cultura barocca
INFORMATIZZ. DI B. DURANTE

Il PARTO CESAREO viene così menzionato nel 1606 da G. Mercurio nel volume La Commare elaborandolo linguisticamente dalla locuzione latina scientifica sectio caesarea = "taglio cesareo" da Caesar, -aris = Cesare, interpretato come caeso matris utero secondo una credenza romana riportata da Plinio il Vecchio per cui Cesare significava "nato dall'utero tagliato della madre".
Chirurgicamente per PARTO CESAREO si intende una estrazione del feto per via addominale.
Mentre per TAGLIO CESAREO ci si riferisce alla specifica sectio caesarea = cioè l'operazione ostetrica con cui il parto avviene per via addominale attraverso l'incisione della parete addominale e uterina.
Questo tipo di intervento aveva una sua antica motivazione citata nel DIGESTO di Giustiniano I e precisamente alla RUBRICA 8.2 del LIBRO XI.
Si trattò comunque sempre di INTERVENTO CRUENTO mirante a salvare il FETO ANCORA VIVO estraendolo dal CORPO DI UNA MADRE MORTA: come si evince anche dalla MINIATURA sopra proposta dal Codex De Sphaera.
Tuttavia dal XVI-XVII secc. si pensò di intervenire col PARTO CESAREO in peculiari circostanze e senza che la madre fosse morta ma con il proposito di salvare sia lei che il figlio, come dice il PUCCINOTTI qui sotto citato: per questo onde agevolare l'opera dei chirurghi in questo tentativo estremo (e spesso fallace) di salvare la vita di MADRE e NEONATO si elaborarono addirittura dei MANICHINI DI DONNA GRAVIDA come quello qui proposto, onde fare esperienza in merito ad un intervento che presupponeva celerità e destrezza.
Nel 1839 appunto il medico legale FRANCESCO PUCCINOTTI (VEDI QUI L'OPERA E LA FIGURA SCIENTIFICA) affrontò apertamente il tema del PARTO CESAREO facendo cenno al perché dell'uso e del termine nella LEZIONE VII, PAR.11, P.292, COLONNA I, B.
La "LEGGE REGIA" citata anche nel prima menzionato LIBRO XI del DIGESTO GIUSTINIANEO rimanderebbe ad una "LEGGE DEL RE NUMA POMPILIO" (appunto quindi una Lex regia) per cui sarebbe stato reato immane seppellire una MADRE MORTA con ancora VIVENTE nel grembo il FIGLIO CONCEPITO.
Tutto ciò però non sarebbe in effetti suggerito solo da pietas ma dalla necessità di vigilare sulla LEGITTIMITA' DELLA PROLE quanto sui DOVERI VERSO LA SUA CURA, NUTRIMENTO E SANA CRESCITA: come si evince dal LIBRO XXV del DIGESTO precisamente sotto le rubriche Dig.25.3.0. (De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis), Dig.25.4.0. (De inspiciendo ventre custodiendoque partu), Dig.25.5.0. (Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur) e Dig.25.6.0. (Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa esse dicetur)










































DUODECIM TABULARUM LEGES
[vedi qui
Traduzione/interpretazione]
TABULA I
Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur em capito.
Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.
Si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato.
Si nolet, arceram ne sternito.
Assiduo vindex assiduus esto.
Proletario iam civi quis volet vindex esto.
nex . . . forti sanati . . .
Rem ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto.
Com peroranto ambo praesentes. Post meridiem praesenti litem addicito.
Si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestas esto.
vades . . . subvades . . .
TABULA II
[Actor dicito:] ex sponsione te mihi . . . dare oportere aio. Quando tu negas, te praetor iudicem sive arbitrum postulo uti des.
. . . morbus sonticus . . . aut status dies cum hoste . . . quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo dies diffissus esto.
Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.
TABULA III
Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto.
Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit,
secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne maiore aut si volet minore vincito.
Si volet suo vivito, ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras faris endo dies dato. Si volet, plus dato.
Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto adversus hostem aeterna auctoritas [esto].
(Aulus Gellius, 20 I 46: Erat autem ius interea paciscendi ac nisi pacti forent habebantur in vinculis dies LX. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant,aut trans Tiberim peregre venum ibant.) TABULA IV
Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.
TABULA V
Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.
( Gaius I .155: Quibus testamento...tutor datus non sit, iis lege XII [Tabularum] agnati sunt tutores.)
Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. . . . ast ei custos nec escit . .
Ex ea familia . . . in eam familiam.
TABULA VI
Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.
Si qui in iure manum conserunt tignum iunctum aedibus vineave sei concapit ne solvito . . .. duplione . . . quandoque sarpta, donec dempta erunt.
(Gaius, I, 111: Lege XII tabularum cautum est, ut si qua nollet usu in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni [usum] interrumperet.)
TABULA VII
. . . ambitus . . . sestertius pes . . .
Si iurgant . . . tres arbitri . . .
Viam muniunto: ni sam delapidassint, qua volet iumento agito.
Si aqua pluvia nocet . . .
TABULA VIII
Qui malum carmen incantassit . . .
Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto.
Manu fustive si os fregit libero, CCC [assium], si servo, CL [assium] poenam subito si iniuriam faxsit, viginti quinque poenae [asses] sunto.
. . . rup[s]it . . . sarcito.
Qui fruges excantassit . . . neve alienam segetem pellexeris . . . [capite]. . . si nox furtum faxsit, si occisit, iure caesus esto.
Luci . . . si se telo defendit, . . . endoque plorato.
Lance et licio [ito].
Si adorat furto, quod nec manifestum erit . . ., [duplione damnum decidito].
Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto.
Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisque esto.
Si telum manu fugit magis quam iecit, [arietem subicito].
TABULA IX
[privilegia ne inroganto.]
[de capite civis nisi per maximum comitiatum . . . ne ferunto.]
TABULA X
Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.
. . . hoc plus ne facito: rogum ascea ne polito.
Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento.
Homine mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat.
Qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve ergoduitur ei . . .
Neve aurum addito. At cui auro dentes iuncti escunt. Ast in cum illo sepeliet uretve, se fraude esto.
TABULA XI
[conubia plebi cum patribus]
(Cicero. De Republica, II 36-37: Qui [Xviri] cum X tabulas summa legum aequitate prudentiaque conscripsissent, in annum posterum Xviros alios subrogaverunt...qui duabus tabulis iniquarum legum additis...conubia haec illi ut ne plebei cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt.)
. . . dies intercalandi . . .
. . . dies fasti . . .
TABULA XII
Si servo furtum faxit noxiamve no[x]it.
Si vindiciam falsam tulit, si velit is . . . tor arbitros tris dato, eorum arbitrio . . . fructus duplione damnum decidito.




















La loro lettura è perciò di sicuro interesse per gli studenti del diritto e per gli studiosi di storia romana.
Il testo della legge delle XII Tavole è stato ricostruito, per quanto possibile, stante la limitatezza dei frammenti pervenutici, da Heinrich E. Dirksen (Lipsia 1824), da R. Schöll (Lipsia 1966) e, infine, da Karl G. Bruns, Theodor Mommsen e Otto Gradenvitz che lo hanno pubblicato nella loro opera "Fontes Iuris Romani Antiqui" (III ed., Tubinga, 1909).
Nel 1941 il Riccobono lo ha ripubblicato nella sua opera "Fontes Iuris Romani Anteiustinianei", tenendo conto dei frammenti di Gaio scoperti nel 1933.
In Italia l'unica traduzione pubblicata, ormai quasi introvabile, pare sia quella di Nereo Cortellini nella Biblioteca Universale Sonzogno, Milano, 1900; in tedesco è disponibile una recente traduzione di Rudolf Düll (Das Zwölftafelgesetz, 4. ed., Monaco, 1971), con un buon commento.
.............................
Le XII Tavole nascono nel 451 a. C. quando, sotto la pressione dei tribuni della plebe, che volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della giurisdizione, vennero nominati i Decemviri, tutti patrizi, per la stesura di leggi scritte.
Essi erano nominati per la durata di un anno, ogni altra magistratura era sospesa ed essi giudicavano senza possibilità di ricorso ai comizi (sine provocatione).
E' abbastanza verosimile quanto narrano Livio ed altri autori romani, e cioè che i Decemviri abbiano preso a modello, se non per i contenuti, senz'altro per la forma, analoghi tipi di legge già scritti nel mondo greco: Licurgo a Sparta (750 a. C.), Zaleuco a Locri (660 a. C.), Dracone (620 a. C.) e poi Solone (594 a. C.) ad Atene, Caronda a Catania (550 a. C.) e, infine, le leggi di Gortina in Creta nel 500 a. C. Pomponio e Plinio ci hanno tramandato anche il nome di un certo Hermodoro di Efeso, esiliato dal suo paese, che avrebbe servito da interprete.
In un anno vennero approntate dieci tavole; a causa di alcune manchevolezze vennero nominati altri nove Decemviri che nel 450 a. C., assieme al precedente Decemviro Appio Claudio, completarono l'opera con altre due tavole.
Il testo venne scritto su lastre di bronzo (i romani usavano la parola aes sia per il rame che per il bronzo, ma Dione ci riferisce che in questo caso trattavasi di bronzo), affisse poi nel Foro.
Non sappiamo quali e quante modifiche abbiano subito le XII Tavole nei secoli successivi per adeguarsi al mutare dei tempi e dei costumi.
Come si è detto, il testo, che al tempo di Cicerone veniva ancora imparato a memoria dai ragazzi, ci è pervenuto solo in pochi frammenti e si stima che le disposizioni pervenuteci, in forma diretta o indiretta, corrispondano a meno di un terzo del testo completo.
Quindi è molto incerto il contenuto delle singole tavole ed anche la ricostruzione del Bruns ha dovuto basarsi su ipotesi: in particolare che Gaio, nelle sue Istituzioni, abbia seguito la ripartizione della materia come offerta dalle XII Tavole.
Nel presente testo, seguendo la tradizione del Bruns, i frammenti pervenutici in forma diretta sono riportati in carattere stampatello; quelli pervenutici in forma indiretta sono riportati in caratteri normali.
Le annotazioni del traduttore sono in corsivo.
..............................
TAVOLA I 1. SE È CHIAMATO IN GIUDIZIO, VADA. SE NON VA, SI PRENDANO TESTIMONI: POI LO CATTURI.
La disposizione stabilisce le modalità di convocazione avanti al magistrato (di regola il Pretore, almeno in periodo storico): il convenuto citato deve presentarsi; se non compare si fa constatare ciò da testimoni e poi l'attore può usare la forza fisica per catturarlo e condurlo avanti al giudice. Non è ben chiaro se i testimoni dovevano essere presenti alla constatazione dell'assenza o alla cattura o ad entrambe le fasi.
2. SE [IL CONVENUTO] INDUGIA O VUOL FUGGIRE, GLI PONGA LE MANI ADDOSSO.
In questo caso non è richiesta quindi la presenza di testimoni.
3. SE MALATTIA O VECCHIAIA SONO CAUSA DELLA MANCATA COMPARIZIONE, VENGA DATO [DALL'ATTORE AL CONVENUTO] UN SEMPLICE VEICOLO. SE LO RIFIUTA, [L'ATTORE] NON È TENUTO A DARGLI UN CARRO COPERTO.
