"Capitoli per il politico, et economico della magnifica communità di Ventimiglia"

INDICE
IL POLITICO
L'ECONOMICO
UFFICIO DELL'ABBONDANZA
CENSORI
UFFICIALI DELL'OSPEDALE
MAGISTRATO DELLE BRAIE

























1. - Il magnifico parlamento unito col magnifico consiglio in pieno nu­mero formerà per ogni quartiere, cioè Piazza, Olivetto, Campo e Borgo, tanti bussoli distinti quanti sono li magistrati della detta città, cioè consiglio, parla­mento, sindaci, ufficiali dello spedale, censori e magistrato delle Braie, e non potrà essere proposto né abilitato per detti bussoli chi sarà minore d'anni 20, non possederà del suo in stabili o possessioni lire mille e nemmeno chi fusse sotto la podestà del padre, sennon in caso che il padre possieda lire duemilla di proprio in effetti, come sopra. Nelli bussoli però de sindaci non potrà es­sere abilitato chi non possederà di proprio in stabili lire duemilla, sapia legge­re e scrivere, sia maggiore d'anni 25 e fuori della patria podestà. Nel formare poi li restanti bussoli di altre cariche o magistrati sopra non indicati si regole­rà il magnifico parlamento, come in appresso.
- 2.° - Per li priori di consiglio dovrà formarsi altro bussolo di tutti li sog­getti più capaci et idonei della detta città con estraerne uno ogni anno, al qua­le posto non potrà essere abilitato chi sarà minore d'anni 30 e non possederà di proprio in stabbili lire diecimila, qual bussolo dovrà di due in due anni im­pinguarsi di que' soggetti, li quali sopravenissero, purché abbino le qualità di sopra espresse, siccome riponere in esso quelli che fussero già stati estratti, a giudicio però del magnifico parlamento come sopra quandocché riportino due terze parti di voti favorevoli con la vacanza di un’ anno.
3.° - Per li cassieri ordinario e straordinario formerà il magnifico parla­mento due rispettivi bussoli a quali non potrà essere abilitato chi non posse­derà di proprio in stabili lire seimilla, sarà minore d'anni 25 e sotto la podestà del padre.
4.° - Per l'ufficio dell'abbondanza dovrà formarsi dal magnifico parla­mento un bussolo solo di soggetti più capaci et idonei della città e che posse­dano di propri o in effetti almeno lire cinquemilla .
5.° - Per rendere più ampio il numero de' soggetti capaci ad essere im­bussolati et ad esercitare le rispettive cariche nella magnifica communità, si proibisce ad ogniuno di munirsi di decreti d'esenzione del senato serenissimo e di patenti da ufficiale dell'eccellentissimo magistrato di guerra, stati già an­nullati dal prefato serenissimo senato nel 1756, 14 settembre, e si dichiara che qualunque decreto di esenzione o patenti di ufficiale, che venissero accorda­te, non possano in alcun modo ostare a coprire le dette cariche communali.
6.° - Non potrà essere incluso in alcuno de' suddetti bussoli chi non avrà riportato dal magnifico parlamento due terze parti di voti favorevoli, i quali non potranno negarsi a chi avrà le qualità prescritte, sarà di buoni costumi e non sarà dichiarato discolo dal magnifico capitano.
7.° - Formati tutti li bussoli nella maniera prescritta, dovrà il magnifico parlamento unito come sopra, sul fine di dicembre diogni anno, fare l'estra­zione de nuovi ufficiali ad effetto che il primo di genaro debba ogniuno su­bentrare all'esercizio e governo di quella carica, che gli sarà toccata. Prima però di fare l’estrazione dovransi riconoscere, alla presenza del magnifico ca­pitano e del magnifico parlamento pro tempore e cancelliere, li detti rispettivi bussoli e vedere se fussero stati alterati o diminuiti, confrontandoli con li de­scritti nel libro dal cancelliere e, quando vi fusse alterazione o diminuzione, dovrà corregersi prima di.fare l'estrazione sotto pena in caso d’inosservanza della nullità di tale estrazione.
Ordine da tenersi nelle estrazioni delli rispettivi ufficiali
8.° - In primo luogo si farà l’estrazione del prior di consiglio dal bussolo già stabilito per questa carica, in cui vi continuerà per un’anno.
9.° - Secondo. Dalli bussoli destinati per li sindaci si farà per la prima volta l’estrazione di tre soggetti, cioè uno per ogni quartiere, da durare in tal posto per un'anno, quale terminato si dovranno estraere in avvenire ogni an­no due soli soggetti, dovendo il terzo ricavarsi con l'estrazione a sorte dalli tre detti soggetti, che devono terminare la carica, affinché resti in detto magi­strato de' sindaci un soggetto già prat tico per instruzione de' nuovi. Dichia­rando che chi sarà una volta confermato dalla sorte per il secondo anno, in detta carica, non potrà più essere confermato nel terzo, bensì dovrà cadere tale conferma, da farsi per estrazione, in uno delli due ultimamente estratti, avvertendo altresì che dal quartiere, ove sarà seguita la detta conferma del detto terzo soggetto, non potrà estraersi per quello anno altro soggetto in sindaco, doveranno bensì estraersi gli altri due sindaci dagli altri due quartieri e così si continuerà successivamente con tal regola, che dovrà anche pratticar­si negli altri magistrati di detta communità, composti di tre soggetti, cioè censori, ufficiali dello spedale e magistrato delle Braie, eccettuato l'ufficio dell'abbondanza, il quale, non avendo bussoli per ogni quartiere, ma un solo bussolo, dovrà regolarsi come si dirà in appresso al n. 7.°.
10. - Terzo. Da bussoli de consiglieri si dovranno estraere otto soggetti, cioè due di quel quartiere ove sarà il priore stato estratto e tre per ogn’uno degli altri due quartieri, li quali, uniti alli tre magnifici sindaci, già stati estrat­ti, formeranno il magnifico consiglio in numero di 12 soggetti, il quale, col concorso di nove voti favorevoli, avrà tutta l'autorità di trattare, provvedere, deliberare in tutti gl'interessi ed occorrenze della detta magnifica comunità, eccettuati li casi d'obbligazioni, alienazioni et imposizioni di nuove gabelle, che spetteranno al parlamento come si dirà in appresso.
11. - Quarto. Da bussoli de' parlamentari si farà l'estrazione di dodeci persone, cioè quattro per ogni quartiere, le quali, unite al detto magnifico consiglio, formeranno il magnifico generale- parlamento in numero di 24 sog­getti, che dovranno convocarsi per la formazione e riempimento de' suddetti bussoli, per l’estrazione di tutti gli ufficiali e nelli casi d'obbligazioni da con­traersi, d'alienazioni d'effetti della detta communità et imposizioni di nuove gabelle e casi simili.
12. - Quinto. Da bussoli de' cassieri ordinari e straordinari si dovranno estraere due cassieri, cioè uno per ogni bussolo, li quali dovranno avere le in­combenze, che si diranno in appresso al capitolo 4 e seguenti dell'economico, affinché restino separate le spese ordinarie dalle straordinarie.
13. - Sesto. Da bussoli de' censori si farà l'estrazione di tre soggetti, i quali avranno le incombenze e facultà, che si diranno in appresso al titolo de' censori.
14. - Settimo. Dal bussolo dell'ufficio dell'abbondanza dovranno estraer­si per la prima volta tre soggetti da durare in tal posto per un'anno, quale pas­sato, si dovranno in appresso estraersi ogni anno due soli soggetti, dovendo il terzo ricavarsi, con estrazione a sorte, dalli tre detti soggetti che devono ter­minare la loro carica, affinché resti in detto magistrato un soggetto più pratti­co per instruzione de' nuovi. Avvertendo che chi sarà una volta confermato dalla sorte per il secondo anno in questa carica, non potrà più essere confer­mato nel terzo, dovrà bensì cadere tale conferma, da farsi per estrazione, in uno delli due ultimamente estratti e saranno loro appoggiate le incombenze, che si diranno in appresso al titolo dell'ufficio dell'abbondanza.
