ADONE, L’> il poema del Marino è il più lungo di tutta la letteratura italiana (20 canti, per un totale di 5123 ottave): il Marino fece cenno a questo suo lavoro sin dal 1605 mentre l’edizione prima dell’opera avvenne a Parigi nel 1623, sotto la cura personale dell’autore>edizione moderna pregiata ed ottimale è quella curata da G.Pozzi, Mondadori, Milano, 1976 in II volumi, uno con il testo e l’altro con un vasto apparato critico ed esegetico.
L’esile trama del monumentale lavoro è costituita dal controverso e quindi, dopo attimi di straripante passione, infelice amore tra Venere e il giovinetto Adone.
Amore od Eros, per vendicarsi delle punizioni patite dalla madre Venere viste le sue continue marachelle nel far innamorare umani e dei contro il destino e la loro volontà, fa approdare a Cipro, regno di sua madre, il bellissimo Adone> il piccolo, “diabolico”, Dio intende punire Venere facendola ardere di passione proprio per Adone (contenuto del canto I).>Adone arriva quindi al portentoso palazzo di Venere dove incontra il pastore Clizio che gli racconta la vicenda del giudizio di Paride, destinato -conferendo a Venere la mela d’oro come dea più bella- la tragica guerra di Troia (contenuto del canto II
). Adone, messosi a girovagare per la splendida isola, alla fine prende sonno al riparo d’un boschetto mentre Amore tende un agguato a Venere e la trafigge con uno dei dardi del suo arco che hanno la capacità di far innamorare la loro vittima di chi voglia il piccolo arciere: Venere, per quanto dea, non può opporsi alla forza del dardo del figlio e presto avvampa di desiderio per Adone (contenuto del canto III). Tornato al palazzo Adone ascolta da Amore la bellissima vicenda degli amori di Psiche per Eros (contenuto del canto IV).Di seguito Mercurio, gli racconta altre storie esemplari e meravigliose, ora liete ora a triste conclusione come quella di Narciso: Adone vien quindi invitato da Venere ad assistere alla tragica rappresentazione della metamorfosi di Atteone, morto, per divina vendetta, nel corso d’una caccia sbranato dai cani> la dea, presaga del suo oscuro destino, intende avvisarlo contro i pericoli della caccia: ma il giovane si addormenta mentre ancora il dramma viene rappresentato (contenuto del canto V). Una volta svegliatosi Adone, con stupore, si scopre immerso nello splendido e misterioso giardino del Piacere che risulta distinto in cinque parti rappresentanti i sensi umani: qui assieme a Venere percorre i sentieri dei diletti della vista e dell’odorato (contenuto del canto VI). Assieme a Venere, nel giardino dell’udito, Adone gusta poi il piacere sottile del canto in virtù dell’episodio che celebra la gara fra l’usignolo e l’innamorato che affida i suoi tormenti alle melodie del liuto. Da qui la dea e l’umano accedono al settore destinato ai piaceri del gusto: è l’occasione di partecipare ad un sontuoso banchetto in compagnia del Dio dei motti e delle battute scherzose Momo (contenuto del canto VII
). Finalmente i due arrivano alla più intrigante fra le parti del giardino, quella destinata alle lusinghe ed alle lascivie del tatto> è qui che l’iridescenza poetica e l’audacia tematica del Marino raggiungono il vertice: finalmente, come passati attraverso tutte le possibili tentazioni del corteggiamento, Venere ed Adone hanno raggiunto l’estremo dell’attrazione reciproca, e, dopo esser stati sposati da Mercurio, i due si abbandonano ai Marino) assistono, per bocca del dio dei viandanti, all’elogio dell’astronomia e di Galileo (contenuto del canto X). E’ nel cielo dedicato alla stesa Venere che gli sposi possono contemplare le donne più celebri dell’antichità e del mondo contemporaneo (contenuto del canto XI). Ma nuvole oscure, a loro insaputa, si vanno addensando: Marte, già amante di Venere, avvertito