cultura barocca
Inf. a cura di B. Durante dal volume Figliastri di Dio, "a coda d'una bestia tratto con introduz. e commento

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Capitolo XXVII (27)

Che nessuno eserciti la pirateria né sul litorale né si dia ad azioni da predone marinaresco

Nessun cittadino genovese o distrettuale e tantomeno alcun suddito dello Stato [dettano i "Libri Criminali" di Genova del 1556 (1557)] abbia l'ardire sia d'armare qualsivoglia imbarcazione per l'esercizio della pirateria che di prestar opera su un vascello piratesco allestito da chicchessia [E' COMUNQUE DA RAMMENTARE OLTRE A QUESTE OSSERVAZIONI SU PIRATI E PREDONI CHE GENOVA E L'INTIERA REPUBBLICA NEL '500 FURONO AGGREDITE DAI TURCHI [ANCHE SOTTO FORMA DI PIRATI TURCHESCHI O FORSE PIU' PERTINENTEMENTE CORSARI TURCHESCHI E BARBARESCHI QUANDO AL SOLDO DELL'IMPERO OTTOMANO COMPOSTI E IMBARCATI, SU NAVI COME QUESTA PRESA DA MANOSCRITTO VIENNESE, PURE DA CRISTIANI RINNEGATI - [OLTRE A QUELLA DI RINNEGATI DIVENUTI AMMIRAGLI E PERSONAGGI IMPORTANTI DELLA FLOTTA TURCHESCA [LA STORIA MINORE RAMMENTA PURE NOMI DI RINNEGATI LIGURI MA DESTINATI A MODESTI RUOLI E CHE IN PRATICA ESERCITARONO LA PIRATERIA PER DEPREDARE E FAR SCHIAVI SUL PONENTE LIGURE QUALI UN "MARCO DI CIVEZZA" E POI "IL GONNELLA" DI RIVA LIGURE e CERTO "NASOMOZZO" DI POMPEIANA) [VEDI QUI ALTRA NAVE TURCHESCA ANCHE PIRATESCA DEL XVI SECOLO TRATTA DALLO STESSO MANOSCRITTO FIGURATO VIENNESE- [VISUALIZZA INOLTRE DALLA STESSA FONTE UN'ALTRA DELLE NAVI DA GUERRA CHE NEL XVI SECOLO PARTECIPARONO ALL'ASSEDIO DI NIZZA E CHE SACCHEGGIARONO IL LITORALE LIGURE]. Si condanni quindi all'impiccagione chiunque abbia violato questa norma, e resti sempre obbligato alla restituzione del maltolto: faranno eccezione il caso per cui si sia riusciti a provare che lo stesso sia stato coartato a far ciò od esista qualche specifica concessione dell'Illustrissimo Senato della Repubblica. Quanti sul litorale [far scorrere le carte enfatizzate: le didascalie e i toponimi sono spesso a fondo pagina: precisando poi:ma perchè la Repubblica di Genova è detta SERENISSIMA? da molti creduto privilegio esclusivo di Venezia?] che corre dal Corvo [qui nel Capitanato più orientale dell'ATLANTE DI SANITA' DEL VINZONI, la punta di capo Corvo poco sotto la bocca del Magra] a Monaco [La Serenissima Repubblica di Genova confinava con i possessi dei Grimaldi del Principato Monaco che nei rispettivi eventi nel Ponente ligure mai facili ebbero rapporti con la casata dei Doria di Dolceacqua altro limite a settentrione sulla via del Nervia del territorio repubblicano] abbiano perpetrato rapine [I ceti magnatizi e i titolari di poderi fuori cinta muraria, sul litorale ma anche in zone interne o lungo vie poco frequentate si dotavano come qui si vede di case fortificate e recintate oltre che guardate da uomini in armi contro i tanti predoni e rapinatori ] per una stima inferiore a venticinque lire siano tenuti a risarcire la vittima del doppio rispetto al danno patito ed in sovrappiù versino identica somma, entro quindici giorni dalla sentenza, nelle casse del fisco. Al reo, che non abbia provveduto ad espletare questi obblighi, si taglino le mani, ma lo si condanni alla pena capitale nel caso il delitto da lui commesso sia stato stimato per un valore eccedente le venticinque lire di cui sopra si disse.