15. - Ottavo. Da bussoli dello spedale si dovranno estraere tre soggetti con le incombenze, che si diranno in appresso al titolo degli ufficiali dello spedale.
16. - Nono. Da bussoli del magistrato delle Braie si farà parimente l'estrazione di tre soggetti i quali avranno la cura degli effetti ed eseguiranno gli ordini, che si diranno in appresso al capitolo del magistrato delle Braie.
17. - Decimo. Finalmente si verrà all'elezione dei pubblici estimatori del­la canella e delle broche, delli curatori generali e delli giovani di corte, e reste­ranno eletti quelli che riporteranno dal magnifico parlamento due terze parti di voti favorevoli.
18. - Le dette estrazioni, come sopra, dovranno principiarsi prima dalli bussoli del quartiere di Piazza, indi da quelli del Campo e Borgo e per ultimo da bussoli dell'Olivetto, con avvertenza che chi sarà estratto per un ufficio o magistrato non possa restar eletto, con altra estrazione, in un altro, ma bensì dovrà riponersi nel bussolo, a riserva del cassiere ordinario, il quale potrà esercitare qualunque altro ufficio di detta communità fuorché quello di sin­daco. L'essere di consiglio o parlamento non dovrà ostare all'esercizio di altro pubblico impiego (supposta sempre la ora detta eccezione nel cassiere ordinario).
19. - Se nel magnifico parlamento e magnifico consiglio, come in tutti gli altri magistrati della communità niuno escluso, fussero estratti, per il me­desimo ufficio, due parenti in primo grado di consanguinità debba il primo estratto restare eletto e riponersi l'altro nel bussolo et, in suo luogo, venire l'estrazione d'altro soggetto.
20. - Chi sarà stato di consiglio un’anno non possa esserlo il seguente bensì possa restar eletto di parlamento, siccome chi sarà stato di parlamento un anno, non possa restarlo nell'altro seguente, bensì possa essere di consiglio.
21. - La cassa, ove saranno riposti tutti li suddetti bussoli, dovrà conser­varsi nel pubblico archivio e le chiavi di essa tenersi una appresso il priore di consiglio e l'altra appresso il più vecchio de' sindaci, quali urne tutte non do­vranno impinguarsi, né riempirsi, che prima non siano del tutto evacuate a riserva però che, se qualche d'uno fusse assente o già stato estratto per altro ufficio, in questo caso dovranno non ostante riempirsi e, riguardo a priori di consiglio, dovrà praticarsi nella forma già prescritta nel secondo capitolo.
7) - Prima di venire all’estrazione de' nuovi Ufficiali, che devono suben­trare all'’sercizio e governo di quest’anno 1759, si formeranno di nuovo dal parlamento tutti li bussoli nella maniera prescritta e, riguardo alli magistrati composti di tre soggetti, dovranno per quest’anno estraersi da detti bussoli tutti tre, i quali eserciteranno la loro carica per tutto quest'anno 1759, doven­dosi negli anni successivi osservare quello che già si è ordinato al capitolo 9°.
23. - Il cancelliere della communità dovrà essere eletto dal magnifico parlamento con riportare due terze parti di voti favorevoli e non potrà durare in questa carica più di tre anni, potrà però domandare la conferma, di tre in tre anni, ma solamente nel caso che non vi fusse nella città altro notaro loca­le.
24. - Il cancelliere razionale dovrà anch’esso essere eletto dal magnifico parlamento con riportare due terze parti di voti favorevoli e non potrà durare in questa carica più di tre anni, potrà bensì domandare la conferma, di tre in tre anni, ma solamente nel caso che non vi fusse altro soggetto abile che si volesse applicare a questo posto.
25. - Sarà incarico del cancelliere ogni anno, nella prima addunanza del nuovo parlamento e consiglio, di leggere ad alta e chiara voce tutti li presenti capitoli, ad effetto che possa inviolabilmente osservarsi il contenuto in essi, con fare di tal lettura atto pubblico, sotto pena della perdita del salario, da ap­plicarsi, come si dirà in appresso, e con dare a tutti il giuramento di fare l'utile e tralasciare l'inutile di detta communità, rimosso dagli animi loro qualunque proprio utile, amore et odio.
26. - Sarà altresì obbligo di esso cancelliere tenere un libro in cui dovran­no essere notati li nomi di tutti li rispettivi imbussolati, tanto per il magnifico parlamento e magnifico consiglio, quanto per tutti gli altri magistrati, e così ancora l'estrazioni, che anderanno seguendo.
27. - Li sindaci pro tempore dovranno formare li bussoli per gli esattori della macina ne' rispettivi quartieri e suburbi, dalli quali indispensabilmente ogni anno dovranno estraersi, alla presenza del magnifico capitano e cancel­liere, tanti soggetti quanti sono li quartieri e suburbi suddetti et ad essi spet­terà a tempi debiti pagare quelle somme, che loro saranno state destinate ad esigere, scosse o non scosse. Si dichiara ancora che li sindaci suddetti debba­no avere la direzione delle pubbliche scuole.
28. - Almeno una volta il mese debbano li magnifici sindaci far chiamare il magnifico consiglio per trattare gli affari della detta communità e provvede­re ancora a tutte quelle mancanze, che potessero commettersi dalli magistrati e deputati di essa.
29. - II magnifico parlamento e magnifico consiglio non potrà deliberare cosa alcuna che non vi concorrano li tre quarti de' voti favorevoli, ed altri­menti fatto, resti nulla, et incorso il cancelliere, che pubblicasse tal posta pas­sata nella perdita del salario, da applicarsi, come si dirà in appresso. Si eccettuano però i casi indicati nelli presenti capitoli, ne' quali sono ordinate due terze parti de' voti favorevoli.
30. - Quando sarà da qualche parlamentaro o consigliere insinuata qual­che proposizione, debba il priore far prendere le palle, per modo di raccoglie­re li voti, per vedere se tale proposizione si debba soggettare al giudicio de' calcoli, quali trovandosi abbastanza favorevoli, dovrà il detto priore propone­re la detta posta in modo deliberativo.
31. - Una posta del magnifico parlamento o magnifico consiglio, che sarà stata la prima volta riprovata, possa ancora per due altre volte proponersi e, non restando poi approvata, non possa ulteriormente proponersi, benché si variasse il senso litterale e che poi fusse litteralmente la medesima già propo­sta che prima non passi un’anno dal giorno della proposizione suddetta, sotto pena a chi la proponesse di scuti d'oro tre, da applicarsi, come si dirà in ap­presso.
32. - Essendo chiamato il magnifico parlamento o magnifico consiglio, debbano li parlamentari o consiglieri intervenirvi, sotto pena di scuto uno da £. 4, da applicarsi un terzo al magnifico capitano, un terzo alla detta magnifi­ca communità e l'altro terzo allo spedale di detta città, e perché si possa pro­cedere alla riscossione della detta pena e di tutte le altre, che sono imposte ne' presenti capitoli contro chi non intervenisse alle dette pubbliche addunanze o non eseguisse gli ordini prescritti, sarà perciò obbligo del cancelliere della detta magnifica communità dare in lista li nomi di quelli avessero mancato ad intervenirvi al detto magnifico capitano, uffiziale dello spedale e cancelliere razionale, il quale per la porzione delle dette pene, le quali spetteranno alla detta magnifica communità, dovrà immediatamente farne avvisato il cassiere straordinario, con darne indi al detto cassiere debito, avvegnacche dovrà egli restar obbligato pagarle, scosse o non scosse. Circa poi la forma di consedere in dette pubbliche addunanze, come in tutti gli altri magistrati di detta communità, dovrà continuarsi quell'ordine di distinzione sin'ora pratticato.