dalla dea Gelosia apprende la storia meravigliosa della passione fra Adone e la dea e subito, preso dal suo animo impulsivo, medita una feroce vendetta. Venere intuisce però il pericolo ed ha il tempo di far fuggire l’amante che, dopo varie peripezie, giunge dall’ ambigua maga Falsirena che lo tramuta in pappagallo (contenuto del canto XII). Aiutato da Mercurio riprende però le precedenti sembianze d’uomo (contenuto del canto XIII) ma per nuova sventura cade vittima e prigioniero di briganti cui riesce fatiscosamente poi a sfuggire (contenuto del canto XIV). Alla fine di tanti tormenti Adone incontra nuovamente Venere e con lei riprende la gioiosa vita d’amore: nel corso d’una partita a scacchi i due amanti si contendono il regno di Cipro, premio che (data la vittoria, arrisagli anche grazie all’aiuto di Mercurio) Adone accetta, seppur a malincuore (contenuto del canto XV). Dopo un concorso di bellezza Adone viene incoronato, superando anche le trappole di un inganno di Tricane, re di Cipro (contenuto del canto XVI). Ma il giorno dopo Venere deve allontanarsi per prender parte alle feste di Citera e non può più proteggere il suo amato> solo dopo una notevole resistenza concede ad Adone, per riempire i tempi tristi di quell’attesa, di partecipare con Diana ad una partita di caccia: ma poco dopo, lugubremente, durante il viaggio Proteo fa il vaticinio della prossima tragica morte di Adone (contenuto del canto XVII). La crudele Falsirena rieccita a questo punto la gelosia, un pò quietatasi, di Marte ed al crimine s’associa inaspettatamente Diana> Il giovane si reca a caccia di un potente cinghiale che viene magicamente eccitato da passione amorosa tanto turpe quanto violenta contro di lui. La grande bestia, nella foga della sua caccia amorosa, aggredisce il giovane per possederlo e ne massacra le carne spinto dall’animalesco desiderio di averlo (Contenuto del canto XVIII). Venere viene colta da assoluta disperazione e gli dei buoni si impegnano per consolarla del terribile lutto. Nel frattempo si allestisce uno splendido sepolcro per Adone e quindi dopo nove giorni l’infelice giovane viene sepolto (contenuto del canto XIX): l’intiero XX canto
è destinato alla celebrazione dei tre giorni di giochi sportivi banditi in onore e commemorazione di Adone.
Le polemiche che innescò il poema alla sua uscita, un pò per l’esser contro la regolistica e la tradizione un pò per le indulgenze alla poetica metaforica della meraviglia e dello stupore, un pò per gli episodi erotici disseminati (guardati con sospetto dalla Chiesa romana), generò una lunga polemica che ebbe i suoi cardini nelle denigrazioni, non sempre immotivate dello Stigliani, e nelle difese fin troppo di parte di molti autori tra cui si possono ricordare, oltre all’Aprosio, G.Aleandri (Difesa dell’Adone) e A.Lampugnani (L’Antiocchiale).
REGOLAMENTO MARITTIMO DEL LUOGO DEL CERVO
Per il Negozio marittimo di questo Luogo del Cervo ad oggetto di renderlo profittevole in vantaggio di tutti quelli che vi hanno partecipazione, e di liberarlo da ogni sospetto, che potesse insorgere contro le Persone destinate, e da destinarsi al maneggio de Capitali a Loro affidati.
I
Li qui sottoscritti come partecipi in sud.to negozio deputano per l'esecuzione, ed osservanza del presente regolamento i SS. Giuseppe De Simoni q. Gio. Batta, Francesco Calvo di Tommaso, Sebastiano Alassio q. Giuseppe, e Deputano ancora per loro Consultori li SS. Nicolo Simone q. Gio. Antonio, Domenico Simone q. Carlo Agostino, Domenico Arimondo q. Gio. Batta, Agostino Trucco di Gio Batta, Lorenzo Casamiglia q. Ambrogio, Domenico Lombardo q. Gerolamo e Giuseppe Carambello di Gerolamo, i quali potranno essere richiesti del loro sentimento da sud.ti tre Deputati ogni volta che questi lo giudicheranno a proposito.
