informat. B. Durante

NELLA FOTOGRAFIA DI RODOLFO VINCENTI SI VEDE UN MANDARINO DI OLTRE 150 ANNI, CRESCIUTO A SANREMO SULLA COLLINA DI SAN LORENZO: QUASI UN MONUMENTO DI QUELLA LIGURIA DI "ARANCI, CEDRI, MANDARINI E SOPRATTUTTO LIMONI" CHE GODETTE DI GRANDE FAMA, PRODUZIONE ED ESPANSIONE COMMERCIALE DAL XVI SECOLO CHE LA COLTIVAZIONE, LA RACCOLTA DEI FRUTTI E LA CONSEGUENTE COMMERCIALIZZAZIONE ONDE NON EVITARE FRUTTE, DANNOSE AI SINGOLI QUANTO ALLE COMUNITA', DOVETTE ESSERE REGOLAMENTATA ATTRAVERSO PRECISE NORME STATUTARIE E L'EREZIONE DI UN APPOSITO MAGISTRATO DEI LIMONI.








CAPITOLI PER IL MAGISTRATO DEI LIMONI APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLA UNIVERSITA' DI BORGHETTO IL 26 DICEMBRE 1772
[Originale in Libro dei Capitoli, conservato in Sezione Archivio di Stato di Sanremo n. 309]

Capitoli della tratta limoni alla tedesca ed alla carovana, per il Magistrato de' Limoni, da erigersi nel presente luogo del Borghetto. Capitoli de' frutti Limoni alla Tedesca, ad osservarsi dal detto Magistrato.

Cap. p.mo - Si elleggeranno ogni anno nel mese di aprile, dal Magnifico Consiglio de' 22 della Magnifica Università del detto Luogo quattro soggetti, che formeranno il corpo di detto Magistrato, quali saranno tenuti, et obligati osservare tutti li ordini, tanto stabiliti che da stabilirsi intorno ai particolari della Frutta Limoni alla Tedesca, prima però d'essercitare tale carrica dovranno fra giorni quindeci doppo detta ellezione aver giurato di far bene, fedelmente, diligentemente il loro Uffizio, ed osservare quanto ne' presenti ordini si contiene, con obligo ai medesimi di dare idonea sigortà per la somma di scuti Cento Argento, obligata in forma di dover rendere buono e real conto di tutto quello verrà alle loro mani per ocasione delle vendite di detti frutti, e di pagare, e sodisfare li particolari di tutto quello le spetterà per li frutti suddetti che saranno colti nelle loro rispettive terre, come ancora alla detta Magnifica Università di tutto ciò si dirà in appresso, in atti di un Notaro elletto a detto Uffizio da detta Magnifica Univerisità, cioè a dare il detto giuramento, e ricevere le dette sigortà, altrimente s'intendano ipso iure incapaci di detto Uffizio, ed in loro luogo si elleggeranno altri dal detto Magnifico Consiglio, non potendosi eleggere a detto Magistrato unitamente parenti in primo grado di consanguinità, o affinità, nemeno Mercanti, o Commissionati, o qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente abbia interesse o partecipazione co' detti Negozianti, o che sia salariato o commissionato in dette fatture, neppure chi non sappi ben scrivere o leggere, altrimenti detta ellezione resti ipso lure nulla, e s'abbi per non fatta, con questa limitazione però, che venendo qualche fattura, a qualcheduno de' soggetti elletti a detto Magistrato in suo luogo debbasi sorrogar un altro, che non patisca alcuna di dette eccezioni, il quale dovrà servire sino a tanto che detto soggetto abbia eseguito la detta fattura, la quale terminata ritorni detto soggetto al suo Uffizio, e cessi subito il sorrogato, o sia quello stato elletto in sua vece.

