GIUSTIZIA LEGGE CIVILE E PENALE: ORGANISMI DELLA GIUSTIZIA NEL DIRITTO INTERMEDIO

INDICE
1 - LA "CURIA DI GENOVA"
2 - LA CURIA LOCALE
[COLLAZIONE DIDATTICO - PROPEDEUTICA DEL DIRITTO INTERMEDIO DEL DOMINIO DI GENOVA CON IL DIRITTO FEUDALE E COMUNALE LIGURE ]

1 - IL TRIBUNALE DELLA SANTA INQUISIZIONE: I SUOI CARATTERI E I SUOI RAPPORTI CON I TRIBUNALI PENALI DELLO STATO
2 - LA CONDANNA ECCLESIASTICA "DOPO LA MORTE" DEI GRANDI DELINQUENTI: CONCESSIONE O MENO DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA

1 - LA GRANDE CRIMINALITA' (REATI DI INTERESSE NAZIONALE)
2 - LA PICCOLA CRIMINALITA' (REATI DI INTERESSE LOCALE)

1 - GIUSTIZIA CRIMINALE DELL'ETA' INTERMEDIA: L' EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL 1576
2 - LA POLIEDRICITA' DEL CONCETTO DI FORO
3 - LA ROTA CRIMINALE

1 - STATUTI CRIMINALI DI GENOVA E LIGURIA DEL 1556
2 - IL TESTO DEGLI STATUTI - (SCORRI L' INDICE :
"LIBRO I - PROCEDURE" E "LIBRO II - PENE"
[A - LIBRO I - LE NORME PROCEDURALI, L'INCHIESTA, LA TORTURA, IL SISTEMA DETENTIVO]
[B - LIBRO II - DELLE PENE (dall'art. 1 al 49)]
[C - LIBRO II - DELLE PENE (dall'art 50 alla fine)]
2 - LE LEGGI CRIMINALI DEL 1576
[ IL TESTO DI ALCUNE RIFORME O CAPITOLI CIRCA LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA (1587) ]
[ IL TESTO DELLE RIFORME PER LA GIUSTIZIA CRIMINALE DI GENOVA (1605) ]

1 - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE NEL DIRITTO INTERMEDIO
2 - CONFESSIONE-ESSENZA DI OGNI PROCEDURA: ACQUISIZIONE DELLA CONFESSIONE IN MATERIA DI DIRITTO PENALE E INQUISITORIALE
3 - CARCERE - CARCERAZIONE NEL DOMINIO DI GENOVA E NELL'ETA' INTERMEDIA
4 - CARCERE / CARCERI A GENOVA: IL CARCERE DI MALAPAGA - IL CARCERE DELLA GRIMALDINA
5 - LA TORTURA: LA PRINCIPALE "CAMERA DI TORTURA" QUELLA DELLA GRIMALDINA IN GENOVA
6 - PENE COMMINATE NEL DOMINIO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
7 - TERMINOLOGIA GIURIDICA PENALE PROPRIA DEL DIRITTO INTERMEDIO

GIUDICI, FUNZIONARI ED ALTRI DIPENDENTI DELLA GIUSTIZIA GENOVESE AL 1556
-1 - AVVOCATO FISCALE (PUBBLICO MINISTERO-ACCUSATORE DA PARTE DELLO STATO)
-2 - BARGELLO
-3 - BOIA/ CARNEFICE DI STATO
-4 - CANCELLIERE DELLA CURIA
-5 - DELATORE DI GIUSTIZIA
-6 - GIUDICE DEI MALEFICI
-7 - PRETORE URBANO O DI CITTA'

8 - [STRUTTURA DELLA ROTA CRIMINALE IN BASE ALLE LEGES NOVAE DEL 1576 ]
-9 - [BIRRO - BIRRI]
-
10 - [GENDARME - GENDARMI]

-[ ADEGUAMENTO DELL'ANTICO CODICE PENALE DI GENOVA: IL NUOVO CODICE PENALE - IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE DELL'ITALIA UNITA - 1861 ]






