INFORMATIZZAZ. B. DURANTE VEDI LE "ACCUSE MOSSE AGLI EBREI"

La Fonte Capurro cui è debitrice questa immagine annota: "Ebreo - dettaglio di affresco del XIV sec. - Notare il distintivo rotondo che gli ebrei erano costretti a portare, altro elemento e non il peggiore della persecuzione che gli ebrei subivano dalla chiesa cattolica. Persecuzione che si sarebbe formalizzata nella Bolla papale Cum Nimis Absurdum di Paolo IV"

[ TRA XVII SECOLO E XVIII SECOLO UNA SUMMA DEGLI INTERVENTI DELLA CHIESA A RIGUARDO DEGLI EBREI LEGGIBILE SOTTO LA VOCE HEBRAEUS QUI DIGITALIZZATA DALL'OPERA DI LUCIO FERRARIS
BIBLIOTHECA CANONICA, JURIDICA, MORALIS, THEOLOGICA....]

La Fonte Capurro cui è debitrice questa immagine annota: "Ebreo - dettaglio di affresco del XIV sec. - Notare il distintivo rotondo che gli ebrei erano costretti a portare, altro elemento e non il peggiore della persecuzione che gli ebrei subivano dalla chiesa cattolica. Persecuzione che si sarebbe formalizzata nella Bolla papale Cum Nimis Absurdum di Paolo IV"

La posizione della CHIESA ROMANA verso gli EBREI attraversa momenti spesso antitetici che procedono dalla tolleranza alla persecuzione.
La base ideologica del primo approccio della CHIESA CATTOLICA ROMANA a riguardo degli EBREI procede inevitabilmente dalla consultazione del
CANONE VIII del Concilio Niceno II (787), che gettava ombre sulla sincerità degli Ebrei convertiti sin all'analisi delle DECISIONI LXVII - LXX del Concilio Lateranense IV del 1215 per giungere ad una fondamentale SARCINA contenuta nei lavori (Bolla di unione dei copti) della Sessione XI (4 febbraio 1442) del Concilio di Basilea, Ferrara, Firenze, Roma del 1431-1445.
In particolare poi a ritmi alterni -e quasi soprattutto in chiave erudita e letteraria- continuava ad essere culturalmente alimentata una primigenia tradizione antisemita che da un lato accusava gli EBREI di esser stati dapprima rei di DEICIDIO e di aver susseguentemente dato il via alle PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI.
La massa della specifica letteratura ecclesiastica e quindi della canonistica in merito alle RELAZIONI TRA CRISTIANI ED EBREI è però sostanzialmente costituita dalla promulgazione di BOLLE PAPALI la cui attenta disanima rende possibile visualizzare le fluttuazioni, attraverso i secoli, della postazione ufficiale dei massimi vertici della cristianità nei riguardi della QUESTIONE EBRAICA.

