LENONE (femminile "LENONA" > da cui "LENOCINIO") = spesso anche ruffiano e/o paraninfo> (dal lat. dotto leno -onis = "mercante di schiave; lenone")>Mezzano di piaceri amorosi; persona che favorisce la "Prostituzione per lucro"; "sfruttatore" di P.", "Ruffiano": vedi la condanna sancita dal Codice teodosiano nella rubrica VIII del libro XV .
Dal punto di vista linguistico vedi poi BATTAGLIA s.v., vol. VIII.> in base al "capo V, lib. II" degli "Stat. Crim. genovesi" nessun "Lenone (-a)" o "Ruffiano (-a)" poteva risiedere in casa abitata anche da persone oneste e, dopo denuncia, la doveva abbandonare nel giro di 3 giorni, pagando altrimenti con "pubbliche frustate" la mancanza a tale ordine. Secondo il "capo VI" dello stesso libro degli "Statuti" il "Lenone (-a)" o "Ruffiano (-a)" che avesse cercato di indurre alla "Prostituzione" una "fanciulla" o "donna onesta" dapprima sarebbe stato punito con la "pubblica Fustigazione" e col "marchio a fuoco" sulla fronte od in altra visibile parte del corpo a prova di "Infamia" : al recidivo "verrà amputato il naso" e sarà mandato in "esilio" con la "confisca di metà dei suoi beni"
I GENITORI LENONI che, macchiandosi del reato di LENOCINIO, avranno indotto alla "Prostituzione" una "figlia non consenziente" saranno condannati a "taglio del naso", "perpetuo esilio" e "confisca di metà beni".
Ma può indurre al reato di LENOCINIO [vedi anche DIGESTO - LIBRO XLVIII - TITOLO 48.5.2.2] uno SPOSO fattosi LENONE.
In tal caso uno SPOSO DI BASSO LIVELLO SOCIO-ECONOMICO, reo di aver indotto alla "Prostituzione" la propria "moglie" sarà "dannato a fustigazione, esilio decennale e confisca di metà beni": invece uno SPOSO LENONE DI MAGGIOR STATO SOCIALE, reo di pari colpa pagherà "con esilio perpetuo" da Genova e "confisca di metà beni".
**************** Vedi qui l'indice, con trattazione ed iconografia, delle Pene comminabili ****************
leggendo le pene paiono davvero terribili ed affidate ad una giustizia altrettanto terribili che ha il suo terminale nel BOIA = ma il tutto è vero solo in apparenza, le pene terrificanti esistevano ma inevitabili per i poveracci ovunque (ché gli Statuti di Genova son solo una esemplificazione di una realtà panitaliana quanto paneuropea) comportavano varie scappatorie per ricchi e benestanti in forza del principio giuridico della
RESTITUTIO = RISARCIMENTO