cultura barocca
 
 
 
 

Curia locale e diritto intermedio

CURIA LOCALE E DIRITTO INTERMEDIO
(CENNI AL DIRITTO PENALE IN EPOCA FEUDALE E COMUNALE)

Tribunale, retto da Giudici locali [INQUISITORE (LAICO)] era il magistrato preposto a fare le INVESTIGAZIONE, ispezionando il luogo del delitto, ascoltando i testimoni, esaminando il reo secondo LA NORMATIVA CRIMINALE E CIVILE APPLICATA ALLE GIURISDIZIONI: INQUISITORI e GIUSDICENTI che ancora in base agli CAPITOLI CRIMINALI DEL 1556 potevano comminare, come si recupera da pił documenti, le PENE PIU' SEVERE, COMPRESO IL SUPPLIZIO CAPITALE.
Una evoluzione non gradita alle COMUNITA' LOCALI si ebbe invece nell'estate-autunno del 1576 con l'entrata in vigore delle LEGES NOVAE di Genova.
In esse i CAPITOLI concernenti l'erezione della ROTA CRIMINALE sancirono come ai giusdicenti locali fosse lecito istruire processi e sentenziare tranne che in occasione di sentenze che comportassero PENE CORPORALI od ULTIMO SUPPLIZIO (ubi agatur de crimine quod habeat poenam mortis naturalis, mutilationis membri et triremium etiam temporalium, non prius manum ad decisionem causae admovebunt, quam Rotae fideliter et adamussim statum causae et processus, cum eorum voto, retulerint, ac responsum decisivum habuerint; quod ad unguem servari et exequi teneantur = Leges novae Reipublicae Genuensis, Milano, Presso Antonio de Antoniis 1576, p. 42).
Tale sanzione finiva con il centralizzare nella ROTA CRIMINALE DI GENOVA una funzione di controllo sull'attivitą giudiziaria locale, per tutte quelle forme di reato penale che potevano essere classificate quali CRIMINI DI RILEVANZA NAZIONALE.



i testi di questo sito sono stati scritti dal Prof. Bartolomeo Durante
Si precisa inoltre in particolare che questo lavoro non è a scopo commerciale ma di divulgazione culturale e per uso documentario
- Professor Bartolomeo Durante