INDICE DELLE PRINCIPALI BOLLE DAL XII AL XVI SECOLO

Sicut Judaeis, di Callisto II, verso il 1120
Si tratta di una Bolla di protezione per gli Ebrei che hanno sofferto per mano dei partecipanti alla prima crociata (1095-96) e sono stati aggrediti dai loro vicini Cristiani.
É vietato ucciderli, usare violenza per convertirli, molestare loro e le loro sinagoghe.
La bolla è impostata su modello di una lettera che cominciava con la stessa frase, spedita al Vescovo di Palermo da Papa Gregorio I nel 598 e che contrastava l’uso della violenza come metodo di conversione da intere molto spesso quale conversione coatta.
Le formulazioni di Callisto sono ripetute da molti dei Papi dal XII al XV sc.
Spesso aggiungevano riferimenti a problemi attuali nel loro tempo.
Molti di essi condannano l’accusa (anche per via di delazione segreta) di omicidio rituale.
Post Miserabile, di Innocenzo III, nel 1189
E’ indirizzata ai prelati d’Europa e tratta della necessità di un altro tentativo di crociata.
Tra i privilegi accordati a coloro che prenderanno parte alla crociata vi è la protezione delle loro proprietà mentre sono fuori, inclusa la sospensione del pagamento e degli interessi sui loro debiti agli Ebrei.
La formula nella quale tale sospensione è espressa divenne regola nella chiamate alle crociate successive.
Etsi non displaceat, di Innocenzo, nel 1205
E’ una lista indirizzata al re di Francia contro di Ebrei accusati (traendo spunto anche da delazioni segrete) di: usura, bestemmia, arroganza, arruolamento di schiavi Cristiani e altro.
Il re è sollecitato a porre fine a tali malvagità.
Le stesse "malvagità" continuano ad essere menzionate da vari Papi per secoli e ad essere completamente ignorate da altri.
In generali concilio, di Onorio III, 1218
Diretta all’Arcivescovo di Toledo, chiede l’applicazione della
DECISIONE LXVIII del IV CONCILIO LATERANENSE [vedi anche gli altri capitoli concernenti i Giudei] per cui gli Ebrei dovevano indossare vestiti [o peculiari SEGNI DISTINTIVI] che li distinguessero dai Cristiani e pagare la decima alle chiese locali.
Entrambe le richieste saranno frequentemente ripetute dai Papi successivi.
Etsi Judaerum, di Gregorio IX, 1233
Diretta ai Prelati di Francia, esorta a prevenire attacchi agli Ebrei, generalmente motivati da avidità.
Questo concetto sarà ripetuto da più papi nel XIV e XV secolo.
Si vera sunt, di Gregorio IX, 1239
Diretta ai re e ai Prelati di Francia e Spagna, ordina la confisca e l’ispezione del Talmud e di tutti gli altri libri Ebraici sospettati di bestemmie contro Cristo e la Cristianità.
La distruzione di libri Ebrei sarà imposta a più riprese dal XIII al XVI sc.
Lachrymabilem Judaeorum, di Innocenzo IV, 1247
Diretta ai Prelati di Germania in risposta a suppliche di Ebrei, esorta a porre fine ad assassini e persecuzioni razziali provocati da accuse di omicidi rituali.
Diversi altri Papi ripeterono tale esortazione.
Turbato corde, di Clemente IV, 1267
Indirizzata agli Inquisitori di eresia, esprime costernazione circa la diceria che gli Ebrei stessero tentando di indurre i Cristiani (possibilmente convertiti dall’ebraismo) a passare allo loro religione.
Le accuse di queste attività giudaizzanti sono frequentemente ripetute dai Pontefici successivi
Vineam Soreth, di Nicola III, 1278
Indirizzata ai Francescani in Austria e in Lombardia ordina di scegliere uomini preparati a predicare il Cristianesimo agli Ebrei.
Alle leggi secolari è richiesto di non interferire con i predicatori.
Da allora sarà fatto frequente riferimento a tale metodo di missione presso gli Ebrei.
Quamvis perfidiam, di Clemente VI, 1348
Indirizzata a vari prelati, sollecita la protezione degli Ebrei contro le accuse anche per
delazione segreta che siano responsabili della peste nera mediante, secondo radicate convinzioni popolari che confusero spesso eventi criminosi con figurazioni diaboliche e apocalittiche (che non escludevano l'equazione untore = ebreo), addirittura l’avvelenamento dei pozzi.
E’ una istanza di specifica applicazione di protezione contro le minacce alla vita degli Ebrei.
Etsi doctoribus gentium, di Benedetto XIII antipapa (Pietro di luna), 1415
Una traccia per la conduzione della politica della Chiesa, una delle più complete collezioni di leggi antigiudaiche.
Benché emanato da un Papa non legittimo, serve come traccia a Pontefici successivi.
Numquam dubitavimus, di Sisto IV, 1482
Autorizza Ferdinando di Aragona a nominare Inquisitori per estirpare eresie e ostacolare le pratiche Ebraiche tra quelli che si erano convertiti al Cristianesimo.
Cum nimis absurdum, di Paolo IV, 1555
Bolla nello spirito dell’antipapa Benedetto XIII.
Istituisce il
Ghetto a Roma, limita le attività economiche Ebraiche, proibisce più di una sinagoga in una città e vieta contatti fra Ebrei e Cristiani ed in tanta sua intrensigenza acquisisce vigore, dato anche che secondo una prima versione l'evento sarebbe accaduto per la prima volta a Roma nel 1556, il credito dato dal Pontefice romano alla perpetrazione nella sua città di un OMICIDIO RITUALE.
Il pur documentato autore del Saggio critico donde si è estrapolata questa notazione storica riversa molte critiche a Paolo IV ed in effetti Ppapa Carafa non si segnala mai per pietà e lungimiranza nella sua intransigente difesa della Chiesa Romana.
Per rigore storico tuttavia bisogna pur sempre rammentare che questo Pontefice romano finisce col trovarsi a fronte di incredibili problemi epocali che esasperano al fanatismo gli animi più accesi: la Chiesa Cattolica risulta infatti squassata dall'urto tra RIFORMA PROTESTANTE, CONTRORIFORMA, una REVIVISCENZA della STREGONERIA e che sostanzialmente tutti questi eventi procedono in parallelo con CATACLISMI DEGNI della GIOVANNEA APOCALISSE come la PESTE NERA e con il riproporsi, anche per effetto delle SCOPERTE GEOGRAFICHE, di nuovi dati su una presunta CULTURA DEL SANGUE e sull'esistenza delle ancora misconosciute CIVILTA' AMERINDIANE fondanti la loro religione pagana sul tema dell'OMICIDIO RITUALE e destinate ad un GENOCIDIO perpetrato per interessi colonialistici dei Paesi europei ma comunque ideologicamente postulato sulla base di una inevitabile lotta contro tale "satanica" deviazione religiosa
Hebraeorum gens, di Pio V, 1569
Accusa (valendosi di prove fondate su denunce per delazione segreta) gli Ebrei di molti reati incluse pratiche magiche spesso collegate alla loro pratica della "Cabala" ma anche alle loro ricerche mediche miranti anche ad approfondire vieppiù, per potenziare gli interessi di alchimia disciplina da sempre sospetta alla Chiesa, la conoscenza della natura e in particolare delle proprietà medicamentose e non delle erbe officinali.
Ordina quindi l’espulsione di costoro da tutto il territorio papale, eccetto Roma e Ancona.
Sancta mater Ecclesia, di Gregorio XIII, 1584
Confermando il precedente Vices eius nos del 1577, ordina agli Ebrei di Roma di mandare 100 uomini e 50 donne ogni sabato pomeriggio ad ascoltare le prediche conversioniste nella chiesa prospiciente il Ghetto.
Christiana pietas, di Sisto V, 1586
Solleva gli Ebrei da molte oppressive restrizioni economiche e sociali imposte loro da Paolo IV e Pio V.
Gli Ebrei godranno di ciò per pochi anni, perché nel 1593 Clemente VIII ripristinerà molte leggi precedenti che resteranno in vigore fino al XIX secolo. [FONTE: SIDIC-ROMA, Servizio internazionale di Documentazione Ebraico-Cristiana, on line, 3 marzo 2004]















