-ATTO DI FONDAZIONE DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI OTTO LUOGHI DEL 21 APRILE 1686.
"Nel nome del Signore sempre sia. L'anno di sua natività mille seicento ottanta sei correndo l'inditione ottava secondo il stile di Genova, giorno di domenica e alli vent'uno del mese di aprile al dopo pranzo, nell'oratorio di S. Bartolomeo della Bordighetta.
Essendo vero, che le ville di Camporosso, Bordighetta, valleCrosia, Vallebona, Borghetto, S. Biaggio, Soldano e Sasso, habbino ottenuto decreto dal Prestantissimo Magistratto delle Communità di potersi DIVIDERE dalla Città di Ventimiglia per tutto quello tengono dette ville in Commune con detta Città; esecutore del quale decreto è stato elletto l'Ill.mo S. GEROLAMO INVREA Commissario [i LIMITI CONFINARI verranno apposti in seguito fra molti contrasti], e sicome al presente resta incerto ci che possa spettare di carrichi e d'utile [TASSE e IMPOSTE di varia natura] a suddette ville, che sin'hora hanno havuto in Commune con detta Città li quali carrichi e utili doveranno esser dichiarati nell'atto d'essa divisione e desiderando tutte suddette ville caminare tra di loro di buon concerto, unione e accordo, per conservatione di buona pace frà di esse, come tutti vicini e amici.
Quindi è che spontaneamente e in ogni miglior modo costituiti li Signori Paolo Gerbaldo q. Agostino, Gio. Batta Mollinari q. Pietro e Giacomo Mollinari q. Gio. Antonio Agenti del qual luogo tanto a suo nome che di Gio. Maria Bianchero loro Collega, che è amalato, deputati dalla maggior parte del Popolo del presente luogo, come nelli atti di me notaro conforme si asserisce ricevuti l'anno corrente li 10 marzo, o sia più vero tempo, Cap. Bernardino Lamberto q. Gio. Batta Santino Aprosio q. Francesco deputati dalle due terze parti delli homini di Vallecrosia, come si dice constare nelli atti del Signore Giuseppe Maria (?) Maccario Notaro l'anno 1686 li 22 genaro, Cap. Giuseppe Biamonte q. Pietro, Gio. Batta Biamonte di Giacomo e Gio. Francesco Mollinari d'Antonio deputati dalle due terze parti delli homini del luogo di S. Biaggio, come nelli atti conforme s'asserisce del detto Signor Maccario Notaro l'anno corrente il giorno del quale in quelli, Pietro Ant. Amalberti q. Giacomo, Gio. Batta Soldano q. Bartolomeo e Filippo Maccario q. Antonio deputati dalle due terze parti, come si dice delli homini del Soldano in detti atti 1686, 13 aprile, Cap. Simone Guglielmo di Giacomo, Gio. Franc. Pallanca q. Luca, Giuseppe Bosio q. Batt. e Bernardino Guglielmo q. Gerolamo deputati come si asserisce dalle due terze parti delli huomini di Vallebona in detti atti l'anno sopradetto li 2 (?) febraro, Antonio Francesco Rosso q. Batt., Francesco Bianchero q. Simone, e Gio. Biancheri q. Gio. Batt. deputati come si dice dalle due terze parti delli huomini del Borghetto come in detti atti, Gio. Ant. Toscano q. Angelo Maria, e Michel'Angelo Tabbiasco q. Franc. deputati dalli huomini del Sasso come si dice constare in detti atti l'anno e giorno come in quelli a' quali, Cap. Andrea Maccario, Christophoro Rondello q. Batt., cap. Bernardino Lanfredo F. Pietro, Imperiale Aycardi di Michel'Angelo, e Pietro Gibelli, e Sebastiano Raymundo aggiunti dalli suddetti, e deputati dal luogo di Camporosso, come per instromento ricevuto come s'asserisce dal detto Signor Maccario Notaro, a' quali atti tutti s'habbia la dovuta relazione.
Havendo autorità conforme dicasi da ognu'una d'esse ripetutamente ville, di passare instromento d'associazione, promissione, e accordo fra esse ville, e volendo suddetti Signori valersi dell'autorità a' loro conferta come sopra, sono venuti, siccome per il presente atto vengono, all'infrascritto accordo.
Cioè dichiarano che seguendo la divisione suddetta quella portione di carrichi e utili de beni communi, come anche le GABELLE de dritti, pescaggione, BANDITE, o sia herbaggi, estratione dell'oleo, estratione del vino, gabelle dell'acordo, delle broche, di manesco, di danno con
bestie, estratione di vettovaglie, del pedaggio, di drappi, setta, stracie, chiaravuglii, terreni - d'ayrole [Tassa per far legna od erba nei terreni in comune in Airole per Ventimiglia e Ville.], dell'arbaggi, scordame ... (parola aggiunta - illeggibile; d'altra mano?), del quintale, gabella della pinta, gabella del pane, e altre che sin'hora si sono vendute con la Città, come anche altri beni si stabilì che altri, che saranno assignati e che li spetteranno, restino in Commune fra suddette Ville, e si debbano vendere in quella maniera e modo, che sarà utile e neccessario per suddette ville, e quando le suddette Gabelle non fossero assignate a suddette respettivamente ville intendono e vogliono i deputati, che tutte le sopradette nominate gabelle che si venderanno come sopra, si debbano di nuovo vendere, e pagare unitamente e congiuntamente li carrichi e pesi communi dovuti alla Ser.ma Rep.ca, e altri debiti reali e personali communi fra detta Città e Ville per la portione ad'esse spettante o' che le spetterà: vogliono anche che li utili se ve ne saranno restino parimente communi ad utile delle suddette ville; e così che per qualsivoglia tempo alcuna o' più di suddette ville volessero dividersi fra di loro, o' che li loro interessi fossero divisi, vogliono e intendono suddetti deputati che li loro interessi siano sempre in Commune fra di loro, e che li beni e gabelle soprannominate si debbano vendere in Commune fra dette ville ad effetto di pagare li carrichi come sopra e non supplendo dette gabelle e introiti si debba fare il resto dell'entratte a raggione di cottumo; protestandosi detti deputati che non intendono restar in alcun modo preggiudicati circa le gratie, honori, privileggi, beneficii e conventioni et altro che gode detta Città, anzi quelle e quelli si risserbano intatte e illese, volendo piu tosto esser privi del beneficio del presente contratto che in alcun modo pregiudicarsi.
Di più per bon governo d'esse ville, formano li seguenti capitoli i quali si sono unitamente accordati.
1°) Che seguendo la divisione tra la Città di Ventimiglia e suddette ville, si debbano ogn'anno elleggere quattro Sindici per buon governo d'esse ville e che il suo officio sii d'assistere alli parlamenti, che per qualsivoglia occasione si faranno, e che in essi non possano dar voto e che debbano assistere alle vendite di bandite, gabelle, e altri introiti che haveranno in solido dette ville.
2°) Che parimenti si debbano elleggere quattro Venditori che insieme con li Sindici habbino Cura di vendere le BANDITE, gabelle, e introiti come sopra; e detti venditori s'haveranno da elleggere in questa maniera, cioè uno di Camporosso, uno tra Vallecrosia, S. Biaggio e Soldano, uno tra Vallebona, Burghetto e Sasso, e il quarto della Bordighetta, quali elletti havveranno da continuare per tre anni essendo che le gabelle e introiti si vendono per tre anni.
3°) Che ogn'anno si debbano ellegere, per Consiglio, o' Parlamento di dette ville, persone ventiquatro che habbino almeno venticinque anni: cioe sei di Camporosso, sei della valle di Vallecrosia, S. Biaggio, e Soldano, sei della valle di Vallebona, Borghetto e Sasso, e li altri sei del luogo della Bordighetta, e che in detto Parlamento non si possa deliberare cosa veruna che non vi concorrano li quattro quinti de voti favorevoli, e questo ad effetto che una valle non possa gravare l'altra.
4°) Che la prima elletione de Sindaci si debba incomminciare nel luogo di Camporosso e continuare per tre anni; passato detto
termine si debbano ellegere nella valle di Vallecrosia per altri tre
anni, quali passati si elleggeranno nella valle di Vallebona e in
appresso nel luogo della Bordighetta et in questa maniera si debba sempre continuare, e in giro per sempre.
5°) Che detto Parlamento si debba raddunare in quel luogo o in quella valle dove saranno li Sindici, e che sia obligo di detti Sindici in ogni occorrenza di far congregare detto Parlamento, a' quale si concede autorità e balia di trattare, e deliberare tutto quello che sarà utile, neccessario e espediente a dette ville, con la concorrenza dei voti favorevoli come si è trattato nel Cap. 3° e con l'assistenza di detti Sindici o' vero della maggior parte di questi, chi sarà chiamato al Parlamento, non concorrendovi cada, e s'intenda ipso facto incorso nella pena d'un scudo d'oro d'applicarsi alla Communità.
6°) Che ogni tre anni si debbano elleggere due cascieri [cassieri, ragionieri, maestri razionali] habbili e idonei, e che sia obligo loro di scodere tutti l'introiti che haveranno
dette ville per pagar li carrichi [che] ad esse spetterà e che al fin delli tre anni debban dar conto e haver scosso, altrimenti pagar del proprio e che sian sempre in quella valle in quello luogo o' valle dove saranno li Sindici, a' quali Cascieri sin d'hora le si passano due per cento tra tutti due.
7°) Che mancando qualcheduno delli chiamati al Parlamento, si possano surrogare altri dell'istesso luogo dove sarà detto Parlamento.
8°) Che in quella valle ossia in quella villa dove si doverà fare il Parlamento si debbano incantare tutte le bandite, gabelle e introiti, che haveranno dette ville in Commune.
9°) Che l'ellettione del Parlamento per la prima volta si debba fare nel modo seguente cioè li Agenti o' sia officiali di Camporosso elleggeranno sei persone di detto luogo, li offficiali della villa di Vallecrosia altri sei, fra tutta la valle, li offficiali della valle di Vallebona altri sei fra tutta la valle, e li officiali del luogo della Bordighetta altri sei dell'istesso luogo, e in appresso questo nuovo ossia Primo parlamento haverà cura di far l'ellettione delli altri composto di persone come si è detto di sopra, e sempre poi il vecchio Parlamento farà il nuovo, e li altri ofiiciali necessarii per il buon governo dei luoghi.
10°) Che li primi elletti del Parlamento debbano fare li Sindici, venditori, Casciere, e deputare un banditore publico con li quatro quinti de voti favorevoli, e così si continuerà per sempre dal Parlamento pro tempore.
11°) Che tutti li Sindici, venditori, Parlament(ari), Casciere che saranno elletti non possano in verun modo ricusare, benché havesseron qualche privileggi, in contrario.
12°) Che li Sindici che saranno elletti pro tempore, non possano fare spesa alcuna che prima non sia deliberata dal Parlamento, eccettuatone però ciò, che si doverà pagare alla Camera Ecc.ma per l'annuo censo, e altri debiti, sì reali, che personali, eccettuatone le spese necessarie. Capitando però occasione di farsi qualche
spesa per pubblico serviggio possano farle, ma poi in appresso doveranno essere approvate.
13°) Che ogn'anno debbano essere elletti dal suddetto Parlamento quattro maestri rationali [ragionieri, contabili] alli quali spetti assistere alli conti, che si doveranno dare dal Casciere in fine di detti tre anni, fra un mese doppo finito il loro ufficio, alla presenza de Sindici e almeno della maggior parte, e detta elletione de maestri rationali debba farsi in conformità delli venditori, come si è detto sopra nel suddetto capo.
14°) Che rispetto alla marina, et alla gabella della Carne de quali già si è fatto ripartimento, non stintenda d'innovare cosa alcuna fra suddette ville.
15°) Che le spese sia al presente fatte e che si faranno tanto per la divisione quanto per la gabella del vino, che si è decisa nanzi il Prestantissimo Magistrato delle Communita si debbano pagare da ogn'una di dette ville pro rata.
16°) Che il gabeloto sia obbligato tenere persona in ogn'una di dette ville a cui si possa pagare e denunciare.
17°) Che ad ogn'una di dette ville respettivamente s'intendano risserbati tutti quelli lavori, privilleggii e intrate, e beni che hanno particolarmente, e che hanno goduto prima di questo convegno.
18°) Che quando si havessero a far tasse o' pagare debiti, si debba fare a' raggione di cottumo ossia cadastro riserbandosi detti deputati autorita e baylia di potere [finita la divisione] sminuire, e moderare, e accrescere detti capitoli purché tutti li deputati concorrano col loro voto, e essendovi occasione di sminuire, moderare, e acrescere come sopra, non potendo li detti deputati fra di loro accordare, s'haveranno da ellegere due persone perite per detto effetto. Le quali cose sottopena del doppio per cui riparino al danno quanto prima.
Supplicando detti Deputati l'Ill.mo Senato e il Prestantissimo
Magistrato delle Communità, che si degni d'approvare quanto sopra e sanare qualsivoglia nullità, che vi possa essere delle quali cose.
Me Gaspare Noaro Notaro
Fatto in detto luogo della Bordighetta e in detto oratorio l'anno e giorno suddetti, essendovi presenti per testimonij Pietro Piana di
Guglielmo e Santino Arrigo fu Francesco nel presente luogo alle suddette
cose chiamati e richiesti".
CAPITOLI PER IL BUON GOVERNO DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI OTTO LUOGHI (Anno 1770).
"La Magnifica comunita degli OTTO LUOGHI per mezzo de' suoi Deputati per il buon governo e migliore direzione delli medesimi ha formato
li Capitoli appiè della presente registrati, quali da Sindaci della presente Comunità a V.V. S.S. Serenissime [la Signoria di Genova] si presentano supplicandole degnarsi graziarli della loro benigna comprovazione, il che sperando le fanno
profondissime riverenza.
PRIMO. Sul fine di Dicembre si unirà il M. Parlamento in pieno numero in quella valle o luogo in cui terminati li tre anni del consueto giro, come si dirà in appresso, e formerà il nuovo Parlamento, il quale passerà a fare le sue adunanze nella valle o luogo, a cui sarà di spettanza secondo il giro suddetto, cioé nel corrente anno 1770 sara nella valle di Camporosso per anni tre, poi per altri tre anni nella valle di Vallecrosia, S. Biaggio e Soldano, in appresso per altri tre anni nella valle di Vallebuona, Borghetto e Sasso, finalmente pure per altri tre anni nella valle della Bordighera e siccome le due valli di Vallecrosia e Vallebuona sono composte di tre luoghi per ciascheduno così quando spetterà ad ognune d'esse il suo giro si unirà il
M. Parlamento nel luogo piu numeroso di soggetti capaci, cioe in Vallecrosia, S. Biaggio, Vallebuona e Borghetto, conservandosi fra questi luoghi il solito giro sinora praticato senza pregiudizio del Soldano e Sasso ed in primo
luogo si eleggeranno due M. Sindaci di quel luogo in cui dovrà adunarsi il M. Parlamento i quali in ogni occorrenza faranno congregare il M. Parlamento, e benché non possano dar voto, dovranno pur sempre assistere, o almeno uno d'essi a tutte le uffiziature e dare in scritto le proponizioni doveranno trattarsi e deliberarsi, siccome sottoscrivere li
mandati delli pagamenti, che dovranno farsi dalla M.ca Comunita nè potranno arrogarsi di fare spese in viaggi o in qualsiasi altra maniera se prima non saranno deliberati dal M.co Parlamento o almeno dallo stesso in appresso approvate, epperò li detti sindaci doveranno essere persone della maggior probità e capacità di detto luogo, dipendendo assai da questi la buona direzione ed amministrazione della M. Comunità e del M. Parlamento a cui sarà in arbitrio ritenerli in detta carica più o meno nelli suddetti tre anni giusta la buona o male condotta quale dimostreranno.
Doverannosi inoltre eleggere venti soggetti i quali per un anno componeranno il Parlamento, cinque saranno della valle di Camporosso, cinque della valle di Vallecrosia, S. Biaggio e Soldano cioè due di Vallecrosia, due di S. Biaggio ed uno del Soldano, cinque della valle di Vallebuona, Borghetto e Sasso, cioe due di Vallebuona, nell'anno in cui sarà noto il Parlamento del Sasso e tre quando lo stesso assisterà solamente, due del Borghetto ed uno del Sasso, il quale darà voto un anno sì e l'altro no; e cinque della valle della Bordighera, procurando che li parlamentari eliggendi siino uomini di senno, di ottimi costumi, e più addattati al governo, e questi dovranno avere anni venticinque per lo meno, nè sarà lecito in queste e nell'altre elezioni di cariche comunali niuna eccettuata, sotto pena di nullità, che il figlio padre fratello e zio possino succedere a coprire il posto nel M. Parlamento di chi averà terminato, e quelli che saranno stati per un anno in la carica di Parlamentari dovranno esserne esenti nell'anno successivo. Si eleg-
gerà pure un cassiere dello stesso luogo, di cui saranno i sindici, avendo riguardo che sia abile idoneo e di buone sostanze, quale per anni tre doverà esiggere tutti gli introiti della M. Comunita, pagare i mandati sottoscritti dalli M.i Sindaci e Razionale ed alli fini di ogni anno dovrà aver esatto tutti li redditi e darne conto esatto e non esatto, altrimenti pagare di proprio e per suoi incommodi in dette esigenze il suo onorario resta fissato d'uno per cento sopra tutte le esigenze che avrà fatte.
Doverasi ancora eleggere un Razionale dello istesso luogo di cui saranno li detti Sindaci, avendo altresì riguardo sia persona abile e idonea, quale per anni tre doverà unitamente alli sindici sottoscrivere i mandati e quelli segnarli al libro della M. Comunita e per li suoi incommodi resta fissato il suo onorario in lire cinquanta.
