informatizzazione a cura di B. Durante

Nella RIPRODUZIONE si vede il FOGLIO COMMEMORATIVO (edito in Oneglia 1839, tipografia provinciale di D. Anderson, custodito in A.S.I. - ex comune di Oneglia, f. 233) pubblicato per COMMEMORARE LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA RETE FOGNARIA DI ONEGLIA nel 1832.
Ai tempi del COLERA (1884) tale RETE FOGNARIA (peraltro destinata a raccogliere eminentemente le acque piovane per evitare allagamenti, usando le abitazioni, quando vi era realizzato, il SISTEMA DEI POZZI NERI da svuotare periodicamente) era ormai insufficiente ma una più adeguata serie di CHIAVICHE fu completata solo tra il 1887 ed il 1902.
Ad ONEGLIA, come praticamente in tutte le LOCALITA' DEL VECCHIO DOMINIO GENOVESE, in quasi tutte le residenze o quasi mancava il GABINETTO e se la gente era di buona volontà od operosa i liquami, raccolti nei vasi, erano puntualmente scaricati nelle campagne a guisa di CONCIME ORGANICO.
Non mancavano però certo gli scriteriati che GETTAVANO IN ISTRADA OGNI IMMONDIZIA.
Si trattava di un fenomeno diffusissimo e in qualche modo criminale visto che mentre alcune norme episcopali prescrivevano, in periodi di cerimonie pubbliche, la PULIZIA E L'ORNAMENTO DELLE PUBBLICHE STRADE proprio gli STATUTI CRIMINALI DI GENOVA, sin dal XVI secolo, sancivano norme punitive avverso quanti, magari a titolo di offesa, DEPOSITAVANO IMMONDIZIA DAVANTI ALLE CASE ALTRUI.
Siffatta normativa, in altri tempi divenuta quasi scontata contro i PERICOLI DELLA PESTE ed avverso la superstiziosa paura degli UNTORI, fu quanto mai riaffermata dalla necessità di curare meglio l'ambiente contro il COLERA.
Non a caso quindi ad ONEGLIA (come in moltissimi centri rivieraschi e non) verso il 1884, quale una fra le possibili RISPOSTE PROFILATTICHE AL CONTAGIO si dettarono NORME NUOVE SUL REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE NERE.
Come riporta N. Drago (pp.113-114) una DISPOSIZIONE COMUNALE sancì il 3 maggio 1884:
"1 - che i proprietari della case prospicienti entro cortili privati nei quali è accomulata belletta, acqua sporca ed immondizie per gettito d'acqua dalle finestre, siano obbligati alla tubulatura delle loro case ed alla costruzione di un pozzo nero all'interno del cortile.

2 - che i proprietari di case rustiche lungo le vie della città siano obbligati alla riboccatura e stabilitura delle medesime fino a quell'altezza a cui suolsi prescrivere l'imbiancamento per misure igieniche e cioè fino al primo piano almeno