cultura barocca
ORDINAMENTI MILITARI II

ORDINAMENTI MILITARI GENOVESI (XVII - XVIII SEC. : CONSULTA QUI REFERENZE BIBLIOGRAFICHE ED INDICE)

ORDINAMENTI MILITARI II

-DELL'ARRUOLAMENTO DEI SOLDATI

Cap. I

Li Soldati che si presenteranno al Generale per farli arrolare doveranno essere di statura decente, di età non minore di anni 20, come per decreto del magistrato Illustrissimo & Eeccellentissimo, approvato da li 24 novembre 1717, e della nazione di cui sono capaci secondo gl'ordini prescritti e registrati nella Cancelleria del magistrato Eccellentissimo di Guerra, sotto pena a Sergenti, o a chi li presenterà, o li averà fatti arrolare di restare sospesi dalla carica per due mesi, e la loro paga resti a beneficio dell' Eccellentissima Camera.
Sarà a carico de Capitani delle Compagnie di qualunque Nazione il provedere li Soldati subito, che saranno arrolata nella propria Compagnia di un Focile, o della Camera Eccellentissima o proprio del Capitano che sia d'un istesso collibro [calibro], ed uniforme agli altri, e che sia bollato o sia marcato dall''Armarolo di Palazzo come fu ordinato l'anno 1719 a 17 Novembre dal magistrato Eccellentissimo per la Compagnia del Real Palazzo, quale averà obbligo di fare il Marco sopra di quei focili che le saranno presentati da qualsivoglia Capitano senza spesa alcuna, quali Soldati arrolati, che saranno come sopra doveranno altresì essere proveduti dal loro Capitano di bajonetta, spada uniforme col suo cinturone, di Cazalina con tre pietre da focile, dieci cariche di polvere, ed altrettante palle di collibro.

Ogni volta che saranno comandati soldati in fazione, resterà a carico del Tenente della Compagnia il riconoscere l'accennate munizioni, e ciò rispetto alle Compagnie sciolte poiché per li Reggimenti non s'intende innovare cos'alcuna di quanto nel Regolamento loro si trova determinato.

Sarà parimenti a carico del Capitano il leggere o far leggere ad ogni Soldato nuovamente arrolato le pene e castighi destinati a i Delinquenti secondo la qualità delle loro trasgressioni e mancanze nella forma descritta [secondo le indicazioni degli STATUTI MILITARI DEL COLONNELLO ZIGNAGO].


INDICE DA ORDINAMENTI MILITARI del colonnello Zignago (primi XVIII secolo)
OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI PER LA DISCIPLINA MILITARE
DISCIPLINA DEI SOLDATI NEI QUARTIERI E PRESIDI
"SUI DISERTORI: NORME SUL DARE O TRATTENERE LA BASSA
REGOLA DA TENERSI DURANTE LE MARCE PER ZONE DI CIVILE CONVIVENZA: NORME SUL COMPORTAMENTO DA TENERSI SULLE NAVI PER TRASPORTO TRUPPE
CODICE MILITARE: OBBLIGATORIETA' PER I SOLDATI CATTOLICI DELLA REPUBBLICA DI GENOVA DI ESSERE PRATICANTI E OSSERVANTI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO I SOLDATI BESTEMMIATORI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI PRATICANTI DI MAGIA E STREGONERIA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI LADRI ENTRO IL QUARTIERE O PRESIDIO MILITARE
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI LADRI E RAPITORI DI VESTI, STOFFE, OGGETTI VARI E ANIMALI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI LADRI IN CHIESA DI ARREDI SACRI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI RAPINATORI IN PROPRIETA' PRIVATE
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI FATTISI BRIGANTI DI STRADA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI FRODI VARIE E DI CONTRABBANDO
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI APPROPRIAZIONI INDEBITE DI BENI DELL'ESERCITO E DI LORO COMMERCIO
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI GIOCO D'AZZARDO E DI ESSERE BARI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI PARTECIPARE A FESTE NELLE CITTA' O PAESI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI AVER PARTECIPATO A DUELLI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI AVER FATTO USO DELLE ARMI BIANCHE SENZA NECESSITA' DI LEGITTIMA DIFESA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI AGGRESSIONI AD ALTRI SOLDATI O CIVILI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI AGGRESSIONI IN GENERALE
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI ESSER CIRCOLATI CON ARMI IN LUOGHI IN CUI CIO' FOSSE VIETATO
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI INGIURIE AGLI UFFICIALI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI SEDIZIONE
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI PUBBLICO DISPREZZO E OLTRAGGIO PER I PROPRI UFFICIALI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI TRAFFICI ILLECITI IN QUARTIERE CON PROSTITUTE E MERETRICI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI AVER LASCIATO IL QUARTIERE MILITARE SENZA AUTORIZZAZIONE O DI ESSER VENUTI MENO AL PROPRIO DOVERE ESSENDO DI GUARDIA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI D'ESSERSI ADDORMENTATI FACENDO LE SENTINELLE
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI CORRISPONDENZA O ALTRI RAPPORTI CON NEMICI DELLO STATO
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI DISERZIONE
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI DISERZIONE CON EVASIONE SCALANDO LE MURA DAL LORO PRESIDIO
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI DISERZIONE (APPROFONDIMENTO DEL CONCETTO DI DISERZIONE)
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI DISORDINI SULLE NAVI DELLA REPUBBLICA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI DISORDINI E IPOTESI DI LORO RIAMMISSIONE DOPO ACCLARAZIONE DELLA PIAZZA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI COLPEVOLI DI TRASGRESSIONE AGLI ORDINI DEI SUPERIORI
CODICE MILITARE: NORME PER LE SENTINELLE (ANCHE NORME A SALVAGUARDIA DEL SERVIZIO DELLA SENTINELLA)
CODICE MILITARE: NORME CONTRO UFFICIALI E SOTTUFFICIALI REI DI AVER ABBANDONATO IL LORO POSTO IN OCCASIONE DI TUMULTI POPOLARI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI REI D'ESSERSI FATTO SFUGGIRE UN SOLDATO PRIGIONIERO PER REATI VARI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI REI DI CALUNNIE CONTRO I SUPERIORI
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI REI DI STUPRO, ATTI DI LIBIDINE VIOLENTA, PECCATI SESSUALI CONTRO NATURA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI REI DI COSPIRAZIONE CONTRO I SUPERIORI.
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI REI DI AVER ABBANDONATO LA BANDIERA DEL REGGIMENTO DURANTE LE MARCE IN TEMPO DI GUERRA
CODICE MILITARE: NORME CONTRO SOLDATI REI D'AVER FATTO RUMORI O SPARATO COI FUCILI IN ZONE STRATEGICHE DURANTE LA NOTTE
CODICE MILITARE: NORME CONTRO LE ASSEMBLEE E I TUMULTI DEI SOLDATI PER CHIEDERE AI COMANDANTI AUMENTO DI PAGA


