CONFESSIONE LAICA E RELIGIOSA IN MATERIA CRIMINALE

-CONFESSIONE NEL DIRITTO CIVILE E PENALE (Confessare)> la C. è il risultato massimo, di ogni inchiesta del diritto intermedio, per conseguire salda probatoria di colpevolezza e comminare condanne. Risultato "cercato" ed anche "estorto" con Tortura: naturalmente "estorto" secondo la morale odierna ma a quei tempi ritenuto lecito a patto che venissero rispettate le procedure degli Statuti Criminali (v. cap.XV, Libro I): tutti i capi del lib. I e molti del II o "delle pene" riportano questa esigenza della magistratura e, a parte inviti generici alla moderazione, nel crepuscolo della Camera delle torture, era in pratica lasciato grande arbitrio agli inquirenti per ottenere completa Confessione .

-CONFESSIONE RELIGIOSA IN CRIMINI DI ERESIA E STREGONERIA: M.DELRIO (lib.V, sez, XI) offre la sua interpretazione sulla procedura dell'Inquisizione ecclesiastica per le Confessioni.

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INDICE DELLE VOCI SULLA CONFESSIONE ECCLESIASTICA (10 voci in ordine alfabetico)

1-(L') ARBITRIO DEL GIUDICE COMUNQUE PREVARRA' IN OGNI CASO DUBBIO: POTRA' EGLI LASCIAR LIBERO L'INQUISITO OD APPLICARE ULTERIORI TORMENTI DOPO QUELLI IN BASE AI QUALI SIA STATA DATA CONFESSIONE POI RITRATTATA O DICHIARATA NULLA
2-(LA) CONFESSIONE DEVE ESSERE CHIARA
3-(LA) CONFESSIONE DEVE ESSERE VEROSIMILE
4-(LA) CONFESSIONE POTRA' OTTENERSI ANCHE SOTTO TORTURA
5-(LA) CONFESSIONE NON SARA' LEGITTIMA SE ESTORTA
6-(LA) CONFESSIONE NON SARA' LEGITTIMA, ANCHE SE FIRMATA, QUALORA SI SIA APPLICATA LA TORTURA SULLA BASE DI LIEVISSIMI INDIZI
7-(LA) CONFESSIONE NON SARA' LEGITTIMA, ANCHE SE FIRMATA, QUALORA NON SI SIA RISPETTATA LA FORMA DELLE PROCEDURE E NON SI SIANO CONCESSE ALL'INQUISITO LE GARANZIE DI LEGGE
8-(LA) CONFESSIONE SARA' NULLA QUALORA L'INQUISITO DIMOSTRI D'AVER AGITO IN BUONA FEDE SENZA INTENZIONE DI NUOCERE
9-SALVAGUARDIE DI LEGGE PER INQUISITI CHE SIANO MUTI E/O SORDI
10-TERMINI DI TEMPO DA CONCEDERSI AD OGNI INQUISITO PER DIFENDERSI

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"Sulle Confessioni/

...è necessario che l'inquirente ben sorvegli che la confessione sia chiara, certa, verisimile, logicamente delineata e proposta in modo costantemente corretto, che risulti altresì legittima nella forma, per nulla oscura nei contenuti, anche per il semplice motivo che una confessione piena d'ombre ed incertezze finisce nel corso del dibattimento per doversi interpretare quasi sempre ad esclusivo favore di chi l'ha prestata e alla maggior parte dei giudici e degli interpreti del diritto canonico risulta poco utile per giudicare in maniera esauriente.

E' altresì fondamentale che abbia le caratteristiche della verisimiglianza poichè quando manca di tale requisito, qualsiasi confessione risulta precaria, nel corso di ogni processo, quale contributo per arrivare ad una sentenza di colpevolezza.
Una confessione è certamente inverosimile quando cerca di far ritenere veri e concreti fatti del tutto impossibili a realizzarsi od incredibili nella sostanza: così pensano giuristi del livello di Ponzinbio e di Godelmann anche se, in materia di stregoneria eretica, possiamo almeno ipotizzare che questi interpreti del diritto canonico siano incorsi in errore, tenendo conto, come si è già dimostrato, che streghe e lamie paiono avere la capacità di rendere confessioni irragionevoli, in apparenza, su fatti realmente avvenuti o possibili ad accadere.
La confessione deve altresì risultare legittima e non soltanto presunta o peggio ancora data per scontata in conformità del diritto in auge, perchè in tal modo potrebbero sorgere formidabili eccezioni: da questi limiti si possono tuttavia escludere casi come quelli d'un reo d'eresia o d'una strega che, fuggiti ed in contumacia, finiscono implicitamente per rendere una confessione implicita e quindi dare conferma alle accuse loro mosse....trattandosi di streghe e lamie, anche nel caso che non si sia trovato il corpo del delitto, ogni confessione dovrà venir presa per vera, pur se estorta colla tortura, con mezzi straordinari rispetto alla consueta giustizia, alla presenza di uno solo o di tutti i giudici richiesti solitamente, come pure nell'evenienza di una procedura sommaria.

