inf. a c. di B. Durante

[NELL'IMMAGINE I CAPITOLI DELLA COMPAGNIA MARITTIMA DI S. GIORGIO DA PUBBLICAZIONE ORIGINALE CUSTODITA IN CBA]
Capitoli della compagnia marittima di S. Giorgio di Genova
Considerando noi infrascritti, che il traffico, il quale è l'unico rifuggio di questa Città, ed il mantenimento della Casa di S. Giorgio resta quasi impratticabile, per il pericolo che si corre de Corsari, e la poca quantità, che vi è di presente de Vascelli di nostra nazione, e considerando insieme che in nessuna cosa più che nella navigatione, e nel commercio consistono nelle Città marittime il bene del publico, la prosperità de i privati, e l'essere di tutto lo Stato, mentre da ogn'uno si scorge, che i Vascelli maneggiati da persone habili all'arte marinaresca restano profittevoli, non tanto per trattener la gente per altro otiosa inutile, e cattiva, nell'impiego; la maestranza nelle fabriche, e la gioventù in un lodevole essercitio, ma ancora per ristabilire e mantenere con la sicurezza del negotio l'utili ai privati, i datij al Prencipe, & allo Stato il vito, e la libertà, e ripensando pure che per le caggioni sudette non si potrebbe essa navigatione, e commercio utilmente pratticare, ne assicurare da verun privato, senza l'assistenza di una Compagnia Generale, che con le piccole forze di molti possa constituir una forza grande; Perciò noi sudetti habbiamo con maturo consiglio, e per urgente necessità deliberato col favor di Dio, di Nostra Signora e Regina, e de Gloriosi S. Gio. Battista, S. Giorgio, e S. Bernardo, nostri avocati di formare una Compagnia, la quale sotto l'assoluta autorità, e benigna protettione della Repubblica Serenissima, e con l'aiuti dell'Illustriss. Signori Protettori di S. Giorgio possa con fondamenti sodi reggersi, incaminarsi, e provedere a tutto ciò che sarà necessario per la fabrica, e mantenimento delle Navi opportune, per assicurare, e confermare l'essere in Casa, & il traffico in qualsivoglia parte del Mondo, e per goderne in conseguenza tutti gli utili, & impieghi, che da per tutto ne godono le Nationi straniere, si che à questo effetto siamo venuti in parere di stabilire le seguenti Capitulazioni.
Si doverà in primo luogo radunare la Compagnia dell'Indie formata del 1647, & ellegersi essa una deputatione, che possa dar incaminamento à questa nuova Compagnia, con parteciparle tutti li suoi privileggi, e pregare il Senato Serenissimo di amplificare non solo i medesimi privileggi, ma di concerli ancora tutti quelli agiuti, autorità, e prerogative, che più si stimeranno convenienti per il buon indrizzo di prattica così importante.
E che possa insieme pregare l'Illustriss. Signori Protettori di S. Giorgio à concederle tutti quelli avantaggi, e commodità, che si possono dalla loro prudenza aspettar.
Con questi principij resterà deliberata questa Compagnia sotto nome di Compagnia marittima di S. Giorgio, per durar 15 anni, e col pensiero di comprare, ò sia fabricare quelli Vascelli tondi, che saranno di mano in mano deliberati dalla Compagnia.
Doppo la pubblicatione di questi Capitoli, resteranno consentiti quattro mesi à ciascheduno per entrare in questa Compagnia, sij esso Cittadino, ò Forastiero, il qual tempo resterà in arbitrio della Deputazione di poterlo prorogare altri quattro mesi di vantaggio, le portioni saranno di scuti 20 d'argento per ciascheduna con facoltà à partecipi di disponere ogn'uno delle proprie in cui meglio le parrà, e per li modi che più le piaceranno. Non sarà però lecito ad alcuno il dimandare prima di passati i 15 anni, che si è dichiarato dover durare questa Compagnia mà passati i detti quindeci anni si doverà fare per li Deputati il conto, e ripartimento finale, & ogn'uno all'hora potrà prender la sua parte, quando non concorra in continuare la medema Compagnia, ò farne un'altra di nuovo.
