inf. Durante

UN'ALTRA VEDUTA DEL SUGGESTIVO BORGO, "PATRIA" DI UNO STRAORDINARIO "VINO VERMENTINO DOC"

SOPRA FOTO DA "PROVINCIA DI IMPERIA"


(REGOLAMENTO CAMPESTRE DI DIANO CASTELLO - XIX SECOLO)
19 Maggio 1822
Ordinato di Consiglio della Comunità di Diano San Pietro intorno ad un statuto locale riguardo ai danni Campestri.
L'anno del Sig. re mille otto cento venti due, alli dieci nove del Mese di Maggio in Diano San Pietro. e nella solita sala delle Comunali adunanze di detto luogo giudizialmente avanti i1 Sig.re Pietro Paolo Saguato Castellano di detta Comune, ed asistenza di me Segretario infrascritto.
Convocato, e congregato l'ordinario Consigilo di questa Comune d'ordine del Signor Raffaelle Bonavero Sindaco, precedente il solito suuno della Campana Maggiore, e l'aviso verbale recatosi dal Serviente Comunale Luiggi Ghirardo come qui riferisce, sono intervenuti oltre il predetto Sig.r Sindaco li SSg.ri Gioani Batta Ugo, Antonio Roggero, e Noè Ugo Consiglieri componenti l'intiero Consiglio di detto Comune.
Al qual Consiglio come sopra legittimamente congregato, il prefato Sig.r Sindaco rappresenta, che dappoiché cessarono per le passate vicende i Regolamenti, e le pene imposte dallo Statuto di Diano in oggi soppresso riguardo ai danni Campestri, si è talmente esteso il numero de Dannificati, che ora mai non si cognosce più padrone delle proprie Campagne: onde per andare al riparo di tali inconvenienti, ed a contegno di tanti, che impunemente rubano le altrui sostanze, si vede in dovere di formare, e proporre, come forma, e propone a questo Consiglio i seguenti Capitoli in coerenza di quelli già stati approvati dall'E. mo Reale Senato sedente in Nizza per la Comune di Diano Castello con lettere Senattorie dei 30 7bre.1820: essendo questa Comune limitrofa a quella di Diano Castello, e della medesima intimità di rapporti, acciò la superiore Autorità si degni approvarli, sotto quelle modificazioni, ed aggionte, che nella di lei saviezza vederà necessarie.

