CAPITOLO PRIMO contenente quattordici scomuniche contro Prelati...
1-La PRIMA SCOMUNICA fulmina quei Cardinali che, essendo vacante il soglio di Pietro, abbiano contravvenuto alle direttive fissate di Giulio II al fine che il papa venga eletto senza peccato di simonia...
CAPITOLO SECONDO contenente tredici scomuniche contro Chierici...
CAPITOLO TERZO contenente venticinque scomuniche contro Religiosi...
CAPITOLO QUARTO contenente sette scomuniche contro Monache od altre femmine...
CAPITOLO QUINTO contenente sette scomuniche contro Confessori e Predicatori...
CAPITOLO SESTO contenente tre scomuniche contro Inquisitori e Deputati all'esecuzione del Santo Ufficio o Commissari dello stesso...
CAPITOLO SETTIMO contenente quindici scomuniche contro Signori temporali...
CAPITOLO OTTAVO contenente quindici scomuniche contro stati particolari...
CAPITOLO NONO contenente sessantasei scomuniche contro ogni sorta di persone...
2-Questa SECONDA SCOMUNICA colpisce i Cardinali che riferiscano qualcosa a riguardo del Concistoro segreto mentre sussiste un precetto papale che impone di non svelare nulla di tutto ciò...
3-La TERZA SCOMUNICA riguarda quei Cardinali che ambiscono al Papato e per realizzare le loro ambizioni si macchiano della colpa di simonia...
4-E' invece contro Cardinali che commettono simonia la QUARTA SCOMUNICA...
5-Sussiste altresì una QUINTA SCOMUNICA a carico di quei Vescovi che, per quanto sospesi dall'esercizio e dalla fruizione di offici e benefici, abbiano al contrario partecipato o presenziato a siffatti offici o comunque si siano valsi dei menzionati benedici...
6-La SESTA SCOMUNICA flagella poi quei Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Abati ed ecclesiastici in genere che abbiano fatto sì che qualche altro ecclesiastico oppure un Collegio se non un Convento siano stati trascinati a rendere ragioni innanzi ad un tribunale laico mentre spetti loro il privilegio del foro ecclesiastico. E simile tipo di SCOMUNICA si deve estendere puranco a tutti i laici che siano stati corresponsabili o coadiutori di tal malefatta...
7-A quegli amministratori del Vescovo o comunque a tutti i subordinati di quest'ultimo che, per lucro e quindi commettendo simonia, si siano dati da fare per pubblicare Indulgenze con ampii privilegi giunga la condanna sancita dalla SETTIMA SCOMUNICA...
8-L'OTTAVA SCOMUNICA è avverso quei Vescovi e comunque tutti quegli ecclesiastici impiegati presso la Santa Sede che, a quanti si fanno latori della proposta di provvisioni, passaggi di proprietà od ancora vere e proprie commende, fanno direttamente o per il tramite di sodali dono o promessa di qualcosa...
9-Colpevole e sancibile con la NONA SCOMUNICA è quel Cardinale che, eletto da un numero inferiore delle due terze parti del Concilio, abbia iniquamente dato il proprio assenso all'elezione di lui fatta a Pontefice romano...
10-La DECIMA SCOMUNICA perseguita invece quei Vescovi che in una Città in cui risiedono uomini che parlano lingue diverse assumano il governo pastorale di quanti parlino la loro stessa lingua prima che vengano eletti a coadiutori dal Vescovo vero e proprio di quelli...
11-Sussiste UNDICESIMA SCOMUNICA a danno di quei Nunzi Apostolici, siano essi Vescovi od Arcivescovi, che supplichino favori, per lettera o solo espressi per voce, a quei Principi, Re od Imperatori presso cui siano stati inviati in missione...
12-La DODICESIMA SCOMUNICA tormenta invece tutti i Vescovi che abbiano acconsentito all'uso, nelle chiese di loro spettanza, del rito e dell'abito dei Fraticelli, quelli che per la precisone son detti Bizocchi, cioè Beghine...
13-La TREDICESIMA SCOMUNICA flagella quindi quei Prelati o Patriarchi che siano venuti alla Curia romana o se ne siano allontanati senza che ne sia stato informato il Papa...Siffatta SCOMUNICA è estensibile altresì a coloro i quali abbiano accolto dei Prelati presso la Sede Apostolica, a meno che non abbiano tempestivamente allertato il Pontefice, e ciò sempre prima dell'arrivo dei summenzionati Prelati...
14-Vengono colpiti dalla QUATTORDICESIMA SCOMUNICA quei Prelati o Sacerdoti che svolgano la funzione di Visconti o di altri prefetti secolari ed i quali per quanto ammoniti non abbiano deposto tale incarico...
15-La QUINDICESIMA SCOMUNICA infine fulmina tutti quei Cardinali che vengano meno a quanto sancito da Gregorio XV in merito all'elezione del Pontefice sotto titolo di "Reservatur Papae./ Adverte hic contra Episcopos, atque alios Praelatos esse etiam multas alias excommunicationes, atque praecipuè illas, quae sunt contra omnes, ponuntur infra in cap. 9. Quamvis enim in Suspensionem, atque interdictum non incidant Episcopi, nec eorum Superiores, nisi de illis fuit expressa menti, cap. quia periculosum, de sent. excomm. in 6. Excommunicatio tamen generaliter lata, atque Episcopos, atque eorum Superiores etiam Cardinales ligat, ut notat Navrr. in Comm. de datis, & acceptis notabili sexto, Sayrus lib. I cap.8 nu.23 & 24, Ugonus Tabula prima, cap. 17, num 10 & 11 6 alij. Nos tamen hic solum posuimus excommunicationes, quae solis Praelatis competun, vel in quas facilius Praelati incidere posse videntur".
1-La PRIMA SCOMUNICA flagella quei Chierici che scientemente e di loro spontanea volontà intrattengano rapporti con una persona scomunicata da Papa e la rendano partecipe dei loro divini servizi...
2-La SECONDA SCOMUNICA risulta comminabile a quei Chierici i quali spingono qualcuno a far voti, giurare o promettere di farsi seppellire nella loro chiesa e di non mutar decisione una volta effettuata tale scelta...
3-La TERZA SCOMUNICA flagella invece quei Chierici, inferiori per grado ai Vescovi, che, prestato giuramento di libersri dei benefici di cui godono, non tengono fede ai patti. E siffatta SCOMUNICA si commina anche avverso coloro in cui favore vengono rimessi tali benefici ed estesamente tutti colore che prestano aiuto a compiere simili malefatte...
4-La QUARTA SCOMUNICA colpisce poi tutti i Chierici che allo scopo di venire ordinati o di ottenere qualche beneficio si rendono colpevoli di simonia...
5-Contro i Chierici e tutti gli altri che apertamente o di nascosto si fanno rei di simonia confidenziale risulta comminabile la QUINTA SCOMUNICA...
6-Vengono colpiti dalla SESTA SCOMUNICA quei Chierici che abbiano fatto in modo che qualcuno si sia impadronito dei beni o diritti di Chiese o luoghi pii: lo stesso vale anche per i Chierici che si siano fatti consiglieri di quanti compiano tali usurpazioni...
7-La SETTIMA SCOMUNICA spetta a tutti quei Chierici che abbiano costretto qualche altro ecclesiastico a presentarsi come accusato innanzi ad un tribunale laico...
8-Vengono colpiti quindi dall'OTTAVA SCOMUNICA quei Chierici che fanno doni, promesse o pagamento in danaro a quanti promettono loro vantaggi, provvisioni, onori vari...
9-La NONA SCOMUNICA flagella poi tutti quei Chierici, di minor grado dei Vescovi, che affittano o cedono case a degli usurai od ancora non li cacciano nel giro di tre mesi dalle loro terre...
10-La DECIMA SCOMUNICA tormenta quindi quei Chierici Presbiteri od anche non Presbiteri, ma comunque Arcidiaconi, Pievani, Decani, Prepositi, Cantori o che comunque ne svologono le funzioni, i quali si fanno uditori di Medicina o di Diritto, sempre che nell'arco di due mesi non abbandonino questi loro studi...