33. - E perché nessuno di detti parlamentari o consiglieri possa ignorare il giorno in cui vi sarà pubblica adunanza dovranno li cursori o siano tra­glietta avvisarli, o farli avvisati anche per mezzo de' loro domestici, non ostante che si dia il solito segno della campana. Che se poi alcuno d'essi con­siglieri o parlamentari fussero infermi o assenti, si possa, in questo caso, venire alla sorroga d’altro soggetto in loro vece con due terze parti di voti favorevoli, purché abbiano le qualità di sopra espresse e che siino di quel quartiere, come quello in luogo di chi si volesse sorrogare, con avvertire però che dovrà precedere la relazione giurata dell'ammonitore, il quale riferisca al­meno aver inteso da domestici essere assente o infermo quello per cui si sor­roga e, se ciò fusse una scusa effimera e con inganno facesse riferire essere assente o infermo, quando in fatti nol fusse, incorra questi né più né meno nella pena suddetta, dichiarando che, se nel quartiere di chi mancasse non vi fusse soggetto da potersi sostituire, come sopra, secondo la cognizione che ne avesse il magnifico parlamento e consiglio oppure, essendovene, non fusse approvato per non avere le qualità prescritte, in tal caso si possa nominare per detta sorroga soggetto d'altro quartiere.
34. - Oltre li detti due casi d'assenza o infermità si possa ancora sorroga­re per quelli consiglieri o parlamentari li quali, da qualche altro giusto legiti­mo motivo fussero impediti, da dichiararsi però se il detto impedimento sia legitimo o no, col maggior numero de voti favorevoli, ed in caso che non fus­se dichiarato per legitimo impedimento allegato, dovrà il cancelliere dar la li­sta, come sopra rispettivamente applicata la pena.
35. - Se qualcheduno di detti consiglieri o parlamentari o qualunque al­tro de' magistrati tutti di detta communità fra li primi sei mesi morisse, si dovrà venire dal magnifico parlamento all'estrazione d'un’altro, che, se la morte seguisse negli altri sei mesi, in questo caso si dovrà venire alla sorroga d'un’al­tro in sua vece, siccome se qualcheduno di detti consiglieri o parlamentari e magistrati tutti, come sopra, si assentasse per questo in qualunque tempo si dovrà sempre sorrogare un'altro sino al di lui ritorno. Ben inteso però che a dette soroghe non vi osti la vacanza. Dichiarando che tutte le sorroghe ac­cennate ne' suddetti capitoli dovranno esser fatte dal magnifico parlamento per li soggetti parlamentari o dal magnifico consiglio per li consiglieri e per li magistrati.
36. - Essendo chiamato il parlamento o il magnifico consiglio non po­tranno li parlamentari o consiglieri, per quel giorno che sarà destinato detto parlamento o consiglio, essere personalmente detenuti per debiti civili sotto pena della nullità di tale detenzione e risarcimento delle spese, danni et inte­ressi.
37. - Il magnifico parlamento e consiglio non potrà in avvenire fare ordi­ni generali et indeterminati di spendere e facendosi siano nulli et invalidi e che le spese e pagamenti che si facessero m virtù di detti ordini, non s’accettlino, dovendosi da qui innanzi limitarsi le somme da spendersi in ogni negozio particolare et occorrenza di detta magnifica communità.
38. - Tutti li debitori per conto di cassa o per altro titolo della magnifica communità non potranno, durante il loro debito e sino a tanto che non abbi­no presentate le fedi del pagamento di que' debiti, che avessero contratti nel­l' amministrazione, non potranno in alcun modo coprire le cariche, né de' sindaci, né de' parlamentari, né de' consiglieri, né di priore, né di qualunque altro magistrato o posto nella magnifica communità, e dovranno fra il termi­ne di tre mesi dal giorno della terminazione della loro carica aver aggiustati e firmati da revisori i loro conti. Et affinché li detti debitori non siano sottopo­sti alli voti per alcuna carica, sarà obbligo dei cancelliere razionale farne nota e presentarla al magnifico parlamento e consiglio sotto pena della perdita del salario, da applicarsi come sopra.

Economico
I. - Il magnifico parlamento unito come sopra sul fine di dicembre eleg­gerà ogni anno con due terze parti di voti favorevoli due soli revisori (essen­do stati soppressi dal senato serenissimo nel 1756. 14. settembre li revisori straordinari) li quali riconosceranno li conti e casse di tutte le rispettive am­ministrazioni, con riflettere esattamente, se li detti conti corrino a dovere, e se sono state osservate quelle formalità ne' mandati et altro prescritte nelli se­guenti capitoli, e ciò fra giorni 40 terminate le rispettive cariche con sotto­scrivere quelle casse e conti che, come sopra, riconosceranno correre a dovere. Fatta da revisori la sottoscrizione de' conti di tutte le casse e di tutti quelli che hanno amministrato ed esatto denaro per conto della magnifica co­munità, compresi ancora quelli che amministrano l’opera e la cassa dello spe­dale, magistrato dell'abbondanza e magistrato delle Braie, dovranno questi presentarsi al magnifico consiglio nella prima ufficiatura e, quando alcuno de' consiglieri, o parlamentari volesse riconoscerli, dovrà il cancelliere fargliene la consegna, affinché maggiormente vengano scoperte le mancanze si fossero commesse a danno della magnifica communità, e perché li cassieri possano inviolabilmente osservare quanto loro resta prescritto ne' seguenti capitoli, dovrà il cancelliere razionale inserire nota di essi a piè della lista, che loro ogni anno consegnerà per l’esigenza degli introiti, gabelle et altro di detta ma­gnifica communità. Dovranno per ultimo presentarsi tutti li suddetti conti firmati da revisori al magnifico capitano pro tempore, il quale avrà obbligo al suo ritorno di presentarli all'illustrissimo magistrato delle communità, ad og­getto di riconoscere se l'amministrazione corra a dovere.
II. - Da revisori suddetti non dovranno firmarsi quelli conti di spesa o introito, che non segneranno specificamente e minutamente cosa per cosa con i loro rispettivi prezzi.
III. - Un parente in secondo grado di consanguinità o affinità e molto più nel primo grado non potrà riconoscere i conti dell'altro e perciò in questo caso dovrà sorrogarsi un altro revisore dal magnifico consiglio con due terze parti di voti favorevoli, dovendo poi continuare il primo a rivedere i conti delli soggetti non parenti.
IV. - Eletti che saranno li cassieri non potranno scusarsi della loro carica, ma siano obbligati accettarla ed esercitarla sotto pena di scudi d'oro 12 da ap­plicarsi come sopra al capitolo 32 del politico.
V. - Saranno obbligati li detti cassieri scosse, o non scosse, di pagare quelle partite, che loro rispettivamente saranno destinate ad esigere e per il loro rispettivo onorario dovranno avere, l'ordinario lire 25, il straordinario lire 15.
VI. - Al detto cassiere ordinario doveranno li detti magnifici sindaci as­sieme con li revisori de' conti, de quali in appresso, ogni anno destinare l'esi­genza di tante gabelle, quante per l'importare delle spese distagliate secondo la nota, che ad esso cassiere sarà data dai cancelliere razionale, con espressa proibizione di non pagare altri mandati o siano polize fuorché quelle conte­nute in detta nota sotto pena di pagare di proprio e, quando per mancanza di qualche fameglio o per qualunque altro motivo, il detto cassiere non pagasse tutte le partite, che fussero descritte nella nota suddetta, sia tenuto al fine della sua carica rimettere lo avvanzo della sua cassa in mano del cassiere straordinario, con ricavarne la dovuta contenta, per potersene valere nell'ag­giustamento de' suoi conti, quale ricevuta dovrà indi il cancelliere razionale registrare a debito di detto cassiere straordinario.
