Informatizzazione a cura di B. E. Durante

NINO GEROLAMO BIXIO (Genova 1821 - Acien, Sumatra, 1873) da giovane fu marinaio e commerciante.
Nel 1846 fu a Parigi, introdotto dal fratello nei gruppi di opposizione a Luigi Filippo; nel 1847, tornato a Genova, entrò in rapporto con l'ambiente mazziniano e manifestò idee repubblicane moderate.
Volontario nella guerra del 1848, l'anno seguente, con Goffredo Mameli e Giuseppe Avezzana, difese militarmente la Repubblica romana.
Nel 1850 svolse attività repubblicana in contatto con Mazzini a Londra; nel 1851 entrò nel consiglio direttivo dell'Italia e Popolo e si trasferì a Torino.
Dopo aver tentato un'impresa commerciale in Australia, fu nel 1857 a Genova dissidente da Mazzini e sostenitore dell'aggancio delle forze rivoluzionarie alla politica di Cavour.
Seguì Garibaldi nella guerra del 1859; organizzò la spedizione di Sicilia e comandò il piroscafo Lombardo fino allo sbarco, legando poi strettamente il suo nome all'impresa dei Mille.
Ferito a Palermo (27-V-1860), attraversò l'isola per controllare la resistenza borbonica, represse con durezza la rivolta contadina a Bronte, fu promosso colonnello e, a capo della 18° divisione, passò lo stretto di Messina (19 agosto).
Ebbe una parte importante nella vittoria del Volturno (10 ottobre).
Accettò l'unificazione monarchica sotto il Piemonte e nutrì fiducia nella politica cavouriana: fu deputato di Genova al primo parlamento italiano, sedendo a Sinistra, ma proclamandosi indipendente da ogni schieramento politico: è noto il discorso del 18-IV-1861 con cui tentò di conciliare Garibaldi e Cavour.
Nel 1862 entrò nell'esercito regolare con il grado di tenente generale.
Rieletto deputato di Castel San Giovanni (Piacenza) nel 1865 e nel 1867, si occupò di marina mercantile e di traffici commerciali.
Partecipò alla guerra del 1866, distinguendosi a Custoza.
Nominato senatore (1870) rinunciò alla politica attiva rassegnando il mandato per riprendere la via del mare: fece costruire il Maddaloni e il 6-VII-1873 partì da Messina per Batavia e Singapore.
In dicembre morì di febbre gialla e solo nel 1877 la sua salma fu trasportata a Genova.
[di Sofia Gallo, da: "G.D.E." UTET, Torino, 1992].






Quasi in concomitanza con la progettazione della Compagnia Transatlantica di Navigazione è da menzionare il tentativo di Nino Bixio di costituire una Società per il trasporto degli emigranti e l'avvio di un traffico con l'Australia, specie con le sue regioni meridionali: dallo Statuto della Società (qui riportato in APPENDICE) si evince che, nell'ipotesi di un successo, la Compagnia di navigazione (detta LA GENOVESE - SOCIETA' PER L'EMIGRAZIONE ed operante sotto la "Ragione Sociale Pratolongo, Vignolo e C.: di cui per utilità scientifica, oltre che la RIPRODUZIONE DEL DOCUMENTO ORIGINALE si è ritenuto di proporre le sottoscrizioni dei singoli soci e cioè PRATOLONGO - VIGNOLO - NINO BIXIO - EUGENIO ROSELLINI - FRANCESCO E ANDREA DANERI - GIUSEPPE CARCASSI - FRATELLI DOMENICO E AGOSTINO CHIODO ) avrebbe esteso le sue rotte anche verso le Americhe. N. Bixio, acquistato il brigantino, da 240 t., poi chiamato G. Mameli, realizzò una spedizione per la Società dallo scalo di Genova il 27/XI/1855: voleva approdare a Melbourne onde commerciarvi un variegato carico (quello che nell'articolo 4° dello Statuto della Società è definito paccottiglie) composto di "marmi, mattoni, liquori e altre mercanzie". Nel suo Epistolario (a c. di E. Morelli, Roma, 1939, I, p.145) si individua una LETTERA con cui in data 24/V/1856 descrisse alla moglie la fine dell'impresa: "…E là all'orizzonte un'immensa città con una popolazione di 100.000 abitanti almeno, attivi, ricchi di tutte le comodità che la cadaverica Europa non ha saputo adottare, illuminata a gaz, con ricchissimi magazzini come Londra; con caffè che pagano 4 mila sterline all'anno. Quale sorpresa per chi credeva di venire in paese barbaro! E tutto questo fatto in quattro anni, né più, né meno! Da noi una generazione non vede finita una strada! Quale confronto!".
