VOCI DI CONSULTAZIONE CONTENENTI MOLTEPLICI SOTTOVOCI E RIFERIMENTI MULTIMEDIALI:
1 - FONTI DI PRODUZIONE.
2 - FONTI DI COGNIZIONE
Fonti di produzione
Mores maiorum
Leges e plebiscita
Edicta magistratuum
Senatuconsulta
Constitutiones principum
Consuetudine
Interpretatio prudentium
MORES MAIORUM
Le "Costumanze (costumanze) [degli] Antenati (Maiorum)" costituiscono la parte piu' antica dello ius civile: vi si trovano lo ius Quiritium e gli istituti, precetti e negozi di cui si deve escludere l'origine legislativa, giurisprudenziale o edittale. Le caratteristiche di tale diritto sono quelle comuni a tutta l'eta' arcaica. La loro origine e' consuetudinaria (per la genesi del sistema giuridico romano si veda il corso di storia del diritto romano).
LEGES ET PLEBISCITA
Le leges possono essere :
leges privatae : manifestazioni di volonta' di privati nell'ambito di alcuni negozi come le leges mancipi, in pratica le nostre clausole contrattuali;
leges publicae o disposizioni di carattere normativo e vincolante per i cives, legate direttamente o indirettamente alla volonta' popolare. Si distinguono in
Leges datae : provenienti da un magistrato cui il popolo con lex rogata aveva delegato tale potere. Erano pronunziate dal magistrato stesso acquistando cosi' immediata efficacia. Si ritiene che sia una lex data la famosa legge delle XII tavole emanata dai decemviri legibus scribundis.
Leges rogatae : piu' importanti e provenienti dal popolo riunito in assemblea (comitia centuriata o tributa) e si chiamano rogatae perche' l'assemblea si riuniva su convocazione del magistrato (console, pretore, etc.) che proponeva, "rogava", cioe' interrogava il popolo stesso. Dopodiché esse venivano ratificate dal Senato (anche se una legge del 339 a.C. stabili' che la auctoritas del Senatus doveva essere manifestata non dopo ma prima la votazione popolare. Seguito tale iter la proposta diveniva lex riportante come nome quello del magistrato proponente. In principio le leges approvate dai concilia plebis convocati dai tribuni della plebe, composti da soli plebei, avevano valore solo per i plebei stessi ma una Lex Hortensia del 286 a.C. equiparò i plebisciti alle leges provenienti dalle altre assemblee, facendo diventare i concilia plebis la fonte predominante.
Comunque le leges furono integrative dei mores ma mai veramente innovative di interi settori ed ebbero dunque una portata limitata rispetto ai mores.
Edicta magistratuum
Senatusconsulta
Constitutiones principum
Consuetudo
Interpretatio prudentium
Fonti di cognizione
Prendiamo in considerazione come fonte il consilium del Senato.
Tale attività del Senato fu importantissima tanto da essere persino vincolante per i magistrati nel periodo repubblicano.
Dapprima si trattava di direttive per i magistrati.
Solo dopo il I secolo d. C. i senatusconsulta diventarono atti precettivi per i privati direttamente.
Comunque dopo una prima titubanza ad ammetterli come fonte di diritto si accettò di considerarli come aventi uguale valore della lex.
Poiché inserirono numerose novità (soprattutto nel campo del diritto ereditario) lo ius civile che ne scaturì fu detto ius novum, in contrapposizione allo ius vetus, il diritto civile antico.
L'apice della attività di produzione del diritto da parte del Senato si ebbe nel periodo del principato, quando soppiantò le altre assemblee popolari.
Tuttavia la fonte durante il principato finì ad essere solo formalmente il Senato.
In effetti le proposte provenivano dall'imperatore o da un suo legato e non accadeva mai che il senato negasse la approvazione.
La proposta veniva fatta con oratio (tanto che spesso ci si riferisce al senatoconsulto solo col termine oratio : es. oratio Marci, oratio Severi, etc.).
L' opera legislativa del Senato cessò nell'età classica e scomparve nel III sec. d.C.
Constitutiones principum sono i provvedimenti imperiali ora a contenuto normativo generale ora relativi a concreti casi giuridici.