VII. - Al detto cassiere straordinario dovranno parimente li detti magni­fici sindaci colli revisori suddetti destinare l'esigenza di tutte le restanti gabel­le ed introiti tutti della detta magnifica communità, in modo che il denaro tutto della medesima che avvanzerà dalle spese ordinarie distagliate come so­pra, non possa andare in mano d'altri, che di detto cassiere straordinario, a ri­serva delle assegnazioni di gabelle fatte al magnifico capitano per pagamento dell'annuo censo camerale, come si dirà in appresso, con obbligo al medesimo cassiere di pagare sinché averà denaro tutti quei mandati di spese straordina­rie, che saranno approvati dal magnifico conseglio o generale parlamento e non altrimenti sotto pena di pagare del proprio, ad esclusione de' mandati, che saranno fatti da' magnifici sindaci pro tempore per la capella di San Se­condo principale protettore di detta magnifica communità, cioè per l’oglio, cere e novene straordinarie, quali mandati dovrà pagare non abbisognando in essi approvazione alcuna, attesa la facoltà a detti magnifici sindaci pro tempo­re già conferta dal generale parlamento in questo particolare, purché però sia­no detti mandati firmati dal cancelliere di essa communità.
VIII. - In caso che il detto magnifico conseglio o generale parlamento facesse deputazioni, in uno o più soggetti, concernenti qualunque pubblico affare, et a quest'effetto loro deliberasse qualche somma di denaro, non dovrà esso cassiere straordinario pagare alcun mandato che fusse fatto da detti de­putati tanto eletti, quanto eligendi, che prima non sia firmato dal cancelliere di detta communità, il quale faccia fede di detta deputazione sotto di esso con esprimere se detto sia a conto o per compimento della somma deliberata a spendere, con carico a detto cancelliere di tenere registro di detto mandato o mandati, che fussero in libro particolare, nel quale resti inserita la detta de­putazione, li nomi de' deputati e l'ammontare della somma, che loro fusse de­liberata, e in contraparte il mandato o mandati, che s'andassero facendo, e così invigilare che non eccedano li detti mandati la facoltà di spendere, loro conferta come sopra, sotto pena al detto cancelliere di pagare di proprio.
IX. - Che l'uno di detti cassieri non possa pagare mandati, che fussero pagabili dall'altro, come tampoco quelli, che fussero fatti fuori dell'anno della loro rispettiva carica, a riserva solo, se in contrario fusse ordinato dal detto magnifico conseglio.
X. - Sopravvanzando al detto cassiere straordinario qualche somma di danaro al fine della sua carica dovrà quella rimettere in mano del cassiere suo successore con ritirarne la debita ricevuta per valersene nell’aggiustamento de’ suoi conti.
XI. - Dovranno per ultimo li magnifici sindaci e revisori suddetti in coerenza del decreto del serenissimo senato dell'anno 1718 li 19 maggio, asse­gnare ogn’anno al molto magnifico capitano pro tempore per l'estinzione dell'annuo censo dovuto alla camera eccellentissima l'infrascritte gabelle, cioè la gabella dell'oglio, la gabella del pane, la gabella del vino, la gabella del quin­tale, la gabella della carne et estrazione delle vettovaglie e se il reddito che si ricaverà ogn'anno dalla vendita di dette gabelle, non fusse sufficiente per l’ estinzione suddetta, doveranno essi magnifici sindaci e revisori supplire sino all’intiero pagamento, con l'assegnazione di quelle altre gabelle, che meglio stimeranno per la maggiore facilità di detto compimento, che se poi il reddito di dette gabelle fusse maggiore del detto annuo censo doverà il cancelliere ra­zionale dare il sopravvanzo in nota al cassiere straordinario ad effetto che il medesimo ne possa fare l'esigenza come delle altre partite le saranno destina­te a esigere.
XII. - Che li detti rispettivi cassieri non paghino danaro alcuno, che pri­ma sotto li mandati, che le saranno presentati, non gliene facci il presentatore la ricevuta a piedi di essi di proprio pugno, o per mano di altri, se non sapesse quello scrivere, altrimenti pagando s'intenda aver pagato di proprio e non dovrà il cancelliere razionale accettare in disfalco di detti cassieri mandati a piè de' quali non fusse la ricevuta suddetta, sotto pena di pagare quella somma contenuta nei mandati, che accettasse senza la detta ricevuta.
XIII. - Che li detti cassieri straordinario et ordinario, avendo danari in cassa, non possano, né debbano differire il pagamento de' mandati, che loro si presentassero sotto pena della perdita del loro rispettivo onorario.
XIV. - Che li detti due cassieri, come il cassiere dell'abbondanza e maga­zziniere, de' quali si tratterà in appresso, e l'Ufficiale di Piazza, che ha l'ammini­strazione dello spedale, debbano fra giorni trenta, terminate le loro rispettive cariche, aver saldati li loro conti col pagamento del reliquato nelle mani de' successori nelle loro rispettive cariche e detti conti doveranno bilanciarsi, cioè dalli detti due cassieri ordinario e straordinario avvanti il cancelliere ra­zionale e dal cassiere dell'abbondanza, magaziniere, et ufficiale dello spedale, come sopra, avvanti il cancelliere di detti rispettivi uffici, ad effetto se ne pos­sa formare la dovuta scrittura.
XV. - Dal magnifico conseglio e parlamento dovranno ogni anno eleggersi due revisori, li quali riconoschino li conti e casse di tutte le dette rispet­tive amministrazioni, con riflettere esattamente se li detti conti corrino a dovere e se sono state osservate quelle formalità ne' mandati et altro, prescrit­te negli antecedenti capitoli, e ciò fra giorni quaranta terminate le dette ri­spettive cariche, con sottoscrivere quelle casse e conti, che come sopra riconosceranno correre a dovere, per doverne indi riferire il stato nella prima ufficiatura di detto magnifico conseglio e perché li detti cassieri possano in­violabilmente osservare quanto loro resta prescritto, in detti antecedenti capitoli, dovrà il cancelliere razionale inserire nota di essi a piè della lista, che loro ogni anno consegnerà per l'esigenza degli introiti, gabelle et altro di det­ta magnifica communità.
XVI. - Che resti proibito a chiunque siasi, che fusse debitore della detta magnifica communità di gabelle o altro introito, di ritenersi sotto pretesto di compensazione, o altro titolo, non escludendo veruno, quantunque andasse veramente creditore, né in tutto, né in parte di quello fusse debitore, sotto pena del doppio, da applicarsi come sopra, e di tutti li danni, spese et interes­si, che potessero risultare all'istessa, obbligando a tal effetto tutti li gabellotti e debitori di detta magnifica communità a pagare in contanti tutti gl'introiti e dritti d'essa nelle mani di quel cassiere, in cui saranno obbligati a pagarsi, op­pure al molto magnifico capitano, se saranno di quelle gabelle, che come so­pra sono state ad esso assegnate in pagamento dell'annuo censo camerale.
XVII. - Che niuno, in coerenza ancora del già stabilito in relazione del fù magnifico Carlo de Franchi già commissionato dal serenissimo senato possa, né debba mover liti contro la detta magnifica communità avvanti al signor capitano di Vintimiglia, né altro giudice, che non sia delegato dal prefa­to serenissimo senato, altrimenti tacendo, resti nullo e di niun valore tal giudicio, né abbia alcuna esecuzione, sotto pena a trasgressori, oltre la nullità, di 20 per cento per quello domandassero, applicata come sopra, con risarci­mento del danno potesse ricevere detta magnifica communità, esclusone però li mercenari, li quali per li loro salari rispettivamente possano aver ricorso dal signor capitano pro tempore per averne il suo pagamento.
XVIII. - Che il cancelliere della detta magnifica communità sia obbligato ogni anno tener nota in un libro di quelle partite che saranno assegnate al­l'esigenza dei cassiere straordinario, et in controparte andar notando tutti li mandati di spese straordinarie, che saranno approvate dal magnifico conse­glio o generale parlamento, e fatte da magnifici sindaci per la capella di San Secondo, come sopra, acciò occorrendo che si tratti di fare qualche spesa straordinaria, si possa in un'occhiata vedere se vi siano denari in cassa pronti per dette spese, acciò non essendovene, possa differirsi sino a che sopravenga col contante la possibilità di farle, quando non si tratti di materia urgente e di affari premurosi.