11-Contro tutti quei Sacerdoti che ottengono di ricoprire le funzioni di sostituto del conte o di altro prefetto secolare e che richiamati non abbandonano tale ufficio è legittimo comminare l'UNDICESIMA SCOMUNICA...
12-Son quindi da punire con la DODICESIMA SCOMUNICA quei Chierici che contraggono matrimonio di fatto. Siffatto tipo di SCOMUNICA è estensibile pure a quei Religiosi che parimenti fanno simil cose: e lo stesso altresì vale a scapito di tutti quelli che contraggono Matrimonio secondo i gradi proibiti e con Monache...
13-La TREDICESIMA SCOMUNICA è comminabile a scapito di quei Chierici ed Ecclesiastici che alienano od affittano, per un periodo eccedente i tre anni, beni immobili preziosdelle Chiese, fatta eccezione per i casi in cui è concessa licenza a far ciò e questa SCOMUNICA vale altresì contro tutti quelli che a vario titolo ricevono simili beni...
La PRIMA SCOMUNICA colpisce tutti i Religiosi che inducono qualcuno a far voto o comunque giurare di scegliere la loro chiesa come luogo della propria sepoltura, promettendo di giammai mutar parere una volta ottenuta tal concessione. SCOMUNICA che colpisce in tale evenienza anche le Monache...
La SECONDA SCOMUNICA colpisce poi tutti quei Religiosi che amministrano il sacramento dell'estrema unzione o dell'eucarestia o solennizzano il Matrimonio senza palese licenza del Parroco: lo stesso vale per quelli che assolvono da colpa e pena tutti gli scomunicati in quei casi in cui ciò non viene loro concesso...
La TERZA SCOMUNICA invece flagella tutti i Religiosi che si recano Oltremare senza licenza scritta dei loro superiori...
La QUARTA SCOMUNICA colpisce invece quei religiosi che esigono pasti, pranzi, cene, denari, privilegi ed altri vantaggi allo scopo d'ottenere l'ingresso nel Monastero. E la stessa SCOMUNICA concerne pure quanti soddisfano queste ingiuste richiese...
La QUINTA SCOMUNICA riguarda tutti quei religiosi Mendicanti che passano ad un Ordine non di Mendicanti, fatta eccezione per quello dei Cartusiani: contestualmente sono da SCOMUNICARE qui Religiosi non Mendicanti che, senza licenza papale, accolgono nel proprio Ordine quanti si è detto di sopra...
La SESTA SCOMUNICA invece giunge comminabile a quei Religiosi che ospitano nelle loro Chiese o Monasteri quanti hanno apostasiato dall'Ordine dei Frati Predicatori, a meno che non l'abbiano espulsi una volta che sian stati ammoniti dai succitati Frati...
La SESTA SCOMUNICA concerne quindi tutti quei Minori ed Eremitani che pretendono di accogliere nel proprio Ordine dei Frati Predicatori...
La SETTIMA SCOMUNICA fulmina poi tutti quei Religiosi, fatta eccezione dei Cartusiani, che accolgono nel proprio Ordine qualche Religioso della Società di Gesù senza ricevere autorizzazione dai propri superiori: peraltro questo tipo di SCOMUNICA può colpire gli stessi Gesuiti che entrano in un Ordine diverso da quello dei Cartusiani e che danno consigli e pareri opposti a quanto sancito...
Un'ulteriore NONA SCOMUNICA è da comminare contro i Professi dell'Ordine degli Umiliati, peraltro soppresso da Pio V, che ammettono qualcuno alla professione di fede ed a vestire l'abito dell'Ordine...
Son poi da colpire con la DECIMA SCOMUNICA quei Frati Minori che, in tempo di Interdetto, accolgono nelle proprie Chiese dei Frati del terzo Ordine...
L'UNDICESIMA SCOMUNICA vale a danno e pena dei Superiori delle Religioni che non abbiano ottemperato ai dettami della Bolla di papa Paolo V edita nell'anno 1606 la quale comincia con le parole "Romanus Pontifex" e che stabilisce come i Religiosi sospettati di eresia (che in un certo modo istigano anche le donne in confessionale) debbano essere denunziati agli stessi Inquisitori, sì che per i Superiori degli stessi sospetti non esista più occasione di prevenire...
La DODICESIMA SCOMUNICA flagella gli Abbati, Priori e qualunque altro genere di Superiori Religiosi, cui a vario titolo spettano cura ed amministrazione dei Monasteri di Monache, nel caso che entrino in siffatti Monasteri in circostanze di non procata necessità e non accompagnati da da pochi e di loro più anziani Religiosi: siffatta SCOMUNCA è da applicare altresì avverso quei Prelati secolari, Vescovi e Cardinali che oltre tre volte si rechino in tali Monasteri femminili...
La TREDICESIMA SCOMUNICA vale contro tutti quei Religiosi che temerariamente si spogliano dell'abito della loro Religione...
La QUATTRODICESIMA SCOMUNICA tormenta poi tutti quei Religiosi che, senza licenza del loro Prelato e privi di decisione favorevole della maggior parte dei membri del loro convento, seguano qualsivoglia genere di studi...
A danno dei Religiosi che escano dal loro Convento per recarsi a seguire studi di legge o medicina si commini la QUINDICESIMA SCOMUNIA, a meno che essi non rientrino nella loro casa comune nel giro di due mesi...
Si applichi poi la SEDICESIMA SCOMUNICA a scapito di tutti quei Religiosi che non osservino l'Interdetto o l'ordine di cessare dai sacri uffici...
La DICIASETTESIMA SCOMUNICA flagella quei Religiosi che, privi di beneficio od amministrazione, si approprino di raccolti o acquisiscano per sè altre decime spettanti alle Chiese od ancora proibiscano che queste siano versate alle Chiese cui spettano...
LA DICIOTTESIMA SCOMUNICA fulmina invece tutti quei Religiosi, sia monaci che Canonici regolari, che senza aver titolo all'amministrazione, si recano nell'aula delle deliberazioni di qualche Principe con l'intenzione di nuocere ai loro superiori od ai rispettivi Monasteri...
La SCOMUNICA DICIANNOVESIMA si deve comminare a danno di tutti quei Religiosi che dicano qualcosa con l'intenzione di stornare quanti li ascoltino dal pagamento delle decime...
A quei Religiosi che contraggano Matrimonio di fatto si applichi poi la VENTESIMA SCOMUNICA...
Siano da sancire con la VENTUNESIMA SCOMUNICA tutti quei Reigiosi detti Fraticelli oppure Fratelli della povera vita, o Bizochi od ancora Beghini che richiedano favori, espressi a parole o per lettere, a quei Principi presso cui sian stati mandati...
La VENTIDUESIMA SCOMUNICA colpisca quindi quei Religiosi Mendicanti i quali, senza licenza papale, accettano nuovi luoghi onde abitare od ancora commutino oppure alienino quelli già ottenuti...
Valga inoltre la VENTITREESIMA SCOMUNICA avverso quei Religiosi Mendicanti, approvati da Concilio Lugdunense, che senza facoltà speciale del Papa accolgano qualcuno nel loro Ordine, oppure acuistino una nuova sede oppure se ne liberino una volta acquisitala: risulta fatta eccezione per gli Ordini Mendicanti, ed altri Ordini ancora, riconosciuti dopo di questi dei quali sopra si è detto...
La VENTIQUATTRESIMA SCOMUNIA vale poi contro quei Monaci che, senza autorizzazione del proprio Abate, detengono armi entro il Monastero...
In merito alla VENTICINQUESIMA SCOMUNIA è da dire che essa si commina a quei Religiosi Sacerdoti che, accettata di ricoprire la carica di Vicario del prefetto laico, una volta ammoniti non la depongano prontamente...
