Informatizzazione a c. di B. Durante

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TUTTA LA PROCEDURA INVESTIGATIVA PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO DI STUPRO O VIOLENZA CARNALE NEL XVII SECOLO ERA UN'UMILIAZIONE EVIDENTE PER LA DONNA, NONOSTANTE LA SEVERITA' DELLE PENE PER I REI ACCERTATI: IN PARTICOLARE SONO DA VALUTARE I DUE COMMI DELLA RISOLUZIONE III, P. 608, COL. I, COMMI 6 - 7.
[ Essi in dettaglio sono emblematici della complessità e drammaticità della CONDIZIONE FEMMINILE: al COMMA 7 inequivocabilmente per esempio si legge (traduzione dal latino) che "...si esclude lo stupro quando si tratta di donna disonesta [intendendo con tale epiteto non una criminale, una meretrice od una prostituta (il che sarebbe già una grave discriminazione a fronte di una violenza sessuale) ma qualsiasi donna "rea" di aver mantenuto una certa libertà comportamentale e/o sessuale: per esempio una qualche onestissima ma emarginata "ragazza madre" (BIBLIOTECA PRIVATA)]