2.ndo - Che detti soggetti pro tempore non possano prendere da' padroni di detti Frutti Tedeschi solo che la rata di denari ventiquattro per scuto, otto de' quali spettino alla Magnifica Università e li altri sedeci al detto Magistrato quali serviranno a' suoi fastidi e mercede, ne possino pigliare, ne farsi dare; nemeno assegnare altra recognizione di qualsiasi specie sebene spontaneamente, e di grazia le fusse offerta, sotto pena di lire venti moneta di Genova corrente fuori Banco, per ogni volta che contrafaranno, e di più resti privo di detto Uffizio per detto anno il contrafaciente, restando però sempre obligati pagare alla Magnifica Università la Censaria di detti denari otto per scudo de' Frutti raccolti, senza esserle ammessa alcuna scusa in contrario, restando sempre obligati i detti soggetti tenere un libro, ed in quello notare, e descrivere fedelmente tutti li frutti, che si raccoglieranno alla Tedesca, ne tralascieranno posta alcuna, che non sia in quello notata, ed al fine del loro Uffizio dovranno consegnarlo alli Calculatori, da elleggersi dal Magnifico Consiglio de' 22, per dover calculare, e sommare il prezzo della frutta suddette raccolte ne' loro tempi, come pure siano tenuti, cd obligati al termine dell' anno del loro Uffizio dare nota alli Agenti di detta Magnifica Università di tutta la frutta Tedesca, che sarà stata come sopra raccolta, sotto la pena di lire venticinque moneta di Genova corrente fuori banco, e che detto Magistrato sia tenuto di proprio verso li Padroni delle terre, ne' quali saran stati raccolti li frutti, ancorché non avvessero esatto il prezzo di detti frutti da' compratori. Che non sia però lecito a persona alcuna, di che stato, grado, e condizione siasi vendere, ne comprare per sè, ne per interposta persona, frutti alla Tedesca fuori di posta, nemeno cogliere, e far cogliere, carricare, e far carricare, ovvero in qualsivoglia altro modo, e sotto qualsiasi colore, e pretesto, eziandio di nollito far navigare, o portare tanto per via di mare, quanto di terra i detti frutti come sopra raccolti fuori di posta sotto pena di scuti dieci d'oro, oltre la perdita del vaso, o barche, o bestie sopra le quali fosseron stati carricati, ed alli Collettori di detti Frutti, o tagliatori di pigollo lire dieci per ogniuo di loro, e per ogni contrafazione, ed alli portatori di essi tanto uomini quanto donne di lire quattro per ogni corba, oltre alla perdita delle Bestie co' quali avessero portato detti frutti, o detto vaso o barca. Quali Collettori non possino essere ammessi a cogliere simili, ne altri frutti sotto la pena di lire dieci detta moneta, da aplicarsi tanto le pene gia dette come quelle che si diranno in appresso. E chi vorràesercitare la mercatura di simili frutti, sia tenuto prima d'esercitarla giurare annualmente di non acquistare o trafficare frutta raccolta fuori di posta, e che il detto Magistrato, o sia soggetti di esso pro tempore non possino, ne debbano ammettere Mercante alcuno all'incaminamento delle poste, ne lasciargli cogliere, ne far cogliere detti frutti prima che non abbino preso detto giuramento alla presenza di detto Magistrato sotto la pena di lire cinquanta di detta moneta, da incorrersi tanto da' soggetti di detto Magistrato, quanto dai detti Mercanti ad ogni atto di contravenzione e a ogni contrafaciente, quali Mercanti, o loro Agenti, o Fattori, o coloro che con essi partecipano, non possino sotto qualsivoglia colore o prettesto impedire il cogliere a' Collettori de' Frutti, nemeno possino ne debbano mettere da parte frutti di sorte alcuna, anzi debbano essere accettati a giudizio de' Deputati, o Dozenanti in luogo de' Deputati, sotto pena di lire cinquanta moneta di Genova corrente fuori banco, per ogni volta che contrafaranno ad ognuna delle cose espresse nel presente Capitolo.

