cultura barocca
CRIMINI E CRIMINALI 2

CRIMINI E CRIMINALI II
(COLPE, PECCATI E PENITENZE)

BRIGANTAGGIO">"BRIGANTE"> Persona che vive fuori legge, alla macchia, in bande organizzate, rapinando e taglieggiando persone e proprietà (da brigare, mettersi nella lotta, già usato per indicare un soldato = "BATTAGLIA",II, s. v. 4 e 5).
CORSARO > a termini di diritto pubblico e commerciale, passa fra "pirata" e "corsaro" una sostanziale differenza, comunque poco avvertita dall'opinione pubblica tesa a confondere i due termini: il "Corsaro" può infatti essere legalmente autorizzato mercé le "lettere di marco" (o "patenti"), durante una guerra marittima, a dar la caccia a bastimenti nemici, mentre il "Pirata" è sempre fuori della legge ed assale qualunque nave senza distinzione di nazionalità> "Diz. univ. dell'economia polit. e del comm." del "BOCCARDO" in "BATTAGLIA",s.v. (il "cap.27" del "lib. II" degli "Stat. Crim." fa intuire qualche concessione senatoriale su forme di "pirateria di stato" che rimandano alla vaga idea del "Corsaro").
CONTUMACE-CONTUMACIA (dal lat. "contumacia "riluttanza" da "contumax -acis" = "contumace") "BATTAGLIA", III,s.v.,1> "S.f. Dir. Situazione giuridica della parte contumace; non "costituirsi" in giudizio civile o non comparire in udienza di apertura del dibattimento nel giudizio penale; rifiuto od omissione di presentarsi in giudizio". "Giudizio, Processo in C.": "svolto in assenza della parte contumace"> "Ib."> "Condanna in C.": "pronunciata, in seguito ad un "giudizio in contumacia", contro la "parte contumace"> "BATTAGLIA" s. v..
GALEOTTO (deriv. da "Galea")> "BATTAGLIA",VI,s.v.,1,1:"...chi era condannato alla pena del remo sulle GALEA".
La richiesta di uomini pei banchi delle navi divenne alta nel XVI secolo per la rivoluzione economica connessa alle scoperte geografiche e per la ripresa di guerre di mare, soprattutto fra Cristiani e Musulmani nel Mediterraneo. La "condanna alla galera" era come una "sentenza capitale", la quale, più dei grandi criminali contro lo Stato, colpiva una maglia di vagabondi, piccoli malfattori e ladri, disertori ed eretici, contrabbandieri, prigionieri di guerra, contravventori all'ordine familiare, religioso e sessuale, falsari ecc. Sulle navi costoro, sotto il feroce controllo dell'aguzzino che dalla corsia li guidava a nerbate, erano ridotti come veri schiavi: per quanto gli "Statuti" citino oltre quella a vita anche pene di ben minor durata i galeotti non erano rilasciati allo scadere esatto della punizione ma a discrezione delle esigenze di servizio> "LEVRA", p. 108 (la caratteristica giuridica del "Galeotto" era panitaliana, fatte minime distinzioni formali: vedi a titolo d'esempio il "Bando et Deliberatione di Gratie in favore dé Forzati, Scambi & buonevoglie, fuggitivi, & inobedienti delle Galee di loro Altezze Serenissime - Publicato in Fiorenza il 16 di gennaio 1572, Firenze", per G.Marescotti, 1573> in 4°, cartonato, pp. 4 con Stemma mediceo ai titoli ed in fine dicitura "bandito per me Matteo di Domenico Berlacchi").
(LA) STREGA> (casistica di malefici stregoneschi e di leciti rimedi > danni di streghe a religione, uomini, animali, natura)> la "Strega" fu delineata dal "PIPERNO" in un'opera su demoni, ossessi, esorcismi e rimedi contro malefici, ove nel De nuce beneventana - "Sul noce di Benevento" - studiò un mito del Sannio, presunta sede d'un antico "Sabba di Streghe, Demoni e Creature del mistero": questa congrega si sarebbe svolta, in notti senza luna, in una "pianura delle Janare" mai identificata.