SECONDO. In ogni anno da Parlamentarj si eleggeranno quattro Revisori de conti, cioè uno per ognuna delle suddette quattro valli; e questi doveranno esser soggetti li più abili in far conti, di buona coscienza e non parenti delli M. Sindaci e Casciere in secondo grado, sotto pena di nullità, i quali in fin d'ogni anno dell'esiggenza, dovranno unirsi - ricconoscere li redditi della M. Communità, l'esiggenza e li pagamenti fatti dal Cassiere, le spese e mandati fatti dalli M.ci Sindaci e Razionale, se saranno fatti al dovere, se saranno bene tenuti i libri
della M.ca Comunità, e se ogni copia sarà allibrata, siccome anche quanto averanno esatti li Sindaci dall'Ill.mo Capitano pro tempore di Ventimiglia per le PORZIONI DELLE ACCUSE E CONDANNE CRIMINALI seguite in quell'anno per passarle in cassiere, con dargliene subito al libro della M.ca Comunità.
Fatta dai Revisori la sentenza e sottoscrizione dei conti non doverà il Razionale ricusare di lasciarli vedere ad ognuno dei Parlamentari o dei Deputati quale volesse riconoscersi affine maggiormente si scoprano le mancanze si fossero anche involontariamente commesse a danno della Comunità.
Al principio d'ogni triennio il M. Parlamento eleggerà quattro Venditori di tutte le GABELLE che spettano alla M. Comunità, cioè uno per ognuna delle suddette quattro valli, i quali giontamente alli Sindaci e Cancelliere poneranno a PUBBLICO INCANTO le suddette GABELLE e le delibereranno al più offerente per anni tre e così si praticherà ogni anno rispetto all'elezione dei Venditori e deliberazioni delle BANDITE.
E più si eleggerà un notaro in Cancelliere quale doverà esser di quel luogo, in cui sarà il Parlamento o non essendovene o in arbitrio del M. Parlamento non trovato idoneo, doverà esser un altro dei notari degli Otto Luoghi da approvarsi dal M. Parlamento quale Cancelliere doverà sempre essere presente a ogni ufficiatura di Parlamento e ad ogni adunanza delli Venditori di Gabelle e Bandite, e all'aggiustamento dei Conti, che si farà dai Revisori, per registrare ogni atto ed ogni deliberazione che sarà fatta al libro della M. Comunità, quale
trattenerà presso di sè, ed ogni volta che si unirà il M. Parlamento darà il giuramento nanti il M. Capitano pro tempore [rappresentante di Genova, residente in Ventimiglia] a tutti i Parlamentarj di fare bene e fedelmente il loro ufficio e di procurare il bene comune rimossa dai loro animi qualunque passione d'amore, d'odio e di privato interesse, e simile giuramento doverà anco prendersi dagl'altri ufficiali della Comunità nell'ingresso delle rispettive loro carica, e li presenti capitoli detto Cancelliere tenerà registrati al libro della M. Comunità ed ogni anno nella prima ufficiatura del M.co Parlamento li leggerà in alta e chiara voce a tutto il M.co Parlamento congregato, affinchè ognuno possi sapere il suo obbligo e possi inviolabilmente osservarsi il contenuto in essi, e se alcuno ne volesse copia presso di sé, non possi negarla il Cancelliere pro tempore mediante il pagamento di sue fatiche.
Doverà anche detto Cancelliere pro tempore tenere presso di sé tutti i libri e scritture della M.ca Comunità, ed alla fine del suo ufficio sarà tenuto per inventaro rimetterli al cancelliere suo successore, e più in presenza del M. Parlamento doverà giurare di non avere trattenuto
presso di sé alcuna scrittura concernente la comunità; ma tutte assieme ai libri averle consignate al suo successore, e simile giuramento doveranno anche prendere li Sindaci, e quando la M. Comunità averà bisogno di qualche copia autentica di dette scritture doverà darle senza mercede e a tutto quanto sopra detto Cancelliere sarà tenuto sotto la pena della perdita del Salario, e detti sindaci sotto la pena d'essere privati di voce attiva e passiva nel maneggio della predetta M. Comunità, e finalmente nella prima adunanza del nuovo M. Parlamento d'ogni anno si verrà all'elezione dei consoli e censori dei rispettivi Otto Luoghi .
TERZO. Sul finire di dicembre d'ogni anno si unirà il M. Parlamento e rinnoverà li soggetti Parlamentari in tutto e per tutto nelle maniere sopra stabilite, dovendo questi stare in tal carica un solo anno e gli eletti subentreranno all'esercizio e governo nella successiva prossima adunanza del M. Parlamento.
Eletti che saranno li M.ci Sindaci, Parlamentarii, Cassiere, Razionale, Revisori e Venditori di GABELLE e BANDITE, doveranno questi accettare le rispettive loro cariche, e saranno obbligati esercitarle sotto pena al cassiere di lire venticinque ed agli altri di lire cento per caduno da applicarsi un terzo al M. Capitano [di Ventimiglia] , altro alla M. Comunità e l'altro
terzo alla parrocchiale di quel luogo, ove abiterà il soggetto che non vorrà accettare la sua carica, e se dichiara che qualunque decreti d'esenzioni o patenti, quali si fossero ottenute o si ottenessero in avvenire dal Serenis.mo Senato o altri Ill.mi Magistrati niuno escluso, non possino in alcun modo ostare o coprire dette cariche della M. Comunità, per non rendersi ristretto il numero delli soggetti capaci alle cariche suddette.
Si dà però facoltà al M. Parlamento di potere scusare quelli soggetti che siino stati eletti a qualunque carica, i quali a giudizio del medesimo M. Parlamento adducessero giusti motivi di malattia vecchiaja od altro per esserne per quella volta dispensati.
E qualora per parte delli M. M. Sindaci sarà chiamata l'adunanza dei Revisori per riconoscere i conti doveranno tutti intervenirvi alla pena di lire venti per caduno da applicarsi alla M. Comunità, e per la riscossione di detta pena sì per non accettare ed esercitare la carica conferta che per non intervenire a suddette adunanze sarà tenuto il Cancelliere della
M. Comunità dare la lista dei nomi di quelli avessero mancato o non avessero accettato al M. Capitano [di Ventimiglia], alli Priori delle rispettive parrocchiali ed al Razionale, il quale per la porzione di suddette pene che spetterà alla M. Comunità, doverà immediatamente avvisarne il cassiere e dargliene subito, perché possi esiggerle e sarà obbligato pagarle Scosso o meno Scosso, ed affinché niuno possi ignorare il giorno in cui seguiranno le suddette adunanze, deverà il Traglietta (?) avvisarli di presenza ed in proprie case per mezzo dei loro domestici se poi alcuno mancasse perche fosse infermo
o assente dal suo paese, il che doverà provarsi con la fede del rispettivo Parroco, in questo caso doverà surrogarsi dal M. Parlamento altro soggetto dello stesso luogo o della stessa valle ed in mancanza di questi si verrà alla sorroga di chi stimerà il M. Parlamento, sino al numero di quattro soggetti ed ogni elezione di qualunque carica comunale ed ogni proposizione niuna esclusa, che sarà portata al M. Parlamento resterà approvata, se averà
riportato sedici voti favorevoli, i quali mai doveranno darsi scoperti e doverà pubblicarsi dal Cancelliere ogni parte passata, e registrarsi al libro come sopra, e se fosse proposta per tre volte e non riportasse li suddetti voti, non possi piu proponersi per un anno sotto pena di nullità e da qualunque Parlamentario sarà insinuata qualche proposizione, che fosse
stimata vantaggiosa alla M. Comunità, lo che doverà riconoscersi dal censimento della maggior parte dei Parlamentari, che saranno interrogati dal Cancelliere doveranno li Sindaci e Priore di Consiglio proponere la parte al M. Parlamento.
QUARTO. Tutti li debitori della M. Comunità per conti di cassa o per altro qualsivoglia titolo, quali passati il loro termine non averanno soddisfatto non potranno durante il loro debito e sino a tanto che non averanno presentato la fede del pagamento al Cancelliere essere ammessi in modo veruno alle cariche né di Sindaci né di Parlamentari né di qualunque altra parte nella M. Comunità, e se diferissero il pagamento più di due mesi dal giorno di suddetta riunione o aggiustamento di conti, restano incaricati li M. Sindaci a farne li necessari ricorsi all'Ill.mo Governatore di San Remo pro tempore per obbligarli al pagamento del loro
debito e delle spese e nel caso che li M. Sindaci trascurassero a far quanto sopra, saranno obbligati pagare essi di proprio il debito o debiti suddetti, sarà pur anco cura ed incarico dei M Sindaci l'invigilare attentamente che siino inviolabilmente osservati li presenti Capitoli, con non permettere che dal M. Parlamento sieno fatte proposizioni quali fossero contrarie o non fossero conformi alli Capitoli medesimi dandosi perciò alli stessi Sindaci la
facoltà di fare li neccessari ricorsi contro di trasgressori presso l'Ill.mo Governatore di
San Remo.
E siccome il BOSCO DI MONTENEGRO è oramai distrutto perché niuno si cura di farne osservare li CAPITOLI che già ci sono per la conservazione di detto bosco, né si fanno accuse contro di ladri e danneggianti quali continuamente lo vanno devastando con vendere e portar legna alle fornaci persone particolari, percio si farà deputazione per mantenimento e conservazione del Bosco suddetto di un soggetto per ogni valle delli piu zelanti del pubblico bene nella quale uno averà l'esclusiva chi sarà in altra deputazione e questi averanno l'incarico di fare osservare li capitoli risguardanti detto Bosco, e di dare quelli provvedimenti che stimeranno, prevenire in cognizione dei ladri e danneggiatori, contro dei quali si doverà onnitamente provvedere con le cause a tenore delli capitoli suddetti e non in altra maniera, restando proibita qualunque indulgenza si volesse usare contro de' ladri e danneggiatori medesimi sotto pena alli suddetti Deputati di pagare di proprio il danno fosse trovato nel bosco suddetto, come anco nella pena delI'accusa e già in detti capitoli prefissa incorreranno non solo quelli, che taglieranno o porteranno via dal suddetto bosco alberi di pini, ma per fino coloro che compreranno legne e averanno partecipazione alcuna nelle serre o fornaci, e per poner maggiormente freno alli fornaciari che in qualunque maniera si servissero della legna della M. Comunità del detto bosco estratte, si proibisca ai medesimi di non poter vendere e portar via fuori di questa giurisdizione la calcina sotto la pena non solo della perdita della calcina suddetta, ma anche di lire cinquanta per ogni volta che contravvenissero in vendere e portar via come sopra la calcina suddetta da applicarsi per un terzo al M. Capitano pro tempore di Ventimiglia altro alla M. Comunità e per l'altro terzo al de-
nonciante.
QUINTO. Si eleggerà un notaro o due delli più abili con un stipendio per una volta tanto proporzionato alle sue fatiche, quale farà o faranno le più possibili diligenze per rendervi tutte le scritture Privilegi e Decreti tanto antichi che moderni appartenenti alla M. Comunità e li anderanno registrando in forma autentica e con ordine in un libro ben formato affinché non se ne perda la memoria, e siccome molte delle suddette scritture sono sparse negli Otto luoghi a mani dei Sindaci e dei Cancellieri predecessori sarà loro cura di radunarli assieme e pregare li detentori a consignarle e quando fossevi alcuno renitente si dii facoltà a detto notaro o notari di fare li neccessari ricorsi nanti l'Ill.mo Governatore di San Remo pro tempore contro dei renitenti e contro di chi fosse scoperto avere presso di sé alcuna delle suddette scritture e non l'avesse consignata tra il termine ben visto a suddetti
notari.
Terminata la formazione di detto libro ne faranno la consegna al Cancelliere pro tempore quale fatto l'inventaro autentico di tutti i libri e scritture della M. Comunità rimetterà ogni cosa al Cancelliere suddetto con ritirarne le ricevute e di conformità si praticherà di tre in tre anni dalli rispettivi Cancellieri terminata la loro carica, ed affinchè possino tutti li presenti Capitoli senza confusione inviolabilmente osservarsi; resteranno rivocati ed annullati tutti gli altri Capitoli e decreti, che in altri tempi son stati fatti concernenti il Parlamento della predetta M. Comunità.
Umilissimi servitori
Pietro ant. Maria Gibelli Sindaco
Angelo Battista Biancheri Sindaco
Antonio Fr.co Lanfredi Notaro e Cancelliere
1770 2 agosto
Si comprovano e convalidano li suddetti Capitoli e tutte le cose in essi contenute con supplire a qualunque difetto in essi fosse, e particolarmente a quelli espressi ed in tutti coerentemente al supplicato, purché non occorra in contrario all'Eccell.mo Capo dell'Ec.ma Giunta dei Confini.
Per serenis.mum Senatum ad calculos [ai voti] C. Girolamo 1770 8 agosto
L'Illust.mo ed Eccell.mo Gio Stefano Saoli Capo dell'Ecc.ma Giunta dei
Confini etc. dichiara nulla occorrere in contrario etc.
C. Carlo Ravara Sotto Cancelliere
CAPITOLI CRIMINALI DELLA COMUNITA' DEGLI OTTO LUOGHI
CAPITOLI DELLE ACCUSE
"La comprovazione de capitoli dell'accuse da Vostre Signorie Serenissime fatta prima ad alcuni luoghi, ed indi al luogo della Bordighera con gran vantaggio de' medemi ha dato motivo giusto alla Communità degli otto luoghi per buon Governo, e direzione d'essi e per riparare alla baldanza troppo avvanzata de' dannificanti di formare altri
consimili Capitoli, che da Sindaci di detta Communità a Vostre Signorie Serenissime si presentano accioche si degnino graziarli della loro
benigna comprovazione da durare a beneplacito di Vostre Signorie Serenissime. Il che sperando le fanno profondissima riverenza.
(I)
ACCUSATIONUM CAPITULA
Dominus vel possessor, vel quasi possessor tantum in terris ab eo
possessis, etiam solo transitu damnificatus, vel laesus possit damnum
dantes intra dies quinque a' die scientiae dictae damnificantis inclusive cum eius, vel alterius cuiuscunque juramento in actis cuiusuis publici Notarij accusare, addita causa scientiae si accusans, et iurans annorum tredicim maiori fuerit. Absentibus vero, vel impeditis jtaut ad
Actuarium sive ad publicum Notarium accedere non possint, Dominis vel possessoribus, vel quasi damnificatis possit quicumque de eius familia, maior annorum tresdecim ut supra cum suo vel alterius juramento damnificantes ut supra accusare, et deficiente familia propinquus
usque in tertium gradum inclusive maior ut supra cum suo vel alterius iuramento, quibus etiam credatur de absentia, vel impedimentodamnificati, nisi contrarium probetur1.
Accusare etiam possit aliquem suspectum de amnis sibi datis habens addita causa suspicionis, qui sit accusatus dictam suspicionem reprobans purgare se possit iurans damnum illud assertum non dedisse, nec danti consentiisse, auxiliumve, aut consilium dedisse, nec de lucro illius damni partecipasse, beneficiumve, aut commodum habuisse, nec habiturum sperare, et a quo damnum illud datum nescire nec supsicari posse, et semper, et quandocumque sciverit a quo, vel quibus damnum illud datum sit, promittere cum dicto juramento se in actis dicti Actuarij, vel damnum illud
patienti patefacturum 2.
Pro damno per consocios dato quilibet ipsorum jnsolidum teneatur ac pro poena, etiamsi unus ipsorum tantum damnum dederit ac praesumantur alij auxiliariis, vel partecipare vel consilium prohibere nisi probatum fuerit damnificantem illum contra. . . voluntatem aliorum
damnum dedisse, et patefactum fuerit... dictum damnum Actuario vel damnum patienti 3
.
Noctu datum, aliasve occultum damnus patefaciens, etiamsi consocius damni dati fuerit, tertiam partem paenae cuiusqunque lucretur et liber sit a poena et a damno resarciendo per alios damnificantes, cui patefactori cum eius juramento credatur in omnibus, si qualitatem,
locumque et mensem dati damni, ac delinquentes, vel consocios declaravit, addita causa scientiae, annusque a die dati damni elapsus non fuerit, nisi delinquentes patefacti nil asserti probaverint inter ipsum patefactionem et assertos dannificantes ortam jnimicitiam, aliamse causa, ex qua de jure illi credi non debeat4.
Et ante solutionem liberentur ipso jure a poena et damno, praesentatis seu existentibus in carceribus damnificantibus, illi pro quibus tenentur, teneatur etiam Dominus pro famulo ut dicetur infra de paenis 5.
Camparij quicumque, vel vulgo iurati nuncupati a Magnifico Concilio Comunitatis Locorum octo, sive pro tempore ab officialibus seu agentibus eorundem locorum per annum elligendi quoscumque damnum dantes in nemoribus et in quibusvis aliis terris tam communibus
quam particularibus accusare debeant, eorumque accusationibus cum juramento in totum credatur nisi per accusatos de falsitate nil ob aliam iustam legalem causam reprobatae fuerint, salvo tamen jure in dictis nemoribus communibus, faciendi ligna Particularibus dictorum locorum ad comburendum pro uso eorum propriae familiae tantum ac fornariis publicis eorendum, minori tamen damno, quo fieri potest, id est possint tantum uti vulgo "d'alberi storti", che non siano "da garbe" 6.
Vicinus vel quicumque alius vocatus a dannificato compelli iuris, et facti remed.iis ab Justitia, vel Judice ordinario possit ad jurandum an viderit, vel alio quocumque modo notitiam vel suspicionem habeat a quo, seu quibus damnum sit, et si ad secundum praeceptum jurare
recusabit, vel non comparebit, ipse Judex in poenam damni eum condemnare teneatur 7.
