DELRIO (DEL RIO) Martin Antonio (1551 Anversa - 1608) uno dei massimi punti di riferimento di tutto il diritto inquisitoriale ecclesiastico e soprattutto interprete dei fenomeni di stregoneria costantemente tenuti presenti in tutti i procedimenti sul controverso argomento. Fu teologo e filosofo della Compagnia di Gesù in cui entrò nel 1580 insegnando in vari centri universitari. Di vastissima cultura e perfetto conoscitore di 9 lingue come detto rappresentò anche in Italia, paese che frequentò con pubblici e indiscussi riconoscimenti (importanti soprattutto i suoi soggiorni a Roma), un’autorità indiscussa su argomenti di giurisprudenza in casi di magia al punto che i suoi Sei libri di dispute sulla magia (I ed. del 1593) - opera definita miracol del secol nostro per la completezza, la profondità e la varia erudizione - diventò rapidamente (anche attraverso varie ristampe aggiornate) - uno dei cardini ideologici su cui prese a ruotare il lavoro degli Inquisitori. Della sua monumentale opera, appunto la monumentale pubblicazione DISQUISITIONUM MAGICARUM LIBRI SEX, nell'impossibilità di disporla intergalmente in rete, si è pensato di riprodurre qui digitalizzata l'emblematica RICAPITOLAZIONE dal titolo originale, per esteso, "ANACEPHALAEOSIS DUOCECIM SALUBRIUM MONITORUM QUAE CONFESSARIIS IN PROMPTU ESSE DEBENT". In tale sorta di APPENDICE martin Del Rio concentrò infatti, con accurate esemplificazioni (come a suo solito), le riflessioni (propriamente "MONITIONES" = AMMONIZIONI) di maggior importanza ad uso di CONFESSORI ed ESORCISTI: ed in siffatto elenco di riflessioni si leggono tuttora con grande interesse i: "MONITIO I - "DEMONES ESSE" (trad.: "i Demoni esistono realmente" = VEDI QUI UNA CLASSIFICAZIONE TRADOTTA IN ITALIANO DI DEMONI ED ENTITA' MALEFICHE) - "MONITIO II - "NON LICERE ULLUM PACTUM VEL AMICITIAM CUM DAEMONIBUS INIRE" (trad.: "non è lecito stringere alcun patto od amicizia con i Demoni) - "MONITIO III - "NE IUDICES HOS NEGLIGANT PUNIRE, AUT DISSIMULENT" (trad.: "non sia consentito ai giudici esimersi, per negligenza o fingendo trattarsi di cosa da poco, dal punire costoro ) - "MONITIO IV - "SUPERSTITIONIBUS UTI QUAM NOXIUM & EXECRANDUM" (trad.: "quanto sia nocivo e detestabile il servirsi di varie forme di superstizione" ) - "MONITIO V - "UNDE POTERUNT COGNOSCERE AN A DAEMONE EFFECTUS EXPETETUR, AN A NATURA, AN A DEO?" (trad.: "Donde i confessori potranno riconoscere se un particolare effetto sia di origine naturale, divina o non piuttosto generato da qualche demone" ) - "MONITIO VI - "QUAE REMEDIA TUTISSIMA" (trad.: "Quali siano i rimedi più sicuri ed efficaci" ) - "MONITIO VII - "PRO IJS QUI CURIOSI SINT DIVINATIONUM & SECRETORUM" (trad.: "a proposito di tutti coloro che siano curiosi delle arti divinatorie e dei vari segreti" ) - "MONITIO VIII - "PRO IJS QUI SCIENTIAM INFUSAM AFFECTANT CERTIS RITIBUS SINE LABORE HABERE ECC" (trad.: "in merito a quanti ritengono di poter accedere senza fatica, ma solo con l'asusilio di particolari riti, alla conoscenza dei profondi segreti" ) - "MONITIO IX - "PRO IJS QUI SUNT CUPIDI COPOREAE SALUTIS. HONORIS, AUT PECUNIAE, AUT GRATIAE ACQUIRENDA VEL RECUPERANDA & AD HOC UTUNTUR MEDIJS SUSPECTIS SALMATORUM SEU SALMATORIUM" (trad.: "a proposito di tutti coloro che siano vogliosi di star sempre bene, d'acuisir denaro, onori od acora d'entrare - o rientrare - nei favori di qualcuno e che per tal risultato si valgono dei mezzi sospetti dei SALMADORI - SALMATORI o SALUTATORES" ) - "MONITIO VIII - "DE EXORCIZZATORIBUS SEU DE CONIURATIONIBUS ENERGUMENORUM" (trad.: "in merito ad esorcisti ed esorcismi" ) - "MONITIO VIII - "DE CONIURATORIBUS NUBIUM & INFECTORUM" (trad. libera: "in merito a quanti sanno legare le forze della natura per vari scopi, tra cui liberare le colture infestate da parassiti" ).