Ma un' ALTRA PIU' ESTESA ED IMPORTANTE LETTERA da Melbourne (16/IV/856), rivenuta durante lavori di archiviazione nel MUSEO DELLA CANZONE di Vallecrosia (sconosciuta ad Emilia Morelli e quindi inedita), indirizzata ai titolari della società, costituisce un vero trattatello sulla situazione dell'Australia a metà '800: per tale ragione documentaria la si riporta qui TRASCRITTA E COMMENTATA.
Vera e propria anima de La Genovese - Società per l'Emigrazione, Bixio non cessò di finalizzare sempre nuove imprese: in particolare condusse il Mameli, che questa volta aveva imbarcato cento tonnellate di rotaie, alla volta di Newcastle, cittadina della costa orientale australiana, dove si attendeva quel materiale per la realizzazione della locale linea ferrata. Da questa località, quasi subito, Bixio partì con la stiva del bastimento piena di carbon fossile da trasportare a Manila, il cui porto venne raggiunto dopo una navigazione non priva di ostacoli e segnata da un'onerosa alternanza fra tempi di bonaccia e l'insorgenza di pericolosi fortunali. Il Mameli, che aveva imbarcato ben 352 tonnellate di zucchero, rientrò nel porto di Genova durante il mese di settembre del 1857: aveva percorso una rotta travagliata che lo aveva portato a superare, via via, lo Stretto della Sonda, il Capo di Buona Speranza e finalmente lo Stretto di Gibilterra. Dalla nave scese un Nino Bixio oltremodo soddisfatto che non impiegò troppo tempo a delineare nuove gesta commerciali. In particolare si soffermò su un ambizioso progetto di duplice portata: per un verso avrebbe voluto mettere la nave a disposizione sia degli emigranti tedeschi (che non si fossero valsi degli scali di Amburgo, Brema e Lubecca) oltre che di quelli italiani (liguri soprattutto e delle campagne padane) e, per altro verso, avrebbe inteso attivare interscambi mercantili con il Nuovo Galles del Sud trasportandovi marmi, olii, paste liguri, formaggi e salumi padani, ripartendone poi carico di prodotti australiani, in particolare lane, cuoi e pelli. Una serie di sfortunate contingenze inibirono lo sperato sviluppo de La Genovese - Società per l'Emigrazione la cui attività venne meno verso il 1858. Come giustamente ha però scritto Francesco Surdich (I viaggi, i commerci, le colonie, in La Liguria in Storia d'Italia, le regioni dall'Unità a oggi, Einaudi, Torino, 1994, p. 462 e n.12) questa nuova esperienza di Società di navigazione diede frutti su cui vale la pena di spendere alcune parole. In particolare gli esiti di tale iniziativa (ostinatamente pubblicizzata dal Bixio, uomo severo quanto tenace nel difendere le sue convinzioni) attirò l'attenzione del governo sabaudo sulla realtà geopolitica australiana, al punto che lo stesso Cavour, sia nell'ipotesi di scambi mercantili che per tutelare lo stanziamento degli emigranti italiani, vi fece istituire entro il 1859 un consolato per il disbrigo degli affari civili. In secondo luogo è da rammentare che se La Genovese - Società per l'Emigrazione cessò di fatto la propria esistenza nel 1858, uno dei suoi istitutori, di cui si legge la firma in calce allo Statuto, Giuseppe Carcassi non si rassegnò al fallimento e cercò di dare una continuità all'iniziativa. La meta australiana, proprio in forza delle scelte de La Genovese, aveva peraltro finito per assumere un discreto rilevo nel panorama imprenditoriale italiano e soprattutto di Genova. Già nel 1855, con lo pseudonimo di Alberto Libri, l'ancora ventenne Jacopo Virgilio redasse, stampata proprio nel capoluogo ligure, un'operetta dal titolo sintomatico de La guida dell'emigrante. Notizie storiche, economiche, statistiche sull'Australia e pressapoco nello stesso periodo la Casa Morganti, una Compagnia svizzero-italiana che teneva sede in Genova, avallò un piano di collegamento marittimo riservato