SIA PER IL DIRITTO DELLO STATO CHE PER LA SANTA INQUISIZIONE A PRESCINDERE DAI CRIMINALI, ORDINARI O NON (ERETICI, STREGHE ECC.) DI SPETTANZA O DELL'UNO O DELL'ALTRO FORO (LAICO OD ECCLESIASTICO) L'ASSOLUTA NECESSITA' STANDO AI DETTAMI DEL DIRITTO INTERMEDIO, PER RICONOSCERE LECITAMENTE QUALSIASI STATO DI COLPEVOLEZZA, DELLA CONFESSIONE (E SECNDO QUESTI PRECISI CRITERI) SENZA CUI NON PUO' SUSSISTERE CONDANNA = DONDE PER OTTENERE AD OGNI COSTO LA CONFESSIONE ANCHE L'USO DELLA "CAMERA DEL DOLORE O DEI TORMENTI" O, IN LUOGHI DISAGIATI E NON POTENDOSI PORTARE GLI ACCUSATI AL PALAZZO, DEL DOLORE PORTATILE ("NON MACCHINE MA TORMENTI COME QUESTI FACILMENTE TRASPORTABILI DAGLI INQUIRENTI")
INFORMATIZZAZIONE B. DURANTE DA TESTO ANTIQUARIO DI BIBLIOTECA PRIVATA
RITORNA ALLA VOCE GENERALE SULLA "TORTURA" O RIPRISTINA LA "HOME PAGE"