cultura barocca
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stupro e stupratore - differenze nella severità dell'eventuale sentenza giudiziale a seconda dello stato socio-economico e della reputazione della donna violentata - cautelative indubbiamente maschiliste "in merito ad un denunciato crimine di stupro (stupro peraltro in contesto apertamente maschilista incredibilmente sublimato, quasi alla stregua di una costumanza sociale, nella cinquecentesca letteratura oscena ed escrologica, dal Venier nel suo audacissimo scritto dai molteplici titoli = la Puttana errante, la Zaffetta, il Trentuno, lessema del gergo con cui in area veneta si indicava lo stupro collettivo o di gruppo) erano comunque applicate dagli interpreti, fatte salve minime distinzioni, per ogni Stato (quindi anche per la Repubblica di Genova) - In merito risulta emblematica "QUESTA PAGINA" della più generale CASISTICA RISERVATA AL REATO DI STUPRO della celebre seicentesca opera di diritto criminale di ANTONIO CONCIOLI (Resolutiones criminales..., Macerata, per gli Eredi di di Agostino Grifo e Giuseppe Piccini, 1667) tutti gli interpreti di diritto criminale, in Italia e non, ritenevano che non sussistesse stupro nel caso di costrizione sessuale esercitata nei riguardi di una donna di incerta o cattiva reputazione (e spesso gli stupratori non mancavano di pagare onesti testimoni [sic!] che vanificassero le accuse delle donne stuprate sostenendo qualche loro intemperanza o provocazione sessuale. Sulla base di questi presupposti avveniva così che la maggior parte delle donne prescindendo dalla loro reputazione temessero render pubblica la violenza patita innescando una storia personale di segretezze e dolore vissuto in silenzio che in tanti casi si è dilatata fino ad oggi = del resto in quest' epoca intermedia fatta di luci ma anche di tante ombre la presunta lunaticità/mutevolezza attribuita alle donne e che consigliava una loro subordinazione all'autorità maschile costituiva un'aggravante notevole atteso che -presa sul serio anche dal punto di vista medico- aveva finito per sancire una minore attendibilità della donna quale testimone; a favorire poi la non denuncia delle violenze patite concorrevano altre valenze del diritto intermedio = sia per questa norma sostanzialmente ambigua che, estrapolata da Statuti Criminali, del '500 in merito ai quali, sempre dai contenuti pressoché identici, a mero titolo d'esempio si recupera qui quanto sancito dai "Libri Criminali" della Repubblica di Genova, ci indica come si ritenesse pregiudizievole al buon nome d'una donna testimoniare in pubblico sia per fattori giuridici che avrebbero comunque umiliato la donna al modo che si legge qui di seguito nelle 4 Risoluzioni del Concioli sul reato di Stupro: e in particolare la sanzione, nel contesto di queste "Risoluzioni", che lo Stupro fosse delitto comunque difficile da provarsi ed ancora che sempre si dovesse differenziare, nel caso di comprovazione di reato, nella pena da comminarsi, tra persone "oneste" ed "umili" (cosa che coimplicava l'ambiguità della soluzione del Risarcimento che "premiava" ricchi e privilegiati a scapito dei cittadini comuni) inducevano nel caso di tante vittime d'abusi a preferire un doloroso silenzio in vece di una pubblica discussione in Curia che avrebbe potuto recar più danni che giuste soddisfazioni. Oltre a tutto ciò già a partire dalla grave personale umiliazione per cui una donna -a priscendere dalla sua o da altrui testimonianza- doveva di necessità sottoporsi a questa avvilente "VISITA MEDICA" onde accertare il crimine ed eventualmente il suo stato di verginità violata o meno - vedi anche qui per approfondire con testi digitalizzati i vari aspetti della violenza sessuale dallo stupro allo stupro collettivo allo stupro di guerra procedendo in merito allo Stupro dal Diritto Romano per arrivare a quello dei Barbari anticipatore dello jus medievale per giungere alla vexata quaestio dello Jus primae noctis e tramite un grande salto cronologico visualizzare i nuovi eserciti del '700 = la regolamentazione della disciplina e i controlli per la tutela della popolazione civile con persecuzione di violenze varie tra cui lo stupro di guerra







TUTTA LA PROCEDURA INVESTIGATIVA PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO DI STUPRO O VIOLENZA CARNALE NEL XVII SECOLO ERA UN'UMILIAZIONE EVIDENTE PER LA DONNA, NONOSTANTE LA SEVERITA' DELLE PENE PER I REI ACCERTATI: IN PARTICOLARE SONO DA VALUTARE I DUE COMMI DELLA RISOLUZIONE III, P. 608, COL. I, COMMI 6 - 7.
[ Essi in dettaglio sono emblematici della complessità e drammaticità della CONDIZIONE FEMMINILE: al COMMA 7 inequivocabilmente per esempio si legge (traduzione dal latino) che "...si esclude lo stupro quando si tratta di donna disonesta [intendendo con tale epiteto non una criminale, una meretrice od una prostituta (il che sarebbe già una grave discriminazione a fronte di una violenza sessuale) ma qualsiasi donna "rea" di aver mantenuto una certa libertà comportamentale e/o sessuale: per esempio una qualche onestissima ma emarginata "ragazza madre" (BIBLIOTECA PRIVATA)]