cultura barocca
INF. DI B. DURANTE

Il Papa Innocenzo X (1644-1655), nel già innescato progetto di riforma della vita claustrale, ritenendo di dover abolire i piccoli conventi in Italia, emanò il 17 dicembre 1649 la costituzione apostolica Inter cetera [SIC!], con la quale ordinava a tutti i frati di redigere un elenco completo dei beni mobili e immobili dei conventi, con le relative entrate e uscite. Con la costituzione Instaurandae regularis disciplinae, emanata ancora da Innocenzo X, in data 15 ottobre 1652, la soppressione dei piccoli conventi diventava effettiva ed ovunque trasmessa sotto forma di bolla papale. In essa si specificavano anche le motivazioni: "i piccoli conventi, ormai in numero considerevole, non beneficiavano di sufficienti elemosine e quindi di risorse per una vita autosufficente e decorosa": una completa cronistoria dell'annosa vicenda è svolta dal francescano Lucio Ferraris nella sua Bibliotheca Canonica... dal teologo francescano Lucio Ferraris da cui si riproducono qui i documenti.
Studiando in maniera superficiale la vita dell'Aprosio vien da pensare che, trattandosi il suo di un inciso, con la Instaurandae regularis disciplinae, il problema dei "piccoli e poveri conventi" sia stato definitivamente risolto: ma la cosa non è così semplice e, implicitamente nel suo inciso, lo stesso Aprosio denunciò la complessita del problema parlando affatto a caso di tempi torbidi.
Dalla menzionata Bibliotheca Canonica..., leggendo la voce Vita Communis dopo la solita, e successiva al Sommario, prolusione testuale si leggono la continua necessità di "regolamentare la vita degli Ordini Regolari sia maschili che femminili" (Paragrafo 5), il richiamo a tutta la normativa connessa alle varie riforme: compresi gli interventi basilari di Clemente VIII ed Innocenzo X ed infine questo "Decreto della Sacra Congregazione deputata dal Santissimo Nostro Signore Papa Innocenzo XII sulla disciplina dei Regolari ed edito per sanzione dello stesso Santissimo Nostro Signore" cui segue questa sanzione del paragrafo 14 che denuncia come sia disatteso spesso il pregresso "Decreto sopra la disciplina Regolare".
La data di questa "sanzione" è del 23 febbraio 1717 mentre la "bolla di soppressione dei piccoli e non autosufficienti conventi" risale al 1652: un lasso di tempo estremamente lungo nel cui contesto le diverse posizioni e le conseguenti postulazioni finivano spesso per trasformarsi in interminabili contese fatte di appelli e ricorsi.
Verisimilmente Aprosio, vicario generale della congregazione agostiniana genovese, non scrisse a caso di tempi torbidi riferendosi all'emanazione della Bolla di soppressione dei piccoli conventi attesa la continua elusione delle "Ordinanze Pontificie" sì da rendere necessaria la reiterata minaccia di "severe pene" successive evidentemente, dato il cauto procedere della Chiesa romana, a vari tipi di investigazioni nei conventi o, come più estesamente suol dirsi, sempre recuperando da una voce della Bibliotheca Canonica di L. Ferraris , di supervisioni ovvero
*********VISITAZIONI*********
affidate ai diversi "Superiori Regolari".
Aprosio, eletto proprio nel 1652 "Vicario Generale della Congregazione Agostiniana Genovese della Consolazione" si trovò immischiato nell'estrema confusione generata dalla "soppressione dei piccoli conventi": ma per quanto da lui stesso possiamo apprendere fu obbligato ad affrontare altri problemi specie in merito al convento agostiniano di Viterbo appunto dipendente dalla Congregazione momentaneamente posta sotto la sua suprema giurisdizione.
Dato il periodo di tensione è da credere che l'erudito agostiniano intemelio si sia trovato nella necessità di procedere anche ad opere di supervisione visitazione sì da correggere l'insorgere di varie problematiche.
Il lavoro non era semplice ed assieme ad una buona dose di autorità comportava obbligatoriamente competenze precise nell'ambito del diritto canonico.