La PRIMA SCOMUNICA colpisce le Monache che inducono qualcuno a far voto, giurare oppure promettere di scegliere la loro Chiesa come luogo per la propria sepoltura e di non mutarla giamma al modo che si è sopra detto: Hic addi possent exommunicationes supra positae contra Religiosos; nam sub nomine Masculino solet etiam foemininum comprehendi, quando exommunicatur actio, quae potest etiam foeminis convenire, ut notat Suarez disp. 22, sect. 4, nu. 5 sed quia sunt de raro contingentibus, omittuntur
La SECONDA SCOMUNICA flagella le Monache che escano dal proprio convento per qualsivoglia motivazione, anche per una qualche malattia, fatta eccezione per soli tre casi, vale a dire un grande incendio, la lebbra e la peste. Tale tipo di SCOMUNICA colpisce inoltre tutti quelli che concedono alle Monache di lasciare i conventi, quanti le accompagnano ed ancora tutti coloro che le ospitano...
La TERZA SCOMUNICA si applica poi alle Monache che nei loro Monasteri introducono o fanno entrare tanto uomini che donne...
La QUARTA SCOMUNICA vale contro le Monache che contraggono matrimonio di fatto...
La QUINTA SCOMUNICA di seguito tormenta quelle Donne che seguono come modello lo stato religioso delle Beghine o lo istituiscono di nuovo...
La SESTA SCOMUNICA colpisce tutte le Femmine che entrano in qualsivoglia Monasterodi qualunque ordine di Regoalri...
La SETTIMA SCOMUNICA flagella quelle Femmine secolari che entrano in Monasteri di Monache, ance con il pretesto delle licenze che dapprima revocò Pio V, che successivamente abolì Gregorio XV ed ancora Paolo V in data X luglio 1612...
La PRIMA SCOMUNICA colpisce quei Confessori che presumono di assolvere da casi apertamente o dubbiosamente espressi nella Bolla della Cena del Signore o da altri casi Papali od Episcopali...
La SECONDA SCOMUNICA tormenta quindi tutti quei Confessori che seondo il Previlegio di Sisto V commutano qualcuno di questi cinque voti: del Pellegrinaggio a Roma o Compostella o Gerusalemme, della Religione e della Castità...
La TERZA SCOMUNICA vale contro quei Predicatori che nelle loro Orazioni riferiscono al popolo di miracoli falsi od incerti od ancora di cosa che non sono contenute nelle Sacre Scritture od ancora hanno l'ardire di deprimere l'autorità dei Vescovi o dei loro Superiori...
La QUARTA SCOMUNICA tormenta quei Predicatori od altri Oratori sacri che nei loro Sermoni al popolo ardiscon affermare che sia eresia ritenere che la Beata Vergine sia stata concepita senza peccato originale o che sia peccato mortale credere a ciò o tenerlo per certo o che ancora sussista qualche peccato nel celebrare l'Officio della Concezione quanto nell'ascoltare le prediche di quanti credono a ciò. Parimenti in siffatta maniera sono da scomunicare quanti abbiano osato asserire che sussistano eresia o peccato nel tenere una contraria credenza...Papa Paolo V estende inoltre questa scomunica a danno di quelli che sostengono nelle prediche, nelle lezioni ed in altre pubbliche testimonianze che la Concezione non è immacolata...
La QUINTA SCOMUNICA poi flagella tutti quei Predicatori i quali presumono che i Frati Predicatori o Minori non sono in stato di perfezione o che non sia lecito vivere di elemosine, né predicare né ascoltare confessioni con licenza del Papa senza l'autorizzazione dei Prelati e degli altri Curati...
La SESTA SCOMUNICA è da comminare poi a scapito di tutti quei predicatori che nei loro sermoni si esprimono contro l'istituto dei Monti di Pietà...
Contro i Confessori Religiosi che sono negligenti nel far sorgere scrupolo di coscienza nell'animo di coloro i quali non pagano le Decime vale poi la SETTIMA SCOMUNICA...
La PRIMA SCOMUNICA flagella quegli Inquisitori o Deputati del Santo Uffico preposti a farne eseguire i provvedimenti che per odio, amore, guadagno o favore di qualche vantaggio temporale omettono di procedere contro qualcuno in merito ad una causa di eresia: lo stesso vale nel caso che creino impedimenti a che il Santo Ufficio svolga le sue funzioni...
La SECONDA SCOMUNICA colpisce poi quegli Inquisitori e Commissari di questi ultimi, di Vescovi o Capitoli, deputati, vacando la sede del titolare, ad investigare sull'eresia che, con il pretesto dell'Ufficio dell'Inquisizione, illecitamente estorcono del danaro...
La TERZA SCOMUNICA vale poi a danno dei Commissari e dei Deputati che, preposti ad investigare se l'alienazione dei beni della Chiesa sia in evidente utilità della Chiesa o non, per amore o terrore finiscono con il consentire all'alienazione o concedono i servigi della loro autorità per procedere a siffatta alienazione...
La PRIMA SCOMUNICA è contro tutti i Signori temporali ed i Nobili che costringono qualcuno a celebrare gli Offici divini in luoghi interdettisia che il celebrante sia costretto personalmente o con pressioni fatte sui suoi consanguinei. Inoltre chi per voce di un Banditore, del suono di una campana o di una tromba fa chiamare il popolo a seguir Messa e impedisce che gli scomunicati e gli interdetti, benché ammoniti dal celebrante, non abbandonino la Chiesa venga scomunicato, al pari di quelli che, ammoniti a lascair la chiesa, si rifiutino...
Avverso tutti i Signori, anche Re ed Imperatori, che concedono che nelle loro terre si tengano duelli tra cristiani siano colpiti con la SECONDA SCOMUNICA...e la medesima pena riguardi pure sia i duellanti che gli spettatori...
La TERZA SCOMUNICA flagella invece quei Signori temporali che inibiscono ai loro sudditi di vendere qualsivoglia loro cosa ad Ecclesiastici o, viceversa, proibiscono di comprarne da questi ultimi: e neppure concedono loro di macinare il frumento di tali Religiosi o di cuocerne il pane...
La QUARTA SCOMUNICA fa tribolare tutti quei Principi, Senatori, Giudici, Consoli, Rettori, Officiali ed altri locali Signori cheentro un mese dal momento in cui son stati edotti del delitto perpetrato non ottemperano a quanto è stato stabilito contro quanti vanno perseguitando un Cardinale...
La QUINTA SCOMUNICA riguarda tutti i Signori, i Governatori, i Rettori e gli altri Officiali che coprono equivalente dignità i quali non osservano con diligenza tutte le cose che risultano stabilite nel capitolo in cui si sanciscono i provvedimenti per reprimere ogni pericolo in occasione del Concilio per l'elezione del Papa...
La SESTA SCOMUNICA compete avverso quelli che, avendo giurisdizione temporale, non obbediscono a Vescovi ed Inquisitori nel dover ricercare gli eretici e prestare soccorso...
La SETTIMA SCOMUNICA assale i Pdestà, i Capitani, i Rettori e tutti gli Officiali di qualsivoglia città che fanno redigere oppure compilano od ancora dettano statuti grazie in cui viene sancito che di pagare le usure e che una volta pagate non se ne può chiedere la restituzione: lo stesso vale quando fanno ratificare che le usure debbono sempre essere pagate...
L'OTTAVA SCOMUNICA flagella invece tutti quelli che fanno rispettare statuti o consuetudini apertamente in contraddizione con la libertà della Chiesa...
La NONA SCOMUNICA si estende inoltre a quelli che concedono di far rappresaglie a scapito di Ecclesiastici, sempre che nell'arco di trenta giorni non revochino i loro provvedimenti...
La DECIMA SCOMUNICA è a danno di tutti quei Magistrati secolari che, richiesti dal Vescovo, non gli offrono il soccorso del braccio secolare affinché vengano custodite le clausure delle Monache...
L'UNDICESIMA SCOMUNICA colpisce poi gli Officiali ed i Magistrati che non prestano obbedienza ai Cardinali ed agli Inquisitori Generali di Roma in merito a tutte quelle cose che son di competenza del Santo Ufficio...
La DODICESIMA SCOMUNICA fulmina tutti i Principi di qualsiasi condizione, tanto Ecclesiastica che Mondana, anche splendenti di dignità imperiale e reale, nel caso che permettano nei loro territori colpevoli intrattenimenti di natura circense quali la Tauromachia od ancora altri tipi di lotte con le fiere...