3.zo - Ogni anno debbansi elleggere da' Signori Agenti della Magnifica Università quel numero de' Collettori che stimeranno necessario, quali elletti prima di esercitare detto Uffizio dovranno giurare dal Notaro deputato a tale carica di far bene e diligentemente, e fedelmente il loro Uffizio, e di cogliere in ogni orto e giardino tutti li frutti buoni e mercantili con ogni diligenza sotto la pena di lire sei a ognuno, e per ogni volta; ne fuori di detti elletti sia lecito a persona alcuna di esercitare detto Uffizio di andare alle poste sotto pena di lire venticinque moneta di Genova corrente fuori banco, per ogni uno e per ogni volta, da incurrersi ipso lure facto senza che ne segua alcuna dichiarazione o pronuncia, quali Collettori chiamati dal Magistrato medesimo alle poste in quel giorno deputato alle raccolte, non possino ne devino oltre la mercede della sua giornata dimandare beveraggio, denari o altro premio, sotto pena di lire dieci detta moneta per ogni volta e per ogni omo, e non possino cogliere detta frutta alla Tedesca ne alla Carovana, quando fosse bisogno senza le loro scale sotto la pena suddetta, ai quali Collettori e Censali delle barche ossia Carovana, resti proibito comprare sorta alcuna di detti frutti Limoni per loro conto proprio, nemeno possino partecipare in frutti da loro o da alcuno di loro comprati a nome di altri sotto pena di lire venticinque moneta di Genova corrente fuori banco, per ogni uno di loro, e per ogni volta, oltre la nullità dei contratto deila vendita e compera, rispettivamente dichiarando che le frutte solite andare alla posta, cioè limoni di primo fiore debbano andarvi dal primo di novembre sino al 10 marzo inclusivamente d'ogni anno, e rispetto a' limoni di primo fiore non possano essere rigettati, se non li rascati, gragnuolati con penetrazione di fresco, inconati, appettecchiati, arrigati con profondità, nasini e frumelle. Quelli poi del secondo fiore debbano andare in posta tutto il mese d'aprile, maggio e giugno e non prima. Rispetto a quelli Limoni di secondo fiore, basta che per essere buoni abbino intorno il pigollo, o sia la metà del frutto verde, e non possano essere rigettati se non con li rifferiti diffetti, sotto pena di lire dieci moneta di Genova corrente fuori banco, per ogni contrafaciente, e per ogni volta, da incorrersi ipso lure et ipso facto quando che da' Coilettori o Compratori si ricusassero di detti frutti secondo fiore, i quali non avessero li suddetti difetti, o alcuno di essi, a ragione di Deputati alla Colletta o Magistrato medesimo, nemeno sia lecito ad alcuna persona cogliere, ne far cogliere, caricare ne far caricare, dal primo di maggio sino al primo di ottobre sopra barche o altro vascello, frutti verdi immaturi, cioè limoni con brotto, esclusi li colti in posta, ed escluso il tempo di gelo, nel qual caso possa derogarsi dal Magistrato de' Limoni con l'assenso del Magnifico Consiglio de' 22: al presente Capitolo, sotto pena di lire quattro moneta di Genova corrente fuori banco per ogni migliaio di limoni immaturi con brotto carricati come sopra; nelle quali pene incorrano non solo tutti i padroni delle barche, o vasi, ma ancora li Mercanti, Agenti, e quelli che li avranno carricati, o fatti carricare ed anco li mulatieri che portassero li detti frutti verdi per terra fuori dal presente luogo e sua Giurisdizione; neppure sia lecito a persona alcuna comprare, vendere, condurre, ne far condurre fuori dal presente luogo ai mercanti forastieri frutti comprati o raccolti contro li presenti ordini sotto pena di lire venticinque detta moneta per ogni contrafaciente e per ogni contravenzione, da incorrersi ipso lure et ipso facto senza alcuna dichiarazione di Giudice, se non ottenuta licenza dal Magistrato dei Limoni, come anche non sia lecito vendere e comprare in monte, ovvero a fosso frutti soliti andare alla posta, ma debbansi a numero sotto pena già detta come sopra, tanto al venditore che compratore per ogni volta cd ogni contravenzione.

- Li Mercadanti, e Commisionati, ossia fattori di frutti alla Tedesca siano tenuti, ed obbligati far fare, ossia raccogliere detto frutti della qualità, ossia grossezza almeno indicata all ' annello di ferro stabilito dalla Magnifica Università, con cui ogni anno si devono confrontare quelli anelli, che si consignassero dal Magistrato a' Capi di Posta, e che detto Magistrato, ed ognuno de' soggetti di esso deputato all'assistenza delle Collette, e Dozzenanti, Mercanti, ossia Agenti, e Fattori, nemeno li Collettori della frutta alla Tedesca, ne alcuno di loro permettere, ne ad essi sia lecito lo trasportare le poste di detti frutti da un orto all'altro, se non quando li tocherà la posta, nemeno tralasciare di cogliere in orto alcuno, ma bensì debbano far cogliere tutti li orti del presente territorio ordinatamente un doppo l'altro, servando li ordini e qualità tanto ne' frutti primo fiore, quanto ne' secondi fiori, ed Autunnali, sotto pena di lire Venticinque per ogn'uno, e per ogni volta che mancheranno, e possa ognuno che abbia interesse accusarli nella maniera si dirà in appresso, ed abbiano li accusatori la parte le spetta dell'accusa. Inoltre li trasgressori siano tenuti ed obbligati, quando si fosse tralasciato qualche orto da cogliere, tornare indietro a cogliere li frutti di quell ' orto o orti, che non saranno stati per loro mancamento, o malizia raccolti, e che la posta de' Limoni alla Tedesea nuovi, o sia di primo fiore debba incominciare da quel primo orto, a cui arrivò la posta antecedente, il simile si osservi per i limoni di secondo fiore, ed autunnali alla Tedesca, resta però a carrico de' soggetti del Magistrato pro tempore, e Dozzenanti, di tener nota distinta delli alberi, o fascie che resteranno a cogliersi in detti orti, e de' rispettivi tempi, per doverlo presentare a' successori, i quali non dovranno permettere che di nuovo siano raccolti i frutti di quelli alberi che di già fossero stati raccolti nella posta antecedente, sin a che vi arrivi la stessa, o altra posta, sotto pena in ognuno di detti casi lire dieci detta moneta, per ogni volta e per ogni contravenzione, e nell'istessa pena incorra qualunque persona, che vendesse o portasse a vendere sotto qualsivoglia colore, o prettesto, limoni con brotto, o senza, eccetto però quelli che colti fossero in posta.