Il pagamento delle dette portioni si doverà fare nel Cartulario di S. Giorgio in testa alla deputatione, con che tre quarti di essi ne possono disponere.
Si dichiara che niuno posse essere obligato, ne dalla Deputatione, ne dalla Compagnia, ne da Capitani, ne pure dall'Almirante, ne da cui si voglia per più della sua partecipatione.
Non haverà voto nella Compagnia chi non vi haverà dieci portioni, e non sarà maggiore di anni 20.
Rispetto al modo di unirsi di questa Compagnia si dichiara in appresso, secondo il num. de partecipi che vi saranno.
Ma intanto de gl'ammessi faranno numero quelli che si troveranno giontati un'hora doppo del termine, che sarà stata chiamata la Compagnia con dichiaratione però che quelli che vi haveranno 25 portioni che si chiameranno interessi maggiori possino sempre assistere al Consiglio anche non eletti.
In questo Consiglio maggior della Compagnia si tratteranno tutti gl'affari di essa, e si risolveranno con li tre quinti de voti.
Al medemo spetterà l'elettione di otto deputati di essa Compagnia, niuno de' quali però potrà esser eletto, che non si habbi 25 portioni, e sij maggior d'anni 25.
Gli spetterà anche l'elettione de suoi ministri, come quella delli Ufficiali per li Vascelli.
Haverà ancora essa Compagnia faccoltà d'accettare nuovi partecipi, d'instituire nuove portioni, di far nuove fabriche, compre, e vendite di Vascelli, di far impieghi di mercantie e partiti d'ogni sorte, di prender denari à cambio, secondo la necessità, di far sigortà sopra i medemi Vascelli, e di ripartire gli utili.
Li Deputati doppo di eletti giureranno avanti il Sereniss. Senato di procurare il profitto della Compagnia, di schifare il danno, e di osservare i presenti Capitoli.
Essi deputati doveranno durare per la prima volta tutti due anni, e poi di sei in sei mesi finiranno due i più giovani, con elegersene altrittanti della Compagnia, e gli eletti doppo la prima elettione finiranno tutti di due in due anni nella conformità sudetta.
L'elettione di essi dovrà farsi à un per volta, e resterà eletto sempre quello che haverà più balle.
Essi deputati haveranno facoltà di convocare la Compagnia ogni volta che lo stimeranno opportuno, e di deliberare tutte le cose a loro appoggiate con sei Voti, quando sijno in numero di otto, cinque però di essi faranno numero 1 e vi voranno all'hora tutti i Voti; non vi potranno però essere fra di essi Padre, e Figlio uniti, come ne pure Suocero, e Genero, ne due Fratelli.
A medemi sarà appoggiato il pensiero di far tenere conto diligente di tutte le portioni in libro à parte, come si fà de Luoghi di S. Giorgio con far dichiaratione sotto i loro conti di tutti gli oblighi, & le alienationi che sopra di esse fossero fatte, le quali dichiarationi doveranno prevalere à qualsivoglia altro obligo, ò alienatione non descritta in detto libro che doverà esser tenuto da Scritturale diligente, il quale haverà carico di assistere insieme col Cancelliere della Deputatione à tutte le deliberationi di essa, & à fare il bilancio.
Sarà ancora loro pensiero di fare che sijno mostrati li libri ad ogni partecipe, perché ne possa restar informato desiderando.
Haveranno parimente il carrico di ordinare, che in ogni partenza di vascelli, e loro ritorno si facci il conto dell'armamento, carrico e speditione di essi Vascelli due mesi appresso la partenza, ò ritorno, e di far fare di ogni cosa diligente scrittura.
Sarà cura del Scritturale il rappresentare ogn'anno il stato di quest'armamento alla Deputatione con farne il bilancio e dalla Deputatione si doverà in ogni principio d'anno darne parte alla Compagnia.
