FELICE POTESTA' (1649-1702), teologo palermitano, fu giudice e consultore del S. Uffizio, esaminatore sinodale e censore di libri fu celebrato autore di quest'opera che costituisce un manuale di pratica ecclesiastica suddivisa in TRE TOMI in cui per praticità di consultazione si può qui segnalare che la
vastissima
Documento n. 1
Documento n. 2
PRIMA PARTE
costituisce una minuziosa trattazione di diritto canonico con varie considerazioni sui reati perpetrabili e sulle interazioni, anche nella comminazione delle pene, fra giurisdizione statale ed ecclesiastica.
Mentre di questo volume la
SECONDA PARTE
e' dedicata ai vari tipi di eresia, alla censura, ai libri proibiti ed all'inquisizione.
Ed ancora la
TERZA PARTE
affronta le seguenti 3 tematiche:
1 - EXAMEN ORDINANDORUM
2 - EXAMEN PRAEDICATORUM
3 - EXAMEN MISSIONARIORUM
[ Cfr., per altre edizioni, Mira, II, 242]
ESEMPLARE DA RACCOLTA BIBLIOGRAFICA PRIVATA
Proclama Armorum, et aliorum
Antonio Maria Miccone Capitano di Vintimilia, e sua Giurisdizione per la Ser.ma Rep.ca di Genova.
Desiderando SS. M..to Ill.re provedere sì alla publica chè particolare, quiete de popoli, e che quella non sia perturbata dà coloro, che poco temono Iddio, e che indi sia conservata la publica salute, e non seguino disordini, né sijno bestemmiati il nome d’Iddio, né della B.V. né suoi Santi, e per por freno a coloro, che sono, mal’inclinati. Ha ordinato gli infrascritti ordini da doversi pubblicare nella presente città: e sua Giurisdizione da osservarsi inviolabilmente in tutto com’in appresso acciò non se ne possa pretendere ignoranza alcuna.
- 1° Che persona alcuna, di che stato, grado, e conditione si sia soggetta alla nostra Giurisdizione non ardisca bestemmiare il nome d’Iddio, e della B.V. Maria né dei suoi Santi, né giocare a dadi ne a carte ne a giuochi d’azardo, sotto pena, per la prima volta di scutti quatro d’oro, in oro, e per altre duplicate per la mettà all’Ill.ma camera, e per l’altra metà a SS.M.to Ill.re.
- 2° Che non sia lecito a persona alcuna comprare cos’alcuna, benché minima da figlioli minori, e di famiglia, meno da fantesche senza licenza de loro Patroni sotto pena de scutti quatro d’oro in oro d’applicarsi come sopra.
- 3° Che non sia lecito a persona alcuna, di che grado, stato e conditione si sia di gettare, né far gettare immondizie nelle strade publiche, né tam poco né carroggetti in quali si passa, anzi farli nettare, e levar le pietre, et immondizie, che impediscono sotto pena di scutti doi d’oro in oro applicati, come sopra.
- 4° Che tutte le persone, che hanno fondi apperti senza porte, come anche quintane ò sia fosse, da quali scaturisca fettore debbano fra giorni dece averli murati, o farli la sua porta, e chiuderli, acciò non possano mandar fettore, sotto pena di scutti doi d’oro in oro come sopra.
- 5° Che non sia persona alcuna, che ardisca, né presuma lasciar andar per la presente città bestie porcine, né di giorno né di notte, acciò non rendano fettore, e per esser cosa indecente per l’immonditia, che fanno per le strade e per i danni, che ci possono apportare alla comune salute sotto pena di scutti doi d’oro in oro come sopra.
- 6° E perché dà Sig.ri ci vien incaricato, che dobbiam far acconciare le strade publiche, acciò li viandanti, et altri possano commodamente passare per esse per questo comandiamo a tutti coloro a quali spetta, et appresso le loro terre, e case debbano fra giorni quindici prossimi da venire dalla publicatione delle presenti haver accomodato, e fatto accomodare le strade, acciò ogn’uno possa per esse, con bestie comodamente passare sotto pena di scutti quatro d’oro in oro, come sopra.