La "Bolla Summis desiderantes" del 5/XII/1484 ("Magnum Bullarium Romanum", V, Augustae Taurinorum, 1860, pp. 296-97) di Innocenzo VIII (1484-1492) dice sulle "Streghe":"Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio, in perpetua memoria./ Desiderando di tutto cuore, come lo esige la sollecitudine del nostro pastorale dovere, che nei nostri tempi la fede si accresca e si espanda dappertutto e al di sopra di tutto e che la perversità eretica sia espulsa dalla comunità dei fedeli, noi volentieri manifestiamo il nostro pio e santo desiderio e accordiamo di nuovo i mezzi per metterlo in esecuzione. Affinché tutti gli errori siano sradicati grazie all'azione del nostro ministero come dalla zappa di un accorto agricoltore, e lo zelo della fede e della sua regolare osservanza sia più fortemente impresso nei cuori dei fedeli. E' in effetti pervenuto di recente alle nostre orecchie, e non senza causarci una grande pena, che in certe regioni della Germania superiore e nelle province, città, territori, distretti, diocesi di Magonza, Colonia, Treviri, Salisburgo e Brema parecchie persone di entrambi i sessi, dimentiche della loro stessa salvezza e deviando dalla fede cattolica, si sono date ai demoni incubi e succubi; per mezzo d'incantesimi, fatture, scongiuri e altre infamie magiche fanno deperire ed estinguersi la progenie delle donne, i cuccioli degli animali, le messi della terra, i grappoli delle vigne, i frutti degli alberi. (Ne sono vittime) uomini e donne, bestiame grande, piccolo e d'ogni genere, vigneti, giardini, pascoli, frumento, granaglie,legumi: queste persone affliggono e torturano gli esseri umani, le bestie da soma, le mandrie e le greggi con ogni sorta di crudeli tormenti esterni ed interni. Esse impediscono agli uomini di generare, alle donne di concepire, rendono impossibile alle coppie sposate di compiere il loro coniugale dovere. E con bocca sacrilega rinnegano perfino quella stessa fede che hanno ricevuto con il battesimo: esse neppure temono di commettere crimini ancora più infamanti su istigazione del nemico del genere umano: e ciò con pericolo delle anime loro, con offesa alla maestà divina ed esempio pernicioso per molti.".
USURA(condanna ecclesiastica = vedi anche condanna laica dell'usura = per un approfondimento critico importante vedasi dalla BIBLIOTHECA CANONICA, JURIDICA... di Lucio Ferraris il SOMMARIO DELLA VOCE USURA, quindi il TESTO VERO E PROPRIO, le PENE ECCLESIASTICHE sancite entro i paragrafi dall' 88 al 101 [in dettaglio il PARAGRAFO 95 = DIVIETO DI SEPOLTURA IN TERRA CONSACRATA] e finalmente ad integrazione della lunga trattazione la basilare COSTITUZIONE DI PAPA BENEDETTO XIV).
Dal punto di vista ecclesiastico trattasi di un "interesse esagerato di un capitale" dal lat."usura", a sua volta deriv. dal verbo latino "uti" = "usare"("Conc. Niceno I" - 325)>: "CANONE XVII - Dei chierici che esercitano l'usura/ Poiché molti che sono soggetti ad una regola religiosa, trascinati da avarizia o da volgare desiderio di guadagno, e dimenticata la divina Scrittura, che dice: '"Non ha dato il suo denaro ad interesse"', prestando, esigono un interesse, il santo e grande sinodo ha creduto giusto che se qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura, o farà questo mestiere d'usuraio in qualsiasi altra maniera, o esigerà una volta e mezza tanto, o si darà, in breve, a qualche altro guadagno scandaloso, sarà radiato dal clero e considerato estraneo alla regola".