Furono sempre considerati vincolanti, al pari delle leges (
Ulpiano non a caso affermò: quod principi placuit, legis habet vigorem) e si distinguevano in
constitutiones principum a carattere generale :
1 - edicta cioè atti normativi rivolti a tutti i cives e con efficacia duratura nel tempo (non come quella annuale degli editti magistratuali dell'età repubblicana);
2 - mandata vale a dire istruzioni indirizzate agli alti funzionari e dalle quali indirettamente si ricavavano norme vincolanti per tutti.
constitutiones principum a carattere particolare :
1 - decreta o sentenze che l'imperatore emanava su istanza degli interessati in ordine a liti in corso, in grado di appello ed eventualmente anche di primo grado.
Era infatti possibile deferire la decisione di liti tra privati all'imperatore, non adottando però l'ordinario rito del processo formulare ma la cognitio extra ordinem;
2 - rescripta che erano dei pareri, risposte, che l'imperatore faceva annotare in calce alla istanza con la quale una parte sola si rivolgeva all'imperatore.
Prendevano nome di Epistulae se il parere era chiesto da un magistrato o funzionario imperiale.
Nell'emettere decreti e rescripta l'imperatore si atteneva al diritto vigente.
Talvolta tuttavia se ne discostava per ragioni di equità, per colmare lacune o per politica legislativa.
E spesso decreti e rescripta erano accompagnati dal principio di diritto dirimente la situazione.
In forza di questo fatto fu da essi che derivò il diritto civile, proponente principi nuovi anche rispetto allo stesso jus honorarium.
Quindi anche esso venne definito >ius novum (come quello dei senatuconsulti) ed anche ius extraordinarium.
Accadeva poi che non fosse solo l'imperatore ad intervenire potendo i suoi funzionari dirimire le controversie nell'ambito della cognitio, anche portando innovazione e creando diritto.
I giuristi romani parlarono di inveterata consuetudo e di iura quae longa consuetudine comprobata sunt per annos plurimos observata.
Da tali parole si evince come vi siano tutti gli elemnti costitutivi della consuetudine anche moderna : opinio iuris ac necessitatis.
Tuttavia rispetto al nostro ordinamento (art. 8 d.p.l. per cui gli usi hanno efficacia in quanto richiamati dalla legge) nel diritto romano l'importanza risultava fondamentale.
Tuttavia bisogna tenere distinti la consuetudo dai mores e non a caso il diritto romano parlava di consuetudo non in riferimento ai mores quanto in riferimento alle province, cui veniva estesa la cittadinanza romana ma dove rimaneva forte l'influenza delle consuetudini del luogo.
Da qui derivò la discussione sulla importanza da attribuire a tali consuetudines : fra i giuristi classici Giuliano riconosceva efficacia alla consuetudo praeter legem (in materie non regolate dalla legge) e la ratio sarebbe consistita nel fatto che anch'essa come la lex publica era manifestazione della volontà del popolo pur se tacita.
Il diritto romano conobbe anche casi di desuetudine: basti citare il caso delle piu' antiche forme di testamento calatis comitiis e in procintu che col tempo risultarono inapplicate in quanto venne preferita la forma per aes et libram, come riporta Gaio che riferisce la loro desuetudine.
Essa derivava dagli iuris prudentes o iuris consulti che esprimevano i loro pareri detti consulta.
Primi iures prudentes furono i pontefici e
con la fine dell'eta' arcaica sorse la giurisprudenza laica (primo pontefice plebeo fu Tiberio Coruncanio) e all'ativita' consultiva (ormai priva di solennità e segretezza) si aggiunsero l'insegnamento e la composizione di opere giuridiche.
Spesso i pareri gratuiti - responsa - dei giuristi assumevano una tale autorità da essere seguiti regolarmente dal giudice che si pronunciava. Augusto ritenne di dovere conferire ai giureconsulti di fama lo ius respondendi ex auctoritate principis, conferendo al responso una auctoritas particolare, come se fosse prodotto dello stesso principe, assumendo così valore di norma generale.
I generi sono pochi : Institutiones e libri di casistica (libri responsorum, epistularum, quaestionum, disputationum) .
I Digesta si distinguevano dai libri di casistica in quanto abbracciavano l'intero diritto privato con maggiore ampiezza.
Tra i più grandi giuristi si citano:
- fino all'eta' classica : Publio Mucio e Manlio Manilio, Quinto Mucio Scevola (console nel 95 a.C.) che per primo propose una trattazione sistematica dello ius civile fu , Servio Sulpicio Rufo, Alfeno Varo, Aquilio Gallo (autore dell'espediente negoziale della stipulatio aquiliana).