- 7° E perché il portar l’armi è di molto danno, come si prova alla giornata, et è cosa perniciosa. Et abuso di molta consideratione; Perciò SS.M.to Ill.re comanda ad ogn’uno, e qualsivoglia persona di qualunque grado, e conditione, si sia tanto forestiera, come del paese, che non ardisca né presuma portar armi di sorte alcuna tanto nella presente città, come nelle Ville, si come ancora sopra li balli in giorno di fiera sotto pena di giorno scutti quatro d’oro in oro e di notte il doppio del giorno; oltre la perdita delle armi, applicate dette armi per una terza parte alli denunzianti, e per l’altra parte a SS. M.to Ill.re; et essendo denunziati da famegli con giuramento li sarà data fede, non intendendo però derogare l’altre grida di già fatte in materia d’armi, né meno a privileggi a quali fusse permesso poterle portare.
- 8° Di più avendo inteso SS. M.to Ill.re, esser in questa città, e sua giurisdizione abuso di sparar archibugiate si di giorno, come di notte, e dubitando che non segua qualche inconveniente ordina, e comanda, che persona alcuna, niuna esclusa ardisca, né presuma, sparar archibuggiate né di giorno, né di notte sotto pena di giorno di scutti quatro, e di notte il doppio per un terzo alla Ill.ma Camera e per il resto a SS.M.to Ill.re.
- 9° Di più ordina, e comanda il prefatto M.to Ill.re Sig. Capitano, che niuna persona di che grado, stato e conditione si sia non debba lasciar andare, né permettere che vadino nel luogo vicino al Palazzo, ove si dice la colla, ò pure castello vecchio, peccore, asini, né altre bestie di qualsivoglia sorte per oviare il fettore, che caosano, e talli altri inconvenienti sotto pena di scutti doi d’oro in oro d’applicarsi come sopra.
- 10° Di più intendendo, e prevedendo, che nella presente città, e sua Giurisdizione vi sij introdotto il ballare e che spesse volte in detti balli n’occorrono, e succedono inconveninenti, et questioni; al che volendo oviare per quanto sia possibile ordina et espressamente comanda, che niuno ardisca senza espressa licenza di SS.M.to Ill.re ballare, ne far ballare né luoghi publici, né meno alcuno sonatore ardisca sonare sotto pena di lire cinquanta per ognuno, che contrafarà, e questo per mantenimento della quiete come sopra.
- 11° Di più essendo questa città di transito, et introduzione de forestieri, et importanto al servitio publico, che s’habbia, notizia di quelli, che s’introducono, ordina come sopra e comanda, ch’ogniuno di qualsivoglia grado, e conditione, non introduchi, meno recetti ne allogi in casa loro forestieri alcuno, che prima non ne facci la dovuta denuncia a SS. M.to Ill.re, sotto pena di lire cinquanta, et ogn’altra arbitraria al Prest.mo Magistrato di Guerra.
- 12° Si proibisce ancora a tutti li hosti e tavernari, che passata uni hora di notte non possin o, né sij lecito recettare, né dar da mangiare, né bevere ad alcuno, meno per se, come per interposta persona sotto pena di scutti quatro per ogni volta, che contraffaranno.
- 13° In’oltre perché l’andare a cacchia (sic!!) resta cosa di molto danno e pregiudicio col portare dell’armi sotto pretesto della cachia, se tal volta si fanno delli mancamenti e si fanno danni alle campagne d’altrui, sordina perciò , che niuno non possa né presuma andare a cachia con sorte alcuna d’archibuggi, come da ruota e focile, senza espressa licenza di SS.M.to Ill.re sotto pena di scutti quatro d’oro in oro per ogni volta, che si contrafarà.
Dichiarando in’oltre SS. M.to Ill.re che tutte le citatte pene rispettivamente saranno siccome vole, che sieno in arbitrio di SS quale si risalva.
Ogn’uno dunque avertisca a trasgredire perché sarà irremi…bilmente castigato e perché non se ne possa pretendere ignoranza, hà ordinato SS.M.to Ill.re si facci la presente publica grida da pubblicarsi ne’ luoghi soliti, e consueti della presente città, e ville.
Dato in Vintimiglia a primo luglio 1652.
Paolo batta Garib…. Cancelliere.
Il 10 luglio Agostino Pallanca, nunzio della Comunità, pubblica il suddetto proclama nella città di Ventimiglia e nelle ville di Campirubei, Sancti Blaxi, Vallicroxia, Soldani, Saxi, Vallisbona, Burgheti et Burdigheta ad alta ed intelegibile voce .