Tre de sud.ti Consultori, cioè i SS. Domenico Simone, q. Carlo Agostino, Lorenzo Casamiglia q. Ambrogio, Domenico Lombardo q. Gerolamo, unitamente al Sig. Francesco Calvo di Tommaso altro de Deputati sud.ti vengono destinati per revisori de i Conti, che loro dovranno presentarsi da i Patroni, alla quale revisione potrà intervenire ciascun dell'altri Consultori, e dovrà anche in essa prestare la propria opera, quando glie ne venga fatta istanza.
Se mancassero o tutti, o in parte li Revisori sud.ti, potranno i Sig.ri Deputati eleggere in quel caso altri Revisori, o Revisore a loro piacimento.
II
Tutti i Patroni nella di cui Colonna , o Bastimento partecipano li Patroni sottoscritti, compreso ancora li sopracarrichi, quanto tutti li Patroni, li quali viaggiano con Bastimenti presi a nolo dovranno rinnovare le Polize, e farle nella seguente maniera.
Io sottoscritto N N in denari contanti confesso aver ricevuto, ed avuto, conforme ho, e ricevo dal Sig. N la somma di lire Cinquecento moneta di Genova corrente fuori banco in abbusivo, dico L. 500, le quali servono per una parte in Colonna (se il Patrone avrà Bastimento si metterà nella seguente maniera) sopra il Pinco a me dato da maneggiare nominato N N dichiarando che Egli ml da facoltà d'andarle a negoziare in qual si voglia Parte del Mondo, di alberare qualonque stendardo, di noleggiare Bastimenti di qualsivoglia Nazione, di mandare altre Persone a me ben viste a negoziare sì per Mare, che per Terra, e di sorrogare altra Persona in mio luogo in caso di necessità essendo fuori del luogo, dovendo ogni rischio, tanto di Mare, quanto di Terra essere a Carrico di detto Sig. N ed Io m'obbligo d'osservare in tutto il nuovo Regolamento stabilito da i principali Interessati nei Negozi Marittimi di questo luogo del Cervo e di dare al d.to Sig. N alla fine di Ciascun Viaggio, vendute le merci, e scosso il loro prezzo, il guadagno che vi sara sopra le lire Cinquecento, siccome pure m'obbliigo ad ogni sua semplice richiesta di restituirle il Capitale in pace, e senza lite, e contradizione alcuna, sotto Ipoteca de miei beni presenti, e futuri, ed in ogni mlglior modo, volendo che la presente Poliza abbia forza e vigore come se fosse atto rogato da pubblico Notaro, e perciò è firmata da me e da due Testimonj da me richiesti.
III
Li patroni dovranno fare quanto verrà loro ingionto da Sig.ri Deputati, sì in voce, che in lettera, relativamente a tutto quello che è prescritto in questo regolamento, e tanto Essi, quanto i loro rispettivi sensali dovranno ne i casi particolari eseguire qualsivoglia altra cosa, benché non fosse qui espressa, se da sud.ti Sig.ri verrà loro ordinato col consenso di due nominati Consultori.
IV
Dovranno i Patroni presentare ai Sig.ri Deputati la nota di tutti i Partecipi nella Colonna, o sia Capitale a loro affidato, colla rispettiva porzione di ciascheduno, ed alla fine di ciascun viaggio manifestarle se sia aumentato, o diminuito il numero di questi Partecipi, e la somma totale de rispettivi loro Capitali. Avranno i Sig.ri Deputati autorità d'ordinare a chi stimeranno di non ricevere più impieghi, quando a loro giudizio il maggior crescimento di Capitale possa essere più di danno che di profitto alla Compagnia.