XIX. - Che il signor molto magnifico capitano pro tempore debba prov­vedere, di pronta e sommaria giustizia, alli cassieri ed introiti tutti di detta magnifica communità, con concedere a loro semplice richiesta il braccio di giustizia per la maggior facilità dell'esigenza degl'introiti come sopra.
XX. - Rispetto a boschi communi e dannificanti in essi dovrà pratticarsi sotto quei modi, forme e pene, prescritte in questo proposito ne' decreti emanati.

Ufficio dell'abbondanza
I. - Gli ufficiali del magazzino dell'abbondanza avranno la cura del ponte e delle pubbliche strade e dovranno fra tutto il mese di dicembre far incantare pubblicamente, per tre giorni festivi, chi vorrà attendere al magazzino per la misura dei grani e deliberarlo a chi offerirà miglior partito, con avvertenza particolare, che niuno potrà attendere alla detta misura da grani che prima non presenti la fede del cancelliere di detto ufficio di non esser per conto al­cuno debitore al medesimo, qual fede dovrà dal detto cancelliere farsi senza mercede siccome non deliberarlo a chi avesse negozio di grani, per levar da mezzo ogni sospicione e pretesto, per qual'effetto se le dovrà dare il giura­mento con la vacanza d'un'anno.
II. - Che il magazziniere come sopra eletto debba dare due sigortà ido­nee a giudicio di detti ufficiali, d'amministrare bene e fedelmente il suo im­piego, rendere conto esatto di ciò le perverrà nelle mani col pagamento del reliquato sino alla somma di lire cinquemilla.
III. - Sarà obbligo di detto magazziniere dar settimana per settimana al cancelliere nota del grano, che averà venduto, qual cancelliere dovrà notarlo al libro colla valutazione del prezzo, al quale è stato venduto.
IV. - Resterà proibito al detto magazziniere comprare, né in qualunque altro modo avere, né introdurre nel magazzeno, né fuori di esso vendere altro grano, che quello le sarà dal magistrato giuntamente consegnato, come anche le sarà proibito vender grano e tenerne in altri luoghi, eccetto che nel magaz­zeno pubblico, sotto pena di lire cento per ogni volta, da applicarsi un terzo al molto magnifico capitano, un terzo allo spedale della città e l'altro terzo al medesimo ufficio.
V. - Sarà anche proibito al detto magazziniere nel tempo del suo impiego fabricare, né far fabricare pane da vendere, né in qualunque altro modo avere interesse nelle panatarie, sotto la detta pena, da applicarsi come sopra.
VI. - Sarà parimente obbligo di detto magazziniere tener affissa nella porta del detto magazzeno una nota a lettere maiuscole, nella quale resti no­tato il prezzo del grano, a quale si venderà, sottoscritta di mano del cancellie­re, e non potrà quello eccedere in niuna maniera, sotto la detta pena, da applicarsi come sopra.
VII. - Dovrà inoltre detto magazziniere tenere un libro, e in controparte notare li nomi de' panatieri, del grano che ogni anno a suo conto anderanno prendendo, e farlo con tale distinzione, che in un’occhiata si possano vedere li nomi di detti panatieri e il grano, che averanno preso, acciocché possano gli ufficiali conoscere li delinquenti e trasgressori, per doverli punire, al magazzi­niere di £. 50, come sopra.
VIII. - Dovrà altresì formarsi dal magnifico conseglio un urna o sia bus­solo per li cassieri di detto ufficio, nei quale si doveranno riponere li nomi di tutti quelli soggetti, che conoscerà abili et idonei per tale carica, e che posse­dano del proprio lire ottomila et ogni anno venire all’estrazione di uno, che dovrà servire per cassiere di quell'anno, avvertendo che se fusse estratto per cassiere qualched'uno già estratto per ufficiale, si dovrà riponere in detta urna e venire all'estrazione di altro soggetto, con dichiara, che tal carica di cassiere non potrà però scusarlo dall'esercire quaiunque altro ufficio della detta ma­gnifica communità.
IX. - Che il detto cassiere non possa in verun modo scusarsi, ma sia ob­bligato accettare tal carica sotto pena di scuti d'oro 25, da applicarsi come so­pra.
X. - Dovranno in detto cassiere pervenire tutti li denari che in qualun­que modo possano spettare al detto ufficio dell'abbondanza, e non potrà di­sponersene senza mandato in iscritto e firmato almeno da due delli detti ufficiali, come anche dal loro cancelliere, quali mandati non dovranno essere che per occasione di compre de' grani, e altro spettante al detto ufficio, avver­tendo a detto cassiere di non pagare mandati, che fussero pagabili a qualche­duno de' detti ufficiali, sotto pena di pagare di proprio, et a piedi di ogni mandato ne dovrà esso cassiere riportare la ricevuta di quello, a cui sarà paga­bile e non sapendo quello scrivere dovrà farsi dal cancelliere.
XI. - E perché si considera che tal ufficio è stato instituito in sovveni­mento de' poveri, pertanto sarà bene che sentendosi penuria de' viveri, come in qualche anno accade, facciano commodo li detti ufficiali di quel grano, che loro parerà per sovvenire li poveri, con che però diano pegno equivalente e di sopravvanzo al grano che loro si somministrasse, e dovrà il cancelliere far no­ta distinta tanto del grano, come del pegno, con darle un biglietto, che con­tenga il grano, prezzo e pegno lasciato, e che promettino restituirlo per tutto il mese d'agosto allora prossimo, con notificarli, che se fra detto termine, non restituiranno detto grano della stessa qualità o perfezione, si verrà senz'altro alla vendita di detto pegno.
XII. - Fra il termine di otto giorni dopoché saranno eletti gli ufficiali di detto ufficio, come sopra, debbano li stessi sotto pena di sindicato comparire avanti il magnifico capitano e due sindaci almeno a prendere il giuramento di fare il detto loro ufficio bene e fedelmente con carità de' poveri, zelo del ben pubblico e con particolare accuratezza, che nel magazzino non vi s'introduca solo che grano sufficiente, con far notare il giusto prezzo del medesimo sen­za accrescervi cos'alcuna per qualunque titolo, né causa, e durante detta loro carica di non negoziare per loro né per interposta persona, direttamente né indirettamente in grano nella detta città, per ovviare qualunque pregiudicio, che possa avere la detta opera, e finalmente, rimosso dalli animi loro ogni proprio utile, amicizia e passione, aver solo mira al vantaggio dei poveri.
XIII. - Resti inoltre proibito al detto magistrato, siccome al magazzinie­re suddetto durante li loro rispettivi uffizi, poter attendere, né in qualunque altro modo avere le gabelle dell'introduzione del grano e censarie, né partici­pazione alcuna, sotto pena della nullità di tale deliberazione.
XIV. - Considerando che tal volta il magazzeno si ritrova quasi sprovi­sto di grano, e che perciò sono astretti gli ufficiali, come più volte è accaduto, di far compra di quel grano, che loro si presenta, quantunque di mala qualità, per riparare dunque a tale inconveniente, dovranno essi ufficiali aver mira particolare che si ritrovino sempre nel magazzeno mine 100 grano, con andar sempre esitando il più vecchio, e sarebbe anche bene che la compra maggiore si facesse al principio della raccolta, sul riflesso che possa essere il grano in tal tempo a prezzi di maggiore convenienza, rimettendo però questo particolare giudicio al zelo ed attenzione di detti ufficiali.
XV. - E perché il tutto possa andare con migliore regola ed accuratezza, e che nel magazzeno non siano commesse frodi, resterà perciò 1'ultimo di essi ufficiali deputato particolarmente per li quattro primi mesi d'andare a rivede­re e riconoscere almeno una volta la settimana che qualità e quantità di grano vi sarà, come si conservi, e come si vada esitando, ed in caso di qualche ur­genza dare gli ordini opportuni per il buon mantenimento di esso magazze­no, e finiti detti quattro mesi subentrerà a tal cura per altri quattro mesi l'altro collega, e così di mano in mano sintanto, che arrivi al maggiore di essi, il quale dovrà fare l'ultimo quadrimestre.