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-Libro I - PROCEDURA (INTRODUZIONE)
-Capitolo I - Sulla giurisdizione e l'arbitrio del Pretore e dei Giudici nelle cause criminali
-Capitolo II - Del modo in cui i Rettori di ville e luoghi debbano fare le denunce
-Capitolo III - Sulle notificazioni che dovranno fare i Chirurghi
-Capitolo IV - Del modo di farsi le visitazioni od investigazioni
-Capitolo V - Limiti di tempo entro cui si possano istituire accuse, denunce ed inquisizioni
-Capitolo VI - Sul modo di perseguire i malfattori
-Capitolo VII - Sui doveri dello scrivano preposto a redigere atti riguardanto i malefizi
-Capitolo VIII - Sul modo di formare un'inchiesta giudiziaria
-Capitolo IX - Cosa debba ben ponderare chi inoltra una denuncia od un'accusa
-Capitolo X - Sul modo di procedere contro accusati ed inquisiti contumaci
-Capitolo XI - Sulla maniera di procedere avverso rei non contumaci
-Capitolo XII - Sulla costituzione dei procuratori
-Capitolo XIII - Sulla maniera di procedersi avverso i minori e sul tipo di pene comminabili
-Capitolo XIV - Come si debba procedere facendosi allegazione d'assenza a ragion di qualche accusato od inquisito
-Capitolo XV - Delle torture
-Capitolo XVI - Sulle maniere di poter obbligare i testimoni
-Capitolo XVII - Sulla pubblicazione degli atti
-Capitolo XVIII - Sui processi da istituire e sulle sentenze da produrre
-Capitolo XIX- Limiti di tempo entro cui debba concludersi una causa criminale
-Capitolo XX - Sulle multe da infliggere a quanti non abbiano obbedito ai giudici
-Capitolo XXI - Che nessuno possa ricusare il diritto d'abolizione
-Capitolo XXII - Sull'arbitrio del Pretore contro gente di fuori e scapestrati d'ogni risma
-Capitolo XXIII - Negli ultimi quindici giorni del loro incarico Pretore e Giudice dei Malefici non abiano alcuna potestà di comminar condanne o lasciar chicchessia uscir di Curia assolto
-Capitolo XXIIII - Di quale entità possa risultare una cauzione
-Capitolo XXV - Non si possano gravar di pene cittadini o residenti di Genova per condanne patite nei luoghi del Dominio
-Capitolo XXVI - Nè a Pretore o Giudice, come del resto ad alcun altro ufficiale, sia concesso licenziar chicchessia dalla custodia delle carceri repubblicane senza intercessione di puntuali e chiare motivazioni
-Capitolo XXVII - Sulla custodia delle carceri
-Capitolo XXVIII - Che i custodi delle carceri nulla di più ricevano a ragion di custodia rispetto a quanto risulti stabilito per via delle norme statutarie
-Capitolo XXIX - I funzionari delle carceri sianno tassativamente obbligati al segreto d'ufficio sull'espletamento delle inquisizioni
-Capitolo XXX - Che le cause criminali non possano risultar vanificate dal mancato rispetto delle solennità
-Capitolo XXXI - Giammai, come qui si scrive, possano accettarsi appelli in occasione di cause criminali