La TREDICESIMA SCOMUNICA colpisce tutti quei Principi e Rettori, di qualsiasi piazza, che non fanno ricercare con opportuna diligenza, nelle case e nelle Sinagoghe degli Ebrei, se vi siano custoditi dei Libri Talmut: la stessa SCOMUNICA vale anche nel caso che questi governanti mondani non facciano bruciare sul rogo siffatti volumi nel caso che si siano trovati, in modo da essere obbedienti al Decreto Cardinalizio che si trova nel primo tomo delle Bolle al foglio 122...
La QUATTORDICESIMA SCOMUNICA riguarda tutti quelli che avendone giurisdizione, in modo diretto oppure non, consentono che vengano contratti dei matrimoni contro la volontà di uno, se non entrambi, gli sposi...
L'ultima e QUINDICESIMA SCOMUNICA di questo capitolo può essere scagliata a danno di Amministratori, Giudici e Governatori Secolari che, chiamati da Vescovi ed altri Ecclesiastici, non governino con cura, come loro dovere, la giustizia, sempre che dopo la terza ammonizione non abbiano provveduto ad emendare e correggersi...
La PRIMA SCOMUNICA vale contro gli Ufficiali ed i Penitenzieri che ottengano qualche cosa, anche se data spontaneamente, od agiscono contro i dettami della Bolla 85 di Pio V che inizia con le parole In omnibus rebus...
La SECONDA SCOMUNICA vine comminata a quei Giudici che si intromettono negli affari di competenza dell'ufficio dell'Auditore della Camera agendo di conseguenza in violazione delle norme contenute nella in Extravagant...che è la n. 38 di Pio IV...
Sono bollati dalla TERZA SCOMUNCIA i Presidenti ed Ufficiali dei Monti di Pietà di Stato Ecclesiastico che i denari spettanti a vario titolo a detti Monti presumono di assegnare ad altri piuttosto che per per uso dei poveri: tutto ciò secondo i disposti del Breve di Paolo IV iniziante con le parole Onerosa Pastoralis, che è stato pubblicato nell'anno 1615...
Invece la QUARTA SCOMUNICA flagella tutti gli Ecclesiastici, sia secolari che Regolari che abbiano dato ricetto ai Grassatori di via che sono stati banditi dal Regno di Napoli: ciò in modo conforme al Breve di Sisto quinto del quale Quaranta V. Bannitorum fautore. Scomunica riservata al Papa.
La QUINTA SCOMUNICA fulmina poi il Vicecamerario, il Tesoriere ed i Chierici ministri, assistenti nel Tribunale della camera Apostolica, nel caso che non osservino quanto sancito nella Bolla di riforma di siffatto Tribunale che inizia Cum inter: e si tratta di scomunica riservata al Papa. Questa stessa scomunica è poi estensibile ai Ministri della medesima Camera che non diano corretto rendiconto della loro amministrazione. Inoltre ulteriori scomuniche si estendono ai Giudici ed Ufficiali della Camera Apostolica e di altri Tribunali particolari in relazione a quanto comandato da altre Bolle: ma questa ultima scomunica non è riservata ad alcuno in particolare...
La SESTA SCOMUNICA colpisce quindi tutti quei Dottori che scientemente insegnano Legge a Religiosi che hanno deposto l'abito o che comunque li ospitano nelle loro scuole...siffata scomunica non è riservata ad alcuno.
La SETTIMA SCOMUNICA affligge poi tutti i Dottori e i Rettori delle Università cui spetta conferire i gradi nel caso che consentano che la promozione di grado avvenga in modo non conforme a ciò che impone Pio IV in Extravagan. In sacrosanto: la scomunica a nessuno è riservata.
Un'ulteriore OTTAVA SCOMUNICA si commina quindi ai Governatori, ai Presidenti e ad altri Ufficiali della Sede Apostolica che hanno la presunzione di dare licenza, anche per brevissimo tempo, di possedere Archibugi più piccoli di 2 palmi e siffatta scomunica obbliga anche i Vicelegati ed i Legati apostolici. Si ricavano tali ordini da Pio IV In Extravag. quae est 65: la scomunica non comporta riserva a favore di alcuno.
La NONA SCOMUNICA vale contro i Rettori, i Presidenti ed i Governatori delle terre direttamente sottoposte alla Sede Apostolica che applicano a favore d'altri anziché della sola Camera Apostolica gli introiti delle pene pecuniarie e delle confische: secondo ciò che è sancito in Extravagan. di Pio IV. La scomunica non è riservata a nessuno.
La DECIMA SCOMUNICA colpisce quelli di cui si è detto appena sopra e tutti quelli che governano la giustizia nelle terre Ecclesiastiche e che perturbano od ostacolano i Notai che comprarono gli Uffici come si legge nella in Extravag. Superna numero 107 di Pio IV. Lo stesso vale avverso quanti si ingeriscono in quegli Uffici od incaricano degli stessi altri Notai: e ciò secondo quanto scritto sempre da Pio IV. Non sussiste riserva di scomunica per alcuno.
Contro gli Ufficiali Penitenzieri che ardiscono di intromettersi in spedizioni e concessioni proibite secondo l'Extravag. In sublimi n. 60 di Pio IV venga estesa l'UNDICESIMA SCOMUNICA che comunque non risulta riservata ad alcuno.
La DODICESIMA SCOMUNICA si applica a danno di tutti coloro che esigno dazi, gabelli, pedaggi, rifornimenti in vettovaglie a Religiosi Mendicanti e che li tormentano in vario modo. Specificatamente ci si riferisce a tutte le volte che vessano siffatti Religiosi Mendicanti all'uopo della edificazione di ponti, vie, acquedotti, muri, muraglie ed altre macchine da costruire o riparare o del tutto ricostruire ed ancora in merito a lavori di fortificazione delle difese o di spese per l'ospitalità dei soldati. Questo genere di scomunica flagella peraltro tutti quanti detti religiosi Mendicanti, sotto specie dei loro beni come dei loro coloni, affittuari e gestori di vari affari, non esimono da ogni forma di esazione tanto all'interno delle città quanto in ambito rurale. Questi ordinamenti si leggono in Extravag. Dum ad uberes, la numero 14 di Pio Quinto: la scomunica non risulta riservata a chicchessia.
La TREDICESIMA SCOMUNICA tormenta quindi i Rettori delle Chiese Parrocchiali ed i Religiosi Mendicanti esistenti nelle terre della Germania che violano la pace tra le due parti stipulato. Tutto ciò in Extravag. de tregua & pace...la scomunica a nessuna risulta riservata.
La QUATTORDICESIMA SCOMUNICA vale contro i laici che si appropriano delle offerte fatte ai Sacerdoti...la scomuncia non è riservata ad alcuno.
La QUINDICESIMA SCOMUNICA flagella quindi i Dottori e gli Studenti dell'Università di Bologna che gestiscono le case di un altro Dottore o Studente senza la sua esplicita autorizzazione...la scomunica non si intende riservata ad alcuno.
La PRIMA SCOMUNICA colpisce quanti, consigliati dal Demonio, percuotono un Chierico od un Monaco, commettendo un peccato mortale in base ai dettami del c si quis suadente 17, q.4 & Doctores: questo tipo di scomunica sia riservata anche al Vescovo nel caso che si tratti di non gravi percosse altrimenti sia comminata solo dal Papa. La scomunica viene comminata pur nel caso che si tratti di un Chierico insignito della prima tonsura...in secondo luogo tormenti il reo anche nel caso si tratti di un Chierico coniugato a condizione che lo sia con una sola e vergine sposa e gestisca sia l'abito che la tonsura...la scomunica flagelli pure uno che non sia soltanto monaco ma solo Religioso purché abbia preso i tre voti della Religione: la stessa pena valga contro chi abbia aggredito una donna, alla maniera che si legge nel capitolo de Monialibus de sentent. excomm., un Novizio od una Novizia, come scritto in cap. Religiosi & quamvis de senten. excom. in 6, un Converso od una Conversa, come ancora contenuto in de sent. excomm..
