informatizzazione a c. B. Durante

Presso BIBLIOTECA PRIVATA INTEMELIA in questo VOLUME TEOLOGICO di F. PORTERO si legge il CANONE SUL MATRIMONIO (qui TRADOTTO) DELLA SESSIONE XXIV DEL CONCILIO DI TRENTO















DOTTRINA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Il vincolo del matrimonio fu dichiarato solennemente perpetuo e indissolubile dal primo padre del genere umano quando disse, sotto l'ispirazione dello Spirito santo:
Questo ora è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie: e saranno due in una sola carne (Gen. 2, 23-24 - Mt. 19 - Ef. 5,31).
Che questo vincolo dovesse unire e congiungere due persone soltanto, Cristo Signore lo insegnò più apertamente, quando, riferendo quelle ultime parole come pronunciate da Dio, disse:
Quindi, ormai non sono più due, ma una sola carne e immediatamente confermò la stabilità di quel vincolo, affermata da Adamo tanto tempo prima, con queste parole: L'uomo, quindi, non separi quello che Dio ha congiunto (Mt 19, 6; Mc. 10, 8-9).
Lo stesso Cristo, autore e perfezionatore dei santi sacramenti, con la sua passione ci ha meritato la grazia, che perfezionasse quell'amore naturale, ne confermasse l'indissolubile unità e santificasse gli sposi. Cosa che Paolo apostolo accenna, quando dice:
Uomini, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa ed ha sacrificato se stesso per essa (Ef. 5, 25).
E poco dopo soggiunge:
Grande è questo sacramento. Io dico in Cristo e nella chicsa (Ef. 5,32).
Poiché, quindi, il matrimonio nella legge evangelica è superiore per la grazia di Cristo agli antichi matrimoni, giustamente i nostri santi padri, i concili e la tradizione della chiesa universale hanno sempre insegnato che si dovesse annumerare tra i sacramenti della nuova legge.
Insanendo contro di essa, uomini empi di questo secolo non solo si sono formati un'opinione-falsa di questo venerabile sacramento, ma secondo il proprio costume, col pretesto del vangelo hanno introdotto la libertà della carne e con la bocca e con gli scritti hanno affermato molte cose aliene dal senso della chiesa cattolica e dalla tradizione approvata dai tempi degli apostoli, non senza grande danno dei fedeli cristiani.
Perciò il santo e universale sinodo, volendo opporsi alla loro temerità, ha determinato di sterminare le eresie e gli errori più notevoli di questi scismatici e di stabilire contro gli stessi eretici ed i loro errori i seguenti anatematismi.

CANONI SUL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1. Se qualcuno dirà che il matrimonio non è in senso vero e proprio uno dei sette sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo, ma che è stato inventato dagli uomini nella chiesa, e non conferisce la grazia, sia anatema.
2. Chi dirà che è lecito ai cristiani avere nello stesso tempo più mogli e che ciò non è proibito da alcuna legge divina, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che solo i gradi di consanguineità e di affinità enumerati nel Levitico (
Lv. 18, 6-18) possono impedire di contrarre il matrimonio e possono sciogliere uno già contratto e che la chiesa non può dispensare da qualcuno di essi o costituirne in numero maggiore che lo impediscano e lo sciolgano, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che la chiesa non poteva stabilire degli impedimenti dirimenti il matrimonio, o che stabilendoli ha errato, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che per motivo di eresia o a causa di una convivenza molesta o per l'assenza esagerata dal coniuge si possa sciogliere il vincolo matrimoniale, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che il matrimonio rato e non consumato non venga sciolto con la professione solenne di uno dei coniugi, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna che secondo la dottrina evangelica ed apostolica (
Mt. 5,31; 19,9; Mc. 10, 11-12; Lc. 16,18)non si può sciogliere il vincolo del matrimonio per l'adulterio di uno dei coniugi, e che l'uno e l'altro (perfino l'innocente, che non ha dato motivo all 'adulterio) non possono, mentre vive l'altro coniuge, contrarre un altro matrimonio e che quindi commette adulterio colui che, lasciata l'adultera, ne sposi un'altra, e colei che, scacciato l'adultero, si sposi con un altro, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando, per vari motivi, stabilisce che si può fare la separazione dalla coabitazione tra i coniugi, a tempo determinato o indeterminato, sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che i chierici costituiti negli ordini sacri o i religiosi che hanno emesso solennemente il voto di castità, possono contrarre matrimonio, e che questo, una volta contratto, sia valido, non ostante la legge ecclesiastica o il voto, e che sostenere l'opposto non sia altro che condannare il matrimonio; e che tutti quelli che sentono di non avere il dono della castità (anche se ne hanno fatto il voto) possono contrarre matrimonio, sia anatema. Dio, infatti, non nega questo dono a chi lo prega (
Mt. 7, 7-8) con retta intenzione e non permette che noi siamo tentati al di sopra di quello che possiamo(I Cor. 10, 13).
10. Se qualcuno dirà che lo stato coniugale è da preferirsi alla verginità o al celibato e che non è cosa migliore e più beata rimanere nella verginità e nel celibato, che unirsi in matrimonio (
Mt. 19, 11-12), sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che la proibizione della solennità delle nozze in alcuni periodi del1'anno è una superstizione tirannica, che ha avuto origine dalla superstizione dei pagani o condannerà le benedizioni e le altre cerimonie, di cui la chiesa fa uso in esse, sia anatema.
12. Se qualcuno dirà che le cause matrimoniali non sono di competenza dei giudici ecclesiastici, sia anatema.