V
Li Patroni a piacere de Sig.ri Deputati dovranno ordinare a loro rispettivi sensali di dare a Sig.ri Deputati sud.ti un distinto e pronto raguaglio d'ogni Compra, e vendita fatta da Essi patroni, indicando il prezzo, e la precisa quantità delle merci ricevute nella Compra, e consignare nella vendita, come ancora la notizia di qualunque rimessa fatta, e ricevuta, e di qualunque altra Cosa, che possa interessare questa nostra Compagnia, e la spesa di tali lettere dovra essere a carrico comune da pagarsi fra tutti i Patroni, oppure dovranno procurarsi da rispettivi Sensali un attestato della precisa quantità delle merci comprate, e vendute, e del loro giusto prezzo, siccome di tutte le Tratte, e Rimesse al Cambio allora corrente.
VI
Non sarà lecito a Patroni, essendo al Cervo, dare alcun ordine ne di Compra, ne di Vendita, ne di altro appartenente all'Interessi della Compagnia, se prima non lo comunicheranno a Sig.ri Deputati, i quali dovranno sempre incarricare i medesimi di non tenere oziosi i loro rispettivi Capitali, particolarmente quando le circostanze non permettessero ad Essi d'intraprendere presto altro viaggio, con sugerire loro quei mezzi che giudicheranno piu opportuni per fare che possano fruttare in questo tempo qualche cosa tali Capitali.
VII
Avendo i Patroni bisogni di denari a Cambio per la compra delle Merci, quando loro non convenga far tratta sovra i Sensali di Marsiglia, dovranno prenderli da quel Sensale in Napoli il quale avesse presso di sè Denari di qualche altro Patrone del Cervo se poi fossero in altra Piazza faranno tratta al med.mo Sensale di Napoli, il quale avrà fondi di detti Patroni del Cervo, non ancora destinati ad altr'uso, ed il Sensale dovrà mettere la Partita data a cambio in credito del Patrone a cui apparterrà, avendo poi Esso Sensale denari di diversi Patroni, dovrà in questo caso accreditarne una porzione ad ogniuno di loro, secondo la più equa proporzione al di Lui giudizio, lo che tutti i Patroni dovranno generalmente così ordinare a loro Sensali .
VIII
Niun Patrone dovrà far assicurare qual si voglia somma, che sia a rischio sopra il Bastimento a lui dato a maneggiare, ma dovranno farsi assicurare tutti i capitali, che si arrischieranno sopra altri Bastimenti, finché decisivamente venga ciò stabilito con altra nuova regola: restando per ora eccettuati quei casi ne quali giudicassero diversamente sud.ti Sig.ri Deputati.
IX
Nel fare qualonque sorte di Spese, e nel numero de i Marinari dovranno i Patroni usare ogni prudente risparmio, ed invigilare che nulla vada a male, in quella stessa maniera che farebbe ogni diligente Padre di Famiglia ne suoi particolari interessi: se i Sig.ri Deputati conosceranno che qualcheduno abbia in questo ecceduto ne ordineranno la necessaria riforma e Ogniun de Patroni finché venga loro in altro modo prescritto dovrà dare a titolo di limosina alla Chiesa Parocchiale di questo luogo in ciascun viaggio il guadagno di mezza parte in colonna, ed a giudizio de Sig.ri Deputati aumentarlo sino al guadagno d'una parte intiera quando Ella sarà in Fabrica , in qualsivoglia altro bisogno.