La scomunica si deve estendere pure a quanti, per autorità o mandato dei quali, degli altri abbiano fatto percosse a terze, come in c. mulieres, de sent. excom., quelli a cui titolo è stata fatta l'aggressione, come da c. cum quis, de sentent. excom. in 6, coloro i quali pur potendolo nhulla abbiano fatto per ovviare alla perpetrazione di questo crimine, così come in c. quantae de sentent. excom.. Parimenti la scomunica tormenti quelli che pubblicamente o di nascosto abbiano catturato e trattenuto le vittime pur senza arrecar loro nocumento fisico, al modo che è scritto nel c. nuper de sentent. excom., ed altresì quanti, consenzienti, abbiano prestato aiuto, consiglio o favori ai facinorosi, al modo che interpretano i Dottori in merito al c. quantae per locum à fortiori. Lo stesso valga a scapito di quanti percuotono chi spontaneamente e senza reagire si sottomette all'aggressione come in c. contingit, de sentent. excom.: peraltro anche il Chierico che si piega all'aggressione di sua libera scelta non è scomunicato ma deve essere scomunicato...
La SECONDA SCOMUNICA fulmina chi scomunicato da un Delegato del Papa rimane in stato di scomunica per un anno...scomunica riservata al Pontefice romano. Giova precisare che questa non è censura proveniente dal Diritto ma da un uomo delegato dal Papa, individuo cui viene concessa per un anno la giurisdizione in merito all'esecuzione della sua sentenza. Da ciò deriva che nell'arco di un anno e non più tal Delegato possa assolvere dalla scomunica impartita...scomunica riservata al Pontefice romano.
La TERZA SCOMUNICA è rivolta contro gli Incendiari nell'interpretazione di alcuni Dottori: ma secondo altri interpreti nessuna scomuna in base al diritto comune è da comminare agli incendiari...scomunica riservata al papa.
La QUARTA SCOMUNICA colpisce quanti entrano violentemente nelle Chiese e le saccheggiano: prima che il loro crimine sia denunziato la scomunica non è riservata ad alcuno in particolare mentre una volta che sono stati denunciati è di pertinenza esclusiva del papa come si legge in c. conquesti de sentent. excomm....
La QUINTA SCOMUNICA viene comminata secondo una serie di tre azioni delle quali si tratta in c. quicumque, de sent. exc. in 6. La prima di queste azioni consiste nel dare licenza di ingiuriare quanti hanno recapitato una sentenza di scomunica, di sospensione o di interdetto: la scomunica deve comminarsi anche se un Re abbia concesso tale ingiusta licenza e pur nel caso che le ingiurie non siano state fatte personalmente avverso detti giudici ma altresì contro i beni looro o dei loro parenti e famigli od ancora a scapito di coloro che furono latori della sentenza di scomunica od entrarono in contatto con gli individui così scomunicati. La seconda malazione, reprimenda con scomunica, concerne quanti hanno fatto uso di tale licenza e la terza contro chi abbia materialmente ingiuriato per propria autorità senza alcuna licenza. Chiunque abbia perpetrato una di siffatte malazioni se non avrà revocato integralmente tale licenza e non avrà restituito o reintegrato i beni altrui nel giro di 8 giorni cadrà nella scomunica che, dopo due mesi, è riservata al Pontefice romano...
La SESTA SCOMUNICA vale contro quelli che eleggono o nomina a Senatore Romano persone espresse nel cap. fundamenta de elect. in 6...scomunica riservata al Papa.
La SETTIMA SCOMUNICA tormenta poi le persone interdette o scomunicate che, ammonite dal celebrante a lasciare la Chiesa non ottemperano al suo comandamento: come peraltro si legge qui nel cap. 7, par. I
L'OTTAVA SCOMUNICA flagella quanti sventrano, fanno a pezzi e tagliano i cadaveri od ancora separano la carne dalle ossa od affermano che simili cose vengono fatte nei luoghi dei fedeli, al fine di seppellire altrove quei resti: così si legge in extr. Detestandae, de spolturis...scomunica riservata al papa.
Contro quelli che, in forma simoniaca, si fanno ricompensare per l'ingresso in Monastero viene comminata la NONA SCOMUNICA che è riservata al Papa: vedi sopra al cap. 3, ecom. 4
Invece la DECIMA SCOMUNICA tormenta tutti quelli che, ancora commettendo peccato di simonia, danno o ricevono qualche cosa allo scopo prendere un ordine o di conquistarsi un beneficio: in merito a questa scomunica riservata al Papa si legge qui sopra al a href="iu2.htm#2,5>cap.2, excomm.5
Contro quanti sostengono che la Beata Vergine è stata concepita senza peccato riginale incorrono nell'UNDICESIMA SCOMUNICA al modo che qui sopra già si legge al cap.5, excom. 4 e si tratta di scomunica riservata al Papa...
Vengono sanciti quindi con la DODICESIMA SCOMUNICA coloro i quali violano per compiere malefici la clausura delle Monache: al proposito vedi la dichiarazione del Decretum super absolutione à casis reservatis edita nell'anno 1602. Scomunica riservata al Pontefice romano. Aggiungi qui che dapprima si commina scomunica in base agli ordinamenti del Concilio di Trento, sess. 25, cap. 5 su de regularibus omnes cuiuscunque generis, aut conditionis, sexus, vel aetatis fuerint che senza licenza del Superiore o del Vescovo siano entrati in un Monastero di Monache: si tratta comunque di provvedimento di scomunica non riservato ad alcun Concilio. In secondo luogo è da rammentare che siffatta scomunica fu ribadita da Pio V in Extravagan. Regularium, quindi da Gregorio XIII in Extravagant. Quindi nell'anno 1612, in data 10 luglio, da papa Paolo V vennero revocate tutte le licenze concesse a donne secolari di entrare in Monasteri di Monache: successivamente papa Gregorio revocò pure quelle rilasciate agli uomini e minacciò di scomunica papale sia quelli che in contraddizione dei suoi ordini si servissero di tali licenza sia quei Religiosi che li accogliessero nei loro Monasteri. Inoltre la scomunica papale, in base alle mentovate Extravag. di papa Gregorio XIII, è stata esteso a scapito tanto di quegli uomini che di quelle donne che entrano nel Monasteri femminili anche su licenza degli Ordinari ma senza che sussista una reale necessità a tal loro azione.
La SCOMUNICA TREDICESIMA fulmina tutte le persone di qualsiasi grado che, allo scopo di spedire senza spese le letter Apostoliche, nelle stesse per iscritto falsamente dichiarano d'esser nipoti, fratelli o parenti se non amici e famigliari di Cardinali e di quelle altre persone per i cui privilegi si spediscono gratuitamente le Lettere Apostoliche: come si legge in Extravag. Cum sicut, Innoc. VIII, quaest. 7. Ed è scomunica riservata al Pontefice romano.
La QUATTORDICESIMA SCOMUNICA colpisce invece tutti coloro che hanno spogliato le Chiese di pietre ed altri ornamenti: e ciò si intende anche a danno di quelli che hanno offerto aiuto e favori allo scopo di portare via e custodire siffatti oggetti. Sussiste comunque redenzione nel caso che dal giorno in cui si sia avuta notizia di questa spogliazione o delle complicità collegate si sia provveduto a pronta restituzione del maltolto: al proposito si legga il contenuto della Extravag. Com provida di Sisto V che è la numero tre. Ed ancora si tratta di scomunica riservata al Papa.
Si commina la QUINDICESIMA SCOMUNICA avverso quanti abbiano portato via dalla camera Apostolica libri o scritture od ancora li abbiano custoditi furtivamente e ciò anche se non furono, consapevolmente, rapitori e illegittimi detentori delle stesse. Questo lo si apprende consultando la Extravag. numero 24 detta Cum acceperimus di Giulio III. La scomunica risulta di pertinenza esclusiva del Pontefice romano.
In base a quanto qui redatto e sancito al capitolo 1, scomunica 3 vengono sanzionati dalla SEDICESIMA SCOMUNICA tutti coloro che scorrettamente ambiscono al soglio di Pietro: scomunica di spettanza dei Padri Conciliari.
