Gli Olisboi erano in ambito greco -ma comunque pure in altre civiltà- dei falli artificiali, mediamente realizzati in cuoio (e falli di cuoio è la loro stessa etimologia), seppur talora realizzati anche in materiale più pregiato = ritengo inutile proporne anche un'immagine antiquaria attesa la somiglianza con quanto sull'argomento prolifera sul web e nei sexy shops in merito ai così detti giocattoli erotici. La differenza basilare non stava nell'uso, fin troppo comprensibile, quanto nel giudizio morale e soprattutto giuridico: quelli che son definiti all'americana "sexy toys" o comunque "giocattoli erotici" e il cui uso dipende dalle distinte postazioni esistenziali ma che è facilmente comprensibile nella funzione di amplificare la dilectatio morosa, nel passato dell'età intermedia in Europa, senza distinzione tra ambiente cattolico e riformato, erano invece ritenuti -differenza non da poco sia in senso semantico sia soprattutto sotto l'aspetto giuridico-
"strumenti diabolici" e per antonomasia usare "strumenti diabolici", sia che si credesse o meno alla "magia nera", era condannabile perversione.
La Sodomia di per se stessa perseguibi al supplizio estremo -nella legge della Chiesa che comunque interagiva sempre con la legge dello Stato in forza del principio del "doppio foro" -si congiungeva quasi consequenzialmente con la Bestialitas...coitus hominis cum bestia = la definizione dell'uso di "strumenti diabolici" . -non era casuale come nessun termine in diritto e specie in diritto ecclesiastico-
ma comportava la classificazione delle "Tribadi" quali Streghe Eretiche in quanto conniventi col
Demonio che per via di patto espresso o tacito proprio soprattutto del Sabba ad esse si sarebbe presentato e unito bestialmente in forma di Caprone, fornendole altresì di strumenti diabolici = tutto questo comportava di conseguenza per le Tribadi -passando attraverso la perigliosa triplice equazione donna pagana = donna idolatra = donna malefica-l'identificazione con
Streghe e più specificatamente con "Streghe Eretiche" e conseguentemente, per esempio in ambito cattolico (in forma consimile in ambito riformato pur non esistendovi il Sant'Uffizio) la necessità di esser giudicate dalla Santa Inquisizione (o volendo "legge della Chiesa") e non secondo la legge dello Stato
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