Transeuntes, vel existentes in terris alienis, vel exeuntes de ipsis comedentes fructus similes existentes in terris illis alienis, accusari possint ut supra, et praesumantur fructus illos in dictis terris percepisse, prout etiam existentes super arboribus fructus trabetibus (?) ramosque arborum illarum jnclinantes, fructusque illorum tangentes accusari possint pariter ut supra de perceptione fructum nec non comedentes prope terras alienas fructus similes existentes ubi fructus illos, quos comederunt perceperint, vel terras proprias ibidem contiguas vel vicinas habuerint, in quibus fructus similes illis quos comederunt haberent 8.
Aquas publicas vel privatas subripientes praeter voluntatem Dominorum nec non clausas vel aquaeductus, vel fontes, aut pute(os) (dev)astantes vel rumpentes accusari pariter possint a Dominis possessoribus vel interesse habentibus, sive Jurisditionem, vel in quasi possessione irrigandi vel utendi pro quibuscumque aedilMiciorum et molendinorum generibus existentibus de dictis aquis, vel clausis, vel aquaeductibus, puteis, vel fontibus 9.
.
Minor vigintiquinque annorum et maior decem accusari posset, luatque poenas prout infra dicetur10.
Conductor aliarum terrarum vel emptor fructuum aliarum terrarum possit etiam damnum dantes sibi in dictis terris, vel fructibus ut supra accusari, dummodo non obstet voluntas Domini dictarum terrarum, qui Dominus dictas accusationes cassare possit satisfacto damno conductori vel emptori supradicto 11.
Lapides, seu scopulos in terris alienis, vel in quibuscumque guminibus et torrentibus etiam parvis ex alterius parte subripientes, aut frangentes itacit (sic) alter damno afficiatur aut afficiendus sit, etiam ut supra a quibuscumque jnteresse habentibus accusari possint 12.
Venena dantes cum vulgo varrego, cocola, calcina, aut quovis alio veneni generis aquis fluvialis et lacustribus tam publicis quam privatis pro anguillis, tructis, arigiis, sturionibus vel quacunque alia piscium specie capiendi etiam ut supra accusentur, et similiter alvearia in terris alienis subripientes, aut devastantes 13.
Valide in supradictis accusationibus jntelligatur continentes iuramentum nomen et cognomen accusatoris et accusati locum damni dati, cum duobus confinibus saltem, qualitatem damni, seu in quibus rebus damnum datum sit, vel data ut supra praesumatur, qualitatemque terrae damnificatae, an sit hortiva, possessiva, ollivata vel gerbida, diem, mensem et annum damni dati, et an die noctu vel datum sit, exclusis accusationibus pro damnis datis in nemoribus in quibus confines neccessari non sint, dummodo appunantur in qua parte nemoris, seu no-
men illius partis, exclusisque etiam accusationibus vulgo iuratorum nuncupatur ut supra elligendis, in quibus nomen accusatoris exprimi necesse non est, quibus accusationibus credatur tam pro damnis datis, quam pro causa scientiae expressa, si accusator vel jurans bonae famae fuerit, quae praesumatur nisi contrarium probetur, si vero malae famae fuerit, cum suo vel alterius bonae famae juramento, nulla facta probatione Dominij vel possessionis, vel quasi, quae praesumatur nisi contrarium probatur et dicti vulgo iurati nuncupati ut supra ellecti bonae famae et conditionis sempre credantur possint tamen per ellectores seu eorum successores semper amoveri 14.
Accusationem per publicum Notarium receptam saltem jntra dies
quindecim jpsa accusator per se seu per quosvis alios absque ullo
mandato pro... accusati praesentare seu praesentari tacere teneatur et
sub dictis... praesentationis nomen et cognomen praesentantis Actuarij
(annotatum sit) scripturae etiam sine testibus credatur.
Accusatur ipso jure luat paenesis nisi legitimam dederit defensio-
nem, prout dicetur infra de modo procedendi contra accusatos.
(II)
DE MODO PROCEDENDI SUPER ACCUSATIONIBUS
Accusatione in actis Notarij Actuaris [CABCELLIERE DELLA CURIA] pro tempore. Judicis Ordinarij praesentata, seu instituta, ipse actuarius de ea saltem jntra biduum dicto Judici notitiam dare teneatur, qui Judex postea intra aliud biduum jllius pignorationem, et in pignorum defectu accusati carcerationem ministris jniungat, qui intra dies decem iniunctionem ipsam exequantur quod si neutrum ipsorum assequi poterunt, quia pignora non reperirentur et accusatus abesset, vel sui copiam faceret, hoc prius in actis constito per ministrorum vel alicuius eorum relationem, exinde citetur domui eius solitae habitationis ad personaliter coram Judex comparendum, vel pignora praesentandum pro quantitate paenae, damni, et espensorum jntra dies acto cum expressione causae, ob quam citatur, et nominis et cognominis accusatoris, quibus transactis nec in eis comparitione personali, vel pignorum praesentatione secuta censeatur ipso jure absque ulla Judicis declaratoria, accusatus condemnatus, exulque per Illustrem Dominum Judicem, saltem intra triduum a tota Jurisditione, et Districtu pronuntietur, et promulgeti absque ulla jstantia sed ex ogicio cum termino dierum decem ad purgandam contumaciam incipiendae a die publicationis proclamatis dictae sententiae emittendae in locis solitis et consuetis, nec ab exilio eximi possit, nisi facta prius solutione tam paenae quam damni et expensarum et perveniente exilio durante, in Justitiae potestatem luat poenam cum
damno et expensis, ac Commune Locorum octo libras viginti quinque ei, qui illum in fortiis Justitiae constituerit, persolvat, quae tamen per dictum Commune repeti possint ab accusato, nec relaretur (?) donech (!) omnia satisfecerit 15.
Si damnificans forensis fuerit et extra praedictam Jurisdictionem domicilium habuerit, citetur confinibus et in omnibus ut supra contra eum per Praedictum Judicem procedatur, salvi tamen conventionibus si quae sint cum Locis seu castris dicti damnificanti 16.
Pignorum vero vel personae captura, seu praesentatione secuta tunc Praefatus Dominus Judex in praedicta accusatione ut infra procedat, nec ab aliqua ejus pronunciatione tam jnterlocutoria quam definitiva appellari possit, nisi ad effectum devolutivum (?) tantum, nec
Judex ad quem ad effectum suspensicium adpellationem admittere vel
aceptare possit.
Si Praeffatus Judex vel Actuarius seu ministri in praemissis respective desuerint, accusatur Liber sit, et ipsi respective de proprio tam pro poena, damno et espensis teneatur in Sindicatu, et si deficientes salaratiae (?) fuerint per Commune, seu eius Capsarium teneatur
dictum Commune seu Capsarius, habita simplici notitia ab accusatore, seu dannificato de deficentia, salaria retinare pro eis solvendis in sindacatu cui de jure sub poena solvendi de proprio.
Declarato quod si dicti Judex, Actuaris vel ministri defecerint, dum tamen intra reliqum tempus fiat pignorati nisi, vel carcerationis executio, tali casu ad nil teneatur nec accusatus liber censeatur .
Actuarius annotet jnstitutionem seu praesentationem accusationum, actumque notitiae per cum Judici datae, et jniunctionis successivae factae cum expressione temporis, eiusque scripturae etiam sine testibus credatur.
Pignoratione vero, vel carceratione secuta intelligatur jrrimediate(?) assignatus terminus probatorius dierum decem communis utrique parti, in quo tamen fieri, nec admitti possint positiones nec jnterrogationes, minusve super articulis probatoriis responsio ulla exigatur.
Reiteratio juramenti seu juramentorum jn accusatione prestitorum nullatenus in ipso termino requiratur, sed probationes etiam per instrumentum et scripturas publicas, ac facti evidentia fiant eo durante, nisi qui post terminum exibere voluerit, iret non caelasse, nec tacuisse
malitiose, calumniose nec fraudolenter instrumentum seum scripturas publicas, quo casu jntra dies quinque jmmediate sequturos finito termino probatorio illos seu illa producere possit, et tali casu valeat altera pars scripturas ipsas seu instrumenta reprobare, et intra dies sex immediate sequturos a die habitae notitiae de exhibitione facta, quam producens dare teneatur jntra triduum a die factae exibitionis, aliej exibitio habeatur ac si facta, non esset, et exhibens jntra dictos dies sex possit per eum exhibita comprobare, et notitia sit pro data, etiam per citationem domi exequtam, praesente tamen aliquo de familia, vel
altquo ex vicinis habitationis dannificantis.
Testes tamen jn termino iurati etiam extra terminum examinari possint, sed de facto, et executo etiam domi praecepto quod intra triduum examinetur fiat in ipso termino omnino exame, aliter habeantur pro... juratis, nec amplius examinari possint absque ulla Judicis declaratoria, facto vero examine testium utrisque partis, corum dicta intelligantur pro jure publicata, et Actuarius de eis partibus copiam (?) dare debeat, condigna mercede tamen inaediante.
Pronunciationes super Judiciis competentia, vel legitimatione personarum pertinentiaque articula omittantur et oppositionibus quibuscumque... et proptestationibus contra Judicem et Actuarium non obstantibus ad ulteriora in causa procedatur, et unacum meritis super
omntbus... cognoscatur.
Et si Judex vel Actuarius testium examen recusaverit, teneatur de... sindicatu, et parti expensas cum damnis et interesse reficiat... Iuat in omnibus ut supra.
Jnstantia causae sit dierum quadraginta, jmmediate sequturorum finito dicto termino probatorio, quo durante ad partium, vel alterius earum requisitionem debeat Judex super accusatione, et processum eiusdem conoscere, et iudicium ferre.
Quod si Judex facere recusavit, intelligatur, et sit lapsa instantia, accusatus absolutus, pignora perinde ei relaxentur, vel si fuerit carceratus a carceribus liberetur, et Judex, qui renuerit, impensos accusato persolvat, damnaque accusatori cum impensis reficere debeat, et poenam ut infra inter alios dividendam jnlegre praestet, nec in ea modo aliquo partecipet, si vero per eum non steterit, quominus judicium tulerit, tali casu lapsa jastantia accusato censeatur ipso iure condemnatus, et defensiones ut jniustae reprobantur.
Assessor in huiusmodi causis nec peti, nec petitus dari possit, et Judex si locus loci fuerit requisitus, accusatorem, seu jurantem cogat ad exprimendum locum loci.
Accusationes post earum jnstitutionem aboliri non possint nisi essent ab his de familia jnstitutae, quo caso Domino, seu possessori liceat easdem absolvere jntra triduum a die pignorationis, vel carcerationis, et in casu absentiae, vel si accusatus non reperiretur a die exequtae citationis, de qua supra mentio habeatur exclusive seguturum.
Ubi autem contenderetur de possessione, vel quasi, seu de aliquo jure Judex ordinarius de Justitia eiisdem pro1nideat, et si fuere quisitus assessor, partibus confidentem assumat, modo tamen jnstantia non sit perempta, alias ea lapsa, seu perempta, in hoc etiam casu locum sibi vindicent quae iam supra decreta, et sancita fuere.
Quando ageretur de possessione, seu quasi vel de aliquo alio jure ut supra jnstantia reguletur juxta statorum dispositionem, sed terminus probatorius remaneat jn suo statu, qui tamen si mundum praeterijsset, possxt per dictum Judicem ordinarium ad partium, vel alterius
earum petitionem prorogari per alios dies decem, sed prohibitio positionum, et aliorum, de quibus supra et infra dicemus observetur.
Citationes ad sententiam proferendam praetermitti possint, sed in quovis alio casu adhibeantur, et respective jnterrogationum dandarum super articulis citatio fiat cum termino bidui, et quacumque citationes, praecepta, notificationes domi valide exequantur.
In omnibus accusationum generibus accusatus defensiones facere cupiens, in actu dictae defensionis errores, et nullitates cuiusvis generis cum omnibus suis circumstantiis ab ipso praetensas specialiter, et nominativi exprimere debeat cum transmissione copiae accusatori seu accusatoribus ex hoc in termino probatorio, aliter jn accusationum examine de nullitatibus, erroribus, et de omni eo, quod nominativi non fuerit allegatum, et in dicto termino notificatum, nulla ratio haberi possit, liceat in generalitate veniret, et esset comprehaensum, et accusatus condennetur, ac si dicta accusatio omnia requisita neccessaria tam per statorum quam per legum dispositionem contineret.
Accusator, seu accusatores habita praedicta notitia nullitatum, errorum, et aliorum de quibus supra jn termino dierum quinque decurrendorum a trasmissione dictae copiae cum eorum, vel iurantis iuramento nullitates, errores, et alia nominativi ut supra allegate cum omnibus requisitis necessariis sanare debeant, quo in casu alij dies quinque ad dicendum et allegandum quidquid voluerit contra actum noviter factum per accusatorem seu jurantem accusato assignetur, quod actum validum sit ac si in institutione accusae factum fuisset, et si
accusator, seu qui iuraverit praedicta praetensas nullitates, errores et alia cum omnibus requisitis non sanaverit, per ipsum Judicem dictus accusatus absolvetur, et tunc ipso jure, ipsoque facto accusator, aut iurans in ipsius poenam incurret, et ad exigendum Dictus Judex teneatur ac is jdem condemnatus fuisset, nec in ea aliquo modo dictus accusator, aut iurans partecipet, cum conditione tamen quod si ille, cum cuius iuramento accusatio jnstituta fuit, citatus in dicto termino ad praetensas nullitates, aut errores sanandos, non curaverit illas sanare, ab ipso solo praedicta poena exigatur et accusator liber censeatur, im-
mo in ipsa poena pro portione sua partecipet.
Accusatus si remanserit vel tacite, vel expresse condemnatus teneatur accusatori, et accusator qui succumberit accusato ad expensas reficiendas et ad eas jntelligatur ipso iure condemnatus, nec ab ipsis absolvi possit, etiam propter justam causam litigandi sub poena Iudici solvendo de proprio et si quae absolutio sequeretur, sit ipso jure nulla, et tamen victus teneatur victori ad ipsa impensas, et Judex eum cogat ad illas reficiendum, praevia taxatione concedendo licentiam realem, vel personalem, aut mandatum aestimatorium de duobus tria in ellectione victoris, salvo tame jure accusatori pro dictis expensis repetendis contra jurantem, qui exinde citatus errores aut nullitates non sanaverit.
Quod autem dictum fuit de accusato, etiam intelligatur, et locum habeat... eo, qui ad poenam, et damaum ratione accusationis teneretur.
Declarato quod in casibus in quibus ageretur de possessione, vel quasi vel de aliquo jure, sententia non praeiudicet jn iudicio possessorio plenorio nec petitorio.
Dies autem in quibus ob pluminis seu fuminum tumiditatem ad CURIAM transitum fiieri non potest, in dictis terminis non computendum...
(III)
DE POENIS DAMNORUM DATORUM
Si quis maior annorum tresdecim in terris aliorum muri non munitis furatus fuerit fructus cuiuscumque generis, et hoc de die, cadat in poenam librarum sex decim Genuae si vero de ollivis aut fasciunculis vulgo gerba tritici, aliarumque messium dicti fructus fuerint, in poenam librarum viginti quinque, et si de nocte duplicata poenam patiatur 17.
Furta huiusmodi si sequantur in terris muris vallatis, si de die, puniantur deliquentes poena librarum vigintiquinque, si de nocte librarum quinquaginta, quo in casu quando.. damna de nocte fiunt, teneatur delinquentes emendare damnum illius Valloni aut Regionis in quo
seu qua praedictae accusae de nocte sequtae sunt dummodo per damnum passos infra annum ante dictam accusationem... damnum juratum in actis CURIAE absque eo quod aestimatio nulla sequatur, et quando
praedicta de nocte funt emittatur omnino ex parte dicti Jiudicis ordinarij proclama quod si quis est qui damaum aceperit in Valono seu Regione in quo, seu qua praedictae accusae secutae sunt, compareat ad nomen suum in actis conscribi faciendum 18.
Porro supradicta procedant in maioribus annorum tresdecim, si vero minor et maior decem in omnibus praedictis casibus dimidientur poena, si vero sit minor decem in poenam aliquam non incurrat, nisi forte Parentes damnum dantis sint homines malae famae, et soliti delinquere aut dictum damnum ordinaverint, consilium dederint vel modo aliquo se ingererint quod per duos testes saltem de auditu dicti minoris probabitur, nam eis in casibus praesumatur contra ipsos, et puniantur dicti Parentes abritrio Jiudicis 19.
Folia, frondes et ramos, sive ut vulgo dicitur brotti d'alberi furatur aut aliquo modo arbores devastantes puniantur in poenam librarum duodecim usque in libris vigintiquatuor arbitrio Judicis ut supra 20.
Herba cuiuscumque generis in terris aliorum furantes si de die in poenam librarum acto pro quolibet vice incurrant, si vero de nocte duplicatur poena et hoc si sequatur in terris muris circumdati duplicetur poena tam de die quam de nocte, liceat aromatariis impune herbas
medicinales in alienis terris capere 21.
Oleva [OLIVI] cuiuscumque generis de die, et in terris sine muris furantes
poena librarum sexdecim, et si de nocte librarum vigintiquatuor afficiantur si vero huiusmodi furta in terris muris munitis sequantur si de die poena librarum vigintiquinque, si de nocte duplitur poena 22.
Ligna cuiuscumque generis et ut vulgo scarrazze dicitur in aliorum terris furantes toties quoties in poenam librarum duodecim jncurrant, in quam etiam poenam maceriebus damna inferentes incidant et quomodocumque lapides ex terris alienis asportantes 23.
