CLICCANDO QUI VEDI GIUDICI, FUNZIONARI ED ALTRI DIPENDENTI COMPRESA LA MASCHERA DEL
BOIA (MASCHERA PROVENIENTE DA AMBITO GERMANICO) E UTILIZZANDO UN'IMMAGINE RECENTE VEDI QUI UN'IMMAGINE DI UN SERVENTE CHE SPESSO AFFIANCAVA IL BOIA DETTO TIRAPIEDI
Capitolo XXVII (27)
Che nessuno eserciti la pirateria né sul litorale né si dia ad azioni da predone marinaresco
Nessun cittadino genovese o distrettuale e tantomeno alcun suddito dello Stato [dettano i "Libri Criminali" di Genova del 1556 (1557)
Capitolo XXVIII (28)
Di quanti offrono riparo a Pirati e Predoni
Nessun cittadino genovese o distrettuale, di qualsivoglia livello sociale, alcuna associazione collegiale di abitanti, a qualsiasi municipio o castello appartenga, per il litorale che va da Corvo a Monaco, osino offrir ricovero in lor porti, spiagge o contrade a qualunque tipo di nave piratesca o di predoni, per quanto grande o piccola possa essere, seppur anche del tipo minimo della barca a remi dal nome volgare di fregata. Contestualmente non sia lecito fornire a pirati e predoni alcun altro genere di soccorso o favore compresi il rifornimento di vettovaglie e di armi. Qualunque cittadino privato sia pervenuto in contravvenzione di queste norme paghi una multa fin a cinquanta lire e possa lecitamente esser tormentato nel corpo a titolo di punizione infamante [la condizione di infamia poteva esser sublimata attraverso l'erezione di un pubblico simulacro detto COLONNA DI INFAMIA come questa eretta a perpetua dannazione di Giulio Cesare Vachero per la congiura filosabauda ordita nel 1628 contro la Repubblica di Genova
Capitolo XXIX (29)
Su quanti offrono assistenza e protezione ai Predoni
Di questi tipi di brigantaggio e pirateria può certamente accadere che qualche mal fidato suddito genovese abbia procurata ospitalità o si sia data briga onde accogliere, magari tramite complici od interposte persone, un predone se non addirittura un pirata, cui s'addebiti d'aver rapinato alcuni residenti distrettuali o qualsivoglia cittadino genovese [ ANALIZZA SPECIFICATAMENTE LA COMPLESSITA' E PERICOLOSITA' DEL SISTEMA VIARIO DAL MEDIOEVO AL XIX SECOLO NELL'ESTREMO E VEDI LA COSTUMANZA DI COSTRUIRE CASE SIGNORILI EXTRA MOENIA , FORTIFICATE E GUARDATE DA UOMINI FIDI E BEN ARMATI ]. In questo capitolo criminale degli Statuti sanciamo pertanto che si debba condannare senza remore chiunque, così mal oprando, abbia procurato gran nocumento allo Stato trasformandone qualsivoglia sito in ricetto sicuro pei briganti e al riguardo ribadiamo, per filo e segno, che i limiti territoriali del Dominio, cui si fa cenno, corrono da Corvo a Monaco e si estendono da Novi, Gavi, Palodio, Capriata, come in definitiva da qualsiasi altra terra genovese dell'oltregiogo, fin alle riviere del mare. La condanna verrà sempre fissata tempestivamente, sì da obbligare il reo all'intero risarcimento di chi sia stato vittima dei misfatti di pirati o predoni da lui ignominosamente soccorsi: per inciso si stabilisce che pari ammende spettino a quei cattivi soggetti che, pur avendone licenza e facoltà, non si siano adoprati affatto al fine di catturare i ladroni ma li abbiano semmai lasciati scappare.
In relazione a quanto venne summenzionato qui sanciamo che, allorquando ne abbia fatta esplicita richiesta una qualsiasi fra le vittime di quei predoni, il Pretore di Genova od altri Giudici nei Distretti conservino obbligo di confiscar tutti i beni che, dopo oculata investigazione, si siano trovati in città come nel Dominio, appartenere lecitamente al malavitoso ch'abbia ospitato quei criminali predatori: a detti Magistrati resti tra l'altro ampia e piena facoltà di incarcerare chi sia stato accusato poi d'aver dato illecito ricetto ai briganti sì che per conseguenza gli stessi Giudici possano procedere d'ufficio a sommi capi onde obbligare siffatti delinquenti, puranco valendosi di tutti i leciti strumenti inquisitoriali, a risarcire, compiutamente e nel tempo da lor fissato, le persone lese e danneggiate senza necessità alcuna di trascrizione o pegno di bannalità: nel caso però che il colpevole sia riuscito a sfuggire, il Giudice potrà comunque valersi sui beni sequestrati sì che, rimossa ogni plausibile eccezione e finalmente venduti quelli al pubblico incanto, si sia in grado di dar completa soddisfazione ai danneggiati.