Il termine escit è una forma antiquata per erit. Il termine iumentum, come chiarito da Gellio, indicava un semplice carro trainato da bestie da soma.
4. PER UNA PERSONA POSSIDENTE, FACCIA DA GARANTE UN POSSIDENTE. PER UN PROLETARIO FACCIA DA GARANTE QUALUNQUE CITTADINO LO VOGLIA.
Non è chiaro che cosa si intendesse per assiduus. Cicerone fa derivare il termine da assis dare e quindi si tratterebbe del cittadino che pagava tasse. Il vindex garantiva che il convenuto sarebbe comparso avanti al magistrato.
5. OBBLIGAZIONE ... PLEBEI PATRIZI ...
Secondo il Mommsen la prima parte del frammento era nexi mancipiique idem ius esto e si voleva intendere che per le obbligazioni nella forma del nexum o del mancipium vi era eguaglianza di diritti per i patrizi (fortes) e per i plebei (sanati).
6. SE LE PARTI SI ACCORDANO, [IL MAGISTRATO] DECIDA.
Si deve intendere che se fra le parti si addiveniva ad una pactio, il magistrato poteva e doveva decidere senz'altro. Questi decideva sulla addictio, vale a dire all'autorizzazione all'attore di tener prigioniero il convenuto non garantito dal vindex, e la fissazione dei termini della questione da decidere.
7. SE NON SI ACCORDANO, [LE PARTI] ESPONGANO LA CAUSA NEL COMIZIO O NEL FORO PRIMA DI MEZZOGIORNO. ESPONGANO LA CAUSA, PRESENTI ENTRAMBI.
8. DOPO MEZZOGIORNO [IL MAGISTRATO] AGGIUDICHI LA LITE A FAVORE DELLA PARTE PRESENTE.
La disposizione regola il caso di contumacia di una delle parti.
9. SE ENTRAMBE LE PARTI SONO PRESENTI, IL TRAMONTO DEL SOLE SIA IL LIMITE ULTIMO [PER LA DISCUSSIONE].
10. In quanto scomparvero le antiche denominazioni di proletari e possidenti e clienti, di garanti e subgaranti, dei 25 assi e della legge del taglione e tutta quell'anticaglia delle XII Tavole rimase come assopita dopo la pubblicazione della legge Ebuzia ... Per il significato dei 25 assi, si veda la Tavola VIII, 4
TAVOLA II 1.
a) Per le liti che avevano un valore di mille assi o più si scommetteva con giuramento una somma di cinquecento assi, per le liti di minor valore una somma di cinquanta assi; così era stabilito infatti nella legge delle XII Tavole. Ma se si trattava di una lite sulla libertà di un uomo, anche se il suo valore era grandissimo, la stessa legge stabiliva che si scommettessero cinquanta assi [e ciò perché gli adsertores libertatis non siano troppo onerati]. La disposizione concerneva la legis actio per sacramento con cui le parti scommettevano una somma confermando con giuramento le affermazioni sul proprio buon diritto. Le questioni sullo status di libero riguardavano schiavi o persone ritenute tali.
b) Si agiva mediante richiesta di un giudice, se tale tipo di azione era stabilita da una legge, come avveniva nella legge delle XII Tavole rispetto a ciò che veniva richiesto sulla base di una stipulazione. Chi agiva così diceva: "IO AFFERMO CHE TU MI DEVI DARE DIECIMILA SESTERZI IN BASE AD UNA SPONSIO. IO CHIEDO CHE TU AMMETTA O NEGHI". L'avversario doveva di non dover dare. L'attore diceva: "POICHÉ TU NEGHI, CHIEDO A TE PRETORE DI ASSEGNARMI UN GIUDICE O UN ARBITRO." E così in questo tipo di azione ognuno poteva negare senza penalità. Egualmente per la divisione dell'eredità fra i coeredi, la stessa legge imponeva di agire mediante la richiesta di un giudice.
2. SE VI È UNA MALATTIA GRAVE ... O È STATO FISSATO UN TERMINE CON UNO STRANIERO ... QUALORA UNO DI QUESTI IMPEDIMENTI VI SIA PER IL GIUDICE, L'ARBITRO O LE PARTI, DETTO TERMINE VENGA DIFFERITO.
La disposizione riguarda la fase davanti al giudice o all'arbitro (apud iudicem) e stabilisce i casi in cui è possibile rinviare la trattazione della causa. Il termine reus indica ogni parte dopo la litis contestatio. Questo è l'unico frammento di cui le fonti indichino l'esatta posizione nella "seconda tavola, seconda legge".
3. QUEGLI AL QUALE SIA MANCATO IL TESTIMONIO, VADA GIRANDO DAVANTI ALLA CASA DEL TESTIMONIO OGNI TERZO GIORNO, SVILLANEGGIANDOLO.
La disposizione prevede questa forma di pressione pubblica per costringere il testimonio a presentarsi avanti al giudice. Il riferimento "ogni tre giorni" può essere inteso come "nei giorni di mercato".
TAVOLA III 1.
IN CASO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO IN GIUDIZIO O DI CONDANNA PRONUNZIATA, VI SARANNO TRENTA GIORNI FISSATI DALLA LEGGE [PER L'ADEMPIMENTO].
2. DOPO TALE TERMINE ABBIA LUOGO LA CATTURA [DEL DEBITORE]. VENGA CONDOTTO AVANTI AL MAGISTRATO.
3. SE NON ADEMPIE AL GIUDICATO O SE NESSUNO DÀ GARANZIA PER LUI AVANTI AL MAGISTRATO, IL CREDITORE LO PORTI CON SÉ E LO LEGHI CON CORREGGE O CEPPI DI QUINDICI LIBBRE; NON PIÙ PESANTI, MA SE VUOLE DI MINOR PESO.