Principio ripreso molto dopo e con maggior violenza contro usurai ecclesiastici e laici dal "Concilio Lateranense III" del 1179, i cui dettami saranno però ripresi, anche contro gli "Ebrei", dal "Concilio Lateranense IV-1215":"Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'"usura", tanto più gravemente prende piede in ciò "la malvagità dei Giudei", così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite. Volendo, pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, "stabiliamo con questo decreto sinodale" che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, "estorcessero" ai cristiani "interessi gravi e smodati", sia "proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato".
Col "Concilio di Lione II" (1274) l'attenzione si sposta più in generale sull'"Usura" estendendo il discorso ai "cristiani" ed agli "ecclesiastici":"26 - Dell'Usura". Desiderando impedire la voragine degli nteressi, che divora le anime ed esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la "costituzione del concilio Lateranense" (III, del 1179, carta 25, COD, 223)", emessa contro gli "usurai": ciò sotto minaccia della "divina maledizione". E poiché quanto minore sarà per gli "usurai" la possibilità di "prestare ad usura", tanto maggiormente verrà tolta la libertà di esercitarla, con questa generale costituzione stabiliamo che né un collegio, né altra comunità o singola persona di qualsiasi dignità, dondizione o stato, "permetta a dei forestieri o ad altri non oriundi delle loro terre, che esercitassero o volessero esercitare pubblicamente l'usura, di prendere in affitto, a questo scopo, case nelle loro terre, o di tenerle, se già le hanno prese in affitto, o, comunque di abitarle"; devono, invece entro tre mesi, "scacciare tutti questi usurai " manifesti dalle loro terre, senza ammettere più nessuno, mai in avvenire. Nessuno dia in affitto, "a scopo di usura" una casa; neppure sotto qualsiasi altro pretesto (o colore). Chi "facesse il contrario", se fossero "persone ecclesiastiche", patriarchi, arcivescovi, vescovi sappiano che incorreranno nella "sospensione"; "persone minori, ma singole" nella "scomunica", se fosse un "collegio", o altra "comunità", incorrerà nell'"interdetto". Se poi si indurissero, nel loro animo, per un mese, contro di esso, le loro terre, da quel momento siano sottoposte all'"interdetto ecclesiastico, fino a che questi usurai dimorano in esse". Se si trattasse di "laici" siano costretti dai loro ordinari con la "censura ecclesiastica" ad astenersi da questo "eccesso", venendo meno ogni previlegio. "27" - Ancorché gli "usurai manifesti" abbiano soddisfatto nelle "loro ultime volontà" di soddisfar, per quanto riguarda gli interessi che avevano percepito, o determinando la quantità" (del denaro da restituire)", o in modo indeterminato, sia "negata ad essi", tuttavia, la "sepoltura ecclesiastica" fino a che non si sia completamente soddisfatto - nei limiti delle loro possibilità - per gli interessi stessi, o finché sia stata data assicurazione della "restituzione" (e ciò nel modo dovuto) a coloro, cui dev'essere fatta la restituzione, se sono presenti essi stessi, o altri che ossano ricevere in loro nome; o, se essi fossero assenti, all'"ordinario del luogo", o a chi ne fa le veci, o al "rettore della parrocchia" nella quale il "testatore" abita, dinanzi ad alcune persone della parrocchia stessa degne di fede (a questo ordinario, vicario, rettore sia lecito in forza di questa costituzione accettare tale cauzione in loro nome, cosicché possano aver poi diritto all'azione "[legale]") o ad un pubblico impiegato, incaricato dallo stesso ordinario. Se poi si conosce la somma precisa degli interessi, vogliamo che essa sia sempre espressa nella cauzione; altrimenti sia determinata un'altra cauzione secondo il criterio di chi la riceve. Questi, però, non ne stabilisca scientemente una minore di quella che si ritiene per vera; se si comporterà diversamente, sia tenuto lui a soddisfare il resto. E stabiliamo che tutti i religiosi od altri, che contro la presente disposizione osassero ammettere alla "sepoltura ecclesiastica" degli "usurai manifesti", debbano andar soggetti alla "pena stabilita" dal "concilio Lateranense" [III]" contro gli "usurai". Nessuno assista ai "testamenti di pubblici usurai" o li "ammetta alla confessione" o li "assolva", se non avranno soddisfatto per gli interessi o fornita debita assicurazione, come premesso, di dar soddisfazione loro possibile. I "testamenti degli usurai manifesti" redatti in modo diverso non abbiano alcun valore ma siano ipso iure "invalidi".