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IL REGGIMENTO GENOVESE: SUA DISCIPLINA E DIREZIONE TRA XVII -XVIII SECOLO SECONDO QUANTO REDASSE, CON APPROVAZIONE DEL MAGISTRATO DI GUERRA DEL 3-II-1719 IL COLONNELLO ERCHISIA NEL SUO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGGIMENTI STAMPATO ASSIEME AGLI STATUTI MILITARI DELLO ZIGNAGO
Li COLONNELLI" [il comandante supremo -come indica lo Zignago- era il "GENERALE" o "SERGENTE GENERALE"] comanderanno a tutti li Ufficiali e sotto de Colonnelli la Maggiori comanderanno a tutti li Capitani, Ufficiali subalterni, Sargenti e soldati del Regimento in tutto quello che stimeranno a proposito per il buon servigio e la buona disciplina governo e mantenimento delle Compagnie e tutti li Capitani ed altri Ufficiali per le dette cose saranno obbligati ad obbedire e eseguire puntualmente tutto quello che sarà loro ordinato dal Colonnello o dal Maggiore o da quel Capitano che in loro assenza comanderà tutto o parte del Reggimento sotto pena d'esser sospesi per tre mesi dalla loro carica e dalla paga a beneficio della Camera Eccellentissima ed a quest'effetto il Colonnello, il Maggiore ed il Capitano Comandante in assenza come sopra avranno autorità di mettere in arresto quelli Ufficiali che negassero d'ubbidire quando sarà loro comandato qualche cosa appartenente al buon servigio, disciplina, governo e mantenimento delle Compagnie o Reggimento e di far mettere in Prigione li Sergenti lio quali sotto qualsiasi pretesto negassero d'ubbidire e d'eseguire puntualmente ciò che sraà loro ordinato con dare immediata notizia e partecipare al Generale ossia Comandante di Piazza di quei castighi che averanno ordinati e quando avranno mandato qualched'uno in arresto o Prigione non potranno più levarli d'arresto o Prigione senza ordine espresso del Generale o Comandante di Piazza che per le cose suddette doverà indrizzar l'ordine al Colonnello.
Il Capitano dei Granatieri precederà nella marcia ed eserczio del Regimento a gli altri capitani e solamente comanderà in salta del Colonnello e del Maggiore il Reggimento quando sia più anziano di Patente degli altri Capitani dovendo per altro sempre comandare in assenza del Colonnello e Maggiore il Capitano più anziano di Patente del Reggimento.
Il Colonnello farà fare due volte la settimana infallamento l'esercizio a tutti quelli Soldati che non saranno di guardia o tutti insieme o in squadriglie come meglio stimerà ma quando vorrà far fare l'esercizio di tutto il reggimento o quando vorrà condurli per quest'effetto fuori della Città ne dimanderà prima liocenza al Generale o Governatore, oltre di questo farà fare l'esercizio tre volte al mese a tutto il Reggimento insieme, per lo che domanderà al Generale o Governatore che dia ordine al Maggiore della Piazza di far rilevare tutti i Soldati del Reggimento i quali però ritorneranno ai loro posti finito che sia l'esercizio.
Quando si farà fare l'esercizio o di tutto il Reggimento o di quelli Soldati che non saranno di guardia niun Ufficiale, sergente o soldato potrà esimersi dall'esercizion senza licenza del Colonnello.
Gli Ufficiali saranno sempre presenti con l'armi in mano in quel luogo che secondo la regola dell'esercizio sarà loro assegnato, aspettando gli ordini, che talvolta li fossero dati per comandare l'esercizio o a tutto il Reggimento o a parte di esso, il che dovranno fare con le armi in mano.
Il Colonnello avrà cura che tutte le Compagnie del Reggimento siano proviste di Fucili del medesimo colibro, di bajonette e Pattrone, che li soldati abbiano buone Spade e uniformi e che siano proprii nei vestiti e particolarmente nelle calzette, scarpe, capello e biancheria dovendo avere ogni soldato in ciasched'un anno due camiscie, due crovate per lo meno.
Quell'Ufficiale che comanderà in assenza del Colonnello non potrà mutare né innovare coa benché minima nelle regole & ordini prescritti dal Colonnello del governo e disciplina del reggimento.
Il Maggiore [anche detto Sergente Maggiore] del Reggimento averà una cura esatta di dar osservare rigorosamente e senza parzialità verso d'alcuno tutti gli Ordini e Capitoli del presente Regolamento.
Egli solo comanderà l'esercizio quando però il Colonnello non voglia comandarlo lui o farlo comandare da altro Ufficiale averà pensiero che tutti li Ufficiali e Sargenti sappiano perfettamente l'esercizio acciò possano esercitare separatamente i lor Soldati.
Averà somma cura di conoscere e invigilare su la condotta, buon portamento degli Ufficiali Subalterni, de Sargenti e Caporali, di sapere tutto ciò che succede ne Quartieri dei Soldati, quali visiterà assai spesso e all'improvviso, dovendo poi render di tutto conto al Colonnello e dell'inosservanza di tutti li sopraddetti Ordini e mancanze sudette ne resterà debitore il detto Maggiore sotto pena arbitraria e sarà obbligo del Colonnello oltre le provvigioni che le ponno competere darne parte al Generale o altro Comandante di Piazza.
Quando non si dia il Nome"[parola d'ordine] "sigillato l'Aiutante Maggiore dovrà comunicarlo al Maggiore e esso stesso portarlo al Colonnello prima di distribuirlo alli Sargenti delle Compagnie.
In Genova si dovrà praticare quello si usa al giorno presente di che il Nome sia dato sigillato dal Maggiore della Piazza all'Aiutante Maggiore del Reggimento che dovrà portarlo al Colonnello nelle occasioni da lui ben viste e di servigio pubblico, potrà comunixarlo a quelli Ufficiali che lui stimerà, per far tutte quelle operazioni, che giudicherà in servigio pubblico.
Il Maggiore o Aiutante Maggiore del Reggimento si troverà ogni giorno presente alla visita che si doverà fare di quei Rami che saranno comandati o per la Guardia Ordinaria o per altre fonzioni, al quale effetto dovrà scegliere un luogo comodo dove dovranno trovarsi tutti gli Ufficiali e Soldati che saranno comandati mezz'ora avanti di dover essere condotti alla Piazza d'Armi o altro luogo del Comando.
Così il Maggiore o Aiutante Maggiore avrà tempo di esaminare li Fucili, la Baionette, le Spade e le Patrone dei Soldati per vedere se le Squadre sono ben distribuite, se il Soldato è bene in ordine e non li manca nulla per fare il servizio come conviene, dopo di che si faranno marciare al luogo del Comando o in Piazza d'Armi a Tamburo battente e con gli Ufficiali alla Testa de loro rami e ai loro posti, dovendo il Maggiore o Aiutante Maggiore condurli e consegnarli al Maggiore della Piazza o a quell'Ufficiale secondo l'Ordine.
Il Colonnello vedrà ogni mese regolarmente li libri e registri delli pagamenti che ciaschedun capitano averà fatto nella sua Compagnia, e domanderà alli Sargenti e Soldati se pretendono qualche cosa di più e farà fare ragione ad ognuno in maniera che il giorno della paga tutti i conti siano aggiustati e senza l'aggiustamento di detti conti li Capitani non potranno pretendere paga alcuna.
L'Aiutante Maggiore porterà gli ordini attorno e gli spiegherà chiaramente e senza equivoco, si applicherà con tutta premura all'Esercizio ed invigilerà sulla condotta de Sargenti e Soldati del Reggimento, dovendone rendere esatto conto di quei disordini che succedessero al Colonnello od al Maggiore e questi al generale.
L'Aiutante Maggiore sarà puntualmente ubbidito da tutti li Ufficiali e Soldati del Reggimento senza eccettuarne pur uno quando porterà qualche Ordine del Colonnello o del Comandante in voce oin scritto intorno al servizio, governo o disciplina ma non potrà ordinare cosa benchè minima da sè, quando però non accadese in sua presenza tal cosa che richiedesse pronto rimedio nel qual caso potrà spender la parola del Colonnello o Comandante del Reggimento, mettere in arresto o mandare i soldati prigione e ordinare quello stimerà opportuno.
Ogni altro Ufficiale averà ancora autorità di fare il medesimo in caso pari, ma subito doveranno tutti partecipare ogni cosa al Colonnello ed egli al generale nella conformità disposta sopra.
Li Capitani viveranno in buona unione e corrispondenza con il loro Colonnello e fra di loro e tutti d'accordo coopereranno al bene pubblico ed al buon servizio del Principe, averanno una cura esatta delle loro Compagnie e di tenere i Soldati bene all'Ordine, bene armati e bene calzati ed eseguiranno pontualmente tutto ciò che sarà loro comandato dal Colonnello o dal Maggiore rispetto al buon servizio e disciplina.
Li Capitani faranno unire due volte il mese insieme le loro Compagnie in luogo comodo e proprio, vi si troveranno ancora tutti li Ufficiali subalterni e tutti insieme visiteranno l'armi ed il resto dell'equipaggiamento dei soldati, le scarpe, le calsette, capelli e biancheria e tutto ciò che concerne l'armamento e la polizia e se mancherà qualche cosa il Capitano ordinerà subito che si accomodi o si proveda e se il Soldato, per negligenza, pigrizia o per malizia, non terrà le sue armi e se stesso bene in ordine il Capitano lo farà mettere in Prigione a pane ed acqua fino a tanto che li soccorsi che dovrebbe avere nei giorni che sta Prigione siano sufficienti per pagare la spesa che si sarà fatta per accomodare le sue armi, il suo vestito e tutto il suo equipaggio e provvedere ciò che mancasse.
Li Capitani potranno scegliere nelle loro Compagnie o nell'altre del Reggimento i Soldati di più capacità ed esperienza per farli Sargenti ma tali soldati doveranno aver perlomeno sei anni anni di servizio e che siano uomini di buona condotta e bravi, sappiano leggere e scrivere.
Saranno presentati al Colonnello il quale doverà far fede della loro idoneità per presentarli poi dal Capitano o altro Ufficiale al Generale il che si praticherà per tutti li Soldati di recluta.
Niun Ufficiale potrà vendere alcuna Carica nel suo Reggimento o Compagnia sotto pena d'esser cassato oltre la restituzione del denaro che sarà impiegato a beneficio della Camera Eccellentissima o del Reggimento e quello che averà dato denaro direttamente o indirettamente per la detta Carica sarà reintegrato dal capitano del suo proprio senza perdita della Carica quando sia abile ad esercitarla.
Li Tenenti, Insegne e SottoTenenti seguiranno il grado delle loro Compagnie e gireranno sempre con questo ordine, averanno una somma sollecitudine delle loro Compagnie, travagliandovi indefessamente e il medesimo farà il Capitan Tenente cella Compagnia Colonnella, le visiteranno ciascheduno due volte la settimana, informandosi diligentemente dei portamenti d'ogni soldato in particolare e insisteranno alla buona condotta dei Sargenti e Capitani affinché non sia fatto torto ad alcuno nelli comandi che si faranno per la guardia o per altre fonzioni e doppo ciascheduna visita renderanno un conto esatto e preciso ai loro Capitani e li avvertiranno di ciò che manca, acciò li Capitani possano provvederci.
Niuno Sergente, Caporale o Soldato parlerà ad alcuno Ufficiale, qualunque egli sia, col cappello in testa, anzi useranno ogni rispetto sotto pena d'esser posti nei ceppi per tre giorni e al Sergente d'esser posto in Prigione per quindici giorni, e l'Ufficiale che si lascerà perdere il rispetto con permettere che le parlino col cappello in testa perderà la prima volta un mese di paga a benefici della camera Eccellentissima o del Reggimento, la seconda volta sarà cassato.
Che se tale Sargente, caporale o Soldatto ardisse d'ingiuriare con parole od altro qualche Ufficiale sarà senza remissione mandato in Galea per due o quattro anni e se mettesse mano alla spada o tirasse moschetto, pistola o qualche altra arma contro un Ufficiale, ancorchè non lo fersisse, sarà impiccato sebbene l'Ufficiale avesse torto.
Li Sargenti si comporteranno in maniera con li Soldati di farsi rispettare senza famigliarizzarsi con essi, non dovendo mai mischiarsi con li Soldati o al giuoco o alla Taverna, sotto pena la prima volta d'esser messo in prigione per quindici giorni, la seconda di esser cassato.
Li Sargenti doveranno avvertire oltre i loro Capitani l'Aiutante Maggiore di tutto ciò che succede nelle loro Compagnie contro il servizio, buon governo e disciplina, subito che ne avranno notizia, come ancora se mancassero armi o altro in dette Compagnie il tutto sotto pena d'esser castigati o di prigionia per quindici giorni o d'esser cassati o di subire maggior pena secondo la circostanza del caso.
Eserciteranno li Soldati nuovi e tutti gli altri della loro Compagnia al maneggio delle armi e dopo che un soldato sarà stato sei settimane arruolato in una Compagnia non sapendo il servigio e l'esercizio il Sergente sarà castigato con giorni quindici di prigione.
Li Sergenti invigeleranno alla buona condotta dei caporali e Soldati e li obbligheranno a far diligentemente il loro debito quando saranno di guardia o comandati altrove, visiteranno tutti i giorni l'armi e li abiti dei Soldati e avvertiranno li loro Capitani di cuò che manca acciò possa provederci in tempo.
Li Capitani [viene scritto negli antichi "Statuti" in merito a questa ramificata gerarchia in cui era ripartito l'esercito della Repubblica di Genova] destineranno nelle loro Compagnie due Vantaggiati [poi evolutosi anche in nome di famiglia Vantaggiati/-o - Avvantaggiati/-o = ogni esercito della storia ha sempre avuto tra le sue file componenti di truppe speciali / truppe scelte (vedi indici con iconografie = "eserciti nei secoli")] per assistere a Palazzo e far li fatti delle loro Compagnie sotto nome de Forieri quali però non saranno essenti dal fare la loro fazione bensì essendo uno delli due di guardia l'altro suplirà e li Sargenti doveranno intieramente assistere alla disciplina militare dei Soldati [dopo la Restaurazione di Vienna e l' assegnazione del Dominio di Genova al Regno Sabaudo i Regolamenti militari già sotto Carlo Felice attribuirono sempre maggior rilievo ai "genieri" tra cui furono ascritti i "vantaggiati" e gli "avvantaggiati" ascritti spesso tra i "genieri" (leggi qui testi antiquari digitalizzati): cosa che si incrementò dopo l'Unità di Ialia con Vittorio Emanuele II come si legge nei qui digitalizzati volumi concernenti a Arte Militare, reclutamento, mobilitazione codici, gerarchie, armi varie, ammaestramento tattico, topografia, fortezze, sistemazione delle mine ecc. ecc. (leggi qui testi antiquari digitalizzati)]
Li Sargenti non permetteranno che li Soldati giochino a dadi, alle carte o a qualche altro gioco di zara e castigheranno quelli che lo faranno e potranno appropriarsi tutto il danaro che troveranno sul gioco e il Sargente che particolarmente nei Quartieri e sulle muraglie permetterà questi giochi e non li impedirà sarà castigato con un mese di prigione.
Quando qualunque Ufficiale, sargente, Caporale o Soldato stimerà che li sia fatto torto, anderà a lamentarsene al Colonnello, il quale le farà fare giustizia, essendo dovere che si facci giustizia e ragione ad ognuno, se fosse fatta ingiustizia a più Soldati insieme si guarderanno di fare alcun ricorso tumultuariamente in corpo ma uno o due potranno dar conto al Colonnello di tutto.
Ogni Caporale visiterà mattina e sera la sua Squadra e renderà conto della medesima ogni mattina al Sergente, il Sergente al Tenente ed ambidue questi ultimi si porteranno assieme a dare un conto esatto al loro Capitano di tutto quello che giornalmente succede nella Compagnia.
Resta altresì stabilito dal Magistrato di Guerra per suo decreto del 9 giugno 1719 che gli Ufficiali Comandanti della Guardia delle Porte e Posti della Città di Genova non possano in modo alcuno permettere che le sentinelle adoperino berrettone per coprire il capo ma debbano queste stare con il loro cappello ben posto in testa, nè che portino mantello come nemmeno gli altri soldati in occasione di spalliera" [mostra d'onore stando in fila] "o marcia ma solamente sia loro permesso il cappotto quando il Principe glielo somministra e sarà pure a carico delli Ufficiali Comandanti alle Guardie delli Posti l'invigilare che le Sentinelle stiano sempre con la loro arma o sopra della spalla o del braccio o pure in bandoliera e che non partano dal Posto loro assegnato se non per quelli pochi passi che loro si permettino ne che soffrino persone estranee che facciano circolo presso loro ne che si perdino in discorsi con passeggeri per non dover necessariamente negligentare il buon servigio pubblico.
Quando qualche Soldato mancasse o dai Quartieri nelle ore determinate oppure da qualche altro posto dovranno li Sargenti, Agenti o Forieri darne subito la dovuta notizia a chi loro resta incaticato dagli ordini del Magistrato Eccellentissimo.
Per gli Ufficiali poi di qualsiasi Rango che si partono dalla Città o comandati in servizio pubblico oppure per qualche loro affare particolare con la licenza, nel ritornare che faranno nella medesima si debbano presentare oltre all'illustrissimo Signor Sergente Generale anco al maggiore della Piazza perchè si possa sapere del loro ritorno, affine di essere impiegati nel servizio che loro spetta secondo il solito giro.
Per l'udienza giornale si fa intendere tanto agli Ufficiali che ai Soldati il rappresentare le loro ragioni nel tempo dell'udienza oppure in altra ora giudicata più opportuna se loro fosse fatta qualche oppressione, con avvertenza però che se mai la querela fosse ingiusta e mendicato il pretesto in vece di ottenere proviggione saranno in tal caso puniti secondo verrà giudicato.
E quantosia per l'arrolare de Soldati il Magistrato Eccellentissimo ordina che questi debbano essere presentati dalli Ufficiali oppure dalli Agenti delle respettive Compagnie e nell'atto della presentazione debba consegnarsi all'Illustrissimo Sergente generale un biglietto firmato dal capitano o sia Ufficiale Comandante della Compagnia nel qual biglietto resti descritto Nome, Cognome, Patria di detti Soldati che si vogliono arrolare per il solito tempo delli tre anni.
Detti biglietti firmati si conserveranno nella Cancelleria per potersi sempre avere il debitore di certe presentazioni e tutto ciò per andare al riparo di quelli inconvenienti che sogliono seguire nell'arrolarsi Soldati di Nazione che non capisce nelle respettive Compagnie.
Sarà cura del Sergente Maggiore della Piazza pro tempore stabilire che vi siano sempre quattro Ufficiali Visitatori per visitare li Posti e Corpi di Guardia acciò ad ognuno di detti Visitatori venghi assegnato un Quartiere della Città per essere visitato ogni giorno, o tutti li Posti di detto Quartiere oppure parte delli medesimi in quelle ore e tempi che più converrà per pubblico servizio e riferiscano poi all'Illustrissimo Signor sargente Generale pro tempore le delinquenze che averanno ritrovate e non ritrovandone si presentino almeno una volta la settimana tanto avanti l'Illustrissimo Signor Sargente Generale quanto al Maggiore della Piazza per ratificare il buon servigio che hanno riconosciuto nei Posti della loro incombenza e giurisdizione e li medesimi Visitatori si cambieranno a vicenda ogni mese di Quartiere in modo tale che in quattro mesi ognuno di essi abbia compito il suo giro nelli quattro Quartieri della città.
Quanto alli Soldati Artisti" [oggi "Genieri"]"che si trovano nelle Compagnie si deve osservare da tutti esattamente quanto è stato ordinato e prescritto nel Regolamento fatto dal Magistrato Eccellentissimo sotto li 22 Marzo 1719 cioè che essendo permesso nei Presidi ai Soldati di far supplire alle loro fazioni ordinarie da altro loro intrinseco con pagare la fazione secondo che resta prescritto e stabilito, perciò inerendo a tali ordine vi è proibito agli Ufficiali di qualunque grado e sfera di potersi ingerire nel cambio di dette Guardie e nemmeno approfittarsi in modo alcuno sopra li Soldati che fanno la fazione per altri nè tampoco sopra quelli che con sostituire il cambio ne restano esenti perchè in tale maniera li Soldati ne sentono tutto il beneficio e il servizio pubblico non resta punto pregiudicato.
Mentre il Soldato Artista veramente serve e si trova pronto a tutte le fonzioni militari a risalva dell'accennata Guardia ordinaria e doverà marciare per tutto, dove sarà comandato, e così non apportandosi verun vantaggio agli Ufficiali, questi non averanno a renderlo esente da ogni altro obbligo e fazione che appartenga allo Soldato medesimo, oltre l'utile dall'avere nelle Compagnie varii lavoranti per le loro Camerate.
Nei detti termini non averanno gli Ufficiali l'arbitrio di provedere di propria autorità che sempre doverà dipendere dal Magistrato Eccellentissimo per per provedere alle fazioni dei Soldati Artisti, e così non averanno da una tale incombenza inconsiderabile profitto, che per avanti vi solevano ricavare, introducendo nelle loro Compagnie buon numero di Artisti e Bottegari" [addetti al vettovagliamento] "quali mai esercitandosi nel militare, anzi continuando sempre nella professione di prima si rendono incapaci nell'esercizio da Soldato, ma solamente con la mira di prendere la mensuale paga, senza nemmen lasciarsi vedere nel decorso di tutto il mese, e tanto meno si abilitano al maneggio delle armi, procurandosi altresì la continua permanenza in Genova, non solo con mezzi d'Ufficiali ma con altri autorevoli come pure di ritornare, quando con la forza fossero costretti alla partenza per qualche luogo per addimandare il loro congedo da stipendi ed indi rimettersi in altra Compagnia di permanenza in questa Città, onde per andare al riparo di tale disordine fu in obbligo il Magistrato di prescrivere con detto suo decreto del 22 Marzo 1719 il doversi destinare due Soldati per ogni Artista che desiderasse provvedere alla propria Guardia col pagamento di soldi 12 al giorno e niente più nè meno quali due Soldati dovessero supplire per l'Artista un giorno sì e l'altro no nel montare la guardia in quali termini supplirebbero per loro stessi e la loro Camerata lavorante, che volesse francarsi dalla Guardia che doverà spettarle nel terzo giorno ne quali termini rimarrebbero tutti li Posti sempre Proveduti del numero dei Soldati destinati per custodia dei medesimi, con proibire in tal guisa a tutti gli Ufficiali di qualsivoglia grado sotto pena della Riforma, intendendosi Governatori di Compagnie Capitani, Tenenti, Sottotenenti, Alfieri e Ufficiali Riformati e rispetto a Sargenti, Sottosargenti, Caporali, Agenti o semplicio Soldati sotto pena anche di galea il potersi ingerire nel provedere le Guardie o fazioni ordinarie per simili Soldati Artisti in differente modo di quello che come sopra vien prescritto e ordinato, e solamente fra Soldati e Soldati esservi l'intelligenza e interesse per una tale ordinanza ad effetto che l'Ufficiale non possa avervi verun profitto e che tutto il guadagno possa essere dei Soldati ed altresì per togliere con tale regola l'abuso che per avanti si provava.
Quel Regolamento si vede affisso nella Cancellaria e nel Corpo di Guardia del Ponte Reale oltre la copia che è stata distribuita ad ogni Comandante delle Compagnie.
Se mai venisse dato qualche ordine straordinario dall'Illustrissimo Signor sargente Generale, questo sarà portato in voce o dal maggiore della Piazza o dall'Aiutante Maggiore della medesima o dall'Aiutante Campana o altro in suo luogo che siegue sempre il generale.
In tal caso tutti gli Ufficiali doveranno ubbidire con farlo eseguire, come non lo doveranno fare in modo alcuno se si presentasse qualche altro fuori delli tre sopra nominati alla riserva però se fosse presentato in iscritto e sottoscritto dal Sergente Maggiore o Aiutante Maggiore il simile s'intenda, quando ne fosse presentato qualche altro sottoscritto dal cancelliere delMagistrato di Guerra.


[capitolo VI] "Restando proibito ai soldati di passeggiare dopo la prima ora della notte per le strade o contrade delle città e presidi dove sono di guarnigione, sotto pena della galea ad arbitrio del magistrato Eccellentissimo di Guerra, si ordina ai capitani ed agli altri ufficiali delle compagnie l'invigilare che detta proibizione venghi pienamente osservata e di più s'incarica ai sergenti il riconoscere prima dell'ora suddetta se tutti li soldati si trovano ai loro quartieri e mancandone alcuno essi saranno obbligati di portarne l'avviso al generale o altro comandante delle piazze, al sergente maggiore delle medesime sotto pena a detti sergenti di restare privi della carica e di due mesi di carcere senza paga e di qualunque altra più grave pena arbitraria al prefato magistrato eccellentissimo e quando il primo sergente sarà di guardia spetterà al secondo la stessa obbligazione o veramente essendo una compagnia dispersa fra molti quartieri si destinerà ad ognuno delli medesimi un caporale il quale avrà lo stesso incarico sempre però quando non sia possibile ai sergenti fare la suddetta ricognizione, intendendo il prefato magistrato eccellentissimo che dove si troveranno li sergenti siano sempre tenuti loro a rendere conto delli soldati mancanti dai quartieri come sopra".

[capitolo VII] "Per ovviare tutti gli scandali, ruberie ed altri inconvenienti facili ad introdursi nei quartieri dei soldati ordina il magistrato eccellentissimo che in ognuno dei medesimi vi sia alloggiato almeno un ufficiale di ogni compagnia ivi acquartierata e all'istessi si incarica il non permettere che dai sergenti, soldati o altra persona chi che sia si vendi vino, si faccia taverna o si tenghi gioco" [d'azzardo]" nemmeno che i soldati giochino fra di loro a giochi di zara, derivando da questi vizi la loro miseria e l'incentivo ai furti per li quali volendo il magistrato eccellentissimo procedere con sommo rigore, particolarmente per quelli che si commetteranno nei quartieri fra l'istessi soldati, pertanto ordina ai capitani e a tutti gli altri ufficiali delle compagnie che usino ogni maggiore diligenza per scoprire li delinquenti di simili furti e che subito li facciano arrestare e ne diano parte al Generale o al Comandante della Piazza dove si troveranno affinché venghino puniti amisura del loro misfatto.
E caso mai constasse che alcuno ufficiale avesse avuto una simile notizia e non avesse subito fatto arrestare il malfattore sarà egli stesso punito severamente fino ad esser privato della carica ad arbitrio del magistrato eccellentissimo il quale parimenti dichiara che lo stesso praticherà con tutti gli ufficiali che spalleggerano, copriranno o assisteranno per far fuggire o mettere in sicurezza direttamente o indirittamente li soldati semplici di ogni benché picciolo reato e delinquenza tanto commessa nei detti quartieruùi che in qualunque altro luogo o parte fuori di essi ed ancora si procederà con maggior rigore fino alla morte inclusive secondo la qualità e circostanze del fatto.
Comanda inoltre agli ufficiali suddetti, che alloggeranno nei quartieri, che non non permettino che nei medesimi vi alloggino o vi pratichino meretrici o femmine di cattiva vita sotto pena a loro e alli sergenti che lo sapranno e non l'impediaranno di restare sospesi per due mesi dalla carica senza paga".

