento si consulti l'opera stampata per i tipi della SAGEP di Genova di Paola Costa Calcagno intitolata I Castelli della Liguria.
Un discorso a parte comportano le cinte murarie che proteggevano molti luoghi storici del Dominio genovese. La salvaguardia dell'accesso alla cinta muraria era ritenuta vitale per la sicurezza: data la vastità dell'argomento e per il fatto che gli Statuti Criminali del '56 trattano specificatamente del solo complesso della cinta muraria di Genova è opportuno fare qualche osservazione in merito. Vista la carenza di documentazione su uno schermo difensivo d'epoca romana si è soliti ascrivere la realizzazione del I circuito murario al IX sec.: la "cinta" doveva racchiudere e proteggere il complesso urbano avendo come cardini le colline di Castello e di S.Andrea, con quattro porte dette Castello, Soprana (prossima all'attuale), di Serravalle (vino all'odierna via Scurreria), di S.Pietro (accanto alla sponda del mare e detta "Ripa"). Nel 1163 fu eretta una seconda cortina di mura di cui a Sarzano e in via del Colle si scoprono alcune tracce mentre i baluardi oggi scomparsi, di Castelletto e Torre di Luccoli, conferivano maggior robustezza all'insieme. Lo sviluppo urbano determinò poi un'integrazione del complesso delle mura nel XIV sec. per racchiudere nuovi insediamenti come a ponente il borgo di Pré fino a S.Tommaso (1345-'47) ed a est il complesso di Carignano (1320-'27: vedi qui Stat.Crim. lib.II, 90). Dopo ulteriori ampliamenti, con l'erezione di baluardi nel 1536, la cinta muraria raggiunse la sua definitiva conformazione con l'erezione delle possenti MURA NUOVE del 1626-'32 strutturate ad arco, seguendo un ampio percorso ad arco collinare in modo da difendere la città anche alle spalle contro la crescente pressione sabauda>U.CARDARELLI in FEDELE, s.v. "Genova"

UFFICIO DELLE MONETE> Ufficio preposto, fra l'altro, ai lavori della "casa monetiera" o Zecca (Cecca) di Stato .

UFFICIO (O MAGISTRATO) DI GUERRA> creato il 10 maggio 1575 per una legge del 1536. Col tempo divenne una sorta di organizzazione politica, parallela ma anche contrapposta al Senato, che oltre a curare le questioni militari era solita intervenire in tutti gli aspetti della vita cittadina> A.S.G., Archivio Segreto 820 (Manuali decreti del Senato, 1575) = la legge si trova registrata in A.S.G, Fondo Manoscritti, 129.

ZECCA dall'arabo (dar as) sikka = casa della moneta> in questi Statuti Criminali in luogo di Zecca si usa l'espressione CASA MONETIERA: secondo i calcoli del CIPOLLA (p.30) la Casa Monetiera genovese prese a funzionare poco dopo il 1138> v. Processo evolutivo della monetazione genovese. Dal XVII al XVIII sec. negli atti pubblici in volgare compare quindi il termine Cecca (v. "Grida a stampa del Magistrato delle Monete che impone agli Orefici od Argentieri della Città di far apporre il marco dai marcatori solo presso la Cecca: anno 1744 in Arch.St.Genova - Magistrato delle Monete).



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-APPARATO MEDICO-ASSISTENZIALE [per un utile approfondimento segui però anche il percorso multimediale:
MORBI E MALATTIE, GUARITORI E MEDICI PROFESSIONISTI NELLA SANITA' DELL'EPOCA INTERMEDIA]:

A- (MEDICO) FISICO= che è proprio della medicina, che è somministrato secondo i dettami della scienza medica (rimedio, terapia curativa, farmaco); che è diretto alla cura del corpo umano (medicina in opposizione alla chirurgia)> BATTAGLIA, s.v.,n.2> da cui Dottor Fisico o Medico Fisico: spesso operante in collaborazione con lo SPEZIALE o "facitore di terapie", identificabile con l'ERBORISTA e, nei casi più sofisticati, col FARMACISTA esperto in ALCHIMIA od in chimica, dotto di farmacopea ed erboristeria (propr. AROMATARO[meno corr. AROMATARIO] che spesso operava in proprio con formulari ed alambicchi o che si serviva della collaborazione di un esperto, operando in un locale, spesso sul retro di una FARMACIA trasformato in LABORATORIO DI DISTILLERIA, per certi versi anticipatore del futuro LABORATORIO DI CHIMICA).