XVI. - Che in detto ufficio non possa essere maggior somma a mano, che di lire seimilla, ed in caso vi entrasse altra somma, procedente da effetti e crediti di detto ufficio o in qualunque altro modo, si debba del soprappiù del­le dette lire seimilla procurarne subito l'impiego in luogo cauto e sicuro a soddisfazione e giudicio del detto magnifico consiglio, al quale sarà obbligo di detti ufficiali pro tempore e del cancelliere di partecipare subito il detto so­prappiù, acciò possa dare gli ordini opportuni per tale impiego, sotto pena al cancelliere della perdita del salario, da applicarsi come sopra. Dovrà altresì il cancelliere pro tempore, sotto la stessa pena, nella prima raddunanza del ge­nerale parlamento far presente al medesimo l'impiego fatto o da farsi del so­prappiù delle lire seimilla di detto ufficio.
XVII. - Finito che averà il detto magistrato il suo tempo ed anche il cas­siere e magazziniere doveranno, fra giorni trenta, aver dati li loro conti avanti il loro cancelliere col pagamento del reliquato nelle mani degli ufficiali successori rispettivamente, affinché li mentovati revisori tra il termne loro pre­scritto possano avere riconosciuti li conti suddetti in tutto, come si è detto nei capitoli antecedenti, altrimenti siano tenuti il detto magistrato, cassiere e magazziniere alli danni ed interessi di quello mancassero di soddisfare a ra­gione di 7 per cento di quello restassero dovendo, da applicarsi come sopra.
XVIII. - Dovrà il magnifico conseglio assegnare un notaro a detto uffi­cio, cui abbia da servire per cancelliere, per far vivamente le parti da sindaco, ed invigilare all’osservanza de' capitoli, che riguardano detto ufficio ed a que­st’effetto dovrà far lettura de' medesimi per atto pubblico agli ufficiali pro tempore nel loro ingresso in tal carica, ed in caso non fussero osservati li det­ti capitoli per colpa degli ufficiali suddetti, dovrà il detto cancelliere riferire al detto magnifico conseglio nella prima ufficiatura quelle mancanze, che si commettessero, sotto pena della partita del salario, da applicarsi come sopra.
XIX. - Dovrà per ultimo il detto cancelliere, oltre il libro, che terrà per la scrittura del detto ufficio, tenerne un altro, nel quale venghino registrati chia­ramente tutti li legati, instrumenti, scritture, ragioni e crediti appartenenti al­l'ufficio suddetto, et anco li presenti capitoli e tutti gli altri ordini, che andassero seguendo intorno il detto ufficio, al quale cancelliere dovrassi pa­gare ogni anno il salario di lire venticinque.
XX. - E perché si considera che vi sono particolari debitori del detto uf­ficio per reliquati ed altro, sarà perciò a carico degli ufficiali prossimi eligendi di riconoscere esattamente li libri e scritture di detto ufficio e fare nota di­stinta di detti debitori, con l'ammontare delle rispettive somme dovute e quelle presentare all'illustrissimo signor commissario generale di San Remo pro tempore che per la maggior facilità e minore dispendio di detto ufficio sarebbe bene restasse da vostre signorie serenissime delegato per le cause contro de debitori suddetti, remota suspicione, acciò provveda di pronta e sommaria giustizia, massime trattandosi d’un opera pia, che non è ragionevo­le si consumi in spese.
XXI. - Dovranno finalmente invigilare li detti ufficiali che tutti li pana­tieri della detta città e suburbi non fabrichino pane d'altro grano, che di quel­lo dei detto ufficio, dal quale essi panatieri devono provvedersi in forza ancora dei decreto del prefato serenissimo senato dell'anno 1719 a 4 maggio, sotto pena di lire cento per ogni volta, e per ogni con travenzione, da applicarsi al detto ufficio, con facoltà agli ufficiali suddetti di far dare a tutti li panatieri il giuramento, se averanno fatto pane d'altro grano diverso da quello del detto ufficio.
XXII. - Sarà per ultimo incombenza de medesimi ufficiali secondo lo stile sin'ora pratticato di far prova del grano in ogni compra, secondo la quale li panatieri dovranno regolarsi e conformarsi all'istessa qualità e peso del pa­ne.

Censori
I. - Alli censori, a quali già restava annessa l'incombenza degli ufficiali di guerra, dovrà ancora restar unito l'ufficio de' venditori di gabelle e sanità e sarà loro cura d'invigilare che li panatieri tutti della detta città e suburbi siano sempre provvisti di pane e tenere questo esposto a vista d'ogn'uno, sotto pe­na a detti panatieri in caso di trasgressione di lire cinquanta per ogni volta, e per ogn'una delle dette contravenzioni , da applicarsi un terzo al magnifico ca­pitano, un terzo alla detta magnifica communità e l'altro terzo a censori sud­detti.
II. - Sarà altresì carico di detti censori invigilare con zelo ed attenzione che li panatieri suddetti fabrichino il pane di giusto peso e di quella qualità se­condo la prova, se ne sarà fatta dagl'ufficiali dell'abbondanza, ben condiziona­to e cotto, con procedere contro de delinquenti a quelle pene secondo la qualità delle mancanze e del delinquente, che fusse solito a commetterle, da applicarsi come sopra.
III. - Dovranno inoltre li detti censori star con attenzione che chi fabri­ca pane buffetto non possa fabricare né vendere pane venale, siccome chi fa­brica pane venale non possa fabricare né vendere pane buffetto, né per se ne per interposta persona, sotto pena a detti panatieri di lire cento per ogni vol­ta, da applicarsi un quarto al molto magnifico capitano, un quarto alla magnifica communità, un quarto all'ufficio dell'abbondanza e un quarto all'accusatore. E per l'osservanza di quanto sopra dovranno li detti censori al­la deliberazione delle panatarie far dare il giuramento di non avere interesse in tutto quell'anno a quello del pane buffetto nelle panatarie del pane venale et a quello del pane venale nella panataria del pane buffetto, in tutto alla for­ma del decreto del prefato serenissimo senato li 4 maggio 1719.
IV. - Che qualunque genere di commestibile, come tutte quelle altre merci che sono soggette alla meta dell'illustrissimo magistrato de' censori di Genova, che si venderanno in detta città e suburbi al minuto, siino e s'intendi­no anche soggette alla meta de' censori di detta città di Ventimiglia e, quando li venditori di detti generi venderanno senza prender prima la meta da detti censori, o che pure avendola presa l’eccedessero, dovranno essere condannati da detti censori in quelle pene a misura della delinquenza, da applicarsi un terzo al molto magnifico capitano, un terzo alla detta magnifica communità e l'altro terzo a censori suddetti.
V. - Dovranno li detti censori pure invigilare che tutti quelli che intro­duranno in detta città robbe di comestibili, soggette a meta, non possano venderle a bottegari di detta città e suburbi, che prima non siano state espo­ste in pubblica piazza alla vista d’ogn’uno per lo spazio di ore 24, acciò sia pri­ma provvista la città a prezzo minore di quello vendono li bottegari, sotto pena sino a scuti d'oro quattro, arbitraria a detti censori a chi introducesse robbe soggette a meta e non osservasse quanto sopra, da applicarsi un terzo al molto magnifico capitano, un terzo alla detta magnifica communità, l'altro terzo a censori, da quali si dovrà irremissibilmente procedere.
VI. - Che passate le dette ore 24, chi averà introdutto robbe comestibili, soggette a meta come sopra, possa allora venderle a bottegari di detta città e suburbi, quali però non potranno rivendere, né introdurre nelle loro case o botteghe le dette robbe, che prima non siano riconosciute da medesimi cen­sori, con stare alle mete, le verranno da essi date, sotto la detta pena, da applicarsicome sopra.
