"IL BESTEMMIATORE"

...MA UN BESTEMMIATORE PUO' ANCHE REDIMERSI CON UN ESAME DI COSCIENZA...



REATO DI VILIPENDO DELLA RELIGIONE: SUA STORIA GIURIDICA
CASSAZIONE DEL REATO DI VILIPENDO DELLA RELIGIONE
TIPOLOGIA SENTENZE DI CONDANNA PER VILIPENDIO DELLA RELIGIONE
GLI ELEMENTI PERCHE' SUSSISTA IPOTESI DI VILIPENDIO DELLA RELIGIONE
VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE













Il VILIPENDIO fu introdotto nell'ordinamento giudiziario italiano nel 1889 (Codice Penale «Zanardelli»).
Fino ad allora il reato previsto in casi simili era quello di
blasfemìa.
Questo Codice tutelava l'espressione della libertà religiosa, in forma sia individuale che collettiva, senza discriminazioni tra i culti.
L'accusa sussisteva solo laddove vi era volontà di offendere la fede professata dalla persona offesa, e questa presentava querela.
Il Codice Penale del 1930 («Codice Rocco» ), invece, ripristinò il trattamento preferenziale per la religione cattolica, discriminando gli altri culti.
Inoltre, con i suoi articoli non intendeva solo proteggere la manifestazione esteriore della fede, ma anche la fede religiosa per sé medesima, cioè come istituzione: per far scattare il reato bastava il dolo generico, non più l'intenzione di offendere.
Benché redatto nell'era fascista, questo codice è ancora in vigore.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 1997 (numero 329) dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 404, in quanto stabiliva pene più severe per chi diffamava la religione cattolica rispetto agli altri culti: la Corte decise che tali pene andavano diminuite alla stessa stregua dell'articolo 406.
Nel 2000, con la sentenza numero 508 , la Corte costituzionale ha depennato anche l'articolo 402, in quanto riportava ancora la formula della «religione di Stato», principio non più in essere in seguito alle modifiche concordatarie del 1985.
Così facendo ha equiparato tutti i culti, per la tutela dei quali restano in vigore gli altri articoli del Codice (numeri 403, 404 e 405).
Con la sentenza numero 327 del luglio 2002, infine, anche l'articolo 405 è stato dichiarato incostituzionale, nella parte che prevede pene più gravi per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.
Svariate sono state le ragioni che hanno portato, in passato, ad essere condannati per vilipendio o turbamento di funzione religiosa.
Riportiamo alcuni esempi:
costringere un sacerdote, mediante contumelie, a interrompere la funzione della benedizione delle case (1939);
definire la Chiesa cattolica come «un nemico, puntello di tutte le infamie sociali» (1950);
rivolgere la parola «vigliacchi» ai partecipanti ad una processione religiosa (1953);
dire che «la Chiesa è oramai diventata un mercato nero» e che «l'ostia consacrata era considerarsi fatta con farina» (1953);
inveire a voce alta contro un sacerdote durante una funzione (1959);
affiggere un manifesto riportante «le invenzioni della Chiesa cattolica romana, ovvero le aggiunte dell'uomo alla legge di Dio».
affermare che i dogmi sono una invenzione dei preti e che la Chiesa cattolica insegna il contrario di quanto voluto da Gesù (1967).
Spesso la giustizia è stata interessata in proposito, da esponenti ecclesiastici o privati cittadini cattolici, nei confronti di autori satirici ritenuti troppo provocatori come le riviste Il Male, Cuore, o il film Il Pap'occhio di Renzo Arbore.
Anche altri film, pur privi di intenti dissacratori, sono stati oggetto di un processo. Ad esempio, per una sentenza di assoluzione nei confronti di Pier Paolo Pasolini, accusato di vilipendio per il suo film La ricotta, dopo essere stato condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione. Il processo agli autori della pellicola Totò che visse due volte, Ciprì e Maresco, è ancora in corso.
Non costituisce vilipendio la critica motivata e il fine di discutere.
Si può essere condannati anche senza aver avuto alcuna intenzione di vilipendere: è sufficiente il dolo generico, ovvero basta la volontà di compiere un determinato atto, senza prevederne le conseguenze.
«Sono, invece, vilipendio, la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato» (dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 188/75).
L'oggetto della denuncia deve essere pubblico: il reato deve avvenire sulla stampa o tramite altro mezzo di propaganda, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone, in una riunione non privata.
La denuncia può essere presentata da chiunque.
ARTICOLO 290 del: CODICE PENALE
Sezione: DELITTI IN PARTICOLARE
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte Costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. Articolo così modificato dall'articolo 1 l. 20/7/1957 n. 655.