cultura barocca
Inf. B. Durante (dal volume Storia della Magnifica Comunità degli Otto Luoghi) NORMATIVA SOCIO-AMMINISTRATIVA E CRIMINALE DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI OTTO LUOGHI = IN DETTAGLIO VEDI GLI "STATUTI CRIMINALI" DELLA MAGNIFICA COMUNITA' CON POI TRASCRITTI I "REGOLAMENTI MILITARI DI GENOVA"

Il 21-IV-1686, a Bordighera (nell' Oratorio di S. Bartolomeo) i deputati delle VILLE ORIENTALI del CAPITANATO DI VENTIMIGLIA stesero un documento che costituisce l'elemento basilare -dopo secoli di contenziosi- per la sanzione della loro autonomia economica dal Capoluogo cui restarono sempre legati politicamente: si trattava di un atto di cui sopra compare l'Incipit -la SEPARAZIONE PER L'ECONOMICO DELLE VILLE DA VENTIMIGLIA E LA LORO ISTITUZIONE IN "MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI OTTO LUOGHI" Tra '600 e '700 vennero poi gradualmente redatti tutti i restanti DOCUMENTI E STATUTI NECESSARI (QUI TRASCRITTI E LEGGIBILI) per ratificare quel Grandioso processo di separazione economica per cui le antiche ville del contado orientale pur continuando ad essere politicamente ascritte al CAPITANATO DI VENTIMIGLIA e tramite questo connesse al DOMINIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA, potevano usare di una totale autonomia economica, sì da sfruttare per le proprie esigenze l' annuale gettito fiscale.
Ma un'importanza rilevante -forse sfuggita a fronte delle altre regolamentazioni- ebbero anche i qui proposti i
CAPITOLI CRIMINALI

finalizzati attraverso un lungo lavorio in cui compaiono echi di
DIRITTO ROMANO, LEGGI DEI BARBARI, DIRITTO FEUDALE E COMUNALE CON LE GRADUALI TRASFORMAZIONI FINO AI SECOLI XVI-XVII.
In definitiva la NORMATIVA DEI CAPITOLI CRIMINALI QUI COMMENTATI valeva a dirimere le CAUSE MINORI [alias PICCOLA CRIMINALITA'] insorte nella Comunità [per i delitti gravi tutte i residenti delle località del DOMINIO GENOVESE e quindi tanto Ventimiglia che gli Otto Luoghi erano soggetti agli STATUTI CIVILI ed agli STATUTI CRIMINALI].
Il valore di questa documentazione consiste nella possibilità di far notare la varietà della normativa giuridica genovese dell'età intermedia, volta a separare la discussione delle CAUSE GRAVI da quelle di PICCOLA E MEDIA ENTITA': con la possibilità tuttavia -secondo i dettati di uno SPECIFICO COMMA- che un recidivo venisse alla fine surrogato dall' elenco dei PICCOLI CRIMINALI LOCALI per essere ascritto a quello dei GRANDI CRIMINALI o CRIMINALI DI RILEVANZA NAZIONALE.
A questo punto non si può far a meno di ricordare come, in definitiva, l'elemento scatenante perché la Repubblica avallasse piuttosto celermente la separazione delle Ville da Ventimiglia, per la gestione delle pubbliche risorse economiche, sia stata, per certi aspetti, la "Battaglia di San Pietro di Camporosso nella Guerra del 1672 tra Genova e Ducato Sabaudo con le inascoltate, dal Parlamento intemelio, vivaci proteste dei Camporossini per il mancato risarcimento dei danni subiti non solo dai miliziani sabaudi ma anche dalle truppe genovesi agli ordini del generale Prato.
E del resto nemmeno si può dimenticare che l'erudito ventimigliese Angelico Aprosio in qualche modo già trascinato nei lunghi contrasti all'interno del Capitanato in rapporto alla situazione dell'epoca abbia scritto "Erano tempi di turbolenze di soldatesche" [ non si dimentichino con le citate guerre del XVII secolo tra Genova e Piemonte Sabaudo anche i problemi intestini della Repubblica non riducibili alla sola, per quanto eclatante fra tutti gli eventi, congiura filosabauda di Cesare Giulio Vachero (1628)] = i menzionati "tempi di turbolenze soldatesche" erano ancora più pericolosi ai "Baluardi occidentali del Dominio" dove Ventimiglia era importante e strategica piazzaforte ma con la necessità di stendere degli aggiornati "Ordinamenti Militari" onde render più disciplinate le truppe anche nei rapporti con la popolazione ma, contestualmente, rappresentava una essenziale ed altrettanto "strategica" Diocesi di Frontiera o, per dirla con il Valsecchi, "Diocesi Usbergo. All'interno di una globale rivisitazione del Diritto Civile e Penale con il ridimensionamento del potere delle Curie Locali a scapito di quella Centrale anche l'Esercito della Serenissima Repubblica di Genova -in cui specialmente i mercenari cercavano di eludere la legge spesso usando saccheggi anche a danno delle popolazione che avrebbero dovuto difendere- abbisognava di una rivisitazione dal punto di vista del Diritto e dei Regolamenti del resto sulla scia di quanto si andava facendo dalle Grandi Potenze d'Europa in rapporto alle esigenze dei nuovi eserciti e delle nuove guerre = innanzi a questa esigenza si stesero i qui digitalizzati e commentati Regolamenti Militari dell'Esercito di Genova del Colonnello L. Zignago (1722) con "la giunta delle gerarchie e dei reciproci doveri del Colonello Erchisia" (Indice delle voci) [per mera finalità pratica si possono qui collazionare la normativa ulteriormente rinnovata dei "Regolamenti Nuovi" fatti redigere dal Re di Sardegna Carlo Felice dopo l'assorbimento della Repubblica di Genova nello Stato Sabaudo e l' istituzione della sabauda "Grande Liguria delle Otto Province" (leggi qui volume descrittivo della stessa digitalizzato e commentato) (Indice tematico e delle voci)]



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