B-CHIRURGO (ant. Cerusico) o medico specializzato in chirurgia (branca della medicina che studia malattie per la cura e l'eliminazione delle quali è inevitabile intervenire con terapie manuali e strumentali> nell'età intermedia era più temuto che stimato, per l'assenza di anestetici, la STRUMENTAZIONE RUDIMENTALE a fronte di quella greco-romana e per l'assenza di esatte competenze anatomiche di base sempre a differenza dei chirurghi greci e romani): medico chirurgo nel '600-'700 = che compie interventi chirurgici (in antico poteva essere persona non esperta nell'arte medica, agente per consuetudine e pratica, prototipo del chirurgo fu il professore di anatomia A. VESALIO la cui Chirurgia Magna fu edita nel 1563 da Prospero Borgarucci, docente di anatomia all'Università di Padova, che si servì di un manoscritto d'un allievo del Vesalio che aveva raccolto le lezioni del maestro> DE MARINIS, Catalogo della Raccolta Putti, 1131.
Nell' età intermedia grandissimo chirurgo ed anatomista fu comunque Girolamo Fabrizi d'Acquapendente (anche noto come Fabrizi d'Acquapendente, come si ricava dal nome nato ad Acquapendente nel 1535 e morto a Padova nel 1619). Allievo di Falloppio insegnò a Padova dal 1565 al 1613 e tra i molti celebri pazienti ebbe Galilei e Sarpi che curò splendidamente dalle gravi ferite patite nell'attentao del 1607 quando il padre servita Sarpa fu aggredito da un sicario della Santa Sede Romana vista la sua posizione a favore di Venezia di cui difendeva l'autonomia giuridica e giurisdizionale nel trattare cause criminali in cui fossero coinvolti anche dei religiosi.
Il Fabrizi fu inoltre maestro di Harvey e di Casseri che continuò il suo insegnamento: inoltre il Fabrizio ideò e fece costruire a Padova nel 1594 il primo teatro anatomico permanente.
Fu autore del De formatu foetu, nel 1600 (opera conservata all'Aprosiana intemelia) che è reputato il I trattato di embriologia comparata ma diventò celebre con il De venarum ostiolis del 1603 che contiene una perfetta descrizione delle valvole delle vene e molte preziose illustrazioni.
Dalla fine del '700, grazie agli straordinari progressi della meccanica e dell'artigianato si ebbe un notevole perfezionamento della STRUMENTAZIONE CHIRURGICA che si arricchì di molti, nuovi strumenti, adatti ai più svariati tipi di interventi> in virtù di questa specializzazione negli STRUMENTI SPECIFICI PER SETTORIALI INTERVENTI (e con l'ausilio di approfondimenti di nuove conoscenze di anatomia e soprattutto per lo sviluppo tramite la nascente chimica moderna di elementari ma funzionali anestetizzanti, per esempio ricavati dall'oppio e dalle foglie di coca) si affermarono i primi specialisti di chirurgia come il dentista specializzato e l'otorinolaringoiatra.
Spesso coi CHIRURGHI, nell'età intermedia, si confondevano i BARBIERI (o BARBERII) che praticavano bassa chirurgia come CAVADENTI e CAVASANGUE: dalla metà del XVII sec. costoro furono ascritti alla categoria degli Infermieri per cui erano redatte opere di terapia e diagnostica.

C-FISCALE o LEGALE medici incaricati dallo Stato per indagini di medicina legale su cui rilasciavano certificazione: erano scelti dal Collegio dei Medici sorta d'Albo professionale, cui a Genova ci si doveva iscrivere per esercitare l'ufficio di medici e goderne tutele e previlegi.
D-MEDICO DEI FANCIULLI: specializzazione in sviluppo ma non citata negli Statuti.