Cocleas de die jn terra aliorum colligentes poena librarum quatuor de nocte librarum octo alficiantur, ultra poenas maceriebus 24.
Declarato quod in omnibus supradictis casibus, in quibus agitur de terris muris vallatis, quod sufficiant ad poenas si sint aut in partem praedictae terrae muris circumdatae 25.
In praedictis poenis teneatur Patres familias pro corum filijs familias, quos abuerint sub eorum custodia et cum ipsis cohabitaverint, nev(!) non mortuo Patre teneantur Matres familias pro filiis, quos ut supra habuerint sub eorum custodia, et paritet cum ipsis cohabitaverint 26.
Item Domini teneantur pro famulis in rebus principaliter concernentibus ipsorum Dominorum utilitatem, in aliis autem rebus non concernentibus principaliter eorum utilitatem pro damnis per famulos, seu famulas perpetratis, si admoniti jntra horas vigintiquatuor dictos famulos seu famulas de eorum domiciliis et servitio eiecerint ita ut non amplius eos, vel eas ad eorum servitium receperint, non teneantur, si vero prius jnstituta fuit accusatio, et intra dictum terminum non eiecerint, vel denuo postea susceperint, ipsi Domini teneantur tam
pro damnis quam pro poenis, quo in casu credatur de hac admonitione accusatori cum ejus iuramento, vel uni legali testi 27.
Si autem famulus aut famula extiterint de Jurisdictione et habuerint bona sufficentia ad solvendas poenas, et damna, Domini ad nihil teneantur 28.
Accusationibus institutis nemini prorsus liceat constringere damnum dantes ad aliquzd sibi solvendum pro poena, sive poenis, in quas essent incursi, si accusatio jnstituta esset sub poena dupli, in quam jncurrat damaum passus 29.
Piscatores quicumque ut supra aquas publicas vel privatas venenantes in poenam librarum quinquaginta plectantur, et ultra bestiarum aliorum damna si quae sint, et de praedictis damnis Domino cum eius iuramento credatur 30.
De die alvearia in alienis terris, aut domibus devastantes aut subripientes, in poenam librarum vigintiquinque puniantur, et si de nocte poena duplicatur 31.
In examine praedictarum accusationum, si quis repertus fuerit bis delinquere in omnibus praedictis casibus duplicentur poenae et si ter triplicata poena a/ficiantur, si quatuor quadruplicentur poenae, et ulterius per triennium poena exilij a tota Jurisdictione puniatur, attenta tamen qualitate Personae, et rei furatae, si vero quinque, vel ultra, nomina, et cognomina eorum cum qualitate delictorum transmittantur ad Serenissimum senatum ad hoc ut ipsos delinquentes plectere possit poena corporis ag(ictionis) ipsis melius visa, et ut in praedictorum
cognitionem deveniatur... tam Actuarij pro tempore CURIAE, quam Cancellarij dictae Magnificae Comunitatis Locorum octo jn Libro ad hunc usum particulariter designato, nomina et cognomina sic delinquentium conscribere, qui liber speculi appelletur, et ulterius teneantur dicti Cancellarij Praedictae Magnificae Communitatis locorum octo omni anno dare notitiam Concilio eiusdem Magnificae Communitatis de supradictis delinquentibus sub poena amissionis salarij 32.
Praedictae poenae nullo modo per dictum Judicem minui, aut arbitrari possint nisi in casibus in praesenti capitulo expressis, sed debeat... in totum condemnari aut in totum absolvi, prout jus, et justitia patientur 33.
Praeter praedictas poenas teneantur omnino damnum dantes emendare, damna passis, quod damnum possit jurari jntra terminum dierum trium a die institutae accusae usque in Libris viginti monetae Genuae, et si damnum excesserit praedictam summam, tunc sit in omnino aextimandum per publicos damnorum aestimatores 34.
Damno sic aestimato, et jurato, et non reperto Dominos terrarum primo damnificante, si postea alium repererint, teneatur iste ultimus ad omnia damna modo praedicto jurata, et aestimata 35.
Praedicta procedant nisi Domini terrarum licentiam dederint fructus capiendi, sive aliqui aliud agendi in ipsorum respective terris, quae licentia in actis erit exibenda jntra terminum probatorium 36.
Januas in terris aliorum existentes furantes, sive ipsis aliquo modo damna inferentes, aut devastantes poena librarum viginti afficiantur 37.
Per terra cultas aliorum transeuntes, exitumque facientes puniantur in libris quatuor, in quam poenam etiam incurrant aquas publicas per aliorum terras ducentes, nec non aquas privatas capientes 38.
Clausa, aquaritia et exitus devastantes poenam librarum decem plectantur, et ultra in praedictis teneantur ad damni emendationem 39.
Damnum dantes in NEMORIBUS et in quibusvis aliis terris dictae Magnificae Communitatis dictorum respective locorum octo poena librarum quiquaginta de die, ad librarum centum, de nocte puniantur, ultra emendationem damni exclusis fornariis publicis, et particularibus dictorum locorum pro uso eorum proprio ut supra in dictis NEMORIBUS dictae Magnificae communitatis locorum octo tantum 40.
Si autem quadrupes damnum intulerit pascendo in terris hortivis, Dominus, seu Custos illius in libris octo pro singulo puniatur, in terris vedo possessivis ollivatis, ab ortalia et prativis puniatur in libris sex pro singulo et semper ad damni emendationem, quod ut supra semper jurari possit 41.
In terris vero casteneatis dimidietur poena jn terris possessivis praefinita et ad damnum etiam teneatur 42.
In terris vero gerbidis, jncultis, agregatis tamen, si quadrupes damnum intulerit in hiis, de quibus fuerunt agregatae, puniatur Dominus seu Custos poenae praefinitae in terris possessivis ut supra 43.
Declarato quod si quadrupes esset de MINUTIS, quales sunt caprae, arietes, et huiusmodi, quae numquam pascere possunt in terris agregatis, quo tali casu quotque fuerint poena librarum sex pro singula agciantur dummodo non excedant jn totum poenam librarum centum Genuae, inclusive ultra quam summam nullo modo possint puniri,
etiam pro qualibet quantitate bestiarum praedictum 44.
Declarato etiam quod si dictae CAPRAE, ARIETES, ET HUIUSMODI fuerint vulgo piu sciorte simul unitae, tunc Dominus, seu custos vulgo di qualsivoglia sciorta puniatur in eadem poena librarum centum dictae monetae 45.
Declarato quod sues damnum dantes possint a Domino, seu possessore ocidi, et Dominus illorum tali casu poenam evadat, damnum tamen omnino Domino, seu possessori terrae emendet 46.
Pastores extranei publicas BANDITAS ementes in supradictis terris,
exclusis hortivis, cum eorum bestiis, non tamen CAPRINIS a principio
mensis Decembris usque ad diem decimam octavam Februarij passare possint, et si in eis damnum jntulerint ad ipsum tantum damnum, et expensis teneantur, et in omnibus ut supra procedetur, et si extra dicta tempora in praedictis terris et quibusvis aliis agregatis pascent, ultra damnum poena librarum viginti pro unaquoque sorte puniantur Caprae vero dictorum extraneorum nullo tempore possint pascere in terris agregatis, sed tantum in gerbidis et boschilibus sub eadem poena librarum viginti pro quolibet sorte, et possit damnifiicatus recta via agere contra Bandiotum tam pro damnis et expensis quam pro poena
eodem modo ac si Bandiotus ipse damnum fecisset, salva eidem actione contra Pastores pro refectione omnium damnorum et expensarum 47.
Declarato tamen quod BANDIOTI respondere solum debeant pro illis damnis, poenis et accusationibus, quae institutae et notificatae fuerint a principio supradicti mensis Decembro usque, et per totam diem decimam quintam mensis Aprilis, et si quadrupes damnum jntulere pascendo in Territorio dictae Magnificae Communitatis Locorum Octo, sive aliorum Communitatum dictorum respective Locorum jntra dicta tempora puniatur Dominus seu Custos illius in Libris duabus 48.
Respectu vero gallinarum, et huiusmodi damnum inferentium, Dominus illarum poena unius libra Genuae, et ad damni emendationem teneatur 49.
Si quis autem repetitis actibus aliquem transitum fecerit in dictis respective terris Particularium, sive ab eis possessis poena sit, respectu terrarum hortivarum librarum trium, respectu vero possessivarum, et agregatarum librarum duarum, quoad alios vero gerbidas librae unius et si transitus ipsae (?) damnum intulerit Domino seu possessori, nec damnum ipsum... et possit jurari usque jn libris duabus Genuae 50.
.
In praedictis poenis pro tertia parte Judex ordinarius, pro tertia parte Communitatis Locorum Octo, et pro alia parte Dominus seu possessor terrarum participet, cum iuramentum accusae sit praestitum a Domino seu possessore terrarum, si vero ab aliis quarta pars juranti spectet, et tali casu supradicti partecipent quarta parte tantum 51.
Ultra praedictas poenas in quacumque accusatione, cum poena sit librarum sexdecim et ultra succumbens Cancellario CURIAE pro actis per eum faciendis libras quatuor in fine causae solvere teneatur, si vero dictarum librarum sexdecim sit minor, libras tres, et Cavalerio aut famulis dictae Curiae pro quacumque acusa cum quavis poena libras duas, et quotiescumque agitur de Libris, intelligatur de Moneta
pro tempore currenti 52.
Venatores ab initio mensis aprilis usque, et per totum mensem septembris transeuntes per terras cultas et seminatas aliorum vel cum canibus vel sine absque Licentia Magnifici Concilij dictae Communitatis Locorum octo puniantur poena librarum decem pro qualibet vice et si fuerint exempte a foro seculari, teneantur eorum Patres, et cohabitantes cum eis, et licet obtinuerint dictam licentiam teneantur semper ad emendationem damni iurandi, vel aestimandi ut supra 53.
1 Entro 5 giorni dalla scoperta del danno il Proprietario istituerà causa civile presso un Actuario o Pubbhco Notaio.
In assenza del Proprietario intraprendere l'azione i suoi di famiglia e, in assenza di questi, i parenti fin al III grado incluso.
2 Riguarda i sospetti di danno che possono sotto giuramento dichiararsi estranei ai fatti, senza concorso né materiale né morale, e caricarsi dell'impegno di delazione del reo [COLPEVOLE].
3 In caso di danno portato da piu persone una chiunque tra queste sia tenuta a pagare il fio, anche se non esecutrice ma solo partecipe a livello consultivo: a meno che non si provi chi abbia materialmente commesso il reato.
4 Chi si confessa complice di danni notturni od occulti paghi la III parte della pena e sia libero da quanto debbano pagare gli altri criminali denunziando le generalità di questi con indicazioni di luogo, carattere e data del danno: a men che accusando i suoi pubblici nemici non sia credibile neppur sotto giuramento.
5 II Padrone risponde delle azioni per lui fatte da suoi servi.
6 I Campari o guardie agresti devono fare le accuse pei danni alle proprietà rurali pubbliche o private e sotto giuramento devono essere creduti: a meno che non ne siano provate le maldicenze. Salvi i diritti per legge di rifornimento di legname dei villani e dei pubblici fornai nei boschi comuni.
7 Il giudice condanni il Proprietario che si rifiuti, se richiesto dal vicino dannificato, di collaborare con la giustizia, quando sia palese che possa dar certa notizia sui reati.
8 Sotto varie forme e per vari casi si esamina la legittimità di denunciare quanti, passando od uscendo da altrui podere, abbiano raccolto frutta flettendo i rami degli alberi.
9 Sono denunciabili quanti furtivamente tolgano contro il volere dei proprietari il rifornimento idrico di pozzi, chiuse, acquedotti, fontane a scopo irriguo o per uso di frantoi e mulini.
10 Si stabiliscono denunce, quantificate poi in pene, anche per i giovani tra i 10 ed i 25 anni, civilmente responsabili ma politicamente inattivi
11 II fittavolo di una proprietà o l'acquirente di prodotti della stessa possano denunciarsi per eventuali dannificazioni, a meno che il Padrone della proprietà non ritiri l'accusa per aver avuto soddisfazione.
12 Possono essere accusati, da chi veda ledere i propri diritti quanti sottraggono a proprio vantaggio pietre o scogli da terre altrui, fiumi o torrenti anche piccoli in modo da arrecare un qualche danno alle proprietà di altri.
13 Sono denunciabili i pescatori di frodo della fauna, fluviale o lacustre, che si valgano di veleni diversi come il varrego ( tossico di distillazione da vegetali) o la calcina. Paiono esposte soprattutto le anguille, gli storioni, le trote. Egualmente denunciabili i ladri e i devastatori degli alveari: prova dell'importanza economica nel tempo dell'apicoltura per il miele che, quale dolcificante, si va affermando con decisione sui ficheti.
14 Le accuse sono da farsi con le indicazioni dei dati dell'accusatore e dell'accusato, dei danni alla terra (seminativa, gerbida, olivata, od ortiva): indicando al meglio il tempo del reato. Se l'accusatore non godrà buona reputazione dovrà far associare al suo giuramento quello di un testimone di buona fama. Sono escluse le accuse per i boschi comuni laddove il compito di denunziare spetta ai Campari o Giurati, alle quali denunzie e stime di danni si deve credere de jure: salvo il diritto per i loro elettori o successori di rimuoverli dalla carica se sospetti di incuria.
15-16 Sono norme per la trasmissione delle accuse dal Notaio che riceve la denunzia al Giudice. I magistrati esecutori, in mancanza della solvibilità del danno da parte dell'accusato, dovranno incarcerarlo. Un contumace, se assicurato alla Giustizia, pagherà, col danno e la pena, le spese processuali: colui che lo avrà assicurato alla Giustizia verra compensato con la taglia di 25 Lire da parte della Magnifica Comunità, che per tal spesa straordinaria potrà rivalersi sull'accusato.
Lo straniero o il non domiciliato saranno citati ai confini della Giurisdizione e incorreranno nelle stesse pene degli indigeni, salvo le eventuali convenzioni tra luogo e luogo.
Seguono capitoli espressamente tecnici che si riportano a titolo documentario ma che si lasciano ad un eventuale commento di specialisti.
17 Ogni individuo di età superiore ai 13 anni che abbia rubato di giorno in terre altrui, non cintate da "muri", frutti di qualsiasi genere pagherà la multa di 16 Lire genovesi: 25 Lire se avrà rubato in terre ad olivi e "fasce".
18 Concerne le pene pecuniarie di chi abbia forzato un Vallone, una proprietà cintata con muri, per rubare: 25 Lire genovesi per un furto compiuto di giorno, 50 per un furto perpetrato di notte.
19 I ragazzi tra i 10 e i 13 anni, in caso di furto, pagheranno multe dimezzate rispetto a quelle suesposte.
I minori di 10 non pagheranno nulla, a meno che, per due o piu testimoni, i loro genitori o parenti non siano stati provati quali persone di mala fama, capaci d'aver istigato il fanciullo al delitto. Nel qual caso il GIUDICE ORDINARIO a suo arbitrio procederà contro gli istigatori della "minorile delinquenza".
20 Chi ruberà "foglie, frondi, rami o volgarmente ramoscelli giovani" (brotti d'alberi) ad arbitrio del Giudice sarà multato da 12 a 24 Lire genovesi.
21 Chi ruberà erba di qualsiasi genere patirà la pena di 8 lire per un furto diurno, di 16 per uno notturno. Se ruberà in una proprietà cintata da muri il doppio: 16 Lire per furto di giorno e 32 per furto di notte. Nessuna pena dovranno pagare, non commettendo reato, gli aromatari, cioè gli speziali spesso ministri dei medici nella confezione di siropi... onguenti... decozioni...elettuari... e altre cose simili alla medicina pertinenti (Garzoni, 1-663, vedi Battaglia).
22 Ladri di olive in terre aperte saranno multati a 16 Lire genovesi per furto diurno e a 24 per furto notturno. Per furto in campi cintati da muri pagheranno 25 Lire (reato diurno) e 50 (notturno).
23 Ladri di LEGNA di qualsiasi genere ed in particolare delle scarazze (dialett. = pali da supporto, specie vigneti) pagheranno una multa di 12 Lire; la stessa pena sarà applicata a chi devasterà i MURI A SECCO o, da terra altrui, ruberà pietre e sassi.
24 I raccoglitori in terre altrui di chiocciole o lumache per uso alimentare pagheranno una pena di otto lire, oltre quella dovuta in caso di devastazione dei muri a secco.
25 Le predette pene varranno per le terre vallate o munite con un muro e per tali si intendono le proprieta per intiero e in parte circondate da mura.
26 I Padri saranno responsabili per i figli minori, in custodia e conviventi: in assenza del Padre saranno responsabili le Madri.
27 I padroni sono responsabili dei danni fatti dai loro servi e serve: in primo luogo di quelli fatti per loro economico vantaggio; se ammoniti in tali azioni fraudolente avranno cacciato quei servitori rei dalle loro case e dal loro servizio entro 24 ore tali Padroni saranno esenti dalla responsabilita (e la pena cadrà in toto sui servi), se non adempiranno a ciò saranno i Padroni punibili sulla base di chi fece la denuncia o di un testimone legale.
28 Nel caso vi siano servitori ricchi capaci di soddisfare il danno e naturalmente la pena i Padroni nulla dovranno.
29 Quando le accuse siano state istituite nessuno possa costringere i dannificatori a pagargli il danno, sotto la pena di pagarsi il doppio da parte di chi ha sofferto il danno: vale a dire che iniziata l'azione legale non sarà tollerata alcuna amicale soddisfazione.