al trasporto degli emigranti. Neppure Nino Bixio, peraltro ormai volto verso dichiarati impegni politici e patriottico-guerreschi, non potè far a meno di tornare a più riprese sull'idea di un costruttivo rapporto con il "Nuovissimo Continente": anche per siffatta motivazione (assieme ad Eugenio Rosellini, altro dei soci azionisti de La Genovese) pubblicò, ancora in Genova nel 1857, un opuscolo che portava titolo de Riflessioni sulla pratica della navigazione (a guisa d'appendice completato da una Lettera sull'Australia meridionale di tale Newell W. Squarey, australiano conosciuto ad Adelaide) e dove si rivelava un convinto assertore che l'eventuale apertura del canale di Suez sarebbe stata di estremo giovamento per gli armatori italiani e genovesi in particolare, a patto che si impegnassero nella realizzazione di navi in ferro, di grande tonnellaggio e soprattutto a duplice forza matrice (vela e vapore). Questa giusta predilezione di Nino Bixio per bastimenti veloci e di grandi dimensioni (peraltro già sanzionata dai dettami dell'articolo 6° dello Statuto de La Genovese) fu riproposta dal Bixio in tante altre circostanze, anche ai tempi del suo impegno come politico militante del Regno Unito: a riguardo dei suoi interventi parlamentari sulla marina mercantile fu addirittura redatto un opuscolo, dedicato al ministro dei Lavori Pubblici, Giuseppe Zanardelli, che godette peraltro di un discreto credito (vedi Pietro Delvecchio, Nino Bixio e l'Indo-Cina, Genova-Torino, 1877).





APPENDICE
Fra i sottoscritti viene esposto e convenuto quanto segue.
Fatto riflesso che il Comercio marittimo della nostra Città coi porti fino ad ora maggiormente frequentati và ogni giorno per circostanze politiche ed economiche diminuendo e più sterili ne divengono i risultati.
Che anche la crescente emigrazione europea non più soddisfatta delle regioni dove per il passato si soleva dirigere, si volge in traccia di nuovi terreni da fecondare.
Che l'Australia meridionale nelle parti di già colonizzate presenterebbe una prospettiva lusinghiera tanto per un commercio di importazione ed esportazione, quanto per dirigervi gli emigranti.
Che anzi quest'ultimo ramo di commercio sarebbe già messo in pratica da altre nazioni le quali fanno un trasporto attivissimo di emigranti.
Che però la posizione geografica della nostra Città sarebbe tale da venire preferita per l'imbarco, ad ogni altra qualora una società provveduta di sufficienti capitali, e di Bastimenti adattati a cosi fatta navigazione, s'incaricasse del trasporto a condizioni vantaggiose per gli emigranti.
Considerato che mentre questo ramo di commercio marittimo può anche da per se solo produrre dei cospicui risultati, a che si potrebbe inoltre calcolare quasi con sicurezza, sopra un nolo di ritorno, non si potrebbero però con eguale certezza calcolare i vantaggi di un commercio d'importazione e sarebbe necessario prima di intraprenderlo sopra una vasta scala di raccogliere molti dati di fatto circa le condizioni economiche delle suindicate contrade, perciò i Comparenti nella speranza di potere in seguito intraprendere anche quest'ultimo ramo di speculazione sono venuti nella determinazione di costituirsi fin d'ora in società per fare il commercio ristrettivamente ai primi due rami quello cioè del trasporto di emigranti profittando de' viaggi di ritorno per il trasporto di mercanzie, o a nolo o per conto della società, secondo che sarà più conveniente, limitandosi nel viaggio di andata al trasporto di quelle merci che compatibilmente col trasporto degli emigranti si potessero avere a nolo, od a spedirvi piccole paccotiglie, o in via di esperimento per un più vasto commercio o tali del cui utile smercio si possa avere certezza.
Quindi è che sono divenuti alla stipulazione di quanto in appresso.