4. SE [IL DEBITORE] LO VUOLE, VIVA A SUE SPESE. SE NON VIVE DEL SUO, CHI LO HA CATTURATO GLI DIA UNA LIBBRA DI FARRO AL GIORNO. SE VUOLE ANCHE DI PIÙ.
5. Vi era però nel frattempo il diritto di trovare un accordo; se esso non si trovava i debitori restavano prigionieri per sessanta giorni. Durante questi giorni veniva condotto per tre giorni di mercato consecutivi avanti al pretore nel comizio e veniva annunziato l'ammontare della somma che era stato condannato a pagare. Nel terzo giorno di mercato veniva giustiziato oppure mandato al di là del Tevere per essere venduto.
6. NEL TERZO GIORNO DI MERCATO SIA TAGLIATO IN PARTI. SE [I CREDITORI] NE TAGLIERANNO PIÙ O MENO DEL DOVUTO, NON ANDRÀ A LORO PREGIUDIZIO.
7. NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO LA VALIDITÀ [DEL POSSESSO] È ETERNA.
La disposizione va riferita all'inusucapibilità perpetua di beni da parte dello straniero.
TAVOLA IV
1. Subito ucciso, come secondo le XII Tavole avviene per un bambino particolarmente deforme.
2. SE IL PADRE HA VENDUTO PER TRE VOLTE IL FIGLIO, IL FIGLIO SIA LIBERO DALLA PATRIA POTESTÀ.
3.Egli ordinò a quella sua [donna], secondo le XII Tavole, di riprendersi le sue cose, le tolse le chiavi e la cacciò di casa.
4. Seppi che una donna aveva partorito un figlio nell'undicesimo mese dalla morte del marito e che questo fatto fosse la causa di ritenere come se avesse concepito dopo la morte del marito; infatti i decemviri nelle loro leggi hanno scritto che un uomo viene generato in dieci mesi e non nell'undicesimo.
TAVOLA V
1. Gli antichi vollero che le donne, anche se di età matura, fossero soggette a tutela, eccettuate le vergini vestali, che vollero fossero libere: e ciò è stabilito anche nella legge delle XII Tavole.
2. Le res mancipi di una donna che era sotto la tutela degli agnati, non potevano essere usucapite, salvo che esse fossero state consegnate da essa stessa con il consenso del tutore: così anche era stabilito nella legge delle XII Tavole. Le res mancipi erano i beni più importanti, immobili, schiavi, bestiame, che potevano essere trasferiti solo mediante la mancipatio o la in iure cessio.
3. SE IL PATER FAMILIAS HA DISPOSTO CIRCA IL PROPRIO DANARO E CIRCA LA TUTELA DELLE SUE COSE, CIÒ ABBIA VALORE LEGALE.
La disposizione si riferiva al testamento di fronte ai comizi in caso mancassero eredi legittimi.
4. SE CHI NON HA UN EREDE MUORE SENZA TESTAMENTO, ABBIA TUTTA L'EREDITÀ L'AGNATO PROSSIMO.
5. SE MANCA ANCHE L'AGNATO, ABBIANO L'EREDITÀ QUELLI CHE APPARTENEVANO ALLA GENS DEL DEFUNTO
6. A coloro a cui nel testamento non è stato indicato un tutore, siano tutori gli agnati, secondo le XII Tavole.
7.
a) SE UNO È PAZZO, ABBIANO POTESTÀ SU DI LUI SUI SUOI BENI GLI AGNATI E [IN LORO MANCANZA] I GENTILI.
b) ... MA SE PER LUI NON VI È UN CUSTODE.
c) Per legge delle XII Tavole il prodigo viene interdetto dall'amministrazione dei suoi beni.
d) La legge delle XII Tavole stabilisce che il prodigo interdetto dall'amministrazione dei suoi beni, sia affidato alla curatela degli agnati.
8. a) La legge delle XII Tavole attribuisce al patrono l'eredità del liberto se questi è morto senza testamento e senza eredi.
b) Quando la legge parla di patrono e di liberto, dice che [i suoi beni ritornano] in quella famiglia dalla quale era stato liberato
9. a) Quei diritti che consistono in pretese, vengono divisi secondo le quote ereditarie, come disposto dalle XII Tavole.
9 b) Secondo le XII Tavole i debiti ereditari vengono suddivisi di diritto tra le singole quote ereditarie.
10. Questa azione (per la divisione della comunione ereditaria) deriva dalle XII Tavole.
TAVOLA VI
1. QUANDO UNO FACCIA UNA SOLENNE PROMESSA DI OBBLIGARSI O UNA MANCIPATIO, ABBIA VALORE LEGALE CIÒ CHE È STATO DETTO NELLA FORMA SOLENNE.
2. Siccome secondo le XII Tavole era sufficiente di adempiere a ciò che era stato promesso con dichiarazione solenne ed era punito con una penale pari al doppio del dovuto chi rinnegava [la dichiarazione], i giureconsulti stabilirono una pena anche per chi semplicemente taceva.
3. L'efficacia dell'usucapione richiede per un terreno due anni, per tutte le restanti cose un anno. Alcuni leggono usus et auctoritas e riferiscono la frase alla garanzia che il venditore doveva prestare in base all' actio autoritatis.
4. In una legge delle XII Tavole è stabilito che una donna la quale non voleva venire in manus del marito [in forza dell'usucapione annuale], doveva allontanarsi ogni anno per tre notti [dalla casa del marito] e così interrompere ogni anno l'usucapione.
