Agli inizi del 1628 una nuova ondata di peste invadeva la Liguria: nella Lunigiana si segnalarono i primi casi all’inizio del mese di maggio: altre notizie, purtroppo allarmanti, venivano dalla Provenza e dalla città di Lione. Unico rimedio per il Magistrato della Sanità fu ancora quello di allertare le città rivierasche e i grossi nuclei abitativi della zona di Ponente. Si elessero i magistrati della Sanità cui si concessero pieni poteri. Anche la città di Ventimiglia ebbe le sue guardie e due posti di controllo sorsero sulla strada romea di Latte e nelle adiacenze di Porta Canarda.
Agli uomini della sanità si doveva ricorrere per il “libello sanitario o cedola”; erano controllate le uscite delle persone e delle merci.
Le imposizioni non sortirono gli effetti desiderati, perché coloro che si trovavano in posizione di privilegio per censo, di famiglia o di religione, per non soggiacere a controlli non mancarono di escogitare sotterfugi a danno della salute pubblica.
Una categoria che non seppe sottostare alle leggi e a numerosi divieti furono non pochi ecclesiastici: i frati regolari e i questuanti «et alcuni uomini di ordini detti i misericordianti». Di tali abusi una lettera della Curia Romana ne fa edotta la stessa Magistratura della Sanità e lo stesso Vescovo Gandolfo.
Con lettera del 31 Agosto 1630, da Roma, il Cardinale Onofrio scrive al vescovo: «Non pochi ecclesiastici e religiosi tentano di introdursi furtivamente, senza boletta e vengono da posti banditi, senza dichiararsi sospetti di caniaggio (sic). Per quanto nella sua Città e diocesi ella abbia notizia che regolari, sia di qualsiasi ordine, congregazione, o istituto capitano senza boletta di sanità e obbedienza dei superiori, procuri di farlo carcerare e punirlo severamente per esempio degli altri secondo stimerà conveniente ...».
Il 7 ottobre, poiché si accrescono gli abusi, un’altra lettera dello stesso Cardinale Onofrio ordina al vescovo Gandolfo di usare ogni punizione propria dello stato laicale «esclusa la pena di morte o altre pene ripugnanti alla pietà dei sacri canoni».
È consigliato al vescovo la pena della scomunica, della sospensione a divinis, la privazione dei benefici di officio e di dignità. Potranno essere applicate pene pecuniarie e corporali «citra mortem».
Il Vescovo Gandolfo così pressato, il 16 di dicembre emana solennemente «la Tavola della Sanità» per gli ecclesiastici, religiosi e qualsiasi essere posto sotto la Corte Vescovile. Sono dieci capitoli, i quali resteranno noti quale «tavola o decalogo nel periodo di calamità».
Inizia coll’esprimere ai Canonici, ai Prepositi, ai curati e agli aventi cura d’anime il rammarico dei suoi amministrati di non attendere alle leggi del Magistrato della Sanità. Preannunzia le pene spirituali e pecuniarie «a chi di qualsiasi dignità e ordine d’ora in poi non si attenesse alle sue disposizioni».
Vuole sotto pena di scomunica che i «Capituli» siano letti ai fedeli. Sono dieci; l’uno si interseca agli altri; si aggirano in sottigliezze, senza lasciare dubbio di incomprensioni o della minima chiarezza. Sono rivolti al clero diocesano e a tutti gli ordini , congregazioni esistenti nella diocesi.
Si proibisce il pentirsi «ove si fosse scoperta o avuta notizia di peste ed entrare in Diocesi senza fede o patente di sanità. Nessun ecclesiastico ardisca metter piede nel territorio della Diocesi se passato in luoghi sospetti o creduti infetti, ancorché in possesso di boletta».
Occorre l’espressa licenza del Magistrato della Sanità. La Boletta di ogni religioso deve recare nome, cognome, patria, statura, età, pelo, effige e contrassegni. Ai «rastrelli di Sanità» non si conceda libero transito se la «boletta» ha più di venti giorni di rilascio. Chi porterà boletta falsa, manomessa, con firme illeggibili, corretta, comprata, imprestata, firme di sanitari di fuori diocesi, dovrà essere fermato ai «rastrelli» e quanto prima consegnato alla Corte Vescovile. Altre pene a quei religiosi od ecclesiastici che ardiscono imprestare e regalare bolette.
Si proibisce di introdurre qualsiasi minima mercanzia o robbe nuove o vecchie, anche se si asserisce di provenienza non infetta.
Sotto pena spirituale a giudizio del Vescovo sarà punito ogni religioso che darà alloggio a persona di dubbia provenienza; non si dia cibo o bere, né si ardisca tenere alcuno per guida o per aiuto.
Si fa obbligo a chi fosse a conoscenza di religiosi entrati furtivamente in Diocesi di farne denuncia al Vescovo, che quanto prima a norma delle licenze concessagli, non mancherà di una condanna pecuniaria o spirituale.
Anche i «Dieci Capituli della Sanità» sono disattesi. Non pochi ecclesiastici della stessa diocesi di Ventimiglia eludono ogni controllo sanitario della sanità e lasciate le vie romee, per strade traverse escono dalla diocesi privi di boletta. Colti in fallo, con sentenza perentoria sono sospesi a divinis e privati del beneficio.
Tre religiosi francescani provenienti da Nizza eludono i due cancelli di sanità a Latte e a Porta Canarda. Si presentano in città; denunciati e fatti prigionieri, immediatamente sono giudicati e condannati alla secolarizzazione; al superiore, per non aver osservato i «Capituli», la sospensione del mandato.
(Vedi Arch. Vescovile, Filae 119 N. 257) edito in "La Voce Intemelia", anno XLVII n. 7 - luglio 1992
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