Capitolo primo
Art. 1° Chi darà danno nelle terre altrui nei casi infra espressi incorrerà nella pena in essi precisata, e più all'emenda del danno.
2° Chi prenderà, o taglierà alberi, o rami d'olivo, o estirperà da medesimi pianta novella, atta a trapiantarsi, incorrerà in pena di lire dieci di giorno, e venti di notte.
3° Chi prenderà, o taglierà alberi, o rami di qualsiasi altro albero domestico lire otto di giorno, e sedici di notte.
4° Alberi, o rami di qualsivoglia altro albera salvattico lire quattro di giorno, e lire otto di notte.
5 ° Piante di lentichie, morti, ginestre, timi, e simili, fogliame, erbe selvatiche di qualunque specie una liredigiorno, e due di notte.
6° Canne nei canneti, o estirperà radici ossia spogne d'esse, salici, tralci ossia majoli di viti lire tre digiorno, e sei di notte.
7° Grano in spico, e qualunque altra sorte di blade, o legumi, lire cinque di giorno, e dieci di notte.
8° Pomi di terra, Zucche, Meloni, o simili, Cavoli, ed altra sorta di ortaglia, fichi, pere, pomi, od altra sorta di frutti, che servono di nutrimento per gli uomini lire sei di giorno, e dodici di notte.
9° Grano nelle Ajre, o posto a Mochio
(mucchio), overo a manipoli in qualunque altro luogo, lire otto di giorno, e sedici di notte.
10 ° Ghiande, e Carrobbe, od altra frutta per cibo d'animali lire due di giorno, e quattro di notte.
11° Uva nelle terre agregate
(poste a coltura, seminative) di vigna lire dieci di giorno, e lire venti di notte.
12° Fieno, o paglia nei Pagliarj, o ne Barreghi, o steso sul suolo in erba a disseccare lire cinque di giorno, e dieci di notte.
13 ° Fieno in pianta ne prati, o terre prative lire tre di giorno, e sei di notte.
14 ° Pali, o altri legnami posti a sostegno alle viti lire due di giorno, e quattro di notte.
15° Fieno in pianta in altre terre non prative lire due di giorno, e quattro di notte.
16° Canne poste a filagni lire una di giorno, e due di notte.
17° Lumache nelle terre aggregate d'alberi domestici, o vigne, o seminative, lire una di giorno, e due di notte.
18° Pietre da Muraglie o maciere, lire tre di giorno, e sei di notte.
19 ° Pietre a Canelle, ossia a Mucchio, lire due di giorno, e quattro di notte.
20° Lettame, e qualsivoglia altra sorta d'ingrasso posta a Mucchio in sito aperto, lire sei di giorno, e dodici di notte, e sparso per le campagne lire una di giorno, e due di notte.
21° Qualunque pianta in aja, ossia ... lire due di giorno, e quattro di notte.
22 ° Chi prenderà frutto d 'olivo sul territorio, anzi terreno lire dieci di giorno, e venti di notte.
23 ° Chi prenderà detto frutto sugli Alberi, o lo farà cascare a terra per raccoglierlo, il che si presume, lire quindici di giorno, e trenta di notte.
24° Chi farà cascare detto frutto d'olivo percottendo gl'alberi con canne, o bastoni, o diramarlo con rastri, od altro instrumento facendolo cadere sopra lenzuoli, coperte, od altro lire venti di giorno, e quaranta di notte.
25 ° Chionque in qualsivoglia modo concorrerà anche indirettamente alle convenzioni sovra stabilite incorrerà nelle penali imposte contro gli Autori Principali del medesimo.
26° Chi sarà stato altra volta condannato per alcuno di detti danni incorrerà nella doppia pena ne sopra detti rispettivi casi stabiliti.

Capitolo secondo
Di chi entrerà o passerà in terre d 'Altri
Art. 1° Chi entrerà, o passera in terre d 'Altri olivate pendente in esse il frutto d 'olivo dal giorno 1 ° di novembre sino a che sia staccato, e raccolto intieramente incorrera in pena di lire due di giorno, e quattro di notte.
2 ° è stata fatta la Modificazione seguente al sud °. Cap: sempre, e quando entrasse, e passasse in dette terre salvo colla permissione del Padrone, de fittavoli, od altri che lo presentano.
2° In terre aggregate, ed apperte di vigna dal giorno 1 ° Agosto, smo a che siasi in esse compltamente vindemiato l'uva, lire due di giorno, e quattro di notte.
3 ° In terre vineate chiuse di muraglie, o siepi nelle quali si entra per la porta lire quindici di giorno, e trenta di notte.
4 ° Chi entrerà, o passerà in qualonque tempo in terre ortive, ossia giardini chiusi come sopra lire tre di giorno, e sei di notte.
5° Ne Giardini, osia terre ortive apperte, o Canetti lire una di giorno, e due di notte.
6° Chi entrerà, o passerà in prati, o terre pratili dal giorno primo di Marzo, sino a che in essi sia tagliato il fieno lire una di giorno, e due di notte. Negl'altri tempi nella mettà di detta pena.