5. a) SE ALCUNI IN GIUDIZIO AFFERRANO RECIPROCAMENTE ... [la cosa contesa].
5. b) Una legge delle XII Tavole conferma sia la mancipatio che la in iure cessio. La disposizione fa riferimento alla legis actio sacramento in cui le parti davanti al Pretore solennemente vantavano le loro pretese sulla cosa.
6. I difensori di Virginia chiedono che Appio Claudio, secondo la legge che egli stesso aveva emanato, lasci la donna provvisoriamente libera. Il decemviro Appio Claudio, che aveva partecipato all'emanazione delle XII Tavole, si era invaghito della plebea Virginia e aveva incaricato il proprio cliente M. Claudio di ripetere la donna come sua schiava. Vigeva però il principio che la persona rivendicata come schiavo restasse libera fino alla fine del processo. La decisione del Pretore circa questa "libertà provvisoria" era detta vindicia perché il suo dico si contrapponeva al diritto di farsi giustizia direttamente mediante vis.
7. IL TRAVE O PALO ALTRUI CONGIUNTO CON UNA CASA O AD UNA VIGNA E CHE SERVE DI SOSTEGNO, NON PUÒ ESSERE TOLTO.
8. La legge delle XII Tavole non consente di togliere un palo o un trave che sia stato impiegato in una costruzione o in una vigna, né di rivendicarne la proprietà, ma concede azione per il doppio del suo valore contro chi si prova averlo impiegato.
9. ...E QUANDO TAGLIATE, FINO A CHE NON SARANNO TOLTE...
Forse il frammento si riferisce alla possibilità di rivendicare i pali dopo la vendemmia o la potatura della vigna.
TAVOLA VII 1.
a) Gli interpreti delle XII Tavole spiegano il termine ambitus come la striscia di terreno attorno al muro della casa.
b) Si chiama ambitus la striscia di terreno attorno agli edifici che ha una larghezza di due piedi e mezzo.
c) Il sesterzio ha il valore di due assi e mezzo e di ciò sono prova le XII Tavole in cui la misura di due piedi e mezzo viene detta "piede sesterzio
2. Circa l'azione di regolamento di confini occorre sapere che si deve osservare ciò che era scritto nelle XII Tavole più o meno secondo il modello di quanto scritto in quella legge che si dice Solone abbia dato in Atene. Perché in essa si legge: Se qualcuno pianta una siepe vicino al fondo altrui, non può sporgerla oltre il confine. Se si tratta di un muro egli deve stare lontano un piede dal confine, se pero è una casa, deve osservare due piedi di distanza. Se egli fa una fossa o uno scavo, deve stare tanto lontano quanta è la loro profondità. Nel caso di un pozzo la distanza sia di sei piedi. Un albero di olivo o di fico può essere piantato solo a nove piedi di distanza dal confine del vicino, le altre piante a cinque piedi di distanza.
3. a) Nelle XII Tavole non si trova mai il termine villa (casa di campagna), ma con quel significato si dice sempre hortus; nel significato di orto o giardino si usava il termine heredium. Heredium era un terreno di due iugeri.
b) Tuguri (capanne), parola derivata dal termine tetto, vengono dette miserabili abitazioni dei contadini, e Messalla nella spiegazione delle XII Tavole dice che quel nome designava anche ...
4. Le XII Tavole non vollero che vi fosse usucapione per lo spazio di cinque piedi [lungo il confine dei fondi].
5. a) SE DISCUTONO ... ([dicono le XII Tavole].
5.b) E' sorta una controversia circa i confini in cui noi quali tre arbitri secondo le XII Tavole, fisseremo i confini.
6. La larghezza delle vie (servitù di passaggio con veicoli) è, secondo una legge delle XII Tavole, di otto piedi nei tratti rettilinei, di 16 piedi nelle curve.
7. MANTENGANO LA STRADA: SE NON L'HANNO ACCIOTTOLATA, SI FACCIA PASSARE IL BESTIAME DOVE SI VUOLE.
La disposizione si riferisce alla via pubblica in quanto incompatibile con i principi delle servitù private.
8. a) SE L'ACQUA PIOVANA ARRECA DANNI ...
8.b) Se un rivo d'acqua fatto passare in un luogo pubblico reca danno ad un privato, questi, secondo le XII Tavole, ha azione per il risarcimento del danno al padrone [del fondo danneggiato].
9. a) La legge delle XII Tavole volle fare in modo che venissero tagliati i rami di un albero che erano a meno di quindici piedi dal suolo [al di sopra del fondo del vicino].
9.b) Se un albero che cresce sul fondo del vicino, viene piegato sul tuo fondo, potrai legittimamente agire secondo la legge delle XII Tavole per farlo eliminare.
10. Le XII Tavole stabilirono che è consentito raccogliere le [proprie] ghiande cadute sul fondo altrui. E' possibile che il termine ghiande venisse usato per indicare anche altri frutti. Si può anche supporre che l'estensione del concetto sia avvenuta in epoca successiva, per interpretazione analogica.
11. Le cose vendute e consegnate non divengono proprietà dell'acquirente se non quando questi abbia pagato il prezzo al venditore o lo abbia soddisfatto in altro modo, ad esempio avendo dato un pegno o un terzo che si assume il debito; così stabilisce la legge delle XII Tavole.
12. Se il testatore ha disposto che [il suo schiavo] fosse libero alla condizione "se dà 10.000 [assi] all'erede", esso ottiene la libertà anche se è stato venduto dall'erede, se dà il danaro all'acquirente: così ordina la legge delle XII Tavole.
TAVOLA VIII
1. a) CHI AVRÀ CANTATO UN CANTO INFAMANTE [sarà punito con la pena di morte].