30 I pescatori fraudolenti che useranno la tecnica di avvelenare le acque pubbliche o private dovranno pagare una multa di 50 Lire: e soddisfare i danni arrecati a bestie altrui, eventualmente avvelenate per aver bevuto quelle acque sulla base dei padroni, di tali animali, denuncianti e giuranti.
31 I ladri o devastatori di alveari siti in terre altrui o presso altrui case pagheranno da 25 (reati diurni) a 50 Lire (reati notturni) di multa.
32 Concerne i recidivi: chi due o tre volte commetterà quel reato paghera duplicata o triplicata la pena. Chi agirà da reo per quattro volte avra quadruplicata la pena e potrà essere condannato ad un esilio triennale dalla giurisdizione. Chi sarà recidivo per cinque o piu volte vedrà comunicati al Senato genovese le proprie generalità e il tipo del delitto perchè lo si possa punire corporalmente (tratti di corda, pubblica fustigazione), al proposito i dati di tali delinquenti saranno registrati dall'Attuario della Curia intemelia (notaio degli atti giudiziali presso le antiche corti di giustizia = Borghini I, 2, 417 in BATTAGLIA sotto voce) e dai Cancellieri della Comunità degli Otto Luoghi (in un apposito libro detto di copia ). E i Cancellieri, annualmente, dovranno delucidare il Consiglio Generale della Comunità sui delinquenti gravi e sui loro delitti, perdendo il diritto al salario in caso di mancanza.
33 II Giudice ordinario dovrà attenersi alla normativa dei capitoli punendo o assolvendo senza arrogarsi, salvo i casi di diritto sanciti, la prerogativa di diminuire le pene o di giudicare fuori della suddetta normativa: in effetti questa norma che sembrerebbe vincolante nel diritto intermedio era vincolata dalla peculiare figura del REO, dalla necessità della CONFESSIONE e dall'ARBITRIO pressoché illimitato riconosciuto di fatto ai giudici
34 Naturalmente oltre la pena i dannificatori dovranno ripagare il danno, purché questo sia stato "giurato" nella qualità e quantità entro 3 giorni dall'inizio della procedura legale. Sarà giurato, cioè stimato (valutato) con giuramento dal dannificato un danno sino a 20 Lire genovesi; per danni superiori sarà richiesta l'opera dei pubblici estimatori dei danni (estimatori = pubblici periti nella stima di danni come di proprietà; vedi Trinci 1-9 in BATTAGLIA, sotto voce).
35 Dopo che un danno è stato giurato e stimato, senza che sia stato possibile individuarne il primo autore, tale danno verrà addebitato a chi per primo sarà pubblicamente sorpreso a far danni nella stessa proprietà.
36 Si potrà eccedere dai capitoli normativi qualora i Padroni e per iscritto abbiano concesso a qualche individuo espressa autorizzazione di cogliere frutta o compiere qualsivoglia operazione nelle loro proprieta agricole.
37 Quanti faranno danni gravi alle terre altrui, defraudandole delle strutture portanti, pagheranno una multa di Lire 20 genovesi.
38 Pagheranno 4 Lire di multa quanti passeranno illecitamente per terre coltivate altrui o per esse condurranno acque pubbliche o prenderanno acque private.
39 Dieci Lire di multa, oltre la riparazione dei danni, dovranno i dannificatori delle chiuse dei mulini e delle vasche.
40 50 lire di multa per chi danneggerà di giorno i boschi della Comunità degli Otto Luoghi o altre terre comuni [comunaglie= Montenero (il doppio per danni notturni)] oltre in entrambi i casi la soddisfazione degli stessi. Eccettuati i pubblici fornai ed i particolari dei Luoghi che raccolgono per uso domestico Legni d'alberi storti
che non siano da garbo (cioe perfetti da costruzione).
41 Per ogni capo di mandria che pascoli in altrui terre ortive 8 Lire di multa al Padrone o Custode. Sei Lire se il danno sarà perpetrato in terre d'olivi, trattate a prati o per ortaggi. Risarcimento dei danni, come sempre, se il danno quantificato, sarà giurato o stimato entro 3 giorni dall'accusa.
42 Nelle terre coltivate a castagni la pena sarà ridotta alla metà, mentre nelle possessioni non lavorate la multa per danni sarà stimata a priori, salva la soddisfazione dei danni stessi.
43 Per danni in terre incolte o gerbide, aggregate, il Padrone o Custode dovrà immediatamente pagare la multa stabilita a priori per quelle.
44 Questi ultimi capitoli saranno sempre di difficile interpretazione. Comunque gli animali "Minuti" per i danni nelle terre incolte e gerbide aggregate pagheranno una multa di 6 Lire a capo sino e non oltre (qualunque sia il loro numero) a una pena totale per il Custode di 100 Lire.
45 Se capre, arieti e simili animali saranno uniti in sciorte (dialett. = greggi, mandrie) il Padrone o Custode pagherà una multa di 100 Lire a sciorta.
46 Se i danni saranno causati da maiali questi potranno essere uccisi e trattenuti dal proprietario della terra; il padrone degli animali o loro custode sarà salvo dalla pena ma non dal risarcimento danni.
47 Le BANDITE erano vendute ai Pastori stranieri. Questi con le mandrie, dal 1° di Dicembre al 18 di Febbraio, potevano attraversare le terre altrui (tranne le pregiate terre ortive) per raggiungere le riserve, risarcendo solo i danni arrecati, senza pagare multe. Fuori di questi termini cronologici oltre al risarcimento danni avrebbero pagato la multa di Lire 20 a sorte o sciorta. Le capre non mai avrebbero dovuto pascolare nelle terre aggregate o comuni di diversa qualita, ma solo nelle gerbide od incolte e nei boschi pagando, in contravvenzione, la multa di Lire 20
a gregge. Lecito essendo al danneggiato di chiedere soddisfazione dei danni e
spese ai Bandioti o custodi delle riserve come ai Pastori.
48 I BANDIOTI saranno responsabili per i danni, le pene e le accuse istituite e notificate tra il 1° di Dicembre e il 15 di Aprile compreso.
49 Per i danni arrecati da galline e animali da cortile si applicherà la pena di 1 Lira oltre al risarcimento dei danni.
50 Se qualcuno e ripetutamente e contro il giusto avrà attraversato con le mandrie o greggi le altrui proprietà pagherà 3 lire per l'attraversamento delle ortive, due per quello delle possessive o aggregate, una per le incolte o gerbide.
51 Delle pene esatte un terzo spetterà al Giudice, un terzo alla Comunità degli Otto luoghi e un terzo al Padrone se avra giurato l'accusa. Se per tale giuramento sarà stato necessario un teste a questi toccherà la IV parte della pena esatta, come ai predetti.
52 Le spese procedurali: 4 Lire genovesi al Cancelliere della Curia intemelia per cause dalle 16 Lire, 2 Lire per cause inferiori. Sempre 2 Lire al Cavaliero o Bargello [CAPO DELLA POLIZIA, termine singolare per indica cumulativamente e gergalmente "LA POLIZIA"], massimo ufficiale di guardia dopo il Capitano (titolare del Capitanato di Ventimiglia e ville), o ai suoi dipendenti.
53 I Cacciatori che, con o senza cani attraversino le altrui proprieta coltivate o seminate, senza licenza del Consiglio generale dei Luoghi, dal I di Aprile al 30 Settembre, pagheranno una multa di 10 Lire: se minori e non sottomessi al FORO SECOLARE la pagheranno i Parenti e conviventi. Anche se avranno detta autorizzazione dovranno sempre rimediare al danno eventualmente fatto e da stimarsi o giurarsi.
Per riparare, et ovviare li danni, che vengono fatti in detto bosco, e per la conservazione del medesimo si stima acertato formare li
seguenti Capitoli
1°) Che non sia lecito ad alcuno de' M.i Sindaci pro tempore della M. Communità degl'otto luoghi vendere senza espressa licenza del
M.co Parlamento sorte alcuna d'alberi verdi di pino esisttenti jn d.o
BOSCO di Montenegro, né sotto qualsiasi colore o pretesto dare permissione, o licenza a verun Particolare non solo della d.a M. Comm.tà degl'otto luoghi, che a qualsisia altro forastiere di tagliare, o far tagliare
alberi di sud.a qualità jn d.o bosco sotto pena di lire cento da applicarsi come si dirà jn appresso, oltre all'emendazione del danno, che
dovera essere per ogni albero di lire due da applicarsi queste alla s.ta
M. Com.ta degl'otto luoghi, e da esiggersi dal Cassiere della stessa,
previa la revisione del numero degl'alberi fossero stati tagliati, da farsi da periti, ossia publici estimatori, che regolarmente si chiamano del-
le Broche.
2° Che se alcuna persona di che stato, grado e condizione si sia
purché non sia minore d'anni tredeci sarà ritrovata a tagliare alberi di
pino verdi in d.o bosco, o in qualonque altro modo dannificarlo jn d.a
sorte d'alberi cada nella pena di lire cento, oltre all'emenda del danno come sopra.
3° Che chionque sarà ritrovato jn d.o bosco a far frascame, giazzo, ossia foglia secca di pino, a risalva de' Particolari degli d.i otto
luoghi, o loro servitori, resti condannato jn pena di lire venticinque.
4° Che non sia lecito a persona alcuna per far giazzo tagliare cima
alcuna, nè calce di piccoli pini sotto la pena, di lire dieci per ogni volta, e per ogni contravenzione, oltre l'emenda del danno da giudicarsi,
e da riscuottersi come sopra, sara però lecito agli Uomini di d.a Comm.ta degl'otto luoghi servirsi per loro uso delli rami di d.i alberi di
pino grandi per fare scarrazze.
5° Che debbano jncorrere nelle sud.e pene tanto quelli che commettessero j d.i danni, quanto quelli che comprassero j legnami e billoni, e siccome l'esperienza fa conoscere che ne sono una gran caosa
le fornaci del luogo degl'(otto luoghi) et altri, così debbansi jntendere jncorsi jn d.a pena tutti quei fornacciari, che respettivamente ne
comprassero come sopra.
6° Che sia lecito ad ognuno purche sia della Communità degl'otto
luoghi Giurisdizione di Ventimiglia di buona voce, condizione, e fama,
e maggiore d'anni quatordeci accusare con suo giuramento li dannificanti jn d.o bosco, dentro però il termine di giorni cinque dal giorno,
che avera veduto danneggiare, e sabbij l'accusa per onninamente approvata, se fra il termine di giorni quindeci da cominciare dal di della notizia, che avera avuto l'accusato, oppure dal di della pignorazione, o cattura questo non giustifichera jn contrario.
7°) Che seguita l'accusa, quale puossa farsi tanto jn atti dell'attuaro della Curia di Ventimiglia, come jn quella del Canc.re pro tempore della d.ta Comm.ta degl'otto luoghi debbasi fra due giorni dal di
della presentazione d'essa procedere nella Canc.ria di Ventimiglia, jngiongere dal Giudice al Cavalero, o famegli d'essa Curia la pignorazione della medesima contro dell'accusato, quale jn difetto de pegni
puossa anco essere carcerato, ed in caso che jl dannificante fosse soggetto alla Giurisdizione di Sanremo, debba presentarsi d.a accusa, jn
quella Curia, affinchè quell'Ill.mo Comm.o Gen.le pro tempore puossa ordinare si proceda contra de' Danneggiatori, o compratori alla
forma de' presenti Capitoli, et al medemo Ill.mo Sig.r Comm.o spetti
la metta delle pene come sopra espresse.
8° Che seguita la cattura dell'accusato jn diffetto de' pegni puossa niente di meno esimersi dalla carcerazione con presentare pegni sufficienti per l'equivalente della pena, e danno dell'accusa, alla vendita
de' quali debba il Giudice procedere, quando ne sara seguita la condanna, dalla quale jn veruna maniera puossa appellarsi, senonche all'effetto devolutivo solamente, ne il Giudice ad que puossa accettarla all'effetto suspensivo.
9° Se l'accusato sarà d'altra GIURISDIZIONE del stato della Ser.ma
Rep.ca di Genova, fuori di quelle di Sanremo, e Ventimiglia si proceda dal M. Capitano di Ventimiglia contro del medemo con lettere sussidiali tanto all'effetto di che principij jl termine delle difese, quanto
per l'intimazione, ed esecuzione della sentenza.
10° Chionque sarà per tre volte accusato jn dannificare d.o bosco, oltre le pene, e danni dati, cada in pena dell'esiglio dalle respettive
Giurisdizioni per il tempo al Giudice ben visto, purchè non ecceda anni cinque, e se d.o accusato, durante jl suo esilio caderà nelle forze
della Giustizia, debbasi dalla P.ta M. Comm.ta degl'otto luoghi pagare lire dieci al Bargello, o famegli per la cattura averanno fatta.
11° Che le pene delle accuse sud.e debbano ripartirsi la metà al
Giudice, e l'altra metta all'accusante, et oltre la sud.ta pena doverà il
Reo pagare per qualonque accusa al Cancelliere della Curia per li atti lire
sei, et altre lire sei al Bargello, e famegli per la pignorazione, o cattura.
12° Non sarà lecito nemmeno a Particolari degl'otto luoghi, tanto
piu a Forastieri sradicare, jn d.o bosco costi di qualonque sorte alla
pena di lire dieci da jncorrersi da contrafacienti jn tutto come sopra.
1738: a 23: Maggio
Letta al Sere.mo Senato Proposto di comprovare, e convalidare
l'ordine, e Capitoli sud.ti, quando non occorra jn contrario all'Ill.mi,
et Ecc.mi Governatori Ressidenti nel Real Pallazzo, prese quelle ulteriori
jnformazioni, che meglio stimeranno, con facolta a quest'effetto di far
scrivere quelle lettere, che meglio stimeranno, j quali puossano fare
d.a dichiarazione sotto quei modi, forme, e tempi, ed altro, che meglio
giudicheranno, Latis calculis approbat
C.a Bartolomeo
Additio precedentibus Capitulis pro damnis factis a bestiEs, ac
pro Mercede Actuarij Curie Intemelij
1770 a 4 Luglio
Faccio fede jo Not.o e della M. Communità degl'otto luoghi Canc.re Jnf.to qualmente nell'adunanza del M. e Gen.le Parlamento della
P.ta M. Communità seguita il giorno primo andante fra le altre proposizioni, e deliberazioni da esso fatte a presenza, ed intervento dell'Ill.mo Sig.r Capitano di Ventimiglia vi sono le seg.ti
M.ci Sig.ri
Sono ben note a VV. SS. Ill.me le vendette, e malignità da qualche
anni a questa parte sieguano jn sfogo delle passioni jn instituire accuse a tenore delli Capitoli di questa M. Communità, non ostante che
poco, e quasi nulla di danno sia commesso, come anco l'abuso jntrodotto dall'Attuaro della Curia di Ventimiglia jn esiggere dall'accusati
jn ogni accusa, oltre la merce degl'atti, lire tre, e lire quatro M.ta jn
Genova fuori banco, giusta la pena, oltre molti altri agravij piu delle
volte si caosano dagli accusati per parte del Cavalero, e famegli di d.a
Curia; Eppero per rimediare piu che possibile a simili jnconvenienti e
sfoghi di passioni sarebbe espediente la seguente riforma.
Che jn avvenire vorrà instituire accuse per caosa de' danni fatti
nelle terre agregate d'alberi domestici, o seminative da bestie di qualonque genere, escluse però le Capre de' Particolari, e bestie de' pastori esteri, per quali l'anno 1765 vi fu bastantemente provisto, ed
esclusi li furti, de' quali non s'intende parlarne, per vollersi l'intiera
osservanza delli Capitoli prescriventi penali contro de' ladri, escluse
anco quelle bestie, quali si ritrovassero con fune legate, o alla custodia del padrone, che le facesse pascolare nell'agregato, o seminato, e
cosi danneggianti, per quali s'intende di non jnnovare cosa alcuna rispetto alla pena, ma che sia luogo a quella ne' Capitoli sud.i gia stabillita, sia tenuto fra jl termine di giorni tre dal giorno dell'jnstituita
accusa fare estimare jl danno patito, e presentarne relazione giurata de'
pubblici estimatori campestri sotto d.a accusa, con darne notizia verbale, o jn scritto all'accusato, o a sua famiglia, o anco a presenza di due testimonij, quale avera il termine di altri tre giorni jmmediatamente secutivi dal giorno di sud.a notizia a pagar all'accusante jl danno patito, e giurato come sopra, o a farne deposito jn la Curia, ed osservandosi dall'accusato quanto sopra col reale pagamento jn contanti, o desito dell'ammontare di d.o danno, non sia piu luogo all'accusa sud.a
rispetto alla pena, di cui in d.i Capitoli, e non osservandosi sia luogo
al riscuotimento si del danno, che della pena a tenore di d.i Capitoli,
che se poi dall'accusante non si presentera, fra d.o termine d.a relazione giurata del danno avera patito, non sara luogo ad accusa veruna,
ne al riscuotimento del danno, ne della pena, e per le accuse tutte, e
singole, niuna esclusa, quali d'ora jn avvenire si vorranno jnstituire, o
si jnstituiranno da' Particolari di questa nostra Communità, non dovera, nè potrà l'Attuario pro tempore della Curia sud.a pretendere ne
esiggere altro denaro se non la merce degl'atti, che roghera sii ad jnstanza dell'accusante, che dell'accusato, a tenore però della Tariffa civile esiste jn d.a Curia, essendo stato abuso jngiustamente jntrodotto quello di prendere, e pretendere lire tre, o quatro a proporzione
della pena, e circa il Cavalero, o famegli seguendo la pignorazione, o
cattura a tenore di sud.i Capitoli la mercede sia di lire due M.ta fuori
banco, qual pignorazione, o cattura non dovera ingiongersi, ne eseguirsi, se non nel caso che dall'accusato fra il d.o termine non si sborzi, o
depositi com esopra jl valzente del danno estimato come sopra.