- Non sia lecito a persona alcuna [detta questa norma sia nei CAPITOLI DI BORGHETTO che nei CAPITOLI DI BORDIGHERA] di immagazzinare limoni con pigollo atti alla Tedesca, se non in poca quantità, cioè di 25 in 50, come pure resti proibito a qualsisia persona il portare, o far portare in pregiudizio della buona fede il rifiuto de' limoni raccolti alla Tedesca, a verun mercante, o mercanti, compratori, o loro commissionari o fattori per quelli mescolare con frutti legittimi, in danno de' committenti, ma bensì li Deputati alla racolta di detti frutti possino pongere, o far pongere detto rifiuto, affinché detti mercanti non se ne possino servire; e sia obligata detta Magnifica Università consignar al Magistrato, ossia suoi rispettivi soggetti deputati a capo di posta QUATTRO ANELLI DELLA GRANDEZZA, ROTTONDITA', DI FERRO, COME E' ORIGINALE, ne a verun altra persona sia lecito portare annelli solo de i suddetti, co' quali si dovranno misurare i limoni, che saranno in contesa, e quelli, che passeranno nell'annello, non saranno di ricetta, quelli che non passeranno, saranno di ricetta, quelli annelli dovranno servire tanto per il compratore della frutta alla Francese, quanto all'Italiana, ed al fine del loro Ufficio detti soggetti deputati, o capi di posta dovranno rinunciare detti annelli a mani del Magistrato, dichiarando ancora che chi porterà annelli che non siano delli suddetti, ipso lure et ipso facto incorrerà nella pena di lire dodeci ogni volta che sarà trovato delinquente, tanto in questo, quanto quelli che immagazzinassino limoni alla Tedesca col pigollo, come quelli ancora che portassero, o facessero portare il già detto rifiuto a' mercanti, o a chi per loro come già si è detto, escluso però sempre il caso di gelo, da dichiararsi dal detto Magistrato coll'assenso del Magnifico Consiglio de' 22 con obligo a detti soggetti del magistrato d'andare uno d'essi a vicenda ad assistere al raccolto, a' tagli di detti frutti alla Tedesca, ed in caso di loro impedimento possano mandarli altra persona capace a tale ufficio sotto la già detta pena ai trasgressori, volendo che ogni anno al principio d'ottobre del magnifico Consiglio de' 22 debbasi imponere, e constituire il prezzo a detti frutti da cogliersi alla Tedesca, per dar campo a' mercanti rispettivamente, acciò possino essere avvisati in tempo per altri riguardi utili, e degni di considerazione, dichiarandosi a caotela che ne detti Capitoli includino, e si intendano inclusi tutti li frutti alla Tedesca, che rispettivamente si coglieranno per li mercanti forastieri di qualsivoglia Nazione, risservando però sempre al Magnifico Consiglio de' 22 congiontamente al Magistrato de' Limoni di accrescere detto prezzo in casi fortuiti, dichiarando però che nell'atto dell'imposizione, o costituzione di detto prezzo, non debbano, ne possano intervenire all'Officiatura del Magnifico Conseglio coloro che fosseron mercanti, o fattori, o che direttamente, o indirettamente, partecipassero co' mercanti nelle fatture de' frutti, sotto pena a quelli, che avendo tali evissioni si scoprissero in esso Conseglio intervenuti all'imposizione del prezzo senza notificarlo, di lire cinquanta di già detta moneta per ogn'uno e per ogni volta che intervenissero; nemeno possino intervenire parenti de' mercanti in primo grado di consanguinità o affinità, o partecipi nel loro negozio, o loro operari sotto la già detta pena; ed appartati che saranno li soggetti interessati come sopra si dovrà allora officiare con quelli soli restanti soggetti, che non avranno li detti impedimenti e resti approvata l'adunanza, e le deliberazioni circa detta costituzione di prezzo con le due terze parti de' voti favorevoli de' congragati; sarà perciò cura del Cancelliere della Magnifica Universitàpro tempore di dare notizia del presente Capitolo, con la lettura del medesimo nell'atto di congregarsi, e congregato sarà legittimamente detto Magnifico Consiglio, qual prezzo imposto, o imposti, costituito o constituiti sino a nuova variazione, non sia lecito a persona alcuna vendere, ne comprare li detti frutti a minor prezzo, altrimenti tanto il venditore, quanto il compratore cadano ipso iure et ipso facto in pena di lire venticinque in cinquanta di detta moneta per ogni contrafazione e per ogni volta che contaverranno.