1.b) Anche se le XII Tavole stabiliscono la pena di morte in pochissimi casi, pure ritennero doverla stabilire in questi: se alcuno avesse offeso pubblicamente o avesse composto una poesia che fosse di infamia e vergogna per altri. E' probabile che la disposizione si riferisse piuttosto a formule di maledizione, ad incantesimi.
2. SE UNO ROMPE AD UN ALTRO UN MEMBRO, E NON VIENE AD UN ACCORDO CON LUI, SUBISCA LA PENA DEL TAGLIONE.
3. CHI CON LA MANO O CON UN BASTONE HA ROTTO UN OSSO DI UN LIBERO PAGHI UNA PENA DI TRECENTO [ASSI], SE DI UNO SCHIAVO DI CENTO CINQUANTA [ASSI].
4. SE UNO HA ARRECATO UNA LESIONE [MENO GRAVE DELLE PRECEDENTI], SUBISCA LA PENA DI VENTICINQUE ASSI.
5. [CHI] HA ARRECATO UN DANNO ... DEVE RISARCIRLO.
6. Se un quadrupede aveva cagionato un danno, la legge delle XII Tavole volle che venisse consegnato l'animale che aveva cagionato il danno o che venisse offerta una somma per il danno. Secondo altra interpretazione doveva essere offerto il valore dell'animale.
7. Se la ghianda cade dal tuo albero sul mio fondo e io, mandandovi bestiame, la faccia mangiare, non puoi agire né in base alla legge delle XII Tavole con l'azione per pascolo di bestiame poiché il pascolo non avviene sul tuo terreno, né con l'azione di risarcimento per danno arrecato da animali. E' probabile che l'actio de pauperie non venisse concessa perché in questo caso era il proprietario stesso che provocava il danno lasciando sporgere i rami.
8.a) CHI AVRÀ FATTO INCANTESIMI SUI FRUTTI DEI CAMPI ...
8.b) E SE NON AVRAI ATTIRATO A TE [CON MAGIE] BIADE ALTRUI ...
9. Al pubere che di notte avesse fatto pascolare o avesse tagliato i frutti che si raccolgono nei campi coltivati, toccava la pena di morte in base alle XII Tavole le quali ordinavano di impiccarlo ad un albero sacro a Cerere; l'impubere, a scelta del pretore, veniva fustigato oppure condannato a pagare il danno o il doppio del danno. Non è chiaro se a Cerere fosse consacrato l'albero o la vittima.
10. Chi avrà incendiato una casa o un mucchio di cereali ammucchiato presso la casa, deve, secondo quanto ordinano le XII Tavole, essere legato, fustigato e bruciato, se egli ha agito coscientemente e volontariamente; se invece ciò accadde piuttosto per caso ovverosia per negligenza, verrà ordinato che risarcisca il danno o, se non è in grado, che venga punito con pena più lieve.
11. Nelle XII Tavole è stabilito che colui il quale avrà illecitamente tagliato alberi altrui, paghi per ognuno venticinque assi. 1
2. SE ALCUNO HA COMMESSO UN FURTO DI NOTTE E SE IL LADRO È STATO UCCISO, L'UCCISIONE SIA LEGITTIMA. 13. DI GIORNO [È LEGITTIMA L'UCCISIONE] SE IL LADRO SI DIFENDE CON UN'ARMA E [IL DERUBATO] HA LANCIATO GRIDA DI AIUTO.
14. Per gli altri ladri colti in flagrante, i decemviri stabilirono che se essi erano liberi venissero fustigati e aggiudicati al derubato [come schiavi]; se erano schiavi che venissero prima fustigati e poi gettati dalla rupe [Tarpeia]; invece i giovani impuberi, a giudizio del Pretore, venivano fustigati e dovevano risarcire il danno.
15. a) Per le XII Tavole la pena per il furtum conceptum e il furtum oblatum era il triplo del valore [della refurtiva].
15. b) CON UN PIATTO E UNA FASCIA ... Furtum conceptum era il furto provato mediante il rinvenimento della refurtiva in casa del ladro. Il derubato doveva presentarsi nudo, coperto solo da una fascia (in modo che non potesse occultare oggetti), e con in mano un piatto, su cui porre poi in mostra la refurtiva e poteva così perquisire la casa del presunto ladro. Non è chiaro che cosa fosse il furtum oblatum: forse si aveva quando il ladro riportava la cosa sul fondo del derubato o quando il ladro affermava che altri gli aveva messo la refurtiva in casa.
16. SE [IL DERUBATO] AGISCE PER UN FURTO NON FLAGRANTE, IL REO SIA CONDANNATO A PAGARE IL DOPPIO DEL VALORE DELLA COSA.
17. La legge delle XII Tavole proibisce di usucapire la cosa rubata.
18. a) Dalle XII Tavole venne stabilito che nessuno dovesse ricevere quale interesse più di un oncia per ogni asse. Vale a dire 1/12 del capitale e quindi l'8, 33 % annuo.
18. b) I nostri antenati stabilirono nelle loro leggi che il ladro fosse condannato a pagare il doppio del valore e l'usuraio il quadruplo.
19. Nelle XII Tavole se si agisce per il deposito è concessa un'azione per il doppio del valore. Vale a dire che l'appropriazione indebita della cosa ricevuta in deposito è equiparata ad un furto non flagrante.
20. a) Si deve sapere che il delitto del tutore sospettato [di essersi approfittato dei beni del pupillo], deriva dalle XII Tavole.
20. b) Nel caso di [più] tutori che hanno sottratto i beni del pupillo, dobbiamo vedere se in base a quell'azione che secondo le XII Tavole può proporsi contro il tutore per il doppio del valore dei beni, ciascuno di essi sia tenuto in solido [con gli altri].