Li Macellarj poi non potranno far pascolare loro bestie di qualonque sorte, se non nelle terre, che per anni tre saranno gerbide, escluse però sempre le capre, alla pena di lire dieci M.ta fuori banco, oltre
jl danno, da applicarsi per una terza porzione all'Ill.mo Cap.no pro
tempore della Curia di Ventimiglia, altra alla M. Communità, e l'altra
terza porzione al padrone dannificato, e l'attuaro di d.a Curia sii per
sud.e, che per qualonque altra accuse da jnstituirsi da' Particolari degl'otto luoghi niuna affatto esclusa, non dovera pretendere, ne esiggere altro denaro, se non la merce degl'atti fara ad jnstanza delle parti, e circa la maniera di procedere jn sud.e accuse si osservara all'occorrenza jl disposto jn sud.i Capitoli. Chi donque sara di tal parere lo
dimostrerà col suo voto favorevole altrimenti contrario, e cosl dati, e
racolti j voti la sud.a proposizione fu confusa con voti sedeci favorevoli, e sei contrarij.
Di nuovo ripetuta jn tutto come sopra fu nuovamente confusa con
voti quindeci favorevoli, e sette contrarij.
Discorsa meglio la pratica, e ripetuta sud.ta proposizione di parola,
jn parola fu approvata con voti dieciotto favorevoli, e due contrarij.
Sig.ri
Si propone alle Sig.rie Loro di dare ampla facoltà a MM. Sindaci
di supplicare jl Sere.mo Senato vogli degnarsi comprovare, e convalidare con benigno suo decreto la sopra.a proposizione per poi porsi jn
esecuzione per li publici, e privati vantaggi, e cosi dati, e racolti j
voti la presente proposizione fu approvata con voti dieciotto fav., e
due contrarij - jn fede di che, e come dal Libro delle delliberazioni
C.a Ant.o Fran.co Lanfredi Not.o, e della M. Comm.ta degl'otto
Luoghi Canc.re.
Angelo Biancheri
C.a Pietro Antonio Gibelli - Sindici di d.a Comm.ta
1770 20 Luglio
Si comprova, e convalida sud.a Deliberazione, e si delibera jn tutto, e per tutto come jn essa, quando non occorra jn contrario all'Ecc.mo Capo dell'Ecc.ma Gionta de' confini - Per Sere.mum Senatum
ad calculos
C.a Girolamo
REGOLAMENTO CAMPESTRE PER LA COMUNITA' DEGLI OTTO LUOGHI
"Per decreto dell'ex Repubblica Genovese del 4 maggio 1814, e
stato abolito il Cod. Civil. in tutto ciò che riguarda le Successioni intestate, e si sono messo in Vigore le leggi successorie dello stat. Genov. e stato abolito in tutto cio che riguarda il Divorzio, la Comunità
dei Beni fra sposi, e in cio che riguarda gli atti dello Stato civile, ed in
cio che riguarda l'adozione
Approvato dall'Eccell.m° R. Senato di Nizza li nove e pubblicato
in Camporosso li vent'uno febbraio 1819.
art. 1° Tutte le accuse riguardanti le Contravenzioni agli articoli
del Regolamento infra stabiliti saranno portate avanti il Giudice del
Mandamento, suoi LuogoTenenti, o Castellani de Luoghi rispettivi, da
cui ne verrà formato l'opportuno verbale
art. 2° Ogni persona dell'uno, e dell'altro Sesso maggiore d'anni
quattordici di buona voce, e fama, che sempre si presumera finche si
provi il Contrario, potra accusare qualunque dannificante tanto nelle
proprie che nelle altrui terre, purche cio segua a Scienza, e col non dissenso del padrone, o possessore ,il giuramento dell'Accusante fara piena prova.
art. 3° Li Campari, ossia Guarda Campagne, che saranno nominati dai rispettivi Consigli Comunali degli accennati Luoghi saranno
obbligati di sorvegliare sopra tutti li furti, e danni che saranno commessi nel rispettivo Territorio, e saranno tenuti ex oscio ad accusare
tutti quelli, che avranno trovato a rubare, o a dare dei danni.
4° L'Accusa giurata dei suddetti Guarda Campagne sarà ugualmente piena prova.
5° Ogn'un dei Derubati, o dei Dannificati potra accusare i sovradetti Guarda Campagne come complici dei furti, e dei Danni sofferti
se giustificherà che essi hanno avuto cognizione del furto, o danno, e
dei lor autori senza averli denunziati alla Giustizia.
6° I dannificati, o derubati, che non avranno cognizione del Delinquente, ma che sospetteranno, che qualche persona ne possa essere informata potranno farla citare nanti il Giudice, suoi LuogoTenenti, o
Castellani rispettivamente, accio manifesti con suo giuramento il Delinquente, e la manifestazione giurata del Citato se sarà come sopra
di buona voce, e fama equivalerà all'accusa formalmente proposta, se
però il citato, ricusera di Comparire, e comparendo ricuserà di giurare sarà egli considerato, come se fosse l'autore del furto, e del Danno,
e come tale sarà Condannato.
Modificazione fatta all'art. antecedente
"I Dannificati, o Derubati, che non avendo cognizione del Delinquente avran tuttavia giusti motivi di Credere che qualche persona
possa esserne informata, potran avutone il permesso opportuno farla
citare nanti del Giudice, se però il citato ricuserà di comparire, e comparendo ricuserà di giurare sara egli tenuto al pagamento del Danno,
e dell'Emenda con subire la Condanna in pena del suo rifiuto.
art. 7° L'Accusante sara tenuto nel termine di giorni otto da quello della proposta accusa di far intimare per mezzo di citazione verbale
l'accusa medesima con intimazione di Comparire un giorno dopo nanti
il Giudice, suoi LuogoTenenti, o Castellani rispettivamente. Anche il
Dannificato, o Derubato potra far intimare nel termine sovra espres
so ed intervenire nel giudizio d'accusa indipendentemente dall'accusante; Passati detti giorni otto senza che l'accusante, o il Dannificato
abbia fatto seguire la detta Citazione, l'accusa come sovra proposta, si
avra come non avvenuta o ne più potrà riproporsi.
Art. 8° Quando l'Accusante non potra affermare con giuramento
d'aver trovato il Delinquente nella propria, o nell'altrui Terra, ma fonderà l'accusa sopra l'Altrui Testimonianza si dichiara; che in tal caso
il detto giurato d'un solo Testimonio fosse parente, congiunto, domestico, o giornaliere dell'accusante, o del Dannificante, la prova di cui
in quest'art. e nei sunnotati art. 2°- 4° e 6° non sara bastante per stabilire la Contravvenzione al Bando, se non vi Concorre qualche Judizio, od amnivicolo.
Art. 9° Gli accusati dal giorno che saranno come sovra tradotti in
Giudizio nella maniera sovra espressa avranno un Termine di giorni
otto per fare le loro diffese, se non compariranno sulla citazione ad
essi personalmente, o in persona domestica intimata saranno Condannati in Contumacia.
Art. 10° Sarà lecito all'Accusato di proporre in sua difesa le opposizioni che credera opportune contro i Denuncianti, o Testimonj, e
sara pure ammesso alla prova dell'alibi, ed a proporre le nullità delle
accuse, ma non sara udito a fare altre opposizioni ed eccezioni, salvo
in giustificazione della propria innocenza.
Art. 11° L'Estimazione dei danni in detti casi si farà dal Giudice,
suoi LuogoTenenti, o Castellani rispettivamente dietro le opportune
perizie, e dietro la Deposizione dei Guarda Campagne, se avranno la
capacita di peritare i danni medesimi.
Art. 12° Qualunque persona dell'uno, e dell'altro sesso, di giorno
ruberà uva, granaglie, legumi, fichi, palli da Vigna, ortaggi, Erba, e
generalmente qualunque altro frutto, e prodotto delle Campagne aggregate sarà condannato ad una pena pecuniaria di lire quattro, oltre al
risarcimento del danno al Derubato, se il danno non eccedera tale Somma, ed alla pena di lire otto, se il danno surpassi le lire quattro, se però il frutto sarà di Ollive raccolte per Terra la pena sarà di lire dieci
se sugli Alberi sara di lire quindeci oltre il danno.
Art. 13° Saranno sottoposti alla pena di lire quindeci oltre il danno tutti quelli, che ruberanno, e porteranno via le piante d'Ulivi dette Sagate, e gl'ingrassi di Stranioni, ed altri che saranno stati dati
agl'alberi.
Art. 14° La pena di quelli che si faran lecito di passare nelle altrui
Terre seminative, ortive, ed aggregate di piante, ed alberi Domestici
senza l'assenso del proprietario, quando non vi sara un Sentiero aperto e Battuto sarà di lire due oltre il Danno se non avranno Causato,
riservato sempre il diritto di Camino nei modi, tempi, e luoghi permessi. Il Proprietario in caso d'accusa potra sempre farne cessare l'effetto con opporsi alla prosecuzione.
Art. 15° I furti d'Erba, fruttaglie, come pure il Taglio fatto di
Legna fatto nelle terre Gerbide, e ne Boschi saranno puniti con una
pena pecuniaria di lire quattro oltre il Danno.
Art. 16° In tutti i Casi sovra espressi, se i furti, e danni saranno
stati Commessi di notte, o nei Giardini, ed altre Terre circondate da
Siepi, o da muro, vi sarà luogo al doppio della pena come sovra rispettivamente prescritta, ugualmente in Caso di recidivo.
Art. 17° I Padri, ed in mancanza di essi le Madri saranno tenuti
alle pene pecuniarie per le Contravenzioni de' loro figliuoli, e i mariti
per le mogli, i Capi di Casa per la famiglia, quallora non vivano assieme, i padroni per i loro servi per la Concorrente del salario dovuto a
medesimi, salvo si provasse esservi tra di loro Convivenza, per qual
Caso indistintamente alle suddivisate pene come pure i Tutori, e Curatori de pupilli, e minori da essi amministrati; ciò però nel caso solamente, che si verificasse avere essi Tutori, o Curatori dato consiglio,
partecipato, avuto Scienza, o Colpa nella Contravenzione, perché in
tal caso s'avranno per Complici della medema. Epperciò incorreranno
in tutte le pene prescritte da questo Bando.
Saranno soggetti alla stessa risponsabilità civile i padroni dei Bastimenti, che approderanno nel
littorale di questo Mandamento riguardo de loro Marinari quallora
siino nullatenenti.
Art. 18° La pena per le Bestie Mulatine, Bovine, Asinine, e Caprine dannificanti nelle Terre aggregate salirà di lire tre per ogni Bestia, e per ogni volta oltre il danno, e per le pecore, montoni, e Majali di lire una per ogni Bestia, e per ogni volta, oltre il danno.
Art. 19° Per quanto riguarda la rifezione dei danni i Custodi, e
proprietarj di dette Bestie saranno tenuti in solidum non solamente
a pagare il danno che potrà giustificare essere stato dato dalle medeme, ma ancora tutti gli danni della stessa natura, che per mezzo di
periti si fara Constare essere stati dati nella stessa Terra o a giorni
otto addiettro.
Art. 20° I Danni sovra specificati, che saranno fatti dalle suddette Bestie senza essere sotto la guardia di alcun Custode dovranno rifondersi dal loro proprietario, il quale sara in tali casi condannato
nella pena di lire quattro, a tal fine sarà lecito a tutti quelli che hanno come sopra la facolta e l'obbligo di accusare i Dannificanti di prendere le dette Bestie, ponendole in luogo sicuro per indi presentarle
alla Giustizia, e farne quello che e di diritto.
Art. 21° Le Galline, e Colombi trovati a dar danno potran essere
messi dal proprietario della Terra e prenderseli senza obbligo di restituirli.
Art. 22° Le pene pecuniarie sovra stabilite, che s'intenderanno in
lire nuove di piemonte saranno applicabili per un terzo a benefizio de'
poveri de' luoghi rispettivi, ed in Bordighera a benefizio dell'Ospedale
di Carità, e per ultimo terzo al denunziante quallora vi sia ancorché
fosse proprietario, gli anzidetti due terzi saranno pagati al Ricevitore
pro tempore del Mandamento.
Art. 23° Scritta che sarà l'instanza non potrà l'accusatore desistere
dalla medesima se non per quanto concerne il suo danno, ed il terzo
della multa ad esso spettante salva però la disposizione dell'art. 14.
Art. 24° Le accuse dovranno proporsi entro d'un mese dal giorno
in cui sara riconosciuto il danno, ed il delinquente, passato questo termine l'azione per proporle sarà prescritta.
Art. 25° Se li Condannati non pagheranno le pene pecuniarie da
questi bandi prescritte, ed i danni nel termine di giorni quindeci dalla notificazione della Sentenza si procedera all'esecuzione della medesima nella forma ordinaria. Chiunque però non sarà in istato di pagarle incorrerà in quella dell'arresto nel CARCERE per giorni due se la pena
sarà di lire quattro, per giorni quattro se sarà di lire otto, per giorni
cinque se sarà di lire dieci, e per giorni otto, se rilevi a lire quindeci.
Art. 26° In ordine poi alle suddivisate pene non s'intenderà mai
il Regio Fisco pregiudicato, quando le Contravenzioni, che vi daranno
luogo passeranno in specifico delitto".
(Biblioteca di Girolamo Rossi n. 74, i, del Catalogo)
Istituto Internazionale di Studi Liguri)
CAPITOLI DELL'UFFICIO DELL'ABBONDANZA
Ms. originale 8 Settembre 1655, ff. 4 - in "Biblioteca Rossi" n. 74
h. Ist. Int. di Studi Liguri Bordighera.
"1655 8 Settembre
Vedendo che nella presente città di Ventimiglia e sua Giurisdizione l'officio di abbondanza non viene esercitato con quella diligenza, attenzione e carica che si conviene per la buona direzione et amministrazione del quale desiderando Vostra Signoria Illustrissima provvedere ha perciò formato il trascritti capitoli et ordini da osservarsi inviolabilmente -
2 - Doverà parimenti il suo cassiere alla quale carica per questa prima volta e stato dall'illustrissimo Signor Commissario eletto la persona del nobile Paulo Geronimo Orengo quale eserciterà questa carica
sino all elezione del suo successore che dover3 farsi la prima settimana
del mese di Giugno parimenti dall'inteso parlamento nella forma e
modo che si dirà non dovendo di più d'un anno.
3 - Se li doverà a detto officio assegnare un notaro quale abbia da
servire per cancelliere per fare unitamente la parte del sindaco alla
quale cura resta eletto per questa prima volta il Nobile Gio Maria
Bellomo per anni tre prossimi da cominciare il primo di Luglio 1658
con facoltà all' istesso officio di poterlo prorogare per altri due anni
mentre però tale proroga incorra almeno cinque voti favorevoli
quali si doveranno li sei dell'officio cbe saranno protempore in compagmia de magnifici Sindici uniti e giontamente fare elezione d'altra
che subentrerà nella carica con vacanza di un anno.
4 - Inoltre dall'istesso ufficio d'abbondanza, che come sopra sarà
eletto su lo principio di Giugno verso la fine dell'istesso o principio
di Luglio allora venturo doveranno fare pubblicamente incantare per
tre giorni festivi e chi vorrà vender al magazzeno per la misurazione de
grani e non deliberarlo a chi avesse negozio di grano per levare di
mezzo ogni sospetione e pretesto per il quale eletto se gli darà il Giuramento con vacanza di un anno.
5 - Elletione del cassiere doverli in l'avvenire nella seguente forma
cioè il Magnifico Generale Parlamento passerà a Palle dodici soggetti
che si conosceranno abili e idonei per tale carica di cassiere e prima
riponere i loro nomi in un bosciolo e ogni anno venire all'ellezione
di uno quale doverli servire di cassiere di quell'anno e così di anno
in anno sino a tanto che tutti i suddetti dodeci abbino fatto la loro
funzione accettando però che se fusse estratto per cassiere qualche d'uno che fusse ufficiale dell'abbondanza non debba tale ellezione avere luogo, ma si debba venire ad estrazione di un altro ad effetto che
in uno stesso tempo non habbino due cure con la vacanza dell'anni all'istessa carica.
6 - Tra il termine di otto giorni dopo che sarà eletto detto Magistrato debbano essi officiali et ogn'uno di loro sotto pena di sindacato
comparire insieme con tre de magnifici sindici al meno inanti d Signor
Capitano a prendere giuramento di fare detto loro officio bene e fedelmente con carità de poveri, zelo del ben pubblico e con particolare
accuratezza che ne magazzeno non vi si introduca solo de grano buono e sufficiente e durante detta loro carica d non negoziare per loro
ne per invero altre persone direttamente ne indirettamente in grano,
rimosso finalmente dalli animi loro ogni proprio utile amicizia e passione ma solo aveno mira all'avvantaggio de poveri et abbondanza di
questa Città e per occorrere alla malizia con la quale molte volte s'illude la legge, resterà in ellettione del Generale parlamento di dichiarare se da alcuno si sarà maliziosamente cominciato a negoziare in
grano per schivare tale officio, e che ciò non ostante si intenda legittimamente eletto secondo la dichiarazione ne farsi detto Generale par-
lamento
7 - Doveranno essi officiali dell'abbondanza fare le compre de grani particolarmente al principio della raccolta e la prima compra sarà di
mine 200 quale numero doveranno avere mira particolare che sempre si trovi in detto magazeno così andare sempre essitando il più vecchio.