VII. - Che li pescatori tutti, che pescheranno ne mari di detta città, e che arriveranno in terra, eziandio passata l’ora di mezzo giorno, debbano e ogn’u­no di loro debba esponere li pesci, che averanno pescato, almeno in tanta quantità bastevole alla necessaria provigione della città a giudicio de' censori, li quali doveranno assegnar loro il posto per tal vendita, soggetta in tutto e dipendente dalla meta de medesimi censori, sotto la pena di lire dieci sino in cento arbitraria a detti censori per ogni contrafazione e contrafaciente, da ap­plicarsi come sopra, come altresì sotto la detta pena non possano li detti pe­scatori in modo alcuno vender pesci, né darli a credito prima d'aver presa la meta da detti censori.
VIII. - Sarà obbligo del cancelliere, che servirà a censori suddetti, di ri­scuotere e imborsare le condanne, che si anderanno facendo, e ogni mese ri­partirle a chi saranno rispettivamente applicate e, rispetto alla porzione spettante alla detta magnifica communità, per conto di essa dovrà rimetterla al cassiere straordinario, con ricavarne la ricevuta, la quale dovrà indi conse­gnare al cancelliere razionale, acciò ne possa passare scrittura a debito di det­to cassiere straordinario, e per quelle condanne, che non le riuscisse esigere, dovrà esso cancelliere de' detti censori a fine dell'ufficio de' medesimi darne nota al molto magnifico capitano pro tempore e cancelliere razionale, per procurarne l'esigenza, la quale immediatamente seguita dovrà detto razionale altresì rimettere al detto cassiere straordinario quella porzione che averà esat­to per conto della detta magnifica communità, con passarne pure la dovuta scrittura a debito suddetto.
IX. - Sarà cura di detti censori di far acconciare e tener nette le fontane e provvedere a tutto ciò che sempre è stato annesso al loro ufficio e delle spese, che necessariamente dovranno essi fare per tale accomodamento ed altro, ne faranno mandato diretto al detto cassiere straordinario, firmato da loro e dal loro cancelliere, con esprimervi il nome di quello, a cui si dovrà pagare la somma, la causa ed il luogo del luogo, che averà causato la detta spesa, e det­to mandato o mandati non dovrà il detto cassiere straordinario pagare, che non sia prima approvato dal detto magnifico conseglio.
X. - Che non sia lecito ad alcuno de' panatieri, revendaroli e tavernari, pizzicaroli ed altri che siano comprare, rivendere, permutare o in altro modo avere frutto alcuno d'olive et uve da fanciulli, fanciulle di minor'età, subordi­nati o non subordinati a padri o a madri, tutori o curatori, né tampoco da al­cun altro vagabondo e che notoriamente non si sappia aver effetti e terre proprie, ove possino averle prese, sotto pena a chi contravenisse di lire cento moneta corrente e due tratti di corda ad arbitrio di detti censori, secondo la qualità della delinquenza, da applicarsi detta pena pecuniaria irremissibilmen­te in quarto al molto magnifico capitano, alla magnifica communità, alli cen­sori e denunciante, al quale, quando sia di buona voce, condizione e fama, a giudicio di detti censori, sarà creduto con suo giuramento.
XI. - Doveranno li detti censori ogni anno, fra giorni quindeci dopo en­trati in ufficio, far elezione di due loro vicegerenti di persone abili e idonee in ciascheduno de' suburbi di detta città, quali vicegerenti abbiano cura e facultà di dare quelle mete, che in iscritto non fussero date da censori suddetti, pesa­re il pane, riconoscere le carni che si macelleranno, e invigilare che si osservi­no li capitoli tutti appartenenti alla censoria e altri, che in tale materia si facessero, e di quelle trasgressioni e contravenzioni ed omissioni, che vedran­no farsi, e di tutto quello anderanno operando, dovranno subito participarlo alli censori di detta città, a quali spetterà condannare li delinquenti, et in tali condanne, cioè nel terzo spettante a detti censori di detta città vi partecipe­ranno essi vicegerenti rispettivamente per una quinta parte, in quelle condan­ne però solamente che procederanno per opera di detti vicegerenti, li quali potranno essere rimossi dalli censori suddetti, a loro arbitrio, conoscendo che non facciano le parti loro e in loro vece sostituirne altri fra il termine di giorni quattro.
XII. - Che tutti coloro, che tenghino in loro case o botteghe, magazzeni o altro qualunque luogo, tanto per loro proprio conto quanto per conto d'al­tri, pesi, pese, buglioli, cantari, cantaretti, bilancie, bilancioni di qualsisia sor­te e qualsivoglia sorte di misure, sì da palmo, oglio, vino et altro, debbano fra giorni quindeci dal giorno, che da detti censori ne saranno fatte precorrere le grida a giudicio e tempi, che stimeranno li detti censori ogni anno aver fatti riconoscere et accomodare li detti pesi o misure dal marcatore, deputando da censori suddetti, sotto pena di lire cento, da applicarsi in quattro, al molto magnifico capitano, alla detta magnifica communità, a detti censori et al de­nonciante.
XIII. - Sarà pensiere e obbligo particolare del marcatore, deputando co­me sopra, di avvertire che niuno osi o presuma far marcare pesi di qualsivo­glia sorte, che abbiano più anelli, ma particolarmente osservare, che siano d'un solo peso, e, quando poi ve ne sia necessità, vi si ponga solo un’anello, avvertendo che sopra ogni peso vi sia un legno, del quale devesi la quantità del peso, acciò si possa ovviare le frodi e disordini, che per la moltiplicazione degli anelli si possono commettere, e, ritrovandosi pesi entro la forma sud­detta, incorra così il marcatore come quello, appresso di cui si troverà la de­linquenza, in un tratto di corda, dalla quale non si possa esimere sennon col pagamento di lire 25, da applicarsi come sopra. Resterà anche a carico del marcatore nel romano di qualsivoglia cantaro imprimere la portata del canta­ro e nel cantaro il peso del romano, acciò niuno possa restare ingannato nel servirsi di essi, e ciò sotto le pene comminate così al marcatore, come ad ogni altro nel capitolo antecedente per li pesi e misure, che averanno a marcarsi per il marcatore di ferro si pagherà in tutto, come in appresso, cioè cantaro di più portata d'un cantaro per ogn'uno di essi soldi quattro, cantaro e cantaret­to di minore portata di un cantaro soldi due, pesi di ferro o di bronzo per ogn'uno di essi soldi uno, come ancora viene prescritto ne' capitoli e decreti del detto fu magnifico Carlo de Franchi.
XIV. - Nelle cause, che si formeranno contro li delinquenti, si procederà dalli censori sommariamente in maniera che, colla sola denoncia di due fame­gli giurata o due testimoni degni di fede, d'arbitrio de' censori, si venga immediatamente alla condanna senza altra solennità et al cancelliere non si doverà per gli atti mercede alcuna, ma in loro vece averà e riscuoterà da con­dannati a ragione di soldi due per lira di quello saranno stati condannati, di­chiarando che essi soldi due non si averanno a dedurre dalle condanne, ma bensì oltre quelle sborsarsi dalli condannati.
XV. - E come si considera finalmente che possono darsi moltissimi casi, appartenenti alla censoria, de' quali non si è trattato in questi capitoli, per essere materia assai vasta e perciò impossibile prescrivere g1i ordini opportuni, che però li detti censori pro tempore doveranno avere in detti casi non pensa­ti tutta quella autorità e bailia, che secondo la consuetudine hanno sempre avuto.
XVI. - Et acciocché possano essere li presenti capitoli et ordine inviola­bilmente osservati et a notizia di tutti quelli, li quali entreranno in tal ufficio, doveranno registrarsi in libro a parte, intitolato Liber decretorum, et capitu­lorum censorie Intimeliensis, nel quale anche dal cancelliere pro tempore di detti censori si dovranno descrivere tutti gli altri decreti et ordini, che alla giornata s'anderanno facendo dalli censori pro tempore in vigore dell’autorità che loro compete.