21. SE IL PATRONO INGANNA IL SUO CLIENTE, SIA CONSACRATO [ALLA DIVINITÀ].
L'espressione "consacrare alla divinità" indicava la condanna a morte mediante sacrificio rituale della vittima.
22. SE ALCUNO SI SIA OFFERTO PER ESSERE TESTIMONIO O PESATORE CON LA BILANCIA, SE POI NON RENDE TESTIMONIANZA, SIA CONSIDERATO INFAME E INCAPACE DI TESTIMONIARE.
Nella mancipatio dovevano essere presenti cinque testimoni e il libripens. E' probabile che l' incapacità alla testimonianza implicasse anche l'impossibilità di chiamare altri come teste a proprio favore.
23. E se ancora ora, in base alle XII Tavole, chi si accerta aver fatto falsa testimonianza, viene gettato dalla rupe Tarpeia ... Secondo Dione Cassio chi veniva gettato dalla rupe e riusciva a salvarsi, aveva salva la vita.
24. a) SE UN'ARMA SFUGGE DALLA MANO PIUTTOSTO CHE SE DA ESSA VIENE LANCIATA, SI OFFRA UN ARIETE. In caso di uccisione dovuta a sola colpa, non si era puniti ma ci si liberava offrendo agli agnati della vittima un ariete da sacrificare.
24.b) Raccogliere di nascosto i frutti dei campi altrui era per le XII Tavole delitto capitale, più grave dell'omicidio. Pena capitale non era solo quella di morte, ma anche ogni pena che comportava perdita di stato (capitis deminutio).
25. Chi parla di veleno deve anche aggiungere se si tratta di veleno buono o di veleno cattivo, poiché anche le medicine possono essere velenose.
26. Sappiamo che dalle XII Tavole era stabilito che nessuno facesse sedizioni notturne nella città [di Roma].
27. A questi soci di un' associazione la legge delle XII Tavole riconobbe il diritto di darsi le regole che vogliono purché non violino alcuna legge pubblica; pare però che questa disposizione sia stata presa dalle leggi di Solone.
TAVOLA IX
1. 2. "NON SI DEVONO STABILIRE PRIVILEGI; NON DI DEVONO DECIDERE MISURE CHE RIGUARDANO LO STATO DEL CITTADINO SE NON MEDIANTE LE MASSIME ASSEMBLEE [DEL POPOLO]."
Sono state tramandate due eccellenti leggi delle XII tavole di cui una elimina i privilegi, l'altra vieta di decidere in merito allo status di un cittadino se non nella massima assemblea. La "massima assemblea" erano i comizi centuriati introdotti con la costituzione serviana.
3. Trovi tu che fosse una legge dura quella per cui il giudice o l'arbitro assegnato dal Pretore, riconosciuto colpevole di aver ricevuto danaro per la questione da giudicare, venisse punito con la pena di morte?
4. I questori che sovraintendevano alle questioni punite con pena capitale erano chiamati questori parricidi, e di loro fanno menzione le anche le XII Tavole. Il questore parricida era una specie di "commissario di polizia" che perseguiva i più gravi reati. Parricidio, che forse in origine stava ad indicare l'uccisione volontaria di un consanguineo, (quindi non di un pater familias, ma di un par), poi indicò ogni assassinio; la pena era l'annegamento in un sacco di cuoio.
5. La legge delle XII Tavole ordina che colui che ha istigato i nemici o che ha consegnato un cittadino ai nemici, sia punito con la pena di morte.
6. Anche le disposizioni delle XII Tavole vietarono di uccidere chiunque prima che fosse condannato.
TAVOLA X 1. UN MORTO NON SIA NÉ SEPPELLITO NÉ BRUCIATO ENTRO LA CITTÀ
2. NON SI FACCIA PIÙ DI QUESTO: IL LEGNO DEL ROGO NON VENGA LEVIGATO CON L'ASCIA.
3. [Voi conoscente le disposizioni che seguono poiché da fanciulli imparavamo per forza le XII Tavole che ora nessuno più impara]. Dopo aver ridotto la spesa [per il funerale] e cioè a tre teli per il capo, una piccola tunica di porpora e 10 suonatori di flauto, [la legge] eliminò anche le lamentazioni [delle prefiche]. Poco più avanti, (de leg. 2, 4, 9), Cicerone scrive ancora: "dall' infanzia, o Quinto, imparavamo a recitare SI IN IUS VOCAT ed altre simili leggi."
4. LE DONNE NON SI GRAFFINO LE GUANCE E DURANTE LA SEPOLTURA NON INTONINO LAMENTAZIONI.
5. a) DI UN UOMO MORTO NON SI RACCOLGANO LE OSSA PER FARE POI UN FUNERALE SOLENNE.
b) Si fa eccezione per la morte in terra straniera o in guerra. In questo caso si usava riportare in patria un osso e celebrare i funerali.
6. a) Ed ancora le seguenti disposizioni si trovano nelle leggi: "vengono eliminate le unzioni [del cadavere] da parte degli schiavi e ogni giro di bevute [al banchetto funerario]", "nessuna costosa aspersione, né lunghe corone né incensieri.
6. b) Un indizio del fatto che gli antichi usavano bevande alla mirra, è che le XII Tavole vietano di usarle per un morto.
7. A CHI È STATO INCORONATO PER MERITO SUO O DELLA SUA FAMIGLIA O PER PARTICOLARE VALORE, PUÒ ESSERE MESSA LA CORONA [sul cadavere].
8. E NON DEVE ESSERE USATO ORO [NELLA SEPOLTURA]. NEPPURE SE [AL DEFUNTO] I DENTI SONO STATI LEGATI CON ORO. SE PERÒ EGLI VIENE SEPOLTO O BRUCIATO CON L'ORO, NON SIA CONSIDERATO ILLECITO. Il termine pecunia o familia pecuniaque stava ad indicare tutti gli averi (il bestiame e le persone soggette).