SPEZIALE> ant. per Farmacista. Dimenticata la tradizione "farmaceutica greca e romana", dopo il Medioevo risorse la Farmaceutica con gli Arabi che crearono "sciroppi", "tinture", "giulebbi", "looch" e la cui scienza pervenne alla "Scuola Medica Salernitana" di cui rimangono trattati e che produsse l'Antidotarium di Nicolao Preposito.
I "Farmacisti" di Salerno girarono per il mondo acquisendo gran rinomanza: purtroppo si diffusero anche mistificatori e ciarlatani, religiosi e profani, che propinavano medicamenti anche perniciosi alla salute.
Per questo Federico II elevò la "Scuola Salernitana" ad "Università" e nel 1234-41 emanò delle norme per cui Medicina e Farmacia dovevano risultare distinte e secondo cui per lo Speziale eran necessari autorizzazione statale, possesso di un locale - periodicamente ispezionato - per custodia e preparazione dei medicamenti, di cui dovevano essere resi pubblici i prezzi come orario d'apertura e chiusura della Farmacia.
Federico II sancì l'obbligo di un testo unico per gli Speziali ed elevò a farmacopea ufficiale l'Antidotarium di Preposito (nel '500 un testo base per lo SPEZIALE fu quello dello SCHWENCKFELT).
Compare poi la Speziale anche nei conventi femminili su cui nel '600 scrive il RICHIEDEI, 212, 24: "Per essersi introdotta in quasi tutti i Monisteri, non senza grandissima utilità, e del Monistero, e delle Monache, per la comodità de' edicinali, la Speziaria, dovrà sempre la Speziale in tutte le occorrenze, che vi siano Inferme, esercitar con loro tutti gli atti di carità, e convenienza spettanti al proprio officio, visitandole sovente, provedendo lor di quanto sarà ordinato, e giudicato opportuno per loro dal Medico. Quello poi da che deve una Speziale singolarmente guardarsi è di non alterar mai le dose nelle medicine, e di non valersi in quelle, che di que' soli, e puri ingredienti, o siano semplici che troverà prescritti nella ricetta, la quale quando non fosse pienamente da lei intesa, potrà conferirla col Medico istesso prima ch'esca dal Monistero. Per pratica ancora, e sufficiente ch'ella sia nel suo officio, non dovrà mai fidarsi della sua sufficienza, dando medicina alcuna senza imposizione, o consiglio almeno dello stesso Medico, quando ben anche fossero di quelle chiamate benedette, come di manna, cassia, dulcamare, e simili; perchè queste ancora date fuori di tempo, non sempre giovano e benchè benedette non portano però seco ogni volta la benedizzione. Quando entrerà il Medico all' inferme per visitarle, se questo si farà nell'Infermeria, potrà entrare anch'essa insieme con l'Infermiera: questa per prender voce, come debba governarsi circa il preparar loro il cibo e essa per sapere ciò che habbia a che fare circa il comporre e esibir loro all'hore debite e opportune le medicine".

STRUTTURE ASSISTENZIALI/ OSPEDALI

VETTOVAGLIE (UFFICIO DELLE)> Ufficio che dal XIV sec. fino al 1564 in caso di carestia e penuria aveva compito di far incetta di grano sul mercato internazionale>COSTANTINI, VI,3.