Capitolo XXVIII (28)

Di quanti offrono riparo a Pirati e Predoni

Nessun cittadino genovese o distrettuale, di qualsivoglia livello sociale, alcuna associazione collegiale di abitanti, a qualsiasi municipio o castello appartenga, per il litorale che va da Corvo a Monaco, osino offrir ricovero in lor porti, spiagge o contrade a qualunque tipo di nave piratesca o di predoni, per quanto grande o piccola possa essere, seppur anche del tipo minimo della barca a remi dal nome volgare di fregata. Contestualmente non sia lecito fornire a pirati e predoni alcun altro genere di soccorso o favore compresi il rifornimento di vettovaglie e di armi. Qualunque cittadino privato sia pervenuto in contravvenzione di queste norme paghi una multa fin a cinquanta lire e possa lecitamente esser tormentato nel corpo a titolo di punizione infamante [la condizione di infamia poteva esser sublimata attraverso l'erezione di un pubblico simulacro detto COLONNA DI INFAMIA come questa eretta a perpetua dannazione di Giulio Cesare Vachero per la congiura filosabauda ordita nel 1628 contro la Repubblica di Genova]. Nel caso però siano stati correi gli abitanti tutti di castelli e municipi, l'ammenda sia elevata da cento sin a cinquecento lire e possa esser aumentata ancora, secondo l'insindacabile arbitrio dei Magistrati a meno che non si possa dimostrare che gli inquisiti siano stati costretti senza alcuna facoltà di scampo a dar pronto ricetto alle imbarcazioni piratesche nei ricoveri del loro litorale.

Capitolo XXIX (29)

Su quanti offrono assistenza e protezione ai Predoni

Di questi tipi di brigantaggio e pirateria può certamente accadere che qualche mal fidato suddito genovese abbia procurata ospitalità o si sia data briga onde accogliere, magari tramite complici od interposte persone, un predone se non addirittura un pirata, cui s'addebiti d'aver rapinato alcuni residenti distrettuali o qualsivoglia cittadino genovese [ ANALIZZA SPECIFICATAMENTE LA COMPLESSITA' E PERICOLOSITA' DEL SISTEMA VIARIO DAL MEDIOEVO AL XIX SECOLO NELL'ESTREMO E VEDI LA COSTUMANZA DI COSTRUIRE CASE SIGNORILI EXTRA MOENIA , FORTIFICATE E GUARDATE DA UOMINI FIDI E BEN ARMATI ]. In questo capitolo criminale degli Statuti sanciamo pertanto che si debba condannare senza remore chiunque, così mal oprando, abbia procurato gran nocumento allo Stato trasformandone qualsivoglia sito in ricetto sicuro pei briganti e al riguardo ribadiamo, per filo e segno, che i limiti territoriali del Dominio, cui si fa cenno, corrono da Corvo a Monaco e si estendono da Novi, Gavi, Palodio, Capriata, come in definitiva da qualsiasi altra terra genovese dell'oltregiogo, fin alle riviere del mare. La condanna verrà sempre fissata tempestivamente, sì da obbligare il reo all'intero risarcimento di chi sia stato vittima dei misfatti di pirati o predoni da lui ignominosamente soccorsi: per inciso si stabilisce che pari ammende spettino a quei cattivi soggetti che, pur avendone licenza e facoltà, non si siano adoprati affatto al fine di catturare i ladroni ma li abbiano semmai lasciati scappare.
In relazione a quanto venne summenzionato qui sanciamo che, allorquando ne abbia fatta esplicita richiesta una qualsiasi fra le vittime di quei predoni, il Pretore di Genova od altri Giudici nei Distretti conservino obbligo di confiscar tutti i beni che, dopo oculata investigazione, si siano trovati in città come nel Dominio, appartenere lecitamente al malavitoso ch'abbia ospitato quei criminali predatori: a detti Magistrati resti tra l'altro ampia e piena facoltà di incarcerare chi sia stato accusato poi d'aver dato illecito ricetto ai briganti sì che per conseguenza gli stessi Giudici possano procedere d'ufficio a sommi capi onde obbligare siffatti delinquenti, puranco valendosi di tutti i leciti strumenti inquisitoriali, a risarcire, compiutamente e nel tempo da lor fissato, le persone lese e danneggiate senza necessità alcuna di trascrizione o pegno di bannalità: nel caso però che il colpevole sia riuscito a sfuggire, il Giudice potrà comunque valersi sui beni sequestrati sì che, rimossa ogni plausibile eccezione e finalmente venduti quelli al pubblico incanto, si sia in grado di dar completa soddisfazione ai danneggiati.