[capitolo VIII]
"Mancando la notte un soldato dal quartiere e non comparendo la mattina prima che si vada a prendere il pane al forno sarà debito del primo sergente o di quel basso ufficiale che averà incombenza delle alte e basse della compagnia di darli la bassa del pane la stessa mattina al forno e in veditoria scondo lo stile che si pratica oggigiorno e gli ordini stabiliti gli anni addietro dal
magistrato eccellentissimo a tenore dei quali resta intimata ai segenti che non danno la bassa prontamente ai soldati mancanti dal quartiere la pena d'un anno sino in tredi galea ad arbitrio del magistrato eccellentissimo il quale volendo avere tutti li riguardi dovuti per li soldati che potrebbero fuggire essendo di guardia e li sergenti non poterne avere subito notizia, pertanto per quelli soldati che fuggiranno essendo di guardia proroga il termine della bassa fra ore ventiquattro, purchè consti al prefato eccellentissimo magistrato che il sergente, o chi spetterà dare la bassa suddetta, non avesse notizia prima delle dette ore ventiquattro della mancanza o fuga del soldato.
Dichiarando parimenti che se gli consterà che qualche altro ufficiale della compagnia abbia tenuto mano o avuto consentimento per trattenere la bassa suddetta sì al forno che alla veditoria sarà castigato con privazione della carica o d'altra pecuniaria ad arbitrio dello stesso eccellentissimo magistrato".

[capitolo IX] "Le compagnie, distaccamenti o altri corpi di soldati destinati a passare da un presidio all'altro o vero portarsi in qualche parte per ogni altra spedizione dovranno contenersi nei luoghi del loro passaggio e dove faranno soggiorno con una perfetta disciplina senza commettere alcun disordine o superchieria agli abitanti, e a questo effetto gli ufficiali seguiteranno sempre la marcia dei soldati, non facendosi lecito d'abbandonarli per passare avanti o fermarsi indietro, il che non osservando saranno essi debitori di tutti quelli inconvenienti che succederanno tanto per dover reintegrare il danno, che avranno sofferto li paesani dei villaggi e borghi come per subire ogni altro maggior castigo confacente alla loro negligenza ed ignoranza e incaricando agli stessi ufficiali di far sempre marciare la loro truppa un ordinanza e senza lasciare sbandare li soldati per la campagna, conducendosi a passo lento e facendo di tempo in tempo qualche breve posa per ritenerli sempre uniti e in un solo corpo.
Rispetto a quelli che s'imbarcheranno dovranno parimenti gli ufficiali delle compagnie imbarcate sopra gli stessi bastimenti, dove saranno li soldati, osservando che non ve ne sia imbarcato maggior numero che può comportare il bastimento e che si portino sopra il medesimo con ubbidienza senza cagionare disordine e confusione ai marinari"
Nelle imbarcazioni poi delle galee o altri bastimenti armati in guerra, praticheranno gli ufficiali ogni maggior diligenza perchè li soldati vivino in buona disciplina ed eseguiscano puntualmente ciò che loro sarà imposto per servigio della galea o di quel bastimento sopra del quale saranno stati inviati per pubblico servizio".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 1]"In primo luogo vuole" [il magistrato di guerra] "che tutti li soldati cattolici che serviranno nelle truppe della Serenissima Repubblica compiscano una volta l'anno alla Parrocchia secondo il precetto di Santa Madre Chiesa e incarica ai capitani d'usare tutta l'attenzione per riconoscere li trasgressori e procurare di condurli con dolcezza se si può al loro debito e persistendo nella loro empietà si faranno metter a prigione col solo pane e dopo saranno scacciati dal servizio come indegni di servire sotto gli stendardi d'un principe cattolico ad arbitrio di quel comandante o giusdicente sotto il cui governo saranno".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 2]"Chi biastemerà il nome di Dio, di Nostra Signora, dei Santi o le cose sacre sarà per la prima volta punito con otto giorni di ceppi col solo pane ed essendo recidivo sarà degradato da soldato e facendolo stare per quindici giorni in prigione col solo pane e gli ultimi tre giorni s'attaccherà per due ore ogni giorno alla berlina con un'iscrizione in petto che manifesti il suo fallo e poi si scaccerà dal servizio".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 3]"Chi porterà inciarmature o sarà convinto di sortilegi, stregarie, o abuso di cose sacre sarà mandato in galea per cinque anni".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 4]"Chi rubberà in quartiere si farà passare sotto le bacchette a spalle nude e sarà sacciato dal servizio".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 5]"Chi strapperà a viva forza le robe di dosso ai paesani o le porterà via dalle botteghe, riberà fazzoletti o altre cose nelle scarselle, tenderà lacci ai gatti, ruberà galline ed altri bestiami sarà condannato per tre anni in galea tanto chi commetterà li sudetti furti come chi vi terrà mano e li spalleggerà".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 6]"Chi ruberà in chiesa cose sacre sarà condannato di pena corporale sino alla morte inclusive secondo la qualità del furto".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 7]"Chi ruberà nelle ville, case, giardini, orti e avrà scalato le muraglie dei medesimi si manderà per tre anni in galea ancorché il furto fosse di niun prezzo e valore e se per simili furti averà percosso li padroni di detti giardini, case e ville, messo mano alla spada o altra arma se li darà la galea in vita e se per dette ferite seguisse la morte sarà impiccato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 8]"Chi assalterà alla strada passeggeri o altre persone per rubare, rompirà porte o botteghe, vi metterà fuoco a bella posta per rubare o farà oltraggio sarà impiccato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 9]"Chi ruberà in campagna aperta frutti, uva, cavoli e cose simili, senza aver scalato muraglie si farà stare ai ceppi colo solo pane sino a che abbia risarcito al padrone il danno datole a giudizio del comandante, quando però non vi sia succeduta violenza o ostilità d'armi, perché in detto caso si castigherà con le pene enunciate al numero 7 e chi per proprio traffico o per scuotere mercede da altri farà professione e sarà trovato più di una volta in frode di rubare gabelle, vendere tabacco,pane e altre cose di contrabbando sarà castigato di pena corporale ad arbitrio del magistrato eccellentissimo sino alla galea inclusive".
E chi per commettere dette frodi si valerà del ministero pubblico come essendo in sentinella o di guardia o di quartiere ad una porta e posto o tirerà sopra le muraglie con corde di giorno o di nottetempo le suddette robbe e merci sarà condannato in galea per cinque anni".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 10]"Chi venderà, impegnerà o cambierà armi, vestimenti o munizioni per la prima volta si farà stare ai ceppi con il solo pane fino a che si possa del denaro del suo soccorso comperarli quello che avrà alienato e la seconda volta, oltre la pena suddetta, si farà stare per tre volte un'ora per giorno sul cavallo di legno avendo appesa al collo una di quelle cose che averà venduto o impegnato.
Dichiara ancora il magistrato eccellentissimo che quelli che compreranno, cambieranno o prenderanno in pegno le robe suddette dei soldati se saranno paesani perderanno il denarono che gli avranno dato e la roba e saranno castigati ad arbitrio dei Goverantori e Comandanti delle Piazze, massime se gli consterà che siano soliti a fare un simile traffico e se saranno soldati subiranno la stessa pena che si darà a quello che avrà venduto o barattato come sopra".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 11]"Quelli che giocheranno a giochi di zara in quartiere si manderanno per otto giorni ai ceppi col solo pane e chi avrà guadagnato restituirà al compagno il guadagno e avendo praticato trufferia o inganno restituirà parimenti il denaro e starà un'ora ogni giorno degli otto accennati sul cavallo di legno".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 12] "Chi sarà trovato di notte per le strade delle città o presidi sarà messo in galera ad arbitrio del magistrato eccellentissimo e parimenti vi sarà condannato ad arbitrio come sopra chi andrà a ballare sopra le feste che si danno nelle piazze e strade pubbliche o sia negli orti e giardini e chi non vi ballerà ma vi assisterà o si fermerà a vedere le dette feste e danze si farà stare un mese ai ceppi col solo pane e chi metterà mano ad alcuna sorte d'arme vicino alle dette feste e balli sarà condannato di galera anche perpetua ad arbitrio del magistrato eccellentissimo come sopra".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 13] "Chi sfiderà, chiamerà a duello sarà condannato per due anni in galera e chi chiamato vi andrà vi sarà condannato per un anno e seguendo per cagione di detto duello qualche ferita saranno condannati alla galera in vita tanto il ferito che il feritore e se succedesse la morte d'uno delli due quello che sopravviverà se caderà nelle forze della giustizia sarà archibugiato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 14] "Chi metterà mano alla spada o altre armi in qualsiasi città o presidio di questo Serenissimo Dominio quando non fosse per sua necessaria difesa o in servigio pubblico sarà condannato per due anni in galera e se ciò succederà nelle FORTEZZE, quartieri o corpi di guardia o vero essendo qualche compagnia o altro corpo di soldatesca sotto l'armi ivi vicina vi sarà condannato in vita.
Il simile castigo si darà a quelli soldati li quali contendendo sia con parole che con armi fra di loro ovvero con paesani o con altre persone e arrivando qualche ufficiale per dividerli non si fermeranno subito e gli ubbidiranno prontamente andando in arresto o ai ceppi senza ammetterli la scusa di non averli conosciuti per ufficiali, dovendo ogni soldato fra 24 ore conoscere tutti gli ufficiali della guarnigione dove sarà di presidio.
E chi si rivoltasse contro li detti ufficiali tirandoli stoccate o voltandogli le armi contro mentre vogliono dividere ed aquietare contese o altri disordini, sarà impiccato ancorché provasse che era ubriaco".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 15]"Chi ferirà, percuoterà con armi, bastoni o altro alcun soldato o paesano sarà condannato in galera per tre anni quando non consti al giudice che sia per necessaria difesa, e commettendo omicidio, quando parimente non sia per propria difesa (nel qual caso sarà ad arbitrio del comandante di moderare la pena secondo le circostanze del fatto) sarà archibugiato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 16] "Chi darà schiaffi, pugni, dirà parole ingiuriose e oltraggerà in qualche maniera qualcuno starà per un mese ai ceppi col solo pane".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 17] "Chi porterà stili, coltelli o pistole per la città o presidi sarà condannato per cinque anni in galera e chi ritenerà le suddette armi al quartiere e non le consegnerà ai suoi ufficiali starà due mesi in prigione colo solo pane.
Dichiarando che gli ufficiali possano portare a cavallo le pistole all'arzone purchè siano della lunghezza permessa".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 18] "Chi perderà il rispetto con parole ingiuriose o in altra maniera a qualche ufficiale di qualsiasi grado o condizione e nazione purchè servi la Serenissima Repubblica sarà condannato per due anni in galera.
E chi gli mettesse mano alla spada o altre armi, ancorché non lo ferisse, sarà archibugiato e, percuotendolo o ammazzandolo, sarà impiccato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 19]"Chi susciterà tra soldati sedizioni con parole e discorsi tumultuosi contro il Serenissimo Governo o suoi ufficiali, ancorché non succeda tumulto alcuno, sarà condannato in galera in vita e se per motivo di detti discorsi seguisse qualche commozione fra i soldati. benchè leggiera, saranno impiccati tanto il seduttore" [sic!] "quanti tutti gli altri che averanno parte nella sedizione o tumulto suddetto".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 20] "Chi parlerà degli ufficiali tanto della propria compagnia come di tutti gli altri che sono al servigio con disprezzo, derisione o strapazzo nei quartieri o circoli srà fatto passare per le bacchette e mandato via dal servizio".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 21] "Chi condurrà meretrici o donne di vita scandalosa o sospetta in quartiere starà un mese ai ceppi con il solo pane e le dette femmine saranni frustate e bandite dallo stato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 22]Chi partirà di guardia senza licenza si frà sostare un'ora sul cavallo di legno e quando fosse di notte e avesse avuto il nome" [cioè la parola d'ordine] sarà condannato di pena corporale ad arbitrio del magistrato eccellentissimo e se mai il detto nome lo confidasse ad altri sarà condannato a morte come sopra sino alla morte inclusive e se pernotterà fuori del corpo di guardia starà quindeci giorni ai ceppi col solo pane e li tre ultimi giorni un'ora per giorno su il cavallo di legno.
E chi sarà trovato in guardia senza le munizioni prescritte starà ai ceppi col solo pane fino a che del suo soccorso gli si possano comprare le dettemunizioni.
E chi pernotterà fuori del quartiere starà per tre giorni ai ceppi col solo pane".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 23]"Chi sarà trovato in sentinella dormendo sarà condannato di pena corporale fino alla morte inclusive ad arbitrio del comandante secondo le congiunture dei tempi".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 24]"Chi avesse corrispondenza con Nemici della Serenissima Repubblica, gli desse o mandasse notizie pregiudiziali a questo Serenissimo Dominio sarà castigato ad arbitrio del magistrato eccellentissimo sino alla morte inclusive".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 28]Chi dei soldati che si pongono di guarnigione sulle Galere, quando navigano alcuno si partirà o essendo in qualche porto pernotterà fuori della galera, in cui sarà destinato, se le debba dar la bassa da quel sergente, ufficiale o capo che sarà destinato al servigio di detta galera e resti incorso nelle pene comminate ai disertori salvo però se spontaneamente sarà ritornato il giorno seguente in galera, nel qual caso possa essere punito per la sola mancanza senza licenza dalla galera in arbitrio dell'eccellentissimo magistrato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 29]"Chi sarà disertato da questi stipendi ed instasse di nuovamente essere rimesso ai medesimi con la solita acclarazione della piazza, per essa ne farà fare le dibite istanze all'illustrissimo Sergente Generale, sarà tenuto presentare memoriale in cui dovrà esprimere la causa della diserzione, in qual caso sarà in arbitrio di detto illustrissimo Sergente Generale di accordarli la grazia con la condizione però di doverne ottenere dentro d'un mese dal giorno di tale acclarazione l'approvazione dal magistrato eccellentissimo, altrimenti sia, e s'intenda nulla, e per non fatto, in qual caso dovrà restare soggetto alle pene prescritte a soldati disertori, come così resta dichiarato e quando fra detto termine non segua detta approvazione che sia obbligo del Cancelliere pro tempore & ex officio di far di nuovo dar di bassa in Veditoria a quel tale o tali che fosse o fossero rimessi a stipendi con l'acclarazione della piazza per la diserzione commessa dall'illustrissimo Generale e non approvata dal magistrato come sopra".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 30]"Chi sarà inobbediente agli ordini degli Ufficiali nelle materie che riguardano il servizio pubblico possa essere condannato in pena di carcere, relegazione o galera secondo la qualità dell'ordine e della persona e chi oserà trasgredire gli ordini dati mediatamente o immediatamente dall'illustrissimo Sergente Generale possa essere condannato fino alla morte inclusive, avuto però riguardo delle conseguenze dell'ordine trasgredito, alle circostanze del fatto e qualità delle persone".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 31]"Chi abbandonerà la sentinella possa essere condannato sino all'ultimo supplizio inclusive avuta però considerazione alle circostanze del fatto, del luogo e dei tempi e chi facesse qualche violenza o percuotesse od in altro qualunque modo offendesse la sentinella possa essere condannato fino all'ultimo supplizio inclusive secondo la qualità dell'offesa".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 32]"Chi delli ufficiali o sia sergente o caporali destinato alla guardia di qualche posto abbandonerà il medesimo per qualsiasi caosa, sia per occasione di rumore o di tumulto, sia per qualunque altra resterà soggetto a qualsivoglia grave pena anche di galera in arbitrio del magistrato eccellentissimo, sarà però tenuto per la caosa suddetta staccare e far avanzare quel numero di soldati che stimerà sufficienti per sedare il rumore, con destinare uno di essi per capo e mai partirsi esso ufficiale, sergente o capo dal detto posto ove fosse destinato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 33]"Che venendo il caso di condursi da altri soldati qualche soldato prigioniero o nella stanza dei ceppi o per strada o altrove commettesse fuga possano essere condannata li soldati che fossero deputati per scorta o custodia di detto prigioniero fino in anni cinque di galera secondo il dolo o colpa avuta da essi nella fuga e avuto riguardo alla delinquenza commessa dal detto prigioniero",