Dovrà ciascun Patrone far celebrare una Messa soltanto alla settimana per l'esito felice de suoi viaggi colla limosina di soldi venti, e nelle contingenze di qualche pericolo potrà promettere altre Messe da farsene celebrare almeno due terze parti col mezzo di viglietto (biglietto) da affigere nella sacrestia di d.ta n.ra Chiesa, oppure potrà promettere altra limosina in contanti da darsi alla d.ta n.ra Chiesa col consenso di d.ti Sig.ri Deputati, abbisognando anche questo per la validità di tutte le promissioni che eccedessero la somma di Lire Cinquecento: Li Sig.ri Deputati avranno la facoltà di far dar ancora da ciaschedun Patrone qualche altra piccola limosina col consenso de Sig.ri Consultori.
X
Ciascun Patrone prima della partenza dovrà presentarsi a Sig.ri Deputati per intendere se li avessero da dire qualche cosa (in) rapporto alla compra e vendita per cui Egli dovrà partire, e dovrà sempre eseguire quanto quelli stimeranno d'ordinarle e principalmente in queste contingenze nelle quali potessero temersi de danni, e de disordini per il concorso di molti Patroni nella compra, o vendita della stessa merce.
XI
Tutte le volte che i Patroni avranno terminato l'intrapreso viaggio dovranno dare a sud.ti Revisori, o ad uno d'Essi in mancanza de suoi Colleghi conto distinto da tenersi giornalmente d'ogni cosa e manifestare loro ove siano i rispettivi Capitali, con presentarle i libri de i loro conti, sotto de i quali dovranno sottoscriversi li d.ti Revisori, o Revisore insieme con i Deputati se questi andranno a dovere.
Sarà anche ben fatto che li Sig.ri Deputati potendo sieno presenti al rendimento de conti, e quando non potranno, dovranno pria di firmarli, richiedere un'esatta informazione da i Revisori, i quali avranno ancora obbligazione di dare a ciascun dell'interessati quali cognizioni che le veranno addimandate.
XII
Alli Patroni per la loro opera, ed industria spetterà alla fine di ciascun viaggio un quarto per cento sopra il Capitale effettivo, ossia sopra quella quantità di denaro che li sarà rimasta dalla Colonna a loro affidata, ma in questa non dovrà esser compresa qualsivoglia somma presa a Cambio, siccome neppure la valuta del Bastimento raporto a i Patroni, che l'anno, benché questo fosse stato ridotto in contante colla di lui vendita, e finalmente su di queste due partite non potrà alcun Patrone mai pretendere il detto quarto per cento. Inoltre per sud.to motivo si permette a tutti i Patroni il guadagno che in ogni viaggio risulterà da Parti sei della rispettiva Colonna, restando con questo a ciascun Patroni proibito qualsivoglia Impiego particolare sotto qualsivoglia nome, e qualonque altro lucro sotto qualsivoglia pretesto, mentre ogni cosa, ed anche ogni ricognizione, o dono riccevessero a benefizio della Compagnia, se questi non lo venga acconsentito da Sud.ti Sig.ri Deputati.
XIII
Li Marinari dovranno avere per le loro fatiche in ciascun viaggio il guadagno di una Parte, ed un quinto in Colonna, e potranno anche consegnare al loro Patrone a titolo di portata sino a lire Trecento, e quello d'Essi che farà da Scrivano a d.to titolo potrà consegnare al d.to Patrone sino a lire Cinquecento da impiegarsi nelle stesse mercanzie comprate, o da comprarsi per la compagnia: il Patrone le dovrà ricevere, e le restituirà ad ogniun di loro dopo la vendita delle merci, ed esatto il loro prezzo dedotta la perdita se ve ne sara, o con tutto l'utile spettante alle sud.te partite, senza deduzione delle spese del viaggio, dedutte però le sensarie, ed altre spese attinenti alle Mercanzie tanto nella Compra, quanto nella vendita, come nell'imbarco, che nello sbarco, siccome ancora qualonque spesa, che si fosse fatta per la loro estrazione, ed introduzione, comprensivi anche i Diritti.