8 - E perché possa il tutto andare con megliore regola e accuratezza e che nel magazzeno non siino commesse frodi resterà perciò il
minor d'età di officiali deputato particolarmente per due mesi d'andare a rivedere, e riconoscere almeno due volte la settimana detto magazeno che qualità di grano vi sarà come si conservi, come si vai essitando et ogn'altra cosa che stimasse degna per il bon mantenimento
di esso magazeno e finiti essi due mesi subentrarLi a tal cura l'altro
collega per altri due mesi e cosi di mano in mano sino a tanto che arrivi al maggior d'essi il quale doverà fare l'ultimo bimestre.
9 - Et acciocché detto officio d'abbondanza possa continuare il grano alla Città, et provvedere con quello a vantaggio che si spera da una
tale opera si obbliga et espressamente comanda a tutti li panatieri della
presente Giurisdizione che vorranno fabbricare o fare fabbricare pane da
vendere d'andare a prendere il grano da detto officio et a tale effetto doveranno promettere e dare sigurt3 di cosi osservare sin alla somma de
lire cento d'applicarsi in caso di contravvenzione un terzo al Signor
Capitano, un terzo all'officio e l'altro terzo al denonciante oltre la perdita del pane da darli a poveri doveranno poner o avere mira che li panatieri per loro fatiche vi abbino soldi vinti di franco per ogni mina di grano.
10 - E perché si considera che tale officio è stato istituito in sostenimento de poveri, e loro sollievo per tanto sarà cosa degna e di molta
Pietà che sentendosi penurie de viveri come in qualche anni accade
faccino commodo di qualche grano le parerà per sovvenire a Poveri senza interesso a cono con questo però che dijno pegno, equivalente e di
sopravanzo al grano si dasse sì che il cancelliere farà nota distinta tan
to del grano come del pegno con darli un biglietto, che contenerà il
grano preso e pegno lasciato e che promettano di restituirlo per tutto
il mese d'agosto allora prossimo con notificarli che se dentro di esso
termine non lo restituiranno si verrà senz'altro alla vendita del pegno.
11 - Che il detto magazzino anzi magistrato non vi possa esser maggior somma che di Lire 6000 de quali ora si lasciano Lire 4199, 11
in mano de detto Paulo Geronimo Orengo Cassiere e quando vi entrasse altra somma procedente da effetti e crediti di detto officio si debba il sopra più da Lire 6000 impiegare in Luogo cauto e sicuro a soddisfazione del Prestantissimo Magistrato delle Comunità al quale
sarà officio anzi obbligo delli officiali pro tempore ordinare quello se
ne doverà fare.
12 - Che il cassiere come sopra eletto e da legersi non possa in niun
modo scusarsi ma sij obbligato accettare tale carica sotto pena di scudi
venticinque ovvero applicati per un terzo al Signor Capitano un terzo
alla Comunità e altro terzo all'officio dell'abbondanza.
13 - Doveranno in detto cassiere pervenire tutti li denari che in
qualunque modo spettassero o potessero spettare a detto officio d'abbondanza e non possa disponere senza mandato in scritto dalli detti officiali e da essi firmato come anche da loro cancelliere quali mandati
non doveranno esser che per occasione di compre de grani o altro spettante a detto officio di abbondanza avvertendo a detto cassiere di non
pagare mandato che non fosseron pagabili ad alcuno dell'officio d'abbondanza sotto pena pagare del proprio, a piedi d'ogni mandato ne riporterà esso Cassiere la ricevuta di che sarà pagabile.
14 - Sarà obbligo del magazziniere dare nota mese per mese al Cancelliere del grano che averà venduto in detto mese il quale cancelliere
doverà notarlo nel libro con la valutazione del prezzo a quale stato venduto.
15 - Qual magazziniere dopo che sarà eletto sarà tenuto promettere
e dare sigortà idonea da provarsi da detto officio dj fare bene e final
mente il suo officio, e rendere buono e reale conto con soddisfazione del
reliquato di tutto quello le pervenisse alle mani, e spettasse alla sua carica sino alla somma de Lire 5000.
i6 - Resterà proibito a detto magasiniero comprare ne in altro qualunque modo avere ne introdurre nel magazeno ne fuori di esso ne
vendere altro grano che quello le sarà dal magistrato giontamente consegnato come anche le sarà proibito vendere grano e tenerlo in altri
luoghi sotto pena della perdita di esso e di Lire cento applicate per in
tero al Signor Capitano, un terzo al detto officio, altro terzo al denunciante.
17 - Sarà anche a detto magazziniere proibito nel tempo del suo ufficio fabbricare ne far fabbricare pane da vender sotto pena della perdita, e da Lire 25 per ogni volta applicate come sopra,
I8 - Sarà obbligo di detto magasinero tenere nel magaseno in modo
scritto in lettera maiuscola il prezzo del grano a quale si venderà sottoscritto di mano del Signor cancelliere e non possa quello eccedere in
niuna maniera sotto pena di Lite 50 per ogni volta come sopra.
19 - Doverà detto magazziniere tener un libro lungo et in central
parte notare i nomi de panettieri e del grano che ognun a suo conto
andarà prendendo e farlo con tale distinzione che in un'occhiata si possa vedere j nomi di detti panettieri et il grano che averà ognuno preso acciocché possino li officiali vedere e conoscere i delinquenti, e trasgressori a questi ordini sotto [pena] a detto magasiniere di Lite 50 da applicare come sopra.
20 - Che arrivando al mese di giugno d'ebano li officiali soprassedere
in modo fare compre con avuto mira di essitare quanto grano fosse nel
magazzeno ad effetto che arrivando il grano nuovo possasi dalli officiali
che estimeranno fare la compera delle mine ducento grano in tutto
come sopra senza lasciarvi grano vecchio dichiarando però che quando
non fusse stato possibile smaltire tutto il grano vecchio siano obbligati li officiali nuovi d'accettare tutto quello grano vi restasse purché non ecceda mine cinquanta allo stesso prezzo che fusse stato comprato con
più far buono la mercede del magasiniere.
21 - finito che averà detto magistrato il suo tempo come anche il
cassiere e magazziniere, doveranno con loro concedere aver dato i loro
conti al consiglio con pagamento, e soddisfazione dell'aliquota alli
officiali nomi respetivamente a.. siano tenuti alli danni et interessi per
quello mancassero di soddisfare a favore di esso officio a ragione del sette per cento l'anno et in oltre cadano nella pena del due per cento da
quali restassero dovendo essere applicati per metà al Signor Capitano,
altra metà a detto officio.
22 - Saldati che saranno i conti anno per anno sarà obbligo del cancelliere di formare un censo dell'estratto et esito quell'anno con l'utile e
perdita che vi potesse essere, e Dio non voglia che la somma del censante che fosse appreso dal Cassiere a tal conto inviarlo al magistrato
della communità di Genova sottoscritto affinché detto magistrato possa avere cognizione della perdita del salario, e dichiarazione che abbia
fato male il suo officio.
23 - Sarà obbligo di detto cancelliere di leggere a detto magistrato
nel suo ingresso questi presenti ordini chiaramente con rogare poi atto
di tal lettura come anche di leggerli al cassiere e magazziniere in quello
che altro rispettivamente tocca sotto pena della perdita del salario.
24 - Parimenti sarà obbligo di detto cancelliere dopo che sarà arrivato il Signor Capitano novo fra il termine de venti giorni averli letti e dato piena notizia di questi presenti ordini acciocché possa siccome...
per buono servigio pubblico invigilare a che sijno onnitamente osservati e puniti li delinquenti in le pene in che occorreranno.
25 - Doverà detto cancelliere oltre il libro che terrà per la cura di
esso magistrato tenere anche un altro libro in quale sij titolato siam et
decrettorarum spectabilis magistratus annonae Intimeli ob in esso nocterà chiaramente tutti li leggi, instrumenti scritture e ragioni appartenenti ad esso magistrato et anche li presenti capitoli e gl'altri che fossero di Signori commissari, o altri che avessero autorità in questa materia fatti etiam dicti mandati, ordinati e decerniti per Illustrissimum
Dominum Comissarium - omni meliori modo - ".
AGRUMI (CEDRI, LIMONI, ARANCE): IMPORTANZA ALIMENTARE-TERAPEUTICA (UNO STORICO DISTILLATO: L'AGRO)
L'IMPORTANZA DEGLI "ANELLI" PER IL COMMERCIO LOCALE E INTERNAZIONALE.
Mai abbastanza vien dato peso all'AGRUMICOLTURA, ed in particolare all'AGRUMICOLTURA LIGURE (cui tra l'altro nelle Hesperides B. Ferrari dedicò un trattato basilare, da cui si è ricavata qui l'immagine del CELEBRE LIMONE LIGUSTICO).
Questa attività colturale del Ponente, più di quella d'ogni altro paese dell'età delle grandi scoperte geografiche, incise sulle navigazioni oceaniche e quindi su esplorazioni e viaggi molto lunghi, altrimenti impossibili: infatti non tanto le carenze tecnologiche frenavano le grandi spedizioni navali quanto una lotta efficace contro le avitaminosi, da cui derivavano malattie come lo scorbuto e la pellagra.
Rilievo si è dato all'introduzione sulle navi dell'olio d'oliva quale conservante, merito è stato conferito all'intuizione di deporre, sotto l'albero di maestra, una o più botti piene di frutta colta acerba, da cui i marinai traessero vitamine ma si son sottovalutati gli agrumi che, per gli ultimi secoli della navigazione a vela, hanno costituito un antemurale contro le carenze vitaminiche. I cedri furono acclimatati in Europa negli ultimi secoli dell'Impero Romano; limoni e aranci erano ancora sconosciuti nel X-XI secolo finché Siciliani, Provenzali e Genovesi trasportarono a Salerno, Sanremo, a Hyères il limone e l'arancio verso il 1096 e forse gli Arabi diffusero questa piante in Africa e Spagna.
Il clima del Ponente favorì la coltura di cedri, limoni ed aranci (fondamentali contro le carenze di vitamina C, di cui sono ricchissimi: da essi si prese presto a ricavare per scopi medicamentosi e non l'acido citrico) e da XV-XIX secc i frutti furono cespite di guadagno per coltivatori di Sanremo (mercato principale degli agrumi), OSPEDALETTI, BORDIGHERA, BORGHETTO S.NICOLO', Ventimiglia, Porto Maurizio, Dolceacqua, Nizza, Roccabruna, Mentone, Monaco): B. Ferrari celebrò le qualità del limone ligure ("Limon Ponzinus Ligusticus") cui dedicò un'incisione nel volume Hesperides sive de Malorum Aureorum Cultura et usu, Libri Quattuor, Roma, 1646. Nella "Sez. di Sanremo dell'Arch. di Stato" (Archives Departement de Nice, Serie M. 377) son i Capitoli della Frutta Limoni alla Tedesca, ed alla Caravana, regolamentazione su coltura, raccolta e vendita sotto sorveglianza di un Magistrato dei Limoni, ufficio di 4 soggetti preposti per la comunità di Bordighera al controllo delle operazioni.
I Magistrati dei Limoni, nominati ad Aprile stabilivano le Poste (tempi e modi di raccolta) con facoltà di multare i contravventori. Alla raccolta presiedevano i Collettori, annualmente eletti, che si servivano di ANELLI DI FERRO per misurare i frutti da commerciare o no, quindi per una SELEZIONE TIPOLOGICA, COMMERCIALE, STRUMENTALE E QUINDI FARMACOLOGICA (E.MUSSA nel suo citato studio sull'agrumicoltura ha fatto rimarcare la rarità ormai di queste misure fiscali e, sulla base di una collezione prinvata incompleta, ha menzionato: Anelu grossu di mm.54, Anelu de Mentun di mm. 51, Spezin di mm.47 e Anello Minuto di mm.35> Le misurazioni non sono ancora state completate ma una serie fiscale completa di ANELLI è stata recentemente scoperta da Denise Avvantaggiati e quindi assimilata alle raccolte librarie e antiquarie della "Collezione M. e B. Durante" donde provengobno le quasi introvabili immagini selezionate nel collegamento fotografico).
Collettori e Proprietari procedevano alle operazioni, portandosi una scala ogni due unità e con l'obbligo di non prender denari, bevande od altro da terzi tranne la paga. I Sensali, presiedevano ai Collettori, riscuotevano il dovuto, versavano la quota ai proprietari, trattenendo la tassa per la "Comunità".
Gli agrumi eran divisi per qualità: quelli da commercio si dicevano "alla Tedesca o Todesca" con rosetta verde ed "brotto" ma privi di picciolo (colti acerbi, per viaggi entro casse onde giungere maturi sui mercati) mentre "alla Caravana" ("alla Baca" o "Bianchi") eran quelli per il commercio locale o comunque solo in Liguria, scelti già maturi.
I frutti minori, che non passavano per gli ANELLI, erano spremuti per ottenere, tramite DISTILLAZIONE l' "AGRO" o acido citrico, venduto in Europa per bevande, tinture e come emostatico e diuretico in medicina.
Tra il 15 ed il 22 del mese ebraico di Tishri (settembre-ottobre), celebrandosi la "Festa dei tabernacoli o delle Capanne", detta "della Raccolta" per la fine dei lavori dei campi, molti Ebrei erano nel Ponente per procurarsi rami di cedro, palma e salice da portare al tempio in processione nei 7 giorni della festa: per la richiesta, i commercianti di Bordighera guadagnavano molto dalla ricorrenza (l'a. ligure decadde in pieno '800 affermandosi il prodotto di Sicilia, Africa settentrionale e Spagna).
Capitoli dell'Ufficio di Abbondanza
Ms. originale 8 Settembre 1655, ff. 4 - in "Biblioteca Rossi" n. 74
h. Ist. Int. di Studi Liguri Bordighera.
"1655 8 Settembre
Vedendo che nella presente città di Ventimiglia e sua Giurisdizione l'officio di abbondanza non viene esercitato con quella diligenza, attenzione e carica che si conviene per la buona direzione et amministrazione del quale desiderando Vostra Signoria Illustrissima provvedere ha perciò formato il trascritti capitoli et ordini da osservarsi inviolabilmente -
1 - Prima l'officio di abbondanza doverà constare di sei persone quattro della città delli migliori, più integre et idonee e due delle ville nelle quali si doverà andare in giro et rispettivamente in modo che in
quattro anni ogni villa vi abbia avuto il suo e tale elezione doverà
farsi su lo principio e prima settimana del mese di Giugno di ogn'anno dal magnifico Parlamento con vacanza de dui anni alla medesima carica, e non possa in modo alcuno iscusarsi sotto pena di scudi cento
applicandoli per la metta al Signor Capitano e l'altra metta alla comunità, e di non poter mai più esser eletto ad alcun ufficio beneficiale utile et onorevole, e perché l'esperienza ci fa conoscere che per la
lontananza di quelli delle ville malamente si può venire a quelle
deliberazioni, che urgenti e necessarie sono a tale officio perciò oltre
a detto numero de sei doverà anche intervenire il Sindico del quartiero di piazza il quale farà la parte del presidente acciò che con più facilità si possa avere numero che di quattro sarà bastante, e con maggiore accuratezza si possa procedere e tenere abbondante questa comunità.
2 - Doverà parimenti il suo cassiere alla quale carica per questa prima volta e stato dall'illustrissimo Signor Commissario eletto la persona del nobile Paulo Geronimo Orengo quale eserciterà questa carica
sino all elezione del suo successore che dover3 farsi la prima settimana
del mese di Giugno parimenti dall'inteso parlamento nella forma e
modo che si dirà non dovendo di più d'un anno.
3 - Se li doverà a detto officio assegnare un notaro quale abbia da
servire per cancelliere per fare unitamente la parte del sindaco alla
quale cura resta eletto per questa prima volta il Nobile Gio Maria
Bellomo per anni tre prossimi da cominciare il primo di Luglio 1658
con facoltà all' istesso officio di poterlo prorogare per altri due anni
mentre però tale proroga incorra almeno cinque voti favorevoli
quali si doveranno li sei dell'officio cbe saranno protempore in compagmia de magnifici Sindici uniti e giontamente fare elezione d'altra
che subentrerà nella carica con vacanza di un anno.
4 - Inoltre dall'istesso ufficio d'abbondanza, che come sopra sarà
eletto su lo principio di Giugno verso la fine dell'istesso o principio
di Luglio allora venturo doveranno fare pubblicamente incantare per
tre giorni festivi e chi vorrà vender al magazzeno per la misurazione de
grani e non deliberarlo a chi avesse negozio di grano per levare di
mezzo ogni sospetione e pretesto per il quale eletto se gli darà il Giuramento con vacanza di un anno.
5 - Elletione del cassiere doverli in l'avvenire nella seguente forma
cioè il Magnifico Generale Parlamento passerà a Palle dodici soggetti
che si conosceranno abili e idonei per tale carica di cassiere e prima
riponere i loro nomi in un bosciolo e ogni anno venire all'ellezione
di uno quale doverli servire di cassiere di quell'anno e così di anno
in anno sino a tanto che tutti i suddetti dodeci abbino fatto la loro
funzione accettando però che se fusse estratto per cassiere qualche d'uno che fusse ufficiale dell'abbondanza non debba tale ellezione avere luogo, ma si debba venire ad estrazione di un altro ad effetto che
in uno stesso tempo non habbino due cure con la vacanza dell'anni all'istessa carica.