9. Vi sono inoltre due leggi sui sepolcri; una che vieta di fare un rogo o di innalzare una nuova sede per roghi a meno di sessanta piedi dalla casa altrui senza il consenso del proprietario [al fine di evitare gli incendi]. L'altra che vieta l'usucapione del vestibolo del sepolcro o della sede per i roghi.
TAVOLA XI
1. Dopo che i decemviri avevano redatto le dieci tavole con somma equità e saggezza, l'anno successivo fecero eleggere al loro posto altri decemviri i quali, aggiunte due tavole di inique leggi, ordinarono con una legge assolutamente inumana che non vi fosse diritto di connubio tra plebei e patrizi. Il divieto di connubio venne abolito poi dal plebiscito di Canuleio (lex Canuleia).
2. Tuditano riferisce che i decemviri che aggiunsero due tavole alle dieci esistenti, interrogarono il popolo sull'inserimento di giorni intercalari [nel calendario]. Anche Cassio scrive che essi furono gli autori [di tale disposizione].
3. Fra questi libri sullo Stato ricerchi uno "istorikòn" su Cn. Flavio, figlio di Annio. Questi però non visse prima dei decemviri. Che cosa ha quindi ottenuto rendendo pubblici i giorni fasti? Si crede che quella tavola sia stata tenuta nascosta per un certo tempo, affinché nei giorni in cui si poteva agire pochi si presentassero a far richiesta. Si poteva agire davanti al Pretore solo nei giorni fasti il cui elenco era tenuto dai pontefici i quali si riservavano la sua conoscenza.
TAVOLA XII
1. Con una legge fu poi introdotta la possibilità di prendere il pegno, come già disponevano le XII Tavole verso colui che aveva comperato un animale da sacrificare e non ne pagava il prezzo; egualmente verso colui che non pagava la mercede per un animale da soma che qualcuno aveva dato in affitto per poter impiegare il danaro [ricevuto dall'affitto] per vivande da usare per un sacrificio.
2. a) SE LO SCHIAVO COMMETTE UN FURTO O ARRECA UN DANNO
b) Per azioni illecite di figli in potestà e di schiavi sono state emanate azioni nossali così che il padre o [rispettivamente] il padrone potessero subire o la stima del risarcimento oppure consegnare la persona del responsabile. Le azioni sono stabilite parte in leggi, parte in editti pretorili; nelle leggi, ad esempio in quella delle XII Tavole concernente il furto.
3. SE QUALCUNO HA OTTENUTO INGIUSTAMENTE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL BENE CONTESO [IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA LITE], IL PRETORE, SE LA CONTROPARTE LO VUOLE, DEVE NOMINARE TRE ARBITRI E IN BASE AL LORO GIUDIZIO L'ALTRO VENGA CONDANNATO A RISARCIRE IL DANNO PAGANDO IL DOPPIO DEI FRUTTI.
La disposizione regola il problema dei frutti nel caso in cui il bene provvisoriamente assegnato ad una delle parti in attesa della fine della lite, e quindi da lei percepiti, fosse poi invece aggiudicato all'altra parte.
4. Ci è vietato (legge delle XII Tavole) di destinare a scopi sacri la cosa oggetto di una controversia; altrimenti subiamo la pena del doppio del valore del bene; ma non è indicato se questa somma sia da pagare al fisco oppure all'avversario.
5. Nelle XII Tavole è stabilito che qualunque cosa il popolo avrà sanzionato per ultimo, sia considerato come diritto approvato. Come già visto il popolo decideva nei comizi centuriati.
FRAMMENTI DI INCERTA COLLOCAZIONE
1. Il termine nancitor viene usato nelle XII tavole nel senso di "avrà preso".
2. Nelle XII Tavole "quando" viene scritto con la c in fondo (quandoc).
3. Quando nelle preghiere si usa l'espressione "sub vos placo", questa ha lo stesso significato come "supplico", allo stesso modo che nelle XII Tavole si leggono le espressioni "transque dato", "endoque plorato" [invece di "tradito", "implorato"].
4. Nell'espressione "con dolo cattivo", l'aggiunta "cattivo" è un arcaismo, poiché così sta scritto nelle XII Tavole.
5.Le XII Tavole in diverse leggi stabiliscono che è consentito appellarsi al popolo contro ogni giudizio con cui viene inflitta una pena. La disposizione si riferisce alle pene stabilite da organi pubblici (magistrati) e non alle pene stabilite dal giudice civile.
6. I nostri antenati ritennero che non ci fosse vincolo più forte del giuramento per garantire l'osservanza dei patti; ciò indicano le leggi delle XII Tavole.
7. Nelle XII Tavole si nominano l'alba e il tramonto.
8. Un tempo si usavano solamente monete di rame e cioè gli assi, i dipondi (due assi o due libbre), i semissi (un mezzo asse), i quadranti (un quarto di asse) e non si usava alcuna moneta d'oro o d'argento, come si ricava dalla legge delle XII Tavole. E' incerto se all'epoca delle XII Tavole l'asse corrispondesse ad una moneta oppure ad una barra di rame, come fa pensare la circostanza che esso veniva pesato.
9. Quando vi sono due parole negative, la legge (XII Tavole) piuttosto consente che vieta: così osserva anche Servio Sulpicio.
10. Il termine "detestatum" vuol dire dichiarato in presenza di testimoni (oppure intimato a rendere testimonianza).
11. Quasi nello stesso periodo di tempo, per parlare come i decemviri, la legge sulla prescrizione trentennale era stata "proquiritata" (pubblicamente resa nota per i quiriti, e cioè i cittadini romani).