Disposizioni della Rota Criminale
Signori. Continuandosi, etiamdio per mezzo di particolari deputazioni l’essame, e discussione sopra à raccordi dal zelo delle SS.VV.stati sudditi in ordine al sollievo delle spese camerali,e,venendo stimato molto conveniente,e giusto,che dell’annua spesa,che la Camera publica nel pagamento dè salarij del M. Podestà, & Auditori della Rota Criminale, Avvocato Fiscale, e Fiscale, ne venisse risarcita, e rimborsata da coloro, che commettono i delitti, e gl’eccessi; perciò doppo il conveniente riflesso alla pratica, siamo col più del necessario numero de’ voti venuti in deliberatione di proporre a’ Consegli della Repubblica, come facciamo hora alle SS.VV. in tutto come in appresso.
Che per l’avenire i Rei, e delinquenti siano essi, & i loro rispettivamente beni obligati a pagare alla Camera, e cioè
Per i voti contumaciali del Dominio di Terraferma, e,sentenze contumaciali della M.Rota, quali rispettivamente contengono pene di vita, ò di galera, ò di relegatione, si paghino scuti due argento per ciascheduno di detti voti, e per ciascheduna di dette sentenze.
Per le sentenze contumaciali per quali si manda da’ detti Giusdicenti del Dominio di Terraferma il voto alla M.Rota, che non contengono suddette pene di vita, galera.ò relegatione, e similmente per le sentenze contumaciali della M.Rota, che non contengono suddette pene, ma però siano tali, che se fussero fatte da’ detti Giusdicenti se ne havrebbe à mandare il voto alla M.Rota, si paghi uno scudo d’argento per ciascheduna.
All’istesso pagamento di due, ò di uno scuto d’argento rispettivamente come sopra, siano tenuti per tutte quelle sentenze contumaciali rispettivamente, che vengono fatte da qualunque altri Giusdicenti,Magistrati, e Commissarij della città, e Dominio di Terraferma, che non mandano voto alla M. Rota, comprese anche le sentenze del Serenissimo Senato, Serenissimi Collegi, & Eccellentiss. Procuratori, e contengono le pene rispettivamente de’ quali si fa mentione nelli precedenti due capi.
Con dichiaratione, che comparendo i rei à purgare la loro contumacia non si habbi à pagare come sopra, mà solamente quello che in appresso si dice…….. per le sentenze diffinitive.
Per le sentenze diffinitive da farsi da’ Giusdicenti del Dominio di Terraferma con voto della Mag.Rota, e similmente da essa M.Rota, dove se fussero fatte dà detti Giusdicenti del Dominio, sarebbe necessario il voto della M.Rota, si paghi scuto uno argento.
L’istesso delle sentenze definitive come sopra, s’intende doversi pagare per le sentenze definitive della medesima qualità,che si facessero da qualunque altri Giusdicenti,Commissarij,e Magistrati della Comunità, e Dominio di Terraferma, che non mandano voto in Rota, benché l’istesse sentenze fossero assolutorie,ò di presentarsi,totiens quoties & c.
Comprese anche le simili sentenze del Serenis.Senato,Serenissimi Collegi,& Eccellentiss. Procuratori.
Per le condanne darmi, che si faranno nella Città, se saranno di pistole, fuselli, e simili armi proibite tenersi, si paghi scuti due argento, e se saranno l’altre armi fuori delle suddette si paghi scuto uno argento.
Dichiarando però essente da questo pagamento chi soddisfacesse alla pena col subire la pena di corda.
Ma perché in ordine a’ detti pagamenti sarebbe vana l’impostatione soletta quando non se ne conseguisse l’estrrattione; perciò per l’essecutione di quanto sopra stimasi convenire di provvedere come in appresso.
Che le sentenze contumaciali rispettivamente sopra specificate debbasi procurare l’essigenza suddetta dalli delinquenti, ò nelli loro beni nella conformità, che si sogliono scuotere le visite criminali, obligando perciò li Giusdicenti, e Magistrati tutti fare le loro parti per detta riscossione, & a dare conto, e sodisfattione in Camera Eccellentis. di tutto ciò che per detto conto haveranno scosso, e li Attuarij a dar nota distinta di tutto quello che per il medemo conto apparisse dalli atti delle loro rispettivamente Corti, ò Magist. essere dovuto, e non fose stato scosso. Cò dichiaratione però, che le Comunità, e luoghi non siano tenute ne habbino a sentir danno alcuno per il dovuto per causa di suddetta imposizione.