La DICIASSETTESIMA SCOMUNICA tormenta poi chi fanno passare se stessi per qualcun altro allo scopo di conseguire qualche beneficio, come si legge nell'Extravag. Inter caeteras curas che è la numero 33 di Paolo IV: anche questa scomunica è riservata al Papa.
La SCOMUNICA DICIOTTESIMA [secondo i contenuti di questo seicentesco CAPITOLO NONO di un CATALOGO DELLE SCOMUNICHE] si intende comminata a quanti, dalle terre degli infedele nelle regioni dei fedli, abbiano trasportato quantità di ALLUME: così infatti si legge in Extravagan. Ex Apostolicae servitutis che è poi la numero 43 di Pio Quarto: si tratta di scomunica riservata al Papa.
La DICIANNOVESIMA SCOMUNICA colpisce coloro i quali abbiano inviato lettere o scritti, di qualsiasi genere, od ancore notizie e segnali di vario genere a quelli che sono riuniti in Conclave. La medesima sanzione vale quindi avverso quelli che abbiano ricevuto qualche tipo di comunicazione e parimenti abbiano risposto inviando missive fuori del Conclave stesso. Si consulti in merito l' Extravag. In eligendis che la numero 81 di Pio IV. Questo tipo di scomunica è riservata al Papa.
La VENTESIMA SCOMUNICA sanziona poi tutti quelli che per tempo, essendo al corrente dei fatti, non avvertano il Pontefice romano, qualora si siano trovati in Curia, o l'Ordinario del luogo od ancora l'Ordinario più vicino su chi sia l'autore, l'amministratore o la persona al corrente di qualche congiura o cospirazione commessa o da commettere a danno della persona di qualche Cardinale. Vedi al proposito l'Extra. Infelicis saeculi che è la numero 93 di Pio V: scomunica riservata al Pontefice romano.
La VENTUNESIMA SCOMUNICA fulmina coloro che, abitando in Terre occupate dai Turchi, catturano dei Cristiani o contro la loro volontà, anche pagando una mercede, li obbligano quali rematori alle galee od ancora impongono su di loro una taglia oppure ne dissipano i beni o finalmente impediscono loro di andarsene via liberamente in compagnia delle spose e dei figliuoli. Si veda al riguardo la Extravag. Licet omnibus che è la numero 56 di Pio V: anche in questo caso si tratta di una scomunica riservata al Pontefice romano.
La SCOMUNICA VENTIDUESIMA colpisce quanti abbiano ricevuto per l'elezione a Papa il voto della terza parte dei Cardinali ed abbiano accondisceso alla loro elezione: siffatta scomunica, la secluso schismate non è Papale stando al Caietano, cap. 9, ma Suarez, disp. 32 sess.3 num.2, sostiene che in questo caso interviene sempre uno scisma sì che di conseguenza è registrata nella Bolla della Cena del Signore ed è riservata al Papa.
La VENTITREESIMA SCOMUNICA viene comminata a danno di tutti quei sottoposti di Vescovi i quali, anche sulla base di qualche statuto, privilegio e consuetudine, trattengono alcuni frutti del primo o del successivo anno di beneficio vacante oppure chiedono ed esigno la cessione dei medesimi frutti, al rinuncia od altri vantaggi e comodi alla maniera che si legge in Extravag. Durum nimis che è la 106 di Pio V...e si tratta di provvedimento riservato al Pntefice di Roma.
La VENTIQUATTRESIMA SCOMUNICA tormenta tutti coloro che per sè o per altri cercano di convincere il Sommo Pontefice ad alienare città e luoghi spettanti alla Chiesa Romana o, alternativamente, cercano di persuaderlo ad infeudare di siffatte località sia loro che dei loro sodali. Si legga l'Extravag. Admonet nosche è la n. 35 di Pio V in merito a questa scomunica che resta di competenza papale.
La VENTICINQUESIMA SCOMUNICA flagella quanti, cercando di ottenere giustizia o grazia presso la Sede Apostolica, promettono, danno o ricevono qualche cosa. Vale lo stesso per quelli che sono al corrente di ciò e nulla rivelano in proposito nello spazio di tre giorni: e la stessa pena è efficace altresì a scapito di coloro che si servono di vantaggi ottenuti in tal modo oppure per ottenerli da parte d'altri offrono consigli, aiuto e favori. Si legga in questa circostanza l'Extravag. Ab ipso pontificatus nostro che è la numero 28 di Gregorio XIII: la scomunica è riservata al Papa di Roma.
La VENTISEIESIMA SCOMUNICA sanziona quanti, di grado inferiore a quello di Vescovo, giurano o fanno giurare ad altri cose illecite, impossibili e dannose per la libertà della Chiesa od altrimenti contrastanti coi dettami del Concilio di Trento. Si studi in merito la Extravag. Inter Apostolicas che è la numero 103 di Gregorio XIII: è una scomunica di pertinenza papale.
La VENTISETTESIMA SCOMUNICA vale a danno di tutte quelle persone, notoriamente criminose o diffamate, che rubano animali, biade e qualsivoglia genere di bene: contestualmente la stessa pena è da estendersi a tutti i secolari ed i regolari che in relazione a così in tal delinquente maniera acquisite stipulano contratti al fine di comprarle, permutarle, riceverle e trattenerle. Di ciò si tratta nell'Extravag. Non sine gravi che è la numero 100 di Gregorio XIII: la scomunica spetta per riserva al Papa.
La VENTOTTESIMA SCOMUNICA flagella tutti coloro che, a prescindere dal grado sociale e siano addirittura Imperatori o Cardinali, fanno promesse, stipulazioni, convenzioni o patti (quelle cose che in gergo son anche dette scommesse) oppure redigono contratti in merito alla vita od alla morte od ancora alla futura elezione del Sommo Pontefice quando è ancora vivente il Pontefice in carica o ci si trovi nello stato di Sede Apostolica Vacante. Non cambia sostanza in caso di chi faccia cose simili a proposito della creazione dei Cardinali: contestualmente cadono nella medesima scomunica tutti quanti permettono, tacitamente od in palese maniere, che siffatte azioni si compiano nelle Terre di loro pertinenza come nelle Città, nei Luoghi e nei loro Domini. Questi ordinamenti si leggono in Extravag. Li Malvagi di Gregorio XIV ce venne edita il 21 Marzo 1591: si tratta di una scomunica riservata al Pontefice romano.
La VENTINOVESIMA SCOMUNICA colpisce tutti quanti violano il diritto di asilo e a forza rapiscono dai luoghi sacri in cui si sono rifugiati dei delinquenti: fanno eccezione i casi sanciti per comando di Gregorio XIV nella sua Costituzione che comincia con le parole Cum alias: si tratta di scomunica di pertinenza papale...
La TRENTESIMA SCOMUNICA fulmina quindi quanti, di qualsiasi stato e condizione sociale, che ardiscono, direttamente od indirettamente, contraddire ai contenutidelle costituzioni e degli istituti della Società di Gesù...Si legge tutto ciò in Extravag. Ascendente Dominio che è la numero 100 di gregorio XIII: ed è scomunica riservata al papa.
La TRENTUNESIMA SCOMUNICA punisce quindi quanti, di qualsiasi stato sociale, combattono a Duello, sia pubblicamente che privatamente. Siffatta scomunica flagella contestualmente quanti istigano a far duello, quelli che prestano un loro luogo o campo per tenervi la tenzone, coloro che assistono al duello, soccorrono in vario modo i contendenti o li accompagnano a vario titolo. Ed ancora la scomunica vale a scapito di quanti scrivono il cartello di sfida a duello, lo pubblicano o lo affiggono o addirittura si intromettono nella sua stesura anche se poi non è seguita alcuna lotta armata. Di tutto ciò si tratta in Extravag. Illius vices che è di Clemente VIII anche se prima di lui analoga normativa fece approvarono Pio IV, Gregorio XIII ed il Concilio di Trento. Anche in questa circostanza si tratta di scomunica riservata al Papa.