CONCILIO LATERANENSE IV - 1215
INDICE DELLE DECISIONI CONCILIARI CONCERNENTI GLI EBREI
LXVII. CIRCA L'USURA DEI GIUDEI
LXVIII. I GIUDEI DEVONO DISTINGUERSI DAI CRISTIANI PER IL MODO DI VESTIRE
LXIX. I GIUDEI NON DEVONO RIVESTIRE PUBBLICI UFFICI
LXIX. I GIUDEI CONVERTITI NON DEVONO TORNARE AI RITI ANTICHI
























LXVII. Circa l'usura dei Giudei
Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura, tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite.
Volendo pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estrocessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato.
Così pure i cristiani, se fosse necessario, siano obbligati, senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad astenersi dal commercio con essi.
Ingiungiamo poi ai prìncipi di risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi.
Sotto minaccia della stessa pena, stabiliamo che i Giudei siano costretti a fare il loro dovere verso le chiese per quanto riguarda le decime e le offerte dovute, che erano solite ricevere dai cristiani per le case ed altri possessi, prima che a qualsiasi titolo passassero ai Giudei, in modo che le chiese non ne abbiano alcun danno.















LXVIII. I Giudei devono distinguersi dai cristisani per il modo di vestire
In alcune province i Giudei o Saraceni si distinguono dai cristiani per il diverso modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede una tale confusione per cui nulla li distingue.
Perciò succede talvolta che per errore dei cristiani si uniscano a donne giudee o saracene, o questi a donne cristiane.
Perché di unioni tanto riprovevoli non possano invocare la scusa dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente dell'uno e dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per sempre debbano distinguersi in pubblci per il loro modo di vestire dal resto della popolazione, come fu disposto d'altronde anche da Mosè.
Nei giorni delle lamentazioni e nella domenica di Passione essi non osino comparire in pubblico, dato che alcuni di loro in questi giorni non si vergognano di girare più ornati del solito e si prendono gioco dei cristiani, che a ricordo della passione santissima del Signore mostrano i segni del loro lutto. Questo, poi, proibiamo severissimamente che essi osino danzare di gioia per oltraggio al Redentore.
E poiché non dobbiamo tacere di fronte all'insulto verso chi ha cancellato i nostri peccati, comandiamo che questi presuntuosi siano repressi dai prìncipi secolari con una giusta punizione, perché non credano di poter
bestemmiare colui che è stato crocifisso per noi.