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 34] "Chi calunnierà in voce o in scritto qualche ufficiale e resti provata la calunnia sarà condannato in pena di galera anche perpetua ad arbitrio del magistrato eccellentissimo".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 35]"Chi leverà l'onore a viva forza a figlie, donne maritate o vedove sarà condannato di morte e chi la bacerà o le farà atti disonesti parimenti per forza e con violenza sarà condannato due anni di galera e chi sarà convinto di sodomia sarà condannato a morte".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 36] "Chi cospirerà contro qualche ministro pubblico o contro li paesi, città o piazze di questo Serenissimo Dominio, come ancora contro qualche governatore, comandante o suoi ufficiali, come anche quelli che vi averanno acconsentito o dato mano o quelli che essendone avvertiti non ne averanno prontamente avvisati i loro ufficiali saranno impiccati irremisibilmente".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 37] "Chi abbandonerà marciando truppe in tempo di guerra la sua bandiera sarà punito con tre anni di galera quando anche constasse che non volesse disertare, il simile si praticherà contro quelli che senza licenza si allontaneranno fuori del tiro del cannone del loro presidio, luogo munito o quartiere dove saranno destinati.
E questo senza pregiudizio della legge e pene contro i disertori quando per suddetta alienazione o lontananza vi fosse fondamento o indizio di diserzione".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 38]"Niuno darà falsi allarmi, tirerà di notte né farà rumori insoliti che siano capaci di cagionar tumulti in una piazza di guerra, posto avanzato o luogo di frontiera sotto pena corporale ad arbitrio del comandante".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 39] "Si proibisce sotto pena della galera a vita o della morte, secondo le circostanze del caso, ai soldati di fare assemblee per dimandare denari o altre cose tumultuariamente ai comandanti di piazze o di truppe o altri ufficiali".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 40] "Chiunque essendo in questione o battendosi chiamerà i suoi nazionali o altro camerata, sarà condannato in galea in vita e parimenti vi saranno condannati quelli che vi andranno e prenderanno il loro partito e chi ammazzerà o ferirà a sangue freddo e proditoriamente sarà impiccato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 41] "Ogni soldato che sarà stato offeso di parole o di fatti doverà farne parte all'ufficiale comandante il quale gli farà riparare dall'offensore l'ingiuria, anco publicamente quando il caso lo richieda".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 42] "In caso di all'armi ogni soldato si porterà prontamente al suo quartiere e bandiera e chiunque non vi si troverà e anderà altrove sarà condannato ad arbitrio del comandante, sino alla morte inclusive, e chi essendo in battaglia o in ordinanza si leverà dal suo posto o riga senza permissione sarà punito di pena corporale ad arbitrio del comandante".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 43] "Chiunque in un combattimento o assalto prenderà la fuga per il primo si potrà impunemente uccidere all'istante e salvandosi lo si dichiarerà infame e indegno dell'armi e se mai cadesse in mano della giustizia sarà condannato di morte ancorché fosse ufficiale".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 44] "Chi si ubriacherà il giorno di guardia o essendo in distaccamento o altra fazione sarà punito corporalmente e se alcuno solito ad ubriacarsi commetterà qualche delitto, essendo ubriaco, non si intende che l'ubriachezza lo scusi dal castigo, anzi debba esser più rigorosamente degli altri castigato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 45] "Chi passerà mostra sotto nome falso sarà condannato due anni in galera e chi passerà con armi o vestimenti imprestati sarà disarmato alla testa della compagnia e messo in prigione a pane e acqua fino a che col danaro del suo soccorso se gli comprino l'armi o vestimenti che li mancano e parimenti sarà castigato di prigione chi glieli averà imprestati".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 46] "Ogni volta che gli sbirri o altri ministri di giustizia arresteranno uno o più soldati non potranno gli altri usarli violenza per levarglielo e facendolo incorreranno nella pena di galera ad arbitrio del magistrato eccellentissimo".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 47] "Chi burlerà o beffeggerà i soldati che saranno stati castigati per qualche fallo incorrerà nella stessa pena che averanno subito gli altri e chi essendo passato per le bacchette si farà passar sotto la bandiera non resterà infamato".

[Istituti militari, "Regolamento delle pene...", 48] "Tutti li delitti e mancamenti che non sono compresi e specificati nelle presenti Ordinanze saranno puniti dal magistrato eccellentissimo e dai suoi ufficiali comandanti secondo le disposizioni e riti minori o pene statutarie.
Dichiara per ultimo il prefato magistrato eccellentissimo che le pene sopra ingionte ai soldati saranno con proporzione a riguardo alla loro condizione, date a quelli ufficiali che fossero capaci di commettere alcuno delli delitti sopra enunciati".


INDICE
[NOTA INTEGRATIVA = IL REGGIMENTO GENOVESE: TRA XVII -XVIII SECOLO SECONDO QUANTO REDASSE, CON APPROVAZIONE DEL MAGISTRATO DI GUERRA DEL 3-II-1719 IL COLONNELLO ERCHISIA NEL SUO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E BUONA DIREZIONE DE REGGIMENTI STAMPATO ASSIEME AGLI STATUTI MILITARI DELLO ZIGNAGO = GRADI, GERARCHIA, OBBLIGHI ED ONORI DELL'ESERCITO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA (SECOLI XVII E XVIII)]
-(cap.1)"Dell'Obbedienza dovuta a Governatori, Commissari e altri Comandanti delle Piazze e Fortezze e alli Ufficiali Maggiori delle Medesime"
-(cap.2)"Dell'attenzione che devono avere li Governatori o altri Comandanti per il buon Governo delle Piazze"
-(cap.3)"Dell'obbligazione dei Colonnelli destinati alla direzione delle Piazze e Fortezze"
-(cap.4)"Dell'incombenze che devono avere li Sargenti Maggiori per la buona direzione delle Piazze"
-(cap.5)"Della maniera di far aprire e serrare le Porte delle Piazze e Fortezze"
-(cap.6)"Dell'ora e precauzioni che dovranno prendersi per dispensare il Nome [parole d'ordine] alla sera"
-(cap.7)"Della disposizione ed Obligazione delle Sentinelle, Ronde e Pattuglie le quali devono servire alla custodia delle Piazze e Fortezze"
-(cap.8)"Istruzioni per gli Ufficiali di Guardia"
-(cap.9)"Ordini che dovranno distribuirsi per prevenire la confusione in caso di un all'Armi o sia di Incendio nelle Piazze e Fortezze"
-(cap.10)"Ciò che dovranno praticare gli Ufficiali essendo di Parata"
[ ULTERIORE NOTA INTEGRATIVA = INDICE DEGLI ONORI MILITARI (FINE XVII E XVIII SEC.) SECONDO GLI ORDINAMENTI DI GUERRA DELLO ZIGNAGO]


[cap.I] "L'eccellentissimo magistrato di guerra comanda agli ufficiali d'ogni sfera e condizione che riconoschino per loro capi e prontamente obbedischino a Governatori e Commissari o altri Comandanti delle Piazze dove si troveranno di presidio in tutte quelle cose che riguardano il pubblico servizio sotto pena di subire quelle pene che meriterà la loro disobbedienza fino alla morte inclusive.
Nelle piazze dove il magistrato eccellentissimo manda colonnelli con espressa incombenza di servire alla direzione militare delle medesime sotto gli ordini de Governatori o Commissari intende e vuole che li medesimi colonnelli per le funzioni militari siano considerati come luoghitenenti de sudetti Governatori o Commissari, come tali siano abbediti e riconosciuti e dopo li detti colonnelli, li segenti maggiori delle stesse piazze e in caso di malattia o altro accidente vuole che eserciti la carica di sergente maggiore il capitano più anziano di patente, che si troverà nella detta piazza, con riguardo però che quando il detto capitano fosse d'età così avanzata che non potesse, se non con grave suo incommodo, o con discapito del servigio pubblico, esercitare la carica predetta, resti sostituito l'altro capitano più anziano che segue dopo di lui, e questa costituzione sia a giudizio dei Governatori e Comandanti delle piazze di farla quando la giudicheranno di vantaggio pubblico.
Dichiarando allora che tale è la sua intenzione e che veruno non debba stimarsene pregiudicato né impugnarla sotto qualsivoglia pretesto che possa addurre.
Tutti gli ordini che verranno dispensati da sergenti maggiori e aiutanti maggiori saranno puntualmente eseguiti da ogni ufficiale e soldato; avvertendo però le detti sergenti maggiori e aiutanti maggiori di non distribuire ordine alcuno che non sia a notizia e con consentimento dei Governatori o Comandanti delle piazze e quando l'urgenza del pubblico servizio portasse di doversi distribuire improvvisamente gliene daranno o manderanno immediatamente l'avviso".

"Li Governanti o altri Comandanti delle piazze avranno una somma vigilanza per tutto quello che concerne la sicurezza della piazze date loro in custodia, riconoscendo frequentemente li magazzini dei viveri, le armi e particolarmente li fucili li quali saranno sovente pulite e nettate dall'armaioli destinati alle FORTEZZE espressamente per detto motivo, le munizioni sì da bocca che da guerra e daranno ragguaglio distinto ai Serenissimi Collegi [cioè di Camera e Senato] e al magistrato eccellentissimo di tutti quelli disordini e mancanze che scorgeranno.
Saranno attenti alla condotta dell'ufficiali e se per avventura ve ne fosse alcuno che traviasse dal suo dovere, oltre il castigo, che gli daranno, secondo l'autorità, che loro compete, parteciperanno ai Serenissimi Collegi e al magistrato eccellentissimo la di lui mala condotta affinchè ne restino informati.
Non permetterano che alcuno ufficiale o sodato pernotti fuori delle piazze o FORTEZZE e quando ve ne fosse alcuno ch'avesse urgente motivo a loro giudicio non glielo permetteranno per più di quindici giorni il qual tempo non potrà esserle prorogato che dal magistrato eccellentissimo, osservando però di non concedere mai una tale permissione a due ufficiali della stessa compagnia nello stesso tempo e che li soldati che averanno una tale licenza nel tempo che staranno assenti dalla loro guarnigione non scuotano né pane né paga.
Non concederanno l'ingresso a forastieri nelòle FORTEZZE e staranno con l'attenzione dovuta perchè tanto gli ufficiali che li soldati compischino sempre le loro parti, ma singolarmente essendo di guardia e affinchè abbiano li Governatori e Comandanti suddetti meglio impressa e avanti gli occhi l'obbligazione di ciascheduno leggeranno sovente al principio del loro governo le presenti Ordinanze e Istituti.
Faranno di giorno restare sempre in fortezza due terze parte degli ufficiali d'ogni sfera, compresi quelli di guardia e non daranno licenza pure di giorno che possano uscire più di venti soldati per ogni centinaio di quelli che saranno franchi di guardia fuora delle stesse FORTEZZE, con che non oltre passino li limiti prescritti della diserzione.
Accuderanno col zelo loro proprio e dovuto che tanto gli abitanti come gli ufficiali non aggravino li soldati, li primi nel prezzo dei commestibili e gli altri nell'aggiustamento dei loro conti e paghe.
Insisteranno che il pane sia loro dispensato della quialità e peso stabilito dall'eccellentissima Camera e viceversa vigileranno che li soldati non commettino furti o soperchiarie agli abitanti, castigandolòi severamente se incorrerano in qualche eccesso a tenore delle pene prescritte".

"Li colonnelli suddetti attenderanno indefessamente alla buona disciplina della soldatesca, assisteranno agli esercizi militari, li quali promuoveranno con ogni sollecitudine affinchè li soldati venghino disciplinati ed esercitati dall sergenti maggiori e dalli loro ufficiali.
Riconosceranno la distribuzione della guardie e l'armamento delle piazze e FORTEZZE dove saranno e, scorgendo qualche cosa la quale possa migliorarsi, la suggeriranno ai Governatori o Commissari, sollevandoli da tutte quelle incombenze che loro piacerà appoggiarli per il buon governo della piazza.
Visiteranno frequentemente, sì di giorno che di notte, li corpi di guardia riconoscendo se tanto gli ufficiali che li soldati compiscono al loro debito e se troveranno qualche mancamento manderanno in arresto gli ufficiali e in prigione o ai ceppi li soldati, con darne però immediatamente parte a Governatori e Commissari, affinchè possano li medesimi castigarli a misura del trascorso commesso.