USURA (condanna laica o dello Stato = condanna ecclesiastica dell'usura)"> ma vedi anche "condanna ecclesiastica dell'usura")> Storia antica dell'U.> mentre la "Bibbia" condanna l'"U." esercitata a danno della propria gente e "non quella fatta a danno degli stranieri" ("Deuteronomio" vedi = 23, 20) nella Grecia Classica ARISTOTELE non giustificava l'"U." in linea filosofica, giudicando la moneta quale mezzo di scambio senza spiegarsi che potesse dare dei frutti.
In Roma antica l'"U." non comportava disapprovazione morale né provvedimenti di legge, visto che lo stesso suo nome si usava per indicare anche "prestiti senza interesse" ("Cicerone", In Verrem, 3, 168) = al comtrario nel tardo impero romano si dovette affrontare con decisione il dilagante problema dell'USURA: vedi LIBRO IV (in dettaglio le rubriche 32 e 33) del CODICE GIUSTINIANEO che è relazionato al LIBRO XXII del DIGESTO, in particolare RUBRICA 1.
Nell'alto Medioevo vista l'economia curtense e di sussistenza, data la quasi totale mancanza di liquidità per un mercato che quasi più non esisteva, l'"U." quasi scomparve come fatto economico; essa ricomparve con il riprendersi dei commerci e l'esigenza di liquidità, dopo il Mille, nel basso Medioevo. Nonostante le "condanne" sancite dai "Concili ecclesiastici" l'"Usura" si diffuse largamente e non solo per i prestiti alla produzione (onde cioè intraprendere attività auspicabilmente produttrici di guadagni) ma anche, per le classi non abbienti, per i prestiti al consumo (cioè per la vita di sopravvivenza, dal comprare il cibo al pagare gli affitti) con la conseguenza di enormi indebitamenti delle masse popolari e rustiche.
La condanna degli eccessi, di Chiesa e Stato, in questa società ove i prestiti erano ormai necessari per la produzione ed i commerci, ottenne il solo risultato di "relegare l'U. ad una clandestinità in cui si mascheravano gli interessi con espedienti di ogni sorta": erano diffusi "la vendita con patto di riscatto" (ove la distinzione tra prezzo di alienazione e di riscatto costituiva in definitiva l'interesse), la "registrazione sotto forma di donativo dell'interesse estorto", la "fissazione di una penale per ritardato pagamento" (indicando nel protocollo di restituzione una data anteriore a quella di fatto convenuta).
Lo "Stato" (a Genova, come a Venezia o Pisa) "interveniva" quando "accertava" queste "irregolarità" e si "poteva perdere l'intero capitale".
Del resto gli "USURAI" erano ben consapevoli del fatto che il loro mestiere non fosse "lecito" e, per "quietare la propria coscienza in vista della vita ultraterrena", aprivano conti destinati a "Domineddio" (in pratica ad "Opere assistenziali e di carità") o redigevano "testamenti a favore di opere pie" o "per la realizzazione di opere pubbliche e d'arte" (anche per questo la condanna ecclesiastica comportò la "non ratificazione dei testamenti di usurai").
