PER QUANTO GLI ABUSI DEI GIUDICI FOSSERO FREQUENTI LA REGOLAMENTAZIONE DELLA TORTURA ERA TRA GLI ARGOMENTI PIU' DIBATTUTI FRA I TESTI DI INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO CRIMINALE DOVE VENIVANO DIBATTUTE LE DIVERSE OPINIONI, SPESSO ISPIRATE A DISTINTE SCUOLE DI PENSIERO.
RESTAVA TUTTAVIA ABBASTANZA FERMO, COME SI EVINCE DALL'ELENCO SOPRA PROPOSTO (PARTICOLARE DI UNA PIU' ESTESA TRATTAZIONE), CHE LA TORTURA NON POTEVA ESSERE COMMINATA A RAGAZZI DI ETA' INFERIORE AI 14 ANNI (PER COSTORO SI RITENEVA BASTANTE LA MINACCIA, MOSTRANDO GLI STRUMENTI DI TORTURA), AI FANCIULLI, ALLE DONNE GRAVIDE (TORTURABILI SOLO DOPO I QUARANTA GIORNI DAL PARTO), A MALATI, FERITI, A VECCHI DECREPITI, AGLI OSSESSI DAL DEMONIO (CREDENDO CHE COSTORO POTESSERO VENIRE AIUTATI DALLE FORZE DEL MALE TRAMITE GLI INCANTESIME DEL SILENZIO E DELLA SOPPORTAZIONE DEL DOLORE) ED ALTRI PERSONAGGI ANCORA, DISTINTI PER CETO, CENSO E STATO SOCIALE.
OLTRE A CIO' GLI INTERPRETI DEL DIRITTO DISSERTARONO SEMPRE A LUNGO SUL TEMPO DI DURATA DELLE TORTURE E SUL FATTO CHE UNA CONFESSIONE (E SPECIFICATAMENTE LA CONFESSIONE IN MATERIA DI INQUISIZIONE ECCLESIASTICA) PER ESSER LEGALE, DOPO ESSER STATA FATTA SOTTO TORTURA, DOVESSE VENIRE RATIFICATA DAL REO FINALMENTE LIBERATO DALLA PENA DEI TORMENTI.
LA DURATA DELLA TORTURA FU SEMPRE QUESTIONE DIBATTUTISSIMA: PER QUANTO RIGUARDA IL PONENTE LIGURE RISULTANO EMBLEMATICHE LE CINQUECENTESCHE OSSERVAZIONI FATTE IN MERITO ALL'IQUISIZIONE TRAMITE TORTURA DELLA SUPPOSTA STREGA DI TRIORA FRANCESCA BORELLI