"Li sergenti maggiori o chi esercietrà la loro carica averanno obbligazione di mettere in fazione tutti gli ufficiali e soldati della gaunigione, distribuendone ogni giorno quella porzione che resterà stabilita dai Governatori e Comandanti per fare le guardie, sentinelle e ronde della piazza e daranno ogni primo del mese una pianta in scritto a detti Governatori e Commissari dell'armam,ento predetto con specificarvi ad ogni posto e corpo di guardia il numero delle sentinelle e ronde che vi avranno designato, e dove saranno colonnelli, per la direzione delle piazze, gli daranno ancora una simile pianta e nel corso di tutto il mese non potranno variare cosa alcuna che spetti al governo della piazza e della guardie senza parteciparla ai Governatori e Commissari.
All'ora stabilita di far montare la guardia la quale, per degni rispetti, il
magistrato eccellentissimo ha predisso due ore dopo il levar del sole, li sergenti maggiori si troveranno alla piazza di radunanza dove riconosceranno se vi sarà tutta la gente che avranno comandata e resterà a loro carico che tanto gli ufficiali che li soldati di guardia si trovino aeffettivi alla piazza suddetta e che non si facciano li distaccamenti delle guardie delle porte e posti che tutto il numero dei soldati non sia compito e quale l'avranno notato nell'armamento e pianta data a Governatori e Commissari.
Nelle FORTEZZE, particolarmente, faranno tirare a sorte li caporali per mandarli di guardia a quel posto che gli toccherà casualmente, framischiando li soldati in maniera che in ogni corpo di guardia ve ne siano di differente nazione o compaghnia, con ordine agli ufficiali e caporali di non destinare soldati in guardia di quei posti dove vi sono li medesimi aquartierati.
Prima di distaccare la guardia visiteranno qualche soldato per vedere se resta provveduto delle munizioni necessarie, ciò che manterrà in timore tutti gli altri.
Almeno tre volte al mese faranno far l'esercizio a tutto il battaglione della guardia.
Ogni notte andranno a vicenda coi loro aiutanti di ronda per osservare se il nome è stato bene distribuito e nello stesso tempo rivederanno se li soldati che sono di guardia hanno i loro fucili e munizioni nello stato che si richiede e conteranno di nuovo li soldati ad ogni posto per assicurarsi che vi siano tutti.
Sarà loro cura particolare che restino eseguiti tutti gli ordini prescritti nel presente Regolamento per la buona disciplina e custodia delle piazze.
Rispetto agli aiutanti maggiori dovranno questi obbedire a detti sergenti maggiori delle piazze e assisterli con vigilanza e sollecitudine in tutto quello che sarà loro ordinato non muovendo mai cosa alcuna senza parteciparla a colonnelli e sergenti maggiori delle piazze ai quali resteranno subordinati.
Per quello concerne il Regolamento nel montare le guardie giornali vien prescritto dall'eccellentissimo magistrato di guerra con suo decreto del 9 giugno 1719 doversi osservare sotto pena di sospensione e di qualunque altro castigo ben visto quanto in appresso.
Primieramente che il sergente maggiore della piazza di Genova si debba giornalmente trovare assieme coll'aiutante maggiore al montare della guardia in Sarzano ed in solo caso di pioggia o delli mesi del rigoroso inverno a giudizio di detto sergente maggiore nel chiostro di Sant'Agostino o sotto la loggia di Banchi e riconoscerà se il numero dei soldati comandati per la guardia giornale sia compito facendosi anche riferire dal sotto aiutante se le squadre siano ivi venute in quel numero che sono state comandate, si troverà parimenti detto sergente maggiore alternativamente con l'aiutante maggiore al Ponte Reale, alle Porte del Molo e dell'Aquasola nell'atto dello smontare dalla guardia per invigilare che a detta guardia si monti e scenda con quell'ordine e regola che si deve.
La sera poi suddetti ufficiali maggiori si troveranno al serrare della Porta del Ponte Reale e ne porteranno indi la notizia all'illustrissimo signor Sergente Generale pro tempore, come anche di tutto ciò che sarà di seguito novità e se tutto il numero della guardia così delli ufficiali che delli soldati si sia ritrovato alli posti assegnati.
Li capitanti ed altri ufficiali compresi li subalterni e riformati destinati di guardia alle porte della città ed altri posti dovranno trovarsi nel luogo ordinato per montare la guardia, indi ognuno di essi dopo che la sorte del dado avrà loro assegnato il posto della guardia, marciarvi alla testa della loro respettiva truppa con buona e militare osservanza per rilevare le guardie di tutti li posti e circa le sentinelle si dovrà esattamente osservare nel mutarle la forma seguente, cioè far uscire da tutta la truppa che sta presentata alla Porta o corpo di guardia tanti soldati quante devono essere le sentinelle e detti soldati posti in ordinanza col caporale o vicecaporale alla testa portarsi a rilevare ogniuna delle sentinelle ed in quell'atto di muta l'ufficiale starà attento se la vecchia sentinella lascia fedelmente tutti gli ordini che vi sono alla nuova e quando in tal guisa si saranno mutate tutte le sentinelle, l'ufficiale assieme con tutte le sentinelle mutate si restituirà al corpo di guardia e darà parte all'ufficiale comandante del posto di avere eseguita la propria incombenza e così si preseguirà a fare nello spazio che dureranno le 24 ore di guardia.
Gli ufficiali comandati giornalmente nel dare la muta alli altri del loro Rango si faranno dire minutamente tutti gli ordini che vi sono per eseguirsi e farli eseguire, mentre in caso d'inosservanza dovranno risponderne o gli ufficiali che restano di guardia per non averli fatti osservare oppure quegli ufficiali stati rilevati per non averli lasciati al successore.
S'incarica similmente a tutti gli ufficiali comandanti e comandati che nei loro corpi di guardia non lascino seguire tra sotto ufficiali e soldati altercazioni e molto meno risse, ma invigilino a che tutti stiano con la dovuta compostezza che si conviene e senza rumore, che se poi fra li suddetti seguisse contesa con percosse o simili dovranno questi tali immediatamente essere posti prigione nel corpo di guardia con darne subito parte al sergente maggiore della piazza per dover essere in appresso severamente castigati con quelle pene arbitrarie al
magistrato eccellentissimo o all'illustrissimo signor Sergente Generale pro tempore, secondo la qualità dell'eccesso commesso.
Li capitani [scrive ancora qui il colonnello Zignago nei settecenteschi "Regoòamenti Militari" di Genova] destinati di guardia al Ponte Reale, Molo Vecchio, Aquasola ed altri posti, come pure tutti gli altri ufficiali non debbano in conto alcuno senza superiore licenza del Sergente Generale partirne se non terminate le ore 24 della loro guardia, dopo che saranno stati rilevati e circa l'abbattersi delle catene, che sono al Ponte Reale, al Ponte de Spinoli e l'altra posta all'imboccatura della strada del posto di Locoli si osserveranno gli ordini che vi sono e quelli che venissero dati, il simile si intende per le SEGGETTE che si presentassero per passare le Porte con entro le persone " [col termine "SEGGETTE" si indicava una varia tipologia di portantine per il trasporto di persone, corredate da stanghe laterali: per "SEGGETTAIO PRIMARIO" si intendeva il portantino apristrada, che doveva in pratica guidare il veicolo, per "PORTANTINO SECONDARIO" si intendeva quello che sorreggeva le stanghe alla parte inferiore del veicolo, che poteva comunque essere anche di dimensioni maggiori e con più persone (la "SEGGETTA" strumento viario tipico dell'aristocrazia genovese, e poi anche della media borghesia, mentre fuori città era quasi sempre surrogata dalla CARROZZA continuò a furoreggiare in Genova per tutto il XVIII secolo grazie alla manegevolezza ed alla possibilità di addentrarsi facilmente nelle strettoie del centro storico: il suo uso naturalmente non si arrestò alla sola capitale ma, tra le classi economicamente abbienti, si affermò in tutto il Dominio della Serenissima Repubblica)].
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Gli ufficiali di guardia in qual si sia posto non potranno in modo alcuno permettere a caporali, vicecaporali e soldati l'assentarsi dalli medesimi nel tempo delle 24 ore che devono star di guardia a risalva però di quelli che fossero comnadati per pubbliche incombenze e di quelli altri che abbisognano di quel poco spazio di tempo per provvedersi di cibo in luogo poco discosto avuto però il riguardo che pochi per volta partino per tale effetto dal posto che però gli ufficiali comandanti a tutti li posti dovranno far visitare due volte il giorno, cioè un'ora avanti mezzogiorno e un'ora e mezza avanti le 24 ore della sera, per vedere se tutto il numero dei soldati assegnato alla guardia sotto il loro comando si trova giusto, ed in caso contrario farne subito pervenire l'avviso al sergente maggiore della piazza con la nota in iscritto, con li nomi di quelli che mancassero e di qual compagnia, quale avrà l'obbligo di farne pervenire secondo il solito la notizia all'illustrissimo signor Sergente Generale.
Detti ufficiali comandanti prima dello scendere dalla guardia si informeranno bene dalli lor sottufficiali per sapere se nel tempo che sono stati di guardia abbiano tutti compito agli ordini prescritti come anco li sergenti, caporali e soldati mentre in caso d'inosservanza si dovranno questi arrestare e darne subito l'avviso a chi spetta.
Dopo che gli ufficiali saranno rilevati dalla guardia si raduneranno nel luogo consueto con tutti gli altri subalterni e soldati stati con loro di guardia e dopo averli ringraziati di detta (come è il costume militare) li licenzieranno e ognuno partirà per andare ai rispettivi quartieri e i soldati dostumeranno, dopo esser licenziati, metter il fucile con il ceppo al di fuori della spalla.
Quando li soldati usciranno la mattina da loro rispettivi quartieri per andare sopra la piazza o luogo destinato per il radunamento della guardia giornale resta incaricato agli ufficiali con essi loro pure destinati di guardia di farli mettere tutti assieme in ordine nell'uscire dal quartiere con le loro armi, indi farli marciare in buon ordine con le loro armi cariche e con munizione di polvere e palle per sei tiri almeno e con il loro ufficiale o sotto ufficiale comandato alla testa di tutti li soldati e non mai alla sfilata per la città e con avere il suddetto capo una lista delli nomi di quei soldati che conduce per la guardia, dovendo poi presentare tal lista al sergente maggiore della piazza o sotto aiutante il quale lo consegnerà all'ufficiale di guardia che averà al suo posto seco comandati detti soldati, e terminata la guardia si riconsegnerà dall'ufficiale suddetta lista al maggiore della piazza per dover questi esaminare se tutti li soldati delle compagnie a proporzione del numero in cui si trovano montano ogni 3 giorni la guardia eccettuati però quelli che hanno licenza di farla supplire da altri in loro vece.
Tutti gli ufficiali di guardia dovranno nei loro rispettivi posti al sonare delle ore 24 ordinare che i loro soldati, o dentro o fuori dei tavolati stiano in ordinanza, fin che sia serrata la porta riposati sopra l'armi ed in detto spazio di tempo incaricare alli caporali che osservino ed insistino acciò le sentinelle stiano col dovuto eiguardo ed attenzione al loro ufficio.

"Ordina il magistrato eccellentissimo ai Governatori e Comandanti delle piazze di far serrare le Porte delle città e terre cinte di mura, nelle quali vi sia presidio, a quell'ora che giudicheranno più propria senza incomodare gravemente gli abitanti e il loro commercio avendo riguardo alle congionture dei tempi.
Impone però agli ufficiali che saranno di guardia alle dette porte che subito sarà notte facciano prendere l'armi alli soldati e tenghino li corpi di guardia armati con una parte delle rastelli serrata sino a che si chiudino le medesime assistendo loro stessi a vederle serrare con assicurarsi dell'essere ben chiuse.
La mattina poi quando le stesse dovranno aprirsi faranno parimente prendere l'armi a tutti li soldati di guardia e quando le Piazze suddette siano di FRONTIERA o si viva con qualche sospetto faranno uscire prima d'aprirle intieramente per il Portello un sergente con alcuni fucilieri affinché vadano fuori a riconoscere tutte le venute e strade e fino al ritorno di questi non permetteranno che le porte e i rastelli restino aperti e quando fosse molta confusione di popolo di fuora per entrare dentro faranno trattenere li soldati sotto l'armi nel Corpo di Guardia sino che la medesima rimanga in tutto sgomberata".
Rispetto alle FORTEZZE ordina il prefato magistrato eccellentissimo che le Porte delle medesime non si aprino prima di un'ora di giorno chiaro e che si chiudino avanti che sia notte con le circospezioni sopra espresse agli ufficiali di guardia, intimando ai Governatori e Commissari di non farle più aprire per tutto lo spazio della notte e quando succeda qualche caso urgente che obblighi di far entrare o uscire quialche persona di Fortezza di valeranno della Porta delle Sortite con fare ogni volta che accadrà un simile accidente cambiare il nome" [parola d'ordine] a tutti li Corpi di Guardia, praticando ancora nell'aprire le dette Sortite tutta l'attenzione possibile e se mai per qualsiasi motivo convenisse fare aprire le Porte Principali delle FORTEZZE saranno obbligati li Commissari stessi a scrivere immediatamente e partecipare ai serenissimi Collegia la cagione per la quale le hanno fatte aprire".

"Li Governatori o Commissari e Comandanti della Piazze daranno il nome d'un Santo e per segno il nome d'una città ai sergenti maggiori delle Piazze con voce bassa e all'orecchio la sera tardi e nelle FORTEZZE, dopo che si saranno serrate le Porte, e questi lo replicheranno di nuovo bassamente all'orecchio di detti Governatori e Comandanti.
Indi lo noteranno in un biglietto il quale dovranno in proprie mani ai medesimi Governatori e Comandanti.
Altro simile biglietto faranno gli aiutanti maggiori col detto nome e lo porteranno ai colonnelli delle Piazze ai quali il sergente maggiore delle medesime lo darà lui stesso la prima volta che l'uno o l'altro dei due arriverà nella Piazza.
Dopo che saranno serrate le Porte i sergenti maggiori o vero aiuitanti maggiori distribuiranno il nome ai sergenti dacendoli fare un cerchio secondo la precedenza delleloro compagnie, principiando dalla dritta e terminando alla sinistra, nella quale disposizione il sergente maggiore o aiutante maggiore darà con voce bassa all'orecchie del sergente che sarà alla sua dritta il NOME E SEGNO" [complessi della parola d'ordine] "e questo pure lo comunicherà al suo vicino come faranno successivamente tutti gli altri fino a che l'ultimo della sinistra lo ridica al sergente maggiore o aiutante maggiore il quale riconoscerà in detto modo se tutti hanno capito il Nome che egli ha dato.
In appresso li sergenti maggiori lo porteranno immediatamente agli ufficiali e caporali di guardia li quali daranno alle ronde, che spediranno sopra li Ripari e Muraglie, il detto Nome e Segno, con istruirle quando non fossero soldati pratici da chi devono riscuotere il nome suddetto e a chi devono darlo per primi, con avvertirli ancora che, riscuotendo il Nome, devono dare il Segno, e damdo il Nome devono riscuotere il Segno.
Dichiara il magistrato eccellentissimo che intende e vuole che si continui a praticare in ogni Piazza quello che oggidì si stila concernente il Nome suddetto, cioè che nell Piazze dove presentemente si dà solamentye agli ufficiali di guardia e non a verun altro, che si proseguisca nella stessa forma, ed il simile somanda che si pratichi con le sentinelle, cioè nelle Piazze, dove oggigiorno si dispensa alle sentinelle, si continui nella stessa maniera a darglielo, ed in quelle dove si è introdotto che non se gli dà più parimenti si continui a praticare di non darglielo.
Avendo motivi e ragioni che lo muovo a proseguire in detto modo e comanda perciò a Governatori e Commissari di non innovare cosa alcuna sopra la disposizione presente, lasciando però all'arbitrio e giudizio dei medesimi Governatori e Commissari di fare dispensare il nome predetto anche agli ufficiali che non saranno di guardia quando lo stimassero conveniente al buon servigio per qualche occorrenza straordinaria.
Ordina parimenti che nessuno di quelli ai quali sarà dato il Nome possa confidarlo ad altri se non a chi sarà tenuto per proprio ministero e per servigio pubblico, sotto pena corporale, ad arbitrio del magistrato eccellentissimo, sino alla morte inclusive.
Incarica ancora ai sergenti e caporali di guardia, quando daranno il Nome agli ufficiali e ronde, di darglielo con cautela e all'orecchio che non possa sentirsi da altri.
Ordina pure agli ufficiali e caporali di guardia che non lascino mai per qualsivoglia urgenza partire dai Corpi di Guardia quelli soldati ai quali nel fare la loro fazione, sia di ronda che di sentinella, li sarà stato confidato il Nome, sotto pena corporale, ad arbitrio del magistrato eccellentissimo, sotto la qual pena incorreranno li soldati e molto più gli ufficiali li quali avendo il Nome suddetto, abbandonassero o partissero dalla loro Guardia".