- eta' classica : caratterizzata dall'antagonismo fra due sectae di giuristi :
- Sabiniani : capostipite fu Ateio Capitone e poi Masurio Sabino, pure sabiniano fu Salvio Giuliano;
- Proculiani : capostipite Marco Antisio Labeone, poi Proculo, Giuvenzio Celso figlio.
a sanare il dissidio fra le due scuole fu il sabiniano Salvio Giuliano, autore di famosi Digesta, così noto che Adriano gli affidò il compito di comporre il testo definitivo dell'editto pretorio.
- fra il II e III sec. d. C., fra i grandi giureconsulti del Diritto Romano, sono da annoverare Gaio, Pomponio, poi Papiniano, Paolo, Ulpiano.
Dopo di loro l'impulso creativo della giurisprudenza si avvia alla fine.
- Dalla meta' del III sec. non si ha più notizia di opera scientifica dei giuristi. Rimanevano i testi classici sommamente in considerazione. Illuminante sul problema di districarsi fra la diversita' dei pareri fu la famosa legge delle citazioni : nel 426 Valentiniano III e Teodosio II stabilirono che i giudici dovessero attenersi soltanto a soluzioni adottate da Ulpiano, Paolo, Papiniano, Modestino, Gaio (e i giuristi da loro citati).
Giustiniano circa un secolo dopo raccolse nelle Pandette o Digesta gli scritti dei giuristi classici (ormai detti anche iura) che ebbero valore di diritto vigente.
Corpus iuris civilis : fonte principale di cognizione. Con tale denominazione si indica, dal sec. XVI in poi, la compilazione di iura (giurisprudenza classica) e leges (costituzioni imperiali) compiuta nel VI sec. su iniziativa di Giustiniano (che ebbe tra i suoi collaboratori soprattutto Triboniano), poi completata con le leges dello stesso imperatore emanate dopo il 534. Si divide in quattro parti :
Institutiones : in quattro libri, sono in forma di discorso diretto che l'imperatore tiene ai giovani che si avviano agli studi giuridici; hanno quindi funzione didattica ed insieme forza di legge e ricalcano il sistema delle Istituzioni di Gaio e altre istituzioni di giuristi classici;
Digesta : in cinquanta libri che sono la parte di maggiore pregio e più estesa del corpus, una grande antologia giuridica che raccoglie brani tratti da giuristi classici organizzati per materia. Numerose sono le interpolazioni non solo per la forma ma anche per adeguare il contenuto allo stato del diritto vigente al tempo di Giustiniano;
Codex : Giustiniano, appena asceso al trono, aveva ordinata la compilazione di un novus codex che raccogliesse le costituzioni imperiali. Tuttavia durante la compilazione dei digesta Giustiniano emanò altre costituzioni e pertanto ordino' la compilazione di un Codex repetitae praelectionis, che e' appunto quello compreso nel Corpus, essendo il primo codex andato perduto. Ciascuna costituzione è preceduta dalla indicazione dell'imperatore cui appartiene e del destinatario (inscriptio) ed è seguita dalla indicazione del luogo e della data di emissione (subscriptio);
Novellae : sono le costituzioni di Giustiniano emanate successivamente al Codex repetitae praelectionis, raccolte dopo la morte dell'imperatore.
Codex Gregorianus, raccolta privata di costituzioni imperiali, soprattutto rescritti, ordinati per materia, da Adriano a Diocleziano: completato dal Codex Hermogenianus.
Codex Theodosianus fatto compilare da Teodosio II nel 438 contentente le constitutiones da Costantino allo stesso Teodosio II.
Fra le fonti di cognizione del Diritto Romano sono poi da annoverare le Institutiones di Gaio che furono scoperte nel 1816 in un palinsesto della biblioteca di Verona, divisa in quattro libri: il primo dedicato alle personae, il secondo e il terzo alle res e il quarto alle actiones.
Fragmenta Vaticana contenenti testi di Papiniano, Paolo e Ulpiano e costituzioni imperiali.
Lex Dei o Mosaicarum et Romanarum legum collatio : opera di un privato che procedette nella comparazione fra leggi mosaiche e romane, composta fra il IV e V sec.: vi si leggono iura e leges.
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti , raccolta di pareri di un oscuro giurista provenzale del V sec. che riproduce costituzioni imperiali e passi delle sentenze di Paolo.
Lex Romana Whisighothorum o Breviarium Alaricianum : collezione fatta eseguire da Alarico II re dei Visigoti nel 506 ad uso dei cittadini romani dell'impero visigotico (Spagna e Francia occidentale).