Nei più antichi documenti notarili (XII - XIII secolo) non si incontra mai il termine MERCATOR non perché non si avesse un'dea della MERCATURA ma anzi per il motivo che tutti, in quest'epoca di ripresa degli scambi, potenzialmente esercitavano, in modi estremamente vari, l'attività di MERCATORES (MERCANTI).
Nei cartulari dei notai dello stesso periodo si trova invece espressamente citata la categoria professionale del BANCHERIUS.
Sulla scia della tradizione romana con quest'ultimo termine si indicava propriamente l'attività del CAMBIAVALUTE non a caso definiti, ancora alla maniera romana NUMMMARII - ARGENTARII.
Il nuovo nome, appunto quello di BANCHERIUS venne a sostituire il termine latino per il fatto che (a differenza degli operatori romani che mediamente operavano in uffici ricavati entro appositi edifici di cui si son trovate tracce archeologiche specie nei grandi centri commerciali come, a parte Roma, il PORTO DI OSTIA) i banchieri medievali erano soliti tenere il loro BANCHUS (TABULA CAMBII) direttamente ALL'APERTO spesso in luoghi demandati alla loro professione e quindi sorvegliatissimi dalle autorità cittadine come qualla PIAZZA COMMERCIALE DI GENOVA, che non a caso dall'espletamento di questa attività avrebbe presto assunto il nome di BANCHI ("LI BANCHI").
Naturalmente esistevano tante altre sedi dove svolgere questa importante attività, zone che si trovavano sia nella città, quindi a Genova, quanto in altri luoghi del Dominio genovese di Terraferma e non: si trattava di aree vicino ai porti od ai mercati come accanto alle chiese o lacalizzate in luoghi naturalmente circoscritti come i porticati e i loggiati.
I banchieri svolgevano variate attività: cambiavano la valuta, commerciavano in metalli pregiati, giravano cambiali, emettevano assegni, stipulavano contratti di assicurazione, entravano a far parte di società di varia natura, investivano i depositi dei loro clienti in svariate attività commerciali.
Per esercitare la professione di BANCHIERE era necessaria una licenza comunale, titolo che li rendeva affidabili e garantiti tanto alla clientela locale che estera: infatti sulla base di questa licenza essi erano tenuti a rispondere con il loro patrimonio e con quello dei parenti più stretti e potevano essere citati in giudizio presso i tribunali delle città.
Esistevano comunque dei BANCHIERI di livello superiore che compivano le loro operazioni per conto del Comune: questi erano comunemente detti BANCHERII DE TAPETO in quanto erano autorizzati a segnalare pubblicamente la loro condizione ricoprendo il banco con un drappo.
L'ATTIVITA' BANCARIA si esercitava comunque in forme svariate.
Per esempio nel Ponente ad Albenga il Comune nel 1414 istituì una CASANA COMUNALE.
Con questo termine, in tutta l'Italia settentrionale, si indicava tanto la casa di prestiti che il banco dei pegni: dal punto di vista etimologico l'italiano casana deriva dal veneziano casnà a sua volta derivato dal turco hasna egualmente derivato dall'arabo khazina nel significato di "tesoro".
In Liguria col termine Casana prevaleva l'identificazione di un'azienda di prestito che operava con appalto pubblico allo scopo di regolare l'attività di prestito su interesse nei riguardi della qual si poteva correre il rischi di cadere nell'accusa di USURA sia da parte della Chiesa che dello Stato.
Le CASANE in Liguria furono poi le antenate dei MONTI DI PIETA' che si svilupparono intensamente a partire dal XV secolo: e sotto questo profilo è emblematica la storia del MONTE DI PIETA' DI GENOVA nella forma corrente e popolare detto anche meglio LA CASANA le cui vicende saranno destinate a costituire un aspetto quasi speculare della storia socio-economica e soprattutto popolare di Genova.
Con il termine di GABELLIERE si indicava chi provvedeva alla riscossione dei DAZI (specificatamente delle GABELLE o ne aveva l'APPALTO: precisamente per quanto concerne GENOVA come le altre REPUBBLICHE MARINARE (tra il XIII ed il XVII secolo) si diceva CALLEGA (pronuncia = càllega: dall'arabo halga = incanto) qualsiasi GABELLA appunto venduta al PUBBLICO INCANTO.
Non era professione agevole ed era spesso esercitata con estrema spregiudicatezza: alla base della SEPARAZIONE TRA VENTIMIGLIA E LE SUE VILLE nel XVII secolo risiedette proprio una serie di contrasto in merito ai rapporti coi GABELLIERI ed al pagamento di onerose GABELLE.