"L'intenzione del magistrato eccellentissimo è che nelle Piazze di Guerra e FORTEZZE restino distribuite le sentinelle in modo che una possa sentire l'altra e che fra tutte scuoprino al di dentro tutte le venute che vanno sopra li Ripari e al difuora li Fossi, la strada coperta e tutto il recinto delle Mura in maniera che veruno non possa avvicinarsi alle medesime senza essere scoperto dalle dette sentinelle.
Vuole ancora che a tutti li rastelli dei Ponti levatoi e avanti tutti li Corpi di Guardia vi sia una sentinella.
Parimenti a tutte le opere, o sia fortificazioni esteriori, intende che vi sia definito un Corpo di Guardia per armare le sentinellepiù importanti ed una ronda che giri di notte tempo la strada coperta e quando mai succedesse che qualche Presidio restasse debole e diminuito a segno che non si potessero distribuire le sentinelle con la regola suddetta, comanda ai Governatori, colonnelli e sergenti maggiori delle Piazze di fare tutti assieme il giro della Fortezza o piazza, dove arriverà la mancanza suddetta del Presidio concordemente stabilire li luoghi e Posto dove si doveranno portare le sentinelle di maggior premura, avendo riguardo alla forza del Presidio e all'importanza della Piazza, incaricando a detti Governatori e Commissari d'aggravare più tosto li soldati di maggior fazione o di lasciarli meno giorni esenti dalla Guardia più presto che mancare alla vigilanza dovuta.
Nelli FORTINI e Ridotti delle Riviere, dove si mandano picciole squadre di soldati, nondimeno intende il magistrato eccellentissimo che si armi almeno una sentinella giorno e notte in quella parte che potrà essere di miglior servigio e questo a carico tanto dei Giusdicenti che delli capi delle squadre suddette, ai quali intima un severo castigo ad arbitrio in caso di trasgressione.
Circa le Ronde comanda e vuole che oltre l'accennate della strada coperta ve ne siano per tutto il corso della notte sopra le Muraglie e Ripari e delle ordinarie e delle straordinarie.
Le prime saranno spedite dai Corpi di Guardia stabiliti e saranno ufficiali riformati o soldati delli migliori e più capaci.
Avranno con esso un altro soldato dal quale si porterà un lampione acceso e gireranno tutto il tratto delle Muraglie e Ripari loro prefisso osservando se le sentinelle fanno il loro debito e se stanno allerta e ritrovandosene una negligente o mancante ne faranno subito parte all'ufficiale di Guardia e la mattina ne porteranno la notizia al sergente maggiore della Piazza dal quale anderanno tanto le ordinarie che le straordinarie a renderli conto di quello che sarà seguito la notte, quando però non si stili riferire alla Piazza d'Armi o che il Governatore non vogli che vadino da lui o dal colonnello suo luogo tenente.
Devono ancora fra una sentinella e l'altra stare di tempo in tempo in agguato se sentono o vedono al di fuori della Piazza qualche cosa che meriti avvertirne il più vicino corpo di Guardia.
Avvertendo però di non dare delle false all'armi senza proposito, però sarà sempre meglio che manchino per troppa cautela che per negligenza ciò che potranno eseguire senza gran strepito, poichè avvisando l'ufficiale di guardia del Posto più vicino di quello che avranno sentito o veduto lo stesso potrà assicurarsi meglio prima di dare un falso all'armi.
Le dette Ronde ordinarie hanno obbligazione di girare continuamente quel tratto di Muraglie e Ripari che loro è stato assegnato sino a che abbiano terminata la loro fazione e se vogliono prendere qualche respiro devono portarsi sopra li stessi Ripari in qualche parte dove possano formare una sentinella non dimorandovi però più di un quarto d'ora.
Resta a medesime Ronde proibito di trattenersi a coversare con la sentinella o nelli Corpi di Guardia ed alli Ufficiali e caporali il permetterglielo e riceverle.
Le suddette Ronde esigeranno il Nome da tutte le altre Ronde eccetto che dagli ufficiali maggiori cioè Governatore, colonnello e sergente maggiore della Piazza e dagli ufficiali di guardia nel tratto della loro guardia come si spiegherà meglio in appresso.
Rispetto alle Ronde straordinarie vi saranno li Governatori e colonnelli delle Piazze li quali andranno a quelle ore e quando giudicheranno di miglior servigio.
Li sergenti maggiori o aiutanti maggiori anderanno ogni notte dopo dispensato il nome per riconoscere se lo stesso resta bene distribuito e visiteranno li Corpi di Guardia per vedere se vi è tutta le gente comandata e se hanno le loro armi in buono stato e le Ronde delli predetti ufficiali maggiori riscuoteranno il nome da tutte le altre Ronde sia ordinarie che straordinarie essendo ufficiali che devono esser conosciuti da tutti e incontrandosi due dei suddetti ufficiali maggiori di Ronda il meno graduato darà il nome al più qualificato.
Le altre Ronde straordinarie saranno ufficiali del presidio destinati dal Governatore il quale ne darà incombenza al sergente maggiore affinché li comandi in quel numero che stimerà più conveniente avendo considerazione della quantità degli ufficiali che saranno nella Guarnigione e all'occorrenza dei tempi dovendo da questi prendere norma e regolarsi.
Li detti ufficiali devono portare un lume visibile e fare il giro dei Ripari loro prefisso osservando se le sentinelle fanno il loro dovere ed ancora visitare li Corpi di Guardia, contare li soldati e rivedere le loro armi e munizioni con riguardo però di non visitare quelli Corpi di Guardia dove vi saranno ufficiali di Guardia più graduati di loro eccetto che se non avessero un ordine in scritto del Governatore o altro Comandante della Piazza, nel qual caso il magistrato eccellentissimo vuole che le dette Ronde ancorchè inferiori di grado abbiano quell'autorità che il Governatore o latro Comandante gli averà conferita in scritto e che gli ufficiali, anco più graduati, li rendino conto delli loro Corpi di Guardia, come se fossero loro superiori.
Dichiarando parimenti che la Ronda delli Aiutanti maggiori della Piazza si debba considerare come quella dei sergenti maggiori, andando li medesimi in loro luogo ed avendo ancor essi inspezione particolare del servigio della Piazza.
Per togliere tutte le dispute e controversie circa il dare o il ricevere il Nome, il magistrato eccellentissimo dichiara che le Ronde del Governatore, colonnello e sergente maggiore della Piazza riscuotino il Nome da tutte le altre Ronde, Corpi di Guardia e sentinelle senza veruna distinzione.
Che le Ronde ordinarie, a risalva, che dalli predetti ufficiali maggiori e dalli ufficiali della guardia, che saranno di Ronda sotto la giurisdizione dei loro Corpi di Guardia, lo ricevino da tutte le altre Ronde.
Che le Ronde straordinarie d'ufficiali diano il Nome a tutte le altre Ronde e che solamente incontrandosi fra di esse per non passare senza riconoscere l'una l'altra, quella che averà alla sua diritta la campagna riscuota il Nome da quella che averà la sua diritta verso la città o Ripari.
Che gli ufficiali di Guardia, facendo la Ronda nella giurisdizione dei loro Corpi di Guardia, riscuotino il nome da tutte le Ronde eccetto che da Governatori, Commissari o altri Comandanti, colonnelli e sergenti maggiori della Piazza.
Che le sentinelle, le quali hanno il Nome, lo riscuotino da tutte le Ronde tanto ordinarie che straordinarie eccetto che da Governatori o altri Comandanti di Piazza, colonnelli e sergenti maggiori di Piazza.
Arrivando li predetti ufficiali maggioroi di Ronda alli Corpi di Guardia per visitarli saranno ricevuti nel modo seguente.
Per li Governatori e Commissari si faranno prendere le armi a tutti li soldati di Guardia e si metteranno in spalliera.
In appresso l'ufficiale di guardia più graduato s'avanzerà fuori del rastello con quattro fucilieri per darli il Nome.
Per li colonnelli e sergenti maggiori della Piazza si metteranno li soldati in spalliera senza armi ed il più graduato ufficiale di Guardia si porterà con due fucilieri sino al rastyello per darli il Nome.
Il simile trattamento il magistrato eccellentissimo vuole che si faccia dalli Corpi di Guardia a tutti li colonnelli e sergenti maggiori che saranno comandati d'andare di Ronda ancorchè non fossero attualmente alla Piazza o fossero di qualche reggimento.
Per quello risguarda l'obbligazione delle sentinelle, queste si porteranno con ogni vigilanza ed attenzione sì di giorno che di notte, passeggiando sempre con li loro fucili sul braccio, senza sedersi o stare con maniera indecente e trascurata in una funzione dalla quale dipende la sicurezza principale d'una Piazza.
Scuprendo qualche Ronda li grideranno con vce alta il Chivalà? E se saranno in Posti e Piazze dove debbano riscuotere il Nome lo riceveranno con avere la spada o bajonetta nuda, con la punta al petto di chi glielo darà, ma essendo in Posti o Piazze dove le sentinelle non riscuotono Nome faranno passare le Ronde discoste, con presentar l'armi verso le medesime.
Le sentinelle però che saranno vicine ai Corpi di Guardia dopo avere gridato alla Ronda il Chivalà?
e inteso qual Ronda sia chiameranno il caporale di Guardia perchè venga lui stesso a riconoscerle.
Nelle FORTEZZE dove sono le Campanette alla Guardiole, la sentinella deputata a suonare per la prima deve ogni quarto d'ora dar segno e tutte le altre devono, secondo l'ordine prescritto, continuare a suonare e se alcuna non corrisponde al suono della Campanetta la sentinella più vicina deve darne l'avviso con chiamare il Caporale di Guardia a fin che vada a riconoscere di dove procede il mancamento.
Le sentinelle non devono mai abbandonare il loro posto se non conoscendo di non poter resistere ad una forza superiore di molto, nel qual caso devono prima di ritirarsi sparare e poi ritirarsi al loro Corpo di Guardia, avvertendo però di non dare falsi all'armi senza occasione.
Nelle città o Piazze presidiate comanda il magistrato eccellentissimo che si spediscano tutte le notti delle pattuglie e queste si distacchino dalla Piazza d'Armi o dalle Porte secondo la comodità e la situazione della detta città e Piazze.
Le dette pattuglie averanno per capo un ufficiale stipendiato ovvero un ufficiale riformato e saranno più o meno numerose secondo l'occasioni.
Gireranno le contrade della città per impedire che non sieguano furti contese od altri disordini e sopraggiungendo a qualche inconveniente arresteranno li rei e li condurranno alla Piazza d'Armi.
Il simile faranno se incontreranno soldati per le strade o li troveranno alle taverne e osterie e tralasciando di farlo se verrà a notizia dei Governatori o altri Comandanti di Piazze, sarà castigato il capo di detta pattuglia di pena corporale ad arbitrio del comandante sudetto.

"Gli ufficiali destinati alla Guardia di qualsiasi Posto, Porta, Fortificazione esteriore, Corpo di Guardia, luogo e situazione, sia cinta di Muraglie che aperta in piena campagna, come li destinati a qualunque Parate per qualsiasi caosa e tutti ancora nelle uscite dei Serenissimi Collegi o Serenissimo Semato e in occasione di presentar mostra per prendere paga e in altra qualsivoglia funzione dovranno sempre essere vestiti a divisa secondo la rispettiva Nazione e delle loro Compagnie non solo per il maggior decoro ma altresì possano distinquere secondo l'intenzione che sempre ne ha avuto il Magistrato eccellentissimo di guerra conforme apparisce da suo decreto del 17 novembre 1721.
Per l'osservanza di quel decreto resta incaricato il sergente maggiore destinato alla piazza pro tempore quale avrà obbligo in evento che da chi che sia trascurasse nella di lui osservanza di parteciparne immediatamente l'illustrissimo Sergente Generale pro tempore e preso che avranno il possesso del Posto loro dato in custodia, facendosi ben esprimere dall'ufficiale che rileveranno gli ordini che saranno stati dati e ciò che dovranno eseguire riconosceranno il numero della gente loro stata assegnata per la Guardia suddetta, visitando l'armi e munizioni dei soldati.
In appresso anderanno a visitare dove s'armano le sentinelle per vedere se le medesime restano ben postate e quando a loro giudicio stimassero che si potessero postar meglio n'avvertiranno o ne faranno avvertire l'ufficiale maggior che comanderà a detto Posto affinché farli le dovute riflessioni e parteciparlo al Governatore o Comandante della Piazza se lo stimerà opportuno.
Ordineranno a Sergenti e Caporali che non diano licenza a verun soldato di partirsi dalla Guardia senza la loro permissione la quale non concederanno che di giorno a qualched'uno d'essi usciti di sentinella, purchè non eccedano il numero delle sentinella che s'armeranno dallo stesso Posto, non ampliando però questa facoltà a più di un'ora per soldato né mai dopo il tramontare del sole perchè in detto tempo e in tutta la notte doveranno essere tutti li soldati effettivi alla loro Guardia e in difetto sarà castigato l'ufficiale superiore e più graduato che comanderà alla Guardia e Posto dove si troverà il mancamento predetto ad arbitrio del Magistrato eccellentissimo o dei Governatori e Comandanti delle Piazze.
Ogni volta che si anderà a rilevare le sentinelle dai loro posti debba l'ufficiale prima che quella partano dal Corpo di Guardia riconoscerle e vederle partire col caporale che dovrà andare a postarle, osservando pure se lo stesso ricondurrà al Corpo di Guardia tutte quelle che usciranno di fazione.
All'aprire delle Porte faranno prendere l'armi a tutti li soldati e li faranno trattenere nel Copo di Guardia fino a che siano visitate al difuori tutte le venute, il che però si praticherà secondo le circostanze dei tempi e la situazione delle Piazze.
Parimenti essendovi confusione di popolo per entrar dentro non faranno posar l'armi ai soldati fin che non sia mancata la confusione e il Corpo di Guardia del tutto sbarazzato.
La sera al serrare delle medesime e prima ancora sarà notte, armeranno i Corpi di Guardia, facendo prendere l'armi ai soldati, quali si tratterranno nello stesso fino a che l'aiutante maggiore o altra persona abbia chiuse le porte suddette ed essi si accerteranno se veramente restano ben serrate toccando per maggior cautela il catenaccio.
Alla mattina faranno battere la Diana" [tromba, propriamente l'"adunata", "sveglia"]" allo spontar del giorno chiaro, la sera la Ritirata ed all'aprire e serrae la Porta il solito segno del Tamburo.
Chiuse le Porte spediranno il caporale a distribuire il Nome" [parola d'ordine] alle sentinelle (se in quel Posto o Piazza si praticherà che le sentinelle lo abbiano] o veramente si faranno rinnovare quei ordini e avvertimenti che più precisamente doveranno osservare nella notte, avendo ancora li stessi ufficiali l'intenzione d'andare una o due volte fra la notte a riconoscere se le sentinelle stanno con la vigilanza dovuta.
Qualunque ufficiale non si farà lecito partire dalla sua Guardia se non quando sarà rilevato e chi sarà ritrovato mancante sia di giorno che di notte, sarà castigato ad arbitrio del Generale o altri Comandanti di Piazza secondo le circostanze dell'inosservanza.
Tanto meno sarà permesso ad alcun ufficiale superiore di dare licenza ai suoi subalterni né a Sergenti né a Caporali d'abbandonare la Guardia particolarmente di notte e quando questo succedesse, non solamente sarà castigato l'ufficiale che averà data la licenza suddetta ma ancora quelli che se ne saranno valuti ad arbitrio come sopra e quando seguisse qualche accidente di malattia o altro sinistro, che meritasse una simile permissione, doverà subito l'ufficiale superiore del Posto spedirne l'avviso al Generale o altro Comandante di Piazza ed al sergente maggiore intendendo che niuno ufficiale possa lasciare un altro in suo luiogo di Guardia senza la permissione del Comandante della piazza e la notizia al sergente maggiore.
Sarà obbligo di tutti li ufficiali che alla giornata saranno di guardia in qualsivoglia posto di invigilare ed accudire come anco di far stare in attenzione le sentinelle e soldati che saranno di Guardia nei rispettivi Posti acciò non succedano disordini né incovenienti di qualsiasi quantità con ovviare ad ogni uno di essi ed a qualunque attentato che da chi sia indistintamente venisse fatto e rammemorarsi che i Posti o sian Corpi di Guardia sono Sacrosanti e che d'ogni cosa che succedesse sia per discordia d'opinione che d'omissione, negligenza od altro essi ufficiali ne restano debitori e saranno tenuti per tali quando prontamente non vi anderanno al riparo.
La permanenza dei suddetti ufficiali nei rispettivi posti ove fussero destinati di Guardia sarà di tutto il giorno, senza che possano partirsi, ne men per motivo di andare a pranzo ma doveranno fermarvisi fino alla sera al serrare delle respettive Porte ove fussero di Guardia.
Non sarà nemmeno permesso "[stando a questo Capo 8 degli Ordinamenti militari del colonnello Zignago] " agli ufficiali di Guardia delle Porte del Ponte Reale, del Ponte di Mercanzia, Darsina e Cava il potersi partire dalle loro Guardie ancorché per motivo di andare per cibarsi se non lasciare in loro vece altro ufficiale del rispettivo Rango e non più praticare quello che per avanti si faceva di lasciarvi nel caso suddetto il sergente o sia agente di guardia.
Questo pure dovrà praticarsi sia da quelli ufficiali che si sono in ultimo luogo aggionti per subalterni che smontando di guardia dalla Cava doveranno andare ad assistere all'Aquasola sino al ritorno da pranzo del Capitano di quelle Porte che le sarà permesso per il tempo di due ore.
Dal Subalterno del Molo alla Porta di S.Marco.
Da quella della Mercanzia al Portello di Strada Nuova.
Da quello del Ponte Reale alla Porta del Ponte di Spinola.
Da quello della Darsina alle Porte di carbonara dette di Santa Marta.
E quanto sopra per esecuzione di Decreto del Magistrato eccellentissimo di guerra del 5 dicembre 171.
Similmente avranno attenzione gli Ufficiali di Guardia d'avvertire ossia di far avvertire li Sergenti Maggiori della Piazza d'ogni accidente che succeda tanto di contese che d'incendi o altro emergente che venghi a loro a notizia, con osservazione però che non essendo eglino di Guardia alla Piazza d'Armi o sia Posto Principale della città, basterà che ne mandino l'avviso al Capitano di Guardia alla detta Piazza d'Armi, osservando di mandarvi un Ufficiale riformato, Sergente o soldato che abbia capacità di riferire distintamente il fatto seguito non tralasciando però intanto d'andare al riparo di tutti l'incovenienti che potessero insorgere nel caso suddetto, con mira sempre di sprovvedere notabilmente il Corpo di Guardia dei Soldati per spingeli fuora dello stesso, facendo chiudere li Rasyelli e Porte secondo che stimeranno esservene il bisogno avendo riguardo al Posto dove sono e all'importanza dell'emergente supposto.
Il Magistrato eccellentissimo comanda e vuole che quandoli esattori delle Gabelle venghino insultati o violentati da qualsivoglia persona li Ufficiali di Guardia [essendone richiesti dai medesimi] gli facciano portare aiuto e assistenza dalli Corpi di Guardia e le sentinelle dei quali serreranno li Rastelli e Porte per trattenere li Complici i quali però non rimetteranno nella mani di alcun altro Tribunale o Magistrato senza l'ordine espresso del Generale o d'altro Comandante di Piazza, il che si intende ancora per tutti li altri delitti e trascorsi che si commetteranno vicino tutti li Corpi di Guardia quando da soldati de medesimi saranno arrestati li malfattori.
Accadendo che nei Posti che riguardano il mare qualche Bastimento venchi insultato o inseguito da altro sotto il tiro e portata del cannone l'Ufficialei di Guardia li faranno fare prima una Fumata, e perseverando nell'attentato, gli faranno tirare sopra in esecuzione dell'Instruzioni che sono a tutti li Corpi di Guardia suddetti le quali le leggeranno e osserveranno con ogni esattezza, invitando però sempre a notificare prontamente ogni cosa che accade alla Piazza d'Armi come già si è accennato.
Resta incaricato ai Capitani e a tutti gli Ufficiali che saranno di Guardia alle Porte, Posti avanzati ed entrate delle Fortezze del Serenissimo Dominio di farli condurre innanzi tutti quelli che entrano dentro le medesime ancorché abbiano passato parola"[parola d'ordine]" e abbiano ottenuto licenza di essere introdotti e questo per esaminare quali persone siano e di quale nazione ed essendo forastieri o cadendo sopra di loro qualche sospetto li faranno trattenere fino a che abbiano partecipato la loro condizione e qualità ai Commissari o Governatori per riceverne dai medesimi gli ordini più precisi.
Li sergenti e Caporali che non averanno Ufficiali superiori sopra di loro al comando dei Corpi di Guardia dovranno osservare li stessi ordini e avere li medesimi riguardi che si sono incaricati a gli ufficiali, sotto quelle pene che il Camera passa d'inverno ad ogni Corpo di Guardia e seguendo una tal frode sia per malizia dei sergenti che de caporali il Magistrato eccellentissimo si risalva di castigarli con la privazione della carica o altra maggiore pena a suo arbitrio.
Li caporali di Guardia dovranno accompagnare le sentinelle personalmente ed essere presenti alla consegna che si daranno l'une e l'altre degli ordini che avranno da osservare quali specificheranno loro stessi con chiarezza e distinzione, avvertendole ancora di arrestare tutte quelle persone che vorranno entrare dentro le Piazze e città con armi corte da fuoco le quali armi sarà cura dei caporali di mandarle al Palazzo dei Governatori e Comandanti delle Piazze facendo pure accompagnare alla Piazza d'Armi tutti li Forastieri ch'entreranno entro le dette dette Città, sino a piedi che a cavallo, tanto armati che disarmati.
Sarà debito delli detti caporali di Guardia l'andare a riconoscere tutte le Ronde che passeranno dai loro Corpi di Guardia e di ricevere o dare il Nome" [parole d'ordine]" se gli toccherà ovvero avvertire gli Ufficiali di Guardia se ad essi spetterà di darlo.
Venendo destinati da Magistrato di Guerra con suoi decreti de 17 e 20 novembre alcuni ufficiali riformati per Capi delle pattuglie, che girano di notte tempo la Coittà di Genova, per ovviare a tutti quei disordini che per avventura potessero succedere per la Città medesima, si ordina perciò ad ognuno di detti Capi delle Pattuglie, tanto di prima quanto di seconda, essere obbligo d'ognuno di loro il dover formare Rollo dei soldati che ad esse saranno rispettivamente assegnati dall'Ufficio del Ponte Reale e da quello della Darsina a ciò destinati per sapere quando qualcuno di essi si assentasse dalla sua Pattuglia, quale fosse il mancante o mancanti ad effetto di far loro dare il dovuto castigo.
Indi si instraderà per il Quartiere che gli sarà stato assegnato e incontrando il Bargello o sia Luogotenente con la Spada dei Famigli nel detto Qaurtiere si farà dare, secondo il solito, un Famiglio" [sibirro] per valersene in qualonque occorrenza.
Marceranno uniti tutti i soldati delle loro rispettive Pattuglie nei Quartieri loro prefissi, cioè quelli di prima fino alla mezzanotte, in qual ponto poi si ritireranno nel Corpo di Guardia, da dove saranno partiti e immediatamente si darà la marcia a quelli di seconda per girare come sopra li Quartieri respettivamente assegnati e al spuntar dell'alba parimenti si ritirerà ogni Pattuglia ne i rispettivi Corpi di Guardia da dove saranno usciti.
Tanto gli uni quanto gli altri nel tempo che scorreranno li rispettivi Quartieri invigileranno alle risse o litigi che potessero insorgere e anderanno al riparo di ogni disordine e dei mali che da essi ne potessero succedere, arrestando gli autori dei medesimi e particolarmente gli offensori e condurli al Ponte Reale ove il capo dovrà consegnare questo o questi tali prigione o sia nella stanza dei ceppi di quel Corpo di Guardia.
Invigileranno altresì ai ladronecci, che di nottetempo potessero seguire per la Città medesima, e ritrovando qualche persona o persone in simil misfatto li condurranno cautamente prigionieri al Ponte Reale come sopra per subire quel castigo che potrebbero meritare.
Faranno annotare diligentemente tutto quello che sarà occorso e avranno ritrovato nel decorso delloro giro in modo di relazione nella solita stampa come anche il luogo e ora ove alcuna di dette Pattuglie averà incontrato il Bargello o sia Luogotenente con la propria squadra de famegli nel rispettivo Quartiere per vedere da ciò se ognuno compisse al proprio debito.
Accudiranno parimenti a qualunque incendio che di nottetempo potesse succedere sia in case private che altrove e quando l'incendio seguisse nelle ore improprie e che li padroni delle case ove fosse non se ne avvedessero ne daranno prontamente ai medesimi l'avviso in quella miglior maniera che le potrà riuscire con prestar loro quell'aiuto che si convenisse per estinguere il fuoco medesimo e nell'istesso tempo non ometterà il Capo di non mandarne subito l'avviso al Capitano di guardia del Ponte Reale, come pure del luogo, ove fosse l'incendio, perchè con tutta celerità ne possa far avvertito l'illustrissimo sergente generale e il sergente maggiore della piazza.
Se per sorte insorgessero disordini nei quali avessero parte persone forestiere o che meritassero qualche riguardo o altercati traloro o con altri, procurerà il capo della pattuglia, che s'incontrasse in tale inconveniente, di ovviare il male che potesse succedere nelle maniere più convenienti ma quando vi fosse motivo giusto di arrestarli per condurli al Ponte Reale dovranno questo praticare con maniere civili e senza strapazzi ma in modo militare facendone immediatamente pervenire l'avviso al sergente maggiore della Piazza".