- Non possa prendersi da persona alcuna nelle terre altrui i frutti rifiutati de' limoni alla Tedesca, che dal soggetto del Magistrato, o Collettori saranno posti a posta, ossia rigettati, solo che li padroni delli orti medesimi, come pure niuna persona possa vendere partita de' limoni d'alcuna sorte, ne tampoco a corbe, che non siano stati negoziati per mezzo del publico Censale, e colti per mano di publico Collettore, ne estraerli dalla presente reggione e suo distretto, che non siano scritti al pagamento delli denari ventiquattro da pagarsi come nel secondo Capitolo, o sia senza il biglietto del Magistrato sotto la pena di lire dieci moneta di Genova corrente fuori banco, per ogni contrafaciente e per ogni volta, e per ogni corba, ne traggettare limoni di nottetempo per il presente luogo, e suo distretto sotto la già detta pena. Non potendo però esser lecito a persona alcuna comprare limoni per fabricar agro, quinta essenza, o sia per grattare, senza espressa licenza del Magistrato e del Magnifico Consiglio de' 22, e chi avrà ottenuta simile licenza, sia obligato tener nota distinta delle persone dalle quali comprerà limoni, detta quantità di essi, e dove li avranno presi, e raccolti, e presentare detta nota al Magistrato al fine d'ogni settimana, abbenché non richiesto, come ogni volta che li sarà ricercata dal Magnifico Consiglio, ed alla fine di detta fabbrica di agro, o quint'essenza, debba il compratore, o compratori giurare in mani del notaro di non aver tralasciato in detta nota il nome d'alcuno, da cui comprato avesse, 0 avesseron detti limoni, nemeno possa ricevere in sua casa di nottetempo quantità alcuna benché mlnima di limoni, se non dal levar del sole sino al tramontare, sotto pena di lire quindeci moneta di Genova corrente fuori banco per ogni volta, e coloro che porteranno contro d'ordine e forma di questo Capitolo di detti limoni, incorrano nella pena di lire dieci detta moneta per ogni persona, e per ogni volta che contraverranno, e ritrovandosi persone che avesseron venduto limoni non raccolti nelle proprie terre, e giardini, incorrano nella pena di lire venticinque detta moneta per ogni contrafaciente e per ogni contravenzione, proibendo intanto a qualunque ed ogni persona, stato e condizione si sia, di cogliere li detti frutti alla Tedesca, si all'Italiana che Francese, in quei orti e giardini ne' quali fosseron apposti, ossia attaccati agli alberi, o sia albero di detti orti o giardini qualche segno, o sia segni, del straccio o stracci, sotto pena di lire cento detta moneta, da incorrersi tanto dal soggetto del Magistrato deputato, quanto da Collettori, Tagliatori, Fattori di Mercanti o Mercanti stessi, o qualsiasi altra persona niuna esclusa, per ogni volta che raccoglieranno o faranno raccogliere, e per ogni contravenzione, come anche dabbano o debba incorrere nella stessa pena quelli, o quello, che grado stato e condizione si sia, che indebitamente levasse, o levasseron detto segno di stracci, o straccio dall'albero, o alberi de' suddetti respettivi orti quando non sia il vero padrone ogni persona, e per ogni volta che contraverranno, e ritrovandosi persone che avesseron venduto limoni non raccolti nelle proprie terre, e giardini, incorrano nella pena di lire venticinque detta moneta per ogni contrafaciente e per ogni contravenzione, proibendo intanto a qualunque ed ogni persona, stato e condizione si sia, di cogliere li detti frutti alla Tedesca, si all'Italiana che Francese, in quei orti e giardini ne' quali fosseron apposti, ossia attaccati agli alberi, o sia albero di detti orti o giardini qualche segno, o sia segni, del straccio o stracci, sotto pena di lire cento detta moneta, da incorrersi tanto dal soggetto del Magistrato deputato, quanto da Collettori, Tagliatori, Fattori di Mercanti o Mercanti stessi, o qualsiasi altra persona niuna esclusa, per ogni volta che raccoglieranno o faranno raccogliere, e per ogni contravenzione, come anche debbano o debba incorrere nella stessa pena quelli, o quello, che grado stato e condizione si sia, che indebitamente levasse, o levasseron detto segno di stracci, o straccio dall'albero, o alberi de' suddetti respettivi orti quando non sia il vero padrone o possessore di essi. Avvertendo però che nelle pene prescritte ne' presenti Capitoli, ed ogn'un d'essi, incorrano egualmente il venditore, e compratore, con dichiarazione però che il primo d'essi contrafacienti che darà notizia al Magistrato di aver comprato, o venduto, colto, o tagliato, carricato, o introdotto, fatto introdurre o carricare cosa alcuna della sopra divisate contro li presenti ordini, purché non sii principale auttore, resti privo della pena da esso incorsa, e di più guadagni il quarto della pena, che pagherà il suo compagno contrafaciente, di cui egli avrà dato notizia della contravenzione; quali pene, ed ogn'una, resteranno aplicate cioè una terza parte all'Illustrissimo Signor Capitano di Ventimiglia con obligo al medesimo di esigere dette pene, e distribuirne altra terza parte alla Magnifica Università del presente luogo, ed altra terza parte all'accusatore; salva però la disposizione del presente Capitolo al favore del reo che avesse data notizia delle contravenzioni, de' quali in esso Capitolo, e che si proceda dalla Giustizia ex officio, perché allora saranno le penali aplicate alla detta Magnifica Università.