Poco se non nulla sappiamo di quanto dovette affrontare il Ventimiglia ma non corre dubbio che la sua carica dovette percorrere vie travagliate e non esenti da rischi.
Ogni VISITAZIONE necessitava infatti di atteggiamenti di estrema prudenza nel contesto del suo espletamento: essa poteva esser svolta, nel caso del CLERO REGOLARE, in forza di una specifica titolatura e mirando ad obbiettivi ben precisi ma oltre a ciò Aprosio doveva anche muoversi nel contesto di una generale turbolenza dovuta alle decisioni pontificie del 1652.
La citata voce VISITAZIONE è comunque di estremo interesse anche per vedere come i "VISITATORI", nella loro opera di CONTROLLO SUI VARI ASPETTI DEL CLERO, dovevano seguire precisi e rigorosi criteri; si vedano qui le voci: VISITARE - VISITAZIONE - CANCELLARIUS - CAPITOLO E CANONICI - PARROCO - VICARIO FORANEO - CLERO - PRESBITERO - MONACHE - EREMITA - REGOLARI (FRATI - MONACI) - CHIESA - FUNERALI - RELIQUIE - INDULGENZE - IMMAGINI SACRE - BATTESIMO - CONFERMAZIONE (CRESIMA) - EUCARESTIA - PENITENZA - "OLIO DEGLI INFERMI" - MATRIMONIO - MESSA - PII LEGATI - DOTTRINA CRISTIANA = vedi anche - CLERO REGOLARE SOGGETTO A VISITAZIONE EPISCOPALE - DELLE MONACHE SOGGETTE A VISITAZIONE EPISCOPALE.
E tutto nella tribolazione di un animo pronto ad intraprendere polemiche letterarie o marilistiche ma non ancora avvezzo a dipanarsi nel mare magnum di norme ferree supportate da un complesso apparato burocratico.
In questo contesto, non sempre chiaro, giova precisare che per Costituzione apostolica (in latino Constitutio apostolica) si intende l'appellativo usato per alcuni documenti papali particolarmente importanti riguardanti un insegnamento definitivo o disposizioni di rilievo.
La parola "costituzione" come detto viene dal latino constitutio e fu termine già utilizzato per indicare le leggi più importanti promulgate dall'Imperatore romano: tale lessema venne poi mantenuto a riguardo dei documenti della Chiesa cattolica e tutto ciò in dipendenza della stretta correlazione fra pregresso diritto romano e diritto canonico.
Per loro natura e allorquando hanno carattere generico. le Costituzioni apostoliche sono dirette a tutti i fedeli sotto forma di Bolle pontificie. Quando al contrario si vuole esprimere qualcosa di particolarmente specifico, fermo restando il tipo di trasmissione, si usano le espressioni: a - "Costituzione dogmatica" (per esempio la Lumen Gentium e la Dei Verbum del Concilio Vaticano II) - b - "Costituzione pastorale" (la Gaudium et Spes dello stesso concilio).
Una BOLLA PONTIFICIA, o BOLLA PAPALE è una comunicazione scritta dalla Cancelleria Pontificia emessa con il sigillo del Papa. Il termine deriva dal latino bulla che fa riferimento all'aspetto del sigillo. Non esiste una esatta distinzione tra le Bolle e altre forme di comunicazione papale, quali la lettera pontificia. I ricercatori moderni hanno retroattivamente usato il termine “bolla” per descrivere ogni tipo di elaborato documento papale emanato in forma di decreto o privilegio (solenne o semplice), e nel caso di altri documenti meno elaborati emanati sotto forma di lettera. Nel linguaggio popolare, il termine è usato per ogni tipo di di documento papale che contenga un sigillo metallico.
Sono state usate come minimo sin dal VI secolo, anche se il termine non venne usato se non a metà del XIII secolo, originariamente come mezzi di comunicazione di natura pubblica per solo uso interno e per registrare promemoria pontifici di natura non ufficiale. Nel XV secolo il termine divenne di uso ufficiale, allorché uno degli uffici della cancelleria papale venne denominato "registro delle bolle" (in latino: registrum bullarum).