Articolo 1°
E' fondata in Genova una società in accomandita fra tutti i comparenti e coloro che si rendessero azionisti mediante dichiarazione da farsi. (1) Ciascuno degli Azionisti s'intenderà aver eletto domicilio in Genova, presso il notaro della Società per il solo fatto di essere divenuto azionista.
Articolo 2°
La Società porta il nome La Genovese - Società per l'Emigrazione, e ne sono Soci Gerenti e complimentarj i Signori Gio Batta Pratolongo e Tito Vignolo e funziona sotto la Ragione Sociale Pratolongo, Vignolo e C.
I Gerenti non potranno valersi della firma sociale se non per gli affari della Società.
Articolo 3°
E' interdetto ai Gerenti d'interessarsi direttamente o indirettamente in operazioni della stessa natura di quella che forma l'oggetto della presente Società
Articolo 4°
E' suo scopo principale la spedizione di emigranti con bastimenti proprj, della Società e finché non (2) sia sufficientemente provvista anche con Bastimenti presi a nolo, utilizzando sempre per quanto sia possibile i viaggi di ritorno o con noleggiare ad altri Bastimenti, o eziandio con caricarli per conto della Società quando un'evidente vantaggio lo persuadesse.
Anche nei viaggi d'andata la Società si propone il trasporto di mercanzie a nolo, quando per la loro natura e quantità non possano in nulla pregiudicare o incomodare il trasporto degli emigranti, come pure si propone l'invio di qualche piccola paccotiglia per conto sociale quando da precise informazioni si possa avere sufficiente certezza del loro utile smercio.
Articolo 5°
Dietro deliberazione dell'Assemblea generale la Società potrà anche estendere le sue operazioni ad altre imprese più vaste ed importanti con l'Australia e coll'America e prendere tutte quelle altre deliberazioni che un beninteso interesse dei soci potesse suggerire. La Società potrà stabilire anche una casa corrispondente od affigliata in Australia o mandarvi un suo incaricato scelto dai Gerenti per il Disimpegno degli interessi sociali. In questo caso l'incaricato potrà valersi della firma sociale.
Articolo 6°
I Bastimenti dei quali la Società dovrà servirsi per le sue speculazioni dovranno essere di grossa portata e di prima classe e marcati nel Veritas almeno cinque sesti della forma dei Klipers e tali da potere eseguire il viaggio nel più breve termine possibile.
Articolo 7°
La Società avrà la durata di anni Dodeci, a cominciare dal giorno d'oggi il che dovrà intendersi senza pregiudizio di quanto è detto all'Articolo Quarto.
L'Assemblea anche deliberarne lo scioglimento quando dai Bilanci risulti una perdita del Terzo sul capitale sociale. Potrà pure prorogare il termine della sua durata.
Articolo 8°
Il Capitale della Società è di un milione di Lire, diviso in Mille Azioni nominative di Lire nuove mille cadauna.
Verranno emesse per cura dei socj Gerenti; secondo i bisogni della società dietro un parere scritto dal Consiglio consultivo della Società sottoscritto anche dal Consiglio di sorveglianza. L'Assemblea potrà con sue deliberazione aumentare il capitale della Società emettendo nuove azioni, anche al di là del numero superiormente indicato.
Articolo 9°
I sottoscrittori delle prime Duecento cinquanta azioni ne avranno una di beneficio per ogni decina di azioni sottoscritte.
Articolo 10°
Le azioni portano una misurazione progressiva cominciando dal numero Uno al Mille; quelle di beneficio non saranno comprese in questa numerazione ma saranno distinte colle lettere dell'alfabeto dall'A al Z.
Articolo 11°
Le Azioni sono estratte da un Registro a matrice che resta depositato presso il Notaro della Società, il quale viene eletto nella persona del Signor Avvocato Domenico Cambiaso notajo in questa Città.
Porteranno la firma della Dita Sociale ed il visto di un membro del Consiglio di sorveglianza e di un membro del Consiglio consultivo.
Articolo 12°
L'ammontare delle Azioni si versa in rate, la prima delle quali sarà di Lire nuove Duecento al momento della sottoscrizione, le altre, che non potranno mai essere maggiori di Lire nuove Duecento, a richiesta dei Gerenti, dopo aver consultato il Consiglio di sorveglianza ed averne riportato il parere favorevole.