"Benché non succedano le all'Armi perlopiù che in tempi di guerra, ad ogni modo il Magistrato Eccellentissimo vuole per regola di Buon Governo che in tutte le Piazze di questo Serenissimo Dominio restino avvisati li Ufficiali di quello che doveranno eseguire in un simil caso e a questo effetto ordina a Sergenti Maggiori delle Piazze di fare una distribuzione e riparto delle compagnie e corpi di soldatesca che saranno di guarnigione nelle medesime e con l'approvazione dei Governatori o altri Comandanti di assegnare ad ognuna il Posto e Luogo dove doverà in tale emergente postarsi, ordinando ancora a tutti gli Ufficiali e soldati che sentendo qualche segno di all'Armi, sia col suono delle Campane a Martello che con li Tamburi, sia di giorno che di notte, ciasceduno si porti immediatamente al suo Quartiere e gli ufficiali facciano preparare li Soldati e li conducano quanto più presto sarà possibile al Posto loro stato prescritto dal signor Sergente Maggiore della Piazza, il quale dovrà nella distribuzione suddetta destinare rinforzo a tutti li Corpi di Guardia, munire li Rpari di sentinelle e Ronde più frequenti, inviare Pattuglie d'Ufficiali, tanto per la Città che sopra li detti Ripari e Muraglie, disegnare un Corpo di Granatieri con qualche Ufficiale il quale debba accorrere prontamente verso la parte di dove procederà il detto all'Armi, avvertendo ancora d'ordinare un buon Corpo di Gente per la Piazza d'Armi affinché da quella si possa spingere rinforzo di Gente dove maggiore fosse il bisogno.
E come che queste disposizioni se non sono state regolate prima dell'occorrenza, è difficile che possano improvvisamente effettuarsi con buon ordine, pertanto si incarica ai Governatori e Comandanti della Piazze di fare distribuire anticipatamente gli ordini per la disposizione che si è accennata affinché in un caso improvviso ciascheduno sappia il proprio debito e si schivi la confusione e disordine solito a nascere in simili occasioni.
Rispetto all'INCENDI subito che gli Ufficiali e soldati sentiranno il solito segno della Campana, se sarà di giorno si porteranno ai loro Quartieri dove si fermeranno per attendere gli ordini che li saranno dati, inviando però ogni Compagnia un Sergente al Ponte Reale perché stia in pronto per riceverli.
Si è detto di portarsi ai loro Quartieri se sarà di giorno poichè di notte tempo s'intende che i soldati debbano sempre stare ai loro Quartieri come è loro obbligo.
Il Sergente Maggiore della Piazza spedirà prontamente dove sarà appicciato il fuoco gli Ufficiali con la Gente che stimerà per stimerà più propria per impedire che non sieguano disordini e rapine, facendo occupare tutte le Venute delle strade e non accostare al detto Incendio se non le persone atte a smorzarlo e quando di queste non ve ne fossero sufficientemente spedirà due o tre Ufficiali ad ognuno dei quali darà cinque o sei soldati finché vadano per la Città in contrade diverese per trovare Muratori, Facchini e simil Gente la quale possa travagliaread estinguere il detto fuoco, e sarà cura dei Governatori e Comandanti della Piazza di far pagare li detti Operari da chi averà goduto il beneficio del loro travaglio.
Oltreché sarebbe più espediente che li stessi Governatori e Comandanti delle Piazze ordinassero un numero di Muratori, Facchini e altri Manuali li quali fossero obbligati di accorrere in tutte le occasioni d'Incendio, facendoli pagare e castigandoli se non si trovassero a fare il loro debito.
Nelle FORTEZZE l'Incendi sono di maggior conseguenza per molte ragioni di sommo peso, pertanto sarà degna applicazione dei Governatori e Commissari di fare preparare un Magazzeno in sito comodo con tutti gli attrezzi bisognevoli a un pronto eipari come sono le Secchie, Scale, Picconi, Piccozzi e simili strumenti ordinando che li Muratori, Falegnami e Fabbri, che servono nelle medesime Fortezze, vadano subito a provvedersi e che corrano dove è appicciato il fuoco, per smorzarlo sul suo principio e perchè talvolta non saranno detti Artigiani sufficienti al bisogno si comanderanno tanti soldati per Compagnia li quali abbiano la stessa obbligazione.
Gli Ufficiali ed il restante dei soldati staranno ai loro Quartieri pronti a ricevere gli ordini che li saranno dati e se sarà di notte si spediranno Pattuglie e Ronde d'Ufficiali sopra le Mura e Ripari e alli Corpi di Guardia, tanto nell'esteriore che nell'interiore della Piazza.
Gli Ufficiali di Guardia faranno prendere l'Armi ai Soldati e teniranno armati li Corpi di Guardia.
Se sarà di giorno, oltre tutto ciò che si è detto, li Capitani o altri Ufficiali che saranno di Guardia alla Porta Principale e prima entrata delle FORTEZZE suddette faranno alzare li Ponti levatoi e serrare li Rastelli si a che il fuoco resti del tutto estinto".

"Gli ufficiali comandati ad essere di PARATA con qualche Corpo di Soldatesca nei giorni solenni e di qualche Funzione" [scrive ancora lo Zignago] "si troveranno all'ora prefissa con la loro Gente sopra la Piazza assegnatagli conducendo li stessi Capitani o altri Ufficiali che saranno comandati la Compagnia o Distaccamento che doverà armare la Piazza suddetta procurando che li Soldati sino ben all'ordine e muniti di armi e munizioni e tanto gli stessi Ufficiali che li Sergenti saranno vestiti decentemente della livrea e colore dei Soldati e dopo aver disposto la loro Compagnia o Distaccamento in battaglia con occupare tutta la Piazza e le Venute per le quali il transito del Popolo può incomodare il passaggio dei Serenissimi Collegi o altri Personaggi, faranno posare l'armi a terra ai soldati, lasciando una sentinella alla Bandiera ed una sopra l'ala dritta e l'altra sulla sinistra per guardia dell'armi tanto più se la Piazza sarà grande.
Ordineranno ancora ai soldati che non si partano e non vadano tanto lontano che non possano sentire il segno della Cassa o Tamburo al di cui battere, se non vi saranno tutti, l'Ufficiale manderà ai ceppi li mancanti e ne darà avviso al Sergente Maggiore della Piazza, dovendo pure assistervi sempre gli Ufficiali e non partire dalla detta Piazza sino a che non siano licenziati dal Sergente Maggiore, dal quale manderanno per riceverne l'ordine quando sarà terminata la Funzione.
Ogni qualvolta si prenderanno l'armi, ancorché sia per rendere l'onore dovuto ai Serenissimi Collegi, come si dirà sa suo luogo il Capitano starà sempre piantato alla Fronte sull'Ala dritta della sua Compagnia o Distaccamento fra la seconda e terza fila.
Il Tenente sull'ala sinistra pure fra la seconda e terza fila e l'Alfiere nel centro, con osservazione che il capitano farà un passo più avanzato alla fronte del Tenente e l'Alfiere e se l'angustia della strada difficultasse il piantarsi, come si è detto, si faranno stringere li soldati da petto e schiena verso la coda del battaglione, piuttosto che mancare alla predetta disposizione.
Passando il Venerabile si faranno prendere le armi alli soldati e gli ufficiali saluteranno con lo spontone e Bandiera.
Li Tamburi batteranno la marcia e tanto li Ufficiali che li Soldati metteranno ginocchio a terra con l'armi basse ed il capo scoperto fino a che sia passato.
Per deliberazione del Magistrato di Guerra del 9 giugno 1719 resta stabilito che li Capitani e altri Ufficialòi Comandanti nell'uscire dai Quartieri con le loro Compagnie o Truppe per andare all'armamento dei Posti nei giorni che escono li Serenissimi Collegi o Serenissimo Senato oppure quando si portano per passare la Mostra o in altra qualsivoglia occasione dovranno marciare alla testa delle loro truppe o compagnie e ricondurre poi le medesime sino ai loro rispettivi quartieri battendo la marcia né potranno esimersi da tale funzione.
Tutti li Sergenti, Caporali e altri Ufficiali riformati dovranno sempre andar vestiti secondo la divisa degli abiti delle loro Compagnie e non con paramano ossia mostre finte alle maniche e con calzette del colore di dette mostre, non solo nelle Parate e funzioni suddette, ma bensì giornalmente, come devono praticare li soldati tutti, per quali soldati dovranno li Capitani delle proprie Compagnie invigilare che siano, subito seguito il loro assento, provveduti di panni, secondo gli ordini e contratti che vi sono per li vestiari.
E quando l'Impresari dei panni non adempissero al loro obbligo ne doveranno dare pronto avviso all'illustrissimi Sergenti Generali pro tempore acciò possano provvedere secondo gli ordini che vi fossero per tale inosservanza.
Per le scarpe che dai Capitani ossia Ufficiali si provvedono ai Soldati, queste si prenderanno nella quantità firmata dai capitani e dall'illustrissimo Sergente Generale in biglietto dall'Ufficio dei Poveri con dichiarazione che per il pagamento di esse si dovrà diferire per tempo congruo di cinque o sei mesi dopo dei quali saranno i Capitani tenuti a sodisfarlo con ritirare il biglietto firmato oppure esigere la quitanza e per quello concerne il Capello, Crovata, Calzette e Porta Spada s'incarica alli Capitani l'uguaglianza nel provvederli acciò il Magistrato possa avere alle occasioni di avanzamento, titolo onorifico, od altro arbitrale vantaggio il dovuto riguardo per quei Ufficiali che saranno stati in ciò più diligenti ed avranno osservata maggior esattezza".


INDICE DEGLI ONORI MILITARI (FINE XVII E XVIII SEC.) SECONDO ORDINAMENTI DI GUERRA DELLO ZIGNAGO
-CAP.1:DELL'ONORE DOVUTO AI SERENISSIMI COLLEGI
-CAP.2: PER LI ECCELLENTISSIMI SENATORI E ILLUSTRISSIMO SIGNOR GENERALE
-CAP.3: DEGLI ONORI CHE DOVRANNO RENDERSI AI COMMISSARI GENERALI, AI GOVERNATORI ED ALTRI GIUSDICENTI COL DETTO TITOLO NELLE PIAZZE DEI LORO GOVERNI
-CAP.4:CERIMONIALE STABILITO FRA LI GOVERNATORI DELLE CITTA' E I COMMISSARII DELLE FORTEZZE
-CAP.5: DEL TRATTAMENTO CHE DOVRA' FARSI DAI CORPI DI GUARDIA AI COMANDANTI DELLE PIAZZE E FORTEZZE CHE NON HANNO CARATTERE DI COMMISSARI GENERALI
-CAP.6: DISTINZIONI CHE DOVRANNO PRATICARSI DAI CORPI DI GUARDIA AGLI UFFICIALI TANTO IN GENOVA CHE NELLE PIAZZE E FORTEZZE DEL SERENISSIMO DOMINIO
-CAP.7: COME DOVRANNO REGOLARSI LE PRECEDENZE FRA GLI UFFICIALI DELLO STESSO GRADO


"Passando li Serenissimi Collegi [Camera e Senato] "da qualche Corpo di di Guardia o da qualche Piazza o Posto dove sia Corpo di Soldati, gli Ufficiali faranno mettere in ordinanza la detta soldatesca col fare presentare l'armi alli soldati e battere la Marcia dai Tamburi ed essi si metteranno alla Testa della Soldatesca nel modo che si è specificato trattando della PARATE e li faranno il saluto dello spontone e l'Alfiere quello della Bandiera con l'ossequio dovuto al Serenissimo Principe".