La TRENTADUESIMA SCOMUNICA affligge coloro che illecitamente esportano o fanno esportare dallo Stato della Chiesa frumento, legumi, olio. Al riguardo ha vigore quanto scritto in Extravag di Paolo Quinto Inter gravissimas curas ex consuetudine...E' scomunica di spettanza papale.
La TRENTATREESIMA SCOMUNICA colpisce quanti abbiano assalito, rapito, conquistato per sé e, ancora, asportato case, cose e beni vari dei cardinali riuniti in Conclave e parimenti dello stesso pontefice eletto: la norma si legge in Conc. Constan. sess. 41, cap. omnis aetas e la scomunica risulta riservata al Papa.
La TRENTAQUATTRESIMA SCOMUNICA tormenta quelli che, tramite la forza o il soccorso di persone complici, volgono a proprio uso dei beni della Chiesa: si legge ciò in Concil. tridentino, sess. 22, cap. undicesimo. E' scomunica riservata al Pontefice romano.
La TRENTACINQUESIMA SCOMUNICA assale e punisce tutti quelli che, usando la violenza o suscitando paura od ancora valendosi di arti malefiche, si impadroniscono di frutti e diritti spettanti alle Chiese ed ai luoghi pii: tra le persone da scomunicare si debbono anche ascrivere i Chierici che si fanno artefici di simile usurpazione e frode oppure vi concorrano per via di consigli e suggerimenti. Si legge tutto ciò in Concil. Trident. sess. 22, c. 11 de reformation.: è scomunica di competenza papale.
La TRENTASEIESIMA SCOMUNICA viene comminata a danno di quelli che non permettono che che i prigionieri Cristiani dei Turchi, dopo che li abbiano catturati, se ne vadano liberamente in compagnia dei figli, delle spose e dei beni propri: vedi al riguardo Extravag. Licet che è la numero 56 di Pio V: scomunica riservata al Pontefice romano.
La TRENTASETTESIMA SCOMUNICA flagella quelli che per impedimento, proibizione, molestie tormentano persone che, senza impedimento alcuno, desiderano entrare nell'Ordine di S. benedetto. Ciò si legge nella Bolla concessa a tale Ordine che comincia con le parole Et si ad universas a proposito della quale scrive il Vivaldo nel De excom. nu. 45, excomm. 45. La scomunica spetta al Pontefice romano.
Anolaga scomunica sussiste avverso quanti muovono ingiurie a danno dell'Ordine dei Predicatori o dei Minori.
Tale scomunica vale in occasione di cinque casi.
Il primo è quello di editare o possedere od ancora pubblicare libri famosi, cantilene e ritmi ad infamia e denigrazione di siffatto Ordine.
Il secondo consiste nel dire e sostenere accanitamente che tale Ordine non opera in Stato di Perfezione e che non è lecito per i suoi confratelli vivere di elemosine, predicare, ascoltare le confessioni su licenza del Papa, senza il richiesto consenso degli altri Ordinari.
Il terzo si riscontra nell'esercitare violenza nei luoghi appartenenti all'Ordine dei predicatori, impedire che possano celebrare nelle loro Chiese o ricevere elemosine od ancora confessare i penitenti.
Il quarto caso è costituito dall'espellere i confratelli di tale Ordine dall'Università di parigi.
Il quinto è ancora quello di ritenere degli Apostati gli appartenenti all'Ordine dei Predicatori.
Ma sussiste altresì scomunica a scapito di quanti danno ricetto a dei frati Minori che senza licenza alcuna si siano staccati dal loro Ordine: al modo che si legge nel Privilegio concesso ai Minori da Innocenzo IV.
Ciò che or ora abbiamo detto lo si deve intendere anche a riguardo degli altri Ordini cui sono stati comunicati i loro privilegi.
La TRENTOTTESIMA SCOMUNICA fulmina quanti si recano dal Sepolcro del Signore senza licenza papale...
La TRENTANOVESIMA SCOMUNICA assale tutti coloro i quali comunicano scientemente degli scomunicati...Scomunica riservata al Papa.
La QUARANTESIMA SCOMUNICA flagella coloro che in pericolo di morte o per altro impedimento vengono assolti da una scomunica riservata e che, finiti il pericolo o l'impedimento, non si presentano al più presto innanzi a colui cui spetta per riserva la scomunica. Se costoro furono assolti da una scomunica riservata al vescovo, ancora debbono presentarsi al Vescovo, se invece furono assolti da scomunica riservata al Papa (....) essi debbono presentaris innanzi al Pontefice. La scomunica per gli inadempienti è comunque riservata al Pontefice romano...
La QUARANTUNESIMA SCOMUNICA tormenta quanti, direttamente o tramite sicari, perpetrano vessazioni a danno di qualche Ecclesiastico o di suoi consanguinei, depredando siffatti Ecclesiastici od altri luoghi pii oppure iniquamente perseguitando altre persone per il fatto che non vollero eleggere colui per il quale si faceva richiesta da parte di questi persecutori...Scomunica non riservata ad alcuno.
La QUARANTAQUATTRESIMA SCOMUNICA flagella quelli che invocati onde invigilare all'elezione di Monache compiono qualsiasi azione da cui possa derivare contrasto fra le Monache stesse se non aperta discordia in merito alle procedure di elezione. Tutto questo si ricava dal c. indemnitatis & postremo de elect. in 6. Vide Doct. cit: la scomunica non gode di specifica riserva.
La QUARANTACINQUESIMA SCOMUNICA colpisce quindi coloro che, essendo parti in causa, stimolano variamente il Conservatore a procedere in base a fatti che non contengono attestati limpidi di violenza perpetrata e che semmai richiedono supplementi di indagine. Si leggono queste direttive in capitulo si de offi. deleg. Vide doct. citatos: la scomunica non comporta riserva a pro di chicchessia.
La QUARANTASEIESIMA SCOMUNICA flagella poi tutti quelli che, usando violenza o suscitando timore, estorcono assoluzione o revoca di una scomunica, d'una sospensione od ancora di un interdetto. Si leggono tali indicazioni in capitulo unico de iis, quae vi, metu cau. fiunt in 6, vide Doctores citatos: la scomunica non comporta riserva.
La QUARANTESETTESIMA SCOMUNICA tormenta quanti fraudolentemente fanno sì che qualche Giudice si rechi a casa d'una donna sì da raccoglierne per se stesso la testimonianza. Si legge questo in capitulo mulieres se de iud. in 6, Vide Doctores citatos: scomunica non riservata.
La QUARANTOTTESIMA SCOMUNICA viene promulgata a danno di quelli che costringono degli Ecclesiastici a sottomettere alla loro potestà dei diritti ecclesiastici in casi proibiti dal diritto stesso: ciò vale pure a scapito di quelli che, detenendo per lecito contratto, dei diritti della Chiesa li usurpano oltre i dettami del contratto medesimo e non desistono da siffatta loro malazione pur se ammoniti. Si legga in merito il c. 2 de rebus Eccl. non alien. in 6 & Doctor.: la scomunica non è riservata.
La QUARANTANOVESIMA SCOMUNICA [del Catalogo delle Scomuniche (capitolo IX) di Gregorio XIV] fulmina poi tutti quelli che presumono di dar sepoltura in un luogo sacro a degli Eretici ma anche a quelli che accolgono, difendono o variamente favoriscono costoro. Una volta scomunicati questi non debbono esser assolti nel caso che non abbiano provveduto ad emendare il loro fallo disseppellendo con le proprie mani i cadaveri di quelli cui iniquamente abbiano concesso sepoltura cattolico-cristiana. Si legge tutto ciò in capitulo i de haret. in 6 & Doctores citatos: la scomunica non comporta riserva.
La CINQUANTESIMA SCOMUNICA tormenta quanti leggono o custodiscono libri scritti da eretici: questa scomunica risulta comunque connessa con la prima scomunica della Bolla della cena del Signore...la scomunica non è riservata ad alcuno.
La CINQUANTUNESIMA SCOMUNICA assale quanti seppelliscono chicchessia in un luogo interdetto o all'opposto danno sepoltura a degli scomunicati: vedi Clem. I, de sep.. La scomunica non comporta riserva.