Fra il versamento di una rata e l'altra dovrà sempre passare il termine di due mesi almeno.
Articolo 13°
I versamenti suddetti si fanno a mano del Banchiere della Società il quale ne rilascerà quanto al primo una ricevuta a matrice sulla presentazione della quale il Notaro rilascierà l'Azione relativa. Per gli altri la ricevuta sarà scritta in margine delle azioni delle quali i socj dovranno essere possessori.
Articolo 14°
Le Azioni si trasmettono per mezzo di regolare girata della quale si dovrà dare avviso al Garante per lettera sottoscritta dal girante e dal giratario.
La girata non libera mai il girante dalla garanzia per i versamenti ancora da farsi.
Articolo 15°
Gli Azionisti saranno avvertiti dei versamenti a farsi dai Gerenti per mezzo di lettera. Spirato il termine stabilito se alcuno fosse in ritardo sarà pubblicato sulla Gazzetta di Genova, un nuovo invito generico ai morosi con diffidamento che ove entro un mese non sia fatto il versamento si avranno per decaduti, jure ipso dalla qualità di Azionista, con perdita dei versamenti già fatti i quali andranno a benefizio della Società.
Spirato il suddetto termine, sarà pubblicato il numero delle Azioni decadute.
La Società per altro sarà in Diritto di non valersi del Disposto di quest'articolo, ma di obbligare i morosi a fare i versamenti richiesti.
Articolo 16°
Potranno gli azionisti fare dei versamenti per anticipazione e in questo caso l'Azionista che avrà versato più di quello cui sarebbe stato tenuto, riceverà sull'eccedente l'interesse mercantile del Sei per cento fino all'epoca in cui sarà eccedenza.
Articolo 17°
Quando le circostanze dimostrassero vantaggioso di sopperire agli impegni sociali, od anche intraprendere nuove operazioni con capitali forniti dalle società di credito piuttosto che domandare versamenti sulle azioni si potrà rivolgere alle dette Società tanto estre, che nazionali per avere le somme occorrenti, come pure potrà contrattare per qualunque scopo con società tanto costituite che da costituirsi all'interno ed all'estero. Però prima di abbracciare questo partito dovranno i Gerenti riportarne un parere favorevole in iscritto dalla Commissione consultiva nonché quello del Consiglio di sorveglianza.
Le somme per tal modo ottenute saranno versate a mani dal Banchiere della Società.
Articolo 18°
La Società avrà un Banchiere da scegliersi dall'Assemblea fra i più accreditati della nostra Città. Avrà pure un Consiglio di sorveglianza, ed una Commissione di consultori, eletti parimenti dall'Assemblea. Gli altri impiegati subalterni saranno scelti dai Gerenti; il numero e lo stipendio di questi ultimi verrà determinato dal Consiglio di sorveglianza in seguito di rapporti dei Gerenti.
Articolo 19°
I Socj Gerenti dovranno essere proprietarj almeno di Cinquanta Azioni, che sono dichiarate inalienabili, e le relative Cedole resteranno perciò unite al registro a matrice per servire di garanzia della loror gestione.
Articolo 20°
Il Consiglio di sorveglianza sarà composto di tre membri possessori almeno di Dieci Azioni per ognuno da dover restare vincolate come quelle dei Gerenti e nel caso in cui fossero già ad essi consegnate le Cedole delle Azioni dovranno depositarle a mani dal Notaro della Società il quale ne rilascierà dichiarazione.
Saranno eletti dall'Assemblea generale degli Azionisti e dureranno in carica due anni e potranno venire rieletti.
Colui che avrà riportato maggior numero di voti sarà Presidente del Consiglio.
Articolo 21°
Il Consiglio di sorveglianza ha incarico di controllare le operazioni dei Gerenti, di convocare l'Assemblea generale degli Azionisti, di ricevere e verificare i Conti ed il Bilancio che i Socj gerenti dovranno presentare trimestralmente, di esaminare i conti, ed il Bilancio generale che dovrà sottoporsi all'Assemblea degli Azionisti e quando riconosca che le somme sistenti in cassa fossero eccedenti i bisogni delle operazioni in corso, potrà ordinare il Deposito dell'eccedente presso il Banchiere della Società.