A quelli Marinari, che non potranno, o non voranno dare alcuna partita da impiegare, come sopra, a tittolo di Portata, dovrà darsi per essa l'utile, che risulterà dal Capitale di lire Cento cinquanta, senza alcuna deduzione delle spese del Viaggio, fatte però sopra descritte deduzioni. Ogni Patrone nella partenza per intraprendere un nuovo viaggio potrà sborsare a ciascun de suoi Marinari a titolo d'imprestito sino a lire quaranta da trattenersele poi sul guadagno della d.ta Parte, o Portata, e se in qualche Viaggio questa non importasse tanto, il Marinaro non sarà obbligato a restituire d.to imprestito.
XIV
Li Patroni che anno Bastimento potranno permettere ad ogni Marinaro d'imbarcare una Mina circa di Grano, o di Legumi ovvero una sommata circa di vino, e ad Essi Patroni ancora sarà lecito l'imbarcarsi per provigione della loro Casa quattro, in sei sommate circa di detti comestibili. Ogniuno però di Essi Patroni dovrà sempre invigilare affinché nessun Marinaro in nessun luogo imbarchi maggior partita di qualsivoglia Robba oltre l'accordatali come sopra, e specialmente niente di contrabando se qualche Marinaro ardisse di fare quanto di sopra li viene proibito, oppure facesse qualche altra grave mancanza dovràimmediatamente essere licenziato, e nessun altro Patrone potrà riceverlo per suo Marinaro senza il permesso de Sig.ri Deputati: quando poi qualche Marinaro, ed in particolare quello che fa da Scrivano meritasse qualche ricognizione, secondo la relazione del suo Patrone, li Sig.ri Deputati potranno farli dare a titolo di Regalo quella partita, che stimeranno convenevole.
XV
Li Sig.ri Deputati potranno ordinare a Patroni, che anno venduto il Bastimento di cometterne un nuovo, quando lo giudicheranno a proposito previo l'assenso de necessarij partecipi; dovendosi però costrurre qualche Bastimento nuovo per qualsivoglia Patrone dovrà questo farsi della forma, misura, e grandezza, che sarà prescritta da pred.ti Sig.ri Deputati.
XVI
Tutti li Patroni, sotto il qual nome vengono compresi tanto quelli che attualmente anno il Bastimento, quanto quelli che avendolo venduto viaggiano con Bastimento a Nolo, come i sopracarrichi ancora dovranno scrivere a i loro rispettivi libri questo regolamento, e se alcuno de sud.ti contraverrà a qualonque regola ivi stabilita, ed avvisato una, o due volte cometterà altra mancanza, li Sig.ri Deputati unitamente alli SS.i Consultori avranno l'autorità di levarlo dal maneggio della Colonna ed anche del Bastimento se ne avrà.
XVII
Se fosse deposto, o rinonciasse, oppure morisse alcuno delli d.ti attuali Patroni, in tal caso dovrà ellegersi, ossia sostituirsi da Sig.ri Deputati altro Patrone col consenso della maggior parte de Consultori.
XVIII
Quando l'esperienza, o la mutazione delle circostanze esigesse l'aggionta di qualche nuova regola, o la variazione d'alcuna delle soprascritte, restano autorizati li Sig.ri Deputati insieme colli Consultori a poter variare sud.te regole e farne delle nuove, così che qualonque altro stabilimento sottoscritto da Sig.ri Deputati, e dalla maggior parte de Consultori debba subito essere registrato da i Patroni al loro rispettivo libro, cd essere da Essi pienamente osservato.