LXIX. I Giudei non devono rivestire pubblci uffici
Poiché è cosa assurda che chi
bestemmia Cristo debba esercitare un potere sui cristiani, quello che su questo argomento il concilio Toletano [589] ha provvidamente stabilito, noi, per rintuzzare l'audacia dei trasgressori, lo rinnoviamo ora e proibiamo, quindi, che i Giudei rivestano pubblici uffici, perché prorpio per questo riescono assai molesti ai cristiani.
Se qualcuno perciò affida ad essi un tale ufficio sia punito come merita - premessa naturalmente l'ammonizione - dal concilio provinciale che comandiamo debba celebrarsi ogni anno. L'officiale ebreo sia separato dai cristiani nei commerci e nelle altre relazioni sociali: e ciò, fino a che tutto quello che egli ha percepito dai cristiani, in occasione di tale ufficio, non sia devoluto a beneficio dei poveri cristiani, a giudizio del vescovo diocesano. Rinunzi, inoltre, con sua vergogna, alla carica che ha assunto così insolentemente. Estendiamo questa disposizione anche ai pagani.















LXX. I Giudei convertiti non devono tronare ai riti antichi
Abbiamo saputo che alcuni, ricevuta spontaneamente l'acqua del santo battesimo, non depongono del tutto l'uomo vecchio, per rivestire perfettamente l'uomo nuovo, ma conservando vestigia del giudaismo offuscano, con tale confusione, la bellezza della religione cristiana.
Ma poiché sta scritto:
maledetto l'uomo che s'inoltra nel cammino per due vie, e non deve indossarsi una veste fatta di lino e di lana, stabiliamo che i superiori delle chiese li allontanino in ogni modo dall'osservanza delle loro vecchie pratiche, affinché quelli che la scelta della loro libera volontà ha portato alla religione cristiana, siano poi indotti ad osservarla. E' infatti minor male non conoscere la via del Signore, che abbandonarla dopo averla conosciuta
[brani estrapolati da ALBERIGO, pp. 272-275]

















Sessione XI, 4-II-1442, (Bolla di unione dei copti) del Concilio di Basilea, Ferrara, Firenze, Roma (1431-1445)
"...Crede fermamente [la sacrosanta Chiesa romana], confessa e predica che ogni creatura di Dio è buona e niente dev'essere respinto quando è accettato con rendimento di grazie ; poiché secondo l'espressione del Signore non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo . E afferma che la differenza tra cibi puri e impuri della legge mosaica deve considerarsi cerimoniale e che col sopravvenire del Vangelo è passata e ha perso efficacia. Anche la proibizione degli apostoli delle cose immolate ai simulacri, del sangue e delle carni soffocate era adatta al tempo in cui dai GIUDEI e dai gentili, che prima vivevano praticando diversi riti e secondo diversi costumi, sorgeva una sola chiesa. In tal modo GIUDEI e gentili avevano osservanze in comune e l'occasione di trovarsi d'accordo in un solo culto e in una sola fede in Dio, e veniva tolta materia di dissenso. Infatti ai GIUDEI per la loro lunga tradizione potevano sembrare abominevoli il sangue e gli animali soffocati, e poteva sembrare che i gentili tornassero all'idolatria col mangiare cose immolate agli idoli.
Ma quando la religione cristiana si fu talmente affermata da non esservi più in essa alcun GIUDEO CARNALE, ma anzi tutti d'accordo erano passati alla chiesa, condividendo gli stessi riti e cerimonie del Vangelo, persuasi che
per quelli che sono puri ogni cosa è pura , allora venne meno la causa di quella proibizione, e perciò anche l'effetto. Essa [la sacrosanta Chiesa romana] dichiara, quindi, che nessun genere di cibo in uso tra gli uomini deve essere condannato, e che nessuno, uomo o donna, deve far differenza di animali, qualunque sia il genere di morte che abbiano incontrato, quantunque per riguardo alla salute del corpo, per l'esercizio della virtù, per la disciplina regolare ed ecclesiastica, molte cose, anche se permesse, possano o debbano non mangiarsi. Secondo l'apostolo, infatti, tutto è lecito, ma non tutto conviene [I Cor. 6,12; 10,22].
Crede fermamente,
[la sacrosanta Chiesa romana] confessa e predica che nessuno di quelli che sono fuori della chiesa cattolica, non solo pagani, ma anche GIUDEI o eretici e scismatici, possano acquistar la vita eterna, ma che andranno nel fuoco eterno, preparato per il demonio e per i suoi angeli, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati ad essa; e che è tanto importante l'unità del corpo della chiesa, che solo a quelli che rimangono in essa giovano per la salvezza i sacramenti ecclesiastici, i digiuni e le altre opere di pietà, e gli esercizi della milizia cristiana procurano i premi eterni. Nessuno -per quante elemosine abbia potuto fare, e perfino se avesse versato il sangue per il nome di Cristo- ai può salvare qualora non rimanga nel seno e nell'unità della chiesa cattolica..." [brani estrapolati da
ALBERIGO, pp. 504-505]