Articolo 22°
Il Presidente del Consiglio avrà diritto di verificare ed esaminare quando meglio crederà tanto i libri e carte sociali quanto la Cassa, chiamare i Gerenti a dare tutte quelle spiegazioni e schiarimenti che credesse utile e convocare il Consiglio di Sorveglianza.
Articolo 23°
Il Banchiere per essere esonerato delle somme presso lui depositate dovrà riportare la ricevuta dei Gerenti.
Articolo 24°
Se i Consiglio di sorveglianza constatasse delle irregolarità nella Gerenza dovrà farne rapporto all'assemblea, che sarà tenuto di convocare dentro quindici giorni.
Articolo 25°
Tale convocazione dovrà eziandio farsi ogni qualvolta si venisse a conoscere anche indipendentemente dai trimestrali bilanci che l'attivo della Società fosse diminuito del terzo.
Articolo 26°
I membri del Consiglio di sorveglianza in compenso dei loro disturbi avranno una medaglia di presenza non minore di Lire nuove Dieci.
Articolo 27°
La Commissione consultiva è composta di nove membri e si divide in tre sessioni di tre (3) ciascuna; una sarà composta di tre negozianti, la seconda di due Capitani marittimi ed un Costruttore di Bastimenti, la terza di tre Legali.
Dovranno essere scelti preferibilmente fra gli azionisti.
Articolo 28°
I Gerenti dovranno consultare l'una o l'altra sessione di questa Commissione ogni qualvolta torni interessante alla Società e in tutte le circostanze espressamente contemplate dal presente Statuto.
Potrà la Commissione essere consultata anche dal Consiglio di sorveglianza quando lo crederà conveniente od anche dal solo suo Presidente.
Articolo 29°
I pareri della detta Commissione dovranno essere scritti e portare la sottoscrizione almeno di due dei suoi membri.
Articolo 30°
I lavori di detta Commissione saranno retribuiti ai suoi membri secondo la consuetudine della Città, riducendo però quanto ai membri azionisti il loro onorario alla metà del consueto.
Articolo 31°
I Gerenti avranno diritto di prelevare sugli utili netti della Società, il dieci per cento, in compenso delle loro fatiche.
Articolo 32°
L'Assemblea generale si raduna per cura del Consiglio di sorveglianza, ordinariamente ogni anno nel mese di Gennajo e straordinariamente tuttavolta, che il detto Consiglio per alcuno dei casi previsti nel presente Statuto, o per gravi imprevedute circostanze crederà convocarla, e una volta convocata terrà quel numero di sedute che crederà necessarie.
Articolo 33°
La convocazione si fa per mezzo di avviso che sarà inserito nella Gazzetta di Genova, otto giorni almeno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora locale in cui questa avrà luogo.
Articolo 34°
Per deliberare validamente nella prima convocazione sarà necessario almeno il concorso dei due terzi di coloro che hanno diritto d'intervenire, e che sieno rappresentati dai presenti i due terzi delle azioni emesse.
Gli azionisti potranno farsi rappresentare all'assemblea per mezzo di Procuratore speciale, da nominarsi anche per semplice lettera; il Procuratore dovrà essere azionista.
Articolo 35°
Se alla prima convocazione l'assemblea non fosse in numero per deliberare sarà convocata per altro giorno, che non sia più vicino di Dieci, né più distante di quindici giorni dalla prima, mediante inserzione, come è detto all'Articolo Trentadue, e dopo la seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli Azionisti presenti.
Articolo 36°
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di sorveglianza, il quale si assumerà il al principio delle sue funzioni un segretario fra gli Azionisti, e questi ne farà le funzioni finché dureranno quelle del Presidente, che lo avrà scelto.
Articolo 37°
Non avranno diritto d'intervenire a deliberare nelle adunanze dell'Assemblea che coloro i quali saranno almeno da due mesi prima della convocazione dell'Assemblea proprietarj di Tre Azioni.
Tre Azioni danno diritto ad un voto otto a due voti, quindici od un numero maggiore a tre voti.
Articolo 38°
I Gerenti non figurano nell'Assemblea che come un solo individuo e dovranno astenersi nel votare nelle deliberazioni che potessero cadere sull'approvazione o disapprovazione del loro operato.
Articolo 39°
L'Assemblea delibera ordinariamente a maggioranza assoluta di voti.