XVII. - Dovrà pure il detto cancelliere pro tempore tenere un libro, nel quale descriverà le denoncie, condanne, che si faranno a trasgressori, le mete, che si daranno, e finita la sua cura, sarà obbligato il detto cancelliere a conse­gnare per atto pubblico il detto libro de' decreti et ancora l'altro delle condan­ne e denoncie, come sopra, al suo successore di mano in mano, e finiti che saranno essi libri dovranno consegnarsi all'archivista prontamente per atto pubblico, per riponerli nell'archivio con li libri criminali.
XVIII. - Sarà anche obbligo del detto cancelliere pro tempore di leggere chiaramente all'ingresso de' nuovi censori li presenti capitoli, con rogarne at­to pubblico, e dichiarare, che lo fa in osservanza de' presenti ordini e invigi­larne all'osservanza, sotto pena a cancellieri, che non osservassero quanto loro incombe, di non potere per due anni essere promossi a cura alcuna bene­ficiale della detta communità et ogni altra arbitraria.
XIX. - E giacché a detti censori restano anche appoggiate, come sopra si è detto, le incombenze de' venditori di gabelle e sanità doveranno, a tempi opportum rispettivamente, come sin’ora si è pratticato, far incantare con zelo ed attenzione tutte le gabelle, bandite, panatarie, macello et altro della detta magnifica communità per tre giorni festivi nella forma pratticata sin’ora, con venire indi alla deliberazione e vendita di esse a chi avesse offerto maggior partito.
XX. - Dovranno inoltre vigilare che si macellino carni buone e della qualità che verrà prescritta a macellari nell'instrumento di vendita di esso macel­lo, et a questo effetto riconoscere tutte le bestie, che si macelleranno, se saranno della qualità espressa in detto instrumento, come anco se saranno os­servati dal macellaro tutti li patti e condizioni, con le quali le sarà stato deli­berato il macello e, in caso di trasgressione, doveranno li detti censori procedere contro del macellaro a quelle pene che vengono prescritte secondo gli ordini in questa prattica ed arbitrarie a censori suddetti ne casi che non fusse provvisto in detti ordini, da applicarsi un terzo al molto magnifico capi­tano, un terzo alla magnifica communità e altro terzo a detti censori.
XXI. - Dovrà il macellaro, a cui sarà deliberato il pubblico macello, dare due sigortà idonee da pagare il prezzo della vendita di esso a suoi dovuti ter­mini e tempi, come di osservare tutte le obbligazioni che averà contratte nel­l'instrumento della vendita suddetta, da approvarsi da detti censori, quali dovranno invigilare che sia sempre provvisto di carne secondo il solito, sicco­me star con attenzione che venghino osservati dal detto macellaro quei patti et altro, che saranno espressi in detto instrumento di vendita.
XXII. - Occorrendo che morissero bovi, pecore, capre di propria mala­tia, dovrà il padrone di esse darne immediatamente notizia alli detti censori, ad effetto che li medesimi possano dare gli ordini opportuni, perché tali ani­mali siano interrati con la pelle alla presenza almeno d’uno di essi censori, avendo mira che si faccia fossa profonda, affinché non siano scoperti e non ardisca alcuno di scorticarli, né servirsi della loro carne o pelle e nelli mesi di luglio, et agosto siino sottoposti a tal ordine anche quelli di detti animali, che morissero per caduta o altra disgrazia, non ostante che si supponessero sani, e contro quelli che avessero ardire di contravenire a tal ordine, siccome chi non denonciasse quelli animali, che come sopra morissero di propria malatia, dovrà formarsi processo, procurando li detti censori di pigliarne diligente in­formazione e condannare li delinquenti in quelle pene che stimeranno più ac­certate.
XXIII. - Che tanto in detto pubblico macello quanto fuori di esso non si possa ammazzare bestia di sorte alcuna, che prima non sia vista e ricono­sciuta da detti censori, li quali doveranno riconoscerle morte, sotto le pene come sopra.
XXIV. - E se qualche bestia morisse di caduta o altra disgrazia, fuori dal­li detti due mesi di luglio o agosto, che niuno osi scorticarla, che prima non sia riconosciuta o fatta riconoscere da detti censori, li quali dovranno prende­re le più esatte informazioni, coll'esame di due testimoni giurati se veramen­te sii morta di caduta, in qual caso potranno li detti censori permettere che si spezzi e si venda a quella meta, verrà da essi data, e se al contrario constasse, da dette informazioni e testimoni, che fusse morta di propria malatia o che per malatia, avendo qualche morbo, l'avessero fatta a bella posta diroccare, doveranno li detti censori ordinare nell'interro la forma detta di sopra, con procedere contro chi commettesse tali malizie e delinquenze.
XXV. - E perché si considera altresì che possono occorrere in detta ma­teria di sanità moltissimi casi, de' quali non si tratta in questi capitoli, perciò dovranno detti censori regolarsi e pratticare in tutto e per tutto, conforme come si è stilato per il passato.

Officiali dello Spedale
I. - Gli ufficiali dello spedale dovranno essere, come sono sempre stati, li protettori dei carcerati, assistenti all'indennità del foro in caso di differenze et avere la solita cura della chiesa cattedrale. Eserciteranno la loro carrica con zelo ed attenzione, carità de poveri infermi e provvedere a tutti i bisogni del detto spedale et, a quest'effetto, visitare frequentemente li poveri ammalati e sentire da loro se sono provveduti et assistiti colla dovuta carità ed attenzio­ne da chi ha la cura dello spedale suddetto et, in caso di qualche giusta do­glianza, provvedere ne' termini che stimeranno più accertati.
II. - L'ufficiale di Piazza, che secondo l'inveterata consuetudine et in conformità delle disposizioni testamentarie a favore del detto spedale, ha sempre avuto l'amministrazione e tenuto la cassa del medesimo dovrà fra il termine di giorni 30 (terminata la sua carica) aver accommodati li suoi conti avanti il cancelliere di detto spedale, da riconoscersi indi dalli mentovati revi­sori in tutto, come si è detto nelli precedenti capitoli.

Magistrato delle Braie
I. - Li soggetti di questo magistrato avranno l'incarico di amministrare gli effetti e casa nominati le Braie, invigilare alla loro manutenzione e coltiva­zione e procurare che vengano piuttosto migliorati, che deteriorati, e siccome le dette terre e casa sono state lasciate alla magnifica communità per disposi­zione testamentaria col vincolo di fedecommesso e con l'ordine che il reddito delle medesime debba servire in beneficio della communità, perciò dovranno li suddetti amministratori fra il termine di giorni trenta (terminata la sua cari­ca) aver aggiustati li suoi conti, ne' quali sarà specificata e spiegata minuta­mente la spesa e reddito d'ogni cosa, con segnare i loro rispettivi prezzi, tanto nelle vendite dei frutti, che nelle spese fatte, da riconoscersi poi dalli suddetti revisori, in tutto come già si e detto nei precedenti capitoli. Dovranno altresì trasportare in cassiere straordinario della communità tutto il denaro ricavato dalli suddetti redditi, che sarà avvanzato dalle spese necessarie in detti effetti.
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Tutti li magistrati, et ufficiali della magnifica communità siano obbligati nell'ingresso delle loro rispettive cariche prendere il giuramento avanti il ma­gnifico capitano pro tempore e cancelliere di detta magnifica communità di far bene l'ufficio loro e, rimuovendo dagli animi loro qualunque passione di amore e odio e privato interesse.

Et affinché possino tutti li presenti capitoli, sì per il politico et economi­co, che per tutti gli altri magistrati di detta città, senza confusione inviolabil­mente osservarsi resteranno rivocati et annullati tutti gli altri capitoli e decreti, che sono stati fatti in altri tempi, fuorché quelli decreti e consuetudi­ni, a quali nelli presenti capitoli si è avuta relazione.