Tutti li sottoscritti Partecipi in sud.to Negozio costituiscono li pred.ti Sig.ri Deputati Giuseppe De Simoni q. Gio. Batta, Francesco Calvo di Tommaso, Sebastiano Alessio q. Giuseppe loro Procuratori irrevocabili finché sia messo in esecuzione il presente Regolamento, volendo che questi Procuratori lo propongano a ciaschedun Patrone che anderà arrivando, affinché lo scriva al proprio libro, e rinovi le Polize secondo la descritta minuta, e se alcun Patrone ricusasse di ciò eseguire lo costringano a restituir subito quanto sarà Debitore sì ad Essi Procuratori, che a qualsivoglia dell'Altri qui sottoscritti Partecipi per la Partecipazione, che averanno in quella Colonna, o in quel Bastimento se quel Patrone l'averà. Promettendo ciascuno de sottoscritti di consignare a questi procuratori le rispettive Polize contro il Patrone, o Patroni renitenti, i quali non volessero adattarsi a questo Regolamento, ne pagare prontamente tutto quello che fosse giusto, con autorizzare anche qualsivoglia Notaro a poter estendere ad istanza de sud.ti Sig.ri Deputati questo mandato di Procura con tutte le solite forme, e con facoltà di sostituire uno, o più Procuratori, fermo restando sempre il Mandato Principale, accioché abbisognando possano Essi comparire in Giudizio non solamente a nome proprio, ma ancora al d.to procuratorio nome per agire contro tali Patroni renitenti.
Sarà il presente Regolamento sottoscritto da sud.ti Sig.ri Deputati, e Consultori per comprovare rispettivamente quanto in Esso si contiene, ed in segno
dell'accettazione de rispettivi Uffizij ad Essi loro adossati.
Fatto in Cervo li 24 7bre 1788
1788-4-8bre
Aggionta
Attesa la rinoncia fatta dal Sig.r Francesco Calvo di Tommaso della Carrica d'altro de Sig.ri Revisori; I Sig.ri Deputati, e Consultori qui sottoscritti valendosi della falcoltà conferitale ne sudetti Capitoli hanno eletto, e deputato in altro de Sig.ri Revisori il Sig.r Nicolò Viale q.m Francesco, il quale colla maggior parte de revisori sudetti e la maggior parte de sig.ri Deputati, che dovrà constarne colla firma della maggior parte de medesimi, ne libri, e conti de rispettivi Patroni, in tutto di conformità de Capitoli sud.i resta eletto anche in Consultore. Inoltre essendo venuti in sentimento sud.i Sig.ri Deputati, e Consultori d'aggiongere a Sig.ri Deputati due altre persone, ch'abbiano l'istesso titolo, e Carica di Deputato; perciò hanno ciascheduno de qui sottoscritti Sig.ri notato in un viglietto (biglietto - foglietto) a parte il nome di due persone, de quali li due ... che si troveranno aver nomine su detti viglietti resteranno eletti in deputati sud.i, di conformità di cui così operato, s'è ritrovato aver maggior nomine li seguenti Sig.ri Lorenzo Casamilia q.m Ambrogio, e Domenico Lombardo q.m Girolamo, i quali l'elegono in Deputati sud.i; et attesa l'aggionta di sud.i due deputati resi in numero di cinque resterà troppo gravosa a Patroni il portarsi da tutti i deputati sud.i, et in attestato delle sud. aggionte, e nuova elezione sarà la presente firmata da sud.i Sig.ri Deputati, e Consultori.
- Deputati -
Giuseppe de Simoni q. Giobatta Dep.to
Franc.co Calvo di Tomaso
Sebastiano Alassio
Lorenzo Calsamilia
Domenico Lombardi q.m Gero.mo
Consultori
Nicola Simone q. Gio. Antonio
Domenico Arimondo q. Gio. Batta
Giuseppe Carambello di Gerolamo
Domenico De Simoni q. Carl'agostino
et in segno d'accettazione della Carrica di Revisione e Consultore sudetto patron Nicolò Viale firma la presente.
Nicolò Viale quondam Francesco.
Questo REGOLAMENTO si trova custodito presso l'Archivio di Stato di Imperia
(notaio Giuseppe Massone, f. 1501, n. 268) ed è stato proposto in edizione critica da G. Fedozzi nel numero 1 (anno XLV - 1991) della "Riviera dei Fiori" nell'articolo intitolato appunto Regolamento marittimo di Cervo.