Testo [modifica] Il testo della bolla poteva iniziare con un solo rigo redatto a grandi lettere (litterae elongatae). In esso sono in genere contenuti tre elementi: il nome del papa (senza il numerale: quindi Pius e non Pius IX), il titolo del papa, episcopus (vescovo) seguito dalla formula humilitatis che suona servus servorum Dei (servo dei servi di Dio").
La prima frase (l’incipit), spesso una citazione biblica, in tempi recenti ha spesso indicato il documento stesso (per esempio Rerum novarum).
Il corpo del testo non aveva alcun formato speciale e spesso aveva un’impostazione molto semplice.
La parte conclusiva conteneva in genere una datatio in cui venivano indicati il luogo in cui il documento era stato scritto, il giorno, il mese e l’anno del pontificato del papa. Seguivano le firme ed infine il sigillo.
Il papa, per le bolle più solenni, usava firmare (almeno in parte) il documento di proprio pugno: in questo caso allora veniva usata la formula Ego [nome] Catholicae Ecclesiae Episcopus ("Io, [nome] Vescovo della Chiesa Cattolica"). Alla firma del papa in questo caso seguivano alcuni segni di corroborazione (rota e benevalete), le firme dei testimoni e poi in ultimo il sigillo. Attualmente, un membro della Curia Romana firma il documento a nome del Santo Padre, in genere il Cardinal Segretario di Stato.
La caratteristica peculiare della bolla era il sigillo metallico, la bulla il cui termine è poi passato ad indicare l'intero documento. Il sigillo era generalmente di piombo, ma in occasioni molto solenni veniva usato l’oro.
Il sigillo rappresentava i fondatori della Chiesa di Roma, gli apostoli Pietro e Paolo, identificati dalle lettere Sanctus PAulus e Sanctus PEtrus. Il nome del papa che emanava la bolla veniva scritto nel retro.
Il sigillo veniva applicato al documento o mediante cordicelle di canapa (nel caso si trattasse di lettere di giustizia ed esecutorie) oppure seta rossa e gialla (nel caso di lettere di grazia) annodate attraverso piccole aperture nel documento stesso.
Fin dal tardo XVIII secolo il sigillo di piombo è stato sostituito da un timbro di inchiostro rosso dei Santi Pietro e Paolo con il nome del papa regnante circondante l’immagine, anche se lettere molto formali, quali per esempio la bolla di Giovanni XXIII che convocava il Concilio Vaticano II, ancora portano il sigillo di piombo.
Si sono conservate bolle papali in forma originale solo posteriori all’XI secolo, quando avvenne la transizione dal fragile papiro alle più durature pergamene. Non è stata rinvenuta integra in originale nessuna bolla precedente l'819 d.C., ma si sono conservati alcuni sigilli originali di piombo risalenti al VI secolo.
In termini di contenuti, la BOLLA è semplicemente il FORMATO in cui si presenta un DECRETO PAPALE; può contenere qualsiasi argomento, ed infatti molte così erano e sono, inclusi decreti statutari, nomine di vescovi, dispense, scomuniche, COSTITUZIONI APOSTOLICHE, canonizzazioni e convocazioni.
La bolla era il formato di lettera esclusivo del Vaticano fino al XIV secolo, quando cominciò ad apparire il breve apostolico, il meno formale modo di comunicazione papale che era autenticato da uno stampo di cera (attualmente uno stampo di inchiostro rosso) raffigurante l’anello del pescatore. Non vi è mai stata una distinzione esatta tra la bolla ed il breve, oggigiorno però la maggior parte delle lettere, incluse le encicliche papali, sono emanate come brevi.
Attualmente, la bolla è l’unica comunicazione scritta in cui il papa si definisce episcopus servus servorum Dei; per esempio, papa Benedetto XVI, quando emana un decreto in forma di bolla, inizia il documento con Benedictus, Episcopus, Servus Servorum Dei.
[da Wikipedia - enciclopedia libera on lina - con integrazioni varie]

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