CANONI SULLA RIFORMA DEL MATRIMONIO

Capitolo I
Quantunque non si debba dubitare che i matrimoni clandestini , celebrati con il libero consenso dei contraenti , siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la chiesa non li abbia dichiarati invalidi, - e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo sinodo in realtà condanna) quelli che negano che essi siano veri e rati e chi falsamente afferma che i matrimoni contratti dai figli senza il consenso dei genitori siano nulli, e che questi possano invalidarli o annullarli, - tuttavia la santa chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti.
Il santo sinodo però deve riconoscere che tali proibizioni per la disobbedienza degli uomini non servono a nulla e considera i gravi peccati che nascono da questi matrimoni, specie di coloro che rimangono in una condizione di dannazione, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un'altra, e vivono con essa in perpetuo adulterio. Ora la chiesa, che non giudica delle intenzioni occulte, non può ovviare a questo male, se non provvede con qualche rimedio più efficace.
Seguendo, perciò, le orme del sacro concilio Lateranense (IV), celebrato sotto Innocenzo III, comanda che in avvenire, prima che si contragga il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi il parroco dei contraenti dichiari pubblicamente in chiesa, durante la santa messa, tra chi debba contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del matrimonio dinanzi alla chiesa, dove il parroco, interrogati l'uomo e la donna, ed inteso il loro mutuo consenso, dica:
Io vi congiungo in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, o si serva di altra formula, secondo il rito consueto in ciascuna provincia.
Se poi in qualche caso vi fosse il fondato sospetto che, facendo tante pubblicazioni, il matrimonio potrebbe essere maliziosamente impedito, allora si faccia solo una pubblicazione, o il matrimonio venga celebrato almeno alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Quindi, prima della consumazione, si facciano le pubblicazioni in chiesa, affinché se vi fosse qualche impedimento sia facilmente scoperto, a meno che l'ordinario stesso non giudichi opportuno che le predette pubblicazioni vengano omesse, cosa che il santo sinodo rimette alla sua prudenza e al suo criterio.
Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera diversa da quella prescritta, e cioé presente il parroco o altro sacerdote, con la licenza dello stesso parroco o dell' ordinario e con due o tre testimoni, il santo sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.
Comanda, inoltre, che siano gravemente puniti a giudizio dell'ordinario, il parroco e qualsiasi altro sacerdote, che con minor numero di testimoni assistesse a tale contratto; e i testimoni che lo facessero senza il parroco o altro sacerdote ed anche gli stessi contraenti.
Il santo sinodo, inoltre, raccomanda che gli sposi, prima della benedizione sacerdotale - da riceversi in chiesa - non abitino insieme nella stessa casa. Stabilisce anche che la benedizione debba essere impartita dal proprio parroco e che nessun altro, fuorché lo stesso parroco o l'ordinario, possa concedere la licenza di dare questa benedizione ad altro sacerdote, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che deve dirsi piuttosto corruzione - o privilegio.
Se un parroco od altro sacerdote, sia regolare che secolare, - anche se crede di poterlo fare per un privilegio o una consuetudine immemorabile- osasse unire in matrimonio o benedire sposi di altra parrocchia, senza il permesso del loro parroco, per disposizione stessa del diritto rimanga sospeso fino a quando non sia assolto dall'ordinario del parroco che avrebbe dovuto assistere al matrimonio e avrebbe dovuto impartire la benedizione.
Il parroco abbia un registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo in cui fu contratto il matrimonio, e lo conservi diligentemente presso di sè.
Da ultimo il santo sinodo esorta i coniugi che prima di contrarre i1 matrimonio, o almeno tre giorni prima della sua consumazione, confessino diligentemente i propri peccati, e si accostino piamente al santissimo sacramento dell'eucarestia.
Se vi fossero poi delle province che oltre a queste, abbiano anche altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il santo sinodo desidera vivamente che vengano conservate.
E perché precetti così salutari non debbano rimanere ignoti a qualcuno, comanda a tutti gli ordinari che, non appena lo possano. facciano in modo che questo decreto venga reso noto e spiegato al popolo in ogni chiesa parrocchiale delle loro diocesi. Nel primo anno, ciò dovrà farsi spessissimo; poi, quando lo crederanno necessario.
Stabilisce, inoltre, che questo decreto cominci ad andare in vigore, in ogni parrocchia, a trenta giorni dalla prima pubblicazione nella stessa parrocchia.