- Ogni e qualonque persona di buona fama maggiore di anni tredeci (tale dovendo esser creduto chi non avrà pruova in contrario) benché non fosse padrone, o possessore, ne attinente di essi, e non avendo interesse alcuno in detti orti o giardini, ed anco di condizione indifferente e come si suol dire unus de populo possa con suo giuramento accusare, e dinonciare li delinquenti ad ogn'uno de' presenti Capitoli, e fatta la denoncia, o accusa, o pure procedendosi dalla Giustizia ex officio, si debba subito far pignorare l'accusato, o denunciato con la mercede, o sia cattura dovuta dal reo alli famegli di soldi venti per ogni volta; quale pignorazione seguita s'intendano assignati immediatamenti giorni otto al reo a fare le sue diffese, quali siano in faccoltà all'Illustrissimo Signor Capitano di Ventimiglia prorogare altrettanti, e detti termini passati non sia dalla Curia ammessa altra ulteriore prettesa prova, indi si proceda indilatamente alla sentenza, dalla quale non sia lecito appellare, riclamare, ne opporre di nullità o di eccesso se non in quelle condanne che eccedesseron di pena la somma di lire venticinque di detta moneta. L'appellazione però in detti casi sia ammessa e sia devoluta a Sua Eccellenza il Signor Governatore di Sanremo pro tempore, senza ritardare l'esecuzione di essa sentenza, con dichiarazione però che si farà l'accusa o denoncia in terre ortive, sarà tenuto il denonciante, o accusatore, oltre il giuramento suddetto apponere in essa accusa o dinoncia, prima il nome della terra, ove è seguito il delitto, con due confini almeno, per poter far constatare dell'essenza del luogo del delitto istesso, secondo il nome, ossian nomi dell'accusato, o denonciato, terzo il giorno della contravenzione e qualità di essa, e per ultimo che l'accusa, o dinoncia, sia fatta nel termine di giorni dieci dal giorno di essa delinquenza o delinquenze seguite; nel caso però che qualsisia mercante sia stato accusato, o denonciato d'aver contravenuto alle disposizioni del secondo Capitolo, o qualonque parte di esso, oppurse quando non fosse stato accusato, o denonciato come si prescrive nel Capitolo presente per non essersi potuto avere notizia sufficiente a giustificare la contravenzione, sia lecito al Magnifico Consiglio de' 22 (dal di cui numero saranno sempre esclusi li parenti in primo grado di consanguineità o affinità dell'accusato, e li partecipi nel suo negozio, operarii, salariati, e fattori di detto mercante senza necessità di sorroghe) dichiarare con la maggior parte e numero de' voti dei congregati la contravenzione per publica voce, e fama; indi seguita detta dichiarazione, ossia diffamazione (quando non sia luogo alla pena) possano detti Consiglieri, con l'istesso concorso de' voti alterare al detto mercante diffamato i prezzi stabiliti, e da stabilirsi, de' limoni alla Tedesca, che attualmente facesse, o volesse fare ne presente luogo e suo distretto, più che alli altri mercanti di simili frutti, non solo per quell'anno, ma anche per due altri susseguenti, e non solo al detto mercante diffamato, ma eziandio a qualunque altra persona del di cui mezzo volesse servirsi, ed il prezzo minore stabilito, o da stabilirsi sia solo a favore delli altri mercanti non accusati, ne diffamati come sopra a giudizio di detti congregati, di modo che non resti luogo di alcuna collusione. Dichiarando a caotela che, si per il presente Capitolo che per altri, non resti tolta al Magnifico Consiglio l'autorrità di poter accrescere o sminuire detti prezzi della frutta secondo l'opportunità delli casi. Volendo però aggiongere, variare, e domerare nella loro sostanza li suddetti Capitoli debba impetrarsene l'approvazione del Serenissimo Senato, senza la quale sarà insita, e di niun valore ogni aggionta, moderazione e variazione.

Istruzione per la buona direzione della frutta limoni alla Carovana.