Nonostante le "condanne di Chiesa e Stato" l'"Usura" continuò ad essere praticata con successo, sì che i "Dottori della Chiesa" giunsero, con argomentazioni sottilissime se non ambigue a "distinguere tra il prestito ad interesse illecito per il consumo" (divenuto clandestino e indubbiamente ambito di abusi, gestito oltre che da Cristiani - anche per sopravvivere contro tanti abusi - da minoranze relegate ai margini della società, come gli Ebrei destinati a suscitare contro di loro avversione etnica e razziale sì da potersi parlare di una "QUESTIONE EBRAICA" (visualizza l'Indice) che prese il via con l'Inquisizione Spagnola -anche se già con le sanzioni di varie Bolle Papali tra XII e XIII secolo (vedi) concernenti anche la pratica dell'usura erano stati emarginati dai Cristiani ma che si mantenne anche con la loro diaspora in Paesi del Centro Europa - ove pure incentivarono molte attività - e l' Italia stessa = ancora nel '700 in Italia -fatte debite eccezioni ed a Roma in particolare la vita degli Ebrei di entrambi i sessi -a prescindere dall'istituzione dei Ghetti- era governata da una severità assoluta a vari livelli (leggi)] e il prestito per la "produzione ed il commercio legalmente praticato [anche qui, occorre dire, fra molte ambiguità ed interessi di parte] per lo sviluppo dei grandi banchieri e di un efficiente mercato finanziario e creditizio" di cui, a Genova, il genovese "BANCO DI SAN GIORGIO" costituì un'emanazione tanto legale da divenire espressione massima dell'intera economia repubblicana (intanto per soccorrere chi doveva ricorrere al mercato clandestino dell'"Usura" soccorsero in qualche modo dal '400 dei ricchi benefattori del mondo finanziario con lasciti e quindi coll'istituzione dei Monti di Pietà che accordavano prestiti su pegno).
Per intendere la complessità di questo periodo è utile riportare quanto scritto da "Dante Zanetti" nel "Dizionario Enciclopedico" del "FEDELE", vol.XX, alla voce "Usura" (p.639, col.1):"Nel 1285 il comune di Venezia contrasse un prestito all'8% e tre anni più tardi un altro prestito al 12%. Nella Sicilia di Federico II l'interesse legale era del 10%; a Verona, nel 1228, del 12%; a Genova, nella stessa epoca, era del 15%. D'altra parte nel sec.XII un mercante veneziano pagò interessi varianti dal 43 al 50%: In Francia, sul finire del Duecento, un operatore privato pagò interessi che raggiungevano il livello iperbolico del 120 e addirittura del 266%. Nel sec. XV Jacques Coeur diventò banchiere della corte di Francia prestando a carlo VII somme considerevoli a un tasso che andava dal 12 al 50%. Nello stesso secolo i banchieri di Arras pretendevano interessi oscillanti tra il 12 e il 20% e i banchieri piacentini chiedevano anche il 30%. Il comune di Vigevano contrasse prestiti al 75% nel 1411, al 90% nel 1413, al 48% nel 1439. Nel Cinquecento i mercanti cristiani che operavano nel Levante [tra cui moltissimi Genovesi] pagavano interessi del 30 o 40%. Si tratta di pochi esempi ma sufficienti a darci un quadro abbastanza fedele di una situazione che era determinata da una generale penuria di capitali e da un rischio molto elevato. D'altra parte, i prestiti finanziavano spesso operazioni speculative che garantivano profitti talmente elevati da rendere sopportabili anche tassi che ci appaiono oggi sproporzionati. Poco si conosce intorno ai saggi praticati nel mercato clandestino dell'U. spicciola, ma non è difficile immaginare quali livelli potessero toccare, dato il rischio ancora più elevato e le condizioni di estrema necessità di chi vi ricorreva".[I tassi diminuirono dal Seicento in una nuova ottica finanziaria, grazie soprattutto alla scuola Inglese ed Olandese: nei Paesi Bassi si passò tra il 1660 ed il 1700 a mutui che andavano da 3% al 2,5% mentre in Inghilterra già a fine '500 si pubblicavano saggi sull'interesse e l'"U." evidenziando i vantaggi di usufruire di capitali a basso tasso di interesse nel contesto della liberalizzazione del mercato finanziario].