Capitolo II
L'esperienza insegna che molte volte, per la moltitudine delle proibizioni, si contraggono ignorantemente matrimoni in casi proibiti. Allora, o si continua nel matrimonio non senza grande peccato o esso si scioglie non senza grave scandalo.
Il concilio, quindi, volendo provvedere a questo inconveniente, a cominciare dall'impedimento della parentela spirituale, stabilisce che solo uno, uomo o donna secondo le prescrizioni dei sacri canoni, o al massimo un uomo e una donna possano tenere il battezzato al battesimo. Tra essi, il battezzato stesso e il padre e la madre di lui, come pure tra il battezzante e il battezzato e il padre e la madre dei battezzato soltanto, si determini la parentela spirituale.
Il parroco, prima di recarsi a conferire il battesimo. si informi diligentemente da quelli cui spetta, quale o quali persone essi hanno scelto per ricevere il battezzato dal sacro fonte, ed ammetta a tale ufficio soltanto quella o quelle; trascriva i loro nomi nel registro, e li informi della parentela che hanno contratto, perché non possano essere scusati da alcuna ignoranza.
Se poi anche altri oltre quelli designati, toccassero il battezzato , questi non contrarranno in nessun modo parentela spirituale. Le costituzioni in contrario non avranno alcun valore. Se poi per colpa o negligenza del parroco si facesse diversamente, sia punito a giudizio dell'ordinario.
Anche la parentela che nasce dalla confermazione non deve estendersi oltre chi conferma e chi viene confermato , suo padre e sua madre, e chi tocca il bambino. Tutti gli impedimenti di questa parentela spirituale che riguardano altre persone siano assolutamente aboliti.

Capitolo III
Il santo concilio toglie del tutto l'impedimento di giustizia di pubblica onestà, quando gli sponsali per qualsiasi motivo non fossero validi. Ma quando sono validi, non oltrepassi il primo grado, poiché negli altri (gradi) questa probizione non può più essere osservata senza danno.

Capitolo IV
Questo santo sinodo, inoltre, indotto da questi ed altri gravissimi motivi, restringe solo ai parenti in primo e secondo grado l'impedimento che deriva dall'affinità contratta con la fornicazione e che scioglie il matrimonio contratto in seguito. E stabilisce che negli altri gradi questa affinità non scioglie i1 matrimonio contratto in seguito.

Capitolo V
Chi consapevolmente credesse di poter contrarre matrmonio nei gradi proibiti, sia separato e non abbia alcuna speranza di ottencre la dispensa. Ciò si osservi in modo particolare con chi osasse non solo contrarre il matrimonio ma consumarlo. Se poi l'avesse fatto per ignoranza, per aver trascurato le solennità prescritte nel contrarre il matrimonio, sia soggetto alle stesse pene: non è degno, infatti, di trovar facilmente benevolenza presso la chiesa, chi ha trascurato i suoi salutari ammonimenti. Ma se, pur essendosi attenuti alle forme, in seguito si venisse a conoscere qualche impedimento, di cui egli, probabilmente, non ha avuto conoscenza in questo caso più facilmente - e gratuitamente - gli si potrà concedere la dispensa.
Per i matrimoni da contrarre non si concedano assolutamente dispense, o raramente; ciò, inoltre, non senza motivo e gratuitamente. Nel secondo grado non si dispensi mai, se non tra grandi principi e per un pubblico motivo.