- Nel mese di aprile ogni anno dal Magnifico Conseglio de' 22 si farà l'elezione di tre soggetti, quali si nomineranno Mediatori, ossia Censali alla Carovana. Questi divranno essere di onesta condizione, saper leggere e scrivere, ne sarà valida l'ellezione di quello, o quelli che avranno debito colla Magnifica Università, quali prima di entrare al loro Uffizio saranno tenuti obligarsi, e dare idonea sigortà per la somma di lire cento moneta di Genova corrente fuori banco, in atti del Notaro di detta Magnifica Università, di dover rendere buono e real conto di tutto ciò verrà a sue mani per ocasione delle vendite di suddetti frutti, di pagare e sodisfare li particolari di tutto quello li spettera per li frutti raccolti nelle loro terre, a rissalva delli denari ventiquattro per ogni scuto da lire quattro, sedici de' quali si tratterranno per loro e li altri otto li pagheranno a mani del Cassiere di detta Magnifica Università, unitamente al conto distinto di tutti li frutti raccolti, e del nome delli padroni delle terre nelle quali saranno stati raccolti detti frutti limoni alla Carovana, quali conti dovranno da detti Censali consignarsi alli Calculatori eletti da detta Magnifica Università per li frutti alla Tedesca, con obligo di detti Censali, ed a' Deputati alla raccolta di dare a' padroni delle terre il biglietto, in cui sia descritto il numero de' limoni raccolti nelle proprie terre, se ne saranno richiesti da' padroni delle medesime. Come pure si elleggeranno da detto Magnifico Consiglio due Dozzenanti, col numero di quei Collettori che stimeranno necessario, poibendo però detti Dozzenanti, Censali e Collettori d'esercitare il loro Uffizio prima d' aver giurato a' mani del già detto Notaro di esercitare bene, fedelmente e giustamente il loro Uffizio, senza commettere maliziosamente alcun disguido nel suo impiego con la totale dipendenza dal Magistrato de' Limoni. Essendo obbligato il Mediatore, o sia Censale alla Carovana, pel suo Uffizio, a contare e discernere limoni inferiori all 'annello, o sia annelli, cioè uno per le frutte nove sin a mezzo aprile, l'altro per le frutte sino all ' autunnali, le quali poi si dovranno cogliere, e numerare, senza permettere alcuna misura, quale annello anche ogni Collettore, o almeno un di essi per posta, sarà obligato portare ogni volta che anderà a coglier frutta sotto pena di contravenzione di lire dieci moneta di Genova corrente fuori banco, da aplicarsi come sopra nel Capitolo sesto, concedendo però questa facoltà a detti Censali, come anche a' soggetti del Magistrato, di poter mandare uno de' Dozzenanti eletti in loro luogo, e ad esercitare il loro Uffizio, in caso che fossero legitimamente impediti. Proibendo però a detti Censali, o Censale di detta Carovana d'incaminare posta alcuna de' limoni alla Carovana per le barche, che prima da detti Censali o Censale non sia stato consignato l'annello pubblico respettivamente de' limoni ad uno almeno de' Collettori, sotto pena di lire dieci da aplicarsi come sopra, con obligazione si a detti censali, che Magistrato, e Magnifico Conseglio di esporre in scritto ad intelligenza di tutti il prezzo o prezzi fissati, e stabiliti, proibendo a qualsiasi persona, di qualsisia stato, grado e condizione creditrice si de' capitali e frutti, che partite di libro dovute de' particolari del presente luogo, il far sequestrare si a mani de' mercanti, che del Magistrato, e Censali, tanto detti frutti limoni raccolti in detta Giurisdizione, che il prezzo de' medesimi.

1772: giorno di giovedi 26 dicembre, alla sera, circa un'ora di notte, con l'opportuni lumi accesi, in casa del Magnifico Domino Niccolò Corrado q. Giuseppe, Priore del Magnifico Conseglio de' Ventidue del luogo del Borghetto alla presenza del Magnifico Signor Pietro Bianchero q. Lorenzo".