Però per le deliberazioni di di cui agli articoli Quarto, Sesto e Settimo sarà necessaria la maggiorità di tre quarti dei voti presenti.
Per le nomine delibera a maggioranza relativa.
Articolo 40°
L'Assemblea delibera
1°. Sul Bilancio che verrà presentato dai Gerenti già approvato dal Consiglio di sorveglianza e fissa il fondo di riserva.
2°. Su tutte le proposizioni che verranno formulate dai Gerenti, o da alcuno dei membri del Consiglio di sorveglianza, in tema di amministrazione interna.
L'oggetto delle discussioni dovrà essere indicato in apposito ordine del giorno, che dovrà rimanere a libera visura degli Azionisti per tre giorni almeno prima della radunanza nell'uffizio, o scagno della Società.
Articolo 41°
Il segretario redigerà processo verbale delle Deliberazioni dell'Assemblea e sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dalla Gerenza colla Dita Sociale.
Articolo 42°
Le deliberazioni che portassero qualche modificazione al presente Statuto saranno inoltre pubblicate a norma di legge.
Articolo 43°
Dagli introiti della Società saranno prelevate in conto spese, tutte le somme erogate nel disimpegno ed amministrazione degli interessi sociali, compreso l'interesse che si fosse dovuto corrispondere sulle somme che si fossero ottenute dalle società di credito o sulle somme versate dagli Azionisti al di là dei versamenti ai quali fossero tenuti.
Articolo 44°
Prededotte le spese, gli utili si dividono come segue
1°. Il sei per cento sui versamenti delle Azioni emesse sarà retribuito agli Azionisti
2°.Il Dieci per cento ai Socj gerenti
3°.Il di più prelevata la somma, che l'assemblea degli Azionisti avrà deliberato di lasciare in cassa come fondo di riserva, verrà diviso annualmente fra gli Azionisti senza eccezione veruna.
Articolo 45°
Quando la Società deliberasse di emettere nuove Azioni anche al di là del numero stabilito all'Articolo Settimo i possessori di Azioni avranno diritto alla preferenza nell'acquisto delle medesime e potranno a loro scelta, invece di ritirare la loro quota degli utili sociali, ricevere altrettante azioni corrispondenti all'ammontare delle somme che sarebbero loro dovute, come dividendo.
Articolo 46°
Venendo il scioglimento della Società, ne sarà affidata la liquidazione nad uno o più stralciarj, che verranno nominati dall'Assemblea e parteciperanno alle relative operazioni colla sorveglianza di una commissione nominata dall'Assemblea.
Articolo 47°
I Gerenti dovranno in tutto il corso della liquidazione coadiuvare gli stalciarj per tutti quelli schiarimenti che fossero necessarj.
Articolo 48°
I residui attivi della Società saranno divisi equalmente fra tutte le azioni senza nessuna eccezione.
Articolo 49°
Insorgendo contestazione fra gli azionisti, e la Società, o frà questa, e la Gerenza, i litiganti dovranno rimettere la divisione delle loro differenze al giudizio di arbitri, da nominarsi a termini di legge.
Articolo 50°
Nel caso in cui durante il corso della Società, venisse a morire, alcuno dei Socj Gerenti, la Società dovrà continuare; ma convocata immediatamente in Assemblea Generale, per cura del Consiglio di Sorveglianza, dovrà deliberare se convenga cambiare assolutamente la Gerenza, o lasciare alla Direzione il solo superstite, ovvero aggregargli altro socio responsale, che figuri nella Dita Sociale.
Articolo 51°
Nel suddetto caso di morte, ove l'Assemblea lo giudichi conveniente potrà riscattare dagli eredi le azioni già spettanti al defunto conche però si tenga conto in loro favore del premio, che l'Azione potesse avere alla Borsa o in difetto di corso stabilito, del premio che ritenute le circostanze della società venisse determinato da arbitri.
La presente privata scrittura è fatta in doppio originale uno dei quali rimarrà a mani dei Signori Gerenti e l'altro resterà depositato presso il suddetto notaio Cambiaso nell'interesse dei socj comandatarj.
Genova questo giorno ventisette Giugno mille ottocentocinquantacinque
(1) appiedi del presente contratto
(2) ne
(3) membri
Si approvano suddette tre postille e la cancellatura di quattro parole linceate