Capitolo VI
Il santo concilio stabilisce che tra il rapitore e la persona rapita non possa aver luogo alcun matrimonio, per tutto il tempo che essa rimane in potere del rapitore. Se la persona rapita, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, acconsentisse ad averlo per marito, il rapitore la prenda pure in moglie, ma il rapitore stesso e tutti quelli che gli hanno dato il loro consiglio e prestato il loro aiuto e il loro favore siano
ipso iure scomunicati, infami per sempre e incapaci di qualsiasi dignità. Se poi fossero chierici, decadano dalla propria condizione. Il rapitore, inoltre, sia che la sposi, sia che non la sposi, sia obbligato a dare una dote alla persona rapita, proporzionata alla sua condizione, secondo la decisione del giudice.

Capitolo VII
Vi sono molti che vagano qua e là e non hanno fissa dimora. Poiché sono di indole cattiva, abbandonata la prima moglie, ne prendono un'altra, o addirittura più, in diversi luoghi, mentre essa vive ancora. Il santo sinodo intende rimediare a questa piaga e ammonisce paternamente tutti quelli, cui spetta, di non esser troppo facili ad ammettere al matrimonio questo genere di individui vaganti. Ed esorta anche le autorità secolari, perche li reprimano severamente.
Ai parroci poi comanda di non assistere al loro matrimonio, senza aver assunto prima diligenti informazioni, e se, dopo aver riferito la cosa all'ordinario, non hanno prima ottenuto la licenza di fare ciò.

Capitolo VIII
E' grave peccato, certamente, che uomini non sposati abbiano concubine. Ma che anche uomini ammogliati vivano in questo stato di dannazione ed osino, qualche volta, mantnerle e tenerle in casa con le mogli, ciò è gravissimo, ed è atteggiamento di particolare disprezzo contro questo grande sacramento.
Perciò il santo sinodo, volendo provvedere con opportuni rimedi ad un male così grande, stabilisce che questi concubinari, sia liberi che ammogliati, di qualsiasi stato, dignità e condizione essi siano, se, ammoniti di ciò dall'ordinario - anche d'ufficio - per tre volte, non rimandano le concubine e non cessano la vita in comune con esse, debbano esser colpiti dalla scomunica e che non possano esser assolti fino a quando non obbediranno realmente all'ammonizione fatta.
Se poi, incuranti delle censure, rimanessero nel concubinato per un anno, l'ordinario proceda severamente contro essi, secondo la qualità del delitto.
Quanto a quelle donne, - siano esse maritate o nubili che vivono pubblicamente con gli adulteri o concubinari se esse, ammonite tre volte, non obbediranno, siano gravemente punite dagli ordinari dei luoghi, d'ufficio, anche senza che qualcuno lo richieda, a seconda della colpa, e siano cacciate dalla città o dalla diocesi, se questo sembrerà opportuno agli stessi ordinari, chiamando in aiuto, se necessario, il braccio secolare. Le altre pene stabilite contro gli adulteri e i concubinari rimarranno in vigore.

Capitolo IX
Gli affetti terreni e le passioni, spessissimo accecano tanto gli occhi della mente dei signori temporali e delle autorità da costringere con minacce e pene uomini e donne della loro giurisdizione - specie se ricchi e se hanno la speranza di una grande eredità - a contrarre il matrimonio contro loro volontà con quelle che gli stessi signori e magistrati impongono loro.
E poiché è sommamente empio che sia violata la libertà del matrimonio e che le ingiustizie nascano proprio da coloro, da cui si dovrebbe attendere l'esatta osservanza delle leggi, il santo sinodo comanda a tutti - di qualsiasi grado, dignità e condizione - sotto pena di scomunica
ipso facto, di non voler impedire in nessun modo, direttamente o indirettamente, ai loro sudditi o a qualsiasi altro, di contrarre liberamente matrimonio.

Capitolo X
Dall'avvento del Signore nostro Gesù Cristo fino al giorno dell'epifania, e dal mercoledì delle ceneri all'ottava di Pasqua compresa, il santo sinodo dispone che tutti osservino le antiche proibizioni delle nozze solenni. Negli altri tempi, permette che esse possano celebrarsi solennemente; ma i vescovi faranno in modo che esse siano celebrate con quella moderazione e dignitàa che il rito comporta: il matrimonio, infatti, è cosa santa e dev'essere trattato santamente.