Si dirà che una confessione è stata prestata coll'ausilio dei tormenti non solo nel caso che un reo sia stato torturato a sangue, in modo pesantissimo, ma anche qualora si siano applicati lievi tormenti oppure l'inquisito abbia confessato una volta che sia stato semplicemente condotto nella camera inquisitoriale, posto davanti all'eculeo per la trazione degli arti e denudato: a maggior ragione lo stesso vale nel caso che certi individui , come spesso si verifica per i più paurosi, abbiano confessato ogni cosa, suggestionati da serie minacce d'esser tormentati.

Perchè una confessione di questo genere sia legittima è pertanto necessario che non risulti estorta, in perticolare quando risultano nulli o fragili gli indizi preesistenti: ed in tal caso, anche qualora la persona tormentata avesse firmato una qualsiasi confessione, quest'ultima mancherebbe di ogni valore.

Anche se, utilizzando la tortura inquisitoriale, si è arrivati al punto di ottenere la confessione firmata d'una qualche persona soggetta ad inchiesta sulla base lievissima della sua cattiva reputazione, la violenza non è giuridicamente condivisibile nè motivata sì che la confessione risulta inaccettabile.

Identica nullità si verificherà nei riguardi di quei tipi di confessioni ottenute valendosi di mezzi spicci o sommari, non rispettando le norme di legge: questi sono i casi in cui non viene data al reo possibilità alcuna di difendersi nè gli si lasciano consultare gli atti in cui son registrati gli indizi o le accuse a suo carico.

Anche ad una persona che è stata legittimamente torturata e che ha fornito, senza che si possa far eccezione alcuna, esauriente confessione si deve comunque concedere e fissare un termine di tempo entro il quale la stessa possa difendersi.

Tutti questi espedienti ed il vigore dell'inchiesta, compreso il valore della confessione, vengono meno nei riguardi di quanti son muti o sordi per natura e che, pur sulla base d'una confessione magari data con cenni ed assensi alle domande del giudice, non sono mai da condannare come del resto non sono da tortuare vista l'impossibilità o di farsi comprendere o di riceverne delle risposte chiare: al limite costoro possono venir condannati solo nell'evenienza che la loro colpevolezza risulti confermata dal concorso di attendibili testimoni, chiamati a deporre dal giudice.

Per caso limite ci si può anche chiedere in qual maniera sia da giudicare verisimile e legittima la confessione di un individuo che, pur avendo confessato un particolare malefizio, abbia subito precisato di aver agito, al momento del suo dichiarato crimine, in completa ignoranza delle pericolose conseguenze e soprattutto senza l'intensione di nuocere ad alcuno: secondo me, qualora il reo, su richiesta del giudice, adduca delle motivazioni concrete sulla propria iniziale buona fede, è da ritenere cosa fattibile che la confessione prestata venga ritenuta nulla.

Nel caso però che le giustificazioni addotte, ad arbitrio del giudice, non risultino bastanti a far cancellare una confessione di colpevolezza, causa sicura d'una grave condanna, sarà fattibile, come anche sostengono giuristi quali Bossio ed interpreti come Simanco, sottoporre una seconda volta a tortura il reo in questione, onde finalmente giungere ad una attendibile risoluzione fra la confessione data in prima istanza e quindi l'affermazione d'aver agito convinto di non far del male ad alcuno...". [Le considerazione di M.DELRIO concordano con quelle dei giudici genovesi estensori degli "Statuti Criminali":nel suo testo si legge il dramma di un interprete, quale egli è, che agisce sì in buona fede ma deve gestire leggi ambigue dove l'interpretazione non prende sempre il sopravvento sulle convinzioni di infallibilità di troppi giudici e su una presunzione di zelo che è spesso espressione di superstizione e, in qualche caso, delirio di onnipotenza].






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