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LIBRO II - DELLE PENE
-Capitolo I - Norme contro i bestemmiatori
-Capitolo II - Di quanti copulano o comunque hanno rapporti sessuali contro natura
-Capitolo III - Sugli adulteri e gli stupratori
-Capitolo IV - Dei Rapitori
-Capitolo V - Che né a donne di cattiva fama né a lenoni e ruffiani si conceda d'abitare sotto lo stesso tetto con onesti cittadini
-Capitolo VI - Che nessuno osi esercitare meretricio o lenocinio nella città di Genova
-Capitolo VII - Su quanti si sposano clandestinamente
-Capitolo VIII - Degli omicidi
-Capitolo IX - A proposito dei cittadini di Genova o dei distrettuali rei d'omicidio fuor di città e distretto
-Capitolo X - Sugli avvelenamenti
-Capitolo XI - Degli assassini
-Capitolo XII - Di quanti si levano a far percosse
-Capitolo XIII - Siano incarcerati quanti procurano percosse o ferite
-Capitolo XIV - Sulla scelta dei Medici legali
-Capitolo XV - Su chi percuote il proprio avversario
-Capitolo XVI - Su chi percuote o gravemente offende un Nunzio in occasione di qualsiasi citazione reale o verbale
-Capitolo XVII - Sulle spese che qualsivoglia feritore sarà obbligato a sostenere per il risarcimento delle sue vittime
-Capitolo XVIII - Su chi dà origine a risse , tafferugli e oltraggi a pubblici ufficiali
-Capitolo XIX - Sugli stranieri che fuori Genova e suoi distretti abbia fatto violenza a qualche cittadino della medesima città od a qualsivoglia suddito delle dipendenze
-Capitolo XX - Dei ladri
-Capitolo XXI - Di quanti abbiano rubato una serva od un servo
-Capitolo XXII - Su quanti inducano alla fuga servi altrui
-Capitolo XXIII - Come reprimere gli eccessi di qualsiasi servitù insofferente d'ordine e disciplina
-Capitolo XXIV - Sulle rapine
-Capitolo XXV - Sui sacrilègi
-Capitolo XXVI - Gli abitanti tutti dei luoghi soggetti a Genova debban sempre risarcire quei danni che scriteriati criminali abbian eventualmente cagionato a chi transiti pei territori soggetti alla loro giurisdizione
-Capitolo XXVII - Che nessuno eserciti la pirateria né sul litorale né si dia ad azioni da predone marinaresco
-Capitolo XXVIII - Di quanti offrono riparo a Pirati e Predoni
-Capitolo XXIX - Su quanti offrono assistenza e protezione ai Predoni
-Capitolo XXX - Di quanti dispongono del denaro o degli altrui beni in modo diverso da come ne stabilì il padrone e che, comunemente, si definiscono barattieri
-Capitolo XXXI - Sulle Monete
-Capitolo XXXII - Di chi redige falsi documenti
-Capitolo XXIII - Su chi produce atti o documenti falsi
-Capitolo XXXIIII - Su chi mette insieme e produce delle false scritture private
-Capitolo XXXV - Sulle false testimonianze
-Capitolo XXXVI - Di chi, fornite e trascritte sue false generalità, abbia fatto redigere un documento mendace
-Capitolo XXXVII - Su chi falsifica il sigillo o le lettere della Signoria
-Capitolo XXXVIII - Sul nunzio o messo che renda una falsa relazione
-Capitolo XXXIX - Sul notaio spergiuro
-Capitolo XL - A riguardo di quanti giurino che certe scritture fatte o scritte non furono giammai fatte o da lui sottoscritte
-Capitolo XLI - Su chi dà il reo consiglio di produrre falsi documenti o pubbliche scritture
-Capitolo XLII - Degli incendiari ( o piromani)
-Capitolo XLIII - Di quanti accusano o denunciano per far del male o per calunniare
-Capitolo XLIIII - Sull'obbligo di non istituire conventicole e congiure
-Capitolo XLV - Sul notaro che nasconde o cela le scritture
-Capitolo XLVI - Sui notari che, per negligenza o frode, non abbian fatto notifica di legati, istituzioni o costituzioni in pro dei luoghi ed istituti di carità
-Capitolo XLVII - Sul divieto di vendere od acquistar pubbliche scritture
-Capitolo XLVIII - Sul modo di sequestrare i beni dei delinquenti
-Capitolo XLIX - Sulle pene che possono essere imposte od esatte senza processo
-Capitolo L - Su chiunque, di qualsiasi condizione sociale, danneggi o tenti di frantumare dall'esterno le carceri
-Capitolo LI - Di quanti attentano all'incolumità delle case carcerarie sì da infrangerne muraglie e difese
-Capitolo LII - Sui carcerati che abbiano ferito una guardia di custodia
-Capitolo LIII - Su chi rompe la pace o le tregue
-Capitolo LIIII - Qualora accada che un fra quanti abbian fatto accordo di pacificazione sia venuto meno ai patti da rispettare per il buon vivere di tutti
-Capitolo LV - Dei duelli
-Capitolo LVI - Su chi entri furtivamente in case altrui, osterie ed altri pubblici locali onde presumibilmente perpetrare dei misfatti
-Capitolo LVII - Su chi penetra in casa altrui dopo aver scardinata la porta od infranto una finestra od un muro