6 - Tra il termine di otto giorni dopo che sarà eletto detto Magistrato debbano essi officiali et ogn'uno di loro sotto pena di sindacato
comparire insieme con tre de magnifici sindici al meno inanti d Signor
Capitano a prendere giuramento di fare detto loro officio bene e fedelmente con carità de poveri, telo del ben pubblico e con particolare
accuratezza che ne magazzeno non vi si introduca solo de grano buono e sufficiente e durante detta loro carica d non negoziare per loro
ne per invero altre persone direttamente ne indirettamente in grano,
rimosso finalmente dalli animi loro ogni proprio utile amicizia e passione ma solo aveno mira all'avvantaggio de poveri et abbondanza di
questa Città e per occorrere alla malizia con la quale molte volte s'illude la legge, resterà in ellettione del Generale parlamento di dichiarare se da alcuno si sarà maliziosamente cominciato a negoziare in
grano per schivare tale officio, e che ciò non ostante si intenda legittimamente eletto secondo la dichiarazione ne farsi detto Generale par-
lamento
7 - Doveranno essi officiali dell'abbondanza fare le compre de grani particolarmente al principio della raccolta e la prima compra sarà di
mine 200 quale numero doveranno avere mira particolare che sempre si trovi in detto magazeno così andare sempre essitando il più vecchio.
8 - E perché possa il tutto andare con megliore regola e accuratezza e che nel magazzeno non siino commesse frodi resterà perciò il
minor d'età di officiali deputato particolarmente per due mesi d'andare a rivedere, e riconoscere almeno due volte la settimana detto magazeno che qualità di grano vi sarà come si conservi, come si vai essitando et ogn'altra cosa che stimasse degna per il bon mantenimento
di esso magazeno e finiti essi due mesi subentrarLi a tal cura l'altro
collega per altri due mesi e cosi di mano in mano sino a tanto che arrivi al maggior d'essi il quale doverà fare l'ultimo bimestre.
9 - Et acciocché detto officio d'abbondanza possa continuare il grano alla Città, et provvedere con quello a vantaggio che si spera da una
tale opera si obbliga et espressamente comanda a tutti li panatieri della
presente Giurisdizione che vorranno fabbricare o fare fabbricare pane da
vendere d'andare a prendere il grano da detto officio et a tale effetto doveranno promettere e dare sigurt3 di cosi osservare sin alla somma de
lire cento d'applicarsi in caso di contravvenzione un terzo al Signor
Capitano, un terzo all'officio e l'altro terzo al denonciante oltre la perdita del pane da darli a poveri doveranno poner o avere mira che li panatieri per loro fatiche vi abbino soldi vinti di franco per ogni mina di grano.
10 - E perché si considera che tale officio è stato istituito in sostenimento de poveri, e loro sollievo per tanto sarà cosa degna e di molta
Pietà che sentendosi penurie de viveri come in qualche anni accade
faccino commodo di qualche grano le parerà per sovvenire a Poveri senza interesso a cono con questo però che dijno pegno, equivalente e di
sopravanzo al grano si dasse sì che il cancelliere farà nota distinta tan
to del grano come del pegno con darli un biglietto, che contenerà il
grano preso e pegno lasciato e che promettano di restituirlo per tutto
il mese d'agosto allora prossimo con notificarli che se dentro di esso
termine non lo restituiranno si verrà senz'altro alla vendita del pegno.
11 - Che il detto magazzino anzi magistrato non vi possa esser maggior somma che di Lire 6000 de quali ora si lasciano Lire 4199, 11
in mano de detto Paulo Geronimo Orengo Cassiere e quando vi entrasse altra somma procedente da effetti e crediti di detto officio si debba il sopra più da Lire 6000 impiegare in Luogo cauto e sicuro a soddisfazione del Prestantissimo Magistrato delle Comunità al quale
sarà officio anzi obbligo delli officiali pro tempore ordinare quello se
ne doverà fare.
12 - Che il cassiere come sopra eletto e da legersi non possa in niun
modo scusarsi ma sij obbligato accettare tale carica sotto pena di scudi
venticinque ovvero applicati per un terzo al Signor Capitano un terzo
alla Comunità e altro terzo all'officio dell'abbondanza.
13 - Doveranno in detto cassiere pervenire tutti li denari che in
qualunque modo spettassero o potessero spettare a detto officio d'abbondanza e non possa disponere senza mandato in scritto dalli detti officiali e da essi firmato come anche da loro cancelliere quali mandati
non doveranno esser che per occasione di compre de grani o altro spettante a detto officio di abbondanza avvertendo a detto cassiere di non
pagare mandato che non fosseron pagabili ad alcuno dell'officio d'abbondanza sotto pena pagare del proprio, a piedi d'ogni mandato ne riporterà esso Cassiere la ricevuta di che sarà pagabile.
14 - Sarà obbligo del magazziniere dare nota mese per mese al Cancelliere del grano che averà venduto in detto mese il quale cancelliere
doverà notarlo nel libro con la valutazione del prezzo a quale stato venduto.
15 - Qual magazziniere dopo che sarà eletto sarà tenuto promettere
e dare sigortà idonea da provarsi da detto officio dj fare bene e final
mente il suo officio, e rendere buono e reale conto con soddisfazione del
reliquato di tutto quello le pervenisse alle mani, e spettasse alla sua carica sino alla somma de Lire 5000.
i6 - Resterà proibito a detto magasiniero comprare ne in altro qualunque modo avere ne introdurre nel magazeno ne fuori di esso ne
vendere altro grano che quello le sarà dal magistrato giontamente consegnato come anche le sarà proibito vendere grano e tenerlo in altri
luoghi sotto pena della perdita di esso e di Lire cento applicate per in
tero al Signor Capitano, un terzo al detto officio, altro terzo al denunciante.
17 - Sarà anche a detto magazziniere proibito nel tempo del suo ufficio fabbricare ne far fabbricare pane da vender sotto pena della perdita, e da Lire 25 per ogni volta applicate come sopra,
I8 - Sarà obbligo di detto magasinero tenere nel magaseno in modo
scritto in lettera maiuscola il prezzo del grano a quale si venderà sottoscritto di mano del Signor cancelliere e non possa quello eccedere in
niuna maniera sotto pena di Lite 50 per ogni volta come sopra.
19 - Doverà detto magazziniere tener un libro lungo et in central
parte notare i nomi de panettieri e del grano che ognun a suo conto
andarà prendendo e farlo con tale distinzione che in un'occhiata si possa vedere j nomi di detti panettieri et il grano che averà ognuno preso acciocché possino li officiali vedere e conoscere i delinquenti, e trasgressori a questi ordini sotto [pena] a detto magasiniere di Lite 50 da applicare come sopra.
20 - Che arrivando al mese di giugno d'ebano li officiali soprassedere
in modo fare compre con avuto mira di essitare quanto grano fosse nel
magazzeno ad effetto che arrivando il grano nuovo possasi dalli officiali
che estimeranno fare la compera delle mine ducento grano in tutto
come sopra senza lasciarvi grano vecchio dichiarando però che quando
non fusse stato possibile smaltire tutto il grano vecchio siano obbligati li officiali nuovi d'accettare tutto quello grano vi restasse purché non ecceda mine cinquanta allo stesso prezzo che fusse stato comprato con
più far buono la mercede del magasiniere.
21 - finito che averà detto magistrato il suo tempo come anche il
cassiere e magazziniere, doveranno con loro concedere aver dato i loro
conti al consiglio con pagamento, e soddisfazione dell'aliquota alli
officiali nomi respetivamente a.. siano tenuti alli danni et interessi per
quello mancassero di soddisfare a favore di esso officio a ragione del sette per cento l'anno et in oltre cadano nella pena del due per cento da
quali restassero dovendo essere applicati per metà al Signor Capitano,
altra metà a detto officio.
22 - Saldati che saranno i conti anno per anno sarà obbligo del cancelliere di formare un censo dell'estratto et esito quell'anno con l'utile e
perdita che vi potesse essere, e Dio non voglia che la somma del censante che fosse appreso dal Cassiere a tal conto inviarlo al magistrato
della communità di Genova sottoscritto affinché detto magistrato possa avere cognizione della perdita del salario, e dichiarazione che abbia
fato male il suo officio.
23 - Sarà obbligo di detto cancelliere di leggere a detto magistrato
nel suo ingresso questi presenti ordini chiaramente con rogare poi atto
di tal lettura come anche di leggerli al cassiere e magazziniere in quello
che altro rispettivamente tocca sotto pena della perdita del salario.
24 - Parimenti sarà obbligo di detto cancelliere dopo che sarà arrivato il Signor Capitano novo fra il termine de venti giorni averli letti e dato piena notizia di questi presenti ordini acciocché possa siccome...
per buono servigio pubblico invigilare a che sijno onnitamente osservati e puniti li delinquenti in le pene in che occorreranno.
25 - Doverà detto cancelliere oltre il libro che terrà per la cura di
esso magistrato tenere anche un altro libro in quale sij titolato siam et
decrettorarum spectabilis magistratus annonae Intimeli ob in esso nocterà chiaramente tutti li leggi, instrumenti scritture e ragioni appartenenti ad esso magistrato et anche li presenti capitoli e gl'altri che fossero di Signori commissari, o altri che avessero autorità in questa materia fatti etiam dicti mandati, ordinati e decerniti per Illustrissimum
Dominum Comissarium - omni meliori modo - ".
All'8 settembre 1655 risalgono i (rivisitati, per comodo anche delle Ville)
CAPITOLI DELL' UFFICIO DELL'ABBONDANZA: manoscritto originale in
Biblioteca Rossi, VI, 74 h presso Ist. Interna. di Studi Liguri -
Bordighera). Nell'ambito della Repubblica di Genova
si indicava con tale termine l'organismo preposto alla pubblica
annona cioè a quel complesso di uffici dell'amministrazione
statale che avevano il compito di provvedere viveri, indumenti
ed altri generi di prima necessità per il rifornimento della
popolazione, specie in periodi di carestia.
Il termine ANNONA, dal latino dotto, vale per
produzione agricola annuale di un territorio e quindi quale
pubblico approvvigionamento di viveri: l'equivalente abbondanza non fu tuttavia
usato in solo area genovese e già nel XIV sec. lo storico
fiorentino G. Villani nella sua Cronica (12-119 edita a
Firenze per I. Moutier e F. Gherardi Dragomanni nei 1844-45)
scrisse: " ... si provvide per gli ufficiali dell'abbondanza di fare
quadrare i passi a confini..." mentre il celebre marchigiano del
XVI secolo Annibale Caro definì "abbondanziere" il
magistrato preposto a tale ufficio (Lettere scritte in nome del
cardinale Alessandro Farnese, 3 voll., Padova, 1765, I 353).
Il termine Abbondanza, benché sinonimo di Annona,
comportava una valenza militaresca di cui ancora nel XIX secolo
si sentiva la arcaica portata: “...Abbondanziere: chiamavasi con
questo nome negli eserciti coloro ai quali o per appalto o per altro
dovere spettava la cura dell'abbondanza, cioè dei viveri dei soldati..." (v. Dizionario teorico-militare, compilato da un ufficiale del
già Regno d'Italia, 2 voll., Firenze, 1847, sotto voce).
Abbondanza od Annona che fosse, l'Ufficio che la gestiva aveva in teoria la funzione di presiedere coi propri vettovagliamenti
alle esigenze della popolazione, specie più povera, in periodi particolarmente calamitosi, anche se tale organismo, spesso appaltato
o malgestito non produsse sempre gli effetti desiderati, tanto che
i pensatori del XVIII-XIX secolo finirono per attribuirgli più difetti
che qualità "...un vecchio errore di economia pubblica, l'annona,
erasi convertito in sangue e succo dei nostri popoli..." (così Pietro
Colletta, Storia del Reame di Napoli, 4 volumi, Capolago,
1834,I,32).
Secondo l'economista genovese Girolamo Boccardo, autore
del Dizionario della economia e del commercio (Torino,
1857-63) l'ANNONA era più estensivamente "il complesso delle
leggi relative al commercio dei generi di prima necessità, massime
frumentarie, come i magistrati addetti a farle osservare, ed infine
i locali e magazzini pubblici delle Granaglie".
Sotto quest'ultima considerazione di MAGAZZINO PUBBLICO si può giudicare l'Ufficio
della Abbondanza istituito per Ventimiglia e Ville: da quanto reperibile dal documento di seguito trascritto l'Ufficio era stato istituito da tempo ma il suo funzionamento era stato tanto discusso e
discutibile da rendere obbligatorie, all'8 settembre del 1655, la stesura di NUOVE NORME o CAPITOLI DELL'UFFICIO DELLA ABBONDANZA.
I nobili, che ne ebbero il controllo, non adempirono probabilmente ai loro compiti: ma ben si intende che gli aristocratici
intemeli amassero controllare un organismo che gestiva cifre considerevoli e del resto il Commissario genovese (di cui non sappiamo il nome ma certo un Magnifico, dalla titolatura usata) se
fece redigere dei CAPITOLI per il buon funzionamento della ABBONDANZA, ne affidò la cura provvisoria al nobile di Piazza Paolo
Geronimo Orengo, ne concesse il controllo al discusso Parlamento intemelio e dei sei funzionari preposti all'Abbondanza ne
attribuì quattro alla città e due alle ville, quando queste ultime
erano già demograficamente superiori alla città e con abitanti più bisognosi dei soccorsi dell'Abbondanza.
Il primo capitolo sanciva appunto, l'istituzionalizzazione di 6
ufficiali preposti eletti dal Parlamento di Ventimiglia e Ville che però conferiva
alla Città una pratica superiorità elettorale elettorale dei due terzi: cosi
che a due agenti delle Ville ne sarebbero stati affiancati quattro
per parte di Ventimiglia.
Tuttavia, e questo permette di recuperare ancor più l'idea di
un istituto manovrato dalla nobiltà, il Commissario genovese tenuto conto che le Ville erano lontane (sic!) e i loro agenti dell'Abbondanza non avrebbero potuto, in caso di necessità, rapidamente
coadunarsi coi colleghi per prendere opportune decisioni aggregò
ai sei ufficiali, in perpetuo, il Sindaco del quartiere di Piazza (il quartiere cioè della nobiltà, nell'area della Cattedrale dove sorgevano le belle case dei Magnifici) che, quale Presidente avrebbe legalizzato le adunanze disertate per vari accidenti dagli abbondantieri delle Ville. Nel contesto dell'annosa LOTTA DI SEPARAZIONE PER L'ECONOMICO TRA VENTIMIGLIA E SUE VILLE ORIENTALI la redazione del PRIMO CAPITOLO delle NUOVE NORME o CAPITOLI DELL'UFFICIO DELLA ABBONDANZA sembrerebbe andare
incontro alle richieste dei villani specie Bordigotti che nel
XVIII secolo, almeno in due occasioni, protestarono per l'assenza
di propri ufficiali presso un inefficiente ufficio dell'Abbondanza, per la lentezza del servizio e perché i loro panettieri, obbligatisi a valersi del grano del Magazzeno pubblico intemelio ma spesso
impediti dal mal tempo e dalle alluvioni del Nervia e del Roia a
recarvisi anche per la durata di dieci giorni, una volta giunti per
il rifornimento si sarebbero sentiti rispondere che non vi erano
più granaglie, con grave pregiudizio della popolazione distrettuale.
Tuttavia, a ben guardare, una petizione bordigotta del 1633
proprio coi riferimenti alle difficoltà di contatti con Ventimiglia se da un lato impose in pratica la stesura di
capitoli e la concessione di Ufficiali dell'Abbondanza alle Ville dall'altro rese possibile riconoscere legittima la loro eventuale assenza dalle
riunioni e concesse la facoltà legale di istituire una Presidenza
che garantisse il numero e la valenza statutaria all'organismo sì che le riunioni, a fronte dei controlli delle Autorità genovesi,
risultassero fattibili e legittime.
L'inghippo evidente, a scapito delle Ville, stava nel fatto che la Presidenza venne conferita al Sindaco rappresentante
della aristocrazia intemelia: come nel caso del serpente che si morde la cosa o nel giuoco di "prestigio" delle tre tavolette
i Nobili o Magnifici di Ventimiglia potevano continuare a gestire l'Abbondanza come cosa propria.
All'apparente democrazia
dei nuovi capitoli "dicevano di no" gli intoppi della burocrazia elefantesca e la possibilità di tenere delle riunioni affrettate accusando il maltempo (anche quando ai villani fosse possibile raggiungere
per tempo la città).
E poi...in caso di vero maltempo, quando soprattutto il Nervia per lunghe piogge entrava in piena ed impaludava alla foce o addirittura, per mancanza di buoni argini, giungeva ad allagare un'ampia zona tra Vallecrosia, Camporosso Mare oltre tutta la vasta area nervina [e magari i danni si accentuavano in quanto si ingrossava persino il torrente Crosa o Verbone, quello quasi sempre asciutto che si usava valicare con un guado
romano], l'Ufficio intemelio dell'Abbondanza poteva funzionare regolarmente, distribuire in città le sue riserve alimentare mentre gli isolati villani, trattenuti da piogge e paludi, finivano per sentirsi scornati ed ancor più impotenti coi loro due agenti dell'Abbondanza impossibilitati a raggiungere una Ventimiglia dove intanto, però, un Presidente nobile locale li sostituiva nell'Ufficio e faceva gli interessi del suo ceto, non certo quelli delle ville.
Così, specie nei periodi alluvionali e di carestie, la consapevolezza di essere stati gabbati si trasformava in sordo rancore ed i Villani eran sempre più convinti della necessità non di correttivi limitati e di piccole riforme ma di una loro completa emancipazione da Ventimiglia: ma questo lo sapevano anche i più astuti fra i Nobili di Piazza e parecchi di loro "tremavano"
nell'attesa di qualche, improrogabile ormai, reazione dei popolani delle Ville, sempre più decisi, preparati e soprattutto finalmente uniti contro l'esosa città.
i testi di questo sito sono stati scritti dal Prof. Bartolomeo Durante
Si precisa inoltre in particolare che questo lavoro non è a scopo commerciale ma di divulgazione culturale e per uso documentario - Professor Bartolomeo Durante