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ASSIEME AD ALTRI PUNTI INTERPRETATIVI SOPRA SI PUO' LEGGERE IL DELICATO "QUESITO XIX" DEL CAPO II, SEZIONE I, DEL VOLUME DEL PELLIZZARI CUSTODITO IN BIBLIOTECA PRIVATA.
USA LE FRECCE SOTTOSTANTI PER RITORNARE ALL'INDICE (DESTRA) OD AL FRONTESPIZIO (SINISTRA) DELL'OPERA
IL "QUESITO XIX" SOSTIENE CHE "NON SI PUO' COSTRINGERE UNA DONNA CONTRO SUA VOLONTA AD ENTRARE IN CONVENTO DI CLAUSURA", SEBBENE VARIE E DIVERSE SIANO LE DISPOSIZIONI DA PRENDERSI CONTRO COLORO CHE IN MODI DEPRECABILI MA VARI (DALLA PERSUASIONE INSISTITA ALLA VIOLENZA) ABBIANO PERPETRATA TALE AZIONE.
AL "PUNTO 33" DEL "QUESITO XIX" SOSTANZIALMENTE PERO', IN CHIUSA DELLA TRATTAZIONE, SI LEGGE CHE I CASI PER CUI, NEL RISPETTO DEL DIRITTO CANONICO, UNA DONNA PUO' ESSERE COSTRETTA AD ENTRARE NELLA RELIGIONE ESISTONO LECITAMENTE E CHE SONO I SEGUENTI:
1: QUALORA UNA DONNA, IN PUBBLICO O PRIVATAMENTE, FECE UN VOTO DI ENTRARE NELLA RELIGIONE DI CUI SI CONSERVI CONSAPEVOLEZZA E TESTIMONIANZA - 2: NEL CASO CHE UNA DONNA, DOPO DUE MESI CHE SIA SPOSATA, ABBIA RINUNCIATO A CONSUMARE IL MATRIMONIO PER ADIRE AD UNA SCELTA RELIGIOSA - 3: QUALORA DOPO UN QUINQUENNIO UNA RELIGIOSA ABBIA A DIRE CHE LA SUA PROFESSIONE RELIGIOSA NON AVEVA ALCUN VALORE - 2: SE SI TRATTI DI UNA DONNA CONDANNATA AL CARCERE PERPETUO E LE SIA POI DATA LA POSSIBILITA' DI SCELTA FRA IL PRENDERE LO STATO RELIGIOSO OD IL RIMANERE PERPETUAMENTE IN CARCERE.
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