Capitolo terzo
Delle Bestie ritrovate in terra d'altri
Art. 1 ° Per ogni Bestia lanuta, e caprina, ritrovate nei prati, o terre prative dal 1° Marzo sino a tutto il mese di settembre, incorrerà il Padrone di esse nella pena di una lira e mezza di giorno, e tre di notte, e per ogni Bove, Mulo, Cavallo, Asino, lire tre di giorno, e sei di notte; negli altri tempi per ogni bestia lanuta, o caprina lire una di giorno, e due di notte, e per le altre Bestie lire una e mezza di giorno, e tre di notte.
2 ° Per ognuna di dette Bestie lanute, o caprine, o d'altri quadrupedi come sopra specificati ritrovati in terre olivate, e nelle quali siavi frutto d'olivo dal 1° novembre sino a che siano intieramente spogliate di detto frutto, e racolto, lire quattro di giorno, ed otto di notte, negli altri tempi lire due di giorno, e quattro di notte.
3 ° Per ognuna di esse bestie in terre vignate, o seminative, o negli Orti, o Giardini, o ne Caneti lire tre di giorno, e sei di notte.
4 ° Dette Bestie in terre Zerbili
(gerbidi), o boschi, lire una e mezza di giorno, e tre di notte.
5 ° Per ogni gallina, od altro Pollone nelle blade in spico, o nella vigna durante il giorno primo Agosto sino a che siano terminate le vendemie lire due oltre la perdita di dette Galline, o polloni, che potrà il Padrone della terra ucciderle, prenderle, od appropriarsele, senza che il padrone delle medesime possa incorrere riguardo a dette Galline, o polloni in altre pene.
6° Le penali sovra stabilite sono in lire nuove Piemonte.
Capitolo quarto
Del modo di procedere in tali cause
Art. 1° Il Padrone, o possessore, o qualsivoglia altra persona maggiore d'anni dieci otto potrà con suo giuramento avisare i dannificati, entranti, o transitanti, sì con bestia, come senza, sì in terre proprie, come in terre d' altri, anche senza intelligenza, o voluntà del Padrone fra il termine di giorni otto dal dì, che sarà ritrovato darsi il danno.
Il detto giurato dal dannificato, o dal denonciante farà piena prova quall'ora siano essi persone probe, e da bene, e la loro querela, o denuncia venga autorizata dal detto d'un altro testimonio anche di buona fede, e nel caso che siavi, o l'una, o l'altra di dette prove, doverà allora concorrere qualche altro indizio legittimo, od aminucolo, a cui però sarà sempre equivalente la confessione del Dannificante; nel resto si dovranno osservare le regole di diritto.
2 ° Se ritroverà più persone, o non cognoscera tutti, manifesterà quello, o quelli, che averà conosciuto, l'avisato poi, o li avvisati ammoniti, o citati dovranno dichiarare il nome, o nomi degli incogniti, e ricusando saranno condannati, e tenuti di proprio per li compagni, se però l'accusante averà fatta menzione nell'accusa degl'altri, uno o più, che non averà conosciuto .
3° Le querele, o denuncie saranno portate avanti l'ordinario del Mandamento, il quale ne estenderà l'opportuno Verbale per mezzo del Segretario, e tanto nell'accertamento delle rispettive contravenzioni, come nella probazione, ed esecuzione delle respettive ordinanze si osserveranno le formole stabilite per i procedimenti sommari.
4 ° Se doppo l 'essecuzione dell' ordinanza portante condanna, risulterà che il Contraventore non abbia il mezzo di pagare l'incorsa penale si farà luago sussidiaramente alla pena del di lui aresto personale nel Carcere, che potrà estendersi fin o a giorni otto se la multa sarà di lire quindici, a giorni cinque, se sarà di lire dieci, e di giorni due se sarà di lire quattro.