CAPITOLI PER IL MAGISTRATO DEI LIMONI DELLA VILLA DI BORDIGHERA APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 4 AGOSTO 1776
(Originale in Libro dei Capitoli, ms. , in S.A.S.S. n. 309)
Il
primo ed il secondo Capitolo sono identici a quelli di Borghetto.
Nel terzo Capitolo leggesi: ...le frutte solite andare alla posta, cioè limoni di primo fiore, debbano andarvi dal primo di nvembre sino alli 20 di marzo... anziché: ...sino alli 10 di marzo....
Il quarto ed il quinto Capitolo sono identici a quelli di Borghetto.
Nel
sesto Capitolo leggesi: . . . cioè una terza parte all'illustrissimo Signor Capitano di Ventimiglia, con obligo al medesimo di esigere dette pene, e distribuirne altra terza parte all'accusatore (salva però la disposizione del presente capitolo a favore del reo che avesse data notizia delle contravenzioni de' quali in esso Capitolo, eccettuato il caso anche che si proceda dalla Giustizia ex officio), poiché allora saranno le penali aplicate per metta alla Magnifica Communità, e per l'altra terza parte, non procedendosi come sopra ex officio all'accusatore... anziché' ...cioè una terza parte all'Illustrissimo Signor Capitano di Ventimiglia, con obligo al medesimo di esigere dette pene, e distribuirne altra terza parte alla Magnifica Università del presente luogo, ed altra terza parte all'accusatore; salva però la disposizione del presente Capitolo a favore del reo che avesse dato notizia delle contravenzioni, de' quali in esso Capitolo, e che si proceda dalla Giustizia ex officio, poiché allora saranno le penali applicate alla detta Magnifica Università.
Il settimo e l'ottavo Capitolo sono identici a quelli di Borghetto.
CAPITOLO NONO
(assente nel "Regolamento del Borghetto")
"Non possa persona alcuna, di che stato, grado e sondizione siasi, tagliare ne far tagliare Cedri all'ebrea, quali doveranno essere tagliati collo intervento, ed assistenza di detto Magistrato, o di un soggetto di esso Magistrato, e delli Collettori eletti dal Magnifico Conseglio, tassato prima da esso il prezzo, quale proibizione, e risserva, debba durare dalli quindeci di luglio sino al diecisette ottobre inclusivamente, sotto pena in ciascuno di detti casi di lire cento detta moneta fuori Banco, per ogni contrafaciente e per ogni volta che contraverranno, da applicarsi come sopra, oltre alla perdita della robba, dovendo il prezzo che si ricaverà dalli detti cedri all'Ebrea essere prontamente sborzato in mani del Magistrato soggetto deputato pro tempore alle riscossioni, per doverne far uso in tutto e per tutto come si fa della frutta alla Tedesca e sotto le medesime pene.
Giuseppe Squarciafico, Notaro in luogo
Approvazione dei CAPITOLI PER IL MAGISTRATO DEI LIMONI DI BORDIGHERA CON LE MODIFICHE APPORTATE D'AUTORITA' DA PARTE DEL GOVERNATORE DI SANREMO DELEGATO DAL SENATO GENOVESE

(Originale in Libro dei Capitoli, ms. cit., in S.A.S.S., 309)
"1776: giorno di mercoledì 16 ottobre, alla mattina, nel salone dell'Eccellentissimo Signor Governatore di Sanremo.
Il Prefato Eccellentissimo Michele Francesco de' Signori Da Passano, Governatore commissionato dal Serenissimo Senato alla forma del suddetto decreto di comprovazione de' Capitoli della frutta limoni della Bordighera, de' 20 settembre prossimo passato, a lui visto suddetto decreto di comprovazione, visti e considerati li presenti Capitoli, vista la lettera dell'Illustrissimo Signor Capitano di Ventimiglia sopra detta materia scrittale in data del giorno di ieri, udita l'importanza da' Magnifici Deputati del Consiglio di detto luogo della Bordighera, e quanto hanno dedotto. Uditi anche li particolari di detto luogo, ed anco quanto è stato opposto per parte delli uomini delli Otto Luoghi di Ventimiglia, parimente oppostisi, prese le opportune informazioni, ed al tutto avuta matura considerazione, in ogni miglior modo ha dichiarato e dichiara non occorrerle cosa in contrario alla comprovazione come sopra fatta dal Serenissimo Senato detto giorno 20 settembre prossimo passato, di detti Capitoli del Magistrato della frutta de' Limoni della Bordighera con le aggionte, però, condizioni e dichiarazioni de' quali in appresso.
Primo cioè che si dia da ciascheduno delli individui di detto Magistrato della frutta un'idonea sigortà di scuti cento argento della stampa e corona di Genova per ciascuno;
2°, che detti soggetti componenti detto Magistrato non possano ellegersene del Conseglio altre che due, e che li altri due non siano del detto Conseglio;
3°, che detti soggetti del detto Conse glio non possa elleggersene altro che uno per ogni Ufficio di Collettori, Capi di Posta, Tagliatori o Censali;
4°, che detto Magistrato non possa prendere più di denari otto per ogni scuto da lire quattro, da distribuirsi e ripartirsi fra detto Magistrato;
5°, che non volendo detto Magistrato cogliere li frutti attaccati dalla muffa, allora sia in libertà de' particolari di raccogliere i frutti suddetti, ed esitarli per loro conto, con però partecipandi prima al detto Magistrato, e che nella raccolta de' medesimi debba intervenire uno del detto Magistrato, per riconoscere il numero di detti frutti intaccati;
6°, et ultimo, che non s'intenda incluso nella proibizione dell'estrazione de' limoni forastieri quelli del Capitanato di Ventimiglia.
Et ha fatto e fa, il Prefato Eccellentissimo Signor Governatore di Sanremo commissionato come sopra, le dette aggionte, condizioni e dichiarazioni con animo di averne la comprovazione del Serenissimo Senato, sempre e quando peròne faccia il bisogno, e non altrimenti e in altro modo, e così.
Testimoni li Signori Pietro Franco Oreggia q. Giuseppe, e Lorenzo Martini, dal Notaro Signor Agostino chiamati per detto giorno.
C.a Stefano Raimondo Scotto, Cancelliere".