Sarà ancora loro pensiero l'ordinare, che ogni tre anni si facci il conto generale di tutte le missioni, e ritorni, come de i profitti, e perdite della Compagnia, acciò possa ordinare che se ne faccino i dovuti ripartimenti, cioè, che dedotte le spese si divida il resto per metà, per dover andare una metà di esse in augumento de Vascelli secondo gl'ordini di essa Compagnia, & a utile della medema, e l'altra metà per dividersi fra i partecipi, secondo le loro respettive portioni.
Sarà similmente loro cura di procurare che s'introduca ne Vascelli di questa Compagnia l'arte Marinaresca con far aprire Scuole Nautiche per li Ufficiali di essi, e con dare à Capitani, Camerate, e Piloti.
Sarà parimente loro Ufficio l'essequire ò far essequire gli ordini della Compagnia, il procurare la compra de vascelli, il provedere i medemi d'ogni sorte di bastimenti, e proviggioni.
Il noleggiare i Vascelli, e dar ordine che sijno noleggiati.
Il far scuodere i noli in Genova, e nell'altre Piazze fuor di Genova. Il confidare ancora à cui bisognasse i denari, mercantie, e gli effetti della Compagnia, purché vi concorrano almeno sei voti, & il poter fare tutte quelle cose, che non sarà dichiarato, che spettino alla Compagnia, con dichiaratione però che se si trattasse qualche cosa da essi Deputati, che in qualche modo concerna l'interesse della Compagnia, e nella quale non si accordassero i Voti bastanti per la deliberatione nelle cose proposte, che in questo caso habbino essi Deputati obligatione di portare la pratica, che havessero trattata e non risolta alla Compagnia, alla quale spetterà il deciderla con li 3 quinti de Voti.
In particolare doveranno tra di loro distribuirsi tutte le cose particolari e conforme stimeranno meglio convenire e tutti insieme saranno obligati sotto ogni pena arbitraria alla Compagnia in conformità della sua auttorità à render conto ad essa Compagnia ogni volta, che da essa ne saranno richiesti.
E per questo effetto si eleggeranno dalla Compagnia due Riveditori, che haveranno pensiero, non solo di far dar conto alli Deputati ogni volta che commanderà la Compagnia, ma sarà loro pensiero particolare di rivedere li libri, e tutte le cose fatte da essi Deputati, e da gl'altri, per riconoscere se da tutti sarà fatto quello, che è secondo gl'ordini della Compagnia, e particolarmente sarà loro cura ancora di tener à Sindacato per otto giorni, nella fine d'ogn'anno ogni Officiale compresi i Deputati, e di far à ciascheduno dar conto di quello, che sarà passato per le sue mani, con avisare d'ogni cosa sotto l'obligo di giuramento, la Compagnia, e particolarmente in risguardo de mancamenti che scorgessero.
E finalmente à qualunque promotore di nuove navigationi, che per tale però sarà dichiarato dalla Compagnia con li 3 quinti de voti, si permette a Deputati il poter loro assignare fino à 2 per 100 dell'utile, che da dette navigationi si cavasse per il termine, che li parrà, anche sino per li 15 anni della durata della Compagnia, & in sua vita; ò vero assignarle quel salario che sarà stimato conveniente dalla Compagnia per il pensiero, che si prendesse delle navigationi, che à lui s'appoggiassero.
1653. Die 23 Aprilis
Serenissimus D. Dux, & Ecellentissimi DD. Gubernatores Serenissimae Reipublicae Genuensium, audito tenore supradictorum Capitulorum, ijsque mature perpensis, eo, quo opus fuit calculorum numero societatem supra memoratam sub protectionem DD. SS. Serenissimarum susceperunt atque suscipiunt, capiulaque praefata comprobaverunt, comprobant, in omnibus ut in eis legitur atque continetur. Et ita.
IO. BENEDICTUS
[edito in Genova, Nella Stamperia di Benedetto Guasco. 1654]