La CINQUANTADUESIMA SCOMUNICA vale contro quelli che presumono di impedire delle visite di Monache pur nel rispetto di quanto sancito in Clem. attendentes de statu Monac. Vide hanc Clemen.: scomunica non riservata.
La CINQUANTATREESIMA SCOMUNICA colpisce coloro che contraggono Matrimonio di fatto nel contesto dei gradi proibiti come si è scritto sopra in merito alla scomunica 12 del capitolo II. Tale scomunica non è riservata a nessuno.
La CINQUANTAQUATTRESIMA SCOMUNICA tormenta tutti quelli i quali sostengono che Clem. exivi de paradiso de verb. sign.: Vide S. Anton. 3 par. tit. 24 c.69. Similmente tale scomunica è da applicarsi contro quelli che commentano il Concilio di Trento. Si legge quanto in Extr. di Papa Pio IV, la numero 96 che inizia con le parole Benedictus Deus, & Sayr. lib.3, c.35, nu.21: la scomunica non comporta riserve.
La CINQUANTACINQUESIMA SCOMUNICA falcia quelli che impugnano le lettere del Papa eletto prima ancora che si sia proceduto alla sua incoronazione. Si apprende ciò da Extravag. fin. de sent. exc. inter communes, & ratio huius Extr. est, quia Papa cum primum, eligitur confirmatur a Deo, & eandem habet auctoritatem, quam habet, postquam est coronatus, ut dicitur in c. in nomine dist.23: la scomunica non risulta caratterizzata da alcuna riserva.
La CINQUANTASEIESIMA SCOMUNICA colpisce quelli che stampano, o fanno stampare od ancora custodiscono presso di sè dei libri di argomento sacro senza indicazione del nome dell'autore, senza esame ed approvazione da parte dell'Ordinario. Lo stesso vale contro quelli che divulgano e variamente diffondono delle pubblicazioni di tal genere. Si legge ciò in Conc. Trid. sess. 4. La scomunica non contempla riserva a pro di alcuno.
La CINQUATASETTESIMA SCOMUNICA flagella quindi coloro che predicano, insegnano o tenacemente sostengono che non è necessaria alcuna confessione da parte dei mortali prima di comunicarsi. Si legge ciò in Conc. Trid. sess.13, Can. 11...la scomunica non è riservata.
La CINQUANTOTTESIMA SCOMUNICA falcia quindi tutti i rapitori di femmine come quelli che a costoro prestano soccorso, danno asilo ed ancora offrono favori. Si legge ciò in Conc. Trident. sess. 24, cap.6...scomunica non riservata.
La CINQUANTANOVESIMA SCOMUNICA è Contra omnes, qui in sequestratione facta per Ordin. loci de beneficio Eccles. per triennium integrum pacificè possesso sent. definitivam contra possessorem apud Sed. Apostolicam dumtaxat promulgatam impedire vel fructus sequestratos quoquomodo occupare praesumunt. Atque hi non possunt absolvi, nisi prius usurpata restituant, & removeant imped. tunc verò haec excom. Nemini reservatur. Vide Cle. 9 de sequ. poss. & fruct. Suar. dist.23, sec.5, num. pr. Sayr. lib.3, c. 35, n. 7, Tolet. lib. I, cap. 39, num. 1.
La SESSANTESIMA SCOMUNICA flagella quindi tutti quelli che obbligano, fatta eccezione dei casi contemplati dal diritto, qualsivoglia donna ad entrare in Convento od a monacarsi: la scomunica risulta estesa altresì a danno di quanti consigliano quelli che si fanno rei di monacazioni forzate come anche a scapito di quanti aiutano variamente a perpetrare tali crimini. Si legge ciò in Conc. Triden. sess. 25, c. I de reg....: la scomunica non è riservata.
La SESSANTUNESIMA SCOMUNICA vale contro coloro che impediscono, contro la loro esplicitata volontà, a fanciulle vergini come ad altre donne ancora di prendere i voti. Tutto ciò si legge in Conc. Trid. sess. 25.18, de regul.: la scomunica non risulta riservata.
La SESSANTADUESIMA SCOMUNICA tormenta quelli che per venalità dipingono o fanno dipingere l' Agnus Dei: come contemplato in Extr. Omnes certè studio che è la numero 2 di Gregorio XIII...la scomunica non comporta riserva ad alcuno.
La SESSANTATREESIMA SCOMUNICA vige quindi a scapito di quelli che per spirito di vendetta abbiano offeso qualcuno nella città di Roma od in essa abbiano portato armi a tale scopo: la scomunica fulmina pure quanti provvisti di armi siano stati di aiuto a costoro. Si legge al proposito questo in Extr. numero 93 di Pio V che inizia Infel. & Grass. lib 4, cap.23, num.22: scomunica non riservata.
La SESSANTAQUATTRESIMA SCOMUNICA vale contro quelli che essendo parte in causa si adoprano perché i Conservatori eccedano i limiti del loro mandato. Questi non possono peraltro venire assolti fino a quando non diano soddisfazione al modo che è registrato in capitulo de off. deleg. in 6, cum vero satisfecerint: scomunica priva di riserva.
La SESSANTACINQUESIMA SCOMUNICA fulmina quei lestofanti che impediscono ai Giudici ecclesiastici di valersi compiutamente delle loro prerogative. In merito si può leggere in capitulo quoniam de imm. Eccles. in 6. Questa scomunica (stando al Suarez d. 21, f. 2, nu. 21) se l'impedimento è a scapito dei Giudici Ecclesiastici spetta all'Ordinario: in caso il detrimento colpisca il delegato del Giudice Ecclesiastico la scomunica, stando alla Bolla della Cena del Signore, è di competenza del papa..
La SESSANTASEIESIMA SCOMUNICA riguarda coloro che uccidono, feriscono, flagellano o variamente tormentano un Inquisitore, un Avvocato, un Procuratore, un Notaro od ancora un qualsivoglia altro Ministro del Santo Uffizio. Parimenti la scomunica è da estendere contro chi faccia in qualsiasi maniera del male ad accusatori, denunzianti o testimoni in materia di fede: contestualmente la scomunica vige contro molte altre persone alla stregua di quanto si legge in Extravag. Si de protegendis che è poi la numero 33 di Pio V in cui non si fa menzione ad alcuna casistica di riserva. Se però questi delinquenti favoriscono, nel perpetrare il loro reato, degli eretici allora rientrano nella giurisdizione della Bolla della Cena del Signore. Se poi percuotono un Monaco od un Chierico la scomunica è riservata al Pontefice romano come sopra si legge in relazione alla prima scomunica registrata questo capitolo...
Adverte alias etiam excommun. reperiri, ut contra recipientes Bannitos excommunic. fulminarunt Pius Quintus, Iulius II, Pius Quintus, & Greg. XIII. Sed han excommun. ne animarum pernitiem potius, quam salutem adferret, penitus sustulit, & abrogavit Sixtus V in constit. sua 6, quae incipit Hoc nostri, edita anno 1585. Et refrtur etiam à Sayr lib.3, cap.31, num.17. Poscia tamen anno 1589 idem Sixti V, edidit aliam constit. in qua tulit excomm. Papalem contra personas omnes Eccles. tam saecular., quàm Regular. quae in Regno Neapol. Bannitos, viarum Grassatores receperint, ut dixi sup. cap. 8, excomm. 4. Quare haec excomm. quatenus erat contra omnes receptatores Bannitorum est revocata. Sic excommun. contra Salem ex dictione Eccl. Extrahentes, & multae aliae excommun. olim latae fuerunt, quae nun sunt revocata, & ideo in hoc catal. sunt omissa, sicut & quae dicuntur latae à Io. XXII quae (inquis. Cai, v. excomm. in fi.) non possunt esse utentium consensu firmatae, ex quo, ut ignotae, aut incerte fuerunt, & sunt. Quaedam etiam ecomm. sunt solum sentiae ferendae, licet ab aliquibus Doctoribus reservantur, tanquam sententiae latae, ut excomm. cap. I de homicid. in 6 sicut intelligi potest ex illis verbis tex. postquam probabilibus, & notat Suarez lib. 5 de legib. cap. 8, num. 15 & alia.