Che in quanto alle suddette rispettivamente sentenze contumaciali per quale non fosse stato fatto il pagamento come sopra prescritto non si possa concedere veruna proroga di tempo ad andar all’osservanza della relegatione , ò al bando, ò d’altro qualunque tempo, ne meno salvo condotto ne gratia, e fattane concessione senza che sia seguito detto pagamento, s’intenda nullamente fatta, ò dal Cancelliere di Camera Eccellentiss. ò dell’Atttuari de luoghi rispettivamente ove sarà seguita la condanna.
Rispetto poi alle sentenze definitive sopra dette, non si dij il rilasso de medemi Rei dalle carceri che gli istessi Rei sijno rilassati doppo di essere costituiti che non habbino fatto il pagamento come sopra dovuto per le pretese imposizione sotto pena a Giusdicenti, & Attuari di pagare del proprio; E sotto pena ancora del doppio di quello tralasciassero di notare nella nota, che doveranno, come sopra si detto dare, così del scosso, come del non scosso, per suddetto conto. Compreso in ciò l’Attuaro,ò Attuari della M.Rota criminale,& ad ogni modo siano detti Rei per dette sentenze diffinitive tenuti presentare le fedi del pagamento suddetto in qualunque caso di qualunque instanza, che facessero per haver proroga, salvacondotto,gratia, et altro come sopra.
Et perche la riscossione de’ suddetti pagamenti si renda più facile,e più sicura doverà il Not. Attuaro della M. Rota Criminale tenere un libro in quale per alfabeto siano, e vengano alla giornata
notate, scritte tutte quelle persone, che saranno come sopra state condannate annotandovi il loro rispettivamente nome, cognome, Padre, Patria, e qualità della condanna, e dar debito distintamente secondo suddetti ordini a Giusdicenti,e Magist. De’ luoghi ove saranno state fatte sudette sentenze, quando gli stessi Giusdicenti, e Magistrati haveranno scosso essi diritti, & imposizioni rispettivamente; altrimenti darne debito à Rei, sotto pena al detto Atttuario della M.Rota in caso di inosservanza di pagare di suo proprio, quello in che avesse mancato notare, e dar debito come sopra.
Et al detto effetto saranno tenuti pure gli Attuari de’ medemi Giusdicenti,e Magistr. Ogn’anno in fine della loro rispettivamente cura, consegnare al detto Attuaro della M.Rota Criminale nota autentica, ò sia fede di quelli de sudetti dritti, & imposizioni, che saranno da detti Giusdicenti, e Magistrati stati scossi.
Et altro libro di simile conformità si debba pure tenere in Camera Eccellentis., e deli quali dritti, & imposizioni non si possa fare à Rei gratia ne dedottione alcuna.
Che li presenti ordini debbano haver principio ad eseguirsi subito di approvati da Consegli della Rep., e da durare in oltre per lo spatio di due Rote a venire, cioè anni sei, da cominciare dal 10 Marzo prossimo, che occorrendo circa le cose suddette, e qualsiasi di esse alcun dubietà, ò altro, che avesse bisogno di dichiaratione, ò interpretatione, che i Sereniss.Collegi habbino facoltà di fare le dichiarazioni, & interpretazioni che stimeranno più necessarie, & opportune.
Concorrendo dunque le SS.VV. in questo parere, nel quale è concorso con larghissimo numero de’ voti il Minor Consiglio, faranno contenti dimostrando con loro voti favorevoli, acciò che sortisca forza di legge.
1660, Die 19. Iunij.
Approbata à Maior Concilio.
1660 Die 23 Julij a hora una di notte ricevuta in Ventimiglia .
CAPUT I - DE SPONSALIBUS
CAPUT II - DE MATRIMONIO SECUNDUM SE
CAPUT III - DE CONSENSU CONDITIONATO
CAPUT IV - DE SOLEMNITATIBUS MATRIMONII
CAPUT V - DE IMPEDIMENTIBUS MATRIMONII
CAPUT VI - DE DISPENSATIONIBUS
CAPUT VII - DE MATRIMONIO INVALIDADO REVALIDANDO
CAPUT VIII - DE INDISSOLUBITATE MATRIMONII
CAPUT IX - DE IMPEDIMENTO ACTUS CONJUGALIS EX VOTO
CAPUT X - DE DIVORTIO
CAPUT XI - DE DEBITO CONJUGALI
CAPUT XII - DE USU MATRIMONII, & ALIIS OBLIGATIONIBUS CONJUGATORUM