Capitolo quinto
Della denuncia di danni
A rt. 1° Restano esclusi da qualsivoglia delle pene sovra stabilite li minori d'anni sette, quali saranno solamente tenuti all'emenda del danno.
2° In materia dell 'avanti scritte accuse, o denuncie, dovrà misurarsi, ed intendersi il giorno dall'orto aill'occaso del sole, e così la notte dall'occaso all'orto del sole.
3° Il Padre, ed in mancanza di esso la Madre sarà tenuta alle pene peccuniarie per i loro figliuoli, ed i Mariti per le loro Mogli, quallora convivano insieme; i Padroni per i loro Servi per la concorrente del salario dovuto ai medesimi, salvo si provasse esservi tra di essi convivenza; come pure i Tutori, e Curatori per i pupilli, o minori da essi amministrati, ciò però soltanto nel caso che si verificasse avessero eglino partecipato, o avuto colpa nella contravenzione.
4° II prodotto delle penali sovra stabilite spetterà per un terzo alla Cassa Comunale, per l'altro terzo all' Ospitale di Carità del luogo o in diffetto a beneficio de Poveri, e per l'ultimo terzo al Denunciante ancorché fosse il Padrone.
5° Colle disposizioni contenute nei presenti bandi non s'intenderà mai pregiudicato il Regio Fisco, quall'ora le contravenzioni, che ne formano l'oggetto, passassero in ispecifico delitto.
Il Consiglio della Comunità di Diano San Pietro intesa la proposizione del Sindaco, visto, ed esaminato i proposti bandi per questa Comune, e gli articoli tutti in essi contenuti hanno tutti i sudetti (approvati) a viva voce, e secondo l'ordine l'oro di anzianità approvato, ed approvano sudetti Capitoli, mandando i medesimi rasegnarsi all'Autorità Superiore per la sua approvazione, che è di dovere di quanto sopra publiche testimoniali.
Quali dal prefato Sig.r Castellano sono state concesse, e si sono tutti quei sopra, previa lettura da me Segretario infrascritto fatta a medesimi a loro chiara, e piena intelligenza, appiè del presente sottoscritti.
Ca Bonavero Sindaco
Ca Gio: Ba Ugo Consigliere
Ca Agostino Roggero Consigr°
Ca Noe Ugo Consigr°
Ca Saguato Castellano
Ca Temesio Notajo, e Segretario Com.le
Dall'Originale.
Veduto il sovra scritto ricorso, e riesaminati i bandi campestri qui annessi Risulta dal certificato della Comunità di Diano S. Pietro, essersi fatta la pubblicazione, nel modo ordinato da questo supremo magistrato - con riscontro delli 30: Xbre ora scorso. Consta pure dall'attestato del Signore Giudice del Mandamento non esservi fatta opposizione per parte d'alcuno relativamente alla diliberazione consulare contenente i qui indicati bandi campestri, il contenuto de quali dicesi ravisare di comun utile, e vantaggio per quelli abitanti N. d °. luogo.
Abenché i detti bandi siano stati formati sul modello di quelli della vicina, e confinante Comunità di Diano Castello già stati approvati di questo supremo Magistrato con suo rescritto delli 19: 9bre 1819 pure all'oggetto di renderli conformi, e coerenti fra di loro, crede l'ufficio esser il caso di doversi fare le variazioni, modificazioni, ed aggiunte seguenti.
1° Ridursi la penale di cui al par. 24, Cap. 1° a lire quindici se di giorno, e a lire trenta se di notte.
2 ° Aggiungersi tanto al par. 1° che al 2 ° del Cap. 2° la modificazione seguente: sempre, e quando taluno entrasse, e passasse in dette terre salvo colla permissione del Padrone, de fittavoli, od altri, che lo rappresentano.
3 ° Ridursi la pena di cui al par. 5° del Cap. 3 ° a lire una, ed aggiangersi alla fine dell'istesso paragrafo, la dichiarazione che siegue: e potrà il Padrone delle terre rittenere apresso di sè quelle bestie che troverà nei propii fundi ma sarà tenuto a darne parte al Giusdicente, o Bajlo fra ore venti quattro.
Mediante cotali aggiunte, e variazioni l'uffizio è davviso potersi da questo supremo Magistrato approvare i sudetti bandi Campestri della Comunità di Diano S. Pietro mandando i medesimi colle presenti conclusioni, e successiva providenza Senatoria pubblicarsi, ed affiggersi per copia autentica all 'albero Pretorio di d° luogo in giorno festivo al maggior concorso del Popolo, e nell'uscire del medesimo da divini Uffizii ad esclusione d' ignoranza dichiarando, che una tal pubblicazione averà la stessa forza come se ogni cosa fosse stata intimata personalmente come si conchiude.
Nizza li 18: 7bre.1823. Reghezza sost° Avvocato Fiscale Generale.





Il DOCUMENTO del REGOLAMENTO CAMPESTRE DEL 1822 DI DIANO SAN PIETRO è stato reperito entro il materiale di un archivio privato: la trascrizione critica, con dovizioso commento, è stata effettuata da GIOVANNI ABBO che ha quindi editato il frutto delle sue investigazioni sulla rivista RIVIERA DEI FIORI (XLVI, 1992, n.3) sotto il titolo de LO STATUTO LOCALE RIGUARDO AI DANNI CAMPESTRI DEL COMUNE DI DIANO SAN PIETRO DEL 1822.