-Capitolo LVIII - Di quanti scagliano pietre contro un'altrui casa o dimora
-Capitolo LIX - Di quelli che trasformano in carceri le proprie dimore
-Capitolo LX - Che giammai si liberi qualcuno se non dopo che sia stato sottoposto a giudizio della Curia
-Capitolo LXI - Di quanti tentano di fuorviare i soldati allo stipendio dell'Illustrissimo Senato
-Capitolo LXII - Che colui, il quale manda a perpetrare un maleficio, debba venir colpito dalla stessa pena comminata avverso chi di fatto ha commesso il crimine
-Capitolo LXIII - Di quanti abbracciano e baciano in pubblico delle donne non consenzienti
-Capitolo LXIV - Sulle nutrici o balie
-Capitolo LXV - Di quelli che ingravidano serve o schiave d'altri
-Capitolo LXVI - Nessun servitore abbia rapporti carnali nella casa padronale con domestiche lì residenti od altre femmine fattevi entrare di soppiatto e furtivamente
-Capitolo LXVII - Nessuno possa avere rapporti carnali con qualche carcerata
-Capitolo LXVIII - Non si possa costringere alcuna donna a recarsi entro il Palazzo curiale per rendere deposizione o testimonianza
-Capitolo LXIX - I beni di un condannato vengano assegnati al fisco solo per la parte eccedente quanto d'essi si sia dovuto versare per saldo al creditore
-Capitolo LXX - Sul crimine di lesa maestà
-Capitolo LXXI - Resti interdetto a chiunque di dar ospitalità a Ribelli messi al pubblico bando
-Capitolo LXXII - Giammai si conceda il ritorno in patria a persone messe al bando in ragion di debiti
-Capitolo LXXIII - Del ferire od uccidere impunemente gli esuli
-Capitolo LXXIV - Sul premio che dovrà assegnarsi a chi abbia ucciso o comunque catturato un ribelle od un esule, se non addirittura un condannato a morte in stato di contumacia
-Capitolo LXXV - Chi abbia catturato un bandito, o proscritto che dir si voglia, sia comandato di consegnarlo senza far eccezioni alle autorità della Curia criminale
-Capitolo LXXVI - Non si debba mai concedere diritto di foro ad esiliati o banditi
-Capitolo LXXVII - Sulla procedura da seguire allorché si debba riabilitare gente proscritta, o resa foresta al Dominio per delitti che non comportano pene terminali
-Capitolo LXXVIII - Sull'esecuzione della sentenza od editto avverso gli esuli
-Capitolo LXXIX - A riguardo dell'esule inadempiente avverso gli editti
-Capitolo LXXX - In qual modo si debba procedere contro quei cittadini o distrettuali che nei loro castelli o villaggi diano ospitalità ad uno o più esuli
-Capitolo LXXXI - A chiunque resti sempre interdetta la facoltà d'accedere in luoghi tenuti dai ribelli
-Capitolo LXXXII - Giammai si possa incaricare di pubblici uffici e titolature, come della custodia dei fortilizi od ancora dell'ascrizione nei ruoli a stipendio dello Stato tutti coloro che sian stati esiliati per delitti o debiti
-Capitolo LXXXIII - Sui soldati od agenti della Repubblica che abbiano disertato una volta ricevuto lo stipendio
-Capitolo LXXXIIII - Giammai si possa comprare alcun villaggio, nessun castello e tantomeno una rocca fortificata nel Dominio compreso fra Corvo e Monaco
-Capitolo LXXXV - Sugli avvocati e causidici che fan patti di quota
-Capitolo LXXXVI - Ai colpevoli si comminino sempre e solo tipi di pene fra quelle ascritte in questi Statuti
-Capitolo LXXXVII - Su quanti occupino le pubbliche vie o comunque ne interdicano variamente il libero transito
-Capitolo LXXXVIII - Su quanti gettano immondizie davanti alle porte di case altrui e su coloro che nei pressi di quest'ultime fan schiamazzi, levando ingiurie ed offese
-Capitolo LXXXIX - Sulla necessità di perseguitare tutti gli eretici
-Capitolo XC - Di quanti scavalcano le muraglie urbane od alle stesse accedono per compiere fraudolenze
-Capitolo XCI - Sull'esazione dai condannati delle pene nummarie
-Capitolo XCII - Non si debba giammai tener conto di raccomandazioni o di quanti si prestano a farne
-Capitolo XCIII - Su quelli che sposano serve altrui all'insaputa o contro il volere dei lor padroni
-Capitolo XCIIII - Su quanti sostituiscono i neonati all'atto del parto
-Capitolo XCV - Sui prevaricatori
-Capitolo XCVI - Sui cittadini e sudditi di Genova perpetratori di crimini oltre le frontiere della Signoria
-Capitolo XCVII - Sui magistrati corrotti
-Capitolo XCVIII - Sulla bigamia
-Capitolo XCIX - Si tormentino con pari pene tanto il mandante d'un delitto quanto il sicario assoldato ed anzi quest'ultimo venga premiato nel caso che, disobbedendo agli ordini, abbia poi vanificato tal crimine






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