"Quando qualche Senatore passerà da un Corpo di Guardia le sentinelle presenteranno l'armi e avvertiranno li Caporali di Guardia affinchè li medesimi diano il solito segno col battere del Bastone acciò li soldati escano fuori del Corpo di Guardia alla Testa loro e si mettano in spalliera e gli Ufficiali di Guardia alla Testa loro per inchinare il Personaggio.
Se una Compagnia si troverà di Parata sovra una Piazza dalla quale sia di passaggio uno dei Senatori, le sentinelle della bandiera e dell'armi, presenteranno i Fucili e li soldati faranno spalliera in atto appunto come se si volesse far loro prendere le armi da terra, stando gli Ufficiali a proprii Posti senza spontone.
E caso che il detto Senatore passasse in tempo che li soldati si trovassero sotto l'armi si faranno porre ai medesimi i Fucili in spalla e gli Ufficiali prenderanno i soliti Spontoni alla mano.
Resta intimato ai Capitani di Guardia al Ponte Reale per Decreto dei Serenissimi Collegi del 1709 a 4 luglio che ogni qual volta vorrà passare qualche Senatore con Lettiga o Seggetta" [portantina] "tanto per entrare che per uscire dal detto Ponte gli facciano abbattere la Catena" [per bloccare il passo a veicoli e viandanti e fare il controllo d'uso].
"Li sopradetti trattamenti si doveranno praticare in questa città con li Personaggi del Serenissimo Trono e con l'Illustrssimi Sargenti Generali pro tempore qi quali pure si presenteranno le armi e faranno gli ufficiali il saluto dello spontone e Bandiera quando saranno le Compagnie o altri Copi di Soldatesca piantati in battaglia e che li detti Generali vorranno darli la mostra o farli fare l'Esercizio" [esercitazioni militari] ed incontrandoli per le strade se li medesimi si fermeranno per vedere passare la Soldatesca, li Ufficiali li saluteranno similmente con lo spontone e Bandiera, marciando quando la situazione delle strade e vicoli lo permettano.
Nelle Piazze poi e Città del Dominio, quando vi arriverà un Senatore, li Governatori o altri Comandanti manderanno al di lui sbarco il Sergente Maggiore della Piazza per complimentarlo ed offrirgli una Squadra di quindici soldati con un Sergente e quella si troverà ivi pronta per scortarlo tenendo una sentinella alla Porta della di lui abitazione se l'acconsente.
Li Governatori suddetti anderanno a visitarlo e la sera manderanno il Segente Maggiore a prendere da lui il Nome" [parola d'ordine per i posti di guardia] "e a presentargli le chiavi della città e sarà ad arbitrio dello stesso Personaggio d'accettare tutti o parte delli detti convenevoli secondo li piacerà.
Passando dalli Corpi di Guardia delle dette Città e Piazze l'Ufficiali prenderanno lo spontone in mano e si metteranno alla Testa della loro Guardia facendo mettere Fucile in spalla ai soldati e battere l'Appello col Tamburo.
Ogni qual volta un Senatore si troverà in qualche parte del Dominio dove siano Fortezze e vorrà entrarvi dentro, li Commissari o altri Comandanti manderanno per la prima volta il Sergente Maggiore con otto Alabardieri ad incontrarlo fino al primo Rastello.
Faranno piantare sopra le Piazze delle stesse Fortezze la Soldatesca in Battaglia" ["assetto di combattimento"] "con li Capitani, Tenenti e Bandiere alla Testa, senza però farli il saluto dello spontone nè delle Bandiere.
Li Tamburi batteranno però la Marcia e li soldati presenteranno le Armi.
Li Governatori o altri Comandanti anderanno ad incontrarlo alla Piazza delle Cittadelle e nell'andarsene l'accompagneranno sino all'ultimo Rastello.
Entrando dentro del Maschio di dette Fortezze si saluterà con dieci Mortaretti a tenore dell'Instruzioni de saluti che sono prescritte a Commissari e Governatori delle suddette.
Se entrerà alcune volte nelle medesime, li Corpi di Guardia prenderanno l'armi, l'Ufficiali di Guardia staranno alla Testa della loro Guardia col spontone in mano e quando sia visita premeditata anderà il Sergente Maggiore con otto Alabardieri a riceverlo fino al primo Rastello dell'entrata".

"Nelle Piazze di Governo de i Commissari Generali, de i Governatori ed altri Giusdicenti con carattere di Commissari generali, monterà di Guardia alla loro abitazione un Capitano, un Subalterno e quel numero di soldati che comporterà la forza del Presidio.
Intendendo però che ovunque alloggeranno li predetti Governatori e Commissari Generali si stabilisca la Piazza d'Armi di quella Città od altro luogo presidiato e che nelle Fortezze si continui a praticare quello che resta introdotto, cioè che dal più vicino Corpo di Guardia si spedisca una sentinella innanzi la casa ed abitazione di detti Commissari Generali o altri Comandanti della Fortezza.
Quando passeranno li detti Commissari Generali dalli Corpi di Guardia delle dette Città o Piazze si faranno prendere le Armi ai soldati e gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia col spontone in mano e li Tamburi batteranno l'Appello.
Nelle Fortezze dove si mandano Commissari generali, la prima volta che li medesimi anderanno a prendere il possesso del loro governo, saranno incontrati al primo Rastello dell'entrata dal Sergente Maggiore della detta Fortezza con otto Alabardieri.
Li Corpi di Guardia li presenteranno l'Armi, gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia col spontone in mano e li Tamburi batteranno la marcia.
Lo stesso onore riceveranno dalle Compagnie o Distaccamenti che si saranno fatti piantare sopra le Piazze della Cittadella e del maschio essendovi un Capitano con un Tenente alla Testa e l'Alfiere con la Bandiera spiegata.
Non faranno pertanto gli Ufficiali alcun saluto dello spontone nè della Bandiera.
Li Commissari che si ritroveranno nella stessa Fortezza e che doveranno cederli il Governo anderanno a riceverli sopra la Piazza della Cittadella e li condurranno, cedendoli la destra, nell'abitazione destinata per detti Commissari dove li daranno il possesso del loro Governo, riconoscendo prima la loro Patente e Scontro e facendo riconoscere ancora l'uno e l'altro dagli Ufficiali che devono essere presenti alla detta Funzione.
In appresso si faranno salutare con li soliti tiri de li Mortaretti.
Quando partirà il Commissario che avrà rimesso il Governo nelle mani del suo Successore, da questo verrà accompagnato fino all'ultimo Rastello della Fortezza, dandoli la dritta e facendoli precedere li otto Alabardieri come sopra.
Li Corpi di Guardia con gli Ufficiali di Parata sopra le Piazze li renderanno li stessi onori praticati nell'ingresso del Primo, salutandolo nell'uscire col sparo de soliti Mortaretti.
Nella dimora e soggiorno che faranno li Commissari nelle Fortezze, delle quali averanno l'attuale comando, li soldati prenderanno solamente l'armi in asta o sia Brandistocchi, le sentimnelle presenteranno l'armi e gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia senza spontone, quando li suddetti passeranno dai Corpi di Guardia della medesima Fortezza".

"Nella prima visita che li COMMISSARI DELLE FORTEZZE faranno ai GOVERNATORI DELLE CITTA' il Corpo di Guardia dell'abitazione di detti Governatori farà a quelli lo stesso trattamento e onore solito a fare alli medesimi Governatori.
L'altre volte poi li soldati di tutti i Corpi di Guardia della Città gli faranno spalliera senza armi, gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia e le sentinelle gli presenteranno le armi.
Quando li Governatori delle Città li anderanno in Fortezza per restituire ai Commissari la detta visita si faranno piantare li Battaglioni sopra le Piazze del Maschio e della Cittadella cogli Ufficiali alla Testa col spontone in mano, le Bandiere spiegate e li Tamburi batteranno.
Il Sergente Maggiore anderà al primo Rastello dell'Ingressi con otto Alabardieri a riceverli.
Li Commissari delle Fortezze anderanno ad incontrarli alla Piazza della Cittadella ed entrando nel Maschio saranno salutati col solito sparo de Mortaretti, uscendo di Fortezza li Commissari li accompagneranno sino all'ultimo Rastello.
Nelle altre Visite che faranno li Governatori ai Commissari li Corpi di Guardia prenderanno il brandistocco, le sentinelle presenteranno le armi, gli Ufficiali di Guardia staranno senza spontone alla Testa della loro Guardia e se la Visita seguirà con essere passata prima Imbasciata, li Commissari manderanno otto Alabardieri al primo ingresso de Rastelli col Sergente Maggiore".

"Li Comandanti delle Piazze e Fortezze che non hanno il predetto carattere, averanno alla Porta delle loro abitazioni nella Giurisdizione dei loro Governi e nelle Piazze dove comanderanno un Corpo di Guardia d'una Squadra di Soldati con un caporale e tanto il detto Corpo di Guardia come tutti li altri che saranno sotto il loro comando, passando li suddetti Comandanti faranno loro spalliera senza armi e gli Ufficiali staranno alla Testa della loro Guardia senza Spontoni e le Sentinelle li presenteranno le armi.
Quando però il Corpo di Guardia delle loro abitazioni servisse per Piazza d'Armi della detta Piazza o Fortezza allora vi monteranno di Guardia li Ufficiali soliti a montare la Guardia alla detta Piazza d'Armi e passando li Comandanti suddetti li faranno fare la spalliera secondo quello si è specificato prima".

"Passando in Genova qualche colonnello ad un Corpo di Guardia la Sentinella presenterà l'armi e chiamerà oil caporale di guardia il quale senza battere del bastone avviserà l'Ufficiale di Guardia e questo uscirà fuora per farsi vedere dal detto colonnello e se vi saranno soldati fuori del detto Corpo di Guardia, il Caporale li farà stare in piedi senza però farli fare spalliera.
lo stesso si praticherà in Genova al Sergente Maggiore della Piazza.
Nelle Piazze e Fortezze del Serenissimo Dominio ai Colonnelli suddetti e ai Sergenti maggiori della Piazza le sentinelle presenteranno le armi, li Caporali faranno mettere in spalliera li soldati senza armi e gli Ufficiali di Guardia staranno alla Testa della loro Guardia sino a che li detti Colonnelli e Sergenti Maggiori siano usciti dal detto Corpo di Guardia.
A tutti gli ufficiali, principiando dall'Alfiere, quando passeranno da qualche sentinella, le medesime metteranno il loro fucile in spalla come oggi si stila".

"Gli Ufficiali della medesima sfera e carattere avranno la precedenza fra di loro secondo l'anzianità delle loro Patenti ottenute a questo Servizio principiando dagli Ufficiali di maggior sfera sino al grado e compresi li Capitani le di cui Compagnie seguiteranno la graduazione dei capitani che le copriranno a tenore del decreto dei Serenissimi Collegi" [cioè di Camera e Senato] "del 1698 al 28 di Dicembre.
Gli Ufficiali Subalterni goderanno parimenti l'anzianità e grado che avranno li loro capitani quando saranno sotto di essi incorporati nelle medesime Compagnie ma se saranno distaccati due Subalterni senza che vi siano li loro Capitani si regoleranno pure le precedenze fra i medesimi secondo l'anzianità delle loro Patenti, quando saranno dello stesso grado, in maniera che ritrovandosi un distaccamento di più Tenenti con qualche Ufficiale Superiore che li comandi e restando questo impedito per cagione di malattia o altro, prenderà il comando del detto Distaccamento il Tenente che sarà più anziano di Patente degli altri a questo Servizio.
Nelle Guardie ordinarie delle Piazze o Fortezze li Sergenti Maggiori regoleranno il giro dei Subalterni secondo l'anzianità che averanno li loro Capitani, dichiarando che l'Alfieri possano darsi muta vicendevolmente con li Tenenti.
Si dichiara parimenti che in occasione di passare Mostre per prendere la paga o per altre simili sonzioni ogni Compagnia debba avere la precedenza che le spetta per ragione di anzianità ancorché non sia coperta dal proprio Capitano, Tenente, Alfiere o Sergente stanteche mai devesi perdere la stessa anzianità della Compagnia secondo la quale si regola la detta precedenza nonostante l'assenza o altro impedimento degli Ufficiali.
All'opposto formando un Battaglione di varie Compagnie sciolte queste si metteranno in ordinanza secondo l'anzianità dei loro Capitani ancorché li medesimi fossero assenti purchè la loro assenza non proceda per motivo di sospensione o per pretesa delinquenza essendo prigione o in arresto come ancora se li detti capitani avessero conseguito graduazione d'Ufficiali maggiori per la quale non potessero coprire le loro Compagnie, nei quali casi precederanno le Compagnie che avranno presenti li loro Capitani.
Li Capitani delle Compagnie Colonnelle ancorché siano stati Capitani in piedi saranno considerati gli ultimi Capitani del Reggimento e di tutti gli altri capitani che averanno Compagnie in piedi.
E' però vero che quando conseguiranno una Compagnia ripiglieranno il grado che li darà la loro prima Patente di capitano.
Li Capitani riformati si muteranno con li Capèitani in piedi quando abbiano stipendio distinto e che non siano arrolati nelle Compagnie, averanno però l'ultimo luogo e solamente valerà fra essi Capitani Riformati l'anzianità delle loro patenti avute a questo servizio e loro ancora ottenendo una Compagnia ripiglieranno il grado che li competerà per la prima Patente avuta di capitani in piedi a questo servizio.
Gli Ufficiali stipendiati che averanno avuto la graduazione di Tenenti o di Alfieri a questo servizio si muteranno con li Teneti e Alfieri in piedi ma teneranno l'ultimo luogo, precederanno bensì a quegli Ufficiali stipendiati che non averanno mai avuto alcuna graduazione a questo servizio, benchè questi ancora potranno darsi la muta con tutti li altro tanto Stipendiati che Ufficiali subalterni in piedi.
Si dichiara che se fra gli Ufficiali Stipendiati vi fosse alcuno che fosse stato capitano in piedi al servizio di qualche Principe forestiero quando la sua Patente li venga ammessa e confirmata dal generale, possa darsi la muta con tutti gli altri capitani e che preceda gli Ufficiali Subalterni tanto in piedi che Stpendiati, tenendo però l'ultimo luogo fra i Capitani anco Riformati che hanno patente di questo servigio.
Nelle nuove leve della stessa creazione, ancorchè paia conveniente, che si dia la precedenza a quelli Ufficiali che hanno servitù e merito di tenenti o d'Alfieri sopra quelli che non hanno mai avuto un simile grado, ad ognoi modo il Magistrato eccellentissimo stima di Servigio Pubblico e dichiara che saranno preferiti e averanno l'anzianità di Capitani quelli che saranno li primi ad alberare, facendoli spedire le loro Patenti dal giorno dell'alberazione suddetta.
Si riserva però a poter disponere diversamente secondo che giudicherà di miglior servigio pubblico, quando succederà un simil caso di nuove leve, ma non disponendo differentemente con espresso suo Decreto vuole che intanto vaglia e abbia vigore l'accennato ordine, cioè che preceda chi sarà il primo ad alberare, quando però fra li promossi non vi sia chi abbia già avuto Compagnia in piedi e sia stato Capitano a questo servizio perchè intende che il mededesimo goda l'anzianità della sua prima patente come già si è dichiarato.


SPALLIERA: "fila ordinata di persone, specie nel mondo militare o marinaresco, che fa ala ad un personaggio di rango molto importante"

SPONTONE/SPUNTONE: arma medievale fatta da una robusta asta su cui era infissa una punta quadrangolare di ferro assai acuminata.
Nel '400 l'arma passò in dotazione della fanteria e degli ufficiali di minor rango come gli Alfieri: assunse le caratteristiche dellòa mezzapicca, del lanzistocco e dello spiedo.
Tra XVIII e XIX secolo passò a tutti gli ufficiali come arma molto simile alle spiedo.

BRANDISTOCCO: arma molto antica simile alla picca formata da tre lame di cui una centrale più lunga e fissa mentre le due laterali potevano essere ritratte, a seconda delle necessità, per mezzo di molle entro il tubo di ferro che costituiva l'impugnatura dell'arma.






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